Cassazione - Euroconference
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Corte di Cassazione, ordinanza n. 10554 del 25 giugno 2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICALA Mario - Presidente Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta - Consigliere Dott. VALITUTTI Antonio - rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso 20326-2010 proposto da: AVIOINTERIORS SPA (OMISSIS) incorporata nella Alven Holding Srl (che ha poi modificato la ragione sociale in Aviointeriors SpA) poi denominata Aviofin SpA ed ora, a seguito di trasferimento di sede denominata Aviofin S.A. in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 39/F, presso lo studio dell'avvocato CARLONI EMANUELE, rappresentata e difesa dagli avvocati PIETROSANTI LUCA MARIA, PIETROSANTI MARIO LAURO, PIETROSANTI ANGELO, giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VTA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente avverso la sentenza n. 150/39/2010 della Commissione Tributaria Regionale di ROMA - Sezione Staccata di LATINA del 12.1.2010, depositata il 27/01/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2012 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI; udito per la ricorrente l'Avvocato Silvio Carloni (per delega avvocati Angelo Pietrosanti, Mario Lauro Pietrosanti, Luca Maria Pietrosanti) che si riporta agli scritti; E' presente il Procuratore Generale Dott. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che si riporta alla relazione scritta. La Corte: Svolgimento del processo - Motivi della decisione - rilevato che, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: "Con sentenza n. 150/39/10, la CTR del Lazio rigettava l'appello proposto dall'Aviofin s.p.a. (ora Aviointeriors s.p.a.) avverso la decisione di prime cure, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dalla contribuente nei confronti dell'avviso di accertamento, con il quale l'Ufficio recuperava a tassazione l'IVA scaturente dalla mancata regolarizzazione dell'acquisto di un'imbarcazione da diporto (Yacht Pershing 88), effettuato in sospensione d'imposta ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 2, trattandosi - a parere dell'Ufficio - di acquisto di un bene non inerente all'attività esercitata dalla società. Il giudice di appello riteneva, invero, non comprovata detta inerenza, non avendo la società contribuente mai svolto attività di produzione nel settore nautico, ed avendo la medesima stipulato contratti di consulenza e di collaborazione con oggetti palesemente privi di specifica professionalità nel settore in questione. Avverso la suddetta decisione della CTR del Lazio ha proposto ricorso per cassazione la Aviointeriors s.p.a., articolando tre motivi, con i quali deduce la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l'omessa, insufficiente e illogica motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5. L'amministrazione intimata ha replicato con controricorso. I primi tre motivi di ricorso - da esaminare congiuntamente, attesa la loro evidente connessione - si palesano manifestamente infondati. Va osservato, infatti, che, in tema di accertamento dell'IVA, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56, l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento può essere assolto anche mediante rinvio ad altri atti conosciuti o conoscibili da parte del contribuente, ed in particolare al verbale redatto dalla Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria. Ne consegue che, in caso d'impugnazione, il giudice di merito deve accertare, motivando adeguatamente sul punto, se detto verbale sia stato posto nella sfera di conoscenza del contribuente, tenendo presente che tale presupposto deve considerarsi "in re ipsa" quando il riferimento attiene a verbali di ispezione o verifica redatti alla presenza del contribuente, a lui comunicati o notificati nei modi di legge (Cass. 2462/07, 7360/11). Nel caso di specie, risulta dallo stesso ricorso della Aviointeriors s.p.a. che il processo verbale di constatazione è stato redatto, da funzionari dell'Agenzia delle Entrate "a seguito di verifica" presso la società; sicchè il rinvio per relationem a tale atto, da parte dell'avviso di accertamento in discussione, a parere del relatore, deve ritenersi pienamente legittimo. Per quanto attiene al merito di tale accertamento, va osservato, poi, che la detrazione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, dell'imposta assolta, dovuta o addebitata a titolo di rivalsa in relazione all'acquisto di beni o servizi effettuato nell'esercizio d'impresa richiede: a) che i relativi contratti siano stipulati dall'imprenditore in quanto tale; b) la inerenza dei beni o servizi all'attività di impresa. Tale inerenza, in assenza di operazioni attive, non può essere, però, presunta solo per la qualità di imprenditore individuale o societario dell'acquirente del bene, trattandosi di elemento puramente indiziario, rispetto ad una caratteristica che postula l'effettivo esercizio dell'impresa e che, dunque, esige la temporaneità di detta assenza ed il ricadere dell'acquisto medesimo in una fase preparatoria dell'impiego produttivo. Detto elemento, pertanto, deve trovare conforto in altre circostanze della concreta vicenda (con onere della prova a carico di chi invochi la detrazione), idonee ad evidenziare l'effettiva connessione dell'acquisto con l'espletamento della progettata attività imprenditoriale (Cass. 2729/01, 13197/09). Nel caso di specie, non risultano allegati agli atti, da parte della società contribuente, elementi di prova atti a smentire gli elementi presuntivi raccolti dai verbalizzanti e posti a fondamento dell'impugnata sentenza. Senza dire che, sotto il profilo del vizio di motivazione, i motivi di ricorso si palesano, altresì, privi di autosufficienza, non avendo la ricorrente trascritto i documenti e le altre risultanze istruttorie che si assumono pretermesse dalla CTR. Per tutte le ragioni che precedono, pertanto, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., comma 1"; - che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti; - che non sono state depositate conclusioni scritte dal P.M., nè memorie; Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato. Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza, come da dispositivo. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione; rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.