Condizioni particolari e prezzi per traffico ferroviario

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Condizioni particolari e prezzi per traffico ferroviario
Condizioni particolari e prezzi
per traffico ferroviario merci a carro
tra la Cechia e l’Italia
Nr° 8913.00
CIWT
Valida dal 1.1.2009
2
Elenco dei supplementi e delle modifiche
Numero
Valevole dal
01.07.06
01.01.09
1.1.2009
Oggetto
Nuova edizione
rinnovo
3
INDICE
Parte I
Premessa ....................................................................................... .......................4
Capitolo 1 –Disposizioni di trasporto speciali alla CIM ……… … .....
....…….. ..-6
Capitolo 2- Disposizioni generali di tariffa...
.
§ 1– Campo di applicazione della tariffa............................................. 9
§ 2 –Vie di istradamento .................................................................. 9
§ 3 – Valuta della tariffa .................................... ...................
...10
§ 4 – Principi di tassazione e per il calcolo delle tasse accessorie . 10
Capitolo 3 - Disposizioni particolari di tariffa
§ 5 – Materie ed oggett previsti all´Allegato C alla Cotif (RID) ...........13
§ 6 – Carri speciali ............................................................................. 13
§7 – Carri forniti dal cliente ................................................................ 13
§ 8 – Rispedizione.............................................................................. 14.
Parte II
Nomenclatura delle merci ………………………………………………………….….15
Parte III
Capitolo 1 – Carta sinottica e vie di istradamento …………………………… . 17
Capitolo 2 - Prontuari dei prezzi
Prontuario dei prezzi CD ............................... ..........................
19
Prezzi RCA AG relativi al transito e distanze di transito ..........
21
Prontuario dei prezzi Trenitalia . .................... ..............
23
Capitolo 3 - Tasse accessorie ......................................... .............................. 27
Capitolo 4 – Schema delle condizioni/ tariffe /prezzi dei trasportatori
partecipanti alla tariffa ....................................................................30
Parte IV
CGT– CIM – Condizioni generali di trasporto per il traffico ferroviario
merci internazionale.................................................................... .31.
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Parte I
Premessa
Con la presente tariffa, le Imprese Ferroviarie aderenti assicurano che, nella campo di
applicazione della tariffa stessa, vi siano le basi tecniche e gestionali adeguate
affinché, in seguito alla stipula di contratti di trasporto internazionali. le spedizioni
passino da un trasportatore all’altro e vengano da questi inoltrati grazie alla lettera di
vettura emessa in base alle disposizioni contenute nella presente tariffa.
1. Alla presente tariffa aderiscono le seguenti Imprese ferroviarie in qualità di
Trasportatori:
CD Cargo AG (ČDC)
Rail Cargo Austria (RCA AG )
Trenitalia S.p.A. (TRENITALIA)
2. Trasportatori“ ai sensi della presente tariffa sono il trasportatore contrattuale con
cui il cliente ha stipulato il contratto di trasporto e tutti i Trasportatori che prendono
in consegna ed inoltrano la spedizione successivamente.
3. Le pubblicazioni riguardanti la presente tariffa vengono fatte dai trasportatori nei
relativi paesi secondo le leggi vigenti.
4. Le pubblicazioni relative alla presente tariffa sono reperibili:
In Cechia nel “Prepravni a tarifni vestnik” (PTV)
In Austria nello ,Anzeigeriblatt fur Verkehr (AfV)
In Italia sul sito internet “www.cargo.trenitalia.it «Azienda informa Notizie» di Trenitalia
S.p.A. – Direzione Generale Operativa Logistica
5. La tariffa è redatta in lingua tedesca, ceca ed italiana. In caso di divergenze fa fede
la versione tedesca.
6 La tariffa è reperibile:
in Cechia :
in Austria:
in Italia:
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sul sito Internet www. cdcargo.cz
presso la Tarifverkaufsstelle der ÓBB, Wien
Westbahnhof, A-1150 Wien, Felbertraße 3 oppure è
reperibile sul sito Internet www.railcargo.at
sul sito internet . www.cargo.trenitalia.it
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Capitolo 1
Disposizioni di trasporto speciali CIM
Basi contrattuali, successione di vettori diversi
1. Le basi contrattuali per il singolo contratto di trasporto sono costituite dalle „Regole
uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale delle merci per ferrovia“
(RU CIM) (l’Appendice B alla Convenzione relativa ai trasporti internazionali per
ferrovia (COTIF) nonché dalle disposizioni contenute nella presente tariffa.
2. A titolo di integrazione si applicano le „Condizioni generali di trasporto concernenti il
trasporto internazionale delle merci per ferrovia – ABB CIM“ (Parte I Appendice 1
della presente tariffa).
3. Nell’ipotesi in cui le disposizioni sopra riportate sotto i punti 1 e 2, non contengano
alcun provvedimento o facciano espresso riferimento alle disposizioni o prescrizioni
del trasportatore, si applicano le condizioni generali/tariffe/prezzi validi per il
trasporto nazionale dei singoli trasportatori rispettivamente responsabili delle
diverse tratte percorse. Le condizioni/tariffe/ prezzi dei Trasportatori aderenti alla
presente tariffa sono riportati nella Parte III della stessa.
4. Per il trasporto di carri ferroviari vuoti, non spediti con la classificazione „carro merci
vincolato a binari“, si applicano le Regole Uniformi per i contratti concernenti l’uso
dei vagoni nel traffico ferroviario internazionale (CUV – Appendice D alla Cotif
1999), a meno che non siano applicabili accordi contrattuali diversi (in particolare il
“Contratto generale per l’uso dei carri merci – CUU). Valgono le norme di questa
tariffa che si riferiscono alle spedizioni di carri merci come mezzi di trasporto e alla
lettera carro, come pure il rinvio al punto 3.
5. Vi è comunque la possibilità di adottare, per l’inoltro delle merci e dei carri come
mezzo di trasporto, accordi in deroga ed integrativi alla presente tariffa ed alle
condizioni indicate dal punto 1 al punto 4, in particolare negli accordi con i clienti o
negli accordi speciali.
6. Il trasporto delle merci e dei carri vuoti si esegue attraverso la successione di
diversi trasportatori (trasporto in co-traitance) . Il trasportatore contrattuale, in base
all’art. 3 sub a) delle RU CIM , è quello con cui il mittente conclude il contratto di
trasporto e che prende in consegna la merce, a meno che non sia diversamente
previsto nell’accordo con il cliente. Il luogo in cui la merce dovrà essere
consegnata ai trasportatori successivi, risulterà dalle indicazioni relative al percorso
stabilito (vedi Parte III Capitolo 1 della tariffa).
7. Per la compilazione della lettera di vettura CIM, con i dati ivi registrati secondo
accordo, valgono le norme dell’Allegato 2 Punto 4 del Manuale della lettera di
vettura CIM ( GLW – CIM) e il punto 4.3 del Manuale del traffico CIM/SMGS (GLVCIM/SMGS) (www.cit-rail.org).
Se non concordato diversamente, i carri vuoti, da inoltrarsi come mezzo di
trasporto, devono essere scortati da una lettera carro CUV come quella riportata
all’Allegato 3a del Manuale della lettera carro CUV (GLW – CUV). Per la
compilazione di essa, con i dati da inscrivere secondo accordo, valgono le norme
dell’Allegato 1 del (GLW – CUV). Il cliente risponde dei dati ivi registrati in base
all’art. 8 del RU CIM.
8. Per la restituzione degli imballaggi vuoti contenenti resti di sostanze pericolose o
nocive, come nel caso di carri serbatoio devono essere rispettate le norme
dell’Articolo 15 GLW CIM
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Lingua utilizzata
9. La parte della lettera di vettura da compilare a cura del mittente deve essere
redatta in una della lingue ufficiali del primo trasportatore. Deve inoltre essere
redatta in lingua tedesca se le indicazioni non appaiono già in questa lingua.
Per disposizioni e indicazioni successive nel caso di impedimenti al trasporto o alla
riconsegna, deve inoltre venire allegata una traduzione in una delle lingue ufficiali
del trasportatore che deve ottemperare.
Assegno, Indicazione di valore, Interesse alla riconsegna
10. L´indicazione di assegno non è ammessa in lettera di vettura.
11. Indicazioni di valore o dell´interesse alla riconsegna non sono ammesse in lettera
di vettura
Direttive per le operazioni di carico
12. Per le operazioni di carico si applicano le relative direttive del trasportatore, con
particolare riguardo alle direttive UIC
Spese, note di pagamento
13. Se la convenzione con il cliente o l’accordo particolare non prevede altre
pattuizioni, il prezzo del trasporto comporta il pagamento delle spese direttamente
riconducibili al trasporto, riportate nella Parte A dell’Elenco delle spese( vedasi
Allegato 3 del GLW-CIM per il contratto di trasporto CIM e Allegato 2 del GLW
CUV per il trasporto di un carro vuoto come mezzo di trasporto.
La tariffa viene applicata se in lettera di vettura non viene prescritta
l’applicazione di altra Tariffa. Per il calcolo di spese per le quali la presente tariffa
non contiene alcuna esplicita indicazione, valgono le tariffe interne dei
trasportatori partecipanti.
Per quanto riguarda le spese il mittente o il destinatario che devono pagare, nel
contratto di trasporto CIM sono ammesse soltanto le seguenti note di pagamento
INCOTRMS di cui al punto 5.2 del GLV-CIM:
− DDP nel caso di “franco di tutte le spese”;
− solo se previsto dall’accordo con il cliente, EXW nel caso di “assegnato”;
− DAF nel caso “franco confine” secondo le condizioni/tariffe/prezzi dei singoli
trasportatori.
Per il trasporto dei carri vuoti secondo CUV valgono le norme del GLW-CUV
La mancanza di una nota di pagamento nella casella 20 della lettera di vettura
significa che le spese vengono pagate dal mittente (DDP)
Termine di resa, termini di resa addizionali
14. Per il trasporto delle merci e dei carri come mezzi di trasporto valgono le seguenti
regole di resa. Il termine di resa si compone di un periodo di 12 ore per le
operazioni di spedizione più un periodo di 24 ore per ogni altri 400 km indivisibili
computati secondo il “Prontuario unificato delle distanze per il traffico merci
internazionale DIUM” della UIC (N° 8700).
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Tale termine di resa inizia con l’accettazione al trasporto della merce o del carro
vuoto; viene prolungato per la durata di ogni sosta resasi necessaria ma non
imputabile al trasportatore.
Esso si interrompe di sabato, di domenica e negli altri giorni festivi stabiliti dalla
legge. Nel caso che esso dovesse cessare in un momento al di fuori dell’orario di
lavoro stabilito nell’ambito della stazione destinataria, la sua cessazione viene
spostata al momento della ripresa dell’orario di servizio oppure ad altro momento
concordato.
Dette regole vengono attestate in lettera di vettura CIM ed in lettera carro CUV
mediante l’indicazione del numero della presente tariffa e rispettivamente dal
numero di accordo al cliente che basa sulla presente tariffa.
15. I termini di resa supplementari sono contenuti nelle tariffe interne dei trasportatori
partecipanti.
Accettazione e consegna
16. Se in base alle ABB CIM non vi è altro accordo o non risulta applicabile
nessun’altra prescrizione, le spedizioni delle merci ed i carri vuoti vengono
accettati sul binario di carico della stazione di spedizione e vengono
successivamente riconsegnate sul binario di carico della stazione di destinazione.
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Capitolo 2
Disposizioni generali di tariffa
§ 1 -Campo di applicazione della tariffa
1. La tariffa si applica - salvo le eccezioni previste al successivo punto 3 - alle
spedizioni di merci a carro completo, fra tutte le stazioni ammesse della Repubblica
Ceca da una parte (di cui al DIUM CZ e quelle italiane, dall’altra (di cui al DIUM IT)
sui percorsi della Parte III, Cap 1 con la scorta di lettera di vettura internazionale
secondo le norme valide alla stazione mittente
Inoltre la presente tariffa vale anche per il trasporto di carri vuoti come mezzi di
trasporto secondo le Norme giuridiche uniformi CUV (Appendice D della COTIF) e
secondo le disposizioni del paragrafo §6.
2. La tariffa deve essere applicata sul percorso ceco anche in presenza di Accordi
Particolari stipulati in base alla tariffa CIWT sul solo percorso italiano e/o austriaco.
3. La tariffa è applicabile anche:
-in caso di rispedizione effettuata a norma del Cap 3- § 8 in una stazione
austriaca;
- alle spedizioni da e per stazioni di ferrovie private italiane aderenti alle CIM
(Ferrovie Concesse Italiane) riprese nel DIUM –IT con accanto le seguenti
indicazioni: q 3; q 4; q5; q8;q11;q12 e q13.
4. La tariffa è applicabile, se previsto espressamente in un accordo cliente con i
trasportatori partecipanti e vale allora a condizioni speciali corrispondenti alle
condizioni/ tariffe/ prezzi dei singoli trasportatori, per le seguenti spedizioni :
a) di materie ed oggetti elencati nell'Appendice C alla COTIF (RID);
b) di automobili ed autoveicoli stradali nonché ai carri a doppio piano di
carico della serie Le vuoti se non forniti dal trasportatore, e ai carri
pianali della serie Ld, vuoti, attrezzati per il trasporto di automobili, anche
questi se non forniti dal trasportatore;
c) di merci delle seguenti NHM o capitoli NHM:
• 2612, 2711, 2801, 2804, 2807-2812,
2837, 2844
• capitolo 36,
• capitolo 71,
• capitolo 86, capitolo 87
• capitolo 93,
• capitolo 97,
d) effettuate con carri a piano ribassato, con carri a 2 piani e con carri a più
di 4 assi ;
e) stazioni contrassegnate nel DIUM I con la nota”9”;
f) di oggetti il cui inoltro, ad esclusivo giudizio della ferrovia, presenta
eccezionali difficoltà per gli impianti o l’esercizio anche di una sola delle
ferrovie interessate,
f) che richiedono l’uso di 2 o più carri ;
g) di trasporti con superamento della sagoma limte internazionale;
h) merci alla rinfusa (groupage) NHM 9902
i)
In gruppi di carri ;
j)
In treni completi ;
k) carri vuoti come mezzo di trasporto, di proprietà dei trasportatori, delle
seguenti NHM 9921.10 – 9921.40 e 9922.10 – 9922.40
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5 . La tariffa non è applicabile:
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
alle spedizioni ove il mittente abbia prescritto in lettera di vettura un
itinerario diverso da quelli previsti nella presente tariffa;
alle spedizioni per le quali il mittente in lettera di vettura abbia richiesto
l’espletamento delle formalità doganali, fiscali, di polizia o di altre
prescrizioni amministrative in una stazione non situata sulla via di
istradamento prevista dalla presente tariffa;
ad una sola parte di una spedizione;
a spedizioni del traffico combinato;
di materie ed oggetti elencati nell’Allegato C alla Cotif (RID) comprese
tra le seguenti classi e non riprese nella Parte II, Nomenclatura delle
merci:
1. materie esplosive ed oggetti contenenti materi esplosive,
6.2 materie infettanti e ripugnanti,
7. materie radioattive
di salme
di animali vivi
§ 2 - Vie di istradamento
Le spedizioni vengono inoltrate per le vie di istradamento previste nella Parte 3 di
questa tariffa.
II mittente deve indicare l’istradamento nell'apposita casella 13 della lettera di vettura.
§ 3 - Valuta della tariffa
I prezzi e le tasse accessorie della presente tariffa sono espressi in EURO
.§ 4 – Principi per il calcolo dei prezzi di trasporto e delle tasse accessorie
1 . Le merci consegnate con un'unica lettera di vettura costituiscono una spedizione.
II prezzo di trasporto viene calcolato separatamente per ogni spedizione.
La tassazione viene effettuata separatamente per ogni percorso prendendo a base
i prezzi per tonnellata indicati per le singole serie di masse nelle tabelle dei prezzi
(Parte III, Cap. 2).
Sul percorso italiano i prezzi relativi alla posizione NHM 2711 vengono aumentati
del 30%.
Per la tassazione si tiene inoltre conto delle seguenti masse minime per carro e per
serie.
Sui percorsi italiani
Serie
Tipo di carri
1
Carri a 2 assi (esclusi quelli riportati al seguente punto (2)
2
Carri a 2 assi
a)- coperti di capacità pari o superiori a 70 m3 (")
b)-a tetto apribile in lunghezza pari o superiore a 12 m
Carri a carrelli e carri pianali a 3 o 4 assi
3
In caso di applicazione dei prezzi
per:
10t:
t
15 t
t
20 t
t
25 t
t
10
15
20
25
-
15
20
25
15
22,5
30
37,5
(") Con esclusione dei carri forniti dal cliente, dei carri isotermici e refrigeranti.
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a) La tassa di porto si calcola in base ai prezzi contenuti nella Parte III e precisamente
nella Tabella dei prezzi Trenitalia
b) La tassa minima per ogni spedizione ammonta a 155,74 EUR se le spedizioni
vengono effettuate con carri a 2 assi, a 233,36 EUR per spedizioni con carri a
carrelli o con carri a 3 o 4 assi.
sui percorsi austriaci:
-
per i prezzi relativi a 10 tonnellate10.000 kg
per i prezzi relativi a 15 tonnellate15.000 kg
per i prezzi relativi a 20 tonnellate20.000 kg
per i prezzi relativi a 25 tonnellate25.000 kg
Per le merci caricate su carri a carrelli la tassa di porto si calcola su un peso minimo
di 5.000 kg per asse
Tabella sui percorsi CD
- con 2 assi
minimo pagante 10 tonn
- con più di 2 assi
minimo pagante 15 tonn
2.
II calcolo dei prezzi di trasporto si effettua in base:
- alla natura della merce.
- al tipo di carro utilizzato,
- alla massa della spedizione,
- alla distanza tassabile.
3.
Le distanze tassabili per il calcolo delle tasse di porto sono contenute nel DIUM
CZ e nel DIUM I.
4.
Salvo disposizione contraria. la massa di una spedizione comprende tutto ciò che
viene consegnato per l'inoltro (massa reale).
5.
La massa da prendere a base agli effetti della tassazione deve essere
arrotondata ai 100 kg superiori. Sul percorso CD la massa viene arrotondata ai 1.000 kg
superiori nel seguente modo:le masse sotto i 500kg non vengono considerate e le masse di
500kg nonché quelle oltre i 500kg arrotondate ai 1000 superiori.
6.
Se la massa tassabile è situata tra le masse minime di due serie, la tassazione va
effettuata secondo quella serie che dà luogo alla tassa di porto inferiore.
7.
Per ciascun settore di tassazione, dopo eventuali maggiorazioni o riduzioni
previste in tariffa, va effettuato l’arrotondamento al centesimo di € superiore se la terza
cifra dopo la virgola è pari o superiore a 5 oppure al centesimo di € inferiore se la terza
cifra è pari o inferiore a 4
8. Tasse accessorie e supplementi di tariffa non menzionate nella Parte III, Cap. 3 vengono
riscosse in base alle tariffe interne delle Ferrovie partecipanti.
9. Le Tasse accessorie per il disbrigo delle operazioni doganali non sono contenute nelle
tasse di porto. Sui percorsi CD esse sono nulle e non vengono riscosse.
10.
Per i trasporti diretti agli impianti portuali italiani che sono serviti da stazioni
contrassegnate nel DIUM fascicolo 3 dalla nota " u " è dovuta una tassa accessoria, fissata
da Trenitalia da esporsi nella casella 77 della lettera di vettura con il codice 37 per
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l'esportazione dall'Italia e con il codice 38 per l'importazione in Italia. Tale importo è da
richiedersi a Trenitalia e va applicato ai carri carichi di proprietà della ferrovia nonché ai carri
forniti dal cliente carichi e vuoti.
11. La presente tariffa é applicabile anche alle spedizioni da e per stazioni di ferrovie private
italiane aderenti alle CIM (Ferrovie concesse italiane) che sono riprese nel DIUM Fascicolo 3
con accanto le seguenti indicazioni: q3, q4, q5, q8, q11, q12, q13. In tal caso la tassazione
va fatta fino alla stazione di destinazione definitiva; inoltre per ogni spedizione viene riscossa
una sovrattassa (cod 27) nella seguente misura.
Stazioni con i richiami
q3; q4; q5; q8; q12; q13;
Carri a 2
assi EURO
Altri carri
EURO
q11
67,45
71,59
101,19
109,63
Queste sovrattasse vanno indicate in lettera di vettura col codice 27
12. Nei prezzi esposti non è contenuta l´Imposta sul Valore Aggiunto.
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Capitolo 3
Disposizioni particolari di tariffa
§ 5 - Materie ed oggetti previsti all' Allegato C alla COTIF (RID)
1.Questa tariffa non è applicabile alle merci indicate nel Capitolo 2, § 1 punto 4.
2. Sui percorsi cechi il prezzo del trasporto per le merci indicate nella parte II(
classificazione delle merci) le merci menzionate, il cui trasporto richiede spese
particolari, come anche per merci RID, viene calcolato secondo le disposizioni
generali della tariffa e aumentato del 10%.
3. Negli altri casi valgono le condizioni generali della tariffa
§ 6 – Carri di tipo speciale.
Sui percorsi CD per esportazioni dalla CR
1. il prezzo del trasporto con utilizzo di carri frigoriferi delle serie Ibhps 826 1,
Ibhps 826 2 vereinbart
2. per i carri della serie Rnooss-zu (352 2) vale la massa minima 53 t, per quelli
delle serie Roos, Ros, Laaps vale la massa minima 47 t
§ 7– Carri forniti dal cliente.
Tassazione delle spedizioni in carri forniti dal cliente.
Il mittente deve indicare nella casella 7 della lettera di vettura: “carro fornito dal
cliente”.
Per spedizioni in carri forniti dal cliente le tasse di porto vengono calcolate secondo le
norme del § 4 e poi moltiplicate per il coefficiente 0,85 .
Le spedizioni di carri merci vuoti come mezzi di trasporto, appartenenti alle posizioni
NHM 9921.00 e 9922.00 vengono tassate come qui di seguito riportato solo quando il
trasporto a vuoto segue o precede un documentato trasporto a carico effettuato dalle
imprese partecipanti alla tariffa.
Altrimenti per detti carri le tasse di porto vengono calcolate in base alle singole tariffe
interne e/o di transito.
Sui percorsi delle ÖBB
Il prezzo viene calcolato secondo la tabella espressa in Euro nella Parte III Cap2
Sui percorsi delle CD
Il prezzo viene calcolato secondo la tabella espressa in Euro nella Parte III Cap2
Sui percorsi di Trenitalia
Si tassano in base ai prezzi risultanti nella Tabella contenuta nella Parte III, Cap.2.
Le spedizioni di tali carri vuoti sono esenti dall'applicazione della tassa minima.
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§ 8 – Rispedizione
La rispedizione secondo le norme di transito di questa tariffa è ammessa sui percorsi
delle CD e su quelli di RCA-AG, e precisamente:
Presso le ČDC
In importazione in Cechia nella stazioni di České Budějovice, Znojmo, Břeclav.
In tali casi le tasse di porto per il tratto tra il confine e dette stazioni di rispedizione vengono
riscosse come indicato nella seguente tabella.
Punto di confine
Horní Dvořiště Gr.
Šatov Gr.
Břeclav Gr.
-
Stazione di rispedizione
České Budějovice
Znojmo
Břeclav
Sui percorsi austriaci:
Nelle stazioni di Wien ZVBf. e Villach Süd
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Prezzo in Eur/carro
108,55
58,13
58,13
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PARTE II
Nomenclatura delle merci
Le merci ammesse al trasporto alle condizioni di questa tariffa sono riportate nella
nomenclatura armonizzata merci (NHM) della UIC e devono essere indicate nella casella
21 della lettera di vettura internazionale.
Per le seguenti posizioni NHM di merci pericolose, come pure merci il cui trasporto
richiede particolari spese, il trasporto per il tratto ceco viene calcolato secondo le
disposizioni generali della tariffa e aumentato del 10%.
2711 11
2711 12
2711 13
2711 14
2711 19
2711 21
2711 29
2801 10
2801 30
2804 10
2804 40
2804 70
2805 11
2805 19
2806 10
2806 20
2807 00
2808 00
2811 11
2811 19
2811 29
2812 10
2812 90
2813 10
2814 10
2815 30
2825 10
2837 11
2837 19
2847 00
2848 00
2850 00
2851 00
2901 10
2901 21
2901 22
2901 23
2901 24
2901 29
2902 19
2903 15
2903 21
2903 29
2903 30
2903 59
2904 20
2904 90
2905 29
2909 11
2909 19
2909 60
2910 10
2910 20
2910 30
2910 90
2912 12
2912 19
2915 13
2915 90
2916 32
2920 10
2920 90
2921 11
2921 12
2921 19
2921 44
2925 20
2926 10
2926 90
2928 00
2929 10
2930 20
2930 90
2931 00
3402 90
3604 10
3604 90
3606 10
2903 11
2916 39
Für Frachtberechnung für die Güter der NHM-Positionen 8703 und 870710 wird für den
tschechischen Streckenabschnitt der Erhöhungskoeffizient von 1,4 angewendet
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PARTE III
Capitolo 1 – Carta sinottica e vie di istradamento
Capitolo 2 – Prontuari dei prezzi
Capitolo 3 – Tasse accessorie
Capitolo 4 – Schema delle condizioni/ tariffe / prezzi dei trasportatori
partecipanti alla tariffa.
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Capitolo 1
Codice
Vie di Istradamento (Codice)
01
Horni Dvoriste st. hr. / Summerau Gr. (610) - Tarvisio Centrale (330)
02
Znojmo st. hr. / Unter Retzbach Gr. (612)
- Tarvisio Centrale (330)
03
Breclav st. hr. /Berhardtshal Gr. (613)
- Tarvisio Centrale (330)
04
Horni Dvoriste st. hr. / Summerau Gr. (610) - San Candido / Innichen
(331)
05
Znojmo st. hr. / Unter Retzbach Gr. (612)
- San Candido / Innichen
(331)
06
Breclav st. hr. /Berhardsthal Gr. (613)
- San Candido / Innichen
(331)
07
Horni Dvoriste st. hr. / Summerau Gr. (610) - Brennero / Brenner
(332)
08
Znojmo st. hr. / Unter Retzbach Gr. (612)
- Brennero / Brenner
Breclav st. hr. /Berhardsthal Gr. (613)
- Brennero / Brenner
(332)
09
(332)
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18
Prezzi CDC per il import export
Entfernung km
1 – 10
11 – 20
21 – 30
31 – 40
41 – 50
51 – 60
61 – 70
71 – 80
81 – 90
91 – 100
101 – 110
111 – 120
121 – 130
131 – 140
141 – 150
151 – 160
161 – 180
181 – 200
201 – 220
221 – 240
241 – 260
261 – 280
281 – 300
301 – 320
321 – 340
341 – 360
361 – 380
381 – 400
401 – 420
421 – 440
441 – 460
461 – 480
481 – 500
501 – 520
521 – 540
541 – 560
561 – 580
581 – 600
601 – 620
621 – 640
641 – 660
661 – 680
681 – 700
1.1.2009
Frachtsätze in EUR für 1 000 kg
2-achsige Wagen
Mehrachsige Wagen
15,19
16,43
15,74
16,89
16,30
17,40
16,85
17,87
17,40
18,38
17,96
18,85
18,51
19,36
19,06
19,83
19,62
20,34
20,17
20,81
20,72
21,32
21,28
21,79
21,83
22,30
22,38
22,77
22,94
23,28
23,49
23,74
24,30
24,51
25,40
25,49
26,51
26,47
27,62
27,45
28,72
28,43
29,83
29,40
30,94
30,38
32,04
31,36
33,15
32,34
34,26
33,32
35,36
34,30
36,47
35,28
37,57
36,26
38,68
37,23
39,79
38,21
40,89
39,19
42,00
40,17
43,11
41,15
44,21
42,13
45,32
43,11
46,43
44,09
47,53
45,06
48,64
46,04
49,74
47,02
50,85
48,00
51,91
48,98
52,98
49,96
19
Prezzi CDC per il trasporto a vuoto di carri messi a disposizione dal
cliente
EUR / Wagen
Entfernung
km
1 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 120
121 - 130
131 - 140
141 - 150
151 - 160
161 - 180
181 - 200
201 - 220
221 - 240
241 - 260
261 - 280
281 - 300
301 - 320
321 - 340
341 - 360
361 - 380
381 - 400
401 - 420
421 - 440
441 - 460
461 - 480
481 - 500
501 - 520
521 - 540
541 - 560
561 - 580
581 - 600
601 - 620
621 - 640
641 - 660
661 - 680
681 - 700
1.1.2009
2-achsige
Wagen
mehr als
2-achsige
Wagen
19
22
25
29
33
37
41
45
49
53
57
60
64
72
79
87
95
102
110
118
125
132
140
147
154
160
167
174
181
188
194
200
206
212
219
225
231
237
243
250
20
23
26
30
34
39
43
47
51
55
59
64
68
76
84
92
100
108
116
124
132
139
147
155
162
169
176
183
190
197
204
210
217
223
230
237
243
250
256
263
20
ÖBB
Capitolo 2
Transito diretto ( senza rispedizioni in Austria)
Tabella A
Tabella dei prezzi OBB di transito ( valevole in entrambi i sensi di traffico)
Relationi
Km
Prezzi in EUR per tonn
10t
15t
20t
25t
Summerau - Tarvisio C.
410
76,41
57,93 52,23 48,69
Unter Retzbach Gr. - Tarvisio C.
486
81,57
61,69 55,56 51,91
Bernhardsthal - Tarvisio C.
469
81,57
61,69 55,56 51,91
Summerau- S. Candido / Innichen
457
81,57
61,69 55,56 51,91
Unter Retzbach Gr. - S.Candido / Innichen
605
96,08
72,44 65,46 61,16
Bernhardsthal - S. Candido / Innichen
588
91,25
74,38 62,33 58,25
Summerau - Brennero / Brenner
487
81,57
61,69 55,56 51,91
Unter Retzbach Gr. Brennero / Brenner
636
96,08
72,44 65,46 61,16
Bernhardsthal - Brennero / Brenner
657
100,81 76,20 68,89 64,27
Tabella B
Tabella dei prezzi OBB per le rispedizioni
Relationi
Km
Prezzi in EUR per tonn
10t
15t
20t
25t
15,37
11,61 10,42
450
76,41
57,93 52,23 48,69
Villach Süd - Summerau
391
61,80
45,68 40,74 37,94
Villach Süd - Unter Retzbach Gr.
467
81,57
61,69 55,56 51,91
Tarvisio C. - Wien ZVbf
395
61,80
45,68 40,74 37,94
Wien ZVbf - Bernhardsthal
74
19,77
16,01 14,83 14,08
Wien ZVbf - Unter Retzbach Gr.
91
22,62
18,27 17,00 16,06
Wien ZVbf - S. Candido / Innichen
514
86,42
68,03 58,94 55,07
Wien ZVbf - Brennero / Brenner
583
91,25
74,38 62,33 58,25
Tarvisio C.- Villach Süd
19
Villach Süd - Bernhardsthal Gr.
1.1.2009
9,67
21
1.1.2009
22
Masse limite (percorso Trenitalia)
per la tassazione sul vincolo di massa superiore (vedi § 4, punto 8)
I - Tassazione di merci caricate su carri a 2 assi
Fra 10 tonn. e 15 tonn.:12: tonn.
Fra 15 tonn. e 20 tonn.:18; tonn.
Fra 20 tonn. e 25 tonn.:23,9 tonn.
II - Tassazione di merci caricate su carri a carrelli e carri pianali a 3 o a 4 assi
Fra 15 tonn. e 22,5 tonn.: 18 tonn.
Fra 27 tonn. e 30 tonn.: 27 tonn.
Fra 30 tonn, e 37,5 tonn.: 35,8 tonn.
1.1.2009
23
Tabella prezzi TI per spedizioni in carri messi a disposizione dal vettore
Serie 1
Serie 2
10 t
15 t
Serie 3
Serie 4
Serie 1
Serie 2
20 t
25 t
10 t
15 t
2 assi
Serie 4
20 t
25 t
2 assi
KM
KM
(1 - 300)
(301 - 800)
Carri a più di 2 assi
15 t
22,50 t
30 t
37,5 t
Carri a più di 2 assi
15 t
Euro
22,94
18,25
16,38
15,60
101-105
106-110
111-115
116-120
121-125
23,23
23,60
23,97
24,34
24,71
18,49
18,79
19,08
19,38
19,67
16,59
16,86
17,12
17,39
17,65
15,80
16,06
16,31
16,56
16,81
126-130
131-135
136-140
141-145
146-150
25,08
25,46
25,83
26,20
26,57
19,97
20,26
20,56
20,85
21,14
17,92
18,18
18,45
18,71
18,98
17,06
17,32
17,57
17,82
18,07
151-155
156-160
161-165
166-170
171-175
26,94
27,31
27,68
28,05
28,42
21,44
21,73
22,03
22,32
22,62
19,24
19,51
19,77
20,03
20,30
18,32
18,58
18,83
19,08
19,33
176-180
181-185
186-190
191-195
196-200
28,79
29,16
29,53
29,90
30,27
22,91
23,21
23,50
23,80
24,09
20,56
20,83
21,09
21,36
21,62
19,58
19,84
20,09
20,34
20,59
201-210
211-220
221-230
231-240
241-250
30,79
31,53
32,27
33,01
33,75
24,51
25,10
25,69
26,28
26,87
21,99
22,52
23,05
23,58
24,11
20,95
21,45
21,95
22,46
22,96
251-260
261-270
271-280
281-290
34,50
35,24
35,98
36,72
37,46
27,46
28,05
28,63
29,22
29,81
24,64
25,17
25,70
26,23
26,76
23,47
23,97
24,47
24,98
25,48
1.1.2009
22,50 t
30 t
37,5 t
Euro
1-100
291-300
Serie 3
301-310
311-320
321-330
331-340
341-350
38,20
38,94
39,68
40,42
41,16
30,40
30,99
31,58
32,17
32,76
27,29
27,82
28,34
28,87
29,40
25,99
26,49
26,99
27,50
28,00
351-360
361-370
371-380
381-390
391-400
41,91
42,65
43,39
44,13
44,87
33,35
33,94
34,53
35,12
35,71
29,93
30,46
30,99
31,52
32,05
28,51
29,01
29,52
30,02
30,52
401-420
421-440
441-460
461-480
481-500
45,89
47,20
48,50
49,80
51,11
36,53
37,56
38,60
39,64
40,68
32,78
33,71
34,64
35,57
36,51
31,22
32,11
32,99
33,88
34,77
501-520
521-540
541-560
561-580
581-600
52,41
53,72
55,02
56,32
57,63
41,72
42,75
43,79
44,83
45,87
37,44
38,37
39,30
40,23
41,16
35,65
36,54
37,43
38,32
39,20
601-620
621-640
641-660
661-680
681-700
58,93
60,24
61,54
62,85
64,15
46,91
47,94
48,98
50,02
51,06
42,10
43,03
43,96
44,89
45,82
40,09
40,98
41,86
42,75
43,64
701-720
721-740
741-760
761-780
781-800
65,45
66,76
68,06
69,37
70,67
52,10
53,13
54,17
55,21
56,25
46,75
47,68
48,62
49,55
50,48
44,53
45,41
46,30
47,19
48,08
24
Serie 1
Serie 2
10 t
15 t
15 t
22,50 t
Serie 3
Serie 4
20 t
25 t
2 assi
KM
(801 - 2000)
Carri a più di 2 assi
30 t
37,5 t
Euro
801-820
821-840
841-860
861-880
881-900
71,97
73,28
74,58
75,89
77,19
57,29
58,32
59,36
60,40
61,44
51,41
52,34
53,27
54,21
55,14
48,96
49,85
50,74
51,62
52,51
901-920
921-940
941-960
961-980
981-1000
78,50
79,80
81,10
82,41
83,71
62,48
63,51
64,55
65,59
66,63
56,07
57,00
57,93
58,86
59,79
53,40
54,29
55,17
56,06
56,95
1001-1050
1051-1100
1101-1150
1151-1200
1201-1250
85,99
88,44
90,07
91,70
93,33
68,44
70,39
71,69
72,99
74,28
61,42
63,17
64,34
65,50
66,66
58,50
60,16
61,27
62,38
63,49
1251-1300
1301-1350
1351-1400
1401-1450
1451-1500
94,96
96,59
98,22
99,85
101,48
75,58
76,88
78,18
79,47
80,77
67,83
68,99
70,16
71,32
72,49
64,60
65,71
66,82
67,93
69,03
1501-1550
1551-1600
1601-1650
1651-1700
1701-1750
103,11
104,74
106,37
108,00
109,63
82,07
83,37
84,66
85,96
87,26
73,65
74,82
75,98
77,14
78,31
70,14
71,25
72,36
73,47
74,58
1751-1800
1801-1850
1851-1900
1901-1950
1951-2000
111,26
112,89
114,52
116,15
117,78
88,56
89,85
91,15
92,45
93,75
79,47
80,64
81,80
82,97
84,13
75,69
76,80
77,91
79,02
80,12
1.1.2009
25
Tabella prezzi TI per carri vuoti messi a disposizione dal cliente
Km
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
420
440
460
480
500
520
540
560
580
600
1.1.2009
Preis in EUR/Wg
Preis in EUR/Wg
2-achsige Wagen carri
a 2 assi
Wg mit mehr als 2 Achsen
Carri a più di 2 assi
80
84
87
91
94
98
101
104
108
111
115
118
121
125
128
132
135
139
142
145
149
152
156
159
162
166
169
173
176
180
183
207
213
219
225
231
237
243
249
255
261
129
133
138
143
148
153
157
162
167
172
177
181
186
191
196
200
205
210
215
220
224
229
234
239
243
248
253
258
263
267
272
305
314
322
331
339
347
356
364
373
381
Km
620
640
660
680
700
720
740
760
780
800
820
840
860
880
900
920
940
960
980
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
Preis in EUR/Wg
Preis in EUR/Wg
2-achsige Wagen carri
a 2 assi
Wg mit mehr als 2 Achsen
Carri a più di 2 assi
267
273
279
285
291
297
303
309
315
339
345
351
357
363
369
375
381
387
393
399
414
424
434
445
455
465
475
486
496
506
516
527
537
547
557
568
578
588
598
609
390
398
406
415
423
432
440
449
457
490
499
507
515
524
532
541
549
558
566
574
595
610
624
638
653
667
682
696
710
725
739
753
768
782
796
811
825
839
854
868
26
Capitolo 3
Tasse accessorie
Le tasse accessorie ed altre eventuali spese maturate -non Indicate In questa tariffa vengono
riscosse secondo le disposizioni delle tariffe interne di ognuna dei trasportatori partecipanti.
1.1.2009
27
per ogni carro di treni completi o gruppi di carri
42.1
tasse accessorie per l'espletamento delle
prescrizioni
doganali in importazione
per ogni carro
per ogni carro di treni completi o gruppi di carri
sulla rete OBB tassa generale per
l'espletamento
40 / 42
13,10
sulla rete Trenitalia
nel caso i cui le operazioni doganali siano a
cura della ferrovia 1)
Per
- carro isolato
gruppo *) di 2 carri
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
1.1.2009
3 carri
4 carri
5 carri
6 carri
7 carri
8 carri
9 carri
10 carri
11 carri
12 carri
13 carri
14 carri
15 carri
16 carri
17 cari
18 carri e oltre
In
Importazione
In
Esportazione
62,12
79,38
96,63
110,43
124,24
138,05
148,40
158,75
165,65
176,01
182,91
189,80
200,17
207,06
213,97
220,86
231,22
238,13
31,06
44,86
55,23
69,01
79,38
86,28
96,63
103,54
110,43
120,79
127,69
134,59
141,49
151,85
158,75
158,75
158,75
158,75
28
Nebengebühren
Code
40.1
Corrispettivo doganale relativo a responsabilità,
41.1
garanzia e prestazioni accessorie
42.1
Tale corrispettivo è dovuto sia nel caso che:
le operazioni doganali siano effettuate a cura della ferrovia
le operazioni doganali siano effettuate a cura del cliente
stesso o da un terzo per conto di quest'ultimo
per ogni carro carico in entrata, in uscita o in transito
CD
EUR
ÖBB
EUR
1) Für Sendungen mit Umzugsgut wird keine Gebühr erhoben.
*) Als Wagengruppen im Sinne dieser Bestimmungen gelten Wagen, die
- mit derselben Gutart
- bei gleichzeitiger Aufgabe von einem einzigen Absender an einen einzigen Empfänger nach demselben Bahnhof
1) Sono esenti dall'applicazione di corrispettivo i trasporti di masserizie.
')
Solo al fine dell'applicazione dei presenti corrispettivi doganali sono considerati come costituenti un ..gruppo di carri i
carri di merce omogenea. presentati simultaneamente al trasporto da uno stesso mittente ed indirizzati ad uno stesso
destinatario in una stessa stazione.
Questi carri possono essere spediti anche sotto la scorta di lettere di vettura distinte e di conseguenza, tassate come
spedizioni separate purché il mittente indichi su ciascuna lettera di vettura l'annotazione: .parte di nr...., carri'
specificando i numeri delle relative spedizioni
1.1.2009
Trenitalia
EUR
8,62
29
Capitolo 4
Compendio delle condizioni/tariffe/prezzi dei trasportatori partecipanti
Trasportatore
RCA AG
CD
Denominazione
Tvz. Nr. 7 Allgemeine
Geschäftsbedingungen
Tvz. Nr. 7b Beladetarif
Tarif der CD
Für die Beförderung von
Wagenladungen CD
Reperibile
www.railcargo.at
www.cdcargo.sk
TR 1 (TVZ) – Export, Import
TI
1.1.2009
Condizioni generali di
trasporto delle merci per
ferrovia
www.cargo.trenitalia.it
30
Condizioni Generali di Trasporto per il trasporto internazionale ferroviario delle
merci (CGT-CIM)
Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Trasporto (CGT-CIM), il termine:
a) «CIM» indica le Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale ferroviario delle
merci, Appendice B alla Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF 1999),
b) «trasportatore» indica il trasportatore contrattuale o il trasportatore successivo,
c) «trasportatore sostituto» indica un trasportatore che non ha concluso il contratto di trasporto con il
mittente, ma al quale il trasportatore di cui alla lettera b) ha affidato, in tutto o in parte, l’esecuzione
del trasporto ferroviario,
d) «cliente» indica il mittente e/o il destinatario di cui alla lettera di vettura,
e) «accordo cliente» indica l’accordo particolare concluso fra il cliente o un terzo da una parte e il
trasportatore dall’altra, relativo a uno o più trasporti soggetti alle Regole uniformi CIM,
f) «CIT» indica il Comitato Internazionale dei Trasporti ferroviari, associazione di diritto svizzero dotata di
personalità giuridica, con sede a Berna, il cui scopo è in particolare l’applicazione uniforme e la
trasposizione del diritto di trasporto internazionale ferroviario regolato dalla COTIF,
g) «Guida lettera di vettura CIM (GLV-CIM) » indica il documento del CIT contenente le istruzioni per
l’utilizzazione della lettera di vettura: è disponibile anche sul sito www.cit-rail.org,
h) «trasporto combinato» indica il trasporto intermodale di unità di trasporto intermodale, di cui la maggior
parte del tragitto viene effettuata per ferrovia, per via di navigazione interna o per mare, e di cui i percorsi
iniziali e/o terminali sono realizzati per mezzo di un’altra modalità di trasporto.
2
Campo d’applicazione
2.1 Le CGT-CIM disciplinano la relazione giuridica fra il trasportatore e il cliente per i trasporti soggetti alle
Regole uniformi CIM; si applicano anche ai contratti di trasporto nei casi di estensione del campo
d’applicazione dell’art. 1 CIM e in tutti i casi in cui le parti del contratto lo concordano.
2.2 Le CGT-CIM divengono, con la conclusione del contratto di trasporto, parte integrante di quest’ultimo.
2.3 Le clausole contrattuali derogatorie delle parti del contratto prevalgono su quelle delle CGT-CIM.
2.4 Le Condizioni generali del cliente si applicano solo se le parti del contratto lo concordano
espressamente.
3 Esecuzione del trasporto
3.1 Il trasportatore può affidare l’esecuzione del trasporto, in tutto o in parte, a uno o più trasportatori
sostituti. Il trasportatore deve dare indicazioni relative al trasportatore sostituto prima del trasporto solo su
espressa richiesta del cliente.
3.2 In caso di restrizioni di traffico, l’esecuzione del trasporto può essere sospesa, in tutto o in parte. Tali
restrizioni di traffico sono portate senza indugio a conoscenza del cliente interessato nella forma scritta più
opportuna.
4 Lettera di vettura
4.1 In assenza di accordo specifico, spetta al mittente compilare la lettera di vettura.
4.2 La GLV-CIM contiene le indicazioni utili per l’utilizzazione della lettera di vettura.
4.3 Conformemente all’art. 6, § 9 CIM, la lettera di vettura può essere redatta in forma di registrazione
elettronica dei dati. Le parti del contratto regolano i dettagli dell’utilizzazione di una lettera di vettura
elettronica in un accordo particolare. I modelli stampati della lettera di vettura elettronica conformi alle
disposizioni della GLV-CIM sono accettate dalle parti del contratto, che riconoscono a questi lo stesso
valore della lettera di vettura cartacea.
5 Messa a disposizione dei carri da parte del trasportatore
5.1 Quando il cliente richiede la messa a disposizione di carri, di unità di trasporto intermodale, o di
attrezzi, egli risponde della regolarità, dell’esattezza e della completezza delle indicazioni, in particolare
della corrispondenza della propria richiesta con i trasporti previsti.
5.2 Il trasportatore fornisce il numero di carri, di unità di trasporto intermodale o di attrezzi appropriati, nei
limiti delle disposizioni contrattuali e delle capacità disponibili. Il materiale messo a disposizione è
consegnato in uno stato tecnico e di pulizia tale da permettere l’utilizzazione prevista. Il cliente deve
verificare la presenza di difetti visibili sul materiale messo a disposizione. Egli comunica immediatamente
qualsiasi anomalia al trasportatore.
5.3 Il cliente utilizza il materiale fornito solo nell’ambito dei trasporti previsti.
1.1.2009
31
5.4 Il cliente risponde di qualsiasi danno (avaria e perdita) al materiale messo a disposizione, causato da
lui stesso o da un terzo da lui incaricato.
6 Carico e scarico
6.1 In assenza di accordo specifico, il carico della merce spetta al mittente e lo scarico al destinatario.
6.2 In assenza di accordo specifico, questo obbligo del cliente ai sensi del punto 6.1 include anche, in
traffico combinato, il carico dell’unità di trasporto intermodale sul carro o il suo scarico.
6.3 Salvo disposizioni legali imperative o di accordo specifico, le prescrizioni del trasportatore si applicano
alla scelta del tipo di carro, al carico, allo scarico della merce e alla restituzione del carro o dell’unità di
trasporto intermodale. Il cliente ha in particolare l’obbligo di restituire i carri e le unità di trasporto
intermodale messi a sua disposizione in un buono stato di pulizia.
6.4 Il mittente appone i sigilli sui carri coperti nella misura in cui il diritto nazionale lo prevede o se questo è
concordato fra lui e il trasportatore.
Il mittente deve apporre i sigilli sui grandi containers, le casse mobili, i semi-rimorchi e altre unità di
trasporto intermodale chiuse e utilizzate in trasporto combinato, che vengono consegnati carichi al
trasporto; per alcuni trasporti, si può rinunciare alla piombatura sulla base di un accordo fra il mittente e il
trasportatore.
6.5 In assenza di accordo specifico sui termini di carico e di scarico, si applicano le prescrizioni del
trasportatore.
6.6 Quando la zona di carico o di scarico e le vie di accesso sono state insudiciate dal cliente, quest’ultimo
deve immediatamente ripulirle a sue spese.
7 Imballaggio
Quando, per la sua natura o il suo stato, la merce richiede un imballaggio, il mittente deve imballarla in
maniera tale che sia preservata da perdita totale o parziale e da avaria in corso di trasporto e che non
rischi di danneggiare le persone, il materiale o le altre merci. L’imballaggio deve inoltre essere conforme
alle eventuali prescrizioni particolari di imballaggio del trasportatore.
8 Spese
8.1 Le spese che devono essere pagate dal cliente comprendono:
a) il prezzo di trasporto, vale a dire tutte le spese relative alla prestazione di trasporto o a una prestazione
legata direttamente al trasporto fra il luogo della presa in carico e il luogo di riconsegna;
b) le spese accessorie, vale a dire le spese relative a una prestazione supplementare eseguita dal
trasportatore;
c) i diritti di dogana, vale a dire i diritti di dogana, le tasse e le altre somme percepite dalle dogane e dalle
altre autorità amministrative;
d) le altre spese contabilizzate dal trasportatore sulla base di documenti appropriati.
La lista delle principali spese e dei relativi codici è riportata nella GLV-CIM.
8.2 Salvo accordo relativo al calcolo delle spese si applicano i listini dei prezzi, tariffe e condizioni del
trasportatore che esegue la prestazione in base al contratto di trasporto.
8.3 Chi prende in carico quali spese è definito da una annotazione nella lettera di vettura in conformità con
la GLV-CIM. L’accordo cliente può prevedere l’impiego esclusivo di queste o di altre indicazioni.
Il trasportatore può esigere dal cliente l’anticipo delle spese o altre garanzie.
8.4 Quando il calcolo delle spese comporta la conversione di una valuta, il tasso di conversione da
utilizzare è quello in vigore:
- il giorno della presa in carico della merce per le spese prese in carico dal mittente;
- il giorno della messa a disposizione della merce per le spese prese in carico dal destinatario.
9 Termini di resa
9.1 Nella misura in cui il termine di resa è stato concordato fra il mittente e il trasportatore, non si applicano
i termini supplementari di cui al punto 9.2.
9.2 Per le spedizioni che impegnano
a) linee di cui lo scartamento è diverso,
b) il mare o una via di navigazione interna,
c) una strada se non esiste collegamento ferroviario,la durata dei termini di resa supplementari fissata ai
sensi dell’art. 16 CIM, è determinata sulla base delle prescrizioni in vigore nel luogo interessato e
debitamente pubblicate.
9.3 In caso di circostanze straordinarie che comportano uno sviluppo anomalo del traffico o difficoltà di
esercizio, la durata dei termini supplementari è determinata sulla base delle comunicazioni debitamente
pubblicate dal trasportatore o dall’autorità competente di quest’ultimo.
1.1.2009
32
10 Ordini ulteriori e istruzioni
10.1 Gli ordini ulteriori del mittente che modificano il contratto di trasporto sono ammesse solo nella
misura in cui il mittente ha apposto sulla lettera di vettura l’annotazione “Destinatario non autorizzato a
disporre della merce”. Altre indicazioni in lettera di vettura possono essere concordate appositamente, in
particolare nell’accordo cliente.
10.2 Gli ordini ulteriori del cliente (artt. 18 e 19 CIM) e gli impedimenti al trasporto e alla riconsegna (artt.
20, 21 e 22 CIM) devono essere redatti secondo la GLV CIM e comunicati nella forma scritta più opportuna
(lettera, fax, posta elettronica, ecc.).
Il cliente deve allegare ai propri ordini ulteriori o alle proprie istruzioni il duplicato della lettera di vettura. In
caso di impedimento al trasporto, il duplicato della lettera di vettura deve essere consegnato solo se il
cliente chiede di modificare il destinatario o il luogo di riconsegna.
10.3 A guadagno di tempo, il cliente può informare contemporaneamente il trasportatore e il trasportatore
sostituto.
10.4 In caso di modifica del contratto di trasporto che ha per effetto di far terminare all’interno di un
territorio doganale (per es. Unione Europea) un trasporto che doveva terminare all’esterno di tale territorio
doganale o viceversa, la modifica può essere eseguita solo con l’accordo preventivo dell’ufficio di dogana
di partenza.
11 Presa in carico e riconsegna
11.1 Per la presa in carico della merce in vista del trasporto e per il servizio del terminale, del luogo di
carico o del raccordo privato a partenza, sono determinanti gli accordi conclusi fra il mittente e il
trasportatore che prende in carico la merce in base al contratto di trasporto. Per il resto, la presa in carico
viene effettuata conformemente alle prescrizioni in vigore nel luogo di presa in carico.
11.2 Per la riconsegna della merce e per il servizio del terminale, del luogo di scarico o del raccordo privato
a destino, sono determinanti gli accordi conclusi fra il destinatario e il trasportatore che riconsegna la
merce in base al contratto di trasporto.
Per il resto, la riconsegna viene effettuata in conformità con le prescrizioni in vigore nel luogo di riconsegna.
12 Reclami
I reclami (art. 43 CIM) devono essere motivati.
Occorre allegare tutti i documenti necessari a stabilire la fondatezza della richiesta, in particolare il valore
della merce.
13 Controversie
In caso di controversia le parti del contratto tentano di trovare una soluzione amichevole; a tale scopo
possono concordare una procedura di conciliazione, di mediazione o di arbitrato, in particolare quella
prevista dal Titolo V della COTIF.
14 Riservatezza
Che ci sia o meno conclusione del contratto, la parte che nel corso della negoziazione riceva una
informazione data a titolo confidenziale dall’altra parte, è tenuta a non divulgarla e a non utilizzarla a scopi
diversi da quelli per i quali era stata data.
1.1.2009