6. l`apertura di credito in conto corrente glossario

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6. l`apertura di credito in conto corrente glossario
6. L’APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
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GLOSSARIO
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APPROFONDIMENTI
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NORMATIVA
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6. L’APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
Al termine del capitolo sarai in grado di descrivere l’apertura di credito in conto corrente.
6.1 Caratteristiche generali dell’apertura di credito
Le aperture di credito sono una forma di finanziamento specificatamente disciplinata dalla
legge (art. 1842 del cod. civ.):
“l'apertura di credito bancario è il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione
dell'altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato”.
Si tratta di una forma di credito rotativo (revolving) che prevede la possibilità per il cliente
finanziato di utilizzare liquidità, di norma attraverso un conto corrente.
Il rimborso del finanziamento avviene con il versamento sul conto corrente delle somme
precedentemente prelevate e non determina l’estinzione del rapporto di credito: una volta
restituite anche solo in parte le somme utilizzate, il cliente può prelevarle nuovamente, nei limiti
dell’ammontare concesso.
L’apertura di credito in conto corrente è consigliabile ogni qual volta il cliente manifesta
un'esigenza di liquidità di importo non determinabile; la banca mette infatti a disposizione
del cliente una "riserva" di denaro (questa sì, di importo definito), a cui è possibile accedere in
piena autonomia senza dover specificare i tempi di utilizzo e le somme che di volta in volta si
intendono prelevare.
Si tratta di prodotti di finanziamento molto diffusi sia tra i privati sia tra le imprese: permettono
infatti al soggetto finanziato di parametrare il costo di accesso al credito al suo effettivo
fabbisogno finanziario, con conseguente abbattimento degli oneri per i periodi di mancato o
scarso utilizzo del fido.
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Questa forma tecnica si caratterizza quindi per la capacità di rispondere a esigenze
finanziarie variabili nel tempo.
Il ruolo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi nella commercializzazione
di questa forma tecnica di finanziamento è marginale rispetto alla clientela retail (privati e
famiglie) mentre può essere fondamentale nei confronti delle imprese, soprattutto di
dimensioni medio – grandi.
Nel primo caso infatti l’apertura di credito è concessa a margine del rapporto di conto
corrente in essere tra la banca e il cliente. Le condizioni applicate, quando il cliente ha un
merito di credito sufficiente, sono fortemente standardizzate e non richiedono di norma il
coinvolgimento di reti distributive che operino fuori sede o che forniscano specifica attività di
consulenza.
Nel finanziamento alle imprese – soprattutto di medio-grandi dimensioni – la rete distributiva
può rivestire invece un ruolo fondamentale.
Soprattutto i soggetti caratterizzati da elevata capacità di fornire consulenza indipendente (come
le società di mediazione creditizia specializzate nel credito alle imprese) assistono le aziende
che necessitano di nuova finanza per individuare l’intermediario che offre il prodotto meno
oneroso e più adeguato alle specifiche esigenze imprenditoriali.
6.2 Le modalità di erogazione del finanziamento
L’apertura di credito è un prodotto tipicamente bancario; la forma tipica di credito rotativo offerta
dagli intermediari finanziari non bancari è invece quella delle carte di credito revolving. Di norma
non è previsto un piano di rimborso prestabilito ma il prenditore si impegna entro un determinato
termine - apertura di credito a tempo determinato - o su richiesta della banca - apertura di
credito a tempo indeterminato - a rimborsare le somme utilizzate e gli interessi maturati.
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Vediamo il dettaglio di ciascuna tipologia di apertura.
Apertura di
credito a tempo
determinato
In caso di apertura di credito in conto corrente a tempo determinato (o
"apertura di credito a scadenza fissa"), la banca permette al cliente di
utilizzare somme di denaro entro i limiti quantitativi e temporali
previsti dal contratto: entro il termine pattuito quindi il cliente è tenuto a
rimborsare tutte le somme prelevate, portando in sostanza il saldo del
conto corrente “a zero”.
Questa tipologia di contratto prevede che la banca non possa recedere
prima della scadenza stabilita, se non per una “giusta causa”.
Apertura di
credito a tempo
indeterminato
In caso di apertura di credito in conto corrente a tempo indeterminato (o
"apertura di credito a revoca") la banca permette al cliente di utilizzare
somme di denaro non superiori all’importo massimo concesso fino alla
richiesta di rientro (revoca del fido).
Dalla richiesta di rientro della banca il cliente ha di norma un termine
molto breve, contrattualmente previsto, per la restituzione delle somme
utilizzate.
Le aperture di credito devono essere tenute distinte dagli sconfinamenti: questi non
costituiscono una forma di finanziamento concesso dalla banca in forma contrattuale, ma
sono fondi “fuori fido”, ossia oltre le disponibilità di conto corrente oppure oltre i limiti concessi
dalla banca.
È importante che, fin dal momento della concessione del finanziamento, anche l’intermediario
del credito che promuove la distribuzione del prodotto illustri chiaramente al cliente quali
possano essere le conseguenze dell’eventuale sconfinamento rispetto ai limiti del “fido”
concesso dalla banca: in tali casi infatti gli istituti di credito potrebbero applicare interessi e
commissioni diversi da quelli pattuiti per il regolare utilizzo dei fondi da parte del cliente.
In base a quanto descritto finora, possiamo affermare che l’apertura di credito in conto corrente
si caratterizza per l’elasticità della struttura del finanziamento e la discrezionalità di utilizzo
da parte del cliente. Infatti l’apertura di credito in conto corrente, date le sue caratteristiche,
rappresenta - in particolare per un’impresa - un margine di liquidità supplementare (dato
dalla differenza tra il massimo scoperto consentito e il fido utilizzato), rispetto a quello generato
dalla gestione corrente. Si tratta inoltre, di una forma tecnica di affidamento che può non
essere assistita da garanzie. Solitamente, tuttavia, la banca richiede al cliente il rilascio di
garanzie (art. 1844 del cod. civ.), specialmente quando l’azienda da affidare non presenta una
struttura patrimoniale/finanziaria solida.
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Le aperture di credito costituiscono – insieme al leasing, al factoring e al credito immobiliare –
le forme classiche di finanziamento delle imprese.
Come tutte le forme di finanziamento erogate all’impresa, anche le aperture di credito richiedono
la presentazione, da parte del cliente, della documentazione necessaria a valutare le
condizioni economico-patrimoniali dell’azienda e i piani di sviluppo dell’attività d’impresa.
La raccolta e l’esame iniziale di questa documentazione sono effettuate spesso dagli
intermediari del credito che distribuiscono i prodotti di finanziamento: questo permette di
accelerare e agevolare il completamento dell’istruttoria da parte del finanziatore.
Ogni istituto di credito indica di norma ai propri agenti/mediatori le caratteristiche della
documentazione che occorre raccogliere presso il cliente: per esempio gli ultimi bilanci di
esercizio, un bilancio previsionale, le ultime dichiarazioni dei redditi, informazioni inerenti gli
amministratori della società.
La standardizzazione dell’attività istruttoria permette di assicurare tempi certi
nell’approvazione delle delibere di finanziamento e una migliore verifica del merito creditizio del
cliente.
Nella predisposizione di una pratica relativa a richieste di finanziamento da parte di un’impresa
assume particolare rilievo l’esame del “business plan” (o piano d’impresa), che illustra i progetti
industriali e commerciali dell’azienda e le fonti di finanziamento utilizzate per realizzarli.
L’esame del business plan deve consentire al finanziatore di verificare la fattibilità economica
e finanziaria del progetto imprenditoriale: per quanto riguarda in particolare la concessione di
linee di credito rotative, il business plan, nella sua parte descrittiva e in quella numerica, deve
permettere di accertare quale sia il fabbisogno finanziario del cliente nelle varie fasi di sviluppo
dell’attività d’impresa.
In molti casi sono le imprese in condizioni di
difficoltà economica che si rivolgono ad
agenti in attività finanziaria o a mediatori
creditizi per ottenere assistenza e consulenza
nella ricerca di nuova finanza.
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È opportuno in tali casi verificare, anche con il supporto di professionisti specializzati, quali
possano essere i rischi insiti nella ricerca e assunzione di nuovi impegni finanziari da parte di
imprese in crisi (rischi di credito e di responsabilità civile e penale).
A conclusione del capitolo vediamo una sintesi delle caratteristiche dell’apertura di credito in
conto corrente.
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GLOSSARIO
Affidabilità creditizia
Capacità di un soggetto di ottenere credito dal sistema finanziario; essa è determinata sulla
base della capacità di reddito, del livello di indebitamento in essere e della capacità dimostrata
in passato di onorare le promesse di pagamento.
Agente in attività finanziaria
Soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari
finanziari , istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica.
Attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma
La concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni
di firma. Tale attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni
di:
a) locazione finanziaria;
b) acquisto di crediti;
c) credito al consumo, così come definito dall'articolo 121 del Testo unico, fatta eccezione per
la forma tecnica della dilazione di pagamento del prezzo svolta dai soggetti autorizzati alla
vendita di beni e servizi nel territorio della Repubblica;
d) credito ipotecario;
e) prestito su pegno;
f) rilascio di fideiussioni, l'avallo, l'apertura di credito documentaria, l'accettazione, la girata,
l'impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni
di firma. Sono esclusi le fideiussioni e gli altri impegni di firma previsti nell'ambito di contratti
di fornitura in esclusiva e rilasciati unicamente a banche e intermediari finanziari.
Carta di credito
Tessera personale e non cedibile con la quale un ente emittente autorizza il titolare, entro dei
limiti di spesa prestabiliti, a:
•
•
pagare i propri acquisti di beni e servizi presso esercizi commerciali convenzionati con
l'emittente stesso,
ottenere anticipazioni di contante (cash advance) presso sportelli automatici (ATM) o
presso gli sportelli bancari,
senza dar luogo all'addebito immediato delle somme spese o prelevate.
Carta di credito revolving
Carta di credito che permette di accedere ad una disponibilità di denaro sotto forma di linea di
credito. Il titolare di una carta di credito revolving rimborsa gli acquisti effettuati a rate e per
questo paga alla banca un tasso di interesse.
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Carta di debito
Documento che abilita il titolare, in base a un rapporto contrattuale con l'emittente, a effettuare
operazioni di prelievo presso gli ATM o di pagamento attraverso terminale (POS, Point of Sale,
o cassa continua, cash dispenser) con addebito in tempo reale su conto corrente bancario del
controvalore di ogni operazione effettuata.
Cartolarizzazione
Operazione mediante la quale un soggetto (detto “originator”) cede un suo credito pro soluto
(cioè senza garanzia dell’incasso) a una società che si obbliga a incorporare il credito stesso in
uno o più titoli da cedere a terzi sul mercato.
Cessione del credito
Contratto con il quale un soggetto (creditore cedente) trasferisce un altro soggetto
(cessionario) un diritto di credito, determinando una modificazione soggettiva del rapporto
obbligatorio dal lato del creditore lasciando immutata l’identità del debitore (debitore ceduto).
Consumatore
Persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale
o professionale eventualmente svolta.
Contratto di credito collegato
Contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la
prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o
concludere il contratto di credito;
2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito.
Contratto di mutuo
Contratto col quale una parte (mutuante) consegna all'altra una determinata quantità di danaro
o di altre cose fungibili, e l'altra (mutuatario) si obbliga a restituire altrettante cose della stessa
specie e qualità.
Costituzione in mora
Consiste nella richiesta scritta formulata dal creditore al debitore di adempiere l'obbligazione,
cioè di effettuare un pagamento o consegnare un bene.
La richiesta è di norma inoltrata a mezzo piego o lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, per dare certezza alla data del ricevimento. Alla costituzione in mora conseguono
vari effetti, tra i quali:
•
•
•
la maturazione degli interessi moratori, nella misura pattuita tra le parti o, in mancanza, in
misura pari all'interesse legale;
l'interruzione del termine di prescrizione;
l'obbligo in capo al debitore di risarcire gli eventuali danni che si producano dopo
la messa in mora.
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Fideiussione
Contratto definito dall'art. 1936 del cod. civ. con cui il fideiussore si obbliga personalmente
verso il creditore garantendo l'adempimento di un'obbligazione altrui. Nel caso di mancato
adempimento dell'obbligazione da parte dell'obbligato, il creditore può rivolgersi
indifferentemente o al fideiussore o all'obbligato stesso. La fideiussione non è valida se non è
valida l’obbligazione principale.
Finanziamento finalizzato
Erogazione di una somma di denaro, da parte di una banca o un intermediario finanziario, al
fine di permettere al soggetto finanziato di acquistare uno specifico bene o servizio.
Gestione caratteristica o corrente
(argomento trattato a pagina 3 della dispensa)
Insieme di processi che generano costi e ricavi e pagamenti e incassi riferibili all'insieme delle
attività (di acquisto, trasformazione e vendita) proprie dell'azienda.
Intermediari finanziari
Soggetti a cui è riservato l’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma, iscritti nell’elenco previsto dall’art. 106 del TUB.
Intermediario del credito
Sono considerati tali gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro
soggetto, diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attività commerciale o
professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico
oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dal Titolo VI-bis del TUB,
almeno una delle seguenti attività:
1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della
conclusione di tali contratti;
2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore.
Ipoteca
Diritto reale di garanzia, costituito dal debitore (o da un terzo) su un bene, a garanzia di un
credito. L'ipoteca attribuisce al creditore il potere di espropriare il bene sul quale è stata iscritta
e di essere soddisfatto con preferenza sul ricavato della vendita. L'ipoteca si estingue
automaticamente dopo venti anni.
Lavoratori parasubordinati
Soggetti che collaborano con un’impresa senza essere avvinti da rapporti di lavoro subordinato
(cioè di lavoro dipendente ex art. 2094 cod. civ.) e in maniera non occasionale. Vi rientrano, per
esempio, i collaboratori coordinati continuativi (oggi “a progetto”), gli agenti, i rappresentanti di
commercio (art. 409 cod. proc. civ.).
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Mediatore creditizio
Soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari
finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
Pegno
Diritto reale di garanzia che ha la funzione di garantire la soddisfazione di un credito. Esso può
costituirsi su cose di proprietà del debitore o su cose appartenenti a terzi. È causa legittima di
prelazione perché attribuisce al creditore garantito il diritto di potersi soddisfare sul bene
oggetto del pegno con preferenza rispetto ad altri creditori.
Periodo di ammortamento
Corrisponde al lasso di tempo necessario per rimborsare interamente il prestito erogato
dall’intermediario. Il piano di ammortamento è infatti il programma di pagamenti pattuiti tra
intermediario e cliente per la restituzione del finanziamento mediante la corresponsione di rate
periodiche.
Rischio di credito
Rischio che il debitore non assolva, anche parzialmente, agli obblighi contratti con il creditore.
Rischio di obsolescenza
Rischio a cui è esposto il proprietario di un bene con riferimento a un possibile deprezzamento
del valore di mercato del bene stesso più intenso rispetto a quello rappresentato dal processo
di ammortamento; il deprezzamento può essere provocato dall'uso del bene o dalla comparsa
sul mercato di beni analoghi maggiormente all'avanguardia o di sostituti.
Sconfinamento
(argomento trattato a pagina 3 della dispensa)
Utilizzo da parte del consumatore di fondi concessi dal finanziatore in eccedenza rispetto al
saldo del conto corrente in assenza di apertura di credito ovvero rispetto all'importo
dell'apertura di credito concessa.
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APPROFONDIMENTI
Apertura di credito in conto corrente e recesso della banca
(argomento trattato a pagina 3 della dispensa)
La “giusta causa” si configura per esempio nei seguenti casi:
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utilizzo irregolare della linea di fido (rappresentato, per esempio, da una reiterata
emissione di assegni in eccedenza rispetto al limite di credito, senza preavviso e
preventiva autorizzazione)
movimento anomalo del conto corrente o perché sproporzionato in eccesso rispetto al
reale giro di affari del cliente o perché assente, pur essendo il fido utilizzato
giro diretto di assegni, dato da versamenti ripetuti di propri assegni, tratti su un’altra
banca allo scoperto, per coprire superi determinati dall’addebito di propri assegni a
traenza diretta versati in precedenza su quella tale banca, o giro indiretto di assegni,
dato da versamenti di assegni per coprire il supero determinato dall’addebito di propri
assegni in precedenza emessi a favore degli stessi operatori
segnalazione, da parte della Centrale dei Rischi, di anomalie presso altre banche
(continui sconfinamenti, revoca di fidi, sofferenze ecc.)
rilevazione presso il Tribunale di pignoramenti, ipoteche giudiziali, nonché ipoteche
volontarie prestate ad altri per importi che sviliscono il valore dell’immobile offerto come
garanzia personale a fronte del fido, ripetuti decreti ingiuntivi da parte di fornitori o
banche.
Forme di credito rotativo non associate a rapporti di conto corrente
(argomento trattato a pagina 4 della dispensa)
Alcuni intermediari offrono anche forme di credito rotativo non associate a rapporti di
conto corrente.
In questi casi viene messa a disposizione del cliente una somma massima a tempo
indeterminato (cioè fino alla revoca) oppure per un determinato periodo di tempo: il soggetto
finanziato può prelevare tale somma e restituirla in forma rateale. Le modalità di rimborso
possono variare in misura significativa nella prassi commerciale (per esempio mediante
pagamenti da effettuarsi presso gli sportelli bancari o attraverso altri istituti di credito).
Mancando un sottostante rapporto di conto corrente, il prelevamento delle somme concesse al
cliente avviene di norma tramite l’utilizzo di carte o prelevamenti in contante (talvolta anche
mediante l’effettuazione di acquisti presso esercizi commerciali convenzionati).
È frequente la previsione nel contratto di:
•
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una rata minima di rimborso - il cliente può scegliere quali somme rimborsare
periodicamente (di norma su base mensile) ma non può comunque effettuare pagamenti
rateali inferiori alla rata minima concordata con il contratto. In alcuni casi è permesso al
cliente di rinviare o sospendere a sua discrezione il pagamento di una o più rate, ma
generalmente a tale decisione consegue il diritto dell’intermediario di recedere dal contratto
di finanziamento e richiedere il rimborso dell’intero debito;
una rata massima di rimborso - il cliente non può rimborsare interamente il proprio debito
se questo è superiore all’importo concordato come rata massima periodica (di norma
mensile).
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Gli strumenti di risoluzione delle crisi d’impresa
(argomento trattato a pagina 5 della dispensa)
A un imprenditore in crisi può essere utile o in alcuni casi necessario illustrare gli strumenti
introdotti dalle recenti riforme del diritto fallimentare per la risoluzione delle crisi d’impresa:
•
•
•
piani di risanamento (art. 67 della Legge Fallimentare)
accordi di ristrutturazione del debito (art. 182-bis della Legge Fallimentare)
concordati preventivi (art. 160 della Legge Fallimentare).
Tutti questi strumenti possono risultare molto utili all’impresa – e ai suoi consulenti – per evitare
il fallimento e superare situazioni di crisi o di vera e propria insolvenza.
Il loro utilizzo può permettere inoltre all’imprenditore di mettersi al riparo da rischi di natura
civile e penale anche nel caso in cui poi il piano di risanamento/ristrutturazione non sia portato
a compimento con conseguente fallimento dell’impresa.
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NORMATIVA
•
D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287, Regolamento di attuazione dell'articolo 6 della legge 7 marzo
1996, n. 108, recante disciplina dell'attività di mediazione creditizia
•
Decreto del presidente della repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 approvazione del testo
unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari
e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni
•
Banca d’Italia, Cessione del quinto dello stipendio e operazioni assimilate: cautele e indirizzi
per gli operatori
•
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Decreto 27 dicembre 2006, n. 313, Regolamento
di attuazione dell’articolo 13-bis del decreto –legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80
•
Codice civile, Libro IV - Delle obbligazioni, TITOLO III - Dei singoli contratti, CAPO XVII Dei contratti bancari, SEZIONE III - Dell'apertura di credito bancario
•
Comunicazione UIF del 16 marzo 2012 - schemi rappresentativi di comportamenti anomali
ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007- operatività connessa con il
rischio di frodi nell’attività di factoring
•
Decreto Ministeriale 17 febbraio 2009 n. 29, Regolamento recante disposizioni in materia di
intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 107, 113 e 155, commi 4 e 5 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385
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