Esame della capacità matrimoniale di stranieri in Svizzera
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Esame della capacità matrimoniale di stranieri in Svizzera
1 Circolare del 21 maggio 1990 (Stato il 1° gennaio 1996) dell'Ufficio federale dello stato civile alle Autorità cantonali di sorveglianza in materia di stato civile per sé e gli Uffici dello stato civile 90-05-01 Esame della capacità matrimoniale di stranieri in Svizzera 1 Certificati di capacità al matrimonio per cittadini svizzeri che desiderano sposarsi all'estero 1 11 Esame della capacità matrimoniale degli stranieri Gli stranieri e le straniere che desiderano sposarsi in Svizzera (con un/a fidanzato/a svizzero/a o di cittadinanza straniera) devono, di norma, in conformità degli articoli 96, 97 e 99-104 CC, avere la capacità matrimoniale ed essere liberi da ogni impedimento perché, secondo l'articolo 44, capoverso 1 della Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP), i presupposti materiali della celebrazione del matrimonio in Svizzera sono regolati dal diritto svizzero. Per contro il matrimonio celebrato in Svizzera secondo le disposizioni previste dal diritto nazionale di uno dei fidanzati avrà soltanto carattere di eccezione (art. 44, cpv. 2 LDIP). Da questa disposizione risulta che al momento dell'avvio di una procedura di pubblicazione devono essere prodotti i documenti indicati qui di seguito. 111 Gli stranieri che, secondo l'articolo 44, capoverso 1 LDIP, desiderano sposarsi in Svizzera giusta le norme del diritto svizzero devono, in principio, presentare i documenti citati all'articolo 150, capoverso 1, numeri 1 a 3 OSC o documenti equivalenti che attestino la capacità matrimoniale e l'assenza di impedimenti ai sensi del diritto svizzero. Tuttavia, in casi normali di matrimonio secondo le condizioni del diritto svizzero, non è necessario alcun certificato rilasciato dalle Autorità del Paese d'origine attestante che il fidanzato straniero possiede la capacità matrimoniale in virtú del diritto di questo Paese d'origine e che il matrimonio celebrato in Svizzera sarà riconosciuto. Benché in base agli Accordi conclusi tra la Svizzera e l'Austria e rispettivamente tra la Svizzera e la Repubblica federale di Germania (il 26 aprile 1962 e il 4 novembre 1985; manuale "Legislazione", n. 8.1 e 8.2) il rilascio di certificati di capacità al matrimonio sia esplicitamente disciplinato, non esiste in principio, per i cittadini di uno di questi due Stati, l'obbligo di presentare un certificato di capacità matrimoniale rilasciato dal Paese d'origine in vista del loro matrimonio in Svizzera. 112 Un certificato di capacità matrimoniale degli Stati esteri rispettivi è tuttavia da richiedere se i due fidanzati stranieri risiedono all'estero (art. 43, cpv. 2 LDIP; art. 168a OSC) o se i fidanzati stranieri desiderano sposarsi secondo il loro diritto nazionale meno restrittivo (art. 44, cpv. 2 LDIP; art. 168b OSC). 1Questa circolare ha subíto correzioni redazionali in occasione della pubblicazione del presente Manuale per lo stato civile (nota del 1° luglio 1995). 90-05-01 Circolare del 21 maggio 1990 (Stato il 1° gennaio 1996) dell'Ufficio federale dello stato civile alle Autorità cantonali di sorveglianza in materia di stato civile per sé e gli Uffici dello stato civile 2 113 Inoltre, secondo la prassi in vigore, i cittadini italiani devono presentare un certificato di capacità matrimoniale dato che l'articolo 8 dell'Accordo concluso tra la Svizzera e l'Italia (del 16 novembre 1966; manuale "Legislazione" n. 8.3) prevede non solo il rilascio ma pure la presentazione di un certificato italiano di capacità. Si può rinunciare a esigere questo certificato italiano quando il relativo rilascio è rifiutato se un divorzio, pronunciato o riconosciuto in Svizzera, non è stato riconosciuto in Italia (vedi art. 43, cpv. 3 LDIP). 114 Se prima dell'inizio della procedura i fidanzati stranieri si sono procurati un certificato di capacità matrimoniale del loro Stato d'origine, questo certificato dev'essere accettato e allegato all'incarto di pubblicazione; un simile documento può sempre essere utile quale certificato d'identità e di stato civile dei fidanzati. 12 Siccome, secondo la regola generale, si rinuncia alla presentazione di un certificato di capacità matrimoniale per i fidanzati stranieri, è necessario prestare particolare attenzione alla prova della capacità matrimoniale e all'assenza di impedimenti al matrimonio secondo il diritto svizzero. Cosí facendo si ridurranno i timori manifestati all'estero per quanto concerne i casi di bigamia dovuti alla rinuncia al certificato di capacità matrimoniale straniero. 121 Tutti i documenti atti a provare lo stato civile di fidanzati stranieri devono essere presi in considerazione. In particolare, alcuni Stati stranieri rilasciano certificati di celibato che non hanno il carattere di certificato di capacità matrimoniale e che possono, di conseguenza, sempre essere richiesti. A questo proposito e in riferimento a una comunicazione ricevuta ultimamente dall'Ambasciata di Tunisia a Berna, occorre prendere atto che questo Paese non rilascia piú certificati di celibato. 122 Nei Paesi dove il matrimonio è annotato a margine del registro delle nascite non c'è garanzia che, con la presentazione dell'atto di nascita del fidanzato, nel quale non figura alcuna annotazione marginale di matrimonio, il celibato sia provato. 123 Se nessun documento ufficiale concernente lo stato civile viene presentato, è sicuramente opportuno che il fidanzato straniero sia invitato a firmare una dichiarazione relativa al suo stato civile davanti a un pubblico ufficiale (sotto minaccia di conseguenze penali in caso di dichiarazioni false) in base alla quale il fidanzato conferma di non aver mai contratto matrimonio, rispettivamente di non essersi risposato dopo lo scioglimento del suo ultimo matrimonio il ... (data). Inoltre sembra poco raccomandabile che tocchi all'ufficiale dello stato civile medesimo ricevere una simile dichiarazione. 3 Circolare del 21 maggio 1990 (Stato il 1° gennaio 1996) dell'Ufficio federale dello stato civile alle Autorità cantonali di sorveglianza in materia di stato civile per sé e gli Uffici dello stato civile 90-05-01 13 Anche se, al momento della preparazione del matrimonio, è dedicata la piú grande attenzione alla presenza di eventuali impedimenti al matrimonio, non si può totalmente evitare l'esistenza di motivi di nullità per matrimoni celebrati in Svizzera. In ordine alla prova dell'esistenza della capacità matrimoniale, nei casi riguardanti gli stranieri non si dev'essere troppo esigenti, al punto che questo atteggiamento abbia a impedire alla persona interessata di far uso, nei limiti della legislazione, del proprio diritto al matrimonio garantito dall'articolo 54 della Costituzione federale e dall'articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo. 14 In questo contesto ci permettiamo l'osservazione che segue: 141 Nessuna autorizzazione dell'Autorità cantonale di vigilanza è necessaria per la celebrazione del matrimonio di stranieri in Svizzera se la fidanzata o il fidanzato ha il suo domicilio in Svizzera o possiede la cittadinanza svizzera (art. 43, cpv. 1 LDIP) o qualora i presupposti materiali per la celebrazione del matrimonio sono disciplinati dal diritto svizzero (art. 44, cpv. 1 LDIP). Se, in questi casi, gli incarti della pubblicazione del matrimonio sono trasmessi per esame all'Autorità cantonale di vigilanza (art. 168 OSC), non su richiesta dei fidanzati, ma in base alle disposizioni del diritto cantonale, rispettivamente, su richiesta dell'ufficiale dello stato civile, si tratta di un esame praticato d'ufficio e perciò, secondo l'articolo 179, capoverso 1, numero 2 OSC, di norma esente da spese. 142 Una tassa, sulla base del tariffario cantonale, è tuttavia ammessa quando l'Autorità cantonale di vigilanza accorda un'autorizzazione giusta l'articolo 43, capoverso 2 LDIP in relazione con l'articolo 168a OSC o secondo l'articolo 44, capoverso 2 LDIP in relazione con l'articolo 168b OSC. È possibile riscuotere una tassa, nei limiti del tariffario cantonale, alle condizioni dell'articolo 179a OSC. Questa disposizione, che fa eccezione al principio di esenzione di tassa (art. 179 OSC) dev'essere applicata in modo restrittivo. La riscossione di una tassa è riservata ai casi internazionali particolarmente complessi e difficili per i quali l'esame dei documenti esteri è necessario ed esige un dispendio di lavoro considerevole rispetto all'esame dei documenti svizzeri. Non è in principio il caso trattandosi di sposi originari di uno Stato vicino alla Svizzera, fatto che impedisce la riscossione di una tassa ai sensi dell'articolo 179a OSC. 2 Certificati di capacità matrimoniale rilasciati in vista della celebrazione di matrimoni di cittadini svizzeri all'estero Sul problema a sapere se un/a cittadino/a svizzero/a deve presentare un certificato di capacità matrimoniale svizzero all'Autorità straniera competente per la celebrazione del matrimonio all'estero, occorre riferirsi al diritto dello Stato nel quale il matrimonio sarà celebrato. Secondo il diritto svizzero (art. 21 90-05-01 Circolare del 21 maggio 1990 (Stato il 1° gennaio 1996) dell'Ufficio federale dello stato civile alle Autorità cantonali di sorveglianza in materia di stato civile per sé e gli Uffici dello stato civile 4 96-104 CC), si esaminerà soltanto se, nel caso concreto, il certificato di capacità matrimoniale svizzero richiesto può essere rilasciato. 22 La procedura relativa al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale svizzero non ha subíto modificazioni a seguito dell'entrata in vigore della Legge federale sul diritto internazionale privato; gli articoli 171 - 176 dell'Ordinanza federale sullo stato civile restano in vigore. 23 Se certificati di capacità matrimoniale svizzeri, in vista della celebrazione del matrimonio di Svizzeri nella Repubblica federale di Germania, in Austria o in Italia, sono richiesti in via ufficiale, fanno stato le norme di cui agli Accordi fra la Svizzera e questi tre Paesi (manuale "Legislazione" parte 8, n. 8.1, 8.2 e 8.3). 24 A causa della mancanza di indicazioni (cognome dopo il matrimonio, eventuali figli comuni, statistica) il certificato di capacità matrimoniale svizzero non può servire di base per l'iscrizione nel registro svizzero dei matrimoni. Se i fidanzati, già in possesso del certificato di capacità matrimoniale, decidono di celebrare il loro matrimonio in Svizzera (ma non davanti all'ufficiale dello stato civile dirigente) devono chiedere la sostituzione di questo documento con un certificato di pubblicazione (modulo 38a). 25 Ci permettiamo infine di raccomandare ancora l'utilizzazione, a partire dal 1° giugno 1990, del modulo plurilingue previsto dalla Convenzione n. 20 della Commissione internazionale dello stato civile (CIEC) per il rilascio del certificato di capacità matrimoniale svizzero. Ufficio federale dello stato civile