Tribunale di Milano

Transcript

Tribunale di Milano
Accoglimento totale del 09/11/2016
RG n. 12048/2016
N. R.G. 12048/2016
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione IX – IMPRESE
(in materia di modelli comunitari)
Il Giudice dott. Roberto BRACCIALINI
Nella causa
CERAMICHE REFIN SPA contro GEOLOGICA TILE S.L.
Ha reso la presente
ORDINANZA CAUTELARE
Il Giudice designato
visti gli atti del ricorso introduttivo di CERAMICHE REFIN Spa per
concessione di provvedimento di descrizione e conseguente applicazione di
provvedimenti cautelari all’esito;
visto il decreto autorizzativo di descrizione di cui all’art. 129 c.p.i.
reso il 23.9 u.s., gli esiti di tale incombente istruttorio e la rituale
notificazione alla parte resistente, che non si è costituita nel procedimento
(per cui si procede in sua contumacia);
ritenuta la competenza a procedere di questo Foro ai sensi dell’art. 4
del decreto legislativo 168-2003 (come modificato con decreto legge 1452013 convertito con legge 9-2014); nonché, quale “giudice comunitario”,
in riferimento agli artt. 81 lett. a), 82.5 del Regolamento 12.12.2001 n. 6,
in quanto in Bologna si è realizzata la “minaccia” al modello di prodotto
protetto dalla fonte comunitaria indicata;
OSSERVA :
 la titolarità - in capo alla ricorrente - dell’invocato diritto a tutela di
disegno o modello comunitario non registrato (artt. 3 lett. a); 6; 11
Firmato Da: BRACCIALINI ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15eec6
Conferma di decreto di descrizione ed accertamento ai sensi degli
artt. 129 e ss. Cod. Proprietà Industriale – Inibitorie cautelari
Accoglimento totale del 09/11/2016
RG n. 12048/2016
Regolamento (CE) del 12.12.2001 n. 6) relativamente alle piastrelle
della linea “Fossili”, quali rappresentate nei doc. 12 e ss., risulta
comprovata, ai fini necessari per la tutela inibitoria cautelare
successiva alla conferma del procedimento descrittivo, dalle
produzioni documentali da 2 a 23 della CERAMICA REFIN;
 l’attività di descrizione realizzata presso la fiera espositiva CERSAIE
di Bologna ha confermato che la società spagnola resistente produce
e commercializza linee di piastrelle che recano motivi grafici e
soluzioni estetiche in contraffazione dei prodotti dell’ingegno della
ricorrente, considerati i seguenti fattori:
 l’anteriorità della messa in produzione del prodotto di
CERAMICA REFIN rispetto alla linea espositiva GEOLOGICA
TILE;
 la conoscibilità, nel settore economico di riferimento, del
peculiare prodotto della società ricorrente, frutto di un concorso
internazionale per la definizione del modello, le cui caratteristiche
risultano pubblicizzate mediante fiere espositive, con cataloghi ed
hanno avuto significativo risalto su Internet; nonché, per effetto
della presentazione della linee “Fossili” a tre esposizioni
universali di fondamentale importanza nel settore di riferimento.
Alla verosimiglianza del diritto di REFIN a protezione del disegno
ornamentale per il triennio decorrente dal 22.9.2014, si somma l’ulteriore
presupposto del periculum in mora rappresentato dal chiaro intendimento
della società resistente spagnola di procedere a commercializzazione in
Italia del prodotto in contraffazione, come fatto palese dalla sua
Firmato Da: BRACCIALINI ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15eec6
 il grado di convergenza-sovrapponibilità tra le soluzioni estetiche
delle contrapposte piastrelle, quali descritte ed apprezzate nella
relazione del fiduciario tecnico dr.essa ADANI (doc. 25) e quali
risultanti “ictu oculi” dall’esame comparativo delle soluzioni
estetiche proposte dalla designer ZAREBA per la linea di
piastrelle “Fossili” della REFIN, rispetto alle piastrelle delle linee
“STAGELINE” (Gris e Perla) di GEOLOGICA;
partecipazione con il campionario espositivo della linea STAGELINE alla
recente fiera campionaria bolognese: il che darebbe luogo ad una forma di
concorrenza vietata perchè realizzata mediante l’appropriazione di pregi
del prodotto tutelato dalla fonte comunitaria in danno del produttore
emiliano.
Sempre all’indicato fine cautelare, è stata data dimostrazione
documentale della perdurante pubblicizzazione del prodotto contraffatto via
Internet.
Alla conferma del precedente decreto autorizzativo della descrizione ex
art. 129 c.p.i., deve oggi seguire l’appropriata inibitoria rispetto alla
commercializzazione in Italia delle piastrelle STAGELINE, come richiesto
dalla ricorrente, accompagnata dalle sanzioni indirette del caso, aventi
efficacia dissuasiva; nonché dalle ulteriori misure di informazione
commerciale, idonee a prevenire ulteriori atti di concorrenza sleale.
Le spese di procedimento vengono determinate come da d.m. 55 del
2014 tenendo conto della parziale stabilità associata ai provvedimenti
cautelari sulle privative e resi in conformità all’art. 700 c.p.c. I compensi
professionali sono determinati con riguardo alla media tra i parametri per
gli scaglioni del valore indeterminato: in misura piena per le prime tre fasi,
e dimezzati per la contumacia della resistente, per la fase discussiva (in
dettaglio: euro 2000+1000+2200+700).
P.Q.M.
CONFERMA
Il proprio decreto cautelare reso in data 23 settembre 2016
AUTORIZZA
Il sequestro probatorio della documentazione acquisita in sede
descrittiva
FA DIVIETO
Alla resistente GEOLOGICA TILE S.l. di procedere a promozione
commerciale, distribuzione e vendita in Italia delle sue piastrelle delle
linee STAGELINE PERLA e STAGELINE GRIS; con sanzione di 500
euro per ogni piastrella offerta in vendita in Italia in violazione
dell’odierno divieto.
DISPONE
Decorso il termine per il reclamo o, in caso di proposizione
dell’impugnazione, in caso di conferma collegiale delle precedenti
statuizioni, la pubblicazione per una sola volta e per estratto, entro il
31.12.2016, della presente ordinanza sul quotidiano Il Sole 24 Ore e sulla
rivista Estetica, a cura e spese della resistente; nonché entro la stessa data e
Firmato Da: BRACCIALINI ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15eec6
Accoglimento totale del 09/11/2016
RG n. 12048/2016
Accoglimento totale del 09/11/2016
RG n. 12048/2016
Firmato Da: BRACCIALINI ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15eec6
per intero sul sito www.geotiles.com entro il 31.12.2016; con sanzione di
10 mila euro in caso di inottemperanza.
CONDANNA
La resistente a rifondere le spese di procedimento liquidate in euro
972,70 per esborsi non imponibili, euro 1125,30 per spese imponibili, euro
5900 per compensi professionali oltre a spese a forfait 15%, IVA e CPA
come per legge.
SI COMUNICHI
Genova, 9 novembre 2016
Il giudice u. des.
dr Roberto BRACCIALINI