3. le principali misure fiscali del decreto legge 78

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3. le principali misure fiscali del decreto legge 78
3. LE PRINCIPALI MISURE FISCALI DEL DECRETO LEGGE 78/2010
3. LE PRINCIPALI MISURE FISCALI
DEL DECRETO LEGGE 78/2010
Con la conversione del decreto n. 78 del 2010 – avvenuta con la legge n. 122 del 30 luglio 2010 – sono entrate in vigore misure finalizzate al contrasto dell’evasione fiscale e all’agevolazione in favore delle imprese e di alcune categorie di contribuenti.
Di seguito, alcune tra le novità più significative.
>> L’AGEVOLAZIONE FISCALE PER IL RIENTRO DEI RICERCATORI
Il beneficio consiste nell’esclusione dal reddito di lavoro dipendente o autonomo – ai fini delle imposte
sui redditi – del 90% dei compensi derivanti dall’attività di ricerca e docenza svolta in Italia. I medesimi
compensi non concorrono alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap.
I REQUISITI PRINCIPALI INDICATI DALLA NORMA
Modifiche ex
L. 190/2014
I docenti e i ricercatori che vogliono usufruire dell’agevolazione devono:
• aver conseguito un titolo di studio universitario o equiparato;
• essere residenti all’estero in modo non occasionale;
• aver svolto per almeno due anni continuativi documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca, pubblici o privati, o università;
• rientrare in Italia per svolgere qui la loro attività dal 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto) ed entro i cinque anni solari successivi, acquisendo – conseguentemente – la residenza fiscale
nel territorio dello Stato.
sette anni
L’agevolazione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011: è possibile farla valere nel periodo d’imposta
in cui il ricercatore o il docente diviene fiscalmente residente in Italia e nei due periodi di imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato. tre
L’AGEVOLAZIONE IN SINTESI
A CHI SPETTA
docenti - ricercatori
IN COSA CONSISTE
• per il pagamento delle imposte dirette si considera solo il 10% dei compensi percepiti
• i compensi non concorrono a formare la base imponibile Irap
REQUISITI SOGGETTIVI
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DURATA DEL BENEFICIO
tre periodi d’imposta (a partire dal 1° gennaio 2011)
titolo di studio universitario o equiparato
abituale residenza all’estero
almeno 2 anni di attività all’estero in centri di ricerca o università
svolgimento in Italia, entro il 2015, dell’attività di lavoro dipendente o di lavoro
autonomo, con conseguente acquisizione della residenza fiscale
PARTE II
Per favorire il rientro in Italia di docenti e ricercatori che hanno trasferito la propria residenza all’estero,
l’art. 44 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 ha introdotto una specifica agevolazione fiscale.
> LE RECENTI NOVITÀ TRIBUTARIE
DALL’ESTERO
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ATTENZIONE Le indicazioni dell’Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.