Linee guida previdenza ed assistenzacomplementare

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Linee guida previdenza ed assistenzacomplementare
CITTÀ DI POTENZA
LINEE GUIDA PER LA ISTITUZIONE DI
FORME DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA
POLIZIA MUNICIPALE DI POTENZA
FINANZIATE AI SENSI DELL’ART. 208 D.Lgs.
285/92 e ss.mm.ii.
– NUOVO CODICE DELLA STRADA -
Deliberazione della Giunta Comunale n. 195 del 11/11/2009
Potenza, novembre 2009.
Art. 1 - Ambito di applicazione
Le presenti Linee Guida disciplinano le modalità attuative per la devoluzione di una parte
della quota del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie a forme di previdenza ed
assistenza complementare per gli operatori della Polizia municipale, così come previsto dall’art.
208, comma 4, del Decreto Legislativo n. 285/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della Strada), alla
luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 426 del 17/10/2000 e delle altre posizioni in
subiecta materia.
Art. 2 – Destinatari delle somme
La devoluzione dei proventi, per le finalità di cui all’art. 1, è a favore del personale in
servizio a tempo pieno ed indeterminato presso il Comando di Polizia municipale.
Art. 3 – Istituzione e scopo del fondo
E’ istituito, nei modi e termini di legge, presso il Comando di Polizia municipale il fondo di
previdenza ed assistenza complementare a favore del personale del Corpo di Polizia municipale,
usufruendo delle relative attrezzature.
Il fondo è privo di personalità giuridica, non ha fini di lucro e persegue con moderni
indirizzi ed in modo organico la previdenza e l’assistenza complementare a favore del personale del
Comando di Polizia municipale, a completamento ed integrazione dell’opera che già prestano gli
enti/organismi a ciò preposti.
Art. 4 – Forme di previdenza integrativa e complementare
Le forme di previdenza integrativa e complementare vengono realizzate mediante adesione a
strumenti bancari, o di società di gestione del risparmio, o assicurativi, costituiti da Fondi Pensione
Aperti, F.I.P. o P.I.P. (Fondi Pensione Individuali o Piani Pensione Individuali) come previsto dal
D.Lgs. n. 124/93 e dalla normativa successiva.
L’adesione allo strumento di cui al capoverso precedente deve garantire il diritto alla
corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati della gestione.
Gli strumenti previdenziali sono selezionati con le procedure di evidenza pubblica.
Le prestazioni previdenziali dovranno essere volontarie e nominative per ciascun
dipendente.
Il costo di gestione dovrà essere uguale a zero.
Art. 5 – Forme di assistenza complementare
Le forme di assistenza complementare vengono realizzate mediante adesione a polizze
assicurative sugli infortuni sul lavoro per cause di servizio selezionate nei modi indicati
nell’articolo precedente.
Le prestazioni assistenziali dovranno essere volontarie e nominative per ciascun dipendente.
Il costo di gestione dovrà essere uguale a zero.
Art. 6 – Determinazione risorse
Le risorse da destinare annualmente alle forme di previdenza ed assistenza integrativa sono
almeno pari al 10 % dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al
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Codice della Strada e, comunque, in misura non inferiore ad € 600,00 indistintamente per ciascun
dipendente a tempo indeterminato, in servizio al 1° gennaio dell’anno di riferimento.
La somma di cui al comma 1 verrà aggiornata annualmente in misura pari alla variazione dei
prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (I.S.T.A.T.).
La percentuale di cui al comma 1 è calcolata sulle somme effettivamente accertate dal
Comune nell’anno solare di riferimento, comprensive anche di quelle inerenti annualità
pregresse.
Il Comune provvederà ad iscrivere dette somme in apposito capitolo di spesa del bilancio
annuale di competenza così come previsto dall’art. 393 del D.P.R. n. 495/1992.
Nell’anno di cessazione del rapporto di lavoro di un dipendente avente diritto ai benefici di
cui al presente regolamento, la quota individuale dell’interessato sarà pari ad un dodicesimo del
totale annuo per ciascun mese di effettivo servizio prestato nel Corpo di Polizia municipale.
In proventi di cui all’art. 1 sono destinati nella seguente misura: 90% alla previdenza
integrativa ed il restante 10% all’assistenza complementare.
Art. 7 – Caratteristiche degli strumenti di previdenza integrativa e
complementare
Le prestazioni previdenziali di cui beneficiano gli iscritti al fondo devono consistere in una
rendita e/o nella liquidazione di un capitale secondo il valore attuale, al verificarsi del collocamento
a riposo, secondo la normativa vigente ed il regolamento dello strumento previdenziale selezionato.
Gli strumenti di previdenza complementare dovranno essere selezionati tra prodotti che
abbiano almeno una linea di investimento con le seguenti caratteristiche:
capitale garantito;
rendimento minimo annuo garantito;
diritto ad una prestazione previdenziale, alla data del collocamento a riposo del
dipendente, costituita da un capitale, secondo il valore attuale, e/o una rendita;
facoltà per ciascun iscritto di effettuare versamenti contributivi integrativi e
volontari.
Il fondo previdenziale selezionato dovrà prevedere, per le ipotesi di cessazione del rapporto
di lavoro con il Comune, la facoltà di:
o proseguire la partecipazione al fondo su base personale;
o trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica
individuale;
o riscattare l’intera posizione individuale maturata a prescindere dagli anni di adesione
alla stessa.
Ciascun dipendente, presa visione della regolamentazione e della documentazione
informativa della forma previdenziale selezionata, dovrà manifestare espressamente la volontà di
adesione.
Ove lo strumento finanziario selezionato abbia diverse linee di investimento, il personale è
libero di aderire alla linea più confacente alla propria condizione e di cambiarla successivamente
assumendosi i costi delle operazioni.
Potrà essere individuata e selezionata anche più di una forma previdenziale, tra le quali
ciascun dipendente avrà facoltà di scelta.
Art. 8 – Caratteristiche degli strumenti di assistenza complementare
Gli strumenti di assistenza complementare dovranno essere individuati tra le polizze
assicurative per gli infortuni sul lavoro che presentino caratteristiche confacenti con le particolari
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tipologie di rischio connesse con l’attività e con le funzioni esercitate dagli operatori della Polizia
municipale.
Ciascun dipendente, presa visione della regolamentazione e della documentazione
informativa della forma assistenziale selezionata, dovrà manifestare espressamente la volontà di
adesione.
Potrà essere individuata e selezionata anche più di una forma assistenziale tra le quali
ciascun dipendente avrà facoltà di scelta.
Art. 9 – Cessazione delle condizioni di contribuzione dell’Ente
Il fondo previdenziale ed assistenziale selezionato dovrà prevedere per le ipotesi di
cessazione del rapporto di lavoro con il Comune, la facoltà di:
proseguire la partecipazione al fondo su base personale;
trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica
individuale.
L’obbligo contributivo dell’Ente ha, comunque, termine alla cessazione del rapporto di
lavoro con l’Ente o per passaggio del dipendente in strutture diverse dalla Polizia municipale.
L’obbligo contributivo dell’Ente è sospeso durante la fruizioni di periodi di aspettativa non
retribuita del dipendente.
Alla scadenza del contratto per quiescenza o altra causa dovrà essere prevista la possibilità
di costituzione di una rendita vitalizia reversibile.
Art. 10 – Contribuzione del dipendente
E’ data facoltà a ciascun iscritto di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari,
secondo il regolamento dello strumento selezionato.
La facoltà, dovrà essere esercitata all’atto della adesione al fondo per i nuovi aderenti e nel
periodo compreso tra il 1° ed il 15 dicembre di ciascun anno per coloro che sono già iscritti alla
forma previdenziale.
Art. 11 – Prestazioni previdenziali ed assistenziali
Le prestazioni previdenziali ed assistenziali di cui beneficeranno gli iscritti al fondo
potranno concretizzarsi in una rendita e/o nella liquidazione di un capitale, secondo la normativa
vigente ed il regolamento dello strumento previdenziale selezionato.
Art. 12 – Commissione paritetica
Nell’ambito delle finalità delle presenti Linee Guida per l’individuazione degli strumenti
previdenziali ed assistenziali più appropriati, ovvero più corrispondenti alle esigenze del personale,
è istituita una apposita commissione paritetica di cui fanno parte: il Comandante della Polizia
municipale, in qualità di presidente, e tre appartenenti al Corpo nominati dal personale della Polizia
municipale tra i colleghi con contratto a tempo indeterminato, di cui due della cat. “C” ed uno
della cat. “D”, a seguito di regolari elezioni.
In caso di dimissioni di uno o più membri gli stessi vengono sostituiti con le medesime
modalità.
La commissione è integrata da un ulteriore componente, nominato dal presidente, con
funzioni di segretario verbalizzante e di responsabile del procedimento; questi è privo del diritto di
voto.
Per la validità delle sedute devono essere presenti almeno tre membri.
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Le sedute devono essere convocate dal presidente mediante avviso ai componenti del giorno,
ora, luogo di riunione e ordine del giorno.
I componenti durano in carica tre anni e non possono essere nominati consecutivamente per
più di due volte.
Art. 13 – Funzioni della Commissione paritetica
La commissione ha le seguenti funzioni:
analizzare il panorama degli strumenti previdenziali ed assistenziali offerti dal
mercato, e proporre le tipologie più confacenti alle specifiche esigenze del
personale ed alle peculiari condizioni lavorative;
vigilare sulla corretta esecuzione dei contratti stipulati con i soggetti gestori dei
fondi di previdenza e dei contratti assicurativi;
verificare la correlata esecuzione degli adempimenti contabili;
presentare a fine anno, agli appartenenti al Comando, la situazione patrimoniale.
Art. 14 – Trasferimento delle risorse al fondo di comparto
Qualora venga istituito il fondo nazionale per il Comparto della Polizia municipale o
comunque per il Pubblico Impiego e si renda quindi necessaria, salvo diverse disposizioni di legge,
l’adesione in forma collettiva al predetto fondo, le forme previdenziali selezionate dovranno
prevedere il trasferimento delle posizioni individuali al fondo di comparto.
Art. 15 – Disposizioni finali.
Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Linee Guida si rimanda alle
normative di settore.
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