I soggetti destinatari I SUPER AMMORTAMENTI
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I soggetti destinatari I SUPER AMMORTAMENTI
Santa Croce sull’Arno, lì 03 Febbraio 2016. A TUTTI I NOSTRI CLIENTI LORO SEDI CIRCOLARE N. 4/2016 I SUPER AMMORTAMENTI La presente circolare analizza il nuovo sgravio fiscale per chi investe in macchinari, previsto dalla legge di Stabilità 2016, di cui ci siamo già occupati con la circolare n. 1/2016, che riconosce ai titolari di reddito d’impresa ed agli esercenti arti e professioni che, dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione, ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. L’agevolazione troverà evidenza esclusivamente in Unico, non andando ad influenzare le rilevazioni contabili relative ai cespiti agevolati. Pertanto oltre a ripercorrere più nel dettaglio la normativa di riferimento, alleghiamo alla presente circolare anche un prospetto in formato Excel per il calcolo dell’importo da utilizzare quale variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2015. Il prospetto è stato parzialmente compilato esclusivamente a titolo esemplificativo e riporta su alcune celle dei commenti esplicativi. I soggetti destinatari Ambito soggettivo L’agevolazione interviene sulla disciplina fiscale degli ammortamenti effettuati tanto dai soggetti titolari di reddito d’impresa, quanto di lavoro autonomo, inclusi coloro che rientrano nel “regime dei minimi”, ex art. 27 comma 1 e 2 del D.L. 98/2011, per i quali il costo sostenuto per l’acquisizione di beni strumentali concorre per l’intero ammontare alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui avviene il pagamento. Sono, invece, esclusi dall’agevolazione: gli imprenditori individuali che si avvalgono del regime forfetario, perché non deducono quote di ammortamento e canoni di leasing; imprenditori agricoli che svolgono attività di agriturismo e che si avvalgono del regime forfetario di determinazione del reddito ex art. 5, comma 1 L. 413/91; i soggetti esercenti attività agricole, che determinano il reddito d’impresa, ex art. 56 c.5 e 56-bis del Tuir; le persone fisiche e le società semplici con riferimento all’attività agricola, svolta entro i limiti dell’art. 32 del Tuir; gli enti non commerciali non titolari di reddito d’impresa. I beni agevolati Ambito oggettivo I beni agevolati non sono soltanto quelli compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, come in recedenti misure, ma tutti quelli materiali ammortizzabili: diversi dai fabbricati e costruzioni, e in generale dai beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, oltre che dagli altri indicati specificatamente nell’Allegato 3 della Legge di stabilità 2016 (es. condutture, materiale rotabile, ferroviario e tranviario, aerei equipaggiati, ecc.). Sono agevolati i beni materiali strumentali nuovi. Sono, quindi, esclusi gli investimenti in beni immateriali e in beni “usati” (cioè a qualunque titolo utilizzati). Secondo i chiarimenti di prassi del passato, il requisito della novità sussiste nel caso in cui il bene sia acquistato dal produttore, nonché nel caso in cui il bene sia acquistato da un soggetto diverso dal produttore e dal rivenditore purché non sia già stato utilizzato né da parte del cedente né da alcun altro soggetto (circolare n. 90/2001). Dovrebbe essere oggetto dell’agevolazione in esame anche il bene che viene esposto in show room ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo. Inoltre, con riguardo ai beni complessi alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, il requisito della novità sussiste in relazione all’intero bene, purché l’entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto (cfr. Circ. Agenzia Entrate n. 5/2015 e n. 44/2009). Quanto al requisito della strumentalità, i beni devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa. Sono, quindi, esclusi i beni merce (o comunque trasformati o assemblati per la vendita) e i materiali di consumo (si veda Circ. n. 5/E/2015). La disposizione sui “super ammortamenti” si applica anche alle auto. In particolare, viene previsto che siano altresì maggiorati del 40% i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento dei beni di cui all’art. 164, comma 1, lettera b) del TUIR. Pertanto: anche per le autovetture vale l’incremento del costo di acquisto del 40%; il limite al costo fiscale (ad. es. 18.075,99 euro per l’acquisto di autovetture) è incrementato della stessa misura (quindi 25.306,00 euro); la percentuale di deducibilità (ad esempio 20% e l’80% per agenti e rappresentanti) resta invariata. Per effetto della maggiorazione del 40%, i nuovi limiti di deducibilità, sotto il profilo del tetto massimo del costo d’acquisto fiscalmente riconosciuto, dovrebbero quindi essere pari a: LIMITI CON SUPER-AMMORTAMENTI LIMITI SENZA SUPER-AMMORTAMENTI 25.306 euro per autovetture e autocaravan 18.075,99 5.784 euro per i motocicli 4.131,66 2.892 euro per i ciclomotori 2.065,83 L’agevolazione si applica anche alle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta. In tal caso, quindi, il costo d’acquisto, maggiorato del 40%, sarà deducibile nel rispetto del limite del 70%, senza l’applicazione dei limiti di deducibilità di cui sopra. Beni in leasing Sono agevolabili anche i beni acquisiti in leasing. La norma agevolativa fa riferimento in particolare ai “canoni di locazione finanziaria”, senza specificare il meccanismo applicativo dell’agevolazione per i beni in leasing. Il MEF ha precisato che l’agevolazione per i beni acquisiti in leasing riguarda l’intero valore del bene, cioè sia la quota capitale che il prezzo di riscatto. Per i canoni di locazione finanziaria il beneficio per l’utilizzatore riguarda la quota capitale inclusa nel canone. Per il noleggio a lungo termine, nessun beneficio è previsto per gli utilizzatori; l’agevolazione potrà invece spettare alle società di noleggio. L’arco temporale dell’agevolazione La norma ha natura temporanea, posto che l’agevolazione riguarda solo gli investimenti in beni materiali nuovi, effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. Al fine di individuare l’esatto momento in cui l’investimento si considera realizzato - e, quindi, se lo stesso rientri o meno nel periodo agevolato - si debba fare riferimento ai criteri generali del TUIR. Pertanto le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione (ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale). Non preclude il beneficio, quindi, il fatto che una parte delle spese per l’investimento sia stata effettivamente sostenuta prima del 15 ottobre. Ai fini della corretta collocazione temporale degli investimenti non contano soltanto i criteri generali della consegna o spedizione, ma anche quello dell’entrata in funzione del bene ai sensi dell’art. 102 del Tuir. Perché l’agevolazione possa essere fruita già che entro fine 2015, va verificata l’effettiva immissione del bene nel ciclo produttivo. Al riguardo la circ. della Guardia di Finanza n.1/2008, a titolo esemplificativo, indica come “sintomatici dell’utilizzo del bene”: il momento dal quale ha inizio il consumo di energia elettrica necessaria per il funzionamento del bene; l’impiego di manodopera; l’inserimento del bene nella catena di produzione; le risultanze della contabilità industriale. Quindi la consegna a partire dal 15 ottobre 2015 è condizione necessaria, ma non sufficiente ai fini della fruizione del beneficio già dal 2015. Il beneficio consiste nella maggiorazione del costo di acquisizione del 40%, con esclusivo riferimento alle quote di ammortamento ed ai canoni di locazione finanziaria. L’agevolazione riguarda le imposte sui redditi (IRES ed IRPEF) e non l’IRAP e compete a coloro che esercitano un’attività di impresa e agli esercenti arti e professioni. In pratica, a fronte di un costo di acquisto pari a 100, la deduzione dell’ammortamento fiscale potrà essere effettuata su 140. In pratica la deduzione ulteriore di 40 viene ripartita sulla durata del periodo fiscale di ammortamento, in proporzione alle quote stanziate e dedotte. Per i soggetti Ires, per la quota di ammortamento del 2015, il vantaggio netto è pari all’11% del costo (27,5% di 40%); per le quote di ammortamento degli anni successivi, il risparmio si ridurrà se l’aliquota Ires verrà ridotta come previsto dalla stessa legge di stabilità, laddove la Ue riconosca i margini di flessibilità per l’emergenza immigrazione. Super ammortamenti e studi di settore Per quanto concerne i dati da indicare nella comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, le quote di ammortamento saranno indicate senza tener conto della maggiorazione del 40% del costo di acquisto, operata per la procedura di ammortamento fiscale. Cumulabilità con altre agevolazioni L’agevolazione è cumulabile con altre misure di favore, salvo che le norme non dispongano diversamente. Ad esempio risultano compatibili la c.d. Nuova Sabatini, introdotta dall’art. 2 del DL n. 69/2013. TABELLA RIEPILOGATIVA SUPER AMMORTAMENTI (art. 1, commi da 91 a 97, L. Stabilità 2016) AMBITO SOGGETTIVO AMBITO OGGETTIVO TITOLARI DI REDDITI D’IMPRESA LAVORATORI AUTONOMI BENI “NUOVI” (O MAI USATI) L’agevolazione interessa tutti i beni strumentali, esclusi i fabbricati e le costruzioni, i beni a più lunga vita utile con coefficiente di ammortamento di cui al DM 31.12.1988, inferiore al 6,5% ed alcuni beni indicati nell’allegato 3 alla norma (aerei, condutture, condotte, eccetera). Il beneficio non compete per i beni immateriali e per i beni usati. In passato, le Entrate hanno chiarito che il requisito della novità sussiste nel caso in cui il bene sia acquistato dal produttore, ma esso viene integrato anche se il bene viene acquistato da un soggetto diverso dal produttore e dal venditore, purché non sia già stato utilizzato né da parte del cedente né da parte di altri soggetti. BENI INCLUSI BENI ESCLUSI BENI “NUOVI” BENI IMMATERIALI (O MAI USATI) BENI USATI BENI MERCE MATERIALI DI CONSUMO FABBRICATI BENI ESCLUSI SPECIFICATAMENTE (ALLEGATO 3): Gruppo V – Industrie manifatturiere e alimentari – Specie 19 Condutture (8%) Gruppo XVII – Industrie dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas – Specie 2/B – Condotte per usi civili – reti urbane (8%) Gruppo XVII – Industrie dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas – Specie 4/B – Conduttore (8%) Gruppo XVII – Industrie dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas – Specie 2/B – Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze di centri di produzione (10%) Gruppo XVII – Industrie dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas – Specie 2/B – Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi, condotte di derivazione e di allacciamento (12%) Gruppo XVIII – Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni – Specie 4 e 5 – Materiale rotabile ferroviario e tramviario – motrici escluse (7,5%) Attenzione Con riferimento al “Materiale rotabile, ferroviario e tranviario (motrici escluse)” viene specificato che fanno eccezione i macchinari e le attrezzature, anche circolanti su rotaia, necessari all’esecuzione di lavori di manutenzione e costruzione di linee ferroviarie e tranviarie. Gruppo XVIII – Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni – Specie 1,2 e 3 – Aereo completo di equipaggiamento (compreso di motore a terra) (12%) È un incentivo fiscale che si manifesta come una deduzione extra-contabile in Unico, AGEVOLAZIONE pari alla maggiorazione per quote ordinarie di ammortamento, di un importo pari al 40%, arrivando così a dedurre, al termine del periodo, il 140% del prezzo di acquisto. ACQUISTI EFFETTUATI dal 15.10.2015 – 31.12.2016 ARCO Attenzione TEMPORALE I super-ammortamenti al 140% potranno premiare anche gli investimenti avviati prima del 15 ottobre 2015, purché la consegna o la spedizione avvengano a partire da questa data. Inoltre, la deduzione non si realizza per intero nell’anno fiscale di acquisto, ma lungo più esercizi, parallelamente all’iter di ammortamento del bene agevolato. Per sfruttare a pieno il beneficio fiscale, i beni strumentali non dovranno essere venduti prima della fine del periodo di ammortamento. Il contribuente deve indicare: STUDI DI SETTORE Il costo storico, al lordo degli ammortamenti (rigo F29 – impresa, rigo G14 – lavoro autonomo); L’importo delle quote di ammortamento, determinate secondo le disposizioni del TUIR (rigo F20 – impresa, rigo G11 – lavoro autonomo). Attenzione CUMULABILITA’ Le quote di ammortamento vanno indicate senza tener conto della maggiorazione del 40% del costo di acquisto, operata per la procedura di ammortamento fiscale, mentre rimarrà invariato il criterio di indicazione del costo storico dei beni. L’agevolazione è cumulabile con la Sabatini Bis. CON ALTRE AGEVOLAZIONI Lo Studio rimane come sempre a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti. Studio Commercialisti Associati