Governance economica e pareggio di bilancio

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Governance economica e pareggio di bilancio
La riforma della Governance
economica europea
Le implicazioni per la finanza
pubblica locale
Il pareggio di bilancio in
Costituzione
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Indice della presentazione
L’Italia e la crisi del debito sovrano
La risposta delle istituzioni europee
 La riforma della governance
 Il Semestre europeo
 Il Fiscal compact
 Gli strumenti di gestione comune del debito
La riforma della Costituzione
 La Legge costituzionale sul pareggio di bilancio (L. Cost. 1/2012)
 Le modifiche agli art. 81, 97, 117 e 119 della Costituzione
L’equilibrio di bilancio per PA e enti territoriali
Patto di stabilità interno
L’armonizzazione dei bilanci e la nuova programmazione regionale
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La crisi del debito sovrano
Autunno 2009: il Governo greco appena insediatosi (Papandreu)
rivela le reali dimensioni del deficit greco (al 14% del Pil), che la
crisi importata dagli USA ha ampiamente contribuito ad aumentare
in misura incontrollata.
Cresce la preoccupazione degli investitori in titoli di Stato greci.
Scoppia la crisi del debito sovrano.
Maggio 2010: viene varato un primo piano di salvataggio della
Grecia, a condizioni, tuttavia, molto dure per un Paese già
fortemente indebolito. La situazione greca si aggrava, il Pil crolla del
4% nel 2010 e del 7% nel 2011, il rapporto debito/Pil continua a
crescere (160% nel 2011).
Nel 2010 i salvataggi toccano all’Irlanda e nel 2011 al Portogallo.
Nel luglio 2011 un secondo pacchetto di aiuti viene varato per la
Grecia; l’architettura degli interventi viene cambiata.
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L’apice della crisi:
l’autunno 2011
Tra luglio e agosto 2011 lo spread tra i rendimenti dei titoli di Stato
italiani e i corrispondenti rendimenti dei titoli dei Paesi “core”
dell’Eurozona subisce un significativo aumento.
Gli investitori temono il rischio di insolvenza di Spagna e Italia,
rifuggendo così dai titoli pubblici di entrambi i Paesi e rifugiandosi
nelle attività ritenute “sicure”, i titoli di Stato tedeschi e americani.
La BCE, vincolata dal mandato che le vieta di farsi carico del debito
di singoli Stati, è sempre più preoccupata per la stabilità dell’euro.
In una lettera ufficiosa viene pertanto richiesto all’Italia di anticipare
il “risanamento fiscale e le riforme” in cambio dell’implicita
promessa
di intervento sul mercato dei titoli pubblici nel caso in cui la crisi
dovesse inasprirsi.
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Le ripercussioni sull’Italia
Il Governo italiano promette di varare una nuova manovra che
dovrebbe condurre al pareggio di bilancio entro il 2013, con un
anno di anticipo rispetto ai piani precedenti.
Dal 7 agosto 2011 la BCE inizia allora ad acquistare titoli di
Stato italiani e spagnoli nel mercato secondario.
Nonostante le due manovre di emergenza adottate tra il luglio e
l’agosto 2011, l’acuirsi delle tensioni sui mercati e le forti pressioni
europee costringono il Governo Berlusconi alle dimissioni.
Nel novembre 2011 ha così inizio il Governo Monti.
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Deficit e rapporto debito
pubblico/Pil, anno 2007
Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia da dati Eurostat
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Deficit e rapporto debito
pubblico/Pil, anno 2012
Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia da dati Eurostat
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La riforma della governance
La crisi economica evidenzia i limiti del Patto di Stabilità e Crescita
(PSC, introdotto nel ’97 e modificato nel 2005):
 non impedisce che gli squilibri macroeconomici e finanziari
di un singolo Paese finiscano col compromettere la stabilità
finanziaria e economica dell’UE
 gli incentivi che contiene sono insufficienti alla riduzione
del debito pubblico
Diviene pertanto urgente attuare un cambiamento di governance
a livello europeo.
La nuova governance europea mira a fornire una risposta alla crisi
economica e finanziaria e a promuovere l'attuazione della nuova
strategia per la crescita e l'occupazione (Europa 2020).
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La riforma della governance
OBIETTIVI:
 garantire il coordinamento delle politiche economiche
nazionali (che ora vengono preventivamente condivise);
rendere efficaci le regole del PSC.
Fino allo scoppio della crisi, i meccanismi procedurali previsti dal
meccanismo preventivo del PSC erano rimasti di fatto inapplicati,
così come era stato sostanzialmente ignorato il criterio sul debito;
rafforzare il processo di sorveglianza macroeconomica sulle
politiche di bilancio dei singoli Paesi, che devono ora essere
valutate organicamente in modo da garantirne coerenza e
sostenibilità.
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La riforma della governance
Di seguito le principali azioni che hanno consentito un graduale
rafforzamento della governance:
 Semestre Europeo (gennaio 2011)
 Patto Euro Plus (marzo 2011)
 Two-Pack (novembre 2011)
 Six-Pack (dicembre 2011)
 Accordo intergovernativo sulla Stabilità, sul Coordinamento e
sulla Governance (Fiscal compact, 2012).
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Il semestre europeo
OBIETTIVI:
 realizzare il coordinamento ex-ante e in itinere delle politiche
economiche e di bilancio nazionali;
 garantire la sorveglianza macroeconomica degli Stati membri.
La disciplina del Semestre europeo viene introdotta a partire dal
gennaio 2011.
La procedura prevede da parte di ciascun Paese la trasmissione alla
Commissione europea degli obiettivi programmatici di finanza
pubblica e delle politiche economiche prima che questi vengano
attuati, in modo da consentire una loro valutazione.
Gli Stati membri tengono conto delle indicazioni loro rivolte dal
Consiglio prima di adottare decisioni di significativo impatto sui loro
bilanci e nello sviluppare le proprie politiche economiche, di bilancio e
occupazionali.
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Il semestre europeo
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Il Fiscal Compact
E’ un accordo intergovernativo (non è legge della
UE) sottoscritto da 25 Stati.
Impone due vincoli fondamentali ai Paesi aderenti:
 regola del ʺpareggio di bilancioʺ per l’aggregato della
PA, inserito nella normativa nazionale (preferibilmente a
livello costituzionale);
 uno specifico ʺcriterio di convergenzaʺ rapida verso un
valore di riferimento per il rapporto debito/Pil (60%).
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I saldi di finanza pubblica
rilevanti in ambito europeo
Indebitamento netto (nominale) della PA: calcolato da ISTAT
secondo SEC95 sulla base del criterio della competenza
economica. E’ il saldo tra le entrate e le spese finali, al netto delle
operazioni finanziarie (riscossione e concessioni di crediti,
partecipazioni e conferimenti, anticipazioni). Deve essere inferiore
al 3% del Pil.
Indebitamento netto (strutturale) della PA: calcolato dal MEF, si
ottiene sottraendo all’indebitamento netto nominale gli effetti del
ciclo economico e quelli delle misure una tantum.
Saldo primario: differenza tra l’indebitamento netto e la spesa per
interessi (rilevante per le tendenze di finanza pubblica).
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Il Fiscal Compact
PRIMO VINCOLO:
Il conto della PA deve essere in pareggio o in avanzo. Tale regola
è rispettata se l’indebitamento netto strutturale (corretto dal ciclo
e dalle misure una tantum) è pari o converge velocemente
all’obiettivo di medio termine (OMT) del Paese in questione.
Il limite inferiore è country specific, al massimo allo 0,5% del Pil
(limite consentito all’1% del Pil per i soli Paesi aventi un rapporto
debito/Pil inferiore al 60%).
In caso di deviazione (ivi comprese le circostanze eccezionali)
entrano in gioco meccanismi automatici di correzione.
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L’obiettivo di medio termine
(OMT)
L’obiettivo di medio termine (OMT) è un determinato valore
dell’indebitamento netto, ed è country specific (dipende dalle
condizioni cicliche normali del Paese, dai costi legati
all’invecchiamento della popolazione, dallo stock di debito).
Fornisce un margine di sicurezza per soddisfare il parametro sul
deficit nominale al 3% del Pil (Patto di Stabilità e Crescita, PSC).
Assicura la sostenibilità delle finanze pubbliche o un avvicinamento
rapido a tale condizione.
Viene rivisto ogni tre anni.
Il PSC richiede ad ogni Paese di trovarsi al proprio OMT o di
convergere ad esso ad un ritmo adeguato.
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Il Fiscal Compact
SECONDO VINCOLO:
Qualora il rapporto debito/Pil fosse superiore al 60%,
l’eccedenza deve essere ridotta in media di un ventesimo
all’anno (NB: il Six-Pack aveva già introdotto l’ipotesi di una
procedura per deficit eccessivo (PDE) per violazione del criterio
sul debito).
Si ritiene che tale rapporto si stia riducendo ad un ritmo adeguato
verso il valore di riferimento se il differenziale rispetto a tale
valore diminuisce negli ultimi tre anni ad un ritmo medio di un
ventesimo all’anno.
Sono previste sanzioni (al massimo allo 0,1% del Pil) per i Paesi
che non introducono la regola del pareggio di bilancio nella
propria legislazione entro un anno dalla ratifica del Trattato.
In caso di violazione degli obblighi qui contenuti, ciascun Paese può
adire la Corte di Giustizia UE.
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Principali saldi di finanza
pubblica
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Le implicazioni del Fiscal
Compact per l’Italia
Per rispettare il vincolo di equilibrio di bilancio, l’Italia dovrà
mantenere un elevato avanzo primario, in grado di coprire gli
elevati interessi sul debito.
In tale situazione una crescita reale dell’economia di poco superiore
all’inflazione garantirebbe un’automatica riduzione del rapporto
debito/Pil.
Anche rafforzando la crescita e ripristinando condizioni favorevoli sul
mercato finanziario che limitino il costo del debito, ci vorranno molti
anni perché il rapporto debito/Pil converga al 60%.
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Proiezioni
Fonte: Corte dei Conti, Rapporto 2013
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Possibili soluzioni
L’Italia sembra avere di fronte a sé un percorso di ʺausterità ʺ,
destinato a protrarsi per lunghi anni.
A meno che non riesca ad impegnarsi seriamente in:
 riforme strutturali che aumentino il potenziale di crescita;
 percorsi di dismissione del patrimonio pubblico a riduzione del
debito;
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La riforma della Costituzione
►Inserisce il principio del pareggio di bilancio nella
Costituzione, dando attuazione agli impegni
sottoscritti dall’Italia del Patto Euro Plus (marzo 2011) e
nel Fiscal Compact (marzo 2012).
►Approvata nell’aprile 2012, modifica gli articoli 81,
97, 117 e 119 della Costituzione attraverso la Legge
costituzionale n.1/2012.
►Alle disposizioni contenute è necessario dare
attuazione con una legge da approvarsi a
maggioranza rinforzata.
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La riforma della Costituzione
►La legge n.1/2012 «Introduzione del principio del
pareggio di bilancio nella Carta costituzionale»
modifica alcuni articoli della Costituzione, incidendo
sulla disciplina di bilancio dell’intero aggregato delle
amministrazioni pubbliche e attribuendo valore
costituzionale ad alcuni principi e norme derivanti
dalla nuova governance economica europea.
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Modifiche al testo costituzionale
• Art. 81  introduzione a livello costituzionale del
principio di pareggio di bilancio (previsto dal Fiscal
Compact)
• Art. 81  attenzione al ciclo economico
• Art 81  rilievo normativo delle leggi di bilancio
• Art. 97  concorso delle pubbliche amministrazioni agli
obiettivi di finanza pubblica (deficit e debito)
• Art. 117  l’armonizzazione dei bilanci pubblici è portata
sotto la competenza esclusiva dello Stato
• Art. 119  equilibrio di bilancio a livello territoriale
(regionale)
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Il principio di pareggio di bilancio
Con la nuova formulazione, al primo comma dell’art. 81 viene
introdotto a livello costituzionale il pareggio di bilancio: “lo Stato ha il
dovere di assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio
bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del
ciclo economico” mentre il ricorso all’indebitamento è consentito solo
al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e previa
autorizzazione
delle Camere adottata a maggioranza assoluta.
.
Meritevole di attenzione è il terzo comma del novellato art. 81 il quale
prevede, contrariamente al passato, come ogni legge che importi
nuovi o maggiori oneri debba provvedere ai mezzi per farvi fronte.
Tale nuova previsione normativa è di fondamentale importanza in
quanto attraverso essa vediamo estendersi alla legge di
approvazione del bilancio l’obbligo di copertura finanziaria.
È una formulazione piuttosto rigida che imbriglia l’azione di governo.
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L’importanza del ciclo economico
L’equilibrio dei conti pubblici tiene, quindi, conto delle fasi
favorevoli e sfavorevoli del ciclo economico.
Si valorizzano gli aspetti strutturali, depurati dagli andamenti
congiunturali (sia sulle entrate sia sulle uscite).
In generale, in base al nuovo art. 81 Cost. nelle fasi favorevoli
del ciclo economico dovrà essere accumulato un leggero
avanzo, per fronteggiare le fasi negative.
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La rilevanza della legge di bilancio
Infine, l’art. 81 sancisce come il contenuto della legge
di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad
assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci
e la sostenibilità del debito del complesso delle
pubbliche amministrazioni debbano essere stabiliti con
legge approvata a maggioranza assoluta dei
componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei
principi definiti con legge costituzionale.
La cd. legge a procedura rinforzata: prelude
all’importanza delle norme relative al bilancio che
assumono un diverso rango tre le fonti del diritto.
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Il concorso delle PA agli obiettivi di
finanza pubblica
La legge costituzionale n.1/2012 modifica poi, l’art. 97
della Costituzione, inserendo nella Costituzione italiana
la previsione normativa secondo la quale:
le pubbliche amministrazioni, in coerenza con
l’ordinamento
dell’Unione
europea,
assicurano
l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito
pubblico.
Rafforza le previsioni contenute nelle leggi nazionali e
introduce il concorso esplicito alla sostenibilità del debito
pubblico (al lordo delle attività) misurato in rapporto al
PIL.
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L’armonizzazione dei bilanci
pubblici
In riferimento al tema dell’armonizzazione dei bilanci pubblici, l’art.
117 viene modificato al fine di rendere l’armonizzazione dei bilanci
pubblici materia di legislazione esclusiva dello Stato e non più
di legislazione concorrente.
Nella Riforma costituzionale del 2001, il tema era invece materia di
competenza concorrente Stato/Regioni.
Tale norma tende ad assicurare il controllo e il coordinamento dei
conti delle amministrazioni pubbliche e la costruzione del conto
consolidato delle Pubbliche amministrazioni valido a livello
comunitario.
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L’equilibrio di bilancio per gli enti
territoriali
La legge n.1/2012 modifica infine i commi 1 e 6 dell’art. 119 della
Costituzione:
-prevede al primo comma, per quanto attiene all’autonomia finanziaria
di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e
Regioni, che questa debba statuirsi nel rispetto dell’equilibrio dei
relativi bilanci e che tali enti concorrano ad assicurare l’osservanza
dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento
dell’Unione europea;
-stabilisce al comma 6 come tali enti possano ricorrere
all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la
contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che
per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato
l'equilibrio di bilancio.
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L’equilibrio di bilancio per gli enti
territoriali
E’ ammessa, quindi, la possibilità di ricorrere all’indebitamento solo
per finanziare spese di investimento, a condizione che per il
complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato
l’equilibrio di bilancio e con la contestuale definizione dei piani
di ammortamento.
Il principio verrà applicato a partire da 2016.
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La legge di contabilità rinforzata
n. 243/2012
In attuazione dell’art. 81 della Cost. nonché dell’art. 5 della legge
costituzionale n.1/2012, il 24 dicembre 2012 è stata approvata a
maggioranza assoluta la legge n. 243/2012 recante «Disposizioni
per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi
dell’art. 81 c.6 della Costituzione».
Attraverso tale legge vengono definiti:
-il contenuto della legge di bilancio;
-le norme fondamentali ed i criteri volti ad assicurare l’equilibrio
tra le entrate e le spese nonché la sostenibilità del debito delle
pubbliche amministrazioni.
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La legge di contabilità rinforzata
n. 243/2012
La legge rinforzata attrae nella propria sfera “il contenuto della
legge di bilancio dello Stato”, la disciplina del ricorso degli enti
territoriali all’indebitamento e le modalità con cui questi concorrono
alla sostenibilità del debito per il complesso delle PA.
I principi fondamentali della decisione di bilancio salgono ad un
rango costituzionale.
Nel nuovo schema dovrebbe scomparire la legge di stabilità perché il
bilancio dello Stato, organizzato per missioni e programmi, in cui viene
inquadrata l’intera legislazione in essere e modellata quella futura,
tenderà ad assorbire l’intera decisione di bilancio in ciascun
livello di governo.
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La legge di contabilità rinforzata
n. 243/2012
Tale legge fissa limiti quantitativi per quanto attiene alla
pianificazione delle entrate e delle spese e introduce regole sulla
spesa che consentono di tutelare l’equilibrio di bilancio e la riduzione
del rapporto tra debito pubblico e PIL nel lungo periodo.
Nello specifico viene previsto:
-All’art.3 comma 1, l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di
concorrere ad assicurare l’equilibrio dei bilanci ai sensi dell’art.
97 della Cost.;
-All’art. 3 comma 2,come l’equilibrio dei bilanci corrisponda
all’obiettivo di medio termine.
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La legge di contabilità rinforzata
n. 243/2012
I documenti di programmazione finanziaria e di bilancio è previsto
debbano stabilire, per ciascuna annualità del periodo di
programmazione, gli obiettivi del saldo economico consolidato tali
da assicurare almeno il conseguimento dell’obiettivo di medio
termine ovvero il rispetto del percorso di avvicinamento a tale
obiettivo nei casi previsti dagli art. 6 e 8 della legge n.243/2012.
L’equilibrio di bilancio si considera, quindi, conseguito quando il
saldo strutturale calcolato nel primo semestre dell’esercizio
successivo a quello al quale si riferisce, risulta almeno pari
all’obiettivo di medio termine o evidenzia uno scostamento dal
medesimo obiettivo inferiore a quello indicato dall’art. 8 c.1 oppure
quando assicura il rispetto del percorso di avvicinamento
all’obiettivo di medio termine nei casi previsti dall’art.6.
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Ricorso all’indebitamento
All’art. 6 della legge n.243/2012 troviamo disciplinati
proprio gli eventi eccezionali che permettono
scostamenti temporanei dall’obiettivo programmatico:
a)periodi di grave recessione economica relativi anche all'area
dell'euro o all'intera Unione europea;
b)eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse
le gravi crisi finanziarie nonché le gravi calamità naturali, con
rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del
Paese.
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Ricorso all’indebitamento
Al verificarsi di uno dei casi eccezionali il Governo dovrà
presentare alle Camere:
a)Una relazione con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di
finanza pubblica;
b)Una specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la
durata dello scostamento, stabilisca le finalità alle quali destinare le
risorse disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il piano
di rientro verso l’obiettivo programmatico.
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Meccanismi di correzione
La legge n.243/2012 disciplina all’art.8 i meccanismi di
correzione degli scostamenti rispetto all’obiettivo
programmatico strutturale:
Qualora il Governo accerti scostamenti significativi, i quali possono
riflettersi sui risultati previsti per gli anni compresi nel periodo di
programmazione, è tenuto ad evidenziarne l’entità e le cause
indicando contestualmente misure tali da assicurare, almeno a
decorrere dall’esercizio finanziario successivo a quello in cui è stato
accertato lo scostamento, il conseguimento dell’obiettivo
programmatico strutturale.
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Sostenibilità del debito pubblico
Per quanto concerne il debito pubblico:
la legge n.243/2012 prevede che le pubbliche
amministrazioni concorrano ad assicurarne la
sostenibilità e che i documenti di programmazione
finanziaria e di bilancio stabiliscano obiettivi relativi al
rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno
lordo coerenti con quanto disposto dall’ordinamento
dell’Unione europea.
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Sostenibilità del debito pubblico
Qualora il rapporto tra debito pubblico e PIL superi il
valore
di
riferimento
definito
dall’ordinamento
dell’Unione europea:
in sede di definizione degli obiettivi del saldo
consolidato si deve tenere conto della necessità di
riduzione di tale eccedenza rispetto a tale valore (art. 4
c.3 legge n.243/2012).
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Regole sulla spesa
La legge n. 243/2012 fissa poi importanti regole sulla
crescita della spesa:
il tasso annuo programmato di crescita della spesa delle
amministrazioni pubbliche non deve essere superiore al tasso di
riferimento calcolato in coerenza con la medesima normativa.
I documenti di programmazione finanziaria e di bilancio dovranno
indicare il livello di spesa delle amministrazioni pubbliche al fine di
assicurare il rispetto di tale tasso di crescita e il conseguimento
degli obiettivi programmatici.
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L’equilibrio di bilancio per gli
enti territoriali
Per le Regioni e gli enti locali, la legge n.243/2012 all’art. 9
stabilisce che per tali soggetti i bilanci si considerano in
equilibrio quando registrano un «saldo non negativo», in
termini di competenza e di cassa sia a preventivo che a
consuntivo, tra le entrate finali e le spese finali e un
«saldo non negativo» in termini di competenza e di
cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti.
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L’equilibrio di bilancio per gli
enti territoriali
L’equilibrio di bilancio richiesto per gli Enti territoriali è inteso
come saldo non negativo nominale, mentre quello richiesto
per il complesso delle PA è l’obiettivo di medio termine (OMT)
come saldo consolidato strutturale.
Qualora si registri, in sede di rendiconto, un valore negativo
dei saldi di bilancio tali enti devono adottare misure di
correzione tali da assicurare il recupero entro il triennio
successivo.
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Ricorso all’indebitamento per gli
enti territoriali
Il ricorso all’indebitamento per Regioni, comuni, Province
e città metropolitane è consentito esclusivamente per
finanziare spese di investimento.
Le operazioni di indebitamento possono essere effettuate solo
contestualmente all’adozione di piani di ammortamento di
durata non superiore alla vita utile dell’investimento e sulla base di
apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano per
l’anno di riferimento l’equilibrio della gestione di cassa finale
del complesso degli enti territoriali della regione interessata,
compresa la medesima regione (art. 10 L.243/3012).
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La Golden rule:
Per rendere compatibile il pareggio di bilancio con l’attività di investimenti
pubblici degli enti territoriali è consentita l’applicazione di una golden rule
“limitata” (al posto di una golden rule “piena” che trovavamo nel vecchio
art.119 Cost.).
La locuzione “possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di
investimento” viene ora assoggettata ad una duplice condizione:
a) in senso intertemporale deve essere contestualmente definito un
piano di ammortamento;
b) in senso territoriale deve essere garantito il pareggio di cassa per il
complesso degli enti facenti capo a ciascuna Regione, quest’ultima
inclusa, sulla base di apposite intese su base territoriale.
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Il bilancio dello Stato
Agli art. 14 e 15 della legge n. 243/2012 troviamo disposizioni
attraverso le quali il legislatore:
-specifica il concetto del principio dell’equilibrio del bilancio dello
Stato, identificandolo con un valore del saldo netto da finanziare o da
impiegare coerente con gli obiettivi programmatici di cui all’art.3;
-stabilisce come spetti alla legge di bilancio indicare il tale valore per
ciascuno degli anni del triennio di riferimento;
-disciplina il contenuto della legge di bilancio così come previsto
dall’art. 81 della Costituzione.
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Il bilancio dello Stato
E’ previsto come il disegno di legge di bilancio rechi
disposizioni in materia di entrata e di spesa, aventi ad
oggetto misure quantitative, funzionali a realizzare gli
obiettivi programmatici indicati dai documenti di
programmazione economica e finanziaria e le previsioni di
entrata e di spesa formate sulla base della legislazione
vigente (art.15 c.1).
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Il bilancio dello Stato
Il disegno di legge di bilancio dovrà essere articolato in due sezioni:
-la prima contenente le disposizioni in materia di entrata e di spesa di
cui all’art.15 comma 1, in particolare il saldo netto da finanziare e il
livello massimo del ricorso al mercato finanziario;
-la seconda contenente le previsioni di entrata e di spesa, espresse
in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della
legislazione vigente.
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Il bilancio dello Stato
Le entrate dovranno essere ripartite in:
-titoli (in base alla natura ed alla provenienza dei cespiti);
-entrate ricorrenti e non ricorrenti;
-tipologie ai fini dell’accertamento dei cespiti.
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Il bilancio dello Stato
Infine, il disegno di legge è previsto sia accompagnato da una nota
tecnico illustrativa, sostanziata in un documento conoscitivo di
raccordo tra il disegno di legge di bilancio e il conto consolidato,
che espone i contenuti del medesimo disegno di legge, i suoi effetti
sui saldi di finanza pubblica e i criteri utilizzati per la quantificazione
degli stessi.
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Il bilancio dello Stato
Tali nuove disposizioni, così come previsto dall’art.21 c.3 della L.
n.243/2012 saranno applicabili a decorrere dall’esercizio finanziario
relativo all’anno 2014, ad eccezione del capo IV della legge
(equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e concorso dei
medesimi alla sostenibilità del debito pubblico) e dell’art. 15
(contenuto della legge di bilancio) che si applicheranno a decorrere
dal 1° gennaio 2016.
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Il perchè dell’inserimento del
pareggio di bilancio in Costituzione
Attraverso l’inserimento in Costituzione del principio del
“pareggio di bilancio” l’Italia ha mostrato di tenere fede agli
impegni assunti in ambito europeo, allineandosi alle
prescrizioni normative comunitarie in materia di
finanza pubblica.
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Il perchè dell’inserimento del
pareggio di bilancio in Costituzione
Con la previsione di vincoli all’equilibrio dei bilanci ad
opera di norme di rango costituzionale si mira a rafforzare
il quadro della disciplina delle finanze pubbliche e a
realizzare
quell’armonizzazione
delle
politiche
economiche e di bilancio degli Stati membri sulla base
della quale è stata progettata e costruita la nuova
governance economica europea.
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Il perchè dell’inserimento del
pareggio di bilancio in Costituzione
L’adozione del principio del pareggio di bilancio
nell’ordinamento costituzionale italiano si inserisce proprio
nell’ambito di questo processo di revisione delle regole
e delle procedure di bilancio e di contabilità pubblica
derivante dalla volontà delle istituzioni comunitarie di
costituire “un quadro di regole comuni a tutti gli
ordinamenti nazionali in grado di assicurare il
conseguimento di un equilibrio strutturale dei conti
pubblici”.
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Il perchè dell’inserimento del
pareggio di bilancio in Costituzione
Introducendo nelle costituzioni la regola del pareggio di
bilancio i paesi membri hanno, infatti, mostrato di volersi
impegnare per un concreto risanamento dei conti
pubblici puntando ad un equilibrio strutturale di lungo
periodo che consenta nei prossimi anni un autonomo
finanziamento della spesa e il conseguimento di un
livello di indebitamento sostenibile.
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Note critiche
Nascita in tempi brevi della riforma
urgente necessità di garantire la credibilità del sistema
dei bilanci pubblici e della sostenibilità dei debiti dei
paesi dell’area euro di fronte ai mercati finanziari a seguito
dell’acutizzarsi della crisi economica e finanziaria che
interessava gli Stati membri.
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Note critiche
La stesura affrettata del testo di riforma, sotto la
pressione delle istituzioni europee, dei governi di alcuni
stati membri e dei mercati, ha impedito che:
-a quest’ultima fosse dedicata la giusta attenzione;
-venissero coinvolti organi istituzionali importanti, come
ad esempio il Parlamento nel caso dell’Italia.
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Note critiche
La legge n.1/2012 pur imponendo l’equilibrio di bilancio
prevede di derogare, in casi eccezionali, alla normativa
consentendo il ricorso all’indebitamento per finanziare
il deficit.
L’adozione del principio del pareggio di bilancio, quindi,
non preclude in maniera assoluta il ricorso
all’indebitamento ma prevede margini di flessibilità nel
perseguimento dell’obiettivo di bilancio
in caso di eventi eccezionali che non possono essere
sostenuti con le ordinarie decisioni di bilancio e quindi
richiedono risorse aggiuntive rispetto a quelle disponibili
in bilancio.
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Note critiche
Non sono stati definiti a livello europeo i casi
eccezionali
in
cui
è
possibile
far
ricorso
all’indebitamento per finanziare il deficit
tale definizione è stata demandata invece al legislatore
nazionale
il fatto di non finanziare la spesa statale facendo ricorso al
debito, se non in casi eccezionali, rende di difficile utilizzo
le risorse di bilancio per la realizzazione di scopi di
interesse nazionale.
59
Note critiche
Importante la previsione dell’art.81 di poter ricorrere
all’indebitamento al fine di tenere conto degli effetti del
ciclo economico, ovvero di ricorrere all’indebitamento
quando vi è una fase negativa del ciclo economico.
data la stretta correlazione tra bilancio ed economia
reale,
è giusto legare l’equilibrio dei conti pubblici agli
.
effetti del ciclo economico
probabilmente provvedimenti mirati alla riduzione del
rapporto debito/Pil sarebbero stati più apprezzati se
guardiamo all’obiettivo ultimo della stabilità e della
crescita.
60
Note critiche
Con l’introduzione di regole sulla spesa ad opera
della legge n. 1/2012 si mira a:
-salvaguardare gli equilibri di bilancio;
-ridurre il rapporto tra debito pubblico e PIL nel
lungo periodo in coerenza con gli obiettivi di finanza
pubblica stabiliti in ambito UE.
61
Note critiche
L’obiettivo del pareggio unito ad un obbligo
sostanziale di contenimento della spesa delle
pubbliche amministrazioni consente di impegnare i
governi
in
modo
serio
e
puntuale
alla
razionalizzazione dell’allocazione delle risorse
pubbliche
allo stesso tempo l’introduzione di tale limite al totale
della spesa potrebbe minare la capacità di
contrastare una recessione attraverso interventi
discrezionali
62
Note critiche
Un limite alla spesa, infatti, in fasi espansive
avrebbe effetti negativi sulla crescita in quanto
investimenti ad alto rendimento dovrebbero essere
controbilanciati da tagli per altre spese.
63
Note critiche
Infine, la legge n.1/2012 non prevede meccanismi
sanzionatori cui ricorrere in caso di adozione di una
legge di bilancio che violi l’art.81 Cost.
da qui
perplessità sull’effettività della nuova disciplina
64