Superammortamento: i chiarimenti della Circolare 23/E

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Superammortamento: i chiarimenti della Circolare 23/E
A cura della Redazione Directio
Superammortamento: i chiarimenti della Circolare 23/E
Aggiornato al 1 giugno 2016
In data 26 maggio 2016 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Circolare
23/E recante chiarimenti sul cd. 'super ammortamento'.
L'art.1 commi da 91 a 94 e 97 della Legge 208/2015 ha previsto una maggiorazione del 40%
del costo fiscalmente riconosciuto di beni materiali strumentali nuovi ai fini della determinazione
delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing. L'agevolazione, valida ai fini delle imposte
dirette, prevede che l'acquisto o la stipula del contratto di leasing avvenga tra il 15 ottobre 2015
ed il 31 dicembre 2016.
Soggetti interessati e requisiti oggettivi dell’investimento
Sono ammessi all'agevolazione i soggetti titolari di reddito d'impresa nonchè i lavoratori
autonomi esercenti arti o professioni e gli enti non commerciali in relazione all'attività
commerciale esercitata.
I contribuenti minimi possono usufruirne ma non i contribuenti forfettari. Sono escluse
dall’agevolazione anche le imprese marittime che rientrano nel regime di cui agli articoli da 155
a 161 del TUIR (c.d. tonnage tax) con delle eccezioni.
Il super ammortamento ha validità esclusivamente ai fini IRES ed IRPEF, anche per i soggetti
che determinano la base imponibile IRAP secondo i criteri stabili per le imposte sui redditi.
Il beneficio spetta anche per i nuovi contratti di locazione finanziaria (e non operativa) di beni
mobili materiali (e non immateriali) aventi carattere di strumentalità in relazione all'attività
esercitata. Il beneficio spetta esclusivamente all'utilizzatore e non anche al concedente.
I beni acquistati devono essere "nuovi" e di uso durevole; sono invece esclusi:
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i beni merce (destinati alla vendita)
i materiali di consumo
i fabbricati e le costruzioni
i beni il cui coefficiente di ammortamento ex DM 31/12/1988 sia inferiore al 6,5%
particolari beni elencati nell'allegato 3 della legge di stabilità
Ambito temporale
Il maggior valore riconosciuto ai fini fiscali (IRES ed IRPEF) del 40% sul costo di acquizione di
beni strumentali nuovi è riconosciuto per gli investimenti effettuati tra il 15 ottobre 2015 ed il 31
dicembre 2016.
Sia per i soggetti esercenti attività d'impresa, sia per i soggetti esercenti arti o professioni rileva
la regola della competenza fiscale ai sensi dell'art.109 del TUIR, secondo cui le spese di
acquisizione di beni mobili si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione,
ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della
proprietà o di altro diritto reale.
Le diverse regole previste per i contribuenti che redigono il bilancio secondo i principi contabili
internazionali non rilevano ai fini dell'agevolazione.
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Il super ammortamento si applica anche per i beni acquistati in leasing: ai fini della
determinazione del momento di effettuazione dell’investimento rileva il momento in cui il bene
viene consegnato (e non il momento di riscatto). Nel caso in cui il contratto preveda una fase di
prova del bene diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo.
L'agevolazione si applica anche per i nuovi beni realizzati internamente (anche se non terminati
entro il 2016), purchè i relativi costi siano sostenuti tra il 15 ottobre 2015 ed il 31 dicembre 2016
e relativi a:
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spese di progettazione;
acquisto di materiali ovvero quelli prelevati dal magazzino;
costi di mano d'opera diretta;
ammortamenti dei beni strumentali impiegati nella realizzazione del bene
costi industriali imputabili all’opera (stipendi dei tecnici, spese di mano d’opera, energia
elettrica degli impianti, materiale e spese di manutenzione, forza motrice, lavorazioni
esterne)
Infine, l'ammortamento definito potenziato si estende anche ai lavori appaltati a terzi per la
realizzazione di nuovi beni. Ai fini della determinazione del momento di effettuazione
dell’investimento rileva la data di ultimazione dei lavori ovvero, in caso di SAL (stati
avanzamento lavori) rileva la data in cui ciascuna porzione di opera risulta verificata ed accettata
dal committente.
Le liquidazioni dei corrispettivi legati ai SAL, avvenute nella finestra temporale suddetta,
rientrano nel calcolo dell'agevolazione; tuttavia il contribuente beneficerà del
superammortamento solo dall'esercizio di ultimazione del bene commissionato ai terzi, ossia
dall'esercizio in cui lo stesso entrerà in funziona e potrà essere ammortizzato. Stessa regola si
applica in caso di realizzazione del bene in economia.
Modalità di fruizione
Il beneficio fiscale consiste nell'incremento del 40% del costo di acquisizione di beni nuovi con
un conseguente incremento della quota di ammortamento annuo o canone di locazione
finanziaria fiscalmente deducibile ai fini IRES ed IRPEF.
Il maggior compenente negativo di reddito non passa a conto economico; l'agevolazione infatti si
concretizza in una deduzione extracontabile ed una variazione in diminuzione in Unico.
Beni nuovi acquistati: l'ammortamento fiscalmente deducibile a cui applicare la
maggiorazione del 40% è quello stabilito ai sensi degli artt.102 e 54 del TUIR (e di conseguenza
ai coefficienti stabiliti dal DM 31/12/1988), dimezzato del 50% in caso di primo anno esercizio
per i soggetti in regime d'impresa. In caso di beni adibiti promiscuamente all’esercizio
dell’impresa, dell’arte o professione la maggiorazione rileva nella misura del 50 per cento.
Beni nuovi in leasing: il maggior importo deducibile si applica ai canoni di locazione
determinati ai sensi dell'art.102 c.7. In merito si ricorda che i canoni di leasing sono deducibili,
a prescindere dalla durata prevista dal contratto, per l'ammontare riferito ad un periodo non
inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal DM
31/12/1988.
In caso di bene acquisito in locazione finanziaria, la maggiorazione spetta solo per la quota
capitale dei canoni (corrispondente al “costo di acquisizione” del bene) senza considerare la
quota degli interessi.
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Se il contribuente non fruisce del beneficio spettante, non potrà recuperarlo negli esercizi
successivi.
Il costo del bene agevolabile è assunto al netto di eventuali contributi in conto impianti,
indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione, con l’eccezione di quelli non rilevanti ai
fini delle imposte sui redditi.
In caso di cessione del bene la maggiorazione non rileva ai fini della determinazione della plus
o minusvalenza fiscale.
ATTENZIONE CHE
In sede di determinazione dell’acconto per il periodo d’imposta 2016, l’imposta dovuta
per il 2015, da assumere come parametro di riferimento per il calcolo dell’acconto con il
metodo storico, va determinata senza tenere conto della maggiorazione.
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