Condizioni particolari e prezzi per traffico ferroviario
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Condizioni particolari e prezzi per traffico ferroviario
Condizioni particolari e prezzi per traffico ferroviario merci a carro tra la Cechia e l’Italia Nr° 8913.00 CIWT Valida dal 1.1.2009 2 Elenco dei supplementi e delle modifiche Numero Valevole dal 01.07.06 01.01.09 1.1.2009 Oggetto Nuova edizione rinnovo 3 INDICE Parte I Premessa ....................................................................................... .......................4 Capitolo 1 –Disposizioni di trasporto speciali alla CIM ……… … ..... ....…….. ..-6 Capitolo 2- Disposizioni generali di tariffa... . § 1– Campo di applicazione della tariffa............................................. 9 § 2 –Vie di istradamento .................................................................. 9 § 3 – Valuta della tariffa .................................... ................... ...10 § 4 – Principi di tassazione e per il calcolo delle tasse accessorie . 10 Capitolo 3 - Disposizioni particolari di tariffa § 5 – Materie ed oggett previsti all´Allegato C alla Cotif (RID) ...........13 § 6 – Carri speciali ............................................................................. 13 §7 – Carri forniti dal cliente ................................................................ 13 § 8 – Rispedizione.............................................................................. 14. Parte II Nomenclatura delle merci ………………………………………………………….….15 Parte III Capitolo 1 – Carta sinottica e vie di istradamento …………………………… . 17 Capitolo 2 - Prontuari dei prezzi Prontuario dei prezzi CD ............................... .......................... 19 Prezzi RCA AG relativi al transito e distanze di transito .......... 21 Prontuario dei prezzi Trenitalia . .................... .............. 23 Capitolo 3 - Tasse accessorie ......................................... .............................. 27 Capitolo 4 – Schema delle condizioni/ tariffe /prezzi dei trasportatori partecipanti alla tariffa ....................................................................30 Parte IV CGT– CIM – Condizioni generali di trasporto per il traffico ferroviario merci internazionale.................................................................... .31. 1.1.2009 4 Parte I Premessa Con la presente tariffa, le Imprese Ferroviarie aderenti assicurano che, nella campo di applicazione della tariffa stessa, vi siano le basi tecniche e gestionali adeguate affinché, in seguito alla stipula di contratti di trasporto internazionali. le spedizioni passino da un trasportatore all’altro e vengano da questi inoltrati grazie alla lettera di vettura emessa in base alle disposizioni contenute nella presente tariffa. 1. Alla presente tariffa aderiscono le seguenti Imprese ferroviarie in qualità di Trasportatori: CD Cargo AG (ČDC) Rail Cargo Austria (RCA AG ) Trenitalia S.p.A. (TRENITALIA) 2. Trasportatori“ ai sensi della presente tariffa sono il trasportatore contrattuale con cui il cliente ha stipulato il contratto di trasporto e tutti i Trasportatori che prendono in consegna ed inoltrano la spedizione successivamente. 3. Le pubblicazioni riguardanti la presente tariffa vengono fatte dai trasportatori nei relativi paesi secondo le leggi vigenti. 4. Le pubblicazioni relative alla presente tariffa sono reperibili: In Cechia nel “Prepravni a tarifni vestnik” (PTV) In Austria nello ,Anzeigeriblatt fur Verkehr (AfV) In Italia sul sito internet “www.cargo.trenitalia.it «Azienda informa Notizie» di Trenitalia S.p.A. – Direzione Generale Operativa Logistica 5. La tariffa è redatta in lingua tedesca, ceca ed italiana. In caso di divergenze fa fede la versione tedesca. 6 La tariffa è reperibile: in Cechia : in Austria: in Italia: 1.1.2009 sul sito Internet www. cdcargo.cz presso la Tarifverkaufsstelle der ÓBB, Wien Westbahnhof, A-1150 Wien, Felbertraße 3 oppure è reperibile sul sito Internet www.railcargo.at sul sito internet . www.cargo.trenitalia.it 5 Capitolo 1 Disposizioni di trasporto speciali CIM Basi contrattuali, successione di vettori diversi 1. Le basi contrattuali per il singolo contratto di trasporto sono costituite dalle „Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale delle merci per ferrovia“ (RU CIM) (l’Appendice B alla Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) nonché dalle disposizioni contenute nella presente tariffa. 2. A titolo di integrazione si applicano le „Condizioni generali di trasporto concernenti il trasporto internazionale delle merci per ferrovia – ABB CIM“ (Parte I Appendice 1 della presente tariffa). 3. Nell’ipotesi in cui le disposizioni sopra riportate sotto i punti 1 e 2, non contengano alcun provvedimento o facciano espresso riferimento alle disposizioni o prescrizioni del trasportatore, si applicano le condizioni generali/tariffe/prezzi validi per il trasporto nazionale dei singoli trasportatori rispettivamente responsabili delle diverse tratte percorse. Le condizioni/tariffe/ prezzi dei Trasportatori aderenti alla presente tariffa sono riportati nella Parte III della stessa. 4. Per il trasporto di carri ferroviari vuoti, non spediti con la classificazione „carro merci vincolato a binari“, si applicano le Regole Uniformi per i contratti concernenti l’uso dei vagoni nel traffico ferroviario internazionale (CUV – Appendice D alla Cotif 1999), a meno che non siano applicabili accordi contrattuali diversi (in particolare il “Contratto generale per l’uso dei carri merci – CUU). Valgono le norme di questa tariffa che si riferiscono alle spedizioni di carri merci come mezzi di trasporto e alla lettera carro, come pure il rinvio al punto 3. 5. Vi è comunque la possibilità di adottare, per l’inoltro delle merci e dei carri come mezzo di trasporto, accordi in deroga ed integrativi alla presente tariffa ed alle condizioni indicate dal punto 1 al punto 4, in particolare negli accordi con i clienti o negli accordi speciali. 6. Il trasporto delle merci e dei carri vuoti si esegue attraverso la successione di diversi trasportatori (trasporto in co-traitance) . Il trasportatore contrattuale, in base all’art. 3 sub a) delle RU CIM , è quello con cui il mittente conclude il contratto di trasporto e che prende in consegna la merce, a meno che non sia diversamente previsto nell’accordo con il cliente. Il luogo in cui la merce dovrà essere consegnata ai trasportatori successivi, risulterà dalle indicazioni relative al percorso stabilito (vedi Parte III Capitolo 1 della tariffa). 7. Per la compilazione della lettera di vettura CIM, con i dati ivi registrati secondo accordo, valgono le norme dell’Allegato 2 Punto 4 del Manuale della lettera di vettura CIM ( GLW – CIM) e il punto 4.3 del Manuale del traffico CIM/SMGS (GLVCIM/SMGS) (www.cit-rail.org). Se non concordato diversamente, i carri vuoti, da inoltrarsi come mezzo di trasporto, devono essere scortati da una lettera carro CUV come quella riportata all’Allegato 3a del Manuale della lettera carro CUV (GLW – CUV). Per la compilazione di essa, con i dati da inscrivere secondo accordo, valgono le norme dell’Allegato 1 del (GLW – CUV). Il cliente risponde dei dati ivi registrati in base all’art. 8 del RU CIM. 8. Per la restituzione degli imballaggi vuoti contenenti resti di sostanze pericolose o nocive, come nel caso di carri serbatoio devono essere rispettate le norme dell’Articolo 15 GLW CIM 1.1.2009 6 Lingua utilizzata 9. La parte della lettera di vettura da compilare a cura del mittente deve essere redatta in una della lingue ufficiali del primo trasportatore. Deve inoltre essere redatta in lingua tedesca se le indicazioni non appaiono già in questa lingua. Per disposizioni e indicazioni successive nel caso di impedimenti al trasporto o alla riconsegna, deve inoltre venire allegata una traduzione in una delle lingue ufficiali del trasportatore che deve ottemperare. Assegno, Indicazione di valore, Interesse alla riconsegna 10. L´indicazione di assegno non è ammessa in lettera di vettura. 11. Indicazioni di valore o dell´interesse alla riconsegna non sono ammesse in lettera di vettura Direttive per le operazioni di carico 12. Per le operazioni di carico si applicano le relative direttive del trasportatore, con particolare riguardo alle direttive UIC Spese, note di pagamento 13. Se la convenzione con il cliente o l’accordo particolare non prevede altre pattuizioni, il prezzo del trasporto comporta il pagamento delle spese direttamente riconducibili al trasporto, riportate nella Parte A dell’Elenco delle spese( vedasi Allegato 3 del GLW-CIM per il contratto di trasporto CIM e Allegato 2 del GLW CUV per il trasporto di un carro vuoto come mezzo di trasporto. La tariffa viene applicata se in lettera di vettura non viene prescritta l’applicazione di altra Tariffa. Per il calcolo di spese per le quali la presente tariffa non contiene alcuna esplicita indicazione, valgono le tariffe interne dei trasportatori partecipanti. Per quanto riguarda le spese il mittente o il destinatario che devono pagare, nel contratto di trasporto CIM sono ammesse soltanto le seguenti note di pagamento INCOTRMS di cui al punto 5.2 del GLV-CIM: − DDP nel caso di “franco di tutte le spese”; − solo se previsto dall’accordo con il cliente, EXW nel caso di “assegnato”; − DAF nel caso “franco confine” secondo le condizioni/tariffe/prezzi dei singoli trasportatori. Per il trasporto dei carri vuoti secondo CUV valgono le norme del GLW-CUV La mancanza di una nota di pagamento nella casella 20 della lettera di vettura significa che le spese vengono pagate dal mittente (DDP) Termine di resa, termini di resa addizionali 14. Per il trasporto delle merci e dei carri come mezzi di trasporto valgono le seguenti regole di resa. Il termine di resa si compone di un periodo di 12 ore per le operazioni di spedizione più un periodo di 24 ore per ogni altri 400 km indivisibili computati secondo il “Prontuario unificato delle distanze per il traffico merci internazionale DIUM” della UIC (N° 8700). 1.1.2009 7 Tale termine di resa inizia con l’accettazione al trasporto della merce o del carro vuoto; viene prolungato per la durata di ogni sosta resasi necessaria ma non imputabile al trasportatore. Esso si interrompe di sabato, di domenica e negli altri giorni festivi stabiliti dalla legge. Nel caso che esso dovesse cessare in un momento al di fuori dell’orario di lavoro stabilito nell’ambito della stazione destinataria, la sua cessazione viene spostata al momento della ripresa dell’orario di servizio oppure ad altro momento concordato. Dette regole vengono attestate in lettera di vettura CIM ed in lettera carro CUV mediante l’indicazione del numero della presente tariffa e rispettivamente dal numero di accordo al cliente che basa sulla presente tariffa. 15. I termini di resa supplementari sono contenuti nelle tariffe interne dei trasportatori partecipanti. Accettazione e consegna 16. Se in base alle ABB CIM non vi è altro accordo o non risulta applicabile nessun’altra prescrizione, le spedizioni delle merci ed i carri vuoti vengono accettati sul binario di carico della stazione di spedizione e vengono successivamente riconsegnate sul binario di carico della stazione di destinazione. 1.1.2009 8 Capitolo 2 Disposizioni generali di tariffa § 1 -Campo di applicazione della tariffa 1. La tariffa si applica - salvo le eccezioni previste al successivo punto 3 - alle spedizioni di merci a carro completo, fra tutte le stazioni ammesse della Repubblica Ceca da una parte (di cui al DIUM CZ e quelle italiane, dall’altra (di cui al DIUM IT) sui percorsi della Parte III, Cap 1 con la scorta di lettera di vettura internazionale secondo le norme valide alla stazione mittente Inoltre la presente tariffa vale anche per il trasporto di carri vuoti come mezzi di trasporto secondo le Norme giuridiche uniformi CUV (Appendice D della COTIF) e secondo le disposizioni del paragrafo §6. 2. La tariffa deve essere applicata sul percorso ceco anche in presenza di Accordi Particolari stipulati in base alla tariffa CIWT sul solo percorso italiano e/o austriaco. 3. La tariffa è applicabile anche: -in caso di rispedizione effettuata a norma del Cap 3- § 8 in una stazione austriaca; - alle spedizioni da e per stazioni di ferrovie private italiane aderenti alle CIM (Ferrovie Concesse Italiane) riprese nel DIUM –IT con accanto le seguenti indicazioni: q 3; q 4; q5; q8;q11;q12 e q13. 4. La tariffa è applicabile, se previsto espressamente in un accordo cliente con i trasportatori partecipanti e vale allora a condizioni speciali corrispondenti alle condizioni/ tariffe/ prezzi dei singoli trasportatori, per le seguenti spedizioni : a) di materie ed oggetti elencati nell'Appendice C alla COTIF (RID); b) di automobili ed autoveicoli stradali nonché ai carri a doppio piano di carico della serie Le vuoti se non forniti dal trasportatore, e ai carri pianali della serie Ld, vuoti, attrezzati per il trasporto di automobili, anche questi se non forniti dal trasportatore; c) di merci delle seguenti NHM o capitoli NHM: • 2612, 2711, 2801, 2804, 2807-2812, 2837, 2844 • capitolo 36, • capitolo 71, • capitolo 86, capitolo 87 • capitolo 93, • capitolo 97, d) effettuate con carri a piano ribassato, con carri a 2 piani e con carri a più di 4 assi ; e) stazioni contrassegnate nel DIUM I con la nota”9”; f) di oggetti il cui inoltro, ad esclusivo giudizio della ferrovia, presenta eccezionali difficoltà per gli impianti o l’esercizio anche di una sola delle ferrovie interessate, f) che richiedono l’uso di 2 o più carri ; g) di trasporti con superamento della sagoma limte internazionale; h) merci alla rinfusa (groupage) NHM 9902 i) In gruppi di carri ; j) In treni completi ; k) carri vuoti come mezzo di trasporto, di proprietà dei trasportatori, delle seguenti NHM 9921.10 – 9921.40 e 9922.10 – 9922.40 1.1.2009 9 5 . La tariffa non è applicabile: l) m) n) o) p) q) r) alle spedizioni ove il mittente abbia prescritto in lettera di vettura un itinerario diverso da quelli previsti nella presente tariffa; alle spedizioni per le quali il mittente in lettera di vettura abbia richiesto l’espletamento delle formalità doganali, fiscali, di polizia o di altre prescrizioni amministrative in una stazione non situata sulla via di istradamento prevista dalla presente tariffa; ad una sola parte di una spedizione; a spedizioni del traffico combinato; di materie ed oggetti elencati nell’Allegato C alla Cotif (RID) comprese tra le seguenti classi e non riprese nella Parte II, Nomenclatura delle merci: 1. materie esplosive ed oggetti contenenti materi esplosive, 6.2 materie infettanti e ripugnanti, 7. materie radioattive di salme di animali vivi § 2 - Vie di istradamento Le spedizioni vengono inoltrate per le vie di istradamento previste nella Parte 3 di questa tariffa. II mittente deve indicare l’istradamento nell'apposita casella 13 della lettera di vettura. § 3 - Valuta della tariffa I prezzi e le tasse accessorie della presente tariffa sono espressi in EURO .§ 4 – Principi per il calcolo dei prezzi di trasporto e delle tasse accessorie 1 . Le merci consegnate con un'unica lettera di vettura costituiscono una spedizione. II prezzo di trasporto viene calcolato separatamente per ogni spedizione. La tassazione viene effettuata separatamente per ogni percorso prendendo a base i prezzi per tonnellata indicati per le singole serie di masse nelle tabelle dei prezzi (Parte III, Cap. 2). Sul percorso italiano i prezzi relativi alla posizione NHM 2711 vengono aumentati del 30%. Per la tassazione si tiene inoltre conto delle seguenti masse minime per carro e per serie. Sui percorsi italiani Serie Tipo di carri 1 Carri a 2 assi (esclusi quelli riportati al seguente punto (2) 2 Carri a 2 assi a)- coperti di capacità pari o superiori a 70 m3 (") b)-a tetto apribile in lunghezza pari o superiore a 12 m Carri a carrelli e carri pianali a 3 o 4 assi 3 In caso di applicazione dei prezzi per: 10t: t 15 t t 20 t t 25 t t 10 15 20 25 - 15 20 25 15 22,5 30 37,5 (") Con esclusione dei carri forniti dal cliente, dei carri isotermici e refrigeranti. 1.1.2009 10 a) La tassa di porto si calcola in base ai prezzi contenuti nella Parte III e precisamente nella Tabella dei prezzi Trenitalia b) La tassa minima per ogni spedizione ammonta a 155,74 EUR se le spedizioni vengono effettuate con carri a 2 assi, a 233,36 EUR per spedizioni con carri a carrelli o con carri a 3 o 4 assi. sui percorsi austriaci: - per i prezzi relativi a 10 tonnellate10.000 kg per i prezzi relativi a 15 tonnellate15.000 kg per i prezzi relativi a 20 tonnellate20.000 kg per i prezzi relativi a 25 tonnellate25.000 kg Per le merci caricate su carri a carrelli la tassa di porto si calcola su un peso minimo di 5.000 kg per asse Tabella sui percorsi CD - con 2 assi minimo pagante 10 tonn - con più di 2 assi minimo pagante 15 tonn 2. II calcolo dei prezzi di trasporto si effettua in base: - alla natura della merce. - al tipo di carro utilizzato, - alla massa della spedizione, - alla distanza tassabile. 3. Le distanze tassabili per il calcolo delle tasse di porto sono contenute nel DIUM CZ e nel DIUM I. 4. Salvo disposizione contraria. la massa di una spedizione comprende tutto ciò che viene consegnato per l'inoltro (massa reale). 5. La massa da prendere a base agli effetti della tassazione deve essere arrotondata ai 100 kg superiori. Sul percorso CD la massa viene arrotondata ai 1.000 kg superiori nel seguente modo:le masse sotto i 500kg non vengono considerate e le masse di 500kg nonché quelle oltre i 500kg arrotondate ai 1000 superiori. 6. Se la massa tassabile è situata tra le masse minime di due serie, la tassazione va effettuata secondo quella serie che dà luogo alla tassa di porto inferiore. 7. Per ciascun settore di tassazione, dopo eventuali maggiorazioni o riduzioni previste in tariffa, va effettuato l’arrotondamento al centesimo di € superiore se la terza cifra dopo la virgola è pari o superiore a 5 oppure al centesimo di € inferiore se la terza cifra è pari o inferiore a 4 8. Tasse accessorie e supplementi di tariffa non menzionate nella Parte III, Cap. 3 vengono riscosse in base alle tariffe interne delle Ferrovie partecipanti. 9. Le Tasse accessorie per il disbrigo delle operazioni doganali non sono contenute nelle tasse di porto. Sui percorsi CD esse sono nulle e non vengono riscosse. 10. Per i trasporti diretti agli impianti portuali italiani che sono serviti da stazioni contrassegnate nel DIUM fascicolo 3 dalla nota " u " è dovuta una tassa accessoria, fissata da Trenitalia da esporsi nella casella 77 della lettera di vettura con il codice 37 per 1.1.2009 11 l'esportazione dall'Italia e con il codice 38 per l'importazione in Italia. Tale importo è da richiedersi a Trenitalia e va applicato ai carri carichi di proprietà della ferrovia nonché ai carri forniti dal cliente carichi e vuoti. 11. La presente tariffa é applicabile anche alle spedizioni da e per stazioni di ferrovie private italiane aderenti alle CIM (Ferrovie concesse italiane) che sono riprese nel DIUM Fascicolo 3 con accanto le seguenti indicazioni: q3, q4, q5, q8, q11, q12, q13. In tal caso la tassazione va fatta fino alla stazione di destinazione definitiva; inoltre per ogni spedizione viene riscossa una sovrattassa (cod 27) nella seguente misura. Stazioni con i richiami q3; q4; q5; q8; q12; q13; Carri a 2 assi EURO Altri carri EURO q11 67,45 71,59 101,19 109,63 Queste sovrattasse vanno indicate in lettera di vettura col codice 27 12. Nei prezzi esposti non è contenuta l´Imposta sul Valore Aggiunto. 1.1.2009 12 Capitolo 3 Disposizioni particolari di tariffa § 5 - Materie ed oggetti previsti all' Allegato C alla COTIF (RID) 1.Questa tariffa non è applicabile alle merci indicate nel Capitolo 2, § 1 punto 4. 2. Sui percorsi cechi il prezzo del trasporto per le merci indicate nella parte II( classificazione delle merci) le merci menzionate, il cui trasporto richiede spese particolari, come anche per merci RID, viene calcolato secondo le disposizioni generali della tariffa e aumentato del 10%. 3. Negli altri casi valgono le condizioni generali della tariffa § 6 – Carri di tipo speciale. Sui percorsi CD per esportazioni dalla CR 1. il prezzo del trasporto con utilizzo di carri frigoriferi delle serie Ibhps 826 1, Ibhps 826 2 vereinbart 2. per i carri della serie Rnooss-zu (352 2) vale la massa minima 53 t, per quelli delle serie Roos, Ros, Laaps vale la massa minima 47 t § 7– Carri forniti dal cliente. Tassazione delle spedizioni in carri forniti dal cliente. Il mittente deve indicare nella casella 7 della lettera di vettura: “carro fornito dal cliente”. Per spedizioni in carri forniti dal cliente le tasse di porto vengono calcolate secondo le norme del § 4 e poi moltiplicate per il coefficiente 0,85 . Le spedizioni di carri merci vuoti come mezzi di trasporto, appartenenti alle posizioni NHM 9921.00 e 9922.00 vengono tassate come qui di seguito riportato solo quando il trasporto a vuoto segue o precede un documentato trasporto a carico effettuato dalle imprese partecipanti alla tariffa. Altrimenti per detti carri le tasse di porto vengono calcolate in base alle singole tariffe interne e/o di transito. Sui percorsi delle ÖBB Il prezzo viene calcolato secondo la tabella espressa in Euro nella Parte III Cap2 Sui percorsi delle CD Il prezzo viene calcolato secondo la tabella espressa in Euro nella Parte III Cap2 Sui percorsi di Trenitalia Si tassano in base ai prezzi risultanti nella Tabella contenuta nella Parte III, Cap.2. Le spedizioni di tali carri vuoti sono esenti dall'applicazione della tassa minima. 1.1.2009 13 § 8 – Rispedizione La rispedizione secondo le norme di transito di questa tariffa è ammessa sui percorsi delle CD e su quelli di RCA-AG, e precisamente: Presso le ČDC In importazione in Cechia nella stazioni di České Budějovice, Znojmo, Břeclav. In tali casi le tasse di porto per il tratto tra il confine e dette stazioni di rispedizione vengono riscosse come indicato nella seguente tabella. Punto di confine Horní Dvořiště Gr. Šatov Gr. Břeclav Gr. - Stazione di rispedizione České Budějovice Znojmo Břeclav Sui percorsi austriaci: Nelle stazioni di Wien ZVBf. e Villach Süd 1.1.2009 Prezzo in Eur/carro 108,55 58,13 58,13 14 PARTE II Nomenclatura delle merci Le merci ammesse al trasporto alle condizioni di questa tariffa sono riportate nella nomenclatura armonizzata merci (NHM) della UIC e devono essere indicate nella casella 21 della lettera di vettura internazionale. Per le seguenti posizioni NHM di merci pericolose, come pure merci il cui trasporto richiede particolari spese, il trasporto per il tratto ceco viene calcolato secondo le disposizioni generali della tariffa e aumentato del 10%. 2711 11 2711 12 2711 13 2711 14 2711 19 2711 21 2711 29 2801 10 2801 30 2804 10 2804 40 2804 70 2805 11 2805 19 2806 10 2806 20 2807 00 2808 00 2811 11 2811 19 2811 29 2812 10 2812 90 2813 10 2814 10 2815 30 2825 10 2837 11 2837 19 2847 00 2848 00 2850 00 2851 00 2901 10 2901 21 2901 22 2901 23 2901 24 2901 29 2902 19 2903 15 2903 21 2903 29 2903 30 2903 59 2904 20 2904 90 2905 29 2909 11 2909 19 2909 60 2910 10 2910 20 2910 30 2910 90 2912 12 2912 19 2915 13 2915 90 2916 32 2920 10 2920 90 2921 11 2921 12 2921 19 2921 44 2925 20 2926 10 2926 90 2928 00 2929 10 2930 20 2930 90 2931 00 3402 90 3604 10 3604 90 3606 10 2903 11 2916 39 Für Frachtberechnung für die Güter der NHM-Positionen 8703 und 870710 wird für den tschechischen Streckenabschnitt der Erhöhungskoeffizient von 1,4 angewendet 1.1.2009 15 PARTE III Capitolo 1 – Carta sinottica e vie di istradamento Capitolo 2 – Prontuari dei prezzi Capitolo 3 – Tasse accessorie Capitolo 4 – Schema delle condizioni/ tariffe / prezzi dei trasportatori partecipanti alla tariffa. 1.1.2009 16 1.1.2009 17 Capitolo 1 Codice Vie di Istradamento (Codice) 01 Horni Dvoriste st. hr. / Summerau Gr. (610) - Tarvisio Centrale (330) 02 Znojmo st. hr. / Unter Retzbach Gr. (612) - Tarvisio Centrale (330) 03 Breclav st. hr. /Berhardtshal Gr. (613) - Tarvisio Centrale (330) 04 Horni Dvoriste st. hr. / Summerau Gr. (610) - San Candido / Innichen (331) 05 Znojmo st. hr. / Unter Retzbach Gr. (612) - San Candido / Innichen (331) 06 Breclav st. hr. /Berhardsthal Gr. (613) - San Candido / Innichen (331) 07 Horni Dvoriste st. hr. / Summerau Gr. (610) - Brennero / Brenner (332) 08 Znojmo st. hr. / Unter Retzbach Gr. (612) - Brennero / Brenner Breclav st. hr. /Berhardsthal Gr. (613) - Brennero / Brenner (332) 09 (332) 1.1.2009 18 Prezzi CDC per il import export Entfernung km 1 – 10 11 – 20 21 – 30 31 – 40 41 – 50 51 – 60 61 – 70 71 – 80 81 – 90 91 – 100 101 – 110 111 – 120 121 – 130 131 – 140 141 – 150 151 – 160 161 – 180 181 – 200 201 – 220 221 – 240 241 – 260 261 – 280 281 – 300 301 – 320 321 – 340 341 – 360 361 – 380 381 – 400 401 – 420 421 – 440 441 – 460 461 – 480 481 – 500 501 – 520 521 – 540 541 – 560 561 – 580 581 – 600 601 – 620 621 – 640 641 – 660 661 – 680 681 – 700 1.1.2009 Frachtsätze in EUR für 1 000 kg 2-achsige Wagen Mehrachsige Wagen 15,19 16,43 15,74 16,89 16,30 17,40 16,85 17,87 17,40 18,38 17,96 18,85 18,51 19,36 19,06 19,83 19,62 20,34 20,17 20,81 20,72 21,32 21,28 21,79 21,83 22,30 22,38 22,77 22,94 23,28 23,49 23,74 24,30 24,51 25,40 25,49 26,51 26,47 27,62 27,45 28,72 28,43 29,83 29,40 30,94 30,38 32,04 31,36 33,15 32,34 34,26 33,32 35,36 34,30 36,47 35,28 37,57 36,26 38,68 37,23 39,79 38,21 40,89 39,19 42,00 40,17 43,11 41,15 44,21 42,13 45,32 43,11 46,43 44,09 47,53 45,06 48,64 46,04 49,74 47,02 50,85 48,00 51,91 48,98 52,98 49,96 19 Prezzi CDC per il trasporto a vuoto di carri messi a disposizione dal cliente EUR / Wagen Entfernung km 1 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 110 111 - 120 121 - 130 131 - 140 141 - 150 151 - 160 161 - 180 181 - 200 201 - 220 221 - 240 241 - 260 261 - 280 281 - 300 301 - 320 321 - 340 341 - 360 361 - 380 381 - 400 401 - 420 421 - 440 441 - 460 461 - 480 481 - 500 501 - 520 521 - 540 541 - 560 561 - 580 581 - 600 601 - 620 621 - 640 641 - 660 661 - 680 681 - 700 1.1.2009 2-achsige Wagen mehr als 2-achsige Wagen 19 22 25 29 33 37 41 45 49 53 57 60 64 72 79 87 95 102 110 118 125 132 140 147 154 160 167 174 181 188 194 200 206 212 219 225 231 237 243 250 20 23 26 30 34 39 43 47 51 55 59 64 68 76 84 92 100 108 116 124 132 139 147 155 162 169 176 183 190 197 204 210 217 223 230 237 243 250 256 263 20 ÖBB Capitolo 2 Transito diretto ( senza rispedizioni in Austria) Tabella A Tabella dei prezzi OBB di transito ( valevole in entrambi i sensi di traffico) Relationi Km Prezzi in EUR per tonn 10t 15t 20t 25t Summerau - Tarvisio C. 410 76,41 57,93 52,23 48,69 Unter Retzbach Gr. - Tarvisio C. 486 81,57 61,69 55,56 51,91 Bernhardsthal - Tarvisio C. 469 81,57 61,69 55,56 51,91 Summerau- S. Candido / Innichen 457 81,57 61,69 55,56 51,91 Unter Retzbach Gr. - S.Candido / Innichen 605 96,08 72,44 65,46 61,16 Bernhardsthal - S. Candido / Innichen 588 91,25 74,38 62,33 58,25 Summerau - Brennero / Brenner 487 81,57 61,69 55,56 51,91 Unter Retzbach Gr. Brennero / Brenner 636 96,08 72,44 65,46 61,16 Bernhardsthal - Brennero / Brenner 657 100,81 76,20 68,89 64,27 Tabella B Tabella dei prezzi OBB per le rispedizioni Relationi Km Prezzi in EUR per tonn 10t 15t 20t 25t 15,37 11,61 10,42 450 76,41 57,93 52,23 48,69 Villach Süd - Summerau 391 61,80 45,68 40,74 37,94 Villach Süd - Unter Retzbach Gr. 467 81,57 61,69 55,56 51,91 Tarvisio C. - Wien ZVbf 395 61,80 45,68 40,74 37,94 Wien ZVbf - Bernhardsthal 74 19,77 16,01 14,83 14,08 Wien ZVbf - Unter Retzbach Gr. 91 22,62 18,27 17,00 16,06 Wien ZVbf - S. Candido / Innichen 514 86,42 68,03 58,94 55,07 Wien ZVbf - Brennero / Brenner 583 91,25 74,38 62,33 58,25 Tarvisio C.- Villach Süd 19 Villach Süd - Bernhardsthal Gr. 1.1.2009 9,67 21 1.1.2009 22 Masse limite (percorso Trenitalia) per la tassazione sul vincolo di massa superiore (vedi § 4, punto 8) I - Tassazione di merci caricate su carri a 2 assi Fra 10 tonn. e 15 tonn.:12: tonn. Fra 15 tonn. e 20 tonn.:18; tonn. Fra 20 tonn. e 25 tonn.:23,9 tonn. II - Tassazione di merci caricate su carri a carrelli e carri pianali a 3 o a 4 assi Fra 15 tonn. e 22,5 tonn.: 18 tonn. Fra 27 tonn. e 30 tonn.: 27 tonn. Fra 30 tonn, e 37,5 tonn.: 35,8 tonn. 1.1.2009 23 Tabella prezzi TI per spedizioni in carri messi a disposizione dal vettore Serie 1 Serie 2 10 t 15 t Serie 3 Serie 4 Serie 1 Serie 2 20 t 25 t 10 t 15 t 2 assi Serie 4 20 t 25 t 2 assi KM KM (1 - 300) (301 - 800) Carri a più di 2 assi 15 t 22,50 t 30 t 37,5 t Carri a più di 2 assi 15 t Euro 22,94 18,25 16,38 15,60 101-105 106-110 111-115 116-120 121-125 23,23 23,60 23,97 24,34 24,71 18,49 18,79 19,08 19,38 19,67 16,59 16,86 17,12 17,39 17,65 15,80 16,06 16,31 16,56 16,81 126-130 131-135 136-140 141-145 146-150 25,08 25,46 25,83 26,20 26,57 19,97 20,26 20,56 20,85 21,14 17,92 18,18 18,45 18,71 18,98 17,06 17,32 17,57 17,82 18,07 151-155 156-160 161-165 166-170 171-175 26,94 27,31 27,68 28,05 28,42 21,44 21,73 22,03 22,32 22,62 19,24 19,51 19,77 20,03 20,30 18,32 18,58 18,83 19,08 19,33 176-180 181-185 186-190 191-195 196-200 28,79 29,16 29,53 29,90 30,27 22,91 23,21 23,50 23,80 24,09 20,56 20,83 21,09 21,36 21,62 19,58 19,84 20,09 20,34 20,59 201-210 211-220 221-230 231-240 241-250 30,79 31,53 32,27 33,01 33,75 24,51 25,10 25,69 26,28 26,87 21,99 22,52 23,05 23,58 24,11 20,95 21,45 21,95 22,46 22,96 251-260 261-270 271-280 281-290 34,50 35,24 35,98 36,72 37,46 27,46 28,05 28,63 29,22 29,81 24,64 25,17 25,70 26,23 26,76 23,47 23,97 24,47 24,98 25,48 1.1.2009 22,50 t 30 t 37,5 t Euro 1-100 291-300 Serie 3 301-310 311-320 321-330 331-340 341-350 38,20 38,94 39,68 40,42 41,16 30,40 30,99 31,58 32,17 32,76 27,29 27,82 28,34 28,87 29,40 25,99 26,49 26,99 27,50 28,00 351-360 361-370 371-380 381-390 391-400 41,91 42,65 43,39 44,13 44,87 33,35 33,94 34,53 35,12 35,71 29,93 30,46 30,99 31,52 32,05 28,51 29,01 29,52 30,02 30,52 401-420 421-440 441-460 461-480 481-500 45,89 47,20 48,50 49,80 51,11 36,53 37,56 38,60 39,64 40,68 32,78 33,71 34,64 35,57 36,51 31,22 32,11 32,99 33,88 34,77 501-520 521-540 541-560 561-580 581-600 52,41 53,72 55,02 56,32 57,63 41,72 42,75 43,79 44,83 45,87 37,44 38,37 39,30 40,23 41,16 35,65 36,54 37,43 38,32 39,20 601-620 621-640 641-660 661-680 681-700 58,93 60,24 61,54 62,85 64,15 46,91 47,94 48,98 50,02 51,06 42,10 43,03 43,96 44,89 45,82 40,09 40,98 41,86 42,75 43,64 701-720 721-740 741-760 761-780 781-800 65,45 66,76 68,06 69,37 70,67 52,10 53,13 54,17 55,21 56,25 46,75 47,68 48,62 49,55 50,48 44,53 45,41 46,30 47,19 48,08 24 Serie 1 Serie 2 10 t 15 t 15 t 22,50 t Serie 3 Serie 4 20 t 25 t 2 assi KM (801 - 2000) Carri a più di 2 assi 30 t 37,5 t Euro 801-820 821-840 841-860 861-880 881-900 71,97 73,28 74,58 75,89 77,19 57,29 58,32 59,36 60,40 61,44 51,41 52,34 53,27 54,21 55,14 48,96 49,85 50,74 51,62 52,51 901-920 921-940 941-960 961-980 981-1000 78,50 79,80 81,10 82,41 83,71 62,48 63,51 64,55 65,59 66,63 56,07 57,00 57,93 58,86 59,79 53,40 54,29 55,17 56,06 56,95 1001-1050 1051-1100 1101-1150 1151-1200 1201-1250 85,99 88,44 90,07 91,70 93,33 68,44 70,39 71,69 72,99 74,28 61,42 63,17 64,34 65,50 66,66 58,50 60,16 61,27 62,38 63,49 1251-1300 1301-1350 1351-1400 1401-1450 1451-1500 94,96 96,59 98,22 99,85 101,48 75,58 76,88 78,18 79,47 80,77 67,83 68,99 70,16 71,32 72,49 64,60 65,71 66,82 67,93 69,03 1501-1550 1551-1600 1601-1650 1651-1700 1701-1750 103,11 104,74 106,37 108,00 109,63 82,07 83,37 84,66 85,96 87,26 73,65 74,82 75,98 77,14 78,31 70,14 71,25 72,36 73,47 74,58 1751-1800 1801-1850 1851-1900 1901-1950 1951-2000 111,26 112,89 114,52 116,15 117,78 88,56 89,85 91,15 92,45 93,75 79,47 80,64 81,80 82,97 84,13 75,69 76,80 77,91 79,02 80,12 1.1.2009 25 Tabella prezzi TI per carri vuoti messi a disposizione dal cliente Km 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 1.1.2009 Preis in EUR/Wg Preis in EUR/Wg 2-achsige Wagen carri a 2 assi Wg mit mehr als 2 Achsen Carri a più di 2 assi 80 84 87 91 94 98 101 104 108 111 115 118 121 125 128 132 135 139 142 145 149 152 156 159 162 166 169 173 176 180 183 207 213 219 225 231 237 243 249 255 261 129 133 138 143 148 153 157 162 167 172 177 181 186 191 196 200 205 210 215 220 224 229 234 239 243 248 253 258 263 267 272 305 314 322 331 339 347 356 364 373 381 Km 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820 840 860 880 900 920 940 960 980 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 Preis in EUR/Wg Preis in EUR/Wg 2-achsige Wagen carri a 2 assi Wg mit mehr als 2 Achsen Carri a più di 2 assi 267 273 279 285 291 297 303 309 315 339 345 351 357 363 369 375 381 387 393 399 414 424 434 445 455 465 475 486 496 506 516 527 537 547 557 568 578 588 598 609 390 398 406 415 423 432 440 449 457 490 499 507 515 524 532 541 549 558 566 574 595 610 624 638 653 667 682 696 710 725 739 753 768 782 796 811 825 839 854 868 26 Capitolo 3 Tasse accessorie Le tasse accessorie ed altre eventuali spese maturate -non Indicate In questa tariffa vengono riscosse secondo le disposizioni delle tariffe interne di ognuna dei trasportatori partecipanti. 1.1.2009 27 per ogni carro di treni completi o gruppi di carri 42.1 tasse accessorie per l'espletamento delle prescrizioni doganali in importazione per ogni carro per ogni carro di treni completi o gruppi di carri sulla rete OBB tassa generale per l'espletamento 40 / 42 13,10 sulla rete Trenitalia nel caso i cui le operazioni doganali siano a cura della ferrovia 1) Per - carro isolato gruppo *) di 2 carri " " " " " " " " " " " " " " " " 1.1.2009 3 carri 4 carri 5 carri 6 carri 7 carri 8 carri 9 carri 10 carri 11 carri 12 carri 13 carri 14 carri 15 carri 16 carri 17 cari 18 carri e oltre In Importazione In Esportazione 62,12 79,38 96,63 110,43 124,24 138,05 148,40 158,75 165,65 176,01 182,91 189,80 200,17 207,06 213,97 220,86 231,22 238,13 31,06 44,86 55,23 69,01 79,38 86,28 96,63 103,54 110,43 120,79 127,69 134,59 141,49 151,85 158,75 158,75 158,75 158,75 28 Nebengebühren Code 40.1 Corrispettivo doganale relativo a responsabilità, 41.1 garanzia e prestazioni accessorie 42.1 Tale corrispettivo è dovuto sia nel caso che: le operazioni doganali siano effettuate a cura della ferrovia le operazioni doganali siano effettuate a cura del cliente stesso o da un terzo per conto di quest'ultimo per ogni carro carico in entrata, in uscita o in transito CD EUR ÖBB EUR 1) Für Sendungen mit Umzugsgut wird keine Gebühr erhoben. *) Als Wagengruppen im Sinne dieser Bestimmungen gelten Wagen, die - mit derselben Gutart - bei gleichzeitiger Aufgabe von einem einzigen Absender an einen einzigen Empfänger nach demselben Bahnhof 1) Sono esenti dall'applicazione di corrispettivo i trasporti di masserizie. ') Solo al fine dell'applicazione dei presenti corrispettivi doganali sono considerati come costituenti un ..gruppo di carri i carri di merce omogenea. presentati simultaneamente al trasporto da uno stesso mittente ed indirizzati ad uno stesso destinatario in una stessa stazione. Questi carri possono essere spediti anche sotto la scorta di lettere di vettura distinte e di conseguenza, tassate come spedizioni separate purché il mittente indichi su ciascuna lettera di vettura l'annotazione: .parte di nr...., carri' specificando i numeri delle relative spedizioni 1.1.2009 Trenitalia EUR 8,62 29 Capitolo 4 Compendio delle condizioni/tariffe/prezzi dei trasportatori partecipanti Trasportatore RCA AG CD Denominazione Tvz. Nr. 7 Allgemeine Geschäftsbedingungen Tvz. Nr. 7b Beladetarif Tarif der CD Für die Beförderung von Wagenladungen CD Reperibile www.railcargo.at www.cdcargo.sk TR 1 (TVZ) – Export, Import TI 1.1.2009 Condizioni generali di trasporto delle merci per ferrovia www.cargo.trenitalia.it 30 Condizioni Generali di Trasporto per il trasporto internazionale ferroviario delle merci (CGT-CIM) Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Trasporto (CGT-CIM), il termine: a) «CIM» indica le Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale ferroviario delle merci, Appendice B alla Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF 1999), b) «trasportatore» indica il trasportatore contrattuale o il trasportatore successivo, c) «trasportatore sostituto» indica un trasportatore che non ha concluso il contratto di trasporto con il mittente, ma al quale il trasportatore di cui alla lettera b) ha affidato, in tutto o in parte, l’esecuzione del trasporto ferroviario, d) «cliente» indica il mittente e/o il destinatario di cui alla lettera di vettura, e) «accordo cliente» indica l’accordo particolare concluso fra il cliente o un terzo da una parte e il trasportatore dall’altra, relativo a uno o più trasporti soggetti alle Regole uniformi CIM, f) «CIT» indica il Comitato Internazionale dei Trasporti ferroviari, associazione di diritto svizzero dotata di personalità giuridica, con sede a Berna, il cui scopo è in particolare l’applicazione uniforme e la trasposizione del diritto di trasporto internazionale ferroviario regolato dalla COTIF, g) «Guida lettera di vettura CIM (GLV-CIM) » indica il documento del CIT contenente le istruzioni per l’utilizzazione della lettera di vettura: è disponibile anche sul sito www.cit-rail.org, h) «trasporto combinato» indica il trasporto intermodale di unità di trasporto intermodale, di cui la maggior parte del tragitto viene effettuata per ferrovia, per via di navigazione interna o per mare, e di cui i percorsi iniziali e/o terminali sono realizzati per mezzo di un’altra modalità di trasporto. 2 Campo d’applicazione 2.1 Le CGT-CIM disciplinano la relazione giuridica fra il trasportatore e il cliente per i trasporti soggetti alle Regole uniformi CIM; si applicano anche ai contratti di trasporto nei casi di estensione del campo d’applicazione dell’art. 1 CIM e in tutti i casi in cui le parti del contratto lo concordano. 2.2 Le CGT-CIM divengono, con la conclusione del contratto di trasporto, parte integrante di quest’ultimo. 2.3 Le clausole contrattuali derogatorie delle parti del contratto prevalgono su quelle delle CGT-CIM. 2.4 Le Condizioni generali del cliente si applicano solo se le parti del contratto lo concordano espressamente. 3 Esecuzione del trasporto 3.1 Il trasportatore può affidare l’esecuzione del trasporto, in tutto o in parte, a uno o più trasportatori sostituti. Il trasportatore deve dare indicazioni relative al trasportatore sostituto prima del trasporto solo su espressa richiesta del cliente. 3.2 In caso di restrizioni di traffico, l’esecuzione del trasporto può essere sospesa, in tutto o in parte. Tali restrizioni di traffico sono portate senza indugio a conoscenza del cliente interessato nella forma scritta più opportuna. 4 Lettera di vettura 4.1 In assenza di accordo specifico, spetta al mittente compilare la lettera di vettura. 4.2 La GLV-CIM contiene le indicazioni utili per l’utilizzazione della lettera di vettura. 4.3 Conformemente all’art. 6, § 9 CIM, la lettera di vettura può essere redatta in forma di registrazione elettronica dei dati. Le parti del contratto regolano i dettagli dell’utilizzazione di una lettera di vettura elettronica in un accordo particolare. I modelli stampati della lettera di vettura elettronica conformi alle disposizioni della GLV-CIM sono accettate dalle parti del contratto, che riconoscono a questi lo stesso valore della lettera di vettura cartacea. 5 Messa a disposizione dei carri da parte del trasportatore 5.1 Quando il cliente richiede la messa a disposizione di carri, di unità di trasporto intermodale, o di attrezzi, egli risponde della regolarità, dell’esattezza e della completezza delle indicazioni, in particolare della corrispondenza della propria richiesta con i trasporti previsti. 5.2 Il trasportatore fornisce il numero di carri, di unità di trasporto intermodale o di attrezzi appropriati, nei limiti delle disposizioni contrattuali e delle capacità disponibili. Il materiale messo a disposizione è consegnato in uno stato tecnico e di pulizia tale da permettere l’utilizzazione prevista. Il cliente deve verificare la presenza di difetti visibili sul materiale messo a disposizione. Egli comunica immediatamente qualsiasi anomalia al trasportatore. 5.3 Il cliente utilizza il materiale fornito solo nell’ambito dei trasporti previsti. 1.1.2009 31 5.4 Il cliente risponde di qualsiasi danno (avaria e perdita) al materiale messo a disposizione, causato da lui stesso o da un terzo da lui incaricato. 6 Carico e scarico 6.1 In assenza di accordo specifico, il carico della merce spetta al mittente e lo scarico al destinatario. 6.2 In assenza di accordo specifico, questo obbligo del cliente ai sensi del punto 6.1 include anche, in traffico combinato, il carico dell’unità di trasporto intermodale sul carro o il suo scarico. 6.3 Salvo disposizioni legali imperative o di accordo specifico, le prescrizioni del trasportatore si applicano alla scelta del tipo di carro, al carico, allo scarico della merce e alla restituzione del carro o dell’unità di trasporto intermodale. Il cliente ha in particolare l’obbligo di restituire i carri e le unità di trasporto intermodale messi a sua disposizione in un buono stato di pulizia. 6.4 Il mittente appone i sigilli sui carri coperti nella misura in cui il diritto nazionale lo prevede o se questo è concordato fra lui e il trasportatore. Il mittente deve apporre i sigilli sui grandi containers, le casse mobili, i semi-rimorchi e altre unità di trasporto intermodale chiuse e utilizzate in trasporto combinato, che vengono consegnati carichi al trasporto; per alcuni trasporti, si può rinunciare alla piombatura sulla base di un accordo fra il mittente e il trasportatore. 6.5 In assenza di accordo specifico sui termini di carico e di scarico, si applicano le prescrizioni del trasportatore. 6.6 Quando la zona di carico o di scarico e le vie di accesso sono state insudiciate dal cliente, quest’ultimo deve immediatamente ripulirle a sue spese. 7 Imballaggio Quando, per la sua natura o il suo stato, la merce richiede un imballaggio, il mittente deve imballarla in maniera tale che sia preservata da perdita totale o parziale e da avaria in corso di trasporto e che non rischi di danneggiare le persone, il materiale o le altre merci. L’imballaggio deve inoltre essere conforme alle eventuali prescrizioni particolari di imballaggio del trasportatore. 8 Spese 8.1 Le spese che devono essere pagate dal cliente comprendono: a) il prezzo di trasporto, vale a dire tutte le spese relative alla prestazione di trasporto o a una prestazione legata direttamente al trasporto fra il luogo della presa in carico e il luogo di riconsegna; b) le spese accessorie, vale a dire le spese relative a una prestazione supplementare eseguita dal trasportatore; c) i diritti di dogana, vale a dire i diritti di dogana, le tasse e le altre somme percepite dalle dogane e dalle altre autorità amministrative; d) le altre spese contabilizzate dal trasportatore sulla base di documenti appropriati. La lista delle principali spese e dei relativi codici è riportata nella GLV-CIM. 8.2 Salvo accordo relativo al calcolo delle spese si applicano i listini dei prezzi, tariffe e condizioni del trasportatore che esegue la prestazione in base al contratto di trasporto. 8.3 Chi prende in carico quali spese è definito da una annotazione nella lettera di vettura in conformità con la GLV-CIM. L’accordo cliente può prevedere l’impiego esclusivo di queste o di altre indicazioni. Il trasportatore può esigere dal cliente l’anticipo delle spese o altre garanzie. 8.4 Quando il calcolo delle spese comporta la conversione di una valuta, il tasso di conversione da utilizzare è quello in vigore: - il giorno della presa in carico della merce per le spese prese in carico dal mittente; - il giorno della messa a disposizione della merce per le spese prese in carico dal destinatario. 9 Termini di resa 9.1 Nella misura in cui il termine di resa è stato concordato fra il mittente e il trasportatore, non si applicano i termini supplementari di cui al punto 9.2. 9.2 Per le spedizioni che impegnano a) linee di cui lo scartamento è diverso, b) il mare o una via di navigazione interna, c) una strada se non esiste collegamento ferroviario,la durata dei termini di resa supplementari fissata ai sensi dell’art. 16 CIM, è determinata sulla base delle prescrizioni in vigore nel luogo interessato e debitamente pubblicate. 9.3 In caso di circostanze straordinarie che comportano uno sviluppo anomalo del traffico o difficoltà di esercizio, la durata dei termini supplementari è determinata sulla base delle comunicazioni debitamente pubblicate dal trasportatore o dall’autorità competente di quest’ultimo. 1.1.2009 32 10 Ordini ulteriori e istruzioni 10.1 Gli ordini ulteriori del mittente che modificano il contratto di trasporto sono ammesse solo nella misura in cui il mittente ha apposto sulla lettera di vettura l’annotazione “Destinatario non autorizzato a disporre della merce”. Altre indicazioni in lettera di vettura possono essere concordate appositamente, in particolare nell’accordo cliente. 10.2 Gli ordini ulteriori del cliente (artt. 18 e 19 CIM) e gli impedimenti al trasporto e alla riconsegna (artt. 20, 21 e 22 CIM) devono essere redatti secondo la GLV CIM e comunicati nella forma scritta più opportuna (lettera, fax, posta elettronica, ecc.). Il cliente deve allegare ai propri ordini ulteriori o alle proprie istruzioni il duplicato della lettera di vettura. In caso di impedimento al trasporto, il duplicato della lettera di vettura deve essere consegnato solo se il cliente chiede di modificare il destinatario o il luogo di riconsegna. 10.3 A guadagno di tempo, il cliente può informare contemporaneamente il trasportatore e il trasportatore sostituto. 10.4 In caso di modifica del contratto di trasporto che ha per effetto di far terminare all’interno di un territorio doganale (per es. Unione Europea) un trasporto che doveva terminare all’esterno di tale territorio doganale o viceversa, la modifica può essere eseguita solo con l’accordo preventivo dell’ufficio di dogana di partenza. 11 Presa in carico e riconsegna 11.1 Per la presa in carico della merce in vista del trasporto e per il servizio del terminale, del luogo di carico o del raccordo privato a partenza, sono determinanti gli accordi conclusi fra il mittente e il trasportatore che prende in carico la merce in base al contratto di trasporto. Per il resto, la presa in carico viene effettuata conformemente alle prescrizioni in vigore nel luogo di presa in carico. 11.2 Per la riconsegna della merce e per il servizio del terminale, del luogo di scarico o del raccordo privato a destino, sono determinanti gli accordi conclusi fra il destinatario e il trasportatore che riconsegna la merce in base al contratto di trasporto. Per il resto, la riconsegna viene effettuata in conformità con le prescrizioni in vigore nel luogo di riconsegna. 12 Reclami I reclami (art. 43 CIM) devono essere motivati. Occorre allegare tutti i documenti necessari a stabilire la fondatezza della richiesta, in particolare il valore della merce. 13 Controversie In caso di controversia le parti del contratto tentano di trovare una soluzione amichevole; a tale scopo possono concordare una procedura di conciliazione, di mediazione o di arbitrato, in particolare quella prevista dal Titolo V della COTIF. 14 Riservatezza Che ci sia o meno conclusione del contratto, la parte che nel corso della negoziazione riceva una informazione data a titolo confidenziale dall’altra parte, è tenuta a non divulgarla e a non utilizzarla a scopi diversi da quelli per i quali era stata data. 1.1.2009