Il medico inadempiente alle incombenze affidategli a tutela dei

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Il medico inadempiente alle incombenze affidategli a tutela dei
Il medico inadempiente alle incombenze affidategli a tutela dei lavoratori deve risarcire
l’Azienda Ospedaliera qualora ad essa venga inflitta una contravvenzione.
Il medico demandato alla sorveglianza sanitaria dei dipendenti in servizio presso un reparto
ospedaliero a rischio deve risarcire l’Azienda della somma corrispondente alla sanzione
applicata all’Azienda medesima dall’Ispettorato del Lavoro per la mancata effettuazione
delle visite periodiche dei dipendenti.
Il testo integrale della sentenza
Cass. civ. Sez. III, 06-08-2007, n. 17151
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere
Dott. CALABRESE Renato Luigi - rel. Consigliere
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEIGRACCHI 187, presso lo studio
dell'avvocato MAGNANO DI SAN LIO GIOVANNI, che lo difende unitamente all'avvocato
SALVATORE MAUCERI, giusta delega in atti;
- ricorrente contro
AZIENDA OSPEDALIERA (OMISSIS), in persona del Direttore Generale dr. I.F.,
elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE, difesa dagli avvocati ARANCIO GIACOMO, FILIPPO BRIGHINA, con
studio in 95041 - Caltagirone, Via Madonna della Via n. 161/A, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 104/03 del Tribunale di CALTAGIRONE, emessa il 13/03/03,
depositata il 21/03/03, R.G. 1/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del11/04/07 dal Consigliere Dott.
Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato Giovanni MAGNANO DI SAN LIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 112,
115 e 116 c.p.c. e del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, artt. 84, 85 e 89 in relazione all'art. 360
c.p.c., nn. 3 e 4; omessa od insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia,
in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5". Deduce che il Tribunale di Caltagirone, giudice
d'appello, ha evidentemente trascurato i fatti e le questioni giuridiche sottopostigli allorchèha
ritenuto che esso Dott. S. fosse incorso in inadempienza contrattuale per non avere effettuato
i controlli all'interno dell'azienda ospedaliera "(OMISSIS)" e che i contendenti avessero
incentrato sulla sussistenza ovvero sulla insussistenza dell'obbligo di accesso da parte del
medico l'intera controversia. La questione insorta fra i contendenti - rileva il ricorrente - era
ed è, invece, relativa alla titolarità del dovere-obbligo di individuazione dei dipendenti da
sottoporre di volta in volta a controllo clinico-proteximetrico, ritenendo l'azienda che siffatti
compiti spettassero allo S. e replicando quest'ultimo che avrebbe dovuto essere l'azienda
suddetta ad indicargli e ad avviargli (ovviamente in occasione degli accessi) i dipendenti a
rischio.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Ha osservato il Tribunale che, se è vero che la normativa di speciepone a carico del datore di
lavoro il dovere di provvedere a che i lavoratori esposti siano sottoposti, a cura del medico
addetto alla relativa sorveglianza, a visita medica periodica, è ancor vero che detta normativa
prevede che la sorveglianza medica dei lavoratori di categoria A, come nella fattispecie, è
assicurata tramite medici autorizzati, stante che le funzioni di medico autorizzato e di medico
competente non possono essere assolte dalla persona fisica del datore di lavoro nè dai
dirigenti che amministrano e dirigono l'attività disciplinata, nè dai preposti che ad essa
sovrintendono.
Proprio questi motivi, ha rilevato quindi il giudice d'appello, avevano indotto l'azienda
ospedaliera (OMISSIS) a stipulare con il Dott. S. una convenzione, che "aveva lo specifico
compito di porre convenzionalmente (e quindi nei rapporti tra le parti) a carico del Dott. S.
parte delle incombenzegravanti per legge sul datore di lavoro".
Queste incombenze non potevano dunque consistere, secondo logica, nella sorveglianza
sanitaria dei dipendenti in servizio presso il reparto di medicina nucleare dell'ospedale
"(OMISSIS)" e nell'individuazione degli stessi da sottoporre a visita di controllo, esulando
tali funzioni, per l'appunto, dalle cognizioni tecniche del datore di lavoro e collaboratori vari.
In ragione evidentemente delle correlative esigenze, l'accordo prevedeva anche - in base
all'esame della convenzione compiuta dal giudice d'appello, che ne ha fatto espresso punto di
decisione - che le visite mediche dovessero effettuarsi presso l'azienda ospedaliera.
Posto, tuttavia, che secondo il ricorrente avrebbe dovuto essere l'azienda suddetta ad
indicargli e ad avviargli (ovviamente in occasione degli accessi) i dipendenti a rischio, è di
tutta evidenza che spettava ad esso Dott. S. la prova di tale obbligodell'azienda.
Per vero egli assume di avere inviato in data 5.9.1997 all'azienda ospedaliera "(OMISSIS)"
lettera con la quale indicava i nominativi di quelli già sottoposti a visita e rappresentava che
taluni dei dipendenti esposti non gli erano stati "avviati" in occasione dell'ultimo accesso, ma
nulla è però detto, al riguardo, del contenuto della lettera nel ricorso.
Il ricorrente omette infatti, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, di
trascrivere nell'atto il contenuto di tale lettera, onde consentire a questa Corte di porre a
raffronto l'oggetto della contestazione che aveva dato luogo a contravvenzione e quello della
lettera stessa cui il Dott. S. affidava la prova della sua non colpevolezza.
Infondata è peraltro la censura di omessa motivazione in ordine al nesso causale fra l'evento
(la mancata sottoposizione dei dipendenti ai controlli da parte dello S.) e l'oggetto della
domanda(il risarcimento del danno subito dall'azienda in dipendenza di detta carenza),
avendo chiaramente il Tribunale dedotto che il verbale di contravvenzione elevato
dall'Ispettorato del lavoro nei confronti dell'azienda ospedaliera "(OMISSIS)" di Caltagirone
e la conseguente sanzione alla stessa applicata scaturivano da un mancato adempimento, da
parte del Dott. S., degli accordi stipulati con la richiamata convenzione, sicchè ne derivava
l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta dall'azienda.
Il primo motivo va pertanto disatteso.
Da disattendere è pure il secondo motivo, col quale si deduce la violazione e falsa
applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..
Ed infatti le spese sono state poste a carico dello S. in base a soccombenza, con riguardo
all'esito complessivo del giudiziodi merito.
In definitiva, dunque, il ricorso va rigettato. Con la condanna del ricorrente alle spese del
presente giudizio, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di Cassazione,
liquidate in Euro 600,00, di cui Euro 500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di
legge.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2007