3. i prestiti finalizzati glossario approfondimenti

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3. i prestiti finalizzati glossario approfondimenti
3. I PRESTITI FINALIZZATI
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GLOSSARIO
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APPROFONDIMENTI
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NORMATIVA
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3. I PRESTITI FINALIZZATI
Al termine del capitolo sarai in grado di descrivere le caratteristiche principali dei prestiti
finalizzati.
3.1 Caratteristiche generali dei prestiti finalizzati
Per "prestito finalizzato" si intende l'erogazione di somme per l'acquisto di beni/servizi
identificati con precisione nel contratto di finanziamento.
Di norma il contratto è stipulato direttamente presso gli esercizi commerciali, grazie a delle
convenzioni tra questi ultimi e degli intermediari finanziari specializzati (meno frequentemente
da banche).
Il finanziamento è concesso dall'intermediario ma è erogato direttamente al negoziante che
dovrà poi consegnare il bene o fornire il servizio all'acquirente.
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La richiesta del finanziamento è quindi “finalizzata” (e cioè “collegata”) all’acquisto di un bene di
consumo o – più raramente – di un bene produttivo.
Questa particolare forma di finanziamento si è molto diffusa in passato, soprattutto nella grande
distribuzione di beni di consumo, per l’acquisto di:
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•
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•
autoveicoli
elettrodomestici
arredamenti
prodotti di elettronica
motocicli
viaggi.
Gli intermediari finanziari specializzati
nell’erogazione di prestiti finalizzati sono
generalmente intermediari “captive”, ossia
espressione del produttore o del dealer per il
quale si occupano di finanziare le vendite dei
prodotti/servizi.
Nella prassi commerciale esistono numerose
variazioni per quanto riguarda la determinazione
del contenuto dei contratti e delle condizioni
economiche praticate, anche in ragione delle
strategie commerciali perseguite dai fornitori dei
beni o dall’intermediario finanziatore.
Sono in particolare molto diffuse forme contrattuali che prevedono:
•
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finanziamenti con “maxirata” finale: il rimborso del prestito avviene con il pagamento di rate
costanti di non elevato ammontare e con un’ultima rata di importo molto elevato;
finanziamenti a “tasso zero”: gli oneri finanziari connessi all’erogazione del finanziamento
sono a carico del fornitore del bene; è comunque spesso richiesto un contributo a titolo di
spese di istruttoria a carico del cliente.
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Nei casi in cui la distribuzione di questi prodotti avvenga attraverso intermediari del credito (di
norma agenti in attività finanziaria), questi devono illustrare il significato e le conseguenze
concrete dell’inserimento nel contratto delle particolari clausole citate, per evitare che il
cliente possa trovarsi di fronte a richieste di pagamento di rate dall’importo inatteso.
Anche dopo la riforma introdotta dal D.lgs. n. 141/2010 l’erogazione di finanziamenti
finalizzati può essere intermediata da soggetti non iscritti negli elenchi di agenti in
attività finanziaria e mediatori creditizi.
Il DPR n. 287/2000 infatti esclude, fino alla definitiva entrata a regime della riforma, l’attività dei
dealer (fornitori di beni/servizi) dal campo di applicazione degli obblighi a carico di agenti e
mediatori, se sussistono determinate condizioni.
L’art. 2, comma 3 del DPR 287/2000 (vigente fino all’apertura dei nuovi elenchi di agenti e
mediatori) prevede in particolare che:
“Non integra mediazione creditizia la raccolta, nell'ambito della specifica attività svolta e
strumentalmente ad essa, di richieste di finanziamento, effettuata sulla base di apposite
convenzioni stipulate con banche e intermediari finanziari, da parte di:
a) soggetti iscritti in ruoli, albi o elenchi, tenuti da pubbliche autorità, da ordini o da consigli
professionali;
b) fornitori di beni o servizi”.
Questo principio è sostanzialmente confermato anche dall’art. 12 del D.lgs. n. 141/2010, che
prevede espressamente che “non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né
di mediazione creditizia” fra l’altro:
“la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di
finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite
convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari. In tali contratti non
sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito”.
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3.2 Il collegamento tra fornitura di beni o servizi e contratto di finanziamento
Nell’erogazione di finanziamenti finalizzati il cliente instaura una pluralità di rapporti contrattuali.
Da un lato infatti egli acquista un bene/servizio dal fornitore (dealer) e nel contempo conclude un
contratto di finanziamento con l’intermediario finanziario (eventualmente avvalendosi di un
intermediario del credito).
Si parla quindi di credito collegato proprio per evidenziare il collegamento che sussiste tra i
due contratti: quello di fornitura e quello di finanziamento.
Nei casi di erogazione di prestiti finalizzati quindi, a differenza di ciò che avviene per i prestiti
personali, i soggetti coinvolti sono tre:
1. il cliente/consumatore che acquista i beni o servizi dal fornitore e riceve il finanziamento
dall’intermediario finanziario
2. il fornitore che vende il bene o servizio al consumatore, percependo il corrispettivo
direttamente dall’intermediario finanziario
3. l’intermediario finanziario che, sulla base di un accordo di convenzionamento con il
fornitore, finanzia il cliente/consumatore per sostenere i costi di acquisto del bene/servizio.
In virtù di questo “collegamento”, la legge
riconosce particolari tutele a favore del cliente, nel
caso in cui si verificassero inadempimenti da
parte del fornitore: in tal modo si impedisce che
il cliente debba continuare a corrispondere tutte le
rate previste dal contratto di finanziamento nel
caso in cui non abbia regolarmente ricevuto il
bene/servizio acquistato o in caso di grave
difformità del bene/servizio ricevuto rispetto a
quanto pattuito con il contratto di fornitura.
Prima della riforma introdotta dal D.lgs. n.
141/2010 era già prevista una specifica norma di
tutela dal Codice del consumo (art. 42), che
aveva però dimostrato varie lacune in sede
applicativa e aveva generato frequenti contenziosi
tra clienti e intermediari finanziari.
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La recente riforma ha inserito nel Testo Unico Bancario il nuovo art. 125-quinquies, che si
distingue rispetto alla disciplina precedente per i seguenti aspetti:
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la disciplina del “credito collegato” è inserita nel Testo Unico Bancario e si applica a tutti i
contratti di credito erogato a un consumatore
è previsto che in qualunque caso in cui il fornitore si sia reso responsabile di un
inadempimento di non scarsa importanza il consumatore, dopo avere provveduto alla
costituzione in mora del fornitore, abbia diritto a chiedere la risoluzione del contratto di
credito
la risoluzione del contratto comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al
consumatore le rate già versate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato
la risoluzione del contratto non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al
finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi, mentre
il finanziatore ha diritto a ottenere la restituzione di tale importo dal fornitore stesso.
La legge prevede poi espressamente che le disposizioni in materia di “credito collegato” si
applichino anche nei casi in cui il credito sia stato ceduto dal finanziatore a un terzo (art. 125quinquies del TUB).
In questo modo il consumatore è posto al riparo dal rischio di vedere sacrificati i propri diritti
a causa della cartolarizzazione o comunque della circolazione del credito.
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GLOSSARIO
Affidabilità creditizia
Capacità di un soggetto di ottenere credito dal sistema finanziario; essa è determinata sulla
base della capacità di reddito, del livello di indebitamento in essere e della capacità dimostrata
in passato di onorare le promesse di pagamento.
Agente in attività finanziaria
Soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari
finanziari , istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica.
Attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma
La concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni
di firma. Tale attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni
di:
a) locazione finanziaria;
b) acquisto di crediti;
c) credito al consumo, così come definito dall'articolo 121 del Testo unico, fatta eccezione per
la forma tecnica della dilazione di pagamento del prezzo svolta dai soggetti autorizzati alla
vendita di beni e servizi nel territorio della Repubblica;
d) credito ipotecario;
e) prestito su pegno;
f) rilascio di fideiussioni, l'avallo, l'apertura di credito documentaria, l'accettazione, la girata,
l'impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni
di firma. Sono esclusi le fideiussioni e gli altri impegni di firma previsti nell'ambito di contratti
di fornitura in esclusiva e rilasciati unicamente a banche e intermediari finanziari.
Carta di credito
Tessera personale e non cedibile con la quale un ente emittente autorizza il titolare, entro dei
limiti di spesa prestabiliti, a:
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pagare i propri acquisti di beni e servizi presso esercizi commerciali convenzionati con
l'emittente stesso,
ottenere anticipazioni di contante (cash advance) presso sportelli automatici (ATM) o
presso gli sportelli bancari,
senza dar luogo all'addebito immediato delle somme spese o prelevate.
Carta di credito revolving
Carta di credito che permette di accedere ad una disponibilità di denaro sotto forma di linea di
credito. Il titolare di una carta di credito revolving rimborsa gli acquisti effettuati a rate e per
questo paga alla banca un tasso di interesse.
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Carta di debito
Documento che abilita il titolare, in base a un rapporto contrattuale con l'emittente, a effettuare
operazioni di prelievo presso gli ATM o di pagamento attraverso terminale (POS, Point of Sale,
o cassa continua, cash dispenser) con addebito in tempo reale su conto corrente bancario del
controvalore di ogni operazione effettuata.
Cartolarizzazione
(argomento trattato a pagina 5 della dispensa)
Operazione mediante la quale un soggetto (detto “originator”) cede un suo credito pro soluto
(cioè senza garanzia dell’incasso) a una società che si obbliga a incorporare il credito stesso in
uno o più titoli da cedere a terzi sul mercato.
Cessione del credito
Contratto con il quale un soggetto (creditore cedente) trasferisce un altro soggetto
(cessionario) un diritto di credito, determinando una modificazione soggettiva del rapporto
obbligatorio dal lato del creditore lasciando immutata l’identità del debitore (debitore ceduto).
Consumatore
(argomento trattato a pagina 5 della dispensa)
Persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale
o professionale eventualmente svolta.
Contratto di credito collegato
Contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la
prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o
concludere il contratto di credito;
2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito.
Contratto di mutuo
Contratto col quale una parte (mutuante) consegna all'altra una determinata quantità di danaro
o di altre cose fungibili, e l'altra (mutuatario) si obbliga a restituire altrettante cose della stessa
specie e qualità.
Costituzione in mora
(argomento trattato a pagina 5 della dispensa)
Consiste nella richiesta scritta formulata dal creditore al debitore di adempiere l'obbligazione,
cioè di effettuare un pagamento o consegnare un bene.
La richiesta è di norma inoltrata a mezzo piego o lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, per dare certezza alla data del ricevimento. Alla costituzione in mora conseguono
vari effetti, tra i quali:
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la maturazione degli interessi moratori, nella misura pattuita tra le parti o, in mancanza, in
misura pari all'interesse legale;
l'interruzione del termine di prescrizione;
l'obbligo in capo al debitore di risarcire gli eventuali danni che si producano dopo
la messa in mora.
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Fideiussione
Contratto definito dall'art. 1936 del cod. civ. con cui il fideiussore si obbliga personalmente
verso il creditore garantendo l'adempimento di un'obbligazione altrui. Nel caso di mancato
adempimento dell'obbligazione da parte dell'obbligato, il creditore può rivolgersi
indifferentemente o al fideiussore o all'obbligato stesso. La fideiussione non è valida se non è
valida l’obbligazione principale.
Finanziamento finalizzato
Erogazione di una somma di denaro, da parte di una banca o un intermediario finanziario, al
fine di permettere al soggetto finanziato di acquistare uno specifico bene o servizio.
Gestione caratteristica o corrente
Insieme di processi che generano costi e ricavi e pagamenti e incassi riferibili all'insieme delle
attività (di acquisto, trasformazione e vendita) proprie dell'azienda.
Intermediari finanziari
Soggetti a cui è riservato l’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma, iscritti nell’elenco previsto dall’art. 106 del TUB.
Intermediario del credito
Sono considerati tali gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro
soggetto, diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attività commerciale o
professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico
oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dal Titolo VI-bis del TUB,
almeno una delle seguenti attività:
1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della
conclusione di tali contratti;
2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore.
Ipoteca
Diritto reale di garanzia, costituito dal debitore (o da un terzo) su un bene, a garanzia di un
credito. L'ipoteca attribuisce al creditore il potere di espropriare il bene sul quale è stata iscritta
e di essere soddisfatto con preferenza sul ricavato della vendita. L'ipoteca si estingue
automaticamente dopo venti anni.
Lavoratori parasubordinati
Soggetti che collaborano con un’impresa senza essere avvinti da rapporti di lavoro subordinato
(cioè di lavoro dipendente ex art. 2094 cod. civ.) e in maniera non occasionale. Vi rientrano, per
esempio, i collaboratori coordinati continuativi (oggi “a progetto”), gli agenti, i rappresentanti di
commercio (art. 409 cod. proc. civ.).
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Mediatore creditizio
Soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari
finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
Pegno
Diritto reale di garanzia che ha la funzione di garantire la soddisfazione di un credito. Esso può
costituirsi su cose di proprietà del debitore o su cose appartenenti a terzi. È causa legittima di
prelazione perché attribuisce al creditore garantito il diritto di potersi soddisfare sul bene
oggetto del pegno con preferenza rispetto ad altri creditori.
Periodo di ammortamento
Corrisponde al lasso di tempo necessario per rimborsare interamente il prestito erogato
dall’intermediario. Il piano di ammortamento è infatti il programma di pagamenti pattuiti tra
intermediario e cliente per la restituzione del finanziamento mediante la corresponsione di rate
periodiche.
Rischio di credito
Rischio che il debitore non assolva, anche parzialmente, agli obblighi contratti con il creditore.
Rischio di obsolescenza
Rischio a cui è esposto il proprietario di un bene con riferimento a un possibile deprezzamento
del valore di mercato del bene stesso più intenso rispetto a quello rappresentato dal processo
di ammortamento; il deprezzamento può essere provocato dall'uso del bene o dalla comparsa
sul mercato di beni analoghi maggiormente all'avanguardia o di sostituti.
Sconfinamento
Utilizzo da parte del consumatore di fondi concessi dal finanziatore in eccedenza rispetto al
saldo del conto corrente in assenza di apertura di credito ovvero rispetto all'importo
dell'apertura di credito concessa.
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APPROFONDIMENTI
Gli intermediari del credito e la distribuzione di prodotti di finanziamento
(argomento trattato a pagina 3 della dispensa)
Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi rivestono ruoli ben distinti nell’attività di
distribuzione dei prestiti personali e degli altri prodotti di finanziamento.
Gli agenti in attività finanziaria operano infatti su mandato di un solo intermediario o di più
intermediari appartenenti al medesimo gruppo (“monomandato”).
Soltanto nel caso in cui la l’intermediario non conferisca il mandato all’agente per tutti i prodotti
o servizi, l'agente potrà acquisire ulteriori mandati (al massimo due) da altri intermediari al fine
di offrire l'intera gamma di prodotti o servizi disponibili sul mercato.
L’attività svolta dagli agenti è quindi riconducibile a specifici intermediari che gli hanno conferito
mandato: la legge prevede infatti che l’intermediario mandante sia addirittura responsabile in
solido con l’agente per tutti i danni da lui cagionati ai clienti ed ai terzi nello svolgimento
dell’attività.
L’agente in attività finanziaria può promuovere e – a differenza del mediatore creditizio –
anche concludere i contratti di finanziamento.
Oltre a raccogliere la documentazione necessaria per istruire la pratica e sottoporla
all’intermediario mandante, gli agenti possono quindi anche rappresentare l’intermediario
stesso nella stipula del contratto di finanziamento.
Resta tuttavia inteso che la valutazione del merito creditizio e la decisione in ordine alla
concessione (o meno) del finanziamento rimangono necessariamente in capo all’intermediario,
così come le responsabilità conseguenti.
Il mediatore creditizio svolge invece la funzione di mettere in relazione, anche attraverso
attività di consulenza, l’intermediario con i potenziali clienti al fine di verificare la possibilità di
concedere loro il finanziamento di cui hanno bisogno.
I mediatori creditizi operano quindi in condizione di assoluta indipendenza e terzietà rispetto
alle parti del contratto di finanziamento: i mediatori non possono infatti essere legati ad alcuna
delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza e autonomia.
L’attività concretamente svolta dai mediatori creditizi si distingue in maniera significativa da
quella svolta dagli agenti in attività finanziaria: ai mediatori è infatti vietato rappresentare
l’intermediario nella conclusione del contratto di finanziamento.
Essi non possono neppure effettuare l'erogazione del finanziamento o altra forma di
pagamento e non posso incassare di denaro contante, altri mezzi di pagamento o titoli di
credito.
I mediatori creditizi possono svolgere le seguenti attività prodromiche alla conclusione del
contratto di finanziamento:
•
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•
illustrare le caratteristiche dei diversi prodotti di finanziamento che hanno “in portafoglio”,
aiutando il cliente, mediante attività di consulenza, ad individuare il prodotto più adeguate
alle sue esigenze finanziarie
raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti
svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante, raccogliendo la
documentazione necessaria per la concessione del finanziamento
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•
inoltrare le richieste di finanziamento e la documentazione acquisita all’intermediario
affinché valuti il merito creditizio del cliente e decida se concedere il finanziamento.
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NORMATIVA
•
D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287, Regolamento di attuazione dell'articolo 6 della legge 7 marzo
1996, n. 108, recante disciplina dell'attività di mediazione creditizia
•
Decreto del presidente della repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 approvazione del testo
unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari
e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni
•
Banca d’Italia, Cessione del quinto dello stipendio e operazioni assimilate: cautele e indirizzi
per gli operatori
•
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Decreto 27 dicembre 2006, n. 313, Regolamento
di attuazione dell’articolo 13-bis del decreto –legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80
•
Codice civile, Libro IV - Delle obbligazioni, TITOLO III - Dei singoli contratti, CAPO XVII Dei contratti bancari, SEZIONE III - Dell'apertura di credito bancario
•
Comunicazione UIF del 16 marzo 2012 - schemi rappresentativi di comportamenti anomali
ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007- operatività connessa con il
rischio di frodi nell’attività di factoring
•
Decreto Ministeriale 17 febbraio 2009 n. 29, Regolamento recante disposizioni in materia di
intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 107, 113 e 155, commi 4 e 5 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385
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