Deposito a risparmio Libero al portatore

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Deposito a risparmio Libero al portatore
FOGLIO INFORMATIVO
Deposito a risparmio Libero al portatore
INFORMAZIONI SULLA BANCA
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LOCOROTONDO
Cassa Rurale ed Artigiana - Società Cooperativa
Piazza Marconi, 28 - 70010 Locorotondo (BA)
Tel.: 0804351311 - Fax: 0804316601
E-mail: [email protected] - Sito internet: www.bcclocorotondo.it
Registro delle Imprese della CCIAA di Bari n. 00369440722
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 4494 - cod. ABI 08607
Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A169020
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al
Fondo di Garanzia dei Portatori di Titoli Obbligazionari emessi da Banche appartenenti al Credito Cooperativo
CHE COS'E' IL DEPOSITO A RISPARMIO
Con il contratto di deposito a risparmio il cliente consegna alla banca somme di denaro perché le custodisca.
È una forma di deposito particolarmente indicata per le persone che svolgono un numero limitato di movimenti e che
non hanno necessità di utilizzare assegni o carte di pagamento.
I depositi a risparmio possono essere:
a. in forma libera, in tal caso il cliente può effettuare depositi e prelievi in qualsiasi momento;
b. in forma vincolata, in tal caso i versamenti sono sempre possibili, mentre i prelievi sono disponibili solo alla
scadenza o, comunque, non prima del termine di preavviso pattuito.
Al deposito a risparmio è collegato un libretto di risparmio, che può essere nominativo o al portatore.
Tra i principali rischi vanno tenuti presente:
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Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse creditore, commissioni e
spese) ove contrattualmente previsto.
Variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera (ad esempio, dollari USA o yen
giapponesi).
Utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente
possibilità di prelievo del saldo da parte di persona che appare legittimo titolare del libretto; pertanto va
osservata la massima attenzione nella custodia del libretto.
Rischio di controparte: a fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo di euro
100.000,00 per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti dal deposito, per effetto dell’adesione della
banca al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. I depositi al portatore sono esclusi dalla
tutela del sistema di garanzia.
LIBRETTI AL PORTATORE
Titolare del diritto esercitabile con il libretto è il possessore del medesimo. Il libretto può anche essere intestato a
persone fisiche o giuridiche, o diversamente contrassegnato; l’eventuale intestazione è irrilevante per la natura “al
portatore” del libretto.
Qualunque possessore del libretto può prelevare le somme depositate.
Il saldo dei libretti al portatore non può essere pari o superiore a 1.000,00 euro; la violazione di tale obbligo è punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 30 per cento al 40 per cento del saldo del libretto, con il minimo di 3.000
euro e nei limiti del saldo del libretto.
Il trasferimento di libretti al portatore di importo complessivamente pari o superiore a 3.000,00 euro può avvenire solo
per il tramite di Banche, Poste, IMEL e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi
da quelli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), n. 6, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; la violazione di
tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 1% al 40% del saldo del libretto, con il minimo di
3.000 euro.
In caso di trasferimento di libretti al portatore, indipendentemente dal saldo, il cedente è tenuto a comunicare, entro
trenta giorni, alla Banca emittente, i dati identificativi del cessionario, l’accettazione di questi e la data del
trasferimento. La violazione di tale ultima disposizione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 30 per
cento al 40 per cento del saldo del libretto, con il minimo di 3.000 euro e nei limiti del saldo del libretto.
È escluso dal rimborso da parte del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.
CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la
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prestazione del servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.
TASSI
0,025%
Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 0,025%
Tassi AVERE
SPESE
Spese fisse (accensione rapporto-rinnovo libretto)
Non previste
Spese per liquidazione
€
18,00
(€
4,50 Trimestrali)
e comunque nei limiti degli interessi netti
Spese per operazione
€
0,00
Estinzione
€
0,00
Richiesta copia di documenti
Copia di documenti (assegni bancari e circolari
negoziati, assegni bancari tratti e non troncati,
contabili, effetti, F24, F23, ecc.)
- Disponibili in archivio elettronico
- Disponibili soltanto in archivio fisico
€
€
1,50
7,50
Copia di assegni bancari tratti e troncati
€
2,00
Copia di assegni circolari emessi dalla BCC e
negoziati presso altra Banca
€
6,50
Copia di estratti conto rilasciata in formato cartaceo
€
1,50 per trimestre
Copia di estratti conto rilasciata in formato
elettronico
€
0,80 per trimestre
Franchigia (per singola richiesta)
n. 10 copie di documenti; se il numero è superiore, al
richiedente verrà addebitato il costo dell’intera produzione
documentale, come sopra determinato.
Dichiarazioni e certificazioni
Dichiarazione di sussistenza rapporti ai fini
successori
Gratuita
Dichiarazione e/o attestazioni di capacità finanziaria
Gratuita
Altre dichiarazioni
Gratuita
Certificazione interessi
€
7,50
GIORNI
Valute
PRELEVAMENTI
In giornata
VERSAMENTO CONTANTI
In giornata
Disponibilità
VERSAMENTO CONTANTI
In giornata
ALTRE CONDIZIONI
CONTANTE: Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento (CE) N. 974/98 non sono ammessi versamenti di monete
metalliche in numero superiore a 50 pezzi. Per quantità superiori consultare il foglio informativo “Servizio gestione
moneta metallica”.
CAPITALIZZAZIONE INTERESSI
TRIMESTRALE
RIFERIMENTO CALCOLO INTERESSI
ANNO CIVILE
PERIODO APPL. SPESE LIQUIDAZ.
TRIMESTRALE
IMPOSTE E TASSE PRESENTI E FUTURE
a carico del cliente, nella misura stabilita per legge
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RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
In caso di deposito a risparmio libero o vincolato a scadenza indeterminata il Cliente può recedere in qualsiasi
momento, senza spese e senza penalità, inviando alla Banca una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con
preavviso di almeno 1 giorno.
Anche la Banca potrà recedere in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 1 giorno, con le modalità di cui al
precedente comma. Qualora ricorra un giustificato motivo, la Banca potrà recedere dal contratto con effetto immediato,
dandone comunicazione scritta al Cliente.
Il recesso è efficace dal momento in cui l’altra Parte riceve la comunicazione, decorso il termine di preavviso.
Il Cliente deve rimborsare alla Banca le spese derivanti dall’esecuzione delle operazioni in corso.
Nell’ipotesi di deposito vincolato a scadenza determinata sia la Banca che il Cliente possono recedere solo alla
scadenza del vincolo, salva la facoltà della Banca di consentire, in via eccezionale, rimborsi prima della scadenza alle
condizioni indicate nel presente foglio nonché nel documento di sintesi.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
Salvo casi particolari, la banca procede alla chiusura del deposito in tempi brevi e comunque non oltre 10 giorni dal
ricevimento della richiesta del cliente di voler recedere dal contratto.
Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca (Segreteria di Presidenza - Piazza Marconi n. 28 – 70010
Locorotondo (BA) – indirizzo di PEC [email protected] - e-mail:[email protected] –
Tel. 080/4351326-27 Fax 080/4310158) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, può rivolgersi a:
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Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
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Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una
procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie
all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore
BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma,
Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.
Qualora per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente
servizio, il cliente intenda rivolgersi all’autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della
relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all’organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero
attivare il procedimento innanzi all’Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche
successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore
Bancario Finanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale.
LEGENDA
Capitalizzazione degli interessi
Una volta accreditati e addebitati sul libretto, gli interessi sono contati nella
saldo e producono a loro volta interessi.
Disponibilità somme versate
Numero di giorni successivi alla data dell’operazione dopo i quali il cliente
può utilizzare le somme versate.
Periodicità di capitalizzazione degli Periodo cui si riferisce il calcolo degli interessi creditori e debitori e delle
interessi
spese di tenuta del deposito.
Tasso Avere
Percentuale espressa su base annua utilizzata per il calcolo degli interessi
creditori, cioè quelli a favore del Cliente.
Valuta
Data di inizio di decorrenza degli interessi
Spese di liquidazione
Importi addebitati in occasione della liquidazione periodica delle competenze
e spese.
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