Disposizioni sulla politica di investimento
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Disposizioni sulla politica di investimento
Comitato Tecnico Assofondipensione «Disposizioni sulla politica di investimento» 4 giugno 2012 1 Gestione finanziaria nei fondi pensione Normativa e modello operativo ante Deliberazione Covip 16/03/2012; La delibera Covip; I soggetti interni coinvolti e la funzione finanza; Punti di riflessione. 2 Assemblea dei Delegati Costituita dagli associati e composta secondo il criterio della partecipazione paritetica (datori di lavoro/rappr. lavoratori). Consiglio di amministrazione Amministra il fondo pensione, a partecipazione paritetica. Collegio dei sindaci Partecipazione paritetica. Il Fondo è soggetto al controllo della Covip, che vigila sulla corretta e trasparente amministrazione e gestione dei Fondi pensione. 3 4 Flussi relativi alla gestione finanziaria 5 a) b) c) d) e) I fondi pensione gestiscono le risorse mediante: convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di servizi di investimento; convenzioni con imprese assicurative; convenzioni con società di gestione del risparmio; sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari, quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi; sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi; Banca Depositaria: Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore. 6 Il Consiglio di Amministrazione del fondo definisce gli obiettivi e le linee guida di investimento (Asset Allocation Strategica) definendo parametri e limiti di investimento ed il benchmark del Fondo. L'assegnazione dei mandati ai gestori finanziari avviene secondo una procedura vigilata e regolamentata dalla Covip. I gestori finanziari, a cui è affidata la gestione del patrimonio, effettuano le scelte di Asset Allocation Tattica, istruiscono la banca depositaria per effettuare le operazioni sul mercato. La Banca Depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, effettua il controllo del rispetto dei limiti normativi e contrattuali. La struttura del Fondo effettua il monitoraggio ed il controllo delle performance della gestione finanziaria. 7 L’organo di amministrazione del Fondo compie preliminarmente, anche in coerenza con le previsioni statutarie, le scelte generali riguardanti la gestione delle risorse del Fondo, avuto riguardo alle caratteristiche della popolazione di riferimento e ai relativi bisogni previdenziali, nonché alla dimensione del patrimonio e alle sue prospettive di crescita. In tale ambito, è definita la politica di investimento tramite l’individuazione dei profili di rischio e rendimento del Fondo o dei singoli comparti. Il Fondo individua quindi gli incarichi da assegnare ai gestori definendo, nel caso in cui intenda affidare le risorse a più gestori, le relative modalità di ripartizione (incarichi per quota o per classe di attività). Il Fondo definisce gli obiettivi e le modalità gestionali in coerenza dei quali condurre la selezione dei gestori. 8 Disposizioni Covip sul processo di attuazione della politica di investimento - Deliberazione del 16 marzo 2012. Decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1996 n. 703 – Regolamento recante norme sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse dei fondi di pensione e sulle regole in materia di conflitto di interessi – Pubblicato sulla G.U. 22/2/97 n.44. 9 Disposizioni sulle politiche di investimento Delibera Covip del 16 marzo 2012 10 Le Disposizioni forniscono istruzioni sui criteri a cui le forme pensionistiche complementari devono attenersi nella definizione della politica di investimento dei mezzi amministrati. La delibera si applica a tutte le forme pensionistiche che al 31 dicembre 2011 avevano più di 100 iscritti. Il termine per l’entrata in vigore del Documento, per Fondi con oltre 1.000 aderenti, sarà quello del 31/12/2012. L’articolo 1 dispone che tutte le forme pensionistiche complementari, con numero di aderenti non inferiore a 100, devono redigere il documento sulla politica di investimento. L’articolo 2 stabilisce che il documento illustri la politica di investimento che si intende attuare, indicando gli obiettivi della gestione finanziaria e i suoi criteri di attuazione, i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo, i sistemi di controllo e valutazione dei risultati implementati. 11 Il documento deve essere trasmesso, sia in prima definizione che in occasione di ogni sua modifica: a) agli organi di controllo della forma pensionistica e al responsabile della stessa; b) ai gestori finanziari e alla banca depositaria; c) alla COVIP entro venti giorni dalla sua formalizzazione. Il documento va sottoposto a revisione periodica, almeno ogni tre anni. Il documento non costituisce parte integrante della documentazione contrattuale da consegnare all’aderente all’atto dell’adesione e nel corso del rapporto di partecipazione. 12 Art. 3 – Obiettivi della politica di investimento Nel documento devono essere indicati gli obiettivi della strategia finanziaria da perseguire da parte della forme pensionistiche per ottenere combinazioni rischio-rendimento efficienti nell’arco temporale preso a riferimento; la definizione degli obiettivi è funzionale a determinare con chiarezza la strategia di gestione della forma pensionistica e non costituisce, nei confronti degli aderenti, un impegno al raggiungimento degli obiettivi stessi. Per il raggiungimento dell’obiettivo finale, la forma pensionistica definisce il numero di comparti che ritiene utile porre in essere, le combinazioni di rischio-rendimento degli stessi, l’eventuale presenza di meccanismi life-cycle. A tale fine vanno attentamente analizzate le caratteristiche della popolazione di riferimento e i suoi bisogni previdenziali. 13 Art. 4 - Criteri di attuazione della politica di investimento Il documento deve individuare con chiarezza per ciascun comparto: La ripartizione strategica delle attività, ovvero la percentuale del patrimonio da investire nelle varie classi di strumenti specificando le aree geografiche, i settori di attività, le valute di riferimento, i margini entro i quali contenerne gli eventuali scostamenti. gli strumenti finanziari nei quali si intende investire e i rischi connessi, la modalità di gestione diretta o indiretta che si intende adottare e lo stile. In linea generale, l’affidamento in gestione attiva di una parte cospicua dei mezzi amministrati richiede professionalità in grado di valutare la capacità dei gestori di realizzare extra-rendimenti (ovvero rendimenti superiori a quelli dei mercati di riferimento). 14 le caratteristiche dei mandati (numero, durata e tipologia) i criteri per l’esercizio dei diritti di voto spettanti al fondo Art. 5 - Compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di investimento Devono essere definiti i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti nelle varie fasi del processo di investimento. Le forme pensionistiche che dispongono di un ammontare di risorse elevato e che adottano strategie finanziarie complesse è opportuno si dotino di una struttura interna in grado di programmare e controllare la gestione finanziaria. Nel caso di patrimoni limitati e di strategie finanziarie poco articolate, la funzione finanza può essere affidata in outsourcing a soggetti esterni ovvero anche al direttore del fondo. 15 Soggetti coinvolti nel processo di investimento : Organo di Amministrazione della forma pensionistica. Comitati finanziari composti dai consiglieri(ove previsti). La funzione finanza. Advisor (ove presente). Gestori. Banca depositaria (ove presente). 16 Il personale della funzione finanza deve possedere conoscenze tecniche adeguate ai compiti attribuiti e alle responsabilità assunte nell'ambito dell’unità preposta al suo espletamento. Specifici requisiti professionali devono possedere anche i componenti degli eventuali comitati finanziari, nonché l’eventuale soggetto esterno incaricato di svolgere la funzione finanza ovvero l’advisor. L’utilizzo da parte delle forme pensionistiche di strumenti di investimento molto rischiosi va subordinato alla presenza di un’idonea dotazione di personale e di strumenti tecnici, sulla cui adeguatezza in rapporto ai compiti demandati deve esprimersi l’organo di amministrazione. Oltre a valutare l’opportunità di tali investimenti, nel caso di gestione diretta è necessario che chi svolge la funzione finanza esamini con cura, prima della decisione, l’affidabilità delle società interessate, la qualificazione degli amministratori e la qualità dei processi utilizzati. 17 Art. 6 - Sistema di controllo della gestione finanziaria Il documento deve descrivere il sistema di controllo della gestione finanziaria, delineando l’insieme delle procedure da adottare per verificare che le azioni poste in essere dai vari soggetti coinvolti nel processo risultino in grado di assicurare gli obiettivi finanziari stabiliti. Il sistema deve essere articolato, in relazione alla complessità della strategia di investimento adottata dalla forma pensionistica. Le procedure interne di controllo della gestione finanziaria sono di norma formalizzate nell’ambito del manuale operativo della forma pensionistica, ovvero in un documento a sé stante. Il livello di dettaglio delle procedure riflette la complessità e il grado di articolazione dell’attività di investimento posta in essere per ciascun comparto. 18 Il sistema di controllo della gestione finanziaria deve prevedere meccanismi di regolare monitoraggio del rapporto rischio-rendimento. In un’ottica ex post deve essere individuata una metodologia di analisi dei risultati finalizzata ad attribuire il risultato della gestione (ovvero il differenziale rispetto a ciò che ci si attendeva) in termini di rischio e di rendimento ai diversi fattori che hanno contribuito a generarlo (performance attribution). Particolare attenzione deve essere posta nella misurazione dei costi sostenuti sia di gestione che di negoziazione (espliciti e impliciti nei prezzi di acquisto e vendita dei titoli) nella verifica dello stile di gestione e della velocità di rotazione del patrimonio. 19 La Funzione Finanza: contribuisce all’impostazione della politica di investimento; controlla e verifica la gestione finanziaria esaminando i risultati conseguiti nel corso del tempo e riferendo al C.d.A.; revisiona periodicamente la politica di investimento e formula raccomandazioni ai comitati (se presenti) e al C.d.A. (nel caso non vi siano comitati) riguardo ai nuovi sviluppi dei mercati e alle eventuali modifiche che si rendessero necessarie; elabora, sviluppa e aggiorna il manuale delle procedure interne di controllo della gestione finanziaria; esamina l’attuazione delle strategie e valuta l’operato dei gestori; svolge l’attività istruttoria per la selezione dei gestori finanziari e sottopone al C.d.A. le proposte di affidamento e di revoca dei mandati. 20 Il controllo della gestione finanziaria: La funzione finanza redige un manuale operativo interno che disciplina: I) PROCEDURE AMMINISTRATIVE: Conferimenti e disinvestimenti, monitoraggio del processo di valorizzazione della quota, procedure di pagamento delle commissioni di gestione e di banca depositaria, procedure di recupero delle retrocessioni ed eventuali interessi passivi, autorizzazione ad operare mediante OICR/OICVM, all’apertura conti e ad operare con controparti; ad operare in derivati. II) CONTROLLI E MONITORAGGIO DELLA GESTIONE Controlli limiti normativi e convenzionali banca depositaria, Controlli operazioni in conflitto di interesse; III )REPORTISTICA A ORGANI DI AMMINISTRAZIONE; IV) REPORTISTICA A ORGANO DI VIGILANZA V)ATTIVITÀ PER SEGNALAZIONI RIGUARDANTI LA VITA DEL FONDO 21 I soggetti interessati al processo di investimento, con ruoli e competenze diversificati, sono: CdA Consiglieri delegati e Commissione finanza (ove presenti) Comitato finanziario (ove presente) Funzione finanza Direzione generale Responsabile Struttura interna (ove presente) Advisor (ove presenti) Consulente per gli investimenti etici (se presente) Gestori finanziari (soggetti incaricati della gestione) Banca depositaria Controllo interno (ove presente) Collegio sindacale Service Amministrativo Società di Revisione (ove presente) 22 CRITICITA’ 1) GOVERNANCE DEL FONDO; Possibile duplicazione di ruoli e responsabilità (vedi schema statuto Covip) 2) ESTERNALIZZAZIONE / INTERNALIZZAZIONE DELLA FUNZIONE FINANZA; Impoverimento del Fondo come strumenti e come sapere Requisiti e competenze dei componenti della Funzione Finanza 3) POSSIBILE DERIVA FINANZIARIA; 23 CRITICITA’ 4) COSTI E TEMPI DI IMPLEMENTAZIONE; 5) DOCUMENTO SULLA POLITICA DI INVESTIMENTO; Necessità/Opportunità che il documento abbia contenuti comuni e modalità di diffusione condivise. 24 OPPORTUNITA’ 1) STRUTTURAZIONE DI UN PROGETTO COMUNE PER IL CONTROLLO DELLA GESTIONE FINANZIARIA; 2) RIPROGETTAZIONE II° PILASTRO; 25