Regolamento per la discipline, l`installazione e la gestione dei dehors

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Regolamento per la discipline, l`installazione e la gestione dei dehors
COMUNE DI CALDERARA DI RENO
Provincia di Bologna
REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA, L’INSTALLAZIONE E LA
GESTIONE DEI DEHORS
Approvato con Deliberazione Consiliare n. 27 del 27/03/2012
Regolamento per la disciplina, l’installazione e la gestione dei dehors
INDICE
Art 1
Oggetto e definizioni
Art. 2
Tipologie
Art. 3
Ubicazione
Art. 4
Caratteristiche e limiti per l’installazione di dehors
Art. 5
Progetti di valorizzazione commerciale
Art. 6
Procedimento per il rilascio di concessione per l’installazione di dehors
Art. 7
Oneri
Art. 8
Modalità di gestione delle strutture ed orari
Art. 9
Lavori nell’area o nel sottosuolo dell’area su cui sono installati i dehors
Art. 10
Danni arrecati al suolo pubblico o proprietà privata dai dehors
Art. 11
Manutenzione dei dehors
Art. 12
Durata, voltura e rinnovo delle concessioni
Art. 13
Sospensione e revoca delle concessioni ad occupare il suolo pubblico
Art. 14
Regime sanzionatorio
Art. 15
Disposizioni transitorie
Art. 16
Entrata in vigore ed abrogazioni
Art. 1
Oggetto e definizione
1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni temporanee di suolo pubblico, o privato gravato di
servitù di uso pubblico per l’installazione di manufatti denominati dehors.
2. Si definiscono “dehors” gli elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili o facilmente rimovibili, privi
di qualsiasi tipo di fondazione, posti temporaneamente su suolo pubblico o privato gravato di servitù di
uso pubblico, in estensione ed a servizio di attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e
bevande ed insediate in sede fissa su aree private, oppure su aree pubbliche, purché l’autorizzazione
abbia carattere temporaneo.
3. Per Amministrazione Comunale s’intende il Comune di Calderara di Reno.
4. Con il termine “suolo” s’intende l’area fuori terra con relativo soprasuolo e sottosuolo appartenente al
demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, nonché il suolo privato gravato di servitù di uso
pubblico.
Art. 2
Tipologie
1 I dehors sono classificati secondo le seguenti tipologie:
a) Tipologia 1: tavoli e sedie;
b) Tipologia 2: tavoli e sedie su pedana;
c) Tipologia 3: fioriere ed elementi di delimitazione di tavoli e sedie o di tavoli e sedie su pedana;
d) Tipologia 4: ombrelloni a copertura della tipologia 1,2,3;
e) Tipologia 5: tende a sbraccio a copertura delle tipologie 1,2,3;
f) Tipologia 6: capanno a copertura delle tipologie 1,2,3;
g) Tipologia 7: doppia falda, doppia cappottina, gazebo, coperture rigide chiuse perimetralmente a
copertura delle tipologie 1, 2, 3.
Art. 3
Ubicazione
1. L’Amministrazione, sentita la Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, può deliberare
l’individuazione delle aree pubbliche nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari
l’occupazione di suolo pubblico o privato gravato di servitù d’uso con dehors.
2. Tale individuazione dovrà avvenire nel rispetto dei contenuti del D.lgs. 42/04 e s.m. e degli artt. 17 e
18 del vigente P.S.C., in materia di beni storico-architettonici e di valore paesaggistico, nonché in
conformità ai contenuti dei vigenti strumenti urbanistici ed edilizi quali P.S.C. e R.U.E., in relazione alla
tipologia d’intervento, compatibilità dell’uso, tutele e vincoli.
Art. 4
Caratteristiche e limiti per l’installazione dei dehors
1. L’installazione di dehors è consentita esclusivamente in estensione o ampliamento delle attività
autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande che rispettino i requisiti in materia
igienico-sanitaria e di superamento delle barriere architettoniche.
2. L’occupazione di suolo per i dehors dovrà essere frontistante l’attività esistente ed autorizzata in sede
fissa, per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in maniera tale da non impedire il
passaggio pubblico, fatti salvi i diritti dei terzi.
3. Qualora l’occupazione riguardi aree private gravate di servitù di uso pubblico, l’interessato deve
ottenere preventivamente il nulla osta della proprietà dell’edificio o dell’area privata gravata di servitù
di uso pubblico. Non è consentito installare dehors o parti di essi se per raggiungerli dall’ingresso
dell’esercizio, cui sono annessi, è necessario l’attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli
o ad altri mezzi di trasporto come definiti dal vigente Codice della Strada e regolamento attuativo.
4. Elementi e strutture che compongono o delimitano i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle
sporgenze delle coperture, devono coincidere con le dimensioni dell’area data in concessione con
l’occupazione di suolo pubblico.
5. Nel caso in cui l’installazione sia realizzata, anche parzialmente, sulla carreggiata stradale, l’ingombro
del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi
necessari al traffico dei mezzi di soccorso, vigili del fuoco, polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla
raccolta dei rifiuti solidi urbani. Detti spazi non devono essere inferiori a metri 3,50, salvo deroghe
espressamente concesse dagli Enti interessati.
6. Su elementi e strutture componenti i dehors non è ammessa alcuna forma pubblicitaria, ad esclusione
delle insegne d’esercizio, previa autorizzazione ai sensi del vigente Codice della Strada e
regolamento attuativo.
7. L’occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali e/o ciclabili, anche in sede
promiscua, né occultare la segnaletica verticale presente. In corrispondenza di intersezioni stradali
con impianti semaforici, l’occupazione non deve occultare la visibilità delle luci semaforiche e/o del
traffico veicolare.
8. Sotto i portici e nelle gallerie commerciali è ammessa esclusivamente la tipologia 1 di cui all’art 2; tali
installazioni potranno essere consentite solo se risulta assicurato un agevole transito pedonale e nel
rispetto di quanto riportato al precedente punto 3.
9. L’impiego dei materiali per l’installazione di dehors, dovranno essere rispettare la normativa vigente in
materia strutturale e sismica, di prevenzione incendi, di sicurezza e ambientale. La scelta dei materiali
dovrà avvenire altresì in conformità a quanto previsto nei vigenti strumenti urbanistici ed edilizi, P.S.C.
e R.U.E.
10. Nel caso in cui siano previste tecniche di riscaldamento invernale, è necessario l’impiego di sistemi
volti al contenimento dei consumi energetici, nel rispetto della normativa vigente in materia, ed è fatto
obbligo di indicarne la tipologia e le caratteristiche in sede progettuale.
11. Eventuali attività di intrattenimento musicale organizzate dal gestore dell’attività, dovranno essere
preventivamente autorizzate dal competente Ufficio Comunale (SUAP), attraverso le procedure
previste dalle vigenti normative in tema di Sportello Unico Attività Produttive, in conformità alle vigenti
disposizioni in materia di inquinamento acustico ed in base ai contenuti del vigente Regolamento
comunale di Polizia Urbana e Locale; per tali attività l’Amministrazione Comunale, nel proprio
provvedimento autorizzativo, potrà imporre una limitazione degli orari nelle aree urbane, in base
all’art. 31 comma 79 di detto Regolamento.
Art. 5
Progetti di valorizzazione commerciale
1. L’Amministrazione comunale può approvare, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati,
Progetti di Valorizzazione Commerciale ai sensi dell’art. 8 della L.R n. 14/99 e s.m., con l’obiettivo di
migliorare la qualità della rete commerciale anche per adeguarla alle norme vigenti in materia igienico
sanitaria. In tali Progetti l’Amministrazione Comunale può determinare per aree territoriali, le
prescrizioni tecniche per l’installazione dei dehors.
2. La collocazione di dehors in aree oggetto di Progetti di Valorizzazione Commerciale, di cui al comma
precedente l’istruttoria, il procedimento in capo al SUAP, prevede la convocazione di una Conferenza
di Servizi alla quale partecipano Settori/Servizi quali Polizia Municipale, Lavori Pubblici, Manutenzioni,
Urbanistica, Servizio Tributi, associazioni di categoria, nonché enti terzi coinvolti direttamente nel
procedimento (es. Azienda USL). Tale conferenza si svolge secondo le modalità ed i termini previsti
nella L. 241/90 e s.m. e nel D.P.R. 160/10, in materia di SUAP.
3. Nell’ambito del procedimento, dovrà essere acquisito il parere della Commissione per la Qualità
Architettonica e il Paesaggio.
4. Per le concessioni relative ai dehors ubicati nell’ambito delle aree disciplinate dai Progetti di cui al
presente articolo, si applicano le prescrizioni previste dai medesimi.
5. I titolari delle attività aventi sede nell’area di Progetto approvato, di cui al presente articolo, dovranno
attenersi a quanto indicato nello stesso.
Art. 6
Procedimento per il rilascio di concessione per l’installazione di dehors
1. La realizzazione dei dehors è soggetta al rilascio di provvedimento SUAP per “Concessione
Temporanea di suolo” da parte dell’Amministrazione Comunale.
2. Il procedimento inizia e si conclude presso il SUAP.
3. Il procedimento amministrativo per il rilascio di concessione per l’installazione di dehors, si avvia
mediante la presentazione dell’istanza da parte del titolare dell’attività e del proprietario dell’immobile
se diverso dal titolare, presso lo Sportello Unico Attività Produttive – SUAP del Comune di Calderara
di Reno. L’istanza è corredata dai seguenti allegati:
a) Estratto di cartografia dello strumento urbanistico ed edilizio vigente e/o adottato;
b) Estratto di mappa catastale in scala 1:1.000 o 1: 2.000 e relativa visura, con individuazione degli
immobili oggetto di intervento;
c) Rappresentazione grafica del manufatto completa di planimetria dell’area circostante, piante,
prospetti ed almeno una sezione significativa, in scala 1:100 ed adeguatamente quotati;
d) Relazione tecnico- illustrativa in merito alla descrizione dei lavori e dei materiali utilizzati da
sottoporre all’esame della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio;
e) Asseverazione a firma di un tecnico abilitato, circa la conformità dell’intervento agli strumenti
urbanistici ed edilizi vigenti e/o adottati;
f) Documentazione fotografica dei luoghi;
g) Elaborati grafici comprovanti il rispetto delle norme sul superamento delle barriere architettoniche;
h) Asseverazione a firma di un tecnico abilitato, circa il rispetto delle norme sulla riduzione del rischio
sismico (L.R. 19/08 e s.m., D.G.R. 687/11), utilizzando la modulistica di riferimento approvata
dalla Regione Emilia Romagna;
i)
Asseverazione circa il possesso dell’autorizzazione all’esercizio della attività di somministrazione
di alimenti e bevande o laboratori di produzione artigianale di generi alimentari, rilasciata dal
Comune di Calderara di Reno.
4. L’esame del progetto sarà a cura del servizio Lavori Pubblici che acquisirà il parere della
Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, fatta salva la Tipologia 1 e 2 di cui all’art. 2
e, se riterrà necessario, l’assenso della Giunta Comunale.
5. Il progetto deve tener conto degli interventi similari contigui, i colori e i materiali impiegati devono
essere indicati con campionatura negli elaborati tecnici a corredo della richiesta. Tali caratteristiche
saranno oggetto di valutazione della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, in
relazione al corretto inserimento del manufatto nel contesto urbano ed ambientale.
6. Per le strutture da realizzare su aree condominiali (di proprietà privata gravata da servitù di uso
pubblico), è necessario produrre il preventivo nulla osta dell’assemblea condominiale.
7. Il SUAP acquisisce i pareri obbligatori endoprocedimentali, attraverso la convocazione di Conferenza
di Servizi a norma della L. 241/90 e s.m. I servizi coinvolti nel procedimento sono: Polizia Municipale,
Lavori Pubblici, Manutenzioni, Urbanistica, Servizio Tributi, oltre agli enti terzi quali l’Azienda USL.
8. I lavori della conferenza dei servizi si svolgono in base ai contenuti della L. 241/90 e s.m. Il
procedimento SUAP si conclude con l’emissione di un provvedimento unico di concessione
temporanea di suolo comprendente il contratto che regola l’occupazione e l’utilizzo dello stesso,
nonché il progetto edilizio.
9. La durata del procedimento SUAP è pari a 30 (trenta) giorni.
10. Qualsiasi modifica da apportare ai manufatti relativa a posizione, forma, dimensioni, ubicazione e
caratteristiche costruttive, dovrà essere preventivamente autorizzata.
Art. 7
Oneri
1. L’occupazione di suolo pubblico per l’installazione dei dehors è temporanea ed è soggetta al
pagamento del canone di occupazione suolo pubblico (COSAP).
2. Il Canone è determinato dall’Allegato B) della Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 14/02/12.
3. Per le prescrizioni generali inerenti l’istituto del Canone, si applicano le norme contenute nel vigente
regolamento per l’occupazione di suolo pubblico.
Art. 8
Modalità di gestione delle strutture ed orari
1. L’area occupata dai dehors è destinata all’attività di somministrazione di alimenti e bevande nel
rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e non deve essere adibita ad usi impropri.
2. Al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, le attività di somministrazione svolte nei dehors, devono
rispettare l’eventuale definizione del piano degli orari disposti dal Sindaco in base al D.Lgs 267/2000
art 50 c. 7 e s.m.
3. Allo scadere dell’orario disposto per l’interruzione del servizio nei dehors, tavoli e sedie dovranno
essere custoditi mediante l’utilizzo di strumenti che ne impediscano l’uso o ritirati in luogo privato.
Dovrà altresì essere impedito l’accesso a dehors delle tipologie 5 6 e 7. Gli ombrelloni a copertura
delle tipologie 1 2 e3 dovranno essere chiusi in caso di vento e chiusi o rimossi durante la notte e
nelle giornate/orari di chiusura del pubblico esercizio (es. periodo estivo). Le tende a sbraccio a
copertura delle tipologie 1 2 e 3 dovranno essere riavvolte durante la notte e comunque nelle
giornate/orari di chiusura del pubblico esercizio (es. periodo estivo).
Art. 9
Lavori nell’area o nel sottosuolo dell’area su cui sono installati i dehors
1. Ogni qualvolta nello spazio dato in concessione per l’installazione di dehors si debbano effettuare
lavori per l’esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali,
interventi per la mobilità, interventi di Enti erogatori di servizi o interventi manutentivi del condominio,
non realizzabili con soluzioni alternative, del suolo ove ha sede l’attività di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande, il concessionario si impegna a rimuovere, a propria cura e spese, gli
elementi e le strutture che compongono i dehors.
Art. 10
Danni arrecati al suolo pubblico o proprietà privata dai dehors
1. Qualsiasi danno arrecato al suolo o a proprietà private dagli elementi e strutture che compongono i
dehors deve essere risarcito dai titolari delle concessioni.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altri beni di
proprietà pubblica, i Settori comunali competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito
e a richiedere il risarcimento economico, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dalle norme
vigenti.
3. Qualora in conseguenza dell’installazione delle strutture, siano provocati danni alla sede stradale, gli
stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi, da concordarsi con il
Servizio Manutenzioni, a spese del concessionario.
Art. 11
Manutenzione dei dehors
1. I dehors devono essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario,di sicurezza
e di decoro.
2. In caso contrario l’Amministrazione Comunale, attraverso il SUAP e previa verifica da parte del
Presidio di Polizia Municipale, diffida il concessionario al ripristino del manufatto secondo le
prescrizioni contenute nell’atto di concessione e, in caso d’inadempienza, revoca la concessione e
dispone la rimozione dei dehors addebitando le spese all’esercente.
3. L’eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per posizione, dimensioni,
forma, materiali e colori non è soggetta a nuove autorizzazioni.
Art. 12
Durata, voltura e rinnovo delle concessioni
1. Il titolo ad occupare il suolo pubblico per l’installazione di dehors ha una durata massima complessiva
di 364 giorni, per ogni anno solare ( 365 nel caso di anno bisestile), calcolati a far data dal primo
rilascio.
2. La richiesta di rinnovo della concessione e della connessa occupazione suolo pubblico, purché non
intervengano modifiche della struttura o del contesto d’ambito, deve essere presentata almeno 60
(sessanta) gg. prima della scadenza della precedente concessione, sulla base di un’istanza da
inoltrare al SUAP che si avvale del parere del Servizio Lavori Pubblici, pena la rimozione della
struttura con spese a carico del concessionario. Alla concessione è sempre vincolata la durata
dell’occupazione di suolo pubblico; scaduta l’una o l’altra o cessata l’attività la concessione cessa
automaticamente di avere validità e la struttura temporanea deve essere rimossa. E’ possibile
richiedere voltura del provvedimento rilasciato, previa presentazione di apposita domanda da
inoltrare al SUAP, che dovrà contenere i dati del volturante e del volturato oltre la dichiarazione
attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente concesso. Qualsiasi modifica al
manufatto relativa a forma, dimensione, ubicazione, ecc., dovrà essere preventivamente autorizzata,
attraverso il procedimento indicato al precedente art. 6.
3. Alla scadenza della concessione ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento, il titolare è
tenuto a rimuovere dal suolo ogni elemento e struttura componente i dehors, provvedendo alla
perfetta pulizia dell’area ed al ripristino dello stato dei luoghi. In caso d’inadempienza,
l’Amministrazione Comunale provvederà con propri mezzi alla rimozione del dehors, addebitando le
spese all’esercente.
Art. 13
Sospensione e revoca delle concessioni ad occupare il suolo pubblico
1. La concessione è sospesa quando:
•
Gli impianti tecnologici non risultino conformi alla vigente normativa;
•
In caso d’inottemperanza a quanto disposto al precedente art. 8;
2. La concessione è revocata, previa diffida da parte del Responsabile del procedimento, quando:
•
La mancanza di manutenzione comporti danno al decoro e pericolo alle persone e alle cose;
•
Agli elementi ed alle strutture componenti i de hors siano apportate modificazioni rispetto alle
tipologie caratteristiche autorizzate;
•
Le attività svolte nei de hors siano causa di disturbo alla quiete pubblica accertato dalle autorità
competenti;
•
in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l’occupazione di suolo pubblico;
•
Art. 14
in caso di reiterazione delle violazioni di cui al precedente comma 1.
Regime sanzionatorio
1. Per l’occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di concessione, non
ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa, si applicano le sanzioni previste dal Codice della
Strada e successivo regolamento attuativo.
2. Per l’occupazione abusiva si applica la sanzione prevista dal Regolamento Comunale COSAP.
3. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, nei casi diversi da quelli indicati nei commi
precedenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all’art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 (
da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 300,00) e dell’art 16 L. 3/2003, oltre ad eventuali
ordinanze sindacali.
Art. 15
Disposizioni transitorie
1. A seguito dell’entrata in vigore del presente Regolamento non sarà più possibile effettuare rinnovi di
eventuali autorizzazioni in essere; i titolari dovranno attivarsi per il rilascio di un nuovo provvedimento
in conformità al presente Regolamento, entro 6 (sei) mesi dalla scadenza.
2. Le concessioni in essere saranno portate a scadenza.
3. Le concessioni ad occupare il suolo pubblico con dehors relative a domande presentate prima
dell’entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in fase d’istruttoria, sono rilasciate sulla
base delle modalità di funzionamento previste dal presente Regolamento.
Art. 16
Entrata in vigore ed abrogazioni
1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di Consiglio
Comunale.