Ordinanza sezione VI civile 23 gennaio 2012, n. 906

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Ordinanza sezione VI civile 23 gennaio 2012, n. 906
Archivio selezionato: Sentenze Cassazione Civile
ESTREMI
Autorità: Cassazione civile sez. VI
Data: 23 gennaio 2012
Numero: n. 906
CLASSIFICAZIONE
PROFUGHI
INTESTAZIONE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME'
Giuseppe
- Presidente
Dott. RORDORF Renato
- Consigliere Dott. MACIOCE Luigi
- Consigliere Dott. BERNABAI Renato
- Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo
- rel. Consigliere ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
I.B.K.S. (c.f. (OMISSIS)), rappresentato
e difeso, per procura a margine del ricorso, dall'avv. FERRARA Silvio
(c.f.
(OMISSIS)) ed elett.te dom.to presso lo studio
dell'avv. Alessandro Ferrara (c.f. (OMISSIS)) in Roma, Via
P. Leonardi Cattolica n. 3;
- ricorrente contro
MINISTERO DELL'INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO;
- intimato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 51/2011
depositata il 22 giugno 2011;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal
Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA, all'esito dell'adunanza del 15
dicembre 2011 con la presenza del P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio.
FATTO
PREMESSO
Il sig. I.B.K.S., di nazionalità (OMISSIS), ricorse al Tribunale di Milano avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale disposto dalla competente Commissione territoriale il 6 aprile
2009 e notificato al richiedente il successivo 14 maggio.
Il Tribunale respinse il ricorso e la Corte d'appello milanese ha poi respinto il reclamo
dell'interessato.
La Corte ha confermato che, sul piano generale, la situazione del Togo è caratterizzata da carenza di democrazia, ma ha escluso che sia dimostrato che il reclamante fosse nel suo paese vittima di
persecuzione. Egli infatti aveva smentito, nel corso dell'audizione davanti alla Commissione
territoriale, la sua appartenenza al partito politico di opposizione, e l'aveva affermata, invece, nel
successivo giudizio davanti al Tribunale, documentandola con semplici fotocopie di un tesserino e di
un certificato di appartenenza al partito. La contraddittorietà delle due versioni offerte dall'interessato giustificava, secondo la Corte d'appello, i più ampi dubbi sull'autenticità di quelle fotocopie, avvalorando la convinzione che in realtà la fuga del reclamante dal Togo era dovuta a motivi personali e privatistici, radicati in un contenzioso con la locale Federazione calcistica per
emolumenti non corrispostigli. Del resto lo stesso interessato aveva riferito che nell'ambito di quel
contenzioso si era lascito andare ad insulti, minacce e danneggiamenti, tanto da ritenere che la
polizia fosse intervenuta presso la sua abitazione proprio a causa dei danni che aveva arrecato alla
Federazione.
Il sig. I. ha quindi proposto ricorso per cassazione per due motivi, illustrati anche con memoria.
L'amministrazione intimata non ha resistito.
DIRITTO
CONSIDERATO
1. - I due motivi di ricorso, con cui si denuncia violazione di norme di diritto e vizio di motivazione,
sono connessi - e dunque vanno esaminati congiuntamente - in quanto volti entrambi a censurare la
statuizione dei giudici di merito di insussistenza dei presupposti di fatto dell'invocata protezione
internazionale.
Il ricorrente lamenta, in definitiva, che la Corte d'appello abbia attribuito preponderante rilievo alla
valutazione della sua attendibilità soggettiva, trascurando illegittimamente di usare, invece, i poteri istruttori officiosi che la legge attribuisce al giudice di merito al fine di integrare le eventuali lacune
probatorie; omettendo di considerare una lettera inviata al ricorrente il 19 maggio 2009 da suo
fratello, residente in (OMISSIS), nella quale si riferisce di un'aggressione compiuta dalla polizia ai
danni dai familiari del ricorrente medesimo a causa proprio della sua iscrizione ai partito di
opposizione; non tenendo conto, altresì, degli sforzi compiuti dall'interessato per dimostrare la sua condizione e delle difficoltà psicologiche in cui versa chi è costretto a richiedere asilo, che lo espongono al rischio di incorrere in contraddizioni o incoerenze nel riferire i fatti davanti alla
Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale.
2. - Le doglianze del ricorrente non possono essere accolte.
E' ben vero, infatti, che il giudice di merito è investito, nella materia della protezione internazionale, di ampi poteri istruttori officiosi; tuttavia la censura del mancato uso di quei poteri non può risolversi nella relativa generica doglianza, ma deve necessariamente contenere - in ossequio al principio di
specificità della censura stessa, tanto più se dedotta con ricorso per cassazione - la precisazione
degli accertamenti possibili, ad avviso dell'impugnante, e trascurati dal giudice. A tale onere, invece,
il ricorrente si è totalmente sottratto.
I restanti rilievi critici contenuti nel ricorso sono del pari inadeguati.
2. - Le doglianze del ricorrente non possono essere accolte.
E' ben vero, infatti, che il giudice di merito è investito, nella materia della protezione internazionale, di ampi poteri istruttori officiosi; tuttavia la censura del mancato uso di quei poteri non può risolversi nella relativa generica doglianza, ma deve necessariamente contenere - in ossequio al principio di
specificità della censura stessa, tanto più se dedotta con ricorso per cassazione - la precisazione
degli accertamenti possibili, ad avviso dell'impugnante, e trascurati dal giudice. A tale onere, invece,
il ricorrente si è totalmente sottratto.
I restanti rilievi critici contenuti nel ricorso sono del pari inadeguati.
Ciò vale anzitutto per il quello relativo all'omessa considerazione della lettera del fratello del ricorrente in data 19 maggio 2009. Cui va replicato che, al fine di adempiere all'obbligo della
motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente
che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende
fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e
circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la
decisione adottata (giurisp. consolidata: cfr., per tutte, Cass. 5748/1995).
La considerazione, poi, della condizione psicologica in cui versa il richiedente asilo allorchè rende le sue dichiarazioni alla Commissione per la protezione internazionale, attiene direttamente alla
valutazione della sincerità di quelle dichiarazioni e non può, dunque, costituire base per una censura ai sensi del cit. art. 360, n. 5.
3. - Il ricorso va in conclusione respinto.
In mancanza di attività difensiva della parte intimata non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2012
Cassazione civile sez. VI, 23 gennaio 2012, n. 906
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