Alcune riflessioni sull`affidamento dei figli di Vassilia Casselli* La

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Alcune riflessioni sull`affidamento dei figli di Vassilia Casselli* La
Alcune riflessioni sull’affidamento dei figli
di Vassilia Casselli*
La legge n. 54 del 2006 ha regolamentato la materia dell'affidamento dei figli ai genitori innovando
il precedente assetto normativo con l'introduzione dell'affidamento condiviso quale scelta
prioritaria, e preminente, valorizzando il concetto di bigenitorialità, da considerarsi quale modalità
naturale di vita del bambino, in grado di mantenere un minimum nella qualità delle relazioni tra il
fanciullo e gli adulti da preservare nonostante il difficile momento che attraversa il nucleo familiare.
Precedentemente all'entrata in vigore della Legge 54 del 2006, l'affidamento era dato alla madre
nell'83,9 % dei casi, al padre nella misura del 3,8%, mentre l' affidamento congiunto o condiviso era
applicato solo nella minor misura dell'11,9%. Oggi, per contro, il Giudice presceglie di affidare i
figli ad entrambi i genitori, salvo sussistano motivi ostativi rigorosamente provati (quali ad esempio
il rifiuto di provvedere al mantenimento del figlio, gravi problematiche personali che non
consentano di provvedere ai bisogni del fanciullo, ecc.), stabilendo la misura e il modo con cui
ciascuno deve contribuire al loro mantenimento, alla loro cura, istruzione ed educazione.
Tenuto conto che in regime di affidamento condiviso vi sarà un genitore “collocatario”, per
garantire continuità di vita al minore, il suo contributo al mantenimento sarà rapportato al proprio
reddito, oltre che messo in relazione ai quotidiani compiti domestici e di cura, mentre l'altro
genitore non collocatario corrisponderà un assegno periodico indiretto (dato al figlio tramite l'altro
genitore) che dovrà essere proporzionale (ma non necessariamente paritetico) sia al proprio reddito
che al contributo del primo genitore. Parlare di condivisione nell'affidamento (cfr. Trib. minori Bari
18 marzo 2009) significa meditare sul fatto che ciò “non comporta, senz’altro, una suddivisione
nella esatta metà dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, secondo un destabilizzante
sistema di residenza alternata, bensì richiede una specifica modulazione che, caso per caso, adegui
le esigenze concrete del minore al diritto del genitore di stare col figlio» (App. Catania 21 aprile
2009). La scelta del genitore collocatario viene fatta tenendo conto, oltre che dell'età del bambino e
degli eventuali accordi raggiunti tra i genitori, da una serie di variabili, quali la capacità di garantire
il più possibile le frequentazioni dell'altro coniuge con la prole minorenne. In tal senso i Giudici di
Cassazione (10 ottobre 2008, n. 24907) hanno motivato come: «tra i requisiti di idoneità genitoriale
richiesti ad un genitore affidatario è decisamente rilevante la capacità di questi di riconoscere le
esigenze affettive di un figlio, che si individuano, in prima istanza, nella capacità di preservargli la
continuità delle relazioni parentali attraverso il mantenimento, nella sua mente, della trama
familiare, al di là di egoistiche considerazioni di rivalsa sul coniuge».
*La D.ssa Vassilia Casselli è avvocato e collabora come consulente specialista con il Portale S.O.S. Servizi Sociali On
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