Decisione N. 9420 del 21 ottobre 2016

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Decisione N. 9420 del 21 ottobre 2016
Decisione N. 9420 del 21 ottobre 2016
COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
(RM) MASSERA
Presidente
(RM) MELI
Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) POZZOLO
Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI
Membro designato da Associazione
rappresentativa degli intermediari
(RM) MONTESI
Membro designato da
rappresentativa dei clienti
Associazione
Relatore MONTESI ROBERTO
Nella seduta del 16/09/2016 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Il ricorrente chiede la cancellazione delle illegittime segnalazioni presso i Sistemi
Informativi Creditizi privati e presso la Centrale Rischi effettuate dall’intermediario
resistente con riferimento ad alcuni contratti conclusi dal medesimo, in qualità di
coobbligato, e dalla società di cui è amministratore unico nel periodo luglio-settembre
2009. Chiede inoltre il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti,
quantificati in euro 157.000,00, somma ridotta ad euro 99.999,00 entro i limiti di
competenza dell’Arbitro.
Al riguardo sottolinea come, relativamente alle predette segnalazioni, la società
amministrata dal ricorrente aveva già proposto ricorso contro la resistente che provvedeva
alla rettifica delle segnalazioni in CRIF. Inoltre veniva stipulato un accordo transattivo per il
soddisfacimento della domanda di risarcimento dei danni cagionati dalle segnalazioni nei
Sic. Inoltre, evidenzia come continuassero ad arrivare, nonostante gli accordi intercorsi
con la banca e i pagamenti fossero regolari, richieste di pagamento da parte di agenzie di
riscossione del credito.
Rileva, inoltre, un comportamento scorretto e non trasparente di controparte che ha
acquisito una fideiussione omnibus del ricorrente su tutti i rapporti di fido concessi alla
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Società, mentre la fideiussione doveva essere acquisita solo per l’importo di euro
70.000,00, somma regolarmente pagata ed estinta nel 2012. Peraltro, in relazione a tale
qualità di fideiussore omnibus veniva segnalato in CR a causa dei ritardi nei pagamenti.
Afferma, infine, che la banca ha eseguito arbitrariamente una segnalazione in CR della
società amministrata, in qualità di garante di altra società, escussa con esito negativo a
maggio del 2013.
Per quanto riguarda la richiesta di risarcimento del danno causato alla società
amministrata dal ricorrente e a se stesso dalle predette illegittime segnalazioni, parte
istante rileva un documento nella revoca di fidi e dinieghi a nuove operazioni finanziarie,
nell’incremento del costo del denaro da parte di altri istituti di credito con i quali
intratteneva rapporti, nonché nella riduzione dei compensi derivanti dalle cariche sociali
rivestite, nella impossibilità di adempiere alle proprie scadenze fiscali e nella necessità di
effettuare disinvestimenti per sopperire alle varie esigenze, nel costo per l’assistenza di
professionisti e nella perdita di chances. Infine invoca un danno non patrimoniale derivante
dalla lesione reputazione subita.
L’intermediario, nel resistere, chiede che il ricorso venga rigettato, invocando in primo
luogo l’incompetenza per valore di questo Arbitro per aver chiesto un risarcimento di euro
157.000,00 ridotto solo fittiziamente alla somma di euro 99.999,00.
In punto di merito dichiara che per quanto concerne i contratti di prestito, la vicenda è stata
già oggetto di precedente ricorso presentato dallo stesso ricorrente in qualità di legale
rappresentante della società. In tale sede la vicenda si concludeva con un accordo
transattivo secondo il quale l’intermediario effettuava un rimborso pari ad euro 40.000 e
provvedeva alla cancellazione delle segnalazioni. Sostiene parte resistente che tale
accordo intendeva evitare il proseguimento della controversia e non implicava un
riconoscimento di responsabilità e non a titolo di risarcimento dei danni. Peraltro in detto
accordo veniva fatta salva la possibilità per la banca di procedere a nuove segnalazioni
nei SIC ove si fosse verificata la necessità, come accaduto, in ragione di situazioni di
ritardo nei pagamenti.
Per quanto riguarda la segnalazione in CR in qualità di fideiussore, il ricorrente, legale
rappresentante della società, era garante della stessa, insieme al fratello, da un lato per
una fideiussione specifica di euro 70.000 rilasciata nell’ambito di un finanziamento
concesso in data 23/02/2007 ed estinto il 29/02/2012 e, dall’altro, per una fideiussione
omnibus fino a concorrenza di euro 72.000,00 regolarmente sottoscritta con data certa
12/02/2007 ed estinta il 27/11/14.
In forza di tali rilievi la garanzia rilasciata viene considerata legittima e, altresì, legittime
vengono considerate le segnalazioni in CR sia dei garanti sia della società. Oltremodo
legittima è la segnalazione della società eseguita in qualità di garante di altra società,
fallita nel 2013.
Infine con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno rileva l’infondatezza della
domanda di controparte in considerazione della condotta legittima tenuta e l’assenza di
prova del nesso causale tra le lesioni paventate e l’operato della banca.
DIRITTO
La controversia richiede di valutare la legittimità delle segnalazioni effettuate a carico del
ricorrente in qualità di amministratore di una società nonché a carico della medesima
società.
Si ritiene in proposito di analizzare preliminarmente la censura rivolta all’intermediario con
riferimento alla segnalazione della società amministrata in quanto garante di altra società.
Al riguardo si rileva che il ricorrente ha proposto il ricorso in nome proprio e non anche in
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nome della società di cui era amministratore. Difetta sotto tale profilo, pertanto, la sua
legittimazione ad agire nei confronti della banca resistente.
Con riferimento alle segnalazioni relative ai contratti di prestito stipulata con l’intermediario
ove il ricorrente risulta coobbligato con la società, pur ricordando che fosse intervenuto il
18/02/2016 tra le parti in causa un accordo transattivo per la cancellazione delle
segnalazioni, rileva che agli atti non risulta l’esistenza di segnalazioni successive a tale
accordo, essendo la visura allegata al ricorso del 31/12/2015. Peraltro, non appare
superfluo precisare che l’intermediario nell’ambito del predetto accordo manteneva il
potere di effettuare segnalazioni ulteriori in conformità a quanto previsto dalla normativa in
materia e che, come risulta dalla risposta al reclamo del 03/05/2016 ove la banca invitava
in considerazione di irregolarità nei pagamenti alla riattivazione della modalità di
pagamento tramite RID, il ricorrente e la società risultano incorsi in ulteriori ritardi
nell’adempimento degli impegni contrattuali assunti.
Infine con riferimento alla segnalazione in CR del ricorrente in qualità di fideiussore
omnibus della società, in assenza di una visura agli atti che dia prova dell’esistenza della
predetta segnalazione questo Collegio ritiene di non poter accertare alcun comportamento
illegittimo della banca che, peraltro, in forza della documentazione contrattuale allegata
alle controdeduzioni non risulta al riguardo aver assunto un comportamento poco
trasparente.
In considerazione di quanto precede e dell’accertata condotta legittima della banca risulta
priva di fondamento la richiesta di risarcimento del danno.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio respinge il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1
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