Alcune riflessioni sull`affidamento dei figli di Vassilia Casselli* La
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Alcune riflessioni sull`affidamento dei figli di Vassilia Casselli* La
Alcune riflessioni sull’affidamento dei figli di Vassilia Casselli* La legge n. 54 del 2006 ha regolamentato la materia dell'affidamento dei figli ai genitori innovando il precedente assetto normativo con l'introduzione dell'affidamento condiviso quale scelta prioritaria, e preminente, valorizzando il concetto di bigenitorialità, da considerarsi quale modalità naturale di vita del bambino, in grado di mantenere un minimum nella qualità delle relazioni tra il fanciullo e gli adulti da preservare nonostante il difficile momento che attraversa il nucleo familiare. Precedentemente all'entrata in vigore della Legge 54 del 2006, l'affidamento era dato alla madre nell'83,9 % dei casi, al padre nella misura del 3,8%, mentre l' affidamento congiunto o condiviso era applicato solo nella minor misura dell'11,9%. Oggi, per contro, il Giudice presceglie di affidare i figli ad entrambi i genitori, salvo sussistano motivi ostativi rigorosamente provati (quali ad esempio il rifiuto di provvedere al mantenimento del figlio, gravi problematiche personali che non consentano di provvedere ai bisogni del fanciullo, ecc.), stabilendo la misura e il modo con cui ciascuno deve contribuire al loro mantenimento, alla loro cura, istruzione ed educazione. Tenuto conto che in regime di affidamento condiviso vi sarà un genitore “collocatario”, per garantire continuità di vita al minore, il suo contributo al mantenimento sarà rapportato al proprio reddito, oltre che messo in relazione ai quotidiani compiti domestici e di cura, mentre l'altro genitore non collocatario corrisponderà un assegno periodico indiretto (dato al figlio tramite l'altro genitore) che dovrà essere proporzionale (ma non necessariamente paritetico) sia al proprio reddito che al contributo del primo genitore. Parlare di condivisione nell'affidamento (cfr. Trib. minori Bari 18 marzo 2009) significa meditare sul fatto che ciò “non comporta, senz’altro, una suddivisione nella esatta metà dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, secondo un destabilizzante sistema di residenza alternata, bensì richiede una specifica modulazione che, caso per caso, adegui le esigenze concrete del minore al diritto del genitore di stare col figlio» (App. Catania 21 aprile 2009). La scelta del genitore collocatario viene fatta tenendo conto, oltre che dell'età del bambino e degli eventuali accordi raggiunti tra i genitori, da una serie di variabili, quali la capacità di garantire il più possibile le frequentazioni dell'altro coniuge con la prole minorenne. In tal senso i Giudici di Cassazione (10 ottobre 2008, n. 24907) hanno motivato come: «tra i requisiti di idoneità genitoriale richiesti ad un genitore affidatario è decisamente rilevante la capacità di questi di riconoscere le esigenze affettive di un figlio, che si individuano, in prima istanza, nella capacità di preservargli la continuità delle relazioni parentali attraverso il mantenimento, nella sua mente, della trama familiare, al di là di egoistiche considerazioni di rivalsa sul coniuge». *La D.ssa Vassilia Casselli è avvocato e collabora come consulente specialista con il Portale S.O.S. Servizi Sociali On Line www.servizisocialionline.it