Mutui e Imposta sostitutiva

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Mutui e Imposta sostitutiva
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Mutui e Imposta sostitutiva
Pietro Zanelli, Avvocato Professore Notaio.
Luglio 2015
Il contratto di mutuo superiore a 18 mesi stipulato con una Banca è assoggettato all’imposta sostitutiva sui finanziamenti prevista dal DPR 601/1973.
Tale imposta sostitutiva determina l’esenzione:
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da imposta di bollo
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da imposta di registro
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da imposte ipotecarie e catastali
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da tasse sulle concessioni governative
L’aliquota è pari al 2% o allo 0,25% dell’importo erogato, a seconda delle finalità per le quali viene concesso il mutuo.
In particolare, se il mutuo è contratto per l’acquisto, la costruzione e/o ristrutturazione di
un’abitazione (e sue pertinenze) che non possiede i requisiti per accedere alle agevolazioni
“prima casa” lo stesso sarà assoggettato all’aliquota del 2%.
Se il mutuo è contratto per l’acquisto, la costruzione e/o ristrutturazione di immobile (e
sue pertinenze) adibito o da adibire a “prima casa”, oppure per i mutui contratti per qualsiasi altra finalità (ad esempio, per liquidità personale o imprenditoriale) sono sempre soggetti ad imposta sostitutiva con aliquota dello 0,25%.
Per beneficiare della minore aliquota dello 0,25%, il mutuatario-persona fisica deve dichiarare “espressamente” nel contratto di mutuo che il finanziamento non rientra nella
fattispecie soggetta all’aliquota del 2%.
Se il mutuo è cointestato, è necessario che la dichiarazione venga resa da tutti i mutuatari,
in quanto l’aliquota d’imposta sostitutiva da applicare è determinata in base alla destinazione attribuita ad ogni quota parte del finanziamento erogata a ciascun mutuatario, altrimenti, se uno dei cointestatari non rientra nel regime agevolativo “prima casa”, la sua quota parte del finanziamento verrà assoggettata all’aliquota del 2% e non dello 0,25%.
Luglio 2015