Votare fa bene

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Votare fa bene
39/2009
La parola a...
Giuseppe Chianese / Presidente fondo pensione Pegaso
Votare
fa bene
N
egli ultimi tempi è ripresa la discussione sulla riforma della previdenza e
sull’importanza dei fondi pensione per la sostenibilità dell’impianto del
doppio pilastro insito nella riforma varata negli anni ‘90.
Non è mia intenzione intervenire nel dibattito che vede contrapposti i
sostenitori di una nuova riforma e chi dice che il sistema così com’è contiene tutte le garanzie a tutela dei pensionati di domani e della sostenibilità economica
dei vettori previdenziali (pubblico e «privato»). Vorrei invece soffermarmi su alcuni
aspetti normativi e organizzativi che interessano il mondo della previdenza complementare offerta dai fondi pensione negoziali (Fpc), sulla base dell’esperienza decennale di vita della gran parte dei suddetti fondi.
In particolare vorrei porre l’attenzione su tre argomenti:
- sistema di amministrazione e controllo;
- contabilità e bilancio;
- azionariato attivo.
Sistema di amministrazione e controllo. I fondi negoziali hanno scelto come sistema di amministrazione e controllo il cosiddetto sistema tradizionale che si fonda su
un consiglio di amministrazione e un collegio sindacale, i cui componenti sono eletti
dall’assemblea e rappresentano pariteticamente lavoratori e datori di lavoro. La gestione «operativa» è affidata al direttore generale che in molti casi è anche responsabile
del fondo.
Il sistema dei controlli interni, che dovrebbe ruotare intorno a una funzione organizzativa predisposta ad hoc, in molti casi si riassume nell’attività svolta dal responsabile del
controllo interno, che spesso è anche componente del consiglio di amministrazione.
Il controllo contabile è affidato sia a società di revisione/revisore esterno che al collegio
sindacale.
Il rischio finanziario, in molti casi, è inConsulente
vece presidiato (nel senso di controllo dei
Finanziario /
Collegio
Banca
limiti e qualità degli investimenti) dalla
Sindacale
Depositaria
banca depositaria e dal Cda anche con il
supporto consulenziale di advisor professionali.
Questo sistema dovrebbe rispondere alla
necessità di:
Responsabile
Controllo
- definire una chiara distinzione dei ruoli e
del Fondo
Contabile
delle responsabilità;
- assicurare un adeguato bilanciamento
dei poteri;
Controllo
Interno
- garantire un costante e professionale presidio del rischio.
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Lo schema dei controlli appena descritto ha un limite rappresentato dal fatto che difficilmente si riesce a creare quel sistema di circolarità delle informazioni e delle decisioni, che consente e permette un tempestivo e informato intervento di controllo e presidio del rischio. Le analisi, che generalmente vengono effettuate ex post, consentono di
valutare gli effetti piuttosto che a prevenire l’evento.
Una soluzione potrebbe essere rappresentata dal raggruppare la funzione tipica del
collegio sindacale, la funzione di controllo del rischio operativo (controllo interno), la
funzione di controllo del rischio finanziario, il controllo contabile e l’attività richiesta
al responsabile del fondo, in un unico organismo, una sorta di control room ovvero di
consiglio di sorveglianza, rimanendo nel campo dei sistemi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile.
Concentrare tutte le attività di controllo in capo a un unico soggetto organizzativo
faciliterebbe la prevenzione del rischio, la tempestività degli interventi correttivi, la
definizione di una chiara e netta distinzione dei ruoli e delle responsabilità, un diverso
ma concreto bilanciamento dei poteri.
Un organo composto da consiglieri cosiddetti indipendenti (magari nominati dalla
Commissione di vigilanza) e qualificati, rappresenterebbe un ulteriore passo in avanti
verso politiche di governance
maggiormente orientate alle finalità sociali dello strumento.
Se a tutto questo aggiungiamo
una diversa definizione della
Collegio
Sindacale
politica di retribuzione degli
organi, una razionalizzazione
Controllo
del numero dei componenti e
Controllo
Interno
Contabile
una limitazione al numero degli incarichi, gli effetti positivi
potrebbero essere ancora maggiori.
Control
Contabilità e bilancio. I fatti
Room
di gestione del fondo pensione
vengono rilevati attraverso la
contabilità, il risultato della gestione e gli effetti che la stessa
Controllo
Responsabile
Rischio
produce sul patrimonio sono
del Fondo
Finanziario
evidenziati attraverso il bilancio. La contabilità rileva essenzialmente dati «quantitativi»
di natura finanziaria ed economica, il bilancio rappresenta e
schematizza aggregati patrimoniali, finanziari ed economici evidenziando i margini
di contribuzione della gestione. Gli schemi di bilancio deliberati da Covip riflettono
perfettamente questa impostazione (rappresentazione della gestione previdenziale, finanziaria, economica/amministrativa e del risultato di gestione).
Con la deliberazione del 17 giugno 2008, Covip ha anche indicato i criteri di valutazione degli strumenti finanziari, ha chiarito che i fatti di gestione vanno rilevati secondo la competenza economica (a eccezione dei contributi) e ha lasciato all’organo
amministrativo, responsabile del bilancio, la definizione di altri importanti criteri di
valutazione e quindi dei principi contabili da applicare.
L’esperienza ci permette di segnalare all’attenzione almeno due criticità:
- criterio della competenza: il principio della competenza mal si coniuga con l’impossibilità di costituire riserve e/o fondi. Prendiamo per esempio il caso in cui l’organo
amministrativo ravveda la necessità di istituire un fondo rischi o rilevare una passività
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potenziale, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili (documento n. 19
dell’Organismo Italiano di Contabilità). Il principio della competenza economica ammetterebbe l’accantonamento e l’istituzione del fondo, mentre gli schemi di bilancio
e l’impostazione Covip invece no. Secondo la normativa in essere, si applicherebbe,
nel caso in esempio, il principio di cassa secondo il quale l’evento deve essere rilevato
quando si manifesta l’aspetto finanziario e non quando nasce il «diritto» ovvero «matura» l’evento. Analogo ragionamento potrebbe essere ripetuto nel caso del riconoscimento a terzi di premi e/o commissioni al verificarsi di eventi o al raggiungimento di
obiettivi, che riguardano più esercizi.
- criteri di valutazione: i criteri di valutazione degli strumenti finanziari non sembrano
essere perfettamente allineati ai criteri previsti dai principi contabili (documento n. 20
dell’Organismo Italiano di Contabilità), in base ai quali il giusto valore da attribuire agli
strumenti finanziari non può prescindere dalla finalità del loro possesso (negoziazione
ovvero immobilizzazione). È evidente che la struttura a capitale variabile dei Fpc e la
possibilità da parte degli aderenti di riscattare parte della propria posizione individuale attraverso il meccanismo, per esempio, delle anticipazioni, comportano non pochi
problemi di armonizzazione tra i criteri di valutazione Covip e i principi contabili. Sul
tema sarebbe opportuno avviare una discussione che tenga conto anche del fatto che
una parte importante del patrimonio dei Fpc resta comunque immobilizzata per lungo
tempo, con l’obiettivo, perché no, di istituire dei principi contabili ad hoc per i fondi
pensione.
Azionariato attivo. I fondi in questi anni non hanno esercitato in modo attivo il diritto
di voto. Il tema degli investimenti socialmente responsabili è stato più volte analizzato
e in questi ultimi anni si è trasformato nella considerazione di criteri Esg (Environmental, social and governance) ovvero la possibilità di investire in quelle realtà dove
è forte il presidio delle politiche ambientali, sociali e di governance. Anche in questo
caso probabilmente è maturo il tempo per avviare una riflessione sul fatto che i fondi
possano iniziare a percorrere forme di azionariato critico per temi specifici (es. ambientali) o, per esempio, sul più generale tema del bilancio societario e sulle politiche
di governance. Queste riflessioni potrebbero incidere positivamente anche sulla riduzione complessiva del rischio finanziario se è vero che, come si può leggere sul sito
di borsa italiana, uno studio effettuato da «Ecpi, società indipendente attiva dal 1997
nella ricerca Esg e nello sviluppo di indici sostenibili, dimostra come l’applicazione
di un rating Esg ad un portafoglio di società nordamericane del settore finanziario,
rappresentato dalla composizione dell’indice S&P 500 – Financial del luglio del 2007,
all’alba del periodo più turbolento della crisi dei mercati, avrebbe consentito di ridurre
di oltre l’8% le perdite. Questo grazie all’esclusione, per motivi legati non alle poste di
bilancio ma a una valutazione della sostenibilità dei meccanismi di gestione societaria,
di società quali Bear Stearns, AIG, Citigroup e Fannie Mae».
Il diritto di voto potrebbe essere favorito dall’attuazione negli stati membri della direttiva 2007/36/CE (esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate), con la
quale il Parlamento europeo ha espresso il proprio sostegno all’intenzione della Commissione di rafforzare i diritti degli azionisti, in particolare attraverso l’estensione delle
norme sulla trasparenza, dell’esercizio del diritto di voto per delega, della possibilità
di partecipare alle assemblee mediante mezzi elettronici, garantendo l’esercizio transfrontaliero del diritto di voto. Queste considerazioni nascono dalla convinzione che i
detentori di azioni con diritto di voto dovrebbero poter esercitare tali diritti, considerato che questi si riflettono nel prezzo corrisposto per l’acquisto delle azioni e che un
controllo effettivo da parte degli azionisti è una condizione preliminare per un buon
governo societario e dovrebbe, quindi, essere agevolato e incoraggiato.
Sarebbe opportuno, quindi, che tra i fondi pensione si formasse una partecipazione
collettiva alla discussione, e su questo Assofondipensione potrebbe recitare una parte
importante, coinvolgendo per un confronto tecnico, tra gli altri soggetti, anche Mefop.
Le tappe per la
semplificazione
dell’esercizio dei diritti di
voto
Direttiva 2007/36/CE
Legge delega n. 88 del 7 luglio
2009 (c .d. Legge Comunitar ia)
Decreto Legislativo all’esame del
Governo
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