regolamento del centro studi e della formazione

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regolamento del centro studi e della formazione
CENTRO STUDI A.T.I.
ART. 1. DEFINIZIONE
Ai sensi dell’art. XX del vigente Statuto della “A.T.I. - Associazione Tributaristi Italiani”, viene
istituito il “Centro Studi dell’A.T.I. Associazione Tributaristi Italiani”.
Il Comitato Scientifico si può anche avvalere di Professionisti che possono apportare la loro
esperienza in specifiche materie o argomenti.
ART. 2. SCOPI
Scopo principale del Centro Studi è quello di garantire l’aggiornamento e la formazione
professionale agli Associati della Associazione.
Tale fine potrà essere perseguito attraverso:
• realizzazione di ricerche, studi, pubblicazioni e materiale didattico avvalendosi degli appartenenti
al Comitato Scientifico del Centro Studi;
• organizzazione di giornate studi rivolte principalmente ai propri associati, sia a livello nazionale
che a livello locale;
• promozione di convegni, seminari, anche in collaborazione di soggetti terzi, che abbiano come
tema materie attinenti alla professione del Tributarista;
• produzione di materiale didattico sotto qualunque forma, anche tramite l’utilizzo di tecnologie
informatiche e/o telematiche, al fine di garantire ad ogni Associato una adeguata preparazione
professionale;
• sovrintendenza e verifica dell’espletamento dell’obbligo formativo che ogni associato A.T.I.
annualmente dovrà dimostrare di aver concluso secondo quanto previsto dal presente regolamento;
• promozione di ogni attività attinente e/o collaterale alla professione del Tributarista, tale da
garantire agli Associati un miglioramento professionale ad ogni livello;
• promozione dell’attività di ricerca in materie economiche, tributarie e giuridiche;
• promozione presso istituti scolastici superiori e/o universitari della figura del “Tributarista”, con
possibilità di fornire materiale didattico di produzione del Centro Studi nonché promuovere forme
di collaborazione attraverso l’inserimento presso gli studi professionali di studenti che ne facciano
richiesta per svolgimento di stage validi anche ai fini di crediti scolastici e la futura iscrizione
all’Associazione.
ART. 3. ORGANI DEL CENTRO STUDI
Il Responsabile e la Commissione Centro Studi
Il Centro Studi é diretto dal un Responsabile, nominato direttamente dal Consiglio Direttivo
Nazionale. Il Responsabile può essere rimosso in qualunque momento, su iniziativa del medesimo
Consiglio Direttivo Nazionale, solo previa comunicazione dettagliata allo stesso, a mezzo PEC o
raccomandata a/r, delle motivazioni che hanno portato a tale decisione.
Contro tale decisione entro 7 giorni dall’avvenuta comunicazione di rimozione dall’incarico, il
Responsabile del Centro Studi potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri, che avrà tempo 15 giorni,
dalla ricezione del ricorso, per esprimersi confermando o respingendo quanto deliberato dal
Consiglio Direttivo Nazionale. La decisione presa dovrà essere comunicata, entro 5 giorni, alle parti
a mezzo PEC o raccomandata a/r.
Il giudizio ha effetto immediato ed è inappellabile.
Il Responsabile, dovrà nominare due soggetti da scegliersi tra gli associati ordinari, tenendo
presente eventuali incompatibilità statutarie, al fine di costituire la Commissione del Centro Studi.
La Commissione Centro Studi, composta dal Responsabile e da due membri resterà in carica per
tutta la durata in carica del Consiglio Direttivo Nazionale che ha nominato il Responsabile. In caso
di decadenza dalla carica di “Responsabile del Centro Studi”, automaticamente decadranno da ogni
incarico i due membri in quanto nominati dal Responsabile.
Il Responsabile del Centro Studi é responsabile dell’organizzazione e direzione dello stesso,
coordinando la Commissione in armonia con lo scopo associativo e secondo il programma
approvato dal Direttivo Nazionale. Il programma presentato dalla Commissione Centro Studi dovrà
contenere anche una parte relativa alla previsione di spesa per la realizzazione del programma
proposto. Il Consiglio Direttivo Nazionale approvando il programma approva anche lo stanziamento
finanziario occorrente per la realizzazione dello stesso.
Il Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico é composto da un massimo di quattro Professionisti pubblicisti di chiara
fama nell’ambito delle materie economiche, tributarie e giuridiche che ne facciano espressa
richiesta alla Commissione Centro Studi previo invio di dettagliato curriculum attestante la provata
idoneità a far parte dell’organismo scientifico.
Il Comitato Scientifico si può anche avvalere di Professionisti che possono apportare la loro
esperienza in specifiche materie o argomenti.
Il Comitato Scientifico funge da coordinatore tecnico del Centro Studi.
I membri del Comitato Scientifico hanno la priorità in qualità di relatori negli eventi organizzati a
livello Nazionale. A livello territoriale essi possono essere utilizzati quali relatori secondo un
trattamento economico concordato.
Il Comitato Scientifico potrà riunirsi su richiesta di almeno due appartenenti all’organismo o su
richiesta diretta del Responsabile.
Comunque, é fatto obbligo al Comitato Scientifico, riunirsi almeno una volta all’anno al fine di
deliberare il piano didattico da presentare alla Commissione Centro Studi che, a sua volta, lo
inserirà nel programma annuale da presentare per l’approvazione al Consiglio Direttivo.
ART. 4. ATTIVITÀ DIDATTICA PER L’AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE
PROFESSIONALE E PER IL CONSEGUIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI.
Il Centro Studi organizza, sia per i propri Associati, che, se richiesto, per terzi, attività didattica in
campo economico, fiscale, tributario e giuridico, avvalendosi del proprio Comitato Scientifico.
Il Centro Studi sovrintende a tutte le giornate di formazione e di aggiornamento professionale
organizzate a livello nazionale, promuovendo l’evento, divulgando i materiali didattici e verificando
la presenza degli Associati al fine dell’espletamento dell’aggiornamento e della formazione
obbligatoria. Provvede al rilascio, ai partecipanti, dell’attestazione di frequenza e di regolarità ai fini
del conseguimento dei crediti formativi.
Il Centro Studi detta le regole per la verifica del conseguimento dei crediti formativi in eventi
organizzati dagli organismi territoriali dell’Associazione . Il materiale didattico distribuito in
occasione degli eventi territoriali dovrà essere inviato al Centro Studi e diventa proprietà
dell’Associazione.
Attività Didattica Territoriale
Ogni provincia potrà di propria iniziativa, anche con altre sedi provinciali, promuovere eventi
formativi e di aggiornamento in maniera autonoma con il solo vincolo di trasmettere, almeno
quindici (15) giorni prima dell’inizio degli eventi, il materiale didattico sull’argomento che verrà
affrontato ed il programma del corso per ogni giornata di studio al fine di permettere la
pubblicazione dell’evento sul sito nazionale. Il materiale didattico verrà conservato negli archivi del
Centro Studi e pubblicato nell’area riservata del sito internet nazionale e messo a disposizione degli
Associati. Il materiale didattico distribuito resterà, in ogni caso, di proprietà dell’Associazione
Nazionale.
Ogni evento formativo territoriale organizzato dovrà essere registrato su un qualsiasi supporto
informatico al fine di renderlo disponibile a livello nazionale a tutti gli associati; sarà cura del
Centro Studi fornire le specifiche tecniche da utilizzare per rendere più agevole l’operatività e la
successiva diffusione (almeno dopo 20 gg dall’evento) sul sito internet del materiale di cui sopra.
È fatto espresso divieto alle Sedi Provinciali A.T.I. organizzare eventi formativi r do aggiornamento
in concomitanza con eventi a carattere nazionale salvo espressa autorizzazione concessa dal
Consiglio Direttivo Nazionale.
Attività Didattica Nazionale
Il Centro Studi organizza, sul territorio nazionale, ogni anno due eventi formativi e/o corsi di
specializzazione.
Tali eventi avranno luogo principalmente nella città sede dell’associazione o, nelle varie regioni ove
é più significativa la presenza degli Associati A.T.I.
Gli eventi verranno tutti ripresi e messi a disposizione degli associati sul sito internet
dell’Associazione Nazionale.
L’attività didattica è distinta in FORMAZIONE e SPECIALIZZAZIONE.
Con il termine “formazione” s’intende tutta quella attività didattica volta alla formazione da un
punto di vista professionale del Tributarista (a titolo esemplificativo la formazione riguarda la
conoscenza degli elementi di diritto tributario, elementi di diritto amministrativo, statuto del
contribuente, professione e deontologia, ecc.).
Con il termine specializzazione si intende un percorso formativo diretto ad affrontare specifiche
materie oggetto della professione del Tributarista (a titolo esemplificativo: la riscossione, il
fallimento, società e codice civile, contenzioso tributario e strumenti deflattivi del contenzioso,
ecc.).
Il Centro Studi, nel programmare gli argomenti per i citati eventi formativi e di specializzazione,
terrà conto delle eventuali segnalazioni fatte dagli Associati.
ART. 5. PUBBLICAZIONI
Con il termine “pubblicazione” s’intende qualunque elaborato su qualunque supporto che il Centro
Studi immetterà nel circuito associativo:!
- testi;
- guide;
- video corsi;
- monografie tematiche;
- risposte a quesiti.
Ogni anno il Centro Studi commissionerà o al proprio Comitati Scientifico la redazione di almeno
un testo monotematico.
Tutte le pubblicazioni saranno distribuite gratuitamente agli associati anche attraverso l’utilizzo del
mezzo informatico (sito internet dell’Associazione Nazionale).
ART. 6. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO STUDI
Entro il 30 novembre di ogni anno, il Responsabile del Centro Studi ha l’obbligo di convocare il
Comitato Scientifico al fine di valutare l’attività didattica svolta e al fine di programmare l’attività
didattica da svolgere nell’anno successivo.
Sulla base di tale riunione di natura consultiva, la Commissione Centro Studi, stilerà il “Piano di
formazione, aggiornamento e specializzazione annuale”, avente inizio 1 febbraio e termine 31
ottobre, che verrà entro il 31 dicembre presentato al Consiglio Direttivo Nazionale per la ratifica ed
approvazione.
Il “Piano di formazione, aggiornamento e specializzazione annuale”, dovrà essere corredato del
rendiconto finanziario previsionale.
ART. 7. ACCREDITAMENTO PRESSO IL CENTRO STUDI
Possono richiedere l’accreditamento al Centro Studi, in qualità di soggetti formatori, persone
fisiche, giuridiche e associazioni che abbiano competenza provata in materie economiche,
tributarie e/o giuridiche.
L’accreditamento avviene mediante richiesta da inoltrare alla Presidenza Nazionale; per
l’accreditamento potrà essere richiesta documentazione supplementare quale, a titolo
esemplificativo, curriculum, pubblicazioni o altre notizie e dati necessari per la valutazione del
richiedente.
L’accreditamento potrà essere revocato in qualunque momento a seguito di insindacabile decisione
del Consiglio Direttivo Nazionale.
REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI
Nel rispetto dello spirito associativo, ogni Tributarista associato A.T.I., potrà espletare il proprio
obbligo formativo in piena libertà, secondo le proprie esigenze e/o secondo il proprio indirizzo
professionale.
Il periodo per la maturazione dei crediti formativi va dal 01.01 al 31.12 di ciascun anno.
Al fine di vedersi riconosciuto l’espletamento dell’obbligo formativo, ogni Associato dovrà
presentare, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, idonea
documentazione attestante la regolare partecipazione ad eventi, avendo ben cura di evidenziarne
l’argomento, la sede di svolgimento, la data, la durata ed il relatore.
Nel caso in cui tali eventi formativi fossero organizzati da altri organismi formatori accreditati
A.T.I., sarà cura dell’Associato, richiedere a questi l’idonea attestazione di avvenuta partecipazione
con i dati di cui al precedente comma.
La documentazione comprovante l’espletamento dell’aggiornamento e della formazione
obbligatoria, se svolta fuori dagli eventi organizzati dall’A.T.I., dovrà essere fatta pervenire in
formato elettronico mediante P.E.C. al Centro Studi ([email protected]) e comunque
conservata dall’associato per almeno due anni.
Si ritiene espletato il percorso formativo obbligatorio quando l’associato ha conseguito n. 30 crediti
Formativi, nel periodo di cui sopra, secondo le modalità sotto indicate:
- partecipazione diretta ad eventi formativi territoriali o nazionali: n. 1 credito per ogni ora;
- partecipazione e-learning ad eventi formativi territoriali o nazionali: n. 0,5 credito per ogni ora;
- partecipazione diretta ad eventi formativi aventi natura di specializzazione: n. 2 crediti per ora;
- partecipazione e-learning ad eventi formativi aventi natura di specializzazione: n. 0,5 per ora.
- per tutti gli eventi formativi usufruiti con l’e-learning si precisa che la visione degli stessi non
produrrà crediti formativi se questa avverrà trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione sul sito
dell’associazione.
Crediti formativi di natura speciale: nel caso in cui un Tributarista Associato frequenti corsi
universitari in materie economiche-giuridiche, la formazione s’intende espletata con il
conseguimento di n. 15 crediti annuali.
Possono essere conseguiti crediti formativi anche mediante redazione di piccole guide, memento o
pubblicazioni di natura fiscale che dovranno essere comunque poste all’esame del Comitato
Scientifico, che ne valuterà, insindacabilmente, la possibilità di essere pubblicata sul sito
dell’Associazione Nazionale e delibererà il numero di crediti formativi. Tutto il materiale acquisito,
sia pubblicato che non, si intenderà di proprietà del Centro Studi, il quale ne potrà fare oggetto di
revisione, modifica e/o pubblicazione anche in un secondo tempo. Nel caso in cui tale
pubblicazione avvenga successivamente, saranno comunque riconosciuti all’estensore della
versione originaria, all’atto della pubblicazione sul sito, n. 5 crediti formativi.