Art. 4-bis (Divieto della pratica di surrogazione di materni

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Art. 4-bis (Divieto della pratica di surrogazione di materni
A.S. 2081
Art. 4
Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:
"Art. 4-bis
(Divieto della pratica di surrogazione di maternità)
1. Le previsioni contenute nell’articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 relative al
divieto della pratica di surrogazione della maternità, nonché le relative pene previste, si applicano
anche al cittadino italiano che commette il fatto all’estero, essendo la presente legge disposizione
speciale ai sensi dell’articolo 7 comma 5 del Codice penale.
2. In sede di trascrizione degli atti di nascita ricevuti all'estero dalle autorità consolari, i richiedenti
sono tenuti a rendere una dichiarazione diretta all'ufficiale di stato civile attestante che la nascita è
avvenuta senza il ricorso a pratiche di surrogazione della maternità vietate ai sensi di legge.
L’ufficiale di stato civile, nel caso ravvisi la necessità di accertare la veridicità della dichiarazione,
ovvero in sua assenza, sospende la trascrizione dell’atto di nascita, fermo l’obbligo di cui
all’articolo 331 del codice di procedura penale.
3. Nel caso in cui venga accertato il ricorso a pratiche di surrogazione della maternità, la
trascrizione è negata se risulta provata la non sussistenza del rapporto di filiazione biologica tra il
nato e almeno uno dei genitori risultanti dall'atto di nascita ricevuto all'estero. Ove invece sia
provata la sussistenza del rapporto di filiazione biologica tra il nato e almeno uno dei genitori
risultanti dall'atto di nascita ricevuto dall'estero, il giudice, nell'esclusivo interesse del minore, può
autorizzare la trascrizione dell'atto di nascita con l’indicazione del solo rapporto di filiazione
biologica.
DALLA ZUANNA, BERGER, COLLINA, CUCCA, CUOMO, DEL BARBA, DI BIAGIO,
DI GIORGI, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, FRAVEZZI, GRANAIOLA, LANIECE, LEPRI,
MARGIOTTA, MAURO MARIA MARINO, MOSCARDELLI, ORRU, PADUA, RANUCCI,
LUCIO ROMANO, RUTA, SANTINI, SAGGESE, SCALIA, SUSTA, VATTUONE
A.S. 2081
Art. 5
Sostituire l'articolo con il seguente:
“Art. 5
(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184)
1. Dopo l'articolo 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modifiche e integrazioni, è inserito il seguente:
''Art. 5-bis.
(Dell'affidamento in casi particolari)
1. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli da 2 a 5 della presente legge, può essere disposto l'affidamento
personale del minore alla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso quando lo stesso è figlio, anche adottivo,
dell'altra parte dell'unione civile e il genitore biologico estraneo all'unione civile sia sconosciuto, deceduto o decaduto
dalla responsabilità genitoriale. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con
decreto.
2. Per l'affidamento personale di cui al comma 1 è necessario l'assenso del genitore che è parte dell'unione civile tra
persone dello stesso sesso, il consenso dell'altra parte dell'unione civile e il consenso del minore che abbia compiuto il
quattordicesimo anno di età. Se il minore ha compiuto dodici anni deve essere personalmente sentito; se ha una età
inferiore, deve essere sentito in considerazione della sua capacità di discernimento.
3. Il genitore affidatario esercita tutti i poteri connessi con la responsabilità genitoriale. In caso di pericolo imminente il
genitore affidatario è legittimato a compiere tutti gli atti giuridici necessari per il bene del minore, informandone
immediatamente il genitore biologico o adottivo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316
del codice civile.
4. L'affidamento personale è disposto fino al compimento della maggiore età dell'affidato. Nel caso in cui la sua
prosecuzione rechi pregiudizio al minore, esso cessa anticipatamente con provvedimento della stessa autorità che l'ha
disposto, valutato l'interesse del minore.
5. Lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso durante il regime di affidamento personale non può
essere causa di anticipata cessazione dello stesso affidamento. Con la pronunzia di scioglimento dell'unione civile tra
persone dello stesso sesso, il giudice stabilisce la misura e il modo con cui il genitore affidatario deve contribuire al
mantenimento, all'istruzione e all'educazione dell'affidato, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nel rapporto
con esso.
6. Con il provvedimento di affidamento personale, previa acquisizione del consenso da parte del genitore biologico o
adottivo, il genitore affidatario può essere autorizzato, per la durata dell'affidamento, a compiere tutti gli atti di
amministrazione straordinaria di cui all'articolo 320 del codice civile.
7. In caso di morte del genitore biologico o adottivo del minore affidato, il genitore affidatario può avanzare richiesta di
adozione. In tal caso si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 45 e seguenti del Titolo IV
della legge 4 maggio 1983, n. 184.
8. Al compimento della maggiore età dell'affidato, il genitore affidatario può chiederne, con il consenso dello stesso,
l'adozione, in applicazione degli articoli 291 e seguenti del codice civile.''.
Conseguentemente
all’articolo 3 comma 4 le parole “di cui al Titolo II della legge” sono sostituite con le seguenti: “di cui ai Titoli II e IV
della legge”.
LEPRI, BERGER, COLLINA, CUCCA, CUOMO, DALLA ZUANNA, DEL BARBA, DI GIORGI, FASIOLO,
FATTORINI, FAVERO, FRAVEZZI, LANIECE, MARGIOTTA, MAURO MARIA MARINO, MOSCARDELLI,
ORRU, PADUA, PAGLIARI, RANUCCI, LUCIO ROMANO, RUTA, SANTINI, SAGGESE, SCALIA, SUSTA,
VATTUONE