REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA
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REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA
REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 “VICENZA” DELIBERAZIONE n. 5 del 13-1-2016 OGGETTO Autorizzazioni sperimentazioni cliniche (Comitato Etico per le Sperimentazioni Cliniche della Provincia di Vicenza - seduta del 16 dicembre 2015). Proponente: Direttore Sanitario Anno Proposta: 2016 Numero Proposta: 18 Direttore Sanitario/2016/18 1 Il Direttore Sanitario riferisce: - che con deliberazioni del Direttore Generale dell’ULSS n. 6 “Vicenza” n. 684 del 08.10.2013 e n. 701 del 14.10.2013 è stato istituito il Comitato Etico per le Sperimentazioni Cliniche della Provincia di Vicenza, in ottemperanza alle linee di indirizzo approvate con DGR n. 1066 del 28.06.2013 e convalidato dalla Regione Veneto con Decreto n. 173 del 05.11.2013; - che il Comitato Etico per le Sperimentazioni Cliniche della Provincia di Vicenza, con verbale n. 12 datato 16.12.2015, agli atti di questo Ufficio, ha valutato le sperimentazioni elencate in allegato. Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia. I Direttori Amministrativo e dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza. Sulla base di quanto sopra IL DIRETTORE GENERALE DELIBERA 1) di autorizzare le sperimentazioni cliniche dell’ULSS 6 “Vicenza” di cui alle schede allegate alla presente deliberazione, parte integrante della stessa, fermo restando eventuali pareri negativi e/o sospesi, ove diversamente indicato (allegato 1); 2) di approvare gli emendamenti inerenti studi proposti dalle varie UU.OO., di cui all’allegato elenco, parte integrante della presente deliberazione (allegato 2); 3) di prendere atto delle comunicazioni “varie” inerenti studi proposti dalle varie UU.OO., di cui all’allegato elenco, parte integrante della presente deliberazione (allegato 3); 4) di approvare il contratto economico relativo a studio clinico da svolgersi presso l’ULSS 6 “Vicenza” di cui all’allegato, parte integrante della presente deliberazione, fermo restando che, in fase di sottoscrizione, il testo di detto contratto potrà essere integrato o perfezionato, previo accordo tra il Promotore dello studio e il Nucleo per la Ricerca Clinica Aziendale (allegato 4); 5) di trasmettere la presente delibera alle altre Aziende UU.LL.SS.SS. della Provincia di Vicenza; 6) di pubblicare la presente delibera all’albo on line. ***** Direttore Sanitario/2016/18 2 Parere favorevole, per quanto di competenza: Il Direttore Amministrativo (App.to Dr. Roberto Toniolo) Il Direttore Sanitario (App.to come Proponente) Il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale (App.to Dr. Paolo Fortuna) IL DIRETTORE GENERALE (F.to digitalmente Giovanni Pavesi) Giovanni Pavesi Digitally signed by Giovanni Pavesi Date: 2016.01.13 16:22:42 CET Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione. Il presente atto è proposto per la pubblicazione all’Albo on-line dell’Azienda con le seguenti modalità: Oggetto e contenuto Copia del presente atto viene inviato in data odierna al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56). IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E AMMINISTRATIVI GENERALI Vicenza, ________________ Copia conforme all’originale, amministrativo. _________________________________ composta di n. fogli (incluso il presente), rilasciata per uso IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E AMMINISTRATIVI GENERALI Vicenza, ________________ Direttore Sanitario/2016/18 _________________________________ 3 COMITATO ETICO PER LE SPERIMENTAZIONI CLINICHE DELLA PROVINCIA DI VICENZA SEDUTA 16 DICEMBRE 2015 Dott.ssa Eleonora Benetti Pediatra - indicato dall'Ordine dei Medici Dott. Salvatore Castronovo Ematologo - Dirigente Medico Ospedaliero ULSS n. 3 AG P Dott. Alessandro Dacomo Direttore Serv. Farmacia Ospedaliera ULSS n. 6 P Don Aldo De Toni Responsabile Pastorale Diocesana Dott. Roberto Gallo Farmacologo AG Dott. Michele Pellizzari Biostatistico ULSS n. 4 P Dott. Pietro Luigi Pujatti Internista - Direttore S.C. Medicina Gen. ULSS n. 5 P Dott. Fabio Randon Esperto materia giuridica e amministrativa ULSS n. 6 P Prof. Francesco Rodeghiero Ematologo - Direttore S.C. Ematologia ULSS n. 6 P Dott. Francesco Salsa Clinico P Dott.ssa Licia Sartori Responsabile Serv. Medicina Legale ULSS n. 4 Sig.ra Roberta Sartori Rappresentante area infermieristica Dott.ssa Graziella Tonato Esperto dispositivi medici AG Dott. Michele Valente MMG Territoriale - indicato dall'Ordine dei Medici AG Dott. Giorgio Vescovo Internista - Direttore S.C. Medicina Gen. ULSS n. 16 AG Dott. Narciso Zocca Rappresentante del Volontariato P AG P P Direttori Sanitari la cui partecipazione alle sedute del CE è prevista in caso di presentazione di progetti/studi della propria Azienda Dott. Ennio Cardone Dott.ssa Paola VALPONDI Segreteria Scientifica Direttore Sanitario ULSS n. 6 AG Sig.ra Manuela PIVA Segreteria Amministrativa Scheda n. 1/facciata a) Sperimentazione n. 50/15 Protocollo: NEXT-IN-CML Titolo: Il sequenziamento di nuova generazione (NGS) per lo screening delle mutazioni del gene BCR-ABL nelle leucemie Philadelphia positive EudraCT n. /// Promotore: Ematologia - Azienda Osp. Universitaria Sant'Orsola-Malpighi di Bologna CRO: /// 1 4 Scheda n. 1/facciata b) Sperimentazione n. 43/14 Unità Operativa: Ematologia - ULSS 6 Sperimentatore Principale: Dott. Di Bona Relatore: Dott. Di Bona Parere: Il CESC esprime parere favorevole Il Prof. Rodeghiero si astiene dalla valutazione dello studio ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE: lettera di intenti domanda di autorizzazione alla sperimentazione protocollo di studio vers. 1.0 in data 11.08.14 sinossi del protocollo vers. 1.0 in data 11.08.14 emendamento 1 del 09.03.15 foglio inf. e cons. inf. per il paziente vers. 1.0 del 14.05.14 informaz. e cons. inf. per il paziente su trattamento dati sensibili vers. 1.0 del 14.05.14 elenco centri partecipanti vers. 2.0 del 09.03.15 elenco laboratori di riferimento vers. 1.0 del 15.05.14 accordo economico con addendum del 06.03.15 2 5 COMITATO ETICO PER LE SPERIMENTAZIONI CLINICHE DELLA PROVINCIA DI VICENZA SEDUTA 16 DICEMBRE 2015 Dott.ssa Eleonora Benetti Pediatra - indicato dall'Ordine dei Medici Dott. Salvatore Castronovo Ematologo - Dirigente Medico Ospedaliero ULSS n. 3 AG P Dott. Alessandro Dacomo Direttore Serv. Farmacia Ospedaliera ULSS n. 6 P Don Aldo De Toni Responsabile Pastorale Diocesana Dott. Roberto Gallo Farmacologo AG Dott. Michele Pellizzari Biostatistico ULSS n. 4 P Dott. Pietro Luigi Pujatti Internista - Direttore S.C. Medicina Gen. ULSS n. 5 P Dott. Fabio Randon Esperto materia giuridica e amministrativa ULSS n. 6 P Prof. Francesco Rodeghiero Ematologo - Direttore S.C. Ematologia ULSS n. 6 P Dott. Francesco Salsa Clinico P Dott.ssa Licia Sartori Responsabile Serv. Medicina Legale ULSS n. 4 Sig.ra Roberta Sartori Rappresentante area infermieristica Dott.ssa Graziella Tonato Esperto dispositivi medici AG Dott. Michele Valente MMG Territoriale - indicato dall'Ordine dei Medici AG Dott. Giorgio Vescovo Internista - Direttore S.C. Medicina Gen. ULSS n. 16 AG Dott. Narciso Zocca Rappresentante del Volontariato P AG P P Direttori Sanitari la cui partecipazione alle sedute del CE è prevista in caso di presentazione di progetti/studi della propria Azienda Dott. Ennio Cardone Dott.ssa Paola VALPONDI Segreteria Scientifica Direttore Sanitario ULSS n. 6 AG Sig.ra Manuela PIVA Segreteria Amministrativa Scheda n. 2/facciata a) Sperimentazione n. 51/15 Protocollo: ALX0681-C301 Titolo: Studio di fase III multicentrico, in doppio cieco, randomizzato a gruppi paralleli con placebo, per studiare l'efficacia e la sicurezza di Caplacizumab in pazienti con porpora trombotica trombocitopenica acquisita EudraCT n. 2015-001098-42 Sponsor: Ablynks NV CRO: Pharm-Olam 3 6 Scheda n. 2/facciata b) Sperimentazione n. 51/15 Unità Operativa: Ematologia - ULSS 6 Sperimentatore Principale: Dott. Di Bona Relatore: Dott. Di Bona Parere: Il CESC esprime parere favorevole Il Prof. Rodeghiero si astiene dalla valutazione dello studio ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE: domanda di autorizzazione alla sperimentazione modulo verifica fattibilità locale protocollo di studio vers. 1.0 del 05.06.15 sinossi del protocollo vers. 1.0 del 05.06.15 foglio inf. e modulo cons. inf. per il paziente vers. 1.0 del 04.11.15 foglio inf. e modulo cons. inf. per il rappresentante legale vers. 1.0 del 04.11.15 modulo cons. inf. per la partner in gravidanza vers. 1.0 del 04.11.15 lettera al medico curante v. 1.0 del 20.07.15 informativa e manifestazione cons. al trattamento dati personali vers. 1.0 del 04.11.15 I.B. vers. 8. del 12.06.15 bozza convenzione economica CV sperimentatore principale materiale vario per il paziente certificato assicurativo lista centri italiani partecipanti del 28.09.15 copia bonifico per oneri CESC 4 7 COMITATO ETICO PER LE SPERIMENTAZIONI CLINICHE DELLA PROVINCIA DI VICENZA SEDUTA 16 DICEMBRE 2015 Dott.ssa Eleonora Benetti Pediatra - indicato dall'Ordine dei Medici Dott. Salvatore Castronovo Ematologo - Dirigente Medico Ospedaliero ULSS n. 3 AG P Dott. Alessandro Dacomo Direttore Serv. Farmacia Ospedaliera ULSS n. 6 P Don Aldo De Toni Responsabile Pastorale Diocesana Dott. Roberto Gallo Farmacologo AG Dott. Michele Pellizzari Biostatistico ULSS n. 4 P Dott. Pietro Luigi Pujatti Internista - Direttore S.C. Medicina Gen. ULSS n. 5 P Dott. Fabio Randon Esperto materia giuridica e amministrativa ULSS n. 6 P Prof. Francesco Rodeghiero Ematologo - Direttore S.C. Ematologia ULSS n. 6 P Dott. Francesco Salsa Clinico P Dott.ssa Licia Sartori Responsabile Serv. Medicina Legale ULSS n. 4 Sig.ra Roberta Sartori Rappresentante area infermieristica Dott.ssa Graziella Tonato Esperto dispositivi medici AG Dott. Michele Valente MMG Territoriale - indicato dall'Ordine dei Medici AG Dott. Giorgio Vescovo Internista - Direttore S.C. Medicina Gen. ULSS n. 16 AG Dott. Narciso Zocca Rappresentante del Volontariato P AG P P Direttori Sanitari la cui partecipazione alle sedute del CE è prevista in caso di presentazione di progetti/studi della propria Azienda Dott. Enzo Apolloni Dott.ssa Paola VALPONDI Segreteria Scientifica Direttore Sanitario ULSS n. 3 AG Sig.ra Manuela PIVA Segreteria Amministrativa Scheda n. 3/facciata a) Sperimentazione n. 52/15 Protocollo: STRONG Titolo: STratificazione del Rischio di Outcomes Neonatali avversi in donne con diabete Gestazionale EudraCT n. /// Promotore: Gruppo di Studio Intersocietario SID-AMD Diabete e Gravidanza CRO: CORE 5 8 Scheda n. 3/facciata b) Sperimentazione n. 52/15 Unità Operativa: Centro Antidiabetico - ULSS 3 Sperimentatore Principale: Dott. Marangoni Relatore: relaziona il Dott. Pujatti Parere: Il CESC all'unanimità prende atto ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE: domanda di autorizzazione alla sperimentazione protocollo di studio vers. 2 del giugno 2015 sinossi del protocollo vers. 2 del giugno 2015 modulo verifica fattibilità locale modulo inf. e consenso per lo studio e dati personali vers. 2 del giugno 2015 scheda raccolta dati vers. 2 del giugno 2015 elenco centri partecipanti 6 9 COMITATO ETICO PER LE SPERIMENTAZIONI CLINICHE DELLA PROVINCIA DI VICENZA SEDUTA 16 DICEMBRE 2015 Dott.ssa Eleonora Benetti Pediatra - indicato dall'Ordine dei Medici Dott. Salvatore Castronovo Ematologo - Dirigente Medico Ospedaliero ULSS n. 3 AG P Dott. Alessandro Dacomo Direttore Serv. Farmacia Ospedaliera ULSS n. 6 P Don Aldo De Toni Responsabile Pastorale Diocesana Dott. Roberto Gallo Farmacologo AG Dott. Michele Pellizzari Biostatistico ULSS n. 4 P Dott. Pietro Luigi Pujatti Internista - Direttore S.C. Medicina Gen. ULSS n. 5 P Dott. Fabio Randon Esperto materia giuridica e amministrativa ULSS n. 6 P Prof. Francesco Rodeghiero Ematologo - Direttore S.C. Ematologia ULSS n. 6 P Dott. Francesco Salsa Clinico P Dott.ssa Licia Sartori Responsabile Serv. Medicina Legale ULSS n. 4 Sig.ra Roberta Sartori Rappresentante area infermieristica Dott.ssa Graziella Tonato Esperto dispositivi medici AG Dott. Michele Valente MMG Territoriale - indicato dall'Ordine dei Medici AG Dott. Giorgio Vescovo Internista - Direttore S.C. Medicina Gen. ULSS n. 16 AG Dott. Narciso Zocca Rappresentante del Volontariato P AG P P Direttori Sanitari la cui partecipazione alle sedute del CE è prevista in caso di presentazione di progetti/studi della propria Azienda Dott. Enzo Apolloni Direttore Sanitario ULSS n. 3 Dott.ssa Paola VALPONDI Segreteria Scientifica AG Sig.ra Manuela PIVA Segreteria Amministrativa Scheda n. 4/facciata a) Sperimentazione n. 53/15 Protocollo: SORAKI Titolo: Stroke volume variations Oxigenation index Risk factors Acute Kidney Injury EudraCT n. /// Promotore: Nefrologia - ULSS 3 CRO: /// 7 10 Scheda n. 4/facciata b) Sperimentazione n. 53/15 Unità Operativa: Nefrologia - ULSS 3 Sperimentatore Principale: Dott. Lentini Relatore: relaziona il Dott. Salsa Parere: Il CESC all'unanimità prende atto ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE: domanda di autorizzazione alla sperimentazione protocollo di studio scheda raccolta dati modulo verifica fattibilità locale 8 11 COMITATO ETICO PER LE SPERIMENTAZIONI CLINICHE DELLA PROVINCIA DI VICENZA SEDUTA 16 DICEMBRE 2015 Dott.ssa Eleonora Benetti Pediatra - indicato dall'Ordine dei Medici Dott. Salvatore Castronovo Ematologo - Dirigente Medico Ospedaliero ULSS n. 3 AG P Dott. Alessandro Dacomo Direttore Serv. Farmacia Ospedaliera ULSS n. 6 P Don Aldo De Toni Responsabile Pastorale Diocesana Dott. Roberto Gallo Farmacologo AG Dott. Michele Pellizzari Biostatistico ULSS n. 4 P Dott. Pietro Luigi Pujatti Internista - Direttore S.C. Medicina Gen. ULSS n. 5 P Dott. Fabio Randon Esperto materia giuridica e amministrativa ULSS n. 6 P Prof. Francesco Rodeghiero Ematologo - Direttore S.C. Ematologia ULSS n. 6 P Dott. Francesco Salsa Clinico P Dott.ssa Licia Sartori Responsabile Serv. Medicina Legale ULSS n. 4 Sig.ra Roberta Sartori Rappresentante area infermieristica Dott.ssa Graziella Tonato Esperto dispositivi medici AG Dott. Michele Valente MMG Territoriale - indicato dall'Ordine dei Medici AG Dott. Giorgio Vescovo Internista - Direttore S.C. Medicina Gen. ULSS n. 16 AG Dott. Narciso Zocca Rappresentante del Volontariato P AG P P Direttori Sanitari la cui partecipazione alle sedute del CE è prevista in caso di presentazione di progetti/studi della propria Azienda Dott. Enzo Apolloni Direttore Sanitario ULSS n. 3 Dott.ssa Paola VALPONDI Segreteria Scientifica AG Sig.ra Manuela PIVA Segreteria Amministrativa Scheda n. 5/facciata a) Sperimentazione n. 54/15 Protocollo: Titolo: Acidosi metabolica nei pazienti in rianimazione in trattamento sostitutivo renale continuo (CRRT) : approccio classico vs approccio di Stewart EudraCT n. /// Promotore: Nefrologia - ULSS 3 CRO: /// 9 12 Scheda n. 5/facciata b) Sperimentazione n. 54/15 Unità Operativa: Nefrologia - ULSS 3 Sperimentatore Principale: Dott. Lentini Relatore: relaziona la Dott.ssa Valpondi Parere: Il CESC all'unanimità prende atto ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE: domanda di autorizzazione alla sperimentazione protocollo di studio scheda raccolta dati modulo verifica fattibilità locale 10 13 COMITATO ETICO PER LE SPERIMENTAZIONI CLINICHE DELLA PROVINCIA DI VICENZA SEDUTA 16 DICEMBRE 2015 Dott.ssa Eleonora Benetti Pediatra - indicato dall'Ordine dei Medici Dott. Salvatore Castronovo Ematologo - Dirigente Medico Ospedaliero ULSS n. 3 AG P Dott. Alessandro Dacomo Direttore Serv. Farmacia Ospedaliera ULSS n. 6 P Don Aldo De Toni Responsabile Pastorale Diocesana Dott. Roberto Gallo Farmacologo AG Dott. Michele Pellizzari Biostatistico ULSS n. 4 P Dott. Pietro Luigi Pujatti Internista - Direttore S.C. Medicina Gen. ULSS n. 5 P Dott. Fabio Randon Esperto materia giuridica e amministrativa ULSS n. 6 P Prof. Francesco Rodeghiero Ematologo - Direttore S.C. Ematologia ULSS n. 6 P Dott. Francesco Salsa Clinico P Dott.ssa Licia Sartori Responsabile Serv. Medicina Legale ULSS n. 4 Sig.ra Roberta Sartori Rappresentante area infermieristica Dott.ssa Graziella Tonato Esperto dispositivi medici AG Dott. Michele Valente MMG Territoriale - indicato dall'Ordine dei Medici AG Dott. Giorgio Vescovo Internista - Direttore S.C. Medicina Gen. ULSS n. 16 AG Dott. Narciso Zocca Rappresentante del Volontariato P AG P P Direttori Sanitari la cui partecipazione alle sedute del CE è prevista in caso di presentazione di progetti/studi della propria Azienda Dott. Ennio Cardone Dott.ssa Paola VALPONDI Segreteria Scientifica Direttore Sanitario ULSS n. 6 AG Sig.ra Manuela PIVA Segreteria Amministrativa Scheda n. 6/facciata a) Sperimentazione n. 55/15 Protocollo: PTC-UC-MSC Titolo: Studio di fase I/II per l'utilizzo di cellule mesenchimali stromali derivate da funicolo cordonale per il trattamento della reazione di graft-versus-host (GvHD) severa steroido-resistente (grado III-IV) EudraCT n. /// Promotore: Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII - Bergamo CRO: /// 11 14 Scheda n. 6/facciata b) Sperimentazione n. 55/15 Unità Operativa: Ematologia - ULSS 6 Sperimentatore Principale: Dott. Raimondi Relatore: Dott. Raimondi Parere: Il CESC esprime parere favorevole Il Prof. Rodeghiero si astiene dalla valutazione dello studio ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE: domanda di autorizzazione alla sperimentazione modulo verifica fattibilità locale protocollo di studio vers. 4.0 del 01.09.14 (emendamento 1 del 01.09.14) sinossi del protocollo vers. 2.0 del 31.05.12 CTA form lettera inf. e cons. inf. pazienti adulti vers. 1.0 del 01.09.14 lettera inf. e cons. inf. vers. 1.0 del 01.09.14 specifico per il centro Pediatria di Monza I.B. vers. 2.0 del 31.05.12 lista centri partecipanti vers. 1 del 01.09.14 schede raccolta dati vers. 3.0 del 31.05.12 copia certificato assicurativo 12 15 EMENDAMENTI 16/12/2015 REPARTO CASA FARMACEUTICA o PROMOTORE PROTOCOLLO RESPONSABILE NUMERO PROF./DOTT. C.E. MOTIVAZIONI 1-Ematologia Novartis CAMN107AIC05 Di Bona 19/13 Emendamento SOSTANZIALE per notifica cambio P.I. 2-Ematologia Quintiles 997HA306 Tosetto 31/15 Emendamento SOSTANZIALE per CI, materiale da consegnare al paziente e budget 3-Ematologia Celgene CC-5013-DLC-002 Visco 64/14 4-Ematologia FONDAZIONE IRCCS IST.NAZ. TUMORI (MI) MM-Rel Elice 38/11 Emendamento SOSTANZIALE 4 del 27/07/2015 nuovo protocollo: per cambio promotore, trasferimento attività di farmacovigilanza, nuova CRF, nuova lista centri partecipanti 5-Diabetologia ULSS 3 INNOCOLL PHARMACEUTICALS INN-TOP-005 Marangoni 37/15 Emendamento SOSTANZIALE n. 001 per l’introduzione di un sottostudio economico sulla salute 6-Ematologia INC Research Italia CSL6543003 Tosetto 65/13 Emendamento SOSTANZIALE ProtocolloAm.4, IB7.0, ICF_SubStudy, IMP material per sottostudio di farmacocinetica e sicurezza 7-Ematologia Bristol-Meyers Squibb PREAMBLE Miggiano 52/13 Emendamento SOSTANZIALE per variazione P.I. * Pagina 1 16 VARIE 16-12-2015 REPARTO CASA FARMACEUTICA o PROMOTORE PROTOCOLLO MOTIVAZIONI RESPONSABILE NUMERO PROF./DOTT. C.E. 1-Malattie Infettive Astra Zeneca D4280R00005 RECOMMEND Benedetti 12/15 Chiusura studio il 24/11/2015 2-Ematologia Gilead Sciences GS-US-352-1214 Ruggeri 49/14 Notifica aggiornamento certificato assicurativo 3-Oncologia ULSS 5 Roche ML27907 Oliani 09/12 Sinossi del Clinical Study Report 4-Oncologia IRCCS - Fond. Pascale MITO-8 De Vivo 03/09 Chiusura arruolamento prima del raggiungimento del campione pianificato a causa della estrema lentezza dell'arruolamento 5-Ematologia GLAXO SMITH KLINE REVIEU Ruggeri 45/15 Variazione tempistiche chiusura arruolamento, dal 31/10/2015 al 31/12/2015 6-Cardiologia Diagram BV REDUCE La Vecchia 18/15 Minuta relativa al meeting: non è stato possibile stilare un report a causa del numero basso di pazienti e di eventi. Verrà organizzato un secondo meeting al raggiungimento di n. 750 pazienti nelllo studio 7-Neurologia UCB Pharma PROMETEO Perini 09/11 Chiusura studio il 07/05/2015 * Pagina 1 17 MODELLO CONVENZIONE CONCERNENTE CONDIZIONI E MODALITA’ PER L’ESECUZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE CLINICA (di medicinale con promotore commerciale) CONTRATTO ECONOMICO TRA L’Azienda U.L.SS. n. 6 ‘Vicenza’, di seguito per brevità “Ente”, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02441500242, con sede in Vicenza (VI), viale Rodolfi n. 37, nella persona del legale rappresentante dott. ing. Ermanno Angonese, domiciliato per la carica presso la sede E oppure in caso di incarico a CRO la Pharm-Olam International LTD (di seguito per brevità “CRO”) con sede legale in Ascot SL5 8BJ United Kingdom Via The Brackens London Road UK TAX-ID 666 169 502 in persona del Legale Rappresentante/Procuratore (nome cognome) Anna Formosa la quale agisce parte contraente autonoma per Ablynx NV, Technologiepark 21 9052 Zwijnaarde, Belgium PREMESSO - - che con istanza in data 11 Novembre 2015 la CRO Pharm-Olam International Italy agendo per conto di Ablynx NV, Technologiepark 21 9052 Zwijnaarde, Belgium: ha richiesto all’Autorità competente la pertinente autorizzazione ad effettuare la Sperimentazione clinica dal titolo “Studio di Fase III Multicentrico, in Doppio Cieco, Randomizzato a Gruppi Paralleli con Placebo, per Studiare l’Efficacia e la Sicurezza di Caplacizumab in Pazienti con Porpora Trombotica Trombocitopenica Acquisitacodice protocollo n. ALX0681-C301. EudraCT number 2015‐001098‐42 (di seguito la “Sperimentazione”) che il protocollo di studio e tutti i documenti inviati al Comitato Etico per la Sperimentazione Clinica (di seguito “CESC”) e approvati dal medesimo costituiscono parte integrante della presente convenzione, seppure non necessariamente allegati alla stessa; - che il CESC Comitato Etico per la sperimentazione clinica della Provincia di Vicenza c/o Ospedale 1 18 - - - - S. Bortolo - con sede in viale Rodolfi 37 36100 Vicenza, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla sperimentazione clinica in oggetto in occasione della seduta del _____________________ ; che il Promotore/CRO e l’Ente hanno convenuto sui nominativi dei collaboratori professionali e delle deleghe per le attività previste dalla sperimentazione forniti dallo Sperimentatore Principale (di seguito Sperimentatore); il Promotore/CRO ha provveduto a versare all’Ente la somma di euro 4000.00 per la valutazione della ricerca e/o per l’emissione del parere unico ed altre eventuali voci; che la sperimentazione non può avere inizio prima della sottoscrizione della presente convenzione da parte di entrambe le parti; che l’inizio della sperimentazione nonché l’efficacia della presente convenzione sono subordinate all’acquisizione del parere favorevole dell’Autorità competente nelle modalità previste dalla normativa vigente; che la sperimentazione clinica sui pazienti potrà essere condotta solo nel pieno rispetto della dignità dell’uomo e dei suoi diritti fondamentali così come dettato dalla “Dichiarazione di Helsinki”, dalle norme di “Good Clinical Practice“ (GCP) emanate dalla Comunità Europea (così come recepiti dal Governo Italiano ed in accordo con le Linee Guida emanate dagli stessi organismi), in attuazione di quanto prevede inoltre la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano nell’applicazione della biologia e della medicina fatta ad Oviedo il 4 /4/1997 e, infine, secondo i contenuti dei codici italiani di deontologia medica delle professioni sanitarie e dei Regolamenti vigenti in materia, nonché nel rispetto delle leggi vigenti in materia di prevenzione della corruzione. L’ente prende atto e concorda che lo Sponsor è inteso come parte terza beneficiaria di questa Convenzione ad ha diritto indipendente di esercitare le clausole di questa convenzione nei confronti dell’Ente come se lo Sponsor fosse parte di questa Convenzione. Per questioni normative, scientifiche e cliniche, il protocollo prevarrà su questo contratto in caso di discrepanze. SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 - PREMESSA Le premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante del presente contratto. ART. 2 - REFERENTI DELLA SPERIMENTAZIONE L'Ente, su indicazione del Promotore, nomina quale Responsabile della Sperimentazione richiamata in premessa, a seguito di formale accettazione, il Dr.Eros Di Bona, in servizio presso la Unità Operativa di Ematologia,, in qualità di Sperimentatore Principale (di seguito “Sperimentatore”), il quale potrà essere coadiuvato nell’esecuzione dello studio da personale strutturato e non strutturato. Ente è responsabile degli atti e delle omissioni del suo personale medico strutturato e non strutturato (compreso lo sperimentatore). Il personale dell’Ente che collabora allo svolgimento della sperimentazione non può ricevere alcun compenso dal Promotore né avere contratti o intrattenere con la medesima rapporti di qualsiasi tipo, se non di carattere tecnico scientifico attinenti la sperimentazione. 2 19 Il Promotore individua quale proprio referente tecnico scientifico della Sperimentazione il Dr. Robert K. Zeldin, MD, Chief Medical Officer of Ablynx che potrà nominare un responsabile di progetto ed avere contatti con i sanitari incaricati di programmare e di eseguire la Sperimentazione nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento. L'Ente accetta le visite di monitoraggio e di auditing che verranno eseguite presso la U.O Unità Operativa di Ematologia da parte del personale del Promotore o di società terza incaricata dal Promotore, al fine di verificare il corretto andamento della Sperimentazione. Nel caso in cui un audit o visita di auditing (dallo Sponsor, CRO o di un organismo di regolamentazione) evidenzi findings maggiori, l’ Istituzione dovra’ immediatamente informare la CRO e lo Sponsor riguardo gli stessi e proporre ed attuare misure correttive e preventive per porre rimedio a queste problematiche. Qualora il rapporto di collaborazione tra Sperimentatore e Ente dovesse, per qualsivoglia ragione, giungere al termine, l’Ente è tenuto ad informare per iscritto il Promotore/CRO prima possibile. L’Ente notifica immediatamente al Promotore/CRO se un’Autorità Regolatoria ha iniziato un procedimento ispettivo e fornisce copia, nel rispetto della normativa vigente, della corrispondenza tra l’Ente e l’Autorità Regolatoria risultante a seguito di tale ispezione. L’Ente garantisce che, alla data della stipula della presente Convezione e durante la sperimentazione: a) l’Ente e lo Sperimentatore possiedono tutti i requisiti normativi e regolamentari necessari per condurre la Sperimentazione; b) all’Ente non è stata interdetta o preclusa la possibilità di svolgere ricerche cliniche; parimenti, l’Ente garantisce che nemmeno allo Sperimentatore è stata interdetta o preclusa la possibilità di svolgere ricerche cliniche nei Paesi in cui egli/ella ha prestato la propria attività professionale; c) né l’Ente né lo Sperimentatore sono stati coinvolti da autorità governative, regolamentari o giudiziali in indagini, inchieste, denunce o azioni esecutive attualmente pendenti che siano connesse alla conduzione di ricerche cliniche. L’Ente garantisce inoltre che per tutta la durata della presente Convenzione, e per i tre anni successivi alla cessazione dei suoi effetti, comunicherà tempestivamente al Promotore/CRO la sussistenza di qualsiasi circostanza tale da risultare in una preclusione o un impedimento allo svolgimento delle attività di ricerca clinica. L’Ente attesta che da parte propria e dello Sperimentatore non sussiste alcun conflitto di interesse tra le Parti della Convenzione tale da impedire o influenzare il corretto adempimento degli impegni assunti ai sensi della Convenzione stessa. L’Ente si impegna anche per conto dello sperimentatore ad informare immediatamente il Promotore/CRO di eventuali conflitti di interesse sorti successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione. ART. 3 – INIZIO SPERIMENTAZIONE E NUMERO PAZIENTI L’Ente si obbliga a che, prima di svolgere mansioni legate alla Sperimentazione, lo Sperimentatore e il personale strutturato e non stutturato coadiuvato nell’esecuzione della stessa completeranno la formazione GCP erogata dal Promotore o altro corso di formazione ritenuto equivalente a giudizio del Promotore. Sarà necessario ripetere la formazione alla scadenza del periodo di certificazione o nel caso di aggiornamenti e/o modifiche alle GCP e/o alla normativa vigente in materia. L’ente assicura che la strumentazione, i mezzi e le apparecchiature in uso all’Ente stesso hanno un certificato di appropriata calibrazione e mantenimento che 3 20 può essere esibito su richiesta. La sperimentazione verrà effettuata esclusivamente sui pazienti eleggibili secondo i criteri di inclusione ed esclusione riportati nel protocollo di studio e solo dopo aver acquisito dagli stessi il consenso informato. Presso il centro sperimentale dell’Ente saranno arruolati circa …2 pazienti entro il Aprile 2017 (data stimata). Il reclutamento continuerà in ogni caso fino al raggiungimento del numero globale di pazienti previsti da protocollo, salvo diversa comunicazione in corso di studio. L’ente si adoperera’ al meglio per arruolare il numero di soggetti concordato. La CRO si riserva il diritto di istruire il ricercatore, per mezzo di notifica scritta preventiva, di arruolare un numero inferiore di soggetti nello studio rispetto al numero concordato al momento della firma del presente Accordo o di terminare l’arruolamento del tutto, in questo caso alla fine il pagamento dovuto all'Istituzione sarà effettuata su base pro-rata Essendo una Sperimentazione multicentrica ad arruolamento competitivo , il numero di pazienti per centro può variare, in più o in meno, in funzione della capacità d’arruolamento di ciascuno. Le Parti prendono atto che un eventuale aumento del numero di pazienti da arruolare presso il centro sperimentale dell’Ente dovrà essere preventivamente concordato tra le parti, sentito il parere dello sperimentatore, notificato al CESC e formalizzato tra le parti ai sensi del successivo art. 14. Il Promotore/CRO comunicherà tempestivamente per iscritto allo Sperimentatore la data di chiusura degli arruolamenti, o per raggiungimento del numero di pazienti complessivamente richiesto o per scadenza dei tempi previsti, e lo Sperimentatore sarà quindi tenuto a svolgere la Sperimentazione solo su quei pazienti già arruolati alla data di detta comunicazione. Il Promotore/CRO non avrà alcuna responsabilità e non riconoscerà alcun compenso per i pazienti arruolati dallo Sperimentatore, su sua iniziativa, oltre il numero massimo concordato o in data successiva a quella della comunicazione di interruzione dell’arruolamento. ART. 4 - OBBLIGAZIONI DELLE PARTI 4.1 Obblighi del Promotore/CRO e dell’Ente: 4.1.1 Il Promotore/CRO si impegna: a) ad osservare tutte le istruzioni, le direttive e le raccomandazioni precisate nel parere del CESC; b) a fornire all’Ente, tramite la farmacia, tutti i prodotti secondo quanto descritto dal Protocollo di studio da utilizzarsi nel corso della Sperimentazione, inclusi eventuali placebo e/o farmaci di confronto, a propria cura e spese, con le modalità previste dalla normativa vigente, nelle quantità e modalità necessarie all'esecuzione della Sperimentazione, confezionati ed etichettati secondo quanto descritto dal protocollo di studio e dalla normativa applicabile. I prodotti devono essere accompagnati da regolare documento di trasporto riportante la descrizione dei prodotti, la quantità, il lotto di preparazione, la data di scadenza e le eventuali particolari condizioni di conservazione, il riferimento del protocollo sperimentale, il reparto a cui sono destinati, il nome del responsabile della sperimentazione; c) a fornire gratuitamente tutti i supporti necessari per la registrazione e la raccolta dati ed altro 4 21 materiale eventualmente previsto dal protocollo di studio o comunque necessario allo svolgimento dello stesso (quale: kits di laboratorio); d) il Promotore/CRO si impegna a versare la quota monitoraggio pari ad Euro 1.700 (millesettecento) esente da IVA, secondo l’Art. 7 TER DPR 633/72, come corrispettivo per la verifica dell’andamento dello studio, da versare entro 30 giorni dalla firma della convenzione secondo le modalità concordate con l’Ente; e) comunicare all’Ente il termine entro il quale permane l’obbligo in capo allo stesso di conservare la documentazione inerente la Sperimentazione;. 4.1.2 L’Ente si impegna: a) tramite lo Sperimentatore, a garantire la conduzione della Sperimentazione nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo; b) a garantire la gestione dei prodotti secondo le indicazioni del Protocollo; c) ad assicurare, attraverso la farmacia dell'Ente, l'idonea conservazione dei prodotti, nonché la registrazione, possibilmente informatizzata, di tutti i movimenti di carico e scarico, per tutti i passaggi necessari alla distribuzione/somministrazione/ utilizzazione / restituzioni per il paziente. d) a garantire il rispetto delle Norme di Buona Preparazione della Farmacopea Ufficiale Italiana per i medicinali che subiscono una trasformazione galenica, delegando sempre la farmacia a tale scopo; e) ad utilizzare i prodotti sperimentali forniti dal Promotore solo ed esclusivamente ai fini della Sperimentazione; f) ad osservare tutte le leggi e i regolamenti applicabili, come le istruzioni, le direttive e le raccomandazioni precisate nel parere del CESC; g) a tenere informati costantemente il Promotore/CRO e il CESC sull’andamento della sperimentazione, in particolare per quanto concerne l’eventuale verificarsi di eventi avversi/incidenti gravi direttamente o non direttamente correlati alla somministrazione/utilizzo del prodotto sperimentale; h) a restituire al Promotore eventuali rimanenze di prodotto scaduto o non utilizzato al termine della Sperimentazione, ai fini della distruzione, a cura e spese del Promotore entro 60 giorni dalla comunicazione della scadenza o della conclusione della sperimentazione, unitamente alla documentazione attestante la regolare contabilità del prodotto fornito, utilizzato e restituito; i) a conservare la documentazione inerente la Sperimentazione per un periodo minimo di 15 anni successivi alla conclusione della Sperimentazione salva diversa indicazione del Promotore; 5 22 4.1.3 obblighi - apparecchiature/materiale d’uso di cui al punto 4.1.1, lettera d): custodia – uso - ritiro L’Ente si assume l’onere di provvedere alla custodia delle apparecchiature e del relativo materiale d’uso. Il Promotore si impegna ad accollarsi le eventuali spese di manutenzione e riparazione delle apparecchiature. Al termine delle attività richiedenti l’utilizzo di tali apparecchiature o, comunque al termine della Sperimentazione, il Promotore si farà carico del loro ritiro con la stesura di apposito verbale. danni L’Ente si assume la responsabilità per ogni eventuale danno che potrebbe derivare a persone, animali o cose di sua proprietà o di terzi in relazione all’uso delle apparecchiature al di fuori delle finalità descritte in premessa o in difformità da quanto prescritto dal manuale d’uso del produttore. Il Promotore si assume ogni responsabilità per quanto concerne eventuali danni derivanti dall’utilizzo di tali apparecchiature per le finalità descritte in premessa, nel rispetto del Protocollo e secondo il manuale d’uso del produttore delle stesse. Furto, danno, smarrimento L’Ente si impegna ad effettuare regolare denuncia all’autorità competente, in caso di furto, danno o smarrimento delle apparecchiature e, in ogni caso, ad avvisare immediatamente il Promotore. ART. 5 - CORRISPETTIVO A copertura dei costi derivanti e/o generati dalla Sperimentazione, per ogni paziente eleggibile e valutabile incluso e trattato secondo il protocollo di studio e per il quale sarà consegnata/trasmessa la relativa CRF ("Case Report Form") completata e ritenuta valida dal Promotore/CRO, all’Ente verranno corrisposti gli importi sotto indicati, in base alle attività svolte (importi in euro, IVA esclusa) ed effettuate secondo lo schema terapeutico riportato di seguito e descritto nel protocollo di studio: ------ OMISSIS ------ Pazienti in screen failure. Saranno definiti così quei pazienti che firmano il Modulo per il Consenso informato e sottostanno alle procedure di screening ma che non si qualificano per la randomizzazione. L’ammontare fisso pagabile per i pazienti che non riescono a qualificarsi per la randomizzazione (“pazienti in screen failure”) consiste in una tariffa forfettaria di EUR ---------- per paziente in Screen Failure. Il corrispettivo totale a paziente completato e valutabile (incluse tutte le procedure da protocollo e gestione di studio, di consumo e spese generali istituzionali) sarà di € ----------- IVA esente in conformità con l’art 7 TER DPR 633/72. Nel caso in cui un paziente sia stato arruolato ma non abbia completato tutto l’iter previsto dal protocollo, il contributo per paziente sarà corrisposto proporzionalmente all’attività effettivamente svolta, secondo lo schema di fasi/visite e altre voci sopra riportate. Tutti gli esami di laboratorio e strumentali aggiuntivi rispetto alla comune pratica clinica richiesti dal protocollo di studio, così come approvato dal CESC, saranno ad esclusivo carico del Promotore dopo aver ottenuto accordo scritto. 6 23 Il Promotore/CRO provvederà, inoltre, a rimborsare all’Ente tutti i costi aggiuntivi risultanti da attività mediche/diagnostiche non previste nel protocollo di studio o successivi emendamenti allo stesso, e non già coperti dai compensi sopra elencati, qualora tali attività si rendano indispensabili a seguito di un'alterazione dello stato clinico del paziente causata dalla Sperimentazione stessa. Il rimborso sarà effettuato solo a condizione che tali attività e i relativi costi, come da tariffario dell’Ente, siano stati comunicati, giustificati e documentati per iscritto al Promotore/CRO (fermo restando l'anonimato del paziente) dopo aver ottenuto accordo scritto. Non vi sarà compenso, ad eccezione degli oneri fissi del CESC e del Nucleo per la Ricerca Clinica Aziendale, per violazione dei criteri di inclusione e, comunque nel caso di non corretta e completa osservanza del protocollo, ferma restando, in tali ipotesi, la necessaria e preventiva risoluzione della convenzione secondo la procedura di cui al successivo art. 11. Gli importi per visita/paziente del presente articolo, saranno corrisposti all'Ente con cadenza semestrale ( a fronte di emissione di regolare fattura da parte dello stesso, sulla base di quanto maturato e rendicontato nel periodo di riferimento presentata dal Promotore/CRO, da inviare ai seguenti indirizzi: Pharm-Olam International, Ltd, UK TAX-ID 666 169 502, The Brackens London Road Ascot SL5 8BJ United Kingdom, E inviato a Pharm-Olam International, Piazza M. Buonarroti 32, 20145, Milano, email: [email protected] Il pagamento verrà effettuato entro …60 giorni fine mese data fattura. Il saldo verrà effettuato in ogni caso solamente dopo la consegna al Promotore di tutte le schede raccolta dati compilate le cui queries siano stato risolte. ART. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Le Parti si impegnano a rispettare le Leggi Privacy (come definite nel proseguo), inclusi gli ambiti attinenti alle misure di sicurezza ed alla confidenzialità; le Parti riconoscono che agire in piena conformità con le Leggi Privacy è una condizione essenziale per qualsivoglia nomina relativa all’esecuzione della Sperimentazione. Fatto salvo quanto disposto dall’art. 13, l’Ente garantisce, per sé e per lo Sperimentatore, di essere pienamente edotto circa tutti gli obblighi derivanti da qualsivoglia normativa applicabile relativa al segreto professionale in campo medico ed alla protezione dei dati personali dei pazienti, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo la Direttiva UE 95/46/EC, il Codice Privacy (D.Lgs 196/03, s.m.i.), i provvedimenti, le linee guida e le autorizzazioni generali dell’Autorità Garante italiana per la protezione dei dati personali (quali le Linee guida per i trattamenti di dati personali nell'ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali - 24 luglio 2008; l’Autorizzazione n. 8/2013 - Autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici - 27 dicembre 2013 (da aggiornare ogni inizio anno) l’Autorizzazione n. 9/2013 Autorizzazione generale al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica - 27 dicembre 2013 (da aggiornare ogni inizio anno) (collettivamente “Leggi Privacy”). In ossequio alle Leggi Privacy, le Parti riconoscono reciprocamente che per lo svolgimento della Sperimentazione, l’Ente ed il Promotore agiranno quali Titolari indipendenti del trattamento, ciascuno per quanto attiene al proprio ambito di competenza, ai sensi delle leggi applicabili Si conviene inoltre che la CRO e lo Sperimentatore, ciascuno per quanto attiene al proprio ambito di competenza, agiranno quali Responsabili del trattamento dei dati personali, rispettivamente dello Sponsor e dell’Ente. Con il presente contratto, sottoscritto anche dal Responsabile della sperimentazione, l’Ente nomina lo Sperimentatore quale Responsabile del trattamento. 7 24 Le Parti si impegnano affinché tutto il proprio personale coinvolto nello svolgimento della Sperimentazione e, più in generale, della presente convenzione (incluso il personale dello Sperimentatore e dell’Ente) rispetti le Leggi Privacy e le istruzioni del Promotore relativamente alla protezione dei dati personali, inclusi gli aspetti di sicurezza e confidenzialità dei dati. Tale obbligazione include, a titolo di esempio: (i) fornire al paziente coinvolto nella Sperimentazione un’informativa privacy completa ed a norma di legge (in particolare, art. 13 D.Lgs. 196/2003 s.m.i., nonché delle sopra menzionate Linee guida 24 luglio 2008, Autorizzazione n. 8/2013 e Autorizzazione n. 9/2013); (ii) ottenere il consenso informato scritto del paziente prima della sua partecipazione nella Sperimentazione; (iii) rispettare i diritti privacy di ogni interessato come stabilito dalle Leggi Privacy applicabili; (iv) adottare tutte le adeguate misure fisiche, logiche, organizzative, tecniche ed informatiche in ossequio alle Leggi Privacy applicabili. Lo Sperimentatore provvederà a dissociare in modo adeguato i dati identificativi dei pazienti dai dati relativi ai risultati della Sperimentazione (e.g. rendendo tali dati anonimi tramite l’individuazione dei risultati con un codice alfanumerico generato casualmente) affinché siano trasmessi al Promotore e/o alla CRO solamente dati anonimi. L’Ente consentirà alla CRO e/o al Promotore di aver accesso ai dati clinici (incluse le cartelle cliniche) e ad ogni altra informazione che possa essere rilevante per la Sperimentazione, sempre in ossequio alle Leggi Privacy applicabili e rispettando le misure di sicurezza, nonché la confidenzialità dei dati. Entro i limiti di quanto previsto dall’Informativa fornita ai pazienti della Sperimentazione, i dati personali di tali soggetti saranno accessibili esclusivamente a dipendenti, collaboratori, monitors e auditors del Promotore, così come previsto dalla presente convenzione e/o dalle competenti autorità nell’esercizio delle loro funzioni. L’Ente e lo Sperimentatore si impegnano ad informare in modo chiaro e completo ogni paziente della Sperimentazione circa le modalità di trattamento dei dati personali prima della relativa partecipazione alla Sperimentazione, secondo quanto previsto dalle Leggi Privacy applicabili. Prima che abbia inizio la Sperimentazione, incluse le relative fasi prodromiche e di screening, lo Sperimentatore si impegna a rendere idonea informativa a ciascun paziente circa natura, finalità, risultati, conseguenze e rischi della Sperimentazione prima della relativa partecipazione alla Sperimentazione. Prima dell’arruolamento del paziente, lo Sperimentatore o un suo delegato autorizzato, otterranno per iscritto il consenso informato del paziente: (a) a partecipare alla Sperimentazione; (b) alla comunicazione delle relative informazioni confidenziali; (c) al trattamento dei dati personali; (d) al trasferimento della documentazione contenente i dati personali del paziente, inclusi i dati sensibili sulla salute, alla CRO e/o al Promotore (incluse le società del gruppo) e/o alle competenti autorità e/o ad altre istituzioni anche al di fuori dell’Unione Europea, in conformità a quanto richiesto dalle leggi e in conformità alle Leggi Privacy applicabili. Le obbligazioni e le previsioni della presente clausola continueranno ad essere valide ed efficaci anche successivamente al termine di validità e/o efficacia della presente convenzione per qualunque causa intervenuto. ART. 7 – DATI SCIENTIFICI: SEGRETEZZA, PROPRIETÀ, RISULTATI E POLITICA DI PUBBLICAZIONE 7.1 Salvo quanto disposto dal presente articolo 7, l’Ente manterrà le informazioni correlate alla Sperimentazione nel più stretto riserbo e non divulgherà tali informazioni riservate a terzi senza il consenso scritto del Promotore. L’Ente garantisce che l’obbligo alla riservatezza sarà esteso allo Sperimentatore e ai suoi collaboratori e a qualunque altra persona, all’interno o estranea all’Ente, che, per qualsiasi motivo, dovesse venire a conoscenza di dati riservati e le garanzie che dicono che i 8 25 destinatari di informazioni riservate saranno (prima della divulgazione di qualsiasi informazione riservata a loro) sono stati informati dell'esistenza di questo accordo e avranno accettato in relazione alle informazioni riservate obblighi di riservatezza prima scritti non meno onerose di quelle contenute nel presente Contratto. I presenti obblighi di riservatezza e confidenzialità rimarranno in vigore finché le informazioni non saranno rese di dominio pubblico da parte del Promotore. 7.2 La divulgazione dei risultati dovrà avvenire secondo quanto previsto dalla vigente normativa. Il Promotore si assume inoltre la responsabilità della preparazione del Rapporto Clinico finale e della trasmissione al Comitato Etico per il tramite del portale AIFA per le sperimentazioni cliniche o con modalità alternative identificate dall’Autorità Competente. Fatto salvo quanto stabilito nella presente sezione 7.2, il ricercatore può pubblicare dati o risultati di questo studio, lo sperimentatore riceverà anche una copia della Relazione Clinica finale per assisterlo in tale pubblicazione. In tal caso lo Sperimentatore dovrà inviare il manoscritto al Promotore prima della sua sottomissione per la pubblicazione. Il Promotore avrà 60 giorni (silenzio – assenso), dal ricevimento del manoscritto, durante i quali potrà suggerire modifiche. Lo Sperimentatore accetterà di incorporare nella pubblicazione commenti e ulteriori informazioni, qualora non siano in contrasto con l’attendibilità dei dati, con i diritti, con la sicurezza e il benessere dei pazienti. In ogni caso, è fatto salvo il diritto del Promotore di richiedere, a sua discrezione, un ritardo nella pubblicazione del manoscritto di massimo 90 giorni rispetto alla data di pubblicazione prefissata dall’Ente, al fine di consentire la tutela di eventuali diritti di proprietà industriale del Promotore. Laddove la Sperimentazione sia multicentrica, resta inteso che ogni eventuale pubblicazione da parte dello Sperimentatore potrà avvenire solo dopo la pubblicazione multicentrica effettuata dal Promotore, o da terzo da questi designato, oppure decorsi dodici (12) mesi dalla fine della Sperimentazione multicentrica senza che sia avvenuta la pubblicazione primaria ad opera del promotore. 7.3 Tutti i dati privi di elementi identificativi e quanto prodotto in relazione alla Sperimentazione, incluse tutte le schede raccolta dati, la documentazione, le informazioni, i materiali ed i risultati in qualsiasi forma generati nel corso dell’esecuzione della Sperimentazione, sono di proprietà del Promotore, al quale vengono trasferiti in virtù della presente Convenzione. La proprietà del promotore riguarderà pertanto tutti i dati scientifici e non i dati personali. Appartiene all’Ente, che ha l’obbligo di conservarlo nella cartella clinica del paziente, tutto il materiale predetto originale, completo dei dati identificativi del paziente, così come raccolto prima della trasposizione nelle schede rese anonime, che appartengono, invece, al Promotore. Eventuali risultati suscettibili di brevetto, derivanti direttamente dalla Sperimentazione, saranno in ogni caso di proprietà del Promotore nel rispetto delle normative vigenti. E’ consentita anche in questo caso la pubblicazione dei risultati della Sperimentazione agli sperimentatori che vi abbiano preso parte fermo restando le procedure di verifica di cui al punto 7.2 precedente. Il Promotore è proprietario dei dati scientifici e titolare esclusivo di tutti i diritti di proprietà industriale/intellettuale e di sfruttamento economico, in Italia ed all’estero, di tutti i dati, i risultati, le invenzioni, le informazioni e le conoscenze derivanti, in via diretta o indiretta, dalla Sperimentazione, così come di qualunque lavoro o materiale generato in funzione della Sperimentazione. 9 26 L’Ente e lo Sperimentatore sono d’accordo nell’ assegnare ed nell’assicurare che i loro dipendenti / collaboratori / fornitori / agenti, attribuiranno allo Sponsor tutti i diritti di tutti i dati o risultati che sono di proprietà dello Sponsor ai sensi della presente Sezione 7.3. E’ inteso che i pagamenti delle somme di cui all’art. 5 includono altresì il corrispettivo per l’acquisto da parte del Promotore di tutti i diritti di proprietà e di sfruttamento economico sui dati e risultati della Sperimentazione. 7.4 Gli obblighi e le disposizioni del presente articolo continueranno a essere pienamente validi ed efficaci anche a seguito della risoluzione o cessazione per qualsiasi causa del presente contratto. ART. 8 – COMPLIANCE E LOTTA ALLA CORRUZIONE L’Ente, lo Sperimentatore e/o i collaboratori coinvolti nell’esecuzione della Sperimentazione si impegnano a rispettare la normativa anti-corruzione vigente in Italia. In ogni caso, l’Ente e lo Sperimentatore dichiarano di non avere (direttamente o indirettamente) offerto, corrisposto, ricevuto, ovvero autorizzato l’offerta, corresponsione o accettazione a/da alcuno di denaro, beni o qualsiasi utilità – e si impegnano ad astenersi dall’offrire, corrispondere, ricevere, ovvero autorizzare l’offerta, corresponsione o accettazione a/da alcuno di denaro, beni o qualsiasi utilità, ovvero dal compiere qualsiasi altra attività – con l’obiettivo di influenzare impropriamente o indebitamente l’attività di un pubblico ufficiale o di un qualunque altro soggetto col fine di ottenerne un indebito vantaggio. Qualora il Promotore avesse fondata notizia del mancato rispetto della normativa anti-corruzione vigente in Italia, ovvero della violazione dei principi contenuti nel Piano aziendale di prevenzione alla corruzione, emanato ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190, e nel US Foreign Corrupt Practices Act of 1977 e successivi ememndamenti (“FCPA). il Promotore/CRO potrà immediatamente risolvere la presente Convenzione. L’Ente fa presente al Promotore/CRO, con il presente contratto, che il vigente Piano aziendale di prevenzione della corruzione è pubblicato sul sito internet dell’ULSS n. 6 ‘Vicenza’ (www.ulssvicenza.it) ed è accedibile a chiunque; il Promotore/CRO si impegna quindi a prenderne visione. ART. 9 - COPERTURA ASSICURATIVA Si dà atto che il Promotore/CRO, conformemente alle normative vigenti, ha stipulato con la compagnia Chubb Insurance Company of Europe SE. una Polizza di Assicurazione responsabilità civile Sperimentazioni cliniche n. 99500053 a garanzia dei danni conseguenti all’esecuzione della sperimentazione. ART. 10 - DECORRENZA DELLA CONVENZIONE Le Parti convengono che la presente scrittura avrà validità a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione da parte di entrambe le parti, ovvero dall’acquisizione del parere favorevole alla sperimentazione clinica rilasciata dall’Autorità competente nelle modalità previste dalla legislazione vigente, laddove successiva, e rimarrà in vigore fino alla data di chiusura formale del centro sperimentale presso l’Ente. 10 27 La data di termine della sperimentazione è prevista indicativamente entro Ottobre 2017 (specificare mese/anno). ART. 11 - RECESSO E INTERRUZIONE ANTICIPATA – RISOLUZIONE 11.1 Recesso ed interruzione anticipata Ciascuna parte può recedere dal presente contratto prima della scadenza per giustificati motivi mediante comunicazione scritta e con preavviso di 30 giorni ai sensi dell’articolo 1373, comma II, c.c., da inoltrare all’altra parte mediante raccomandata a/r o pec. In caso di recesso del promotore sono comunque fatti salvi gli obblighi assunti e le spese effettuate dall’Ente alla data della comunicazione di recesso, senza la possibilità di ottenere il risarcimento per gli eventuali maggiori e diversi danni. L’Ente si impegna a restituire l’eventuale compenso già liquidato e relativo ad attività non ancora eseguite. Il promotore/CRO può recedere dal presente contratto per fondate e oggettive ragioni di natura organizzativa, funzionale o amministrativa che rendano obiettivamente impossibile la prosecuzione della sperimentazione. Il promotore/CRO potrà recedere dal presente contratto anche nel caso in cui non intenda accettare il sostituto del responsabile della sperimentazione proposto dall’Ente. In particolare, nel caso di recesso anticipato, il promotore/CRO liquiderà all’Ente tutte le spese documentate e non revocabili che questo abbia sostenuto al fine di garantire la corretta ed efficace esecuzione della sperimentazione, nonché i compensi sino a quel momento maturati. In caso di recesso anticipato, il promotore/CRO ha diritto di ricevere, quale proprietario a titolo originario, ogni risultato anche parziale, ottenuto dall’Ente a seguito e nel corso della sperimentazione. 11.2 Risoluzione Ciascuna delle parti della presente convenzione si riserva il diritto di risolvere la presente convenzione per gravi e documentate inadempienze dell’altra parte. Il La presente convenzione si intenderà risolta di diritto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. qualora la sperimentazione non venga condotta in conformità al d.lgs. 6.11.2007 n. 200, al d.lgs. 24.06.2003 n. 211 e secondo le norme di Buona Pratica Clinica in vigore. La presente convenzione si ritiene in ogni caso sospesa o interrotta definitivamente in caso di specifica determinazione in tal senso assunta dall’Autorità competente secondo la normativa vigente. Nel caso si abbia motivo, valido e documentabile, di ritenere che la prosecuzione della Sperimentazione possa rappresentare un rischio non accettabile per i pazienti, lo studio può essere sospeso da ciascuna parte immediatamente, previa richiesta scritta alla controparte di questa sospensione, appena praticamente fattibile da quel momento in poi. Alla ricevuta di tale notifica scritta di sospensione da una delle due parti, l’Investigatore Principale, lo Sponsor e la CRO si incontreranno appena possibile (in teleconferenza o di persona) per discutere della notifica e concordare i passi successivi, inclusa la terminazione di tale convenzione, ove appropriato. Immediatamente dopo l’invio o la ricevuta, a seconda del caso, di una notifica scritta di sospensione o terminazione dello studio o di questa Convenzione, l’Investigatore principale: (i) fermerà lo screening e l’arruolamento di soggetti nello studio, (ii) come indirizzato dalla CRO o dallo Sponsor, esaurirà le sue attività inerenti allo studio, nella misura in cui medicalmente possibile, e (iii) cesserà, per quanto 11 28 ragionevolmente possibile, di incorrere in altre spese addizionali per lo studio. L’Ente e l’investigatore Principale concordano che, in caso di qualsiasi ritardo, sospensione, esaurimento o terminazione dello studio o terminazione di questa Convenzione: (i) assicureranno che siano fatti (o che si continuerà a fare) i passi necessari che sono ragionevolmente richiesti (come determinati dal medico curante) per assicurare la sicurezza e il benessere medico di ogni soggetto coinvolto nello studio; che (ii) non sarà ritardata, sospesa o terminata alcuna attività di studio ove la stessa influenzi, o si può ragionevolmente ritenere che influenzerà, la salute o il benessere medico di tali soggetti senza prima aver concordato con la CRO e lo Sponsor, anticipatamente e per iscritto, un piano di esaurimento per le sue attività inerenti lo studio (dopo il quale l’Ente e l’Investigatore Principale porteranno ad esaurimento le attività di studio in accordo con il piano concordato di esaurimento). ART. 12 - REGISTRAZIONE E BOLLI. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso di uso. Le spese di bollo sono a carico del Promotore. ART. 13 – FORO COMPETENTE E NORMATIVA APPLICABILE. La normativa applicabile alla presente convenzione è quella dello Stato Italiano. Per ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente contratto, non risolvibile in via amichevole, è competente, in via esclusiva, il Foro di Vicenza, con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro, generale e facoltativo. ART. 14 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI Eventuali modifiche alla presente Convenzione potranno essere effettuate, previo accordo fra le Parti, solo tramite stesura di apposite modifiche scritte. Le parti si danno reciprocamente atto che il contratto è stato negoziato in ogni sua parte e che non trovano pertanto applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342, c.c. ART. 15 – CESSIONE I diritti e gli obblighi dell’Ente o del Promotore non possono essere ceduti o formare oggetto di sub contratti senza preventivo consenso scritto del Promotore o dell’Ente. ART. 16 – RISPETTO DELLA NORMATIVA L’Ente dichiara che, anche nell’esecuzione della presente convenzione, agirà nel pieno rispetto della normativa di cui nel proseguo per qualsiasi attività condotta dal proprio personale, ovvero da terzi. Similmente il Promotore, che considera tutti i suddetti principi ed elevati standard etici come valori primari ed irrinunciabili in tutte le proprie attività, ha introdotto un programma finalizzato a prevenire la corruzione 12 29 in ogni sua forma ed espressione, applicando i più rigorosi criteri di correttezza ed appropriatezza in tutte le proprie transazioni e collaborazioni. Conseguentemente le parti si impegnano a rispettare le leggi vigenti in materia di prevenzione della corruzione (a titolo esemplificativo ove applicabili: Legge 190/2012, DPR n. 62/2013, D. Lgs 231/01). Resta inteso che la parte inadempiente si impegna a manlevare e tenere indenne l’altra parte e il Promotore da qualsiasi pregiudizio che possa derivare dal comportamento della parte inadempiente in violazione delle suddette normative. Letto, approvato e sottoscritto. p. l’Ente Azienda ULSS n. 6 ‘Vicenza’ il Direttore Generale Dott. ing. Ermanno Angonese Data: ___________ Firma: __________________ p. il Promotore/CRO: . Pharm-Olam International Italy Srl (per conto di Pharm-Olam International UK il Legale Rappresentante/Procuratore Dott. Anna Formosa Data: ___________ Firma: __________________ Data: ___________ Firma: __________________ Per presa visione e accettazione Il responsabile della sperimentazione Dott. ………………….. 13 30 ** Schema tipo adottato con Decreto del Direttore Generale dell’area sanità e sociale della Regione Veneto n. 180 del 14.10.2014. Qualunque eventuale modifica/integrazione al contenuto del presente documento dovrà essere debitamente evidenziata ed i punti da modificare/integrare dovranno essere singolarmente ed espressamente approvati dalle strutture aziendali preposte. 14 31