Libretto di deposito a risparmio
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Libretto di deposito a risparmio
FOGLIO INFORMATIVO Libretto di deposito a risparmio INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca di Credito Cooperativo di Capaccio Paestum Soc. Coop. Via Magna Graecia n. 345 – 84047 Capaccio (SA) Tel.: 0828 814111 - Fax: 0828 724292 Email: [email protected] Sito internet: www.bcccapacciopaestum.it Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Salerno, codice fiscale e P.IVA n. 00258720655 Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 4508 - cod. ABI 08431.9 Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A160473 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo, al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo di garanzia per le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico (legge 662/96). Solo in caso di offerta fuori sede: Cognome e nome del proponente: ___________________________ Indirizzo: ___________________________ Telefono: ___________________________ E-mail: ___________________________ CHE COS'E' IL LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO Con il contratto di deposito a risparmio il cliente consegna alla banca somme di denaro perché le custodisca. È una forma di deposito particolarmente indicata per le persone che svolgono un numero limitato di movimenti e che non hanno necessità di utilizzare assegni o carte di pagamento. I depositi a risparmio possono essere: a. in forma libera, in tal caso il cliente può effettuare depositi e prelievi in qualsiasi momento; b. in forma vincolata, in tal caso i versamenti sono sempre possibili, mentre i prelievi sono disponibili solo alla scadenza o, comunque, non prima del termine di preavviso pattuito. Al deposito a risparmio è collegato un libretto di risparmio, che può essere nominativo o al portatore. Tra i principali rischi vanno tenuti presente: Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse creditore, commissioni e spese) ove contrattualmente previsto. Variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera (ad esempio, dollari USA o yen giapponesi). Utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente possibilità di prelievo del saldo da parte di persona che appare legittimo titolare del libretto; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto. Rischio di controparte: a fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo di euro 100.000,00 per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti dal deposito, per effetto dell’adesione della banca al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. I depositi al portatore sono esclusi dalla tutela del sistema di garanzia. LIBRETTI NOMINATIVI Titolari del diritto esercitabile con il libretto sono le persone fisiche o giuridiche, identificate nominativamente, a cui è intestato il libretto. I prelevamenti possono essere effettuati solo dall’intestatario o da chi sia stato da questi espressamente delegato. L’ammontare del deposito non ha limiti. È compreso tra i depositi che danno diritto al rimborso del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Il limite del rimborso è pari complessivamente a € 100.000,00. LIBRETTI AL PORTATORE Titolare del diritto esercitabile con il libretto è il possessore del medesimo. Il libretto può anche essere intestato a persone fisiche o giuridiche, o diversamente contrassegnato; l’eventuale intestazione è irrilevante per la natura “al portatore” del libretto. Qualunque possessore del libretto può prelevare le somme depositate. Ai sensi del D. Lgs. n. 231/2007 il trasferimento di titoli al portatore, quando il valore oggetto di trasferimento, è FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 21/03/2016 (ZF/000003827) Pagina 1 di 4 complessivamente pari o superiore a 3.000 euro, deve essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.a.. Il saldo dei libretti al portatore non deve essere pari o superiore a 1.000 euro. In caso di trasferimento di libretti al portatore, indipendentemente dal saldo, il cedente è tenuto a comunicare, entro 30 giorni, alla banca emittente, i dati identificativi del cessionario, l’accettazione di questi e la data del trasferimento. La violazione di tale disposizione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 20 per cento del saldo del libretto al portatore, la quale non può comunque essere inferiore nel minimo all’importo di 3.000 euro. Se la violazione riguarda libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso. È escluso dal rimborso da parte del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. CONDIZIONI ECONOMICHE Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo. INTERESSI SOMME DEPOSITATE Tasso creditore annuo nominale (al lordo della ritenuta fiscale pro tempore vigente) D/R NOMINATIVO NON SOCI: 0,1% Minimo: 0% Massimo: 0,1% Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 0,1% D/R PORTATORE NON SOCI: 0,1% Minimo: 0% Massimo: 0,1% Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 0,1% Periodicità di capitalizzazione degli interessi Annuale Applicata fino all’entrata in vigore della Delibera del CICR attuativa dell’articolo 120 comma 2 del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo 1/9/93 n. 385). Modalità di calcolo degli interessi La misura degli interessi è espressa su base annua e con riferimento all'anno civile (365 giorni) SPESE Costo apertura del deposito e dell'emissione libretto Gratuito Rinnovo (sostituzione-duplicazione) libretto Gratuito Imposta di Bollo a carico del Cliente nella misura stabilita dalla legge Spese per operazioni € 0,00 Spesa per conteggio interessi e spese € 0,00 Commissioni per richieste di copie e documenti Per le condizioni economiche si veda il Foglio Informativo “Incassi e pagamenti non rientranti in contratto quadro ai sensi del D.Lgs.n.11/2010 e Servizi Vari” disponibile in Filiale e sul sito internet della Banca Informativa pre-contrattuale Gratuita Invio documenti di trasparenza € 1,00 Invio documenti di trasparenza on line (per i soli clienti € 0,00 inbank e bancalight aderenti al servizio infobanking) Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica. Invio documenti variazioni condizioni € 0,00 Massimo € 10.000 Importo prelevabile nello stesso giorno (disponibile (preavviso minimo di 1 giorno lavorativo per prelievi giornaliero) superiori al disponibile giornaliero) FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 21/03/2016 (ZF/000003827) Pagina 2 di 4 DISPONIBILITÀ SOMME VERSATE Contanti In giornata Assegni circolari stessa banca In giornata Assegni bancari nostra banca In giornata Assegni circolari altri istituti (compresi circolari Iccrea Spa 2 giorni lavorativi emessi da altri Istituti /vaglia Banca d'Italia) Assegni bancari altri istituti fuori piazza 4 giorni lavorativi Assegni bancari altri istituti su piazza 4 giorni lavorativi Vaglia Postali 2 giorni lavorativi Assegni tratti sull'estero in euro 30 giorni lavorativi VALUTE Prelievo Contanti In giornata Prelievo a mezzo assegno bancario Data emissione Prelievo a mezzo sportello automatico (ATM) della Banca Data operazione o di altro Istituto Versamento contanti In giornata Versamento assegni circolari stessa banca In giornata Versamento assegni bancari nostra banca In giornata Assegni circolari altri istituti (compresi circolari Iccrea Spa 1 giorno lavorativo emessi da altri Istituti /vaglia Banca d'Italia) Versamento assegni bancari altri istituti fuori piazza 3 giorni lavorativi Versamento assegni bancari altri istituti su piazza 3 giorni lavorativi Versamento Vaglia Postali 1 giorno lavorativo Versamento assegni tratti sull'estero in euro 7 giorni lavorativi TERMINI DI NON STORNABILITA’ Termini massimi di addebito su versamenti di assegni domestici in euro (termini di non stornabilità – giorni lavorativi successivi a quello di versamento titoli) Assegni bancari tratti sulla stessa banca 4 giorni Assegni bancari tratti su altre banche italiane 4 giorni Assegni circolari 4 giorni ASSEGNI (spese e commissioni per insoluti, protestati e richiamati) Assegni negoziati insoluti € 8,00 oltre al recupero delle spese reclamate da terzi e al recupero delle spese postali Assegni negoziati protestati € 15,00 oltre al recupero delle spese reclamate da terzi e al recupero delle spese postali Assegni negoziati richiamati € 8,00 oltre al recupero delle spese reclamate da terzi e al recupero delle spese postali Avvertenze. * Ove la Banca, per i soli libretti nominativi, ritenga di accettare in versamento assegni bancari, assegni circolari, vaglia ed altri titoli similari, il relativo importo è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine, e ciò anche nel caso di assegni bancari tratti sulla stessa succursale accreditante qualora siano presentati ai suoi sportelli e non è disponibile prima che la Banca stessa ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la succursale accreditante. * La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l’importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell’incasso e ciò anche nel caso in cui abbia consentito di disporre anticipatamente dell’importo medesimo. In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all’art. 1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l’addebito sul libretto. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 21/03/2016 (ZF/000003827) Pagina 3 di 4 RECESSO E RECLAMI Recesso dal contratto Il cliente può recedere in qualsiasi momento, senza spese e senza penalità, rispettando il termine di preavviso previsto nel contratto. La banca può recedere in qualsiasi momento dal deposito libero rispettando il termine di preavviso previsto nel contratto. Qualora ricorra un giustificato motivo, la Banca potrà recedere dal contratto con effetto immediato, dandone comunicazione scritta al Cliente. Dal momento in cui il recesso diviene efficace, la banca cessa di corrispondere gli interessi sulle somme depositate. Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale Subito dopo l’integrale prelievo delle somme depositate a seguito del recesso. Reclami, Ricorsi e Mediazione I reclami vanno inviati, a mezzo e-mail, all’Ufficio Reclami della banca (via Magna Graecia, 345 84047 Capaccio; email: [email protected]), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it , chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca; Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale. LEGENDA Imel Periodicità di capitalizzazione degli interessi Tasso creditore annuo nominale Istituto di moneta elettronica. Periodo cui si riferisce il calcolo degli interessi creditori e debitori e delle spese di tenuta del deposito. Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul libretto, al netto delle ritenute fiscali. Tasso effettivo Tasso, rapportato su base annua, calcolato tenendo conto degli effetti della capitalizzazione infrannuale degli interessi. Valuta Data di inizio di decorrenza degli interessi Spese per conteggio interessi e Importi addebitati in occasione della liquidazione periodica delle competenze spese e spese. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 21/03/2016 (ZF/000003827) Pagina 4 di 4