N_58_APPROVAZIONE REGOLAMENTO PREVIDENZA

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N_58_APPROVAZIONE REGOLAMENTO PREVIDENZA
COMUNE DI BASTIDA PANCARANA
(Provincia di Pavia)
DELIBERAZIONE DEL SINDACO
N. 58_ del Registro Deliberazioni
OGGETTO: Approvazione regolamento per l’istituzione
complementare per il personale della polizia locale.
di
forme
di
previdenza
L’anno DUEMILASEDICI addì 05 del mese di AGOSTO alle ore 12.00 nella sede Comunale.
Assistito dal Segretario Comunale Dr. Elisabeth Nosotti
IL SINDACO
Con i poteri della Giunta Comunale
Premesso che:
- L’art. 208, comma 1, del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della strada),
stabilisce che “I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal
presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari,
ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle
ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni,
quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle
regioni, delle province e dei comuni”;
- L’art. 208, comma 4, come modificato dall’ art. 10, comma 3, della L. 366/1998, dall’art.31,
comma 17, della L. 448/1998, dall’art. 18, comma 2, della legge n. 472/1999, dall’ art. 53, comma
20, della legge 388/2000, dall’art. 15 del D.Lgs. 15/01/2002 n. 9, ed infine dalla legge 120/2010,
prevedono che “una quota pari al 50% dei proventi derivanti da sanzioni amministrative
pecuniarie per le violazioni al Codice della strada è destinata:
a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di
ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle
strade di proprietà dell’ente;
b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di
accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di
automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale
di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12;
c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione
delle strade di proprietà dell’ente, all’installazione, all’ammodernamento, al potenziamento, alla
messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle
medesime strade, alla redazione dei piani di cui all’articolo 36, a interventi per la sicurezza
stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo
svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi
didattici finalizzati all’educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale
di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del
presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica”;
- L’art. 208, comma 5, prevede che gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano
annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta
facoltà dell’ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle
finalità di cui al citato comma 4;
Atteso che:
- Il C.C.N.L. del 22/01/2004, Capo III, art. 17, prevede che le risorse destinate dall’art. 208 comma
2, lett. a) e comma 4 del già citato D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 (nuovo Codice della Strada) e
successive integrazioni e modificazione, a finalità assistenziali e previdenziali sono gestite dagli
organismi di cui all’art. 55 del C.C.N.L. 14/09/2000, i quali sono formati da rappresentanti dei
dipendenti e costituiti secondo quando previsto dall’art. 11 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300
del 1970 e s.m.i.);
- La Corte Costituzionale, con sentenza n. 426 del 17/10/2000, ha ritenuto legittima la destinazione
di una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal Codice
della strada, per l’assistenza e le previdenza del Personale della Polizia Municipale;
Dato atto che L’Amministrazione Comunale si impegna a favorire la piena attuazione del disposto
dell’art. 17 del CCNL del 22.1.2004 in materia di prestazioni assistenziali e previdenziali dell’area
della vigilanza e che per tale motivo destinerà una quota delle risorse derivanti dal comma 1
dell’art.208 del D.Lgs 295/92 e ss.mm.ii., a tali finalità, adottando apposita delibera, concernente la
ripartizione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione del C.d.S., di cui al
comma 4 ed al comma 5 bis dell’art. 208 del medesimo codice;
Considerato che l’accantonamento di somme rivenienti dalle sanzioni per le violazioni al Codice
della Strada per le finalità suddette, deve avvenire previa adozione di apposito provvedimento
regolamentare e ad avvenuta costituzione dell’organismo di cui all’art. 55 del C.C.N.L. 14/09/2000;
Preso atto che sarà compito dell’organismo suddetto, in base ai contenuti del Regolamento,
individuare il prodotto migliore attraverso il quale costituire il “Fondo Pensione” integrativo per l’
Agente di Polizia Locale dipendente del Comune di Bastida Pancarana;
Ritenuto opportuno, ora, per la corretta prosecuzione dell’azione amministrativa inerente la causale
in oggetto, procedere alla formazione degli atti e degli organismi previsti dalla legge, dal Contratto
Collettivo, nonché dalla consolidata attività in tal senso posta in essere da tutti gli Enti presso i quali
trova applicazione l’art. 17 del CCNL 2004;
Dato atto, inoltre, che le risorse di cui sopra saranno oggetto di contrattazione decentrata, come
previsto dalla citata normativa ed in particolare dal CCNL 22.01.2004;
Visto lo schema del Regolamento per l’istituzione di forme di previdenza complementare per il
personale della Polizia Locale del comune di Bastida Pancarana, allegato alla presente per
formarne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto, per quanto innanzi argomentato, di dover adottare il suddetto regolamento, ai sensi delle
disposizioni vigenti, composto di n. 21 articoli;
Visti:
-
il D.L.vo 30 Aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed
integrazioni;
il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice
della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni;
DELIBERA
1. di approvare il Regolamento per l’istituzione di forme di previdenza complementare per il
personale della Polizia Locale del Comune di Bastida Pancarana, ai sensi dell'art. 208 del decreto
lgs. n.285/1992, allegato alla presente per formarne integrante e sostanziale;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4°
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
COMUNE DI BASTIDA PANCARANA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL SINDACO
OGGETTO: Approvazione regolamento per l’istituzione
complementare per il personale della polizia locale.
di
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto l'art. 49 del D. Lgs.18.8.2000, n. 267;
In ordine alla proposta di deliberazione sopra indicata:
ESPRIME
Parere favorevole di regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Paola Alberici
forme
di
previdenza
Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marina Bernini
F.to Elisabeth Nosotti
________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile per le pubblicazioni certifica che il presente verbale verrà affisso
all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 10/09/2016‚ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi e cioè
fino al 25/09/2016.
Lì, 09/09/2016
IL RESPONSABILE
F.to Roberto Prigioni
________________________________________________________________________________________________
il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
è affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 10/09/2016 al 25/09/2016
come prescritto dall’art. 124, comma 1 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, senza reclami
è stata comunicata, con lettera n. ________, in data __________ ai signori capigruppo consiliari
così come prescritto dall’art. 125, c. 1, del D.lg. 18.8.2000, n. 267.
è stata trasmessa alla Prefettura (art. 135 D.Lgs. 267/2000) il _____________ prot.
che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 , C. 4
L. Lgs. 267/2000 il ________________
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ in quanto:
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 09/09/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Elisabeth Nosotti
______________________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Elisabeth Nosotti
COMUNE DI BASTIDA PANCARANA
(Provincia di Pavia)
REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE DI FORME DI
PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA
POLIZIA MUNICIPALE
DEL COMUNE DI BASTIDA PANCARANA
Approvato con la deliberazione di G.C. N. 58 del 05.08.2016
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE
1.L’art. 208, comma 4, del Decreto Legislativo n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) prevede la possibilità
per gli Enti Locali di devolvere parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie a finalità
di previdenza integrativa per il personale della Polizia Locale a tempo indeterminato non amministrativo. Il
presente Regolamento disciplina le modalità attuative di dette forme di previdenza integrativa.
Art. 2 – DESTINATARI
1.Per le finalità di cui all’art. 1 sono beneficiari del Fondo i dipendenti con profilo di vigilanza appartenenti
al Settore di Polizia Locale del Comune (Cat C), non amministrativi in servizio con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e previo superamento del periodo di prova nell’anno in cui viene destinata la somma in
argomento. Non sono considerati di servizio i seguenti periodi: aspettativa, aspettativa per motivi personali
non retribuita; sospensione dal servizio con privazione della retribuzione o sospensione cautelare; comando e
distacco presso altri Enti Locali, mobilità interna ad altro settore dell’Amministrazione.
Art. 3 - FINALITÀ E FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
1. Le risorse individuate secondo i criteri di cui all’articolo 4 sono destinate esclusivamente alle finalità
previdenziali del richiamato art. 208, e, pertanto saranno impegnate per stipulare accordi e polizze che
assicurino previdenza integrativa.
2. Le forme di previdenza integrativa vengono realizzate mediante adesione a strumenti assicurativi, bancari
o di Società di Gestione del Risparmio, costituiti da Fondi Pensione Aperti, F.I.P. (Fondi Pensioni
Individuale) o P.I.P. (Piani Pensione Individuali), assicurazione sulla vita e prodotti assicurativi similari
consentiti dalla legge.
3. Gli strumenti previdenziali, secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, non devono
essere selezionati attraverso una gara. La materiale gestione dei fondi spetta unicamente al Comitato di cui
all’art. 14.
Art. 4 – FINANZIAMENTO
1. Le forme di previdenza sono finanziate con una quota di proventi derivanti dalle sanzioni amministrative
pecuniarie per violazione al Codice della Strada, riconosciute annualmente nell’ambito del provvedimento
della Giunta Comunale sulla destinazione delle somme ex art. 208 CdS. Tale quota non potrà superare la
percentuale dell’1% dei proventi effettivamente riscossi nell’anno precedente, con un massimo di € 500,00
per ciascun Agente.
2. L’ Ente provvede ad iscrivere le risorse finanziarie necessarie nel proprio bilancio annuale individuando
apposito capitolo di spesa, ai sensi dell’art. 393 del D.P.R. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione
ed attuazione del Nuovo Codice della Strada).
3. Il Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente provvederà ad impegnare e liquidare le risorse
disponibili a favore degli Istituti Assicurativi o Bancari selezionati, con valuta fissa, ed a curare la gestione
delle relative convenzioni.
4. La quantificazione annuale della somma destinata a tale risorsa, mantenendo i parametri di cui al comma 1
del presente articolo, dovrà essere stabilita dall’Amministrazione e approvata contestualmente alla
deliberazione che definisce la previsione dell’entrata relativa all’art. 208 del C.d.S.
5. La quota pro-capite viene conferita al fondo in proporzione alla prestazione lavorativa. Il versamento al
fondo verrà effettuato entro la data che sarà fissata anche in relazione al contratto convenuto e comunque
successivamente all’approvazione del Conto Consuntivo sulla base delle somme effettivamente riscosse
nell’anno precedente.
Art. 5 - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
1. Gli strumenti di previdenza complementare dovranno essere selezionati tra prodotti che abbiano almeno
una linea di investimento con le seguenti caratteristiche:
− Capitale garantito,
− Rendimento minimo annuo garantito.
2. Ciascun dipendente, presa visione della regolamentazione e della documentazione informativa della forma
previdenziale selezionata, dovrà manifestare espressamente la volontà di adesione.
3. L’Ente può individuare e selezionare anche più di una forma previdenziale. Ove lo strumento finanziario
selezionato abbia diverse linee di investimento, il personale è libero di aderire alla linea più confacente alla
propria condizione e di cambiarla successivamente assumendosi i costi delle operazioni.
4. Le spese di attivazione, gestione e cessazione del Fondo, ove esistenti, sono a carico di colui che ha
aderito al Fondo.
Art. 6 – FONDO DI SOLIDARIETA’
1.
Con i medesimi fondi di cui al precedente art. 4, comma 1, viene alimentato il “Fondo di solidarietà”
di cui all’art. 9-bis del D.L. 29.03.1991, convertito in legge 01.06.1991, n. 166 “Disposizioni urgenti in
materia previdenziale”.
2.
Il Fondo di solidarietà è pari al 10% della somma complessiva annualmente stanziata ai sensi
dell’art. 4, comma 1, sopra citato.
3.
L’ Ente provvede ad iscrivere le risorse finanziarie necessarie nel proprio bilancio annuale
individuando apposito capitolo di spesa e provvederà a versare il Fondo di solidarietà a favore dell’INPDAP
con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per il versamento dei fondi destinati alla previdenza
complementare.
Art. 7 - CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI CONTRIBUZIONE DELL’ENTE
1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro con l’ente ovvero di mobilità interna o comunque di perdita
della qualifica di Agente di P.L. il fondo previdenziale selezionato dovrà prevedere per il singolo interessato
la facoltà di:
− Proseguire la partecipazione al fondo su base personale,
− Trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale,
− Riscattare la propria posizione individuale.
2. L’onere contributivo dell’ente ha comunque termine al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma
1.
3. L’onere dell’ente è altresì sospeso esclusivamente durante la fruizione di periodi di aspettativa non
retribuita del dipendente, nei casi disciplinati dal C.C.N.L.
4. L’ente si riserva la facoltà di sospendere il versamento della quota pro capite laddove si configurino
situazioni che facciano presupporre l’esistenza di squilibri finanziari o ipotesi di dissesto.
Art. 8 - CONTRIBUZIONE DEL DIPENDENTE
1. E’ data facoltà a ciascun iscritto di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari, secondo il
regolamento dello strumento selezionato.
2. La facoltà, ove consentita dal regolamento dello strumento scelto, dovrà essere esercitata all’atto
dell’adesione al fondo per i nuovi aderenti e successivamente secondo le modalità del contratto di
finanziamento.
Art. 9 – DIRITTO DI PORTABILITA’
1.
E’ data facoltà a ciascun iscritto di trasferire la propria posizione individuale maturata ad un altro,
diverso, Fondo pensione, decorso il termine minimo di permanenza previsto per legge (2 anni), senza alcun
costo aggiuntivo. Il Comitato di cui al successivo art. 14, nel scegliere il Fondo pensione complementare,
curerà che il diritto di portabilità sia assicurato a tutti gli aderenti.
2.
Il diritto di portabilità è esercitabile senza alcun costo a carico degli interessati, purchè avvenga a
favore di forme pensionistiche disciplinate dal D. Lgs. 124/1993, mantenuto in vita dal D. Lgs. N. 252/2005.
Art. 10 – CAMBIO ATTIVITA’
1.
A ciascun lavoratore interessato è consentito il trasferimento della propria posizione individuale ad
altra forma pensionistica complementare, senza trasferimento di fondi. In questo caso il cambio è consentito
anche prima dei due anni previsti quale periodo minimo di permanenza ed è comunque possibile mantenere
la posizione individuale originaria senza alcun obbligo di ulteriore versamento.
2.
Anche in questo caso il Comitato curerà che tale diritto sia garantito.
Art.11 – ANTICIPAZIONI
1.
Decorso il periodo di tempo minimo previsto dall’art. 7 del d. Lgs. 124/1993, possono essere
richieste anticipazioni del proprio capitale da parte del lavoratore, per le motivazioni e nei termini indicati
dalla norma sopra citata ed in particolare:
- Spese sanitarie
- Acquisto o ristrutturazione della prima casa.
2. Il Comitato vigilerà in modo puntuale sulle richieste di anticipazione di cui al precedente comma,
stabilendo i modi ed i termini dell’effettuazione delle richieste, della liquidazione delle anticipazioni, della
rendicontazione dell’utilizzo dei fondi da parte dei richiedenti.
Art. 12 - TUTELA DELLA PRIVACY
1.
Il dipendente al fine di permettere l’attuazione della Forma di Previdenza Complementare deve
acconsentire al trattamento dei propri dati personali da parte del Comune nonché del fondo. Il consenso è
condizionato al rispetto delle disposizioni della normativa vigente.
Art.13 - TRASFERIMENTO DELLE RISORSE AL FONDO DI COMPARTO
1.
Qualora venga istituito il fondo nazionale per il Comparto della Polizia Locale o comunque del
pubblico impiego e si renda quindi necessaria, salvo diverse disposizioni di legge, l’adesione in forma
collettiva al predetto fondo, le forme previdenziali selezionate dovranno prevedere il trasferimento delle
posizioni individuali al fondo di comparto.
TITOLO II
DISPOSIZIONI E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI SETTORE
Art.14 – ISTITUZIONE
1.
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto con l’art. 17, Capo III Area Polizia Locale del CCNL
Comparto Regioni ed Autonomie Locali 22/01/2004, con il presente Titolo è regolata l’attività del Comitato
di Settore per la gestione delle risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali da farsi ricadere in capo
agli operatori di Polizia Locale, cosi come disposto dall’art. 208, commi 2 e 4 del Lgs. N. 285/1992 e
successive modificazioni (C.d.S.).
Art. 15 – COMPOSIZIONE
1.
Il Comitato di Settore è formato dall’ Istruttore di Vigilanza in organico e dall’Istruttore Direttivo
responsabile del Servizio Finanziario con funzioni di presidente.
2.
Qualora il personale di vigilanza addetto al servizio di P.L. dovesse – nel tempo – aumentare di
numero, il Comitato sarebbe formato da tre componenti, vale a dire n. 2 Istruttori di Vigilanza e il
Responsabile del Servizio Finanziario con funzioni di Presidente. I due componenti Istruttori di Vigilanza
dovranno essere, se necessario, individuati per mezzo di votazione palese a maggioranza all’interno del
settore della Polizia Locale.
Art. 16 – FUNZIONAMENTO E DURATA
1. L’Ente garantisce gli strumenti idonei al funzionamento del Comitato, valorizza e pubblicizza con ogni
mezzo i risultati del lavoro svolto dallo stesso.
2. La sede del Comitato è individuata nell’Ufficio di P.L. del Comune di Bastida Pancarana. Nel caso di
indisponibilità, l’Amministrazione provvederà a designare una sede alternativa.
3. Il Comitato, allo stato attuale, dura in carica fino a revoca espressa. Nel caso in cui dovesse aumentare
l’organico del Servizio, il Comitato costituito come da art. 15, secondo comma, rimarrebbe in carica 3 (tre)
anni e i suoi membri potrebbero essere rinnovati.
Art. 17 - FINALITÀ ED INIZIATIVE
1. Nell’ambito dei propri fini il Comitato potrà promuovere e/o aderire ad iniziative tese al miglior
raggiungimento delle finalità d’investimento delle risorse destinate agli scopi del presente Regolamento ed in
particolare:
− Svolgere attività di supporto tecnico preliminare per la scelta della società assicurativa, istituto bancario o
ente gestore di fondo per le finalità di cui all’art. 3
− Svolgere funzione di controllo e vigilanza sulla corretta e conveniente gestione dei fondi previdenziali e
assicurativi.
2.
Di ogni seduta del Comitato sarà tenuta apposita verbalizzazione a cura di un segretario scelto dal
Presidente tra i componenti.
Art. 18 – COLLABORAZIONI
1. Ai fini della corrispondenza organizzativa ed operativa e, comunque, per la certa trasparenza di tutte le
attività svolte, il Comitato di gestione può avvalersi di esperti in materia contabile e di tutti i settori connessi
agli interessi per cui il Comitato opera.
2. I soggetti che collaborano con il Comitato di gestione, purché operanti senza scopo di lucro e, comunque,
di rivalsa economica per le prestazioni svolte in tema di assistenza contabile, tecnica ed organizzativa, sono
individuati a cura del Comitato stesso tra gli operatori di P.L., tra i dipendenti della Pubblica
Amministrazione, tra le Associazioni del volontariato, o tra soggetti ed istituti privati che operano con fini
filantropici.
Art. 19 - ADEMPIMENTI
1. Il Comitato di gestione è tenuto annualmente a ricevere, di regola entro il mese di giugno dell’anno
successivo, una relazione tecnica di rendicontazione contabile dalla società o ente gestore del fondo.
2. La partecipazione ai lavori del Comitato di gestione non dà diritto a compensi economici.
3. Le sedute del Comitato sono aperte agli operatori di P.L., nel rispetto della vigente normativa sulla
privacy.
Art. 20 –NORMA TRANSITORIA
1.
Sono fatti salvi tutti gli atti ed i provvedimenti assunti in materia fino ad oggi nell’ambito del
Comune di Bastida Pancarana.
Art. 21 – NORME FINALI
1. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente regolamento trovano applicazione le
disposizioni di legge, in particolare la Legge Regionale n. 06/2015 e il Codice della Strada.
2. Con l’entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate eventuali norme regolamentari
incompatibili.
3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono disapplicate al sopraggiungere di norme
sovraordinate incompatibili.
4. La spesa derivante dal presente Regolamento dovrà soggiacere alla normativa specifica in materia di
contenimento della spesa di personale.