OGGETTO ORARIO DI LAVORO E RETRIBUZIONE DI RISULTATO

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OGGETTO ORARIO DI LAVORO E RETRIBUZIONE DI RISULTATO
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OGGETTO
ORARIO DI LAVORO E RETRIBUZIONE DI RISULTATO
QUESITO
(posto in data 20 maggio 2009)
Il Direttore di ogni Unità Operativa contratta con l’amministrazione
il budget. Da quello che mi risulta più che una contrattazione si tratta
di una imposizione, essendo il Direttore di fatto obbligato a fare quello
che vuole l’azienda, sotto la “minaccia” della riconferma dell’incarico.
Accade quindi che una volta stabilito il debito orario complessivo
annuale della Unità Operativa (35.000 ore nel mio caso) il primario
“negozi” una attività il cui monte ore eccede il debito orario (40.000 ore
nel mio caso). Ci troviamo quindi con 5.000 ore, che a me piace
chiamare eccedenze orarie (l’azienda le chiama “straordinario programmato”), che costituiscono ore extra di lavoro da svolgere equivalenti a
più di 3 unità, che però non vengono assunte. Quello che accade è che
queste eccedenze orarie vengono assegnate a tutti i dirigenti, che sono
obbligati a farle perché contrattate in sede di budget. Queste ore sono
tra l’altro di fatto collegate allo stipendio di risultato, in quanto
gli obiettivi vengono fissati sulla base del volume di attività che tiene
conto di questo orario aggiuntivo. In pratica senza fare queste
eccedenze orarie non sarebbe possibile raggiungere tali obiettivi. Ora la
domanda è molto semplice, come dovrebbero essere pagate queste ore
aggiuntive che il medico lavora?
Di fatto non si possono certo considerare straordinario, in quanto
il contratto molto chiaramente definisce lo straordinario come orario
derivante dalla pronta disponibilità e dagli eventi eccezionali, non
utilizzabile per la programmazione della attività ordinaria. Allora come
dovrebbero essere retribuite queste ore extra? In questi anni l’azienda
ha pagato queste eccedenze orarie alla tariffa dello straordinario
normale, utilizzando il fondo condizioni di lavoro (FCL), ma mi chiedo,
essendo il FCL destinato alla retribuzione del lavoro straordinario, è
legittimo questo utilizzo?
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Inoltre visto che il Direttore contratta le ore eccedenti in sede di budget,
senza però che i medici possano esprimere una loro valutazione, cosa
è possibile fare laddove un medico non volesse assumersi l’impegno
di fare queste ore eccedenti (che attualmente determinano un orario
settimanale di 42 ore, tutte assistenziali!) ma volesse fare solo il suo
orario normale di 34,5 + 3,5 ore settimanali?
Se il prossimo anno l’azienda imponesse al primario di farci fare
15.000 ore extra, magari con un orario settimanale di 48 ore, il massimo previsto dalla normativa, che cosa potrebbero fare i medici che
non hanno voce in capitolo sulla contrattazione di budget?
RISPOSTA
(inviata in data 26 maggio 2009)
Per quanto concerne la modalità di remunerazione dell’impegno orario
aggiuntivo richiesto per il conseguimento degli obiettivi prestazionali
negoziati in sede di budget, la modalità più corretta è quella di usare
le risorse disponibili nel fondo di risultato, applicando alla lettera
quanto previsto dall’articolo 65 del CCNL 1994_1997, che disciplina
appunto il processo di budgeting. Gli aspetti che devono essere
presidiati con estrema attenzione da parte delle organizzazioni
sindacali aziendali sono:
1) la determinazione dell’ammontare del fondo, che deve ogni anno
essere ricalcolato, contestualmente all’approvazione del bilancio
preventivo, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali
2) il regolamento del processo di budgeting, che deve essere adottato
dall’azienda previa concertazione con le organizzazioni sindacali, e
nell’ambito del quale deve essere definito il limite entro il quale
l’impegno orario aggiuntivo necessario per il conseguimento
degli obiettivi prestazionali negoziati in sede di budget può essere
remunerato utilizzando il fondo di risultato, ed oltre il quale deve
essere remunerato come attività libero professionale alla tariffa
oraria di 60 euro, applicando il comma 6 dell’articolo 14 del CCNL
2002_2005.
3) il diritto dovere per ogni dirigente di dedicare 3,5 ore dell’orario
settimanale ad attività non assistenziali (formazione, ricerca,
didattica) ai sensi del comma 4 del citato articolo 14 del CCNL
2002_2005
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Per quanto concerne la possibilità per un dirigente di rifiutarsi di dare
la propria disponibilità ad un impegno orario aggiuntivo rispetto al
debito orario contrattuale, ritengo possibile chiedere, per particolari
motivazioni personali o familiari, di limitare il proprio impegno
lavorativo al debito orario contrattuale, con l’immediata conseguenza
diretta di perdere la retribuzione di risultato correlata ad obiettivi
prestazionali che richiedano un impegno orario aggiuntivo, e con una
concreta possibilità di vedersi penalizzato anche per quanto concerne
i differenti processi valutativi ai quali il dirigente è sottoposto, che tra
gli aspetti che formano oggetto di valutazione prevedono proprio
l’impegno e la disponibilità correlati all’articolazione dell’orario di lavoro
rispetto al conseguimento degli obiettivi (CCNL 2002_2005, articolo 27,
comma 1) ed il livello di collaborazione interna (CCNL 2002_2005,
articolo 28, comma 1).
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RIFERIMENTI NORMATIVI
La retribuzione di risultato compensa anche l'eventuale superamento
dell'orario di lavoro contrattuale per il raggiungimento dell'obiettivo
assegnato. (CCNL 1994_1997, articolo 65, comma 3)
I volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i relativi tempi di attesa
massimi per la fruizione delle prestazioni stesse vengono definiti
con le procedure dell'articolo 65, comma 6 del CCNL 1994_1997
nell'assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unità
operativa, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione di detti
programmi. L'impegno di servizio necessario per il raggiungimento
degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario contrattualmente dovuto
è negoziato con le procedure e per gli effetti dell'articolo 65, comma 6
citato. In tale ambito vengono individuati anche gli strumenti orientati
a ridurre le liste di attesa.
(CCNL 2002_2005, articolo 14, comma 1)
L'orario di lavoro dei dirigenti di cui al comma 1 è confermato in 38 ore
settimanali, al fine di assicurare il mantenimento del livello di efficienza
raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività
gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e conseguente
agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonché quelle
di didattica, ricerca ed aggiornamento.
(CCNL 2002_2005, articolo 14, comma 2)
Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i dirigenti medici e
veterinari, quattro ore dell'orario settimanale sono destinate ad attività
non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, l'ECM, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata ecc. Tale riserva
di ore non rientra nella normale attività assistenziale, non può essere
oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione.
(CCNL 2002_2005, articolo 14, comma 4)
In questo contesto può essere utile ricordare che il comma 5
dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta
le norme generali che disciplinano il rapporto di lavoro dei pubblici
dipendenti, dispone testualmente “Le amministrazioni pubbliche non
possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano
alle prestazioni effettivamente rese”.
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L’articolo 65 del CCNL 1994_1997 disciplina il processo di budgeting,
disponendo in particolare che:
4. Al fine di conseguire più elevati livelli di efficienza, efficacia ed
economicità nella gestione dei servizi istituzionali, la direzione generale, di norma con cadenza annuale e in corrispondenza con l'approvazione del bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti responsabili, secondo i rispettivi ordinamenti, alle strutture aziendali
di più elevato livello:
a) definisce i programmi e gli obiettivi prestazionali, emanando
le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa
e la gestione;
b) assegna a ciascuna articolazione aziendale, le risorse umane,
strumentali e finanziarie necessarie al loro raggiungimento,
indicando quale è la quota parte del fondo della retribuzione
di risultato assegnata alla medesima e, in particolare, quella
riservata al dirigente responsabile.
5. I dirigenti responsabili delle articolazioni aziendali provvedono,
con le medesime procedure e metodologie del comma precedente,
nei confronti delle singole unità operative che compongono
l'articolazione medesima.
6. Gli obiettivi, preventivamente illustrati dal dirigente responsabile
dell'articolazione aziendale, sono assegnati formalmente a tutti
i dirigenti dell'unità operativa secondo la tipologia degli incarichi
conferiti a ciascuno di essi, con l'indicazione dell'incentivo economico
connesso.
7. L'erogazione dell'incentivo è strettamente connessa ai risultati
conseguiti in relazione alla realizzazione degli obiettivi assegnati.
Detti risultati sono oggetto di valutazione da parte del competente
servizio per il controllo interno e del nucleo di valutazione, che ne
definisce parametri e standard di riferimento.
8. La retribuzione di risultato è corrisposta a consuntivo, nei limiti
delle quote di produttività assegnate all'unità operativa e, comunque,
nel rispetto delle disponibilità finanziarie complessivamente
attribuite alla medesima, in relazione al raggiungimento totale o
parziale del risultato. Tale verifica può anche essere periodica,
per stati di avanzamento.
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Le norme sopra richiamate si riferiscono alla possibilità di negoziare
in sede di budget obiettivi prestazionali che comportino un impegno
orario aggiuntivo rispetto al debito orario contrattuale, e precisano
che tale negoziazione comporta la contestuale determinazione, in sede
di budget, dell’incentivo economico correlato con il raggiungimento
degli obiettivi negoziati.
Per completare il quadro normativo di riferimento deve essere tenuto
presente anche il comma 6 dell’articolo 14 del CCNL 2002_2005, che
al riguardo dispone:
Ove per il raggiungimento di obiettivi prestazionali eccedenti quelli
negoziati in sede di budget a fronte della disponibilità oraria
contrattuale e di un eventuale impegno orario aggiuntivo, sia necessario
un ulteriore impegno orario aggiuntivo, l'azienda, sulla base delle linee
di indirizzo che la regione può emanare ai sensi delle vigente normativa
contrattuale, ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può
concordare con l'equipe interessata l'applicazione dell'istituto previsto
dall'articolo 55, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, che consente
di remunerare come attività libero professionale prestazioni richieste
ad integrazione dell’attività istituzionale in base al regolamento che
disciplina la libera professione, e che deve essere preventivamente
adottato dall’azienda previa concertazione con le organizzazioni
sindacali aziendali. La misura della tariffa oraria da erogare per tali
prestazioni è di € 60,00 lordi.
Nell'individuazione dei criteri generali per l'adozione di tale atto dovrà
essere indicato che l'esercizio dell'attività libero professionale di cui
all'articolo 55 comma 2 è possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi
prestazionali negoziati.
(CCNL 2002_2005, articolo 14, comma 6)
il citato articolo 55, comma 2, del CCNL 1998_2001, precisa che
Si considerano prestazioni erogate in regime libero professionale anche
le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad
integrazione dell'attività istituzionale, dalle aziende ai propri dirigenti
allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni
aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed
impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale
in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le équipes interessate
e nel rispetto delle direttive regionali in materia.
(CCNL 1998_2001, articolo 55, comma 2)
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INDICAZIONI OPERATIVE
Il contratto collettivo nazionale di lavoro 2006_2009, firmato lo scorso
17 ottobre, impegna esplicitamente le aziende sanitarie ad una
revisione e ad un miglioramento dei sistemi di gestione per obiettivi e
dei connessi sistemi di valutazione. L’articolo 8 del contratto citato
dispone infatti tra l’altro:
1. Nell’ottica di garantire il mantenimento e lo sviluppo dei livelli
di efficacia ed efficienza raggiunti nel conseguimento dei propri fini
istituzionali, le Aziende daranno ulteriore impulso ai metodi fondati
sulla fissazione degli obiettivi, sulla misurazione dei risultati e
sulla verifica della qualità dei servizi sanitari e delle funzioni
assistenziali, realizzando in particolare la più ampia valorizzazione
della funzione dirigenziale.
2. Considerata la stretta correlazione tra misurazione dei servizi e
valutazione dell’apporto individuale, le Aziende, nell’ambito
delle proprie linee di indirizzo, incentivano i processi di valutazione
già attivati in relazione alle disposizioni contrattuali vigenti,
per la verifica dei risultati conseguiti dai dirigenti in relazione
ai programmi e agli obiettivi assegnati.
Questo esplicito impegno può costituire per le organizzazioni sindacali
aziendali un punto di forza per sollecitare l’azienda ad adottare norme
regolamentari che disciplinino il processo di budgeting ed il connesso
sistema premiante in modo da conseguire quell’obiettivo di valorizzare
la funzione dirigenziale, che piuttosto che valorizzata risulta oggi
mortificata nella sua stessa dignità da meccanismi remunerativi che
ci riportano indietro nel tempo, ad istituti quali il plus orario che
disciplinavano l’incentivazione alla produttività nella normativa
contrattuale precedente la riforma del pubblico impiego ed il riordino
del servizio sanitario nazionale avviati in applicazione della legge
delega 23 ottobre 1992, n. 421.
In sede di contrattazione le organizzazioni sindacali devono essere
rigide nell’affermare un principio sostanziale: non è possibile dilatare
a dismisura il concetto di impegno aggiuntivo necessario per
conseguire obiettivi prestazionali e remunerabile utilizzando il fondo
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di risultato. Occorre riportare l’esercizio corrente dell’ attività
istituzionale nell’ambito dell’orario contrattuale, applicando quanto
esplicitamente disposto dal comma 2 dell’articolo 14 del CCNL
2002_2005, che disciplina l’orario di lavoro.
“L'orario di lavoro dei dirigenti medici è confermato in 38 ore
settimanali, al fine di assicurare il mantenimento del livello di efficienza
raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività
gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e conseguente
agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonché quelle
di didattica, ricerca ed aggiornamento”.
Una interpretazione possibile di questo articolo è che i livelli di attività
correnti devono essere compatibili con la forza lavoro derivante
dall’utilizzo delle 38 ore settimanali, e che un impegno orario
aggiuntivo deve essere comunque correlato ad una remunerazione
aggiuntiva. L’azienda tenderà ovviamente a conseguire il massimo
risultato col minimo costo (insistendo ad esempio sul compensare
questo impegno aggiuntivo valorizzandolo come lavoro straordinario,
che ha una tariffa oraria più vantaggiosa dei 60 euro previsti laddove
l’impegno orario aggiuntivo sia valutato come attività professionale ed
oltretutto è finanziabile con i fondi aziendali).
Le organizzazioni sindacali possono dar forza alle proprie argomentazioni supportandole con i risultati di indagini che confrontino,
sulla base di dati obiettivi, i rapporti tra dotazioni organiche e volumi
prestazionali nelle diverse realtà aziendali in cui si articola il territorio
regionale, nonché le modalità di remunerazione dell’impegno orario
aggiuntivo in esse adottato. Ragionare sui dati piuttosto che sui
principi può riportare le questioni dall’astrattezza ideologica al
pragmatismo operativo, e dar forza al principio, ineludibile, che a tutti
i dirigenti del servizio sanitario regionale devono essere garantiti pari
diritti e pari opportunità. Avendo una base dati ben affidabile e ben
strutturata si possono supportare anche interventi adeguati a livello
regionale, visto che la Regione ha comunque un ruolo di indirizzo e
controllo nei confronti delle singole aziende, e che inoltre, ai sensi
dell’articolo 5 del CCNL 2006_2009, su alcune materie specifiche può
emanare linee di indirizzo alle quali le aziende devono attenersi.
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L’articolo 28 del CCNL 2006_2009 prevede una coda contrattuale
dedicata a queste tematiche (gestione per obiettivi, sistema premiante,
sistemi di valutazione), che le parti si erano impegnate a sviluppare
consapevoli della valenza strategica di certi strumenti e al tempo
stesso della loro attuale incompiutezza. Tutto questo deve essere
inserito nel più generale scenario di riforma delle amministrazioni
pubbliche che costituisce oggetto dello schema di decreto legislativo
che il Ministro Brunetta ha presentato al Governo lo scorso 15 maggio
2009, e che introduce una serie di importanti innovazioni.
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