Regolamento per l`occupazione di spazi pubblici

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Regolamento per l`occupazione di spazi pubblici
COMUNE DI TROPEA
(PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)
REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE
DI SUOLO PUBBLICO - ARREDO E DECORO URBANO -
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.09 del 09.03.2016
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Art. 1 - Oggetto e finalità
1. Il presente Regolamento raccoglie e disciplina in un unico testo normativo l'occupazione di
suolo pubblico nell'ambito del territorio comunale e gli elementi genericamente definiti di
"arredo urbano", in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale
dell'ambiente cittadino e delle attività svolte nonché le procedure relative alla presentazione
delle istanze ed il rilascio delle autorizzazioni.
2. Ai fini del presente Regolamento si definisce "occupazione di suolo pubblico", permanente e
temporanea qualsiasi occupazione per l'utilizzo diretto di strade, aree e relativi spazi soprastanti
e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, ovvero di aree
private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Più precisamente
sono permanenti le occupazioni di carattere stabile e continuativo di durata non inferiore
all'anno. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno fatta eccezione per i
cantieri edili e stradali, per i quali l'occupazione è da intendersi temporanea indipendentemente
dalla durata.
3. E' fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sovrastante o
sottostante, senza specifica autorizzazione o concessione comunale, rilasciata dal competente
ufficio comunale, su richiesta dell'interessato.
4. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico,
contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si
rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.
5. E' altresì vietato eseguire manomissioni di qualsiasi tipo del suolo pubblico, fatte salve le opere
preventivamente autorizzate dall'Area Gestione e Pianificazione del Territorio.
Art. 2 - Occupazioni di urgenza
1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori
che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata alla almeno
contestuale comunicazione al Comando di Polizia Municipale, che indicherà eventuali
prescrizioni e provvederà a dare contestuale comunicazione formale all'Ufficio per la
riscossione del canone di occupazione. La durata di tali interventi non può essere superiore alle
48 ore, salvo quanto disposto al successivo comma 3.
2. Entro 48 ore dal termine dei lavori di pronto intervento l'interessato ha l'obbligo di fornire al
competente ufficio, copia dell'avvenuto pagamento del canone di occupazione suolo pubblico.
3. Qualora l'intervento urgente necessiti di tempo superiore alle 48 ore, l'interessato dovrà
presentare tempestivamente domanda di occupazione suolo pubblico al competente ufficio
comunale, riferita alla complessiva durata dell'intervento.
4. Per quanto riguarda le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al
riguardo dall'articolo 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo
Codice della Strada.
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Art. 3 - Norme generali
1. L'occupazione del suolo pubblico, deve essere preventivamente autorizzata con le modalità ed i
criteri contenuti nel presente Regolamento, e per l'applicazione della relativa tassa. Chiunque
intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie,
sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, deve rivolgere apposita domanda al Comune. La
domanda, redatta in bollo, secondo fac-simile rilasciato dall'ufficio competente, va consegnata
o spedita all'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione.
2. In presenza di più domande intese ad ottenere l'occupazione del medesimo suolo pubblico, la
concessione ad occupare viene accordata in base al criterio della priorità nella presentazione
della domanda.
3. La domanda di occupazione legata all'effettuazione di lavori edili deve necessariamente
contenere riferimento al titolo legittimante l'intervento edilizio ovvero all'autocertificazione del
richiedente nel caso si tratti di intervento di edilizia libera.
4. La domanda in bollo deve contenere necessariamente i dati indicati sul fac-simile rilasciato dal
competente ufficio. La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica.
Il richiedente è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti
necessari ai fini dell'esame della domanda. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee
occorre che la domanda sia corredata, se e in quanto ritenuto necessario dall'ufficio concedente,
da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del
posizionamento dell'ingombro.
5. La domanda deve essere indirizzata almeno 30 giorni prima di quello previsto per l'allestimento
delle strutture, all'ufficio competente ed il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a
fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della pratica.
6. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in
quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione il responsabile può
richiedere, l'integrazione della documentazione ed in tal caso il procedimento rimane sospeso
fino all'integrazione della pratica.
Art. 4 - Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione
1. L'Ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie
all'emanazione di un provvedimento positivo, e previa l'acquisizione dei pareri favorevoli di
competenza degli Uffici Comunali interessati e/o altri Enti e Amministrazioni che tutelano
vincoli a cui è assoggettato il territorio, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad
occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate: il concessionario, la durata dell'occupazione,
la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione, l'uso specifico, nonché le condizioni
alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione.
2. La concessione si intende comunque rilasciata ad ogni effetto, a decorrere dal giorno indicato
dal concessionario quale data di inizio dell'occupazione. Con riferimento a suddetta data è
quantificato il canone dovuto ed è autorizzata l'occupazione oggetto della concessione.
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3. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che
possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.
4. Per i danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad
altro di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, provvederanno all'esecuzione di
specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad
applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente, previa contestazione in contraddittorio e
conseguente diffida.
5. Costituisce pregiudiziale al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei
confronti del Comune per debiti tributari e patrimoniali di qualsiasi natura.
6. Per gli esercizi pubblici gli spazi richiesti saranno concessi dall'Ufficio Commercio e
delimitati dall’UTC, previo parere favorevole dei competenti Uffici di P.M. ed UTC (per gli
esistenti limiti dell'anno scorso) entro i limiti della disponibilità, fatti salvi i diritti dei terzi e senza
che possano arrecare intralcio al traffico anche pedonale. Salvo le concessioni in atto, è vietata la
concessione di spazi pubblici per le seguenti aree:
a) Largo San Michele;
b) Viale Tondo, Viale Stazione, Via degli Orti e discesa Marina Vescovado;
c)
Via Roma, Via Indipendenza, Via Garibaldi, Via P. Vianeo, Largo Duomo (area
antistante i due ingressi della Cattedrale);
d) Largo Padre di Netta.
Fatte salve le concessioni in atto, è vietata la concessione di spazio pubblico su tutta l'area
antistante gli ingressi di edificio di culto.
E’ altresì vietata la concessione di spazio pubblico in prossimità di affacci al mare, laddove
l’allocazione di tavoli, sedie, etc. arrechino pregiudizio alla circolazione pedonale, impedendo ai
visitatori il libero transito.
Limitatamente agli esercizi di spazio pubblico situati nel centro storico, allo scopo di dare
maggiore impulso e vitalità a detta zona, qualora detto esercizio non abbia dinnanzi all'ingresso
principale del proprio locale alcun spazio, né pertinenziale né in concessione comunale è
consentita la concessione di ulteriore spazio pubblico, sempre fatti salvi i diritti dei terzi e che non
costituiscano intralcio al traffico, anche pedonale.
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Relativamente agli spazi da utilizzare per gli esercizi commerciali a posto fisso:
a) Corso Vittorio Emanuele: può essere utilizzato uno spazio di cm. 30 di larghezza a partire
dal muro del proprio negozio;
b) V.le Regina Margherita (lato destro a scendere da angolo di Corso Via Vittorio Emanuele):
può essere utilizzato uno spazio di cm. 35 di larghezza a partire dal muro del proprio
negozio;
c) Via Umberto I, sul lato destro a scendere Vico I sobborgo al vico li sobborgo, sono
concedibili cm 35 di larghezza a partire dal muro dell'esercizio, dopo Vico II |o
concedibile lo spazio antistante il locale per la metà della distanza intercorrente il proprio
negozio e il limite della carreggiata stradale, lato sinistro a scendere è concedibile
l'occupazione di mt. 1,50 di larghezza dal muro del proprio negozio:
d) Largo Vaccari (dall'angolo di Via Umberto I alla Chiesa del Rosario) è concedibile fino ad
un massimo di 1,00 mt di larghezza dal muro del proprio negozio;
e) Via Libertà: sul lato destro direzioni Ricadi, è possibile l'occupazione di spazio per cm 35
di larghezza a partire dal proprio muro, sul lato sinistro dalla Chiesa del Rosario a Largo
Baracche (angolo fab. Bordino) è concedibile uno spazio di 35 cm di larghezza a partire
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dal proprio muro; da angolo via baracche ad angolo V.le Tondo VI trav. mt. 1,50 di
larghezza a partire dal proprio muro
f) Largo Baracche; mt. 1,50 di larghezza a partire dal proprio muro;
g) V.le Stazione; 35 cm di larghezza a partire dal proprio muro
h) Via Vittorio Veneto è concedibile mt 0,50 di larghezza a partire dal proprio muro
8. Le strutture ricettive esistenti sul territorio comunale, possono presentare richieste per ottenere
un'area libera dinnanzi alla porta principale di ingresso alla propria attività per consentire ai
clienti ed ai fornitori, la fermata e la sosta dei veicoli,per carico e scarico di merci e bagagli. Il
titolare della struttura dovrà presentare apposita richiesta all'Ufficio Tecnico ed all'ufficio di
Polizia urbana del Comune indicante l'ubicazione,la misura dello spazio richiesto, il motivo
della richiesta,con l'impegno a mantenere detto spazio pulito ed in ordine. L'Ufficio tecnico
evaderà la pratica secondo la procedura prevista già per l'occupazione di suolo pubblico.
Art. 5 - Condizioni e criteri per occupazioni per esercizio di attività diverse ed in
concomitanza con manifestazioni
1. E' consentita, previa richiesta di autorizzazione, l'occupazione di suolo pubblico temporanea
per l'installazione di attrazioni in occasione di feste o sagre.
2. In occasione di particolari cerimonie religiose o eventi quali manifestazioni, inaugurazioni o
eventi mondani, al solo fine di consentire un corretto svolgimento delle stesse e di garantire la
sicurezza della circolazione dei pedoni e dei veicoli, potrà essere autorizzata anche
l'occupazione temporanea di spazi destinati alla sosta o al transito dei veicoli, per la superficie e
il tempo strettamente necessari.
3. Per le occupazioni di cui al comma precedente non si applicano parametri predefiniti, ma gli
stessi vengono individuati di volta in volta con l'unico limite di garantire la sicurezza pubblica.
Le richieste di utilizzo dovranno essere comunque limitate allo spazio e al tempo strettamente
indispensabile.
Art. 6 Occupazioni abusive.
1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive.
2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
a) Difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
b) Che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o
proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione
medesima.
3. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'amministrazione comunale, previa contestazione delle
relative violazioni, ordina agli occupanti la rimozione dei materiali e la messa in pristino del
suolo ed eventuali altri elementi di arredo. Decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato,
l'amministrazione provvede direttamente a rimuovere i materiali, che vengono sequestrati, a
spese degli interessati e fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e
non, che ne derivassero.
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Art. 7 Tende parasole ed ombrelloni
1. Possono essere installate tende parasole di tipo retrattile in corrispondenza di porte e vetrine di
locali a destinazione commerciale, solo se conformi alle presenti prescrizioni:
- struttura in ferro verniciato, o alluminio preferibilmente colore antracite;
- tipologia ad un solo telo frontale a meccanica richiudibile;
- telo esclusivamente in tessuto impermeabilizzato, con colorazione in tinta unita in armonia
con il fronte dell'edificio, il cui cromatismo deve essere preventivamente valutato ed
assentito dall'Ufficio Tecnico.
- I lembi inferiori, quelli laterali, quelli frontali ed i meccanismi della tenda aperta devono
avere un altezza minima di metri 2,20 dal marciapiede o dal piano strada (vedi disegni
allegato);
- La tenda deve avere un aggetto massimo tale da non arrecare disagio al transito veicolare
e pedonale sulla strada o marciapiede fronteggiante la stessa tenda. In ogni caso l'aggetto o
sporto della tenda non può superare lo spazio concesso;
- lo sporto laterale della tenda rispetto alla cornice della porta o della vetrina non deve
arrecare disagio al transito veicolare e pedonale sulla strada o marciapiede fronteggiante la
stessa tenda, nonché all'eventuale porta o vetrina limitrofe;
- le tende devono essere a sbalzo e non possono avere alcun appoggio al suolo. Sono vietate
le chiusure laterali e frontali ed altresì l'esposizione di mercé appesa e/o attaccata alla
tende. Sono altresì vietate coperture a "pergola", a "Padiglione", tenda con montanti e
tenda a doppia falda (vedi disegni allegati);
2. L’altezza massima degli ombrelloni è di 3,00 mt;
3. Non è ammessa la stampa di simboli, pubblicità e diciture diverse dalla denominazione del
locale.
Art. 8 Pedane
1. E' consentita l'installazione di pedane, entro i limiti dello spazio concesso, con struttura
(struttura semplice scatolare) in legno colore scuro o legno lamellare tinteggiato in colore
grigio antracite, nonché il posizionamento di fioriere in cotto a delimitazione dello spazio
concesso, in base alle esigenze del luogo e alle normative sanitarie.
2. Il pavimento dovrà essere realizzato in legno, assicurando il naturale deflusso delle acque
piovane nelle caditoie esistenti, nonché le norme sanitarie e di sicurezza.
3. Le pedane devono essere installate:
- garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio;
- in modo che risulti appoggiata, senza arrecare alcun danno al suolo in concessione;-in
modo da garantire la totale e facile morbilità e/o smontaggio;
- con altezza massima della pedana dal suolo concesso, in linea generale, non superiore,
escluso lo spessore della pedana a cm. 50 (cinquanta centimetri) .
- in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche di guisa da risultare accessibili
ai soggetti diversamente abili;
- nel rispetto delle norme del Codice della Strada. In particolare in prossimità di
intersezioni stradali le pedane, così come le altre strutture esterne, non devono essere di
ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dell'intersezione dalla pedana deve essere
valutata singolarmente con riguardo alle norme del codice della strada;
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L'installazione della pedana è consentita previo parere dell'Ufficio di Polizia Municipale
ed Ufficio Tecnico.
4. Con la pedana è vietata l'occupazione di marciapiede ed in assenza di marciapiede dovrà
essere garantita una distanza per il transito pedonale di m “2,00” in considerazione che devono
essere lasciati gli spazi per poter consentire il traffico pedonale, il passaggio per i
diversamente abili, possibilità di incrociarsi due carrozzelle, e dei mezzi di soccorso, barelle
ed altro”;
Art- 9 Sedie e Tavoli
1. Le sedie e i tavolini per attività di ristorazione all'esterno degli esercizi potranno essere, per
quanto riguarda la struttura, in legno, metallo o altri materiali verniciati. E’ escluso l’utilizzo di
sedie in plastica nel centro storico. Dovrà privilegiarsi l'uso di materiali e colorazioni che
garantiscano coerenza e integrazione con le pavimentazioni e con gli elementi di facciata che
concorrono a definire l'aspetto esteriore degli edifici , e con gli ulteriori elementi (vetrina,
insegna, arredo interno ...) che concorrono a definire l'immagine e la qualità dell'esercizio
stesso. Non è ammessa la stampa di scritte, simboli e pubblicità sulle tovaglie, per la scelta
delle quali si dovrà attenersi a colorazioni sobrie, di norma a tinta unita chiara, in coerenza con
tutti gli altri elementi di arredo che concorrono a definire l'immagine della città.
2. Nel Corso Vittorio Emanuele III, relativamente alle autorizzazioni in corso di validità,
l'apposizione di sedie e tavoli non può superare i mt. 1,50 dal muro dell'esercizio commerciale.
3. Si rinvia all’abaco allegato per l’individuazione dei modelli.
Art. 10 Fioriere
1.
L’impiego di fioriere e vasi ornamentali è consentito su tutto il territorio comunale, sia quale
delimitazione parziale degli spazi concessi, sia come elementi di arredo. In linea generale il
materiale e la tipologia delle fioriere devono essere abbinati con le altre componenti dell’arredo
urbano di cui fanno parte e con l’ambiente circostante.
2.
Sono escluse le fioriere e vasi ornamentali in materiale plastico. Le fioriere poste a
delimitazione dello spazio concesso devono essere uguali tra di loro e poste internamente allo
stesso spazio concesso.
3.
Le essenze arbustive da porre a dimora devono essere preferibilmente del tipo sempreverdi
ed autoctone, fermo restando che la tipologia deve essere preventivamente valutata ed assentita
dall’UTC. Non è ammesso l’impiego di piante provviste di spine o, comunque, pericolose per
l’incolumità degli avventori.
4.
Le fioriere ed i vasi devono essere mantenuti in buone condizioni e le piante devono essere
resistenti agli agenti esterni e mantenute in buono stato.
Art. 11 Artisti di Strada
1.
Per gli artisti (opere di pittura, scultura, grafica) che creano l'opera sul posto ed essi stessi la
espongono per la vendita, è riservato uno spazio pubblico, la cui occupazione deve essere
assentita, previa presentazione di domanda esplicativa, dal Comando di Polizia Municipale.
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Art. 12 – Commercio Ambulante
1. Salvo quanto indicato nell'articolo relativo ai chioschi, è inibito il commercio ambulante, sia
nella forma fissa che itinerante, su tutto il territorio comunale. Eventuali deroghe potranno
essere concesse con ordinanza sindacale, sentiti gli uffici competenti.
Art. 13 - Insegne
1. Le insegne devono avere sagoma regolare ed essere collocate in modo da non ostacolare la
visibilità di segnali stradali e segnaletica preesistente, né creare pericolo per la circolazione. Le
insegne non devono alterare la percezione degli spazi urbani e degli elementi architettonici e di
decoro degli edifici, e non possono essere installate in modo da coprire gli elementi decorativi
degli edifici, quali fregi e riquadri di porte, finestre e balconi, cornici marcapiano o
marcadavanzale, lesenature, cantonate in bozze, né interessare arcate di portici, sottoportici e
relative strutture architettoniche.
2. Il sistema di illuminazione può essere realizzato a luce diretta, indiretta e riflessa, e comunque
in conformità con la normativa vigente.
3. Sono ammesse insegne con illuminazione indiretta mediante faretti e insegne con caratteri
retroilluminati. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori al fine di non
generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza ed in
prossimità delle intersezioni. Si privilegia di fatto come unico colore possibile la luce bianca
con tonalità calde.
4. Le insegne commerciali devono essere contenute all'interno della sagoma delle aperture del
piano terreno, da conservare nella forma e dimensione attuali. Le insegne di esercizio devono
essere installate esclusivamente in corrispondenza della sede dell'attività o delle pertinenze
accessorie della stessa.
5. L'installazione di insegne è consentita unicamente alle attività situate in corrispondenza del
piano terreno; le attività svolte ai piani superiori non potranno utilizzare insegne sulla facciata
ma potranno usufruire di targhe a lato dell'ingresso e vetrofanie o insegne interne ai vetri delle
finestre.
6. Tutti gli elementi che compongono l'insegna devono essere realizzati con materiali aventi
caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici;
eventuali strutture di sostegno devono essere opportunamente dimensionate e saldamente
realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. E' consentita l'applicazione di
vetrofanie sulla superficie trasparente delle vetrine e di sopraluce, esclusivamente per logo del
negozio, orari di apertura e metodi di paga
E' vietata:
L’ 'installazione di insegne semoventi o basculanti. Non sono ammesse insegne a bandiera e
insegne applicate al di sopra del marcapiano tra piano terra e piano primo, fatte salve le insegne
regolamentari per farmacie, telefoni, tabacchi, pronto intervento. Sono vietate iscrizioni dipinte sul
muro e l'apposizione di calcomanie, adesivi, volantini pubblicitari, anche se esenti da imposta, su
strutture private, pubbliche o di uso pubblico su tutto il territorio.
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Art. 14 - Apparecchi Illuminanti
1. Tutti gli impianti di illuminazione esterna pubblica e privata devono essere eseguiti in fase di
progettazione, appalto o installazione, secondo criteri antinquinamento luminoso e a ridotto
consumo energetico.
2. La realizzazione di nuovi impianti di illuminazione esterna, sia pubblica che privata, anche a
scopo pubblicitario, o la modifica di quelli esistenti, è sottoposta al regime autorizzativo da
parte dell'Ufficio competente. I progetti di illuminazione esterna facenti parte di uno specifico
progetto edilizio ne seguono l'iter autorizzativo.
Art. 15 - Apparecchi di condizionamento e riscaldamento
1. Non è ammessa l'installazione di apparecchi di condizionamento di nessun genere sulle
facciate dell'edificio prospicienti strade pubbliche.
2. Non è ammessa l'installazione di scarichi di impianti di riscaldamento sulle facciate, i quali
dovranno essere portati alla copertura, tramite idonee canne fumarie. Dette canne fumarie
dovranno avere una altezza maggiore della copertura di almeno 1 (un) metro “salva la diversa
disciplina da parte del Regolamento igienico-sanitario”. Quando non sia possibile adottare
soluzioni alternative, è ammessa l'installazione in facciata di tubazioni in rame di dimensione e
forma simile a quella dei tubi pluviali al fine di convogliare gli scarichi in copertura, a
condizione che la soluzione proposta sì integri in maniera armonica nella facciata stessa.
Art. 16 -Norme comuni per scarico fumi, fuliggine, odori ed altro proveniente da forni,
cucine ed impianti vari produttori di tali elementi.
1. Di norma non è ammessa la posa in vista di canne fumarie, comignoli e/o scarico fumi in vista,
cioè esterni o con tubazioni esterne ai muri prospicienti spazi pubblici e privati. Le stesse
dovranno essere poste in opportuni cavedi tecnologici interni, ovvero incassate nella muratura
perimetrale, per tutta l'altezza dell'edificio ed in modo da avere un'altezza maggiore della
copertura di almeno un metro.
2. Quando non sia possibile adottare dette soluzioni è ammessa l'installazione sulla facciata,
possibilmente non principale, di tubazioni in rame di dimensione e forma simile a quella dei
tubi pluviali al fine di convogliare gli scarichi in copertura, sempreché la soluzione si integri in
maniera armonica con la facciata. In ogni caso e per qualunque tipo di comìgnolo, scarico,
canna fumaria e/o convogliamelo di fumi ed odori provenienti da impianti di
condizionamento, riscaldamento, cucine, forni, etc, dovrà essere installato uno adeguato e
certificato sistema di abbattimento fumi, trattamento di qualsiasi fuoriuscita aeriforme, in modo
da garantire il decoro urbano, soprattutto nelle zone del centro storico e laddove la distanza tra
edifici non permette un idoneo ricambio di aria e stagnazione di detti elementi aeriformi. In
particolare cucine, forni a legna e qualsiasi altro impianto che produce fumi, fuliggine ed odori,
devono essere dotati di idonee cappe filtranti a compensazione, sempre comunque dotate di
idonea canna fumaria per estrazione ed abbattitore di fumi, fuliggine ed odori di qualsiasi
genere.
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Art. 17 - Antenne e parabole
1. Le antenne televisive, siano esse terrestri o satellitari o paraboliche, devono essere centralizzate
e collocate esclusivamente sulla copertura degli edifici ed in particolare, quando possibile, sulle
falde interne non prospicienti la via pubblica. Non sono ammesse installazioni singole su
facciate, balconi o finestre e terrazzi.
2. Le antenne non devono sporgere oltre il punto più alto del tetto per più di 100 cm. Inoltre le
antenne paraboliche devono presentare una colorazione armonica con il manto di copertura, e
del contesto dell'ambiente in cui sono installate.
3. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi
devono essere canalizzati, incassati non a vista nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e
la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti
dell'impianto. Il Comune ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza
pubblica, miglioramento della qualità ambientale o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione
di impianti centralizzati di antenne radiotelevisive- parabole e l'eliminazione delle antenne
individuali, senza contrastare il diritto all'informazione.
4. Tutte le antenne paraboliche installate sui balconi devono essere rimosse, pena sanzioni
pecuniarie nei confronti degli utenti che continuano a mantenere l'antenna parabolica sul
balcone.
Art. 18 Vetrine
1. Le vetrine devono essere studiate in funzione dei prospetti degli edifici in cui si inseriscono.
L'installazione è preceduta dal rilascio di apposito atto autorizzativo edilizio da parte dell'Area
Gestione e Pianificazione del Territorio. Per la realizzazione di nuove vetrine saranno preferite
soluzioni a disegno semplice e lineare. Le vetrine e i serramenti esterni non dovranno sporgere
dal profilo dell'edificio o della proprietà occupando suolo pubblico.
2. Nei singoli edifici le vetrine, i portoni e gli infissi esterni dovranno essere uniformati
all'aspetto, nei materiali costruttivi, nelle chiusure di protezione esterne. Pertanto, ove si
intervenga su una singola vetrina, portoncino d'ingresso, portone o infisso esterno in presenza
di serramenti unitari, dovranno essere riproposti i medesimi materiali, forma e colori.
3. Nel caso di esecuzione di vetrina all'interno di un fondo dove vi sia presenza di un portone di
legno di fattura tradizionale, la vetrina stessa dovrà essere posizionata in modo da garantire il
mantenimento del portone stesso. Nel caso di eliminazione di portone in legno, oltre alle
violazioni in materia ambientale le sanzioni di cui al presente regolamento dovrà essere
ripristinato quanto asportato.
4. L'installazione di chiusure esterne e di sicurezza tipo serrande metalliche avvolgibili sono
vietate. In alternativa possono essere realizzate vetrine con solo cristallo di sicurezza, o
cancelletti estensibili in ferro battuto. Rimane comunque non consentita l'installazione ex novo
e nel caso di completo rifacimento della vetrina e di completo rifacimento del negozio tutti i
proprietari di negozi e laboratori del centro storico dovranno entro un anno dall’approvazione
del seguente Regolamento sostituire le serrande metalliche con vetrine con cristalli di
sicurezza. È fatto obbligo a tutti i proprietari di cui sopra, posizionare sopra la porta d’ingresso
del proprio esercizio commerciale, un sistema di illuminazione a luce diretta, indiretta o
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riflessa.
5. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di svolgere accertamenti sulla
regolarità delle opere eseguite, di ordinare la sospensione dei lavori e di adottare eventuali
provvedimenti sanzionatori nel caso che le opere siano eseguite in difformità ai seguenti criteri.
6. E' di norma vietata la collocazione di faretti per tutti gli edifici sottoposti a tutela culturale o
ambientale gli interventi l'eventuale collocazione di detti faretti a corredo della vetrina che deve
essere attuata nel rispetto degli elementi caratterizzanti l'intera facciata.
7. I materiali ammessi per la realizzazione delle vetrine sono: acciaio ossidato, invecchiato o
patinato, ferro, legno tinteggiato, vetro. Nella realizzazione di infissi per vetrine è vietato l'uso
dei profilati di alluminio anodizzato ed elettrocolorato, semplice o di colore grigio argento, oro
e di plastica.
Art. 19 Porte e Portoni
1. Gli interventi su porte, portoni devono attentamente e cautamente essere valutati. Obiettivo
principale rimane la massima salvaguardia di porte e portoni in legno di fattura tradizionale ed
essi costituiscono elementi essenziali per l'immagine degli edifici e complessivamente del
Centro Storico e pertanto ne è vietata la rimozione. Nel caso che essi risultino ben conservati è
consentita la sola manutenzione. Se invece l'infisso in legno risulta molto degradato esso dovrà
essere sottoposto a restauro conservativo. La colorazione di porte e portoni, sempre restando
immutato il concetto del recupero e mantenimento del colore originale, può essere diverso da
quello degli altri infissi esterni di finestre e porte finestre ai piani superiori.
2. Nel Centro Storico, per quanto riguarda palazzi ed edifici aventi peculiari caratteristiche legate
alla tradizione, ecc., non potranno essere sostituiti o eliminati i portoni di chiusura degli
ingressi (abitazioni o fondi) con altri aventi diverso materiale; è vietata l'asportazione di
stemmi, roste, grate, mostre, stipiti in pietra o marmo, scalini in pietra, marmo e decorazioni
esterne, porte, portoni, vetrine di fattura tradizionale.
E' vietato:
a) realizzare soglie dei portoni con i seguenti materiali: cotto, acciaio, plastica, graniti e
marmi colorati.
b) prolungare il pavimento interno all'esterno dell'esercizio, qualora sia realizzato con
materiali non tradizionali.
Art. 20 Deturpamento di edifici e beni pubblici e privati
1. E’ proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritte, affissioni, disegni ecc. gli edifici
pubblici e privati, monumenti in genere, le panchine, nonché arrecare danni alla
pavimentazione stradale e a qualsiasi altro manufatto o oggetto di arredo urbano. Nei giardini
pubblici è altresì fatto divieto di camminare sugli spazi erbosi. quandi/non espressamente
consentito, danneggiare o smuovere giochi, sedili, panchine, rimuovere gli avvisi scritti,
danneggiare in qualsiasi modo pavimenti, arbusti, siepi, alberi, cogliere fiori, introdurre e far
defecare cani. Al soggetto attore delle violazioni del presente articolo e comminata una
sanzione amministrativa e la rimessa in pristino dei luoghi, che dovrà avvenire a regola d'arte.
2. Per garantire il decoro degli edifìci e delle pubbliche vie è fatto divieto di stendere indumenti in
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zona prospiciente alla vie principali del territorio comunale e negli edifici del centro storico del
paese.
3. Sono vietate le esposizioni di indumenti e capi di abbigliamento attraverso manichini e stender
che insistono nelle vie principali del centro storico ed in particolare sul corso Vittorio
Emanuele III.
4. E' vietato il parcheggio di motoveicoli e autoveicoli a tre o quattro ruote nei vicoli del Centro
storico che arrechino intralcio al traffico pedonale".
Art. 21 Manutenzione degli elementi e dell'area occupata
1.
Il Concessionario è obbligato alla manutenzione degli elementi di arredo che espone e alla
loro pronta sostituzione in caso di deterioramento. Il Concessionario è tenuto altresì alla pulizia
dello spazio concesso per la durata della concessione stessa e non deve essere adibito ad uso
improprio.
2.
In caso di inottemperanza accertata, previa verifica di inadempimento ed esperita specifica
diffida, il Responsabile del Settore Area Gestione e Pianificazione del Territorio, potrà
senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con
successivo e conseguente addebito a carico del concessionario delle spese relative e di
quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità, fatta comunque
salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti ai sensi di legge.
Art. 22 Chioschi
1. I chioschi e le altre strutture simili concepiti per la vendita di generi diversi da ubicarsi su suolo
pubblico devono avere caratteristiche costruttive tali da consentire la loro facile rimozione e il
ripristino dell'area allo stato antecedente l'occupazione. Qualora tali strutture siano inserite
all'interno di aree verdi la pavimentazione deve garantire una adeguata permeabilità. Le insegne
ed eventuali tende: devono essere previste già in fase di progetto ed organicamente inserite
nella struttura. E' comunque possibile l'applicazione di una tenda avvolgìbile sul lato
prospiciente il banco di vendita, sporgente per non più di 1.40 m., il cui bordo esterno dovrà
avere una altezza dal suolo non inferiore a 2,20 m. Le tende o le eventuali coperture in PVC
devono essere di colore intonato alla struttura del chiosco.
2. L'installazione del chiosco sarà ammissibile quando sia rispettosa del presente Regolamento e
delle norme vigenti in materia;
3. Il chiosco non sarà ammissibile in aree - o a ridosso delle medesime - destinate, anche se solo
stagionalmente, a dehors ed in prossimità' di spazi già' assegnati all'esercizio del commercio su
aree pubbliche.
4. Il ripristino delle superfici di suolo pubblico manomesse e tutte le modifiche di marciapiedi e
banchine conseguenti al collocamento dei manufatti in questione saranno eseguiti dagli Uffici
competenti ed addebitati al richiedente.
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5. Ai fini dell'ottenimento della concessione l'interessato dovrà presentare formale istanza per
come previsto nel fac-simile in possesso dell'Ufficio Commercio corredata da apposita
documentazione e, rilasciata da parte del Responsabile del servizio competente.
6. Il rilascio delle autorizzazioni avverrà mediante sorteggio previa pubblicità a mezzo di avviso
pubblico.
DEHORS
Art. 23 Definizione
1. Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico, di uso pubblico o su aree
private esterne (es. cortili, terrazzi, ecc.) di strutture precarie e amovibili denominate “dehors”,
al fine del miglioramento dell’ambiente urbano e del potenziamento della vocazione turistica e
commerciale della città di Tropea.
2. Tali strutture, “dehors” risultano direttamente interconnesse e collegate economicamente e
funzionalmente ai pubblici esercizi della somministrazione di alimenti e bevande, di tipo
stagionali o continuative.
3. Non rientrano nella disciplina dei “dehors” le occupazioni temporanee di suolo pubblico
effettuate soltanto in occasione di manifestazioni quali feste, sagre, ecc.
4. I titolari di provvedimenti autorizzativi dovranno conformarsi a quanto prescritto dal presente
regolamento entro il termine di cui all’art. 36, comma 2. Alla scadenza di tale termine il
Comando di Polizia municipale effettuerà una ricognizione delle strutture non rispondenti al
presente regolamento e provvederà ad ingiungere, entro 30 giorni alla ditta di adeguarsi
all’intervenuta normativa, con ogni eventuale ulteriore atto consequenziali di rimozione delle
strutture non conformi.
Art. 24 Caratteristiche
1. Si definiscono “DEHORS” l’insieme degli elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili,
posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o su aree private, che costituiscono,
delimitano ed arredano uno spazio destinato alla somministrazione all’aperto di alimenti e
bevande.
2. Su tutto il territorio, i “DEHORS” dovranno essere pensati in modo da minimizzare il loro
impatto ed armonizzarsi con l’ambiente circostante. L'osservanza delle prescrizioni contenute
nel presente articolo è condizione essenziale per la concessione del suolo pubblico.
3. Le strutture e i manufatti dei “DEHORS” devono essere dimensionati e realizzati per poter
resistere alle azioni degli agenti atmosferici (vento, pioggia, ecc.), al fine di garantire la
pubblica e privata incolumità.
4. I de “DEHORS” e gli arredi in essi contenuti devono essere realizzati ed utilizzati nel rispetto
delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di inquinamento acustico, di sicurezza e
viabilità. A tal fine il Comando di Polizia municipale prima di assegnare l’occupazione suolo
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pubblico ed esprimere il parere di competenza dovrà verificare, in relazione al progetto
presentato, il rispetto della Normativa del Codice della strada e del Regolamento d’attuazione
(con particolare riferimento all’occupazione ed interferenza con la viabilità e la circolazione,
con espresso riferimento agli angoli di visuale libera).
5. Tutte le tipologie di occupazione di suolo pubblico dovranno essere installate garantendo la
maggiore attiguità possibile all’esercizio. Le occupazioni che interessano aree non
immediatamente prospicienti l’affaccio del locale sono subordinate a parere A.S.P. ed in ogni
caso, per motivi di sicurezza, non potranno essere concesse quando per raggiungerle
dall’ingresso dell’esercizio cui sono annessi, sia necessario l’attraversamento di strade adibite
al transito dei veicoli.
6. Sono previste le seguenti tipologie di de hors:
• dehors di tipologia semplice;
•dehors di tipologia complessa;
I dehors possono essere stagionali, se installati per un periodo non superiore a 180 giorni
nell’arco dell’anno, o continuativi, se installati per periodi non superiore a 360 ed eventuale
rinnovo annuale mai superiore ad anni tre ed alla durata dell’occupazione suolo pubblico.
6.1 I “dehors” di tipologia semplice sono costituiti dai seguenti elementi (uno o più):
a) arredi: tavoli e sedute (sedie, poltroncine, panche, sgabelli, ecc.);
b) elementi di copertura: tende a braccio solo per occupazione in aderenza dell’edificio o
ombrelloni semplici non infissi al suolo e non collegati tra di loro in modo da costituire una
superficie coperta stabile;
c) elementi di delimitazione laterale: vasi e fioriere o altri elementi leggeri realizzati con materiale
trasparente, non fissati stabilmente a suolo o ad eventuale pedana, di altezza massima pari a mt.
1,50; detto elementi di delimitazione laterale devono essere comunque all’interno del perimetro
del suolo autorizzato.
d) elementi accessori costituiti da cestini per la raccolta di rifiuti, leggii, portamenù, corpi
illuminanti, wifi e audio - video diffusione;
e) elementi di livellamento del terreno (pedane), che permettono di superare le pendenze del suolo,
che renderebbero difficoltosa l’occupazione con gli arredi di base e comunque non in contrasto
con il Codice della Strada e Regolamento d’attuazione;
6.2 I dehors di tipologia complessa sono costituiti oltre che dagli arredi tipici dei dehors di
tipologia semplice, dai seguenti ulteriori elementi (uno o più):
a) elementi di delimitazione laterale: elementi ancorati a placche metalliche (facilmente rimovibili
e che non alterino il suolo pubblico) o ad eventuale pedana, realizzati con materiali trasparenti
e di altezza superiore a mt. 1,50. Risultano preferibili soluzioni progettuali con l’impiego di
pergolati e sistemazioni a verde (giardini verticali), anche al fine di migliorare il raffrescamento
e l’ombreggiatura estiva .
b) elementi di copertura: tende installate su strutture a telaio, ombrelloni collegati fra di loro in
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modo da costituire una superficie coperta omogenea e stabile. Potrà essere valutata la
possibilità di inserire una struttura copertura continua (sempre precaria e di facile rimovibilità)
realizzata con materiali leggeri e soluzioni progettuali rivolte all’integrazione con il contesto
territoriale di riferimento, anche mediante l’impiego di giardini orizzontali e verticali pensili;
c) banco di somministrazione esterno sempre all’interno del perimetro del suolo autorizzato;
d) pedane.
7. I dehors devono essere improntati alla massima semplicità e sobrietà al fine di minimizzare il
loro impatto con l’ambiente circostante, nel rispetto delle seguenti diposizioni:
a) disposizioni per gli elementi di copertura:
• occorre utilizzare materiali l cui colori e fantasie, per un corretto inserimento nel contesto,
risultino in sintonia con l’assetto cromatico degli edifici adiacenti e con le tonalità di fondo
della zona (si rimanda integralmente alle soluzioni contenute nell’abaco allegato, che hanno
valore indicativo e non prescrittivo);
• non devono riportare scritte pubblicitarie, ad eccezione del nome dell’esercizio commerciale, la
cui scritta va valutata sempre in relazione al contesto ambientale circostante e comunque
condivisa dall’UTC;
• non è consentita, ad integrazione della copertura, l’istallazione di teli verticali abbassabili e
raccoglibili lateralmente. Sono ammessi tendaggi, purché si utilizzino materiali naturali e
cromie compatibili;
b) disposizioni per gli elementi laterali:
• l’area di suolo pubblico delimitata da dehors deve essere chiaramente delimitata. Durante
l’istruttoria potranno essere poste prescrizioni modificative del progetto in considerazione delle
esigenze ambientali e paesaggistiche (si rimanda integralmente alle soluzioni contenute
nell’abaco allegato, che hanno valore indicativo e non prescrittivo);
• per tutti gli elementi di delimitazione laterale, diversi da vasi e fioriere, la parte eccedente i 90
cm di altezza dovrà essere realizzata da materiale trasparente. E’ vietato apporre su tali
superfici manifesti, pubblicità o quant’altro che impedisca la visibilità del dehors. Qualora i
dehors si collochino in prossimità di beni culturali e paesaggistici e/o belvedere con vista mare,
si prescrive in fase progettuale l’apertura del dehors, con la creazione di scorci prospettici.
Resta ferma l’acquisizione dei relativi pareri vincolanti della Soprintendenza per le Belle Arti e
il Paesaggio che potrà porre ulteriori prescrizioni.
c) disposizioni per gli arredi di base e altri elementi accessori:
• devono garantire un corretto inserimento nell’ambiente circostante. Nel progetto devono essere
proposte i modelli che si intende utilizzare (si rimanda integralmente alle soluzioni contenute
nell’abaco allegato, che hanno valore indicativo e non prescrittivo);
• non devono recare vistose scritte pubblicitarie;
• se è necessario provvedere alla collocazione di sistemi riscaldanti, illuminati o altri elementi di
carattere tecnologico, questi devono essere chiaramente distinti per tipo, dimensione,
collocazione e distribuzione nel progetto;
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7. Nei dehors di tipo complesso, potranno essere installati impianti rimovibili di condizionamento
e/o riscaldamento per l’utilizzo degli stessi nelle stagioni fredde.
8. I dehors e le sue pertinenze accessibili al pubblico devono osservare tutte le prescrizioni in
materia di superamento di barriere architettoniche ivi compresa la dotazione di spazi fruibili da
soggetti diversamente abili e dei relativi ausili.
9. I dehors devono essere realizzate in materiali quali legno, ferro, ghisa color canna di fucile (si
rimanda integralmente alle soluzioni contenute nell’abaco allegato, che hanno valore indicativo
e non prescrittivo);
10.
Si richiamano per la realizzazione le ulteriori disposizioni di cui agli articoli precedenti e
l’abaco delle tipologie, materiali e colori. Deve sempre, comunque, essere garantita la concreta
temporaneità dell'opera e la possibilità di sua pronta e facile rimozione. Gli arredi all’interno
delle dette strutture dovranno rispondere a criteri di funzionalità e decoro ed in sintonia sia con
la struttura che li ospita che con il contesto urbano circostante. Il parere estetico e di decoro è
espresso in sede d’istruttoria, esclusivamente dai soggetti coinvolti nella procedura di cui al
successivo articolo 29 del presente Regolamento. Sono comunque vietati gli elementi di arredo
in plastica di bassa qualità e privi delle certificazioni necessarie.
11.
I dehors possono suddividersi in tre principali tipologie d’impianto:
• dehors con tende solari: altezza massima tre metri. La struttura portante in metallo o legno, può
essere aperta su tutti i lati ovvero tamponata, sino ad una altezza di m. 1,5, con materiali quali
vetro o similari comunque trasparenti e facilmente amovibili. La pavimentazione dovrà essere
facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di
qualunque genere o tipo alle pavimentazioni esistenti. I manufatti non dovranno alterare le
tipologie e le caratteristiche costruttive degli edifici esistenti, ossia non dovranno contrastare
con la tipologia del fabbricato del pubblico esercizio e degli altri edifici limitrofi. Ogni caso
sarà valutato singolarmente in rapporto alla peculiarità del sito e degli edifici e quindi giudicato
dalla conferenza dei servizi compatibile o meno. In presenza di più pubblici esercizi potrà
essere prevista una soluzione unitaria e comunque qualora esistano delle strutture
precedentemente autorizzate, le nuove dovranno porsi in allineamento alla precedente struttura.
• dehors passante con montanti: altezza massima tre metri. La struttura deve essere costituita da
montanti e travi in legno, metallo o ghisa a sostegno di piante rampicanti o dotate di tende. La
struttura, che non dovrà avere né grondaie né pluviali, potrà essere tamponata sino ad una
altezza massima di m. 1,50 con materiali quali vetro o similari, con le caratteristiche della
trasparenza e della facile amovibilità.
Potranno essere realizzate soluzioni con verde pensile e giardini verticali o su parti del tetto
orizzontali, anche ai fini del naturale raffrescamento ed ombreggiamento.
• dehors con tende parasole a sbraccio: altezza massima tre metri. In tutte le vie o piazze
sprovviste di marciapiede la sporgenza dal profilo murario esterno non dovrà essere superiore a
metri lineari 1,50; qualora invece sia presente il marciapiede la tenda potrà essere aggettante
fino al filo dello stesso. L’altezza della tenda, ivi compreso eventuali frange e le strutture
mobili o fisse di sostegno dal piano di calpestio marciapiede o sede stradale), non dovrà essere
inferiore a metri 2,20. Non è ammesso il tamponamento laterale.
Nelle aree prive di marciapiede potrà essere concesso stagionalmente il suolo pubblico per la
temporanea allocazione di tavolini e sedie e l’installazione di tende a sbraccio con sbalzo non
16
superiore a metri 1,50: restando fermo l'obbligo per gli esercenti di adeguare gli arredi al
contesto urbanistico ed architettonico. In ogni caso tutti gli arredi devono essere di buona
qualità e compatibili con le caratteristiche della struttura e del contesto dell’area in cui devono
esser collocati; è vietato l’utilizzo di arredi in plastica qualunque colore.
WIFI, AUDIO E VIDEODIFFUSIONE - Ad integrazione di tutte le tipologie di dehors è
consentita l’installazione di impianti wifi, con la creazione di spazi di accesso libero al web,
purché facilmente rimovibili e nel rispetto della normativa vigente. L'impianto deve essere
realizzato e certificato da tecnico abilitato, in conformità con le vigenti norme.
ILLUMINAZIONE - Ad integrazione di tutte le tipologie di dehors sono ammessi corpi
illuminanti da inserire armonicamente nelle strutture stesse, a condizione che l'illuminazione
non prevalga sull'illuminazione pubblica, non contrasti con le segnalazioni semaforiche, e non
arrechi danno o intralcio ai pedoni e ai conducenti dei veicoli. L'impianto elettrico deve essere
realizzato e certificato da tecnico abilitato, in conformità con le vigenti norme. Eventuali punti
luce a parete dovranno essere realizzati con apparecchi di tipo stagno, in armonia con le
eventuali luci esistenti sulla facciata dell'immobile, con sporgenza non superiore a 0,50 mt. Si
rimanda nel dettaglio all’abaco allegato.
MATERIALI - Tutti i materiali utilizzati per l'installazione di dehors devono essere di tipo
ignifugo, secondo la classificazione dei DD.MM. 26 giugno 1984 e 6 marzo 1992, recanti
rispettivamente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della
prevenzione incendi" e "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al
fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi".
Art. 25 – Ubicazione e Dimensioni
1. Le installazioni di cui trattasi sono consentite nel rispetto della collocazione su banchine non
delimitanti carreggiate soggette a traffico intenso e rispetto a tale prerequisito, occorre
acquisire, all’interno dell’iter procedimentale di cui al D.P.R. 160/2010 e s.m.i. anche il parere
del Comando di di Polizia Municipale con riferimento alla viabilità ed al rispetto del codice
della strada ed all’occupazione suolo pubblico ed i pareri ed assensi degli Enti terzi;
2. I dehors dovranno essere installati compatibilmente con le aree destinate anche solo
stagionalmente a manifestazioni ed con gli spazi già assegnati all’esercizio di commercio su
aree pubbliche. Tale compatibilità verrà verificata previo parere del Servizio Sportello Unico
per l'Attività Produttive.
3.
I dehors devono inoltre conformarsi alle seguenti prescrizioni generali:
Potranno avere un’estensione non superiore alla larghezza della facciata del pubblico esercizio
(fatte salve le deroghe ammissibili di seguito rappresentate) e dovranno comunque avere
un’estensione, in termini di superficie concedibile, mai superiore al 100% di quella degli spazi
interni per l’esercizio, con esclusione dei bagni. In ogni caso è vietata l’installazione su aree
destinate alla viabilità. Al fine di garantire a tutte le attività di disporre di un idoneo spazio
minimo per l’esercizio all’esterno dell’attività, qualora la superficie di cui sopra, calcolata in
relazione al pubblico esercizio esistente risulti inferiore a 20 mq, si potrà estenderla a detto
limite, in relazione a valutazioni inerenti la conformazione del suolo e le esigenze di libera
circolazione di veicoli e pedoni, e fatti salvi i diritti dei confinanti. Nel caso si estenda il fronte
della facciata oltre il limite dell’esercizio, occorrerà comunque ottenere preliminarmente
l’assenso del confinante nonché la firma, per accettazione della proposta di sistemazione
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esterna. Al fine d’incentivare la qualità architettonica delle soluzioni progettuali proposte ed il
miglioramento dei servizi al pubblico vengono previsti i seguenti incentivi premiali in termini
di superficie concedibile, come da tabella riassuntiva sotto riportata:
Tipo
Superficie
esistente
A
B
Superficie
concedibile
dehors
Prescrizioni
aggiuntive
< di 20 mq
20 mq
--------
> di 20 mq
Pari al 100% della
superficie esistente
fino ad un max di
60 mq
---------
Fino a concorrere al
100%
della
superficie esistente
Qualora l’esercizio
sia dotato di libero
accesso WIFI .
Fino a concorrere al
100%
della
superficie esistente
Qualora l’esercizio
sia dotato di confort
legati all’accoglienza
di bimbi dai 0-36
mesi e di neo mamme
(fasciatoio,seggioloni
, animazione, ecc.).
Fino a concorrere al
100% della superficie
esistente
Qualora la proposta
progettuale utilizzi
materiali, soluzioni
architettoniche
innovative
con
elementi d’arredo di
design e verde.
5
C
D
E
esercizio
mq in aggiunta
superficie di cui
tipologia B
alla
alla
10 mq in aggiunta alla
superficie di cui alla
tipologia B
15 mq in aggiunta alla
superficie di cui alla
tipologia B
Ai fini della concessione della superficie di suolo pubblico per l’installazione di dehors, le
prescrizioni sopra riportate hanno valore vincolante ed il loro accertato non rispetto, comporta la
decadenza del provvedimento autorizzativo. Si precisa altresì che le misure premiali C – D e E
risultano cumulabili fino a concorrere al 100% della superficie esistente.
Ogni anno, per incentivare un processo costante di rigenerazione e sostituzione dei dehors
tradizionali verso forme e tipologie più innovative e maggiormente compatibili con il contesto
territoriale di riferimento, anche attraverso una graduale sostituzione delle strutture fatiscenti
esistenti, l’amministrazione provvederà a pubblicare sul sito istituzionale l’elenco dei dehors
autorizzati, unitamente ad una scheda descrittiva sintetica di tali progetti. Inoltre per incentivare le
soluzioni progettuali di dehors più innovative l’Amministrazione potrà attivare, annualmente, una
selezione attraverso consultazioni pubbliche e/o giuria qualificata delle migliori soluzioni
progettuali proposte. Tale azione riveste un ruolo fondamentale al fine della graduale
18
sensibilizzazione verso le soluzioni architettoniche e progettuali di qualità.
4. Si considera adiacente al locale dell’esercizio, la struttura precaria ed amovibile posta anche
soltanto sopra o in adiacenza al marciapiede posto in prossimità del locale dell’esercizio. Ove
invece sussista una interruzione della continuità tra la struttura precaria ed amovibile ed i locali
(interposizione di una via) l'installazione della struttura precaria ed amovibile è ammissibile, fatti
salvi gli esiti dell'istruttoria, solamente ove la via interposta sia esclusa dalla viabilità veicolare
(zona pedonale).
5. I dehors possono infatti essere collocate solo in spazi pedonali protetti (marciapiedi,piazze,
banchine, zone pedonali o a traffico limitato).
6. Nel rispetto delle norme del Codice della Strada, ed in particolare dell’art. 20, l’occupazione dei
marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, in
adiacenza di fabbricati secondo quanto sopra descritto, e sempre che venga garantita una fascia di
rispetto per il passaggio dei soggetti diversamente abili (minimo “2,00” metri) al fine di poter
consentire il traffico pedonale, il passaggio per i diversamente abili, possibilità di incrocio di due
carrozzelle, dei mezzi di soccorso, barelle ed altro.
7. Non è consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il codice della strada. In
particolare in prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale
di sicurezza. La distanza dall’intersezione non deve essere inferiore a cinque metri.
8. Non è consentito istallare dehors o parti di essi su sedi stradali soggette a divieto di sosta o alla
fermata di mezzi di trasporto pubblico. Qualora il Dehor da installare si collochi sul marciapiede
perimetrale di un edificio monumentali individuato come beni culturali ai sensi del D.Lgs 42/2004
e smi, occorrerà preliminarmente munirsi dell’autorizzazione della Soprintendenza. I dehors non
devono inoltre occultare targhe, lapidi o cippi commemorativi autorizzati dal comune.
9. In ogni caso al fine di salvaguardare la tutela dei beni storici ed artistici, nonché i caratteri
ambientali del territorio, la realizzazione delle strutture temporanee, con particolare riguardo a
tutte quelle aree con valenza di tipo artistico, paesaggistico ed ambientale, dovrà essere
subordinata all’adozione di particolari cautele per ciò che concerne dimensioni, tipologia e
caratteristiche costruttive, scelta dei materiali ed inserimento nel contesto d’intervento colte a
garantire la perfetta compatibilità con i siti in cui sorgono. Inoltre i dehors non devono interferire
con la viabilità veicolare, con i flussi pedonali e con le reti tecniche ed elementi di servizio
(griglie, caditoie, segnaletica, illuminazione, ecc.) e dovranno risultare adiacenti ai locali destinati
a pubblico esercizio in sede fissa.
10. Allegato al presente regolamento viene prodotto un abaco che definisce le tipologie di dehors,
gli elementi di arredo, i colori compatibili, i materiali nonché una griglia con le prescrizioni
localizzative in relazione alle singole zone del territorio di TROPEA.
Art. 26 – Pre-requisiti per il rilascio del provvedimento conclusivo e prescrizioni particolari
1. L’occupazione del suolo pubblico per la collocazione di dehors potranno essere rilasciate solo a
pubblici esercizi che verifichino le seguenti condizioni:
a) attività munite di bagni interni a servizio della clientela,
b) soluzione progettuale compatibile con la tutela di edifici o luoghi d’interesse storico ed
artistico;
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c) soluzione progettuale compatibile con le esigenze del transito pedonale e veicolare nel rispetto
del vigente Codice della Strada;
d) soluzione progettuale che non costituisca barriera architettonica per il transito veicolare e
pedonale e per l’accesso a stabili comunali, negozi, uffici ed attività di qualunque genere sia
pubbliche che private;
e) soluzione progettuale che non comporti, di norma, il significativo ridimensionamento delle aree
dedicate alla sosta e comunque a condizione che siano verificate le norma per i disabili;
f) soluzione progettuale che comportino l’impiego di materiali, cromie ed elementi d’arredo di
qualità e dotati delle certificazioni necessarie;
g) richiesta di provvedimento conclusivo che contenga dichiarazione, attraverso atto d’obbligo
sottoscritto del richiedente, sotto la propria responsabilità civile e penale, che non verrà alterato, in
alcun modo lo stato dei luoghi e gli impianti pubblici;
h) soluzione progettuale compatibile con le norme per i portatori di handicap, i locali dovranno
risultare accessibili dagli stessi, nel rispetto delle norme per l’abbattimento delle barriere
architettoniche. L’inosservanza della presente disposizione comporta motivo per il diniego del
provvedimento autorizzativo e per l’eventuale revoca dello stesso;
i) tra l’edificio sede dell’esercizio commerciale e l’area interessata dall’occupazione di suolo
pubblico dovrà essere garantita una superficie libera di 1,5 m. atta a garantire il passaggio
pedonale. Nelle strade prive di marciapiede è consentita l’occupazione in aderenza al fabbricato,
sempre compatibilmente con il traffico veicolare e pedonale;
j) più occupazioni realizzate nello stesso ambito urbano e/o interessanti lo stesso fronte dei
fabbricati, dovranno risultare allineate ed omogenee rispetto al fronte edificato;
k) resta fermo l’obbligo del ristoro all'Ente Comunale e/o a società di gestione delle aree di sosta a
pagamento;
l) il passaggio pedonale, al fine di garantire l’incolumità delle persone, deve essere garantito
preferibilmente sul lato adiacente gli edifici.
m) ogni pubblico esercizio deve possedere un'unica concessione di suolo pubblico che non potrà
in alcun caso superare i limiti massimi di cui al presente provvedimento.
n) non è concesso, in alcun modo, la cessione a terzi delle superfici assegnate.
Art. 27 – Divieti
1. Per la realizzazione degli impianti illuminanti, che dovranno essere realizzati in conformità alle
vigenti norme sugli impianti e dotati del certificato di conformità ai sensi del D.M. 22-01-2008 n.
37, sono vietati attraversamenti aerei e le canalette stradali per allacciare gli impianti alla fornitura
elettrica. Sono altresì vietate le occupazioni di sottosuolo pubblico per l’istallazione di impianti
tecnologici a rete quali impianti elettrici, ecc.
2. Qualunque struttura o arredo installata su suolo pubblico dovrà essere posizionata a gravità, in
alcun modo ancorata a terra e non dovrà arrecare alcun danno al suolo pubblico con divieto
assoluto di perforazioni ed ancoraggi al suolo pubblico ed alle pavimentazioni stradali.
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3. E’ vietata qualsiasi tipo di alterazione della proprietà pubblica (chiusura di caditoie stradali,
oscuramento della pubblica illuminazione, impedimento di accesso a pozzetto di ispezione e
derivazione, ecc).
4. Prima dell’occupazione del suolo pubblico, dovrà essere posizionato a terra un telo in PVC per
tutta la superficie da occupare al fine della sua tutela. Al termine dell’occupazione il suolo
pubblico occupato andrà liberato da eventuali materiali di risulta e pulito con idoneo lavaggio.
5. L’occupazione dovrà sempre essere delimitata da idonei elementi di delimitazione e segnalata a
cura del titolare, come per legge.
Art. 28 – Manutenzione e responsabilità
1. Le strutture di cui al presente regolamento dovranno essere sottoposte, ad esclusiva cura e
responsabilità del concessionario e titolare dell’autorizzazione, ad opportuna manutenzione.
2. La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi o cose resta a carico del
concessionario/autorizzato.
3. Qualsiasi modifica da apportare alle strutture suddette (forma, quantità, dimensioni, colori)
dovrà essere preventivamente autorizzata.
4. Tutte le strutture dovranno essere sottoposte a manutenzione periodica, ad esclusiva cura e
responsabilità del titolare della autorizzazione. Qualora vengano meno, a seguito di incuria, le
caratteristiche tali da garantire il decoro e la sicurezza degli spazi, il Comando di Polizia
municipale ordinerà l’immediata rimozione della struttura. La responsabilità civile per danni a
terzi all’interno o all’esterno della struttura direttamente collegati alla presenza di essa sono a
carico del titolare dell’autorizzazione. All’interno di tale struttura, se di tipologia chiusa, dovranno
essere garantiti i requisiti minimi di salubrità e benessere ambientale nel periodo estivo ed
invernale.
Art. 29 – Occupazioni abusive
1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico
passaggio effettuate senza la prescritta concessione o in eccedenza a quanto concesso, sono
abusive.
2. Sono inoltre abusive le occupazioni revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non
rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattasi oltre i termini stabiliti.
3. Le sopra citate occupazioni abusive devono essere immediatamente rimosse con conseguente
rimessa in pristino dello stato luoghi a cura del titolare dell'occupazione.
4. L'Amministrazione Comunale provvederà, nel rispetto delle norme sul procedimento
amministrativo, ad ordinare l'immediata rimozione dell'occupazione abusiva, in caso di mancata
ottemperanza a tale obbligo, provvederà direttamente con rivalsa delle relative spese.
Art. 30. Procedimento unico per il rilascio del provvedimento conclusivo
1. Chiunque intenda installare una struttura precaria per dehors deve provvedere a presentazione
istanza redatta in bollo al S.U.A.P. (Sportello Unico delle Attività Produttive) ai sensi dell’art. 7
del D.P.R. 160/2010. Tale istanza, deve contenente i dati fiscali ed anagrafici del richiedente e
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dovrà espressamente precisare se già si possiede l’occupazione suolo pubblico o se la richiesta
viene formulata per la contestuale occupazione suolo pubblico e installazione dehors.
2. L’istanza redatta su conforme modulistica, che verrà predisposta dal responsabile SUAP ed
approvata con determina dirigenziale, dovrà tassativamente contenere i seguenti elementi:
• Generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente; Se la domanda è presentata da
persona giuridica dovrà essere indicata la denominazione, sede sociale e il codice fiscale o partita
IVA, nonché le generalità complete, la residenza e il codice fiscale del legale rappresentante;
• Ubicazione esatta del luogo dove si intende installare l'impianto;
• Misura e consistenza dell'occupazione;
• Tipologia dell'occupazione e del dehor;
• Durata e modalità d'uso dell'occupazione;
• Dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente
Regolamento;
• Domanda di occupazione suolo pubblico e versamenti TOSAP.
• Autocertificazione del progettista che la struttura è stata dimensionata e realizzata per poter
resistere alle azioni degli agenti atmosferici (neve, vento, pioggia, ecc.), al fine di garantire la
pubblica e privata incolumità e risulta accessibili al pubblico, nel rispetto di tutte le prescrizioni in
materia di superamento di barriere architettoniche ivi compresa la dotazione di spazi fruibili da
soggetti diversamente abili e dei relativi ausili.
3. Alla domanda di provvedimento conclusivo dovrà essere allegata la seguente documentazione
tecnica, a firma di tecnico abilitato:
- Adeguata documentazione fotografica a colori dell’area d’intervento e lo stato attuale dei luoghi;
- Relazione tecnica descrittiva dei manufatti e del luogo di inserimento degli stessi, comprensiva
delle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati, ecc.;
- Relazione tecnica descrittiva ed igienico-sanitaria relativa all’intervento con indicati gli
interventi, i materiali, le modalità di realizzazione dell’intervento, i colori e le finiture (arredi,
tavoli, sedie, vasi, ombrelloni, illuminazioni, ecc),
- Planimetria circa il rispetto delle norme per i portatori di handicap ed autocertificazione;
- Dichiarazione di conformità a firma di tecnico abilitato (installatore) redatta ai sensi della
normativa vigente degli impianti elettrici e/o apparecchi di riscaldamento che saranno realizzati o
impiegati;
- per le strutture chiuse in tutto od in parte, l’atto di omologazione dei materiali (tessuti, ecc.)
costituenti gli arredi e le attrezzature, ai fini della prevenzione incendi secondo la normativa
vigente.
- Nel caso in cui l’installazione del dehors interferisca con beni di altri proprietari si dovrà
produrre:
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• nulla osta del proprietario, o dell'amministratore dell'immobile, qualora la struttura sia posta a
contatto dell'edificio;
• assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministratore dell’immobile, secondo
i soggetti interessati, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa
dal richiedente, qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi, quali aree antistanti
negozi adiacenti, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di
pubblico passaggio.
4. Lo Sportello Unico delle Attività Produttive provvederà a trasmettere copia della
documentazione ai relativi agli Enti e/o Uffici coinvolti per l’acquisizione dei relativi pareri in
relazione alle specifiche competenze:
- Comando di Polizia municipale: Compatibilità con la viabilità pubblica ed rispetto delle norme
del Codice della Strada e Regolamento di attuazione, nonché occupazione suolo pubblico;
- A.S.P.: parere igienico-sanitario;
- SUAP: parere per il pubblico esercizio e sulla compatibilità estetica del manufatto in relazione
alle disposizioni del presente regolamento.
5. Per le occupazioni interessanti aree soggette a vincolo storico/architettonico e/o
paesaggistico/ambientale dovrà essere attivata contestualmente la richiesta per l’acquisizione del
parere di competenza.
6. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di uso pubblico,
senza la specifica autorizzazione o concessione.
7. Resta fermo che i lavori non potranno essere iniziati prima dell’acquisizione di tutti i pareri
necessari e del rilascio del provvedimento conclusivo.
Art. 31 - Concessione del suolo pubblico
1. La concessione può avere durata massima di tre anni rinnovabile esclusivamente con
provvedimento esplicito dell’Amministrazione; il mancato rinnovo, così come i successivi reiterati
rinnovi, non comportano alcuna forma di diritto del privato, né possibilità di rivalsa nei confronti
dell’Amministrazione. È esclusa qualsiasi forma di rinnovo tacito dell’autorizzazione.
2. La concessione è subordinata al pagamento di un canone da corrispondersi anticipatamente ed
in un’unica soluzione presso la Tesoreria comunale ovvero presso il Concessionario delegato alla
riscossione, nei termini e con le modalità che saranno comunicate all’interessato.
3. Ciascuna struttura precaria ed amovibile potrà essere installata e la relativa attività potrà avere
inizio solo dopo il rilascio del provvedimento unico del SUAP. Il provvedimento che sostituisce
l’autorizzazione per la realizzazione esonera l'interessato dall'onere di comunicare l'ampliamento
della superficie di somministrazione.
4. Allo scadere della concessione, salvi i casi di revoca o decadenza, la struttura, eccettuata
diversa ed espressa indicazione dell’Amministrazione (proroga della concessione/autorizzazione),
dovrà essere rimossa.
5. Il concessionario avrà l’onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava
anteriormente all’installazione del manufatto.
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6. L’Amministrazione ha la facoltà di revocare la concessione anche prima della naturale
scadenza, con preavviso di trenta giorni, fatto sempre salvo termine inferiore nel caso di ragioni di
contingibilità ed urgenza, per ragioni di interesse pubblico ovvero quando si renda necessario per
motivi di viabilità o sicurezza, igiene, decoro, manutenzione, lavori pubblici, o altre esigenze
correlate ad interessi prevalenti per la popolazione e la Città.
7. Al concessionario non sarà dovuta alcuna indennità salvo il rimborso della quota di canone già
versata afferente al periodo di mancata occupazione.
8. Si determina la revoca dell'autorizzazione/concessione nel caso di mancato pagamento del
canone entro il termini stabiliti, salvo che l'interessato non provveda nel termine perentorio di 30
giorni dalla richiesta dell'Ufficio alla eliminazione delle ragioni indicate, nel presente articolo,
come causa di decadenza; si dà luogo, altresì, alla revoca dell'autorizzazione/concessione nel caso
di
sublocazione
abusiva;
e/o
nel
caso
di
accertata
difformità
rispetto
all'autorizzazione/concessione rilasciata, come, tra gli altri casi, nel caso di mutamento di
destinazione d’uso della struttura, o di modifiche alla struttura non autorizzate, o di occupazione di
superficie superiore rispetto a quella autorizzata.
Art. 32 – Revoca ,sospensione e decdenza della concessione
1. L'Amministrazione Comunale può sospendere l’efficacia ovvero l'esecuzione del
provvedimento concessorio per gravi ragioni di ordine pubblico, per sopravvenute variazioni
ambientali, di traffico e per qualsiasi altro motivo di pubblico interesse. Il termine della
sospensione dovrà essere esplicitamente indicato nell'atto che la dispone.
2. L'Amministrazione Comunale può sospendere la concessione o autorizzazione fino ad un
massimo di 3 giorni senza che il titolare possa vantare alcun diritto di rimborso o riduzione del
canone o qualsiasi altra forma d'indennizzo.
3. Nel caso in cui la sospensione si protragga oltre il termine predetto, al titolare
dell'autorizzazione o concessione sarà ridotto o rimborsato, con esclusione di interessi o di
qualsiasi altra indennità, il canone corrispondente ai giorni di sospensione eccedenti tale limite.
4. La revoca dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, in proporzione al periodo
non fruito, con esclusione di interessi o di qualsiasi altra indennità.
6. L'espresso provvedimento di sospensione o revoca, salvo casi di particolare urgenza, sarà
preceduto da comunicazione di avvio di procedimento nel rispetto della vigente normativa e
prevederà un termine per l'esecuzione della rimozione dell'occupazione e la conseguente rimessa
in pristino stato dei luoghi.
Il titolare della concessione incorre nella decadenza del provvedimento, dichiarata dall'
Amministrazione Comunale, previa comunicazione di avvio di procedimento amministrativo, nel
rispetto della normativa vigente, nei seguenti casi:
• Trasformazione dell'occupazione, senza la prescritta autorizzazione, con caratteristiche tali da
compromettere gli aspetti estetico–ambientali della zona, in violazione delle norme regolamentari;
• Inadempimento al divieto di ampliamento della superficie concessa e alla mancata ottemperanza
al provvedimento dell'Amministrazione Comunale alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi;
in caso di inottemperanza a tale rimozione l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente
con rivalsa delle relative spese. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone pagato né
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a qualsiasi altra indennità.
• Uso improprio del diritto di occupazione;
• Venir meno dei requisiti previsti dalla Legge o dai regolamenti vigenti;
• Mancato pagamento del canone di concessione.
2. Il titolare della concessione dichiarata decaduta, dovrà procedere nei termini indicati nel
provvedimento di decadenza, a rimuovere l'occupazione con conseguente rimessa in pristino dello
stato dei luoghi.
Art. 33- Rinuncia dell’occupazione
1. Il titolare dell'atto di concessione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione
scritta al Comune.
2. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla
rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati.
3. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel
provvedimento di concessione.
4. Nel caso in cui la comunicazione di rinuncia avvenga prima della data di inizio
dell'occupazione prevista nel provvedimento concessorio, il titolare del provvedimento restituirà al
Comune il provvedimento originale, contestualmente alla comunicazione,.
5. In caso di rinuncia il concessionario potrà essere esonerato da pagamento della sola quota del
canone annuale non ancora versata.
Art. 34 – Rinnovo Concessione
1. Il titolare dell'atto di concessione può richiedere il rinnovo del provvedimento medesimo con
apposita domanda scritta all'Amministrazione Comunale evidenziando gli estremi della originaria
concessione. Il rinnovo è a totale discrezionalità dell’amministrazione.
2. La domanda di cui al comma precedente dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima della
scadenza.
3. La concessione verrà rinnovata con il rilascio di un nuovo provvedimento.
4. Sono soggette a rinnovo le occupazioni che hanno le stesse caratteristiche di quelle concesse
nell'atto scaduto.
Art. 35. Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli interventi effettuati dalla data di
esecutività dello stesso, fatto salvo quanto espresso al successivo comma.
2. Le concessioni ed autorizzazioni esistenti resteranno in vigore sino alla loro scadenza naturale,
che è da intendersi quale scadenza del rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico. Il
loro rinnovo è invece soggetto all'adeguamento della struttura, entro un (1) anno dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, alle disposizioni in esso previste. E’ fatta sempre salva,
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anche per strutture esistenti, la possibilità di revocare il provvedimento prima della sua naturale
scadenza per esigenze di interesse pubblico e/o se le stesse strutture comportino problemi alla
circolazione (per esigenze di mutato traffico veicolare), alla sicurezza, al passaggio pedonale con
particolare riguardo al passaggio dei diversamente abili o, ancora, contrastino con le esigenze di
decoro urbano ed ambientale e i predetti problemi o contrasti non possano essere risolti o sanati
mediante modifiche alla struttura.
3. Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme vigenti in materia edilizia,
commerciale, di igiene, sanità e sicurezza pubblica nonché quelle per la sicurezza stradale.
4. Le disposizioni del presente regolamento si intendono implicitamente abrogate in caso di
entrata in vigore di successive norme in contrasto con le disposizioni regolamentari.
5. viene assegnato un termine di mesi sei (6) dalla data di approvazione del presente regolamento
al fine di stabilire con i competenti uffici la rateizzazione della posizione debitoria nei confronti
dell’Ente, acquisita la quale sarà possibile concedere lo spazio pubblico. Trascorso il termine entro
il quale deve estinguersi il debito con l’ente, laddove l’accordo non sia stato rispettato con
l’avvenuta estinzione del debito si procederà alla revoca della concessione dello spazio pubblico.
Allo scadere dei mesi sei (6) vale il disposto dell’art. 4 ultimo comma.
Art. 36. Sanzioni
1. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste per le violazioni alla normativa urbanistico–
edilizia, sanitaria, commerciale vigente per le quali si richiamano integralmente le disposizioni di
legge, la mancata ottemperanza agli ordini di demolizione, rimessa in pristino, conformizzazione
secondo quanto disposto nel presente atto possono comportare l'applicazione dell’art. 650 c.p..
2. La violazione delle disposizioni del presente regolamento sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 500 a € 1.000 oltre alle sanzioni previste dall'art. 3 comma 16 della
Legge 15 Luglio 2009 e s.m.i.
Art. 36. Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione relativa alla sua
approvazione.
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