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Le nuove regole sul valore
Il transfer pricing
Avv. Sara Armella
Eurodefi – Milano, 20 giugno 2016
Il valore doganale
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Dal 1° maggio 2016
IN VIGORE
ABROGATI
•
Reg. del Consiglio CEE 2913/1992 (CDC)
(codice doganale comunitario)
•
Reg. della Commissione CEE 2454/1993
(DAC) (disposizioni di attuazione del CDC)
•
Reg.
del
Consiglio
CEE
3925/1991
(relativo
all’eliminazione dei controlli sui bagagli dei viaggatori
intracomunitari)
•
Reg. del Consiglio CE 1207/2001 (rilascio dei certificati di
origine EUR e qualifica di esportatore autorizzato)
•
Reg. del Parlamento e del Consiglio UE
952/2013 (CDU) (codice doganale dell’Unione)
di recente modificato (L. 70/66 IT Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea 14.3.2015)
•
Reg. delegato della Commissione UE
2446/2015 (RD) (specificazione di alcune
disposizioni del CDU)
•
Reg. di esecuzione della Commissione UE
2447/2015 (RE) (modalità di applicazione di
alcune disposizioni del CDU)
•
Reg. delegato
della Commissione UE
341/2016 (RTD) (norme transitorie fino alla
completa operatività dei sistemi elettronici)
•
Dec. di esecuzione della Commissione UE
578/2016 (DEC) (sviluppo e utilizzazione dei
sistemi elettronici)
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Novità
•
•
•
•
Nuove regole generali
Abolizione del first sale price
Nuova disciplina per le Royalties
Il ruling sul valore e la circolare 16/D/15
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A cosa serve determinare correttamente il valore
doganale
• La determinazione del valore doganale dei prodotti è
essenziale per la corretta liquidazione dei dazi doganali e
dell’Iva all’importazione
• Rispetto al valore indicato in fattura, occorre tenere conto di
elementi di costo che devono rientrare nel valore doganale e
altri che possono non concorrere
• Un’inesatta determinazione del valore espone importatore e
dichiarante indiretto all’azione di accertamento con le relative
sanzioni
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Valore delle merci
• Art. VII Gatt : valore attuale
• Art. 1 Accordo sulla determinazione del
valore doganale (in applicazione dell’art.
VII Gatt): valore di transazione
– art. 2-7 altri criteri consentiti
– art. 7 criteri vietati: es. criteri forfettari,
valori «medi»
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Normativa europea
• cdc: valore di transazione (art. 29 cdc)
• cdu:
valore
di
transazione,
«eventualmente adeguato» (art. 70 cdu)
– condizioni di determinazione del valore di transazione
analoghe al cdc
– possibilità ampia di forfettizzazione (art. 73 cdu) previa
autorizzazione della Dogana e se ricorrono le condizioni
per Aeo (Agenzia dogane, circolare 8/D, pag. 37)
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First sale price
•
Se la merce è oggetto di una serie di vendite a catena prima della sua importazione,
l’operatore può indicare, per la determinazione del valore doganale, il prezzo relativo
a una vendita anteriore a quella sulla cui base i prodotti sono stati immessi nel
territorio europeo
Poiché il prezzo di una vendita anteriore è normalmente più basso di quelle successive, il
metodo del first sale consente di attribuire ai beni un valore doganale inferiore e di
ridurre i dazi doganali
Applicando la first sale rule, C può dichiarare in dogana 70 invece che 100
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First sale price nel nuovo cdu
•
Il first sale price non è indicato tra i criteri per determinare il valore in dogana, mentre si
prevede espressamente che:
Il valore di transazione delle merci vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione è fissato al
momento dell’accettazione della dichiarazione doganale sulla base della vendita avvenuta immediatamente prima
che le merci venissero introdotte in tale territorio doganale. Se le merci sono vendute per l’esportazione verso il
territorio doganale dell’Unione non prima di essere introdotte in tale territorio doganale ma mentre si trovano in
custodia temporanea o sono vincolate a un regime speciale diverso dal transito interno, dall’uso finale o dal
perfezionamento passivo, il valore di transazione è determinato sulla base di tale vendita (art. 128, RE)
In assenza della first sale rule C deve dichiarare in dogana 100
Disposizione transitoria
Il valore di transazione delle merci può essere determinato sulla base di una vendita che ha luogo
prima della vendita di cui all’art. 128, RE se la persona per conto della quale è presentata la
dichiarazione in dogana è vincolata da un contratto concluso prima del 18 gennaio 2016.
Il presente articolo si applica fino al 31 dicembre 2017 (art. 347 RE)
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Elementi da non includere nel valore in dogana
(art. 72 CDU)
Sono i c.d. «aggiustamenti negativi», ossia componenti
del valore che vanno defalcati dal prezzo pagato (o da
pagare) ai fini della determinazione del valore doganale
La novità più significativa riguarda l’eliminazione della
condizione «distinto»: ai fini della non inclusione nel
valore doganale del pagamento effettuato dal
compratore non è più richiesta la loro distinzione, ma è
sufficiente dimostrare che non ricorrono le condizioni
per la tassazione
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Elementi da non includere nel valore in dogana
(art. 72 CDU)
Dal valore in dogana sono esclusi:
a) le spese di trasporto delle merci importate dopo il loro ingresso nel territorio doganale dell'Unione;
b) le spese relative a lavori di costruzione, d'installazione, di montaggio, di manutenzione o di assistenza
tecnica iniziati dopo l'ingresso nel territorio doganale dell'Unione delle merci importate, ad esempio
impianti, macchinari o materiale industriale;
c) le spese relative al diritto di riproduzione nell'Unione delle merci importate;
d) gli interessi conseguenti a un accordo di finanziamento concluso dal compratore e relativo all'acquisto di
merci importate, se fatto per iscritto e, su richiesta, il compratore possa dimostrare che i) le merci sono
effettivamente vendute al prezzo dichiarato come prezzo effettivamente pagato o da pagare e ii) il tasso
dell'interesse richiesto non è superiore al livello al momento comunemente praticato per transazioni del
genere nel paese dove è stato garantito il finanziamento;
e) le commissioni di acquisto;
f) i dazi all'importazione e gli altri oneri da pagare nell'Unione;
g) nonostante l'articolo 71, par. 1, lett. c), i pagamenti effettuati dal compratore come contropartita del diritto di
distribuzione o di rivendita delle merci importate, se tali pagamenti non costituiscono una condizione per la
vendita per l'esportazione delle merci verso l'UnioneNOVITÀ: gli sconti (art. 130 RE) possono essere dedotti se contrattualmente previsti e determinati prima della
presentazione della dichiarazione doganale
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Elementi da aggiungere al valore di transazione
(art. 71 CDU)
L’art. 71 cdu prevede che il valore di transazione debba essere integrato da:
a) i seguenti elementi, nella misura in cui sono a carico del compratore ma non inclusi nel prezzo
effettivamente pagato o da pagare per le merci:
i) le commissioni e le spese di mediazione, fatta eccezione per le commissioni di acquisto;
ii) il costo dei container considerati, ai fini doganali, come formanti un tutt'uno con la merce; e
iii) il costo dell'imballaggio comprendente sia la manodopera sia i materiali;
b) il valore, attribuito in misura adeguata, dei prodotti e servizi qui di seguito elencati, qualora questi siano
forniti direttamente o indirettamente dal compratore, senza spese o a costo ridotto e siano utilizzati nel corso
della produzione e della vendita per l'esportazione delle merci importate, nella misura in cui detto valore non
sia stato incluso nel prezzo effettivamente pagato o da pagare:
i) materie, componenti, parti e elementi similari incorporati nelle merci importate;
ii) utensili, matrici, stampi e oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci
importate;
iii) materie consumate durante la produzione delle merci importate; e
iv) i lavori di ingegneria, di sviluppo, d'arte e di design, i piani e gli schizzi eseguiti in un paese non
membro dell'Unione e necessari per produrre le merci importate;
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c) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore,
direttamente o indirettamente, è tenuto a pagare come condizione per la vendita delle
merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non siano
stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare;
d) il valore di tutte le quote dei proventi di qualsiasi ulteriore rivendita, cessione o
utilizzo delle merci importate spettanti, direttamente o indirettamente, al venditore; e
e) le seguenti spese fino al luogo d'introduzione delle merci nel territorio doganale
dell'Unione:
i) le spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate; e
ii) le spese di carico e movimentazione connesse al trasporto delle merci
importate.
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Royalties
C - USA
Titolare del
marchio
Diritti di licenza
(royalties)
A (extraUE)
Produttore e
fornitore del
bene
B - ITALIA
Utilizzatrice
del marchio
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Royalties
La nozione di ̋condizione di venditaʺ del CDU è più ampia rispetto a quella prevista nel
cdc:
Art. 157, par. 2, Reg. 2454/1993
Indipendentemente dai casi di cui all'art. 32, par. 5 del codice, quando si determina il valore in dogana di
merci importate in conformità delle disposizioni dell'art. 29 del codice si deve aggiungere un corrispettivo o
un diritto di licenza al prezzo effettivamente pagato o pagabile soltanto se tale pagamento:
- si riferisce alle merci oggetto della valutazione e
- costituisce una condizione di vendita delle merci in causa
Art. 160 Reg. 2454/1993
Qualora l'acquirente paghi un corrispettivo o un diritto di licenza a un terzo, le condizioni previste
dall'articolo 157, paragrafo 2 si considerano soddisfatte solo se il venditore o una persona ad esso legata
chiede all'acquirente di effettuare tale pagamento
Nella vigenza del cdc l’assenza di controllo tra il titolare della licenza e il
produttore escludeva la tassazione doganale delle royalties
Art. 136, par. 4, RE
I corrispettivi e i diritti di licenza sono considerati pagati come condizione della vendita delle merci
importate quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) il venditore o una persona ad esso collegata chiede all’acquirente di effettuare tale pagamento
b) il pagamento da parte dell’acquirente è effettuato per soddisfare un obbligo del venditore,
conformemente agli obblighi contrattuali
c) le merci non possono essere vendute all’acquirente o da questo acquistate senza versamento dei
corrispettivi o dei diritti di licenza a un licenziante
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• WCO, Commentario 25.1, 2011
– la tassazione in dogana delle royalties può avvenire soltanto se il relativo
pagamento rappresenta una “condizione della vendita delle merci”, ossia
una condizione essenziale del contratto di compravendita dal fornitore
estero all’importatore, tale per cui il mancato pagamento delle royalties
impedisca la vendita dei prodotti
• Commissione europea, Custom Valuation Implementing Act –
articles 128 and 136 UCC IA, 28 aprile 2016
– l’Autorità doganale non può limitarsi a verificare se all’acquisto della
merce faccia seguito il pagamento delle royalties al licenziante, poiché
occorre sempre esaminare attentamente tutte le circostanze che
concernono la vendita e l’importazione della merce, nonché le intese
contrattuali che regolano i rapporti tra le parti (incluso l’accordo di
licenza)
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Valore doganale
e transfer pricing
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La Corte di Cassazione
(Cass., sez. trib., 27 marzo 2013, nn. 7715 e 7716)
La Corte di Cassazione
•
ha affermato che le Amministrazioni sono tenute ad accogliere una
richiesta di rimborso di dazi all’importazione ogni qual volta risulti che
“per errore dell’interessato e non in base ad una scelta”, sia stato
contabilizzato un importo dei dazi doganali non dovuto “al momento
del pagamento” e sempre che i fatti che hanno dato luogo al
pagamento non dovuto non risultino da “una frode dell’interessato”
•
ha escluso il rimborso dei dazi a favore di una società che stipula, in
un momento successivo alle importazioni, un contratto di transfer
pricing, avente efficacia retroattiva, con la casa madre estera,
rivedendo al ribasso i prezzi dei beni importati e rilasciando note di
credito a favore della consociata italiana
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La circolare 6 novembre 2015, n. 16/D
•
La circolare - richiamando la sentenza della Corte di cassazione n. 7716/2013, che si era
espressa su una richiesta di rimborso giustificata dall’impiego di una policy di transfer
pricing adottata in data successiva alle operazioni per le quali si chiedeva revisione afferma che alla luce dell’interpretazione dettata dalla Corte di cassazione, è da
escludersi il ricorso alla revisione dell’accertamento su istanza di parte nel caso in cui
un “accordo di transfer pricing” sia intervenuto successivamente all’effettuazione delle
operazioni doganali.
L’Agenzia delle dogane
•
ammette la rettifica del prezzo dichiarato al momento dell’importazione, a condizione
che:
–
–
–
L’importatore fornisca tutta la documentazione sul transfer pricing cui ha fatto riferimento per la rettifica
del prezzo
Da tale documentazione si evinca in modo chiaro e univoco il criterio utilizzato per la revisione del prezzo
La documentazione sia stata sottoscritta prima dell’importazione
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Transfer pricing
Oltre il 60% delle transazioni internazionali è
rappresentata da scambi infragruppo*
Tali operazioni assumono rilievo tanto
per i profili inerenti la tassazione diretta
quanto per quella doganale
*Linee Guida ICC febbraio 2012
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Valore in dogana e transfer pricing
La corretta determinazione del valore doganale, infatti,
può interessare anche le imposte dirette:
quando l’importazione coinvolge due parti
correlate,
per
valutare
la
correttezza
dell’operazione ai fini della fiscalità diretta, è
necessaria l’analisi dei prezzi di trasferimento
(transfer pricing)
La disciplina sul valore in dogana e la normativa sul
transfer pricing non coincidono perfettamente: la
medesima operazione intercompany potrebbe presentare
due valori diversi
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‘‘Parti correlate’’ (art. 127 RE)
• Nella disciplina doganale, il “legame” tra le parti sussiste nei casi in cui
un soggetto sia in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un potere di
costrizione o di orientamento nei confronti di un altro soggetto. Pur
presentando molti aspetti comuni alla disciplina prevista in materia
doganale, non sembra che il concetto di controllo, ai fini del transfer
pricing, possa avere una valenza tanto ampia
• Il mero fatto che compratore e venditore siano legati non costituisce, di
per sé, elemento sufficiente a considerare non attendibile il valore
dichiarato in dogana, con la conseguenza che l’amministrazione, per
procedere alla rettifica del valore della merce, deve dimostrare che
effettivamente il collegamento tra le parti abbia inciso sul prezzo
(Commento 23.1 del TCCV)
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Valore doganale e valore normale
• Ai fini del transfer pricing, il criterio che deve essere utilizzato per la
determinazione del prezzo è quello del valore normale
• Il valore doganale invece è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente
pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l'esportazione verso il
territorio doganale dell'Unione
 Qualora la transazione sia avvenuta tra persone legate – come nel caso di
una transazione intercompany, soggetta alla disciplina in materia di transfer
pricing – e tale legame abbia influito sul valore di transazione, questo
potrebbe non essere accettato ai fini doganali
 Le circostanze della vendita devono essere esaminate e il valore di transazione
indicato dalle parte si considera attendibile qualora esse dimostrino che il loro
legame non ha influito sul prezzo
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Wco guide to customs
valuation and transfer pricing
La guida del giugno 2015
 ha l’obiettivo di armonizzare i criteri per la determinazione del
valore delle importazioni e il valore dichiarato in dogana
 fornisce alcune linee guida per evitare che, al di là delle
differenze esistenti tra le due discipline l’operazione
intercompany sia valutata in modo differente dalle autorità
fiscali e doganali
 Invita le dogane dei Paesi Ue ad adottare le soluzioni
prospettate dalla ICC per la semplificazione del rapporto
doganale
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Technical Committee
on Customs Valuation
Recentemente, il TCCV ha elaborato un nuovo case study che
illustra uno scenario in cui l’autorità doganale prende in
considerazione le informazioni sui prezzi di trasferimento per la
verifica del valore della merce (42nd Session of the TCCV Brussels,
18-22 April 2016)
analizzando le informazioni sui prezzi di trasferimento (e, in
particolare, facendo ricorso al metodo del margine netto
della transazione) la Dogana ha riconosciuto che il prezzo di
vendita dichiarato non era stato influenzato dal rapporto
esistente tra le parti e poteva pertanto essere accettato
quale base imponibile per il calcolo dei dazi doganali
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La circolare 6 novembre 2015, n. 16/D
Nell’esame delle circostanze della vendita può assumere rilievo la disciplina sul
transfer pricing
Per provare che il legame tra le parti non ha influito sul prezzo può essere utilizzata la
documentazione sul transfer pricing che, ove presente, costituisce un utile strumento
per dimostrare l’attendibilità del valore di transazione
La possibilità di utilizzare tali documenti è riconosciuta anche dal WCO (Commentario
WCO 23.1 – Examination of the circumstances surrounding the sale)
- convergenza tra sistemi fiscale e doganale negli scambi internazionali tra
parti correlate
- diritto a un ruling preventivo anche in materia di valore
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Ruling in materia di valore
• La circolare 16/D del 2015, mediante la procedura di ruling preventivo,
consente il riconoscimento, a certe condizioni, dei valori di transfer pricing
(acquisiti ai fini delle imposte dirette) anche per la determinazione del
valore della merce ai fini doganali
• La documentazione relativa ai prezzi di trasferimento intercompany
(country file e master file) può essere utilizzata quale prova della
correttezza del valore presentato in dogana
Vantaggi:
- strumento che consente di evitare rischio accertamento con sanzioni;
- riduzione oneri amministrativi legati a una duplice e differente gestione dei
rapporti con l’Amministrazione fiscale e doganale;
- rilevanza degli aggiustamenti retroattivi (price o profit adjustments)
finalizzati a garantire congruità del prezzo
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La circolare 6 novembre 2015, n. 16/D
Per riportare i tp adjustments al valore doganale, la circolare 16/D del 2015 ha
identificato i seguenti strumenti:
 dichiarazione incompleta: (art. 254 dac, ora 166-167 CDU) mediante un accordo
con l’Ufficio di riferimento si può dichiarare nella bolletta di importazione un
valore previsionale, segnalando alla Dogana l’esistenza della policy di TP
Successivamente, si possono riconciliare gli aumenti e le diminuzioni
derivanti dai TP adjustments, pagando il maggior dazio o recuperando
l’indebito pagato, senza alcuna sanzione né riflesso sul rating aziendale
gestito dal database dell’analisi dei rischi
 forfait: (art. 156 dac, ora 73 CDU) si può concordare ex ante con la Dogana un
valore forfetario definitivo, determinato in aumento rispetto al valore di
transazione dei beni dichiarati in dogana, senza la necessità di dover
successivamente riconciliare i valori (ma non sono ammesse neppure variazioni
in riduzione)
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Grazie per l’attenzione!
Via Torino 15/6 - Milano
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