aggiornamento settori economici

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aggiornamento settori economici
FEASR
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
L’Europa investe nelle zone rurali
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 – Misura 111.1
Sottoazione B) Informazione in campo agricolo
AGGIORNAMENTO
SETTORI ECONOMICI
Del 31/07/2015
Settore lattiero-caserario
1. Quote latte - prelievo campagna 2014/15: in allegato la circolare AGEA 4826
del 28.7.15 relativa alla rateizzazione del pagamento del prelievo sulle consegne per la
campagna in oggetto (art.1 legge 91/15; Reg.UE 517/15). Nella nota vengono
dettagliate le modalità operative per l'applicazione delle disposizioni di legge, con
adempimenti a carico di produttori ed acquirenti; si evidenzia necessità di particolare
attenzione ai seguenti aspetti:
- termine del 31 agosto p.v. per la presentazione dell'istanza di adesione alla
rateizzazione - attraverso le funzionalità rese disponibili agli acquirenti nel SIAN - e di
tutta la relativa documentazione;
- utilizzo esclusivo del testo allegato alla circolare per le garanzie fideiussorie da
prestare.
- importo superiore a 5.000 euro/imputazione fissato come requisito per adesione; in
caso di successione e/o pluralità di acquirenti sarà necessario presentare una
domanda per ogni rapporto di conferimento.
2. Tavolo Latte Mipaaf: si è svolto ieri a Roma la riunione del tavolo latte con il
ministro Martina, le regioni e i principali rappresentanti della filiera, dalle
organizzazioni agricole alla cooperazione, dall'industria lattiera alla grande
distribuzione. Il Ministro ha proposto azioni sulla promozione del latte fresco, export,
ricerca, ristrutturazione debito (fondo latte sic.) e la novità della defiscalizzazione Iva
latte da 8.50.a 10 % con mezzo cent di guadagno per gli allevatori. Ha chiesto però
all’industria di fare la loro parte. Dopo un giro di tavolo con timidi segnali l’unico è
stato Granarolo che si è dimostrato coraggioso, per gli altri sembrava che ci si vedesse
a settembre.
3. Progetto latte qualità: l’8 luglio 2015, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta ha presentato alla Direzione Agricoltura della
Regione Piemonte un progetto di ricerca dal titolo: "Attività di ricerca ed innovazione
nell'ambito del monitoraggio della qualità del latte bovino piemontese - QUALILAT". I
partecipanti, oltre all'Ente proponente, sono l’Istituto Nord Ovest Qualità,
l’Associazione Regionale Allevatori Piemonte e Eurofins Chemical Control srl. Le attività
proposte nel progetto prevedono l'esecuzione di campioni di latte presso le aziende
aderenti, durante tutta la campagna latte 2015-2016, sui quali saranno valutati i
seguenti parametri: Cellule Somatiche, Carica Batterica, Urea, Grasso, Caseine,
Proteine. Per le attività di prelievo, trasporto e analisi dei campioni è previsto il
rispetto del protocollo operativo precedentemente concordato per i piani BOVILAT.
Sarà anche mantenuta l'attività del Servizio ispettivo Latte Qualità, mentre le analisi
saranno effettuate dai laboratori ARAP e Chemical Control come per i precedenti
progetti. Con cadenza trimestrale saranno proposte delle prove di confronto tra l'IZS, i
due laboratori partecipanti e i laboratori delle imprese di trasformazione aderenti al
progetto, con lo scopo di valutare la riproducibilità dei dati analitici sul territorio
piemontese. Inoltre sulla base dei dati raccolti durante i primi tre mesi del progetto,
saranno selezionate alcune aziende, dove saranno eseguiti approfondimenti analitici.
In particolare per il latte destinato alla caseificazione le analisi saranno volte a
confrontare due parametri diversi, la resa casearia e la concentrazione di K-caseina di
tipo B, utilizzabili per valutare l'attitudine casearia del latte. Dopo una fase di
standardizzazione dei metodi, sarà quantificato anche il tenore in cloruri e determinata
la frazione lipidica per valutare la qualità degli acidi grassi presenti nel latte. Sui
campioni prelevati presso alcune aziende che presentino elevate concentrazioni di
cellule somatiche si effettueranno infine prove per valutare l'applicabilità di metodiche
di biologia molecolare in grado di individuare ceppi di S.aureus di tipo B caratterizzati
da alta contagiosità. Il progetto terminerà il 30/06/2016.
4. Latte crudo – bozza contratto tipo in materia di cessione: in allegato una
nota in materia di relazioni commerciali aventi ad oggetto la cessione di latte crudo ed
un fac-simile di contratto tipo per la somministrazione di latte crudo vaccino ad uso
alimentare.
Settore ortofrutticolo:
1. Promemoria per Indicazioni su DDT e fatture: in allegato un promemoria
predisposto per la corretta compilazione di DDT e fatture. Per completezza si allega
inoltre lo schema per l’etichettatura e la nota informativa completa che verrà
riproposta sul prossimo numero del Coltivatore.
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2. Pesche e netterine, in allegato:
- situazione della raccolta pesche e nettarine dalle aree della Basilicata, Campania,
Emilia-Romagna e Puglia - settimana n. 31/2015;
- Report relativo allo scambio di informazioni nell’ambito di Arefhl tra i rappresentanti
di Italia, Francia, Spagna, Grecia relativamente all’ andamento della raccolta e di
mercato di pesche e nettarine, per la campagna 2015 - settimana n. 31/2015.
Nitrati:
La giunta regionale della Lombardia ha deliberato la rivisitazione delle zone vulnerabili
con una nuova mappa per la gestione degli effluenti da allevamento che esclude circa
il 30% del totale delle aziende prima comprese nell’area coperta dalla precedente
Direttiva Nitrati. Ora la parola passa ai Ministeri dell’ambiente e dell’agricoltura a cui il
documento è stato inviato per aprire le trattative con l’Unione Europea e definire il
tutto entro la fine di quest’anno. Ci sono aspettative positive sull’esito anche perché la
Direttiva Nitrati è vecchia di vent’anni e ormai è stato dimostrato che l’inquinamento
da nitrati riguarda in particolare le industrie e gli insediamenti residenziali, mentre
stalle e agricoltura hanno un peso residuale.
Settore suinicolo
1. CUN suini da macello di Mantova, prezzo settimanale: nella seduta di giovedì
30 luglio la CUN – Commissione Unica Nazionale dei suini vivi da macello, per la
settimana dal 3 al 7 agosto, ha formulato il prezzo di 1,500 €/kg, +0,050 €/kg
rispetto alla scorsa settimana. Come previsto dal regolamento la tendenza e il
prezzo sono stati definiti dagli allevatori, in quanto i macellatori non si sono
presentati alla riunione.
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3. CUN suinetti di Mantova, prezzo settimanale: giovedì 30 luglio si è svolta
anche la seduta della CUN suinetti, la quale ha formulato i seguenti prezzi per la
settimana dal 3 al 7 agosto:
- lattonzoli di 7 kg: 38,20 cad. (invariato);
- lattonzoli di 15 kg: 3,670 euro/kg (invariato);
- lattonzoli di 25 kg: 2,580 euro/kg (invariato);
- lattonzoli di 30 kg: 2,360 euro/kg (-0,035 €/kg);
- lattonzoli di 40 kg: 2,015 euro/kg (-0,040 €/kg);
- magroni di 50 kg: 1,795 euro/kg (-0,020 €/kg);
- magroni di 65 kg: 1,610 euro/kg (-0,010 €/Kg);
- magroni di 80 kg: 1,400 euro/kg (invariato);
- magroni di 100 kg: 1,360 euro/kg (invariato).
In attuazione del Regolamento generale, il Segretario è intervenuto fissando il
prezzo all'interno del range delle ultime dichiarazioni di prezzo delle parti.
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Settore pataticolo:
Si è riunita lunedì 27 luglio 2015 la Commissione paritetica della Borsa patate di
Bologna, nel momento clou delle scavature delle patate coltivate che proseguono,
senza particolare intoppi, favorite dall'assenza di piogge, che invece avevano
pesantemente condizionato il 2014. Le patate raccolte fino ad oggi sono, ormai, il 50%
dei 2600 ettari impegnati nell'ambito del contratto quadro regionale. I partecipanti alla
riunione hanno evidenziato, in maniera unanime, la riduzione generalizzata delle rese
che porteranno sicuramente ad una minore disponibilità di prodotto, non solo rispetto
al 2014, annata eccezionale produttivamente parlando, ma anche rispetto alla media
degli anni precedenti per una produzione media 2015 prossima ai 300 q.li/ha. I dati
scaturiti dall'analisi e dalla successiva discussione, confermano la correttezza del
prezzo di rifermento, già fissato in 0,30 euro/kg, nella riunione di borsa del 12 luglio
2015, tale valore è anche da considerare il riferimento per la fissazione dei prezzi di
vendita, f.co azienda agricola, del prodotto di prima qualità. E' stato inoltre
confermato il prezzo delle patate nelle confezioni da 2,0 e 2,5 kg per il prodotto di
prima categoria, in 0,75 euro/kg f.co arrivo sovraimballo compreso. salvo
problematiche particolari, tenuto conto anche del periodo, la borsa si riconvocherà
dopo ferragosto, quando le scavature saranno terminate. Solo in quel momento sarà
possibile definire i quantitativi raccolti e stoccati per programmare una corretta
campagna commerciale che possa garantire la giusta remunerazione alla filiera, con
un prodotto di buona qualità per il consumatore.
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RELAZIONI COMMERCIALI IN MATERIA DI CESSIONE DI LATTE CRUDO
In base alla recente regolamentazione comunitaria, a fronte del problema di trasmissione del
prezzo lungo la filiera lattiero-casearia, in particolare per quanto riguarda i prezzi corrisposti ai
produttori, l’uso di contratti scritti può contribuire a rafforzare la responsabilità degli operatori ed
a impedire determinate pratiche commerciali sleali. In tale ambito, l’articolo 2 del decreto-legge n.
51/2015, convertito dalla legge n. 91/201, ha introdotto importanti novità in materia di relazioni
commerciali aventi ad oggetto la cessione di latte crudo.
In particolare, la citata norma prevede che i contratti devono avere una durata minima di dodici
mesi e devono essere stipulati obbligatoriamente in forma scritta ai sensi dell’art. 62 del decretolegge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012.
Inoltre, atteso che il prezzo dovuto alla consegna del latte è considerato elemento essenziale del
contratto in attuazione dell’art. 148 del Reg. (UE) n. 1308/2013, e che ai sensi del richiamato art.
62 si considera “condizione contrattuale ingiustificatamente gravosa” la previsione di un prezzo
palesemente al di sotto dei costi di produzione medi, la norma in esame demanda ad ISMEA
l’elaborazione mensile dei costi riferiti al latte crudo, tenuto conto anche della collaborazione
geografica dell’allevamento e della destinazione finale del prodotto.
Al riguardo, ISMEA nella fase della predisposizione dei costi di produzione del latte, che si
renderanno disponibili entro la fine del corrente mese, ha utilizzato la metodologia approvata dal
MIPAAF di cui si trasmettono le parti di maggiore interesse.
Stante l’importanza che rivestono le segnalate novità, si allega alla presente una bozza di
contratto-tipo per la somministrazione di latte crudo vaccino ad uso alimentare, peraltro,
predisposto in conformità con le previsioni di cui al citato art. 148 del Reg. (EU) n. 1308 relative
agli ulteriori elementi che il contratto di somministrazione deve contenere.
Si invitano le Federazioni a rendersi parte attiva per l’utilizzo del suddetto contratto nei rapporti
tra imprenditori agricoli ed acquirenti.
Si tratta di una attività necessaria per rafforzare il potere contrattuale dei produttori di latte e per
recuperare il valore aggiunto che si concentra nei settori a valle.
ORTOFRUTTA LE INDICAZIONI OBBLIGATORIE SU DDT E FATTURE
Per TUTTI i prodotti ortofrutticoli (vedi estratto Regolamento 1308/2013 allegato), nel rispetto
delle norme di commercializzazione generale, è necessario riportare su ddt e fatture:
Specie: è necessario indicare la specie (mele, pesche, kiwi, ecc.).
Origine: anche questo è un dato obbligatorio e va indicato lo stato di provenienza del prodotto,
mentre le indicazione aggiuntive quali regione, provincia o comune, sono facoltative.
Destinazione del prodotto: occorre indicare la destinazione del prodotto. Nel caso di prodotto non
ancora condizionato, indicare se il prodotto é destinato al centro di condizionamento o di
confezionamento oppure alla trasformazione industriale o per usi diversi da quelli alimentari.
Queste stesse indicazioni vanno riportare anche su un lato dell’imballaggio del prodotto o, se il
prodotto è caricato alla rinfusa, su un’apposita scheda all’interno del mezzo di trasporto.
Prodotto non condizionato: se il prodotto non è ancora condizionato (preparato per la vendita), le
indicazioni da mettere saranno “prodotto scendi albero” (SA), “prodotto da condizionare” o dizioni
similari.
Prodotto condizionato: per il prodotto condizionato va indicato
o il tipo di imballaggio e il numero dei colli
o il lotto per la rintracciabilità
BDNOO: le imprese che commercializzano più di €. 60.000,00\anno di prodotti ortofrutticoli, e che
non siano esonerate dal D.M. del 03/08/2011 n. 5462 devono iscriversi od aggiornare la loro
posizione nella B.D.N.O.O.
Devono poi obbligatoriamente riportare sia sul DDT, che sulla fattura di vendita, la propria
posizione B.D.N.O.O..
o Per chi è iscritto la dicitura sarà: : n.° “B.D.N.O.O.:. seguito dal codice attribuito”
o Per chi è esonerato la dicitura sarà: n.° “B.D.N.O.O..: “esonerato ai sensi del D.M. del
03/08/2011 n. 5462”
Oltre alle norme di commercializzazione generale, alcuni prodotti sono soggetti a norme di
commercializzazione specifiche. Questi prodotti sono: mele, agrumi, kiwi, lattughe, indivie ricce
e scarole, pesche e nettarine, pere, fragole, peperoni dolci, uve da tavola e pomodori.
Per queste specie, quando il prodotto è confezionato, si devono indicare anche:
- tipo (per es. pesche o pesche noci – attenzione ad utilizzare solo le dizioni espressamente
previste dalla norma prevista)
- varietà (per es. per le mele il gruppo varietale red delicious oppure la varietà IT red –
attenzione ad indicare i gruppi varietali o le varietà con il loro nome internazionale)
- categoria
- calibro
A queste indicazioni, possono essere aggiunte, su richiesta del cliente, altre indicazioni come il
codice a barre o ulteriori miglioramenti delle identificazioni.
SCHEMA PER LA CORRETTA ETICHETTATURA DEI
PRODOTTI ORTO FRUTTICOLI
Le norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli introdotte dagli appositi
regolamenti CE e le norme CE o nazionali sull’etichettatura, difficilmente sintetizzabili, impongono
alle imprese imballatrici / confezionatrici, di correttamente indicare le generalità del prodotto posto
in commercio, pena l’addebito di pesanti sanzioni pecuniarie.
Premessa la necessità di realizzare le “etichette” dei singoli prodotti con sistemi che impediscano le
eventuali colature dell’inchiostro, proviamo a sintetizzare le indicazioni necessarie:
Etichetta tipo per pesche gialle.
1) Specie:è necessario indicare la specie (PESCA) e poi seguire le indicazioni delle norme di
commercializzazione che variano da specie a specie. Nel caso delle pesche sono obbligatori
il nome della specie ed il colore della polpa, è facoltativo inserire anche il nome della
varietà.
2) Origine: è obbligatorio riportare lo stato di produzione (Italia) e facoltativo riportare dizioni
più caratterizzanti (Italia, Cuneo ecc)
3) Categoria (CAT): per tutti i prodotti normati da una norma specifica, è obbligatorio riportare
la categoria del prodotto, secondo le specifiche del singolo regolamento.
4) Calibro (CAL): per tutti i prodotti normati da una norma specifica, è obbligatorio riportare
anche il calibro del prodotto, secondo le specifiche del singolo regolamento.
5) Tara – Peso: va indicato il peso all’origine o la tara dell’imballaggio; la prima dizione si usa
per la vendita prevista a collo mentre, la seconda si usa per la vendita prevista a peso.
6) Imballatore e/o speditore: vanno riportati il nome e l’indirizzo.
7) Lotto: è obbligatorio identificare il lotto di produzione e/o confezionamento; la metodologia
va stabilita dalla singola impresa e di minima è un codice alfanumerico preceduto dalla
lettera L.
8) Le imprese che commercializzano più di €. 60.000,00 \ anno di prodotti ortofrutticoli, e che
non siano esonerate dal D.M. del 03/08/2011 n. 5462 devono iscriversi od aggiornare la loro
posizione nella B.D.N.O.O. Per gli effetti dello stesso decreto, dal 2012, non è più
obbligatorio, inserire in etichetta il numero della Banca Nazionale degli Operatori
Ortofrutticoli (B.D.N.O.O. che quindi diventa consigliabile ma, non obbligatorio. Rimane
invece l’obbligo per tutti gli operatori di riportare sia sul DDT, che sulla fattura di vendita,
la propria posizione B.D.N.O.O..
o Per chi è iscritto la dicitura sarà: : n.° “B.D.N.O.O.:. seguito dal codice attribuito”.
o Per chi è esonerato la dicitura sarà: n.° “B.D.N.O.O..: “esonerato ai sensi del D.M. del
03/08/2011 n. 5462”
A queste indicazioni, possono essere aggiunte, su richiesta del cliente, altre indicazioni come il
codice a barre o ulteriori miglioramenti delle identificazioni.
NOTA INFORMATIVA
Ortofrutta: attenzione al rispetto alle norme di commercializzazione e l’iscrizione alla
BDNOO
Se esentati dalla Banca dati occorre riportare un’apposita dicitura di esenzione
Tutti i produttori ortofrutticoli che operano nel settore del fresco devono porre la massima
attenzione all’applicazione alle normativa comunitaria in materia commercializzazione.
Attualmente la materia è disciplinata dal Regolamento di esecuzione (UE) n.543/2011 il quale ha
abrogato e sostituito il Regolamento (CE) n.1580/2007, dettagliando le modalità di applicazione del
Regolamento (CE) n.1234/2007 (nel frattempo abrogato e sostituito dal Regolamento UE
n.1308/2013) nel settore dell’ortofrutta fresca e trasformata. A livello nazionale tali norme sono
state recepite con il Decreto Ministeriale M.I.P.A.A.F. n. 5462 del 3 agosto 2011 "Disposizioni
nazionali in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel
settore degli ortofrutticoli freschi e delle banane, in attuazione del regolamento (CE) n. 1234/2007
del Consiglio e del regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011 della Commissione", a cui è
seguita un’ulteriore circolare Agea Prot. n. ACIU.2011.695 del 14 dicembre 2011. Alla normativa
sono soggetti tutte le differenti tipologie di operatori della filiera dell’ortofrutta fresca e quindi
anche tutti i produttori ortofrutticoli, da coloro che vendano interamente la loro produzione
direttamente al consumatore finale oppure conferiscano alla cooperativa o all’OP a cui sono
associati, e via via tutte le casistiche, pur con diversi livelli di adempimenti.
Prima di addentrarci dettagliatamente nella normativa, occorre prima dividere la questione in 2
ambiti:
- Iscrizione alla BDNOO – Banca Dati Nazionale degli Operatori Ortofrutticoli
- Norme di commercializzazione
ISCRIZIONE ALLA BDNOO
Le imprese che, a valle della produzione primaria, effettuano il confezionamento o la
commercializzazione di prodotti ortofrutticoli, sono tenute all’iscrizione nella Banca Dati Nazionale
degli Operatori Ortofrutticoli (BDNOO). In particolare sono tenuti all’iscrizione alla BDNOO i
seguenti soggetti:
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grossisti di mercato e fuori mercato (operatori che commercializzano all’interno o al di fuori
dei mercati all’ingrosso, che utilizzano gli appositi stand e/o che sono in possesso di magazzini
idonei per la commercializzazione dei prodotti);
imprese che commercializzano per conto terzi (es. commissionari);
Organizzazione dei Produttori (OP), loro associazioni (AOP) e gruppi di produttori (GP);
cooperativa di produttori non associati ad OP/AOP/GP o ad altra cooperativa;
imprenditore agricolo (non associato ad OP/AOP/GP od a cooperativa) con un volume annuo
commercializzato, superiore a € 60.000 IVA esclusa, per i prodotti soggetti a norme;
centrali di acquisto per la grande distribuzione;
grande distribuzione organizzata GDO (ipermercati, supermercati, discount ed altre grandi
superfici di vendita con un volume annuo di commercializzato del comparto ortofrutticolo
superiore a € 60.000 IVA esclusa);
dettaglianti (con volume annuo commercializzato del comparto ortofrutticolo superiore a €
60.000) IVA esclusa;
tutti gli operatori che effettuano importazioni e/o esportazioni di prodotti ortofrutticoli freschi
di cui all'allegato I parte IX Reg.(CE) 1234/2007 (ora sostituito dall’allegato I parte IX del
Regolamento UE n.1308/2013 che conferma i medesimi prodotti) da e verso Paesi terzi
all’Unione.
gli operatori che effettuano contratti a distanza compreso il commercio elettronico (ecommerce) dei prodotti ortofrutticoli anche nel caso di non detenzione degli stessi.
Importante: tali soggetti sono tenuti a riportare anche sui documenti di trasporto e sulle fatture,
oltre che in etichetta, il numero di iscrizione alla BDNOO.
Sono invece esentati dall’obbligo d’iscrizione le seguenti categorie:
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gli imprenditori agricoli che vendono, consegnano o avviano i prodotti ortofrutticoli ai centri di
confezionamento o di deposito, all’interno dell’ambito italiano;
i titolari di centri di deposito che avviano esclusivamente i prodotti ortofrutticoli verso i centri
di confezionamento e di imballaggio, all’interno dell’ambito italiano;
gli imprenditori agricoli che avviano esclusivamente i prodotti ortofrutticoli agli impianti di
trasformazione;
gli imprenditori agricoli che cedono nella propria azienda i prodotti ortofrutticoli direttamente
al consumatore, per il fabbisogno personale di quest’ultimo;
le imprese agricole che conferiscono esclusivamente prodotti ortofrutticoli alle organizzazioni
di produttori o alle cooperative di appartenenza per la commercializzazione;
le cooperative che conferiscono esclusivamente prodotti alle organizzazione dei produttori per
la commercializzazione;
gli imprenditori agricoli ortofrutticoli (non associati ad OP o a Cooperativa), con un volume
annuo di prodotto commercializzato inferiore a € 60.000. Tale importo è riferito all’anno
precedente, escludendo l’IVA e solo per i prodotti soggetti a norma di commercializzazione;
strutture della G.D.O. (ipermercati, supermercati, discount ed altre grandi superfici di vendita)
con un volume annuo di prodotto commercializzato del comparto ortofrutticolo inferiore a €
60.000 (fatto salvo per imprese di nuova costituzione). Tale importo è riferito all’anno
precedente, escludendo l’IVA e solo per i prodotti soggetti a norma di commercializzazione;
dettaglianti (esercizi specializzati in frutta e verdura, ambulanti), con un volume annuo di
prodotto commercializzato inferiore a € 60.000 (fatto salvo per imprese di nuova costituzione).
Tale importo è riferito all’anno precedente, escludendo l’IVA e solo per i prodotti soggetti a
norma di commercializzazione;
le persone fisiche o giuridiche, la cui attività nel settore degli ortofrutticoli consiste
esclusivamente nel trasporto delle merci (trasportatori).
Importante: i soggetti esentati da tale obbligo di iscrizione alla BDNOO devono tuttavia riportare
sui documenti di trasporto e sulle fatture la seguente dicitura “esonerato ai sensi del D.M. del
03/08/2011 n. 5462”
NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE E CORRETTA ETICHETTATURA
Le norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, introdotte dagli appositi regolamenti
CE e UE e dalle norme nazionali sull’etichettatura, impongono a tutte le imprese, che effettuano il
confezionamento di prodotti ortofrutticoli, di indicare correttamente in etichetta le generalità del
prodotto posto in commercio, pena l’addebito di pesanti sanzioni pecuniarie.
Tale obbligo, per tutti gli operatori interessati, prevede di indicare sia nel documento di trasporto
che sulla fattura i dati obbligatori in etichetta, ovvero: Specie, Categoria, Calibro se previsto dalle
norme, Origine, Dati aziendali (denominazione, indirizzo, ecc.) e n° Lotto, oltre al numero di
iscrizione alla BDNOO o l’eventuale dicitura di esenzione. Sono soggetti alle Norme di
commercializzazione generale tutti i prodotti ortofrutticoli così come riportati nella parte A
dell’allegato 1 del Regolamento di esecuzione (UE) n.543/2011. Mentre sono soggetti a Norme di
commercializzazione specifiche alcuni prodotti così come riportati nella parte B, dell’allegato 1
del Regolamento di esecuzione (UE) n.543/2011 e che sono: mele; agrumi; kiwi; lattughe, indivie
ricce e scarole; pesche e nettarine; pere; fragole; peperoni dolci; uve da tavola; pomodori.
Non sono però soggetti all’obbligo di conformità:
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i prodotti destinati alla trasformazione industriale, o destinati all'alimentazione animale ad
altri usi non alimentari a condizione che siano chiaramente contrassegnati con la dicitura
“Destinati alla Trasformazione” o “Destinati all’alimentazione animale” o ad ogni altra
dicitura equivalente;
i prodotti che il produttore cede, nella propria azienda, al consumatore;
i prodotti venduti direttamente dal produttore al consumatore, per il fabbisogno personale di
quest'ultimo, su mercati riservati esclusivamente ai produttori di una data zona di produzione,
come definiti dal D.M. (Mipaaf) 20 novembre 2007;
i prodotti che sono sottoposti a operazioni di mondatura o taglio che li hanno resi "pronti al
consumo" o "pronti da cucinare";
i prodotti commercializzati come germogli commestibili dopo la germinazione di semi di specie
di piante classificate come prodotti ortofrutticoli;
i prodotti venduti o consegnati dal produttore a centri di condizionamento e di imballaggio o a
centri di deposito, oppure avviati dall'azienda del produttore verso tali centri;
i prodotti avviati, ma non ceduti, da centri di deposito verso centri di condizionamento e di
imballaggio per essere ivi resi conformi alle norme di commercializzazione tramite appropriato
imballaggio;
In deroga all'articolo 113 bis, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n.1234/2007 (ora sostituito
dall’articolo 76, paragrafo 3 del Regolamento UE 1308/2013), non sono assoggettati all’obbligo di
conformità alle norme di commercializzazione generale, i seguenti prodotti: funghi non coltivati;
capperi; mandorle amare; mandorle sgusciate; nocciole sgusciate; noci comuni sgusciate; pinoli (o
semi del pino domestico); pistacchi; noci macadamia; noci pecàn; altra frutta a guscio; banane da
cuocere essiccate; agrumi secchi; miscugli di noci tropicali; miscugli altra frutta a guscio; zafferano.
Non sono assoggettati all’obbligo di conformità alle norme di commercializzazione specifiche gli
ortofrutticoli freschi che non appartengono alla Categoria “Extra”, e che possono presentare nelle
fasi successive alla spedizione, una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore e un lieve
deterioramento dovuto alla loro evoluzione biologica e alla loro deperibilità sempre che rispondano
ai parametri dettati dalle disposizioni previste da ciascuna norma in merito alle caratteristiche
minime.
Importante: per poter fruire delle disposizioni derogatorie deve essere fornita al controllore
Agecontrol, la prova che i prodotti soddisfino le condizioni previste con particolare riferimento alla
destinazione finale, come di seguito riportato:
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in caso di merce giacente, sia presso le strutture delle imprese sottoposte a controllo, che sui
mezzi utilizzati per il trasporto, in attesa di essere avviata verso impianti di trasformazione
industriale o per usi diversi da quelli alimentari, occorrerà verificare l’esistenza su uno dei lati
dell'imballaggio, mediante stampatura diretta indelebile o mediante etichetta integrata o fissata
all’imballaggio stesso, della dicitura pertinente alla destinazione, in caratteri chiari e leggibili.
in caso di merce giacente, sia presso le strutture delle imprese agricole sottoposte a controllo,
che sui mezzi utilizzati per il trasporto, in attesa di essere avviata a vario titolo verso centri di
confezionamento e d’imballaggio o a centri di deposito, le previste condizioni sono soddisfatte
con l’apposizione sull’imballaggio o, per merci caricate alla rinfusa, su documento di trasporto
e su una scheda collocata all'interno del mezzo, di un’etichettatura, in cui figuri in maniera ben
visibile l’indicazione : “ prodotto da destinare per la lavorazione verso il centro di
condizionamento/di deposito xxxxxx ubicato in xxxxxx. Tali diciture devono essere riportate
anche sui documenti di trasporto che accompagnano la merce unitamente anche all’origine
del prodotto;
in caso di merce giacente presso le strutture degli imprenditori agricoli, in attesa di essere
venduta in azienda direttamente al consumatore, per il proprio fabbisogno personale, le
condizioni sono soddisfatte con la dimostrazione da parte dell’operatore interessato, anche
mediante esibizione della documentazione prevista dalla normativa vigente, dell’esercizio della
vendita diretta in azienda di prodotti ortofrutticoli, che tale attività rientri nell'esercizio
dell'agricoltura e che venga effettuata esclusivamente nelle strutture ubicate nei fondi inclusi
all'interno del perimetro aziendale.
In questo modo s’intende si vuole impedire che i produttori possano vendere prodotti ortofrutticoli
non conformi alle norme di commercializzazione presso luoghi di vendita all'ingrosso o presso
mercati alla produzione, ed escludere la possibilità di avviare prodotti non conformi dai luoghi di
vendita all'ingrosso verso centri di condizionamento o deposito.
L’etichetta
Sia i prodotti soggetti alle norme di commercializzazione generale, i prodotti soggetti a norme di
commercializzazione specifiche, devono essere correttamente etichettati.
Premettendo la necessità di realizzare le “etichette” con sistemi che impediscano le eventuali
colature dell’inchiostro e con le dovute differenze tra specie e specie, proviamo di seguito a
sintetizzare le indicazioni necessarie:
1) Specie: è necessario indicare la specie (in questo esempio PESCHE) e poi seguire le
indicazioni delle norme di commercializzazione che variano da specie a specie. Nel caso
delle pesche sono obbligatori il nome della specie ed il colore della polpa, è facoltativo
inserire anche il nome della varietà.
2) Origine: è obbligatorio riportare lo stato di produzione (Italia) e facoltativo riportare dizioni
più caratterizzanti (Italia, Cuneo, ecc.)
3) Categoria (CAT): per tutti i prodotti normati è obbligatorio riportare la categoria del
prodotto, secondo le specifiche del singolo regolamento.
4) Calibro (CAL): per tutti i prodotti normati delle categorie I ed Extra, è obbligatorio riportare
anche il calibro del prodotto, secondo le specifiche del singolo regolamento.
5) Tara – Peso: va indicato il peso all’origine o la tara dell’imballaggio; la prima dizione si usa
per la vendita prevista a collo mentre, la seconda si usa per la vendita prevista a peso.
6) Imballatore e/o speditore: vanno riportati il nome e l’indirizzo.
7) Lotto: è obbligatorio identificare il lotto di produzione e/o confezionamento; la metodologia
va stabilita dalla singola impresa; di minima è un codice alfanumerico preceduto dalla
lettera L. che, permetta di rintracciare velocemente e con certezza, le diverse partite
prewsenti in azienda.
8) Banca Dati Nazionale degli Operatori Ortofrutticoli (BDNOO): occorre riportare il numero
d’iscrizione alla BDNOO; per tutti coloro che sono esenti occorre riportare la dizione:
“esonerato ai sensi del D.M. del 03/08/2011 n. 5462”
Nella vendita al minuto per prodotti in imballaggio, le indicazioni esterne, all’imballaggio stesso,
devono essere presentate in modo chiaro e leggibile. I prodotti possono essere posti in vendita a
condizione che il rivenditore esponga accanto ad essi, su apposito cartello, in caratteri chiari e
leggibili, le informazioni relative al Paese di origine e, se del caso, alla categoria e alla varietà o al
tipo commerciale in modo tale da non indurre in errore il consumatore. Le indicazioni sono
obbligatorie sia per i prodotti assoggettati alle “Norme specifiche” che per quelli assoggettati alla
“Norma generale”.
Importante:
-
fatta eccezione per le ricevute al consumatore finale, oltre all’iscrizione alla BDNOO o
l’eventuale esenzione, le fatture ed i documenti di accompagnamento, devono recare il nome
del prodotto, il numero di lotto ed il Paese di origine. Per i prodotti soggetti a norme di
commercializzazione specifiche vanno poi riportate, le caratteristiche richieste dalle singole
norme (categoria, calibro, varietà ecc.).
-
Attenzione: se il prodotto è destinato alla trasformazione/condizionamento per merci
caricate alla rinfusa, oltre all’iscrizione alla BDNOO o l’eventuale esenzione, su fatture e
documenti di trasporto deve essere riportata la pertinente dicitura “Destinati alla
Trasformazione” o “Prodotto da destinare per la lavorazione verso il centro di
condizionamento”. Nel caso di prodotto alla rinfusa la medesima dicitura va riportata anche
sull’apposita scheda collocata all'interno del mezzo di trasporto.
IT
20.12.2013
c)
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Codice NC
Designazione
1522 00 31
Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali
contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva
1522 00 39
2306 90 11
Sanse di olive ed altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di oliva
2306 90 19
PARTE VIII
Lino e canapa
Il settore del lino e della canapa comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:
Codice NC
Designazione
5301
Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati
e gli sfilacciati)
5302
Canapa (Cannabis sativa L.) greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa
(compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)
PARTE IX
Prodotti ortofrutticoli
Il settore degli ortofrutticoli freschi comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:
Designazione
Codice NC
0702 00 00
Pomodori freschi o refrigerati
0703
Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati
0704
Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica,
freschi o refrigerati
0705
Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate
0706
Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e
simili radici commestibili, freschi o refrigerati
0707 00
Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati
0708
Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati
ex 0709
Altri ortaggi, freschi o refrigerati, esclusi quelli delle sottovoci 0709 60 91, 0709 60 95,
0709 60 99, 0709 92 10, 0709 92 90 e 0709 99 60
ex 0802
Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, escluse noci di arec (o di
betel) e noci di cola della sottovoce 0802 70 00, 0802 80 00
0803 10 10
Banane da cuocere, fresche
0803 10 90
Banane da cuocere, essiccate
0804 20 10
Fichi, freschi
0804 30 00
Ananassi
0804 40 00
Avocadi
0804 50 00
Guaiave, manghi e mangostani
0805
Agrumi, freschi o secchi
0806 10 10
Uve da tavola, fresche
0807
Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi
0808
Mele, pere e cotogne, fresche
L 347/775
IT
L 347/776
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Codice NC
Designazione
0809
Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche
0810
Altra frutta fresca
0813 50 31
Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802
0813 50 39
0910 20
Zafferano
ex 0910 99
Timo, fresco o refrigerato
ex 1211 90 86
Basilico, melissa, menta, origano/maggiorana selvatica (Origanum vulgare), rosmarino, salvia,
freschi o refrigerati
1212 92 00
Carrube
PARTE X
Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
Il settore degli ortofrutticoli trasformati comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:
Codice NC
Designazione
a) ex 0710
Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, esclusi il granturco dolce della
sottovoce 0710 40 00, le olive della sottovoce 0710 80 10 e i pimenti del genere Capsicum o
del genere Pimenta della sottovoce 0710 80 59
ex 0711
Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in
acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la
conservazione), ma non idonei all'alimentazione nello stato in cui sono presentati, esclusi le
olive della sottovoce 0711 20, i pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta della
sottovoce 0711 90 10 o il granturco dolce della sottovoce 0711 90 30
ex 0712
Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non
altrimenti preparati, escluse le patate della sottovoce ex 0712 90 05, disidratate per essicca­
mento artificiale ed al calore, non atte all'alimentazione umana, il granturco dolce delle
sottovoci 0712 90 11 e 0712 90 19 e le olive della sottovoce ex 0712 90 90
0804 20 90
Fichi secchi
0806 20
Uve secche
ex 0811
Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zucchero o di altri
dolcificanti, escluse le banane congelate della sottovoce ex 0811 90 95
ex 0812
Frutta temporaneamente conservate (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua
salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la
conservazione), ma non idonee all'alimentazione nello stato in cui sono presentate, escluse
le banane temporaneamente conservate della sottovoce ex 0812 90 98
ex 0813
Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta
a guscio del presente capo, esclusi i miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle
voci 0801 e 0802 delle sottovoci 0813 50 31 e 0813 50 39
0814 00 00
Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in
acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la
conservazione, oppure secche
0904 21 10
Peperoni essiccati (Capsicum annuum), non tritati né polverizzati
b) ex 0811
ex 1302 20
Frutta non cotte o cotte in acqua o al vapore, congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri
dolcificanti
Sostanze pectiche e pectinati
20.12.2013
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,1)250$=,21,',0(5&$72±6HWW
)RQWH$UHIKO
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LYROXPLFRPSOHVVLYDPHQWHUDFFROWLUDJJLXQJHUDQQRLOGHOWRWDOH
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(I quantitativi indicati sono relativi alla sola AOP che rappresenta circa il 60-70% della produzione nazionale
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Sett. 26
Sett. 27
Sett. 28
NETTARINE
/HSULQFLSDOLYDULHWjLQUDFFROWDVRQR
Settimana 31
PESCHE
5R\DO6XPPHU6XPPHU5LFK6XQ
&ORXG6XQ&UHVW
PESCHE
NETTARINE
)LQHGL$OL7RS5HG*ROG9HQXV
Sett. 29
Sett. 30
Sett. 31
Sett. 32
Settimana 32
6XQ&UHVW6\PSKRQLH
5HG*ROG9HQXV
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Sett. 26
Sett. 27
Sett. 28
NETTARINE
/HSULQFLSDOLYDULHWjLQUDFFROWDVRQR
Settimana 31
PESCHE
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&ORXG6XQ&UHVW
PESCHE
NETTARINE
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Sett. 29
Sett. 30
Sett. 31
Sett. 32
Settimana 32
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5HG*ROG9HQXV
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