Regolamento per l`occupazione di spazi pubblici
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Regolamento per l`occupazione di spazi pubblici
COMUNE DI TROPEA (PROVINCIA DI VIBO VALENTIA) REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - ARREDO E DECORO URBANO - Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.09 del 09.03.2016 1 Art. 1 - Oggetto e finalità 1. Il presente Regolamento raccoglie e disciplina in un unico testo normativo l'occupazione di suolo pubblico nell'ambito del territorio comunale e gli elementi genericamente definiti di "arredo urbano", in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino e delle attività svolte nonché le procedure relative alla presentazione delle istanze ed il rilascio delle autorizzazioni. 2. Ai fini del presente Regolamento si definisce "occupazione di suolo pubblico", permanente e temporanea qualsiasi occupazione per l'utilizzo diretto di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, ovvero di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Più precisamente sono permanenti le occupazioni di carattere stabile e continuativo di durata non inferiore all'anno. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno fatta eccezione per i cantieri edili e stradali, per i quali l'occupazione è da intendersi temporanea indipendentemente dalla durata. 3. E' fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica autorizzazione o concessione comunale, rilasciata dal competente ufficio comunale, su richiesta dell'interessato. 4. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità. 5. E' altresì vietato eseguire manomissioni di qualsiasi tipo del suolo pubblico, fatte salve le opere preventivamente autorizzate dall'Area Gestione e Pianificazione del Territorio. Art. 2 - Occupazioni di urgenza 1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata alla almeno contestuale comunicazione al Comando di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni e provvederà a dare contestuale comunicazione formale all'Ufficio per la riscossione del canone di occupazione. La durata di tali interventi non può essere superiore alle 48 ore, salvo quanto disposto al successivo comma 3. 2. Entro 48 ore dal termine dei lavori di pronto intervento l'interessato ha l'obbligo di fornire al competente ufficio, copia dell'avvenuto pagamento del canone di occupazione suolo pubblico. 3. Qualora l'intervento urgente necessiti di tempo superiore alle 48 ore, l'interessato dovrà presentare tempestivamente domanda di occupazione suolo pubblico al competente ufficio comunale, riferita alla complessiva durata dell'intervento. 4. Per quanto riguarda le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'articolo 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada. 2 Art. 3 - Norme generali 1. L'occupazione del suolo pubblico, deve essere preventivamente autorizzata con le modalità ed i criteri contenuti nel presente Regolamento, e per l'applicazione della relativa tassa. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, deve rivolgere apposita domanda al Comune. La domanda, redatta in bollo, secondo fac-simile rilasciato dall'ufficio competente, va consegnata o spedita all'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione. 2. In presenza di più domande intese ad ottenere l'occupazione del medesimo suolo pubblico, la concessione ad occupare viene accordata in base al criterio della priorità nella presentazione della domanda. 3. La domanda di occupazione legata all'effettuazione di lavori edili deve necessariamente contenere riferimento al titolo legittimante l'intervento edilizio ovvero all'autocertificazione del richiedente nel caso si tratti di intervento di edilizia libera. 4. La domanda in bollo deve contenere necessariamente i dati indicati sul fac-simile rilasciato dal competente ufficio. La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica. Il richiedente è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se e in quanto ritenuto necessario dall'ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro. 5. La domanda deve essere indirizzata almeno 30 giorni prima di quello previsto per l'allestimento delle strutture, all'ufficio competente ed il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della pratica. 6. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione il responsabile può richiedere, l'integrazione della documentazione ed in tal caso il procedimento rimane sospeso fino all'integrazione della pratica. Art. 4 - Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione 1. L'Ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, e previa l'acquisizione dei pareri favorevoli di competenza degli Uffici Comunali interessati e/o altri Enti e Amministrazioni che tutelano vincoli a cui è assoggettato il territorio, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate: il concessionario, la durata dell'occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione, l'uso specifico, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione. 2. La concessione si intende comunque rilasciata ad ogni effetto, a decorrere dal giorno indicato dal concessionario quale data di inizio dell'occupazione. Con riferimento a suddetta data è quantificato il canone dovuto ed è autorizzata l'occupazione oggetto della concessione. 3 3. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione. 4. Per i danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente, previa contestazione in contraddittorio e conseguente diffida. 5. Costituisce pregiudiziale al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti tributari e patrimoniali di qualsiasi natura. 6. Per gli esercizi pubblici gli spazi richiesti saranno concessi dall'Ufficio Commercio e delimitati dall’UTC, previo parere favorevole dei competenti Uffici di P.M. ed UTC (per gli esistenti limiti dell'anno scorso) entro i limiti della disponibilità, fatti salvi i diritti dei terzi e senza che possano arrecare intralcio al traffico anche pedonale. Salvo le concessioni in atto, è vietata la concessione di spazi pubblici per le seguenti aree: a) Largo San Michele; b) Viale Tondo, Viale Stazione, Via degli Orti e discesa Marina Vescovado; c) Via Roma, Via Indipendenza, Via Garibaldi, Via P. Vianeo, Largo Duomo (area antistante i due ingressi della Cattedrale); d) Largo Padre di Netta. Fatte salve le concessioni in atto, è vietata la concessione di spazio pubblico su tutta l'area antistante gli ingressi di edificio di culto. E’ altresì vietata la concessione di spazio pubblico in prossimità di affacci al mare, laddove l’allocazione di tavoli, sedie, etc. arrechino pregiudizio alla circolazione pedonale, impedendo ai visitatori il libero transito. Limitatamente agli esercizi di spazio pubblico situati nel centro storico, allo scopo di dare maggiore impulso e vitalità a detta zona, qualora detto esercizio non abbia dinnanzi all'ingresso principale del proprio locale alcun spazio, né pertinenziale né in concessione comunale è consentita la concessione di ulteriore spazio pubblico, sempre fatti salvi i diritti dei terzi e che non costituiscano intralcio al traffico, anche pedonale. 7. Relativamente agli spazi da utilizzare per gli esercizi commerciali a posto fisso: a) Corso Vittorio Emanuele: può essere utilizzato uno spazio di cm. 30 di larghezza a partire dal muro del proprio negozio; b) V.le Regina Margherita (lato destro a scendere da angolo di Corso Via Vittorio Emanuele): può essere utilizzato uno spazio di cm. 35 di larghezza a partire dal muro del proprio negozio; c) Via Umberto I, sul lato destro a scendere Vico I sobborgo al vico li sobborgo, sono concedibili cm 35 di larghezza a partire dal muro dell'esercizio, dopo Vico II |o concedibile lo spazio antistante il locale per la metà della distanza intercorrente il proprio negozio e il limite della carreggiata stradale, lato sinistro a scendere è concedibile l'occupazione di mt. 1,50 di larghezza dal muro del proprio negozio: d) Largo Vaccari (dall'angolo di Via Umberto I alla Chiesa del Rosario) è concedibile fino ad un massimo di 1,00 mt di larghezza dal muro del proprio negozio; e) Via Libertà: sul lato destro direzioni Ricadi, è possibile l'occupazione di spazio per cm 35 di larghezza a partire dal proprio muro, sul lato sinistro dalla Chiesa del Rosario a Largo Baracche (angolo fab. Bordino) è concedibile uno spazio di 35 cm di larghezza a partire 4 dal proprio muro; da angolo via baracche ad angolo V.le Tondo VI trav. mt. 1,50 di larghezza a partire dal proprio muro f) Largo Baracche; mt. 1,50 di larghezza a partire dal proprio muro; g) V.le Stazione; 35 cm di larghezza a partire dal proprio muro h) Via Vittorio Veneto è concedibile mt 0,50 di larghezza a partire dal proprio muro 8. Le strutture ricettive esistenti sul territorio comunale, possono presentare richieste per ottenere un'area libera dinnanzi alla porta principale di ingresso alla propria attività per consentire ai clienti ed ai fornitori, la fermata e la sosta dei veicoli,per carico e scarico di merci e bagagli. Il titolare della struttura dovrà presentare apposita richiesta all'Ufficio Tecnico ed all'ufficio di Polizia urbana del Comune indicante l'ubicazione,la misura dello spazio richiesto, il motivo della richiesta,con l'impegno a mantenere detto spazio pulito ed in ordine. L'Ufficio tecnico evaderà la pratica secondo la procedura prevista già per l'occupazione di suolo pubblico. Art. 5 - Condizioni e criteri per occupazioni per esercizio di attività diverse ed in concomitanza con manifestazioni 1. E' consentita, previa richiesta di autorizzazione, l'occupazione di suolo pubblico temporanea per l'installazione di attrazioni in occasione di feste o sagre. 2. In occasione di particolari cerimonie religiose o eventi quali manifestazioni, inaugurazioni o eventi mondani, al solo fine di consentire un corretto svolgimento delle stesse e di garantire la sicurezza della circolazione dei pedoni e dei veicoli, potrà essere autorizzata anche l'occupazione temporanea di spazi destinati alla sosta o al transito dei veicoli, per la superficie e il tempo strettamente necessari. 3. Per le occupazioni di cui al comma precedente non si applicano parametri predefiniti, ma gli stessi vengono individuati di volta in volta con l'unico limite di garantire la sicurezza pubblica. Le richieste di utilizzo dovranno essere comunque limitate allo spazio e al tempo strettamente indispensabile. Art. 6 Occupazioni abusive. 1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. 2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni: a) Difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione; b) Che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione medesima. 3. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'amministrazione comunale, previa contestazione delle relative violazioni, ordina agli occupanti la rimozione dei materiali e la messa in pristino del suolo ed eventuali altri elementi di arredo. Decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'amministrazione provvede direttamente a rimuovere i materiali, che vengono sequestrati, a spese degli interessati e fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne derivassero. 5 Art. 7 Tende parasole ed ombrelloni 1. Possono essere installate tende parasole di tipo retrattile in corrispondenza di porte e vetrine di locali a destinazione commerciale, solo se conformi alle presenti prescrizioni: - struttura in ferro verniciato, o alluminio preferibilmente colore antracite; - tipologia ad un solo telo frontale a meccanica richiudibile; - telo esclusivamente in tessuto impermeabilizzato, con colorazione in tinta unita in armonia con il fronte dell'edificio, il cui cromatismo deve essere preventivamente valutato ed assentito dall'Ufficio Tecnico. - I lembi inferiori, quelli laterali, quelli frontali ed i meccanismi della tenda aperta devono avere un altezza minima di metri 2,20 dal marciapiede o dal piano strada (vedi disegni allegato); - La tenda deve avere un aggetto massimo tale da non arrecare disagio al transito veicolare e pedonale sulla strada o marciapiede fronteggiante la stessa tenda. In ogni caso l'aggetto o sporto della tenda non può superare lo spazio concesso; - lo sporto laterale della tenda rispetto alla cornice della porta o della vetrina non deve arrecare disagio al transito veicolare e pedonale sulla strada o marciapiede fronteggiante la stessa tenda, nonché all'eventuale porta o vetrina limitrofe; - le tende devono essere a sbalzo e non possono avere alcun appoggio al suolo. Sono vietate le chiusure laterali e frontali ed altresì l'esposizione di mercé appesa e/o attaccata alla tende. Sono altresì vietate coperture a "pergola", a "Padiglione", tenda con montanti e tenda a doppia falda (vedi disegni allegati); 2. L’altezza massima degli ombrelloni è di 3,00 mt; 3. Non è ammessa la stampa di simboli, pubblicità e diciture diverse dalla denominazione del locale. Art. 8 Pedane 1. E' consentita l'installazione di pedane, entro i limiti dello spazio concesso, con struttura (struttura semplice scatolare) in legno colore scuro o legno lamellare tinteggiato in colore grigio antracite, nonché il posizionamento di fioriere in cotto a delimitazione dello spazio concesso, in base alle esigenze del luogo e alle normative sanitarie. 2. Il pavimento dovrà essere realizzato in legno, assicurando il naturale deflusso delle acque piovane nelle caditoie esistenti, nonché le norme sanitarie e di sicurezza. 3. Le pedane devono essere installate: - garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio; - in modo che risulti appoggiata, senza arrecare alcun danno al suolo in concessione;-in modo da garantire la totale e facile morbilità e/o smontaggio; - con altezza massima della pedana dal suolo concesso, in linea generale, non superiore, escluso lo spessore della pedana a cm. 50 (cinquanta centimetri) . - in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche di guisa da risultare accessibili ai soggetti diversamente abili; - nel rispetto delle norme del Codice della Strada. In particolare in prossimità di intersezioni stradali le pedane, così come le altre strutture esterne, non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dell'intersezione dalla pedana deve essere valutata singolarmente con riguardo alle norme del codice della strada; 6 L'installazione della pedana è consentita previo parere dell'Ufficio di Polizia Municipale ed Ufficio Tecnico. 4. Con la pedana è vietata l'occupazione di marciapiede ed in assenza di marciapiede dovrà essere garantita una distanza per il transito pedonale di m “2,00” in considerazione che devono essere lasciati gli spazi per poter consentire il traffico pedonale, il passaggio per i diversamente abili, possibilità di incrociarsi due carrozzelle, e dei mezzi di soccorso, barelle ed altro”; Art- 9 Sedie e Tavoli 1. Le sedie e i tavolini per attività di ristorazione all'esterno degli esercizi potranno essere, per quanto riguarda la struttura, in legno, metallo o altri materiali verniciati. E’ escluso l’utilizzo di sedie in plastica nel centro storico. Dovrà privilegiarsi l'uso di materiali e colorazioni che garantiscano coerenza e integrazione con le pavimentazioni e con gli elementi di facciata che concorrono a definire l'aspetto esteriore degli edifici , e con gli ulteriori elementi (vetrina, insegna, arredo interno ...) che concorrono a definire l'immagine e la qualità dell'esercizio stesso. Non è ammessa la stampa di scritte, simboli e pubblicità sulle tovaglie, per la scelta delle quali si dovrà attenersi a colorazioni sobrie, di norma a tinta unita chiara, in coerenza con tutti gli altri elementi di arredo che concorrono a definire l'immagine della città. 2. Nel Corso Vittorio Emanuele III, relativamente alle autorizzazioni in corso di validità, l'apposizione di sedie e tavoli non può superare i mt. 1,50 dal muro dell'esercizio commerciale. 3. Si rinvia all’abaco allegato per l’individuazione dei modelli. Art. 10 Fioriere 1. L’impiego di fioriere e vasi ornamentali è consentito su tutto il territorio comunale, sia quale delimitazione parziale degli spazi concessi, sia come elementi di arredo. In linea generale il materiale e la tipologia delle fioriere devono essere abbinati con le altre componenti dell’arredo urbano di cui fanno parte e con l’ambiente circostante. 2. Sono escluse le fioriere e vasi ornamentali in materiale plastico. Le fioriere poste a delimitazione dello spazio concesso devono essere uguali tra di loro e poste internamente allo stesso spazio concesso. 3. Le essenze arbustive da porre a dimora devono essere preferibilmente del tipo sempreverdi ed autoctone, fermo restando che la tipologia deve essere preventivamente valutata ed assentita dall’UTC. Non è ammesso l’impiego di piante provviste di spine o, comunque, pericolose per l’incolumità degli avventori. 4. Le fioriere ed i vasi devono essere mantenuti in buone condizioni e le piante devono essere resistenti agli agenti esterni e mantenute in buono stato. Art. 11 Artisti di Strada 1. Per gli artisti (opere di pittura, scultura, grafica) che creano l'opera sul posto ed essi stessi la espongono per la vendita, è riservato uno spazio pubblico, la cui occupazione deve essere assentita, previa presentazione di domanda esplicativa, dal Comando di Polizia Municipale. 7 Art. 12 – Commercio Ambulante 1. Salvo quanto indicato nell'articolo relativo ai chioschi, è inibito il commercio ambulante, sia nella forma fissa che itinerante, su tutto il territorio comunale. Eventuali deroghe potranno essere concesse con ordinanza sindacale, sentiti gli uffici competenti. Art. 13 - Insegne 1. Le insegne devono avere sagoma regolare ed essere collocate in modo da non ostacolare la visibilità di segnali stradali e segnaletica preesistente, né creare pericolo per la circolazione. Le insegne non devono alterare la percezione degli spazi urbani e degli elementi architettonici e di decoro degli edifici, e non possono essere installate in modo da coprire gli elementi decorativi degli edifici, quali fregi e riquadri di porte, finestre e balconi, cornici marcapiano o marcadavanzale, lesenature, cantonate in bozze, né interessare arcate di portici, sottoportici e relative strutture architettoniche. 2. Il sistema di illuminazione può essere realizzato a luce diretta, indiretta e riflessa, e comunque in conformità con la normativa vigente. 3. Sono ammesse insegne con illuminazione indiretta mediante faretti e insegne con caratteri retroilluminati. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni. Si privilegia di fatto come unico colore possibile la luce bianca con tonalità calde. 4. Le insegne commerciali devono essere contenute all'interno della sagoma delle aperture del piano terreno, da conservare nella forma e dimensione attuali. Le insegne di esercizio devono essere installate esclusivamente in corrispondenza della sede dell'attività o delle pertinenze accessorie della stessa. 5. L'installazione di insegne è consentita unicamente alle attività situate in corrispondenza del piano terreno; le attività svolte ai piani superiori non potranno utilizzare insegne sulla facciata ma potranno usufruire di targhe a lato dell'ingresso e vetrofanie o insegne interne ai vetri delle finestre. 6. Tutti gli elementi che compongono l'insegna devono essere realizzati con materiali aventi caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici; eventuali strutture di sostegno devono essere opportunamente dimensionate e saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. E' consentita l'applicazione di vetrofanie sulla superficie trasparente delle vetrine e di sopraluce, esclusivamente per logo del negozio, orari di apertura e metodi di paga E' vietata: L’ 'installazione di insegne semoventi o basculanti. Non sono ammesse insegne a bandiera e insegne applicate al di sopra del marcapiano tra piano terra e piano primo, fatte salve le insegne regolamentari per farmacie, telefoni, tabacchi, pronto intervento. Sono vietate iscrizioni dipinte sul muro e l'apposizione di calcomanie, adesivi, volantini pubblicitari, anche se esenti da imposta, su strutture private, pubbliche o di uso pubblico su tutto il territorio. 8 Art. 14 - Apparecchi Illuminanti 1. Tutti gli impianti di illuminazione esterna pubblica e privata devono essere eseguiti in fase di progettazione, appalto o installazione, secondo criteri antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico. 2. La realizzazione di nuovi impianti di illuminazione esterna, sia pubblica che privata, anche a scopo pubblicitario, o la modifica di quelli esistenti, è sottoposta al regime autorizzativo da parte dell'Ufficio competente. I progetti di illuminazione esterna facenti parte di uno specifico progetto edilizio ne seguono l'iter autorizzativo. Art. 15 - Apparecchi di condizionamento e riscaldamento 1. Non è ammessa l'installazione di apparecchi di condizionamento di nessun genere sulle facciate dell'edificio prospicienti strade pubbliche. 2. Non è ammessa l'installazione di scarichi di impianti di riscaldamento sulle facciate, i quali dovranno essere portati alla copertura, tramite idonee canne fumarie. Dette canne fumarie dovranno avere una altezza maggiore della copertura di almeno 1 (un) metro “salva la diversa disciplina da parte del Regolamento igienico-sanitario”. Quando non sia possibile adottare soluzioni alternative, è ammessa l'installazione in facciata di tubazioni in rame di dimensione e forma simile a quella dei tubi pluviali al fine di convogliare gli scarichi in copertura, a condizione che la soluzione proposta sì integri in maniera armonica nella facciata stessa. Art. 16 -Norme comuni per scarico fumi, fuliggine, odori ed altro proveniente da forni, cucine ed impianti vari produttori di tali elementi. 1. Di norma non è ammessa la posa in vista di canne fumarie, comignoli e/o scarico fumi in vista, cioè esterni o con tubazioni esterne ai muri prospicienti spazi pubblici e privati. Le stesse dovranno essere poste in opportuni cavedi tecnologici interni, ovvero incassate nella muratura perimetrale, per tutta l'altezza dell'edificio ed in modo da avere un'altezza maggiore della copertura di almeno un metro. 2. Quando non sia possibile adottare dette soluzioni è ammessa l'installazione sulla facciata, possibilmente non principale, di tubazioni in rame di dimensione e forma simile a quella dei tubi pluviali al fine di convogliare gli scarichi in copertura, sempreché la soluzione si integri in maniera armonica con la facciata. In ogni caso e per qualunque tipo di comìgnolo, scarico, canna fumaria e/o convogliamelo di fumi ed odori provenienti da impianti di condizionamento, riscaldamento, cucine, forni, etc, dovrà essere installato uno adeguato e certificato sistema di abbattimento fumi, trattamento di qualsiasi fuoriuscita aeriforme, in modo da garantire il decoro urbano, soprattutto nelle zone del centro storico e laddove la distanza tra edifici non permette un idoneo ricambio di aria e stagnazione di detti elementi aeriformi. In particolare cucine, forni a legna e qualsiasi altro impianto che produce fumi, fuliggine ed odori, devono essere dotati di idonee cappe filtranti a compensazione, sempre comunque dotate di idonea canna fumaria per estrazione ed abbattitore di fumi, fuliggine ed odori di qualsiasi genere. 9 Art. 17 - Antenne e parabole 1. Le antenne televisive, siano esse terrestri o satellitari o paraboliche, devono essere centralizzate e collocate esclusivamente sulla copertura degli edifici ed in particolare, quando possibile, sulle falde interne non prospicienti la via pubblica. Non sono ammesse installazioni singole su facciate, balconi o finestre e terrazzi. 2. Le antenne non devono sporgere oltre il punto più alto del tetto per più di 100 cm. Inoltre le antenne paraboliche devono presentare una colorazione armonica con il manto di copertura, e del contesto dell'ambiente in cui sono installate. 3. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati, incassati non a vista nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto. Il Comune ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica, miglioramento della qualità ambientale o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radiotelevisive- parabole e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione. 4. Tutte le antenne paraboliche installate sui balconi devono essere rimosse, pena sanzioni pecuniarie nei confronti degli utenti che continuano a mantenere l'antenna parabolica sul balcone. Art. 18 Vetrine 1. Le vetrine devono essere studiate in funzione dei prospetti degli edifici in cui si inseriscono. L'installazione è preceduta dal rilascio di apposito atto autorizzativo edilizio da parte dell'Area Gestione e Pianificazione del Territorio. Per la realizzazione di nuove vetrine saranno preferite soluzioni a disegno semplice e lineare. Le vetrine e i serramenti esterni non dovranno sporgere dal profilo dell'edificio o della proprietà occupando suolo pubblico. 2. Nei singoli edifici le vetrine, i portoni e gli infissi esterni dovranno essere uniformati all'aspetto, nei materiali costruttivi, nelle chiusure di protezione esterne. Pertanto, ove si intervenga su una singola vetrina, portoncino d'ingresso, portone o infisso esterno in presenza di serramenti unitari, dovranno essere riproposti i medesimi materiali, forma e colori. 3. Nel caso di esecuzione di vetrina all'interno di un fondo dove vi sia presenza di un portone di legno di fattura tradizionale, la vetrina stessa dovrà essere posizionata in modo da garantire il mantenimento del portone stesso. Nel caso di eliminazione di portone in legno, oltre alle violazioni in materia ambientale le sanzioni di cui al presente regolamento dovrà essere ripristinato quanto asportato. 4. L'installazione di chiusure esterne e di sicurezza tipo serrande metalliche avvolgibili sono vietate. In alternativa possono essere realizzate vetrine con solo cristallo di sicurezza, o cancelletti estensibili in ferro battuto. Rimane comunque non consentita l'installazione ex novo e nel caso di completo rifacimento della vetrina e di completo rifacimento del negozio tutti i proprietari di negozi e laboratori del centro storico dovranno entro un anno dall’approvazione del seguente Regolamento sostituire le serrande metalliche con vetrine con cristalli di sicurezza. È fatto obbligo a tutti i proprietari di cui sopra, posizionare sopra la porta d’ingresso del proprio esercizio commerciale, un sistema di illuminazione a luce diretta, indiretta o 10 riflessa. 5. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di svolgere accertamenti sulla regolarità delle opere eseguite, di ordinare la sospensione dei lavori e di adottare eventuali provvedimenti sanzionatori nel caso che le opere siano eseguite in difformità ai seguenti criteri. 6. E' di norma vietata la collocazione di faretti per tutti gli edifici sottoposti a tutela culturale o ambientale gli interventi l'eventuale collocazione di detti faretti a corredo della vetrina che deve essere attuata nel rispetto degli elementi caratterizzanti l'intera facciata. 7. I materiali ammessi per la realizzazione delle vetrine sono: acciaio ossidato, invecchiato o patinato, ferro, legno tinteggiato, vetro. Nella realizzazione di infissi per vetrine è vietato l'uso dei profilati di alluminio anodizzato ed elettrocolorato, semplice o di colore grigio argento, oro e di plastica. Art. 19 Porte e Portoni 1. Gli interventi su porte, portoni devono attentamente e cautamente essere valutati. Obiettivo principale rimane la massima salvaguardia di porte e portoni in legno di fattura tradizionale ed essi costituiscono elementi essenziali per l'immagine degli edifici e complessivamente del Centro Storico e pertanto ne è vietata la rimozione. Nel caso che essi risultino ben conservati è consentita la sola manutenzione. Se invece l'infisso in legno risulta molto degradato esso dovrà essere sottoposto a restauro conservativo. La colorazione di porte e portoni, sempre restando immutato il concetto del recupero e mantenimento del colore originale, può essere diverso da quello degli altri infissi esterni di finestre e porte finestre ai piani superiori. 2. Nel Centro Storico, per quanto riguarda palazzi ed edifici aventi peculiari caratteristiche legate alla tradizione, ecc., non potranno essere sostituiti o eliminati i portoni di chiusura degli ingressi (abitazioni o fondi) con altri aventi diverso materiale; è vietata l'asportazione di stemmi, roste, grate, mostre, stipiti in pietra o marmo, scalini in pietra, marmo e decorazioni esterne, porte, portoni, vetrine di fattura tradizionale. E' vietato: a) realizzare soglie dei portoni con i seguenti materiali: cotto, acciaio, plastica, graniti e marmi colorati. b) prolungare il pavimento interno all'esterno dell'esercizio, qualora sia realizzato con materiali non tradizionali. Art. 20 Deturpamento di edifici e beni pubblici e privati 1. E’ proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritte, affissioni, disegni ecc. gli edifici pubblici e privati, monumenti in genere, le panchine, nonché arrecare danni alla pavimentazione stradale e a qualsiasi altro manufatto o oggetto di arredo urbano. Nei giardini pubblici è altresì fatto divieto di camminare sugli spazi erbosi. quandi/non espressamente consentito, danneggiare o smuovere giochi, sedili, panchine, rimuovere gli avvisi scritti, danneggiare in qualsiasi modo pavimenti, arbusti, siepi, alberi, cogliere fiori, introdurre e far defecare cani. Al soggetto attore delle violazioni del presente articolo e comminata una sanzione amministrativa e la rimessa in pristino dei luoghi, che dovrà avvenire a regola d'arte. 2. Per garantire il decoro degli edifìci e delle pubbliche vie è fatto divieto di stendere indumenti in 11 zona prospiciente alla vie principali del territorio comunale e negli edifici del centro storico del paese. 3. Sono vietate le esposizioni di indumenti e capi di abbigliamento attraverso manichini e stender che insistono nelle vie principali del centro storico ed in particolare sul corso Vittorio Emanuele III. 4. E' vietato il parcheggio di motoveicoli e autoveicoli a tre o quattro ruote nei vicoli del Centro storico che arrechino intralcio al traffico pedonale". Art. 21 Manutenzione degli elementi e dell'area occupata 1. Il Concessionario è obbligato alla manutenzione degli elementi di arredo che espone e alla loro pronta sostituzione in caso di deterioramento. Il Concessionario è tenuto altresì alla pulizia dello spazio concesso per la durata della concessione stessa e non deve essere adibito ad uso improprio. 2. In caso di inottemperanza accertata, previa verifica di inadempimento ed esperita specifica diffida, il Responsabile del Settore Area Gestione e Pianificazione del Territorio, potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo e conseguente addebito a carico del concessionario delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità, fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti ai sensi di legge. Art. 22 Chioschi 1. I chioschi e le altre strutture simili concepiti per la vendita di generi diversi da ubicarsi su suolo pubblico devono avere caratteristiche costruttive tali da consentire la loro facile rimozione e il ripristino dell'area allo stato antecedente l'occupazione. Qualora tali strutture siano inserite all'interno di aree verdi la pavimentazione deve garantire una adeguata permeabilità. Le insegne ed eventuali tende: devono essere previste già in fase di progetto ed organicamente inserite nella struttura. E' comunque possibile l'applicazione di una tenda avvolgìbile sul lato prospiciente il banco di vendita, sporgente per non più di 1.40 m., il cui bordo esterno dovrà avere una altezza dal suolo non inferiore a 2,20 m. Le tende o le eventuali coperture in PVC devono essere di colore intonato alla struttura del chiosco. 2. L'installazione del chiosco sarà ammissibile quando sia rispettosa del presente Regolamento e delle norme vigenti in materia; 3. Il chiosco non sarà ammissibile in aree - o a ridosso delle medesime - destinate, anche se solo stagionalmente, a dehors ed in prossimità' di spazi già' assegnati all'esercizio del commercio su aree pubbliche. 4. Il ripristino delle superfici di suolo pubblico manomesse e tutte le modifiche di marciapiedi e banchine conseguenti al collocamento dei manufatti in questione saranno eseguiti dagli Uffici competenti ed addebitati al richiedente. 12 5. Ai fini dell'ottenimento della concessione l'interessato dovrà presentare formale istanza per come previsto nel fac-simile in possesso dell'Ufficio Commercio corredata da apposita documentazione e, rilasciata da parte del Responsabile del servizio competente. 6. Il rilascio delle autorizzazioni avverrà mediante sorteggio previa pubblicità a mezzo di avviso pubblico. DEHORS Art. 23 Definizione 1. Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico, di uso pubblico o su aree private esterne (es. cortili, terrazzi, ecc.) di strutture precarie e amovibili denominate “dehors”, al fine del miglioramento dell’ambiente urbano e del potenziamento della vocazione turistica e commerciale della città di Tropea. 2. Tali strutture, “dehors” risultano direttamente interconnesse e collegate economicamente e funzionalmente ai pubblici esercizi della somministrazione di alimenti e bevande, di tipo stagionali o continuative. 3. Non rientrano nella disciplina dei “dehors” le occupazioni temporanee di suolo pubblico effettuate soltanto in occasione di manifestazioni quali feste, sagre, ecc. 4. I titolari di provvedimenti autorizzativi dovranno conformarsi a quanto prescritto dal presente regolamento entro il termine di cui all’art. 36, comma 2. Alla scadenza di tale termine il Comando di Polizia municipale effettuerà una ricognizione delle strutture non rispondenti al presente regolamento e provvederà ad ingiungere, entro 30 giorni alla ditta di adeguarsi all’intervenuta normativa, con ogni eventuale ulteriore atto consequenziali di rimozione delle strutture non conformi. Art. 24 Caratteristiche 1. Si definiscono “DEHORS” l’insieme degli elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o su aree private, che costituiscono, delimitano ed arredano uno spazio destinato alla somministrazione all’aperto di alimenti e bevande. 2. Su tutto il territorio, i “DEHORS” dovranno essere pensati in modo da minimizzare il loro impatto ed armonizzarsi con l’ambiente circostante. L'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo è condizione essenziale per la concessione del suolo pubblico. 3. Le strutture e i manufatti dei “DEHORS” devono essere dimensionati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (vento, pioggia, ecc.), al fine di garantire la pubblica e privata incolumità. 4. I de “DEHORS” e gli arredi in essi contenuti devono essere realizzati ed utilizzati nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di inquinamento acustico, di sicurezza e viabilità. A tal fine il Comando di Polizia municipale prima di assegnare l’occupazione suolo 13 pubblico ed esprimere il parere di competenza dovrà verificare, in relazione al progetto presentato, il rispetto della Normativa del Codice della strada e del Regolamento d’attuazione (con particolare riferimento all’occupazione ed interferenza con la viabilità e la circolazione, con espresso riferimento agli angoli di visuale libera). 5. Tutte le tipologie di occupazione di suolo pubblico dovranno essere installate garantendo la maggiore attiguità possibile all’esercizio. Le occupazioni che interessano aree non immediatamente prospicienti l’affaccio del locale sono subordinate a parere A.S.P. ed in ogni caso, per motivi di sicurezza, non potranno essere concesse quando per raggiungerle dall’ingresso dell’esercizio cui sono annessi, sia necessario l’attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli. 6. Sono previste le seguenti tipologie di de hors: • dehors di tipologia semplice; •dehors di tipologia complessa; I dehors possono essere stagionali, se installati per un periodo non superiore a 180 giorni nell’arco dell’anno, o continuativi, se installati per periodi non superiore a 360 ed eventuale rinnovo annuale mai superiore ad anni tre ed alla durata dell’occupazione suolo pubblico. 6.1 I “dehors” di tipologia semplice sono costituiti dai seguenti elementi (uno o più): a) arredi: tavoli e sedute (sedie, poltroncine, panche, sgabelli, ecc.); b) elementi di copertura: tende a braccio solo per occupazione in aderenza dell’edificio o ombrelloni semplici non infissi al suolo e non collegati tra di loro in modo da costituire una superficie coperta stabile; c) elementi di delimitazione laterale: vasi e fioriere o altri elementi leggeri realizzati con materiale trasparente, non fissati stabilmente a suolo o ad eventuale pedana, di altezza massima pari a mt. 1,50; detto elementi di delimitazione laterale devono essere comunque all’interno del perimetro del suolo autorizzato. d) elementi accessori costituiti da cestini per la raccolta di rifiuti, leggii, portamenù, corpi illuminanti, wifi e audio - video diffusione; e) elementi di livellamento del terreno (pedane), che permettono di superare le pendenze del suolo, che renderebbero difficoltosa l’occupazione con gli arredi di base e comunque non in contrasto con il Codice della Strada e Regolamento d’attuazione; 6.2 I dehors di tipologia complessa sono costituiti oltre che dagli arredi tipici dei dehors di tipologia semplice, dai seguenti ulteriori elementi (uno o più): a) elementi di delimitazione laterale: elementi ancorati a placche metalliche (facilmente rimovibili e che non alterino il suolo pubblico) o ad eventuale pedana, realizzati con materiali trasparenti e di altezza superiore a mt. 1,50. Risultano preferibili soluzioni progettuali con l’impiego di pergolati e sistemazioni a verde (giardini verticali), anche al fine di migliorare il raffrescamento e l’ombreggiatura estiva . b) elementi di copertura: tende installate su strutture a telaio, ombrelloni collegati fra di loro in 14 modo da costituire una superficie coperta omogenea e stabile. Potrà essere valutata la possibilità di inserire una struttura copertura continua (sempre precaria e di facile rimovibilità) realizzata con materiali leggeri e soluzioni progettuali rivolte all’integrazione con il contesto territoriale di riferimento, anche mediante l’impiego di giardini orizzontali e verticali pensili; c) banco di somministrazione esterno sempre all’interno del perimetro del suolo autorizzato; d) pedane. 7. I dehors devono essere improntati alla massima semplicità e sobrietà al fine di minimizzare il loro impatto con l’ambiente circostante, nel rispetto delle seguenti diposizioni: a) disposizioni per gli elementi di copertura: • occorre utilizzare materiali l cui colori e fantasie, per un corretto inserimento nel contesto, risultino in sintonia con l’assetto cromatico degli edifici adiacenti e con le tonalità di fondo della zona (si rimanda integralmente alle soluzioni contenute nell’abaco allegato, che hanno valore indicativo e non prescrittivo); • non devono riportare scritte pubblicitarie, ad eccezione del nome dell’esercizio commerciale, la cui scritta va valutata sempre in relazione al contesto ambientale circostante e comunque condivisa dall’UTC; • non è consentita, ad integrazione della copertura, l’istallazione di teli verticali abbassabili e raccoglibili lateralmente. Sono ammessi tendaggi, purché si utilizzino materiali naturali e cromie compatibili; b) disposizioni per gli elementi laterali: • l’area di suolo pubblico delimitata da dehors deve essere chiaramente delimitata. Durante l’istruttoria potranno essere poste prescrizioni modificative del progetto in considerazione delle esigenze ambientali e paesaggistiche (si rimanda integralmente alle soluzioni contenute nell’abaco allegato, che hanno valore indicativo e non prescrittivo); • per tutti gli elementi di delimitazione laterale, diversi da vasi e fioriere, la parte eccedente i 90 cm di altezza dovrà essere realizzata da materiale trasparente. E’ vietato apporre su tali superfici manifesti, pubblicità o quant’altro che impedisca la visibilità del dehors. Qualora i dehors si collochino in prossimità di beni culturali e paesaggistici e/o belvedere con vista mare, si prescrive in fase progettuale l’apertura del dehors, con la creazione di scorci prospettici. Resta ferma l’acquisizione dei relativi pareri vincolanti della Soprintendenza per le Belle Arti e il Paesaggio che potrà porre ulteriori prescrizioni. c) disposizioni per gli arredi di base e altri elementi accessori: • devono garantire un corretto inserimento nell’ambiente circostante. Nel progetto devono essere proposte i modelli che si intende utilizzare (si rimanda integralmente alle soluzioni contenute nell’abaco allegato, che hanno valore indicativo e non prescrittivo); • non devono recare vistose scritte pubblicitarie; • se è necessario provvedere alla collocazione di sistemi riscaldanti, illuminati o altri elementi di carattere tecnologico, questi devono essere chiaramente distinti per tipo, dimensione, collocazione e distribuzione nel progetto; 15 7. Nei dehors di tipo complesso, potranno essere installati impianti rimovibili di condizionamento e/o riscaldamento per l’utilizzo degli stessi nelle stagioni fredde. 8. I dehors e le sue pertinenze accessibili al pubblico devono osservare tutte le prescrizioni in materia di superamento di barriere architettoniche ivi compresa la dotazione di spazi fruibili da soggetti diversamente abili e dei relativi ausili. 9. I dehors devono essere realizzate in materiali quali legno, ferro, ghisa color canna di fucile (si rimanda integralmente alle soluzioni contenute nell’abaco allegato, che hanno valore indicativo e non prescrittivo); 10. Si richiamano per la realizzazione le ulteriori disposizioni di cui agli articoli precedenti e l’abaco delle tipologie, materiali e colori. Deve sempre, comunque, essere garantita la concreta temporaneità dell'opera e la possibilità di sua pronta e facile rimozione. Gli arredi all’interno delle dette strutture dovranno rispondere a criteri di funzionalità e decoro ed in sintonia sia con la struttura che li ospita che con il contesto urbano circostante. Il parere estetico e di decoro è espresso in sede d’istruttoria, esclusivamente dai soggetti coinvolti nella procedura di cui al successivo articolo 29 del presente Regolamento. Sono comunque vietati gli elementi di arredo in plastica di bassa qualità e privi delle certificazioni necessarie. 11. I dehors possono suddividersi in tre principali tipologie d’impianto: • dehors con tende solari: altezza massima tre metri. La struttura portante in metallo o legno, può essere aperta su tutti i lati ovvero tamponata, sino ad una altezza di m. 1,5, con materiali quali vetro o similari comunque trasparenti e facilmente amovibili. La pavimentazione dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere o tipo alle pavimentazioni esistenti. I manufatti non dovranno alterare le tipologie e le caratteristiche costruttive degli edifici esistenti, ossia non dovranno contrastare con la tipologia del fabbricato del pubblico esercizio e degli altri edifici limitrofi. Ogni caso sarà valutato singolarmente in rapporto alla peculiarità del sito e degli edifici e quindi giudicato dalla conferenza dei servizi compatibile o meno. In presenza di più pubblici esercizi potrà essere prevista una soluzione unitaria e comunque qualora esistano delle strutture precedentemente autorizzate, le nuove dovranno porsi in allineamento alla precedente struttura. • dehors passante con montanti: altezza massima tre metri. La struttura deve essere costituita da montanti e travi in legno, metallo o ghisa a sostegno di piante rampicanti o dotate di tende. La struttura, che non dovrà avere né grondaie né pluviali, potrà essere tamponata sino ad una altezza massima di m. 1,50 con materiali quali vetro o similari, con le caratteristiche della trasparenza e della facile amovibilità. Potranno essere realizzate soluzioni con verde pensile e giardini verticali o su parti del tetto orizzontali, anche ai fini del naturale raffrescamento ed ombreggiamento. • dehors con tende parasole a sbraccio: altezza massima tre metri. In tutte le vie o piazze sprovviste di marciapiede la sporgenza dal profilo murario esterno non dovrà essere superiore a metri lineari 1,50; qualora invece sia presente il marciapiede la tenda potrà essere aggettante fino al filo dello stesso. L’altezza della tenda, ivi compreso eventuali frange e le strutture mobili o fisse di sostegno dal piano di calpestio marciapiede o sede stradale), non dovrà essere inferiore a metri 2,20. Non è ammesso il tamponamento laterale. Nelle aree prive di marciapiede potrà essere concesso stagionalmente il suolo pubblico per la temporanea allocazione di tavolini e sedie e l’installazione di tende a sbraccio con sbalzo non 16 superiore a metri 1,50: restando fermo l'obbligo per gli esercenti di adeguare gli arredi al contesto urbanistico ed architettonico. In ogni caso tutti gli arredi devono essere di buona qualità e compatibili con le caratteristiche della struttura e del contesto dell’area in cui devono esser collocati; è vietato l’utilizzo di arredi in plastica qualunque colore. WIFI, AUDIO E VIDEODIFFUSIONE - Ad integrazione di tutte le tipologie di dehors è consentita l’installazione di impianti wifi, con la creazione di spazi di accesso libero al web, purché facilmente rimovibili e nel rispetto della normativa vigente. L'impianto deve essere realizzato e certificato da tecnico abilitato, in conformità con le vigenti norme. ILLUMINAZIONE - Ad integrazione di tutte le tipologie di dehors sono ammessi corpi illuminanti da inserire armonicamente nelle strutture stesse, a condizione che l'illuminazione non prevalga sull'illuminazione pubblica, non contrasti con le segnalazioni semaforiche, e non arrechi danno o intralcio ai pedoni e ai conducenti dei veicoli. L'impianto elettrico deve essere realizzato e certificato da tecnico abilitato, in conformità con le vigenti norme. Eventuali punti luce a parete dovranno essere realizzati con apparecchi di tipo stagno, in armonia con le eventuali luci esistenti sulla facciata dell'immobile, con sporgenza non superiore a 0,50 mt. Si rimanda nel dettaglio all’abaco allegato. MATERIALI - Tutti i materiali utilizzati per l'installazione di dehors devono essere di tipo ignifugo, secondo la classificazione dei DD.MM. 26 giugno 1984 e 6 marzo 1992, recanti rispettivamente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" e "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi". Art. 25 – Ubicazione e Dimensioni 1. Le installazioni di cui trattasi sono consentite nel rispetto della collocazione su banchine non delimitanti carreggiate soggette a traffico intenso e rispetto a tale prerequisito, occorre acquisire, all’interno dell’iter procedimentale di cui al D.P.R. 160/2010 e s.m.i. anche il parere del Comando di di Polizia Municipale con riferimento alla viabilità ed al rispetto del codice della strada ed all’occupazione suolo pubblico ed i pareri ed assensi degli Enti terzi; 2. I dehors dovranno essere installati compatibilmente con le aree destinate anche solo stagionalmente a manifestazioni ed con gli spazi già assegnati all’esercizio di commercio su aree pubbliche. Tale compatibilità verrà verificata previo parere del Servizio Sportello Unico per l'Attività Produttive. 3. I dehors devono inoltre conformarsi alle seguenti prescrizioni generali: Potranno avere un’estensione non superiore alla larghezza della facciata del pubblico esercizio (fatte salve le deroghe ammissibili di seguito rappresentate) e dovranno comunque avere un’estensione, in termini di superficie concedibile, mai superiore al 100% di quella degli spazi interni per l’esercizio, con esclusione dei bagni. In ogni caso è vietata l’installazione su aree destinate alla viabilità. Al fine di garantire a tutte le attività di disporre di un idoneo spazio minimo per l’esercizio all’esterno dell’attività, qualora la superficie di cui sopra, calcolata in relazione al pubblico esercizio esistente risulti inferiore a 20 mq, si potrà estenderla a detto limite, in relazione a valutazioni inerenti la conformazione del suolo e le esigenze di libera circolazione di veicoli e pedoni, e fatti salvi i diritti dei confinanti. Nel caso si estenda il fronte della facciata oltre il limite dell’esercizio, occorrerà comunque ottenere preliminarmente l’assenso del confinante nonché la firma, per accettazione della proposta di sistemazione 17 esterna. Al fine d’incentivare la qualità architettonica delle soluzioni progettuali proposte ed il miglioramento dei servizi al pubblico vengono previsti i seguenti incentivi premiali in termini di superficie concedibile, come da tabella riassuntiva sotto riportata: Tipo Superficie esistente A B Superficie concedibile dehors Prescrizioni aggiuntive < di 20 mq 20 mq -------- > di 20 mq Pari al 100% della superficie esistente fino ad un max di 60 mq --------- Fino a concorrere al 100% della superficie esistente Qualora l’esercizio sia dotato di libero accesso WIFI . Fino a concorrere al 100% della superficie esistente Qualora l’esercizio sia dotato di confort legati all’accoglienza di bimbi dai 0-36 mesi e di neo mamme (fasciatoio,seggioloni , animazione, ecc.). Fino a concorrere al 100% della superficie esistente Qualora la proposta progettuale utilizzi materiali, soluzioni architettoniche innovative con elementi d’arredo di design e verde. 5 C D E esercizio mq in aggiunta superficie di cui tipologia B alla alla 10 mq in aggiunta alla superficie di cui alla tipologia B 15 mq in aggiunta alla superficie di cui alla tipologia B Ai fini della concessione della superficie di suolo pubblico per l’installazione di dehors, le prescrizioni sopra riportate hanno valore vincolante ed il loro accertato non rispetto, comporta la decadenza del provvedimento autorizzativo. Si precisa altresì che le misure premiali C – D e E risultano cumulabili fino a concorrere al 100% della superficie esistente. Ogni anno, per incentivare un processo costante di rigenerazione e sostituzione dei dehors tradizionali verso forme e tipologie più innovative e maggiormente compatibili con il contesto territoriale di riferimento, anche attraverso una graduale sostituzione delle strutture fatiscenti esistenti, l’amministrazione provvederà a pubblicare sul sito istituzionale l’elenco dei dehors autorizzati, unitamente ad una scheda descrittiva sintetica di tali progetti. Inoltre per incentivare le soluzioni progettuali di dehors più innovative l’Amministrazione potrà attivare, annualmente, una selezione attraverso consultazioni pubbliche e/o giuria qualificata delle migliori soluzioni progettuali proposte. Tale azione riveste un ruolo fondamentale al fine della graduale 18 sensibilizzazione verso le soluzioni architettoniche e progettuali di qualità. 4. Si considera adiacente al locale dell’esercizio, la struttura precaria ed amovibile posta anche soltanto sopra o in adiacenza al marciapiede posto in prossimità del locale dell’esercizio. Ove invece sussista una interruzione della continuità tra la struttura precaria ed amovibile ed i locali (interposizione di una via) l'installazione della struttura precaria ed amovibile è ammissibile, fatti salvi gli esiti dell'istruttoria, solamente ove la via interposta sia esclusa dalla viabilità veicolare (zona pedonale). 5. I dehors possono infatti essere collocate solo in spazi pedonali protetti (marciapiedi,piazze, banchine, zone pedonali o a traffico limitato). 6. Nel rispetto delle norme del Codice della Strada, ed in particolare dell’art. 20, l’occupazione dei marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, in adiacenza di fabbricati secondo quanto sopra descritto, e sempre che venga garantita una fascia di rispetto per il passaggio dei soggetti diversamente abili (minimo “2,00” metri) al fine di poter consentire il traffico pedonale, il passaggio per i diversamente abili, possibilità di incrocio di due carrozzelle, dei mezzi di soccorso, barelle ed altro. 7. Non è consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il codice della strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall’intersezione non deve essere inferiore a cinque metri. 8. Non è consentito istallare dehors o parti di essi su sedi stradali soggette a divieto di sosta o alla fermata di mezzi di trasporto pubblico. Qualora il Dehor da installare si collochi sul marciapiede perimetrale di un edificio monumentali individuato come beni culturali ai sensi del D.Lgs 42/2004 e smi, occorrerà preliminarmente munirsi dell’autorizzazione della Soprintendenza. I dehors non devono inoltre occultare targhe, lapidi o cippi commemorativi autorizzati dal comune. 9. In ogni caso al fine di salvaguardare la tutela dei beni storici ed artistici, nonché i caratteri ambientali del territorio, la realizzazione delle strutture temporanee, con particolare riguardo a tutte quelle aree con valenza di tipo artistico, paesaggistico ed ambientale, dovrà essere subordinata all’adozione di particolari cautele per ciò che concerne dimensioni, tipologia e caratteristiche costruttive, scelta dei materiali ed inserimento nel contesto d’intervento colte a garantire la perfetta compatibilità con i siti in cui sorgono. Inoltre i dehors non devono interferire con la viabilità veicolare, con i flussi pedonali e con le reti tecniche ed elementi di servizio (griglie, caditoie, segnaletica, illuminazione, ecc.) e dovranno risultare adiacenti ai locali destinati a pubblico esercizio in sede fissa. 10. Allegato al presente regolamento viene prodotto un abaco che definisce le tipologie di dehors, gli elementi di arredo, i colori compatibili, i materiali nonché una griglia con le prescrizioni localizzative in relazione alle singole zone del territorio di TROPEA. Art. 26 – Pre-requisiti per il rilascio del provvedimento conclusivo e prescrizioni particolari 1. L’occupazione del suolo pubblico per la collocazione di dehors potranno essere rilasciate solo a pubblici esercizi che verifichino le seguenti condizioni: a) attività munite di bagni interni a servizio della clientela, b) soluzione progettuale compatibile con la tutela di edifici o luoghi d’interesse storico ed artistico; 19 c) soluzione progettuale compatibile con le esigenze del transito pedonale e veicolare nel rispetto del vigente Codice della Strada; d) soluzione progettuale che non costituisca barriera architettonica per il transito veicolare e pedonale e per l’accesso a stabili comunali, negozi, uffici ed attività di qualunque genere sia pubbliche che private; e) soluzione progettuale che non comporti, di norma, il significativo ridimensionamento delle aree dedicate alla sosta e comunque a condizione che siano verificate le norma per i disabili; f) soluzione progettuale che comportino l’impiego di materiali, cromie ed elementi d’arredo di qualità e dotati delle certificazioni necessarie; g) richiesta di provvedimento conclusivo che contenga dichiarazione, attraverso atto d’obbligo sottoscritto del richiedente, sotto la propria responsabilità civile e penale, che non verrà alterato, in alcun modo lo stato dei luoghi e gli impianti pubblici; h) soluzione progettuale compatibile con le norme per i portatori di handicap, i locali dovranno risultare accessibili dagli stessi, nel rispetto delle norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche. L’inosservanza della presente disposizione comporta motivo per il diniego del provvedimento autorizzativo e per l’eventuale revoca dello stesso; i) tra l’edificio sede dell’esercizio commerciale e l’area interessata dall’occupazione di suolo pubblico dovrà essere garantita una superficie libera di 1,5 m. atta a garantire il passaggio pedonale. Nelle strade prive di marciapiede è consentita l’occupazione in aderenza al fabbricato, sempre compatibilmente con il traffico veicolare e pedonale; j) più occupazioni realizzate nello stesso ambito urbano e/o interessanti lo stesso fronte dei fabbricati, dovranno risultare allineate ed omogenee rispetto al fronte edificato; k) resta fermo l’obbligo del ristoro all'Ente Comunale e/o a società di gestione delle aree di sosta a pagamento; l) il passaggio pedonale, al fine di garantire l’incolumità delle persone, deve essere garantito preferibilmente sul lato adiacente gli edifici. m) ogni pubblico esercizio deve possedere un'unica concessione di suolo pubblico che non potrà in alcun caso superare i limiti massimi di cui al presente provvedimento. n) non è concesso, in alcun modo, la cessione a terzi delle superfici assegnate. Art. 27 – Divieti 1. Per la realizzazione degli impianti illuminanti, che dovranno essere realizzati in conformità alle vigenti norme sugli impianti e dotati del certificato di conformità ai sensi del D.M. 22-01-2008 n. 37, sono vietati attraversamenti aerei e le canalette stradali per allacciare gli impianti alla fornitura elettrica. Sono altresì vietate le occupazioni di sottosuolo pubblico per l’istallazione di impianti tecnologici a rete quali impianti elettrici, ecc. 2. Qualunque struttura o arredo installata su suolo pubblico dovrà essere posizionata a gravità, in alcun modo ancorata a terra e non dovrà arrecare alcun danno al suolo pubblico con divieto assoluto di perforazioni ed ancoraggi al suolo pubblico ed alle pavimentazioni stradali. 20 3. E’ vietata qualsiasi tipo di alterazione della proprietà pubblica (chiusura di caditoie stradali, oscuramento della pubblica illuminazione, impedimento di accesso a pozzetto di ispezione e derivazione, ecc). 4. Prima dell’occupazione del suolo pubblico, dovrà essere posizionato a terra un telo in PVC per tutta la superficie da occupare al fine della sua tutela. Al termine dell’occupazione il suolo pubblico occupato andrà liberato da eventuali materiali di risulta e pulito con idoneo lavaggio. 5. L’occupazione dovrà sempre essere delimitata da idonei elementi di delimitazione e segnalata a cura del titolare, come per legge. Art. 28 – Manutenzione e responsabilità 1. Le strutture di cui al presente regolamento dovranno essere sottoposte, ad esclusiva cura e responsabilità del concessionario e titolare dell’autorizzazione, ad opportuna manutenzione. 2. La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi o cose resta a carico del concessionario/autorizzato. 3. Qualsiasi modifica da apportare alle strutture suddette (forma, quantità, dimensioni, colori) dovrà essere preventivamente autorizzata. 4. Tutte le strutture dovranno essere sottoposte a manutenzione periodica, ad esclusiva cura e responsabilità del titolare della autorizzazione. Qualora vengano meno, a seguito di incuria, le caratteristiche tali da garantire il decoro e la sicurezza degli spazi, il Comando di Polizia municipale ordinerà l’immediata rimozione della struttura. La responsabilità civile per danni a terzi all’interno o all’esterno della struttura direttamente collegati alla presenza di essa sono a carico del titolare dell’autorizzazione. All’interno di tale struttura, se di tipologia chiusa, dovranno essere garantiti i requisiti minimi di salubrità e benessere ambientale nel periodo estivo ed invernale. Art. 29 – Occupazioni abusive 1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta concessione o in eccedenza a quanto concesso, sono abusive. 2. Sono inoltre abusive le occupazioni revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattasi oltre i termini stabiliti. 3. Le sopra citate occupazioni abusive devono essere immediatamente rimosse con conseguente rimessa in pristino dello stato luoghi a cura del titolare dell'occupazione. 4. L'Amministrazione Comunale provvederà, nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo, ad ordinare l'immediata rimozione dell'occupazione abusiva, in caso di mancata ottemperanza a tale obbligo, provvederà direttamente con rivalsa delle relative spese. Art. 30. Procedimento unico per il rilascio del provvedimento conclusivo 1. Chiunque intenda installare una struttura precaria per dehors deve provvedere a presentazione istanza redatta in bollo al S.U.A.P. (Sportello Unico delle Attività Produttive) ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 160/2010. Tale istanza, deve contenente i dati fiscali ed anagrafici del richiedente e 21 dovrà espressamente precisare se già si possiede l’occupazione suolo pubblico o se la richiesta viene formulata per la contestuale occupazione suolo pubblico e installazione dehors. 2. L’istanza redatta su conforme modulistica, che verrà predisposta dal responsabile SUAP ed approvata con determina dirigenziale, dovrà tassativamente contenere i seguenti elementi: • Generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente; Se la domanda è presentata da persona giuridica dovrà essere indicata la denominazione, sede sociale e il codice fiscale o partita IVA, nonché le generalità complete, la residenza e il codice fiscale del legale rappresentante; • Ubicazione esatta del luogo dove si intende installare l'impianto; • Misura e consistenza dell'occupazione; • Tipologia dell'occupazione e del dehor; • Durata e modalità d'uso dell'occupazione; • Dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente Regolamento; • Domanda di occupazione suolo pubblico e versamenti TOSAP. • Autocertificazione del progettista che la struttura è stata dimensionata e realizzata per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (neve, vento, pioggia, ecc.), al fine di garantire la pubblica e privata incolumità e risulta accessibili al pubblico, nel rispetto di tutte le prescrizioni in materia di superamento di barriere architettoniche ivi compresa la dotazione di spazi fruibili da soggetti diversamente abili e dei relativi ausili. 3. Alla domanda di provvedimento conclusivo dovrà essere allegata la seguente documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato: - Adeguata documentazione fotografica a colori dell’area d’intervento e lo stato attuale dei luoghi; - Relazione tecnica descrittiva dei manufatti e del luogo di inserimento degli stessi, comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati, ecc.; - Relazione tecnica descrittiva ed igienico-sanitaria relativa all’intervento con indicati gli interventi, i materiali, le modalità di realizzazione dell’intervento, i colori e le finiture (arredi, tavoli, sedie, vasi, ombrelloni, illuminazioni, ecc), - Planimetria circa il rispetto delle norme per i portatori di handicap ed autocertificazione; - Dichiarazione di conformità a firma di tecnico abilitato (installatore) redatta ai sensi della normativa vigente degli impianti elettrici e/o apparecchi di riscaldamento che saranno realizzati o impiegati; - per le strutture chiuse in tutto od in parte, l’atto di omologazione dei materiali (tessuti, ecc.) costituenti gli arredi e le attrezzature, ai fini della prevenzione incendi secondo la normativa vigente. - Nel caso in cui l’installazione del dehors interferisca con beni di altri proprietari si dovrà produrre: 22 • nulla osta del proprietario, o dell'amministratore dell'immobile, qualora la struttura sia posta a contatto dell'edificio; • assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministratore dell’immobile, secondo i soggetti interessati, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa dal richiedente, qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi, quali aree antistanti negozi adiacenti, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. 4. Lo Sportello Unico delle Attività Produttive provvederà a trasmettere copia della documentazione ai relativi agli Enti e/o Uffici coinvolti per l’acquisizione dei relativi pareri in relazione alle specifiche competenze: - Comando di Polizia municipale: Compatibilità con la viabilità pubblica ed rispetto delle norme del Codice della Strada e Regolamento di attuazione, nonché occupazione suolo pubblico; - A.S.P.: parere igienico-sanitario; - SUAP: parere per il pubblico esercizio e sulla compatibilità estetica del manufatto in relazione alle disposizioni del presente regolamento. 5. Per le occupazioni interessanti aree soggette a vincolo storico/architettonico e/o paesaggistico/ambientale dovrà essere attivata contestualmente la richiesta per l’acquisizione del parere di competenza. 6. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di uso pubblico, senza la specifica autorizzazione o concessione. 7. Resta fermo che i lavori non potranno essere iniziati prima dell’acquisizione di tutti i pareri necessari e del rilascio del provvedimento conclusivo. Art. 31 - Concessione del suolo pubblico 1. La concessione può avere durata massima di tre anni rinnovabile esclusivamente con provvedimento esplicito dell’Amministrazione; il mancato rinnovo, così come i successivi reiterati rinnovi, non comportano alcuna forma di diritto del privato, né possibilità di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione. È esclusa qualsiasi forma di rinnovo tacito dell’autorizzazione. 2. La concessione è subordinata al pagamento di un canone da corrispondersi anticipatamente ed in un’unica soluzione presso la Tesoreria comunale ovvero presso il Concessionario delegato alla riscossione, nei termini e con le modalità che saranno comunicate all’interessato. 3. Ciascuna struttura precaria ed amovibile potrà essere installata e la relativa attività potrà avere inizio solo dopo il rilascio del provvedimento unico del SUAP. Il provvedimento che sostituisce l’autorizzazione per la realizzazione esonera l'interessato dall'onere di comunicare l'ampliamento della superficie di somministrazione. 4. Allo scadere della concessione, salvi i casi di revoca o decadenza, la struttura, eccettuata diversa ed espressa indicazione dell’Amministrazione (proroga della concessione/autorizzazione), dovrà essere rimossa. 5. Il concessionario avrà l’onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all’installazione del manufatto. 23 6. L’Amministrazione ha la facoltà di revocare la concessione anche prima della naturale scadenza, con preavviso di trenta giorni, fatto sempre salvo termine inferiore nel caso di ragioni di contingibilità ed urgenza, per ragioni di interesse pubblico ovvero quando si renda necessario per motivi di viabilità o sicurezza, igiene, decoro, manutenzione, lavori pubblici, o altre esigenze correlate ad interessi prevalenti per la popolazione e la Città. 7. Al concessionario non sarà dovuta alcuna indennità salvo il rimborso della quota di canone già versata afferente al periodo di mancata occupazione. 8. Si determina la revoca dell'autorizzazione/concessione nel caso di mancato pagamento del canone entro il termini stabiliti, salvo che l'interessato non provveda nel termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio alla eliminazione delle ragioni indicate, nel presente articolo, come causa di decadenza; si dà luogo, altresì, alla revoca dell'autorizzazione/concessione nel caso di sublocazione abusiva; e/o nel caso di accertata difformità rispetto all'autorizzazione/concessione rilasciata, come, tra gli altri casi, nel caso di mutamento di destinazione d’uso della struttura, o di modifiche alla struttura non autorizzate, o di occupazione di superficie superiore rispetto a quella autorizzata. Art. 32 – Revoca ,sospensione e decdenza della concessione 1. L'Amministrazione Comunale può sospendere l’efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento concessorio per gravi ragioni di ordine pubblico, per sopravvenute variazioni ambientali, di traffico e per qualsiasi altro motivo di pubblico interesse. Il termine della sospensione dovrà essere esplicitamente indicato nell'atto che la dispone. 2. L'Amministrazione Comunale può sospendere la concessione o autorizzazione fino ad un massimo di 3 giorni senza che il titolare possa vantare alcun diritto di rimborso o riduzione del canone o qualsiasi altra forma d'indennizzo. 3. Nel caso in cui la sospensione si protragga oltre il termine predetto, al titolare dell'autorizzazione o concessione sarà ridotto o rimborsato, con esclusione di interessi o di qualsiasi altra indennità, il canone corrispondente ai giorni di sospensione eccedenti tale limite. 4. La revoca dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi o di qualsiasi altra indennità. 6. L'espresso provvedimento di sospensione o revoca, salvo casi di particolare urgenza, sarà preceduto da comunicazione di avvio di procedimento nel rispetto della vigente normativa e prevederà un termine per l'esecuzione della rimozione dell'occupazione e la conseguente rimessa in pristino stato dei luoghi. Il titolare della concessione incorre nella decadenza del provvedimento, dichiarata dall' Amministrazione Comunale, previa comunicazione di avvio di procedimento amministrativo, nel rispetto della normativa vigente, nei seguenti casi: • Trasformazione dell'occupazione, senza la prescritta autorizzazione, con caratteristiche tali da compromettere gli aspetti estetico–ambientali della zona, in violazione delle norme regolamentari; • Inadempimento al divieto di ampliamento della superficie concessa e alla mancata ottemperanza al provvedimento dell'Amministrazione Comunale alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi; in caso di inottemperanza a tale rimozione l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente con rivalsa delle relative spese. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone pagato né 24 a qualsiasi altra indennità. • Uso improprio del diritto di occupazione; • Venir meno dei requisiti previsti dalla Legge o dai regolamenti vigenti; • Mancato pagamento del canone di concessione. 2. Il titolare della concessione dichiarata decaduta, dovrà procedere nei termini indicati nel provvedimento di decadenza, a rimuovere l'occupazione con conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi. Art. 33- Rinuncia dell’occupazione 1. Il titolare dell'atto di concessione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta al Comune. 2. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. 3. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione. 4. Nel caso in cui la comunicazione di rinuncia avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento concessorio, il titolare del provvedimento restituirà al Comune il provvedimento originale, contestualmente alla comunicazione,. 5. In caso di rinuncia il concessionario potrà essere esonerato da pagamento della sola quota del canone annuale non ancora versata. Art. 34 – Rinnovo Concessione 1. Il titolare dell'atto di concessione può richiedere il rinnovo del provvedimento medesimo con apposita domanda scritta all'Amministrazione Comunale evidenziando gli estremi della originaria concessione. Il rinnovo è a totale discrezionalità dell’amministrazione. 2. La domanda di cui al comma precedente dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza. 3. La concessione verrà rinnovata con il rilascio di un nuovo provvedimento. 4. Sono soggette a rinnovo le occupazioni che hanno le stesse caratteristiche di quelle concesse nell'atto scaduto. Art. 35. Disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli interventi effettuati dalla data di esecutività dello stesso, fatto salvo quanto espresso al successivo comma. 2. Le concessioni ed autorizzazioni esistenti resteranno in vigore sino alla loro scadenza naturale, che è da intendersi quale scadenza del rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico. Il loro rinnovo è invece soggetto all'adeguamento della struttura, entro un (1) anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, alle disposizioni in esso previste. E’ fatta sempre salva, 25 anche per strutture esistenti, la possibilità di revocare il provvedimento prima della sua naturale scadenza per esigenze di interesse pubblico e/o se le stesse strutture comportino problemi alla circolazione (per esigenze di mutato traffico veicolare), alla sicurezza, al passaggio pedonale con particolare riguardo al passaggio dei diversamente abili o, ancora, contrastino con le esigenze di decoro urbano ed ambientale e i predetti problemi o contrasti non possano essere risolti o sanati mediante modifiche alla struttura. 3. Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme vigenti in materia edilizia, commerciale, di igiene, sanità e sicurezza pubblica nonché quelle per la sicurezza stradale. 4. Le disposizioni del presente regolamento si intendono implicitamente abrogate in caso di entrata in vigore di successive norme in contrasto con le disposizioni regolamentari. 5. viene assegnato un termine di mesi sei (6) dalla data di approvazione del presente regolamento al fine di stabilire con i competenti uffici la rateizzazione della posizione debitoria nei confronti dell’Ente, acquisita la quale sarà possibile concedere lo spazio pubblico. Trascorso il termine entro il quale deve estinguersi il debito con l’ente, laddove l’accordo non sia stato rispettato con l’avvenuta estinzione del debito si procederà alla revoca della concessione dello spazio pubblico. Allo scadere dei mesi sei (6) vale il disposto dell’art. 4 ultimo comma. Art. 36. Sanzioni 1. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste per le violazioni alla normativa urbanistico– edilizia, sanitaria, commerciale vigente per le quali si richiamano integralmente le disposizioni di legge, la mancata ottemperanza agli ordini di demolizione, rimessa in pristino, conformizzazione secondo quanto disposto nel presente atto possono comportare l'applicazione dell’art. 650 c.p.. 2. La violazione delle disposizioni del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 1.000 oltre alle sanzioni previste dall'art. 3 comma 16 della Legge 15 Luglio 2009 e s.m.i. Art. 36. Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione relativa alla sua approvazione. 26