I FONDI PENSIONE - Alleanza Lavoro

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I FONDI PENSIONE - Alleanza Lavoro
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Centro Studi di Alleanza Lavoro
I FONDI PENSIONE
Disciplina, Profili comunitari e
prospettive per la somministrazione
di lavoro
Prefazione:
dott.ssa Filomena Trizio
Segretario generale NIDIL - CGIL
Curatore:
Avv. Eugenio Aurisicchio
con il contributo del
Prof. Avv. Giampiero Falasca
®
i quaderni di
I quaderni di Alleanza Lavoro
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I FONDI PENSIONE
Disciplina, Profili comunitari e prospettive per la
somministrazione di lavoro
Prefazione:
dott.ssa Filomena Trizio
Segretario Generale NIDIL – CGIL
Curatore:
Avv. Eugenio Aurisicchio
con il contributo del
Prof. Avv. Giampiero Falasca
Tutti i diritti dell’opera riservati
Alleanza Lavoro marchio depositato
Deposito RM 2008 C004483 del 22/07/2008
PREFAZIONE
“Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi
necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed
assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di
infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione
involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. Ai compiti previsti in
questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o
integrati dallo Stato. L’assistenza privata è libera”. Così recita
l’art. 38 della Costituzione Italiana.
È in questo articolo che si inquadra la legislazione sociale
e, in particolare, il sistema previdenziale del nostro paese rivisitato nel tempo in base a fattori di contesto sociali ed economici. Un sistema previdenziale basato sul criterio generazionalmente solidale di “ripartizione”1 e non di capitalizzazione,
su base professionale, con struttura assicurativa ed un sistema
di calcolo delle prestazioni sino agli anni ’90 di tipo “retributivo”, calcolato cioè sulla media delle ultime retribuzioni.
Fra la fine degli anni ’80 e l’avvio degli anni ’90 infatti
l’intreccio tra calo demografico, invecchiamento progressivo
della popolazione e crisi economiche determina, in Europa, la
necessità di ripensare i sistemi previdenziali in chiave di equilibrio finanziario e spinge in particolare l’Italia, dopo i primi
interventi parziali, al varo nel 1995 della riforma Dini.
1 Secondo
questo schema sono i lavoratori attivi a finanziare con i propri
contributi le pensioni delle generazioni precedenti.
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Una riforma strutturale che modifica il sistema di calcolo
da retributivo a contributivo (contribuendo così anche a ridurre l’elusione contributiva presente); supera la distinzione tra
pensioni di anzianità e di vecchiaia attraverso un sistema flessibile e premiale (da 57 a 65 anni) dell’età pensionabile; riequilibra i trattamenti fra lavoro pubblico e privato anche con
la soppressione delle “baby pensioni”; definisce il raccordo fra
rendimento pensionistico, aspettativa di vita e andamento PIL
attraverso i cosiddetti coefficienti di trasformazione periodici;
incentiva la previdenza complementare per recuperare le differenze economiche derivanti dal cambio del regime di calcolo, consentendo in tal modo il raggiungimento di tassi di sostituzione2 complessivi simili ai precedenti.
La riforma, forse l’unica in Europa, ha colto negli anni l’obiettivo di mettere in equilibrio e sicurezza il sistema pensionistico per il lavoro dipendente (discorso diverso andrebbe fatto, ma non è questa la sede, per altre casse), come peraltro
riconosciuto dalla Commissione Brambilla (commissione tecnica sulla spesa previdenziale) e dalla stessa Europa e come
ormai reiteratamente dimostrato dalle voci dei bilanci INPS.
Ciononostante, sono proseguiti gli interventi dei Governi
sul sistema pensionistico sia rispetto alle pensioni di anzianità
che su quelle di vecchiaia, innalzando l’età per donne e uomini e reintroducendo nel sistema, in tal modo, una inopportuna
rigidità di uscita. Interventi, al di là dei battage mediatici, concepiti in realtà a puro fine di “cassa”: per ripianare i deficit
delle casse previdenziali diverse dai dipendenti (dirigenti in
particolare), ma soprattutto per ridurre il debito pubblico,
avvalendosi al riguardo come schermo della mai avvenuta, pur
se concordata, distinzione fra spese previdenziali (legate ai
contributi) e spese assistenziali (finanziabili dallo Stato).
Manomessa via via nel suo impianto – e non dunque per
esigenze di riequilibrio della spesa previdenziale per il lavoro
dipendente – la riforma Dini è contemporaneamente segnata
negativamente da due limiti su cui occorrerebbe al contrario
intervenire.
Si intende per tasso di sostituzione il rapporto intercorrente fra ultima
retribuzione percepita e rendita pensionistica.
Il primo è rappresentato dal faticoso decollo della previdenza complementare, sia per una tardiva normazione di
sostegno (definita solo nel 2005), che per una resistenza ancora presente fra i lavoratori a devolvere a tal fine il proprio
TFR, con la conseguenza di depotenziare il secondo pilastro
pensionistico, indispensabile per il raggiungimento di un buon
tasso di sostituzione.
L’altro, ancora più gravido di conseguenze, determinato
dal progressivo espandersi del fenomeno della “precarietà”,
sia in termini di incidenza quantitativa (numero di persone
interessate), che qualitativa (progressivo aumento della permanenza in tipologie diverse di lavoro discontinuo, moltiplicarsi delle tipologie, differenziali di condizioni e di tutele fra
le stesse). L’incidenza in progressivo aumento della discontinuità lavorativa (irrilevante al varo della riforma) determina
infatti, come conseguenza, altrettanta progressiva erosione del
tasso di sostituzione previsto dalla Dini, specie se accompagnata da aliquote previdenziali più basse (come nel caso delle
tipologie iscritte alla Gestione Separata INPS) e da bassi salari. Fatto questo ben chiaro al presidente INPS Mastrapasqua
allorché in una recente dichiarazione, magari stupefacente ma
veritiera, ha affermato “non rendiamo note le proiezioni dei
trattamenti pensionistici perché potrebbero determinare un
sommovimento sociale”.
Un fenomeno dunque, quello della “precarietà” che, per
non divenire penalizzante per il futuro, oltre che per il presente, delle nuove generazioni, richiede interventi su più ambiti:
la parificazione delle aliquote contributive; salari minimi non
inferiori ai minimi contrattuali; forme di copertura figurativa
dei periodi di non lavoro (e quindi rivisitazione degli attuali
ammortizzatori, facilitandone l’accesso); modalità adeguate
per la costruzione di previdenza complementare specifica;
riconsiderazione dei parametri a base dei coefficienti di trasformazione.
Su quest’ultimo aspetto in realtà CGIL CISL e UIL, larga
parte della rappresentanza datoriale e Governo Prodi erano
intervenuti col protocollo del 2007 (poi recepito nella L.
247/07), prevedendo una commissione preliminare alla adozione dei coefficienti stessi nella quale definire criteri e moda-
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lità con cui agganciare al 60% il tasso di sostituzione del lavoro precario.
La scelta successiva del Governo Berlusconi di adottare a
Gennaio 2010 i coefficienti senza avere mai neanche insediato la commissione, ha comportato sia per la pesante crisi economica nel frattempo intervenuta – con la conseguente perdita di 6 punti di PIL – che per la decisione di retroattività del
calcolo stesso, una pesante contrazione del valore pensionistico individuale che ha colpito tutto il lavoro dipendente, penalizzando particolarmente le forme discontinue di lavoro.
È in questo quadro d’assieme che acquista a pieno il suo
valore la decisione di CPO FELSA NIdiL Assolavoro e, successivamente, Alleanza Lavoro di dare vita, con l’intesa contrattuale del 24 luglio 2008, alla previdenza complementare
per i lavoratori in somministrazione.
Si è infatti cercato, all’interno di un CCNL fortemente
innovativo e avanzato, di provare a costruire un sistema – indispensabile, come si è cercato di argomentare, soprattutto per i
lavoratori discontinui – che aiutasse a superare le diffidenze o
i giudizi di irrilevanza da cui partono tendenzialmente i lavoratori interessati.
Si è lavorato a tal fine in due direzioni specifiche. Prima di
tutto la mancanza di qualsiasi sbarramento o soglia di accesso:
ciascun lavoratore in somministrazione, a tempo indeterminato o a tempo determinato, anche alla sua prima missione ed a
prescindere dalla sua durata temporale, potrà aderire alla previdenza complementare conferendo il suo TFR al fondo appositamente costituito e, insieme, il 2% del salario lavorato (1%
del lavoratore e 1% dell’agenzia), quest’ultimo economicamente coperto dalla bilateralità.
Il secondo aspetto, totalmente innovativo nel panorama
previdenziale, è il sostegno solidale ed incentivante della bilateralità, che interviene a fine anno a favore in particolare dei
lavoratori con maggiore discontinuità di lavoro, innalzando al
4% il versamento mensile e garantendo per tutti – anche quindi per percorsi di lavoro temporalmente inferiori – un versamento del 4% per sei mesi; aggiungendo inoltre una mensilità
di versamento per i lavoratori con missioni pari o superiori ai
sei mesi e fino agli undici.
Un meccanismo, come intuibile, che consente – unico nel
suo genere – di trasformare il TFR (per altro allo stato “mangiato” da una iniqua tassazione piena) in un investimento per
il futuro anche oltre il percorso lavorativo sviluppato ed in
grado di affiancare e costruire da subito il futuro rendimento
pensionistico di ciascuno degli interessati.
Un percorso ormai pronto per partire e che attende solo,
dopo la costituzione di FONTEMP e la definizione degli atti
statutari e regolamentari, l’approvazione definitiva della
COVIP – attesa a giorni – per il suo varo.
Una misura la cui riuscita rappresenta una sfida per tutti.
Per i sindacati, in quanto ulteriore azione di tutela verso
lavoratori che non devono pagare in proprio esigenze di produzione in parte diverse da quelle conosciute in passato.
Per le agenzie, che hanno un’occasione in più da cogliere
per contribuire a rafforzare quei tratti di “flex security” su cui
hanno imperniato il loro agire.
Per i lavoratori che, se messi da parte di TUTTI nelle condizioni di conoscere, potranno scegliere di ridurre una parte
almeno dei disagi connessi alla mancanza di stabilità occupazionale.
Per la stessa somministrazione, che continuerà anche attraverso la riuscita di questo strumento a qualificarsi come forma
regolamentata e tutelata della flessibilità.
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Filomena Trizio
Segretario Generale NIdiL CGIL
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ORIGINE E NATURA DELLA
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Da molti anni nel nostro Paese si tenta di agevolare la crescita di un sistema previdenziale di carattere privato e volontario, imperniato su fondi istituiti dalla contrattazione collettiva o da imprese privati. Questo indirizzo di politica legislativa, notevolmente accentuatosi con l’approvazione del d.lgs. n.
252/2005, nasce nel momento in cui iniziano a ridursi le prestazioni garantite dalla previdenza pubblica, a seguito delle
numerose riforme che hanno interessato il sistema previdenziale italiano a partire dai primi anni novanta.
La progressiva riduzione dell’area di intervento della previdenza pubblica ha posto la necessità di trovare strumenti in
grado di soddisfare l’interesse generale, rimasto inalterato
anche dopo l’attuazione di questi processi di riforma, ed evitare che l’uscita dalla fase lavorativa comporti drastiche riduzioni del reddito disponibile.
Lo strumento principale per dare soddisfazione a questo
interesse generale è stato individuato nella previdenza complementare; questa, sulla base di analoghe esperienze formatesi in altri ordinamenti europei, nell’ottica della costruzione di
un sistema previdenziale fondato su due pilastri, uno pubblico,
di natura obbligatoria e con funzione di garantire un trattamento minimo, ed uno privato, di carattere volontario e con
funzione di integrare il trattamento minimo offerto dal sistema
pubblico.
1.2 Pluralismo delle fonti istitutive.
Il d.lgs. n. 252/2005 individua diversi soggetti legittimati
a gestire le forme pensionistiche complementari; tali sogget10
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ti differiscono tra loro in ragione delle fonti che li hanno istituito.
Le fonti legittimate ad istituire tali soggetti sono individuate come segue dall’art. 3 del d.lgs. n. 252/2005:
– contratti e accordi collettivi, anche aziendali. La contrattazione collettiva di qualsiasi livello ha quindi un ampio potere istitutivo; l’ampiezza di tale potere è accentuata dal fatto
che la legge non individua criteri di selezione dei soggetti collettivi abilitati a sottoscrivere contratti istitutivi di forme pensionistiche;
– accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti,
promossi da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno
regionale;
– leggi regionali, tale norma si giustifica con la competenza legislativa concorrente in materia di previdenza complementare attribuita alle Regioni dall’art. 117 della Costituzione;
– accordi fra soci lavoratori di cooperative, promossi da
associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute;
– accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 565;
– enti di diritto privato che assicurano la previdenza obbligatoria alle categorie di professionisti individuate dai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103
(tra i più noti, rientrano la Cassa Forense, l’ente previdenziale
dei medici, l’ENPAM, quello dei giornalisti, l’INPGI, e dei
dottori commercialisti, la CNPDCA);
– banche, società di gestione del risparmio;
– imprese di assicurazione.
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SOGGETTI COPERTI DALLA
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
L’area dei destinatari della previdenza complementare
coincide con quella dei soggetti iscritti alla previdenza pubblica e obbligatoria (art. 2 del d.lgs. 252/2005), nel senso che i
soggetti iscritti alla previdenza pubblica ed obbligatoria possono automaticamente essere inclusi nel novero dei soggetti
legittimati ad aderire alla previdenza complementare.
Ne deriva che possono accedere alla previdenza privata le
seguenti categorie di lavoratori:
– tutti i lavoratori subordinati, quale che sia la tipologia
contrattuale con cui sono assunti, sia del settore pubblico che
di quello privato;
– i lavoratori autonomi;
– i liberi professionisti;
– i soci lavoratori di cooperative.
La platea dei soggetti potenzialmente destinatari della previdenza complementare è, peraltro, ancora più ampia di quelli iscritti alla previdenza pubblica.
Possono, infatti, partecipare alla previdenza complementare anche soggetti che non hanno un rapporto di lavoro; l’art. 8,
comma 5, prevede la possibilità di versare contributi di previdenza complementare nell’interesse di un familiare fiscalmente a carico del lavoratore, a condizione che lo Statuto del fondo ammetta tale possibilità; allo stesso modo, possono fare
parte della previdenza complementare, pur non essendo partecipi di quella pubblica/obbligatoria, le persone che svolgono
lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiare, di cui al d.lgs. 565/1996, e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari
di pensione diretta.
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La legge prefigura, con definizioni di incerto significato, la
possibilità di partecipazione alle forme pensionistiche anche
di “soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o d’impresa” (art. 8, comma 1, d.lgs. 252/2005) nonché di “soggetti
diversi” dai destinatari della previdenza complementare menzionati espressamente (art. 13, comma 2, d.lgs. 252/2005).
La possibilità riconosciuta ai soggetti prima richiamati di
aderire alla previdenza complementare non significa che gli
stessi sono destinatari della medesima normativa.
Le norme del d.lgs. n. 252/2005 che, al fine di accrescere
la partecipazione al sistema ed aumentare la sua capacità di
generare prestazioni sufficienti, disciplinano l’adesione tacita
ed il conferimento del TFR si applicano solo ai lavoratori
subordinati del settore privato ed agli altri lavoratori espressamente inclusi nell’ambito di applicazione del decreto.
Per gli altri soggetti – in particolare, per i dipendenti delle
Pubbliche Amministrazioni – valgono le regole contenute nel
d.lgs. n. 124/1993, e le disposizioni contenute negli statuti dei
relativi fondi pensione.
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NATURA RETRIBUTIVA O PREVIDENZIALE DELLA
PREVIDENZA COMPLEMENTARE:
LE TESI A CONFRONTO
La dottrina e la giurisprudenza costituzionale si sono interrogate sulla collocazione sistematica della previdenza complementare: in particolare, si è posto il problema di chiarire se
tale materia possa essere collocata all’interno delle norme che
governano la previdenza pubblica, o se invece questa debba
restare nell’alveo delle norme che garantiscono la libertà di
associazione e della contrattazione collettiva, in quanto assolve una funzione essenzialmente retributiva.
3.1 Natura retributiva
L’orientamento che colloca la previdenza complementare
nell’alveo dell’art. 38 della Costituzione (nell’alveo, cioè, delle misure di carattere previdenziale) risulta ormai maggioritaria sia in giurisprudenza che in dottrina.
Va tuttavia ricordato che esiste una diversa tesi, minoritaria rispetto a quella sopra prospettata, che vede le prestazioni
previdenziali integrative in chiave di retribuzione differita,
con tutte le implicazioni conseguenti.
Tale tesi è stata proposta da alcune pronunce della Corte di
Cassazione, le quali hanno sostenuto che i trattamenti pensionistici integrativi hanno natura giuridica di retribuzione differita, pur se in relazione alla loro funzione previdenziale sono
ascrivibili alla categoria delle erogazioni solo in senso lato
attinenti alla corrispettività con la prestazione lavorativa (v.
Cass. Sezioni Unite, 1 febbraio 1997, n. 974).
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3.2 Natura previdenziale.
3.3 Conseguenze della tesi previdenziale
Alcune pronunce della Corte Costituzionale hanno evidenziato la funzione essenzialmente previdenziale, e non retributiva, della previdenza complementare.
Questo orientamento qualifica la previdenza complementare come un insieme di forme di tutela rivolte a soggetti che
vantano uno status professionale e finanziate dai medesimi
soggetti, in vista della fornitura agli stessi di mezzi di sostegno
da utilizzare in caso di eventi che tipicamente si pongono
come fonte di bisogno per i lavoratori; tali caratteristiche,
sempre secondo questo orientamento, impongono di riconoscere il carattere essenzialmente previdenziale delle funzioni
svolte dalla previdenza privata.
La sentenza 6 settembre 1995 n. 421, ha rilevato che il collegamento funzionale tra previdenza pubblica e privata può
essere rintracciato nella norma che definisce i fondi pensione
come “forme di previdenza” aventi lo scopo di “assicurare più
elevati livelli di copertura previdenziale” (art. 1 D.Lgs.
124/1993).
Il collegamento operato dalla norma tra previdenza pubblica e privata è visto dalla Corte come elemento decisivo ai fin
della collocazione dei fondi pensione nel sistema degli organismi che svolgono funzioni di natura previdenziale, ai sensi
dell’art. 38, comma 2, della Costituzione.
In conseguenza di questa ricostruzione, le contribuzioni
versate dai datori di lavoro ai fondi pensione non possono
definirsi come emolumenti retributivi con funzione previdenziale, ma devono essere considerati come contributi di natura
previdenziale, come tali estranei alla nozione di retribuzione.
Questo orientamento ha trovato conferma nella sentenza
della Corte Costituzionale del 13 luglio 2000, n. 393, la quale
ha ribadito che non può essere negato il “collegamento funzionale tra previdenza obbligatoria e previdenza complementare”, con la conseguente collocazione di questa ultima nel sistema dell’art. 38, comma 2, della Costituzione.
L’affermazione della funzione previdenziale della previdenza complementare produce conseguenze dirette sul piano
della disciplina applicabile; il complesso di norme e principi
che regolano le prestazioni della previdenza pubblica risultano infatti applicabili, in via analogica, alle prestazioni di previdenza complementare, a meno che non trovino applicazione
norme e principi speciali della materia.
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PRINCIPIO DI LIBERTÀ E VOLONTARIETÀ
DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
L’ordinamento della previdenza complementare si caratterizza per la libertà di adesione dei destinatari delle prestazioni; il principio, già presente nel d.lgs. n. 123/1993, è affermato in maniera netta dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 252/2005,
il quale qualifica la scelta di aderire alle forme pensionistiche
complementari come libera e volontaria.
I principi di libertà e volontarietà sono declinati dalla legge
innanzitutto come diritto di scegliere se partecipare o no alla
previdenza complementare, con modalità esplicite o tacite.
La previsione di modalità tacite di adesione alla previdenza complementare, contenuta nell’art. 8 del d.lgs. n. 252/2005,
potrebbe apparire contraddittoria rispetto al principio di libertà
e volontarietà dell’adesione.
In realtà, le modalità tacite non scalfiscono il principio, per
due motivi.
Innanzitutto, non viene meno la libertà di non aderire; ciò
che la legge impone è solo che tale scelta sia manifestata
espressamente.
Inoltre, la legge contestualizza l’adesione tacita all’interno
di un sistema informativo capace di rendere sicuramente e pienamente consapevole il lavoratore della conseguenza della sua
inerzia: egli riceve dal datore di lavoro al momento dell’assunzione una specifica informazione sulle facoltà di scelta disponibili nel sistema della previdenza complementare, e trenta
giorni prima della scadenza dei sei mesi, riceve una seconda
informazione con cui viene avvisato che il “conferimento tacito” sta per condurlo all’adesione.
Peraltro, il sistema informativo non attiene solo al momento antecedente all’adesione, ma anche al periodo di iscrizione,
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durante il quale gli iscritti hanno diritto a ricevere comunicazioni periodiche da inviare agli aderenti secondo modelli predisposti dalla Covip, concernenti gli obiettivi e i criteri della
politica di investimento (art. 19, comma 2 lett. g, d.lgs.
252/2005; art. 5, comma 5–quarter, d.lgs. d.lgs. 252/2005).
Le informative inviate prima dell’adesione devono consentire anche la possibilità di comparare le diverse forme pensionistiche. Il soggetto, cui si offrano più opzioni, va messo in
grado di orientarsi con cognizione di causa nella direzione
effettivamente più rispondente alle sue esigenze e più conveniente.
La presenza di questo sistema informativo impone al lavoratore di valutare l’opportunità di partecipare, o no, al sistema
di previdenza complementare; una volta che egli sceglie di
restare inerme, nonostante le informazioni ricevute circa la
conseguenza della sua inerzia, è legittimo considerare come
volontaria anche l’adesione conseguente a questo comportamento.
La vigente legislazione non valorizza la libertà individuale
solo ai fini dell’adesione iniziale; la libertà individuale è,
infatti, riconosciuta anche come libertà di scelta fra le diverse
forme pensionistiche.
Il principio è sancito espressamente dal comma 7 dell’art.
8, in virtù del quale il lavoratore “… può conferire l’intero
importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta”.
Questa formula sancisce la libertà del lavoratore individuale di aderire e conferire il TFR alla forma complementare di
suo gradimento, anche saltando la mediazione della contrattazione collettiva.
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TIPOLOGIE DI FONDI
5.1 Struttura giuridica e disciplina dei fondi
Le forme pensionistiche complementari, nella generalità
dei casi, possono assumere la forma giuridica dell’associazione non riconosciuta, ai sensi dell’art. 36 del codice civile,
oppure possono essere munite di personalità giuridica (art. 4,
comma 1, d.lgs. 252/2005).
La legge prevede anche una terza configurazione giuridica
che possono assumere i fondi pensione. Questi possono essere costituiti sotto forma di patrimoni di destinazione, cioè
patrimonio separati ed autonomi (art. 1, comma 4, e art. 4,
comma 2, del d.lgs. 252/2005) formati dalle risorse delle forme pensionistiche e dagli “attivi posti a copertura degli impegni” (artt. 13, comma 3, e 23, comma 3, d.lgs. 252/2005).
La figura del patrimonio di destinazione è affine a quella
del fondo di previdenza interno all’azienda del datore di lavoro, disciplinata dall’art. 2117 c.c.; tale affinità è confermata
dall’espresso richiamo operato a tale normativa dall’art. 4,
comma 2, del d.lgs. n. 252/2005.
5.2 Disciplina dell’attività dei fondi
I fondi pensione risultano assoggettati a regole speciali che
ne comprimono l’autonomia sotto diversi profili.
In primo luogo, la legge opera un ampio rinvio alla normativa secondaria, di competenza del Ministro del lavoro, chiamata a fissare fra l’altro gli elementi essenziali degli statuti e dei
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regolamenti dei fondi pensione e i requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività, con particolare riferimento a requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali
e dei responsabili dei fondi (art. 4, comma 3, d.lgs. 252/2005).
In secondo luogo, diverso dalle regole del diritto comune è
anche il principio, di diffusa applicazione nel settore, che porta non solo alla predeterminazione di schemi degli atti che
definiscono l’ordinamento interno delle forme pensionistiche
nonché dei loro principali atti contrattuali – statuti, regolamenti, convenzioni di gestione – ma anche alla verifica preventiva
tramite l’approvazione da parte dell’Autorità di vigilanza.
Infine, la legge (art. 5) assoggetta a regole specifiche la composizione degli organi di amministrazione, che non è lasciata
alla completa disponibilità dei fondi.
5.3 Forme collettive e forme individuali
Sulla base delle fonti che ne hanno disposto l’istituzione, i
fondi pensione possono essere distinti e classificati tra forme
collettive e forme individuali. Le prime sono così definite in
quanto l’adesione alle stesse viene negoziata sul piano contrattuale collettivo, ed interessa tutti i lavoratori dipendenti di una
certa azienda o operanti in un certo comparto o settore produttivo; le seconde sono così definite in quanto l’adesione avviene su base individuale, e prescinde dal settore di attività o
addirittura dall’esistenza di un determinato rapporto di lavoro.
Rientrano nella categoria delle forme collettive i fondi pensione istituiti da contratti e accordi collettivi, dalle Regioni,
dalle casse di previdenza obbligatoria dei professionisti; rientrano nella categoria delle forme individuale i fondi pensione
che raccolgono adesioni individuali ed i piani pensionistici
individuali.
5.4 Piani individuali pensionistici
La legge riconosce la capacità di porsi come strumento di
realizzazione della finalità di previdenza complementare e, in
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concreto, di attuazione di forme pensionistiche individuali,
non solo ai fondi pensione chiusi ed aperti; tale capacità viene
riconosciuta anche in capo ai c.d. piani individuali pensionistici (art. 13 d.lgs. 252/2005).
Questi piani consistono in contratti individuali di assicurazione sulla vita, che si distinguono dagli altri contratti di assicurazione per la presenza della finalità previdenziale. La differenza principale tra queste forme pensionistiche e quelle
attuate per mezzo dei fondi pensione è la natura strettamente
individuale del rapporto che si instaura tra l’aderente ed il soggetto che gestisce la forma pensionistica; i rapporti tra le parti sono disciplinati dalla polizza e da un regolamento che deve
essere previamente approvato dalla Covip.
5.5 Fondi chiusi e aperti
I fondi pensione possono essere ulteriormente classificati e
distinti tra Fondi chiusi e fondi aperti in ragione della platea di
destinatari cui essi si rivolgono.
Si definiscono come fondi chiusi (o anche negoziali) i fondi istituiti da contratti o accordi collettivi cui possono iscriversi solo i lavoratori dipendenti di una determinata azienda, o
che operano in un determinato comparto o territorio.
Si definiscono invece come aperti i fondi – istituiti da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio – cui possono
aderire tutti i potenziali destinatari della previdenza complementare, senza che sussistano limitazioni relative a specifiche
categorie (art. 12, comma 1, d.lgs. 252/2005).
In virtù di tale caratteristica, i soggetti privi di redditi di
lavoro e, dunque, non lavoratori trovano proprio nei fondi
pensione aperti, nonché nei contratti di assicurazione sulla
vita, una possibile collocazione, acquisito che le altre forme
pensionistiche riguardano i destinatari tipici della previdenza
complementare.
I fondi chiusi e quelli aperti si caratterizzano per le diverse modalità con cui può essere gestito il patrimonio.
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Il fondo pensione chiuso si limita a raccogliere le adesioni
ed i contributi, e sceglie la politica con cui intende investire
tali risorse; in concreto, esso non può gestire la fase dell’attuazione delle politiche di investimento, ma deve affidare tale
compito a soggetti esterni che svolgono professionalmente
l’attività di investimento finanziario (banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione, società di
gestione del risparmio).
Invece, il fondo aperto può costituire un patrimonio separato alimentato dai contributi degli iscritti e finalizzato all’erogazione delle prestazioni previdenziali complementari, e la
gestione finanziaria di tale patrimonio è svolta dalla stessa
società che ha promosso il fondo; la legge, tuttavia, prevede la
possibilità di stipulare le c.d. convenzioni di gestione anche
per fondi pensione aperti (art. 6, comma 1, d.lgs. n. 252/2005);
pertanto, ai fini della gestione finanziaria, anche i fondi pensione aperti si possono avvalere di soggetti esterni convenzionati.
È invece comune ad entrambe le tipologie di fondi l’obbligo di depositare le risorse che affluiscono (mediante i contributi degli iscritti) presso un soggetto diverso dal fondo stesso
e dalla società che (nel caso dei fondi chiusi, obbligatoriamente) cura l’investimento: tale soggetto è la banca depositaria.
5.6 Il sistema di controllo sui Fondi – LA COVIP
L’ordinamento della previdenza complementare adotta
come sua regola caratterizzante la trasparenza di tutte le forme
pensionistiche, con riferimento sia al rapporto fra queste e i
potenziali ed effettivi aderenti che al rapporto delle stesse con
l’Autorità di vigilanza del settore.
Al centro del sistema di garanzia si colloca la Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione), che concentra tutti i
poteri di vigilanza con riferimento all’entrata nel sistema della previdenza complementare nonché a tutti i profili rilevanti
delle forme pensionistiche complementari: trasparenza e correttezza, sana e prudente gestione, stabilità (cfr. in particolare,
gli articoli 4, comma 3, e 19 del d.lgs. 252/2005).
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Le forme pensionistiche hanno nei confronti della Covip
specifici obblighi di informazione previsti espressamente dalla legge; inoltre, la Covip dispone di poteri che può attivare al
fine di acquisire – anche sotto forma di segnalazioni periodiche – tutte le informazioni necessarie per l’efficacia della vigilanza (cfr. in particolare, art. 19, commi 3 e 4; art. 19–ter d.lgs.
252/2005, che punisce come illecito penale la comunicazione
di false informazioni alla Covip).
6
ADESIONE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
L’adesione alla previdenza complementare ed il conferimento del TFR ad un fondo pensione sono due momenti concettualmente diversi: l’adesione consiste nella scelta di entrare o no nel sistema, mentre il conferimento consiste nella scelta del fondo cui si destina il trattamento di fine rapporto.
L’art. 8 comma 1, del d.lgs. 252/2005, lega in maniera
indissolubile questi due momenti ai fini dell’instaurazione del
rapporto previdenziale di natura complementare, in quanto il
conferimento del TFR ad un determinato fondo vale anche
come manifestazione di volontà di aderire al sistema della previdenza complementare.
In particolare, la norma richiede come condizione necessaria e sufficiente per poter aderire alla previdenza complementare il conferimento ad una forma pensionistica complementare del trattamento di fine rapporto.
Ai fini dell’adesione, il conferimento del TFR è necessario,
in quanto senza di esso non si perfeziona il rapporto tra il lavoratore ed il sistema della previdenza complementare (al contrario di quanto avveniva nel sistema delineato dal d.lgs. n.
123/1993), ed è sufficiente, in quanto il versamento di altri
contributi da parte del lavoratore o del datore di lavoro non è
obbligatorio, ma solo facoltativo.
Il legame previsto dall’art. 8 del d.lgs. n. 252/2005 tra adesione alla previdenza complementare e conferimento, con
modalità tacite o esplicite, del TFR si applica solo nei confronti dei lavoratori che sono titolari del diritto alla percezione del
trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile, cioè i lavoratori subordinati.
24
25
Per gli altri lavoratori (autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi a progetto, ecc.), l’adesione richiede sempre e comunque un’espressa manifestazione di
volontà; lo stesso principio vale per quei rapporti di lavoro
che, pur prevedendo il diritto alla percezione di indennità
similari al TFR (es. gli agenti, che hanno diritto a ricevere
un’indennità di fine servizio) non possono essere ricondotti
allo schema del lavoro subordinato definito dall’art. 2094 del
codice civile.
6.1 Modalità di adesione
La legge individua con precisione le possibili modalità di
adesione al sistema della previdenza complementare.
Entro sei mesi dalla data di assunzione, ciascun lavoratore
subordinato può scegliere di adottare tre diversi comportamenti, tutti rilevanti ai fini della scelta di aderire o no alla previdenza complementare:
– conferire l’importo del TFR maturando ad una forma di
previdenza complementare da esso prescelta, mediante una
apposita dichiarazione scritta indirizzata al proprio datore di
lavoro;
– scegliere di mantenere il TFR futuro presso il proprio
datore di lavoro, mediante una apposita dichiarazione scritta
indirizzata al proprio datore di lavoro;
– aderire in maniera tacita alla previdenza complementare,
omettendo di comunicare, entro i sei mesi prescritti, una delle
due opzioni prima indicate (in questo caso, il TFR sarà conferito ad una delle forme pensionistiche individuate secondo i
criteri previsti dal d.lgs. n. 252/2005, cfr. infra).
Come si vede, il sistema è strutturato in maniera tale da
richiedere al lavoratore un comportamento attivo sia nel caso
in cui egli intenda aderire alla previdenza complementare e
conferire il proprio TFR ad un fondo pensione da esso prescelto, sia nel caso opposto in cui egli non intenda entrare nel
sistema e mantenere le regole comuni di accantonamento,
presso il datore di lavoro, del trattamento di fine rapporto.
26
6.2 Obblighi di informazione
L’adesione tacita comporta effetti rilevanti ed irreversibili
in capo al lavoratore; la legge si preoccupa di garantire che il
lavoratore sia pienamente cosciente e consapevole di questi
effetti, di modo che l’inerzia del medesimo si qualifichi come
silenzio informato.
A tal fine, il lavoratore ha il diritto di ricevere dal datore di
lavoro, al momento dell’assunzione, una specifica informazione sulle facoltà di scelta disponibili nel sistema della previdenza complementare.
Successivamente, quando mancano trenta giorni alla scadenza dei sei mesi, lo stesso lavoratore, ove non abbia manifestato espressamente la propria volontà di aderire o non aderire alla previdenza complementare, ha diritto di ricevere dal
datore di lavoro una seconda informazione.
Questa ulteriore informativa deve illustrare al lavoratore le
conseguenze della sua eventuale inerzia, ed indicare anche la
forma pensionistica cui sarebbe conferito il suo TFR in caso di
adesione tacita.
6.3 Adesione tacita
Può accadere che il lavoratore non operi nessuna delle due
scelte appena ricordate. In questo caso, la legge opera una
scelta molto netta: il silenzio del lavoratore vale come adesione tacita (ed irreversibile, al pari di quella esplicita) al sistema.
L’adesione tacita può quindi essere identificata nel comportamento di chi, da un lato, non afferma di voler restare al di
fuori della previdenza complementare e, per l’altro, non si
avvale della facoltà di aderire ad una forma pensionistica entro
un semestre dall’assunzione.
6.4 Oggetto del conferimento
Il TFR che può essere conferito – sia con le modalità esplicite, sia con quelle tacite – ad una forma pensionistica comple27
mentare è soltanto il trattamento futuro, cioè quello non ancora maturato; tale trattamento non può essere conferito in misura parziale, ma deve necessariamente confluire per intero nella forma previdenziale prescelta (con delle eccezioni per il c.d.
vecchi iscritti, cfr. infra).
Il TFR maturato prima della data in cui avviene il conferimento resta invece accantonato presso il datore di lavoro.
Rispetto a questa somma, il lavoratore conserva il diritto ad
ottenere, al momento della cessazione del rapporto di lavoro,
il trattamento accantonato in suo favore secondo le regole previste dall’art. 2120 del codice civile.
6.5 Destinazione del TFR conferito
conferito secondo modalità tacite in direzioni diverse da quella del fondo istituito dalla contrattazione collettiva di categoria. In particolare, l’accordo aziendale può indirizzare il TFR
conferito con modalità tacite verso i fondi istituiti o promossi
dalle Regioni, oppure verso fondi pensione aperti (art. 8 d.lgs.
n. 252/2005).
La secondo specificazione concerne i casi in cui esistano,
sulla base del criterio generale che privilegia la contrattazione
collettiva di settore, più forme pensionistiche legittimate a
ricevere il conferimento tacito; tale ipotesi può accadere nel
caso in cui nello stesso settore esistano diversi contratti collettivi, e ciascuno di questi istituisca dei fondi pensione.
Nel caso in cui si verifichi questa concorrenza di fondi,
l’art. 8, comma 7, del d.lgs. n. 252/2005 prevede che il TFR
conferito tacitamente dovrà confluire nella forma pensionistica alla quale aderisce il maggior numero di colleghi del lavoratore interessato dalla modalità tacita.
Nel caso in cui il lavoratore decida di aderire alla previdenza complementare mediante una scelta esplicita, il proprio
TFR sarà conferito alla forma pensionistica da esso indicata al
momento della manifestazione della volontà di aderire (manifestazione di volontà che, come già detto, avviene proprio con
l’indicazione della forma pensionistica complementare in
favore della quale si dispone il conferimento).
Diversa è la situazione nel caso in cui il lavoratore aderisca alla previdenza complementare secondo modalità tacite. In
questo caso, infatti, l’adesione costituisce un effetto dell’inerzia del lavoratore, il quale non ha indicato la particolare forma
pensionistica verso la quale intende destinare il proprio TFR.
Per risolvere l’incertezza che si determina in questa ipotesi, la legge fissa direttamente alcuni criteri, che consentono di
individuare la forma pensionistica complementare in favore della quale deve operare il conferimento (tacito) del trattamento.
Il criterio generale contenuto nel d.lgs. n 252/2005 è quello della destinazione del TFR alle forme pensionistiche istituite dalla contrattazione collettiva applicata al settore in cui opera il lavoratore; tale criterio generale viene integrato da due
specificazioni.
La prima specificazione riguarda la possibilità, per la contrattazione collettiva di livello aziendale, di indirizzare il TFR
Le forme pensionistiche complementari realizzano la propria missione previdenziale – l’erogazione di prestazioni agli
iscritti – raccogliendo i contributi degli aderenti (nel caso dei
lavoratori subordinati, il TFR maturando), e investendoli nel
mercato finanziario.
L’attività di investimento è soggetta a particolari vincoli e
restrizioni, volti ad evitare che le forme pensionistiche investano le risorse raccolte in prodotti eccessivamente rischiosi e,
in quanto tali, incompatibili con la funzione previdenziale che
tali risorse devono svolgere.
I fondi devono scegliere se adottare una politica di investimento uguale per tutti gli iscritti (c.d. fondo monocomparto),
oppure se prevedere diverse linee di investimento (c.d. fondo
pluricomparto), distinte tra loro per il grado di rischio e – conseguentemente – di potenziale redditività.
Al momento dell’iscrizione alla forma complementare, il
lavoratore deve indicare la linea di investimento prescelta
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29
6.6 Investimento dei contributi versati
(ovviamente, solo se ne esiste più di una); la posizione individuale del lavoratore costituita con le risorse dallo stesso versate sarà alimentata dai contributi versati e dai rendimenti che
maturano dalla linea di gestione finanziaria prescelta.
Nel caso in cui il lavoratore aderisca alla previdenza complementare secondo le modalità tacite, il d.lgs. n. 252/2005
prevede che il TFR tacitamente conferito debba essere obbligatoriamente investito nella linea più prudenziale, o meglio in
quella che più delle altre appare in grado di garantire la restituzione del capitale versato e l’ottenimento di rendimenti pari
o superiori al TFR; si tratta di un giudizio probabilistico, tuttavia, in quanto tutti gli investimenti finanziari per loro natura
hanno una intrinseca aleatorietà.
6.7 Reversibilità ed irreversibilità dell’adesione
ne di non aderire al sistema e, di conseguenza, mantenere l’accantonamento del TFR secondo le regole previste dall’art.
2120 del codice civile; questa scelta può in ogni momento
essere revocata in favore dell’adesione ad una forma pensionistica complementare.
La diversa disciplina delle due fattispecie – l’irreversibilità
dell’adesione alla previdenza complementare, e la reversibilità
della mancata adesione – non è casuale; questa differenza
costituisce una delle modalità con cui trova attuazione la finalità di politica del diritto, sottesa a tutte le norme del d.lgs. n.
252/2005, di incentivare e favorire in tutti i modi l’adesione
alla previdenza complementare e la permanenza nel tempo
all’interno del relativo sistema.
6.8 Vecchi iscritti
La scelta di aderire, per mezzo del conferimento del TFR,
alla previdenza complementare, è irreversibile.
Una volta che il lavoratore sceglie di aderire (sia con forme
esplicite che tacite) alla previdenza complementare, la scelta non
può essere revocata: il lavoratore perde definitivamente la possibilità di abbandonare il sistema della previdenza complementare
e tornare alle regole tradizionali di accantonamento del TFR.
Il principio dell’irreversibilità dell’adesione ha una portata
molto ampia, in quanto si estende anche al caso in cui il lavoratore interrompa il rapporto di lavoro che intratteneva al momento della scelta, e ne inizi un altro. All’inizio del secondo rapporto, il lavoratore dovrà scegliere solo se mantenere la propria
iscrizione al fondo pensione cui era iscritto in precedente, oppure iscriversi ad un nuovo fondo pensione (le opzioni a sua disposizione sono diverse, in ragione del settore di attività in cui si
svolge il secondo rapporto); egli non dovrà invece riprodurre la
scelta se entrare o no nel sistema, avendo ormai consumato la
possibilità di esercitare tale scelta con la prima adesione.
Il principio dell’irreversibilità vale nel caso in cui il lavoratore abbia scelto di aderire alla previdenza complementare,
in forma tacita o esplicita, mentre non vale nel caso opposto,
qualora cioè egli abbia manifestato esplicitamente l’intenzio-
Per i lavoratori dipendenti iscritti ad un istituto di previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 sono
previste regole di conferimento del TFR parzialmente diverse
da quelle appena ricordate.
Tali lavoratori, in ragione della maggiore anzianità lavorativa accumulata, possono scegliere di destinare alle forme di
previdenza complementare soltanto una parte del TFR maturando (e non l’intero trattamento, come obbligatorio per gli
altri lavoratori): la quota di trattamento che può essere conferito varia in funzione della posizione in cui tali lavoratori si
trovavano alla data del 1 gennaio 2007 (se già iscritti ad una
forma pensionistica complementare, possono mantenere la
stessa quota versata in precedenza, altrimenti possono contribuire secondo la misura fissata dagli accordi collettivi o, in
mancanza, in misura non inferiore al 50%).
30
31
6.9 Principio di autosufficienza
Il finanziamento delle forme pensionistiche è assicurato
esclusivamente dai contributi versati dai soggetti interessati
alla tutela (i lavoratori iscritti); non è invece ammesso alcun
diretto concorso pubblico, in ossequio alla natura privatistica
delle forme di previdenza complementare.
Nel caso in cui la forma pensionistica sia diretta ai lavoratori subordinati, il finanziamento della stessa può essere assicurato, oltre che dai contributi degli iscritti, dai contributi versati dei datori di lavoro; la misura di questi contributi e le condizioni che determinano il loro versamento devono essere
espressamente previste dai contratti e accordi collettivi, anche
aziendali (art. 8, comma 1, d.lgs. 252/2005).
L’art. 8 legittima a contribuire alla posizione individuale dei
lavoratori anche il “committente”; questa indicazione lascia
pensare che anche nel caso delle collaborazioni coordinate e
continuative si possa delineare un sistema bilaterale di partecipazione ai fondi (sulla falsariga di quello operante ai fini dello
speciale regime di previdenza obbligatorio di cui alla legge n.
335/1995), anche se non necessariamente secondo lo stesso criterio di ripartizione del carico contributivo ivi previsto.
ferenzia solo per la fonte istitutiva (la stessa legge) e per il proprio carattere residuale, in quanto come detto raccoglie solo il
TFR conferito tacitamente alla previdenza complementare che
non può essere destinato ad una delle forme pensionistiche
istituite dalla contrattazione collettiva.
Tale fondo è assoggettato alle regole generali che governano l’attività degli altri fondi pensione, con alcune specificità:
il Fondo è amministrato da uno speciale “comitato”, ed il lavoratore può liberamente trasferire la posizione previdenziale
maturata presso di esso anche prima del termine di due anni
dalla adesione (artt. 8, comma 7, e 9 del d.lgs. n. 252/2005).
6.10 FondInps
L’applicazione dei criteri generali previsti dalla legge per
individuare la forma pensionistica complementare cui deve
essere destinato il TFR conferito secondo modalità tacite può
rivelarsi infruttuosa ai fini dell’effettiva individuazione del
fondo di destinazione di tali risorse.
Può infatti accadere che la contrattazione collettiva di settore non abbia provveduto ad istituire alcun fondo negoziale,
o che la contrattazione aziendale non abbia previsto alcunché
in materia; in queste ipotesi risulterebbe vanificata la regola
che individua nei fondi negoziali la naturale destinazione del
TFR conferito tacitamente.
Per queste ipotesi, il TFR conferito tacitamente deve essere destinato ad una forma pensionistica complementare residuale gestita dall’Inps (c.d. FondInps).
Tale forma pensionistica è chiamata ad operare come tutte
le altre forme pensionistiche complementari, dalle quali si dif32
33
7
ANTICIPAZIONI, TRASFERIMENTI E RISCATTO
L’iscritto può chiedere delle anticipazioni delle posizioni
individuali (art. 11, commi 7 e 8, d.lgs. 252/2005), secondo
uno schema che ricalca, in larga misura, quanto previsto dal
codice civile per le anticipazioni del TFR; anche le anticipazioni, come il trasferimento, non determinano l’uscita dal
sistema previdenziale, e per questo motivo non sono soggette
alla restrizioni che interessano il riscatto.
Le anticipazioni possono essere richieste in presenza di
specifiche esigenze dell’iscritto, che ricalcano in parte quelle
previste per il TFR.
L’anticipazione può essere richiesta innanzitutto per sostenere spese sanitarie relative a terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche e riguardanti l’iscritto,
il coniuge, ed i suoi i figli. L’ottenimento dell’anticipazione
per queste causali non è condizionato al decorso di un periodo
minimo di partecipazione alla forma pensionistica, e la misura della stessa può arrivare fino al 75% della posizione maturata.
In secondo luogo, l’anticipazione può essere richiesta per
l’acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o
per la realizzazione di interventi di ristrutturazione della prima
casa di abitazione. Questa anticipazione può essere richiesta
solo dopo che siano decorsi otto anni di partecipazione alla
previdenza complementare (anche presso una pluralità di forme pensionistiche, dedotti comunque i periodi per i quali sia
stato esercitato il riscatto totale della posizione previdenziale),
e può arrivare fino al 75% della posizione maturata.
Infine, la legge ammette la possibilità per le forme pensionistiche di riconoscere il diritto all’anticipazione per “ulteriori esigenze”. L’anticipazione concessa per questi motivi può
essere richiesta dopo otto anni di partecipazione alla previdenza complementare, e può arrivare fino al 30% della posizione
maturata.
In tutti i casi sopra elencati, le somme percepibili a titolo
di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale della contribuzione, maggiorata della relativa rivalutazione, versata alla forma pensionistica a partire dal
momento dell’adesione.
Ogni fondo pensione è tenuto a mettere a disposizione dei
propri iscritti un documento denominato «documento sulle
anticipazioni», contenente tutte le indicazioni precise circa la
documentazione da produrre in allegato alla domanda.
La normativa per le anticipazioni alle forme di previdenza
integrativa risulta più conveniente rispetto a quella applicata al
TFR, in quanto prevede, a parità di condizioni, importi percentuali maggiori – un 75% contro un 70 % – che possono essere
34
35
7.1 Il Principio di stabilità del rapporto pensionistico
complementare
La natura squisitamente libera e volontaria che caratterizza
la scelta di aderire ad una forma pensionistica complementare
non caratterizza il rapporto che, successivamente all’adesione,
si instaura con la predetta forma.
In questa fase, dopo cioè che il lavoratore abbia scelto, con
modalità esplicite o tacite, di aderire ad una forma pensionistica complementare, egli non può più recedere dal sistema,
anche ove interrompa il rapporto di lavoro intrattenuto al
momento della scelta e ne instauri un altro, con o senza soluzione di continuità con il precedente.
Il principio dell’irreversibilità della scelta è rafforzato da
vincoli e misure di carattere incentivante accomunate dalla
finalità di favorire la stabilità del rapporto di previdenza complementare, che ha bisogno di continuità per poter portare ad
una adeguata tutela complementare.
7.2 Anticipazioni
richiesti, e prevede una causale (quella relativa alle ulteriori
esigenze) per la quale non è prevista la presentazione di alcun
documento giustificativo, e soprattutto nessun limite al numero di volte che l’anticipazione può essere concessa.
Le anticipazioni delle posizioni maturate presso i fondi
pensione sono oggetto di una disciplina di favore rispetto a
quella del TFR anche dal punto di vista fiscale (cfr. infra).
7.3 Riscatto delle posizioni individuali
requisiti di partecipazione già ammesse nella vigenza del d.
lgs. 124/1993; la finalità della Covip è quella di evitare che
mediante l’eccessivo ampliamento delle causali che consentono il riscatto si affermi un principio di libertà di recedere dal
sistema, che minerebbe seriamente l’attuazione della tutela
previdenziale che esso mira a realizzare.
Il riscatto totale non può essere esercitato nel quinquennio
precedente il momento di maturazione dei requisiti di accesso
alle prestazioni pensionistiche (art. 14, comma 2, d.lgs.
252/2005); anche questa regola è funzionale a favorire la stabilità della posizione dell’iscritto, cui viene impedita l’uscita
dal sistema nel momento in cui è vicina la maturazione della
prestazione previdenziale.
Il principio di irreversibilità dell’adesione e di stabilità del
rapporto instaurato con le forme pensionistiche complementari subisce limitate eccezioni in presenza di alcune situazioni
specifiche, che danno luogo alla facoltà dell’iscritto di chiedere ed ottenere il riscatto della propria posizione (cioè, la liquidazione del trattamento sino ad allora maturato e l’interruzione del rapporto con la forma pensionistica).
Tale facoltà è riconosciuta, innanzitutto, nel caso in cui
cessi l’attività lavorativa (fermo restando che qualora in futuro egli intraprenda una nuova attività lavorativa, sarà ancora
valida ed efficace l’opzione in favore del conferimento del
TFR ad una forma complementare) oppure qualora sopravvenga uno stato di invalidità permanente; la presenza di questi
presupposti legittima il lavoratore a chiedere il riscatto della
posizione individuale maturata presso il fondo pensione, a
seconda dei casi per la metà o per l’intero e immediata o procrastinata di 18 o 24 mesi (art. 14, comma 2, d.lgs. 252/2005;
queste ipotesi si aggiunge il caso di morte dell’aderente, che
viene disciplinato in maniera particolare dal comma 3).
Oltre al riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione e
per premorienza dell’aderente, la legge, utilizzando una formula alquanto ampia e generica, consente il riscatto “per altre
cause” (art. 14, comma 5, d.lgs. 252/2005).
Questa previsione è di incerta portata, e potrebbe ingenerare incertezze di carattere applicativo. Al fine di circoscrivere il
suo significato, la Covip, con le Direttive generali in data 28
giugno 2006, ha invitato i fondi pensione ad individuare nei
rispettivi statuti e i regolamenti solo causali di perdita dei
Il trasferimento della posizione individuale costituisce un
atto profondamente diverso dal riscatto. Mentre questo ultimo
equivale alla fuoriuscita dal sistema della previdenza complementare, e in quanto tale è avversato dalla legge, il trasferimento della posizione comporta solo l’abbandono di una forma pensionistica in favore di un’altra, senza quindi che risulti
compromessa la permanenza nel sistema.
Alla luce di questa sostanziale differenza, la legge contempla una disciplina meno restrittiva di quella prevista per il
riscatto nel caso in cui l’iscritto intenda trasferire la propria
posizione individuale.
In particolare, il trasferimento è consentito non solo nel
caso in cui l’iscritto perda i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica (es. per cessazione dell’attività lavorativa),
ma anche nel caso in cui questo sia il frutto di una semplice
volontà dell’iscritto, senza che sia venuta meno la possibilità
di continuare a partecipare alla forma pensionistica che egli
abbandona.
Questo secondo tipo di trasferimento – definito come
volontario – è soggetto ad un unico limite di carattere temporale, in quanto è ammesso dopo due anni di permanenza nella
forma pensionistica.
36
37
7.4 Trasferimento delle posizioni individuali
L’attuazione della facoltà di trasferire volontariamente la
posizione individuale viene garantita dalla norma (art. 14,
comma 6) che dichiara illegittime le norme degli statuti e dei
regolamenti dei fondi che pongano limiti alla facoltà di trasferire l’intera posizione previdenziale già maturata presso il fondo che si abbandona o atre clausole che, attraverso la distribuzione di particolari costi, possano rendere difficile l’esercizio
della libertà di trasferimento.
È ovvio che in caso di trasferimento dovrà essere destinato alla forma pensionistica prescelta non solo l’importo già
accantonato nella forma di origine, ma anche il TFR che si
maturerà dopo il trasferimento.
Più articolato è il regime di portabilità del contributo eventualmente pagato dal datore di lavoro in applicazione del contratto collettivo che disciplina la partecipazione alla forma
pensionistica di partenza; la possibilità di trasferire questo
contributo è rimessa alla scelta dei contratti o accordi collettivi, anche aziendali, che possono individuare i limiti e le modalità con cui si attua tale passaggio (cfr. art. 14, comma 6, d.lgs.
252/2005).
38
8
PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
8.1 Requisiti per l’accesso alle prestazioni
L’art. 11 del d.lgs. n. 252/2005 definisce le condizioni
minime che consentono l’accesso alle prestazioni pensionistiche complementari.
Il primo requisito richiesto dalla legge è quello della partecipazione per un periodo minimo di cinque anni alle forme
pensionistiche; ai fini del calcolo di questo periodo, non si
considerano utili i periodi di partecipazione a cui ha fatto
seguito il riscatto totale della posizione individuale.
Questo requisito, sicuramente poco impegnativo, deve
essere accompagnato dalla ulteriore – e più difficile da
raggiungere – condizione della avvenuta maturazione del
diritto pensionistico nella previdenza pubblica ed obbligatoria.
Prima della maturazione di tale diritto nella previdenza
pubblica, non può quindi essere erogata la prestazione pensionistica complementare.
Tale regola trova un’eccezione nel caso in cui l’iscritto
cessi l’attività lavorativa e, in seguito, si trovi in uno stato di
disoccupazione per un periodo superiore a quarantotto mesi;
in questa ipotesi, la prestazione complementare può essere
erogata con un anticipo fino a cinque anni rispetto al momento di maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni
pensionistiche spettanti nel regime obbligatorio di appartenenza.
39
8.2 Indisponibilità e inviolabilità delle prestazioni
L’art. 11, comma 10, del d.lgs. 252/2005, estende le disposizioni che assoggettano a vincoli particolari la possibilità di
cedere, sequestrare e pignorare le prestazioni pensionistiche
obbligatorie (in particolare, l’art. 128 del R.D. 1827/1935 e
l’art. 2 del D.P.R. 180/1952) anche alle prestazioni erogate
dalle forme pensionistiche complementari, siano esse in capitale o in rendita.
La legge, peraltro, offre una tutela differenziata alle diverse erogazioni che possono essere effettuate dai fondi pensione, sulla base di una graduazione della loro rilevanza sociale;
pertanto, le somme oggetto di riscatto e quelle oggetto di anticipazione per l’acquisto o la ristrutturazione della casa e per
“altre esigenze” vengono esentate da qualsiasi vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.
La norma afferma anche l’intangibilità delle posizioni previdenziali individuali, nella fase preparatoria delle prestazioni;
in tal modo la norma mette al riparo queste posizioni da eventuali azioni dei creditori del datore di lavoro e del lavoratore
(tale regola era già prevista dall’art. 2117 del codice civile per
i soli fondi di previdenza).
l’importo della prestazione varia in relazione ai contributi versati e all’andamento della gestione.
La formula della prestazione definita, invece, impegna il
soggetto che la utilizza ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito ovvero a quello del
trattamento pensionistico obbligatorio; questa formula risulta
molto impegnativa per il fondo chiamato ad attuarla e, per
questo motivo, è ancora rimasta sulla carta.
8.4 Tipologie di prestazioni
Il d.lgs. n. 252/2005 non definisce, al contrario della normativa previgente, tipologie specifiche di prestazioni; in luogo della preesistente distinzione fra pensione complementare
di vecchiaia e pensione complementare di anzianità, l’attuale
disciplina parla genericamente di prestazioni pensionistiche
complementari.
L’unificazione concettuale dei trattamenti complementari è
coerente con le evoluzioni normative che hanno interessato la
previdenza di base, dove la pensione di anzianità, sia pure
molto lentamente, sta uscendo di scena; peraltro, va considerato che la nuova definizione non impedisce ai fondi pensione
di prevedere tipologie diverse di trattamenti.
8.3 Contribuzione definita e prestazione definita
Le forme pensionistiche complementari cui sono iscritti
lavoratori subordinati, soci lavoratori di cooperative, persone
che svolgono lavoro di cura familiare, sono tenute a determinare le prestazioni spettanti agli iscritti esclusivamente secondo il regime della contribuzione definita.
Invece, le forme pensionistiche destinate ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti possono scegliere se adottare il
predetto regime oppure utilizzare quello della prestazione
definita (art. 2, comma 2, d.lgs. 252/2005).
La prima tipologia (la contribuzione definita) si caratterizza per il fatto che l’importo dei contributi è predeterminato
dall’iscritto. Tale meccanismo, unito al principio della capitalizzazione delle forme pensionistiche complementari, fa sì che
L’iscritto che matura il diritto alla percezione del trattamento pensionistico complementare può chiedere che questo
venga liquidato sotto forma di rendita o sotto forma di capitale.
La legge mostra una spiccata preferenza per la prima
modalità; prevede infatti il d.lgs. n. 252/2005 che almeno la
metà del montante maturato deve essere erogata sotto forma di
rendita. Questa rendita può avere caratteristiche diverse: può
garantire una rendita vitalizia immediata, oppure consentire la
reversibilità su un altro soggetto oppure per una forma che
garantisce un numero minimo di mensilità, a prescindere dal-
40
41
8.5 Modalità di erogazione delle prestazioni
l’esistenza in vita dell’iscritto. È chiaro che l’entità del trattamento mensile diminuisce con l’aumento delle garanzie offerte dal tipo di rendita prescelte.
La rendita in forma di capitale può essere richiesta, come
accennato, per un importo non superiore alla metà del montante maturato in capitale. La possibilità di derogare a questo
limite è prevista per il caso in cui l’eventuale conversione in
rendita del settanta per cento del montante finale desse luogo
ad un trattamento di pensione complementare inferiore alla
metà dell’assegno sociale Inps; in questo caso, l’iscritto può
chiedere di riceve l’intera prestazione sotto forma di capitale.
Un’altra possibilità di derogare al limite della metà è prevista per i soggetti iscritti ad una forma pensionistica complementare prima del 29 aprile 1993 (c.d. vecchi iscritti); anche
tali soggetti possono chiedere la liquidazione dell’intero montante sotto forma di rendita, ma in tal caso perdono i benefici
fiscali previsti le tali somme.
9
IL FONDO TESORERIA INPS
9.1 L’istituzione del Fondo Tesoreria
Nel caso in cui il lavoratore dichiari espressamente di non
voler aderire alla previdenza complementare, il suo trattamento di fine rapporto resta soggetto alle regole previste dall’art.
2120 del codice civile.
La legge Finanziaria per il 2007 (art. 1, comma 755, legge
n. 296/2006), senza intaccare tale principio, ha tuttavia introdotto un particolare meccanismo (ispirato essenzialmente dalla necessità di reperire risorse in grado di soddisfare i fabbisogni di liquidità dello Stato) volto a privare il datore di lavoro
della materiale disponibilità del TFR accantonato in favore del
lavoratore che ha scelto di non aderire alla previdenza complementare.
In virtù di tale meccanismo, le aziende del settore privato
che impiegano almeno 50 dipendenti sono tenute a devolvere
le quote di trattamento di fine rapporto che i lavoratori non
hanno destinato alla previdenza complementare ad un Fondo
appositamente istituito presso l’INPS, denominato “Fondo per
l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei
trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 c.c.”.
9.2 Natura dei versamenti operati al Fondo Tesoreria
L’obbligo posto in capo ai datori di lavoro di versare al
Fondo Tesoreria il TFR inoptato viene rafforzato dalle norme
che assoggettano le relative somme a quelle che governano
l’obbligo di pagamento dei contributi previdenziali.
42
43
Pertanto, il mancato versamento del TFR inoptato può
essere sanzionato e perseguito con i medesimi strumenti e le
medesime sanzioni previste per la riscossione della contribuzione obbligatoria.
9.3 Criteri di computo dell’organico
Sono obbligati a versare il TFR inoptato al Fondo di Tesoreria solo le imprese del settore privato che impiegano più di
49 dipendenti.
I criteri in base ai quali deve essere valutata la consistenza
dell’organico aziendale sono specificati dal Decreto Interministeriale del 30 gennaio 2007. Secondo il Decreto, rientrano
nell’area dei datori soggetti all’obbligo tutti quelli che impiegano almeno 50 addetti, calcolati prendendo a riferimento la
media annua dei lavoratori in forza. Nella media devono essere inclusi tutti i lavoratori subordinati, a prescindere dalla tipologia del rapporto e dall’orario di lavoro (i lavoratori a tempo
parziale sono computati in base alle regole di computo previste dalla disciplina della fattispecie).
accantonato, ma non ha alcun effetto nei confronti del lavoratore, il quale avrà diritto ad ottenere dal datore di lavoro la
liquidazione dello stesso secondo le regole tradizionali di cui
all’art. 2120 del codice civile (lo stesso vale per le anticipazioni).
Di conseguenza, il lavoratore non instaura alcun rapporto
con il Fondo Tesoreria INPS; il suo unico referente resta il
datore di lavoro, che deve pagare il TFR spettante al lavoratore secondo le regole di cui all’art. 2120 c.c., salvo poi ottenere dal Fondo il rimborso di quanto anticipato (mediante il
meccanismo del conguaglio nella denuncia mensile dei contributi).
9.4 Principio dell’automaticità delle prestazioni
Il contributo pagato dal datore di lavoro al Fondo Tesoreria è soggetto al principio generale, contenuto nell’art. 2116
del codice civile, dell’automaticità delle prestazioni.
In base a questo principio, il lavoratore ha diritto di farsi
pagare direttamente dal Fondo Tesoreria il TFR maturato nel
corso del rapporto di lavoro, qualora il datore di lavoro non
abbia versato, pur essendo obbligato, le relative somme al
Fondo.
9.5 Regime applicabile al TFR versato al Fondo Tesoreria
Il versamento del TFR inoptato a tale Fondo sottrae ai
datori di lavoro la materiale disponibilità del trattamento
44
45
10
INCENTIVI ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
10.2 Trattamento fiscale dei rendimenti
I rendimenti che si maturano anno per anno sono soggetti
a un’imposta sostitutiva con aliquota dell’11%, più bassa
rispetto alle altre forme di risparmio.
10.3 Trattamento fiscale delle prestazioni
Lo spiccato favor legislativo verso l’adesione alle forme
pensionistiche complementari si manifesta, oltre che nelle
norme che disciplinano le forme di finanziamento delle predette forme, anche nel regime fiscale particolarmente favorevole previsto per i lavoratori che scelgono di aderire alla previdenza complementare.
10.1 Trattamento fiscale dei contributi
I contributi versati alle forme di previdenza complementare, escluso il TFR, sono interamente deducibili dal reddito
complessivo Irpef fino ad un massimo di Euro 5.164,67; ai fini
dell’applicazione del limite massimo di deducibilità devono
essere conteggiati anche gli eventuali contributi a carico del
datore di lavoro nonché i contributi versati a favore dei soggetti fiscalmente a carico (art. 8 comma 6, del d.lgs. n.
252/2005).
Inoltre, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione ad una forma pensionistica complementare, è consentito dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il
limite di 5.164,57 euro per un importo pari alla differenza
positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche (viene tuttavia previsto un tetto massimo di
2.582,29 euro annui).
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Le prestazioni, per la parte che non è stata già tassata
durante la fase di accumulo, sono soggette a un’imposizione
sostitutiva con due differenti aliquote a seconda dei casi.
a) Prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita, anticipazioni per spese sanitarie
Riscatti parziali/totali/premorienza:
Imposizione sostitutiva 15% nei primi 15 anni e -0,3% per
ogni anno successivo fino al minimo del 9% dal 36° anno.
b) Anticipazioni per acquisto/ristrutturazione prima
casa,per ulteriori esigenze Riscatti per altri motivi:
imposizione sostitutiva 23%
10.4 Misure compensative per le imprese
La scelta di rafforzare il sistema della previdenza complementare mediante l’individuazione del TFR come forma di
finanziamento principale comporta alcuni effetti negativi sul
sistema di finanziamento delle imprese.
Nel caso in cui il lavoratore scelga di aderire alla previdenza complementare, infatti, il datore di lavoro non può più
disporre delle somme accantonate a titolo di TFR (somme che
egli dovrà pagare solo al momento della cessazione del rapporto), ma si trova nella condizione di dover cedere mensilmente
queste somme alla forma pensionistica scelta dal lavoratore.
Ne consegue una ridotta disponibilità di liquidità per il
sistema delle imprese, che si vedono private di una forma di
autofinanziamento molto conveniente (l’uso dell’accantonamento per il TFR ha un costo pari alla sola aliquota di rivalutazione del trattamento).
47
Questo problema è accentuato dalle norme, contenute nella legge Finanziaria per il 2007, che hanno introdotto (per le
aziende con più di 50 lavoratori) l’obbligo di versare ad un
Fondo istituito presso la Tesoreria Inps tutte le somme non
destinate alla previdenza complementare (cfr. infra).
Per attenuare, almeno in parte, l’impatto negativo di queste
innovazioni, la legge Finanziaria per il 2007 ha introdotto delle norme volte a ridurre alcune voci di costo del lavoro.
In particolare, è stata riconosciuta la possibilità di dedurre
dal reddito d’impresa un importo pari al 4% dell’ammontare
del TFR versato al Fondo Tesoreria Inps (analoga disposizione era già prevista per il TFR destinato alle forme pensionistiche complementari).
Inoltre, le imprese sono state esonerate dall’obbligo di versamento del contributo al Fondo di garanzia per il pagamento
del TFR, per una quota corrispondente al trattamento di fine
rapporto trasferito alla previdenza complementare oppure al
Fondo Tesoreria INPS.
Infine, alle imprese è stato riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi sociali (di quelli posti a carico del datore di lavoro) dovuti alla Gestione Inps per le prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti (di cui all’art. 24 della legge
9 marzo 1989, n. 88); per ogni lavoratore interessato sarà possibile ridurre la contribuzione in funzione della percentuale di
TFR maturando conferito alla previdenza complementare
ovvero al Fondo Tesoreria INPS.
11
EUROPA E PREVIDENZA INTEGRATIVA
Lo sviluppo dei fondi pensione non può limitarsi all’interno
dei confini italiani ma deve volgere lo sguardo anche al panorama
comunitario, anche in considerazione della concreta possibilità di
una mobilità più accentuata nel mondo del lavoro. Dell’argomento si occupa già da parecchio tempo la Comunità Europea con l’obiettivo di disciplinare la trasferibilità dei diritti pensionistici.
Il recente Provvedimento della Covip dello scorso 15 luglio
recante il “Regolamento sulle procedure relative all’autorizzazione all’esercizio delle forme pensionistiche complementari,
alle modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento
della personalità giuridica, alle fusioni e cessioni e all’attività
transfrontaliera” dedica poi ampio spazio alle procedure di
autorizzazione dei fondi pensione allo svolgimento dell’attività
transfrontaliera, che si fonda sulle novità normative introdotte
nel decreto n. 252 del 2005 dal D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28,
in recepimento della Direttiva europea n. 2003/41/CE.
La prima tappa del tentativo di porre una regolamentazione comunitaria della previdenza, parte dall’ottobre 1991 quando vi è un primo tentativo di inserire la previdenza complementare in Agenda, transitando poi per Comunicazioni varie,
un Libro Verde e più di una Direttiva comunitaria.
Concentrando l’attenzione sui principali provvedimenti
adottati, citazione particolare va sicuramente alla Dir. n.
2003/41/CE in tema di attività e di supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, recentemente recepita nel
1
Capitolo tratto dall’articolo “Fondi pensione transfrontalieri” di Carlo
Giuro, pubblicato sulla rivista Diritto e Pratica del Lavoro n. 34/2010
edita da IPSOA.
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49
nostro ordinamento con il D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28. L’obiettivo è quello di favorire la creazione di un mercato interno
dei servizi finanziari anche sul versante previdenziale, rafforzare il legame tra i Regimi di sicurezza sociale e gli Enti pensionistici aziendali e professionali (EPAP), prevedere disposizioni prudenziali per un corretto funzionamento del sistema a
capitalizzazione, rinnovare comunque il principio di “sussidiarietà” degli Stati membri che conservano tutte le loro competenze per quanto concerne l’organizzazione dei loro sistemi
pensionistici.
Viene poi ribadito il principio secondo il quale le persone
anziane e i disabili non vengano esposti al rischio di povertà e
possano godere di un livello di vita decoroso. Con il provvedimento di recepimento si rafforzano le disposizioni in materia di investimenti degli organismi previdenziali introducendo
nel nostro sistema il principio anglosassone del “prudent
man”. In particolare si prevede che, con decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale si individuino le attività
finanziarie in cui i fondi pensione possono investire le loro
disponibilità fissando limiti massimi di investimento, i criteri
di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari, le
regole da osservare in materia di conflitti di interesse (dovrebbe riprendere a breve un procedimento di pubblica consultazione su uno specifico documento in fase di predisposizione
da parte del Ministero dell’Economia). Ed ancora, sempre sotto il profilo finanziario, i fondi pensione definiscono gli obiettivi ed i criteri della propria politica di investimento anche con
riferimento ai singoli comparti. Si guarda con molto interesse
anche al momento del decumulo, vale a dire la fase della conversione in rendita. Si conferisce la possibilità ai fondi pensione di potere erogare anche direttamente le rendite, e quindi
non necessariamente attraverso la stipula di una convenzione
con una compagnia assicurativa. Ciò è possibile, previa autorizzazione da parte della COVIP, laddove sussistano mezzi
patrimoniali adeguati e vi sia un numero sufficientemente congruo di iscritti. Vi è tutta una ampia parte del Decreto che
regolamenta l’attività transfrontaliera recepita negli art.
15–bis e 15–ter, D.Lgs. n. 252 del 2005.
Cenno particolare va poi rivolto alla evoluzione della
Autorità di Vigilanza previdenziale in ambito comunitario alla
luce del rapporto de Larosière oggetto proprio in questi giorni
di dibattito in ambito europeo. Il punto di partenza è la riforma Lamfalussy, adottata nel 2001, che si era posta l’obiettivo
di rendere il processo legislativo europeo più snello ed efficace, introducendo una distinzione tra normativa di primo livello, contenente principi generali, da approvare secondo le laboriose procedure tradizionali di codecisione e misure applicative di secondo livello, adottate con un percorso semplificato
dalla Commissione europea con l’assistenza di apposite strutture tecniche. Negli anni tra il 2001 e il 2004 sono stati istituiti poi i Comitati di terzo livello nei settori dell’intermediazione bancaria, mobiliare, assicurativa e previdenziale (CEIOPS)
con il compito di fornire supporto tecnico alla Commissione
nello sviluppo delle proposte legislative e di promuovere una
maggiore cooperazione e convergenza tra le Autorità di vigilanza nazionali nell’esercizio dei controlli sugli operatori.
L’applicazione della riforma Lamfalussy ha dato però risultati
solo parziali.
L’auspicata razionalizzazione del processo di produzione
delle norme europee non sempre si è materializzata; ed il livello di armonizzazione raggiunto sul fronte delle regole è rimasto limitato.
Persistono inoltre profonde differenze anche nelle prassi di
controllo utilizzate nei diversi Paesi. Con l’insorgere della crisi, non sono mancati poi casi di misure prese unilateralmente
da alcuni Stati membri che hanno creato ripercussioni in altri
paesi, incidendo negativamente sul mantenimento di condizioni di parità concorrenziale all’interno del Mercato unico. Sono
risultati limitati i meccanismi di cooperazione messi in atto a
livello europeo. Nell’ottobre 2008 la Commissione europea ha
dato mandato a un gruppo di esperti indipendenti presieduto
da Jacques de Larosière, di presentare proposte per una riforma delle strutture di vigilanza in Europa il cui rapporto è stato pubblicato a marzo 2009.
Le principali evidenze sottolineano:
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51
11.1 Autorità di Vigilanza comunitaria
– la mancanza di un adeguato sistema di controlli macroprudenziali focalizzati sulle fonti di rischio sistemico e non
solo sui rischi per le singole istituzioni soggette a vigilanza
– l’assenza di meccanismi di valutazione unitaria e di un
trattamento prudenziale uniforme dei gruppi cross–border, in
un contesto in cui la supervisione resta decentrata e la cooperazione tra le autorità nazionali si svolge sostanzialmente su
base volontaria.
Nel maggio 2009 la Commissione europea ha delineato il
piano di lavoro per rendere operativa la nuova architettura
entro il 2010. I due pilastri della futura Vigilanza europea
sono:
1. la vigilanza macroprudenziale, affidata al Comitato
Europeo per il Rischio Sistemico (European Systemic Risk
Board – ESRB), organismo privo di personalità giuridica ma
con competenza su tutti i settori finanziari; garantirà il monitoraggio dei rischi macro, nonché la segnalazione degli stessi
e la formulazione di raccomandazioni a Paesi membri, Autorità di vigilanza nazionali ed europee, Commissione europea
perché assumano le iniziative necessarie.
sione europea. L’EIOPA dovrà sviluppare standard tecnici vincolanti per l’elencazione, per ogni Stato membro, delle norme
prudenziali, relative alla stabilità dei fondi pensione, non rientranti nella materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro e standard tecnici vincolanti per le informazioni
che i fondi pensione devono fornire alle Autorità competenti.
In presenza di notevoli differenze tra gli Stati dell’Unione nell’interpretazione e nell’applicazione della normativa comunitaria in materia di fondi pensione, il primo compito attribuito
all’EIOPA risponde a un’esigenza di certezza, in caso di operatività transfrontaliera dei fondi pensione, rispetto alla distinzione tra norme di natura prudenziale, di competenza dell’Autorità di origine dell’intermediario (Home Authority) e norme
di diritto della sicurezza sociale e del lavoro, di competenza
dell’Autorità del Paese ospite (Host Authority).
11.2 Cosa prevede il Regolamento Covip
2. la vigilanza microprudenziale, facente capo ad una rete
di supervisori finanziari, il c.d. Sistema Europeo di Vigilanza
Finanziaria
(European
System
of
Financial
Supervision–ESFS), formato da tre Autorità europee, denominate ESAs (EuropeanSupervisory Authorities) e dalle Autorità
nazionali, che mantengono le loro competenze di supervisione. Le ESAs risulteranno dalla trasformazione degli attuali
Comitati di terzo livello, istituiti in base alla riforma Lamfalussy, subentrando loro nello svolgimento dei compiti di consulenza tecnica alla Commissione europea. Per il settore di
riferimento della COVIP, il CEIOPS (Committee of European
Insurance and Occupational Pensions Supervisors) sarà trasformato in EIOPA (European Insurance and Occupational
Pensions Authority). Le ESAs differiranno dagli attuali comitati di terzo livello, oltre che per talune rilevanti innovazioni
concernenti aspetti organizzativi e forma giuridica, per i poteri di cui verranno dotate in base alle proposte della Commis-
Con il Regolamento allegato si è inteso aggiornare le
disposizioni COVIP in materia di autorizzazione all’esercizio
dell’attività delle forme pensionistiche complementari e di
approvazione delle modifiche statutarie e regolamentari, nonché completare il quadro delle disposizioni COVIP con riguardo ad alcuni profili, quale quelli delle fusioni e cessioni e delle attività transfrontaliere.
L’attività di revisione e aggiornamento delle procedure di
autorizzazione all’esercizio dell’attività e di approvazione
delle modifiche statutarie e regolamentari trova fondamento
nell’art. 23, comma 3 della legge n. 262 del 2005 (legge per
la tutela del risparmio) che richiede che le Autorità di vigilanza ivi richiamate, tra cui anche la COVIP, sottopongano a
revisione periodica il contenuto degli atti di regolazione
adottati.
Il nuovo Regolamento è volto, da un lato, a snellire e razionalizzare le procedure esistenti, nel rispetto del principio della semplificazione amministrativa, dall’altro a compendiare in
un unico corpus normativo il complesso dei procedimenti in
essere, tenendo conto dell’evoluzione legislativa nel frattempo
52
53
intervenuta e delle esigenze di regolazione emerse sulla base
dell’esperienza acquisita.
Dal punto di vista della semplificazione amministrativa, il
nuovo regolamento si inserisce nel solco del processo già
avviato dalla COVIP negli scorsi anni, nell’ottica di ridurre il
carico degli adempimenti formali a carico delle forme vigilate
e i tempi per l’operatività delle determinazioni degli organi
delle stesse, ad esempio attraverso l’ampliamento della casistica delle modifiche statutarie e regolamentari che devono
formare oggetto di mera comunicazione alla COVIP, laddove
non è ritenuta necessaria una verifica preventiva dell’Autorità
di vigilanza, e un più ampio utilizzo, negli altri casi, della procedura del silenzio–assenso.
Tale linea è anche coerente con l’evoluzione dell’azione di
vigilanza da un’attività basata prevalentemente su controlli di
tipo documentale ad una incentrata sull’analisi dell’operatività
e della concreta gestione delle forme pensionistiche complementari e della struttura organizzativa dei soggetti vigilati,
nonché con l’obiettivo di una sempre maggiore responsabilizzazione degli organi dei fondi.
Per quanto attiene all’adeguamento alle disposizioni legislative sopravvenute, si è tenuto conto delle norme del decreto legislativo n. 252 del 2005 che riconoscono alla COVIP la
facoltà di individuare procedure di autorizzazione semplificate, prevedendo anche l’utilizzo del silenzio–assenso e l’esclusione di forme di approvazione preventiva, e di provvedere direttamente al riconoscimento della personalità giuridica ad esito della procedura di autorizzazione. Si sono anche
considerate, tra le altre, le innovazioni legislative inerenti al
procedimento per la dichiarazione di decadenza, nonché
quelle afferenti all’autorizzazione all’esercizio dell’attività
transfrontaliera derivanti dal decreto legislativo n. 28 del
2007. Nella redazione del Regolamento si è tenuta anche in
considerazione la normativa di attuazione del decreto n. 252
del 2005, adottata dalla COVIP, come gli Schemi di statuto,
regolamento e nota informativa, le Direttive generali ai fondi pensione diffuse dalla COVIP il 28 giugno 2006, il Regolamento COVIP di istituzione del Registro dei fondi pensione dotati di personalità giuridica e la Circolare COVIP n.
5603 del 3 ottobre 2008, recante Istruzioni per la trasmissione telematica alla COVIP delle note informative e di altra
documentazione.
Si è anche tenuto conto del Regolamento COVIP del 29
maggio 2008 sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, coordinando le previsioni del Regolamento con le disposizioni in materia di predisposizione e
aggiornamento della nota informativa (ivi compreso, ovviamente, il modulo di adesione) e di avvio della raccolta delle
adesioni. Le procedure descritte nel Regolamento sono state
altresì definite avendo presenti le novità legislative che hanno
integrato e modificato la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante
norme in materia di procedimento amministrativo.
Per quanto attiene all’obiettivo di riassumere in un unico
provvedimento una pluralità di disposizioni sin qui vigenti,
il nuovo Regolamento comprende tutte le procedure di autorizzazione ed approvazione da parte della COVIP, oggi
disciplinate nei seguenti Regolamenti, che saranno quindi
abrogati:
– Regolamento sulle procedure per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dei fondi pensione, adottato dalla COVIP
con deliberazione del 22 maggio 2001 e successive modifiche
ed integrazioni (relativo a fondi pensione negoziali e fondi
pensione aperti);
– Regolamento sulle procedure relative alle modifiche
degli statuti dei fondi pensione negoziali e all’autorizzazione
delle convenzioni di cui all’art. 6 del decreto legislativo 21
aprile 1993 n. 124, adottato dalla COVIP con deliberazione
del 4 dicembre 2003;
– Regolamento sulle procedure relative alle modifiche dei
regolamenti dei fondi pensione aperti, adottato dalla COVIP
con deliberazione del 4 dicembre 2003;
– Regolamento sulle procedure relative alle modifiche
degli statuti dei fondi pensione preesistenti, adottato dalla
COVIP con deliberazione del 4 dicembre 2003;
– Regolamento sulle procedure relative agli adeguamenti
delle forme pensionistiche complementari al decreto n. 252
del 2005, adottato dalla COVIP con deliberazione del 30
novembre 2006.
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Il Regolamento è suddiviso in Sezioni distinte, nelle quali
sono state raggruppate per ciascuna tipologia di forma previdenziale (fondi negoziali, aperti, PIP e preesistenti) le procedure di rispettivo interesse. Ciò consente di rendere di immediata percezione, in un’ottica di massima trasparenza, le procedure applicabili a ciascuna tipologia e di tener in debito conto le peculiarità di ciascuna di esse.
Inoltre, sono state definite in maniera più compiuta e analitica le procedure da seguire in caso di fusione tra fondi o di
cessioni di fondi pensione aperti e PIP. In materia, si ricorda
che la COVIP, con deliberazione del 29 agosto 2000, aveva
dettato le “Istruzioni per le operazioni di concentrazione tra
fondi pensione aventi natura associativa”. Tali Istruzioni sono
ora state inglobate nel Regolamento, nel quale vengono fornite indicazioni di maggior dettaglio.
Tale parte del Regolamento, che si basa sull’esperienza
derivante dalle numerose operazioni di fusione e cessione
intervenute in questi anni, fornisce indicazioni operative atte a
facilitare l’attuazione di processi di concentrazione che si
reputano essenziali per una complessiva razionalizzazione
dell’offerta nel sistema della previdenza complementare.
Completa poi il Regolamento la Sezione dedicata alle procedure di autorizzazione dei fondi pensione allo svolgimento
dell’attività transfrontaliera, che si fonda sulle novità normative introdotte nel decreto n. 252 del 2005 dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 28, in recepimento della Direttiva europea n. 2003/41/CE.
La deliberazione relativa al Regolamento allegato è stata
adottata tenendo conto altresì delle indicazioni scaturite a esito della procedura di consultazione posta in essere dalla
COVIP a partire dal 5 marzo 2010. Molte delle osservazioni
emerse in tale sede sono state, infatti, condivise e riprese nel
testo del Regolamento.
Quanto agli adempimenti relativi alla trasmissione di documenti alla COVIP nelle varie fasi procedimentali si è ritenuto
opportuno semplificare ulteriormente gli oneri a carico dei
fondi e delle società, riducendo il novero dei documenti da trasmettere, in sede di istanza di modifica statutaria o regolamentare o di comunicazione delle modifiche, ove si tratti di docu-
menti che vengono poi acquisiti mediante modalità telematiche. Si è anche avuto riguardo alle richieste, emerse dalla consultazione, di consentire l’inoltro delle istanze e delle comunicazioni con modalità telematiche, in alternativa alla consegna
o all’inoltro con raccomandata con ricevuta di ritorno. Al
riguardo, è stata prevista anche la possibilità di inoltrare tali
istanze mediante le modalità telematiche definite dalla
COVIP; nelle more della definizione di siffatti meccanismi,
tale previsione è da intendersi al momento riferita alla trasmissione tramite posta elettronica certificata. Lo strumento della
posta elettronica certificata non potrà in ogni caso essere utilizzato per le istanze da presentarsi in bollo (come le istanze di
autorizzazione all’esercizio o le istanze di modifica statutaria
cui consegue il riconoscimento della personalità giuridica).
Con riferimento a tutte le procedure COVIP di approvazione e autorizzazione è stato chiesto, in sede di consultazione, di
innalzare a 60 giorni il termine entro il quale il fondo o la
società può presentare osservazioni integrative nel caso in cui
la COVIP abbia rilevato la sussistenza di elementi ostativi
all’accoglimento dell’istanza. La richiesta è stata ritenuta
accoglibile.
Relativamente ai fondi aperti, è stato chiesto di precisare
se, in sede di nomina dell’organismo di sorveglianza, la verifica dei requisiti debba riguardare anche il membro supplente
nominato dalla società. Considerata l’esigenza che vi sia
un’immediata sostituzione del membro effettivo venuto meno
tramite il subentro del membro supplente, si è ritenuto opportuno precisare che la verifica dei requisiti va estesa anche al
membro supplente. Analogamente anche per i fondi negoziali
è stato precisato che la verifica dei requisiti deve riguardare
anche i membri supplenti del collegio dei sindaci.
La I Sezione è dedicata ai fondi pensione negoziali. In questa Sezione sono riportate le procedure relative all’autorizzazione all’esercizio delle forme di nuova istituzione, oggi contenute nel Regolamento COVIP del 22 maggio 2001, e le procedure relative alle modifiche statutarie, oggi contenute nel
Regolamento COVIP del 4 dicembre 2003.
I termini della procedura di autorizzazione sono stati definiti tenendo conto sia delle previsioni contenute nell’art. 4,
56
57
comma 3 del decreto n. 252 del 2005, sia della disciplina
vigente in materia di procedimento amministrativo di cui alla
legge n. 241 del 1990.
La decadenza dall’autorizzazione è stata definita avendo
presente il disposto dell’art. 4, comma 6 del decreto n. 252 del
2005, che richiede che siano convocate le fonti istitutive prima di disporre la decadenza di un fondo dall’autorizzazione
all’esercizio dell’attività per mancato inizio dell’attività o
mancato raggiungimento della base associativa minima nei
termini previsti. Resta ovviamente inteso che, in via generale,
una volta conseguita la suddetta base associativa minima i
fondi pensione dovranno procedere tempestivamente ad attivare le procedure finalizzate alla costituzione dell’organo
assembleare e alla successiva elezione/nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo.
I termini della procedura di approvazione delle modifiche
statutarie sono stati allineati a quelli previsti per le procedure
di autorizzazione all’esercizio dell’attività. Per tali modifiche
è stato, poi, introdotto il meccanismo del silenzio-assenso, in
mancanza di un provvedimento esplicito della COVIP nei termini indicati.
L’ambito delle modifiche per le quali, in luogo dell’istanza
di approvazione, è sufficiente provvedere alla trasmissione di
una comunicazione alla COVIP è stato ampliato, inserendo
anche le modifiche della denominazione e della sede del fondo, quelle relative alla riduzione del numero dei componenti
degli organi collegiali e quelle riguardanti la riduzione delle
spese che, direttamente o indirettamente, sono poste a carico
degli aderenti. Sono state, inoltre, mantenute in procedura
semplificata le modifiche riguardanti l’adeguamento a disposizioni normative ovvero a disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP; tenuto conto dell’avvenuta adozione da parte
della COVIP di uno Schema di statuto sono ora da considerarsi rientranti in tale ambito anche le modifiche dirette a recepire le indicazioni puntuali date dalla COVIP (sia obbligatorie
che eventuali) con detto Schema.
La II Sezione è dedicata ai fondi pensione aperti. In questa
sezione sono riportate le procedure relative all’autorizzazione
alla costituzione e all’esercizio dell’attività di fondi pensione
aperti, oggi contenute nel Regolamento COVIP del 22 maggio
2001, e le procedure relative alle modifiche regolamentari,
oggi contenute nel Regolamento COVIP del 4 dicembre 2003.
I termini della procedura di autorizzazione sono stati definiti tenendo conto sia delle previsioni contenute nell’art. 4,
comma 3 del decreto n. 252 del 2005, sia della disciplina
vigente contenuta nella legge n. 241 del 1990 in materia di
procedimento amministrativo.
La decadenza dall’autorizzazione è stata disciplinata,
avendo presente il nuovo disposto dell’art. 4, comma 6 del
decreto n. 252 del 2005, che richiede che siano convocate le
fonti istitutive prima di disporre la decadenza di un fondo dall’autorizzazione all’esercizio, e dell’art. 3 comma 1 del medesimo decreto, che tra le fonti istitutive considera anche le
società istitutrici dei fondi aperti.
I termini della procedura di approvazione delle modifiche
regolamentari sono allineati a quelli previsti per le procedure
di approvazione delle modifiche statutarie dei fondi negoziali.
L’ambito delle modifiche per le quali, in luogo dell’istanza
di approvazione, è sufficiente provvedere alla trasmissione di
una comunicazione alla COVIP è stato ampliato, inserendo
anche le modifiche relative a: variazione della denominazione
del fondo; variazioni inerenti la banca depositaria e l’impresa
che eroga le rendite; modifiche riguardanti la riduzione delle
spese che, direttamente o indirettamente, sono poste a carico
degli aderenti; variazioni degli Allegati al regolamento relativi al responsabile e all’organismo di sorveglianza. Sono state
mantenute in procedura semplificata le modifiche riguardanti
l’adeguamento a disposizioni normative ovvero a disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP; tenuto conto dell’avvenuta adozione da parte della COVIP di uno Schema di regolamento sono da considerarsi ora rientranti in tale ambito
anche le modifiche dirette a recepire le indicazioni puntuali
date dalla COVIP (sia obbligatorie che eventuali) in detto
Schema.
Per le modifiche relative ai coefficienti di trasformazione è
stato chiesto al responsabile del fondo di valutare anche i presidi adottati dalla società nei confronti di coloro che sono
prossimi al pensionamento (in attuazione di quanto previsto
58
59
nello Schema di regolamento COVIP, ove è precisato che siffatte modifiche non devono incidere sugli iscritti che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei successivi tre
anni). Per le modifiche riguardanti la banca depositaria, si
chiede anche di allegare alla comunicazione un’attestazione
che la Banca d’Italia non ha ravvisato elementi ostativi all’assunzione dell’incarico.
La III Sezione è dedicata ai PIP. In questa sezione sono
riportate le procedure relative alla prima approvazione del
regolamento, oggi contenuta nella delibera COVIP del 30
novembre 2006 recante il Regolamento sulle procedure transitorie per gli adeguamenti dei fondi al decreto n. 252 del 2005,
e le procedure relative alle modifiche successive.
I termini della procedura di approvazione del regolamento
sono stati definiti tenendo conto delle previsioni contenute nel
Regolamento per l’approvazione delle modifiche degli statuti
e regolamenti dei fondi pensione negoziali e aperti.
Anche per i PIP è stata prevista la procedura semplificata
della sola comunicazione per le variazioni della denominazione del PIP, della denominazione sociale o della sede dell’impresa di assicurazione e per le modifiche delle disposizioni
dell’Allegato al regolamento relativo al responsabile. Sono
state incluse in procedura semplificata anche le modifiche
riguardanti l’adeguamento a disposizioni normative ovvero a
disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP; tenuto conto dell’avvenuta adozione da parte della COVIP di uno Schema di regolamento sono da considerarsi rientranti in tale ambito anche le modifiche dirette a recepire le indicazioni puntuali date dalla COVIP (sia obbligatorie che eventuali) in detto
Schema.
Nella Sezione IV sono indicate le procedure concernenti le
modifiche degli statuti dei fondi preesistenti, oggi contenute
nel Regolamento del 4 dicembre 2003.
Il nuovo Regolamento si allinea all’impostazione adottata
con il Regolamento del 4 dicembre 2003, continuando a valorizzare il criterio dimensionale ai fini della definizione delle
procedure di approvazione delle modifiche statutarie. La procedura di approvazione delle modifiche statutarie è limitata ai
soli fondi con maggiori dimensioni, a prescindere dalla natura
giuridica degli stessi. Il fatto che il fondo sia o meno dotato di
personalità giuridica non è più considerato elemento rilevante
ai fini dell’individuazione della procedura applicabile. L’unico dato preso in considerazione a tal fine è l’ampiezza, in
numero di iscritti, del fondo. La soglia di rilevanza è stata fissata a 4.000 iscritti (per tali intendendosi gli iscritti attivi e i
pensionati). I fondi che rientrano in tale fascia coprono, nel
complesso, oltre i tre quarti degli iscritti e pensionati di tutto il
settore dei fondi pensione preesistenti.
I termini di conclusione dei procedimenti di approvazione
delle modifiche statutarie sono stati allineati a quelli previsti
per l’approvazione delle modifiche degli statuti e dei regolamenti di negoziali, aperti e PIP. Così come previsto per i fondi di nuova costituzione, è stata ampliata la casistica di modifiche statutarie che vanno, comunque, in sola comunicazione,
inserendo le seguenti: modifiche della denominazione e della
sede del fondo; variazione della denominazione della società
per i fondi interni; riduzione del numero dei componenti degli
organi collegiali; istituzione di nuove linee di investimento
ovvero variazione di quelle già istituite, riduzione delle spese
che, direttamente o indirettamente, sono poste a carico degli
aderenti.
La Sezione V contiene disposizioni nuove, non già contenute in precedenti Regolamenti COVIP. Vengono qui riprese,
per i fondi pensione negoziali e preesistenti, le indicazioni
operative contenute nella Deliberazione COVIP del 29 agosto
2000 recante “Istruzioni per le operazioni di concentrazione
tra fondi pensione”, qui integrate con indicazioni di maggiore
dettaglio.
In tale ambito sono state definite anche le procedure di
fusione e cessione inerenti i fondi pensione aperti e i PIP ovvero riguardanti le società che gestiscono tali forme.
La Sezione chiarisce gli obblighi informativi nei riguardi
della COVIP e fornisce precisazioni sulle interrelazioni esistenti tra dette operazioni e le procedure di autorizzazione
all’esercizio dell’attività o di approvazione delle modifiche
statutarie o regolamentari.
Nella Sezione VI è disciplinata la procedura di autorizzazione all’esercizio dell’attività transfrontaliera e di notifica-
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61
zione alla COVIP dell’avvio della relativa operatività. Tale
Sezione è stata redatta tenendo presenti le previsioni contenute nella Direttiva 2003/41/CE, nell’art. 15–bis del decreto n.
252 del 2005 e nel Protocollo di Budapest, elaborato dal
CEIOPS, in materia di collaborazione tra Autorità degli Stati
membri.
La Sezione VII contiene le norme in materia di responsabile del procedimento e di entrata in vigore2.
Concentrando l’attenzione sulla Sezione VI del Provvedimento Covip del 15 luglio 2010, si disciplina la procedura di
autorizzazione all’esercizio dell’attività transfrontaliera e di
notificazione alla COVIP dell’avvio della relativa operatività.
Tale Sezione è stata redatta tenendo presenti le previsioni contenute nella Dir. n. 2003/41/CE, nell’art. 15–bis del decreto n.
252 del 2005 e nel Protocollo di Budapest, elaborato dal
CEIOPS, in materia di collaborazione tra Autorità degli Stati
membri.
La Sezione si riferisce allora ai fondi pensione negoziali, ai
fondi pensione aperti ed ai fondi pensione preesistenti aventi
soggettività giuridica ed operanti secondo il principio della
capitalizzazione, che risultino iscritti all’Albo tenuto a cura
della COVIP. Come previsto dall’art. 40 del Regolamento tali
organismi previdenziali che intendono essere autorizzati all’esercizio dell’attività transfrontaliera presentano apposita istanza, a firma del legale rappresentante. L’istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata alla COVIP ovvero
nel giorno in cui è pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o con le modalità telematiche definite dalla COVIP; tale istanza può essere presentata contestualmente alla presentazione della richiesta di autorizzazione
all’esercizio dell’attività ovvero in un momento successivo.
Relazione sul “Regolamento sulle procedure relative all’autorizzazione all’esercizio dell’attività delle forme pensionistiche complementari,
alle modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalità giuridica, alle operazioni di fusione e cessione e all’attività transfrontaliera”.
Deve allegarsi una relazione, a firma del legale rappresentante, illustrativa del programma di attività della forma pensionistica all’estero e delle misure organizzative che intende porre
in essere per far fronte a detta attività. La Autorità di Vigilanza, entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza, corredata dalla richiesta documentazione, autorizza il fondo all’esercizio
dell’attività transfrontaliera; se l’istanza è contestuale alla
richiesta di autorizzazione all’esercizio dell’attività è, comunque, subordinata al previo rilascio della stessa.
Nel caso in cui l’istanza risulti incompleta o insufficiente
la COVIP procede a richiedere, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, i necessari elementi integrativi e il termine dei
90 giorni viene interrotto per decorrere nuovamente dalla data
del completamento o della regolarizzazione dell’istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP
entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in
caso contrario l’istanza si intende revocata. Il termine è,
comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP
nuova documentazione integrativa o modificativa di quella
inizialmente trasmessa. Il termine è altresì sospeso qualora la
COVIP, sulla base dell’istruttoria svolta, chieda informazioni
o chiarimenti a integrazione della documentazione prodotta.
Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP
entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in
caso contrario, l’istanza si intende revocata. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere l’istanza, comunica al fondo i motivi ostativi rilevati. Il fondo può presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti,
entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi.
La comunicazione interrompe i termini per la conclusione
del procedimento e il termine inizia nuovamente a decorrere
dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero, in difetto,
dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione.
Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento
finale. Vige poi il principio del silenzio assenso per cui, decorsi
i termini precedentemente esposti, le modifiche si intendono
comunque approvate se la COVIP non ha provveduto a comu-
62
63
2
nicare i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza ovvero
il provvedimento finale di diniego. Dell’avvenuta autorizzazione all’esercizio dell’attività transfrontaliera è data indicazione
nell’Albo. Vi è poi una specifica previsione all’art. 41 per quel
che riguarda le Comunicazioni obbligatorie all’Autorità di Vigilanza da parte del fondo pensione autorizzato che intenda materialmente avviare l’ attività transfrontaliera in un altro Stato
membro. La comunicazione, che va presentata ogni volta che il
fondo intende operare con un nuovo datore di lavoro, o con altri
lavoratori, residenti in un diverso Stato membro a firma del
legale rappresentante, si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata alla COVIP ovvero nel giorno in cui è pervenuta
alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o
con le modalità telematiche definite dalla COVIP. Alla comunicazione va allegata una scheda riepilogativa contenente gli
estremi identificativi del fondo, lo Stato membro in cui intende
operare e l’ elenco degli altri Stati coinvolti nella medesima
notifica; i riferimenti del datore di lavoro interessato e categorie
di lavoratori ai quali ci si intende rivolgere; le modalità di adesione e il numero di potenziali aderenti nello Stato ospitante; il
regime della forma pensionistica, tipologia dello schema e delle prestazioni offerte, nonché condizioni e modalità per l’erogazione delle stesse; eventuali garanzie e prestazioni accessorie
offerte; contribuzioni previste a carico del datore di lavoro o del
lavoratore; soggetto tenuto a erogare le prestazioni in forma di
rendita. La scheda è trasmessa dalla COVIP all’Autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante (dandone conoscenza al
fondo pensione), entro tre mesi dalla sua ricezione, qualora la
COVIP abbia motivo di ritenere che la struttura amministrativa
o la situazione finanziaria del fondo, ovvero l’onorabilità o professionalità dei componenti degli organi di amministrazione e
controllo o del responsabile siano compatibili con le operazioni
proposte nello Stato membro ospitante. In caso contrario, la
COVIP porta a conoscenza del fondo le ragioni ostative rilevate affinché lo stesso non ponga in essere l’attività transfrontaliera oggetto della comunicazione e ne dà, se del caso, comunicazione all’Autorità dello Stato membro ospitante.
A decorrere dalla data di ricezione di tali informazioni,
ovvero, in assenza, decorsi due mesi dalla data in cui l’Auto-
rità dello Stato membro ospitante ha ricevuto da parte della
COVIP la scheda, il fondo pensione può iniziare l’attività a
favore del soggetto interessato. Qualora l’Autorità dello Stato
membro ospitante non trasmetta le informazioni indicate
ovvero informi la COVIP che l’attività transfrontaliera risulti
incompatibile con le disposizioni nazionali in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro, ovvero che
l’attività non sia ritenuta di natura transfrontaliera, la COVIP
ne dà comunicazione al fondo.
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65
12
PREVIDENZA COMPLEMENTARE E
LAVORO SOMMINISTRATO:
UN BINOMIO NECESSARIO
La tutela pensionistica offerta dalla previdenza complementare è un tema che riguarda in maniera diretta e immediata i lavoratori che sono impiegati mediante contratti di somministrazione di manodopera; questa relazione non solo è importante, ma è la chiave di volta che può accrescere la sostenibilità economica e sociale di questa importante forma di lavoro
flessibile.
Come noto, la previdenza complementare nasce e si sviluppa in maniera direttamente proporzionale con la riduzione
della capacità della previdenza pubblica di garantire un reddito uguale o vicino a quello percepito durante la vita lavorativa; si può dire che previdenza pubblica e previdenza privata
sono due vasi comunicanti, e che la riduzione della prima
determina la necessaria crescita della seconda.
Questa necessità, si badi bene, non è dettata solo da un’ovvia esigenza di politica legislativa (garantire pensioni adeguate) ma è frutto del principio costituzionale, contenuto nell’art.
38 della Carta, che impone alla Repubblica di garantire un’adeguata tutela economica alle persone che maturano i requisiti pensionistici.
In queste settimane si è assistito a una surreale discussione
pubblica circa gli effetti del sistema contributivo sulle future
pensioni.
Questa discussione è nata dalla pubblicazione, da parte di
un quotidiano, di una stima dell’Inps (a dire del quotidiano,
“segreta”) dell’importo delle future pensioni dei giovani di
oggi; questa stima mette in evidenza il fatto che le future pensioni copriranno una quota molto bassa dei compensi attualmente percepiti (40%, o giù di lì).
Di fronte a questi numeri, stupisce lo stupore: questo calcolo, senza che fosse coperto da nessun segreto, poteva essere
già fatto nel mese di agosto del 1995, quando fu approvata la
riforma Dini (legge n. 335/1995).
Dentro le norme della riforma era scritto tutto: si prevedeva, infatti, l’abbandono del sistema retributivo (secondo il
quale la pensione si calcolava come percentuale della retribuzione degli ultimi anni di lavoro) in favore del sistema contributivo (secondo il quale la pensione si calcola sulla base dei
contributi versati durante tutta la vita lavorativa).
Questo passaggio era necessario e indifferibile, in quanto il
sistema retributivo garantiva per definizione lo squilibrio del
sistema (utilizzando come riferimento della pensione solo gli
ultimi anni di lavoro, si ipotizzava un versamento contributivo
più alto di quello reale, in quanto nella generalità dei casi la
retribuzione degli ultimi anni di vita lavorativa è più alta di
quella degli anni precedenti) mentre con il sistema contributivo le casse previdenziali dovrebbero essere in equilibrio per
definizione.
Usiamo il condizionale in quanto il meccanismo del contributivo, per garantire un reale equilibrio finanziario, impone un
adeguamento costante dei c.d. coefficienti di trasformazione, e
cioè di quei criteri che consentono di dividere il capitale accumulato con i contributi per gli anni di vita media presunta: da
questa divisione, viene fuori l’assegno mensile. Oggi il sistema ancora non ha adeguato i coefficienti, che tengono conto di
una durata media della vita più bassa di quella reale; ciò significa che l’adeguamento dei coefficienti potrebbe ridurre ancora di più i trattamenti.
Insomma, la riforma Dini era necessaria, lo scenario è buono per le casse della previdenza pubblica, ma certamente i
futuri percettori delle pensioni pagheranno un dazio pesante.
E qui torniamo al lavoro somministrato. Abbiamo visto che
il sistema contributivo garantisce una pensione che tiene conto in maniera rigorosa dei versamenti contributivi operati nel
corso della vita lavorativa; ebbene, accanto alle problematiche
generali appena ricordate, il lavoratore somministrato deve
anche fare i conti con la naturale (o comunque potenziale)
intermittenza della propria prestazione di lavoro, che determi-
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na dei buchi contributivi e quindi crea un potenziale doppio
danno: un ridotto importo della pensione o, ancora peggio, un
ritardo nella maturazione dei requisiti pensionistici.
Come affrontare questa situazione, che nel lungo periodo
penalizza non solo i dipendenti, ma anche le imprese che
ricorrono al lavoro somministrato (che rischia di perdere
attrattività nei confronti dei giovani, per i quali invece oggi
rappresenta un’interessante forma di accesso al lavoro)?
Alcuni utili correttivi esulano dalla materia previdenziale
ma, di fatto, hanno una diretta incidenza sulle prospettive pensionistiche dei lavoratori somministrati.
In particolare, si pensa alla necessità di ridurre l’intermittenza del lavoro somministrato, senza inventarsi nulla che non
è già scritto nella legge.
Oggi la somministrazione è usata quasi esclusivamente
nella forma a tempo determinato; questa tipologia contrattuale a volte si rivela poco adatta a coprire esigenze produttive
che hanno durata medio lunga.
Poco usata – anzi, quasi per niente – è la somministrazione a tempo indeterminato, meglio nota come staff leasing. Chi
scrive è convinto che il mercato delle Agenzie per il lavoro di
oggi tra 5 anni non esisterà più nei termini che siamo abituati
a conoscere: sarà un mercato nel quale le Agenzie forniranno
in maniera massiccia staff leasing, e solo in via residuale forniranno lavoratori in regime di somministrazione a termine.
Questo accadrà per diversi motivi: finalmente si è capita la
valenza strategica di questa forma di lavoro, che serve a contrastare gli appalti irregolari, le imprese stanno scoprendo la
difficoltà di scrivere la causale e chiedono di poter usare forme di somministrazione meno complesse, e lo stesso sindacato sta abbandonando quella posizione di pregiudizio ideologico che aveva anni fa contro lo strumento.
Ebbene, se si diffonde lo staff leasing, automaticamente
si allunga la vita lavorativa del personale somministrato:
non è obbligatorio che tale personale sia assunto a tempo
indeterminato, ma se si viene coinvolti in operazioni di
staff leasing, è inevitabile che il rapporto abbia questa natura. Gli effetti positivi di questo allungamento il dipendente
li ritroverà anche al momento della pensione, quando il
sistema contributivo gli presenterà il conto della sua storia
lavorativa.
Un altro correttivo che potrà aiutare a migliorare le prospettive previdenziali dei lavoratori somministrati riguarda in
maniera più diretta la materia pensionistica.
Come è accaduto per la generalità dei lavoratori, quando la
previdenza pubblica arretra, deve entrare in campo la previdenza complementare. Riguardo ai lavoratori somministrati, la
questione è meno semplice, perché si tratta di fare i conti con
una platea di lavoratori con caratteristiche peculiari; l’anzianità di lavoro nel settore non raggiunge sicuramente quella di
altri comparti, e questa volatilità del personale deve essere
considerata nella costruzione di tutele pensionistiche complementari adeguate.
Una prima risposta a questa esigenza la possono dare gli
enti bilaterali già esistenti, che potrebbero diventare anche
soggetti erogatori di prestazioni pensionistiche complementari.
Questi enti devono tuttavia risolvere il grande tema del
finanziamento; la regola generale (devoluzione del TFR) non
sembra sufficiente a garantire quella massa critica di risorse
necessarie per dare prestazioni adeguate e il contributo attualmente versato per la formazione non può essere distolto in
maniera significativa dalla finalità per cui è stato istituito.
Di fronte a questa situazione, non restano che due strade.
La prima – che sembra abbastanza impervia, vista la situazione di cronica sofferenza in cui versano le casse pubbliche –
è quella di cercare un sostegno nella finanza generale, che
dovrebbe farsi carico di incentivi rinforzati per la previdenza
di settore.
La seconda, più praticabile ma altrettanto impegnativa, è
quella di dare sfogo a tutta la creatività necessaria per un settore che non ha eguali (e quindi non può limitarsi a trasportare meccanicamente regole applicate altrove); in particolare, si
dovrebbero creare dei meccanismi di “comunicazione” tra la
previdenza complementare di settore e quella di altri comparti, che consentano di agganciare e valorizzare i versamenti
effettuati dai lavoratori nei diversi periodi di vita lavorativa,
incentivando così l’apertura di posizioni individuali presso le
68
69
diverse forme pensionistiche. Queste forme di comunicazione
dovrebbero essere semplici ed automatiche, e quindi sfuggire
alla complessità che oggi governa il passaggio tra diverse forme di previdenza complementare, in modo da rendere attrattiva per il lavoratore somministrato la scelta di devolvere il proprio TFR alla previdenza privata.
Si tratta di una strada complessa, anche sul piano tecnico,
ma è importante che da subito venga sperimentata, per non
trovarsi tra qualche anno nella situazione che abbiamo descritto prima: scoprire tra dieci anni cose già note oggi.
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APPENDICE NORMATIVA
DECRETO LEGISLATIVO 5 dicembre 2005, n. 252
Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 dicembre 2005, n. 289, S.O.
Disciplina delle forme pensionistiche complementari
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 1, commi 1, lettera c), 2, lettere e), h), i),
l) e v), 44, 45 e 46, della legge 23 agosto 2004, n. 243,
recante norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla
previdenza complementare e all’occupazione stabile e per
il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante
disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma
dell’articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre
1992, n. 421;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° luglio 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
73
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 24 novembre 2005;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
1. Àmbito di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, ivi compresi quelli gestiti
dagli enti di diritto privato di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n.
509, e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.
2. L’adesione alle forme pensionistiche complementari
disciplinate dal presente decreto è libera e volontaria.
3. Ai fini del presente decreto s’intendono per:
a) «forme pensionistiche complementari collettive»: le forme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a h), e 12, che
hanno ottenuto l’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte della COVIP, e di cui all’articolo 20, iscritte all’apposito albo,
alle quali è possibile aderire collettivamente o individualmente
e con l’apporto di quote del trattamento di fine rapporto;
c) «COVIP»: la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, istituita ai sensi dell’articolo 18, di seguito denominata:
«COVIP»;
d) «TFR»: il trattamento di fine rapporto;
e) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
4. Le forme pensionistiche complementari sono attuate
mediante la costituzione, ai sensi dell’articolo 4, di appositi
fondi o di patrimoni separati, la cui denominazione deve contenere l’indicazione di «fondo pensione», la quale non può
essere utilizzata da altri soggetti.
2. Destinatari
1. Alle forme pensionistiche complementari possono aderire in modo individuale o collettivo:
a) i lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici, anche secondo il criterio di appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese, categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, o diversa organizzazione di lavoro e produttiva, ivi compresi i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
b) i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, anche
organizzati per aree professionali e per territorio;
c) i soci lavoratori di cooperative, anche unitamente ai
lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate;
d) i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto.
b) «forme pensionistiche complementari individuali»: le
forme di cui all’articolo 13, che hanno ottenuto l’approvazione del regolamento da parte della COVIP alle quali è possibile destinare quote del trattamento di fine rapporto;
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere istituite
74
75
a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a), c) e d), esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di
contribuzione definita;
f) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 565, promossi anche da loro sindacati o da
associazioni di rilievo almeno regionale;
b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme
pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite, volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito ovvero a quello del trattamento
pensionistico obbligatorio.
g) gli enti di diritto privato di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994,
n. 509, e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, con l’obbligo della gestione separata, sia direttamente sia secondo le disposizioni di cui alle lettere a) e b);
3. Istituzione delle forme pensionistiche complementari.
h) i soggetti di cui all’articolo 6, comma 1, limitatamente
ai fondi pensione aperti di cui all’articolo 12;
1. Le forme pensionistiche complementari possono essere
istituite da:
i) i soggetti di cui all’articolo 13, limitatamente alle forme
pensionistiche complementari individuali.
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria, membri del
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro;
2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, le forme pensionistiche complementari
possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al
titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale
dipendente di cui all’articolo 3, comma 1, del medesimo
decreto legislativo, le forme pensionistiche complementari
possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti
stessi promossi da loro associazioni.
b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o da associazioni di rilievo
almeno regionale;
c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non
siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali;
d) le regioni, le quali disciplinano il funzionamento di tali
forme pensionistiche complementari con legge regionale nel
rispetto della normativa nazionale in materia;
e) accordi fra soci lavoratori di cooperative, promossi da
associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute;
76
3. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di partecipazione, garantendo
la libertà di adesione individuale.
4. Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all’esercizio.
1. I fondi pensione sono costituiti:
a) come soggetti giuridici di natura associativa, ai sensi
dell’art. 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori
dell’iniziativa;
77
b) come soggetti dotati di personalità giuridica; in tale
caso, in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il riconoscimento della personalità giuridica consegue al provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività adottato dalla COVIP; per
tali fondi pensione, la COVIP cura la tenuta del registro delle
persone giuridiche e provvede ai relativi adempimenti1.
2. I fondi pensione istituiti ai sensi dell’articolo 3, comma
1, lettere g), h) e i), possono essere costituiti altresì nell’àmbito della singola società o del singolo ente attraverso la formazione, con apposita deliberazione, di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell’àmbito della medesima
società od ente, con gli effetti di cui all’art. 2117 del codice
civile.
3. L’esercizio dell’attività dei fondi pensione di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della COVIP, la quale trasmette al
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell’economia e delle finanze l’esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini
per il rilascio del provvedimento che concede o nega l’autorizzazione sono fissati in sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte della COVIP dell’istanza e della prescritta documentazione ovvero in trenta giorni dalla data di ricevimento
dell’ulteriore documentazione eventualmente richiesta entro
trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza; la COVIP
può determinare con proprio regolamento le modalità di presentazione dell’istanza, i documenti da allegare alla stessa ed
eventuali diversi termini per il rilascio dell’autorizzazione
comunque non superiori ad ulteriori trenta giorni. Con uno o
più decreti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
determina:
a) i requisiti formali di costituzione, nonché gli elementi
essenziali sia dello statuto sia dell’atto di destinazione del
patrimonio, con particolare riferimento ai profili della trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali;
b) i requisiti per l’esercizio dell’attività, con particolare
riferimento all’onorabilità e professionalità dei componenti
degli organi collegiali e, comunque, del responsabile della forma pensionistica complementare, facendo riferimento ai criteri definiti ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, da graduare sia in funzione delle modalità di gestione del fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti2;
c) i contenuti e le modalità del protocollo di autonomia
gestionale.
4. [Chiunque eserciti l’attività di cui al presente decreto
senza le prescritte autorizzazioni o approvazioni è punito con
la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.200 euro
a 25.000 euro. È sempre ordinata la confisca delle cose che
sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che
ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato]3.
5. I fondi pensione costituiti nell’àmbito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori subordinati sia per
lavoratori autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto ai sensi del comma 1, lettera b), ed i relativi statuti
devono prevedere modalità di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio.
2
1 In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi la Del.Covip
In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 15
maggio 2007, n. 79.
28 novembre 2007.
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Comma abrogato dall’art. 7, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28.
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6. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza dall’autorizzazione quando il fondo pensione non abbia iniziato la propria attività ovvero quando non sia stata conseguita la base
associativa minima prevista dal fondo stesso, previa convocazione delle fonti istitutive.
5. Partecipazione negli organi di amministrazione e di
controllo e responsabilità.
1. La composizione degli organi di amministrazione e di
controllo delle forme pensionistiche complementari, escluse
quelle di cui agli articoli 12 e 13, deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e
dei datori di lavoro. Per quelle caratterizzate da contribuzione
unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione degli organi collegiali risponde al criterio rappresentativo di partecipazione delle categorie e raggruppamenti interessati. I componenti dei primi organi collegiali sono nominati in sede di atto
costitutivo. Per la successiva individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo secondo modalità
e criteri definiti dalle fonti costitutive4.
2. Il consiglio di amministrazione di ciascuna forma pensionistica complementare nomina il responsabile della forma
stessa in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità
e per il quale non sussistano le cause di incompatibilità e di
decadenza così come previsto dal decreto di cui all’articolo 4,
comma 3, lettera b). Il responsabile della forma pensionistica
svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente,
riportando direttamente all’organo amministrativo della forma
pensionistica complementare relativamente ai risultati dell’attività svolta. Per le forme pensionistiche di cui all’articolo 3,
comma 1, lettere a), b), e) ed f), l’incarico di responsabile del-
la forma pensionistica può essere conferito anche al direttore
generale, comunque denominato, ovvero ad uno degli amministratori della forma pensionistica. Per le forme pensionistiche di cui agli articoli 12 e 13, l’incarico di responsabile della
forma pensionistica non può essere conferito ad uno degli
amministratori o a un dipendente della forma stessa ed è
incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, di prestazione d’opera continuativa, presso i soggetti istitutori delle predette forme, ovvero presso le società da queste
controllate o che le controllano.
3. Il responsabile della forma pensionistica verifica che la
gestione della stessa sia svolta nell’esclusivo interesse degli
aderenti, nonché nel rispetto della normativa vigente e delle
previsioni stabilite nei regolamenti e nei contratti; sulla base
delle direttive emanate da COVIP provvede all’invio di dati e
notizie sull’attività complessiva del fondo richieste dalla stessa COVIP. Le medesime informazioni vengono inviate contemporaneamente anche all’organismo di sorveglianza di cui
ai commi 4 e 5. In particolare vigila sul rispetto dei limiti di
investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si
articola il fondo, sulle operazioni in conflitto di interesse e sulle buone pratiche ai fini di garantire la maggiore tutela degli
iscritti.
4 Con D.P.C.M. 29 ottobre 2008 (Gazz. Uff. 5 dicembre 2008, n. 285)
sono stati individuati i soggetti competenti a designare, per la parte datoriale, i componenti dei primi organi collegiali dei fondi pensione per i
pubblici dipendenti.
4. Ferma restando la possibilità per le forme pensionistiche
complementari di cui all’articolo 12 di dotarsi di organismi di
sorveglianza anche ai sensi di cui al comma 1, le medesime
forme prevedono comunque l’istituzione di un organismo di
sorveglianza, composto da almeno due membri, in possesso
dei requisiti di onorabilità e professionalità, per i quali non
sussistano le cause di incompatibilità e di decadenza previste
dal decreto di cui all’articolo 4, comma 3. In sede di prima
applicazione, i predetti membri sono designati dai soggetti
istitutori dei fondi stessi, per un incarico non superiore al biennio. La partecipazione all’organismo di sorveglianza è incompatibile con la carica di amministratore o di componente di
altri organi sociali, nonché con lo svolgimento di attività di
lavoro subordinato, di prestazione d’opera continuativa, pres-
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so i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti, ovvero presso
le società da questi controllate o che li controllano. I componenti dell’organismo di sorveglianza non possono essere proprietari, usufruttuari o titolari di altri diritti, anche indirettamente o per conto terzi, relativamente a partecipazioni azionarie di soggetti istitutori di fondi pensione aperti, ovvero di
società da questi controllate o che li controllano. La sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla presente
disposizione deve essere attestata dal candidato mediante
apposita dichiarazione sottoscritta. L’accertamento del mancato possesso anche di uno solo dei requisiti indicati determina
la decadenza dall’ufficio dichiarata ai sensi del comma 9.
9. [Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, su proposta della COVIP, possono essere sospesi dall’incarico e, nei casi di maggiore gravità, dichiarati decaduti
dall’incarico i componenti degli organi collegiali e il responsabile della forma pensionistica che:
5. Successivamente alla fase di prima applicazione, i membri dell’organismo di sorveglianza sono designati dai soggetti
istitutori dei fondi stessi, individuati tra gli amministratori
indipendenti iscritti all’albo istituito dalla Consob. Nel caso di
adesione collettiva che comporti l’iscrizione di almeno 500
lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l’organismo di sorveglianza è integrato da un rappresentante, designato dalla medesima azienda o gruppo e da
un rappresentante dei lavoratori.
d) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilità nel termine di
quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza
degli eventi e delle situazioni relative]5.
a) non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle
prescrizioni della COVIP di cui all’articolo 19;
b) forniscono alla COVIP informazioni false;
c) violano le disposizioni dell’articolo 6, commi 11 e 13;
10. [I componenti degli organi di amministrazione e di
controllo di cui al comma 1 e i responsabili della forma pensionistica che:
a) forniscono alla COVIP segnalazioni, dati o documenti
falsi, sono puniti con l’arresto da sei mesi a tre anni, salvo che
il fatto costituisca più grave reato;
6. L’organismo di sorveglianza rappresenta gli interessi
degli aderenti e verifica che l’amministrazione e la gestione
complessiva del fondo avvenga nell’esclusivo interesse degli
stessi, anche sulla base delle informazioni ricevute dal responsabile della forma pensionistica. L’organismo riferisce agli
organi di amministrazione del fondo e alla COVIP delle eventuali irregolarità riscontrate.
b) nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte,
alle richieste della COVIP, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500
euro;
7. Nei confronti dei componenti degli organi di cui al comma 1 e del responsabile della forma pensionistica si applicano
l’art. 2392, l’art. 2393 , l’art. 2394, l’art. 2394–bis, l’art. 2395
e l’art. 2396 del codice civile.
c) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione delle condizioni di onorabilità di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), nel termine di quindici giorni dal
momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle
8. Nei confronti dei componenti degli organi di controllo di
cui ai commi 1 e 4, si applica l’art. 2407 del codice civile.
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Comma abrogato dall’art. 7, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28.
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situazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro]6.
11. [Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicate con la procedura di cui al titolo VIII, capo
VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatta salva l’attribuzione delle relative competenze alla COVIP e al
Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Non si applica
l’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni]7.
12. [Ai commissari nominati ai sensi dell’articolo 15 si
applicano le disposizioni contenute nel presente articolo]8.
6. Regime delle prestazioni e modelli gestionali.
1. I fondi pensione di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da
a) a h), gestiscono le risorse mediante:
a) convenzioni con soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività di cui all’articolo 1, comma 5, lettera d), del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero con soggetti che
svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei
Paesi aderenti all’Unione europea, che abbiano ottenuto il
mutuo riconoscimento;
b) convenzioni con imprese assicurative di cui all’articolo
2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, mediante
ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei rami vita, ovvero con
imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei
Paesi aderenti all’Unione europea, che abbiano ottenuto il
mutuo riconoscimento;
c) convenzioni con società di gestione del risparmio, di cui
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Comma abrogato dall'art. 7, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28.
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al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive
modificazioni, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all’Unione europea,
che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società
immobiliari nelle quali il fondo pensione può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 13, lettera
a), nonché di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e);
e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di
investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 11, ma comunque non superiori al 20% del proprio patrimonio e al 25% del capitale del
fondo chiuso.
2. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie,
sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato,
possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l’utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai
fondi pensione e di erogazione delle prestazioni e delle attività
connesse e strumentali anche attraverso la costituzione di
società di capitali di cui debbono conservare in ogni caso la
maggioranza del capitale sociale; detto servizio deve essere
organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente.
3. Alle prestazioni di cui all’articolo 11 erogate sotto forma
di rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni
con una o più imprese assicurative di cui all’articolo 2 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ovvero direttamente, ove sussistano mezzi patrimoniali adeguati, in conformità con le disposizioni di cui all’articolo 7–bis. I fondi pensione sono autorizzati dalla COVIP all’erogazione diretta delle rendite, avuto riguardo all’adeguatezza dei mezzi patrimoniali costituiti e alla dimensione del fondo per numero di
iscritti.
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4. [I fondi pensione possono essere autorizzati dalla
COVIP ad erogare direttamente le rendite, affidandone la
gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell’àmbito
di apposite convenzioni in base a criteri generali, determinati
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la COVIP. L’autorizzazione è subordinata alla sussistenza
di requisiti e condizioni fissati dal citato decreto, con riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche,
alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la conversione dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in
relazione alla speranza di vita oltre la media. I fondi autorizzati all’erogazione delle rendite presentano alla COVIP, con
cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente
proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a quindici anni].
5. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione
definita e per le eventuali prestazioni per invalidità e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con
imprese assicurative. Nell’esecuzione di tali convenzioni non
si applica l’articolo 7.
5–bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP, sono individuati:
a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire
le proprie disponibilità, avendo presente il perseguimento dell’interesse degli iscritti, eventualmente fissando limiti massimi di investimento qualora siano giustificati da un punto di
vista prudenziale;
b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori
mobiliari;
pi di cui alla direttiva 2004/39/CE, alla normativa comunitaria
di esecuzione e a quella nazionale di recepimento.
5–ter. I fondi pensione definiscono gli obiettivi e i criteri
della propria politica di investimento, anche in riferimento ai
singoli comparti eventualmente previsti, e provvedono periodicamente, almeno con cadenza triennale, alla verifica della
rispondenza degli stessi agli interessi degli iscritti.
5–quater. Secondo modalità definite dalla COVIP, i fondi
pensione danno informativa agli iscritti delle scelte di investimento e predispongono apposito documento sugli obiettivi e
sui criteri della propria politica di investimento, illustrando
anche i metodi di misurazione e le tecniche di gestione del
rischio di investimento utilizzate e la ripartizione strategica
delle attività in relazione alla natura e alla durata delle prestazioni pensionistiche dovute. Il documento è riesaminato almeno ogni tre anni ed è messo a disposizione degli aderenti e dei
beneficiari del fondo pensione o dei loro rappresentanti che lo
richiedano.
6. Per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 1, 3 e 5,
e all’articolo 7, i competenti organismi di amministrazione dei
fondi, individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 1, richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto,
attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani fra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti abilitati che non appartengono ad identici
gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o
indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in
maniera da consentire il raffronto dell’insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte.
c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse
tenendo conto delle specificità dei fondi pensione e dei princi-
7. Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza
sui soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo
su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai sog-
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getti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni
previste nel presente articolo.
8. Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto
secondo le istruzioni adottate dalla COVIP e comunque in
modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. Le convenzioni possono essere stipulate, nell’àmbito dei rispettivi
regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:
a) contenere le linee di indirizzo dell’attività dei soggetti
convenzionati nell’àmbito dei criteri di individuazione e di
ripartizione del rischio di cui al comma 11 e le modalità con le
quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime; nel definire le linee di indirizzo della gestione, i fondi
pensione possono prevedere linee di investimento che consentano di garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR;
b) prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi
pensione esercitano la facoltà di recesso, contemplando anche
la possibilità per il fondo pensione di rientrare in possesso del
proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attività
finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondo
all’atto della comunicazione al gestore della volontà di recesso dalla convenzione;
c) prevedere l’attribuzione in ogni caso al fondo pensione
della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei
quali risultano investite le disponibilità del fondo medesimo.
patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al
quale sono stati destinati, nè formare oggetto di esecuzione sia
da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, nè possono essere coinvolti
nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo
pensione è legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all’articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati ed
anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore.
Per l’accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti
dal gestore o dai terzi depositari.
10. Con delibera della COVIP, assunta previo parere dell’autorità di vigilanza sui soggetti convenzionati, sono fissati
criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai fondi dei
risultati conseguiti nell’esecuzione delle convenzioni in modo
da assicurare la piena comparabilità delle diverse convenzioni.
11. [I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio,
nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello
statuto di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a). Con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la COVIP,
sono individuati:
a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire
le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento
delle piccole e medie imprese e allo sviluppo locale;
9. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà degli
stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i
gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla
garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità
affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i
criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso
b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori
mobiliari;
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c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse
compresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai
soggetti gestori di cui al presente articolo].
12. I fondi pensione, costituiti nell’àmbito delle autorità di
vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle
stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse.
investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio in
un mercato regolamentato devono in ogni caso essere mantenute a livelli prudenziali.
13. I fondi non possono comunque assumere o concedere
prestiti, prestare garanzie in favore di terzi, nè investire le
disponibilità di competenza:
14. Le forme pensionistiche complementari sono tenute ad
esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella
gestione delle risorse e nelle linee seguite nell’esercizio dei
diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio si siano
presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali.
a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote
con diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata,
ovvero al dieci per cento se non quotata, nè comunque, azioni
o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un’influenza dominante sulla società emittente;
b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati direttamente o indirettamente, per
interposta persona o tramite società fiduciaria, o agli stessi
legati da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 23 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in misura complessiva superiore al venti per cento delle risorse del fondo e,
se trattasi di fondo pensione di categoria, in misura complessiva superiore al trenta per cento;
c) fermi restando i limiti generali indicati alla lettera b), i
fondi pensione aventi come destinatari i lavoratori di una
determinata impresa non possono investire le proprie disponibilità in strumenti finanziari emessi dalla predetta impresa, o,
allorché l’impresa appartenga a un gruppo, dalle imprese
appartenenti al gruppo medesimo, in misura complessivamente superiore, rispettivamente, al cinque e al dieci per cento del
patrimonio complessivo del fondo. Per la nozione di gruppo si
fa riferimento all’articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
7. Banca depositaria.
1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore che presenti i requisiti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58.
2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal
soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di
cui all’articolo 6, comma 5–bis.
3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di
cui al citato articolo 38 del decreto legislativo n. 58 del 1998.
Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella
gestione dei fondi pensione.
3–bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, e 3,
quale banca depositaria può anche essere nominata una banca
stabilita in un altro Stato membro, debitamente autorizzata a
norma della direttiva 93/22/CEE o della direttiva 2000/12/CE,
ovvero operante come depositaria ai fini della direttiva
85/611/CEE.
c–bis) il patrimonio del fondo pensione deve essere investito in misura predominante su mercati regolamentati. Gli
3–ter. La Banca d’Italia può vietare la libera disponibilità
degli attivi, depositati presso una banca avente sede legale in
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Italia, di un fondo pensione avente sede in uno Stato membro.
La Banca d’Italia provvede su richiesta della COVIP, anche
previa conforme iniziativa dell’Autorità competente dello Stato membro di origine del fondo pensione quando trattasi di
forme pensionistiche comunitarie di cui all’articolo 15–ter.
7–bis. Mezzi patrimoniali
1. I fondi pensione che coprono rischi biometrici, che
garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni devono dotarsi, nel rispetto dei criteri di cui al successivo comma 2, di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, salvo che detti impegni finanziari siano assunti da soggetti gestori già sottoposti a vigilanza prudenziale a ciò abilitati, i quali operano in conformità alle norme che li disciplinano.
2. Con regolamento del Ministero dell’economia e delle
finanze, sentita la COVIP, la Banca d’Italia e l’ISVAP, sono
definiti i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali adeguati in conformità con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie e dall’articolo 29–bis, comma 3, lettera a),
numero 3), della legge 18 aprile 2005, n. 62. Nel regolamento
sono, inoltre, definite le condizioni alle quali una forma pensionistica può, per un periodo limitato, detenere attività insufficienti.
3. La COVIP può, nei confronti delle forme di cui al comma 1, limitare o vietare la disponibilità dell’attivo qualora non
siano stati costituiti i mezzi patrimoniali adeguati in conformità al regolamento di cui al comma 2. Restano ferme le competenze delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori.
carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e
attraverso il conferimento del TFR maturando. Nel caso di
lavoratori autonomi e di liberi professionisti il finanziamento
delle forme pensionistiche complementari è attuato mediante
contribuzioni a carico dei soggetti stessi. Nel caso di soggetti
diversi dai titolari di reddito di lavoro o d’impresa e di soggetti fiscalmente a carico di altri, il finanziamento alle citate forme è attuato dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali
sono a carico.
2. Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono ai
fondi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a g) e di cui
all’articolo 12, con adesione su base collettiva, le modalità e la
misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso possono essere fissati dai contratti e
dagli accordi collettivi, anche aziendali; gli accordi fra soli
lavoratori determinano il livello minimo della contribuzione a
carico degli stessi. Il contributo da destinare alle forme pensionistiche complementari è stabilito in cifra fissa oppure: per i
lavoratori dipendenti, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR o con riferimento ad elementi particolari della retribuzione stessa; per i lavoratori autonomi e i
liberi professionisti, in percentuale del reddito d’impresa o di
lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo
d’imposta precedente; per i soci lavoratori di società cooperative, secondo la tipologia del rapporto di lavoro, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR ovvero
degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali
obbligatori ovvero in percentuale del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF relativo al periodo d’imposta precedente.
1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante il versamento di contributi a
3. Nel caso di forme pensionistiche complementari di cui
siano destinatari i dipendenti della pubblica amministrazione,
i contributi alle forme pensionistiche debbono essere definiti
in sede di determinazione del trattamento economico, secondo
procedure coerenti alla natura del rapporto.
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8. Finanziamento.
4. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o
committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell’articolo 10 del TUIR, dal
reddito complessivo per un importo non superiore ad euro
5.164,57; i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono
altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all’articolo 16; ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si
tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai
fondi di previdenza di cui all’articolo 105, comma 1, del citato
TUIR. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito
della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in
cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla
data in cui sorge il diritto alla prestazione, l’importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.
5. Per i contributi versati nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 del TUIR, che si trovino nelle condizioni
ivi previste, spetta al soggetto nei confronti del quale dette
persone sono a carico la deduzione per l’ammontare non
dedotto dalle persone stesse, fermo restando l’importo complessivamente stabilito nel comma 4.
6. Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data
di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche
complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito
complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro
pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i
contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un
importo non superiore a 2.582,29 euro annui.
a) modalità esplicite: entro sei mesi dalla data di prima
assunzione il lavoratore, può conferire l’intero importo del
TFR maturando ad una forma di previdenza complementare
dallo stesso prescelta; qualora, in alternativa, il lavoratore
decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR
maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può
essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire
il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare
dallo stesso prescelta;
b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo
di tempo indicato alla lettera a) non esprima alcuna volontà, a
decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi
previsti:
1) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando dei
dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli
accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR a una forma collettiva tra quelle previste all’articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2), della legge 23 agosto 2004,
n. 243; tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale;
2) in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al
n. 1), il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo
aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero
di lavoratori dell’azienda;
3) qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai
numeri 1) e 2), il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso
l’INPS;
c) con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993:
7. Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l’adesione alle forme stesse e
avviene, con cadenza almeno annuale, secondo:
1) fermo restando quanto previsto all’articolo 20, qualora risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a for-
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me pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data o dalla data di nuova assunzione, se successiva, se mantenere il residuo
TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, anche nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, alla forma
complementare collettiva alla quale gli stessi abbiano già aderito;
2) qualora non risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, se
mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura già fissata dagli accordi o
contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, nella misura non inferiore al 50%,
con possibilità di incrementi successivi, ad una forma pensionistica complementare; nel caso in cui non esprimano alcuna
volontà, si applica quanto previsto alla lettera b).
8. Prima dell’avvio del periodo di sei mesi previsto dal comma 7, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate
informazioni sulle diverse scelte disponibili. Trenta giorni prima
della scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento del TFR
maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso
la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre.
9. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche
complementari prevedono, in caso di conferimento tacito del
TFR, l’investimento di tali somme nella linea a contenuto più
prudenziale tali da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale
e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR.
10. L’adesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta l’obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del
datore di lavoro. Il lavoratore può decidere, tuttavia, di destinare una parte della retribuzione alla forma pensionistica pre96
scelta in modo autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi; in tale caso comunica al datore di lavoro l’entità del
contributo e il fondo di destinazione. Il datore può a sua volta
decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali,
di contribuire alla forma pensionistica alla quale il lavoratore
ha già aderito, ovvero a quella prescelta in base al citato accordo. Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire alla forma
pensionistica complementare e qualora abbia diritto ad un
contributo del datore di lavoro in base ad accordi collettivi,
anche aziendali, detto contributo affluisce alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso, nei limiti e secondo le
modalità stabilite dai predetti contratti o accordi.
11. La contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di
appartenenza, a condizione che l’aderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione
a favore delle forme di previdenza complementare. È fatta salva la facoltà del soggetto che decida di proseguire volontariamente la contribuzione, di determinare autonomamente il
momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
12. Per i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto,
sono consentite contribuzioni saltuarie e non fisse. I medesimi
soggetti possono altresì delegare il centro servizi o l’azienda
emittente la carta di credito o di debito al versamento con
cadenza trimestrale alla forma pensionistica complementare
dell’importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri vendita convenzionati. Per la
regolarizzazione di dette operazioni deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato con il titolare della posizione aperta presso la forma
pensionistica complementare medesima9.
9 Comma così modificato dal comma 82 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007,
n. 247. Vedi, anche, i commi 92 e 94 dello stesso articolo 1.
97
13. Gli statuti e i regolamenti disciplinano, secondo i criteri stabiliti dalla COVIP, le modalità in base alle quali l’aderente può suddividere i flussi contributivi anche su diverse linee
di investimento all’interno della forma pensionistica medesima, nonché le modalità attraverso le quali può trasferire l’intera posizione individuale a una o più linee.
9. Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l’INPS.
1. Presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) è costituita la forma pensionistica complementare a
contribuzione definita prevista dall’articolo 1, comma 2, lettera e), n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243, alla quale affluiscono le quote di TFR maturando nell’ipotesi prevista dall’articolo 8, comma 7, lettera b), n. 3). Tale forma pensionistica è
integralmente disciplinata dalle norme del presente decreto10.
2. La forma pensionistica di cui al presente articolo è
amministrata da un comitato dove è assicurata la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro,
secondo un criterio di pariteticità. I membri del comitato sono
nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
restano in carica per quattro anni. I membri del comitato devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con decreto di cui all’articolo 4, comma 3.
3. La posizione individuale costituita presso la forma pensionistica di cui al presente articolo può essere trasferita, su
richiesta del lavoratore, anche prima del termine di cui all’articolo 14, comma 6, ad altra forma pensionistica dallo stesso
prescelta.
10. Misure compensative per le imprese.
1. Dal reddito d’impresa è deducibile un importo pari al 4%
dell’ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto
di cui all’articolo 2120 del codice civile; per le imprese con
meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6%.
2. Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nella
stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile.
3. Un’ulteriore compensazione dei costi per le imprese,
conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori
dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto
di cui all’articolo 2120 del codice civile, è assicurata anche
mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una
riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR
maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall’articolo 8 del decreto–legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, e successive modificazioni.
4. [Un ulteriore compensazione dei costi per le imprese,
conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, è assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri
impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei
limiti e secondo quanto stabilito dall’articolo 8, comma 2, del
decreto–legge 30 settembre 2005, n. 203].
10
Con D.M. 30 ottobre 2007 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz.
Uff. 19 novembre 2007, n. 269) è stato contribuito il Comitato amministratore della forma di previdenza prevista dal presente comma.
5. Le misure di cui al comma 1 si applicano previa verifica
della loro compatibilità con la normativa comunitaria in materia.
98
99
11. Prestazioni
1. Le forme pensionistiche complementari definiscono i
requisiti e le modalità di accesso alle prestazioni nel rispetto di
quanto disposto dal presente articolo.
2. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al
momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con
almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
3. Le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione
definita e di prestazione definita possono essere erogate in
capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del
50% del montante finale accumulato, e in rendita. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non
si sia provveduto al reintegro. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale
sia inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’articolo 3,
commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può
essere erogata in capitale.
4. Le forme pensionistiche complementari prevedono
che, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48
mesi, le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta dell’aderente, consentite con un anticipo massimo di cinque anni
rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime
obbligatorio di appartenenza.
5. A migliore tutela dell’aderente, gli schemi per l’erogazione delle rendite possono prevedere, in caso di morte del
titolare della prestazione pensionistica, la restituzione ai beneficiari dallo stesso indicati del montante residuo o, in alternativa, l’erogazione ai medesimi di una rendita calcolata in base
al montante residuale. In tale caso è autorizzata la stipula di
contratti assicurativi collaterali contro i rischi di morte o di
sopravvivenza oltre la vita media.
100
6. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono imponibili per il loro
ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di
rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già
assoggettati ad imposta e a quelli di cui alla lettera
g–quinquies) del comma 1 dell’articolo 44 del TUIR, e
successive modificazioni, se determinabili. Sulla parte
imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque
erogate è operata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti
percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo
anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti
percentuali. Nel caso di prestazioni erogate in forma di
capitale la ritenuta di cui al periodo precedente è applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il
lavoratore; nel caso di prestazioni erogate in forma di
rendita tale ritenuta è applicata dai soggetti eroganti. La
forma pensionistica complementare comunica ai soggetti che erogano le rendite i dati in suo possesso necessari per il calcolo della parte delle prestazioni corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta se determinabili.
7. Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un’anticipazione della posizione individuale maturata:
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie a seguito di gravissime
situazioni relative a sè, al coniuge e ai figli per terapie e
interventi straordinari riconosciuti dalle competenti
strutture pubbliche. Sull’importo erogato, al netto dei
redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15% ridotta di
101
una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6
punti percentuali;
b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l’acquisto della prima casa di abitazione per
sè o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del
comma 1 dell’articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell’articolo 1, comma 3,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Sull’importo erogato, al
netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una
ritenuta a titolo di imposta del 23%;
c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per ulteriori esigenze degli aderenti. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si
applica una ritenuta a titolo di imposta del 23%;
d) le ritenute di cui alle lettere a), b) e c) sono applicate dalla forma pensionistica che eroga le anticipazioni.
credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della
fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile
all’importo reintegrato.
9. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria
per la richiesta delle anticipazioni e delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione
alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
10. Ferma restando l’intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari
nella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a),
sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e
pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di
previdenza obbligatoria previsti dall’articolo 128 del regio
decreto–legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall’articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.
180, e successive modificazioni. I crediti relativi alle somme
oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.
12. Fondi pensione aperti
8. Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di
iscrizione alle predette forme. Le anticipazioni possono essere
reintegrate, a scelta dell’aderente, in qualsiasi momento anche
mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57
euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti
alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un
1. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere e) e o),
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, all’articolo 1,
comma 2, lettera d), del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, e all’articolo 1, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, possono istituire e gestire
direttamente forme pensionistiche complementari mediante la
costituzione di appositi fondi nel rispetto dei criteri di cui
all’articolo 4, comma 2. Detti fondi sono aperti alle adesioni
dei destinatari del presente decreto legislativo, i quali vi pos-
102
103
sono destinare anche la contribuzione a carico del datore di
lavoro a cui abbiano diritto, nonché le quote del TFR11.
2. L’adesione avviene, su base individuale, anche da parte
di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 2.
2. Ai sensi dell’articolo 3, l’adesione ai fondi pensione
aperti può avvenire, oltre che su base individuale, anche su
base collettiva.
3. I contratti di assicurazione di cui al comma 1, lettera b),
sono corredati da un regolamento, redatto in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente
approvato nei termini temporali di cui all’articolo 4, comma 3,
recante disposizioni circa le modalità di partecipazione, il trasferimento delle posizioni individuali verso altre forme pensionistiche, la comparabilità dei costi e dei risultati di gestione e la trasparenza dei costi e delle condizioni contrattuali
nonché le modalità di comunicazione, agli iscritti e alla
COVIP, delle attività della forma pensionistica e della posizione individuale. Il suddetto regolamento è parte integrante dei
contratti medesimi. Le condizioni generali dei contratti devono essere comunicate dalle imprese assicuratrici alla COVIP,
prima della loro applicazione. Le risorse delle forme pensionistiche individuali costituiscono patrimonio autonomo e separato con gli effetti di cui all’articolo 4, comma 2. La gestione
delle risorse delle forme pensionistiche di cui al comma 1, lettera b), avviene secondo le regole d’investimento di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e nel rispetto dei
princìpi di cui all’articolo 6, comma 5–bis, lettera c)13.
3. Ferma restando l’applicazione delle norme del presente
decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, l’autorizzazione alla costituzione e all’esercizio è rilasciata, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, dalla
COVIP, sentite le rispettive autorità di vigilanza sui soggetti
promotori.
4. I regolamenti dei fondi pensione aperti, redatti in base
alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvati, stabiliscono le modalità di partecipazione
secondo le norme di cui al presente decreto.
13. Forme pensionistiche individuali
1. Ferma restando l’applicazione delle norme del presente
decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, le forme pensionistiche individuali sono
attuate mediante:
a) adesione ai fondi pensione di cui all’articolo 12;
b) contratti di assicurazione sulla vita, stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi12.
4. L’ammontare dei contributi, definito anche in misura fissa all’atto dell’adesione, può essere successivamente variato. I
lavoratori possono destinare a tali forme anche le quote dell’accantonamento annuale al TFR e le contribuzioni del datore di lavoro alle quali abbiano diritto.
5. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d’impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime
obbligatorio di base.
11 Comma così modificato dal comma 82 dell'art. 1, L. 24 dicembre
2007, n. 247. Vedi, anche, i commi 92 e 94 dello stesso articolo 1.
12
Con D.M. 30 ottobre 2007 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz.
Uff. 19 novembre 2007, n. 269) è stato contribuito il Comitato amministratore della forma di previdenza prevista dal presente comma.
104
13
Comma così modificato dal comma 4 dell’art. 1, D.Lgs. 6 febbraio
2007, n. 28
105
14. Permanenza nella forma pensionistica complementare
e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità.
1. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche
complementari stabiliscono le modalità di esercizio relative
alla partecipazione alle forme medesime, alla portabilità delle
posizioni individuali e della contribuzione, nonché al riscatto
parziale o totale delle posizioni individuali, secondo quanto
disposto dal presente articolo.
2. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare gli statuti e i regolamenti stabiliscono:
a) il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;
b) il riscatto parziale, nella misura del 50% della posizione
individuale maturata, nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo
non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in
caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di
mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme
pensionistiche complementari di cui all’articolo 13, viene
devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle
forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 3,
comma 1, lettere da a) a g), e 12, la suddetta posizione resta
acquisita al fondo pensione.
4. Sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione individuale relative alle fattispecie previste ai commi 2 e 3,
è operata una ritenuta a titolo di imposta con l’aliquota del
15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni
anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di
riduzione di 6 punti percentuali, sul medesimo imponibile di
cui all’articolo 11, comma 6.
5. Sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause
diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23% sul medesimo imponibile di cui
all’articolo 11, comma 6.
3. In caso di morte dell’aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l’intera posizione individuale maturata
6. Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l’aderente ha facoltà di trasferire l’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche
prevedono esplicitamente la predetta facoltà e non possono
contenere clausole che risultino, anche di fatto, limitative del
suddetto diritto alla portabilità dell’intera posizione individuale. Sono comunque inefficaci clausole che, all’atto dell’adesione o del trasferimento, consentano l’applicazione di voci di
costo, comunque denominate, significativamente più elevate di
quelle applicate nel corso del rapporto e che possono quindi
costituire ostacolo alla portabilità. In caso di esercizio della
predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il
lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da
lui prescelta del TFR maturando e dell’eventuale contributo a
106
107
c) il riscatto totale della posizione individuale maturata per
i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della
capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un
periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può
essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione
dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari; in questi casi si applicano le previsioni di cui al comma 4 dell’articolo 11.
carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali.
7. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che
avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal
presente decreto legislativo. Sono altresì esenti da ogni onere
fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche
da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.
8. Gli adempimenti a carico delle forme pensionistiche
complementari conseguenti all’esercizio delle facoltà di cui al
presente articolo devono essere effettuati entro il termine massimo di sei mesi dalla data di esercizio stesso.
15. Vicende del fondo pensione
1. Nel caso di scioglimento del fondo pensione per vicende concernenti i soggetti tenuti alla contribuzione, si provvede
alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere
per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica.
Per gli altri destinatari si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 14.
2. Nel caso di cessazione dell’attività o di sottoposizione a
procedura concorsuale del datore di lavoro che abbia costituito un fondo pensione ai sensi dell’articolo 4, comma 2, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali nomina, su proposta della COVIP, un commissario straordinario che procede
allo scioglimento del fondo.
devono comunicare preventivamente alla COVIP stessa i
provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia dell’equilibrio del fondo pensione.
5. Ai fondi pensione si applica esclusivamente la disciplina dell’amministrazione straordinaria e della liquidazione
coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi
degli articoli 70, e seguenti, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni,
attribuendosi le relative competenze esclusivamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed alla COVIP.
15–bis. Operatività all’estero delle forme pensionistiche
complementari italiane.
1. I fondi pensione di cui all’articolo 4, comma 1, i fondi
pensione aperti, nonchè quelli già istituiti alla data di entrata
in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica ed operanti secondo il principio della capitalizzazione, che risultino iscritti all’Albo tenuto a cura della
COVIP e siano stati dalla COVIP previamente autorizzati allo
svolgimento dell’attività transfrontaliera, possono operare con
riferimento ai datori di lavoro o ai lavoratori residenti in uno
Stato membro dell’Unione europea.
2. La COVIP individua le procedure e le condizioni per il
rilascio della predetta autorizzazione, anche avvalendosi di
procedimenti semplificati di silenzio–assenso.
3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere
comunicate entro sessanta giorni alla COVIP, che ne dà comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. Nel caso di vicende del fondo pensione capaci di incidere sull’equilibrio del fondo medesimo, individuate dalla
COVIP, gli organi del fondo e comunque i suoi responsabili
3. Un fondo pensione che intenda operare con riferimento a
datori di lavoro o di lavoratori residenti nel territorio di un altro
Stato membro è tenuto a comunicare per iscritto la propria
intenzione alla COVIP, indicando lo Stato membro in cui intende operare, il nome del soggetto interessato e le caratteristiche
principali dello schema pensionistico che sarà ivi gestito.
4. Salvo che nell’ipotesi di cui al comma 5, la COVIP
provvede a trasmettere per iscritto le informazioni di cui al
precedente comma all’Autorità competente dello Stato mem-
108
109
bro ospitante entro tre mesi dal loro ricevimento, dandone
comunicazione al fondo pensione.
5. Qualora la COVIP abbia ragione di dubitare che la struttura amministrativa, la situazione finanziaria ovvero l’onorabilità e professionalità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e del responsabile del fondo pensione
siano compatibili con il tipo di operazioni proposte nello Stato membro ospitante, la stessa può non consentire al fondo
pensione, anche mediante revoca dell’autorizzazione, di
avviare l’attività transfrontaliera comunicata, dandone se del
caso informazione anche all’Autorità dello Stato membro
ospitante.
6. Il fondo pensione è tenuto a rispettare la disciplina
vigente nello Stato membro ospitante in materia di informativa da rendere agli iscritti, nonchè le disposizioni dello Stato
ospitante in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro che trovino applicazione nei confronti dei fondi
pensione che esercitano attività transfrontaliera.
7. Il fondo pensione è, inoltre, tenuto a rispettare, limitatamente alle attività svolte in quel particolare Stato membro
ospitante, gli eventuali limiti agli investimenti previsti, in
conformità all’articolo 18, comma 7, della direttiva
2003/41/CE, dalla normativa dello Stato membro ospitante
che trovino applicazione nei confronti dei fondi che esercitano attività transfrontaliera.
8. La COVIP comunica al fondo pensione le disposizioni
di cui ai commi 6 e 7 che siano state alla stessa trasmesse dall’Autorità competente dello Stato membro ospitante. A decorrere dalla ricezione di questa comunicazione, ovvero, in assenza di comunicazione, decorsi due mesi dalla data in cui l’Autorità dello Stato membro ospitante ha ricevuto da parte della
COVIP la comunicazione di cui al comma 4, il fondo pensione può iniziare la sua attività nello Stato membro ospitante a
favore del soggetto interessato.
9. Le Autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante
sono competenti a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui
al comma 6, mentre la COVIP è competente a vigilare sul
rispetto delle disposizioni indicate al comma 7.
10. A seguito della comunicazione, da parte dell’Autorità
competente dello Stato membro ospitante, che un fondo pensione ha violato le disposizioni di cui al comma 6, la COVIP
adotta, in coordinamento con l’Autorità dello Stato membro
ospitante, le misure necessarie affinchè il fondo pensione ponga fine alla violazione constatata. Se, malgrado le misure adottate dalla COVIP il fondo pensione continua a violare le disposizioni dello Stato ospitante in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro applicabili ai fondi pensione
transfrontalieri, l’Autorità dello Stato membro ospitante può,
dopo averne informata la COVIP, adottare le misure che ritiene necessarie al fine di prevenire nuove irregolarità, ivi compreso, nella misura strettamente necessaria, impedire al fondo
pensione di fornire i suoi servizi al datore di lavoro nello Stato membro ospitante.
11. In caso di attività transfrontaliera, i fondi pensione
devono dotarsi di mezzi patrimoniali adeguati, per le ipotesi di
cui all’articolo 7–bis, comma 1. La COVIP vigila sul rispetto
di questa previsione e, in caso di violazione, può anche intervenire ai sensi dell’articolo 7–bis, comma 3. Restano ferme le
competenze delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori.
12. La COVIP può prescrivere, anche in considerazione
degli eventuali diversi limiti agli investimenti che il fondo
pensione debba rispettare nello Stato membro ospitante, la
separazione delle attività e delle passività corrispondenti alle
attività svolte nello Stato membro dalle altre svolte sul territorio della Repubblica14.
14 Articolo
110
aggiunto dall’art. 5, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28.
111
15–ter. Operatività in Italia delle forme pensionistiche
complementari comunitarie.
1. I fondi pensione istituiti negli Stati membri dell’Unione
europea, che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE e che risultano autorizzati dall’Autorità competente dello Stato membro di origine allo svolgimento dell’attività transfrontaliera possono raccogliere adesioni su base
collettiva sul territorio della Repubblica.
2. L’operatività dei fondi di cui al comma 1 nel territorio
della Repubblica è subordinata alla previa comunicazione da
parte dei fondi stessi all’Autorità competente dello Stato
membro di origine delle informazioni concernenti la denominazione dell’impresa e le caratteristiche principali dello schema pensionistico offerto nonchè all’avvenuta trasmissione, da
parte dell’Autorità dello Stato membro di origine, della predetta informativa alla COVIP.
3. I fondi di cui al comma 1 non possono iniziare ad operare nel territorio della Repubblica prima che la COVIP abbia
fornito all’Autorità dello Stato membro di origine informativa
in merito alle disposizioni che devono essere rispettate con
riguardo al diritto della sicurezza sociale e del lavoro, ai limiti agli investimenti e alle regole in tema di informativa agli
iscritti. L’avvio dell’attività transfrontaliera è in ogni caso
ammessa decorsi due mesi dall’avvenuta ricezione da parte
della COVIP dell’informativa di cui al precedente comma 2.
4. Ai fondi pensione di cui al comma 1, limitatamente alle
adesioni effettuate nel territorio della Repubblica ed alle risorse accumulate e gestite in relazione a tali adesioni, si applicano le norme contenute nel presente decreto in materia di destinatari, adesioni in forma collettiva, finanziamento, prestazioni, permanenza nella forma pensionistica complementare, cessazione dei requisiti di partecipazione, portabilità. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze sono individuate le eventuali ulteriori disposizioni di diritto della sicu112
rezza sociale e di diritto del lavoro, incluse quelle che disciplinano l’organizzazione e la rappresentatività, le uguali trovano
applicazione nei riguardi dei fondi di cui al comma 1.
5. Ai fondi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni
in materia di trasparenza emanate, in base al presente decreto,
dalla COVIP per i fondi di cui all’articolo 4.
6. Nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze
di cui all’articolo 6, comma 5–bis, sono altresì definiti, i limiti agli investimenti che i fondi di cui al comma 1 devono eventualmente rispettare per la parte di attivi corrispondenti alle
attività svolte sul territorio della Repubblica.
7. La COVIP può chiedere all’Autorità dello Stato membro
di origine di prescrivere al fondo pensione la separazione delle attività e delle passività corrispondenti alle attività svolte
sul territorio della Repubblica rispetto alle altre svolte fuori
dal predetto territorio.
8. La COVIP è competente a vigilare sul rispetto delle
disposizioni di cui ai commi 4 e 5, ferma restando la competenza dell’Autorità dello Stato membro di origine a vigilare sul
rispetto delle disposizioni di cui al comma 6.
9. In caso di accertata violazione da parte del fondo pensione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, la COVIP ne
informa l’Autorità dello Stato membro di origine affinchè la
stessa adotti, in coordinamento con la COVIP, le misure
necessarie affinchè il fondo ponga fine alla violazione constatata. Se, nonostante l’adozione delle predette misure, il fondo
pensione continua a violare le disposizioni in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro applicabili ai
fondi pensione transfrontalieri, la COVIP può, previa informativa all’Autorità dello Stato membro di origine, impedire la
raccolta di nuove adesioni e nei casi più gravi, impedire al fondo di continuare ad operare15.
15 Articolo
aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28.
113
15–quater. Cooperazione e scambio di informazioni tra le
Autorità competenti.
1. La COVIP collabora, anche mediante la sottoscrizione
di protocolli, con le Autorità competenti degli altri Stati membri ai fini della complessiva vigilanza sui fondi pensione che
effettuano attività transfrontaliera e comunica, a questo fine,
tutte le informazioni richieste.
2. La COVIP è l’unica Autorità italiana competente ad
effettuare e a ricevere, sia nella qualità di Autorità dello Stato
membro di origine sia in quella di Autorità dello Stato membro ospitante, gli scambi di comunicazioni con le altre Autorità degli Stati membri, con riguardo ai fondi pensione che
svolgono attività transfrontaliera, nonchè a comunicare le
disposizioni di diritto nazionale che devono trovare applicazione ai sensi dell’articolo 15–ter, commi 4, 5 e 616.
15–quinquies. Forme pensionistiche complementari con
meno di cento aderenti.
1. La COVIP può individuare, con proprio regolamento, le
disposizioni del presente decreto e della normativa secondaria
che non trovano applicazione nei riguardi dei fondi pensione
con meno di cento aderenti.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l’attività
transfrontaliera può essere esercitata dai fondi pensione con
meno di cento aderenti solo se trovano applicazione tutte le
disposizioni del presente decreto17.
16. Contributo di solidarietà.
1. Fermo restando l’assoggettamento a contribuzione
ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le
16 Articolo
17 Articolo
aggiunto dall’art. 5, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28.
aggiunto dall’art. 5, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28.
114
quote ed elementi retributivi di cui all’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche
se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di
lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza
pensionistica complementare di cui all’articolo 1, è applicato il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10%
dall’articolo 9–bis del decreto–legge 29 marzo 1991, n. 103,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n.
166.
2. A valere sul gettito del contributo di solidarietà di cui al
comma 1:
a) è finanziato, attraverso l’applicazione di una aliquota
pari all’1%, l’apposito fondo di garanzia istituito, mediante
evidenza contabile nell’àmbito della gestione delle prestazioni temporanee dell’INPS, contro il rischio derivante dall’omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro
sottoposti a procedura di fallimento, di concordato preventivo,
di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione controllata, come previsto ai sensi dell’articolo 5 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80;
b) è destinato al finanziamento della COVIP l’importo di
ulteriori 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2005, a
incremento dell’importo previsto dall’articolo 13, comma 2,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, come integrato dall’articolo
59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; a tale
fine è autorizzata, a decorrere dall’anno 2005, la spesa di 3
milioni di euro annui a favore dell’INPS.
17. Regime tributario delle forme pensionistiche complementari.
1. I fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi nella misura dell’11%, che si applica
sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta.
115
2. Per i fondi pensione in regime di contribuzione definita,
per i fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile
1993, sia direttamente investito in immobili relativamente alla
restante parte del patrimonio e per le forme pensionistiche
complementari di cui all’articolo 20, comma 1, in regime di
contribuzione definita o di prestazione definita, gestite in via
prevalente secondo il sistema tecnico–finanziario della capitalizzazione, il risultato si determina sottraendo dal valore del
patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo
dell’imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate
per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e
delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche, nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei
redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore
del patrimonio stesso all’inizio dell’anno. I proventi derivanti
da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del
risparmio soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d’imposta del
15%. Il credito d’imposta concorre a formare il risultato della
gestione ed è detratto dall’imposta sostitutiva dovuta. Il valore del patrimonio netto del fondo all’inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in corso
d’anno, in luogo del patrimonio all’inizio dell’anno sì assume
il patrimonio alla data di avvio del fondo, ovvero in luogo del
patrimonio alla fine dell’anno si assume il patrimonio alla data
di cessazione del fondo. Il risultato negativo maturato nel
periodo d’imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, è
computato in diminuzione del risultato della gestione dei
periodi d’imposta successivi, per l’intero importo che trova in
essi capienza o utilizzato in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento
da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d’imposta in
cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo
importo a favore della linea di investimento che ha maturato il
risultato negativo. Nel caso in cui all’atto dello scioglimento
del fondo pensione il risultato della gestione sia negativo, il
fondo stesso rilascia agli iscritti che trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma di previdenza, complementare o individuale, un’apposita certificazione dalla quale risulti
l’importo che la forma di previdenza destinataria della posizione individuale può portare in diminuzione del risultato netto maturato nei periodi d’imposta successivi e che consente di
computare la quota di partecipazione alla forma pensionistica
complementare tenendo conto anche del credito d’imposta
corrispondente all’11% di tale importo.
116
117
3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai
fondi di cui al comma 2 sono a titolo d’imposta. Non si applicano le ritenute previste dal comma 2 dell’articolo 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e
postali, nonché la ritenuta prevista, nella misura del 12,50%,
dal comma 3–bis dell’articolo 26 del predetto D.P.R. n. 600
del 1973 e dal comma 1 dell’articolo 10–ter della legge 23
marzo 1983, n. 77.
4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il
risultato della gestione e sui quali non è stata applicata la ritenuta a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva sono soggetti ad
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell’imposta sostitutiva.
5. Per i fondi pensione in regime di prestazioni definite, per
le forme pensionistiche individuali di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), e per le forme pensionistiche complementari
di cui all’articolo 20, comma 1, gestite mediante convenzioni
con imprese di assicurazione, il risultato netto si determina
sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei contributi versati nell’anno, il valore attuale della rendita stessa
all’inizio dell’anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d’imposta successivi, per l’intero importo che trova in essi capienza.
6. I fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella
misura dello 0,50% del patrimonio riferibile agli immobili,
determinato, in base ad apposita contabilità separata, secondo
i criteri di valutazione previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, calcolato come media annua dei valori risultanti
dai prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di
locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta sostitutiva di cui al periodo precedente è aumentata
all’l,50%.
7. Le forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 20, comma 1, in regime di prestazioni definite gestite in via
prevalente secondo il sistema tecnico–finanziario della ripartizione, se costituite in conti individuali dei singoli dipendenti,
sono soggette a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi,
nella misura dell’11%, applicata sulla differenza, determinata
alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della
rendita e i contributi versati.
tata rispettivamente dai soggetti istitutori di fondi pensione
aperti e dalle imprese di assicurazione.
18. Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari.
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigila sulla COVIP ed esercita l’attività di alta vigilanza sul settore della previdenza complementare, mediante l’adozione, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, di direttive
generali alla COVIP, volte a determinare le linee di indirizzo
in materia di previdenza complementare.
2. La COVIP è istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari,
avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al
buon funzionamento del sistema di previdenza complementare. La COVIP ha personalità giuridica di diritto pubblico.
9. La dichiarazione relativa all’imposta sostitutiva è presentata dai fondi pensione con le modalità e negli ordinari termini previsti per la dichiarazione dei redditi. Nel caso di fondi costituiti nell’àmbito del patrimonio di società ed enti la
dichiarazione è presentata contestualmente alla dichiarazione
dei redditi propri della società o dell’ente. Nel caso di fondi
pensione aperti e di forme pensionistiche individuali di cui
all’articolo 13, comma 1, lettera b), la dichiarazione è presen-
3. La COVIP è composta da un presidente e da quattro
membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza
e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della
stessa e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai
sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di
cui all’articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze. Il presidente e i commissari durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Ad essi si applicano le disposizioni di
incompatibilità, a pena di decadenza, di cui all’articolo 1,
quinto comma, del decreto–legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.
Al presidente e ai commissari competono le indennità di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
È previsto un apposito ruolo del personale dipendente della
COVIP. La COVIP può avvalersi di esperti nelle materie di
118
119
8. L’imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 è versata dai fondi pensione, dai soggetti istitutori di fondi pensione
aperti, dalle imprese di assicurazione e dalle società e dagli
enti nell’àmbito del cui patrimonio il fondo è costituito entro
il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni del
capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
competenza; essi sono collocati fuori ruolo, ove ne sia fatta
richiesta.
dente personale di ruolo. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla COVIP per assicurare la legalità e l’efficacia
del suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento.
4. Le deliberazioni della COVIP sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge o dal regolamento di cui al presente comma. Il presidente sovrintende
all’attività istruttoria e cura l’esecuzione delle deliberazioni. Il
presidente della COVIP tiene informato il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali sugli atti e sugli eventi di maggior
rilievo e gli trasmette le notizie ed i dati di volta in volta
richiesti. La COVIP delibera con apposito regolamento, nei
limiti delle risorse disponibili e sulla base dei princìpi di trasparenza e celerità dell’attività, del contraddittorio e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, in ordine al proprio funzionamento e alla
propria organizzazione, prevedendo per il coordinamento
degli uffici la qualifica di direttore generale, determinandone
le funzioni, al numero dei posti della pianta organica, al trattamento giuridico ed economico del personale, all’ordinamento
delle carriere, nonché circa la disciplina delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo che devono
osservare i princìpi del regolamento di cui all’articolo 1, settimo comma, del decreto–legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Tali
delibere sono sottoposte alla verifica di legittimità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, e sono esecutive
decorsi venti giorni dalla data di ricevimento, ove nel termine
suddetto non vengano formulati rilievi sulle singole disposizioni. Il trattamento economico complessivo del personale
delle carriere direttiva e operativa della COVIP è definito, nei
limiti dell’ottanta per cento del trattamento economico complessivo previsto per il livello massimo della corrispondente
carriera o fascia retributiva per il personale dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni. Al personale in posizione di
comando o distacco è corrisposta una indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall’amministrazione o dall’ente di provenienza e quello spettante al corrispon-
b) approva gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari, verificando la ricorrenza dei requisiti di
120
121
5. I regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale, adottati dalla COVIP per assolvere i
compiti di cui all’articolo 19, sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale e nel bollettino della COVIP.
19. Compiti della COVIP
1. Le forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 20, commi 1,
3 e 8, nonché i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamento di base e al TFR,
comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di società
o enti ovvero determinate le modalità di erogazione, ad eccezione delle forme istituite all’interno di enti pubblici, anche
economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del
risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa, sono
iscritte in un apposito albo, tenuto a cura della COVIP.
2. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, e ferma restando la vigilanza di
stabilità esercitata dalle rispettive autorità di controllo sui soggetti abilitati di cui all’articolo 6, comma 1, la COVIP esercita, anche mediante l’emanazione di istruzioni di carattere
generale e particolare, la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari. In tale àmbito:
a) definisce le condizioni che, al fine di garantire il rispetto dei princìpi di trasparenza, comparabilità e portabilità, le
forme pensionistiche complementari devono soddisfare per
poter essere ricondotte nell’àmbito di applicazione del presente decreto ed essere iscritte all’albo di cui al comma 1;
cui al comma 3 dell’articolo 4 e delle altre condizioni richieste dal presente decreto e valutandone anche la compatibilità
rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati; nel disciplinare, con propri regolamenti, le procedure per
l’autorizzazione dei fondi pensione all’esercizio dell’attività e
per l’approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi,
nonché delle relative modifiche, la COVIP individua procedimenti di autorizzazione semplificati, prevedendo anche l’utilizzo del silenzio–assenso e l’esclusione di forme di approvazione preventiva. Tali procedimenti semplificati devono in
particolar modo essere utilizzati nelle ipotesi di modifiche statutarie e regolamentari conseguenti a sopravvenute disposizioni normative. Ai fini di sana e prudente gestione, la COVIP
può richiedere di apportare modifiche agli statuti e ai regolamenti delle forme pensionistiche complementari, fissando un
termine per l’adozione delle relative delibere;
c) verifica il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio come individuati ai sensi dei commi 11 e 13
dell’articolo 6;
d) definisce, sentite le autorità di vigilanza sui soggetti abilitati a gestire le risorse delle forme pensionistiche complementari, i criteri di redazione delle convenzioni per la gestione delle risorse, cui devono attenersi le medesime forme pensionistiche e i gestori nella stipula dei relativi contratti;
e) verifica le linee di indirizzo della gestione e vigila sulla
corrispondenza delle convenzioni per la gestione delle risorse
ai criteri di cui all’articolo 6, nonché alla lettera d);
f) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio delle forme pensionistiche complementari,
della loro redditività, nonché per la determinazione della
consistenza patrimoniale delle posizioni individuali accese
presso le forme stesse; detta disposizioni volte all’applicazione di regole comuni a tutte le forme pensionistiche circa
la definizione del termine massimo entro il quale le contribuzioni versate devono essere rese disponibili per la valorizza122
zione; detta disposizioni per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della
composizione e del valore del patrimonio della forma pensionistica complementare attraverso la contabilizzazione
secondo i criteri definiti in base al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, evidenziando le posizioni individuali degli
iscritti e il rendiconto annuale della forma pensionistica
complementare; il rendiconto e il prospetto sono considerati
quali comunicazioni sociali agli effetti di cui all’ art. 2621
del codice civile;
g) detta disposizioni volte a garantire la trasparenza delle
condizioni contrattuali di tutte le forme pensionistiche complementari, al fine di tutelare l’adesione consapevole dei soggetti destinatari e garantire il diritto alla portabilità della posizione individuale tra le varie forme pensionistiche complementari, avendo anche riguardo all’esigenza di garantire la
comparabilità dei costi; disciplina, tenendo presenti le disposizioni in materia di sollecitazione del pubblico risparmio, le
modalità di offerta al pubblico di tutte le predette forme pensionistiche, dettando disposizioni volte all’applicazione di
regole comuni per tutte le forme pensionistiche complementari, sia per la fase inerente alla raccolta delle adesioni sia per
quella concernente l’informativa periodica agli aderenti circa
l’andamento amministrativo e finanziario delle forme pensionistiche complementari, anche al fine di eliminare distorsioni
che possano arrecare pregiudizio agli aderenti; a tale fine elabora schemi per gli statuti, i regolamenti, le schede informative, i prospetti e le note informative da indirizzare ai potenziali aderenti a tutte le forme pensionistiche complementari,
nonché per le comunicazioni periodiche da inoltrare agli aderenti alle stesse; vigila sull’attuazione delle predette disposizioni nonché, in generale, sull’attuazione dei princìpi di trasparenza nei rapporti con gli aderenti, nonché sulle modalità
di pubblicità, con facoltà di sospendere o vietare la raccolta
123
delle adesioni in caso di violazione delle disposizioni stesse18;
h) detta disposizioni volte a disciplinare le modalità con
le quali le forme pensionistiche complementari sono tenute
ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle
comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura
nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell’esercizio
dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio,
siano stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed
ambientali;
i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria,
patrimoniale, contabile delle forme pensionistiche complementari, anche mediante ispezioni presso le stesse, richiedendo l’esibizione dei documenti e degli atti che ritenga
necessari;
l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, formulando anche proposte di modifiche
legislative in materia di previdenza complementare19;
m) pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza
dei problemi previdenziali;
18 Con Del.Covip 31 ottobre 2006 (Gazz. Uff. 21 novembre 2006, n. 271,
n) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base; a tale fine, le forme pensionistiche complementari sono tenute a fornire i dati e le informazioni richiesti,
per la cui acquisizione la COVIP può avvalersi anche dell’Ispettorato del lavoro.
3. Per l’esercizio della vigilanza, la COVIP può disporre
che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei termini da
essa stessa stabiliti:
a) le segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e
documento richiesti;
b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi
interni di controllo delle forme pensionistiche complementari.
4. La COVIP può altresì:
a) convocare presso di sè gli organi di amministrazione e
di controllo delle forme pensionistiche complementari;
b) richiedere la convocazione degli organi di amministrazione delle forme pensionistiche complementari, fissandone
l’ordine del giorno;
b–bis) inibire con provvedimento motivato, in tutto o in
parte, per un periodo massimo di 60 giorni, l’attività della forma pensionistica complementare ove vi sia il fondato sospetto
di grave violazione delle norme del presente decreto e vi sia
urgenza di provvedere20.
S.O.) sono stati adottati gli schemi di statuto, di regolamento e di nota
informativa previsti dalla presente lettera. Per le istruzioni sugli annunci
pubblicitari relativi alle forme pensionistiche complementari vedi la
Del.Covip 21 marzo 2007. Per le istruzioni relative alla redazione del
“Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare” vedi la
Del. 31 gennaio 2008. Per il regolamento sulle modalità di adesione alle
forme pensionistiche complementari vedi la Del. 29 maggio 2008. Per le
disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti ai fondi pensione,
vedi la Del. 22 luglio 2010.
5. Nell’esercizio della vigilanza la COVIP ha diritto di
ottenere le notizie e le informazioni richieste alle pubbliche
amministrazioni. I dati, le notizie, le informazioni acquisiti
dalla COVIP nell’esercizio delle proprie attribuzioni sono
tutelati dal segreto d’ufficio anche nei riguardi delle pubbliche
19 Lettera così corretta con Comunicato 30 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 30
gennaio 2006, n. 24).
20 Lettera
124
aggiunta dall'art. 6, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28.
125
amministrazioni, ad eccezione del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze,
e fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura penale
sugli atti coperti dal segreto. I dipendenti e gli esperti addetti
alla COVIP nell’esercizio della vigilanza sono incaricati di un
pubblico servizio. Essi sono vincolati al segreto d’ufficio e
hanno l’obbligo di riferire alla COVIP tutte le irregolarità constatate, anche quando configurino fattispecie di reato21.
19–ter. False informazioni.
1. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i responsabili delle forme pensionistiche complementari e i liquidatori che forniscono alla COVIP segnalazioni, dati
o documenti falsi, sono puniti con l’arresto da sei mesi a tre
anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato23.
19–quater. Sanzioni amministrative
6. Accordi di collaborazione possono intervenire tra la
COVIP, le autorità preposte alla vigilanza sui gestori soggetti
di cui all’articolo 6 e l’Autorità garante della concorrenza e del
mercato al fine di favorire lo scambio di informazioni e di
accrescere l’efficacia dell’azione di controllo.
7. Entro il 31 maggio di ciascun anno la COVIP trasmette
al Ministro del lavoro e delle politiche sociali una relazione
sull’attività svolta, sulle questioni in corso di maggior rilievo
e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 30 giugno successivo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette detta relazione al Parlamento con
le proprie eventuali osservazioni.
19–bis. Abusiva attività di forma pensionistica.
1. Chiunque eserciti l’attività di cui al presente decreto
senza le prescritte autorizzazioni o approvazioni è punito con
la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.200 euro
a 25.000 euro. È sempre ordinata la confisca delle cose che
sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che
ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato22.
1. Chiunque adotti, in qualsiasi documento o comunicazione al pubblico, la denominazione “fondo pensione” senza
essere iscritto, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del presente decreto, all’Albo tenuto a cura della COVIP è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000,
con provvedimento motivato del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la COVIP.
2. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i responsabili delle forme pensionistiche complementari, i liquidatori e i commissari nominati ai sensi dell’articolo
15 che:
a) nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte,
alle richieste della COVIP, ovvero ritardano l’esercizio delle
sue funzioni, sono puniti con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 25.000;
b) non osservano le disposizioni previste negli articoli 5, 6,
7, 11, 14, 15, 15–bis e 20 ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla COVIP in base ai medesimi articoli nonchè in base all’articolo 19 del presente decreto, sono puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro
25.000;
21 Comma così modificato dall’art. 5, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28.
22 Articolo aggiunto dall’art. 6, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28.
126
23Articolo
aggiunto dall’art. 6, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28.
127
c) non osservano le disposizioni sui requisiti di onorabilità
e professionalità e sulle cause di incompatibilità e decadenza
previste dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di cui all’articolo 4, comma 3, ovvero le disposizioni
sui limiti agli investimenti e ai conflitti di interessi previste dal
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui
all’articolo 6, comma 5–bis, ovvero le disposizioni previste
nel decreto adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di cui all’articolo 20, comma 2, del presente decreto,
sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 500 a
euro 25.000;
d) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione delle condizioni di onorabilità di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), nel termine di quindici giorni dal
momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle
situazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, nei casi di maggiore gravità, possono altresì essere dichiarati decaduti dall’incarico i
componenti degli organi collegiali e il responsabile della forma pensionistica.
4. Le sanzioni amministrative previste nei commi 2 e 3
sono applicate, nel rispetto dei principi di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689, con la procedura di cui al titolo VIII,
capo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatta salva l’attribuzione delle relative competenze alla COVIP.
Le sanzioni amministrative sono determinate nella loro entità,
tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell’interesse
protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che
impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonchè del vantaggio che l’infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. Gli
enti rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo
il diritto di regresso per l’intero nei confronti del responsabile
128
della violazione. Non si applica l’articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni24.
20. Forme pensionistiche complementari istituite alla
data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
1. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 2, alle
forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla
data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
non si applicano gli articoli 4, comma 5, e 6, commi 1, 3 e 5.
Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme, se già configurate ai sensi dell’ art. 2117 del codice civile ed indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro, devono
essere dotate di strutture gestionali amministrative e contabili
separate.
2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto legislativo secondo i criteri, le
modalità e i tempi stabiliti, anche in relazione alle specifiche
caratteristiche di talune delle suddette forme, con uno o più
decreti del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentita la
COVIP, da adottarsi entro un anno dalla data di pubblicazione
del presente decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Le operazioni necessarie per l’adeguamento alle disposizioni di cui al presente comma sono esenti
da ogni onere fiscale. Le forme da cui ai commi 1 sono iscritte in una sezione speciale dell’albo di cui all’articolo 19, comma 125.
3. Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1 intendano comunque adeguarsi alle disposizioni di cui all’articolo 6,
comma 1, lettera d), le operazioni di conferimento non concor-
24
Comma così modificato dall’art. 5, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28.
25
Articolo aggiunto dall’art. 6, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28.
129
rono in alcun caso a formare il reddito imponibile del soggetto
conferente e i relativi atti sono soggetti alle imposte di registro,
ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 51,64 per ciascuna imposta; a dette operazioni si applicano, agli effetti dell’imposta sull’incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui all’articolo 3, secondo comma, secondo periodo, e
6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
4. L’attività di vigilanza sulle forme pensionistiche di cui
al comma 1 è svolta dalla COVIP secondo piani di attività differenziati temporalmente anche con riferimento alle modalità
di controllo e alle diverse categorie delle predette forme pensionistiche. La COVIP riferisce al riguardo al Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e
delle finanze.
5. Per i destinatari iscritti alle forme pensionistiche di cui
al comma 1, successivamente alla data del 28 aprile 1993, si
applicano le disposizioni stabilite dal presente decreto legislativo e, per quelli di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), non
possono essere previste prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del
reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.
sotto la propria responsabilità, a derogare agli articoli 8 e 11.
Ai relativi contributi versati continua ad applicarsi, anche per
gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, il trattamento tributario previsto
dalle norme previgenti.
8. Le forme pensionistiche di cui al comma 7 debbono presentare annualmente alla COVIP e al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali il bilancio tecnico, nonché documentazione idonea a dimostrare il permanere della situazione finanziaria di cui al precedente comma 7; con cadenza quinquennale un piano che, con riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle prestazioni, nonché al patrimonio investito, determini le condizioni necessarie ad assicurare l’equilibrio finanziario della gestione ed il progressivo
allineamento alle norme generali del presente decreto. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della
COVIP, accerta la sussistenza delle predette condizioni.
9. Le deliberazioni assembleari delle forme di cui al comma 1 continuano a essere validamente adottate secondo le procedure previste dai rispettivi statuti, anche con il metodo referendario, non intendendosi applicabili ad esse le modalità di
presenza previste dall’ art. 20 e dall’ art. 21 del codice civile.
21. Abrogazioni e modifiche
6. L’accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al comma 1, che
garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, è subordinato alla liquidazione del predetto trattamento.
7. Le forme pensionistiche di cui al comma 1, gestite in via
prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione e con squilibri finanziari, che siano già state destinatarie
del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con
il quale è stata accertata una situazione di squilibrio finanziario derivante dall’applicazione del previgente decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, possono deliberare di continuare,
130
1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 52 del TUIR è
sostituita dalla seguente:
«d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera
h–bis) del comma 1 dell’articolo 50, comunque erogate, si
applicano le disposizioni dell’articolo 11 e quelle di cui all’articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252».
2. La lettera e–bis) del comma 1 dell’articolo 10 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:
131
«e–bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, alle condizioni e nei limiti previsti dall’articolo 8 del
medesimo decreto. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto
del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive
modificazioni, emanato in attuazione dell’articolo 11, comma
4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239»26.
3. Sono abrogate le seguenti disposizioni del TUIR e successive modificazioni:
ra h–bis) del TUIR è operata una ritenuta con l’aliquota stabilita dagli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252».
6. Sono abrogati altresì l’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e la lettera d–bis) del comma 2 dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
7. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell’articolo 5 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.
8. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 23, comma 5, è
abrogato il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
22. Disposizioni finanziarie
a) l’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 10;
b) la lettera a–bis) del comma 1 dell’articolo 17;
c) l’articolo 20;
d) la lettera d–ter) del comma 1 dell’articolo 52.
4. Il comma 3 dell’articolo 105 del TUIR è sostituito dal
seguente: «3. L’ammontare del TFR annualmente destinato a
forme pensionistiche complementari è deducibile nella misura
prevista dall’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252».
5. All’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente decreto legislativo, volti al rafforzamento della vigilanza sulle forme pensionistiche complementari e alla realizzazione di campagne informative intese a promuovere adesioni consapevoli
alle medesime forme pensionistiche complementari è autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di 17 milioni di euro.
2. All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto
legislativo, per gli anni a decorrere al 2005, si provvede
mediante utilizzazione dello stanziamento previsto all’articolo
13, comma 1, del decreto–legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
23. Entrata in vigore e norme transitorie.
Comma così sostituito dal comma 314 dell'art. 1, L. 27 dicembre
2006, n. 296.
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 2007, salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli
articoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che
entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. I contratti di assicurazione di carattere previdenziale stipulati fino alla data del 31 dicembre 2006
132
133
«1–quater. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all’articolo 50, comma 1, lette26
continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni vigenti alla
data di pubblicazione del presente decreto legislativo.
2. Le norme di cui all’articolo 8, comma 7, relative alle
modalità tacite di conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, non si applicano ai lavoratori le cui
aziende non sono in possesso dei requisiti di accesso al Fondo
di garanzia di cui all’articolo 10, comma 3, limitatamente al
periodo in cui sussista tale situazione e comunque non oltre un
anno dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo; i
lavoratori delle medesime aziende possono tuttavia conferire
il TFR secondo le modalità esplicite di cui all’articolo 8, comma 7, e in questo caso l’azienda beneficia delle agevolazioni
previste al predetto articolo 10, con esclusione dell’accesso al
predetto Fondo di garanzia.
3. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dal presente decreto legislativo, la COVIP emana le direttive, a tutte le forme pensionistiche, sulla base dei contenuti del presente decreto legislativo. Per ricevere nuove adesioni, anche con riferimento al
finanziamento tramite conferimento del TFR:
a) tutte le forme pensionistiche devono adeguarsi, sulla
base delle citate direttive, alle norme del presente decreto legislativo;
b) le imprese di assicurazione, per le forme pensionistiche
individuali attuate prima della predetta data mediante contratti di assicurazione sulla vita, provvedono:
1) alla costituzione, entro il 31 marzo 2007, del patrimonio
autonomo e separato di cui all’articolo 13, comma 3, con l’individuazione degli attivi posti a copertura dei relativi impegni
secondo criteri di proporzionalità dei valori e delle tipologie
degli attivi stessi;
3–bis. Per le forme pensionistiche complementari di cui
agli articoli 12 e 13, le disposizioni previste agli articoli 4 e 5
in materia di responsabile della forma pensionistica e dell’organismo di sorveglianza si applicano a decorrere dal 1° luglio
2007.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2007, le forme pensionistiche
complementari che hanno provveduto agli adeguamenti di cui
alle lettere a) e b), n. 2), del comma 3, dandone comunicazione alla COVIP secondo le istruzioni impartite dalla stessa,
possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al
finanziamento tramite conferimento del TFR. Relativamente a
tali adesioni, le forme pensionistiche complementari che entro
il 30 giugno 2007 abbiano ricevuto da parte della COVIP,
anche tramite procedura di silenzio–assenso ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lettera b), l’autorizzazione o l’approvazione in ordine ai predetti adeguamenti ed abbiano altresì provveduto, per quanto di competenza, agli ulteriori adeguamenti di
cui al comma 3, lettera b), n. 1), ricevono, a decorrere dal 1°
luglio 2007, il versamento del TFR e dei contributi eventualmente previsti, anche con riferimento al periodo compreso tra
il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007. Con riguardo ai lavoratori di cui all’articolo 8, comma 7, lettera c), n. 1), il predetto differimento si applica relativamente al versamento del residuo TFR. Qualora la forma pensionistica complementare non
abbia ricevuto entro il 30 giugno 2007 la predetta autorizzazione o approvazione, all’aderente è consentito trasferire l’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche in mancanza del periodo minimo di
partecipazione di due anni di cui all’articolo 14, comma 6.
2) alla predisposizione del regolamento di cui all’articolo
13, comma 3.
4–bis. Le forme pensionistiche complementari istituite alla
data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al
finanziamento tramite conferimento del TFR a far data dal 1°
gennaio 2007. Tali forme, ai fini del conferimento del TFR,
devono adeguarsi, in conformità delle disposizioni emanate in
attuazione dell’articolo 20, comma 2, del presente decreto
legislativo, entro il 31 maggio 2007.
134
135
5. Per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche
complementari alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo le disposizioni concernenti la deducibilità
dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle
prestazioni si rendono applicabili a decorrere dal 1° gennaio
2007. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle
prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti ad eccezione dell’articolo 20,
comma 1, secondo periodo, del TUIR. Per le prestazioni erogate anteriormente alla suddetta data per le quali gli uffici
finanziari non hanno provveduto a tale data, all’iscrizione a
ruolo per le maggiori imposte dovute ai sensi dell’articolo 20,
comma 1, secondo periodo, del predetto testo unico, non si dà
luogo all’attività di riliquidazione prevista dal medesimo
secondo periodo del comma 1 dell’articolo 20 del medesimo
testo unico.
6. Fino all’emanazione del decreto legislativo di attuazione dell’articolo 1, comma 2, lettera p), della legge 23 agosto
2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, si applica esclusivamente ed integralmente la
previgente normativa.
7. Per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile
1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla
legge 23 ottobre 1992, n. 421:
stazione pensionistica complementare in capitale secondo il
valore attuale con applicazione del regime tributario vigente
alla data del 31 dicembre 2006 sul montante accumulato a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è concessa la facoltà al singolo iscritto di optare per l’applicazione
del regime di cui all’articolo 11.
7–bis. Nel caso di conferimento alla forma pensionistica
complementare di quote di TFR maturate entro il 31 dicembre
2006 resta ferma, in occasione dell’erogazione delle prestazioni, l’applicazione delle disposizioni del comma 5. A tal fine le
somme versate concorrono a incrementare convenzionalmente la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di
formazione del TFR conferito. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni tra le forme pensionistiche e i datori di lavoro presso i quali sono maturate le quote di
TFR. Le disposizioni del presente comma si applicano per i
conferimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2007.
8. Ai lavoratori assunti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si applicano, per quanto
riguarda le modalità di conferimento del TFR, le disposizioni
di cui all’articolo 8, comma 7, e il termine di sei mesi ivi previsto decorre dal 1° gennaio 2007.
a) alle contribuzioni versate dalla data di entrata in vigore
del presente decreto si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 8;
b) ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006
si applica il regime tributario vigente alla predetta data;
c) ai montanti delle prestazioni a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione della intera pre136
137
COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE
DELIBERAZIONE del 15 luglio 2010
“Regolamento sulle procedure relative all’autorizzazione
all’esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle
modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento della
personalità giuridica, alle fusioni e cessioni e all’attività transfrontaliera”
LA COMMISSIONE
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”(di
seguito: decreto n. 252 del 2005);
Visto l’art. 18, comma 2 del decreto, che dispone che la
COVIP è istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e
la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione
delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo
alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;
Visto l’art. 4, comma 3 del decreto n. 252 del 2005) che attribuisce alla COVIP la competenza ad autorizzare l’esercizio dell’attività dei fondi pensione di cui all’art. 3, comma 1, lettere da
a) a h), nonché il compito di regolamentare le modalità di presentazione dell’istanza di autorizzazione, i documenti da allegare alla stessa e i termini per il rilascio dell’autorizzazione;
Visto l’art. 4, comma 1, lett. b) del decreto n. 252 del 2005
che prevede che il riconoscimento della personalità giuridica
consegua, per i fondi che ne abbiano fatto istanza, al provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività adottato
dalla COVIP;
Visto l’art. 19, comma 2, lett. b) del decreto n. 252 del
2005, nella parte in cui prevede che la COVIP approva gli sta138
tuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari,
verificando la ricorrenza dei requisiti di cui all’art. 4, comma
3 e delle altre condizioni richieste dal decreto stesso, valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati;
Visto l’art. 19, comma 2, lett. b) del decreto n. 252 del
2005, nella parte in cui riconosce alla COVIP la facoltà di
individuare procedure di autorizzazione semplificate, prevedendo anche l’utilizzo del silenzio–assenso e l’esclusione di
forme di approvazione preventiva;
Visto l’art. 19, comma 1 del decreto n. 252 del 2005 che
prevede l’iscrizione delle forme pensionistiche complementari nell’apposito Albo tenuto a cura della COVIP;
Visto l’art. 15–bis del decreto n. 252 del 2005, introdotto
dall’art. 5 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 28, e in
particolare il comma 1 che attribuisce alla COVIP il compito
di autorizzare le forme pensionistiche complementari ivi indicate allo svolgimento all’estero di attività transfrontaliera;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 23, comma 2 della legge 28 dicembre 2005 n.
262 (di seguito: legge n. 262 del 2005) che prevede che si tenga conto, nella definizione del contenuto degli atti di regolamentazione generale, del principio di proporzionalità inteso
come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei
destinatari;
Visto l’art. 23, comma 3 della legge n. 262 del 2005 che
richiede che si sottoponga a revisione periodica il contenuto
degli atti di regolazione adottati;
139
Viste le Direttive generali alle forme pensionistiche complementari adottate dalla COVIP con deliberazione del 28 giugno 2006;
Visti gli Schemi di statuto, di regolamenti e di Nota informativa adottati dalla COVIP con deliberazione del 31 ottobre
2006;
Visto il Regolamento sulle modalità di adesione alle forme
pensionistiche complementari adottato con deliberazione
COVIP del 29 maggio 2008;
Visto il Regolamento relativo all’istituzione del Registro
dei fondi pensione dotati di personalità giuridica, adottato dalla COVIP con deliberazione del 28 novembre 2007;
Visto il Regolamento sulle procedure per l’autorizzazione
all’esercizio dell’attività dei fondi pensione, adottato dalla
COVIP con deliberazione del 22 maggio 2001 e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il Regolamento sulle procedure relative alle modifiche degli statuti dei fondi pensione negoziali e all’autorizzazione delle convenzioni di cui all’art. 6 del decreto legislativo
21 aprile 1993 n. 124, adottato dalla COVIP con deliberazione del 4 dicembre 2003;
Ritenuto di dover procedere a una revisione dei Regolamenti recanti le procedure per l’autorizzazione all’esercizio
dell’attività dei fondi pensione e per l’approvazione delle
modifiche statutarie e regolamentari, al fine di adeguare il
contenuto degli stessi alle sopravvenute disposizioni normative;
Rilevata l’opportunità di avvalersi per le procedure di
modifiche degli statuti e dei regolamenti della facoltà, prevista
dall’art. 19, comma 2, lett. b) del decreto n. 252 del 2005, di
individuare procedure di autorizzazione semplificate, in funzione del contenuto delle modifiche stesse nonché, per i fondi
pensione preesistenti, delle caratteristiche dimensionali di tali
fondi in termini di iscritti;
Tenuto conto dell’esigenza di definire le procedure inerenti a processi di fusione e cessione riguardanti forme pensionistiche complementari;
Tenuto conto delle indicazioni scaturite a esito della procedura di consultazione posta in essere dalla COVIP a partire dal
5 marzo 2010;
ADOTTA
il seguente Regolamento:
Visto il Regolamento sulle procedure relative alle modifiche dei regolamenti dei fondi pensione aperti, adottato dalla
COVIP con deliberazione del 4 dicembre 2003;
Visto il Regolamento sulle procedure relative alle modifiche degli statuti dei fondi pensione preesistenti, adottato dalla
COVIP con deliberazione del 4 dicembre 2003;
Visto il Regolamento sulle procedure relative agli adeguamenti delle forme pensionistiche complementari al decreto
n.252 del 2005, adottato dalla COVIP con deliberazione del 30
novembre 2006;
140
Sezione I
FONDI PENSIONE NEGOZIALI
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. La presente sezione si applica ai fondi pensione di cui
all’art. 4, comma 1 del decreto n.252 del 2005 (di seguito: fondi pensione negoziali).
141
TITOLO I
Autorizzazione all’esercizio dell’attività
Art. 2
Istanza di autorizzazione all’esercizio dell’attività
1. Ai fini dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, i
fondi pensione negoziali presentano alla COVIP apposita
istanza, in regola con la vigente disciplina in materia di bollo
per l’iscrizione ad albi e pubblici registri, a firma del legale
rappresentante. L’istanza si intende ricevuta nel giorno in cui
è stata consegnata alla COVIP ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di
ritorno.
Art. 3
Contenuto dell’istanza e documentazione a corredo della
stessa
1. L’istanza riporta quanto di seguito specificato:
a) denominazione, sede legale e codice fiscale del fondo
pensione;
b) indicazione della fonte istitutiva del fondo pensione;
c) attestazione che lo statuto allegato è conforme allo Schema predisposto dalla COVIP e rispondente alle direttive dalla
stessa emanate. Nel caso in cui lo statuto si differenzi, per
qualche profilo, rispetto allo Schema dovranno essere indicate le relative differenze e le ragioni delle stesse;
d) elenco nominativo, con l’indicazione delle generalità
complete (compreso codice fiscale e residenza) e della carica
rivestita, di tutti i componenti degli organi di amministrazione
e di controllo nominati in sede di atto costitutivo;
e) richiesta di riconoscimento della personalità giuridica,
ove coerente con la natura giuridica prescelta;
f) elenco dei documenti allegati;
g) generalità del legale rappresentante che sottoscrive l’istanza.
142
2. All’istanza sono allegati i seguenti documenti:
a) copia autentica dell’atto costitutivo redatto per atto pubblico;
b) copia dello statuto;
c) copia della fonte istitutiva del fondo pensione;
d) estratto del verbale della riunione dell’organo di amministrazione nella quale sono state verificate in capo al legale
rappresentante, ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti effettivi e supplenti del collegio dei sindaci, nonché al responsabile del fondo ove già nominato, la sussistenza dei requisiti e l’assenza delle altre situazioni rilevanti
previste dalla normativa per l’assunzione dell’incarico. La
data del verbale non deve essere anteriore di oltre 30 giorni
rispetto all’istanza;
e) relazione dell’organo di amministrazione illustrativa del
programma iniziale di attività del fondo, con particolare
riguardo ai seguenti elementi:
1) numero degli appartenenti all’area dei destinatari e delle relative aziende;
2) numero minimo di aderenti previsto per procedere all’elezione degli organi collegiali;
3) tempi previsti per il conseguimento della predetta base
associativa minima, comunque non superiore a 18 mesi;
4) tempi previsti per la conclusione dei processi di individuazione del gestore finanziario, della banca depositaria, dell’eventuale gestore amministrativo e dell’eventuale soggetto
incaricato del controllo contabile;
5) numero previsto di aderenti al termine di ogni anno, con
riferimento al primo triennio di attività;
6) modalità di finanziamento delle spese di avvio;
7) indicazioni sul processo di sviluppo dell’assetto organizzativo;
f) schemi previsionali, predisposti dall’organo di amministrazione, relativi ai primi tre esercizi di attività dai quali risultino stime riguardanti almeno l’ammontare dei contributi,
degli oneri amministrativi (con separata evidenza di quelli
relativi a servizi acquisiti da terzi, alle spese generali e ammi143
nistrative nonché a quelle per il personale) e dell’attivo netto
destinato alle prestazioni;
g) copia del regolamento elettorale allegato alle fonti istitutive ovvero allo statuto.
3. Contestualmente all’istanza è altresì trasmessa la bozza
della Nota informativa, redatta in conformità allo Schema
approvato dalla COVIP.
Art. 4.
Procedura di autorizzazione
1. La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza
di cui all’art. 2, corredata dalla richiesta
documentazione, autorizza il fondo all’esercizio dell’attività, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai seguenti commi
2, 3 e 4.
2. Nel caso in cui l’istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o più dei documenti o delle informazioni indicati nell’art. 3, commi 1 e 2, la COVIP procede a richiedere, entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, i necessari
elementi integrativi ed il termine di cui al comma 1 è interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell’istanza qualora gli elementi
integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro 60 giorni
dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l’istanza si intende revocata. Il termine è, comunque, interrotto
se il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione
integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.
3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso qualora la
COVIP, sulla base dell’istruttoria svolta, chieda informazioni
o chiarimenti a integrazione della documentazione prevista dal
presente Regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l’istanza si intende
revocata.
4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in
tutto o in parte l’istanza, comunica al fondo i motivi ostativi
rilevati. Il soggetto istante può presentare per iscritto le sue
144
osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il
termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dei
motivi ostativi. La comunicazione interrompe i termini per la
conclusione del procedimento di cui al comma 1 e il termine
inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero, in difetto, dalla data di scadenza del
termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto
termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni
pervenute, adotta il provvedimento finale.
5. Per i fondi che ne abbiano fatto richiesta, il riconoscimento della personalità giuridica consegue automaticamente
al provvedimento di autorizzazione all’esercizio.
6. A seguito dell’autorizzazione all’esercizio la COVIP
dispone l’iscrizione del fondo pensione nell’Albo di cui
all’art. 19, comma 1 del decreto n. 252 del 2005 e, in caso di
riconoscimento della personalità giuridica, nel Registro di cui
all’art. 4, comma 1, lett. b) del decreto n. 252 del 2005.
7. L’esito del procedimento relativo all’istanza di autorizzazione è comunicato dalla COVIP al Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministro dell’economia e delle
finanze.
8. Prima dell’avvio della raccolta delle adesioni il fondo
provvede al deposito della Nota informativa ai sensi della deliberazione COVIP del 29 maggio 2008 e trasmette, ove non già
inoltrato in sede di istanza, estratto del verbale della riunione
dell’organo di amministrazione nella quale sono state verificate in capo al responsabile del fondo la sussistenza dei requisiti e l’assenza delle altre situazioni rilevanti previste dalla normativa per l’assunzione dell’incarico.
9. Entro lo stesso termine di cui al comma 8 il fondo trasmette alla COVIP il testo dello statuto con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP
Art. 5.
Decadenza dall’autorizzazione
1. Costituiscono ipotesi di decadenza dall’autorizzazione
all’esercizio:
145
a) il mancato inizio dell’attività entro 12 mesi dall’iscrizione nell’Albo;
b) il mancato raggiungimento della prevista base associativa minima entro 18 mesi
dall’iscrizione nell’Albo.
2. Prima di dichiarare la decadenza la COVIP convoca le
fonti istitutive. In presenza di motivate esigenze rappresentate
dalle fonti istitutive, la COVIP può consentire una proroga dei
termini di cui al comma 1 per un periodo comunque non superiore a ulteriori 12 mesi. Decorso inutilmente anche il periodo
di proroga, la COVIP dichiara la decadenza.
TITOLO II
Modifiche statutarie
Art. 6.
Istanza di approvazione delle modifiche statutarie
1. Ai fini dell’approvazione delle modifiche statutarie, i
fondi pensione negoziali presentano alla COVIP apposita
istanza a firma del legale rappresentante. L’istanza si intende
ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata alla COVIP ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o con le modalità telematiche
definite dalla COVIP.
2. L’istanza riporta quanto di seguito specificato:
a) denominazione del fondo pensione negoziale;
b) indicazione delle modifiche apportate;
c) dichiarazione attestante che le modifiche sono compatibili con lo Schema di statuto predisposto dalla COVIP. Nel
caso in cui le modifiche si differenzino, per qualche profilo,
rispetto allo Schema dovranno essere indicate le relative differenze e le ragioni delle stesse;
d) elenco dei documenti allegati;
e) generalità del legale rappresentante che sottoscrive l’istanza.
3. All’istanza sono allegati i seguenti documenti:
146
a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli
oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenza
delle modifiche apportate;
b) estratto del verbale dell’organo competente che ha
approvato le modifiche statutarie;
c) relazione dell’organo di amministrazione che illustri le
motivazioni delle variazioni apportate e le eventuali ricadute
sugli iscritti.
4. Contestualmente all’istanza è altresì trasmessa la bozza
delle sezioni della Nota informativa interessate dalle modifiche statutarie.
Art. 7.
Procedura di approvazione
1. La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza
di cui all’art. 6, corredata dalla richiesta documentazione,
approva le modifiche statutarie, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai seguenti commi 2, 3 e 4.
2. Nel caso in cui l’istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o più dei documenti
o delle informazioni indicati nell’art. 6, commi 2 e 3, la
COVIP procede a richiedere, entro 30 giorni dal ricevimento
dell’istanza, i necessari elementi integrativi e il termine di cui
al comma 1 è interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla
data del completamento o della regolarizzazione dell’istanza
qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla
COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l’istanza si intende revocata. Il termine è,
comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP
nuova documentazione integrativa o modificativa di quella
inizialmente trasmessa.
3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso qualora la
COVIP, sulla base dell’istruttoria svolta, chieda informazioni
o chiarimenti a integrazione della documentazione prevista dal
presente Regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l’istanza si intende
revocata.
147
4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in
tutto o in parte l’istanza, comunica al fondo i motivi ostativi
rilevati. Il soggetto istante può presentare per iscritto le sue
osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il
termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dei
motivi ostativi. La comunicazione interrompe i termini per la
conclusione del procedimento di cui al comma 1 e il termine
inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero, in difetto, dalla data di scadenza del
termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto
termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni
pervenute, adotta il provvedimento finale, concedendo ovvero
negando l’approvazione, in tutto o in parte, delle modifiche
statutarie.
5. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti, le modifiche si intendono comunque approvate se la COVIP non ha
provveduto a comunicare, con le modalità di cui al comma 4,
i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza ovvero il
provvedimento finale di diniego.
6. Entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazione
delle modifiche statutarie o dal decorso dei termini, i fondi trasmettono alla COVIP il testo integrale dello statuto con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla
COVIP.
7. Il fondo provvede, ove necessario, all’aggiornamento
della Nota informativa e alla relativa trasmissione alla COVIP
in conformità a quanto previsto dalla deliberazione COVIP del
29 maggio 2008.
Art. 8.
Comunicazione di modifiche statutarie
1. In luogo dell’istanza di cui al precedente art. 6 è presentata alla COVIP una comunicazione a firma del legale rappresentante inerente l’avvenuta delibera di modifica, nei casi in
cui le modifiche riguardino:
a) adeguamenti dello statuto a disposizioni normative
ovvero a disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP;
148
b) variazione della denominazione e della sede del fondo;
c) riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali;
d) istituzione di nuove linee di investimento ovvero variazione di quelle già istituite.
e) riduzione delle spese che, direttamente o indirettamente,
sono poste a carico degli aderenti.
2. La comunicazione è presentata entro 30 giorni dalla delibera di modifica e si intende ricevuta nel giorno in cui è stata
consegnata alla COVIP ovvero nel giorno in cui è pervenuta
alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o
con le modalità telematiche definite dalla COVIP.
Art. 9.
Contenuto della comunicazione e documentazione a corredo della stessa
1. La comunicazione di cui all’art. 8 riporta quanto di
seguito specificato:
a) denominazione del fondo pensione;
b) indicazione delle modifiche apportate e delle fattispecie
di cui all’art. 8 comma 1 a cui le
stesse si riferiscono;
c) data di efficacia delle modifiche;
d) elenco dei documenti allegati;
e) generalità del legale rappresentante che sottoscrive la
comunicazione.
2. Alla comunicazione sono allegati i seguenti documenti:
a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli
oggetto di modifica e il nuovo testo
degli stessi con evidenza delle modifiche apportate;
b) estratto del verbale dell’organo competente che ha
approvato le modifiche statutarie;
c) relazione dell’organo di amministrazione che illustri le
motivazioni delle variazioni apportate
e le eventuali ricadute sugli iscritti;
d) copia delle sezioni della Nota informativa interessate
dalle modifiche statutarie.
3. Il testo integrale dello statuto è trasmesso con modalità
149
telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla
COVIP.
4. Il fondo provvede, ove necessario, all’aggiornamento
della Nota informativa e alla relativa trasmissione alla COVIP
in conformità a quanto previsto dalla deliberazione COVIP del
29 maggio 2008.
Sezione II
FONDI PENSIONE APERTI
Art. 10.
Ambito di applicazione
1. La presente sezione si applica ai fondi pensione di cui
all’art. 12 del decreto n. 252 del 2005 (di seguito: fondi pensione aperti).
TITOLO I
Autorizzazione alla costituzione e all’esercizio dell’attività
Art. 11.
Istanza di autorizzazione alla costituzione e all’esercizio
dell’attività
1. Ai fini dell’autorizzazione alla costituzione e all’esercizio dell’attività di un fondo pensione aperto, i soggetti di cui
all’art. 12, comma 1 del decreto n. 252 del 2005, presentano
alla COVIP apposita istanza, in regola con la vigente disciplina in materia di bollo per l’iscrizione ad albi e pubblici registri, a firma del legale rappresentante. L’istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata alla COVIP ovvero
nel giorno in cui è pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Copia, in carta semplice, della medesima istanza con la
relativa documentazione è contestualmente inviata, da parte
dei soggetti istanti, alle rispettive Autorità di vigilanza.
150
Art. 12.
Contenuto dell’istanza e documentazione a corredo della
stessa
1. L’istanza riporta quanto di seguito specificato:
a) denominazione sociale e sede del soggetto istante;
b) denominazione del fondo pensione aperto e sue caratteristiche generali;
c) attestazione che il regolamento è conforme allo Schema
predisposto dalla COVIP e rispondente alle direttive dalla
stessa emanate. Nel caso in cui il regolamento si differenzi,
per qualche profilo rispetto allo Schema dovranno essere indicate le relative differenze e le ragioni delle stesse;
d) protocollo di autonomia gestionale in cui il soggetto
istante dichiara che si asterrà da qualsiasi comportamento che
possa essere di ostacolo a una gestione indipendente, sana e
prudente del fondo pensione o che possa indurre il fondo
medesimo a una condotta non coerente con i principi di cui al
decreto n. 252 del 2005;
e) elenco nominativo, con l’indicazione delle generalità
complete (compreso codice fiscale e residenza) dei componenti l’organo di amministrazione e di controllo della società;
f) indicazione delle Autorità di vigilanza alle quali sono
inviate le copie dell’istanza;
g) elenco dei documenti allegati;
h) generalità del legale rappresentante che sottoscrive l’istanza.
2. All’istanza sono allegati i seguenti documenti:
a) copia del regolamento del fondo pensione aperto ed
estratto del verbale dell’organo competente che lo ha approvato;
b) attestazione del legale rappresentante che lo statuto del
soggetto istante prevede la possibilità, in relazione alla normativa di settore, di costituire fondi pensione aperti ai sensi dell’art. 12, comma 1 del decreto n. 252 del 2005;
c) qualora la società abbia già provveduto alle relative
nomine, estratto del verbale della riunione dell’organo di
amministrazione nella quale sono state verificate, in capo al
151
responsabile del fondo pensione e ai due componenti effettivi
e a quello supplente dell’organismo di sorveglianza, la sussistenza dei requisiti e l’assenza delle altre situazioni rilevanti
previste dalla normativa per l’assunzione dell’incarico. La
data del verbale non deve essere anteriore di oltre 30 giorni
rispetto all’istanza;
d) relazione illustrativa del programma di attività del fondo contenente anche indicazione della struttura organizzativa
a essa dedicata;
e) copia della delibera dell’organo di amministrazione che
istituisce il fondo e riconosce la contribuzione affluente al fondo pensione aperto, le risorse accumulate e i relativi rendimenti quale patrimonio separato e autonomo non distraibile dal
fine previdenziale al quale è destinato.
3. Contestualmente all’istanza è altresì trasmessa la bozza
della Nota informativa redatta in conformità allo Schema
approvato dalla COVIP.
1. La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza
di cui all’art. 11, corredata dalla richiesta documentazione,
sentite le Autorità di vigilanza sul soggetto istante, autorizza la
società alla costituzione e all’esercizio dell’attività del fondo
pensione aperto, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai
seguenti commi 2, 3, 4 e 5.
2. Nel caso in cui l’istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o più dei documenti o delle informazioni indicate nell’art. 12, commi 1 e 2, la COVIP procede a
richiedere, entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, i necessari elementi integrativi e il termine di cui al comma 1 è interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell’istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro 60 giorni
dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l’istanza si intende revocata. Il termine è, comunque, interrotto se
il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione
integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.
3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso, per un periodo
massimo di 90 giorni al fine dell’acquisizione da parte di
COVIP del parere dell’Autorità di vigilanza sul soggetto istante.
4. Il termine di cui al comma 1 è altresì sospeso qualora la
COVIP, sulla base dell’istruttoria svolta, chieda informazioni
o chiarimenti a integrazione della documentazione prevista dal
presente Regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l’istanza si intende
revocata.
5. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in
tutto o in parte l’istanza, comunica al soggetto istante i motivi
ostativi rilevati. Il soggetto istante può presentare per iscritto
le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti,
entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1 e
il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero, in difetto, dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza
di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale.
6. A seguito dell’autorizzazione all’esercizio e all’inoltro
alla COVIP di comunicazione, a firma del legale rappresentante della società, attestante che la Banca d’Italia non ha ravvisato elementi ostativi all’assunzione dell’incarico di banca
depositaria, la COVIP dispone l’iscrizione del fondo pensione
nell’Albo di cui all’art. 19, comma 1 del decreto n. 252 del
2005.
7. L’esito del procedimento relativo all’istanza di autorizzazione è comunicato dalla COVIP al Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministro dell’economia e delle
finanze.
8. Prima dell’avvio della raccolta delle adesioni la società
provvede al deposito della Nota informativa ai sensi della deliberazione COVIP del 29 maggio 2008 e trasmette, ove non già
inoltrato in sede di istanza, estratto del verbale della riunione
dell’organo di amministrazione nella quale sono state verifica-
152
153
Art. 13.
Procedura di autorizzazione
te, in capo al responsabile del fondo pensione e ai due componenti effettivi e a quello supplente dell’organismo di sorveglianza, la sussistenza dei requisiti e l’assenza delle altre situazioni rilevanti previste dalla normativa per l’assunzione dell’incarico.
9. Entro lo stesso termine di cui al comma 8, il soggetto
istante trasmette alla COVIP il testo del regolamento, e relativi allegati, con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.
Art. 14.
Decadenza dall’autorizzazione
1. Il mancato inizio dell’attività entro 12 mesi dall’iscrizione nell’Albo costituisce ipotesi di decadenza dall’autorizzazione all’esercizio.
2.Prima di dichiarare la decadenza la COVIP convoca il
legale rappresentante della società istitutrice del fondo pensione aperto. In presenza di motivate esigenze, la COVIP può
consentire una proroga del termine di cui al precedente comma per un periodo comunque non superiorea ulteriori 12 mesi.
Decorso inutilmente anche l’eventuale periodo di proroga, la
COVIP dichiara la decadenza.
TITOLO II
Modifiche regolamentari
Art. 15.
Istanza di approvazione delle modifiche regolamentari
a) denominazione del fondo pensione aperto;
b) indicazione delle modifiche apportate;
c) dichiarazione attestante che le modifiche sono compatibili con lo Schema di regolamento predisposto dalla COVIP.
Nel caso in cui le modifiche si differenzino, per qualche profilo, rispetto allo Schema, dovranno essere indicate le relative
differenze e le ragioni delle stesse;
d) elenco dei documenti allegati;
e) generalità del legale rappresentante che sottoscrive l’istanza.
3. All’istanza sono allegati i seguenti documenti:
a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli
oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenza
delle modifiche apportate;
b) estratto del verbale dell’organo competente che ha
approvato le modifiche del regolamento con l’indicazione delle motivazioni delle variazioni;
c) relazione del responsabile del fondo nella quale sono
evidenziate le ricadute delle modifiche sugli iscritti e sono
valutati i presidi posti dalla società a tutela degli stessi anche
in ordine alle modalità di attuazione.
4. Contestualmente all’istanza è altresì trasmessa la bozza
delle sezioni della Nota informativa interessate dalle modifiche regolamentari.
Art. 16.
Procedura di approvazione
1. Ai fini dell’approvazione delle modifiche regolamentari
deliberate dall’organo competente, le società autorizzate all’esercizio dei fondi pensione aperti presentano alla COVIP
apposita istanza, a firma del legale rappresentante. L’istanza si
intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata alla
COVIP ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o con le modalità
telematiche definite dalla COVIP.
2. L’istanza riporta quanto di seguito specificato:
1. La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza
di cui all’art. 15, corredata dalla richiesta documentazione,
approva le modifiche regolamentari, salvo che ricorrano le
situazioni di cui ai successivi commi 2, 3, 4 e 5.
2. Nel caso in cui l’istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o più dei documenti o delle informazioni indicati nell’art. 15, commi 2 e 3, la COVIP procede a
richiedere, entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, i
necessari elementi integrativi e il termine di cui al comma 1 è
interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell’istanza qualora gli
154
155
elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro 60
giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l’istanza si intende revocata. Il termine è, comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.
3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso qualora la
COVIP, sulla base dell’istruttoria svolta, chieda informazioni
o chiarimenti a integrazione della documentazione prevista dal
presente Regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l’istanza si intende
revocata.
4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in
tutto o in parte l’istanza, comunica alla società i motivi ostativi rilevati. La società può presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1 e il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle
osservazioni ovvero, in difetto, dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale, concedendo ovvero
negando l’approvazione, in tutto o in parte, delle modifiche
regolamentari.
5. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti, le modifiche si intendono comunque approvate se la COVIP non ha
provveduto a comunicare, con le modalità di cui al comma 4,
i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza ovvero il
provvedimento finale di diniego.
6. Entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazione
delle modifiche regolamentari o dal decorso dei termini, i soggetti autorizzati all’esercizio dei fondi pensione aperti comunicano alla COVIP la data dalla quale decorrerà l’applicazione delle modifiche. Nello stesso termine è trasmesso il nuovo
testo integrale del regolamento con modalità telematiche
secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.
156
7. La società provvede, ove necessario, all’aggiornamento
della Nota informativa e alla relativa trasmissione alla COVIP
in conformità a quanto previsto dalla deliberazione COVIP del
29 maggio 2008.
Art. 17.
Comunicazione di modifiche regolamentari
1. In luogo dell’istanza di cui al precedente art. 15, è presentata alla COVIP una comunicazione a firma del legale rappresentante inerente l’avvenuta delibera di modifica, nei casi
in cui le modifiche riguardino:
a) adeguamenti del regolamento a disposizioni normative
ovvero a disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP;
b) variazione della denominazione del fondo pensione;
c) variazione della denominazione sociale o della sede della società istitutrice del fondo;
d) variazioni inerenti la banca depositaria ovvero l’impresa
di assicurazione incaricata dell’erogazione delle prestazioni;
e) riduzione delle spese che, direttamente o indirettamente,
sono poste a carico degli aderenti;
f) variazione degli Allegati al regolamento contenenti le
disposizioni in materia di responsabile e di organismo di sorveglianza;
g) variazione degli Allegati al regolamento contenenti le
condizioni e modalità di erogazione delle rendite e le condizioni che regolano le prestazioni per invalidità e premorienza.
2. La comunicazione è presentata entro 30 giorni dalla delibera di modifica e si intende ricevuta nel giorno in cui è stata
consegnata alla COVIP ovvero nel giorno in cui è pervenuta
alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o
con le modalità telematiche definite dalla COVIP.
Art. 18.
Contenuto della comunicazione e documentazione a corredo della stessa
1. La comunicazione di cui all’art. 17 riporta quanto di
seguito specificato:
157
a) denominazione del fondo pensione;
b) indicazione delle modifiche apportate e delle fattispecie
di cui all’art. 17, comma 1, a cui le stesse si riferiscono;
c) data di efficacia delle modifiche;
d) elenco dei documenti allegati;
e) generalità del legale rappresentante che sottoscrive la
comunicazione.
2. Alla comunicazione sono allegati i seguenti documenti:
a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli
oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenza
delle modifiche apportate;
b) estratto del verbale dell’organo competente che ha
approvato le modifiche con l’indicazione delle motivazioni
delle variazioni;
c) relazione del responsabile del fondo nella quale sono
evidenziate le ricadute delle modifiche sugli iscritti e sono
valutati i presidi posti dalla società a tutela degli stessi anche
in ordine alle modalità di attuazione. In caso di modifiche concernenti i coefficienti di trasformazione sono altresì valutati i
presidi posti dalla società a tutela degli iscritti che esercitano
il diritto alla prestazione pensionistica nei successivi tre anni;
d) copia delle sezioni della Nota informativa interessate
dalle modifiche regolamentari;
e) in caso di variazione della banca depositaria, attestazione a firma del legale rappresentante della società che la Banca
d’Italia non ha ravvisato elementi ostativi all’assunzione dell’incarico.
3. Il testo integrale del regolamento modificato è trasmesso con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche
indicate dalla COVIP.
4. La società provvede, ove necessario, all’aggiornamento
della Nota informativa e alla relativa trasmissione alla COVIP
in conformità a quanto previsto dalla deliberazione COVIP del
29 maggio 2008.
158
Sezione III
PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI ATTUATI
MEDIANTE CONTRATTI DI
ASSICURAZIONE SULLA VITA (PIP)
Art. 19.
Ambito di applicazione
1. La presente sezione si applica alle forme pensionistiche
complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita di cui all’art. 13, comma 1, lett. b) del decreto n. 252
del 2005 (di seguito: PIP).
TITOLO I
Approvazione del regolamento
Art. 20.
Istanza di approvazione del regolamento
1. Ai fini dell’approvazione del regolamento, le imprese di
assicurazione che abbiano istituito PIP presentano alla COVIP
un’apposita istanza, in regola con la vigente disciplina in
materia di bollo per l’iscrizione ad albi e pubblici registri, a
firma del legale rappresentante. L’istanza si intende ricevuta
nel giorno in cui è stata consegnata alla COVIP ovvero nel
giorno in cui è pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata
con ricevuta di ritorno.
Art. 21.
Contenuto dell’istanza e documentazione a corredo della
stessa
1. L’istanza riporta quanto di seguito specificato:
a) denominazione dell’impresa di assicurazione e indicazione del numero di iscrizione all’Albo Imprese tenuto dall’ISVAP e della relativa sezione o elenco;
b) denominazione del PIP;
c) attestazione che il regolamento allegato è conforme allo
Schema predisposto dalla COVIP e rispondente alle direttive
159
dalla stessa emanate. Nel caso in cui il regolamento si differenzi, per qualche profilo, rispetto allo Schema, dovranno
essere indicate le relative differenze e le ragioni delle stesse;
d) generalità complete (compreso codice fiscale e residenza) dei componenti l’organo di amministrazione e di controllo
della società;
e) elenco dei documenti allegati;
f) generalità del legale rappresentante che sottoscrive l’istanza.
2. All’istanza sono allegati i seguenti documenti:
a) copia del regolamento del PIP ed estratto del verbale
dell’organo competente che lo ha approvato;
b) copia della deliberazione con la quale l’impresa di assicurazione ha provveduto alla costituzione
del patrimonio autonomo e separato;
c) ove la società abbia già provveduto alla relativa nomina,
estratto del verbale della riunione dell’organo di amministrazione nella quale sono state verificate, in capo al responsabile
del fondo, la sussistenza dei requisiti e l’assenza delle altre
situazioni rilevanti previste dalla normativa per l’assunzione
dell’incarico. La data del verbale non deve essere anteriore di
oltre 30 giorni rispetto all’istanza;
d) bozza delle condizioni generali di contratto.
3. Contestualmente all’istanza è altresì trasmessa la bozza
della Nota informativa redatta in conformità allo Schema
approvato dalla COVIP.
1. La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza
di cui all’art. 20, corredata dalla richiesta documentazione,
approva il regolamento, salvo che ricorrano le situazioni di cui
ai seguenti commi 2, 3 e 4.
2. Nel caso in cui l’istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o più dei documenti o delle informazioni indicati nell’art. 21, commi 1 e 2, la COVIP procede a
richiedere, entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, i
necessari elementi integrativi e il termine di cui al comma 1 è
interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell’istanza qualora gli
elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro 60
giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l’istanza si intende revocata. Il termine è, comunque, interrotto se l’impresa di assicurazione invia alla COVIP nuova
documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.
3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso qualora la
COVIP, sulla base dell’istruttoria svolta, chieda informazioni
o chiarimenti a integrazione della documentazione prevista dal
presente Regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l’istanza si intende
revocata.
4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in
tutto o in parte l’istanza, comunica all’impresa di assicurazione i motivi ostativi rilevati. L’impresa di assicurazione può
presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1 e il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero, in
difetto, dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto
conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale.
5. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti, il regolamento si intende comunque approvato se la COVIP non ha
provveduto a comunicare, con le modalità di cui al comma 4,
i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza ovvero il
provvedimento finale di diniego.
6. A seguito dell’approvazione del regolamento, la COVIP
provvede all’iscrizione del PIP nell’Albo di cui all’art. 19,
comma 1 del decreto n. 252 del 2005.
7. Prima dell’avvio della raccolta delle adesioni l’impresa
di assicurazione provvede al deposito della Nota informativa ai
sensi della deliberazione COVIP del 29 maggio 2008 e tra-
160
161
Art. 22.
Procedura di approvazione
smette, ove non già inoltrato in sede di istanza, estratto del verbale della riunione dell’organo di amministrazione nella quale
sono state verificate, in capo al responsabile del fondo, la sussistenza dei requisiti e l’assenza delle altre situazioni rilevanti
previste dalla normativa per l’assunzione dell’incarico.
8. Entro lo stesso termine di cui al comma 7, le imprese di
assicurazione trasmettono alla COVIP il testo del regolamento e delle condizioni generali di contratto con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.
TITOLO II
Modifiche regolamentari
Art. 23.
Istanza di approvazione delle modifiche regolamentari
b) estratto del verbale dell’organo competente che ha
approvato le modifiche del regolamento con l’indicazione delle motivazioni delle variazioni;
c) relazione del responsabile del PIP nella quale sono evidenziate le ricadute delle modifiche sugli iscritti e sono valutati i presidi posti dall’impresa di assicurazione a tutela degli
stessi anche in ordine alle modalità di attuazione.
4. Contestualmente all’istanza sono altresì trasmesse la
bozza delle sezioni modificate della Nota informativa e delle
condizioni generali di contratto.
Art. 24.
Procedura di approvazione
1. Ai fini dell’approvazione delle modifiche regolamentari
deliberate dall’organo competente, le imprese di assicurazione
presentano alla COVIP apposita istanza, a firma del legale
rappresentante.
L’istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata alla COVIP ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla
stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o con
le modalità telematiche definite dalla COVIP.
2. L’istanza riporta quanto di seguito specificato:
a) denominazione del PIP;
b) indicazione delle modifiche apportate;
c) dichiarazione attestante che le modifiche sono compatibili con lo Schema di regolamento predisposto dalla COVIP.
Nel caso in cui le modifiche si differenzino, per qualche profilo, rispetto allo Schema dovranno essere indicate le relative
differenze e le ragioni delle stesse;
d) elenco dei documenti allegati;
e) generalità del legale rappresentante che sottoscrive l’istanza.
3. All’istanza sono allegati i seguenti documenti:
a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli
oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenza
delle modifiche apportate;
1. La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza
di cui all’art. 23, corredata dalla richiesta documentazione,
approva le modifiche del regolamento, salvo che ricorrano le
situazioni di cui ai successivi commi 2, 3 e 4.
2. Nel caso in cui l’istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o più dei documenti o delle informazioni indicati nell’art. 23, commi 2 e 3, la COVIP procede a richiedere entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, i necessari
elementi integrativi e il termine di cui al comma 1 è interrotto.
Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o
della regolarizzazione dell’istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro 60 giorni dalla data
di ricevimento della richiesta; in caso contrario l’istanza si
intende revocata. Il termine è, comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.
3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso qualora la
COVIP, sulla base dell’istruttoria svolta, chieda informazioni
o chiarimenti a integrazione della documentazione prevista dal
presente Regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l’istanza si intende
revocata.
4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in
tutto o in parte l’istanza, comunica all’istante i motivi ostativi
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163
rilevati. L’impresa di assicurazione può presentare per iscritto
le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti,
entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1 e
il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero, in difetto, dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza
di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale, concedendo
ovvero negando l’approvazione, in tutto o in parte, delle modifiche regolamentari.
5. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti, le modifiche regolamentari si intendono comunque approvate se la
COVIP non ha provveduto a comunicare, con le modalità di
cui al comma 4, i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza ovvero il provvedimento finale di diniego.
6. Entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazione
delle modifiche regolamentari o dal decorso dei termini, le
imprese di assicurazione devono comunicare alla COVIP la
data dalla quale decorrerà l’applicazione delle modifiche. Nello stesso termine è trasmesso il nuovo testo integrale del regolamento e delle condizioni generali di contratto, con modalità
telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla
COVIP.
7. L’impresa di assicurazione provvede, ove necessario,
all’aggiornamento della Nota informativa e alla relativa trasmissione alla COVIP in conformità a quanto previsto dalla
deliberazione COVIP del 29 maggio 2008.
b) variazione della denominazione del PIP;
c) variazione della denominazione sociale o della sede dell’impresa di assicurazione;
d) variazione dell’Allegato al regolamento contenente le
disposizioni in materia di responsabile.
2. La comunicazione è presentata entro 30 giorni dalla delibera di modifica e si intende ricevuta nel giorno in cui è stata
consegnata alla COVIP ovvero nel giorno in cui è pervenuta
alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o
con le modalità telematiche definite dalla COVIP.
Art. 26.
Contenuto della comunicazione e documentazione a corredo della stessa
1. In luogo dell’istanza di cui al precedente art. 23, è presentata alla COVIP una comunicazione a firma del legale rappresentante inerente l’avvenuta delibera di modifica, nei casi
in cui le modifiche riguardino:
a) adeguamenti del regolamento a disposizioni normative
ovvero a disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP;
1. La comunicazione di cui all’art.25 riporta quanto di
seguito specificato:
a) denominazione del PIP;
b) indicazione delle modifiche apportate e delle fattispecie
di cui all’art. 25, comma 1, a cui le stesse si riferiscono;
c) data di efficacia delle modifiche;
d) elenco dei documenti allegati;
e) generalità del legale rappresentante che sottoscrive la
comunicazione.
2. Alla comunicazione sono allegati i seguenti documenti:
a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli
oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenza
delle modifiche apportate;
b) estratto del verbale dell’organo competente che ha
approvato le modifiche con l’indicazione delle motivazioni
delle variazioni apportate;
c) relazione del responsabile del PIP nella quale sono evidenziate le ricadute delle modifiche sugli iscritti e sono valutati i presidi posti dall’impresa di assicurazione a tutela degli
stessi anche in ordine alle modalità di attuazione;
d) copia delle sezioni della Nota informativa e delle condizioni generali di contratto interessate dalle modifiche regolamentari.
3. Il testo integrale del regolamento modificato e delle con-
164
165
Art. 25.
Comunicazione di modifiche regolamentari
dizioni generali di contratto eventualmente interessate dalle
modifiche è trasmesso con modalità telematiche secondo le
specifiche tecniche indicate dalla COVIP.
4. L’impresa di assicurazione provvede, ove necessario,
all’aggiornamento della Nota informativa e alla relativa trasmissione alla COVIP in conformità a quanto previsto dalla
deliberazione COVIP del 29 maggio 2008.
Sezione IV
FONDI PENSIONE PREESISTENTI
Art. 27.
Ambito di applicazione
1. La presente sezione si applica alle forme pensionistiche
complementari di cui all’art. 20, comma 1 del decreto n. 252
del 2005 iscritte nell’Albo dei fondi pensione e vigilate dalla
COVIP (di seguito: fondi pensione preesistenti).
d) generalità del legale rappresentante che sottoscrive l’istanza.
3. All’istanza sono allegati i seguenti documenti:
a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli
oggetto di modifica e il nuovo testo
degli stessi con evidenza delle modifiche apportate;
b) estratto del verbale dell’organo competente che ha
approvato le modifiche statutarie;
c) relazione dell’organo di amministrazione che illustri le
motivazioni delle variazioni apportare e le eventuali ricadute
sugli iscritti.
4. Il testo integrale dello statuto modificato è trasmesso
con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.
Art. 29.
Procedura di approvazione
1. Ai fini dell’approvazione delle modifiche statutarie, i
fondi pensione preesistenti con almeno 4.000 iscritti (per tali
intendendosi gli iscritti attivi e i pensionati) al termine dell’anno precedente a quello in cui viene deliberata la modifica, presentano alla COVIP apposita istanza a firma del legale rappresentante. L’istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è stata
consegnata alla COVIP ovvero nel giorno in cui è pervenuta
alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o
con le modalità telematiche definite dalla COVIP.
2. L’istanza riporta quanto di seguito specificato:
a) denominazione del fondo pensione preesistente;
b) indicazione delle modifiche apportate;
c) elenco dei documenti allegati;
1. La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza
di cui all’art. 28, corredata dalla richiesta
documentazione, approva le modifiche statutarie, salvo
che ricorrano le situazioni di cui ai seguenti commi 2, 3 e 4.
2. Nel caso in cui l’istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o più dei documenti
o delle informazioni indicati nell’art. 28, la COVIP procede a richiedere, entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, i
necessari elementi integrativi e il termine di cui al comma 1 è
interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell’istanza qualora gli
elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro 60
giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l’istanza si intende revocata. Il termine è, comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.
3. Il termine di cui al comma 1 è, invece, sospeso qualora
la COVIP, sulla base dell’istruttoria svolta, chieda informazioni o chiarimenti a integrazione della documentazione prevista
dal presente Regolamento. Le informazioni e i chiarimenti
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TITOLO I
Modifiche statutarie dei fondi pensione preesistenti con
almeno 4.000 iscritti
Art. 28.
Istanza di approvazione delle modifiche statutarie
devono pervenire alla COVIP entro 60 giorni dalla data di
ricevimento della richiesta; in caso contrario, l’istanza si
intende revocata.
4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in
tutto o in parte l’istanza, comunica al soggetto istante i motivi
ostativi rilevati. Il soggetto istante può presentare per iscritto
le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti,
entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1 e
il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero, in difetto, dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza
di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale, concedendo
ovvero negando l’approvazione delle modifiche statutarie.
5. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti, le modifiche si intendono comunque approvate se la COVIP non ha
provveduto a comunicare, con le modalità di cui al comma 4,
i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza ovvero il
provvedimento finale di diniego.
6. Entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazione
delle modifiche statutarie o dal decorso dei termini, i fondi trasmettono alla COVIP il testo dello statuto con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.
Art. 30.
Comunicazione di modifiche statutarie
1. In luogo dell’istanza di cui al precedente art.28 è presentata alla COVIP una comunicazione a firma del legale rappresentante inerente l’avvenuta delibera di modifica, nei casi in
cui le modifiche riguardino:
a) adeguamenti dello statuto a disposizioni normative
ovvero a disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP;
b) variazione della denominazione e della sede della forma
pensionistica;
c) variazione, con riferimento ai fondi interni, della denominazione della società;
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d) riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali;
e) riduzione delle spese che, direttamente o indirettamente,
sono poste a carico degli aderenti;
f) istituzione di nuove linee di investimento ovvero variazione di quelle già istituite.
2. La comunicazione è presentata entro 30 giorni dalla delibera di modifica e si intende ricevuta nel giorno in cui è stata
consegnata alla COVIP ovvero nel giorno in cui è pervenuta
alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o
con le modalità telematiche definite dalla COVIP.
Art. 31.
Contenuto della comunicazione e documentazione a corredo della stessa
1. La comunicazione di cui all’art.30 riporta quanto di
seguito specificato:
a) denominazione del fondo pensione;
b) indicazione delle modifiche apportate e delle fattispecie
di cui all’art. 30 a cui le stesse si riferiscono;
c) data di efficacia delle modifiche;
d) elenco dei documenti allegati;
e) generalità del legale rappresentante che sottoscrive la
comunicazione.
2. Alla comunicazione sono allegati i seguenti documenti:
a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli
oggetto di modifica ed il nuovo testo
degli stessi con evidenza delle modifiche apportate;
b) estratto del verbale dell’organo competente che ha
approvato le modifiche statutarie;
c) relazione dell’organo di amministrazione che illustri le
motivazioni delle variazioni apportate e le eventuali ricadute
sugli iscritti.
3. Il testo integrale dello statuto è trasmesso con modalità
telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla
COVIP.
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TITOLO II
Modifiche statutarie dei fondi pensione preesistenti
con meno di 4.000 iscritti
Art. 32.
Comunicazione di modifiche statutarie
Sezione V
OPERAZIONI DI FUSIONE E CESSIONE
Art. 33.
Operazioni di fusione tra fondi pensione negoziali o preesistenti
1. In luogo dell’istanza di cui al precedente art. 28, i fondi
pensione preesistenti con meno di 4.000 iscritti (per tali intendendosi gli iscritti attivi e i pensionati) al termine dell’anno
prece dente a quello in cui viene deliberata la modifica presentano alla COVIP una comunicazione a firma del legale rappresentante inerente all’avvenuta delibera di modifica, entro 30
giorni dalla delibera stessa. La comunicazione si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata alla COVIP ovvero
nel giorno in cui è pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o con le modalità telematiche definite dalla COVIP.
2. La comunicazione riporta quanto di seguito specificato:
a) denominazione del fondo pensione;
b) indicazione delle modifiche apportate;
c) data di efficacia delle modifiche;
d) elenco dei documenti allegati;
e) generalità del legale rappresentante che sottoscrive la
comunicazione.
3. Alla comunicazione sono allegati i seguenti documenti:
a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli
oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenza
delle modifiche apportate;
b) estratto del verbale dell’organo competente che ha
approvato le modifiche statutarie;
c) relazione dell’organo di amministrazione che illustri le
motivazioni delle variazioni apportate e le eventuali ricadute
sugli iscritti.
4. Il testo integrale dello statuto è trasmesso con modalità
telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla
COVIP.
1. Ciascun fondo pensione negoziale o preesistente che
partecipa ad un’operazione di fusione trasmette alla COVIP
apposita comunicazione, a firma del legale rappresentante,
almeno 60 giorni prima di sottoporre il progetto all’assemblea.
2. Alla comunicazione sono allegati i seguenti documenti:
a) copia della delibera di approvazione del progetto di
fusione assunta dall’organo di amministrazione;
b) progetto di fusione contenente:
1) denominazione e numero di iscrizione all’Albo dei fondi pensione interessati all’operazione;
2) eventuali modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto del fondo incorporante o statuto del fondo risultante dalla
fusione (in caso di fusione propria);
3) obiettivi dell’operazione, vantaggi e costi per gli aderenti, impatto che l’operazione determina sulle strutture organizzative, anche con riferimento alle procedure informatico–contabili impiegate e al personale del fondo incorporante;
4) confronto tra le principali caratteristiche dei fondi interessati dall’operazione (ove possibile, in forma tabellare);
5) descrizione delle modalità di realizzazione dell’operazione (ad es. tempistica, modalità di fusione tra comparti e
presidi volti alla verifica dei limiti di investimento dei comparti del fondo incorporante o risultante dalla fusione, profili
di tutela degli aderenti, anche con riferimento alle tutele riconosciute agli iscritti a eventuali comparti garantiti del fondo
incorporando);
c) relazione del responsabile del fondo pensione contenente le valutazioni effettuate sull’operazione, in termini di impatto sugli aderenti e di presidi posti a tutela degli stessi.
3. Copia del progetto di fusione e della relativa documentazione è depositata presso la sede del fondo nei 30 giorni che
precedono l’assemblea e finché la fusione non sia deliberata.
170
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4. Una volta intervenuta l’approvazione del progetto di fusione da parte delle assemblee i fondi interessati dall’operazione o,
in caso di incorporazione il fondo incorporante, provvedono ad
inoltrare alla COVIP istanza di approvazione delle eventuali
modifiche statutarie, ovvero comunicazione inerente l’avvenuta
delibera di modifica, in conformità alle previsioni contenute nella Sezione I, Titolo II (fondi negoziali) e nella Sezione IV (fondi
pensione preesistenti) del presente Regolamento.
5. I fondi danno corso agli ulteriori adempimenti necessari
per la realizzazione dell’operazione di fusione dopo aver
acquisito l’approvazione delle modifiche statutarie o avere
effettuato, nei casi previsti, la comunicazione delle modifiche
adottate.
6. A esito dell’operazione è trasmessa alla COVIP apposita comunicazione, a firma del legale rappresentante, attestante
la data di efficacia della fusione e gli adempimenti effettuati a
seguito della stessa, anche con riferimento all’avvenuta comunicazione dell’operazione agli iscritti contenente, qualora l’operazione dia luogo all’attribuzione o conversione di quote,
anche il numero e il valore delle quote del fondo incorporante
attribuite. Alla comunicazione è allegata copia dell’atto di
fusione.
7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi, riguardanti
in particolare i fondi costituiti in forma associativa, si applicano anche ai fondi pensione aventi una diversa natura giuridica, per quanto compatibili con i relativi assetti ordinamentali.
8. Successivamente alla fusione la COVIP provvede alla
cancellazione del fondo incorporato dall’Albo di cui all’art.
19, comma 1 del decreto n. 252 del 2005 e, nel caso in cui il
fondo incorporato risulti dotato di personalità giuridica, dal
Registro dei fondi pensione dotati di personalità giuridica.
1. Nel caso di operazioni di fusione tra fondi pensione
aperti gestiti da una medesima società è trasmessa alla COVIP
un’apposita comunicazione, a firma del legale rappresentante.
2. Alla comunicazione è allegata la seguente documentazione:
a) copia della delibera di approvazione del progetto di
fusione assunta dall’organo competente;
b) progetto di fusione contenente:
1) obiettivi dell’operazione, vantaggi e costi per gli aderenti, impatto che l’operazione determina sulle strutture organizzative, anche con riferimento alle procedure informatico–contabili impiegate;
2) confronto tra le principali caratteristiche dei fondi interessati dall’operazione (ove possibile, in forma tabellare);
3) descrizione delle modalità di realizzazione dell’operazione (ad es. tempistica, modalità di fusione tra comparti e
presidi volti alla verifica dei limiti di investimento dei comparti incorporanti, criteri seguiti per il calcolo del valore di
concambio);
4) profili di tutela degli aderenti (eventuale riconoscimento del diritto di trasferimento, tutele riconosciute agli iscritti a
eventuali comparti garantiti del fondo incorporando; modalità
adottate per il mantenimento delle condizioni assicurative
applicate dal fondo incorporando a coloro che maturano il
diritto al pensionamento nei tre anni successivi all’operazione
di fusione, modalità di informativa prima e dopo l’operazione
di fusione);
c) bozza di comunicazione agli aderenti al fondo incorporando e, in caso di adesioni collettive, alle aziende e alle organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi, e descrizione delle scelte operate con riguardo alla raccolta delle adesioni al
fondo incorporando nel periodo intercorrente fra il progetto di
fusione e la data di efficacia dell’operazione;
d) relazioni dei responsabili dei fondi pensione, contenenti le valutazioni effettuate sull’operazione, in termini di impatto sugli aderenti e di presidi posti a tutela degli stessi.
3. Qualora non vengano apportate modifiche al regolamento del fondo pensione aperto incorporante, la comunicazione
di cui al comma 1 dovrà essere trasmessa almeno 60 giorni
prima della prevista data di efficacia dell’operazione.
4. Laddove vengano apportate modifiche al regolamento
del fondo pensione aperto incorporante, la società provvede a
172
173
Art. 34.
Operazioni di fusione di fondi pensione aperti gestiti da
una medesima società
inoltrare alla COVIP, unitamente alla comunicazione di cui al
comma 1, apposita istanza di approvazione, ovvero comunicazione delle stesse, in conformità alle previsioni di cui alla
Sezione II, Titolo II del presente Regolamento. L’efficacia dell’operazione di fusione non potrà essere antecedente al provvedimento COVIP di approvazione delle modifiche regolamentari o alla comunicazione, nei casi consentiti, delle modifiche adottate.
5. A esito dell’operazione di fusione è trasmessa alla
COVIP apposita comunicazione, a firma del legale rappresentante, attestante la data di efficacia della fusione e gli adempimenti effettuati a seguito della stessa, anche con riferimento
all’avvenuta comunicazione dell’operazione agli iscritti contenente, qualora l’operazione dia luogo all’attribuzione o conversione di quote, anche il numero e il valore delle quote del
fondo incorporante attribuite.
6. Successivamente alla fusione la COVIP provvede alla
cancellazione del fondo incorporato dall’Albo di cui all’art.
19, comma 1 del decreto n. 252 del 2005.
Art. 35.
Operazioni di cessione di fondi pensione aperti
b) istanza di autorizzazione della società cessionaria all’esercizio dell’attività del fondo oggetto della cessione, ai sensi
del presente Regolamento. Tale istanza non va presentata nel
caso in cui la società cessionaria sia già autorizzata alla gestione di un fondo aperto e l’operazione preveda la contestuale
fusione del fondo ceduto con quello gestito dalla cessionaria.
3. Alle istanze di cui al comma precedente è allegata la
seguente documentazione:
a) copia della delibera di cessione e di approvazione delle
modifiche regolamentari, assunta dall’organo competente della società cedente;
b) copia della delibera di acquisizione del fondo pensione
aperto e di approvazione delle modifiche regolamentari,
assunta dall’organo competente della società cessionaria;
c) bozza di comunicazione agli aderenti e, in caso di adesioni collettive, alle aziende e alle organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi, e descrizione delle scelte operate con
riguardo alla raccolta delle adesioni nel periodo antecedente la
data di efficacia dell’operazione;
d) relazione del responsabile del fondo pensione aperto,
contenente le valutazioni effettuate sull’operazione, in termini
di impatto sugli aderenti e di presidi posti a tutela degli stessi.
4. Qualora l’operazione di cessione sia soggetta all’autorizzazione dell’Autorità di vigilanza sul soggetto cedente, i
termini del procedimento di autorizzazione all’esercizio sono
interrotti fino alla ricezione da parte della COVIP della comunicazione riguardante l’avvenuta adozione del suddetto provvedimento.
5. A seguito della cessione la COVIP provvede a revocare
l’autorizzazione all’esercizio dell’attività relativa alla cedente.
1. Nel caso di operazioni di cessione di un fondo pensione
aperto ad altra società è presentata alla COVIP, congiuntamente dalla società cedente e dalla società cessionaria, un’apposita comunicazione, a firma dei legali rappresentanti, nella quale sono fornite le seguenti informazioni:
a) ragioni della cessione;
b) profili di tutela degli aderenti (eventuale riconoscimento del diritto di trasferimento ad altra forma pensionistica);
c) tempistica dell’operazione.
2. Ai fini della realizzazione dell’operazione di cessione, le
società presentano inoltre congiuntamente,
ciascuna per quanto di rispettiva competenza:
a) istanza di approvazione delle modifiche del regolamento del fondo pensione aperto, ovvero nei casi consentiti comunicazione delle stesse, in conformità alle disposizioni di cui
alla Sezione II, Titolo II del presente Regolamento;
1. Nel caso di operazioni di fusione tra PIP gestiti da una
stessa impresa di assicurazione è trasmessa alla COVIP un’apposita comunicazione, a firma del legale rappresentante.
2. Alla comunicazione è allegata la seguente documentazione:
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Art. 36.
Operazioni di fusione fra PIP
a) copia della delibera di approvazione del progetto di
fusione assunta dall’organo competente;
b) progetto di fusione contenente:
1) obiettivi dell’operazione, vantaggi e costi per gli aderenti, impatto che l’operazione determina sulle strutture organizzative, anche con riferimento alle procedure informatico–contabili impiegate;
2) confronto tra le principali caratteristiche dei PIP interessati dall’operazione (ove possibile, in forma tabellare);
3) descrizione delle modalità di realizzazione dell’operazione (ad es. tempistica, eventuali criteri seguiti per il calcolo
del valore di concambio);
4) profili di tutela degli aderenti (eventuale riconoscimento del diritto di trasferimento ad altra forma pensionistica; modalità di informativa prima e dopo l’operazione di
fusione);
c) bozza di comunicazione agli aderenti al PIP incorporando, contenente anche indicazione delle modalità di conversione delle posizioni individuali, e descrizione delle scelte operate con riguardo alla raccolta delle adesioni al PIP incorporando nel periodo intercorrente fra il progetto di fusione e la data
di efficacia dell’operazione;
d) relazioni dei responsabili dei PIP, contenenti le valutazioni effettuate sull’operazione, in termini di impatto sugli
aderenti e di presidi posti a tutela degli stessi.
3. Qualora non vengano apportate modifiche al regolamento del PIP incorporante, la comunicazione di cui al comma 1
dovrà essere trasmessa almeno 60 giorni prima della prevista
data di efficacia dell’operazione.
4. Laddove vengano apportate modifiche al regolamento
del PIP incorporante, l’impresa di assicurazione provvede a
inoltrare alla COVIP, unitamente alla comunicazione di cui al
comma 1, apposita istanza di approvazione, ovvero comunicazione delle stesse, in conformità alle previsioni di cui alla
Sezione III, Titolo II del presente Regolamento. L’efficacia
dell’operazione di fusione non potrà essere antecedente al
provvedimento COVIP di approvazione delle modifiche regolamentari o alla comunicazione, nei casi consentiti, delle
modifiche adottate.
1. Nel caso di operazioni di cessione di un PIP a altra
impresa di assicurazione è trasmessa alla COVIP, congiuntamente dalla società cedente e dalla società cessionaria, un’apposita comunicazione,
a firma dei legali rappresentanti, nella quale sono fornite le
seguenti informazioni:
a) ragioni della cessione;
b) profili di tutela degli aderenti (eventuale riconoscimento del diritto di trasferimento a altra forma pensionistica);
c) tempistica dell’operazione.
2. Ai fini della realizzazione dell’operazione di cessione, le
imprese presentano inoltre congiuntamente, ciascuna per
quanto di rispettiva competenza, istanza di approvazione delle modifiche del regolamento del PIP, ovvero nei casi consentiti comunicazione delle stesse, in conformità alle previsioni di
cui alla Sezione III, Titolo II del presente Regolamento.
176
177
5. Qualora l’operazione preveda anche la fusione delle
gestioni separate, ovvero dei fondi interni, l’impresa di assicurazione deve, inoltre, trasmettere alla COVIP una comunicazione, a firma del legale rappresentante, attestante l’avvenuta
preventiva comunicazione all’ISVAP e il mancato ricevimento, nei termini previsti dalla rispettiva normativa di settore, di
rilievi da parte della stessa.
6. A esito dell’operazione di fusione è trasmessa alla
COVIP apposita comunicazione, a firma del legale rappresentante, attestante gli adempimenti effettuati a seguito della
fusione e la data di efficacia della stessa. e gli adempimenti
effettuati a seguito della stessa, anche con riferimento all’avvenuta comunicazione dell’operazione agli iscritti contenente,
qualora l’operazione dia luogo all’attribuzione o conversione
di quote, anche il numero e il valore delle quote del fondo
incorporante attribuite.
7. Successivamente alla fusione la COVIP provvede alla
cancellazione del PIP incorporato dall’Albo di cui all’art. 19,
comma 1 del decreto n. 252 del 2005.
Art. 37.
Operazioni di cessione di PIP
3. All’istanza di cui al comma precedente è allegata la
seguente documentazione:
a) copia della delibera di cessione del PIP e di approvazione delle modifiche regolamentari assunta dall’organo competente dell’impresa cedente;
b) copia della delibera di acquisizione del PIP e di approvazione delle modifiche regolamentari assunta dall’organo
competente dell’impresa cessionaria;
c) bozza di comunicazione agli aderenti e descrizione delle scelte operate con riguardo alla raccolta delle adesioni nel
periodo antecedente la data di efficacia dell’operazione;
d) copia della delibera dell’organo di amministrazione dell’impresa cessionaria con la quale è stato costituito il patrimonio autonomo e separato di cui all’art. 13, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
e) relazione del responsabile del PIP contenente le valutazioni effettuate sull’operazione, in termini di impatto sugli
aderenti e di presidi posti a tutela degli stessi.
4. Qualora l’operazione di cessione sia soggetta all’autorizzazione dell’ISVAP, i termini del procedimento di approvazione delle modifiche regolamentari sono interrotti fino alla
ricezione da parte della COVIP della comunicazione riguardante l’avvenuta adozione del suddetto provvedimento.
Art. 38.
Operazioni societarie riguardanti le società che gestiscono fondi pensione aperti o PIP
1. Le società che gestiscono un fondo pensione aperto o un
PIP e che sono interessate da un’operazione di fusione o scissione sono tenute a informarne la COVIP prima del deposito
del progetto di fusione o scissione ai sensi dell’art. 2501–ter e
2506–bis del codice civile. Nella comunicazione, a firma del
legale rappresentante, sono fornite le seguenti informazioni:
a) descrizione dell’operazione (ad es. indicazione delle
società interessate, modalità di realizzazione, tempistica);
b) effetti dell’operazione sui fondi pensione aperti o sui
PIP istituiti dalla o dalle società interessate;
c) profili di tutela degli aderenti;
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d) descrizione delle scelte operate con riguardo alla raccolta delle adesioni nel periodo antecedente l’efficacia dell’operazione.
2. All’informativa di cui al comma 1 è allegata una relazione del responsabile del fondo pensione aperto o del PIP contenente le valutazioni effettuate sull’operazione, in termini di
impatto sugli aderenti e di presidi posti a tutela degli stessi.
3. Qualora l’operazione sia soggetta ad autorizzazione dell’Autorità di vigilanza sul soggetto gestore, le società provvedono a informare la COVIP dell’avvenuto rilascio della stessa.
4. A esito dell’operazione di fusione o scissione, la società
incorporante ovvero, nel caso in cui l’operazione abbia comportato la creazione di una o più società, la società neo costituita che gestisca il fondo pensione aperto o il PIP trasmette
alla COVIP apposita comunicazione, a firma del legale rappresentante, attestante:
1) gli adempimenti effettuati a seguito della fusione o scissione, con riguardo al fondo pensione aperto o al PIP e ai relativi iscritti;
2) la data di efficacia dell’operazione;
3) la sussistenza, in base all’atto costitutivo o statuto, della possibilità di costituire fondi pensione
aperti ovvero la sussistenza dell’autorizzazione all’esercizio dei rami vita necessari per la gestione di PIP.
Sezione VI
OPERATIVITÀ ALL’ESTERO DELLE FORME
PENSIONISTICHE
COMPLEMENTARI ISTITUITE IN ITALIA
Art. 39.
Ambito di applicazione
1. La presente sezione si applica alle forme pensionistiche
complementari di cui all’art. 15– bis, comma 1 del decreto n.
252 del 2005 che intendono operare in altri Stati membri dell’Unione Europea.
179
Art. 40.
Autorizzazione all’esercizio dell’attività transfrontaliera
o chiarimenti a integrazione della documentazione prodotta.
Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP
entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in
caso contrario, l’istanza si intende revocata.
7. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere l’istanza, comunica al fondo i motivi ostativi rilevati. Il fondo
può presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente
corredate da documenti, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 4 e il termine inizia nuovamente a
decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero, in difetto, dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione.
Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto
delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale.
8. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti, le modifiche si intendono comunque approvate se la COVIP non ha
provveduto a comunicare, con le modalità di cui al comma 7,
i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza ovvero il
provvedimento finale di diniego.
9. Dell’avvenuta autorizzazione all’esercizio dell’attività
transfrontaliera è data indicazione nell’Albo.
1. I fondi pensione di cui all’art. 15–bis, comma 1 del
decreto n. 252 del 2005 che intendono essere autorizzati
all’esercizio dell’attività transfrontaliera ai sensi del predetto articolo presentano apposita istanza, a firma del legale
rappresentante. L’istanza si intende ricevuta nel giorno in
cui è stata consegnata alla COVIP ovvero nel giorno in cui
è pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o con le modalità telematiche definite dalla
COVIP.
2. L’istanza di cui al comma 1 può essere presentata contestualmente alla presentazione della richiesta di autorizzazione
all’esercizio dell’attività ovvero in un momento successivo.
3. All’istanza è allegata una relazione, a firma del legale
rappresentante, illustrativa del programma di attività della forma pensionistica all’estero e delle misure organizzative che
intende porre in essere per far fronte a detta attività.
4. La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza,
corredata dalla richiesta documentazione, autorizza il fondo
all’esercizio dell’attività transfrontaliera, salvo che ricorrano
le situazioni di cui ai successivi commi 5, 6 e 7. L’approvazione dell’istanza presentata contestualmente alla richiesta di
autorizzazione all’esercizio dell’attività è, comunque, subordinata al previo rilascio della stessa.
5. Nel caso in cui l’istanza risulti incompleta o insufficiente la COVIP procede a richiedere, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, i necessari elementi integrativi e il termine
di cui al comma 4 è interrotto. Il termine decorre nuovamente
dalla data del completamento o della regolarizzazione dell’istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano
alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della
richiesta; in caso contrario l’istanza si intende revocata. Il termine è, comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla
COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di
quella inizialmente trasmessa.
6. Il termine di cui al comma 4 è sospeso qualora la
COVIP, sulla base dell’istruttoria svolta, chieda informazioni
1. Il fondo pensione, autorizzato all’esercizio dell’attività
transfrontaliera, che intende avviare detta attività in un altro
Stato membro è tenuto a darne informativa alla COVIP. La
comunicazione, a firma del legale rappresentante, si intende
ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata alla COVIP ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o con le modalità telematiche
definite dalla COVIP.
2. La comunicazione di cui al comma 1 va presentata ogni
volta che il fondo intende operare con un nuovo datore di lavoro, o con altri lavoratori, residenti in un diverso Stato membro.
180
181
Art. 41.
Comunicazioni relative all’attività transfrontaliera
3. Alla comunicazione è allegata una scheda riepilogativa
contenente le informazioni di seguito elencate:
a) estremi identificativi del fondo, sua natura giuridica,
numero di iscrizione all’Albo COVIP, contatti telefonici, fax e
posta elettronica, sito web;
b) numero complessivo, alla data più recente, degli iscritti
e beneficiari, distinguendo il numero
di quelli relativi a pregresse adesioni transfrontaliere;
c) elenco degli Stati nei quali il fondo è operativo;
d) modalità gestionali (gestione diretta o convenzionata);
e) nazionalità della banca depositaria;
f) Stato membro in cui intende operare;
g) elenco degli altri Stati coinvolti nella medesima notifica;
h) nome, indirizzo e riferimenti (contatti telefonici, fax e
posta elettronica, sito web) del datore
di lavoro interessato e categorie di lavoratori ai quali ci si
intende rivolgere;
i) nome e indirizzo e riferimenti (contatti telefonici, fax e
posta elettronica, sito web) del rappresentante
del fondo nello Stato membro ospitante (eventuale);
l) modalità di adesione;
m) numero di potenziali aderenti nello Stato ospitante;
n) regime della forma pensionistica, tipologia dello schema
e delle prestazioni offerte, nonché
condizioni e modalità per l’erogazione delle stesse;
o) eventuali garanzie e prestazioni accessorie offerte;
p) contribuzioni previste a carico del datore di lavoro o del
lavoratore;
q) soggetto tenuto a erogare le prestazioni in forma di rendita.
tre mesi dalla sua ricezione, qualora la COVIP abbia motivo di
ritenere che la struttura amministrativa o la situazione finanziaria del fondo, ovvero l’onorabilità o professionalità dei
componenti degli organi di amministrazione e controllo o del
responsabile siano compatibili con le operazioni proposte nello Stato membro ospitante. In caso contrario, la COVIP porta
a conoscenza del fondo le ragioni ostative rilevate affinché lo
stesso non ponga in essere l’attività transfrontaliera oggetto
della comunicazione e ne dà, se del caso, comunicazione
all’Autorità dello Stato membro ospitante.
6. La COVIP dà comunicazione al fondo dell’avvenuta trasmissione della scheda di cui al comma 4 all’Autorità dello
Stato membro ospitante e della data di trasmissione.
7. Qualora le disposizioni indicate nell’art. 15–bis, commi
6 e 7, del decreto n. 252 del 2005 siano trasmesse alla COVIP
dall’Autorità competente dello Stato membro ospitante, la
COVIP ne dà comunicazione al fondo. A decorrere dalla data
di ricezione di tali informazioni, ovvero, in assenza, decorsi
due mesi dalla data in cui l’Autorità dello Stato membro ospitante ha ricevuto da parte della COVIP la scheda di cui al comma 4, il fondo pensione può iniziare l’attività a favore del soggetto interessato.
8. Qualora l’Autorità dello Stato membro ospitante non trasmetta le informazioni indicate nell’art. 15–bis, commi 6 e 7,
del decreto n. 252 del 2005, ovvero informi la COVIP che l’attività transfrontaliera risulti incompatibile con le disposizioni
nazionali in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro, ovvero che l’attività non sia ritenuta di natura
transfrontaliera, la COVIP ne dà comunicazione al fondo.
Sezione VII
NORME FINALI
4. Una copia della medesima scheda, redatta nella lingua
dello Stato membro in cui si intende operare ovvero nella lingua concordata dalla COVIP con l’Autorità dello Stato membro ospitante, è inoltrata alla COVIP secondo le modalità da
questa indicate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
5. La scheda di cui al comma 4 è trasmessa dalla COVIP
all’Autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante, entro
1. Le unità organizzative responsabili delle istruttorie dei
procedimenti di cui alle Sezione I, II, III, IV, V e VI del presente Regolamento sono le rispettive Direzioni di vigilanza
182
183
Art. 42.
Unità organizzativa e responsabile del procedimento
competenti con riguardo a ciascuna delle forme pensionistiche
complementari. L’articolazione delle Direzioni e le competenze delle stesse sono riportate sul sito Internet della COVIP
(www.covip.it).
2. Il responsabile del procedimento è il dirigente responsabile della Direzione di vigilanza competente o altro dipendente dallo stesso designato.
Art. 43.
Entrata in vigore e norme transitorie
1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e nel sito
della COVIP.
2. Lo stesso entra in vigore il 1° ottobre 2010.
3. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento sono
abrogati il Regolamento COVIP sulle procedure per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dei fondi pensione, adottato
con deliberazione del 22 maggio 2001, i Regolamenti COVIP,
adottati con deliberazione del 4 dicembre 2003, recanti le procedure relative alle modifiche degli statuti dei fondi pensione
negoziali e alle convenzioni di cui all’art. 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124, le procedure relative alle modifiche dei regolamenti dei fondi pensione aperti e le procedure
relative alle modifiche degli statuti dei fondi pensione preesistenti e il Regolamento COVIP, adottato con deliberazione del
30 novembre 2006, relativo alle procedure relative agli adeguamenti delle forme pensionistiche complementari al decreto n.252 del 2005.
4. Il presente Regolamento non si applica ai procedimenti
già iniziati alla data della sua entrata in vigore, per i quali continuano ad applicarsi i Regolamenti previgenti.
Il Presidente: Finocchiaro
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INDICE
PREFAZIONE
1. ORIGINE E NATURA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
5
11
1.2 Pluralismo delle fonti istitutive
11
2. SOGGETTI COPERTI DALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
13
3. NATURA RETRIBUTIVA O PREVIDENZIALE
DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE: TESI A CONFRONTO
15
3.1 Natura retributiva
15
3.2 Natura previdenziale
16
3.3 Conseguenze della tesi previdenziale
17
4. PRINCIPIO DI LIBERTÀ E VOLONTARIETÀ
DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
18
5. TIPOLOGIE DI FONDI
20
5.1 Struttura giuridica e disciplina dei fondi
20
5.2 Disciplina dell'attività dei fondi
20
5.3 Forme collettive e forme individuali
21
5.4 Piani individuali pensionistici
21
5.5 Fondi chiusi e aperti
23
5.6 Il sistema di controllo sui Fondi - LA COVIP
23
6. ADESIONE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
25
6.1 Modalità di adesione
26
6.2 Obblighi di informazione
27
6.3 Adesione tacita
27
6.4 Oggetto del conferimento
27
12. PREVIDENZA COMPLEMENTARE E LAVOROSOMMINISTRATO:
6.5 Destinazione del TFR conferito
28
UN BINOMIO NECESSARIO
66
6.6 Investimento dei contributi versati
29
6.7 Reversibilità ed irreversibilità dell'adesione
30
Appendice normativa
71
6.8 Vecchi iscritti
31
6.9 Principio di autosufficienza
31
DECRETO LEGISLATIVO
6.10 FondInps
32
5 dicembre 2005, n. 252
7. ANTICIPAZIONI, TRASFERIMENTI E RISCATTO
34
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
7.1 Il Principio di stabilità del rapporto pensionistico complementare
34
DELIBERAZIONE del 15 luglio 2010
7.2 Anticipazioni
34
7.3 Riscatto delle posizioni individuali
36
7.4 Trasferimento delle posizioni individuali
37
8. PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
39
8.1 Requisiti per l'accesso alle prestazioni
39
8.2 Indisponibilità e inviolabilità delle prestazioni
40
8.3 Contribuzione definita e prestazione definita
40
8.4 Tipologie di prestazioni
41
8.5 Modalità di erogazione delle prestazioni
41
9. IL FONDO TESORERIA INPS
43
9.1 L'istituzione del Fondo Tesoreria
43
9.2 Natura dei versamenti operati al Fondo Tesoreria
43
9.3 Criteri di computo dell'organico
44
9.4 Principio dell'automaticità delle prestazioni
44
9.5 Regime applicabile al TFR versato al Fondo Tesoreria
44
10. INCENTIVI ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
46
10.1 Trattamento fiscale dei contributi
46
10.2 Trattamento fiscale dei rendimenti
47
10.3 Trattamento fiscale delle prestazioni
47
10.4 Misure compensative per le imprese
47
11. EUROPA E PREVIDENZA INTEGRATIVA
49
11.1 Autorità di Vigilanza comunitaria
51
11.2 Cosa prevede il Regolamento Covip
53
73
138
per maggiori informazioni
http://www.alleanzalavoro.org
Cos’è e a cosa serve la flessibilità? Questa era probabilmente la domanda che si poneva il
nostro legislatore all’inizio degli anni novanta quando, all’indomani della bolla economica e delle facili spese che avevano caratterizzato gli anni ottanta, il tessuto produttivo italiano iniziava a
doversi confrontare con una realtà ben diversa, fatta di cali del fatturato, magazzini che incominciavano a riempirsi di merce prodotta e non venduta, primi cenni di invasione da parte di concorrenti esteri che introducevano nel nostro Paese un nuovo modo di intendere il lavoro come elemento dinamico teso al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei sistemi produttivi, il tutto in una rinnovata idea di competitività. [...]
(dalla prefazione)
A tredici anni dalla apertura del nostro legislatore al lavoro interinale con il “pacchetto Treu”
e a sette anni dall’introduzione della somministrazione di lavoro con la “legge Biagi”, il lavoro
tramite agenzia è ancora largamente sottoutilizzato in Italia, specie se ci confrontiamo con i nostri
vicini europei. Fra le cause di questa arretratezza nell’utilizzo di uno strumento che coniuga così
efficacemente le esigenze di flessibilità dell’impresa con una forte tutela del lavoro, c’è una
obbiettiva difficoltà nel districarsi fra le leggi e gli orientamenti giurisprudenziali che regolano
istituti sedimentati nel tempo e che, talvolta, sembrano sovrapporsi e confondersi l’uno con l’altro. Somministrazione, appalti, outsourcing, distacchi temporanei e altre forme di flessibilità
meno definite finiscono con il mettere chi gestisce le risorse umane in un ginepraio di regole,
deroghe e prassi dalle quali è sempre più difficile orientarsi.
(dalla prefazione)
Finito di stampare nel mese di gennaio 2011
dalla STR Press srl
via Carpi, 19 – 00040 Pomezia (Roma)