IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori

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IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori
Decisione N. 4385 del 09 agosto 2013
IL COLLEGIO DI ROMA
composto dai Signori:
Dott. Giuseppe Marziale
Presidente
Avv. Bruno De Carolis
Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Alessandro Leproux
Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Gustavo Olivieri
Membro
designato
Bancario e Finanziario
dal
Conciliatore
[Estensore]
Prof. Avv. Claudio Colombo
Membro designato da Confindustria,
Confcommercio, Confagricoltura e
Confartigianato
nella seduta del 21/06/2013 dopo aver esaminato:
x il ricorso e la documentazione allegata;
x le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
x la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,
FATTO
La società ricorrente, che ha stipulato un contratto di locazione finanziaria con la
resistente, lamenta di essere stata erroneamente segnalata nella Centrale Rischi della
Banca d’Italia per un asserito sconfinamento e chiede, oltre alla cancellazione, il
risarcimento dei danni subiti.
A tal fine, la società ricorrente riferisce di aver stipulato con la resistente, in data
23.1.2012, un contratto di locazione finanziaria per l’acquisto di un’autovettura (Mercedes
SLK). In virtù di tale accordo le è stato concesso un finanziamento per la somma
complessiva di euro 32.747,39, da restituirsi nel termine di 48 mesi, mediante il
pagamento di n. 47 rate, con scadenza mensile, dell’importo di euro 472,50, oltre IVA e
interessi.
La società ricorrente riferisce, altresì, che l’importo complessivo finanziato ammonta
ad euro 22.207,50 + IV4 per un totale di euro 26.871,07 in quanto dalla somma totale
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bisogna detrarre l’importo di euro 10.539,89 + IVA (per un totale di euro 12.753,27)
corrisposto anticipatamente a titolo di maxicanone per il pagamento della prima rata.
La ricorrente lamenta che l’intermediario avrebbe erroneamente segnalato il
finanziamento presso la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia non solo in relazione
all’importo accordato (indicando la somma di euro 19.377 anziché euro 26.871,07), ma
soprattutto segnalando uno sconfinamento di euro 32.387 in realtà mai verificatosi. Tale
comportamento avrebbe cagionato un grave pregiudizio alla ricorrente, la quale si è vista
negare la concessione di un fido di 100. 000,00 da parte di diverso intermediario.
La ricorrente chiede quindi il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali
subiti, che essa quantifica in complessivi euro 100.000, pari all’importo del fido negato.
L’intermediario, dal canto suo, ammette di essere incorso in un errore nella
segnalazione in Centrale rischi ma precisa che il disguido è consistito nella segnalazione
di uno sconfinamento inesistente, peraltro immediatamente rettificata e rimasta visibile per
un solo mese, e non in una pregiudizievole segnalazione a sofferenza, come sostenuto
dalla ricorrente.
L’intermediario riferisce, in particolare:
- di aver erroneamente segnalato per un disguido tecnico un “lieve sconfino” in
relazione al finanziamento concesso alla società ricorrente. L’errata segnalazione sarebbe
rimasta visibile per il solo mese di gennaio 2012, essendo già cessata dal successivo
mese di febbraio;
- di aver provveduto immediatamente alla cancellazione della segnalazione presso
la Centrale Rischi non appena ha ricevuto (in data 25.7.2012) la prima contestazione da
parte della società ricorrente;
- che la segnalazione errata è stata presente nella categoria “rischi a scadenza” e
non in quella di “sofferenze”. Si trattava di uno sconfino rimasto visibile per un solo mese
(gennaio 2012).
In particolare l’intermediario riferisce che l’errore, per la sua natura e per il tempo di
permanenza nel sistema, non potrebbe avere in alcun modo arrecato pregiudizio
all’immagine della società ricorrente e soprattutto non rappresenterebbe la causa di
diniego di finanziamento da parte del terzo intermediario cui parte ricorrente si era rivolto
per chiedere un fido di euro 100.000. Finanziamento, peraltro, richiesto nel mese di agosto
2011, ovvero parecchi mesi prima dell’errata segnalazione.
Con riferimento alla richiesta di risarcimento danni, l’intermediario evidenzia che nel
reclamo la società ricorrente ha richiesto un risarcimento di € 200.000,00, dei quali €
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100.000,00 a titolo di danno patrimoniale connesso alla mancata erogazione del fido
richiesto e € 100.000,00 a titolo di danni all’immagine e alla reputazione commerciale non
patrimoniali.
Nel ricorso all’ABF la società ha dimezzato la propria richiesta, riducendola a €
100.000,00, ancorando la pretesa risarcitoria al “medesimo importo per il quale non è stato
concesso il fido”.
Con riferimento alla prova del danno patrimoniale, l’intermediario riferisce che non
vi è alcuna prova del danno né dell’ an debeatur, né del quantum debeatur.
In particolare l’intermediario eccepisce che non è stato prodotto alcun documento
dal quale si possa evincere che sia stata effettivamente negata, da parte di diverso
intermediario, la concessione del fido; né che ci sia coincidenza temporale tra il diniego di
finanziamento richiesto nell’ agosto 2011 e la segnalazione di sconfino gennaio 2012.
Inoltre, la società ricorrente non avrebbe comunque dimostrato di godere della reputazione
di buon pagatore che assume essere stata lesa dalla segnalazione illegittima.
L’intermediario, stante la tipologia di disguido e la mancata allegazione di prove
relative ai danni sofferti, chiede il rigetto del ricorso.
DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato e merita di essere accolto nei limiti di cui appresso
si dirà.
I fatti dai quali trae origine la controversia non sono oggetto di contestazione fra le
parti, almeno per quanto concerne l’insussistenza dello sconfinamento segnalato in
Centrale rischi, che lo stesso intermediario riconosce essere stato segnalato in Centrale
rischi a causa di un suo errore. Controversa è, invece, la durata di tale errata
segnalazione, che parte resistente limita ad un mese ma che, dai documenti versati in atti,
risulta essersi protratta per almeno sette mesi (dal gennaio 2012 al luglio 2012).
Tale circostanza assume rilievo ai fini della quantificazione del danno chiesto in
questa sede dalla ricorrente, atteso che un’errata segnalazione di sconfinamento di un
imprenditore protrattasi per un periodo di sette mesi deve ritenersi in principio idonea a
generare un danno, quanto meno, sotto il profilo reputazionale. Sotto questo profilo non
può essere condiviso il rilievo della resistente a mente del quale sarebbe onere del
ricorrente che chiede il risarcimento del danno provare la sua qualifica di buon pagatore.
In realtà, il precedente invocato dalla resistente si riferisce ad una fattispecie diversa nella
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quale la segnalazione a sofferenza – pur essendo fondata - non era stata preceduta dal
preavviso d’iscrizione richiesto a norma di legge.
Nel caso che occupa, invece, non solo mancavano del tutto i presupposti per
segnalare lo sconfinamento, che in realtà – come detto - non sussisteva; ma anche
l’ammontare dello sconfinamento erroneamente segnalato appare significativo rispetto
all’ammontare complessivo del finanziamento concesso e tale da ingenerare un
ingiustificato allarme circa la situazione patrimoniale dell’imprenditore ingiustamente
segnalato.
Alla luce di tali considerazioni appare dunque fondata la richiesta della ricorrente di
ottenere il risarcimento del danno reputazionale subito in conseguenza della errata
segnalazione di sconfinamento effettuata dalla resistente. Tale pregiudizio, in mancanza di
ulteriori elementi di valutazione, può essere ricavato induttivamente dalla entità dello
sconfinamento e dalla durata della segnalazione e forfetariamente quantificato in euro
3.500 (tremilacinquecento).
Non risulta invece adeguatamente provata la esistenza di un ulteriore danno di
natura patrimoniale, che ad avviso della ricorrente sarebbe costituito dalla mancata
erogazione di un finanziamento da parte di altro istituto di credito. Pertanto, sotto questo
profilo, la domanda risarcitoria non può essere accolta.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario
corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale
contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00)
quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1
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