D.M. 22 marzo 2007 (1). Ricognizione delle aziende ortofrutticole. (1

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D.M. 22 marzo 2007 (1). Ricognizione delle aziende ortofrutticole. (1
D.M. 22 marzo 2007 (1).
Ricognizione delle aziende ortofrutticole.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 aprile 2007, n. 94.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai
produttori di taluni agrumi e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni
relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di
sostegno a favore degli agricoltori e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità d'applicazione
del regime di pagamento unico e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità d'applicazione
della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 99 del 29 marzo 2004 recante disposizioni in materia di soggetti e attività,
integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura ed in particolare l'art. 13;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente
«Disposizioni per l'attuazione della politica agricola comune»;
Considerato che la proposta di regolamento del Consiglio dell'Unione europea COMM(2007)17 DEF del 24
gennaio 2007, presentata dalla Commissione europea, ed in particolare l'allegato II, punto 4, prevede che
possono essere ammessi al regime di pagamento unico anche gli agricoltori che hanno prodotto ortofrutticoli
durante un periodo rappresentativo;
Considerato che l'art. 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003 non consente, per gli anni 2005-2007, la
coltivazione di colture ortofrutticole sulle superfici richieste a titolo di regime di pagamento unico;
Considerato che occorre conoscere i produttori di ortofrutticoli potenziali beneficiari degli aiuti comunitari a
titolo di regime di pagamento unico;
Ritenuta l'opportunità di procedere ad una preliminare ricognizione dei predetti produttori ortofrutticoli;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 15 marzo 2007;
Decreta:
1. Finalità.
1. Il presente decreto stabilisce le modalità per una preliminare ricognizione dei produttori ortofrutticoli e
delle rispettive aziende ai fini della eventuale determinazione dell'ammontare degli aiuti da calcolare ai sensi
del regime di pagamento unico.
2. Ai fini del presente decreto non sono considerate le colture intercalari praticate sulle superfici ammissibili
al regime di pagamento unico.
2. Definizioni.
Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per:
a) «agricoltore», l'agricoltore così come definito all'art. 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003,
che abbia prodotto ortofrutticoli nell'anno 2006;
b) «azienda», l'azienda così come definita all'art. 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/20003,
condotta a qualsiasi titolo dall'agricoltore;
c) «ortofrutticoli», i prodotti indicati agli articoli 1, paragrafo 2 dei regolamenti (CE) numeri 2200/96,
2201/96, le erbe aromatiche di cui ai codici NC ex 0910 40, NC ex 1211 90 85 e le patate;
d) «superfici ammissibili al regime di pagamento unico», le superfici utilizzate ai sensi dell'art. 44 del
regolamento (CE) n. 1782/2003;
e) «AGEA», l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.
3. Fascicolo aziendale.
1. Ai fini dell'eventuale assegnazione dei titoli per l'ammissione agli aiuti di cui all'art. 1, gli agricoltori
costituiscono, ovvero aggiornano, presso l'organismo pagatore competente, il fascicolo aziendale di cui
all'art. 13 del decreto legislativo n. 99 del 29 marzo 2004 secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'AGEA
nella sua qualità di organismo di coordinamento.
2. Nel fascicolo aziendale di cui al comma 1 deve essere inserita, con le modalità e nei termini stabiliti
dall'AGEA nella sua qualità di organismo di coordinamento, la dichiarazione riguardante i dati dell'azienda
relativi agli ortofrutticoli coltivati nell'anno 2006 su terreni che non sono stati utilizzati come ettari ammissibili
al regime di pagamento unico per l'anno 2006.
3. La dichiarazione di cui al comma 2 è effettuata dagli agricoltori in possesso di almeno 0,3 ettari di
superficie agricola, così come definita all'art. 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 795/2004, i cui
appezzamenti siano almeno pari a 500 metri quadrati.
4. Utilizzo dei dati dichiarati.
I dati dichiarati ai sensi del presente decreto sono utilizzati per procedere ad una preliminare ricognizione
degli agricoltori, per avviare, ai fini della loro identificazione, la procedura stabilita all'art. 12 del regolamento
(CE) n. 795/04 ed all'art. 6 del decreto ministeriale 5 agosto 2004.
5. Modalità d'applicazione.
1. L'AGEA nella sua qualità di organismo di coordinamento provvede ad emanare le necessarie modalità
d'applicazione del presente decreto.
2. L'AGEA rende disponibile entro il 14 settembre 2007, attraverso i servizi del SIAN, i dati ricevuti al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed alle regioni.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.