Tribunale di Milano
Transcript
Tribunale di Milano
Accoglimento totale del 09/11/2016 RG n. 12048/2016 N. R.G. 12048/2016 TRIBUNALE di GENOVA Sezione IX – IMPRESE (in materia di modelli comunitari) Il Giudice dott. Roberto BRACCIALINI Nella causa CERAMICHE REFIN SPA contro GEOLOGICA TILE S.L. Ha reso la presente ORDINANZA CAUTELARE Il Giudice designato visti gli atti del ricorso introduttivo di CERAMICHE REFIN Spa per concessione di provvedimento di descrizione e conseguente applicazione di provvedimenti cautelari all’esito; visto il decreto autorizzativo di descrizione di cui all’art. 129 c.p.i. reso il 23.9 u.s., gli esiti di tale incombente istruttorio e la rituale notificazione alla parte resistente, che non si è costituita nel procedimento (per cui si procede in sua contumacia); ritenuta la competenza a procedere di questo Foro ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 168-2003 (come modificato con decreto legge 1452013 convertito con legge 9-2014); nonché, quale “giudice comunitario”, in riferimento agli artt. 81 lett. a), 82.5 del Regolamento 12.12.2001 n. 6, in quanto in Bologna si è realizzata la “minaccia” al modello di prodotto protetto dalla fonte comunitaria indicata; OSSERVA : la titolarità - in capo alla ricorrente - dell’invocato diritto a tutela di disegno o modello comunitario non registrato (artt. 3 lett. a); 6; 11 Firmato Da: BRACCIALINI ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15eec6 Conferma di decreto di descrizione ed accertamento ai sensi degli artt. 129 e ss. Cod. Proprietà Industriale – Inibitorie cautelari Accoglimento totale del 09/11/2016 RG n. 12048/2016 Regolamento (CE) del 12.12.2001 n. 6) relativamente alle piastrelle della linea “Fossili”, quali rappresentate nei doc. 12 e ss., risulta comprovata, ai fini necessari per la tutela inibitoria cautelare successiva alla conferma del procedimento descrittivo, dalle produzioni documentali da 2 a 23 della CERAMICA REFIN; l’attività di descrizione realizzata presso la fiera espositiva CERSAIE di Bologna ha confermato che la società spagnola resistente produce e commercializza linee di piastrelle che recano motivi grafici e soluzioni estetiche in contraffazione dei prodotti dell’ingegno della ricorrente, considerati i seguenti fattori: l’anteriorità della messa in produzione del prodotto di CERAMICA REFIN rispetto alla linea espositiva GEOLOGICA TILE; la conoscibilità, nel settore economico di riferimento, del peculiare prodotto della società ricorrente, frutto di un concorso internazionale per la definizione del modello, le cui caratteristiche risultano pubblicizzate mediante fiere espositive, con cataloghi ed hanno avuto significativo risalto su Internet; nonché, per effetto della presentazione della linee “Fossili” a tre esposizioni universali di fondamentale importanza nel settore di riferimento. Alla verosimiglianza del diritto di REFIN a protezione del disegno ornamentale per il triennio decorrente dal 22.9.2014, si somma l’ulteriore presupposto del periculum in mora rappresentato dal chiaro intendimento della società resistente spagnola di procedere a commercializzazione in Italia del prodotto in contraffazione, come fatto palese dalla sua Firmato Da: BRACCIALINI ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15eec6 il grado di convergenza-sovrapponibilità tra le soluzioni estetiche delle contrapposte piastrelle, quali descritte ed apprezzate nella relazione del fiduciario tecnico dr.essa ADANI (doc. 25) e quali risultanti “ictu oculi” dall’esame comparativo delle soluzioni estetiche proposte dalla designer ZAREBA per la linea di piastrelle “Fossili” della REFIN, rispetto alle piastrelle delle linee “STAGELINE” (Gris e Perla) di GEOLOGICA; partecipazione con il campionario espositivo della linea STAGELINE alla recente fiera campionaria bolognese: il che darebbe luogo ad una forma di concorrenza vietata perchè realizzata mediante l’appropriazione di pregi del prodotto tutelato dalla fonte comunitaria in danno del produttore emiliano. Sempre all’indicato fine cautelare, è stata data dimostrazione documentale della perdurante pubblicizzazione del prodotto contraffatto via Internet. Alla conferma del precedente decreto autorizzativo della descrizione ex art. 129 c.p.i., deve oggi seguire l’appropriata inibitoria rispetto alla commercializzazione in Italia delle piastrelle STAGELINE, come richiesto dalla ricorrente, accompagnata dalle sanzioni indirette del caso, aventi efficacia dissuasiva; nonché dalle ulteriori misure di informazione commerciale, idonee a prevenire ulteriori atti di concorrenza sleale. Le spese di procedimento vengono determinate come da d.m. 55 del 2014 tenendo conto della parziale stabilità associata ai provvedimenti cautelari sulle privative e resi in conformità all’art. 700 c.p.c. I compensi professionali sono determinati con riguardo alla media tra i parametri per gli scaglioni del valore indeterminato: in misura piena per le prime tre fasi, e dimezzati per la contumacia della resistente, per la fase discussiva (in dettaglio: euro 2000+1000+2200+700). P.Q.M. CONFERMA Il proprio decreto cautelare reso in data 23 settembre 2016 AUTORIZZA Il sequestro probatorio della documentazione acquisita in sede descrittiva FA DIVIETO Alla resistente GEOLOGICA TILE S.l. di procedere a promozione commerciale, distribuzione e vendita in Italia delle sue piastrelle delle linee STAGELINE PERLA e STAGELINE GRIS; con sanzione di 500 euro per ogni piastrella offerta in vendita in Italia in violazione dell’odierno divieto. DISPONE Decorso il termine per il reclamo o, in caso di proposizione dell’impugnazione, in caso di conferma collegiale delle precedenti statuizioni, la pubblicazione per una sola volta e per estratto, entro il 31.12.2016, della presente ordinanza sul quotidiano Il Sole 24 Ore e sulla rivista Estetica, a cura e spese della resistente; nonché entro la stessa data e Firmato Da: BRACCIALINI ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15eec6 Accoglimento totale del 09/11/2016 RG n. 12048/2016 Accoglimento totale del 09/11/2016 RG n. 12048/2016 Firmato Da: BRACCIALINI ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15eec6 per intero sul sito www.geotiles.com entro il 31.12.2016; con sanzione di 10 mila euro in caso di inottemperanza. CONDANNA La resistente a rifondere le spese di procedimento liquidate in euro 972,70 per esborsi non imponibili, euro 1125,30 per spese imponibili, euro 5900 per compensi professionali oltre a spese a forfait 15%, IVA e CPA come per legge. SI COMUNICHI Genova, 9 novembre 2016 Il giudice u. des. dr Roberto BRACCIALINI