IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori
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IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori
Decisione N. 4385 del 09 agosto 2013 IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Membro designato dalla Banca d'Italia Avv. Alessandro Leproux Membro designato dalla Banca d'Italia Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato Bancario e Finanziario dal Conciliatore [Estensore] Prof. Avv. Claudio Colombo Membro designato da Confindustria, Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato nella seduta del 21/06/2013 dopo aver esaminato: x il ricorso e la documentazione allegata; x le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione; x la relazione istruttoria della Segreteria tecnica, FATTO La società ricorrente, che ha stipulato un contratto di locazione finanziaria con la resistente, lamenta di essere stata erroneamente segnalata nella Centrale Rischi della Banca d’Italia per un asserito sconfinamento e chiede, oltre alla cancellazione, il risarcimento dei danni subiti. A tal fine, la società ricorrente riferisce di aver stipulato con la resistente, in data 23.1.2012, un contratto di locazione finanziaria per l’acquisto di un’autovettura (Mercedes SLK). In virtù di tale accordo le è stato concesso un finanziamento per la somma complessiva di euro 32.747,39, da restituirsi nel termine di 48 mesi, mediante il pagamento di n. 47 rate, con scadenza mensile, dell’importo di euro 472,50, oltre IVA e interessi. La società ricorrente riferisce, altresì, che l’importo complessivo finanziato ammonta ad euro 22.207,50 + IV4 per un totale di euro 26.871,07 in quanto dalla somma totale Pag. 2/5 Decisione N. 4385 del 09 agosto 2013 bisogna detrarre l’importo di euro 10.539,89 + IVA (per un totale di euro 12.753,27) corrisposto anticipatamente a titolo di maxicanone per il pagamento della prima rata. La ricorrente lamenta che l’intermediario avrebbe erroneamente segnalato il finanziamento presso la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia non solo in relazione all’importo accordato (indicando la somma di euro 19.377 anziché euro 26.871,07), ma soprattutto segnalando uno sconfinamento di euro 32.387 in realtà mai verificatosi. Tale comportamento avrebbe cagionato un grave pregiudizio alla ricorrente, la quale si è vista negare la concessione di un fido di 100. 000,00 da parte di diverso intermediario. La ricorrente chiede quindi il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, che essa quantifica in complessivi euro 100.000, pari all’importo del fido negato. L’intermediario, dal canto suo, ammette di essere incorso in un errore nella segnalazione in Centrale rischi ma precisa che il disguido è consistito nella segnalazione di uno sconfinamento inesistente, peraltro immediatamente rettificata e rimasta visibile per un solo mese, e non in una pregiudizievole segnalazione a sofferenza, come sostenuto dalla ricorrente. L’intermediario riferisce, in particolare: - di aver erroneamente segnalato per un disguido tecnico un “lieve sconfino” in relazione al finanziamento concesso alla società ricorrente. L’errata segnalazione sarebbe rimasta visibile per il solo mese di gennaio 2012, essendo già cessata dal successivo mese di febbraio; - di aver provveduto immediatamente alla cancellazione della segnalazione presso la Centrale Rischi non appena ha ricevuto (in data 25.7.2012) la prima contestazione da parte della società ricorrente; - che la segnalazione errata è stata presente nella categoria “rischi a scadenza” e non in quella di “sofferenze”. Si trattava di uno sconfino rimasto visibile per un solo mese (gennaio 2012). In particolare l’intermediario riferisce che l’errore, per la sua natura e per il tempo di permanenza nel sistema, non potrebbe avere in alcun modo arrecato pregiudizio all’immagine della società ricorrente e soprattutto non rappresenterebbe la causa di diniego di finanziamento da parte del terzo intermediario cui parte ricorrente si era rivolto per chiedere un fido di euro 100.000. Finanziamento, peraltro, richiesto nel mese di agosto 2011, ovvero parecchi mesi prima dell’errata segnalazione. Con riferimento alla richiesta di risarcimento danni, l’intermediario evidenzia che nel reclamo la società ricorrente ha richiesto un risarcimento di € 200.000,00, dei quali € Pag. 3/5 Decisione N. 4385 del 09 agosto 2013 100.000,00 a titolo di danno patrimoniale connesso alla mancata erogazione del fido richiesto e € 100.000,00 a titolo di danni all’immagine e alla reputazione commerciale non patrimoniali. Nel ricorso all’ABF la società ha dimezzato la propria richiesta, riducendola a € 100.000,00, ancorando la pretesa risarcitoria al “medesimo importo per il quale non è stato concesso il fido”. Con riferimento alla prova del danno patrimoniale, l’intermediario riferisce che non vi è alcuna prova del danno né dell’ an debeatur, né del quantum debeatur. In particolare l’intermediario eccepisce che non è stato prodotto alcun documento dal quale si possa evincere che sia stata effettivamente negata, da parte di diverso intermediario, la concessione del fido; né che ci sia coincidenza temporale tra il diniego di finanziamento richiesto nell’ agosto 2011 e la segnalazione di sconfino gennaio 2012. Inoltre, la società ricorrente non avrebbe comunque dimostrato di godere della reputazione di buon pagatore che assume essere stata lesa dalla segnalazione illegittima. L’intermediario, stante la tipologia di disguido e la mancata allegazione di prove relative ai danni sofferti, chiede il rigetto del ricorso. DIRITTO Il ricorso è parzialmente fondato e merita di essere accolto nei limiti di cui appresso si dirà. I fatti dai quali trae origine la controversia non sono oggetto di contestazione fra le parti, almeno per quanto concerne l’insussistenza dello sconfinamento segnalato in Centrale rischi, che lo stesso intermediario riconosce essere stato segnalato in Centrale rischi a causa di un suo errore. Controversa è, invece, la durata di tale errata segnalazione, che parte resistente limita ad un mese ma che, dai documenti versati in atti, risulta essersi protratta per almeno sette mesi (dal gennaio 2012 al luglio 2012). Tale circostanza assume rilievo ai fini della quantificazione del danno chiesto in questa sede dalla ricorrente, atteso che un’errata segnalazione di sconfinamento di un imprenditore protrattasi per un periodo di sette mesi deve ritenersi in principio idonea a generare un danno, quanto meno, sotto il profilo reputazionale. Sotto questo profilo non può essere condiviso il rilievo della resistente a mente del quale sarebbe onere del ricorrente che chiede il risarcimento del danno provare la sua qualifica di buon pagatore. In realtà, il precedente invocato dalla resistente si riferisce ad una fattispecie diversa nella Pag. 4/5 Decisione N. 4385 del 09 agosto 2013 quale la segnalazione a sofferenza – pur essendo fondata - non era stata preceduta dal preavviso d’iscrizione richiesto a norma di legge. Nel caso che occupa, invece, non solo mancavano del tutto i presupposti per segnalare lo sconfinamento, che in realtà – come detto - non sussisteva; ma anche l’ammontare dello sconfinamento erroneamente segnalato appare significativo rispetto all’ammontare complessivo del finanziamento concesso e tale da ingenerare un ingiustificato allarme circa la situazione patrimoniale dell’imprenditore ingiustamente segnalato. Alla luce di tali considerazioni appare dunque fondata la richiesta della ricorrente di ottenere il risarcimento del danno reputazionale subito in conseguenza della errata segnalazione di sconfinamento effettuata dalla resistente. Tale pregiudizio, in mancanza di ulteriori elementi di valutazione, può essere ricavato induttivamente dalla entità dello sconfinamento e dalla durata della segnalazione e forfetariamente quantificato in euro 3.500 (tremilacinquecento). Non risulta invece adeguatamente provata la esistenza di un ulteriore danno di natura patrimoniale, che ad avviso della ricorrente sarebbe costituito dalla mancata erogazione di un finanziamento da parte di altro istituto di credito. Pertanto, sotto questo profilo, la domanda risarcitoria non può essere accolta. P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 5/5