la giunta comunale - Comune di Camogli
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CITTA’ DI CAMOGLI (PROVINCIA DI GENOVA) REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’ART. 208 DEL D.LGS. 285/1992 (NUOVO CODICE DELLA STRADA). NORME PER L’ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE DI CAMOGLI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 in data 18.05.2009 1 INDICE GENERALE CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 – ISTITUZIONE ART. 2 – SCOPI ART. 3 – FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE ART. 4 - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI CAPO II ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FONDO ART. 5 - ORGANISMO DI GESTIONE DEL FONDO ART. 6 - COMPETENZE DELL’ORGANISMO DI GESTIONE DEL FONDO ART. 7 - IL COLLEGIO DEI REVISORI CAPO III DISCIPLINA DEL FONDO DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA ART. 8 ART. 9 ART. 10 ART. 11 - FINANZIAMENTO - CONTRIBUZIONE DEL DIPENDENTE - TRASFERIMENTO DELLE RISORSE AL FONDO DI COMPARTO - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ART. 12 - NORME FINALI 2 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 ISTITUZIONE Ai sensi della L. R. n. 31/1° agosto 2008, è istituito il Fondo di previdenza per il personale della Polizia Municipale con sede presso il Comando di Polizia Municipale. Art. 2 SCOPI Il Fondo di cui sopra, che è privo di personalità giuridica e che non ha fini di lucro, persegue, con moderni indirizzi ed in modo organico, l’assistenza e previdenza a favore del personale della Polizia Municipale, ed in particolare la stipula di polizze assicurative previdenziali, in forma collettiva ovvero individuale. Art. 3 FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE Le forme di previdenza complementare sono realizzate mediante adesione a strumenti assicurativi, bancari o postali costituiti da Fondi Pensione, Assicurazioni sulla Vita e prodotti assicurativi similari consentiti dalla legge. Art. 4 PRESTAZIONI PREVIDENZIALI Le prestazioni previdenziali di cui beneficeranno gli iscritti al fondo consistono in una rendita e/o nella liquidazione di un capitale al verificarsi del pensionamento o in caso di cessazione del rapporto di lavoro nella P.M. del Comune, secondo la normativa vigente ed il regolamento dello strumento previdenziale scelto. Gli strumenti di previdenza complementare dovranno essere selezionati tra prodotti che abbiano una linea di investimento con le seguenti caratteristiche: - capitale garantito; - rendimento minimo garantito. Ciascun dipendente, presa visione della regolamentazione e della documentazione informativa della forma previdenziale prescelta, dovrà manifestare per iscritto la volontà di adesione. Il Fondo può individuare e selezionare anche più di una forma previdenziale. Ove lo strumento finanziario selezionato abbia diverse linee di investimento, il personale è libero di aderire alla linea più confacente alla propria condizione e di cambiarla successivamente assumendosi i costi delle operazioni. 1 3 Capo II ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FONDO Art. 5 ORGANISMO DI GESTIONE DEL FONDO Ai sensi dell’art. 17 del C.C.N.L. 22/01/2004 la gestione delle risorse del fondo di cui al precedente art. 1 spetta agli organismi di cui all’art. 55 del CCNL 14/09/2000, composti da rappresentanti dei dipendenti e costituito in conformità da quanto previsto dall’art. 11 della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), di seguito denominato “Comitato”. La nomina di tale organismo incaricato della gestione delle risorse è demandata ad apposito atto amministrativo che deve essere adottato dal Responsabile del Servizio Polizia Municipale, stabilendo che lo stesso sarà formato da: Direttore generale del Comune o suo delegato; Comandante pro-tempore della Polizia Municipale, in rappresentanza del Fondo e con potere di firma; due appartenenti alla Polizia Municipale eletti all’interno del Corpo dagli appartenenti allo stesso. Le funzioni di Segretario dell’organismo di gestione del fondo sono svolte da uno dei due operatori di P.M. eletti nel Comitato su incarico del Comandante. Il segretario redige i verbali delle adunanze e ne cura la conservazione; cura, altresì, la tenuta dei libri contabili, la corrispondenza e conserva agli atti i documenti relativi alla gestione del fondo. Per la validità delle adunanze devono essere presenti tutti i membri del Comitato; nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei presenti. I verbali delle adunanze sono sottoscritti dal Comandante e dal Segretario e sono letti nella seduta successiva a quella a cui si riferiscono. Art. 6 COMPETENZE DELL’ORGANISMO DI GESTIONE DEL FONDO L’organismo di gestione del fondo delibera in ordine alla stipula ed eventuali modifiche da apportare agli strumenti finanziari di cui all’art. 3 del presente Regolamento, qualora intervengano modifiche della normativa contrattuale e/o legislativa che li regolamentano. Art. 7 IL COLLEGIO DEI REVISORI Il controllo della gestione del Fondo è affidato al Collegio dei revisori dei conti dell'Amministrazione Comunale. 4 2 CAPO III DISCIPLINA DEL FONDO DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA Art. 8 FINANZIAMENTO Le forme di previdenza integrativa sono finanziate con una quota di proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada, determinata annualmente dalla Giunta Municipale La quota complessiva è destinata alla previdenza integrativa. L’Amministrazione Comunale provvederà ad iscrivere le risorse finanziarie destinate al Fondo nel proprio bilancio annuale individuando un apposito capitolo di spesa ai sensi dell’art. 393 del D.P.R. 495/92. La Polizia Municipale provvederà ad impegnare e liquidare le risorse, annualmente determinate come disposto al comma 1 del presente articolo, in favore degli Istituti Assicurativi, Bancari o postali prescelti ed a curare la gestione delle relative convenzioni. Art. 9 CONTRIBUZIONE DEL DIPENDENTE Il dipendente in servizio ha la facoltà di integrare in proprio la somma destinata al fondo. Art. 10 TRASFERIMENTO DELLE RISORSE AL FONDO DI COMPARTO Qualora sarà istituito il fondo nazionale per il Comparto della Polizia Municipale o comunque per il Pubblico Impiego, e si renda quindi necessaria l’adesione in forma collettiva al predetto fondo, le forme previdenziali prescelte dovranno prevedere il trasferimento delle posizioni individuali al fondo di comparto. Art. 11 CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE Il fondo previdenziale prescelto, in caso di cessazione del rapporto di lavoro con l’Amministrazione Comunale, dovrà prevedere per il dipendente il riscatto della propria posizione individuale. L’obbligo contributivo dell’Amministrazione Comunale ha termine alla cessazione del rapporto di lavoro con l’Ente o per passaggio del dipendente in strutture diverse dalla Polizia Municipale. L’obbligo dell’Ente è, altresì, sospeso durante la fruizione di periodi di aspettativa non retribuita del dipendente come disciplinato dal C.C.N.L. 5 Art. 12 NORME FINALI Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono, in quanto compatibili, le vigenti disposizione di legge. 3 6