Esame della capacità matrimoniale di stranieri in Svizzera

Transcript

Esame della capacità matrimoniale di stranieri in Svizzera
1
Circolare del 21 maggio 1990
(Stato il 1° gennaio 1996)
dell'Ufficio federale dello stato civile alle Autorità
cantonali di sorveglianza in materia di stato civile
per sé e gli Uffici dello stato civile
90-05-01
Esame della capacità matrimoniale di stranieri in Svizzera 1
Certificati di capacità al matrimonio per cittadini svizzeri
che desiderano sposarsi all'estero
1
11
Esame della capacità matrimoniale degli stranieri
Gli stranieri e le straniere che desiderano sposarsi in Svizzera (con un/a fidanzato/a svizzero/a o di cittadinanza straniera) devono, di norma, in conformità degli articoli 96, 97 e 99-104 CC, avere la capacità matrimoniale ed
essere liberi da ogni impedimento perché, secondo l'articolo 44, capoverso 1
della Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP), i presupposti
materiali della celebrazione del matrimonio in Svizzera sono regolati dal
diritto svizzero. Per contro il matrimonio celebrato in Svizzera secondo le
disposizioni previste dal diritto nazionale di uno dei fidanzati avrà soltanto
carattere di eccezione (art. 44, cpv. 2 LDIP).
Da questa disposizione risulta che al momento dell'avvio di una procedura di
pubblicazione devono essere prodotti i documenti indicati qui di seguito.
111
Gli stranieri che, secondo l'articolo 44, capoverso 1 LDIP, desiderano
sposarsi in Svizzera giusta le norme del diritto svizzero devono, in principio,
presentare i documenti citati all'articolo 150, capoverso 1, numeri 1 a 3 OSC
o documenti equivalenti che attestino la capacità matrimoniale e l'assenza di
impedimenti ai sensi del diritto svizzero.
Tuttavia, in casi normali di matrimonio secondo le condizioni del diritto svizzero, non è necessario alcun certificato rilasciato dalle Autorità del Paese
d'origine attestante che il fidanzato straniero possiede la capacità matrimoniale in virtú del diritto di questo Paese d'origine e che il matrimonio celebrato
in Svizzera sarà riconosciuto.
Benché in base agli Accordi conclusi tra la Svizzera e l'Austria e rispettivamente tra la Svizzera e la Repubblica federale di Germania (il 26 aprile
1962 e il 4 novembre 1985; manuale "Legislazione", n. 8.1 e 8.2) il rilascio di
certificati di capacità al matrimonio sia esplicitamente disciplinato, non esiste
in principio, per i cittadini di uno di questi due Stati, l'obbligo di presentare un
certificato di capacità matrimoniale rilasciato dal Paese d'origine in vista del
loro matrimonio in Svizzera.
112
Un certificato di capacità matrimoniale degli Stati esteri rispettivi è tuttavia da
richiedere se i due fidanzati stranieri risiedono all'estero (art. 43, cpv. 2 LDIP;
art. 168a OSC) o se i fidanzati stranieri desiderano sposarsi secondo il loro
diritto nazionale meno restrittivo (art. 44, cpv. 2 LDIP; art. 168b OSC).
1Questa
circolare ha subíto correzioni redazionali in occasione della pubblicazione del presente
Manuale per lo stato civile (nota del 1° luglio 1995).
90-05-01
Circolare del 21 maggio 1990
(Stato il 1° gennaio 1996)
dell'Ufficio federale dello stato civile alle Autorità
cantonali di sorveglianza in materia di stato civile
per sé e gli Uffici dello stato civile
2
113
Inoltre, secondo la prassi in vigore, i cittadini italiani devono presentare un
certificato di capacità matrimoniale dato che l'articolo 8 dell'Accordo concluso
tra la Svizzera e l'Italia (del 16 novembre 1966; manuale "Legislazione" n.
8.3) prevede non solo il rilascio ma pure la presentazione di un certificato
italiano di capacità. Si può rinunciare a esigere questo certificato italiano
quando il relativo rilascio è rifiutato se un divorzio, pronunciato o riconosciuto
in Svizzera, non è stato riconosciuto in Italia (vedi art. 43, cpv. 3 LDIP).
114
Se prima dell'inizio della procedura i fidanzati stranieri si sono procurati un
certificato di capacità matrimoniale del loro Stato d'origine, questo certificato
dev'essere accettato e allegato all'incarto di pubblicazione; un simile
documento può sempre essere utile quale certificato d'identità e di stato civile
dei fidanzati.
12
Siccome, secondo la regola generale, si rinuncia alla presentazione di un
certificato di capacità matrimoniale per i fidanzati stranieri, è necessario
prestare particolare attenzione alla prova della capacità matrimoniale e
all'assenza di impedimenti al matrimonio secondo il diritto svizzero. Cosí
facendo si ridurranno i timori manifestati all'estero per quanto concerne i casi
di bigamia dovuti alla rinuncia al certificato di capacità matrimoniale straniero.
121
Tutti i documenti atti a provare lo stato civile di fidanzati stranieri devono
essere presi in considerazione. In particolare, alcuni Stati stranieri rilasciano
certificati di celibato che non hanno il carattere di certificato di capacità
matrimoniale e che possono, di conseguenza, sempre essere richiesti. A
questo proposito e in riferimento a una comunicazione ricevuta ultimamente
dall'Ambasciata di Tunisia a Berna, occorre prendere atto che questo Paese
non rilascia piú certificati di celibato.
122
Nei Paesi dove il matrimonio è annotato a margine del registro delle nascite
non c'è garanzia che, con la presentazione dell'atto di nascita del fidanzato,
nel quale non figura alcuna annotazione marginale di matrimonio, il celibato
sia provato.
123
Se nessun documento ufficiale concernente lo stato civile viene presentato, è
sicuramente opportuno che il fidanzato straniero sia invitato a firmare una
dichiarazione relativa al suo stato civile davanti a un pubblico ufficiale (sotto
minaccia di conseguenze penali in caso di dichiarazioni false) in base alla
quale il fidanzato conferma di non aver mai contratto matrimonio, rispettivamente di non essersi risposato dopo lo scioglimento del suo ultimo matrimonio il ... (data). Inoltre sembra poco raccomandabile che tocchi all'ufficiale
dello stato civile medesimo ricevere una simile dichiarazione.
3
Circolare del 21 maggio 1990
(Stato il 1° gennaio 1996)
dell'Ufficio federale dello stato civile alle Autorità
cantonali di sorveglianza in materia di stato civile
per sé e gli Uffici dello stato civile
90-05-01
13
Anche se, al momento della preparazione del matrimonio, è dedicata la piú
grande attenzione alla presenza di eventuali impedimenti al matrimonio, non
si può totalmente evitare l'esistenza di motivi di nullità per matrimoni celebrati
in Svizzera. In ordine alla prova dell'esistenza della capacità matrimoniale,
nei casi riguardanti gli stranieri non si dev'essere troppo esigenti, al punto
che questo atteggiamento abbia a impedire alla persona interessata di far
uso, nei limiti della legislazione, del proprio diritto al matrimonio garantito
dall'articolo 54 della Costituzione federale e dall'articolo 8 della Convenzione
europea sui diritti dell'uomo.
14
In questo contesto ci permettiamo l'osservazione che segue:
141
Nessuna autorizzazione dell'Autorità cantonale di vigilanza è necessaria per
la celebrazione del matrimonio di stranieri in Svizzera se la fidanzata o il
fidanzato ha il suo domicilio in Svizzera o possiede la cittadinanza svizzera
(art. 43, cpv. 1 LDIP) o qualora i presupposti materiali per la celebrazione del
matrimonio sono disciplinati dal diritto svizzero (art. 44, cpv. 1 LDIP). Se, in
questi casi, gli incarti della pubblicazione del matrimonio sono trasmessi per
esame all'Autorità cantonale di vigilanza (art. 168 OSC), non su richiesta dei
fidanzati, ma in base alle disposizioni del diritto cantonale, rispettivamente,
su richiesta dell'ufficiale dello stato civile, si tratta di un esame praticato
d'ufficio e perciò, secondo l'articolo 179, capoverso 1, numero 2 OSC, di
norma esente da spese.
142
Una tassa, sulla base del tariffario cantonale, è tuttavia ammessa quando
l'Autorità cantonale di vigilanza accorda un'autorizzazione giusta l'articolo 43,
capoverso 2 LDIP in relazione con l'articolo 168a OSC o secondo l'articolo
44, capoverso 2 LDIP in relazione con l'articolo 168b OSC. È possibile
riscuotere una tassa, nei limiti del tariffario cantonale, alle condizioni
dell'articolo 179a OSC. Questa disposizione, che fa eccezione al principio di
esenzione di tassa (art. 179 OSC) dev'essere applicata in modo restrittivo.
La riscossione di una tassa è riservata ai casi internazionali particolarmente
complessi e difficili per i quali l'esame dei documenti esteri è necessario ed
esige un dispendio di lavoro considerevole rispetto all'esame dei documenti
svizzeri. Non è in principio il caso trattandosi di sposi originari di uno Stato
vicino alla Svizzera, fatto che impedisce la riscossione di una tassa ai sensi
dell'articolo 179a OSC.
2
Certificati di capacità matrimoniale rilasciati in vista della celebrazione
di matrimoni di cittadini svizzeri all'estero
Sul problema a sapere se un/a cittadino/a svizzero/a deve presentare un
certificato di capacità matrimoniale svizzero all'Autorità straniera competente
per la celebrazione del matrimonio all'estero, occorre riferirsi al diritto dello
Stato nel quale il matrimonio sarà celebrato. Secondo il diritto svizzero (art.
21
90-05-01
Circolare del 21 maggio 1990
(Stato il 1° gennaio 1996)
dell'Ufficio federale dello stato civile alle Autorità
cantonali di sorveglianza in materia di stato civile
per sé e gli Uffici dello stato civile
4
96-104 CC), si esaminerà soltanto se, nel caso concreto, il certificato di
capacità matrimoniale svizzero richiesto può essere rilasciato.
22
La procedura relativa al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale
svizzero non ha subíto modificazioni a seguito dell'entrata in vigore della
Legge federale sul diritto internazionale privato; gli articoli 171 - 176
dell'Ordinanza federale sullo stato civile restano in vigore.
23
Se certificati di capacità matrimoniale svizzeri, in vista della celebrazione del
matrimonio di Svizzeri nella Repubblica federale di Germania, in Austria o in
Italia, sono richiesti in via ufficiale, fanno stato le norme di cui agli Accordi fra
la Svizzera e questi tre Paesi (manuale "Legislazione" parte 8, n. 8.1, 8.2 e
8.3).
24
A causa della mancanza di indicazioni (cognome dopo il matrimonio, eventuali figli comuni, statistica) il certificato di capacità matrimoniale svizzero non
può servire di base per l'iscrizione nel registro svizzero dei matrimoni. Se i
fidanzati, già in possesso del certificato di capacità matrimoniale, decidono di
celebrare il loro matrimonio in Svizzera (ma non davanti all'ufficiale dello
stato civile dirigente) devono chiedere la sostituzione di questo documento
con un certificato di pubblicazione (modulo 38a).
25
Ci permettiamo infine di raccomandare ancora l'utilizzazione, a partire dal 1°
giugno 1990, del modulo plurilingue previsto dalla Convenzione n. 20 della
Commissione internazionale dello stato civile (CIEC) per il rilascio del certificato di capacità matrimoniale svizzero.
Ufficio federale dello stato civile