3. le principali misure fiscali del decreto legge 78
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3. le principali misure fiscali del decreto legge 78
3. LE PRINCIPALI MISURE FISCALI DEL DECRETO LEGGE 78/2010 3. LE PRINCIPALI MISURE FISCALI DEL DECRETO LEGGE 78/2010 Con la conversione del decreto n. 78 del 2010 – avvenuta con la legge n. 122 del 30 luglio 2010 – sono entrate in vigore misure finalizzate al contrasto dell’evasione fiscale e all’agevolazione in favore delle imprese e di alcune categorie di contribuenti. Di seguito, alcune tra le novità più significative. >> L’AGEVOLAZIONE FISCALE PER IL RIENTRO DEI RICERCATORI Il beneficio consiste nell’esclusione dal reddito di lavoro dipendente o autonomo – ai fini delle imposte sui redditi – del 90% dei compensi derivanti dall’attività di ricerca e docenza svolta in Italia. I medesimi compensi non concorrono alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap. I REQUISITI PRINCIPALI INDICATI DALLA NORMA Modifiche ex L. 190/2014 I docenti e i ricercatori che vogliono usufruire dell’agevolazione devono: • aver conseguito un titolo di studio universitario o equiparato; • essere residenti all’estero in modo non occasionale; • aver svolto per almeno due anni continuativi documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca, pubblici o privati, o università; • rientrare in Italia per svolgere qui la loro attività dal 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto) ed entro i cinque anni solari successivi, acquisendo – conseguentemente – la residenza fiscale nel territorio dello Stato. sette anni L’agevolazione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011: è possibile farla valere nel periodo d’imposta in cui il ricercatore o il docente diviene fiscalmente residente in Italia e nei due periodi di imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato. tre L’AGEVOLAZIONE IN SINTESI A CHI SPETTA docenti - ricercatori IN COSA CONSISTE • per il pagamento delle imposte dirette si considera solo il 10% dei compensi percepiti • i compensi non concorrono a formare la base imponibile Irap REQUISITI SOGGETTIVI • • • • DURATA DEL BENEFICIO tre periodi d’imposta (a partire dal 1° gennaio 2011) titolo di studio universitario o equiparato abituale residenza all’estero almeno 2 anni di attività all’estero in centri di ricerca o università svolgimento in Italia, entro il 2015, dell’attività di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, con conseguente acquisizione della residenza fiscale PARTE II Per favorire il rientro in Italia di docenti e ricercatori che hanno trasferito la propria residenza all’estero, l’art. 44 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 ha introdotto una specifica agevolazione fiscale. > LE RECENTI NOVITÀ TRIBUTARIE DALL’ESTERO 25 ATTENZIONE Le indicazioni dell’Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.