la giunta comunale - Comune di Camogli

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la giunta comunale - Comune di Camogli
CITTA’
DI
CAMOGLI
(PROVINCIA DI GENOVA)
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE
DELL’ART. 208 DEL D.LGS. 285/1992 (NUOVO
CODICE DELLA STRADA).
NORME PER L’ISTITUZIONE E LA GESTIONE
DEL FONDO DI PREVIDENZA PER IL
PERSONALE DEL CORPO POLIZIA
MUNICIPALE DI CAMOGLI
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 66 in data 18.05.2009
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INDICE GENERALE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 – ISTITUZIONE
ART. 2 – SCOPI
ART. 3 – FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
ART. 4 - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
CAPO II
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FONDO
ART. 5 - ORGANISMO DI GESTIONE DEL FONDO
ART. 6 - COMPETENZE DELL’ORGANISMO DI GESTIONE DEL FONDO
ART. 7 - IL COLLEGIO DEI REVISORI
CAPO III
DISCIPLINA DEL FONDO DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
ART. 8
ART. 9
ART. 10
ART. 11
- FINANZIAMENTO
- CONTRIBUZIONE DEL DIPENDENTE
- TRASFERIMENTO DELLE RISORSE AL FONDO DI COMPARTO
- CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON L’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
ART. 12 - NORME FINALI
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CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
ISTITUZIONE
Ai sensi della L. R. n. 31/1° agosto 2008, è istituito il Fondo di previdenza per il
personale della Polizia Municipale con sede presso il Comando di Polizia
Municipale.
Art. 2
SCOPI
Il Fondo di cui sopra, che è privo di personalità giuridica e che non ha fini di lucro,
persegue, con moderni indirizzi ed in modo organico, l’assistenza e previdenza a
favore del personale della Polizia Municipale, ed in particolare la stipula di polizze
assicurative previdenziali, in forma collettiva ovvero individuale.
Art. 3
FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Le forme di previdenza complementare sono realizzate mediante adesione a
strumenti assicurativi, bancari o postali costituiti da Fondi Pensione, Assicurazioni
sulla Vita e prodotti assicurativi similari consentiti dalla legge.
Art. 4
PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
Le prestazioni previdenziali di cui beneficeranno gli iscritti al fondo consistono in
una rendita e/o nella liquidazione di un capitale al verificarsi del pensionamento o
in caso di cessazione del rapporto di lavoro nella P.M. del Comune, secondo la
normativa vigente ed il regolamento dello strumento previdenziale scelto.
Gli strumenti di previdenza complementare dovranno essere selezionati tra
prodotti che abbiano una linea di investimento con le seguenti caratteristiche:
- capitale garantito;
- rendimento minimo garantito.
Ciascun dipendente, presa visione della regolamentazione e della documentazione
informativa della forma previdenziale prescelta, dovrà manifestare per iscritto la
volontà di adesione.
Il Fondo può individuare e selezionare anche più di una forma previdenziale.
Ove lo strumento finanziario selezionato abbia diverse linee di investimento, il
personale è libero di aderire alla linea più confacente alla propria condizione e di
cambiarla successivamente assumendosi i costi delle operazioni.
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Capo II
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FONDO
Art. 5
ORGANISMO DI GESTIONE DEL FONDO
Ai sensi dell’art. 17 del C.C.N.L. 22/01/2004 la gestione delle risorse del fondo di
cui al precedente art. 1 spetta agli organismi di cui all’art. 55 del CCNL
14/09/2000, composti da rappresentanti dei dipendenti e costituito in conformità
da quanto previsto dall’art. 11 della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), di
seguito denominato “Comitato”.
La nomina di tale organismo incaricato della gestione delle risorse è demandata
ad apposito atto amministrativo che deve essere adottato dal Responsabile del
Servizio Polizia Municipale, stabilendo che lo stesso sarà formato da:
Direttore generale del Comune o suo delegato;
Comandante pro-tempore della Polizia Municipale, in rappresentanza del
Fondo e con potere di firma;
due appartenenti alla Polizia Municipale eletti all’interno del Corpo dagli
appartenenti allo stesso.
Le funzioni di Segretario dell’organismo di gestione del fondo sono svolte da uno
dei due operatori di P.M. eletti nel Comitato su incarico del Comandante. Il
segretario redige i verbali delle adunanze e ne cura la conservazione; cura,
altresì, la tenuta dei libri contabili, la corrispondenza e conserva agli atti i
documenti relativi alla gestione del fondo.
Per la validità delle adunanze devono essere presenti tutti i membri del Comitato;
nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei
presenti. I verbali delle adunanze sono sottoscritti dal Comandante e dal
Segretario e sono letti nella seduta successiva a quella a cui si riferiscono.
Art. 6
COMPETENZE DELL’ORGANISMO DI GESTIONE DEL FONDO
L’organismo di gestione del fondo delibera in ordine alla stipula ed eventuali
modifiche da apportare agli strumenti finanziari di cui all’art. 3 del presente
Regolamento, qualora intervengano modifiche della normativa contrattuale e/o
legislativa che li regolamentano.
Art. 7
IL COLLEGIO DEI REVISORI
Il controllo della gestione del Fondo è affidato al Collegio dei revisori dei conti
dell'Amministrazione Comunale.
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CAPO III
DISCIPLINA DEL FONDO DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
Art. 8
FINANZIAMENTO
Le forme di previdenza integrativa sono finanziate con una quota di proventi
derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della
strada, determinata annualmente dalla Giunta Municipale
La quota complessiva è destinata alla previdenza integrativa.
L’Amministrazione Comunale provvederà ad iscrivere le risorse finanziarie
destinate al Fondo nel proprio bilancio annuale individuando un apposito capitolo
di spesa ai sensi dell’art. 393 del D.P.R. 495/92.
La Polizia Municipale provvederà ad impegnare e liquidare le risorse, annualmente
determinate come disposto al comma 1 del presente articolo, in favore degli
Istituti Assicurativi, Bancari o postali prescelti ed a curare la gestione delle
relative convenzioni.
Art. 9
CONTRIBUZIONE DEL DIPENDENTE
Il dipendente in servizio ha la facoltà di integrare in proprio la somma destinata al
fondo.
Art. 10
TRASFERIMENTO DELLE RISORSE AL FONDO DI COMPARTO
Qualora sarà istituito il fondo nazionale per il Comparto della Polizia Municipale o
comunque per il Pubblico Impiego, e si renda quindi necessaria l’adesione in
forma collettiva al predetto fondo, le forme previdenziali prescelte dovranno
prevedere il trasferimento delle posizioni individuali al fondo di comparto.
Art. 11
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Il fondo previdenziale prescelto, in caso di cessazione del rapporto di lavoro con
l’Amministrazione Comunale, dovrà prevedere per il dipendente il riscatto della
propria posizione individuale.
L’obbligo contributivo dell’Amministrazione Comunale ha termine alla cessazione
del rapporto di lavoro con l’Ente o per passaggio del dipendente in strutture
diverse dalla Polizia Municipale.
L’obbligo dell’Ente è, altresì, sospeso durante la fruizione di periodi di aspettativa
non retribuita del dipendente come disciplinato dal C.C.N.L.
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Art. 12
NORME FINALI
Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono, in quanto
compatibili, le vigenti disposizione di legge.
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