Regolamento per la discipline, l`installazione e la gestione dei dehors
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Regolamento per la discipline, l`installazione e la gestione dei dehors
COMUNE DI CALDERARA DI RENO Provincia di Bologna REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, L’INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DEI DEHORS Approvato con Deliberazione Consiliare n. 27 del 27/03/2012 Regolamento per la disciplina, l’installazione e la gestione dei dehors INDICE Art 1 Oggetto e definizioni Art. 2 Tipologie Art. 3 Ubicazione Art. 4 Caratteristiche e limiti per l’installazione di dehors Art. 5 Progetti di valorizzazione commerciale Art. 6 Procedimento per il rilascio di concessione per l’installazione di dehors Art. 7 Oneri Art. 8 Modalità di gestione delle strutture ed orari Art. 9 Lavori nell’area o nel sottosuolo dell’area su cui sono installati i dehors Art. 10 Danni arrecati al suolo pubblico o proprietà privata dai dehors Art. 11 Manutenzione dei dehors Art. 12 Durata, voltura e rinnovo delle concessioni Art. 13 Sospensione e revoca delle concessioni ad occupare il suolo pubblico Art. 14 Regime sanzionatorio Art. 15 Disposizioni transitorie Art. 16 Entrata in vigore ed abrogazioni Art. 1 Oggetto e definizione 1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni temporanee di suolo pubblico, o privato gravato di servitù di uso pubblico per l’installazione di manufatti denominati dehors. 2. Si definiscono “dehors” gli elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili o facilmente rimovibili, privi di qualsiasi tipo di fondazione, posti temporaneamente su suolo pubblico o privato gravato di servitù di uso pubblico, in estensione ed a servizio di attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande ed insediate in sede fissa su aree private, oppure su aree pubbliche, purché l’autorizzazione abbia carattere temporaneo. 3. Per Amministrazione Comunale s’intende il Comune di Calderara di Reno. 4. Con il termine “suolo” s’intende l’area fuori terra con relativo soprasuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, nonché il suolo privato gravato di servitù di uso pubblico. Art. 2 Tipologie 1 I dehors sono classificati secondo le seguenti tipologie: a) Tipologia 1: tavoli e sedie; b) Tipologia 2: tavoli e sedie su pedana; c) Tipologia 3: fioriere ed elementi di delimitazione di tavoli e sedie o di tavoli e sedie su pedana; d) Tipologia 4: ombrelloni a copertura della tipologia 1,2,3; e) Tipologia 5: tende a sbraccio a copertura delle tipologie 1,2,3; f) Tipologia 6: capanno a copertura delle tipologie 1,2,3; g) Tipologia 7: doppia falda, doppia cappottina, gazebo, coperture rigide chiuse perimetralmente a copertura delle tipologie 1, 2, 3. Art. 3 Ubicazione 1. L’Amministrazione, sentita la Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, può deliberare l’individuazione delle aree pubbliche nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l’occupazione di suolo pubblico o privato gravato di servitù d’uso con dehors. 2. Tale individuazione dovrà avvenire nel rispetto dei contenuti del D.lgs. 42/04 e s.m. e degli artt. 17 e 18 del vigente P.S.C., in materia di beni storico-architettonici e di valore paesaggistico, nonché in conformità ai contenuti dei vigenti strumenti urbanistici ed edilizi quali P.S.C. e R.U.E., in relazione alla tipologia d’intervento, compatibilità dell’uso, tutele e vincoli. Art. 4 Caratteristiche e limiti per l’installazione dei dehors 1. L’installazione di dehors è consentita esclusivamente in estensione o ampliamento delle attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande che rispettino i requisiti in materia igienico-sanitaria e di superamento delle barriere architettoniche. 2. L’occupazione di suolo per i dehors dovrà essere frontistante l’attività esistente ed autorizzata in sede fissa, per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in maniera tale da non impedire il passaggio pubblico, fatti salvi i diritti dei terzi. 3. Qualora l’occupazione riguardi aree private gravate di servitù di uso pubblico, l’interessato deve ottenere preventivamente il nulla osta della proprietà dell’edificio o dell’area privata gravata di servitù di uso pubblico. Non è consentito installare dehors o parti di essi se per raggiungerli dall’ingresso dell’esercizio, cui sono annessi, è necessario l’attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli o ad altri mezzi di trasporto come definiti dal vigente Codice della Strada e regolamento attuativo. 4. Elementi e strutture che compongono o delimitano i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono coincidere con le dimensioni dell’area data in concessione con l’occupazione di suolo pubblico. 5. Nel caso in cui l’installazione sia realizzata, anche parzialmente, sulla carreggiata stradale, l’ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso, vigili del fuoco, polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Detti spazi non devono essere inferiori a metri 3,50, salvo deroghe espressamente concesse dagli Enti interessati. 6. Su elementi e strutture componenti i dehors non è ammessa alcuna forma pubblicitaria, ad esclusione delle insegne d’esercizio, previa autorizzazione ai sensi del vigente Codice della Strada e regolamento attuativo. 7. L’occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali e/o ciclabili, anche in sede promiscua, né occultare la segnaletica verticale presente. In corrispondenza di intersezioni stradali con impianti semaforici, l’occupazione non deve occultare la visibilità delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare. 8. Sotto i portici e nelle gallerie commerciali è ammessa esclusivamente la tipologia 1 di cui all’art 2; tali installazioni potranno essere consentite solo se risulta assicurato un agevole transito pedonale e nel rispetto di quanto riportato al precedente punto 3. 9. L’impiego dei materiali per l’installazione di dehors, dovranno essere rispettare la normativa vigente in materia strutturale e sismica, di prevenzione incendi, di sicurezza e ambientale. La scelta dei materiali dovrà avvenire altresì in conformità a quanto previsto nei vigenti strumenti urbanistici ed edilizi, P.S.C. e R.U.E. 10. Nel caso in cui siano previste tecniche di riscaldamento invernale, è necessario l’impiego di sistemi volti al contenimento dei consumi energetici, nel rispetto della normativa vigente in materia, ed è fatto obbligo di indicarne la tipologia e le caratteristiche in sede progettuale. 11. Eventuali attività di intrattenimento musicale organizzate dal gestore dell’attività, dovranno essere preventivamente autorizzate dal competente Ufficio Comunale (SUAP), attraverso le procedure previste dalle vigenti normative in tema di Sportello Unico Attività Produttive, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di inquinamento acustico ed in base ai contenuti del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana e Locale; per tali attività l’Amministrazione Comunale, nel proprio provvedimento autorizzativo, potrà imporre una limitazione degli orari nelle aree urbane, in base all’art. 31 comma 79 di detto Regolamento. Art. 5 Progetti di valorizzazione commerciale 1. L’Amministrazione comunale può approvare, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati, Progetti di Valorizzazione Commerciale ai sensi dell’art. 8 della L.R n. 14/99 e s.m., con l’obiettivo di migliorare la qualità della rete commerciale anche per adeguarla alle norme vigenti in materia igienico sanitaria. In tali Progetti l’Amministrazione Comunale può determinare per aree territoriali, le prescrizioni tecniche per l’installazione dei dehors. 2. La collocazione di dehors in aree oggetto di Progetti di Valorizzazione Commerciale, di cui al comma precedente l’istruttoria, il procedimento in capo al SUAP, prevede la convocazione di una Conferenza di Servizi alla quale partecipano Settori/Servizi quali Polizia Municipale, Lavori Pubblici, Manutenzioni, Urbanistica, Servizio Tributi, associazioni di categoria, nonché enti terzi coinvolti direttamente nel procedimento (es. Azienda USL). Tale conferenza si svolge secondo le modalità ed i termini previsti nella L. 241/90 e s.m. e nel D.P.R. 160/10, in materia di SUAP. 3. Nell’ambito del procedimento, dovrà essere acquisito il parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio. 4. Per le concessioni relative ai dehors ubicati nell’ambito delle aree disciplinate dai Progetti di cui al presente articolo, si applicano le prescrizioni previste dai medesimi. 5. I titolari delle attività aventi sede nell’area di Progetto approvato, di cui al presente articolo, dovranno attenersi a quanto indicato nello stesso. Art. 6 Procedimento per il rilascio di concessione per l’installazione di dehors 1. La realizzazione dei dehors è soggetta al rilascio di provvedimento SUAP per “Concessione Temporanea di suolo” da parte dell’Amministrazione Comunale. 2. Il procedimento inizia e si conclude presso il SUAP. 3. Il procedimento amministrativo per il rilascio di concessione per l’installazione di dehors, si avvia mediante la presentazione dell’istanza da parte del titolare dell’attività e del proprietario dell’immobile se diverso dal titolare, presso lo Sportello Unico Attività Produttive – SUAP del Comune di Calderara di Reno. L’istanza è corredata dai seguenti allegati: a) Estratto di cartografia dello strumento urbanistico ed edilizio vigente e/o adottato; b) Estratto di mappa catastale in scala 1:1.000 o 1: 2.000 e relativa visura, con individuazione degli immobili oggetto di intervento; c) Rappresentazione grafica del manufatto completa di planimetria dell’area circostante, piante, prospetti ed almeno una sezione significativa, in scala 1:100 ed adeguatamente quotati; d) Relazione tecnico- illustrativa in merito alla descrizione dei lavori e dei materiali utilizzati da sottoporre all’esame della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio; e) Asseverazione a firma di un tecnico abilitato, circa la conformità dell’intervento agli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti e/o adottati; f) Documentazione fotografica dei luoghi; g) Elaborati grafici comprovanti il rispetto delle norme sul superamento delle barriere architettoniche; h) Asseverazione a firma di un tecnico abilitato, circa il rispetto delle norme sulla riduzione del rischio sismico (L.R. 19/08 e s.m., D.G.R. 687/11), utilizzando la modulistica di riferimento approvata dalla Regione Emilia Romagna; i) Asseverazione circa il possesso dell’autorizzazione all’esercizio della attività di somministrazione di alimenti e bevande o laboratori di produzione artigianale di generi alimentari, rilasciata dal Comune di Calderara di Reno. 4. L’esame del progetto sarà a cura del servizio Lavori Pubblici che acquisirà il parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, fatta salva la Tipologia 1 e 2 di cui all’art. 2 e, se riterrà necessario, l’assenso della Giunta Comunale. 5. Il progetto deve tener conto degli interventi similari contigui, i colori e i materiali impiegati devono essere indicati con campionatura negli elaborati tecnici a corredo della richiesta. Tali caratteristiche saranno oggetto di valutazione della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, in relazione al corretto inserimento del manufatto nel contesto urbano ed ambientale. 6. Per le strutture da realizzare su aree condominiali (di proprietà privata gravata da servitù di uso pubblico), è necessario produrre il preventivo nulla osta dell’assemblea condominiale. 7. Il SUAP acquisisce i pareri obbligatori endoprocedimentali, attraverso la convocazione di Conferenza di Servizi a norma della L. 241/90 e s.m. I servizi coinvolti nel procedimento sono: Polizia Municipale, Lavori Pubblici, Manutenzioni, Urbanistica, Servizio Tributi, oltre agli enti terzi quali l’Azienda USL. 8. I lavori della conferenza dei servizi si svolgono in base ai contenuti della L. 241/90 e s.m. Il procedimento SUAP si conclude con l’emissione di un provvedimento unico di concessione temporanea di suolo comprendente il contratto che regola l’occupazione e l’utilizzo dello stesso, nonché il progetto edilizio. 9. La durata del procedimento SUAP è pari a 30 (trenta) giorni. 10. Qualsiasi modifica da apportare ai manufatti relativa a posizione, forma, dimensioni, ubicazione e caratteristiche costruttive, dovrà essere preventivamente autorizzata. Art. 7 Oneri 1. L’occupazione di suolo pubblico per l’installazione dei dehors è temporanea ed è soggetta al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico (COSAP). 2. Il Canone è determinato dall’Allegato B) della Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 14/02/12. 3. Per le prescrizioni generali inerenti l’istituto del Canone, si applicano le norme contenute nel vigente regolamento per l’occupazione di suolo pubblico. Art. 8 Modalità di gestione delle strutture ed orari 1. L’area occupata dai dehors è destinata all’attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e non deve essere adibita ad usi impropri. 2. Al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, le attività di somministrazione svolte nei dehors, devono rispettare l’eventuale definizione del piano degli orari disposti dal Sindaco in base al D.Lgs 267/2000 art 50 c. 7 e s.m. 3. Allo scadere dell’orario disposto per l’interruzione del servizio nei dehors, tavoli e sedie dovranno essere custoditi mediante l’utilizzo di strumenti che ne impediscano l’uso o ritirati in luogo privato. Dovrà altresì essere impedito l’accesso a dehors delle tipologie 5 6 e 7. Gli ombrelloni a copertura delle tipologie 1 2 e3 dovranno essere chiusi in caso di vento e chiusi o rimossi durante la notte e nelle giornate/orari di chiusura del pubblico esercizio (es. periodo estivo). Le tende a sbraccio a copertura delle tipologie 1 2 e 3 dovranno essere riavvolte durante la notte e comunque nelle giornate/orari di chiusura del pubblico esercizio (es. periodo estivo). Art. 9 Lavori nell’area o nel sottosuolo dell’area su cui sono installati i dehors 1. Ogni qualvolta nello spazio dato in concessione per l’installazione di dehors si debbano effettuare lavori per l’esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità, interventi di Enti erogatori di servizi o interventi manutentivi del condominio, non realizzabili con soluzioni alternative, del suolo ove ha sede l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, il concessionario si impegna a rimuovere, a propria cura e spese, gli elementi e le strutture che compongono i dehors. Art. 10 Danni arrecati al suolo pubblico o proprietà privata dai dehors 1. Qualsiasi danno arrecato al suolo o a proprietà private dagli elementi e strutture che compongono i dehors deve essere risarcito dai titolari delle concessioni. 2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altri beni di proprietà pubblica, i Settori comunali competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti. 3. Qualora in conseguenza dell’installazione delle strutture, siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi, da concordarsi con il Servizio Manutenzioni, a spese del concessionario. Art. 11 Manutenzione dei dehors 1. I dehors devono essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario,di sicurezza e di decoro. 2. In caso contrario l’Amministrazione Comunale, attraverso il SUAP e previa verifica da parte del Presidio di Polizia Municipale, diffida il concessionario al ripristino del manufatto secondo le prescrizioni contenute nell’atto di concessione e, in caso d’inadempienza, revoca la concessione e dispone la rimozione dei dehors addebitando le spese all’esercente. 3. L’eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per posizione, dimensioni, forma, materiali e colori non è soggetta a nuove autorizzazioni. Art. 12 Durata, voltura e rinnovo delle concessioni 1. Il titolo ad occupare il suolo pubblico per l’installazione di dehors ha una durata massima complessiva di 364 giorni, per ogni anno solare ( 365 nel caso di anno bisestile), calcolati a far data dal primo rilascio. 2. La richiesta di rinnovo della concessione e della connessa occupazione suolo pubblico, purché non intervengano modifiche della struttura o del contesto d’ambito, deve essere presentata almeno 60 (sessanta) gg. prima della scadenza della precedente concessione, sulla base di un’istanza da inoltrare al SUAP che si avvale del parere del Servizio Lavori Pubblici, pena la rimozione della struttura con spese a carico del concessionario. Alla concessione è sempre vincolata la durata dell’occupazione di suolo pubblico; scaduta l’una o l’altra o cessata l’attività la concessione cessa automaticamente di avere validità e la struttura temporanea deve essere rimossa. E’ possibile richiedere voltura del provvedimento rilasciato, previa presentazione di apposita domanda da inoltrare al SUAP, che dovrà contenere i dati del volturante e del volturato oltre la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente concesso. Qualsiasi modifica al manufatto relativa a forma, dimensione, ubicazione, ecc., dovrà essere preventivamente autorizzata, attraverso il procedimento indicato al precedente art. 6. 3. Alla scadenza della concessione ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento, il titolare è tenuto a rimuovere dal suolo ogni elemento e struttura componente i dehors, provvedendo alla perfetta pulizia dell’area ed al ripristino dello stato dei luoghi. In caso d’inadempienza, l’Amministrazione Comunale provvederà con propri mezzi alla rimozione del dehors, addebitando le spese all’esercente. Art. 13 Sospensione e revoca delle concessioni ad occupare il suolo pubblico 1. La concessione è sospesa quando: • Gli impianti tecnologici non risultino conformi alla vigente normativa; • In caso d’inottemperanza a quanto disposto al precedente art. 8; 2. La concessione è revocata, previa diffida da parte del Responsabile del procedimento, quando: • La mancanza di manutenzione comporti danno al decoro e pericolo alle persone e alle cose; • Agli elementi ed alle strutture componenti i de hors siano apportate modificazioni rispetto alle tipologie caratteristiche autorizzate; • Le attività svolte nei de hors siano causa di disturbo alla quiete pubblica accertato dalle autorità competenti; • in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l’occupazione di suolo pubblico; • Art. 14 in caso di reiterazione delle violazioni di cui al precedente comma 1. Regime sanzionatorio 1. Per l’occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di concessione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa, si applicano le sanzioni previste dal Codice della Strada e successivo regolamento attuativo. 2. Per l’occupazione abusiva si applica la sanzione prevista dal Regolamento Comunale COSAP. 3. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, nei casi diversi da quelli indicati nei commi precedenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all’art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 ( da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 300,00) e dell’art 16 L. 3/2003, oltre ad eventuali ordinanze sindacali. Art. 15 Disposizioni transitorie 1. A seguito dell’entrata in vigore del presente Regolamento non sarà più possibile effettuare rinnovi di eventuali autorizzazioni in essere; i titolari dovranno attivarsi per il rilascio di un nuovo provvedimento in conformità al presente Regolamento, entro 6 (sei) mesi dalla scadenza. 2. Le concessioni in essere saranno portate a scadenza. 3. Le concessioni ad occupare il suolo pubblico con dehors relative a domande presentate prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in fase d’istruttoria, sono rilasciate sulla base delle modalità di funzionamento previste dal presente Regolamento. Art. 16 Entrata in vigore ed abrogazioni 1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale.