Con BPVi e Banca Nuova puoi vincere fantastici premi
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Con BPVi e Banca Nuova puoi vincere fantastici premi
REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 CONCORSO A PREMI “Con BPVi e Banca Nuova puoi vincere fantastici premi” SOCIETÀ PROMOTRICE BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A. Via Btg. Framarin, 18 - 36100 Vicenza (VI) Codice Fiscale e Partita IVA 00204010243 SOCIETÀ PROMOTRICE ASSOCIATA BANCA NUOVA S.p.A. Via Giacomo Cusmano, 56 - 9014 Palermo (PA) Codice Fiscale e Partita IVA 05940510828 AREA: Il concorso ha svolgimento sull’intero territorio nazionale. DURATA: Il periodo di svolgimento del concorso è dall’01/11/2016 al 31/12/2016. DESTINATARI: La manifestazione è riservata ai clienti persone fisiche, titolari di qualsiasi “conto corrente” e del “Deposito Vincolato a tasso fisso” della Banca Popolare di Vicenza o di Banca Nuova (e a chi non sia titolare di entrambi i prodotti ma lo diventi nel periodo della manifestazione), che nel periodo di svolgimento del concorso effettueranno il “vincolo” di almeno € 10.000 di “nuove somme1” per almeno 6 mesi attraverso il “Deposito Vincolato a tasso fisso”, in filiale oppure online tramite il servizio di home banking “BPViGO!”, oppure diventando titolari di conto corrente e del “Deposito Vincolato a tasso fisso” della Banca Popolare di Vicenza o di Banca Nuova attraverso il sito internet www.bpvigo.it. Alla data di estrazione, per parteciparvi, i “destinatari” dell’iniziativa dovranno essere ancora correntisti della Banca Popolare di Vicenza o di Banca Nuova. I “destinatari” devono essere maggiorenni e residenti in Italia. Sono esclusi dal concorso i dipendenti delle società promotrici e di quelle appartenenti al Gruppo Banca Popolare di Vicenza di cui la Società Promotrice è la Capogruppo. PRODOTTO PROMOZIONATO: “vincolo” su “Deposito Vincolato a tasso fisso” di “nuove somme” di almeno € 10.000 per almeno 6 mesi. ESTRAZIONE FINALE: L’estrazione finale tra gli aventi diritto avverrà alla presenza di un responsabile della fede pubblica o suo delegato o notaio entro il 31/08/2017. PUBBLICITA’: 1 La comunicazione e la pubblicità saranno effettuate tramite siti web, annunci stampa, affissioni. Eventuali ulteriori forme di comunicazione potranno essere previste e risulteranno comunque conformi al presente regolamento. Il regolamento è a disposizione del partecipante, per una corretta informazione, presso le filiali di Banca Popolare di Vicenza e di Banca Nuova e sui siti Per “nuove somme” si intende nuova liquidità non presente nel conto corrente o nei conti intestati al Cliente alla data di inizio dell’Offerta (1 novembre 2016), e al netto di eventuali addebiti o accrediti nel medesimo periodo che non derivino da nuova liquidità (ad esempio sono esclusi il rimborso titoli, l’estinzione di precedenti depositi vincolati). Per le condizioni contrattuali e ulteriori informazioni di dettaglio sul significato di “nuove somme” si rinvia ai Fogli Informativi disponibili presso le Filiali della Banca Popolare di Vicenza e di Banca Nuova e sui siti www.popolarevicenza.it, www.bancanuova.it, www.bpvigo.it. Si allegano in calce al presente regolamento i Fogli Informativi “Deposito Vincolato a tasso fisso” di Banca Popolare di Vicenza e Banca Nuova, attualmente in vigore, dove sono presenti informazioni di dettaglio sul significato di “nuove somme”. www.popolarevicenza.it, www.bancanuova.it e www.bpvigo.it. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: Tutti coloro in possesso dei requisiti indicati nel paragrafo “destinatari” partecipano all’estrazione finale, tante volte quante sono le somme multiple di € 10.000 vincolate per almeno 6 mesi nel periodo dell’iniziativa. Al termine del periodo di svolgimento del concorso, la Società Promotrice fornirà un elenco in formato digitale contenente l’anagrafica di tutti gli aventi diritto all’estrazione finale. Il record relativo alla partecipazione sarà presente tante volte quante sono le somme multiple di € 10.000 vincolate per almeno 6 mesi nel periodo dell’iniziativa. A titolo esemplificativo: se la somma vincolata ammonta a valori compresi tra € 10.000 e € 19.999,99 la partecipazione sarà inserita con un solo record se la somma vincolata ammonta a valori compresi tra € 20.000 e € 29.999,99 la partecipazione sarà inserita con due record e così via. Qualora il vincolo sia stato effettuato su un “Deposito Vincolato a tasso fisso” cointestato, parteciperà all’estrazione la “cointestazione” e, se risulterà vincente, il premio sarà assegnato con ulteriore estrazione manuale e casuale ad uno dei clienti facenti parte della “cointestazione”. Alla presenza di un responsabile della fede pubblica o suo delegato o notaio avverrà l’estrazione casuale dei vincitori dei premi indicati nel paragrafo “PREMI”. Contestualmente all’estrazione dei vincitori verranno individuate le seguenti riserve: - n. 5 riserve per il premio Automobile Mini Cooper - n. 8 riserve per il premio voucher viaggio - n. 10 riserve per il premio TV Ogni partecipante non può vincere più di un premio. I premi vinti non sono cedibili. Le riserve subentreranno in ordine di estrazione in caso di irreperibilità del vincitore e in ogni altro caso di irregolarità nella partecipazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancanza dei requisiti di partecipazione, conto corrente chiuso in data antecedente la data di estrazione). Si precisa che i “vincoli”, se svincolati anticipatamente rispetto alla loro scadenza e prima dell’estrazione, qualsiasi sia la loro durata, faranno decadere il diritto alla partecipazione al concorso. ACCETTAZIONE DI VINCITA: La vincita sarà comunicata tramite raccomandata inviata all’indirizzo di corrispondenza disponibile presso la Società Promotrice. Il vincitore potrà accettare o rifiutare il premio vinto attraverso la compilazione e sottoscrizione di un apposito modulo (modulo di accettazione/rinuncia) che verrà inviato unitamente alla comunicazione di vincita e che dovrà essere spedito all’indirizzo che verrà indicato nella comunicazione di vincita (si suggerisce l’uso della raccomandata) entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di vincita. Decorsi i termini di accettazione o in ogni altro caso di irreperibilità del vincitore, il premio verrà assegnato alla prima riserva disponibile. Il corretto adempimento delle obbligazioni sopraindicate costituisce condizione essenziale di assegnazione dei premi: la mancata restituzione della documentazione di cui sopra (o il ritardo nella restituzione) comporterà la decadenza dal diritto all’aggiudicazione dei premi. Il termine di invio della accettazione/rinuncia è da considerarsi tassativo in quanto legato alla necessità di gestire le procedure per la messa a disposizione o di contattare eventuali riserve. I premi rifiutati rientrano nella disponibilità della Società Promotrice. Contestualmente alla consegna del premio il vincitore è tenuto a firmare una liberatoria di avvenuta ricezione dello stesso. Per quanto riguarda la vincita dell’automobile Mini Cooper, il vincitore accettando la vincita si impegna a consegnare al Promotore anche una copia del libretto di immatricolazione. L’automobile dovrà essere immatricolata a nome del vincitore. Relativamente all’invio delle comunicazioni di vincita tramite raccomandata, la Società Promotrice non si assume responsabilità alcuna per eventuali errori nella comunicazione dell’indirizzo da parte del vincitore e/o per disguidi postali nella consegna delle comunicazioni stesse. PRECISAZIONI: La partecipazione al concorso è gratuita. I premi verranno messi a disposizione degli aventi diritto entro 180 gg dalla data di vincita. Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione, per nessun motivo. Il vincitore che non potesse o non volesse usufruire del premio non ha diritto ad alcuna somma di denaro. Il premio non potrà essere riconosciuto nel caso in cui il cliente non sia in regola con le norme relative alla tenuta conto (insolvenza, morosità, ecc.). La Società Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori nella comunicazione dei dati e/o dell’indirizzo da parte del vincitore. La Società Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problematiche sorte durante l’utilizzo dei premi in palio e non possono essere ritenute responsabili dell’uso improprio dei premi da parte dei vincitori. La Società Promotrice non si assumerà alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti all’accettazione e dall’utilizzo del premio. In caso di accettazione e successivo mancato utilizzo, il premio si intenderà comunque consegnato ed il vincitore non avrà più nulla a pretendere nei confronti della Società Promotrice. La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le modalità di partecipazione al concorso, dandone adeguata comunicazione, non introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti. La Società Promotrice si riserva, infine, di modificare la tipologia del premio previsto, qualora lo stesso non fosse più disponibile sul mercato o uscisse di produzione: in tal caso, il premio sarà sostituito con un differente prodotto o servizio di pari caratteristiche e di pari o superiore valore. PREMI N. PREMI VALORE UNITARIO € 20.000 1 Automobile Mini Cooper 5 porte1 4 Voucher viaggio 2 € 5.000 5 TV Sony 55”3 € 1.000 VALORE MECCANICA TOTALE € 20.000 Estrazione finale: 1° estratto € 20.000 Estrazione finale: 2° - 5° estratto € 5.000 Estrazione finale: 6° - 10° estratto (1) Automobile Mini Cooper 5 porte: Mini Cooper 5 porte colore Pepper White pastello, Stoffa Firework Carbon, Climatizzatore, Boost Line, Cerchi in lega 17” Cosmos Spoke Argento. Gli optional non specificati sono eslcusi. Spese di immatricolazione e messa in strada incluse. Il premio verrà consegnato presso un concessionario di fiducia del Società Promotrice il più possibile vicino alla residenza del vincitore. Il premio non è comprensivo di assicurazione e materiali di consumo (es. carburante) del veicolo. In caso di premio difettoso o mal funzionante, il vincitore potrà avvalersi della garanzia del prodotto fornito direttamente dalla casa costruttrice. Per quanto riguarda i premi in palio, la Società Promotrice precisa che nessuna responsabilità è a lei imputabile per l’uso improprio dei premi da parte dei vincitori e/o di persone non adeguate per età o per condizioni fisiche e/o mentali. (2) Voucher viaggio “Buono Vacanza” valido per l'acquisto di prodotti Alpitour, Villaggi Bravo, Francorosso, Karambola, e Viaggidea alle quote definite nei relativi cataloghi in vigore all'atto della prenotazione. Il Buono Vacanza non è cumulabile con eventuali offerte e/o promozioni extra catalogo, con altro tipo di buono sconto o promozioni future, né con lo sconto tessera "You & Sun". Il viaggio dovrà avere inizio entro il termine di validità indicato sul Buono Vacanza. Il Buono Vacanza non è utilizzabile su prenotazioni retroattive. Eventuali eccedenze rispetto il valore del Buono Vacanza dovranno essere regolate dal vincitore direttamente all'atto della prenotazione. Il valore del Buono Vacanza non è divisibile (da utilizzare su un'unica prenotazione) e non è rimborsabile se non utilizzato entro la scadenza prevista. Il Buono Vacanza è spendibile presso le migliori Agenzie di Viaggio oppure attraverso il Centro Prenotazioni del Gruppo Alpitour, raggiungibile ai seguenti recapiti: telefonicamente al numero 011 19690202 (Lunedì-Domenica 09.00/22.00) escluse festività. Validità: 12 mesi dalla data di emissione. (3) TV Modello Sony KD55XD8005BAEP. TV 55”, 4K, HDR, Android, Edge LED, 4K XReality PRO, 400Hz, Slim Aluminium design. MONTEPREMI: Il totale del montepremi è di € 45.000,00 + iva RINUNCIA RIVALSA: La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori. ADEMPIMENTI E GARANZIE: Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del D.P.R. 430 del 26/10/2001. I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti a: Villaggio SOS Vicenza scarl ONLUS - 36100 Vicenza, Viale Trieste, 176 - C.F. e P.IVA: 00584370241 Una cauzione pari al 100% dell'ammontare dei premi posti in palio, di cui all'art. 7 del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, a tutela del rispetto dei diritti dei partecipanti. TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di trattamento di dati personali) le Banche promotrici in qualità di Titolari informano che il trattamento dei dati dei soggetti che partecipano al concorso sarà effettuato da ogni Banca attraverso modalità cartacee, informatizzate e/o telefoniche, esclusivamente per permettere la partecipazione alla manifestazione e la consegna dei premi. In particolare per le predette finalità, i dati potranno essere comunicati unicamente a terzi che collaborano con la Società Promotrice per l’organizzazione dell’operazione (in particolare ai soggetti delegati ex art. 5 D.P.R. 430/01 per le pratiche amministrative e ai soggetti incaricati della consegna dei premi), nonché al Ministero dello Sviluppo Economico per il rispetto delle procedure previste dalla legge per i concorsi e le operazioni a premio (D.P.R. 430/01). All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003, ed in particolare di conoscere i propri dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione in caso di trattamento in violazione di legge, opposizione al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ecc.). Vicenza, ottobre 2016 BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A. Normativa sulla Trasparenza Bancaria (T.U. Leggi Bancarie D.Lvo 385/93 e norme di attuazione) FOGLIO INFORMATIVO DEPOSITO VINCOLATO A TASSO FISSO Fascicolo Informativo – n. 17 aggiornamento del 01/10/2016 DEPOSITO VINCOLATO A TASSO FISSO Pagina 1 di 6 INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca Nuova spa Via Giacomo Cusmano 56 – 9014 – Palermo Tel.: (numero verde) 800023555 – Fax: 0091-322906 Sito internet: www.bancanuova.it Iscrizione n° 5731 dell’Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari – codice fiscale, Partita Iva e N° iscriz. Registro Imprese di Palermo n° 05940510828 – Appartenente al Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza e soggetta all’attività di direzione e coordinamento della stessa Banca Popolare di Vicenza S.p.A. codice ABI 5132.6 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia NEL CASO DI OFFERTA FUORI SEDE, DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL’OFFERTA FUORI SEDE CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE (la presente sezione vale solo se la Banca consente che il prodotto illustrato nel presente Foglio Informativo sia promuovibile nell’ambito dell’Offerta fuori sede) Nome e Cognome _____________________________. Qualifica: dipendente Banca promotore finanziario dipendente Banca, iscritto al n°_____________dell’Albo dei Promotori Finanziari di _________________ in data ____________ promotore finanziario NON dipendente Banca, iscritto al n°______________dell’Albo dei Promotori Finanziari di____________ in data ____________ collaboratore di BPVI Multicredito Agenzia in Attività Finanziaria spa iscritta nell’Elenco degli Agenti in Attività Finanziaria tenuto dall’Organismo degli Agenti e dei Mediatori al nr. A8276 in data 30/05/2013 N.B. Per l’offerta fuori sede: gli estremi identificativi del soggetto incaricato dell’offerta fuori sede che entra in contatto con il cliente, se non trascritti sopra negli specifici spazi, sono riportati a cura della Banca nel modulo che il cliente deve utilizzare per la richiesta di apertura rapporti fuori sede, del quale gliene viene spedita/consegnata copia e che forma parte integrante e sostanziale del presente Foglio Informativo. Si precisa che non sono dovuti costi o oneri aggiuntivi a carico del cliente derivanti da tale modalità di offerta. CHE COS’ E’ IL DEPOSITO VINCOLATO Il Deposito vincolato è un Prodotto destinato a Privati fiscalmente residenti in Italia per il quale il Cliente conclude con la Banca un contratto Quadro. Con questo Servizio, connesso al conto corrente di corrispondenza, il Cliente richiede di vincolare per una certa durata una somma di denaro che la Banca custodisce e restituisce alla scadenza convenuta corrispondendo gli interessi pattuiti con lo stesso Cliente volta per volta (la liquidazione degli interessi, come di seguito specificato, può essere a scadenza o periodica). Caratteristiche Per ciascun conto corrente è possibile il collegamento con un solo Accordo Quadro di Deposito Vincolato, che costituisce una partita contabile accessoria del conto corrente cui è collegato. Il Cliente può comunque vincolare più somme in momenti diversi nei seguenti modi: • concordando presso la Filiale di volta in volta, per iscritto, l’importo, la durata, la periodicità di liquidazione degli interessi (ove prevista) ed il tasso di remunerazione che, per ciascun singolo vincolo, rimarrà fisso per tutta la durata del vincolo; • avvalendosi della funzionalità del Servizio di multicanalità per attivare il vincolo, individuando nel presente Foglio Informativo i tassi di remunerazione. Il conteggio della remunerazione dell’importo vincolato è ricavabile in fase di attivazione del vincolo tramite la funzione dedicata di “Simulatore” del deposito vincolato del Servizio di multicanalità. Nel caso in cui il Depositante abbia scelto di effettuare: • un deposito vincolato a scadenza, la Banca accredita sul conto corrente del Cliente la somma vincolata e gli interessi maturati al netto della ritenuta fiscale, nello stesso giorno di scadenza finale del periodo vincolato; • un deposito vincolato a scadenza con liquidazione periodica degli interessi, la Banca accredita sul conto del Cliente corrente gli interessi maturati allo scadere di ogni singolo periodo di liquidazione scelto dallo stesso Depositante tra le opzioni offerte dalla Banca, al netto della ritenuta fiscale. Ad ogni sottoscrizione di vincolo eseguita presso la Filiale, il Cliente dovrà sottoscrivere un documento che riepiloga l’importo depositato, la durata del vincolo, l’eventuale periodicità di liquidazione degli interessi (ove prevista) ed il tasso concordato. In questo documento verranno riepilogati i dati relativi ad eventuali somme vincolate già presenti nello stesso deposito. Come sopra descritto il tasso dei vincoli disposti dal Cliente mediante il Servizio di multicanalità è quello riportato nel presente Foglio Informativo vigente al momento dell’accensione del vincolo stesso (pubblicato anche sul sito della Banca e visibile dal servizio di multicanalità) e che verrà anche riportato nel documento riepilogativo dell’operazione che sarà messo a disposizione del Cliente nella sezione “Situazione Riassuntiva” del Servizio di multicanalità. E’ inoltre in facoltà della Banca comunicare al Cliente all’interno dello stesso Servizio di multicanalità – a fronte di eventuali iniziative commerciali specifiche – dei tassi particolari per un certo periodo per eventuali nuovi Vincoli da attivare. Il Cliente avrà diritto al riconoscimento degli interessi solamente se rispetterà il periodo temporale di vincolo, senza chiedere anticipatamente, o presso la Filiale, o tramite il servizio di multicanalità, la disponibilità della somma. ESTINZIONE ANTICIPATA DEL DEPOSITO VINCOLATO A. Se la liquidazione interessi è a scadenza (unica), nel caso di estinzione anticipata la somma viene riaccreditata sul c/c del Cliente con la valuta originaria di inizio del periodo di vincolo e viene applicata la remunerazione al tasso del conto corrente del Cliente Fascicolo Informativo – n. 17 aggiornamento del 01/10/2016 DEPOSITO VINCOLATO A TASSO FISSO Pagina 2 di 6 medesimo, se è previsto un tasso creditore per quel tipo di conto corrente, ma non è riconosciuta la quota parte di interessi che sarebbero maturati per effetto del vincolo. ESEMPIO: VINCOLO A 36 MESI DI € 5.000,00 CON TASSO LORDO 1,75% ANNUO (NUOVE SOMME), CONTO CORRENTE DI REGOLAMENTO CON TASSO LORDO 0,010% ANNUO. INIZIO VINCOLO 1/1/2016 SE ESTINZIONE ANTICIPATA AL 5° MESE (15/05/2016) No interessi del dep. vincolato, ma la valuta di accredito su conto corrente di regolamento è quella della data di inizio vincolo con riconoscimento interessi del conto corrente fino a data estinzione anticipata (nell’esempio: € 0,18) SE ESTINZIONE ANTICIPATA AL 7° MESE (15/07/2016): No interessi del dep. vincolato, ma la valuta di accredito su conto corrente di regolamento è quella della data di inizio vincolo con riconoscimento interessi del conto corrente fino a data estinzione anticipata (nell’esempio: € 0,27) SE ESTINZIONE A SCADENZA FINALE DEI 36 MESI: Interessi lordi del deposito vincolato (nell’esempio: € 262,5) B. Se la liquidazione interessi è periodica, in caso di estinzione anticipata la somma viene riaccreditata sul c/c del Cliente con la valuta dello stesso giorno dell’estinzione anticipata e non è riconosciuta la quota parte degli interessi che sarebbero maturati per effetto del vincolo: • dalla data di sottoscrizione del vincolo stesso, se l’estinzione anticipata è antecedente alla prima liquidazione periodica degli interessi; • dall’ultima liquidazione periodica fino al momento dell’estinzione anticipata, se l’estinzione avviene dopo che sia già maturata una o più liquidazioni periodiche di interessi. Restano ovviamente accreditati gli interessi di cui alle liquidazioni avvenute con data precedente allo svincolo anticipato. ESEMPIO: VINCOLO A 36 MESI DI € 5.000,00 CON TASSO LORDO 1,75% ANNUO (NUOVE SOMME) E CON LIQUIDAZIONE PERIODICA OGNI 6 MESI, CONTO CORRENTE DI REGOLAMENTO CON TASSO LORDO 0,010% ANNUO. INIZIO VINCOLO 1/1/2016 SE ESTINZIONE ANTICIPATA AL 5° MESE (15/05/2016) No interessi del dep. vincolato, né interessi di conto corrente fino alla data di estinzione anticipata (in quanto il riaccredito della somma su conto corrente di regolamento avviene con valuta della data di estinzione anticipata) SE ESTINZIONE ANTICIPATA AL 7° MESE (15/07/2016): Solo interessi lordi già accreditati per il primo semestre (nell’esempio: € 43.03) SE ESTINZIONE A SCADENZA DEI 36 MESI: Totale degli interessi lordi sul vincolo (nell’esempio: € 262,5) Cosa si intende per “depositi vincolati di nuove somme” nell’ambito di Offerte commerciali Per nuove somme si intende nuova liquidità non presente nel conto corrente o nei conti intestati al Cliente alla data di inizio dell’Offerta e al netto di eventuali addebiti o accrediti nel medesimo periodo che non derivino da nuova liquidità (ad esempio sono esclusi il rimborso titoli, l’estinzione di precedenti depositi vincolati). Pertanto, a fronte della richiesta di vincolo di un Cliente relativa ad una determinata Offerta commerciale, la Banca effettua in sintesi i seguenti controlli per verificare che le somme che si intendono vincolare possano essere considerate “nuove somme” e in che misura. Per il conteggio delle nuove somme in entrata sono considerati gli accrediti di bonifici e i versamenti pervenuti sui rapporti di conto corrente dei quali il Cliente è intestatario o cointestatario e contabilizzati nel periodo di Offerta. Sono esclusi da tale conteggio gli accrediti eseguiti per: • vendita e rimborso di titoli, Fondi comuni d’investimento, Sicav e altri strumenti finanziari, • estinzione Deposito vincolato/svincolo anticipato di somme, • concessione di finanziamento, • importo proveniente da Carta Prepagata della Banca. Per il calcolo della liquidità in uscita si intendono tutte le uscite dal conto/conti intestati al Cliente (ad esempio: bonifici in uscita, prelievi, addebito assegni, addebito carte di credito, ricariche telefoniche, ricariche carte prepagate, pagamento bollettini postali, ecc.) contabilizzate nel periodo di Offerta. Di seguito si riporta un esempio di calcolo di somma algebrica di liquidità in entrata ed uscita il cui risultato indica quali sono le nuove somme vincolabili al tasso promozionale dell’Offerta commerciale (periodo dell’Offerta dal 01/01/2016 al 31/01/2016): 01/01/2016 saldo disponibile: € 20.000; 04/01/2016 liquidità in entrata per bonifico in ingresso di € 8.000; Nuove somme al 04/01/2016 pari a € 8.000; 10/01/2016 liquidità in uscita per addebito carte di credito di € 1.000; nuove somme al 10/01/2016 pari a € 7.000; 21/01/2016 rimborso titoli pari a € 5.000; nuove somme al 21/01/2016 pari a € 7.000; 27/01/2016 liquidità in entrata per accredito stipendio di € 2.000; nuove somme al 27/01/2016 pari a € 9.000. Principali rischi (generici e specifici) • IL RISCHIO DI CONTROPARTE, cioè l’eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare al Depositante, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la Banca aderisce al sistema di garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi che assicura a ciascun Depositante una copertura fino a 100.000,00 euro (articolo 96 e seguenti del Testo Unico Bancario). La garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi opera considerando l’ammontare complessivo detenuto da un Cliente nei suoi depositi (anche libretti) presenti all’interno della stessa Banca. Nel caso di rapporti cointestati, il relativo saldo viene diviso per il numero dei partecipanti alla cointestazione, al fine di determinare la parte a ciascuno spettante. La liquidità di ammontare fino a 100 mila euro è garantita dall’operatività del suddetto Fondo e non è quindi assoggettabile alle misure tra cui il “bail-in”, disciplinate dalla normativa sul risanamento e la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Maggiori informazioni su questa normativa sono reperibili all’interno del sito www.bancanuova.it (sezione “BRRD (Bail-in)”) e presso qualunque Filiale della Banca. Sono esclusi dalla protezione del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi: I. i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari (*) imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, nonché enti pubblici; II. i fondi propri (**) ; III. i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti dagli articoli 648 Fascicolo Informativo – n. 17 aggiornamento del 01/10/2016 DEPOSITO VINCOLATO A TASSO FISSO Pagina 3 di 6 IV. V. -bis e 648 -ter del codice penale; resta fermo quanto previsto dall’articolo 648-quater del codice penale; i depositi i cui titolari, al momento dell’avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della cosiddetta normativa antiriciclaggio; le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli. Per saperne di più sul Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e sulla tutela fornita dal predetto sistema di garanzia è consultabile il sito www.fitd.it., ove sono disponibili anche le risposte alle domande più frequenti (FAQ). (*)Come definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 . definiti dall’articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo o del Consiglio del 26 giugno 2013. (**)Come PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE VOCI DI COSTO Spese per l’apertura del deposito vincolato: non previste Spese annue per conteggio interessi e competenze: non previste Registrazione di ogni operazione: non previste Scadenze possibili Vincoli disposti in Filiale Per somme già in essere 1,7500 % 0,7500 % 2,0000 % 0,8000 % 0,9000 % 2,0000 % 1,0000 % 2,2500 % 1,2500 % 2,5000 % 1,5000 % 1,7500 % 1,0000 % 0,10 % minimo Per nuove somme (*) 3 mesi 6 mesi 9 mesi 12 mesi 18 mesi 24 mesi 36 mesi (**) Scadenza libera Vincoli disposti tramite serv.multicanale Per somme già in essere 1,7500 % 0,7500 % 2,0000 % 0,9000 % 1,0000 % 2,0000 % 1,2500 % 2,2500 % 1,5000 % 2,5000 % 1,6500 % 1,7500 % 1,0000 % Per nuove somme (*) (*) Offerta di tasso valida nel periodo compreso tra il 01/10/2016 e il 31/12/2016 – vedi informazioni nel presente Foglio per il significato “nuove somme”. (**) Con questa scadenza il cliente può scegliere la periodicità di liquidazione interessi tra: 1. unica, alla scadenza del vincolo, 2. periodica, ogni semestre. Nota bene: tutti i tassi sopra indicati sono tassi creditori nominali annui lordi Data corresponsione interessi: Importo minimo da sottoporre a Vincolo: Fascicolo Informativo – n. 17 aggiornamento del 01/10/2016 − unica: accredito interessi solo alla data di scadenza del vincolo oppure, a scelta del Cliente: − periodica: accredito interessi a intervalli regolari scelti dal Depositante tra le opzioni offerte dalla Banca superiore a 1.000 euro e fino a 10.000.000 euro DEPOSITO VINCOLATO A TASSO FISSO Pagina 4 di 6 Estinzione totale anticipata dell’importo vincolato: − Se la liquidazione interessi è a scadenza (unica), nel caso di estinzione anticipata la somma viene riaccreditata sul c/c del Cliente con la valuta originaria di inizio del periodo di vincolo e viene applicata la remunerazione al tasso del conto corrente del Cliente medesimo, se è previsto un tasso creditore per quel tipo di conto corrente, ma non è riconosciuta la quota parte di interessi maturati per effetto del vincolo; − Se la liquidazione interessi è periodica, in caso di estinzione anticipata la somma viene riaccreditata sul c/c del Cliente con la valuta dello stesso giorno dell’estinzione anticipata e non è riconosciuta la quota parte degli interessi che sarebbero maturati per effetto del vincolo: o dalla data di sottoscrizione del vincolo stesso, se l’estinzione anticipata è antecedente alla prima liquidazione periodica degli interessi; o dall’ultima liquidazione periodica fino al momento dell’estinzione anticipata, se l’estinzione avviene dopo che siano già maturate una o più liquidazioni periodiche di interessi. Restano ovviamente accreditati gli interessi di cui alle liquidazioni avvenute con data precedente allo svincolo anticipato. Estinzione parziale del dell’importo vincolato: non consentita Ritenuta sugli interessi creditori e imposta di bollo Come previsto dalla legge. La ritenuta sugli interessi è addebitata ad ogni liquidazione degli interessi. L’imposta di bollo è addebitata alla scadenza del vincolo RECESSO E RECLAMI Recesso dal contratto Si può recedere dal contratto quadro di deposito vincolato in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese. L’estinzione anticipata del deposito vincolato comporta: • nel caso in cui il Depositante abbia scelto il deposito vincolato con liquidazione unica degli interessi, la Banca riaccredita l’importo sul conto corrente del Cliente con la valuta originaria di inizio del periodo di vincolo e viene applicata la remunerazione al tasso del conto corrente del Cliente medesimo, se è previsto un tasso creditore per quel tipo di conto corrente; • nel caso in cui il Depositante abbia scelto il deposito vincolato con liquidazione periodica degli interessi, la Banca riaccredita l’importo sul conto corrente con la valuta del giorno stesso di estinzione anticipata: da questo momento decorrono gli interessi previsti dal conto corrente, se è previsto un tasso creditore per quel tipo di conto corrente, mentre non è riconosciuta la quota parte di interessi maturati – per effetto del vincolo- dalla precedente liquidazione fino al momento dell’estinzione anticipata. Restano valide le eventuali liquidazioni avvenute con data precedente allo svincolo anticipato i cui interessi sono già stati accreditati sul conto corrente del Correntista. Tempi massimi di chiusura e/o trasferimento servizi di pagamento del conto di pagamento per “consumatori”. L’art. 2 del decreto legge 24/1/2015 n° 3 – convertito con modificazioni nella legge 24/3/2015 n° 33 - prevede che dal momento in cui una banca riceve da un consumatore - per il tramite di un’altra banca - una richiesta di trasferimento di servizi di pagamento connessi al rapporto di conto di pagamento e/o di trasferimento del saldo del conto, con o senza chiusura dello stesso, la banca ricevente e la banca trasferente hanno 12 giorni lavorativi per concludere le operazioni, senza oneri e spese per il consumatore. Con particolare riguardo alla chiusura di un conto di pagamento richiesta dal consumatore, la Direttiva 2014/92/UE - richiamata dal suddetto Decreto - obbliga la banca a rispettare la data indicata dal Cliente solo se non vi siano obblighi pendenti sul conto e siano state completate le operazioni di trasferimento delle informazioni necessarie. Si precisa, pertanto, che qualunque riferimento a termini massimi diversi contenuti in documenti, anche contrattuali, è da considerarsi superato da tutto quanto sopra indicato. Risoluzione stragiudiziale delle controversie: Reclami, ricorsi e Conciliazione Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R, all’Ufficio Reclami -Via Btg Framarin, 18, 36100 Vicenza o per via telematica a [email protected]. (i recapiti, compreso il fax, sono consultabili anche sul sito internet della Banca). La Banca deve rispondere entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo per i reclami relativi ai servizi bancari ed entro il termine di 90 giorni per i reclami attinenti ai servizi di investimento. Se il reclamante non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini suddetti può rivolgersi: • per i reclami relativi ai servizi bancari, all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), per il quale può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., o chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia o della Banca, ove è disponibile la Guida all’Arbitro Bancario Finanziario, pubblicata anche sul sito internet della Banca stessa. Il ricorso all'ABF assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all’art. 5 del DLgs 04/03/2010 n. 28; • per i reclami relativi ai servizi di investimento, può rivolgersi alla “Camera di Conciliazione e di Arbitrato” presso la Consob, per la quale può consultare il sito www.camera-consob.it, fino alla data di avvio dell’ Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito con Delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016; o all’Ombudsman-Giurì Bancario, presso il Conciliatore Bancario Finanziario, Fascicolo Informativo – n. 17 aggiornamento del 01/10/2016 DEPOSITO VINCOLATO A TASSO FISSO Pagina 5 di 6 consultando il relativo sito internet. Le procedure di conciliazione e di arbitrato iniziate innanzi alla Camera di Conciliazione e di Arbitrato e non ancora concluse alla data di avvio dell’operatività dell’ACF, continuano a svolgersi secondo le disposizioni del regolamento adottato con delibera n. 18275 del 18 luglio 2012. Dalla data di attivazione dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), del cui funzionamento la Banca fornirà informazioni sul proprio sito web, il reclamante può rivolgersi a tale soggetto per le controversie con l’intermediario relative alla violazione da parte di questo degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. Non rientrano nell’ambito di operatività dell’ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro cinquecentomila. Sono esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell’intermediario degli obblighi sopra indicati e quelli che non hanno natura patrimoniale. L’ACF promuove forme di collaborazione con gli altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, anche al fine di risolvere questioni relative alla delimitazione delle reciproche competenze. Il ricorso all’ACF può essere proposto esclusivamente dall’investitore, personalmente o per il tramite di un’associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso: a. non sono pendenti, anche su iniziativa dell’intermediario a cui l’investitore ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie; b. è stato preventivamente presentato reclamo all’intermediario al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che l’intermediario abbia comunicato all’investitore le proprie determinazioni. Il ricorso all’ACF deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo all’intermediario ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell’operatività dell’ACF, entro un anno da tale data. Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. Il ricorso alla “Camera di Conciliazione e di Arbitrato” o all’“Arbitro per le Controversie Finanziarie” assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all’art. 5 del DLgs 28/2010, mentre il ricorso all’Ombudsman-Giurì Bancario non assolve alla suddetta condizione di procedibilità; • ad altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie quale ad esempio, il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie finanziarie e societarie – ADR, consultando il sito www.conciliatorebancario.it. Anche in assenza di formale reclamo alla Banca, l’art. 5 del DLgs 28/2010 prevede che il Cliente che intenda esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente, assistito dall’avvocato, ad esperire il procedimento di mediazione di cui al citato art. 5 del DLgs 28/2010, presso il Conciliatore Bancario Finanziario sopra indicato oppure presso un organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. (Si precisa che un’eventuale clausola sulla risoluzione stragiudiziale diversa da quella sopra riportata, contenuta in documenti, anche contrattuali, è da considerarsi superata da quella sopra, aggiornata con il riferimento all’Arbitro per le Controversie Finanziarie -ACF). LEGENDA Conto corrente collegato Data scadenza Vincolo Svincolo anticipato o estinzione anticipata Tasso di interesse Periodicità di liquidazione Vincolo Il servizio di deposito vincolato deve essere collegato ad un conto corrente di corrispondenza, che comunque non è dedicato esclusivamente al deposito vincolato ma che può essere utilizzato dal cliente per tutte le normali funzioni di un conto corrente. o Nel caso di deposito vincolato con un’unica scadenza e un’unica liquidazione finale, la durata del vincolo coincide con la scadenza finale dello stesso. o Nel caso di deposito vincolato con liquidazioni periodiche vi sono singoli periodi intermedi di vincolo fino alla scadenza finale Estinzione del Vincolo prima della scadenza. Si veda nel presente Foglio informativo la relativa spiegazione ed esempio rappresentativo. Il tasso di interesse per ciascuna operazione di vincolo è fisso per tutto il periodo del vincolo. Nel caso di deposito vincolato a tassi variabili, i tassi di interesse sono differenziati con riferimento ai diversi periodi di vincolo ma rimangono comunque fissi per ogni singolo periodo di vincolo. La periodicità di liquidazione può essere di due tipologie: o unica, cioè con accredito interessi solo alla data di scadenza finale del vincolo; o periodica, cioè con accredito interessi a intervalli regolari tra le opzioni offerte di volta in volta dalla Banca. Versamento di una somma determinata a valere sul deposito a mezzo giroconto dal Conto corrente collegato, con indicazione del vincolo temporale prescelto. Fascicolo Informativo – n. 17 aggiornamento del 01/10/2016 DEPOSITO VINCOLATO A TASSO FISSO Pagina 6 di 6 Normativa sulla Trasparenza Bancaria (T.U. Leggi Bancarie D.Lvo 385/93 e norme di attuazione) FOGLIO INFORMATIVO DEPOSITO VINCOLATO A TASSO FISSO Fascicolo Informativo – n. 18 aggiornamento del 01/10/2016 DEPOSITO VINCOLATO A TASSO FISSO Pagina 1 di 6 INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca Popolare di Vicenza S.p.A. Via Btg. Framarin 18 – 36100 – Vicenza Tel.: (numero verde) 800023555 – Fax: 0444-537491 Sito internet: www.popolarevicenza.it Iscrizione n° 1515 dell’Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari – codice fiscale, Partita Iva e N° iscriz. Registro Imprese C.C.I.A.A. di Vicenza n° 00204010243 – Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia NEL CASO DI OFFERTA FUORI SEDE, DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL’OFFERTA FUORI SEDE CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE (la presente sezione vale solo se la Banca consente che il prodotto illustrato nel presente Foglio Informativo sia promuovibile nell’ambito dell’Offerta fuori sede) Nome e Cognome _____________________________. Qualifica: dipendente Banca promotore finanziario dipendente Banca, iscritto al n°_____________dell’Albo dei Promotori Finanziari di _________________ in data ____________ promotore finanziario NON dipendente Banca, iscritto al n°______________dell’Albo dei Promotori Finanziari di____________ in data ____________ collaboratore di BPVI Multicredito Agenzia in Attività Finanziaria spa iscritta nell’Elenco degli Agenti in Attività Finanziaria tenuto dall’Organismo degli Agenti e dei Mediatori al nr. A8276 in data 30/05/2013 N.B. Per l’offerta fuori sede: gli estremi identificativi del soggetto incaricato dell’offerta fuori sede che entra in contatto con il cliente, se non trascritti sopra negli specifici spazi, sono riportati a cura della Banca nel modulo che il cliente deve utilizzare per la richiesta di apertura rapporti fuori sede, del quale gliene viene spedita/consegnata copia e che forma parte integrante e sostanziale del presente Foglio Informativo. Si precisa che non sono dovuti costi o oneri aggiuntivi a carico del cliente derivanti da tale modalità di offerta. CHE COS’ E’ IL DEPOSITO VINCOLATO Il Deposito vincolato è un Prodotto destinato a Privati fiscalmente residenti in Italia per il quale il Cliente conclude con la Banca un contratto Quadro. Con questo Servizio, connesso al conto corrente di corrispondenza, il Cliente richiede di vincolare per una certa durata una somma di denaro che la Banca custodisce e restituisce alla scadenza convenuta corrispondendo gli interessi pattuiti con lo stesso Cliente volta per volta (la liquidazione degli interessi, come di seguito specificato, può essere a scadenza o periodica). Caratteristiche Per ciascun conto corrente è possibile il collegamento con un solo Accordo Quadro di Deposito Vincolato, che costituisce una partita contabile accessoria del conto corrente cui è collegato. Il Cliente può comunque vincolare più somme in momenti diversi nei seguenti modi: • concordando presso la Filiale di volta in volta, per iscritto, l’importo, la durata, la periodicità di liquidazione degli interessi (ove prevista) ed il tasso di remunerazione che, per ciascun singolo vincolo, rimarrà fisso per tutta la durata del vincolo; • avvalendosi della funzionalità del Servizio di multicanalità per attivare il vincolo, individuando nel presente Foglio Informativo i tassi di remunerazione. Il conteggio della remunerazione dell’importo vincolato è ricavabile in fase di attivazione del vincolo tramite la funzione dedicata di “Simulatore” del deposito vincolato del Servizio di multicanalità. Nel caso in cui il Depositante abbia scelto di effettuare: • un deposito vincolato a scadenza, la Banca accredita sul conto corrente del Cliente la somma vincolata e gli interessi maturati al netto della ritenuta fiscale, nello stesso giorno di scadenza finale del periodo vincolato; • un deposito vincolato a scadenza con liquidazione periodica degli interessi, la Banca accredita sul conto del Cliente corrente gli interessi maturati allo scadere di ogni singolo periodo di liquidazione scelto dallo stesso Depositante tra le opzioni offerte dalla Banca, al netto della ritenuta fiscale. Ad ogni sottoscrizione di vincolo eseguita presso la Filiale, il Cliente dovrà sottoscrivere un documento che riepiloga l’importo depositato, la durata del vincolo, l’eventuale periodicità di liquidazione degli interessi (ove prevista) ed il tasso concordato. In questo documento verranno riepilogati i dati relativi ad eventuali somme vincolate già presenti nello stesso deposito. Come sopra descritto il tasso dei vincoli disposti dal Cliente mediante il Servizio di multicanalità è quello riportato nel presente Foglio Informativo vigente al momento dell’accensione del vincolo stesso (pubblicato anche sul sito della Banca e visibile dal servizio di multicanalità) e che verrà anche riportato nel documento riepilogativo dell’operazione che sarà messo a disposizione del Cliente nella sezione “Situazione Riassuntiva” del Servizio di multicanalità. E’ inoltre in facoltà della Banca comunicare al Cliente all’interno dello stesso Servizio di multicanalità – a fronte di eventuali iniziative commerciali specifiche – dei tassi particolari per un certo periodo per eventuali nuovi Vincoli da attivare. Il Cliente avrà diritto al riconoscimento degli interessi solamente se rispetterà il periodo temporale di vincolo, senza chiedere anticipatamente, o presso la Filiale, o tramite il servizio di multicanalità, la disponibilità della somma. ESTINZIONE ANTICIPATA DEL DEPOSITO VINCOLATO A. Se la liquidazione interessi è a scadenza (unica), nel caso di estinzione anticipata la somma viene riaccreditata sul c/c del Cliente con la valuta originaria di inizio del periodo di vincolo e viene applicata la remunerazione al tasso del conto corrente del Cliente medesimo, se è previsto un tasso creditore per quel tipo di conto corrente, ma non è riconosciuta la quota parte di interessi che Fascicolo Informativo – n. 18 aggiornamento del 01/10/2016 DEPOSITO VINCOLATO A TASSO FISSO Pagina 2 di 6 sarebbero maturati per effetto del vincolo. ESEMPIO: VINCOLO A 36 MESI DI € 5.000,00 CON TASSO LORDO 1,75% ANNUO (NUOVE SOMME), CONTO CORRENTE DI REGOLAMENTO CON TASSO LORDO 0,010% ANNUO. INIZIO VINCOLO 1/1/2016 SE ESTINZIONE ANTICIPATA AL 5° MESE (15/05/2016) No interessi del dep. vincolato, ma la valuta di accredito su conto corrente di regolamento è quella della data di inizio vincolo con riconoscimento interessi del conto corrente fino a data estinzione anticipata (nell’esempio: € 0,18) SE ESTINZIONE ANTICIPATA AL 7° MESE (15/07/2016): No interessi del dep. vincolato, ma la valuta di accredito su conto corrente di regolamento è quella della data di inizio vincolo con riconoscimento interessi del conto corrente fino a data estinzione anticipata (nell’esempio: € 0,27) SE ESTINZIONE A SCADENZA FINALE DEI 36 MESI: Interessi lordi del deposito vincolato (nell’esempio: € 262,5) B. Se la liquidazione interessi è periodica, in caso di estinzione anticipata la somma viene riaccreditata sul c/c del Cliente con la valuta dello stesso giorno dell’estinzione anticipata e non è riconosciuta la quota parte degli interessi che sarebbero maturati per effetto del vincolo: • dalla data di sottoscrizione del vincolo stesso, se l’estinzione anticipata è antecedente alla prima liquidazione periodica degli interessi; • dall’ultima liquidazione periodica fino al momento dell’estinzione anticipata, se l’estinzione avviene dopo che sia già maturata una o più liquidazioni periodiche di interessi. Restano ovviamente accreditati gli interessi di cui alle liquidazioni avvenute con data precedente allo svincolo anticipato. ESEMPIO: VINCOLO A 36 MESI DI € 5.000,00 CON TASSO LORDO 1,75% ANNUO (NUOVE SOMME) E CON LIQUIDAZIONE PERIODICA OGNI 6 MESI, CONTO CORRENTE DI REGOLAMENTO CON TASSO LORDO 0,010% ANNUO. INIZIO VINCOLO 1/1/2016 SE ESTINZIONE ANTICIPATA AL 5° MESE (15/05/2016) No interessi del dep. vincolato, né interessi di conto corrente fino alla data di estinzione anticipata (in quanto il riaccredito della somma su conto corrente di regolamento avviene con valuta della data di estinzione anticipata) SE ESTINZIONE ANTICIPATA AL 7° MESE (15/07/2016): Solo interessi lordi già accreditati per il primo semestre (nell’esempio: € 43.03) SE ESTINZIONE A SCADENZA DEI 36 MESI: Totale degli interessi lordi sul vincolo (nell’esempio: € 262,5) Cosa si intende per “depositi vincolati di nuove somme” nell’ambito di Offerte commerciali Per nuove somme si intende nuova liquidità non presente nel conto corrente o nei conti intestati al Cliente alla data di inizio dell’Offerta e al netto di eventuali addebiti o accrediti nel medesimo periodo che non derivino da nuova liquidità (ad esempio sono esclusi il rimborso titoli, l’estinzione di precedenti depositi vincolati). Pertanto, a fronte della richiesta di vincolo di un Cliente relativa ad una determinata Offerta commerciale, la Banca effettua in sintesi i seguenti controlli per verificare che le somme che si intendono vincolare possano essere considerate “nuove somme” e in che misura. Per il conteggio delle nuove somme in entrata sono considerati gli accrediti di bonifici e i versamenti pervenuti sui rapporti di conto corrente dei quali il Cliente è intestatario o cointestatario e contabilizzati nel periodo di Offerta. Sono esclusi da tale conteggio gli accrediti eseguiti per: • vendita e rimborso di titoli, Fondi comuni d’investimento, Sicav e altri strumenti finanziari, • estinzione Deposito vincolato/svincolo anticipato di somme, • concessione di finanziamento, • importo proveniente da Carta Prepagata della Banca. Per il calcolo della liquidità in uscita si intendono tutte le uscite dal conto/conti intestati al Cliente (ad esempio: bonifici in uscita, prelievi, addebito assegni, addebito carte di credito, ricariche telefoniche, ricariche carte prepagate, pagamento bollettini postali, ecc.) contabilizzate nel periodo di Offerta. Di seguito si riporta un esempio di calcolo di somma algebrica di liquidità in entrata ed uscita il cui risultato indica quali sono le nuove somme vincolabili al tasso promozionale dell’Offerta commerciale (periodo dell’Offerta dal 01/01/2016 al 31/01/2016): 01/01/2016 saldo disponibile: € 20.000; 04/01/2016 liquidità in entrata per bonifico in ingresso di € 8.000; Nuove somme al 04/01/2016 pari a € 8.000; 10/01/2016 liquidità in uscita per addebito carte di credito di € 1.000; nuove somme al 10/01/2016 pari a € 7.000; 21/01/2016 rimborso titoli pari a € 5.000; nuove somme al 21/01/2016 pari a € 7.000; 27/01/2016 liquidità in entrata per accredito stipendio di € 2.000; nuove somme al 27/01/2016 pari a € 9.000. Principali rischi (generici e specifici) • IL RISCHIO DI CONTROPARTE, cioè l’eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare al Depositante, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la Banca aderisce al sistema di garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi che assicura a ciascun Depositante una copertura fino a 100.000,00 euro (articolo 96 e seguenti del Testo Unico Bancario). La garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi opera considerando l’ammontare complessivo detenuto da un Cliente nei suoi depositi (anche libretti) presenti all’interno della stessa Banca. Nel caso di rapporti cointestati, il relativo saldo viene diviso per il numero dei partecipanti alla cointestazione, al fine di determinare la parte a ciascuno spettante. La liquidità di ammontare fino a 100 mila euro è garantita dall’operatività del suddetto Fondo e non è quindi assoggettabile alle misure tra cui il “bail-in”, disciplinate dalla normativa sul risanamento e la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Maggiori informazioni su questa normativa sono reperibili all’interno del sito www.popolarevicenza.it (sezione “BRRD (Bail-in)”) e presso qualunque Filiale della Banca. Sono esclusi dalla protezione del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi: I. i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari (*) imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, nonché enti pubblici; II. i fondi propri (**) ; III. i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti dagli articoli 648 -bis e 648 -ter del codice penale; resta fermo quanto previsto dall’articolo 648-quater del codice penale; Fascicolo Informativo – n. 18 aggiornamento del 01/10/2016 DEPOSITO VINCOLATO A TASSO FISSO Pagina 3 di 6 IV. V. i depositi i cui titolari, al momento dell’avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della cosiddetta normativa antiriciclaggio; le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli. Per saperne di più sul Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e sulla tutela fornita dal predetto sistema di garanzia è consultabile il sito www.fitd.it., ove sono disponibili anche le risposte alle domande più frequenti (FAQ). (*)Come definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 . definiti dall’articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo o del Consiglio del 26 giugno 2013. (**)Come PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE VOCI DI COSTO Spese per l’apertura del deposito vincolato: non previste Spese annue per conteggio interessi e competenze: non previste Registrazione di ogni operazione: non previste Scadenze possibili Vincoli disposti in Filiale Per somme già in essere 1,7500 % 0,7500 % 2,0000 % 0,8000 % 0,9000 % 2,0000 % 1,0000 % 2,2500 % 1,2500 % 2,5000 % 1,5000 % 1,7500 % 1,0000 % 0,10 % minimo Per nuove somme (*) 3 mesi 6 mesi 9 mesi 12 mesi 18 mesi 24 mesi 36 mesi (**) Scadenza libera Vincoli disposti tramite serv.multicanale Per somme già in essere 1,7500 % 0,7500 % 2,0000 % 0,9000 % 1,0000 % 2,0000 % 1,2500 % 2,2500 % 1,5000 % 2,5000 % 1,6500 % 1,7500 % 1,0000 % Per nuove somme (*) (*) Offerta di tasso valida nel periodo compreso tra il 01/10/2016 e il 31/12/2016 – vedi informazioni nel presente Foglio per il significato “nuove somme”. (**) Con questa scadenza il cliente può scegliere la periodicità di liquidazione interessi tra: 1. unica, alla scadenza del vincolo, 2. periodica, ogni semestre. Nota bene: tutti i tassi sopra indicati sono tassi creditori nominali annui lordi Data corresponsione interessi: Importo minimo da sottoporre a Vincolo: Fascicolo Informativo – n. 18 aggiornamento del 01/10/2016 − unica: accredito interessi solo alla data di scadenza del vincolo oppure, a scelta del Cliente: − periodica: accredito interessi a intervalli regolari scelti dal Depositante tra le opzioni offerte dalla Banca superiore a 1.000 euro e fino a 10.000.000 euro DEPOSITO VINCOLATO A TASSO FISSO Pagina 4 di 6 Estinzione totale anticipata dell’importo vincolato: − Se la liquidazione interessi è a scadenza (unica), nel caso di estinzione anticipata la somma viene riaccreditata sul c/c del Cliente con la valuta originaria di inizio del periodo di vincolo e viene applicata la remunerazione al tasso del conto corrente del Cliente medesimo, se è previsto un tasso creditore per quel tipo di conto corrente, ma non è riconosciuta la quota parte di interessi maturati per effetto del vincolo; − Se la liquidazione interessi è periodica, in caso di estinzione anticipata la somma viene riaccreditata sul c/c del Cliente con la valuta dello stesso giorno dell’estinzione anticipata e non è riconosciuta la quota parte degli interessi che sarebbero maturati per effetto del vincolo: o dalla data di sottoscrizione del vincolo stesso, se l’estinzione anticipata è antecedente alla prima liquidazione periodica degli interessi; o dall’ultima liquidazione periodica fino al momento dell’estinzione anticipata, se l’estinzione avviene dopo che siano già maturate una o più liquidazioni periodiche di interessi. Restano ovviamente accreditati gli interessi di cui alle liquidazioni avvenute con data precedente allo svincolo anticipato. Estinzione parziale del dell’importo vincolato: non consentita Ritenuta sugli interessi creditori e imposta di bollo Come previsto dalla legge. La ritenuta sugli interessi è addebitata ad ogni liquidazione degli interessi. L’imposta di bollo è addebitata alla scadenza del vincolo RECESSO E RECLAMI Recesso dal contratto Si può recedere dal contratto quadro di deposito vincolato in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese. L’estinzione anticipata del deposito vincolato comporta: • nel caso in cui il Depositante abbia scelto il deposito vincolato con liquidazione unica degli interessi, la Banca riaccredita l’importo sul conto corrente del Cliente con la valuta originaria di inizio del periodo di vincolo e viene applicata la remunerazione al tasso del conto corrente del Cliente medesimo, se è previsto un tasso creditore per quel tipo di conto corrente; • nel caso in cui il Depositante abbia scelto il deposito vincolato con liquidazione periodica degli interessi, la Banca riaccredita l’importo sul conto corrente con la valuta del giorno stesso di estinzione anticipata: da questo momento decorrono gli interessi previsti dal conto corrente, se è previsto un tasso creditore per quel tipo di conto corrente, mentre non è riconosciuta la quota parte di interessi maturati – per effetto del vincolo- dalla precedente liquidazione fino al momento dell’estinzione anticipata. Restano valide le eventuali liquidazioni avvenute con data precedente allo svincolo anticipato i cui interessi sono già stati accreditati sul conto corrente del Correntista. Tempi massimi di chiusura e/o trasferimento servizi di pagamento del conto di pagamento per “consumatori”. L’art. 2 del decreto legge 24/1/2015 n° 3 – convertito con modificazioni nella legge 24/3/2015 n° 33 - prevede che dal momento in cui una banca riceve da un consumatore - per il tramite di un’altra banca - una richiesta di trasferimento di servizi di pagamento connessi al rapporto di conto di pagamento e/o di trasferimento del saldo del conto, con o senza chiusura dello stesso, la banca ricevente e la banca trasferente hanno 12 giorni lavorativi per concludere le operazioni, senza oneri e spese per il consumatore. Con particolare riguardo alla chiusura di un conto di pagamento richiesta dal consumatore, la Direttiva 2014/92/UE - richiamata dal suddetto Decreto - obbliga la banca a rispettare la data indicata dal Cliente solo se non vi siano obblighi pendenti sul conto e siano state completate le operazioni di trasferimento delle informazioni necessarie. Si precisa, pertanto, che qualunque riferimento a termini massimi diversi contenuti in documenti, anche contrattuali, è da considerarsi superato da tutto quanto sopra indicato. Risoluzione stragiudiziale delle controversie: Reclami, ricorsi e Conciliazione Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R, all’Ufficio Reclami -Via Btg Framarin, 18, 36100 Vicenza o per via telematica a [email protected]. (i recapiti, compreso il fax, sono consultabili anche sul sito internet della Banca). La Banca deve rispondere entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo per i reclami relativi ai servizi bancari ed entro il termine di 90 giorni per i reclami attinenti ai servizi di investimento. Se il reclamante non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini suddetti può rivolgersi: • per i reclami relativi ai servizi bancari, all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), per il quale può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., o chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia o della Banca, ove è disponibile la Guida all’Arbitro Bancario Finanziario, pubblicata anche sul sito internet della Banca stessa. Il ricorso all'ABF assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all’art. 5 del DLgs 04/03/2010 n. 28; • per i reclami relativi ai servizi di investimento, può rivolgersi alla “Camera di Conciliazione e di Arbitrato” presso la Consob, per la quale può consultare il sito www.camera-consob.it, fino alla data di avvio dell’ Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito con Delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016; o all’Ombudsman-Giurì Bancario, presso il Conciliatore Bancario Finanziario, consultando il relativo sito internet. Le procedure di conciliazione e di arbitrato iniziate innanzi alla Camera di Conciliazione e di Fascicolo Informativo – n. 18 aggiornamento del 01/10/2016 DEPOSITO VINCOLATO A TASSO FISSO Pagina 5 di 6 Arbitrato e non ancora concluse alla data di avvio dell’operatività dell’ACF, continuano a svolgersi secondo le disposizioni del regolamento adottato con delibera n. 18275 del 18 luglio 2012. Dalla data di attivazione dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), del cui funzionamento la Banca fornirà informazioni sul proprio sito web, il reclamante può rivolgersi a tale soggetto per le controversie con l’intermediario relative alla violazione da parte di questo degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. Non rientrano nell’ambito di operatività dell’ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro cinquecentomila. Sono esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell’intermediario degli obblighi sopra indicati e quelli che non hanno natura patrimoniale. L’ACF promuove forme di collaborazione con gli altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, anche al fine di risolvere questioni relative alla delimitazione delle reciproche competenze. Il ricorso all’ACF può essere proposto esclusivamente dall’investitore, personalmente o per il tramite di un’associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso: a. non sono pendenti, anche su iniziativa dell’intermediario a cui l’investitore ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie; b. è stato preventivamente presentato reclamo all’intermediario al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che l’intermediario abbia comunicato all’investitore le proprie determinazioni. Il ricorso all’ACF deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo all’intermediario ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell’operatività dell’ACF, entro un anno da tale data. Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. Il ricorso alla “Camera di Conciliazione e di Arbitrato” o all’“Arbitro per le Controversie Finanziarie” assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all’art. 5 del DLgs 28/2010, mentre il ricorso all’Ombudsman-Giurì Bancario non assolve alla suddetta condizione di procedibilità; • ad altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie quale ad esempio, il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie finanziarie e societarie – ADR, consultando il sito www.conciliatorebancario.it. Anche in assenza di formale reclamo alla Banca, l’art. 5 del DLgs 28/2010 prevede che il Cliente che intenda esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente, assistito dall’avvocato, ad esperire il procedimento di mediazione di cui al citato art. 5 del DLgs 28/2010, presso il Conciliatore Bancario Finanziario sopra indicato oppure presso un organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. (Si precisa che un’eventuale clausola sulla risoluzione stragiudiziale diversa da quella sopra riportata, contenuta in documenti, anche contrattuali, è da considerarsi superata da quella sopra, aggiornata con il riferimento all’Arbitro per le Controversie Finanziarie -ACF). LEGENDA Conto corrente collegato Data scadenza Vincolo Svincolo anticipato o estinzione anticipata Tasso di interesse Periodicità di liquidazione Vincolo Il servizio di deposito vincolato deve essere collegato ad un conto corrente di corrispondenza, che comunque non è dedicato esclusivamente al deposito vincolato ma che può essere utilizzato dal cliente per tutte le normali funzioni di un conto corrente. o Nel caso di deposito vincolato con un’unica scadenza e un’unica liquidazione finale, la durata del vincolo coincide con la scadenza finale dello stesso. o Nel caso di deposito vincolato con liquidazioni periodiche vi sono singoli periodi intermedi di vincolo fino alla scadenza finale Estinzione del Vincolo prima della scadenza. Si veda nel presente Foglio informativo la relativa spiegazione ed esempio rappresentativo. Il tasso di interesse per ciascuna operazione di vincolo è fisso per tutto il periodo del vincolo. Nel caso di deposito vincolato a tassi variabili, i tassi di interesse sono differenziati con riferimento ai diversi periodi di vincolo ma rimangono comunque fissi per ogni singolo periodo di vincolo. La periodicità di liquidazione può essere di due tipologie: o unica, cioè con accredito interessi solo alla data di scadenza finale del vincolo; o periodica, cioè con accredito interessi a intervalli regolari tra le opzioni offerte di volta in volta dalla Banca. Versamento di una somma determinata a valere sul deposito a mezzo giroconto dal Conto corrente collegato, con indicazione del vincolo temporale prescelto. Fascicolo Informativo – n. 18 aggiornamento del 01/10/2016 DEPOSITO VINCOLATO A TASSO FISSO Pagina 6 di 6