schema di convenzione per affidamento

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schema di convenzione per affidamento
ATTO AGGIUNTIVO ED INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE DI
CONCESSIONE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVAZIONE E
DELLA CONDUZIONE OPERATIVA DELLA RETE PER LA
GESTIONE TELEMATICA DEL GIOCO LECITO MEDIANTE
APPARECCHI DA DIVERTIMENTO ED INTRATTENIMENTO
NONCHÉ DELLE ATTIVITÀ
E FUNZIONI CONNESSE
L'anno 2010 il giorno ..del mese di ............
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, AAMS, con sede
in Roma, via della Luce n. 34/a, Codice Fiscale n. 00930050588, nella
persona di ......................................................................... ,
E
la società ............ , con sede in ....... , via ................. ,Codice
Fiscale e Partita Iva n...................... , iscritta nel Registro delle
Imprese di .......... — Sezione ordinaria in data ....... , R.E.A. n
(C.C.I.A.A. di ...... ), nella persona di , nato a ............ in
data .............. , Codice Fiscale n .............................. ,
domiciliato
per la
carica presso la sede sociale di ................ , munito dei necessari
poteri di rappresentanza, come risulta dall'atto di
sottoscritto da
..................... ed al presente allegato, di seguito denominato
concessionario,
CONCORDATO CHE
salva diversa esplicita indicazione, i termini in grassetto, contenuti nel
presente atto, assumono il significato indicato affianco a ciascuno di
essi
nell'allegato
1
della
convenzione
di
concessione
"Nomenclatore unico delle definizioni",
PREMESSO CHE
a)la società ……………………………., essendo risultata idonea alla
procedura di selezione aperta per "l'affidamento in concessione
dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la
gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da
divertimento ed intrattenimento nonché delle attività e delle
funzioni connesse' (di seguito denominata la "concessione"),
1
pubblicata nella G.U.C.E. 2004/S 77 il 20 aprile 2004, ha stipulato,
in data ............... luglio 2004, la convenzione di concessione
con AAMS;
b) (indicazione di eventuali eventi societari rilevanti );
c) ................... in data ........................ 2008 la società ha
stipulato con AAMS un atto aggiuntivo ed integrativo alla
convenzione di concessione;
d)(indicazione di altri eventuali eventi societari rilevanti intervenuti
successivamente ) ;
TANTO PREMESSO
a) Visto l'articolo 12, comma 1, lettera l) del decreto legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito con modifiche dalla legge 24
giugno 2009 n. 77;
b) Visto il decreto legge 1 luglio 2009 n. 78 pubblicato nella Gazz.
Uff. 1° luglio 2009, n. 150, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 3 agosto 2009, n.
c) 102.
d) Visto il decreto direttoriale 6 agosto 2009, relativo all'avvio dei
sistemi di gioco (VLT) di cui all'art. 110, comma 6, lettera b)
del T.U.L.P.S.;
e) Vista la richiesta di ammissione alla sperimentazione presentata
dal concessionario;
f) Vista la richiesta di installazione presentata dal concessionario
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto direttoriale 6
agosto 2009;
CONSIDERATO CHE
a) Il concessionario essendo risultato in termini per la
presentazione della documentazione relativa ai sistemi di gioco
(VLT) è stato ammesso alla fase di sperimentazione con nota
prot. n. 2009/36898/Giochi/ADI del 29 settembre 2009;
b) La richiesta di installazione presentata dal concessionario è
conforme ai requisiti di cui all'articolo 3 del decreto direttoriale 6
agosto 2009;
2
c) Il concessionario ha versato, nei termini e per la totalità di
apparecchi videoterminali da lui richiesti, la prima rata di cui
all'articolo 12, comma 1, lettera l), punto 4) del decreto legge
28 aprile 2009, n. 39, convertito con modifiche dalla legge 24
giugno 2009 n. 77;
d) L'articolo 14, comma 4 della convenzione di concessione
prevede che: le integrazioni della concessione siano recepite e
formalizzate in apposito atto aggiuntivo che, sottoscritto dalle
parti, costituisce ulteriore elemento integrante della convezione
di concessione;
e) Il capitolato tecnico contenente le opportune integrazioni
relative ai sistemi di gioco (VLT) e i corrispondenti livelli di
servizio, che saranno disponibili solo al termine della fase di
sperimentazione, verrà recepito con successivo atto aggiuntivo
alla convenzione;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1
Integrazioni e modifiche alla convenzione di concessione
1 All'articolo 1 è inserito il seguente comma 2:
"2 Salva l'applicabilità di quanto stabilito al comma precedente, con
riferimento alla regolamentazione degli apparecchi videoterminali
si rinvia, altresì, alle regole tecniche VLT, nonché alle integrazioni
degli allegati tecnici alla convenzione di concessione che saranno
formalizzate all'esito della fase di sperimentazione.''
2 Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti articoli 3-bis e 3ter:
"Articolo 3-bis: Adempimenti del concessionario inerenti
l'installazione e la gestione dei sistemi di gioco (VLT) con
apparecchi videoterminali
1. L'installazione definitiva in esercizio per la raccolta di gioco degli
apparecchi videoterminali, con le modalità e presso le
ubicazioni individuate dal decreto sulle regole tecniche VLT, può
essere richiesta dal concessionario a conclusione delle seguenti
fasi:
i. esito positivo del collaudo del sistema di gioco (VLT);
ii. esito positivo della verifica della idoneità della sala ove sono
installati;
3
iii. individuazione, anche ai fini della gestione delle scorte di
magazzino, di ciascun apparecchio videoterminale mediante
apposito codice identificativo AAMS, visibile in sede di
ispezione, nei modi e secondo quanto specificamente previsto
dal capitolato tecnico e dalle vigenti disposizioni.
2. I concessionari che abbiano provveduto al versamento, entro il
30 ottobre 2009, della prima rata, di cui al punto 4, lettera l),
comma 1 dell'articolo 12 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39,
convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 legge
24 giugno 2009 n. 77, sono tenuti a confermare, entro il 30 aprile
2010, il numero di apparecchi videoterminali che intendono
installare. Entro il 30 giugno 2010 dovrà essere, quindi, versato un
importo non inferiore a quello determinato in relazione al numero
di apparecchi videoterminali confermati.
3. Gli apparecchi videoterminali resisi disponibili successivamente
alla data del 30 giugno 2010 saranno assegnati mediante
procedura concorsuale riservata ai restanti concessionari risultati
aggiudicatari a seguito della procedura di selezione prevista dal
comma 7 dell'articolo 21 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
4. I
concessionari
possono
installare
gli
apparecchi
videoterminali esclusivamente nelle tipologie di ubicazione indicate
dal decreto sulle regole tecniche VLT;
5. Il concessionario, nella determinazione del numero massimo di
apparecchi videoterminali installabili in ciascuna ubicazione, deve
rispettare il criterio di determinazione di seguito riportato, stabilito dal
decreto sulle regole tecniche VLT:
-
Il rapporto tra la superficie della sala ed il numero di
apparecchi videoterminali deve rispettare i seguenti
requisiti:
Classe di mq
Da 50 a 100 mq
Tra 101 e 300 mq
Oltre 300 mq
valori
sino a 30 apparecchi videoterminali
sino a 70 apparecchi videoterminali
sino a 150 apparecchi videoterminali
4
Fermo quanto stabilito nei commi precedenti, restano valide, ove
compatibili, le prescrizioni del decreto interdirettoriale 27 ottobre
2003 e del decreto direttoriale AAMS del 18 gennaio 2007.
6. Il concessionario è tenuto :
a) ad assicurare che il funzionamento dei sistemi di gioco (VLT)
e delle relative reti sia conforme a quanto previsto dalle regole
tecniche VLT, nel rispetto delle modalità e dei termini definiti
nel capitolato tecnico quale risulterà all'esito della fase di
sperimentazione;
b) a riscontrare tempestivamente, direttamente o sulla base di
segnalazioni, ogni eventuale malfunzionamento attivandosi per
l'immediata sospensione della raccolta di gioco, nonché, il
ripristino del servizio;
c) a raccogliere, conformemente alle disposizioni delle regole
tecniche VLT, i dati registrati dai sistemi di gioco (VLT) ed a
trasferirli al sistema di controllo, secondo le modalità ed i
termini definiti nelle regole tecniche VLT, nonché nel
capitolato tecnico e nelle specifiche di comunicazione integrate
come
modificati
e
integrati
all'esito
della
fase
di
sperimentazione;
la
raccolta e la produzione dei dati dovrà essere garantita, su
specifica richiesta di AAMS, anche aldi fuori della periodicità
stabilita;
d) a procedere alla elaborazione e all'analisi dei dati raccolti , alfine
di verificare la regolarità del funzionamento dei sistemi di
gioco (VLT) alle regole tecnicheVLT, nonché della
predisposizione delle informazioni relative alla raccolta, anche
su base territoriale, dei sistemi di gioco (VLT) ed alla loro
trasmissione periodica ad AAMS;
e) ad applicare e a far applicare ai terzi incaricati ai quali siano
state affidate attività di raccolta dell'importo residuo le
procedure di gestione amministrativa definite da AAMS per la
gestione dei sistemi di gioco (VLT) e a trasmettere,
tempestivamente e con le modalità dalla stessa stabilite, le
informazioni per l'aggiornamento dei dati richiesti;
f) a contabilizzare il PREU ed a contabilizzare e trasmettere
periodicamente al sistema centrale le somme giocate e le
vincite pagate;
g) ad intervenire, nel caso di impossibilità di interrogazione del
sistema di gioco (VLT), per la rimozione della causa, a
segnalare immediatamente ad AAMS ogni informazione relativa
alla possibile non conformità del sistema di gioco (VLT) alle
prescrizioni per il gioco lecito, nonché qualsiasi altro elemento
5
utile al contrasto del gioco illecito e le situazioni che richiedano
l'effettuazione di eventuali verifiche;
h) a curare la tenuta del registro delle manutenzioni del sistema
di gioco (VLT) sulla base di quanto disposto dalle regole
tecniche VLT;
i) a comunicare tempestivamente ad AAMS ogni eventuale
variazione
relativa
alla
ubicazione
degli
apparecchi
videoterminali, nonché, la loro collocazione a magazzino sulla
base delle procedure telematiche individuate nel capitolato
tecnico e nelle specifiche di comunicazione integrate,
come modificati all'esito della fase di sperimentazione;
di
j) a provvedere che alla porzione della rete telematica
collegamento del sistema di gioco presente all'interno della
sala si applichi quanto previsto per la sicurezza della rete
stessa conformemente alle regole tecniche VLT;
k) ad assicurare che gli ambienti nei quali vengono installati gli
apparecchi videoterminali siano dotati di sistemi di
videosorveglianza a circuito chiuso.
Articolo 3-ter:
concessionari
Protocollo
di
intesa
tra
1. I concessionari devono trasmettere entro novanta giorni dalla
sottoscrizione del presente atto aggiuntivo una bozza di protocollo
di intesa tra i concessionari stessi, nel quale vengano definite, su
base collaborativa, le procedure operative per la condivisione delle
informazioni necessarie alla realizzazione di una efficace ed
efficiente azione di contrasto all'illegalità, alla luce di quanto
disposto dal decreto sui terzi incaricati della raccolta e in
considerazione degli strumenti messi a disposizione dal decreto 10
agosto 2009 sulla determinazione dei poteri di controllo dei
concessionari della rete telematica. Tale protocollo d'intesa
verrà sottoscritto una volta recepite le osservazioni di AAMS.
2. Il mancato rispetto degli impegni assunti con il protocollo d'intesa
di cui al comma 1, è punito con la sanzione di cui all'articolo 27,
comma5-quater."
3 Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente articolo 4-bis:
"Articolo 4-bis: Numero massimo di apparecchi videoterminali
collegabili alla rete telematica”
6
1. Al fine di evitare l'instaurarsi di posizioni dominanti, il numero
massimo di apparecchi videoterminali in carico a ciascun
singolo concessionario non potrà superare l'indice di
concentrazione
del
25%
del
totale
degli
apparecchi
videoterminali p e r i
quali sia stata rilasciata apposita
autorizzazione. Tale percentuale è calcolata, fino alla scadenza
della convenzione di concessione, sul numero di autorizzazioni,
previste dall'avviso pubblico del 23 settembre 2009 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1 ottobre 2009
conformemente a quanto disposto dal decreto legge 28 aprile 2009
n. 39 convertito con legge 24 giugno 2009 n. 77,pari a56.697
unità."
4
Dopo l'articolo 6-bis è aggiunto il seguente articolo 6-ter:
"Articolo 6-ter: Contenuti del contratto avente ad oggetto l'attività di
raccolta di gioco mediante apparecchi videoterminali nelle sale”
1. Il concessionario può stipulare contratti aventi ad oggetto
l'attività di gestione di sala con i soggetti che, in aggiunta ai
requisiti richiesti per il rilascio delle prescritte autorizzazioni di
pubblica sicurezza, siano in possesso dei requisiti richiesti dal
decreto dei terzi incaricati della raccolta mediante apparecchi
con vincite in denaro. La regolamentazione contrattuale dovrà
altresì contenere la previsione di idonea garanzia a tutela della
corretta gestione delle attività concernenti la conduzione dei
sistemi di sala e degli apparecchi videoterminali.
2. E ' fatto obbligo per il concessionario di escludere dalla
partecipazione al gioco il personale appartenente alla propria
organizzazione o ad essa legato da rapporti di collaborazione.
3. Il concessionario è tenuto a stipulare con il gestore di sala un
contratto che preveda i seguenti contenuti minimi:
a) l'obbligo da parte del gestore di sala al quale siano state
revocate
le
autorizzazioni
di
cui
agli
articoli 86 od 88 del T.U.L.P.S. ovvero che non sia più in
possesso
dei
requisiti
previsti
dal
decreto dei terzi incaricati della raccolta, di comunicare
immediatamente
al
concessionario tali mutamenti e di rimuovere gli apparecchi
videoterminali ivi installati ovvero di consentirne la rimozione
al concessionario o a soggetto da questi incaricato;
b) l'obbligo, da parte del gestore di sala, di custodire con
diligenza tutti gli apparati di pertinenza del sistema di gioco
(VLT), comunicando immediatamente al concessionario
qualsiasi danno od anomalia rilevata su qualunque delle
dotazioni tecnologiche, che impediscano la raccolta del gioco
ovvero il regolare funzionamento dei sistemi di gioco (VLT);
7
c) l'obbligo, da parte del gestore di sala, di non porre in essere
alcuna condotta tesa ad alterare il funzionamento degli
apparecchi videoterminali, nonchéla rete di comunicazione
tra apparecchi videoterminali e sistemi di sala;
d) l'obbligo, da parte del gestore di sala, di consentire al
concessionario od a soggetto da questi incaricato, durante
l'orario di apertura ed anche senza necessità di preventivo
avviso, l'accesso pereffettuare controlli ovvero attività di
manutenzione degli apparecchi videoterminali e della rete di
comunicazione tra apparecchi videoterminali e sistemi di
sala;
e) l'obbligo, da parte del gestore di sala, di assicurare
costantemente la corretta esposizione e l'integrità del codice
identificativo AAMS;
f) l'obbligo, da parte del gestore di sala, di porre in essere
attività di informazione agli utenti, relativamente sia alle regole
di funzionamento e di gioco degli apparecchi videoterminali
sia alle prescrizioni e disposizioni vigenti per la tutela del gioco
lecito e per la promozione del gioco responsabile, anche in
attuazione di specifiche campagne di comunicazione di AAMS;
g) l'obbligo, da parte del gestore di sala, qualora effettui attività
di raccolta e messa a disposizione del concessionario
dell'importo residuo, di effettuare i riversamenti al
concessionario
stesso
esclusivamente
mediante
autorizzazione permanente di addebito (c.d. RID) su un conto
corrente bancario intestato al gestore stesso, con espressa
esclusione della facoltà di storno;
h) la previsione, in caso di decadenza dalla concessione ovvero di
revoca della concessione stessa, di subentro di altro
concessionario ovvero di un soggetto terzo designato da
AAMS, previa comunicazione da parte di AAMS stessa;
i) Gli accordi tra il concessionario ed il gestore di sala possono
essere formalizzati anche mediante adesione a contratti tipo
predisposti dal concessionario, per i quali sarà necessaria la
preventiva verifica della sussistenza di contenuti minimi da
parte di AAMS."
5 All'articolo 8, comma 1 le parole "...collegati alla rete
telematica"
sono
sostituite
da:"e
degli
apparecchi
videoterminali per i quali è stato rilasciato da AAMS
rispettivamente un nulla osta di esercizio ovvero un codice
identificativo AAMS. "
6 L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
Articolo 9: Responsabilità economica del concessionario
8
1. Il concessionario provvede, per gli apparecchi di gioco e gli
apparecchi videoterminali, alla raccolta dell'importo residuo e
al versamento del PREU e del canone di concessione nella
misura e con modalità conformi a quanto stabilito dalle disposizioni
normative e regolamentari vigenti sostenendo ogni costo, diretto o
indiretto, afferente la raccolta dell'importo residuo e il
versamento del PREU e del canone di concessione, nonché
quelli relativi alla gestione di tutte le attività e funzioni affidate in
concessione, ferma restando a proprio carico ogni obbligazione
nei confronti dell'Erario e di AAMS.
7 Dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente articolo 12-bis:
Articolo 12-bis: Garanzie relative ai requisiti tecnici dei sistemi di
gioco (VLT)
1. Il concessionario, con riferimento ai sistemi di gioco (VLT) di
cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S., pone in
essere gli adempimenti di cui all'articolo precedente anche in
relazione alla rete telematica di collegamento del sistema di
gioco e alla rete telematica di collegamento tra il sistema di
gioco e il sistema di controllo, sulla base delle prescrizioni
contenute nei documenti tecnici, modificativi ed integrativi del
capitolato tecnico allegato alla convenzione di concessione, che
saranno formalizzate all'esito della fase di sperimentazione.
8
All'articolo 15 il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 11 del
decreto legge 1 luglio 2009 n. 78 convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 3 agosto 2009, n. 102, al
termine del periodo di concessione, il concessionario devolve
gratuitamente ad AAMS la proprietà di tutti i beni, materiali ed
immateriali che costituiscono le reti telematiche di collegamento
degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b)
delT.U.L.P.S., compresa la disponibilità delle apparecchiature, degli
impianti e di quanto altro occorre per il completo funzionamento e
gestione delle reti stesse. I beni, al momento della devoluzione,
devono essere liberi da ogni gravame e da qualsiasi rivendicazione
di terzi.
9
All'articolo 16 è aggiunto il comma 3-bis:
3-bis. Il collaudo dei sistemi di gioco (VLT), degli apparecchi
videoterminali che ne costituiscono parte integrante e dei giochi, è
9
effettuato da AAMS, per il tramite del suo partner tecnologico
(Sogei), nel rispetto delle regole e secondo le modalità definite nel
manuale di collaudo. Il collaudo dei sistemi di gioco (VLT)
sottoposti alla sperimentazione di cui all' articolo 12, comma 1,
lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dovrà completarsi
entro sessanta giorni dalla conclusione della sperimentazione stessa,
salvo che il concessionario del sistema di gioco non richieda la
proroga di tale termine per ulteriori trenta giorni. I termini di cui al
periodo precedente non si applicano a far tempo dalla data di
chiusura della fase di sperimentazione. L'installazione degli
apparecchi videoterminali è subordinata al rilascio da parte di
AAMS delle autorizzazioni all'installazione di cui ai decreti direttoriali
6 agosto 2009 prot. n. 30200/GIOCHI/ADI e 15 settembre 2009 n.
1078/CGV, nonché al verificarsi delle condizioni previste dalle regole
tecniche VLT.
10 L'articolo 20 è sostituito dal seguente:
Articolo 20 Garanzie:
1. Il concessionario presta le garanzie di cui al presente articolo in
forma di cauzione, in numerario o in titoli di Stato, ovvero
attraverso fideiussione rilasciata da banche, istituti di credito o
istituti assicurativi; dette garanzie devono essere irrevocabili,
autonome rispetto all'obbligazione principale, a prima richiesta ogni
eccezione rimossa, con espressa rinunzia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e con espressa
rinunzia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice
civile.
2. A far data dal mese successivo alla sottoscrizione del presente
atto,
le
garanzie
sono
determinate
come
segue:
a) A garanzia del tempestivo ed esatto versamento del PREU, il
concessionario è tenuto a prestare una cauzione
determinata con cadenza semestrale, in misura pari al 50 per
cento della media bimestrale degli importi relativi al PREU
convenzionale maturato nel semestre precedente alla
determinazione. Tale importo viene calcolato e comunicato
da AAMS nei venti giorni successivi alla conclusione di
ciascun semestre.
b) A garanzia del tempestivo ed esatto versamento del canone
di concessione, il concessionario è tenuto a prestare una
cauzione determinata con cadenza semestrale, in misura pari
al 50 per cento della media bimestrale degli importi relativi al
canone convenzionale di concessione maturato nel
semestre precedente alla determinazione. Tale importo viene
10
calcolato e comunicato da AAMS nei venti giorni successivi
alla conclusione di ciascun semestre.
c) A garanzia della predisposizione e dell'adeguamento delle
infrastrutture dedicate per la connessione dei punti di
accesso al sistema di elaborazione nonché della corretta
esecuzione delle altre attività e funzioni affidate in
concessione, il concessionario è tenuto a prestare una
cauzione pari ad euro 3.000.000 (tremilioni).
3. Il PREU convenzionale ed il canone convenzionale di
concessione assumono valore esclusivamente ai fini del calcolo
delle cauzioni di cui ai commi precedenti. In particolare, la
determinazione del PREU, per gli effetti tributari, avviene solo ed
esclusivamente in base alla disciplina vigente in materia. La
determinazione del canone di concessione avviene ai sensi del
decreto del canone di concessione.
4. Le cauzioni a garanzia del tempestivo ed esatto versamento del
PREU e del canone di concessione sono valide fino al termine
del quinto anno successivo alla data di scadenza della
concessione stessa o della sua eventuale proroga. La cauzione di
cui al comma 2, lettera c) del presente articolo è valida fino al
termine dell'anno successivo alla data di scadenza della
concessione o della sua eventuale proroga.
5. AAMSprovvede a svincolare le cauzioni di cui al comma 2, lettere
a) e b) del presente articolo entro il novantunesimo giorno
successivo ai termini di validità definiti nel comma 4. Nel caso di
giudizi pendenti o arbitrati promossi da AAMS per inadempienze
da parte del concessionario, le cauzioni sono svincolate solo
all'esito definitivo dei procedimenti medesimi, previa deduzione dei
crediti ed oneri dovuti ad AAMS, maggiorati degli eventuali
interessi e sanzioni relativi agli importi stessi.
6. In caso di totale o parziale incameramento delle garanzie di cui al
presente articolo, il concessionario è tenuto a reintegrarle, entro
e non oltre il termine di trenta giorni, decorrente dal momento in
cui AAMS ne fa richiesta. La mancata reintegrazione, nel termine
suddetto, è causa di avvio del procedimento di decadenza dalla
concessione.
7. In caso di mancato versamento, che si protragga oltre il
quindicesimo giorno successivo alla scadenza, di quanto dovuto a
titolo di PREU, AAMS alternativamente all'escussione della
fideiussione, potrà, a suo insindacabile giudizio e fino alla
concorrenza del mancato versamento, attingere alle somme
relative allo 0,5 per cento della raccolta accantonate dal
concessionario a titolo di deposito cauzionale ai sensi dell'articolo
1, comma 530, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e
successive modificazioni ed integrazioni, e gli importi prelevati non
concorreranno al calcolo dell'importo da restituire, se non
reintegrati.
8. In caso di cessione della titolarità della concessione ai sensi
dell'articolo 21, il concessionario subentrante è tenuto a
11
presentare le garanzie di cui al presente articolo nelle forme
previste dal comma 1. La presentazione di tali garanzie è
condizione per ottenere l'autorizzazione di AAMS prevista
dall'articolo 21.
11 All'articolo 24 il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. 1. AAMS, considerata la gravità delle violazioni e nel rispetto dei
principi di proporzionalità e ragionevolezza, può avviare il
procedimento di revoca della concessione nel rispetto dell'articolo
21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni ed integrazioni, oltre che per sopravvenuti motivi di
pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione
di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario,
anche nei casi di:
a) mancato completamento dell'attivazione della rete
telematica entro il centottantesimo giorno dalla data di
pubblicazione dell'elenco dei concessionari, per cause
imputabili alla responsabilità del concessionario;
b) omesso o parziale versamento, per tre volte, anche non
consecutive, nel corso del periodo di imposta, degli importi
dovuti a titolo di PREU, eventuali interessi e sanzioni
previsti dalla disciplina tributaria del PREU stesso
(versamenti di cui all'articolo 6 del decreto direttoriale 12
aprile 2007, n. 452/CGV e rateizzazioni delle imposte,
incluse quelle eventualmente iscritte a ruolo). Ai fini della
reiterazione, non verranno conteggiati, fino alla loro
definizione in contraddittorio, i parziali versamenti
derivanti da diversa determinazione della base imponibile
da
parte
del
concessionario
causata
da
un
disallineamento della propria banca dati con i dati resi
disponibili da AAMS nell'area riservata a ciascun
concessionario, comunicato entro e non oltre i cinque
giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine per il
versamento. Non saranno, altresì, considerati i versamenti
parziali regolarizzati prima che AAMS possa attivare la
facoltà di cui al precedente articolo 20, comma 7.
c) violazioni delle norme vigenti che disciplinano il gioco
lecito, imputabili alla responsabilità del concessionario.
12 All'articolo 27 dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti
commi 5-bis, 5-ter e 5-quater:
5-bis. I livelli di servizio e le relative penali ad essi collegate, previste
dagli allegati 3 e 3bis alla convenzione di concessione, non sono
12
applicabili con riferimento alla gestione dei sistemi di gioco (VLT) di
cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del TULPS.
5-ter. Nel caso di inadempimento da parte del concessionario
all'obbligo di risoluzione dei contratti stipulati con i soggetti per i quali
AAMS abbia comunicato, nei quaranta giorni precedenti, la perdita
dei requisiti di cui al decreto sui terzi incaricati della raccolta
delle giocate, AAMS può applicare una penale pari ad euro 10.000
per ciascun contratto non risolto.
5-quater. Per gli inadempimenti del concessionario agli obblighi
derivanti dalle disposizioni vigenti, ovvero dalla convenzione di
concessione, AAMS può applicare, ove non altrimenti sanzionato,
una penale da un minimo di euro 1.000 (mille) ad un massimo di euro
10.000 (diecimila).
13 L'articolo 28 è soppresso
14 L'allegato 1 alla convezione di concessione è sostituito dal
seguente:
ALLEGATO 1: (alla convenzione di concessione)
NOMENCLATORE UNICO DELLE DEFINIZIONI
Nomenclatore delle definizioni utilizzate nella convenzione di
concessione ed in tutti gli altri documenti relativi alla procedura di
selezione per l'affidamento dell'attivazione e della conduzione
operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito
mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché delle
attività e delle funzioni connesse
I termini in grassetto contenuti nel presente allegato, che costituisce
parte integrante, sostanziale e vincolante della convenzione di
concessione, assumono, anche nel capitolato d'oneri e nel
capitolato tecnico e relativi allegati, il significato indicato affianco di
ciascuno di essi.
1) AAMS, indica l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato
2) adeguamenti tecnologici, indica gli interventi richiesti
periodicamente da AAMS, anche su proposta del
concessionario, alfine di garantire nel tempo l'allineamento
delle prestazioni e della funzionalità della rete telematica alle
evoluzioni tecnologiche, alle insorgenti esigenze connesse al
13
controllo della regolarità del gioco nonché all'assolvimento degli
obblighi erariali
3) apparecchio/i di gioco o apparecchio/i, indica un
apparecchio da divertimento ed intrattenimento di cui
all'articolo 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S., conforme
alle regole tecnichedegli apparecchi di gioco
4) apparecchio/i videoterminale/i, indica ogni apparecchio da
intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del
T.U.L.P.S., comprensivo delle periferiche necessarie per lo
svolgimento del gioco, ivi inclusi i dispositivi di inserimento e di
erogazione di monete e/o banconote e/o ticket, nonché di
dispositivi di lettura/scrittura di smartcard, dei software e dei
dispositivi hardware p e r l o svolgimento del gioco, della
connessione per la trasmissione dei dati, ed il cui
funzionamento è possibile solo in presenza di un collegamento
alla rete telematica di collegamento del sistema di gioco;
5) apparecchio/i collegato/i, indica l'apparecchio di gioco,
già fornito di nulla osta e, dunque, registrato nelle banche dati
di AAMS di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto della rete
di AAMS e sottoposto alla disciplina autorizzatoria e tributaria
degli apparecchi di gioco
6) apparecchio/i attivato/i indica l'apparecchio di gioco
installato in un esercizio, per il quale, successivamente alla
connessione, è possibile estrarre per la prima volta e
trasmettere al sistema di elaborazione tutti i dati di
funzionamento
e
di
gioco
registrati
a
decorrere
dall'inizializzazione dell'apparecchio stesso
7) apparecchio/i connesso/i indica l'apparecchio di gioco,
collegato edattivato, in condizione di trasmettere al sistema
di elaborazione, sulla base di quanto previsto dal capitolato
tecnico, i dati di funzionamento e di gioco
8) attivazione della rete, indica l'insieme delle attività e delle
risorse necessarie per realizzare la configurazione di rete
prevista dalle specifiche tecnico-funzionali e per collegare al
sistema centrale i relativi sistemi di elaborazione ed a
questi i punti di accesso e gli apparecchi di gioco indicati
nella dichiarazione iniziale
9) avviamento della rete telematica, indica l'attivazione
tecnica, di competenza del concessionario, della parte di rete
telematica, realizzata secondo i criteri definiti nel capitolato
tecnico, necessaria ai fini del collaudo
banca dati anagrafica gestionale, indica la banca dati del
sistema di elaborazione contenente i dati validati dal
sistema centrale relativi agli apparecchi di gioco, ai punti
di accesso cui sono connessi, agli esercizi nei quali sono
ubicati ed ai relativi esercenti titolari, nonché ai proprietari o
14
possessori o terzi incaricati della gestione degli apparecchi
stessi
10)
banca dati anagrafica transitoria, indica la banca dati
del sistema di elaborazione contenente i dati relativi agli
apparecchi di gioco, ai punti di accesso cui sono connessi,
agli esercizi nei quali sono ubicati ed ai relativi esercenti
titolari, nonché ai nonché ai proprietari o possessori o terzi
incaricati della gestione degli apparecchi stessi, da trasmettere
al sistema centrale per la loro validazione
11)
banca dati di gioco, indica la banca dati, il cui contenuto
informativo è riportato nell'Allegato 2 del capitolato tecnico,
nella quale il concessionario registra i dati estratti dagli
apparecchi di gioco, raccolti dal concessionario stesso
12)
banca dati di gioco gestionale, indica la banca dati del
sistema di elaborazione contenente i dati di gioco validati dal
sistema centrale relativi agli apparecchi di gioco
13)
banca dati di gioco transitoria, indica la banca dati del
sistema di elaborazione contenente i dati di gioco da
trasmettere al sistema centrale per la loro validazione
14)
banca dati di monitoraggio, indica la banca dati
utilizzata dal concessionario, il cui contenuto informativo è
riportato nell'Allegato 3 del capitolato tecnico, che contiene i
dati per la rilevazione ed il monitoraggio dei livelli di servizio
15)
banca dati di servizio, indica la banca dati del sistema
di elaborazione del concessionario, il cui contenuto
informativo è riportato nell'Allegato 3 del capitolato tecnico
utilizzata, tra l'altro, per registrare i risultati delle elaborazioni,
previste dal capitolato tecnico, eseguite dal concessionario
stesso
16)
banca dati Pda-esercizi, indica la banca dati, contenuta
nella banca dati anagrafica gestionale e descritta nel
capitolato tecnico, nella quale il concessionario registra i
dati dei propri punti di accesso, associandoli agli
esercizi/magazzini nei quali sono installati
17)
canone di concessione, indica il canone dovuto dai
concessionari a titolo di corrispettivo dell'affidamento della
concessione
18)
canone convenzionale di concessione, indica il
canone di concessione determinato da AAMS esclusivamente
per il calcolo dell'importo delle cauzioni di cui all'articolo 20
19)
capitolato d'oneri, indica il documento, parte integrante
dell'avviso di selezione, che disciplina le modalità di selezione
dei candidati, cui affidare in concessione talune attività e
funzioni pubbliche per l'attivazione e la conduzione operativa
della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante
apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché delle
attività e funzioni connesse; il documento riporta, inoltre, i
15
principali contenuti
concessione
dello
schema
di
convenzione
di
capitolato tecnico, indica il documento, parte integrante
20)
della convenzione di concessione, che definisce le modalità
tecniche di attuazione delle attività e funzioni pubbliche affidate
da AAMS, le prestazioni richieste nonché i livelli di servizio che
il concessionario è tenuto a garantire, in vigore dalla data di
stipula dell'atto aggiuntivo ed integrativo alla convenzione di
concessione
21)
ciclo complessivo di partite, indica un numero di
partite
consecutive,
predeterminato
dal
produttore della scheda di gioco e, comunque, non superiore
a 140.000
22)
codice identificativo, indica il CODEID di cui all'Allegato
A, paragrafo 1, lettera a), punto i, delle regole tecniche degli
apparecchi di gioco, assegnato alla newslot2 all'attivazione
dell'apparecchio
codice identificativo provvisorio, indica il CODEID
23)
assegnato alla newslot2 e valido sino
all'attivazione dell'apparecchio; successivamente dovrà
24)
essere utilizzato solo il codice identificativo
25)
codice
identificativo
AAMS,
indica
il
codice
identificativo univoco rilasciato da AAMS per l'identificazione di
ciascun apparecchio videoterminale, visibile in fase di
ispezione
concessionario/i, indica il soggetto selezionato da
26)
AAMS, in base a procedura ad evidenza pubblica, per
l'affidamento delle attività e funzioni pubbliche oggetto della
concessione
27)
concessione, l'istituto attraverso il quale AAMS affida
attività e funzioni pubbliche per l'attivazione e la conduzione
operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito
mediante gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di
cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S. nonché delle attività
e funzioni connesse
28)
conduzione della rete, indica l'insieme delle attività e
delle funzioni pubbliche per la gestione telematica del gioco
lecito nonché gli investimenti finalizzati all'adeguamento della
rete telematica, effettuati dai concessionari a partire dalla
data stabilita con un apposito provvedimento di AAMS
29)
contatore/i, indica l'insieme di dati, descritto in dettaglio
nell'allegato A, paragrafo 1, lettera da b) a g) delle regole
tecniche degli apparecchi di gioco
30)
contatore/i annuale/i, indica l'insieme di dati, descritto
nell'allegato A delle regole tecniche degli apparecchi di
gioco
16
31)
contratto/i con l'esercente/i, indica il contratto che
regola i rapporti tra il concessionario e l'esercente per
l'installazione, il funzionamento e la connessione alla rete
telematica di uno o più apparecchi di gioco
32)
contratto/i proposto/i ai titolari di nulla osta
(periodo transitorio), indica uno o più contratti - redatti dai
concessionari secondo termini e modalità definiti dalla
procedura di selezione e dalla convenzione di concessione
- in cui sono esplicitate le condizioni che il concessionario
offre ai titolari di nulla osta per connettere gli apparecchi di
gioco di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto della rete di
AAMS; il contenuto dei contratti è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana unitamente all'elenco dei
concessionari
33)
contributo per il gioco lecito e responsabile, indica il
contributo una tantum che il soggetto candidato si impegna ad
offrire nel caso di affidamento della concessione, destinato da
AAMS a campagne di comunicazione a favore del gioco lecito e
responsabile
34)
controllo/i del concessionario, indica il controllo, con
accesso presso l'esercizio, che il concessionario effettua al
fine di monitorare il rispetto delle procedure tecnicoamministrative da parte degli esercenti
convenzione/i di concessione o convenzione/i,
35)
indica l'atto o gli atti di affidamento in concessione delle
attività di attivazione e di conduzione operativa della rete per la
gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi di cui
all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.
36)
dati degli eventi, indica l'insieme di dati, descritto in
dettaglio nell'allegato A, paragrafo 1, lettera h) delle regole
tecniche degli apparecchi di gioco, costituiti da:
•
la data, l'ora ed il minuto dell'evento;
•
il tipo di evento definito come "EVNT"
dati delle partite, indica l'insieme di dati, descritto in dettagli
nell'allegato A, paragrafo 1, lettera i) delle regole tecniche degli
apparecchi di gioco, costituiti da: la data della partita la
durata di ciascuna partita, definita come "ELPTM"
l'importo della vincita, definito come "IMP"
dati di funzionamento, indicano i contatori nonché i dati degli
eventi e i dati delle partite
decreto dei terzi incaricati della raccolta, indica il decreto
direttoriale di AAMS del 17
17
maggio 2006, n. 311/CGV, disciplinante i requisiti dei terzi
incaricati della raccolta delle giocate mediante apparecchicon
vincite in denaro
decreto del canone di concessione, indica il decreto direttoriale
di AAMS del 4 luglio 2007 che disciplina i termini e le modalità di
assolvimento del canone di concessione sugli apparecchi di
gioco nonché le modalità di verifica dei versamenti effettuati dal
concessionario
decreto della rete di AAMS, indica il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, adottato ai sensi
dell'articolo 14-bis, comma 4, del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 640 del 1972, concernente la definizione delle
funzioni della rete proprietaria di
AAMS
decreto direttoriale di regolazione del periodo transitorio,
indica il decreto direttoriale di AAMS del 8 aprile 2004 che
disciplina, in attuazione dell'articolo 6 del decreto della rete di
AAMS, le procedure amministrative di sostituzione dei nulla osta
rilasciati antecedentemente all'individuazione dei concessionari
ed i contenuti dei contratti proposti ai titolari di nulla osta
(periodo transitorio)
43)dichiarazione/i dell'esercente/i, indica la dichiarazione,
redatta sullo schema di cui all'allegato 4 del capitolato d'oneri e
riportata anche su specifico supporto informatico di cui all'allegato
5 del capitolato tecnico, con la quale, l'esercente assicura al
candidato l'attivazione dei punti di accesso presso gli esercizi di
cui è titolare, p e r l a connessione alla rete telematica degli
apparecchi costituenti il lotto iniziale di apparecchi di gioco
44)dichiarazione/i iniziale/i, indica la dichiarazione, di cui
all'allegato 3 del capitolato
d'oneri,
che
il
soggetto
candidato,
nell'ambito
della
documentazione
richiesta, consegna
per
partecipare alla
procedura di selezione. Il lotto iniziale di apparecchi di gioco
è desumibile, in generale, dalla sezione 1 del medesimo allegato
45) dispositivo di controllo di AAMS, indica il componente da
installare nell'apposito alloggiamento collocato nella scheda di
gioco definito all'articolo 1, comma 4, lettera i), delle regole
tecniche degli apparecchi di gioco
46) elenco dei concessionari, indica il documento, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, attraverso il quale si
rendono noti i concessionari; unitamente all'elenco dei
concessionari sono pubblicati i contratti proposti ai titolari di
nulla osta (periodo transitorio) predisposti da ciascuno di essi
47) esercente/i, indica il terzo incaricato dal concessionario e
titolare dell'esercizio della presso il quale si effettuano le attività
di raccolta del gioco
18
48)esercizio/i, indica gli esercizi pubblici, i circoli privati ed i punti di
raccolta di altri giochi autorizzati di cui al decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze — AAMS, d'intesa con il Ministero
dell'interno — Dipartimento della pubblica sicurezza, del 27 ottobre
2003, nei quali possono essere installati gli apparecchi di gioco,
nonché, gli ambienti dedicati individuati per l'installazione degli
apparecchi videoterminali dalla regole tecniche VLT
49)gestore, indica il terzo incaricato dal concessionario delle attività
omogenee consistenti nella messa a disposizione degli apparecchi
e nelle azioni necessarie al funzionamento degli stessi presso gli
esercizicon modalità conformi alle prescrizioni normative in
materia
50)gestore/i di reti di sistemi, indica un soggetto con competenze
specialistiche, maturate in Italia od all'estero, nella gestione di reti
di sistemi informatici e telematici costituiti complessivamente da un
numero minimo di 2.500 punti terminali
51) gestore di sala, indica il soggetto gestore degli ambienti nei quali
sono installati gli apparecchi videoterminali
52)gateway di accesso, indica la porzione del sistema di
elaborazione, costituito da apparati hardware dedicati e da
appositi
componenti
software,
che
consente
ad AAMS
l'interrogazione degli apparecchi di gioco
53)importo residuo, indica l'importo risultante dalla differenza tra le
somme giocate ed i premi erogati
54)jackpot, indica la parte della raccolta di gioco, individuata secondo
i criteri di accantonamento definiti da ciascun concessionario da
erogare sotto forma di vincita tra gli apparecchi videoterminali
che concorrono all'accantonamento e secondo le modalità previste
nelle specifiche del sistema di gioco
55)lotto iniziale di apparecchi di gioco, indica gli apparecchi di
gioco, di cui all'allegato 3,
sezione 1, del capitolato d'oneri, in possesso di nulla osta ed
installati presso un esercizio
alla data di consegna della domanda di partecipazione, che il
soggetto candidato si impegna a collegare alla rete telematica in
caso di affidamento delle attività e funzioni pubbliche oggetto di
concessione
56)mac-address, indica il codice assegnato in modo univoco al punto
di accesso dal produttore di tale dispositivo e non modificabile
57)manutenzione ordinaria, indica gli interventi sulla rete
telematica finalizzati a garantire il regolare funzionamento dei
dispositivi hardware o dei programmi software
58)manutenzione straordinaria, indica gli interventi sulla rete
telematica che modificano
significativamente le specifiche tecnico-funzionali; possono
essere considerati interventi di manutenzione straordinaria, a
19
titolo esemplificativo e non esaustivo, il rifacimento di applicazioni
software del sistema di elaborazione oppure l'utilizzo di diverse
modalità di connessione o di nuovi dispositivi da impiegare per i
punti di accesso, con caratteristiche tecniche diverse da quelle
descritte nelle specifiche stesse
59)newslot, indica un apparecchio di gioco conforme alle regole
tecniche di produzione e di verifica tecnica fissate con Decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze — AAMS, d'intesa con il
Ministero dell'interno — Dipartimento della pubblica sicurezza, del
4 dicembre 2003
60)newslot2, indica un apparecchio di gioco conforme alle regole
tecniche degli
apparecchi di gioco come modificate dalla revisione del 19
settembre 2006, in applicazione dell'articolo 1, comma 502, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni ed
integrazioni
61) nulla osta, indica il nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni ed
integrazioni
62)operatore/i di gioco, indica un soggetto con competenze
specialistiche, maturate in Italia od all'estero, nella fornitura di
servizi di gioco in generale (quale concessionario o gestore
autorizzato di giochi, fornitore di servizi specialistici in materia di
giochi ovvero gestore di apparecchi da divertimento ed
intrattenimento)
63)parte/i, indica, a seconda dei casi, AAMS od il concessionario
ovvero congiuntamente AAMS ed il concessionario
64)periodo/i contabile/i, indica iperiodi individuati ai sensi
dell'articolo 39, comma 13-bis, lettera a), del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni
65) PREU, indica il prelievo erariale unico applicato alle somme
giocate, di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e all'articolo 1, comma 531, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266
66)PREU convenzionale, indica il PREU determinato da AAMS
esclusivamente per il calcolo dell'importo delle cauzioni di cui
all'articolo 20 il quale non assume alcun significato e valore ai fini
tributari
67) procedura/e di blocco, indica l'insieme delle procedure,
automatiche e non, idonee ad impedire l'utilizzo dell'apparecchio
di gioco descritte nel paragrafo 6.9 del capitolato tecnico
68)procedura di selezione, indica le procedure ad evidenza
pubblica, poste in essere secondo la normativa nazionale e
comunitaria, per l'individuazione dei concessionari
20
69) protocollo di comunicazione, indica l'insieme di regole definite
per assicurare la comunicazione tra la scheda di gioco, il
dispositivo di controllo di AAMS e la rete telematica, di cui
all'articolo 1, comma 6, punto 1, delle regole tecniche degli
apparecchi di gioco
70)punto/i di accesso, indica un idoneo dispositivo connesso alla
rete di comunicazione del concessionario ed alla porta di
comunicazione
dell'apparecchio
di
gioco
e/o
del
videoterminale
71) regole tecniche degli apparecchi di gioco o regole tecniche,
indica le regole di produzione e di verifica tecnica degli apparecchi di
gioco, di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze —
AAMS, d'intesa con il Ministero dell'interno — Dipartimento della
pubblica sicurezza, del 4 dicembre 2003 e successive modificazioni ed
integrazioni
72) regole tecniche VLT, indica la disciplina dei requisiti tecnici e di
funzionamento dei sistemi di gioco (VLT) di cui all'art. 110,
comma 6, lett. b), del T.U.L.P.S., dettata dal decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze — Direttore Generale AAMS prot. n.
124/CGV del 22 gennaio 2010
73)rete di comunicazione, indica la rete di trasmissione dati che
connette i punti di accesso con il sistema di elaborazione
74)rete proprietaria di AAMS, indica l'intera infrastruttura
hardware e software di AAMS, composta dal sistema centrale e
dalle reti telematiche
75)rete/i telematica/che, indica l'infrastruttura hardware e
software di trasmissione dati, attivata dal concessionario ed
affidata in conduzione al concessionario stesso, che connette gli
apparecchi di gioco al relativo sistema di elaborazione e
quest'ultimo al sistema centrale. Tale infrastruttura deve essere
utilizzata esclusivamente per la gestione del gioco lecito attraverso
gli apparecchi di gioco; relativamente alla connessione del
punto
di
accesso
al
sistema
di
elaborazione,
il
concessionario, fino al 30 settembre 2005, può utilizzare anche
infrastrutture preesistenti ed impegnate anche per altri fini
76)rete telematica di collegamento del sistema di gioco, la rete
di trasmissione dati che
connette tutte le componenti del sistema di gioco (VLT)
77) rete telematica di collegamento tra il sistema di gioco e il
sistema di controllo,
l'infrastruttura hardware e software di trasmissione dati, realizzata
dal concessionario ed affidata in conduzione al concessionario
stesso, che connette il sistema di gioco (VLT) al sistema di
controllo
78)RTI, indica un raggruppamento temporaneo di imprese
costituendo o costituito
21
79)sala/e,
indica
l'ambiente
dedicato
dove
l'installazione di apparecchi videoterminali
è
autorizzata
80)scheda di gioco, indica l'insieme dei circuiti elettronici, comprese
le schede elettroniche di memoria dei personal computer, nei quali
risiedono il software di gioco, il protocollo di comunicazione ed i
dati di cui all'allegato A, paragrafo 1, delle regole tecniche degli
apparecchi di gioco, nonché l'alloggiamento per il dispositivo di
controllo di AAMS e le interfacce
81) seconda rata di acconto del canone di concessione, indica la
rata di cui all'articolo 4 del decreto direttoriale di AAMS del 8 aprile
2004, n. 515
82)sistema centrale, indica lo specifico sistema di elaborazione per
la gestione ed il controllo, da parte di AAMS, di tutte le
informazioni e di tutti i dati relativi agli apparecchi di gioco forniti
dal sistema di elaborazione, compresi quelli relativi al canone
di concessione sulle somme giocate
83)sistema di elaborazione (parte componente della rete
telematica) indica il sistema, ubicato nel territorio italiano, per la
raccolta, la gestione ed il controllo di tutte le informazioni e di tutti
i dati relativi agli apparecchi connessi alla rete telematica
84)sistema/i di gioco (VLT), indica la piattaforma tecnologica per
l'offerta di gioco che consente il controllo remoto del gioco
attraverso apparecchi videoterminali in ambienti dedicati. La
rete telematica di collegamento del sistema di gioco
garantisce la connessione di tutte le altre componenti del sistema
di gioco (VLT), ovvero:
i. sistema centrale VLT;
ii. sistema di recovery e di backup;
iii. sistema di sala, ovvero server di sala, ove previsto;
iv. apparecchi videoterminali, il cui funzionamento è
consentito
solo
se
collegati con il sistema centrale VLT, in maniera
diretta
o
tramite
il
sistema di sala;
85) sistema/i centrale/i VLT, indica l'insieme dei sistemi
informatici
che
permette
la
gestione
ed
il
controllo del sistema di audit, del sistema di contabilità, del
sistema di gestione dei
giochi e del RNG, di seguito definiti:
i. sistema/i di audit, indica la porzione del sistema/i centrale
(VLT)
contenente l'insieme dei sistemi informatici atti a visualizzare in
tempo reale e memorizzare le operazioni, nonché i dati scambiati tra i
22
componenti del sistema centrale (VLT), il sistema di sala e gli
apparecchi videoterminali.
Inoltre, attraverso apposite applicazioni, report e
statistiche, consente, di ricostruire anche le partite
giocate su ciascun apparecchio videoterminale,
non
necessariamente in formato grafico;
ii. sistema/i di contabilità, indica la porzione del sistema
centrale (VLT)
contenente l'insieme dei sistemi informatici, che
raccoglie ed elabora i dati contabili per gestire e
tracciare le informazioni per ciascun sistema di gioco
(VLT), gioco, apparecchio videoterminale, nonché
per ciascun ambiente dedicato e per monitorare la
contabilità complessiva e di dettaglio del sistema di
gioco
(VLT);
iii. sistema/i di gestione dei giochi, indica la porzione del sistema
centrale (VLT) contenente l'insieme dei sistemi
informatici per la gestione ed il controllo del corretto
funzionamento del software di gioco. Contiene
l'archivio dei giochi autorizzati, gestisce le operazioni di
distribuzione dei giochi presso ciascun apparecchio
videoterminale e determina il risultato di ciascuna
partita mediante il RNG;
iv. RNG (Random Number Generator), indica il
generatore
dei
numeri
casuali realizzato con programmi software e/o
dispositivi
hardware,
che
risiede
sul
sistema centrale (VLT) e fornisce le combinazioni
casuali
ai
fini
della
determinazione degli esiti di ciascuna partita;
86) sistema/i di recovery e di backup, indica la componente del
sistema di gioco (VLT),
che garantisce — tramite ridondanza di sistemi ed infrastrutture,
soluzioni di disaster recovery e di backup — il ripristino del
funzionamento dell'intero sistema di gioco (VLT) e almeno una
copia delle banche dati. Tali sistemi sono fisicamente ubicati in un
sito diverso rispetto a quello dove risulta ubicato il sistema
centrale (VLT);
87)sistema/i di sala, ovvero server di sala, indica la componente
del sistema di gioco (VLT),
contenente il sistema informatico che può gestire le operazioni di
comunicazione da e per i singoli apparecchi videoterminali, fare
da tramite anche per le operazioni di contabilità ed eventualmente
23
di
convalida
delle
vincite
erogate
dagli
apparecchi
videoterminali in relazione ai sistemi di pagamento adottati;
88) sistema di controllo, indica il sistema di elaborazione per la
gestione ed il controllo, da parte di AAMS, di tutte le informazioni
e di tutti i dati relativi agli apparecchi videoterminali forniti dal/i
sistema/i di gioco (VLT), compresi quelli relativi al prelievo
erariale unico sulle somme giocate;
89)specifiche del sistema di gioco, indica il documento,
presentato dal concessionario, nel quale sono descritte, sulla base
dei requisiti minimi previsti nelle regole tecniche VLT, le
funzionalità nonché le caratteristiche tecniche di tutte le componenti
del sistema di gioco (VLT), comprensivo anche della rete
telematica di collegamento del sistema di gioco e della rete
telematica di collegamento tra il sistema di gioco e il sistema
di controllo;
90)specifiche del punto di accesso, indicano i contenuti e le
modalità di scambio delle informazioni tra il punto di accesso ed
il sistema di elaborazione
91) specifiche di comunicazione, indica il documento tecnico di
AAMS con il quale sono definiti i contenuti e le modalità di
scambio delle informazioni tra il sistema di elaborazione ed il
sistema centrale
92)specifiche di comunicazione integrate, indicano le integrazioni
alle specifiche di comunicazione
93) specifiche tecnico-funzionali, indica il documento, redatto
dal concessionario, in base a
quanto stabilito nel capitolato tecnico, in cui sono riportate le
specifiche funzionali nonché le caratteristiche tecniche della rete
telematica, comprensiva del sistema di elaborazione nonché
delle relative connessioni con il sistema centrale
94) specifiche tecnico-funzionali integrate, indicano le integrazioni
alle specifiche tecnico-funzionali
95) T.U.L.P.S., indica il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni ed integrazioni
96) titolare/i dei nulla osta o titolare/i, indica il titolare, diverso da
uno dei concessionari, di nulla osta di cui all'articolo 6, comma
1, del decreto della rete di AAMS
97) utente/i, indica colui che effettua una partita con
apparecchio di gioco o un apparecchio videoterminale
un
98)VLT (Video Lottery Terminal), indica il sistema di gioco di cui
alle regole tecniche VLT"
24
Roma, lì
Per
l'Amministrazione
autonoma
monopoli di Stato Per il concessionario
25
dei