regolamento del centro studi e della formazione
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regolamento del centro studi e della formazione
CENTRO STUDI A.T.I. ART. 1. DEFINIZIONE Ai sensi dell’art. XX del vigente Statuto della “A.T.I. - Associazione Tributaristi Italiani”, viene istituito il “Centro Studi dell’A.T.I. Associazione Tributaristi Italiani”. Il Comitato Scientifico si può anche avvalere di Professionisti che possono apportare la loro esperienza in specifiche materie o argomenti. ART. 2. SCOPI Scopo principale del Centro Studi è quello di garantire l’aggiornamento e la formazione professionale agli Associati della Associazione. Tale fine potrà essere perseguito attraverso: • realizzazione di ricerche, studi, pubblicazioni e materiale didattico avvalendosi degli appartenenti al Comitato Scientifico del Centro Studi; • organizzazione di giornate studi rivolte principalmente ai propri associati, sia a livello nazionale che a livello locale; • promozione di convegni, seminari, anche in collaborazione di soggetti terzi, che abbiano come tema materie attinenti alla professione del Tributarista; • produzione di materiale didattico sotto qualunque forma, anche tramite l’utilizzo di tecnologie informatiche e/o telematiche, al fine di garantire ad ogni Associato una adeguata preparazione professionale; • sovrintendenza e verifica dell’espletamento dell’obbligo formativo che ogni associato A.T.I. annualmente dovrà dimostrare di aver concluso secondo quanto previsto dal presente regolamento; • promozione di ogni attività attinente e/o collaterale alla professione del Tributarista, tale da garantire agli Associati un miglioramento professionale ad ogni livello; • promozione dell’attività di ricerca in materie economiche, tributarie e giuridiche; • promozione presso istituti scolastici superiori e/o universitari della figura del “Tributarista”, con possibilità di fornire materiale didattico di produzione del Centro Studi nonché promuovere forme di collaborazione attraverso l’inserimento presso gli studi professionali di studenti che ne facciano richiesta per svolgimento di stage validi anche ai fini di crediti scolastici e la futura iscrizione all’Associazione. ART. 3. ORGANI DEL CENTRO STUDI Il Responsabile e la Commissione Centro Studi Il Centro Studi é diretto dal un Responsabile, nominato direttamente dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il Responsabile può essere rimosso in qualunque momento, su iniziativa del medesimo Consiglio Direttivo Nazionale, solo previa comunicazione dettagliata allo stesso, a mezzo PEC o raccomandata a/r, delle motivazioni che hanno portato a tale decisione. Contro tale decisione entro 7 giorni dall’avvenuta comunicazione di rimozione dall’incarico, il Responsabile del Centro Studi potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri, che avrà tempo 15 giorni, dalla ricezione del ricorso, per esprimersi confermando o respingendo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale. La decisione presa dovrà essere comunicata, entro 5 giorni, alle parti a mezzo PEC o raccomandata a/r. Il giudizio ha effetto immediato ed è inappellabile. Il Responsabile, dovrà nominare due soggetti da scegliersi tra gli associati ordinari, tenendo presente eventuali incompatibilità statutarie, al fine di costituire la Commissione del Centro Studi. La Commissione Centro Studi, composta dal Responsabile e da due membri resterà in carica per tutta la durata in carica del Consiglio Direttivo Nazionale che ha nominato il Responsabile. In caso di decadenza dalla carica di “Responsabile del Centro Studi”, automaticamente decadranno da ogni incarico i due membri in quanto nominati dal Responsabile. Il Responsabile del Centro Studi é responsabile dell’organizzazione e direzione dello stesso, coordinando la Commissione in armonia con lo scopo associativo e secondo il programma approvato dal Direttivo Nazionale. Il programma presentato dalla Commissione Centro Studi dovrà contenere anche una parte relativa alla previsione di spesa per la realizzazione del programma proposto. Il Consiglio Direttivo Nazionale approvando il programma approva anche lo stanziamento finanziario occorrente per la realizzazione dello stesso. Il Comitato Scientifico Il Comitato Scientifico é composto da un massimo di quattro Professionisti pubblicisti di chiara fama nell’ambito delle materie economiche, tributarie e giuridiche che ne facciano espressa richiesta alla Commissione Centro Studi previo invio di dettagliato curriculum attestante la provata idoneità a far parte dell’organismo scientifico. Il Comitato Scientifico si può anche avvalere di Professionisti che possono apportare la loro esperienza in specifiche materie o argomenti. Il Comitato Scientifico funge da coordinatore tecnico del Centro Studi. I membri del Comitato Scientifico hanno la priorità in qualità di relatori negli eventi organizzati a livello Nazionale. A livello territoriale essi possono essere utilizzati quali relatori secondo un trattamento economico concordato. Il Comitato Scientifico potrà riunirsi su richiesta di almeno due appartenenti all’organismo o su richiesta diretta del Responsabile. Comunque, é fatto obbligo al Comitato Scientifico, riunirsi almeno una volta all’anno al fine di deliberare il piano didattico da presentare alla Commissione Centro Studi che, a sua volta, lo inserirà nel programma annuale da presentare per l’approvazione al Consiglio Direttivo. ART. 4. ATTIVITÀ DIDATTICA PER L’AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER IL CONSEGUIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI. Il Centro Studi organizza, sia per i propri Associati, che, se richiesto, per terzi, attività didattica in campo economico, fiscale, tributario e giuridico, avvalendosi del proprio Comitato Scientifico. Il Centro Studi sovrintende a tutte le giornate di formazione e di aggiornamento professionale organizzate a livello nazionale, promuovendo l’evento, divulgando i materiali didattici e verificando la presenza degli Associati al fine dell’espletamento dell’aggiornamento e della formazione obbligatoria. Provvede al rilascio, ai partecipanti, dell’attestazione di frequenza e di regolarità ai fini del conseguimento dei crediti formativi. Il Centro Studi detta le regole per la verifica del conseguimento dei crediti formativi in eventi organizzati dagli organismi territoriali dell’Associazione . Il materiale didattico distribuito in occasione degli eventi territoriali dovrà essere inviato al Centro Studi e diventa proprietà dell’Associazione. Attività Didattica Territoriale Ogni provincia potrà di propria iniziativa, anche con altre sedi provinciali, promuovere eventi formativi e di aggiornamento in maniera autonoma con il solo vincolo di trasmettere, almeno quindici (15) giorni prima dell’inizio degli eventi, il materiale didattico sull’argomento che verrà affrontato ed il programma del corso per ogni giornata di studio al fine di permettere la pubblicazione dell’evento sul sito nazionale. Il materiale didattico verrà conservato negli archivi del Centro Studi e pubblicato nell’area riservata del sito internet nazionale e messo a disposizione degli Associati. Il materiale didattico distribuito resterà, in ogni caso, di proprietà dell’Associazione Nazionale. Ogni evento formativo territoriale organizzato dovrà essere registrato su un qualsiasi supporto informatico al fine di renderlo disponibile a livello nazionale a tutti gli associati; sarà cura del Centro Studi fornire le specifiche tecniche da utilizzare per rendere più agevole l’operatività e la successiva diffusione (almeno dopo 20 gg dall’evento) sul sito internet del materiale di cui sopra. È fatto espresso divieto alle Sedi Provinciali A.T.I. organizzare eventi formativi r do aggiornamento in concomitanza con eventi a carattere nazionale salvo espressa autorizzazione concessa dal Consiglio Direttivo Nazionale. Attività Didattica Nazionale Il Centro Studi organizza, sul territorio nazionale, ogni anno due eventi formativi e/o corsi di specializzazione. Tali eventi avranno luogo principalmente nella città sede dell’associazione o, nelle varie regioni ove é più significativa la presenza degli Associati A.T.I. Gli eventi verranno tutti ripresi e messi a disposizione degli associati sul sito internet dell’Associazione Nazionale. L’attività didattica è distinta in FORMAZIONE e SPECIALIZZAZIONE. Con il termine “formazione” s’intende tutta quella attività didattica volta alla formazione da un punto di vista professionale del Tributarista (a titolo esemplificativo la formazione riguarda la conoscenza degli elementi di diritto tributario, elementi di diritto amministrativo, statuto del contribuente, professione e deontologia, ecc.). Con il termine specializzazione si intende un percorso formativo diretto ad affrontare specifiche materie oggetto della professione del Tributarista (a titolo esemplificativo: la riscossione, il fallimento, società e codice civile, contenzioso tributario e strumenti deflattivi del contenzioso, ecc.). Il Centro Studi, nel programmare gli argomenti per i citati eventi formativi e di specializzazione, terrà conto delle eventuali segnalazioni fatte dagli Associati. ART. 5. PUBBLICAZIONI Con il termine “pubblicazione” s’intende qualunque elaborato su qualunque supporto che il Centro Studi immetterà nel circuito associativo:! - testi; - guide; - video corsi; - monografie tematiche; - risposte a quesiti. Ogni anno il Centro Studi commissionerà o al proprio Comitati Scientifico la redazione di almeno un testo monotematico. Tutte le pubblicazioni saranno distribuite gratuitamente agli associati anche attraverso l’utilizzo del mezzo informatico (sito internet dell’Associazione Nazionale). ART. 6. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO STUDI Entro il 30 novembre di ogni anno, il Responsabile del Centro Studi ha l’obbligo di convocare il Comitato Scientifico al fine di valutare l’attività didattica svolta e al fine di programmare l’attività didattica da svolgere nell’anno successivo. Sulla base di tale riunione di natura consultiva, la Commissione Centro Studi, stilerà il “Piano di formazione, aggiornamento e specializzazione annuale”, avente inizio 1 febbraio e termine 31 ottobre, che verrà entro il 31 dicembre presentato al Consiglio Direttivo Nazionale per la ratifica ed approvazione. Il “Piano di formazione, aggiornamento e specializzazione annuale”, dovrà essere corredato del rendiconto finanziario previsionale. ART. 7. ACCREDITAMENTO PRESSO IL CENTRO STUDI Possono richiedere l’accreditamento al Centro Studi, in qualità di soggetti formatori, persone fisiche, giuridiche e associazioni che abbiano competenza provata in materie economiche, tributarie e/o giuridiche. L’accreditamento avviene mediante richiesta da inoltrare alla Presidenza Nazionale; per l’accreditamento potrà essere richiesta documentazione supplementare quale, a titolo esemplificativo, curriculum, pubblicazioni o altre notizie e dati necessari per la valutazione del richiedente. L’accreditamento potrà essere revocato in qualunque momento a seguito di insindacabile decisione del Consiglio Direttivo Nazionale. REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI Nel rispetto dello spirito associativo, ogni Tributarista associato A.T.I., potrà espletare il proprio obbligo formativo in piena libertà, secondo le proprie esigenze e/o secondo il proprio indirizzo professionale. Il periodo per la maturazione dei crediti formativi va dal 01.01 al 31.12 di ciascun anno. Al fine di vedersi riconosciuto l’espletamento dell’obbligo formativo, ogni Associato dovrà presentare, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, idonea documentazione attestante la regolare partecipazione ad eventi, avendo ben cura di evidenziarne l’argomento, la sede di svolgimento, la data, la durata ed il relatore. Nel caso in cui tali eventi formativi fossero organizzati da altri organismi formatori accreditati A.T.I., sarà cura dell’Associato, richiedere a questi l’idonea attestazione di avvenuta partecipazione con i dati di cui al precedente comma. La documentazione comprovante l’espletamento dell’aggiornamento e della formazione obbligatoria, se svolta fuori dagli eventi organizzati dall’A.T.I., dovrà essere fatta pervenire in formato elettronico mediante P.E.C. al Centro Studi ([email protected]) e comunque conservata dall’associato per almeno due anni. Si ritiene espletato il percorso formativo obbligatorio quando l’associato ha conseguito n. 30 crediti Formativi, nel periodo di cui sopra, secondo le modalità sotto indicate: - partecipazione diretta ad eventi formativi territoriali o nazionali: n. 1 credito per ogni ora; - partecipazione e-learning ad eventi formativi territoriali o nazionali: n. 0,5 credito per ogni ora; - partecipazione diretta ad eventi formativi aventi natura di specializzazione: n. 2 crediti per ora; - partecipazione e-learning ad eventi formativi aventi natura di specializzazione: n. 0,5 per ora. - per tutti gli eventi formativi usufruiti con l’e-learning si precisa che la visione degli stessi non produrrà crediti formativi se questa avverrà trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione sul sito dell’associazione. Crediti formativi di natura speciale: nel caso in cui un Tributarista Associato frequenti corsi universitari in materie economiche-giuridiche, la formazione s’intende espletata con il conseguimento di n. 15 crediti annuali. Possono essere conseguiti crediti formativi anche mediante redazione di piccole guide, memento o pubblicazioni di natura fiscale che dovranno essere comunque poste all’esame del Comitato Scientifico, che ne valuterà, insindacabilmente, la possibilità di essere pubblicata sul sito dell’Associazione Nazionale e delibererà il numero di crediti formativi. Tutto il materiale acquisito, sia pubblicato che non, si intenderà di proprietà del Centro Studi, il quale ne potrà fare oggetto di revisione, modifica e/o pubblicazione anche in un secondo tempo. Nel caso in cui tale pubblicazione avvenga successivamente, saranno comunque riconosciuti all’estensore della versione originaria, all’atto della pubblicazione sul sito, n. 5 crediti formativi.