Polizza di assicurazione Collettiva 2014 Condizioni di
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Polizza di assicurazione Collettiva 2014 Condizioni di
DELLA PROVINCIA DI TRENTO ANNO XII - N. 2 - II TRIMESTRE 2014 POSTE ITALIANE SPA - SPEDIZIONE IN A.P. D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27.02.2004 N. 46) ART. 1, COMMA 1 - DCB TRENTO AUT. TRIB. TRENTO N. 1161 DEL 12.02.2003 - PER. TRIM. LE SUPPLEMENTO AL N. 2 - II TRIMESTRE 2014 DI CODIPRA NEWS news allegato Polizza di assicurazione Collettiva 2014 Condizioni di assicurazione Polizza di assicurazione collettiva 2014 - ESTRATTO Fra le Parti indicate, e precisamente: SOCIETÀ ASSICURATRICE e Condifesa CO.DI.PR.A. Consorzio Difesa Produttori Agricoli con sede in Trento - Via Giusti, 40 Codice Fiscale 80016190227 Preso atto che il Condifesa sopra indicato, a favore dei propri associati, ha deliberato di ricorrere per la difesa contro i danni da avversità atmosferiche a coperture assicurative. Si stipula la presente Polizza Assicurazione Collettiva, ex art. 1891 del Cod. Civile, che ha per oggetto la difesa passiva delle produzioni dei Soci del Contraente, contro i danni da eventi atmosferici ai sensi della Legge concernente il Fondo di Solidarietà - D. Lgs. 102 del 2004 modificato dal D. Lgs. 82 del 2008, degli Orientamenti Comunitari - Reg. (CE) 22 ottobre 2007 n. 1.234, art. 102; Reg. (CE) 19 aprile 2008 n. 479, art. 14; Reg.(CE) del 19 gennaio 2009 n. 73, art. 68 e 70 - e del Decreto Mipaaf 08 dicembre 2013 n. 24335 Piano Assicurativo Agricolo Nazionale 2014. La Società ed il Contraente si impegnano fin d’ora a rispettare reciprocamente le condizioni, le tariffe e le modalità concordate per il 2014 e di seguito indicate. 1) PRODOTTI ASSICURABILI Come da decreto MIPAAF 2) TIPOLOGIA DI POLIZZA - FORMA CONTRATTUALE ●● PLURIRISCHIO (vegetali) ●● MULTIRISCHIO (vegetali) ●● PLURIRISCHIO IMPIANTI DI PRODUZIONI ARBOREE ●● PLURIRISCHIO RETI ANTIGRANDINE/ ANTIACQUA E TUNNEL 3) PREZZI DEI PRODOTTI Come da allegato 9), ai sensi del/i Decreto/i Ministeriale/i “Determinazione valori mercuriali prezzi agricoli” valevole per la campagna 2014. 4) TARIFFE DI PREMIO Come da allegato 10). 5) DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA La garanzia della presente Polizza Collettiva ha effetto e scadenza dalle ore 12.00 del giorno stabilito dalle Condizioni di Assicurazione e dalle Norme Generali e Speciali di ogni specifica garanzia. Il termine di accettazione dei certificati di assicurazione scadrà alle ore 18,00 del giorno 31 marzo 2014 per le colture a ciclo autunnoprimaverile e le colture permanenti, 30 maggio 2014 per le colture a ciclo primaverile. 6) MODALITÀ DI ASSUNZIONE DEI RISCHI REDAZIONE DEI CERTIFICATI Ai sensi del Regolamento Isvap 35/2010 che prevede l’obbligo di indicare nella polizza le modalità di consegna all’Assicurato delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione ed in considerazione delle modalità di assunzione dei certificati da parte degli intermediari assicurativi, si stabilisce che tale consegna sia effettata dall’intermediario stesso al quale il Contraente mette a disposizione tali documenti. Il documento Condizioni di Assicurazione ricevuto dalle Società, verrà integrato da parte del Contraente con le ulteriori condizioni, costo di adesione e termini intercorrenti fra Contraente e l’Assicurato. A conferma dell’avvenuta consegna, l’intermediario farà sottoscrivere all’Assicurato apposita dichiarazione 3 apposta sul certificato di assicurazione. Tale sottoscrizione deve essere riferita appositamente a questa specifica dichiarazione. In alternativa verrà fatta sottoscrivere per ricevuta dall’Assicurato l’ultima pagina del documento condizioni di assicurazione ed allegata al certificato di assicurazione. 6.1. Prima della sottoscrizione del certificato di adesione assicurativa da parte dell’agricoltore, l’intermediario consegnerà copia del documento informativo contenente le condizioni contrattuali, predisposto dal Contraente, disponibile anche sul sito internet del consorzio: www.codipratn. it e farà sottoscrivere all’Assicurato ricevuta dello stesso documento che consegnerà al Contraente contestualmente al/ai certificati. Per la compilazione dei certificati l’Intermediario e l’Assicurato dovranno utilizzare i dati corretti risultanti dai Fascicoli Aziendali e dai catastini Frutticoli. A tal fine il Consorzio pubblicherà sul sito internet i catastini e i certificati precompilati di ogni Socio, da verificare e utilizzare per la compilazione. 6.2. I certificati di assicurazione compilati in ogni loro parte devono contenere l’indicazione della franchigia e della soglia applicata, compresi per ciascuna partita assicurata i dati catastali, la superficie agricola utilizzata espressa in ettari, l’indicazione della varietà e relativo codice e per le specie arboree il numero di piante ed il sistema di allevamento con il relativo codice, il tasso di tariffa applicato dalla Società e l’importo del premio (relativo al certificato). I dati indicati devono corrispondere esattamente con quanto indicato nel Fascicolo Aziendale. I certificati saranno redatti e consegnati al Contraente al fine di acquisire il parere favorevole sull’ammissibilità all’agevolazione in virtù delle disposizioni ministeriali e comunitarie in vigore. Giornalmente l’intermediario trasmette alla Società ed al Contraente la notifica, documento riepilogativo delle adesioni, indispensabile per l’attivazione della richiesta di domanda di contributo Pac da parte del Contraente, e per la decorrenza della garanzia a carico del Fondo di Mutualità. La notifica deve essere inviata secondo le modalità descritte nella definizione di notifica, nonché all’art. 22 delle Norme generali che regolano l’assicurazione. 4 6.3. La firma dell’intermediario apposta sul certificato di assicurazione e sugli allegati garantisce che i dati anagrafici sono esatti, che la firma dell’Assicurato è autografa e che lo stesso, nel rispetto della normativa vigente, è stato posto a conoscenza delle disposizioni contrattuali riguardanti l’assicurazione agevolata e delle normative che regolano il contributo pubblico. 6.4. Le copie sono così destinate: l’originale al Contraente, le rimanenti verranno restituite all’intermediario che ne consegna una copia all’Assicurato. 6.5. L’intermediario rilascia all’Assicurato ricevuta dell’avvenuta sottoscrizione del certificato con l’indicazione della data di notifica dello stesso. 6.6. Il Contraente provvede ad informare prontamente la Società della mancata convalida dei certificati di assicurazione. 6.7. L’assicurazione relativa a certificati non convalidati è inefficace fin dall’origine. L’intermediario deve far pervenire al Contraente i certificati di assicurazione, compilati come sopra descritto e corredati di tutti gli allegati richiesti, entro 15 giorni dalla data di notifica. Nel caso in cui la ritardata consegna (o l’invio della notifica), imputabile all’intermediario, ponga il Contraente nella effettiva impossibilità di predisporre la procedura per l’ottenimento del contributo, o se pur predisposta venga negato il contributo dall’Ente Pubblico, i certificati saranno considerati non afferenti alla disciplina relativa all’assicurazione agevolata con conseguente pagamento del premio, da parte del Contraente, ad effettivo incasso del contributo associativo comprensivo della mancata contribuzione pubblica, dall’Assicurato e/o dall’intermediario. 6.8. I certificati assicurativi sono restituiti all’intermediario (o alla Direzione) entro 30 giorni dalla consegna, salvo richiesta di integrazione di documentazione o rettifica, che li ritira a proprie spese e che provvede ad inviarli all’Assicurato entro 20 giorni dalla data del ritiro. Nel caso in cui i certificati siano consegnati in ritardo o compilati in maniera non corretta il Contraente è nella facoltà di inviare direttamente all’Assicurato la copia di Sua spettanza. 6.9. Nel caso i dati indicati nel certificato di assicurazione non corrispondano con quelli inseriti nel Fascicolo Aziendale con gravi Fascicolo condizioni assicurative 2014 - aggiornato a Marzo 2014 disallineamenti (che impediscono l’attivazione della Domanda di Aiuto), il Contraente può convocare con lettera raccomandata l’Assicurato per la sistemazione degli stessi. In tal caso verrà applicato un costo gestionale addizionale a carico dell’Assicurato o dell’intermediario, qualora questi si dichiari disponibile. In caso contrario il certificato non verrà convalidato e diverrà inefficace fin dall’origine. A conferma di quanto sopra saranno inoltre fatte sottoscrivere all’Assicurato da parte dell’intermediario, le dichiarazioni indicate nel certificato assicurativo e in apposita dichiarazione da allegarsi allo/i stesso/i certificato/i. Tale documento viene allegato alla presente Polizza Collettiva, allegato 11. Qualora la produzione ordinaria dell’azienda agricola sia superiore alla media deliberata dalla Giunta P.A.T. (allegato 12) è obbligatorio allegare ai certificati l’estratto conto dei conferimenti e/o documenti fiscali e/o contabili comprovanti la produzione, nonché la dichiarazione ai sensi del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 (allegato 13). 7) RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO A parziale deroga del disposto dell’art. 8) delle Norme generali che regolano l’assicurazione è concessa, per le sole specie medio tardive di frutta e per l’uva, e per le sole polizze pluririschio, la riduzione del premio dall’inizio della garanzia – anche se il prodotto è già stato colpito da eventi atmosferici garantiti, ma non è stata ancora effettuata la perizia – sempreché la domanda di riduzione sia inoltrata entro il termine del 30 maggio 2014. Le domande di riduzione devono essere redatte e recapitate al Contraente secondo le modalità previste al punto 6) della Polizza Collettiva. Le domande di riduzione, convalidate dal Contraente che ne attesta l’attendibilità, se accettate dalla Società, formano parte integrante dei rispettivi certificati di assicurazione. L’eventuale rifiuto, parziale o totale, della domanda di riduzione del premio dall’inizio della garanzia, sarà espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata o telegramma, fax o e-mail certificata motivandolo - da parte della Società all’Assicurato ed al Contraente, entro e non oltre 15 giorni dalla data della domanda. Con le stesse modalità e le stesse procedure dovranno essere inoltrate le domande di riduzione con storno proporzionale del premio. Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti. 8) ASSICURAZIONE DI PRODOTTI GIÀ COLPITI DA EVENTI ATMOSFERICI Ai sensi dell’art.7) delle Norme generali che regolano l’assicurazione, i prodotti colpiti da eventi atmosferici garantiti non possono essere oggetto di assicurazione, salvo quanto indicato al punto A). A) Danni anterischio dichiarati Per i danni anterischio dichiarati, purché di lieve entità, la Società potrà autorizzare la copertura sempreché l’Assicurato sottoscriva la seguente clausola da inserire nel certificato: L’Assicurato dichiara che le partite n. .............. sono state colpite da eventi assicurati anterischio del ....................... che hanno provocato danni lievi. L’Assicurato e la Società concordano che tali danni saranno computati dai periti in detrazione del danno complessivo nel caso in cui si verifichino eventi assicurati successivi alla decorrenza della garanzia. Prende altresì atto che la Società si riserva, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato di assicurazione, di annullare dall’origine il certificato stesso”. B) Danni anterischio non dichiarati Qualora il perito accerti l’esistenza di danni da eventi atmosferici oggetto di copertura avvenuti prima della decorrenza della garanzia e non dichiarati, farà formale riserva a favore della Società indicando che trattasi di danno anterischio non dichiarato. Nel caso fossero accertati anche danni provocati da detti eventi atmosferici avvenuti nel periodo di validità dell’assicurazione, il perito, oltre alla formale riserva a favore della Società, indicherà sul bollettino di campagna entrambe le percentuali di danno (la percentuale di danno complessivo di tutti gli eventi e la percentuale degli eventi anterischio in deduzione). C) Corresponsione del premio Per entrambi i casi sopraindicati il premio è dovuto per intero. 9) COMPUTO E PAGAMENTO DEI PREMI Il premio sarà calcolato e corrisposto alla Società in base ai valori assicurati, ai tassi, ai sovrapremi ed alle riduzioni ed alle detrazioni di cui al punto 6.2 – modalità di assunzione dei rischi – redazione dei certificati secondo le garanzie prestate entro: ●● il 01 settembre 2014 per polizze aventi in garanzia il prodotto “Uva da Vino (*); 5 ●● il 17 novembre 2014 per polizze aventi in garanzia tutti gli altri prodotti (*); (*) salvo diverse disposizioni e/o proroghe di detti termini stabilite dall’Organismo Pagatore. Il Contraente si impegna a versare, entro tali date, con valuta fissa, sul c.c. che verrà comunicato dalla Società l’importo del premio calcolato come sopra detto. La Società si impegna ad emettere regolare quietanza del premio corrisposto riferita alla polizza con indicazione, per ciascun produttore assicurato del relativo importo, entro tre giorni dal pagamento. 10) PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI – INSOLVENZA DEI SOCI ASSICURATI Il pagamento degli indennizzi, che avrà corso dopo l’avvenuto incasso del premio dovuto nella sua totalità dal Contraente, sarà effettuato direttamente agli Assicurati aventi diritto, a partire dal 15 entro e non oltre il 19.12.2014. Nel caso di ritardi o insolvenze il pagamento degli indennizzi resterà sospeso fino al regolare introito del premio anzidetto. Il Contraente ha facoltà di segnalare entro il 6 dicembre 2014 errori, omissioni od insolvenze nel pagamento dei contributi da parte dei propri Soci Assicurati. Come da dichiarazione sottoscritta dagli assicurati contestualmente al certificato assicurativo, qualora alla data dei pagamenti l’Assicurato risulti ancora moroso la Società, su richiesta del Contraente, verserà direttamente l’eventuale indennizzo allo stesso che rilascerà quietanza liberatoria e che provvederà a versare direttamente al Socio la parte di indennizzo eccedente il debito consortile. 11) DENUNCE DI DANNO Le denunce di danno saranno trasmesse al Contraente a cura dell’intermediario o della Direzione. delle Norme generali che regolano l’assicurazione, sono indicati nell’Allegato 14). 14) BOLLETTINI DI CAMPAGNA Il responsabile dei periti rilevatori provvederà a consegnare al Contraente, con cadenza settimanale, la copia di spettanza dei bollettini di campagna redatti. Nei casi di impedimento il Responsabile Peritale comunicherà al Responsabile che verrà indicato dal Consorzio il motivo e si accorderà sulla consegna. 15) POLIZZE INTEGRATIVE La Società si impegna a non proporre ai soci del Contraente eventuali polizze non agevolate integrative, in riferimento alle produzioni assicurate in applicazione della presente Polizza Collettiva. Qualora riceva richiesta di tali coperture dai propri clienti soci del Contraente, al fine del rispetto delle normative attinenti alle polizze agevolate, si impegna a rinviare il cliente ad un confronto preventivo con il Contraente e nel caso di successiva sottoscrizione di darne immediato avviso al Contraente che si riserva la facoltà di non convalidare i certificati agevolati. Formano parte integrante della presente “Polizza Collettiva” i seguenti allegati: Allegato 1) Allegato 2) Allegato 3) Allegato 4) Allegato 5) 12) PERITI ESTIMATORI I nominativi dei periti responsabili dell’organizzazione delle operazioni peritali sono riportati nell’Allegato 14. Le Parti, anche a mezzo di propri incaricati, hanno facoltà di assistere alle operazioni peritali. Allegato 6) Allegato 7) 13) PERIZIA D’APPELLO I nominativi dei 3° periti di cui all’art.14), commi 3 e 4 6 Condizioni di assicurazione Definizioni; Condizioni di assicurazione - Norme Generali che regolano l’assicurazione; Norme che regolano l’assicurazione Pluririschio (prodotti arborei, erbacei e vivai esclusa uva da vino) Grandine - Venti forti – Colpo di Sole e Vento Caldo – Eccesso di Neve; Norme che regolano l’assicurazione Pluririschio (prodotto uva da vino – Cod. 002B) Grandine - Venti forti – Colpo di Sole e Vento Caldo; Norme che regolano l’assicurazione Pluririschio (prodotto uva da vino – Cod. 002D) Grandine - Venti forti Eccesso di Pioggia – Colpo di Sole e Vento Caldo; Norme che regolano l’assicurazione Multirischio GOLD; Norme che regolano l’assicurazione Pluririschio delle Strutture “Reti Antigrandine, Tunnel”; Fascicolo condizioni assicurative 2014 - aggiornato a Marzo 2014 Allegato 8) Norme che regolano l’assicurazione Pluririschio delle Strutture “Impianti produttivi”, “frutteti e vigneti”; Allegato 9) Prezzi; Allegato 10) Tariffe; Allegato 11) Allegato ai certificati di assicurazione agevolata-anno 2014; Allegato 12) Produzioni medie ad ettaro deliberate dalla Giunta P.A.T.; Allegato 13) Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; Allegato 14) Elenco terzi periti e coordinatore; Il Contraente dichiara di aver ricevuto le condizioni di assicurazione dalla Società, che verranno consegnate a tutti gli Assicurati prima della sottoscrizione dei certificati secondo le modalità previste al precedente punto 6. Letto, accettato, sottoscritto il 10/02/2014 IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ ____________________________ _____________________________ Il sottoscritto dichiara di aver letto ed approvato le Condizioni di Assicurazione ed in particolare di aver soffermato la sua attenzione, agli effetti dell’art. 1341 del Cod.Civ. sul disposto degli articoli: 1, 9, 12,13, 14, 15, 16, 18 e 19 e degli allegati da 1 a 17 1. obbligo dell’Assicurato di assicurare l’intera produzione aziendale per prodotto/Comune; 9. perdita del diritto all’indennizzo per inadempimento degli obblighi in caso di sinistro; 12. decadenza del diritto all’indennizzo in caso di mancanza dei necessari campioni; 13. mandato del perito; 14., 15. e 16. perizia d’appello designazione dai periti, norme e termini di esecuzione delle perizie e relative spese; 18. decadenza del diritto all’indennizzo a seguito di esagerazione dolosa del danno; 19. assicurazione presso diversi assicuratori, obbligo di indicare gli altri assicuratori sul/i certificato/i e di chiedere a ciascuno il rispettivo indennizzo. IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ ____________________________ _____________________________ 7 Polizza Assicurazione Collettiva avversità atmosferiche 2014 Allegato 1 Condizioni e di Assicurazion Definizioni DEFINIZIONI - nel testo che segue, si intendono per: ANTERISCHIO Il danno provocato al prodotto assicurato da eventi in garanzia prima della decorrenza del rischio. APPEZZAMENTO - PARTITA Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, senza soluzione di continuità, con confini fisici e dati catastali propri anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel certificato di assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto, all’interno dello stesso Comune. Sono da considerarsi come appezzamenti/partite a sé stanti quelli dotati di sistema di difesa attiva antigrandine. ASSICURATO Il soggetto – imprenditore agricolo – il cui interesse è protetto dall’assicurazione, Socio del Contraente. ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione. ATTECCHIMENTO Il risultato positivo di messa a dimora di piantine a radice nuda o con zolla nel terreno. AZIENDA AGRICOLA Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, allevamenti in cui si attua l’attività agraria, forestale, zootecnica, agrituristica ed attività connesse ad opera di persona fisica, società od ente in conformità al disposto dell’art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni ed integrazioni. BOLLETTINO DI CAMPAGNA ll documento che riporta i risultati di perizia. CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE L’ adesione alla 8 Polizza Collettiva che contiene: ●● la dichiarazione delle produzioni che l’Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte; ●● l’attestazione della qualità di Socio dell’Assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente; ●● l’indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell’importo del premio, della soglia di danno, della franchigia; ●● l’indicazione degli appezzamenti delle singole colture corrispondenti con il piano colturale del Fascicolo Aziendale; ●● tutte le dichiarazioni ed indicazioni previste dalle leggi e dalle normative correnti relative all’assicurazione agevolata di cui al D.Lgs. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni e relativo Piano Assicurativo Agricolo Nazionale nonché al D.M. 29 luglio 2009 n. 1.994. COLTURA IRRIGUA Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il ricorso all’irrigazione deve essere previsto e attuato fin dall’inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo. CONTRAENTE Il soggetto, riconosciuto a termini di legge, stipulante l’assicurazione. CONVALIDA Conferma, apposta sul certificato dal Contraente, della qualità di socio dell’Assicurato e dell’ammissione dello stesso alla Polizza Collettiva. EMERGENZA Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno. FRANCHIGIA Le centesime parti del risultato della produzione in garanzia escluse dall’indennizzo. INDENNIZZO La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. INTERMEDIARIO Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all’ Art. 109 del D.L.7/9/2005 Fascicolo condizioni assicurative 2014 - aggiornato a Marzo 2014 n°209 - Codice delle assicurazioni private. IMPIANTO PRODUTTIVO Impianto di produzioni arboree e arbustive. IRRIGAZIONE Pratica colturale attraverso la quale l’acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per ottenere almeno la produzione indicata come produzione assicurata. NOTIFICA Per notifica si intende la comunicazione alla Società ed al Contraente del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell’intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica. POLIZZA COLLETTIVA Il documento che prova l’assicurazione nel quale la Società ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione. PREMIO La somma dovuta dal Contraente alla Società. PREZZO Il prezzo medio dell’ultimo triennio calcolato ai sensi dell’art. 5-ter del D.Lgs. 102/04, modificato dal D.Lgs. 82/08. PRODOTTO Le singole specie o sottospecie botaniche come definite nel Piano Assicurativo Agricolo Annuale. RESA ASSICURATA RISULTATO DELLA PRODUZIONE Per resa assicurata si intende il prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata coltivata in tutti gli appezzamenti situati in un medesimo Comune. La quantità media aziendale è la media della produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata di impianti in piena produzione, nei tre ultimi anni precedenti, o la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l’anno con la produzione più bassa e l’anno con la produzione più elevata. In mancanza di dati aziendali, verrà assunta la media comunale per ettaro degli ultimi cinque anni, scartando il migliore ed il peggiore risultato annuale ottenuto, o se non disponibile, la stessa media di Comune vicinale con analoghe potenzialità produttive unitarie. In mancanza di dati comunali, verrà assunta la resa media provinciale o regionale. Con apposita delibera la Giunta Provinciale ha decretato le produzioni unitarie medie. Qualora la produzione ordinaria (resa assicurata – risultato della produzione) dell’impresa agricola risulti superiore a tale media è necessario sottoscrivere apposita dichiarazione ai sensi della Legge 445/2000 (Dichiarazione sostitutiva di certificazione - Autocertificazione) ed allegare al certificato i documenti ufficiali comprovanti la resa effettivamente ottenuta negli ultimi 5 anni. I quantitativi assicurati per ettaro non potranno essere superiori a quanto previsto dai disciplinari di produzione. SEMINA Avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo. SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. SOCIETÀ L’Impresa assicuratrice che stipula con il Contraente la Polizza Collettiva. SCOPERTO Percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato. SOGLIA Il limite di danno, imputabile ad avversità previste nell’oggetto dell’assicurazione, espresso in percentuale superato il quale matura il diritto per poter accedere all’indennizzo. Tale limite è indicato nel Piano Assicurativo Agricolo Nazionale. La soglia per le produzioni sotto strutture di protezione sarà calcolata ed applicata separatamente. TRAPIANTO Avvenuta messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla. VARIETÀ Insieme di piante coltivate, nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea. Per l’uva da vino costituisce varietà la cultivar o l’insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G., salvo quanto diversamente previsto nelle condizioni speciali. DEFINIZIONE EVENTI: DATI AGROMETEOROLOGICI In caso di sinistro, per la verifica dell’effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti Pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, e relativi all’area agricola di estensione non superiore a 10 kmq., su cui insiste l’appezzamento danneggiato, anche se ottenuti per interpolazione. Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione sarà verificato con una tolleranza fino: ●● al 30% dell’evento Eccesso di pioggia ●● al 10% dell’evento Colpo di sole e Vento Caldo Rispetto ai dati di area di cui sopra, in quanto dovrà 9 essere messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle condizioni pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate. ALLUVIONE Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d’acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente. BRINA Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. COLPO DI SOLE Incidenza diretta dei raggi solari sotto l’azione di forti calori di carattere straordinario che per durata e/o intensità superi i dati medi ordinari della zona. ECCESSO DI NEVE Precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio di carattere straordinario che per durata e/o intensità superi i dati medi ordinari della zona. ECCESSO PIOGGIA Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate o con conseguente bagnatura fogliare prolungata intendendo per tali le piogge o le ore di bagnatura che eccedono oltre il 50% le medie del periodo rapportate allo stadio fenologico delle produzioni, calcolate su un arco temporale di 3 giorni, o da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali le cadute di acqua pari almeno ad 80 mm. di pioggia nelle 72 ore. GRANDINE Acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo sotto forma di chicchi di dimensioni e forme variabili. GELO Abbassamento termico inferiore a 0 °C dovuto a presenza di masse d’aria fredda. VENTO FORTE Fenomeno ventoso che raggiunga il 10 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o superiore a 50 km./h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall’abbattimento dell’impianto arboreo. SBALZO TERMICO Variazione brusca e repentina della temperatura. Tale fenomeno straordinario deve provocare, relativamente ad una fase termica giornaliera (notte, mattino, giorno), un significativo abbassamento o innalzamento della temperatura per una durata di almeno 7 ore, rispetto alle temperature medie, per le medesime fasi termiche giornaliere, dei giorni che precedono e che seguono l’evento e comunque rilevato dagli uffici meteorologici ufficiali. SICCITÀ Straordinaria carenza di precipitazioni, pari ad almeno un terzo, rispetto a quelle normali del periodo che comporti l’abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibili anche l’attuazione di interventi irrigui di soccorso. VENTO CALDO Movimento più o meno regolare o violento di masse d’aria calda aventi una temperatura almeno pari a 30°. Sono compresi nella garanzia assicurativa le avversità come precedentemente descritte e previste nelle varie tipologie di polizza. La scelta fatta dall’Assicurato deve risultare dal certificato che ne costituisce l’unico mezzo di prova. Gli effetti degli eventi in garanzia: ●● devono essere riscontrati sulla medesima varietà e su una pluralità di imprese agricole in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe entro un raggio di 3 Km; ●● produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o grave compromissione del prodotto. Fascicolo condizioni assicurative 2014 - aggiornato a Marzo 2014 Allegato 2 li Norme genera che regolano l’assicurazione Art. 1 – Operatività della garanzia La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall’Assicurato che, con la firma del certificato di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli art.li 1892 e 1893 Cod. Civ. Eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. Al fine del controllo e della corretta applicazione della condizione della soglia di accesso all’indennizzo prevista dalla normativa, l’Assicurato ha l’obbligo di assicurare l’intera produzione aziendale per prodotto e Comune calcolata come da definizione “resa assicurata-risultato della produzione”. Le produzioni dello stesso prodotto insistenti nel medesimo Comune devono preferibilmente essere assicurate con la stessa Società Assicuratrice o in alternativa in coassicurazione palese e cioè con indicazione delle compagnie coassicuratrici sul modello del certificato di assicurazione. Ai fini della verifica del superamento della soglia si farà riferimento al totale prodotto esistente nel medesimo Comune, considerando anche la parte di prodotto assicurato con altri assicuratori. Qualora l’Assicurato ommetta dolosamente tale dichiarazione, la Società non sarà tenuta al pagamento dell’indennizzo (art. 1910 Cod. Civ.). L’assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto. Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione, il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue: Alla resa assicurata – risultato della produzione – dovranno essere applicati i prezzi mercuriali stabiliti nell’allegato 9, la possibilità di adottare prezzi inferiori rispetto a quelli massimi è subordinata all’applicazione della medesima classe di riduzione per tipologia di prodotto coltivato della medesima azienda agricola nello sesso Comune Amministrativo. DRUPACEE 1° anno 0% del risultato della produzione 2° anno 30% del risultato della produzione 3° anno 70% del risultato della produzione 4° anno 100% del risultato della produzione POMACEE 1° anno 0% del risultato della produzione 2° anno 20% del risultato della produzione 3° anno 50% del risultato della produzione 4° anno 80% del risultato della produzione 5° anno 100% del risultato della produzione UVA 1° anno 0% del risultato della produzione 2° anno 50% del risultato della produzione 3° anno 100% della produzione media ottenibile secondo quanto previsto dal Disciplinare di prod. Trento D.O.C. La garanzia riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo ed esclusivamente il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto che pregiudichi la commercializzazione dello stesso, ai sensi del Regolamento di esecuzione (U.E.) del 07 giugno 2011 e smi e che non siano stati colpiti da danni precedenti sia di carattere atmosferico che patologico. Art. 2 – Pagamento del premio – Decorrenza e scadenza della garanzia Il premio, comprensivo di imposte, se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta. La Società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato di assicurazione. La garanzia per ogni singolo certificato di assicurazione decorre dalle ore 12.00 del giorno successivo salvo se diversamente indicato e previsto dalle specifiche Condizioni Speciali e dalle Norme che regolano le polizze pluririschio e multirischio. La data di notifica dovrà essere quella indicata nel certificato di assicurazione. La notifica dovrà essere inviata, in pari data, anche al Contraente con le modalità di cui all’art. 22. Il certificato di assicurazione dovrà essere trasmesso al Contraente, entro 8 giorni dalla notifica, per l’attestazione della qualifica di Socio dell’Assicurato e per la convalida, in mancanza del quale l’assicurazione è inefficace fin dall’inizio. La garanzia 11 cessa alla maturazione del prodotto od anche prima se il prodotto è stato raccolto, e comunque alle ore 12.00 del 30 novembre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione. Art. 3 – Rettifiche Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché notificati entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti. Art. 4 – Comunicazioni fra le Parti – Rinvio alle norme di legge Le comunicazioni fra le parti devono avvenire in forma scritta. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art. 5 – Esclusioni Oltre a quanto previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, la Società non è obbligata in alcun caso per: a) danni verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l’Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi; b) formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno; c) innalzamento della falda non dovuto ad eventi in garanzia; d) abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino; e)incendio; f ) danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato; g) danni conseguenti errate pratiche agronomiche o colturali; h) danni conseguenti a fitopatie; i) danni verificatesi in occasione dell’inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa; j) coltivazioni su terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l’argine artificiale e cioè quella porzione di letto di un fiume che è invasa dall’acqua solo in tempo di piena; k) non puntuale raccolta del prodotto giunto a maturazione e/o alla fine del ciclo produttivo che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine 12 raccoglitrici in conto terzi, ecc.); l) danni conseguenti alla mancata o non puntuale raccolta del prodotto per eccesso di pioggia; m)danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura. Art. 6 – Ispezione dei prodotti assicurati Valutazione risarcibilità danni particolari La Società ha sempre il diritto di ispezionare i prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni. L’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti, nonché il Fascicolo Aziendale e le mappe catastali relative alle partite assicurate. Relativamente alle polizze Multirischio, limitatamente alla compagnie aderenti al Consorzio italiano di Coriassicurazione contro le calamità naturali in Agricoltura, eventuali incontri promossi della Segreteria Consorzio in merito alla Governance sinistri, dovranno essere organizzati in accordo con il Contraente. A seguito di dette collegiali tecniche il Responsabile Peritale predisporrà una relazione concordata con gli intervenuti. Nel caso di mancato invito del Contraente a detti incontri qualsiasi decisione presa in tale circostanza deve considerarsi priva di effetto. Art. 7 – Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia Non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano già stati colpiti da eventi assicurati. Qualora l’evento si verifichi tra la data di notifica dell’assicurazione e quella di decorrenza della garanzia, l’assicurazione avrà corso ugualmente, ma l’Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto dell’art. 9 – Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro – affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio. Detto danno sarà escluso dall’indennizzo nell’eventualità di un successivo sinistro. Art. 8 – Riduzione del prodotto assicurato e del premio Quando la produzione assicurata subisca una diminuzione per partita assicurata di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli garantiti, l’Assicurato, sempre ché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell’epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel certificato di assicurazione, con conseguente proporzionale Fascicolo condizioni assicurative 2014 - aggiornato a Marzo 2014 riduzione del premio, a partire dalla data di invio per raccomandata della richiesta alla Società fino alla data presumibile di cessazione della garanzia. Per contratti “garanzia multirischio rese”, la riduzione è consentita con le stesse modalità e condizioni esclusivamente nel caso la produzione complessiva della varietà a livello comunale subisca una diminuzione di almeno un decimo della produzione. La riduzione spetta altresì nel caso in cui il prodotto sia stato colpito anche da uno degli eventi garantiti, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma. Nel caso in cui la domanda di riduzione non risulti fondata, la Società ne darà comunicazione all’Assicurato con lettera raccomandata, fax o e-mail certificata entro 15 giorni dalla domanda. Art. 9 – Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro l’Assicurato deve: a. darne avviso alla Società che ha emesso il certificato di assicurazione entro tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è verificato l’evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché dimostri che questa gli è stata in precedenza impedita, fornendo precise indicazioni relative agli appezzamenti colpiti da sinistro, indicandone la presumibile percentuale di danno e la percentuale dell’eventuale prodotto raccolto al momento del sinistro; b. dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l’evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti diritto all’indennizzo; c. eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture; d. non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dall’art. 12 – Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta; e. non manomettere/alterare il prodotto danneggiato; f. mettere a disposizione dei periti il Fascicolo Aziendale e la planimetria catastale relativa alle superfici assicurate degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni, nonché la documentazione atta a dimostrare il risultato della produzione. L’inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi a), c), d) e) ed f ) del presente articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo o del diritto alla riduzione del premio previsto dall’art. 7 – Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia. L’Assicurato ha la facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia con richiesta di perizia. La trasformazione è consentita fino a 20 giorni prima dell’inizio della raccolta del prodotto per le avversità atmosferiche ad eccezione dell’avversità Gelo, Brina ed Eccesso pioggia primaverile, per le quali potranno essere trasformate in denunce “con richiesta di perizia” entro il 28 giugno. Per raccolta si intende quella del prodotto relativo alla varietà più precoce. Alla data della trasformazione e della perizia deve essere presente in campo, verificabile e valutabile il prodotto danneggiato senza alcuna manomissione. Art. 10 – Anticipata risoluzione del contratto Qualora una o più partite della coltura assicurata venga danneggiata dagli eventi garantiti in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra coltura e l’Assicurato ne faccia richiesta a mezzo telegramma, telefax o e-mail certificata alla Direzione della Società – Ramo Grandine – questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento, indicare la somma offerta a titolo di indennizzo, anche tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato. La mancata accettazione dell’offerta da parte dell’Assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell’offerta da parte dell’Assicurato, il contratto si intende risolto. Art. 11 – Modalità per la rilevazione del danno La determinazione del danno è stabilita direttamente dalla Società o dal perito da essa incaricato con l’Assicurato o con persona da esso designata. Il perito dovrà risultare in possesso di laurea in Scienze Agrarie, ovvero diploma di Geometra o di Perito Agrario ed essere autorizzato all’esercizio della professione ai sensi delle norme vigenti. Art. 12 – Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta Qualora il prodotto, colpito da eventi indennizzabili, sia giunto a maturazione e non sia stato ancora effettuato il sopralluogo del perito, l’Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Direzione della Società – Ramo Grandine – a mezzo telegramma, fax o e-mail certificata. Deve altresì lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di 13 ogni partita denunciata, salvo per i prodotti: ●● uva, e orticole: le due intere file di piante che insistono al centro della partita; ●● pomodoro: le due intere file, semplici o abbinate, di piante che insistono al centro della partita; ●● frutta, olive: una pianta ogni 30 per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a 30, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata. Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell’evento, dovranno essere – a pena di decadenza dal diritto all’indennizzo – pari almeno al 3% della quantità di prodotto ottenuto dalla partita assicurata. Se entro i 5 giorni successivi alla comunicazione, la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno, l’Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito libero professionista avente i titoli di cui al precedente art.11, secondo le norme previste per ciascuna garanzia. L’Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia alla Direzione della Società – Ramo Grandine – a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail certificata. Le spese di perizia sono a carico della Società. Art. 13 – Mandato del perito Il perito deve: a. accertare la data in cui l’evento si è verificato; b. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati, e alla loro precisa ubicazione avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e della documentazione ufficiale atta a dimostrare il risultato della produzione; c. accertare al momento del/i sinistro/i la produzione in garanzia; d. accertare la regolarità dei campioni lasciati dall’Assicurato in relazione al disposto dell’art. 12 – Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta; e. accertare lo stadio di maturazione del prodotto; f. accertare se esistono altre cause di danno non garantite dal tipo di assicurazione prescelta e quantificarne il danno stesso ai fini di escluderlo dall’indennizzo; g. accertare nel caso di eventi le cui condizioni particolari lo prevedano nella definizione se altri enti o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni similari e 14 l’effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia; h. accertare la regolare realizzazione della struttura nel caso di danni alla stessa, integrando la documentazione peritale con foto dell’impianto stesso ed in particolare del punto critico dell’impianto che ne ha determinato il danno; i. procedere alla stima ed alla quantificazione del danno. La Società potrà eseguire una o più perizie preventive per valutare i danni verificatisi a quel momento sul prodotto assicurato, anche per escluderli dalla totalità del danno stesso nel caso fossero dovuti ad eventi non compresi nelle garanzie della polizza. La quantificazione definitiva di detti danni sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva. I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel “bollettino di campagna”, che deve essere sottoscritto dal perito e sottoposto alla firma dell’Assicurato ed allo stesso consegnato. La firma dell’Assicurato equivale ad accettazione della perizia. In caso di mancata accettazione dell’Assicurato, copia del “bollettino di campagna”, sarà consegnata o spedita al Contraente entro la giornata non festiva successiva a quella della perizia. Trascorsi tre giorni da tale consegna o ricezione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello – art. 14) – Perizia d’appello – viene spedito al domicilio dell’Assicurato stesso, risultante dal certificato di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l’Assicurato non si avvalesse del disposto dell’art. 14 che segue la perizia diviene definitiva ai fini della determinazione dell’indennizzo. In caso di visita effettuata prima della perizia al fine di verificare lo stato delle colture, il perito redigerà apposito documento o “Bollettino di Campagna di Constatazione” che l’Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso. In caso di mancata accettazione il perito potrà rimandare tutto alla perizia definitiva oppure ritenere indispensabile l’accettazione per cui provvederà come sopra indicato, nonché all’invio del documento/bollettino per raccomandata in modo che l’Assicurato possa attivare la procedura d’appello di cui all’art. 14 che segue. Fascicolo condizioni assicurative 2014 - aggiornato a Marzo 2014 Art. 14 – Perizia d’appello L’Assicurato che non accetta il risultato della perizia può richiedere la perizia d’appello. A tal fine deve comunicare detta richiesta alla Società mediante telegramma, fax o e-mail certificata entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito ed inviarla direttamente alla Direzione della Società – Ramo Grandine, tale perito deve essere scelto tra le categorie professionali di cui all’art. 11 – Modalità per la rilevazione del danno. Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall’Assicurato e da due periti scelti dall’Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Collettiva. Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo Perito. Se sul nominativo di quest’ultimo i due periti non dovessero raggiungere l’accordo esso dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva. Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza. A richiesta di una delle parti il Terzo Perito deve avere la sua residenza in un Comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate e non avere incarichi liquidativi da parte di altre compagnie nella provincia di ubicazione delle partite appellate. Art. 15 – Norme particolari della perizia d’appello L’Assicurato deve lasciare il prodotto della partita per la quale è stata richiesta la perizia d’appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni partita appellata i campioni previsti dall’art. 12 – Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta – o dalle Condizioni Speciali. Qualora l’Assicurato abbia richiesto l’appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la richiesta si intende decaduta. La perizia d’appello non può avere luogo se prima dell’effettuazione della stessa si verifichino altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall’art. 9 – Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro. Art. 16 – Modalità della perizia d’appello La perizia d’appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto. I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando il bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuti di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d’ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali ed errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto all’art. 3 – Rettifiche. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità. Art. 17 – Pagamento dell’indennizzo Il pagamento dell’indennizzo deve essere effettuato all’Assicurato od al Contraente nei termini ed alle condizioni convenute con la presente Polizza Collettiva. Art. 18 – Esagerazione dolosa del danno Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno può produrre la decadenza dell’Assicurato dal diritto all’indennizzo. Art. 19 – Assicurazione presso diversi assicuratori Le produzioni dello stesso prodotto, insistenti nel medesimo Comune, devono preferibilmente essere assicurate con la stessa Società Assicuratrice o in alternativa con altre Società ma con indicazione obbligatoria delle stesse sul/i certificato/i di assicurazione. In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi, escluso nel conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente, superi l’ammontare del danno, la società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con i restanti assicuratori. 15 Art. 20 – Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza Collettiva La Società riconosce al Contraente la facoltà di porre in sede conciliativa e/o liberatoria vertenze sorte durante l’applicazione delle norme contrattuali da avviare a soluzione secondo equità e/o diritto, proponendo anche metodi e criteri entro il 10 ottobre. Le parti si impegnano, entro il 2 febbraio ad incontrarsi per la definizione di eventuali pratiche che non abbiano avuto esito positivo. Qualora il produttore agricolo, Socio del Contraente, dichiari espressamente ai sensi dell’art. 1891, comma 2, la sua volontà in tal senso, le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza Collettiva possono essere esercitati dal Contraente. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari per accertare la puntuale diligenza negli adempimenti contrattuali. In caso di mancato accordo sulla risarcibilità o sulla entità del danno, il Contraente ha facoltà di intervenire, con particolare riferimento agli articoli 12, 13, 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Art. 21 – Prodotti con raccolta scalare o in più stacchi Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, a deroga di quanto contemplato all’art. 2 delle Norme generali che regolano l’assicurazione, la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla maturazione di raccolta o alla raccolta/stirpazione/ taglio della pianta. Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta a scalare od in più stacchi, – ai fini della valutazione del danno e dell’applicazione della franchigia contrattuale – gli scaglioni di raccolta sono considerati partite a sé stanti. 16 Art. 22 – Modalità di trasmissione notifica La notifica dovrà essere trasmessa dall’intermediario con invio telematico su formato Excel o similare che si possa trasformare immediatamente nel formato Excel. Il documento dovrà avere le seguenti specifiche: ●● Anno ●● Compagnia ●● Agenzia ●● Notifica ●● Elenco ●● Certificato ●● Socio ●● Denominazione ●● CUAA socio ●● Garanzia ●● Soglia ●● Franchigia ●● Comune ●● Prodotto - new (codice nuovo a 7 cifre) ●● Quantità ●● Valore assicurato ●● Eventuale presenza di coassicurazione L’indicazione di questi dati è necessaria per il controllo e la catalogazione dei documenti di notifica. Nel caso in cui sia necessario modificare quanto indicato sulla notifica con l’emissione del successivo certificato di assicurazione l’intermediario dovrà allegare al certificato stesso una nota di spiegazioni per la variazione effettuata, che sarà sottoscritta dall’Assicurato e dall’intermediario. Se il prodotto assicurato dovesse essere colpito da danni in garanzia tra la data di decorrenza e quella in cui viene emesso il certificato non sarà ammessa alcuna variazione, ferma la possibilità prevista relativa alla riduzione del prodotto ed agli eventuali errori materiali. Fascicolo condizioni assicurative 2014 - aggiornato a Marzo 2014 Allegato 3 olano Norme che reg ne l’assicurazio rborei, pluririschio (a erbacei e vivai, vino) esclusa uva da e Grandin lpo di Venti forti - Co ldo sole e Vento ca e Eccesso di nev Art. 1 - Operatività della garanzia La Società si obbliga ad indennizzare all’Assicurato il danno di quantità ed il danno di qualità ove previsto, causato al prodotto assicurato dalla percossa della grandine, dagli effetti del colpo di sole e vento caldo, dall’ eccesso di neve e dall’azione dei venti forti. Sono compresi anche i danni al prodotto derivanti dai danneggiamenti alle piante ad opera del vento e da quanto eventualmente trasportato dal vento stesso. In tutte le condizioni dove leggesi grandine deve intendersi grandine, venti forti, colpo di sole e vento caldo ed eccesso di neve. Art. 2 - Soglia - Franchigia - Scoperto Per i prodotti, ove sia prevista l’applicazione della soglia, il diritto all’indennizzo si attiva esclusivamente quando gli eventi previsti nell’oggetto di garanzia, abbiano distrutto più del 30% del risultato della produzione assicurata, per prodotto nel medesimo Comune, al netto di eventuali detrazioni di prodotto. Nel caso di danni da eventi atmosferici in corso di raccolta, anche per varietà con raccolta a più stacchi, viene comunque considerata l’intera produzione assicurata per il calcolo della soglia. Si procederà alla suddivisione della partita in due sottopartite distinte ed a ciascuna di esse sarà attribuita la relativa percentuale di danno. Nel caso vengano suddivise le partite in sottopartite in tutte le condizioni dove leggasi partita deve intendersi sottopartita. Superato detto livello minimo di danno pari al 30% della produzione per Comune, sarà applicata per partita/sottopartita la franchigia come segue: DANNO 31 32 33 34 35 36 37 38 39 FRANCHIGIA 28 26 24 22 20 18 16 14 12 Dal 40 al 100 10 Qualora il prodotto assicurato sia stato danneggiato prevalentemente dall’evento colpo di sole e/o vento caldo e/o eccesso di neve, e per danni risarcibili a termini del presente contratto, verrà applicato uno scoperto al danno pari al 20%. Per prevalente è da intendersi il caso in cui i danni da colpo di sole e/o vento caldo e/o eccesso neve complessivamente siano maggiori al danno complessivo da grandine e venti forti. Art. 3 - Norme per la quantificazione del danno La quantificazione del danno deve essere eseguita nell’imminenza della raccolta, per singola partita in base ai prezzi unitari fissati nella Polizza Collettiva per i singoli prodotti con le seguenti norme: ●● le centesime parti di prodotto in garanzia distrutte e/o danneggiate da grandine devono essere applicate al valore corrispondente alla resa in ogni partita, oppure alla somma assicurata ove questa sia inferiore a detto valore; ●● qualora il danno accertato sia pari o superiore alla soglia prevista, dalle centesime parti di danno devono essere detratte quelle relative ai danni da grandine come detto all’art. 7 – Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia - delle Norme generali che regolano l’assicurazione, e quelle relative alla franchigia ed all’ eventuale scoperto; ●● in caso di danni successivi le centesime parti di danno devono essere sempre riferite al valore inizialmente assicurato, fermo quanto previsto al punto 1. CONDIZIONI SPECIALI GRANDINE PRODOTTI ARBOREI PRODOTTO FRUTTA (escluse ciliegie e piccoli frutti) Art. 1 – Danno di qualità Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti (avendo a riferimento anche la norma di commercializzazione definita con Regolamento dalla Commissione della Comunità Europea): 17 “TABELLA C” - QUALITÀ FRUTTA Classe di danno Descrizione % danno di qualità a) I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I^). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: · 2 cm. di lunghezza per i difetti di forma allungata · 0,20 cm2 di superficie totale per le ammaccature, che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell’epicarpo (buccia); · Rugginosità lieve; · 1 cm2 di superficie totale per gli altri difetti. 0 b) I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). La polpa (mesocarpo) non deve presentare difetti di rilievo da eventi atmosferici coperti da garanzia. Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: · 4 cm. di lunghezza per i difetti di forma allungata, ·0,75cm2 di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate o con sola necrosi all’epicarpo (buccia); · 0,25 cm2 di superficie totale per le ammaccature con necrosi dell’epicarpo (buccia) e del mesocarpo (polpa); · Rugginosità media; cinghiatura lieve e media; · 2,5 cm2 di superficie totale per gli altri difetti. 50 c) I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale. 85 Il frutto caduto, perso e/o distrutto (cioè tale da ritenere azzerato il valore intrinseco) o da considerarsi tale presentando gravi fenomeni di marcescenza conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, viene valutato solo agli effetti del danno di quantità. Per i prodotti albicocche, fichi, susine ed actinidia i parametri della tabella di cui sopra devono essere dimezzati. NB: si definisce ammaccatura, qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalla percossa della grandine o di altri eventi coperti dalla garanzia. Qualora sia richiesto espressamente dall’Assicurato in fase di sottoscrizione del certificato ed a fronte di un sovrapremio del 50%, con il limite di tasso massimo del 30%, per le varietà brevettate indicate nel sottostante elenco: CRIPPS PINK e ROSY GLOW, PINK LADY, CIFRESH, JAZZ, CIVNI, RUBEN, NICOTER, KANZI, MODI’, CIV G 198, MAIRAC, CAMEO, relativamente alle quali le norme di commercializzazione non prevedono la classe II^ la declaratoria prevista alla classifica B) di cui sopra deve considerarsi inclusa nella successiva classifica C). 18 PRODOTTI ERBACEI Art. 2 – Operatività della garanzia La garanzia ha inizio dall’emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto; nel contratto deve essere indicata la data della semina o del trapianto. Art. 3 – Raccolta in più fasi Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio od estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia, se dichiarato nel contratto, è prorogata fino a quest’ultima fase. La data del taglio o dell’estirpazione deve essere comunicata alla Società con telegramma, fax o e-mail certificata e la validità della garanzia non andrà in nessun caso oltre i 3 giorni dalla suddetta data. Fascicolo condizioni assicurative 2014 - aggiornato a Marzo 2014 Art. 4 – Individuazione della designazione del prodotto Per i prodotti FAGIOLI, FAGIOLINI, PISELLI deve essere indicata in polizza la destinazione: industria conserviera, consumo fresco, seme. PRODOTTO CETRIOLI, ZUCCHINE, FAGIOLI, PISELLI, POMODORI E ZUCCHE– ORTICOLE Art. 5 – Operatività della garanzia A parziale deroga e fermo quanto contenuto all’art. 2 delle Norme generali che regolano l’assicurazione il rischio a carico della Società ha inizio dall’emergenza. Art. 6 – Danno di qualità Il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti: % danno a) illesi, segni di percosse leggere 0 b) lesione/i di lieve estensione 50 c) I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale. 90 d) frutti persi, distrutti 100 Art. 7 – Cambio di destinazione del prodotto Nel caso in cui, a seguito di danni da grandine, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata in polizza, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme o a destinazione industriale. PRODOTTO FRAGOLE, FRAGOLONI, FRAGOLONI RIFIORENTI, FRAGOLINE DI BOSCO, MORE, RIBES, UVA SPINA, LAMPONI – MIRTILLI ED ALTRI PICCOLI FRUTTI Art. 8 – Danno di qualità Il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti: % danno a) illesi, segni di percosse leggere 0 b) lesione/i di lieve estensione 50 c) I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale. 90 d) frutti persi, distrutti 100 PRODOTTO MAIS DA INSILAGGIO Art. 9 – Danno di qualità La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è convenzionalmente effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella: Percentuale perdita di quantità Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo 0 10 20 30 40 50 60 70 80/100 0 2 4 6 8 10 12 18 20 Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione. PRODOTTO VIVAI Art. 10 – Franchigia – Limite di indennizzo A parziale deroga di quanto previsto all’art. 2 – allegato 3, la franchigia applicata superato il livello minimo di danno pari al 30% per partita assicurata è la seguente: DANNO 31 32 33 34 FRANCHIGIA 28 26 24 22 35 E SUPERIORI 20 In nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti importo superiore al 70% del valore assicurato alle singole partite. 19 PRODOTTO VIVAI DI VITE (BARBATELLE INNESTATE E FRANCHE DI VITE IN VIVAIO) Art. 11 – Operatività della garanzia La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche), secondo le norme vigenti. Gli innesti talea (barbatelle innestate) per i quali viene prestata la garanzia devono presentare un callo di cicatrizzazione dell’innesto ben formato ed un germoglio vitale. Le talee franche (barbatelle franche) per le quali viene prestata la garanzia devono presentare un germoglio vitale. Art. 12 – Decorrenza della garanzia La garanzia ha inizio dall’attecchimento dell’innesto talea o della talea franca; termina con la caduta delle foglie. Art. 13 – Danno di qualità Il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti: % danno A.Illesi; lesioni interessanti la corteccia della porzione di tralcio a tre gemme fertili 0 B.Lesioni interessanti il cambio, localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme fertili 35 C.Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo e svettamenti che comportino un accrescimento inferiore alla normalità stabilita nella porzione di tralcio a tre gemme fertili 50 D.Lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme fertili ed interessanti i tessuti del cilindro centrale 75 E.Sono considerati perduti gli innesti talea (barbatelle innestate) che presentino i seguenti danni: lesioni sull’innesto compromettenti la saldatura dei bionti, asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione, lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme ed interessanti la zona midollare del cilindro centrale F. Sono considerate perdute le talee franche (barbatelle franche) che presentino i seguenti danni: asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione, lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme ed interessanti la zona midollare del cilindro centrale 20 100 L’effetto del danno grandine che abbia comportato: ●● rimarginazione dei tessuti è definito lesione; ●● mancata rimarginazione dei tessuti è definito lacerazione. Art. 14 – Secondo germoglio singolare Poiché il valore della barbatella non è condizionato dal solo germoglio “principale”, qualora esso sia colpito da grandine, ma la barbatella presenti altro germoglio “similare” in grado di assolvere alle funzionalità richieste alla barbatella stessa, per la classificazione del danno deve essere preso in considerazione questo germoglio suppletivo e non il principale. PRODOTTO PIANTE DI VITI PORTA INNESTI (PIANTE MADRE DI PORTINNESTI DI VITE) Art. 15 – Operatività della garanzia La garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di piante madre di porta innesti di vite. La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme; termina con la caduta delle foglie. Le talee, per le quali viene prestata la garanzia, devono presentare i seguenti requisiti: a. diametro maggiore dell’estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm., con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm.; b. diametro maggiore dell’estremità più grossa non superiore a 14 mm.; c. lunghezza di 40 cm. circa. Art. 16 – Descrizione del prodotto Le descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l’indicazione: ●● della varietà; ●● dell’età; ●● della forma di allevamento (strisciante o impalcato); ●● del numero dei ceppi. Art. 17 – Danno di qualità Il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti: 100 Fascicolo condizioni assicurative 2014 - aggiornato a Marzo 2014 % danno A. Illese; segni di percossa; lesioni alla corteccia e/o al cambio B. Qualche e più lesione/i rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo C. Qualche lesione non rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo D. Più lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo; talee non ottenute per stroncamento del tralcio 0 45 75 100 PRODOTTO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO (PIANTE IN VIVAIO) Art. 18 – Operatività della garanzia La garanzia riguarda le piante da frutto e di olivo presenti in vivaio con esclusione di quelle provenienti da portainnesto di 3 anni ed oltre. Art. 19 – Decorrenza della garanzia La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme ed è prestata con l’applicazione – in caso di sinistro – del limite di indennizzo pari al 70% del valore assicurato di ciascuna partita. Art. 20 – Danno di qualità Il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti: % danno A. Astoni illesi; astoni con lesioni superficiali interessanti l’epidermide B. Astoni con lesioni rimarginate che incidono l’epidermide, interessando superficialmente i tessuti legnosi C. Astoni con numerose lesioni che incidono l’epidermide, interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono completamente rimarginate. Astoni con alcune lesioni che interessano superficialmente i tessuti legnosi e che non sono completamente rimarginate. Qualche lacerazione che interessa i rami anticipati D. Astoni con numerose lesioni che interessano superficialmente i tessuti legnosi e che non sono rimarginate; astoni con lesioni profonde interessanti i tessuti legnosi rimarginate e con più lacerazioni che interessano i rami anticipati, astoni svettati E. Astoni con qualche lacerazione profonda dei tessuti legnosi; astoni con svettamento apicale che ne compromette il normale sviluppo F. Astoni con più lacerazioni profonde dei tessuti legnosi; astoni stroncati 0 25 N.B.: Le lesioni devono interessare esclusivamente l’asse centrale dell’astone, mentre per le lacerazioni vengono considerate anche quando interessano i rami anticipati. PRODOTTO VIVAI DI PIOPPI (PIOPPI IN VIVAIO) Art. 21 – Operatività della garanzia La garanzia riguarda la sola produzione dell’annata. Essa ha inizio: ●● per i vivai di un anno, ad attecchimento avvenuto; ●● per i vivai di due anni, dal I° marzo; e termina alla caduta delle foglie. Art. 22 – Danno di qualità Il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti: Vivaio di un anno % danno A. Illesi; lesioni alla corteccia 0 B. Qualche lesione rimarginata al legno; svettamento intervenuto nei primi 70 cm dalla base 30 C. Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno 65 D. Più lesioni non rimarginate al legno; svettamento intervenuto oltre i 70 cm. dalla base 100 Vivaio di due anni % danno 40 A. Illesi; lesioni alla corteccia 0 B. Qualche lesione rimarginata al legno 40 C. Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno 70 D. Più lesioni non rimarginate al legno; svettamento interessante i primi 150 cm. della porzione sviluppata nel 2° anno 100 60 80 100 21 PRODOTTI COLTIVATI IN APPEZZAMENTI DOTATI DI SISTEMA DI DIFESA ATTIVA RETI ANTIGRANDINE Art. 23 – Operatività della garanzia La garanzia riguarda i frutti pendenti coltivati in appezzamenti dotati di sistema di difesa attiva reti antigrandine. La società si obbliga ad indennizzare i danni alle colture assicurate protette dall’impianto di difesa attiva rete antigrandine qualora si verifichi un danno alle reti antigrandine, che devono essere stese ed in buono stato, per eventi coperti dalla presente assicurazione. La presente copertura assicurativa è operante limitatamente ai danni materiali e diretti provocati ai frutti pendenti da: ●● crollo della rete antigrandine o di parti della stessa; ●● percossa della grandine e/o azione del vento avvenute in concomitanza dell’evento indennizzabile in base alla presente assicurazione o nelle 48 ore immediatamente successive; ●● eventi in garanzia che danneggino il prodotto anche a rete non stesa, che abbiano a verificarsi entro il 15 maggio (periodo di allegagione) e quelli che abbiano a verificarsi negli ultimi 10 giorni di maturazione del prodotto antecedenti 22 l’inizio della raccolta e fino all’ ultimazione della stessa (come stabilito nelle diverse aree delle cooperative di riferimento). Art. 24 – Tariffa La garanzia viene prestata alla tariffa unica provinciale del 2%. Art. 25 – Condizioni Oggetto di assicurazione, esclusioni, soglia, franchigia, norme per la quantificazione del danno, campioni e tabelle del danno sono i medesimi previsti e definiti per il prodotto in pieno campo nei precedenti articoli. Art. 26 – Scoperto Qualora l’impianto antigrandine non rispetti le condizioni di corretta realizzazione e ancoraggio delle strutture di sostegno (definiti a fini assicurativi nella sezione di polizza relativa alle reti antigrandine strutture - allegato 7) nonché in caso di vetusta della rete in fibra polietilenica, verrà applicato un’ulteriore scoperto al danno delle colture assicurate protette dall’impianto stesso, nelle stesse modalità e della stessa misura stabilità per le strutture reti antigrandine (allegato 7). Fascicolo condizioni assicurative 2014 - aggiornato a Marzo 2014 Allegato 4 Norme per l’assicurazione va da vino pluririschio (“u 2B000) nord” cod. 00 forti, Grandine, Venti le Colpo di so e Vento caldo Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione La Società si obbliga ad indennizzare all’Assicurato il danno di quantità ed il danno di qualità, causato al prodotto assicurato dalla percossa della grandine, dal colpo di sole e vento caldo e dall’azione dei venti forti, Sono compresi anche i danni al prodotto derivanti dai danneggiamenti alle piante ad opera del vento e da quanto eventualmente trasportato dal vento stesso. In tutte le condizioni dove leggesi grandine deve intendersi grandine, venti forti, colpo di sole e vento caldo. La garanzia riguarda il prodotto destinato alla vinificazione, la valutazione, della qualità, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è convenzionalmente effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella: Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione. Tale garanzia decorre dall’invaiatura o comunque non prima delle seguenti date fisse, alle ore 12.00 del: ●● 25 giugno per le uve Chardonnay e per il gruppo dei Pinot; ●● 01 luglio per le altre uve. Art. 2 – Danni diversi dalla grandine I grappoli che hanno subito un danno di qualità dovuto a fitopatie o ad ogni altra causa diversa dalla grandine, in caso di danno da grandine saranno risarciti per la sola perdita ad essa imputabile. Art. 3 - Soglia - Franchigia La garanzia viene prestata senza soglia di accesso all’indennizzo con l’applicazione della franchigia fissa ed assoluta pari a 10 punti percentuali. Maggiorazione di danno cod. 002B000 Percentuale perdita di quantità 0 10 20 30 40 50 60 70 80/100 Coeff di danno di qualità sul prodotto residuo 0 4.50 10.50 15.00 22.50 30.00 45.00 60.00 75 23 Allegato 5 olano Norme che reg ne l’assicurazio va qualità pluririschio (“u 2D000) extra” cod. 00 forti, Grandine, Venti gia, Colpo g io p i d o s s e c Ec caldo di sole e Vento Art. 1 - Oggetto della garanzia La Società si obbliga ad indennizzare all’Assicurato il danno di quantità ed il danno di qualità ove previsto, causato al prodotto assicurato dalla percossa della grandine, dagli effetti del colpo di sole e vento caldo e dall’azione dei venti forti e dagli effetti dell’eccesso pioggia. Sono compresi anche i danni al prodotto derivanti dai danneggiamenti alle piante ad opera del vento e da quanto eventualmente trasportato dal vento stesso. In tutte le condizioni dove leggasi grandine deve intendersi grandine, venti forti, eccesso di pioggia, colpo di sole e vento caldo. Art. 2 – Decorrenza della garanzia In deroga all’ art. 2) delle Norme generali che regolano l’assicurazione, la garanzia per ogni singolo certificato decorre, fermo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, dalle ore 12.00 del terzo giorno successivo a quello della notifica. Art. 3 - Soglia - Franchigia – Scoperto - Limite di indennizzo Il diritto all’indennizzo si attiva esclusivamente quando gli eventi, previste nell’oggetto di garanzia, abbiano distrutto più del 30% del risultato della produzione assicurata per prodotto nel medesimo Comune, al netto di eventuali detrazioni di prodotto. Superato detto livello minimo di danno pari al 30% della produzione per Comune, sarà applicata per partita la franchigia come segue: DANNO 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Dal 40 al 100 FRANCHIGIA 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 Qualora il prodotto assicurato sia coltivato con la pratica “agricoltura biologica” e lo stesso sia stato 24 danneggiato esclusivamente o prevalentemente dall’ evento eccesso di pioggia e per danni risarcibili a termini del presente contratto, verrà applicato uno scoperto al danno pari al 20%. Per prevalente sono da intendersi i casi in cui i danni da eccesso di pioggia siano maggiori al danno da grandine e venti forti e colpo di sole e vento caldo. (es.: danno complessivo 90% di cui 50% imputabile a eccesso di pioggia e 40% a grandine, la liquidazione sarà da determinarsi nel seguente modo: 90 – 10 fr – 16 scoperto = 64% del valore assicurato danno netto liquidabile. In nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti importo superiore all’ 80% del valore assicurato per singola partita, tale limite di indennizzo viene ridotto al 70% del risultato della produzione per prodotto e partita assicurata, qualora il danno prevalente sia imputabile all’evento eccesso di pioggia. Art. 4 - Norme per la quantificazione del danno La quantificazione del danno deve essere eseguita nell’imminenza della vendemmia, per singola partita in base ai prezzi unitari fissati nella Polizza Collettiva per i singoli prodotti con le seguenti norme: a) le centesime parti di quantità di prodotto in garanzia distrutte e/o danneggiate da grandine devono essere applicate al valore corrispondente alla resa in ogni partita, oppure alla somma assicurata ove questa sia inferiore a detto valore. Ai fini del calcolo del danno quantità deve essere considerato perso ogni acino che a seguito delle avversità oggetto di garanzia abbia perso il proprio valore intrinseco; b) dalle centesime parti di danno di cui al punto 1) devono essere aggiunte quelle relative al danno di qualità e detratte quelle relative ai danni da grandine come detto all’art. 7) delle Norme generali che regolano l’assicurazione – Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia - e quelle relative alla franchigia ed all’eventuale scoperto; c) in caso di danni successivi le centesime parti di danno devono essere sempre riferite al valore inizialmente assicurato, fermo quanto previsto al punto a). Art. 5 - Evento eccesso di pioggia in prossimità della vendemmia Per l’evento eccesso di pioggia, oltre alla perdita quantitativa conseguente a danni causati agli acini Fascicolo condizioni assicurative 2014 - aggiornato a Marzo 2014 e da fenomeni di marcescenza che azzerano il valore intrinseco degli stessi, è compreso in garanzia anche il danno di qualità dovuto esclusivamente all’insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi e comporti un danno nei trenta giorni precedenti la data di inizio della vendemmia delle diverse varietà di uva da vino. Tale data di inizio della vendemmia verrà stabilita dalla cantina sociale di riferimento in cui sono ubicati i vigneti; a decorrete da tale data termina la garanzia dell’evento eccesso di pioggia; le date di vendemmia indicate dalle cantine sociali valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalle cantine sociali. Non sono considerabili eventuali aggravamenti accaduti successivamente. Rimane comunque convenuto che nel caso la data di inizio vendemmia sia fissata in un momento in cui il livello di maturazione dell’uva sia oltremodo maggiore, la garanzia cessa alla data media di vendemmia delle varietà interessate a livello provinciale. Pena la decadenza al diritto all’indennizzo, l’Assicurato deve denunciare il sinistro entro il termine della data di inizio vendemmia. Art. 6 – Pulitura del grappolo Ai fini della quantificazione del danno quantità si considerano persi, avendo perso il valore intrinseco, gli acini che presentano fenomeni di marcescenza. È consentito l’asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza “pulitura del grappolo”, anticipatamente rispetto all’epoca di vendemmia al fine di salvaguardare il prodotto non interessato. La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa purché comunicata alla società che presta la garanzia almeno tre giorni prima dell’effettuazione a mezzo telegramma, fax o e-mail certificata. Art. 7 - Danno di qualità Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell’effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della produzione assicurata alle eventuali penalizzazioni applicate dalla Cantina Sociale all’ Assicurato, socio della Cantina stessa. Tale valutazione dovrà tener conto anche: ●● dell’analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati; ●● dei dati di vendemmia e della perdita di peso, anche in riferimento ai dati medi di zona subita dal socio Assicurato; ●● dell’analisi e stima della perdita di peso imputabile alle diverse garanzie; ●● della fase fenologica di accadimento dei sinistri; I coefficienti così determinati non potranno comunque superare le seguenti percentuali: Classificazione riferita al numero di acini presenti Coefficiente % massimo per grappolo, o parte di grappolo alla raccolta metà ed oltre di acini danneggiati 50 meno della metà di acini danneggiati percentuale di deprezzamento non superiore all’aliquota di acini danneggiati Qualora il prodotto venga danneggiato da/anche da altri eventi atmosferici previsti nell’oggetto di garanzia che abbiano a verificarsi dopo le seguenti date: ●● 30 luglio per le uve Chardonnay e per il gruppo dei Pinot; ●● 10 agosto per tutte le altre varietà. Il coefficiente per il danno di qualità può essere aumentato del 30% in considerazione di effettive perdite qualitative riscontrabili sul prodotto destinato alla produzione di vini di particolare pregio. 25 Allegato 6 olano Norme che reg ne l’assicurazio old) multirischio (g Art. 1 - Operatività della garanzia La società, al fine di stabilizzare il ricavo aziendale, relativo al prodotto assicurato, indennizza la mancata o diminuita produzione, e il danno qualità se previsto nelle condizioni relative a ciascun prodotto, a causa delle seguenti avversità atmosferiche: Grandine, Gelo, Brina, Vento forte, Siccità, Eccesso di pioggia, Colpo di sole e Vento caldo, Sbalzo termico, Alluvione, Eccesso di neve, qualora detti eventi siano previsti dal Piano Assicurativo Agricolo Nazionale di cui al Decreto Lgs. 102/04 e successive modifiche. Relativamente all’avversità siccità sono da considerarsi in garanzia esclusivamente i danni delle colture irrigue. Art. 2 – Decorrenza della garanzia La garanzia, a deroga di quanto previsto all’ art. 2 delle Norme generali che regolano l’assicurazione, per ogni singolo certificato di assicurazione decorre, fermo quanto previsto dalle Condizioni relative a ciascun prodotto, dalle ore 12.00 del sesto giorno successivo alla data di notifica. Art. 3 - Soglia - Franchigia Il diritto all’indennizzo si attiva esclusivamente quando gli eventi, previsti nell’oggetto di garanzia, abbiano distrutto più del 30% del risultato della produzione assicurata, al netto di eventuali detrazioni di prodotto, per prodotto nel medesimo Comune. Nel caso di danni da eventi atmosferici in corso di raccolta, per varietà con raccolta a più stacchi, viene comunque considerata l’intera produzione assicurata per il calcolo della soglia di accesso al risarcimento. Si dovrà procedere alla suddivisione della partita in due sottopartite distinte con l’attribuzione, per ciascuna, del relativo danno specifico. Nel caso vengano suddivise le partite in sottopartite tutte le condizioni dove leggasi partita deve intendersi sottopartita. Superato detto livello minimo di danno pari al 30% della produzione, sarà applicata per partita assicurata ubicata nel medesimo Comune la franchigia come segue: 26 DANNO 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Dal 40 al 100 FRANCHIGIA 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 Art. 4 - Limite di indennizzo - Scoperto In nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti, importo superiore al 70% del risultato della produzione per prodotto insistente nel medesimo Comune, al netto della franchigia e dell’eventuale scoperto. Qualora il prodotto assicurato sia stato danneggiato esclusivamente o prevalentemente dagli eventi siccità, e/o colpo di sole e vento caldo e/o gelo e brina e/o sbalzo termico e/o eccesso di neve e/o eccesso di pioggia per danni risarcibili a termini del presente contratto verrà applicato uno scoperto al danno pari al 20%. Per prevalente sono da intendersi i casi in cui i danni complessivi da gelo e brina e/o colpo di sole e vento caldo e/o eccesso di neve e/o siccità e/o sbalzo termico e/o alluvione ed eccesso pioggia che siano maggiori al danno complessivo da grandine e/o venti forti . Relativamente al prodotto una da vino, l’evento eccesso di pioggia non computa al fine di calcolare la percentuale di danno prevalente per l’applicazione dell’eventuale scoperto. (es.: danno complessivo 90% di cui 50% imputabile a gelo e 40% a grandine, la liquidazione sarà da determinarsi nel seguente modo: 90 – 10 fr – 16 scoperto = 64% del valore assicurato danno netto liquidabile. Art. 5 – Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno La società potrà eseguire una o più perizie preventive: ●● al fine di verificare lo stato delle colture, il perito redigerà un apposito documento o Bollettino di Campagna (di constatazione) che l’Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso; ●● per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta, (nel caso di produzioni a raccolta scalare o a scaglioni). Su richiesta dell’Assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata, sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva; ●● per escludere eventuali danni, verificatesi a quel momento sul prodotto assicurato, nel caso fossero dovuti ad eventi non compresi dalla polizza. Fascicolo condizioni assicurative 2014 - aggiornato a Marzo 2014 La quantificazione del danno, riferita a ciascuna partita o come diversamente previsto nelle condizioni relative a ciascun prodotto, deve essere effettuata in imminenza della raccolta/vendemmia per l’intera produzione assicurata ubicata nel medesimo Comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nel certificato di assicurazione e in considerazione dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se prevista nelle condizioni, rilevati ed indicati nel bollettino di liquidazione per singola partita relative a ciascun prodotto come segue: a) il valore della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati all’art. 13 - Mandato del perito, punto f ) delle Norme Generali che regolano l’assicurazione, e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel certificato; b) al valore della produzione risarcibile vengono applicate: ●● le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile stimata in sede di perizia in campo sul prodotto prossimo alla raccolta e/o attraverso documentazioni, qualora ritenute idonee, come quelle rilasciate dalle Cantine di conferimento (bolle di consegna, ecc.) e/o alle dichiarazioni rilasciate annualmente alla C.C.I.A.A. relativamente alla produzione dell’anno; ●● le centesime parti del danno di qualità del prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l’applicazione sul prodotto residuo delle tabelle indicate nelle condizioni relative a ciascun prodotto, Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti agli eventi assicurati come detto all’art. 7 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia- delle Norme Generali che regolano l’assicurazione e quelle relative alla franchigia ed all’eventuale scoperto così come stabilito agli Art. 3. I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell’Assicurato. La firma dell’Assicurato equivale ad accettazione della perizia. In caso di mancata accettazione o di assenza dell’Assicurato, il predetto bollettino, sarà consegnato o spedito al Contraente entro la giornata successiva, non festiva a quella della perizia. Trascorsi tre giorni da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, art. 14 - Perizia d’appello, delle Norme Generali che regolano l’assicurazione, viene spedito al domicilio dell’Assicurato stesso, risultante dal certificato di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l’Assicurato non si avvalesse del disposto dell’art. 14 – Perizia d’appello la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell’indennizzo. CONDIZIONI SPECIALI UVA DA VINO Art. 1 – Danno causato dall’evento eccesso di pioggia in prossimità della vendemmia Per l’evento eccesso di pioggia, oltre alla perdita quantitativa conseguente a danni causati agli acini e da fenomeni di marcescenza che azzerano il valore intrinseco degli stessi, è compreso in garanzia anche il danno di qualità dovuto esclusivamente all’insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi e comporti un danno nei trenta giorni precedenti la data di inizio della vendemmia delle diverse varietà di uva da vino. Tale data di inizio della vendemmia verrà stabilita dalla cantina sociale di riferimento in cui sono ubicati i vigneti; a decorrete da tale data termina la garanzia dell’evento eccesso di pioggia; le date di vendemmia indicate dalle cantine sociali valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalle cantine sociali. Non sono considerabili eventuali aggravamenti accaduti successivamente. Rimane comunque convenuto che nel caso la data di inizio vendemmia sia fissata in un momento in cui il livello di maturazione dell’uva sia oltremodo maggiore, la garanzia cessa alla data media di vendemmia delle varietà interessate a livello provinciale. Pena la decadenza al diritto all’indennizzo, l’Assicurato deve denunciare il sinistro entro il termine della data di inizio vendemmia. 27 Art. 2 – Pulitura del grappolo Ai fini della quantificazione del danno quantità si considerano persi, avendo perso il valore intrinseco, gli acini che presentano fenomeni di marcescenza. È consentito l’asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza “pulitura del grappolo”, anticipatamente rispetto all’epoca di vendemmia al fine di salvaguardare il prodotto non interessato. La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa purché comunicata alla società che presta la garanzia almeno tre giorni prima dell’effettuazione a mezzo telegramma, fax o e-mail certificata. Art. 3 – Danno di qualità Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell’effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della produzione assicurata alle eventuali penalizzazioni applicate dalla Cantina Sociale all’ Assicurato, socio della Cantina stessa. Tale valutazione dovrà tener conto anche: ●● dell’analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati; ●● dei dati di vendemmia e della perdita di peso, anche in riferimento ai dati medi di zona subita dal socio Assicurato; ●● dell’analisi e stima della perdita di peso imputabile alle diverse garanzie; ●● della fase fenologica di accadimento dei sinistri. I coefficienti così determinati non potranno comunque superare le seguenti percentuali: Classificazione riferita al numero di acini presenti Coefficiente % massimo per grappolo, o parte di grappolo alla raccolta metà ed oltre di acini danneggiati 50 meno della metà di acini danneggiati percentuale di deprezzamento non superiore all’aliquota di acini danneggiati Qualora il prodotto venga danneggiato da/anche da altri eventi atmosferici previsti nell’oggetto di garanzia che abbiano a verificarsi dopo le seguenti date: ●● 30 luglio per le uve Chardonnay e per il gruppo dei Pinot; 28 ●● 10 agosto per tutte le altre varietà. Il coefficiente per il danno di qualità può essere aumentato del 30% in considerazione di effettive perdite qualitative riscontrabili sul prodotto destinato alla produzione di vini di particolare pregio. PRODOTTO FRUTTA Art. 4 – Operatività della garanzia Ad integrazione dell’art. 1 delle Norme che regolano l’assicurazione multirischio, si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente: ●● impianti antibrina, sono compresi in garanzia i danni derivanti da malfunzionamento (inefficacia) dell’impianto non imputabile a negligenza dell’Assicurato. ●● impianti antigrandine (reti) - sono compresi in garanzia anche: ●● i danni accaduti a rete non stesa dalla fioritura fino alla data del 15 maggio; ●● i danni provocati al prodotto assicurato dall’impianto stesso nel caso questi sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa; ●● i danni accaduti nei 10 giorni antecedenti l’inizio della raccolta e fino al termine della stessa, anche a rete non stesa. L’esistenza di impianti di difesa attiva deve risultare dal certificato di assicurazione che ne costituisce unico mezzo di prova. L’ estensione di garanzia è prestata con le seguenti tariffe: ●● tasso fisso del 6% in caso di presenza di impianto antigrandine; ●● riduzione di un punto percentuale della tariffa in caso di presenza di impianto antibrina. Art. 5 – Franchigia minima 15% Relativamente ai Comuni Bleggio Superiore, Bosentino, Brentonico, Cloz, Comano Terme, Dambel, Don, Fondo, Malosco, Mori, Nomi, Ospedaletto, Pergine Valsugana, Pomarolo, Rumo, Sfruz, Smarano, Stenico, Storo, Tenna, Vigolo Vattaro, Villa Agnedo, Villa Lagarina, la garanzia assicurativa prevede l’applicazione della franchigia a scalare con il minimo di 15 punti percentuali. Fascicolo condizioni assicurative 2014 - aggiornato a Marzo 2014 Art. 6 - Danno di qualità Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità imputabile alle avversità oggetto di garanzia, verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti – avendo a riferimento anche la norma di commercializzazione definita con Regolamento dalla Commissione della Comunità Europea. Classe danno Descrizione % danno qualità a) I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: • 2 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm. per albicocche, pesche, nettarine, susine, cachi e actinidia); • 1,0 cm2 di superficie totale per gli altri difetti (0,5 cmq per pesche, nettarine, cachi e actinidia e 0,25 cm2 per albicocche e susine); • 0,20 cm2 di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell’epicarpo (buccia); • rugginosità lieve; • 0,05 cm2 di superficie totale per le ammaccature con necrosi all’epicarpo per drupacee. 0 b) I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: • 4 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata (2 cm. per albicocche, cachi, actinidia, pesche, nettarine e susine); • 2,5 cm2 di superficie totale per gli altri difetti (1 cmq per albicocche e susine; 1,5 cm2 per pesche, nettarine, cachi e actinidia); • 0,75 cm2 di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell’epicarpo (0,6 cmq quadrati per actinidia, pere, cachi, pesche e nettarine e 0,4 cmq per albicocche e susine); • rugginosità media; cinghiatura lieve e media; • 0,25 cm2 di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (polpa) con necrosi dell’epicarpo (buccia). 50 c) I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale. 85 I frutti caduti, persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. Per le drupacee nella classe di danno b) 50% si intendono anche “qualche lieve incisione all’epicarpo. Qualora sia richiesto espressamente dall’Assicurato in fase di sottoscrizione del certificato ed a fronte di un sovrapremio del 50%, con il limite di tasso massimo del 30%, per le varietà brevettate indicate nel sottostante elenco: CRIPPS PINK e ROSY GLOW, PINK LADY, CIFRESH, JAZZ, CIVNI, RUBEN, NICOTER, KANZI, MODI’, CIV G 198, MAIRAC, CAMEO, relativamente alle quali le norme di commercializzazione non prevedono la classe II^ la declaratoria prevista alla classifica B) di cui sopra deve considerarsi inclusa nella successiva classifica C), 29 PRODOTTO FRAGOLE E PICCOLI FRUTTI Art. 7 – Danno di qualità Dopo aver accertato l’eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti: Classe danno Descrizione % danno qualità a) I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I), di aspetto brillante, devono presentare forma, calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/10 della superficie totale del frutto), lievi segni superficiali di pressione. 0 b) I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/5 della superficie totale del frutto), lievi ammaccature secche. 50 c) I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale. 90 I frutti caduti, persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. PRODOTTO OLIVE DA TAVOLA E DA OLIO Art. 8 – Operatività della garanzia – Oggetto della garanzia Fermo restando quanto previsto all’ art. 2 Pagamento del premio - Decorrenza e cessazione della garanzia delle Norme generali che regolano l’assicurazione , la garanzia comunque ha inizio dall’allegagione e termina alle ore 12.00 del 30 novembre. Limitatamente alla garanzia Vento forte, la garanzia cessa 15 giorni prima della maturazione di raccolta e, comunque, alle ore 12.00 del 15 ottobre. La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto destinato al frantoio e il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti: DANNO DETERMINATO IN BASE ALLA TABELLA ART. 8 MAGGIORAZIONE DEL DANNO % % 10 3 20 6 30 7 40 10 50 9 60 9 % danno 70 8 A) Illese; segni di percossa; ondulato; 0 80 7 B) Incisioni superficiali; ammaccature; 10 90 3 C) Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti; 35 100 0 D) Lesioni che raggiungono l’endocarpo; 60 E) Lesioni che raggiungono l’endocarpo non cicatrizzate; drupe perdute. 100 CLASSIFICAZIONI DEL DANNO 30 Art. 9 - Olive da olio D.O.P. A integrazione di quanto previsto all’art. precedente (Art. 8 – Operatività della garanzia – Oggetto della garanzia) esclusivamente per i danni da grandine, il danno determinato in base alle classificazioni e coefficienti relativi alla tabella di cui a detto articolo, viene maggiorato come di seguito indicato: Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione. Tale garanzia decorre dalle ore 12 del 15 agosto. Fascicolo condizioni assicurative 2014 - aggiornato a Marzo 2014 PRODOTTO MAIS DA GRANELLA – DA INSILAGGIO – DA BIOMASSA Art. 12 – Operatività della garanzia per coltivazione irrigua e non irrigua. Nel certificato di assicurazione l’Assicurato dovrà indicare se le colture assicurate sono irrigue o no, ai sensi delle definizioni di polizza. Nel caso in cui l’appezzamento, indicato nel certificato come coltivazione irrigua, non usufruisse anche parzialmente degli interventi irrigui necessari per produrre le quantità di prodotto dichiarate, dovrà essere considerata agli effetti della resa assicurata come coltura non irrigua. Per le colture irrigue la perdita di produzione conseguente a Siccità, è risarcibile esclusivamente a seguito di: ●● esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni; ●● provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l’irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni. Art. 10 – Decorrenza e cessazione della garanzia Fermo restando quanto previsto all’art. 2 - Pagamento del premio - Decorrenza e cessazione della garanzia delle Norme generali che regolano l’assicurazione, la garanzia non può decorrere prima dell’emergenza. Limitatamente all’avversità siccità che può essere concessa in deroga all’ultimo comma dell’art. 1 delle Norme che regolano l’assicurazione multirischio, la garanzia decorre dall’inizio della fase fenologica “seconda sottofase di levata”, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell’appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico e cessa alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell’ appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico. MAIS DA GRANELLA La garanzia relativa all’avversità venti forti, cessa, con l’eccezione dell’ evento il cui effetto distruttivo sia tale da impedire la raccolta meccanica all’inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l’aspetto definitivo della cultivar e compare il “punto nero” che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell’appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico. La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi per uso alimentare umano o animale. Se per alimentazione umana o per amideria deve essere dichiarato sul certificato per poter accedere al supplemento di garanzia di qualità. MAIS DA INSILLAGGIO – MAIS DA BIOMASSA La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa. Art. 11 – Massima resa assicurabile per ettaro La resa assicurata per la coltura non irrigua, non potrà essere superiore all’ 70% dei quantitativi previsti dalla delibera della Giunta Provinciale per le colture irrigue salvo il caso in cui l’Assicurato produca la documentazione prevista dalla normativa in vigore atta a dimostrare la maggior quantità unitaria prodotta. Art. 13 – Danno di qualità - Tabelle di maggiorazione La quantificazione del danno di qualità, esclusivamente per il prodotto mais da insilaggio, dopo aver accertato il danno di quantità è convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nelle seguenti tabelle; per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione. MAIS DA INSILAGGIO/BIOMASSA Percentuale perdita di quantità 0 10 20 30 40 50 60 70 80-100 Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo 0 6 8 10 15 20 25 30 30 31 MAIS DA GRANELLA Percentuale perdita di quantità 0 10 20 30 40 50 60 70 80-100 Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo 0 4 6 8 10 12 15 18 20 Prodotto mais granella: se fosse colpito da grandine nel periodo della fioritura il coefficiente per il danno di qualità può essere aumentato fino ad un 30% in considerazione di effettive perdite qualitative riscontrabili sul prodotto considerate maggiori della percentuale massima applicata come sopra. Se destinato a mais per uso alimentare o per uso industriale (amiderie) certificato da contratti stipulati con le Società che ritirano il prodotto, in caso di danni causati da eventi garantiti con la presente assicurazione, tali da determinare il declassamento del prodotto a mais zootecnico o da biomassa, la Società riconoscerà una ulteriore perdita di qualità sul prodotto residuo pari a 10% (10 punti percentuali). La garanzia del danno di qualità decorre dall’inizio della fase fenologica “seconda sottofase di levata” intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell’appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico e cessa alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell’appezzamento assicurato. ●● per il mais da seme il danno di qualità è riconosciuto solo per le avversità che si verificano nei trenta giorni che precedono e seguono la fioritura. Art. 14 – Spese di salvataggio per danni precoci da Gelo, Brina, Sbalzo Termico e/o Eccesso di Pioggia A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all’art. 10 – Anticipata risoluzione del contratto, delle Norme generali che regolano l’assicurazione, nel caso di danni precoci da: ●● gelo/brina/sbalzo termico; ●● eccesso di pioggia che si sia verificato entro il 30/6; 32 e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre: ●● il 30% delle piantine dell’ appezzamento assicurato, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 4,5 piante/ mq, oppure ●● la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1 ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell’area interessata inferiore a 3,2 piante/mq. La Società, su richiesta dell’Assicurato, risarcirà il danno convenzionale stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, avendo a riferimento i costi sostenuti dall’Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, e operazioni colturali connesse), compresa l’area necessaria per ricostruire, attraverso un lavoro di buona agricoltura, una intera striscia di terra riseminata. Il prodotto riseminato si considera assicurato e parte integrante della singola partita. In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all’art. 11 – Modalità per la rilevazione del danno, delle Norme generali che regolano l’assicurazione. Art. 15 - Quantificazione del danno in caso di mancata risemina Dopo aver calcolato il danno come previsto all’art. 13 – Mandato del perito delle Norme generali che regolano l’assicurazione e prima di detrarre le percentuali di danno dovuti agli eventi assicurati come detto all’art. 7 – Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia delle Norme generali che regolano l’assicurazione - e quelle relative alla franchigia dovranno essere applicate le centesime parti, riparametrate sull’intera produzione aziendale assicurata della singola partita, perse ai sensi del precedente articolo. Fascicolo condizioni assicurative 2014 - aggiornato a Marzo 2014 PRODOTTI ORTICOLE (fagiolo, fagiolino, pisello, pomodoro, cetriolo, cavolfiore, cavolo cappuccio, verza, insalata, radicchio, porro, bietola da coste e da foglie, zucca e zucchina) Art. 16 - Decorrenza e cessazione della garanzia Fermo restando quanto previsto all’art. 2 - Decorrenza della garanzia delle Norme generali che regolano l’assicurazione, la garanzia decorrere: ●● dall’emergenza in caso di semina; ●● ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla. In base ai seguenti eventi cessa: ●● gelo, brina e sbalzo termico a maturazione di raccolta e comunque non oltre le ore 12.00 del 31 ottobre; ●● eccesso di pioggia: a maturazione di raccolta e comunque non oltre le ore 12.00 del 31 ottobre; ●● siccità alle fine della fase fenologica di ingrossamento dei frutti. Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare la garanzia si estingue progressivamente in rapporto Art. 17 - Operatività della garanzia La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto, idoneo alla destinazione consumo fresco o industriale, ottenibile dal 1° taglio di un solo ciclo produttivo. Sul certificato di assicurazione per ciascun appezzamento, Intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo, deve essere indicata la data della semina e la data presunta della raccolta nonché la destinazione del prodotto stesso (consumo fresco o industria). Art. 18 – Danno da qualità Dopo aver accertato l’eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato, sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue: Classe danno Descrizione % danno qualità a) Le bacche, i baccelli, i bulbi e le foglie di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche le bacche, i baccelli, i bulbi e le foglie che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, protuberanze non eccessive per i costoluti, lievi difetti alla buccia (epicarpo). 0 b) Le bacche, i baccelli, i bulbi e le foglie di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche le bacche i baccelli, i bulbi e le foglie che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, protuberanze più marcate, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: • 1 cm, di lunghezza per difetti di forma allungata; • 2 cm2 di superficie totale per gli altri difetti per fagiolo, fagiolino, pisello, cetriolo, • 3 cm di lunghezza per difetti di forma allungata: 4 cmq di superficie totale, per gli altri prodotti 50 c) Le bacche i baccelli, i bulbi e le foglie di questa classe devono presentare la forma e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia. 85 33 N. B. – I fiori, destinati alla fruttificazione per l’utilizzazione mercantile, persi, le bacche, i baccelli e le foglie distrutte (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o alterazioni conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. Per lo spinacio da consumo fresco dopo aver accertato l’eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell’effettiva perdita delle caratteristiche della produzione in base alla seguente tabella convenzionale Art. 19 – Spese di salvataggio per danni precoci da eccesso di pioggia A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all’ art. 10 - Anticipata risoluzione del contratto, delle Norme generali che regolano l’assicurazione, nel caso di danni precoci provocati da eccesso di pioggia che si siano verificati entro il 30/05 e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, la Società risarcirà un danno stabilito di comune accordo (in deroga a quanto previsto per soglia e franchigia) fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall’Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività). In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all’art. 6 Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno, del presente allegato. Art. 20 - Quantificazione del danno in caso di mancata risemina Dopo aver calcolato il danno come previsto all’ art. 6 - Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno, delle Norme che regolano l’assicurazione multirischio e prima di detrarre le percentuali di danno dovuti agli eventi assicurati come detto all’art. 7 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia delle Norme generali che regolano l’assicurazione - e quelle relative alla franchigia .dovranno essere applicate le centesime 34 parti, riparametrate sull’intera produzione aziendale assicurata, perse ai sensi del precedente articolo. Art. 21 - Adempimenti in caso di danno Denuncia di danno, in deroga a quanto previsto all’ art. 6 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro delle Norme generali che regolano l’assicurazione, il danno deve essere comunicato mezzo telegramma, fax o e-mail certificata alla Società entro 24 ore dall’evento. PRODOTTO PATATA Art. 22 - Decorrenza e Cessazione della garanzia Ad integrazione di quanto previsto all’ art. 2 Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia del presente allegato e fermo quanto in esso contenuto, la garanzia decorre dalla semina e cessa alla maturazione del prodotto e comunque non oltre le ore 12.00 del 31 agosto per le varietà precoci e del 30 ottobre per le varietà tardive. La garanzia vento forte cessa all’inizio della fase di ingiallimento dell’apparato fogliare che indica la fase di raccolta dei tuberi. Art. 23 - Operatività della garanzia L’Assicurato ha l’obbligo di assicurare l’intera produzione aziendale anche se insistente su Comuni diversi. In caso di mancato ritiro di prodotto da parte di chi, di norma, acquista le patate, sia esso industria di trasformazione, enti a cui l’Assicurato aderisce, commercianti con cui è stipulato il contratto di vendita, l’Assicurato è comunque tenuto a garantire allo stesso prodotto condizioni di stoccaggio adeguate e ricercare canali alternativi di mercato. Fermo comunque quanto previsto all’ articolo precedente. Art. 24 – Danno di qualità Premesso che in nessun caso la Società pagherà importo superiore al 50% delle somme assicurate alle singole partite per danni imputabili alla “qualità”, dopo aver accertato l’eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato, sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue: Fascicolo condizioni assicurative 2014 - aggiornato a Marzo 2014 Classe danno Descrizione % danno qualità a) I tuberi di questa classe di danno devono essere di buona qualità. Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da imperfezioni esterne ed interne e da marciume secco ed umido. Non devono presentare addolcimento da gelo, vetrosità ed inverdimento . Fanno parte di questa classe i tuberi che: • presentano un calibro minimo di 45 mm. e massimo di 75 mm; • sono privi di screpolature, lesioni, maltrattamenti; • sono privi di deformazioni o con deformazione appena accennata. 0 b) I tuberi di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile. Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da marciume secco ed umido. Non devono presentare vetrosità e addolcimento da gelo. Fanno parte di questa classe i tuberi di tutte le tipologie varietali, esenti da qualsiasi imperfezione interna od esterna che possa influire sulla commerciabilità del prodotto e che presentano un calibro compreso fra: • mm. 28 e mm. 45 nonché quelli di calibro superiore a mm. 75. Sono ammessi i tuberi di cui alla classe a) che presentano lievi difetti di forma, lievi difetti di sviluppo, lievi difetti di colorazione non superiori: • a 5 mm. di profondità per le screpolature e/o lesioni; • al 10% della superficie totale del tubero per inverdimento; • al 20% del volume totale del tubero per deformazioni. 35 c) I tuberi di questa classe devono essere di qualità mercantile e presentare imperfezioni esterne e interne, difetti di sviluppo e colorazione importanti superiori: - a 5 mm di profondità per screpolature e/o lesioni - tra il 10 e il 30% della superficie totale del tubero per inverdimento; - tra il 20 e il 50% del volume totale del tubero per deformazioni. 50 d) I tuberi di questa classe presentano caratteristiche tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a), b), c) e destinati pertanto alla trasformazione industriale. 85 Art. 25 – Spese di salvataggio per danni precoci da eccesso di pioggia A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all’ art. 10 - Anticipata risoluzione del contratto, delle Norme generali che regolano l’assicurazione, nel caso di danni precoci provocati da eccesso di pioggia che si siano verificati entro il 30/05 e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2 piante/mq., la Società risarcirà un danno stabilito di comune accordo (in deroga a quanto previsto per soglia e franchigia) fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall’Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività). In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all’art. 13 – Mandato del perito delle Norme generali che regolano l’assicurazione. Art. 26 - Quantificazione del danno in caso di mancata risemina Dopo aver calcolato il danno come previsto all’ art. 13 – Mandato del perito delle Norme generali che regolano l’assicurazione e prima di detrarre le percentuali di danno dovuti agli eventi assicurati come detto all’ art. 7 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia delle Norme generali che regolano l’assicurazione - e quelle relative alla franchigia dovranno essere applicate le centesime parti, riparametrate sull’intera produzione aziendale assicurata, perse ai sensi del precedente articolo. Art. 27 – Varietà Sono considerate varietà distinte le patate precoci, cioè quelle la cui raccolta avviene entro il 15 agosto e quelle tardive, cioè quelle la cui raccolta avviene entro il 15 novembre. 35 VIVAI DI VITE, BARBATELLE INNESTATE E FRANCHE DI VITE IN VIVAIO Art. 28 - Decorrenza e cessazione della garanzia La garanzia, fermo restando quanto previsto all’ art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia delle Norme generali che regolano l’assicurazione, ha inizio dall’attecchimento dell’innesto talea o della talea franca e termina con la caduta delle foglie. Art 29 - Operatività della garanzia ●● La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche), secondo le norme vigenti. ●● Gli innesti talea (barbatelle innestate) devono presentare un callo di cicatrizzazione dell’innesto Classe danno a) b) c) d) Art. 30 - Danno di qualità Dopo aver accertato l’eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato convenzionalmente sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti: Descrizione Illesi o con lesioni interessanti la corteccia della porzione di tralcio a tre gemme fertili. Lesioni interessanti il cambio, localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme fertili. Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo e svettamenti che comportino un accrescimento inferiore alla normalità stabilita nella porzione di tralcio a tre gemme fertili. Lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme fertili ed interessanti i tessuti del cilindro centrale. L’effetto del danno grandine che abbia comportato: ●● rimarginazione dei tessuti è definito lesione; ●● mancata rimarginazione dei tessuti è definito lacerazione. Sono considerate perdute e pertanto valutate solo come danno di quantità le talee che, a seguito di danni provocati dagli eventi in garanzia, non possono essere in alcun modo recuperate e che, comunque, presentino i seguenti danni causati dagli eventi atmosferici assicurati: ●● innesti talea (barbatelle innestate) ●● lesioni sull’innesto compromettenti la saldatura dei bionti; ●● asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione; ●● lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme ed interessanti la zona midollare del cilindro centrale. ●● le talee franche (barbatelle franche) ●● asportazione totale del germoglio principale ed 36 ben formato ed un germoglio vitale. Le talee franche (barbatelle franche) devono presentare un germoglio vitale. ●● Poiché il valore della barbatella non è condizionato dal solo germoglio “principale”, qualora esso sia colpito da un evento in garanzia, ma la barbatella presenti altro germoglio “similare” in grado di assolvere alle funzionalità richieste alla barbatella stessa, per la classificazione del danno deve essere preso in considerazione questo germoglio suppletivo e non il principale. % danno qualità 0 35 45 70 assenza di ricacci giunti a maturazione; ●● lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme ed interessanti la zona midollare del cilindro centrale. PIANTE DI VITI PORTAINNESTI, PIANTE MADRI DI PORTAINNESTI DI VITI Art. 31 - Decorrenza e cessazione della garanzia La garanzia, fermo restando quanto previsto all’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia delle Norme generali che regolano l’assicurazione, inizia dalla schiusa delle gemme e termina con la caduta delle foglie. Art 32 - Operatività della garanzia La garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di piante madre di porta innesti di vite. La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l’indicazione: Fascicolo condizioni assicurative 2014 - aggiornato a Marzo 2014 talee con diametro non inferiore a 6,5 mm; b)diametro maggiore dell’estremità più grossa non superiore a 14 mm; c)lunghezza di 40 cm circa. ●● della varietà; ●● dell’età; ●● della forma di allevamento (strisciante od impalcato); ●● del numero dei ceppi. Le talee, per le quali viene prestata la garanzia, devono presentare i seguenti requisiti: a)diametro maggiore dell’estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm, con tolleranza del 25% di Classe danno Art. 33 - Danno di qualità Dopo aver accertato l’eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato convenzionalmente sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti: Descrizione % danno qualità a) Illese; segni di percossa; lesioni alla corteccia e/o al cambio 0 b) Qualche lesione rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo 30 c) Più lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo 50 d) Qualche lesione non rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo 75 Sono considerate perdute e pertanto valutate solo come danno di quantità le talee che, a seguito di danni provocati dagli eventi in garanzia, non possono essere in alcun modo recuperate e che, comunque, abbiano subito numerose lacerazioni al cilindro centrale e/o midollo, talee non ottenute per stroncamento del sarmento. VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO, KIWI E DI OLIVO (VIVAI PIANTE DA FRUTTO POMACEE E DRUPACEE E VIVAI PIANTE DI OLIVO) Art. 34 - Decorrenza e cessazione della garanzia La garanzia, fermo restando quanto previsto all’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia delle Norme generali che regolano Classe danno a) b) c) d) l’assicurazione, ha inizio dalla schiusa delle gemme. Art. 35 - Operatività della garanzia La garanzia riguarda gli astoni di un anno e/o knips nella loro interezza, fusto centrale e rami anticipati laterali, con esclusione di quelli provenienti da portainnesto di tre anni ed oltre. Le piante che sono destinate a formare i knips sono assicurabili anche se evidenziano danni da eventi atmosferici in garanzia verificatesi nell’anno precedente. Art. 36 - Danno di qualità Dopo aver accertato l’eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato convenzionalmente sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti: Descrizione Astoni illesi o con lesioni superficiali interessanti l’epidermide o che incidono l’epidermide interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono rimarginate Astoni con numerose lesioni che incidono l’epidermide interessando tessuti legnosi completamente rimarginate, astoni con rade lesioni non rimarginate inferiori a cm. 1,5. Rottura di uno o due rami anticipati Astoni con numerose lesioni inferiori a cm. 1,5 non rimarginate e/o numerose lesioni superiori a cm. 1,5 rimarginate e/o qualche lesione non rimarginata superiore a cm. 1,5, rade lacerazioni. Rottura di almeno tre rami anticipati Astoni con numerose lesioni superiori a cm. 1,5 non rimarginate e/o lesioni che possono provocare la rottura di almeno quattro rami anticipati, qualche lacerazione. – Piante svettate (ultimi 30 cm) % danno qualità 0 30 50 70 37 Sono considerati perduti e pertanto valutati solo come danno di quantità gli astoni che non possono essere in alcun modo recuperati e che, comunque, presentino i seguenti danni causati dagli eventi atmosferici assicurati: stroncature, numerose lacerazioni che possono provocare la rottura di almeno cinque rami anticipati, profonde lacerazioni dei tessuti legnosi. 38 NB: Per lesione si intende una ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione il cui callo cicatriziale riuscirà a ripristinare la normale funzionalità della pianta; Per lacerazione si intende una ferita che si presenta estesa e profonda che, pur presentando manifestazioni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave ed irreparabile alterazione morfologica e funzionale; Per rottura di rami si intende il troncamento del ramo per almeno due/terzi del proprio sviluppo. Fascicolo condizioni assicurative 2014 - aggiornato a Marzo 2014 Allegato 7 olano Norme che reg strutture l’assicurazione ndine/ “reti antigra nel” antiacqua, tun RETI ANTIGRANDINE Art. 1 - Definizioni Rete antigrandine/antiacqua: la tensiostruttura utilizzata per la difesa attiva delle piante e delle produzioni costituita da: ●● Sistema di palificazione; ●● Rete in fibra polietilenica; ●● Tiranti, ancore e quant’altro utilizzato per la messa in opera dell’impianto; il tutto realizzato a regola d’arte. Tunnel con struttura in ferro e copertura in film plastico: la tensiostruttura utilizzata per la difesa attiva delle piante e delle produzioni costituita da: ●● Sistema di palificazione; ●● Film in materiale plastico; ●● Tiranti, ancore e quant’altro utilizzato per la messa in opera dell’impianto; il tutto realizzato a regola d’arte. Art. 2 – Oggetto – Decorrenza della garanzia La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle “reti antigrandine/antiacqua e tunnel” assicurate, dalla percossa della grandine, dall’azione del vento forte, trombe d’aria, uragani, fulmine, eccesso di pioggia e da eccesso di neve, quando detti eventi siano riscontrabili su una pluralità di enti e colture limitrofi o posti nelle vicinanze. Art. 3 - Esclusioni Sono esclusi i danni Causati da: ●● difetti di montaggio, usura, cattiva manutenzione, realizzazione con palesi difetti e/o vizi ●● inondazioni, frane, smottamenti del terreno, ancorché conseguenti agli eventi garantiti ●● cedimenti strutturali, lacerazioni o strappi che non siano conseguenza immediata, esclusiva e diretta di un evento garantito Subiti da: ●● Impianti produttivi e relativi frutti pendenti ●● reti antigrandine non operanti o momentaneamente rimosse ●● impianti di irrigazione Sono inoltre esclusi i danni: ●● alle reti antigrandine non adeguatamente ripristinate entro le quarantotto ore successive ad un evento garantito dalla presente assicurazione. Art. 4 - Valore dei beni assicurati prodotto reti antigrandine/antipioggia, tunnel Il valore da attribuire ai beni da assicurare è stabilito come segue: a) prodotto reti antigrandine/antiacqua 1. nuove o con meno di tre anni di età, in base ad un valore convenzionale pari a 12.000,00 euro ad ettaro di superficie coperta; 2. di età superiore ai tre anni e fino ai sei anni in base ad un valore convenzionale pari a 10.000,00 euro ad ettaro di superficie coperta; 3. di età superiore ai sei anni e fino ai dieci anni, in base ad un valore convenzionale pari a 8.000,00 euro ad ettaro di superficie coperta; 4. di età superiore ai dieci anni e fino a venti anni, in base ad un valore convenzionale pari a 5.000,00 euro ad ettaro di superficie coperta; Fra le parti rimane convenuto di considerare che il valore della rete rappresenta un terzo del valore totale, mentre i rimanenti due terzi sono attribuiti al valore delle strutture di sostegno. b) prodotto tunnel: Il valore da attribuire ai beni da assicurare è stabilito come segue: 1. tunnel nuovi o con meno di un anno di età, avendo a riferimento il prezzo massimo indicato dal MIPAF con apposito Decreto e deliberato dal C.d.A. del Contraente, moltiplicato per la superficie coperta; 2. tunnel di età superiore ad un anno in base ad un valore convenzionale calcolato applicando a quanto previsto al punto 1) un degrado, per ogni anno di età superiore al primo, calcolato nella misura del 40%, con il massimo dell’80%. Art. 5 - Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno Il perito deve: a) accertare la data in cui l’evento si è verificato; 39 b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo ai confini degli appezzamenti, alla superficie coperta dalle reti antigrandine ed alla eventuale quantità dei prodotti assicurati; c) verificare le condizioni dell’impianto ed il rispetto dei parametri di riferimento per una corretta realizzazione e ancoraggio della struttura; d) effettuare alcune foto del punto critico dell’impianto da allegare ad una breve relazione descrivente le motivazioni del danno; e) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno come segue: RETI ANTIGRANDINE/ANTIACQUA-TUNNEL Art. 6 – Sinistro totale In caso di Sinistro Totale ●● se la rete antigrandine/tunnel è nuova o con meno di tre anni di età, in base al relativo valore come stabilito all’art. 4) punto a).1) per le reti e art. 4) punto b).1) per i tunnel; ●● se la rete antigrandine ha più di tre anni di età, in base al relativo valore convenzionale dell’impianto calcolato con i criteri di cui all’art. 4) punto a) successivi ad 1) per le reti e art. 34 punto b).2) per i tunnel; e deducendo da detti valori il valore di recupero dei residui. Per le reti antigrandine/antipioggia realizzati in fibra polietilenica è previsto, convenzionalmente, un valore massimo della rete per ettaro, escluse le strutture di sostegno, come segue: Art. 8 - Tariffa ●● Relativamente alle “reti antigrandine” tasso 1,00% applicato al valore come definito all’art. 4) – Valore dei beni assicurati. ●● Relativamente alle “reti antigrandine e antipioggia per impianti di ciliegie” tasso 1,50% applicato al valore come definito all’art. 4) – Valore dei beni assicurati. ●● Relativamente ai “tunnel con struttura in ferro e copertura in film plastico” tasso 3,00% applicato al valore come definito all’art. 4) – Valore dei beni assicurati Art. 9 - Soglia – Scoperto – Limite di indennizzo Per le reti antigrandine/antipioggia e strutture in film è prevista l’applicazione della soglia di accesso al risarcimento pari al 30% del valore assicurato VALORE RETE DI COLORE BIANCO RETE DI COLORE NERO € 2.000,00 Di età superiore a 6 anni Di età superiore a 10 anni € 1.500,00 Di età superiore a 7 anni Di età superiore a 11 anni € 1.000,00 Di età superiore a 8 anni Di età superiore a 12 anni € 500,00 Di età superiore a 9 anni Di età superiore a 13 anni € zero Di età superiore a 10 anni Di età superiore a 14 anni Art. 7 – Sinistro parziale In caso di Sinistro Parziale il danno verrà calcolato tenendo conto del costo di ripristino, compreso il valore dei pezzi di ricambio e delle spese di mano d’opera per smontaggio e rimontaggio, le spese di dogana eventualmente sostenute per l’acquisto dei ricambi e le imposte eventualmente non recuperabili. 40 In caso d’impossibilità di sostituire un pezzo o tutte le parti del materiale sinistrato, perché il materiale non è più in produzione o perché i pezzi di ricambio non sono più disponibili, verrà considerato l’ammontare del costo di rimpiazzo o di riparazione delle parti danneggiate, stabilito di comune accordo tra le Parti o dai periti da esse nominati. L’importo, quantificato come sopra, rapportato al valore delle reti/tunnel assicurate, con i limiti e sottolimiti di cui al comma precedente, determina il danno percentuale di ogni singola partita che, se supera la soglia prevista al art. 9), sarà indennizzato al netto dello scoperto di cui al già citato punto 6), entro i limiti convenzionali di valore stabiliti e previsti al art. 4, ed i limiti e sottolimiti di cui al comma precedente. nel medesimo Comune. Superata la soglia di accesso al risarcimento l’assicurazione è prestata con l’applicazione di uno scoperto pari al 10% dell’indennizzo, da applicarsi per partita assicurata. In nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti importo superiore al 80% del valore assicurato per singola partita. Lo scoperto del 10% sarà aumentato al 40% Fascicolo condizioni assicurative 2014 - aggiornato a Marzo 2014 nel caso l’impianto non sia realizzato a regola d’arte intendendo per tali gli impianti che non corrispondono alle seguenti caratteristiche di messa a dimora: ●● palo di testa e laterali diametro minimo 9x9; ●● inclinazione del palo di testa di almeno 80 cm e dei pali laterali di almeno 60 cm, rispetto alla verticale; ●● profondità dei pali minima 70 cm con sottopalo o equivalente a filo terreno; ●● distanza fra i pali sul filare non superiore a 7 metri; ●● ancoraggi di testata e laterali con profondità minima di cm. 90 ed una distanza dal palo minima di cm. 180 testata e 100 cm. laterali; ●● ancoraggi laterali esterni di pali in cemento con profondità non inferiore a 80 cm posti a non meno di cm. 60 dalla proiezione sul terreno del palo medesimo. Saranno tollerate le misure/parametri sopracitate fino ad un 20% di quanto indicato. Lo scoperto del 10%, o del 40%, sarà aumentato di un ulteriore 10% nel caso di mancato rispetto di anche solo una delle seguenti condizioni: ●● legatura cordini superiore ed intermedio in maniera indipendente; ●● Idonei fili di ferro o cordini e sistemi di bloccaggio degli stessi; ●● Tiranti posizionati in maniera perfettamente parallela e perpendicolare alla linea di interfila; ●● Ogni palo laterale posizionato non perfettamente sulla retta passante fra il palo precedente ed il successivo deve essere considerato palo di testata con aggiunta di ulteriori tiranti a contrasto delle forze interfilari non compensate dalla struttura; ●● Corretta manutenzione e messa in tensione dell’impianto. Nel caso risulterà palesemente che il manufatto sia stato messo a dimora senza la minima attenzione alle normali procedure di costruzione non si farà seguito ad alcun indennizzo, con restituzione del premio pagato e non goduto. 41 Allegato 8 olano Norme che reg ne l’assicurazio pluririschio ianto (Strutture “imp produttivo”) Art. 1 - Oggetto – Decorrenza della garanzia Scadenza dell’assicurazione La Società indennizza i danni materiali e diretti causati all’ “impianto produttivo” (piante da frutto e viti) assicurato, dalla percossa della grandine, dall’azione del fulmine, da eccesso di neve, da gelo nonché da vento forte, trombe d’aria, uragani, eccesso di pioggia quando detti eventi siano riscontrabili su una pluralità di enti e colture limitrofi o posti nelle vicinanze. La garanzia decorre dalle ore 12.00 del terzo giorno successivo alla notifica e scade alle ore 24 del 31 dicembre di ogni anno. Art. 2 - Esclusioni Sono esclusi i danni: ●● Causati da: - difetti di montaggio, usura, cattiva manutenzione, realizzazione con palesi difetti e/o vizi della struttura di sostegno; - alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti del terreno, ancorché conseguenti agli eventi garantiti. ●● Subiti da: - reti antigrandine, teli antipioggia, ombrai, impianti antibrina; - frutti pendenti. Art. 3 - Valore dei beni assicurati Il valore assicurato è stabilito convenzionalmente in riferimento al prezzo massimo ad ettaro previsto da specifico D.M. e precisamente: ●● Vigneti fino a 3.000 ceppi/ha € 18.000 ●● Vigneti oltre 3.000 ceppi/ha € 21.000 ●● Frutteti (melo e pero) fino a 10.000 piante/ha € 25.000 ●● Frutteti (melo e pero) oltre 10.000 piante/ha € 45.000 ●● Frutteti (altre produzioni € 15.000 42 Art. 4 - Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno Il perito deve: ●● accertare la data in cui l’evento si è verificato; ●● verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo ai dati catastali, alla superficie coperta dagli enti in garanzia ed al valore attribuito agli stessi; ●● verificare le condizioni dell’impianto ed il rispetto dei parametri di riferimento per una corretta messa a dimora e ancoraggio della struttura d sostegno; ●● effettuare alcune foto del punto critico dell’impianto da allegare ad una breve relazione descrivente le motivazioni del danno; ●● procedere alla stima ed alla quantificazione del danno per singola partita in base al valore assicurato come segue: - le centesime parti di piante in garanzia distrutte e/o danneggiate devono essere applicate al valore assicurato, qualora il danno accertato sia superiore alla soglia prevista, dalle centesime parti di danno devono essere detratte quelle relative ai danni ante rischio e quelle della franchigia e dello scoperto; in caso di danni successivi le centesime parti di danno devono essere sempre riferite al valore inizialmente assicurato. Art. 5 - Tariffa La tassazione applicata è pari al 1,0% del valore assicurato. Art. 6 – Soglia – Scoperto – Limite di Indennizzo È prevista l’applicazione della soglia di accesso al risarcimento pari al 30% del valore assicurato nel medesimo Comune. Superata la soglia di accesso al risarcimento l’assicurazione è prestata con l’applicazione di uno scoperto pari al 10% dell’indennizzo. In nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti importo superiore al 80% del valore assicurato per singola partita nell’anno assicurativo. Lo scoperto del 10% sarà aumentato al 40% nel caso l’impianto di sostegno non sia realizzato a regola d’arte intendendo per tali gli impianti che non corrispondono alle seguenti caratteristiche di messa a dimora: ●● profondità dei pali minima 70 cm; Fascicolo condizioni assicurative 2014 - aggiornato a Marzo 2014 ●● distanza fra i pali sul filare non superiore a 7 metri; ●● ancoraggi di testata e laterali con profondità minima di cm. 70 ed una distanza dal palo minima di cm. 100; Saranno tollerate le misure/parametri sopracitate fino ad un 40% di quanto indicato. ●● Idonei fili di ferro o cordini e sistemi di bloccaggio degli stessi; ●● Tiranti o pali di punta posizionati parallelamente alla linea di interfila; ●● Corretta manutenzione e messa in tensione dell’impianto; Lo scoperto del 10%, o del 40%, sarà aumentato di un ulteriore 10% nel caso di mancato rispetto di anche solo una delle seguenti condizioni: ●● pali non pendenti ad esclusione dei pali inclinati di testata con tirante; ●● profondità dei pali minima 70 cm; Nel caso risulterà palesemente che il manufatto di sostegno e le piante siano state messo a dimora senza la minima attenzione alle normali procedure di costruzione e di impianto frutticolo non si farà seguito ad alcun indennizzo, con restituzione del premio pagato e non goduto. 43 Allegato 9 Prezzi PRODOTTI Cod. Denominazione Codici 100C000 093C000 053C000 00003 09999 00001 095C000 142C000 054C000 Actinidia Albicocche Asparago Bieta da Costa-Bietola da Costa Caki Carota Cavolfiore Pianta 084C000 Cavolo Capuccio 178C000 115C000 012C000 055C000 Rapa Cavolo Verza Cetriolo Cipolle 021C000 Fagioli 024C000 Fagiolini 020C000 Insalata 0050000 Mais da granella 007C000 058C000 Mais da Insillaggio Melanzane 083C000 Mele 118C000 44 Prezzo come da D.M. n. 359 31 gennaio 2014 Prezzo Prezzo Prezzo Prezzo Denominazione Fascia A Fascia B Fascia C Fascia G HAYWARD 54,50 41,00 28,00 6,00 ALBICOCCHE 236,00 177,00 118,00 24,00 ASPARAGO ZAMBANA 450,00 338,00 225,00 45,00 09999 BIETOLA 27,00 21,00 14,00 3,00 09999 09999 00001 09998 09999 00001 03333 09999 09999 09999 00002 00999 03333 09995 09999 09998 09997 09999 00002 00040 09999 09999 09997 09998 09999 00032 00630 00153 09996 00162 00167 00168 00178 00557 00561 TUTTE LE VARIETÀ DA CONSUMO FRESCO DA TAVOLA CAVOLO CAPPUCCIO BIANCO CAVOLO CAPPUCCIO ROSSO CAVOLO RAPA CAVOLO VERZA CETRIOLO CIPOLLE SEMINA PRIMAVERILE FAGIOLI PER USO INDUSTRIALE FAGIOLINI DA INDUSTRIA STORTINA DI TRENTO INDIVIA LATTUGA PAN DI ZUCCHERO NOSTRANO DI STORO MAIS DA GRANELLA MARANO MAIS DA INSILAGGIO MELANZANE ALTRE VARIETÀ EMERGENTI ALTRE VARIETÀ MEDIO TARDIVE ALTRE VARIETÀ PRECOCI BELLA DI BOSKOOP BREABURN ELSTAR EVELINA FLORINA FUJI GALA GLOSTER 69 GOLDEN DEL. OLTRE 350 MT. GOLDEN DEL. FINO A 350 MT 58,00 26,50 38,50 29,00 29,00 35,50 29,50 25,50 33,50 126,00 61,50 115,50 27,50 286,00 28,50 35,00 35,00 90,00 21,00 41,00 4,50 29,00 60,50 36,00 37,00 47,50 40,50 37,00 60,00 38,00 57,50 53,00 37,00 53,50 41,00 44,00 20,00 29,00 22,00 22,00 27,00 23,00 20,00 26,00 95,00 47,00 87,00 21,00 215,00 22,00 27,00 27,00 68,00 16,00 31,00 4,00 22,00 46,00 27,00 28,00 36,00 31,00 28,00 45,00 29,00 44,00 40,00 28,00 41,00 30,80 29,00 14,00 20,00 15,00 15,00 18,00 15,00 13,00 17,00 63,00 31,00 58,00 14,00 143,00 15,00 18,00 18,00 45,00 11,00 21,00 3,00 15,00 31,00 18,00 19,00 24,00 21,00 19,00 30,00 19,00 29,00 27,00 19,00 27,00 20,50 6,00 3,00 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 4,00 13,00 7,00 12,00 3,00 29,00 3,00 4,00 4,00 9,00 3,00 5,00 0,45 3,00 7,00 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 6,00 4,00 6,00 6,00 4,00 6,00 5,00 Fascicolo condizioni assicurative 2014 - aggiornato a Marzo 2014 PRODOTTI Cod. Denominazione 083C000 Mele 083D000 Mele Brevettate 887C000 Nettarine 987C000 079C000 Nettarine Precoci Noci 081C000 Olive olio 018C000 Patate 085C000 Pere 851C000 Pere Precoci 087C000 Pesche 871C000 Pesche Precoci 026C000 010C000 008C000 060C000 Piselli Pomodoro Tavola Pomodoro Pelato Porro 521C000 Radicchio 143C000 119C000 071C000 Ravanello Sedano Spinacio Codici 00201 00203 00225 00244 00130 00226 00120 09995 00558 00378 00058 09994 00487 00322 00510 00543 00358 00360 00359 09998 09999 09999 09999 00001 09999 00002 00004 00001 00096 00162 00080 09998 09999 00148 00311 09999 02001 02002 02003 01215 02001 02002 09996 09999 09999 09999 00001 00002 00003 00004 09999 09999 09999 Prezzo come da D.M. n. 359 31 gennaio 2014 Prezzo Prezzo Prezzo Prezzo Denominazione Fascia A Fascia B Fascia C Fascia G GRANNY SMITH 41,50 32,00 21,00 5,00 GRAVENSTEIN 37,00 28,00 19,00 4,00 IDARED 37,00 28,00 19,00 4,00 JONAGOLD 38,00 29,00 19,00 4,00 MORGENDUFT CLONE ROS 37,00 28,00 19,00 4,00 MORGENDUFT IMPERAT. 37,00 28,00 19,00 4,00 MUTZU 37,00 28,00 19,00 4,00 PINOVA 60,00 45,00 30,00 6,00 RED DEL. OLTRE 350 MT 55,00 42,00 28,00 6,00 RED DEL FINO 350 MT 44,50 33,40 22,30 5,00 RENETTA CANADA 64,00 48,00 32,00 7,00 RUBENS 37,00 28,00 19,00 4,00 STARKING FINO A 350 MT 44,50 33,40 22,30 5,00 STAYMAN NIEPLING’S 38,00 29,00 19,00 4,00 SUMMARED 37,00 28,00 19,00 4,00 WINESAP 2.4.4.4 38,00 29,00 19,00 4,00 CAMEO 59,00 45,00 30,00 6,00 MODI’ 55,00 42,00 28,00 6,00 PINK LADY 72,50 55,00 37,00 8,00 MEDIA MATURAZIONE 52,50 40,00 27,00 6,00 TARDIVE 40,50 31,00 21,00 5,00 PRECOCI 77,50 59,00 39,00 8,00 TUTTE LE VARIETÀ 244,00 183,00 122,00 25,00 D.O.P. EXTRA VERGINE ALTO GARDA 106,00 80,00 53,00 11,00 EXTRA VERGINE 104,50 79,00 53,00 11,00 DA SEMINA 33,00 25,00 17,00 4,00 DI MONTAGNA 32,00 24,00 16,00 4,00 ABATE FETEL 62,50 47,00 32,00 7,00 DECANA DEL COMIZIO 58,00 44,00 29,00 6,00 KAISER IMPERATORE ALESSANDRO 54,00 41,00 27,00 6,00 CONFERENCE 48,00 36,00 24,00 5,00 MARTIN SECCO 100,00 75,00 50,00 10,00 ALTRE VARIETÀ MEDIO TARDIVE 51,00 39,00 26,00 6,00 GUYOT DIEUDANE 56,00 42,00 28,00 6,00 WILLIAM 43,00 33,00 22,00 5,00 ALTRE VARIETÀ PRECOCI 56,00 42,00 28,00 6,00 GIALLE MEDIA MATURAZIONE 47,50 36,00 24,00 5,00 GIALLE TARDIVE 39,00 30,00 20,00 4,00 BIANCHE MEDIA MATURAZIONE 54,50 41,00 28,00 6,00 TARDIVA BIANCA 43,50 33,00 22,00 5,00 GIALLE PRECOCI 75,50 57,00 38,00 8,00 BIANCHE PRECOCI 70,50 53,00 36,00 8,00 DA CONSUMO FRESCO 87,00 66,00 44,00 9,00 CILIEGINO 74,50 56,00 38,00 8,00 TUTTE LE VARIETÀ 10,00 8,00 5,00 1,00 PORRO 39,00 30,00 20,00 4,00 CHIOGGIA 70,00 53,00 35,00 7,00 TARDIVO 70,00 53,00 35,00 7,00 LUNGO MONTAGNA 95,00 72,00 48,00 10,00 RADICCHIO 70,00 53,00 35,00 7,00 RAVANELLO 69,00 52,00 35,00 7,00 DA CONSUMO FRESCO 30,00 23,00 15,00 3,00 DA CONSUMO FRESCO 66,00 50,00 33,00 7,00 45 PRODOTTI Cod. Denominazione 091C000 Susine 911C000 164C000 165C000 Susine Precoci Talee vite madre Nesti di Vite 003C000 Uva da Tavola 002B000 o Uva da Vino Nord o Uva 002D000 da Vino qualità Extra 46 Codici 00016 09999 00186 00244 00288 09996 09996 09999 01750 00061 09999 09998 09997 00047 00369 00068 00133 00135 00140 00168 00171 00183 00185 00187 00204 00888 00229 00230 00231 00200 00249 00250 00265 00266 00267 00278 00281 00287 00300 00320 00328 09998 09997 01047 01369 01068 01370 01100 01133 01171 01183 01185 01187 Prezzo come da D.M. n. 359 31 gennaio 2014 Prezzo Prezzo Prezzo Prezzo Denominazione Fascia A Fascia B Fascia C Fascia G BLACK GOLD 78,00 59,00 39,00 8,00 ITALIA 78,00 59,00 39,00 8,00 PRESIDENT 67,50 51,00 34,00 7,00 STANLEY=S.CLARA CALIFORNIA 60,50 46,00 31,00 7,00 DRO=PRUGNA DI DRO 71,00 54,00 36,00 8,00 ALTRE VARIETÀ MEDIO TARDIVE 71,00 54,00 36,00 8,00 ALTRE VARIETÀ 77,00 58,00 39,00 8,00 TALEE DI VITE MADRE 0,16 0,12 0,08 0,02 NESTI DI VITE 0,04 0,03 0,02 0,01 SCHIAVA GROSSA 53,00 40,00 27,00 6,00 ALTRA UVA DA TAVOLA APIRENA 82,00 62,00 41,00 9,00 FRAGOLA 53,00 40,00 27,00 6,00 ITALIA 45,00 34,00 23,00 5,00 CABERNET FRANC DOC 89,00 67,00 45,00 9,00 CABERNET SAUVIGNON DOC 89,00 67,00 45,00 9,00 CHARDONNAY DOC 140,00 105,00 70,00 14,00 LAGREIN DOC 96,00 72,00 48,00 10,00 LAMBRUSCO 42,00 32,00 21,00 5,00 INCROCIO MANZONI 115,00 87,00 58,00 12,00 MARZEMINO DOC 92,00 69,00 46,00 10,00 MERLOT DOC 85,00 64,00 43,00 9,00 MOSCATO GIALLO DOC 153,00 115,00 77,00 16,00 MOSCATO ROSA DOC 153,00 115,00 77,00 16,00 MULLER THURGAU DOC 120,00 90,00 60,00 12,00 NOSIOLA DOC 97,00 73,00 49,00 10,00 NOSIOLA VIN SANTO DOC 97,00 73,00 49,00 10,00 PINOT BIANCO DOC 132,00 99,00 66,00 14,00 PINOT GRIGIO DOC 115,50 87,00 58,00 12,00 PINOT NERO DOC 138,00 104,00 69,00 14,00 REBO DOC 111,00 84,00 56,00 12,00 RIESLING ITALICO DOC 115,00 87,00 58,00 12,00 RIESLING RENANO DOC 115,00 87,00 58,00 12,00 SAUVIGNON DOC 138,00 104,00 69,00 14,00 SCHIAVA VALDADIGE DOC 88,00 66,00 44,00 9,00 SCHIAVA GRIGIA DOC 88,00 66,00 44,00 9,00 SYLVANER VERDE DOC 130,00 98,00 65,00 13,00 TEROLDEGO DOC 91,50 69,00 46,00 10,00 TRAMINER AROMATICO DOC 198,00 149,00 99,00 20,00 ENANTIO VALDADIGE DOC 78,00 59,00 39,00 8,00 ROSSE COMUNI 23,50 18,00 12,00 3,00 BIANCHE COMUNI 20,00 15,00 10,00 2,00 BIANCHE DI PREGIO 25,50 20,00 13,00 3,00 ROSSE DI PREGIO 36,00 27,00 18,00 4,00 CABERNET FRANC IGT 60,00 45,00 30,00 6,00 CABERNET SAUVIGNON IGT 60,00 45,00 30,00 6,00 CHARDONNAY IGT 68,00 51,00 34,00 7,00 GROPPELLO DI REVO’ IGT 193,00 145,00 97,00 20,00 KERNER IGT 110,00 83,00 55,00 11,00 LAGREIN IGT 50,00 38,00 25,00 5,00 MERLOT IGT 60,00 45,00 30,00 6,00 MOSCATO GIALLO IGT 55,00 42,00 28,00 6,00 MOSCATO ROSA IGT 55,00 42,00 28,00 6,00 MULLER THURGAU IGT 77,50 59,00 39,00 8,00 Fascicolo condizioni assicurative 2014 - aggiornato a Marzo 2014 PRODOTTI Cod. Denominazione 002B000 o Uva da Vino Nord o Uva 002D000 da Vino qualità Extra 061C000 Vivai di vite (Barbatelle) 062C000 Vivai Piante da Frutto 186C000 Vivai Piante Fragola 225C000 Piante da Orto Standard 013C000 Zucca 014C000 Zucchine Codici 01204 01229 01230 01231 01200 01249 01250 01265 01266 01267 01278 01280 01281 01287 01300 00002 00014 00080 00100 00101 09999 09999 09999 09999 Prezzo come da D.M. n. 359 31 gennaio 2014 Prezzo Prezzo Prezzo Prezzo Denominazione Fascia A Fascia B Fascia C Fascia G NOSIOLA IGT 76,50 58,00 39,00 8,00 PINOT BIANCO IGT 70,00 53,00 35,00 7,00 PINOT GRIGIO IGT 82,50 62,00 42,00 9,00 PINOT NERO IGT 60,00 45,00 30,00 6,00 REBO IGT 50,00 38,00 25,00 5,00 RIESLING ITALICO IGT 69,00 52,00 35,00 7,00 RIESLING RENANO IGT 69,00 52,00 35,00 7,00 SAUVIGNON IGT 69,00 52,00 35,00 7,00 SCHIAVA VALDADIGE IGT 46,00 35,00 23,00 5,00 SCHIAVA GRIGIA IGT 46,00 35,00 23,00 5,00 SYLVANER VERDE IGT 78,00 59,00 39,00 8,00 SYRAH VALLAGARINA IGT 50,00 38,00 25,00 5,00 TEROLDEGO IGT 60,00 45,00 30,00 6,00 TRAMINER AROMATICO IGT 74,50 56,00 38,00 8,00 ENANTIO VALDADIGE IGT 47,00 36,00 24,00 5,00 BARBATELLE VITE STANDARD caduno 1,13 0,85 0,57 0,12 BARBATELLE VITE CERTIFIC. caduno 1,13 0,85 0,57 0,12 ASTONI POMACEE caduno 3,13 2,35 1,57 0,32 ASTONI CON RAMI ANTICIPATI caduno 4,33 3,25 2,17 0,44 TIPO KNIPS caduno 5,10 3,83 2,55 0,51 FRIGOCONSERVATE CAT. AA+ caduno 0,22 0,17 0,11 0,03 PIANTINE ORTO STANDARD €/mq 63,00 47,25 31,50 7,00 ZUCCA 27,50 21,00 14,00 3,00 ZUCCHINE IN PIENA AREA 40,00 30,00 20,00 4,00 FIORE DI ZUCCHINE caduno 0,20 0,15 0,10 0,02 Per facilità di comprensione dei Soci si sono indicati i prezzi a q.le, si precisa che la conversione a unità di misura ufficiale è la seguente: 1 quintale (q.le) = 0,1 Tonellate (Ton.) = 100 chilogrammi N.B. - I PREZZI MERCURIALI EVIDENZIATI CON COLORE ROSSO SONO PURAMENTE INDICATIVI IN QUANTO IN ATTESA DI DELIBERA DA PARTE DEL MINISTERO COMPETENTE Prodotti Codice S97 S98 S99 S96 S95 S88 S84 S85 S81 S82 S83 Denominazione Serre al mq Tunnel al mq Reti ad Ha Reti ad Ha Impianti produttivi ad Ha Impianti produttivi ad Ha Prezzo come da D.M. n. Denominazione COPERTURA VETRO TEMPERATO COPERTURA IN VETRO NON TEMPRATO O PLASTICA STRUTTURA METALLO E FILM PLASTICO STRUTTURA METALLO E FILM PLASTICO ANTIGRANDINE NUOVE ANTIPIOGGIA NUOVE VIGNETI A MEDIA DENSITÀ (fino a 3.000 ceppi/ha) VIGNETI AD ALTA DENSITÀ (oltre 3.000 ceppi/ha) FRUTTETI (Pesco, Kiwi, Ciliegio, Albicocco, ecc.) FRUTTETI A MEDIA DENSITÀ (Melo, Pero fino a 10.000 piante/ha) FRUTTETI AD ALTA DENSITÀ (Melo, Pero - Superspindel oltre 10.000 piante/ha) Prezzo Fascia A 230,00 200,00 120,00 120,00 12.000,00 12.000,00 18.000,00 21.000,00 15.000,00 25.000,00 45.000,00 47 PRODOTTI Cod. Prezzo Fascia F Prezzo Fascia H Denominazione Codici 100C000 Actinidia 00003 HAYWARD 65,00 49,00 33,00 7,00 093C000 Albicocche 09999 ALBICOCCHE 283,00 213,00 142,00 29,00 053C000 Asparago 00001 ASPARAGO ZAMBANA 540,00 405,00 270,00 54,00 118C000 Bieta da Costa-Bietola da Costa 09999 BIETOLA 32,00 24,00 16,00 4,00 095C000 Caki 09999 TUTTE LE VARIETÀ 69,00 52,00 35,00 7,00 142C000 Carota 09999 DA CONSUMO FRESCO 31,00 24,00 16,00 4,00 054C000 Cavolfiore Pianta 00001 DA TAVOLA 46,00 35,00 23,00 5,00 09998 CAVOLO CAPPUCCIO BIANCO 34,00 26,00 17,00 4,00 09999 CAVOLO CAPPUCCIO ROSSO 34,00 26,00 17,00 4,00 084C000 Cavolo Capuccio 178C000 Rapa 00001 CAVOLO RAPA 42,00 32,00 21,00 5,00 115C000 Cavolo Verza 03333 CAVOLO VERZA 35,00 27,00 18,00 4,00 012C000 Cetriolo 09999 CETRIOLO 30,00 23,00 15,00 3,00 055C000 Cipolle 09999 CIPOLLE SEMINA PRIMAVERILE 40,00 30,00 20,00 4,00 09999 FAGIOLI 151,00 114,00 76,00 16,00 00002 PER USO INDUSTRIALE 73,00 55,00 37,00 8,00 00999 FAGIOLINI 138,00 104,00 69,00 14,00 03333 DA INDUSTRIA 33,00 25,00 17,00 4,00 09995 STORTINA DI TRENTO 343,00 258,00 172,00 35,00 09999 INDIVIA 34,00 26,00 17,00 4,00 09998 LATTUGA 42,00 32,00 21,00 5,00 021C000 Fagioli 024C000 Fagiolini 020C000 0050000 Insalata Mais da granella 09997 PAN DI ZUCCHERO 42,00 32,00 21,00 5,00 09999 NOSTRANO DI STORO 108,00 81,00 54,00 11,00 00001 MAIS VITREO 25,00 19,00 13,00 3,00 00040 MARANO 49,00 37,00 25,00 5,00 MAIS DA GRANELLA 5,00 4,00 3,00 0,50 007C000 Mais da Insillaggio 00002 058C000 Melanzane 09999 MELANZANE 34,00 26,00 17,00 4,00 09997 ALTRE VARIETÀ EMERGENTI 72,00 54,00 36,00 8,00 09998 ALTRE VARIETÀ MEDIO TARDIVE 43,00 33,00 22,00 5,00 09999 ALTRE VARIETÀ PRECOCI 44,00 33,00 22,00 5,00 00032 BELLA DI BOSKOOP 57,00 43,00 29,00 6,00 00630 BREABURN 48,00 36,00 24,00 5,00 00153 ELSTAR 44,00 33,00 22,00 5,00 09996 EVELINA 72,00 54,00 36,00 8,00 00162 FLORINA 45,00 34,00 23,00 5,00 00167 FUJI 69,00 52,00 35,00 7,00 00168 GALA 63,00 48,00 32,00 7,00 00178 GLOSTER 69 44,00 33,00 22,00 5,00 00557 GOLDEN DEL. OLTRE 350 MT. 64,00 48,00 32,00 7,00 00561 GOLDEN DEL. FINO A 350 MT 49,20 36,90 24,60 5,00 00201 GRANNY SMITH 49,00 37,00 25,00 5,00 00203 GRAVENSTEIN 44,00 33,00 22,00 5,00 00225 IDARED 44,00 33,00 22,00 5,00 00244 JONAGOLD 45,00 34,00 23,00 5,00 00130 MORGENDUFT CLONE ROS 44,00 33,00 22,00 5,00 00226 MORGENDUFT IMPERAT. 44,00 33,00 22,00 5,00 00120 MUTZU 44,00 33,00 22,00 5,00 09995 PINOVA 72,00 54,00 36,00 8,00 083C000 48 Varietà a coltivazione biologica Prezzo Prezzo Denominazione Fascia Fascia D E Mele Fascicolo condizioni assicurative 2014 - aggiornato a Marzo 2014 PRODOTTI Cod. 083C000 083D000 Denominazione Mele Mele Brevettate Codici Varietà a coltivazione biologica Prezzo Prezzo Denominazione Fascia Fascia D E Prezzo Fascia F Prezzo Fascia H 00558 RED DEL. OLTRE 350 MT 66,00 50,00 33,00 7,00 00378 RED DEL FINO 350 MT 53,40 40,10 26,70 6,00 00058 RENETTA CANADA 76,00 57,00 38,00 8,00 09994 RUBENS 44,00 33,00 22,00 5,00 00487 STARKING FINO A 350 MT 53,40 40,10 26,70 6,00 00322 STAYMAN NIEPLING’S 45,00 34,00 23,00 5,00 00510 SUMMARED 44,00 33,00 22,00 5,00 00543 WINESAP 2.4.4.4 45,00 34,00 23,00 5,00 00358 CAMEO 70,00 53,00 35,00 7,00 00360 MODI’ 66,00 50,00 33,00 7,00 00359 PINK LADY 87,00 66,00 44,00 9,00 09998 MEDIA MATURAZIONE 63,00 48,00 32,00 7,00 09999 TARDIVE 48,00 36,00 24,00 5,00 887C000 Nettarine 987C000 Nettarine Precoci 09999 PRECOCI 93,00 70,00 47,00 10,00 079C000 Noci 09999 TUTTE LE VARIETÀ 292,00 219,00 146,00 30,00 081C000 Olive olio 00001 D.O.P. EXTRA VERGINE ALTO GARDA 127,00 96,00 64,00 13,00 09999 EXTRA VERGINE 125,00 94,00 63,00 13,00 00002 DA SEMINA 39,00 30,00 20,00 4,00 00004 DI MONTAGNA 38,00 29,00 19,00 4,00 00001 ABATE FETEL 75,00 57,00 38,00 8,00 00096 DECANA DEL COMIZIO 69,00 52,00 35,00 7,00 00162 KAISER IMPERATORE ALESSANDRO 64,00 48,00 32,00 7,00 00080 CONFERENCE 57,00 43,00 29,00 6,00 09998 MARTIN SECCO 120,00 90,00 60,00 12,00 09999 ALTRE VARIETÀ MEDIO TARDIVE 61,00 46,00 31,00 7,00 00148 GUYOT DIEUDANE 67,00 51,00 34,00 7,00 00311 WILLIAM 51,00 39,00 26,00 6,00 09999 ALTRE VARIETÀ PRECOCI 67,00 51,00 34,00 7,00 02001 GIALLE MEDIA MATURAZIONE 57,00 43,00 29,00 6,00 02002 GIALLE TARDIVE 46,00 35,00 23,00 5,00 02003 BIANCHE MEDIA MATURAZIONE 65,00 49,00 33,00 7,00 01215 TARDIVA BIANCA 52,00 39,00 26,00 6,00 02001 GIALLE PRECOCI 90,00 68,00 45,00 9,00 02002 BIANCHE PRECOCI 84,00 63,00 42,00 9,00 DA CONSUMO FRESCO 104,00 78,00 52,00 11,00 018C000 085C000 851C000 087C000 Patate Pere Pere Precoci Pesche 871C000 Pesche Precoci 026C000 Piselli 09996 010C000 Pomodoro Tavola 09999 CILIEGINO 89,00 67,00 45,00 9,00 008C000 Pomodoro Pelato 09999 TUTTE LE VARIETÀ 12,00 9,00 6,00 2,00 060C000 Porro 09999 PORRO 46,00 35,00 23,00 5,00 00001 CHIOGGIA 84,00 63,00 42,00 9,00 00002 TARDIVO 84,00 63,00 42,00 9,00 00003 LUNGO MONTAGNA 114,00 86,00 57,00 12,00 00004 RADICCHIO 84,00 63,00 42,00 9,00 521C000 Radicchio 143C000 Ravanello 09999 RAVANELLO 82,00 62,00 41,00 9,00 119C000 Sedano 09999 DA CONSUMO FRESCO 36,00 27,00 18,00 4,00 071C000 Spinacio 09999 DA CONSUMO FRESCO 79,00 60,00 40,00 8,00 49 PRODOTTI Cod. 091C000 Denominazione Susine Prezzo Fascia F Prezzo Fascia H 00016 BLACK GOLD 93,00 70,00 47,00 10,00 09999 ITALIA 93,00 70,00 47,00 10,00 00186 PRESIDENT 81,00 61,00 41,00 9,00 00244 STANLEY=S.CLARA CALIFORNIA 72,00 54,00 36,00 8,00 00288 DRO=PRUGNA DI DRO 85,00 64,00 43,00 9,00 09996 ALTRE VARIETÀ MEDIO TARDIVE 85,00 64,00 43,00 9,00 911C000 Susine Precoci 09996 ALTRE VARIETÀ 92,00 69,00 46,00 10,00 164C000 Talee vite madre 09999 TALEE DI VITE MADRE 0,19 0,15 0,10 0,02 165C000 Nesti di Vite 01750 NESTI DI VITE 0,04 0,03 0,02 0,01 00061 SCHIAVA GROSSA 63,00 48,00 32,00 7,00 09999 ALTRA UVA DA TAVOLA 98,00 74,00 49,00 10,00 09998 FRAGOLA 63,00 48,00 32,00 7,00 09998 ITALIA 54,00 41,00 27,00 6,00 00047 CABERNET FRANC DOC 106,00 80,00 53,00 11,00 00369 CABERNET SAUVIGNON DOC 106,00 80,00 53,00 11,00 00068 CHARDONNAY DOC 168,00 126,00 84,00 17,00 00133 LAGREIN DOC 115,00 87,00 58,00 12,00 00135 LAMBRUSCO 50,00 38,00 25,00 5,00 00140 INCROCIO MANZONI 138,00 104,00 69,00 14,00 00168 MARZEMINO DOC 110,00 83,00 55,00 11,00 00171 MERLOT DOC 102,00 77,00 51,00 11,00 00183 MOSCATO GIALLO DOC 183,00 138,00 92,00 19,00 00185 MOSCATO ROSA DOC 183,00 138,00 92,00 19,00 00187 MULLER THURGAU DOC 144,00 108,00 72,00 15,00 00204 NOSIOLA DOC 116,00 87,00 58,00 12,00 00888 NOSIOLA VIN SANTO DOC 116,00 87,00 58,00 12,00 00229 PINOT BIANCO DOC 158,00 119,00 79,00 16,00 00230 PINOT GRIGIO DOC 138,00 104,00 69,00 14,00 00231 PINOT NERO DOC 165,00 124,00 83,00 17,00 00200 REBO DOC 133,00 100,00 67,00 14,00 00249 RIESLING ITALICO DOC 138,00 104,00 69,00 14,00 00250 RIESLING RENANO DOC 138,00 104,00 69,00 14,00 00265 SAUVIGNON DOC 165,00 124,00 83,00 17,00 00266 SCHIAVA VALDADIGE DOC 105,00 79,00 53,00 11,00 00267 SCHIAVA GRIGIA DOC 105,00 79,00 53,00 11,00 00278 SYLVANER VERDE DOC 156,00 117,00 78,00 16,00 00281 TEROLDEGO DOC 109,00 82,00 55,00 11,00 00287 TRAMINER AROMATICO DOC 237,00 178,00 119,00 24,00 00300 ENANTIO VALDADIGE DOC 93,00 70,00 47,00 10,00 00320 ROSSE COMUNI 28,00 21,00 14,00 3,00 00328 BIANCHE COMUNI 24,00 18,00 12,00 3,00 09998 BIANCHE DI PREGIO 30,00 23,00 15,00 3,00 09997 ROSSE DI PREGIO 43,00 33,00 22,00 5,00 01047 CABERNET FRANC IGT 72,00 54,00 36,00 8,00 01369 CABERNET SAUVIGNON IGT 72,00 54,00 36,00 8,00 01068 CHARDONNAY IGT 81,00 61,00 41,00 9,00 01370 GROPPELLO DI REVO’ IGT 231,00 174,00 116,00 24,00 01100 KERNER IGT 132,00 99,00 66,00 14,00 003C000 Uva da Tavola 002B000 Uva da Vino Nord o Uva o da Vino qualità Extra 002D000 50 Codici Varietà a coltivazione biologica Prezzo Prezzo Denominazione Fascia Fascia D E Fascicolo condizioni assicurative 2014 - aggiornato a Marzo 2014 PRODOTTI Cod. Denominazione 002B000 Uva da Vino Nord o Uva o da Vino qualità Extra 002D000 061C000 062C000 186C000 Vivai di vite (Barbatelle) Vivai Piante da Frutto Vivai Piante Fragola Codici Varietà a coltivazione biologica Prezzo Prezzo Denominazione Fascia Fascia D E Prezzo Fascia F Prezzo Fascia H 01133 LAGREIN IGT 60,00 45,00 30,00 6,00 01171 MERLOT IGT 72,00 54,00 36,00 8,00 01183 MOSCATO GIALLO IGT 66,00 50,00 33,00 7,00 01185 MOSCATO ROSA IGT 66,00 50,00 33,00 7,00 01187 MULLER THURGAU IGT 93,00 70,00 47,00 10,00 01204 NOSIOLA IGT 91,00 69,00 46,00 10,00 01229 PINOT BIANCO IGT 84,00 63,00 42,00 9,00 01230 PINOT GRIGIO IGT 99,00 75,00 50,00 10,00 01231 PINOT NERO IGT 72,00 54,00 36,00 8,00 01200 REBO IGT 60,00 45,00 30,00 6,00 01249 RIESLING ITALICO IGT 82,00 62,00 41,00 9,00 01250 RIESLING RENANO IGT 82,00 62,00 41,00 9,00 01265 SAUVIGNON IGT 82,00 62,00 41,00 9,00 01266 SCHIAVA VALDADIGE IGT 55,00 42,00 28,00 6,00 01267 SCHIAVA GRIGIA IGT 55,00 42,00 28,00 6,00 01278 SYLVANER VERDE IGT 93,00 70,00 47,00 10,00 01280 SYRAH VALLAGARINA IGT 60,00 45,00 30,00 6,00 01281 TEROLDEGO IGT 72,00 54,00 36,00 8,00 01287 TRAMINER AROMATICO IGT 89,00 67,00 45,00 9,00 01300 ENANTIO VALDADIGE IGT 56,00 42,00 28,00 6,00 00002 BARBATELLE VITE STANDARD 1,35 1,02 0,68 0,14 00014 BARBATELLE VITE CERTIFIC. 1,35 1,02 0,68 0,14 00080 ASTONI DI 1 ANNO 3,75 2,82 1,88 0,38 00100 ASTONI CON RAMI ANTICIPATI 5,19 3,90 2,60 0,52 00101 TIPO KNIPS FRIGOCONSERVATE CAT. AA+ caduno PIANTINE ORTO STANDARD €/mq 6,12 4,59 3,06 0,62 0,26 0,20 0,13 0,03 75,60 56,70 37,80 8,00 09999 225C000 Piante da Orto Standard 09999 013C000 09999 ZUCCA 33,00 25,00 17,00 4,00 09999 ZUCCHINE IN PIENA AREA 48,00 36,00 24,00 5,00 FIORE DI ZUCCHINE caduno 0,24 0,18 0,12 0,03 014C000 Zucca Zucchine Per il “Prodotto biologico”, al termine del periodo di conversione, il prezzo stabilito può essere maggiorato del 20% rispetto al prodotto ottenuto con tecniche agronomiche ordinarie. In tal caso, al certificato di assicurazione deve obbligatoriamente essere allegato l’attestato dell’Organismo di controllo preposto per le successive verifiche della Provincia Autonoma di Trento e sul certificato stesso dovrà essere apportata la dicitura “PRODUZIONE BIOLOGICA” N.B. - I PREZZI MERCURIALI EVIDENZIATI CON COLORE ROSSO SONO PURAMENTE INDICATIVI IN QUANTO IN ATTESA DI DELIBERA DA PARTE DEL MINISTERO COMPETENTE 51 Allegato 10 Tariffe 52 Cod 21101 21102 21001 21103 20602 60203 21004 21005 20607 20608 21111 21007 21112 21113 20716 21115 21009 20614 21116 20915 20720 20619 20620 20829 21120 21121 Comune ALA ALDENO ARCO AVIO CALAVINO DOLCE` DRENA DRO` LASINO LAVIS MORI NAGO-TORBOLE NOGAREDO NOMI PERGINE VALSUGANA POMAROLO RIVA DEL GARDA ROVERE` DELLA LUNA ROVERETO STORO TENNA TRENTO VEZZANO VIGOLO VATTARO VILLA LAGARINA VOLANO Cod 100C000 100C000 100C000 100C000 100C000 100C000 100C000 100C000 100C000 100C000 100C000 100C000 100C000 100C000 100C000 100C000 100C000 100C000 100C000 100C000 100C000 100C000 100C000 100C000 100C000 100C000 Specie ACTINIDIA ACTINIDIA ACTINIDIA ACTINIDIA ACTINIDIA ACTINIDIA ACTINIDIA ACTINIDIA ACTINIDIA ACTINIDIA ACTINIDIA ACTINIDIA ACTINIDIA ACTINIDIA ACTINIDIA ACTINIDIA ACTINIDIA ACTINIDIA ACTINIDIA ACTINIDIA ACTINIDIA ACTINIDIA ACTINIDIA ACTINIDIA ACTINIDIA ACTINIDIA PLURIRI 14 8,00 14,00 5,50 9,40 5,00 5,60 5,00 5,00 5,00 5,00 6,00 5,00 5,00 5,00 12,50 6,00 5,00 5,00 10,00 5,00 5,00 8,00 7,00 12,50 6,00 15,50 MULTI 14 11,00 17,00 9,00 13,00 8,00 10,00 9,00 9,10 8,00 8,50 9,70 9,70 9,70 9,70 16,00 9,70 8,20 9,10 12,00 8,20 8,20 12,00 9,00 16,00 9,00 18,00 20202 20805 20806 20205 20207 21005 20214 20607 20215 20109 20716 21009 20219 20117 20616 20619 20232 20620 BREZ CALDONAZZO CARZANO CASTELFONDO CLOZ DRO` FONDO LASINO MALOSCO LIVO PERGINE VALSUGANA RIVA DEL GARDA ROMENO RUMO SPORMAGGIORE TRENTO VERVO` VEZZANO 093C000 093C000 093C000 093C000 093C000 093C000 093C000 093C000 093C000 093C000 093C000 093C000 093C000 093C000 093C000 093C000 093C000 093C000 ALBICOCCHE ALBICOCCHE ALBICOCCHE ALBICOCCHE ALBICOCCHE ALBICOCCHE ALBICOCCHE ALBICOCCHE ALBICOCCHE ALBICOCCHE ALBICOCCHE ALBICOCCHE ALBICOCCHE ALBICOCCHE ALBICOCCHE ALBICOCCHE ALBICOCCHE ALBICOCCHE 25,00 6,00 6,00 24,00 25,00 19,00 25,00 6,00 24,00 9,00 5,00 10,10 22,00 17,00 6,00 24,00 16,00 24,00 27,00 25,00 25,00 27,00 27,00 21,00 27,00 20,00 27,00 20,00 20,00 20,00 25,00 25,00 12,00 27,00 20,00 24,10 21111 21114 MORI RONZO CHIENIS 118C000 118C000 BIETOLA COSTA BIETOLA COSTA 25,00 25,00 26,00 26,00 21115 21009 POMAROLO RIVA DEL GARDA 095C000 095C000 CACHI CACHI 25,00 6,00 26,50 15,00 21001 21105 ARCO BRENTONICO 054C000 054C000 CAVOLFIORE PIANTA CAVOLFIORE PIANTA 6,00 6,00 13,00 13,00 Fascicolo condizioni assicurative 2014 - aggiornato a Marzo 2014 Cod 20401 20510 21111 21114 20616 20619 Comune CANAL SAN BOVO GIUSTINO MORI RONZO CHIENIS SPORMAGGIORE TRENTO Cod 054C000 054C000 054C000 054C000 054C000 054C000 Specie CAVOLFIORE PIANTA CAVOLFIORE PIANTA CAVOLFIORE PIANTA CAVOLFIORE PIANTA CAVOLFIORE PIANTA CAVOLFIORE PIANTA PLURIRI 14 6,00 6,00 25,00 21,00 6,00 6,00 MULTI 14 13,00 13,00 26,00 23,10 13,00 13,00 21110 21111 21114 20619 ISERA MORI RONZO-CHIENIS TRENTO 084C000 084C000 084C000 084C000 CAVOLO CAPPUCCIO CAVOLO CAPPUCCIO CAVOLO CAPPUCCIO CAVOLO CAPPUCCIO 18,00 21,00 21,00 8,00 21,00 22,00 23,00 10,30 21001 21105 20401 20510 21110 21111 21114 20616 20619 ARCO BRENTONICO CANAL SAN BOVO GIUSTINO ISERA MORI RONZO CHIENIS SPORMAGGIORE TRENTO 115C000 115C000 115C000 115C000 115C000 115C000 115C000 115C000 115C000 CAVOLO VERZA CAVOLO VERZA CAVOLO VERZA CAVOLO VERZA CAVOLO VERZA CAVOLO VERZA CAVOLO VERZA CAVOLO VERZA CAVOLO VERZA 7,00 21,00 6,00 6,00 25,00 19,00 23,00 6,00 6,00 10,00 21,10 13,00 13,00 26,00 20,50 21,00 13,00 10,00 21111 21114 21010 MORI RONZO CHIENIS TENNO 012C000 012C000 012C000 CETRIOLO CETRIOLO CETRIOLO 6,00 6,00 6,00 13,00 13,00 13,00 21111 MORI 055C000 CIPOLLE 6,00 13,00 20208 21114 20915 COREDO RONZO CHIENIS STORO 021C000 021C000 021C000 FAGIOLI FAGIOLI FAGIOLI 6,00 6,00 6,00 13,00 13,00 13,00 20208 21111 21010 21114 COREDO MORI TENNO RONZO CHIENIS 024C000 024C000 024C000 024C000 FAGIOLINI FAGIOLINI FAGIOLINI FAGIOLINI 6,00 6,00 6,00 6,00 13,00 13,00 13,00 13,00 TUTTI COMUNI 067C000 FRAGOLE 4,00 7,00 ARCO BIENO BRENTONICO CALAVINO CANAL SAN BOVO CASTELLO TESINO CONCEI COREDO DRO` GIUSTINO IMER ISERA LASINO LEVICO TERME MEZZOCORONA MORI PIEVE TESINO RONZO CHIENIS SFRUZ SMARANO SPORMAGGIORE STRIGNO TELVE DI SOTTO TENNO TRENTO 020C000 020C000 020C000 020C000 020C000 020C000 020C000 020C000 020C000 020C000 020C000 020C000 020C000 020C000 020C000 020C000 020C000 020C000 020C000 020C000 020C000 020C000 020C000 020C000 020C000 INSALATA INSALATA INSALATA INSALATA INSALATA INSALATA INSALATA INSALATA INSALATA INSALATA INSALATA INSALATA INSALATA INSALATA INSALATA INSALATA INSALATA INSALATA INSALATA INSALATA INSALATA INSALATA INSALATA INSALATA INSALATA 6,00 6,00 11,00 14,00 6,00 6,00 6,00 6,00 15,00 6,00 6,00 10,00 15,00 6,00 6,00 25,00 7,00 25,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 13,00 13,00 14,50 17,00 13,00 13,00 13,00 13,00 17,00 13,00 13,00 13,00 17,00 13,00 13,00 26,00 13,00 26,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 21001 20801 21105 20602 20401 20807 21003 20208 21005 20510 20403 21110 20607 20814 20609 21111 20818 21114 20224 20225 20616 20824 20825 21010 20619 53 Cod 20620 Comune VEZZANO Cod 020C000 Specie INSALATA PLURIRI 14 6,00 MULTI 14 13,00 20702 20902 20903 20705 20908 21004 21005 20707 20214 20711 20712 21111 20716 20219 21114 20117 20717 20821 20223 20822 20915 20824 20407 20619 20721 20829 21120 BASELGA DI PINE` BONDO BONDONE CIVEZZANO CONDINO DRENA DRO` FIEROZZO FONDO GRAUNO GRUMES MORI PERGINE VALSUGANA ROMENO RONZO CHIENIS RUMO SANT ORSOLA SAMONE SARNONICO SCURELLE STORO STRIGNO TONADICO TRENTO VALDA VIGOLO VATTARO VILLA LAGARINA 116C000 116C000 116C000 116C000 116C000 116C000 116C000 116C000 116C000 116C000 116C000 116C000 116C000 116C000 116C000 116C000 116C000 116C000 116C000 116C000 116C000 116C000 116C000 116C000 116C000 116C000 116C000 LAMPONI LAMPONI LAMPONI LAMPONI LAMPONI LAMPONI LAMPONI LAMPONI LAMPONI LAMPONI LAMPONI LAMPONI LAMPONI LAMPONI LAMPONI LAMPONI LAMPONI LAMPONI LAMPONI LAMPONI LAMPONI LAMPONI LAMPONI LAMPONI LAMPONI LAMPONI LAMPONI 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 15,00 5,05 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 25,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 17,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 27,00 TUTTI COMUNI 0050000 MAIS DA GRANELLA ALA ALDENO ARCO AVIO BESENELLO BLEGGIO SUPERIORE * BOLBENO BORGO VALSUGANA BOSENTINO * BRENTONICO * BREZ CAGNO` CALAVINO CALCERANICA AL LAGO CALDES CALDONAZZO CALLIANO CAMPODENNO CARZANO CASTELFONDO CASTELNUOVO VALSUGANA CAVARENO CAVEDINE CAVIZZANA CEMBRA CIMONE CIS CIVEZZANO CLES CLOZ * COMANO TERME * 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE 7,00 21,50 12,00 7,00 22,50 25,00 7,00 18,75 25,00 25,00 20,80 15,50 16,50 20,50 12,00 8,80 21,00 16,50 16,00 21,00 10,00 24,00 14,10 9,00 23,50 26,00 10,00 20,00 26,00 26,00 21,00 18,20 17,50 21,80 14,30 11,30 22,50 17,50 17,70 21,60 083C000 MELE 12,50 15,00 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE 7,00 22,00 13,50 11,00 23,70 11,50 15,30 14,00 26,00 26,00 12,00 22,00 15,60 13,10 25,00 13,80 16,00 14,00 26,00 26,00 21101 21102 21001 21103 21104 20502 20504 20802 20803 21105 20202 20203 20602 20804 20102 20805 21106 20204 20806 20205 20808 20206 20604 20103 20704 21107 20104 20705 20105 20207 20526 54 12,00 Fascicolo condizioni assicurative 2014 - aggiornato a Marzo 2014 Cod 20106 20208 20107 20209 20210 20211 20108 20212 20507 21004 21005 20605 20706 20509 20213 20214 20708 20710 20811 20712 21110 20812 20607 20608 20814 20713 20109 20714 20110 20215 20609 20610 20112 21111 21007 20216 20612 21112 21113 20816 20817 20613 20716 21115 20217 21009 20218 20219 20819 20220 20614 21116 20117 20821 20615 20717 20222 20223 20822 20718 20224 20225 20823 Comune COMMEZZADURA COREDO CROVIANA CUNEVO DAMBEL * DENNO DIMARO DON * DORSINO DRENA DRO` FAEDO FAVER FIAVE` FLAVON FONDO * FORNACE GIOVO GRIGNO GRUMES ISERA IVANO FRACENA-STRIGNO LASINO LAVIS LEVICO TERME LISIGNAGO LIVO LONA LASES MALE` MALOSCO * MEZZOCORONA MEZZOLOMBARDO MONCLASSICO MORI * NAGO-TORBOLE NANNO NAVE SAN ROCCO NOGAREDO NOMI * NOVALEDO OSPEDALETTO * PADERGNONE PERGINE VALSUGANA * POMAROLO * REVO` RIVA DEL GARDA ROMALLO ROMENO RONCEGNO RONZONE ROVERE` DELLA LUNA ROVERETO RUMO * SAMONE SAN MICHELE ALL`ADIGE SANT`ORSOLA SANZENO SARNONICO SCURELLE SEGONZANO SFRUZ * SMARANO * SPERA Cod 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 Specie MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE PLURIRI 14 6,00 8,00 9,00 15,50 26,00 15,50 12,50 25,00 7,00 19,00 17,00 22,00 7,00 9,00 18,50 25,00 6,50 11,00 9,00 6,50 21,00 19,00 22,50 6,00 18,00 21,00 11,50 7,00 9,00 25,00 15,50 6,00 8,00 25,00 6,00 6,40 6,40 19,50 25,00 7,50 25,00 19,00 25,00 25,00 11,80 13,30 24,30 24,30 10,00 6,00 14,80 16,30 25,00 6,00 6,00 18,50 7,20 25,00 8,50 6,00 25,00 25,00 13,80 MULTI 14 9,00 12,30 9,00 16,00 25,00 16,50 15,50 26,00 10,00 23,00 18,00 23,00 10,00 14,00 19,20 25,00 10,00 13,50 12,00 10,00 21,50 23,00 23,00 9,00 23,50 23,00 14,30 10,00 12,40 25,50 18,00 9,40 9,00 25,00 9,00 9,00 9,00 20,30 25,00 11,50 25,00 20,20 25,00 25,00 13,30 16,24 24,40 24,60 11,70 9,00 16,00 17,00 26,00 9,00 9,00 22,50 9,50 27,00 13,50 9,00 26,00 26,00 16,00 55 Cod 20616 20617 20520 20915 20824 20226 20227 20825 20826 20720 20618 20228 20118 20522 20229 20619 20230 20231 21119 20828 20232 20620 20829 20830 21120 21121 20621 Comune SPORMAGGIORE SPORMINORE STENICO * STORO * STRIGNO TAIO TASSULLO TELVE TELVE DI SOPRA TENNA * TERLAGO TERRES TERZOLAS TIONE TON TRENTO TRES TUENNO VALLARSA VATTARO VERVO` VEZZANO VIGOLO VATTARO * VILLA AGNEDO * VILLA LAGARINA * VOLANO ZAMBANA Cod 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 083C000 Specie MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE MELE PLURIRI 14 9,60 8,80 25,00 25,00 19,50 10,10 8,50 20,90 11,00 25,00 24,50 8,00 9,00 7,00 15,00 19,00 14,20 6,50 21,00 6,00 11,00 24,50 25,00 20,00 26,00 22,80 6,00 MULTI 14 10,80 11,00 26,00 26,00 22,00 10,20 9,00 22,00 15,00 25,00 25,00 9,50 13,20 9,00 15,00 19,00 15,00 9,00 23,00 9,00 13,00 25,50 26,00 25,00 26,00 23,00 9,00 20803 550C000 MIRTILLI 10,00 20,00 550C000 MIRTILLI 5,00 9,00 20704 20809 20605 20706 20707 20812 21013 21006 21111 20816 20716 20819 20822 20717 20519 20825 20720 20407 20721 20830 BOSENTINO CASTELNUOVO VALSUGANA CEMBRA CENTA SAN NICOLO` FAEDO FAVER FIEROZZO IVANO FRACENA-STRIGNO LEDRO MOLINA DI LEDRO MORI NOVALEDO PERGINE VALSUGANA RONCEGNO SCURELLE S.ORSOLA SPIAZZO TELVE DI SOTTO TENNA TONADICO VALDA VILLA AGNEDO 550C000 550C000 550C000 550C000 550C000 550C000 550C000 550C000 550C000 550C000 550C000 550C000 550C000 550C000 550C000 550C000 550C000 550C000 550C000 550C000 MIRTILLI MIRTILLI MIRTILLI MIRTILLI MIRTILLI MIRTILLI MIRTILLI MIRTILLI MIRTILLI MIRTILLI MIRTILLI MIRTILLI MIRTILLI MIRTILLI MIRTILLI MIRTILLI MIRTILLI MIRTILLI MIRTILLI MIRTILLI 10,00 10,00 9,50 10,50 5,00 5,00 5,00 15,00 5,00 5,00 13,00 5,00 10,00 5,00 5,00 5,00 6,00 5,00 5,00 5,00 20,00 13,20 13,00 13,66 13,00 20,00 20,00 17,80 13,00 13,00 20,00 13,00 13,20 13,00 13,00 13,00 12,00 13,00 13,00 20,00 20702 21111 20716 21114 20821 20718 20519 20619 20721 20829 21120 BASELGA DI PINE` MORI PERGINE VALSUGANA RONZO CHIENIS SAMONE SEGONZANO SPIAZZO TRENTO VALDA VIGOLO VATTARO VILLA LAGARINA 551C000 551C000 551C000 551C000 551C000 551C000 551C000 551C000 551C000 551C000 551C000 MORE MORE MORE MORE MORE MORE MORE MORE MORE MORE MORE 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 20808 56 Fascicolo condizioni assicurative 2014 - aggiornato a Marzo 2014 Cod 21001 21005 20814 20716 21009 20915 20619 21121 Comune ARCO DRO` LEVICO TERME PERGINE VALSUGANA RIVA DEL GARDA STORO TRENTO VOLANO Cod 887C000 887C000 887C000 887C000 887C000 887C000 887C000 887C000 Specie NETTARINE NETTARINE NETTARINE NETTARINE NETTARINE NETTARINE NETTARINE NETTARINE PLURIRI 14 12,00 5,00 5,00 15,00 7,00 5,00 6,00 5,00 MULTI 14 15,90 10,00 10,00 17,00 10,20 10,00 9,60 10,00 21001 20607 20619 21009 21121 ARCO LASINO TRENTO RIVA DEL GARDA VOLANO 987C000 987C000 987C000 987C000 987C000 NETTARINE PRECOCI NETTARINE PRECOCI NETTARINE PRECOCI NETTARINE PRECOCI NETTARINE PRECOCI 9,00 5,60 5,60 5,60 5,60 11,00 10,00 10,00 10,00 10,00 TUTTI COMUNI 081C000 OLIVE DA OLIO 7,00 13,00 TUTTI COMUNI 018C000 PATATE 12,00 12,00 ARCO AVIO BLEGGIO SUPERIORE BOSENTINO BRENTONICO BREZ CALAVINO CALDES CALDONAZZO CAMPODENNO CASTELFONDO CIS CIVEZZANO CLES CLOZ COMANO TERME COREDO DENNO GRIGNO IVANO FRACENA-STRIGNO LASINO LAVIS LEVICO TERME MALOSCO MEZZOCORONA MEZZOLOMBARDO NAVE SAN ROCCO OSPEDALETTO PERGINE VALSUGANA REVO` RIVA DEL GARDA ROMENO RONCEGNO ROVERE DELLA LUNA SAN MICHELE ALL`ADIGE SANZENO SEGONZANO SPORMAGGIORE SPORMINORE STORO STRIGNO TAIO TENNA TON TRES 085C000 085C000 085C000 085C000 085C000 085C000 085C000 085C000 085C000 085C000 085C000 085C000 085C000 085C000 085C000 085C000 085C000 085C000 085C000 085C000 085C000 085C000 085C000 085C000 085C000 085C000 085C000 085C000 085C000 085C000 085C000 085C000 085C000 085C000 085C000 085C000 085C000 085C000 085C000 085C000 085C000 085C000 085C000 085C000 085C000 PERE PERE PERE PERE PERE PERE PERE PERE PERE PERE PERE PERE PERE PERE PERE PERE PERE PERE PERE PERE PERE PERE PERE PERE PERE PERE PERE PERE PERE PERE PERE PERE PERE PERE PERE PERE PERE PERE PERE PERE PERE PERE PERE PERE PERE 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 6,72 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 13,26 5,60 5,60 5,60 5,60 8,75 23,10 5,60 8,19 21,90 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 8,75 5,60 5,60 5,60 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 11,00 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 16,00 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 25,00 9,80 11,00 23,00 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 11,00 9,80 9,80 9,80 21001 21103 20502 20803 21105 20202 20602 20102 20805 20204 20205 20104 20705 20105 20207 20526 20208 20211 20811 20812 20607 20608 20814 20215 20609 20610 20612 20817 20716 20217 21009 20219 20819 20614 20615 20222 20718 20616 20617 20915 20824 20226 20720 20229 20230 57 Cod 20618 20619 20231 20828 21121 20829 20830 21121 20621 Comune TERLAGO TRENTO TUENNO VATTARO VEZZANO VIGOLO VATTARO VILLA AGNEDO VOLANO ZAMBANA Cod 085C000 085C000 085C000 085C000 085C000 085C000 085C000 085C000 085C000 Specie PERE PERE PERE PERE PERE PERE PERE PERE PERE PLURIRI 14 5,60 5,60 8,75 5,60 8,75 5,60 5,60 5,60 5,60 MULTI 14 9,80 9,80 11,00 9,80 12,00 9,80 9,80 9,80 9,80 21102 20202 20805 20205 20705 20105 20501 20208 20814 20610 20216 20612 20716 21009 20219 20616 20720 20619 20231 21121 ALDENO BREZ CALDONAZZO CASTELFONDO CIVEZZANO CLES COMANO TERME COREDO LEVICO TERME MEZZOLOMBARDO NANNO NAVE SAN ROCCO PERGINE VALSUGANA RIVA DEL GARDA ROMENO SPORMAGGIORE TENNA TRENTO TUENNO VOLANO 851C000 851C000 851C000 851C000 851C000 851C000 851C000 851C000 851C000 851C000 851C000 851C000 851C000 851C000 851C000 851C000 851C000 851C000 851C000 851C000 PERE PRECOCI PERE PRECOCI PERE PRECOCI PERE PRECOCI PERE PRECOCI PERE PRECOCI PERE PRECOCI PERE PRECOCI PERE PRECOCI PERE PRECOCI PERE PRECOCI PERE PRECOCI PERE PRECOCI PERE PRECOCI PERE PRECOCI PERE PRECOCI PERE PRECOCI PERE PRECOCI PERE PRECOCI PERE PRECOCI 5,60 10,00 5,60 11,00 5,60 5,60 5,60 5,60 15,32 5,60 5,60 5,60 25,00 8,75 25,00 5,60 5,60 8,75 8,75 5,60 9,80 10,00 9,80 11,10 9,80 9,80 9,80 9,80 19,00 10,00 10,00 10,00 25,00 12,00 25,00 9,80 9,80 12,00 12,00 10,00 21001 20202 21005 20607 20814 20716 21009 21116 20915 20619 21120 21121 ARCO BREZ DRO` LASINO LEVICO TERME PERGINE VALSUGANA RIVA DEL GARDA ROVERETO STORO TRENTO VILLA LAGARINA VOLANO 087C000 087C000 087C000 087C000 087C000 087C000 087C000 087C000 087C000 087C000 087C000 087C000 PESCHE PESCHE PESCHE PESCHE PESCHE PESCHE PESCHE PESCHE PESCHE PESCHE PESCHE PESCHE 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 14,13 6,69 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 17,00 10,00 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 21001 21005 20619 21009 21121 21121 ARCO DRO` TRENTO RIVA DEL GARDA VEZZANO VOLANO 871C000 871C000 871C000 871C000 871C000 871C000 PESCHE PRECOCI PESCHE PRECOCI PESCHE PRECOCI PESCHE PRECOCI PESCHE PRECOCI PESCHE PRECOCI 5,60 5,60 5,60 5,60 8,75 8,75 9,80 9,80 9,80 9,80 11,00 12,00 21005 21111 20613 21010 20619 21121 DRO` MORI PADERGNONE TENNO TRENTO VOLANO 010C000 010C000 010C000 010C000 010C000 010C000 POMODORO DA TAVOLA POMODORO DA TAVOLA POMODORO DA TAVOLA POMODORO DA TAVOLA POMODORO DA TAVOLA POMODORO DA TAVOLA 5,60 23,50 5,60 5,60 5,60 5,60 10,00 25,00 10,00 10,00 10,00 10,00 21001 20801 21105 20807 ARCO BIENO BRENTONICO CASTELLO TESINO CASTELNUOVO VALSUGANA 521C000 521C000 521C000 521C000 RADICCHIO RADICCHIO RADICCHIO RADICCHIO 21,19 9,00 11,44 9,00 21,30 13,00 15,00 12,00 521C000 RADICCHIO 9,00 12,00 20808 58 Fascicolo condizioni assicurative 2014 - aggiornato a Marzo 2014 Cod 21110 21111 20818 21114 20619 Comune ISERA MORI PIEVE TESINO RONZO CHIENIS TRENTO Cod 521C000 521C000 521C000 521C000 521C000 Specie RADICCHIO RADICCHIO RADICCHIO RADICCHIO RADICCHIO PLURIRI 14 9,00 24,00 9,00 24,00 9,00 MULTI 14 12,00 26,00 13,00 26,00 12,00 TUTTI I COMUNI 1930000 UVA SPINA 6,00 10,00 TUTTI COMUNI 068C000 RIBES-UVA SPINA 6,00 10,00 21101 21102 21001 21104 20202 20602 20805 20604 21107 20705 20511 21004 21005 20708 21109 21110 20607 20814 21111 21007 21112 20613 20716 21115 21009 21116 20718 20616 20915 20720 20618 20619 20620 20829 20830 21120 21121 ALA ALDENO ARCO BESENELLO BREZ CALAVINO CALDONAZZO CAVEDINE CIMONE CIVEZZANO COMANO TERME DRENA DRO` FORNACE GARNIGA ISERA LASINO LEVICO TERME MORI NAGO-TORBOLE NOGAREDO PADERGNONE PERGINE VALSUGANA POMAROLO RIVA DEL GARDA ROVERETO SEGONZANO SPORMAGGIORE STORO TENNA TERLAGO TRENTO VEZZANO VIGOLO VATTARO VILLA AGNEDO VILLA LAGARINA VOLANO 091C000 091C000 091C000 091C000 091C000 091C000 091C000 091C000 091C000 091C000 091C000 091C000 091C000 091C000 091C000 091C000 091C000 091C000 091C000 091C000 091C000 091C000 091C000 091C000 091C000 091C000 091C000 091C000 091C000 091C000 091C000 091C000 091C000 091C000 091C000 091C000 091C000 SUSINE SUSINE SUSINE SUSINE SUSINE SUSINE SUSINE SUSINE SUSINE SUSINE SUSINE SUSINE SUSINE SUSINE SUSINE SUSINE SUSINE SUSINE SUSINE SUSINE SUSINE SUSINE SUSINE SUSINE SUSINE SUSINE SUSINE SUSINE SUSINE SUSINE SUSINE SUSINE SUSINE SUSINE SUSINE SUSINE SUSINE 5,00 6,00 4,80 5,00 5,00 5,00 25,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,40 6,40 5,00 5,00 5,00 5,00 6,25 5,00 5,00 5,00 5,00 12,47 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 25,00 5,00 5,00 12,50 24,00 14,40 22,00 5,00 8,40 10,00 8,30 8,30 8,30 8,30 27,00 8,30 8,30 8,30 8,30 8,97 10,00 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 16,00 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 27,00 8,30 8,30 14,00 26,00 19,00 25,00 8,30 21102 20604 21107 21005 20607 20814 20716 21009 20616 20720 20619 20620 20829 20830 ALDENO CAVEDINE CIMONE DRO` LASINO LEVICO TERME PERGINE VALSUGANA RIVA DEL GARDA SPORMAGGIORE TENNA TRENTO VEZZANO VIGOLO VATTARO VILLA AGNEDO 911C000 911C000 911C000 911C000 911C000 911C000 911C000 911C000 911C000 911C000 911C000 911C000 911C000 911C000 SUSINE PRECOCI SUSINE PRECOCI SUSINE PRECOCI SUSINE PRECOCI SUSINE PRECOCI SUSINE PRECOCI SUSINE PRECOCI SUSINE PRECOCI SUSINE PRECOCI SUSINE PRECOCI SUSINE PRECOCI SUSINE PRECOCI SUSINE PRECOCI SUSINE PRECOCI 5,00 5,44 9,60 4,80 16,88 14,40 10,05 4,80 4,80 19,62 4,80 6,25 6,25 4,80 8,30 9,50 14,00 8,40 20,00 19,00 13,50 8,40 8,40 20,00 8,40 9,70 9,70 8,40 20602 CALAVINO 014C000 ZUCCHINE 5,60 10,00 59 Cod 20401 20604 20526 20208 21004 20510 21110 20609 21111 20613 20819 21114 20616 20915 21010 20619 20232 Comune CANAL SAN BOVO CAVEDINE COMANO TERME COREDO DRENA GIUSTINO ISERA MEZZOCORONA MORI PADERGNONE RONCEGNO RONZO CHIENIS SPORMAGGIORE STORO TENNO TRENTO VERVO` Cod 014C000 014C000 014C000 014C000 014C000 014C000 014C000 014C000 014C000 014C000 014C000 014C000 014C000 014C000 014C000 014C000 014C000 Specie ZUCCHINE ZUCCHINE ZUCCHINE ZUCCHINE ZUCCHINE ZUCCHINE ZUCCHINE ZUCCHINE ZUCCHINE ZUCCHINE ZUCCHINE ZUCCHINE ZUCCHINE ZUCCHINE ZUCCHINE ZUCCHINE ZUCCHINE PLURIRI 14 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 16,62 5,60 5,60 14,00 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 MULTI 14 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 20,00 10,00 10,00 19,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Specie UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD PLURIRI 14 3,40 3,20 5,80 3,20 5,50 7,00 3,00 7,88 3,20 5,76 4,32 3,20 3,20 8,00 3,20 3,20 3,20 3,20 8,56 4,00 3,75 7,28 4,80 3,20 3,20 4,08 5,50 3,20 10,80 3,20 4,30 3,20 6,00 5,60 3,20 3,20 3,40 3,20 3,20 11,00 3,20 3,20 MULTI 14 * applicazione della franchigia 15% per le polizze Multirischio Cod 21101 20701 21102 21001 21103 21104 20502 20802 20803 21105 20602 20102 20805 21106 20806 20808 20604 20704 21107 20705 20501 21004 21005 20605 20706 21109 20710 20712 21110 20812 20607 20608 20814 20713 20714 11211 20609 20610 21006 21111 21007 20612 60 Comune ALA ALBIANO ALDENO ARCO AVIO BESENELLO BLEGGIO SUPERIORE BORGO VALSUGANA BOSENTINO BRENTONICO CALAVINO CALDES CALDONAZZO CALLIANO CARZANO CASTELNUOVO VALSUGANA CAVEDINE CEMBRA CIMONE CIVEZZANO COMANO TERME DRENA DRO` FAEDO FAVER GARNIGA GIOVO GRUMES ISERA IVANO FRACENA-STRIGNO LASINO LAVIS LEVICO TERME LISIGNAGO LONA LASES MAGRE` ALL`ADIGE MEZZOCORONA MEZZOLOMBARDO MOLINA DI LEDRO MORI NAGO-TORBOLE NAVE SAN ROCCO Cod 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 Fascicolo condizioni assicurative 2014 - aggiornato a Marzo 2014 Cod 21112 21113 20816 20817 20613 20716 21115 21009 20218 20819 20614 21116 20615 20822 20718 20823 20616 20520 20915 20824 20825 20826 20720 21010 20618 20229 21118 20619 20721 21119 20620 20829 20830 21120 21121 20621 Comune NOGAREDO NOMI NOVALEDO OSPEDALETTO PADERGNONE PERGINE VALSUGANA POMAROLO RIVA DEL GARDA ROMALLO RONCEGNO ROVERE` DELLA LUNA ROVERETO SAN MICHELE ALL`ADIGE SCURELLE SEGONZANO SPERA SPORMAGGIORE STENICO STORO STRIGNO TELVE TELVE DI SOPRA TENNA TENNO TERLAGO TON TRAMBILENO TRENTO VALDA VALLARSA VEZZANO VIGOLO VATTARO VILLA AGNEDO VILLA LAGARINA VOLANO ZAMBANA Cod 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 002B000 Specie UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD UVA DA VINO NORD PLURIRI 14 10,00 8,00 3,20 3,64 3,20 4,00 11,00 4,80 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 15,00 3,44 6,94 6,00 5,50 3,20 6,64 3,20 3,20 3,20 6,30 3,20 3,20 13,33 15,00 3,20 17,00 6,50 3,20 MULTI 14 21101 21102 21001 21103 21104 20502 20802 20803 21105 20602 20102 20805 21106 20806 20808 20604 20704 21107 20705 20105 20207 20501 20508 21004 21005 20605 20706 ALA ALDENO ARCO AVIO BESENELLO BLEGGIO SUPERIORE BORGO VALSUGANA BOSENTINO BRENTONICO CALAVINO CALDES CALDONAZZO CALLIANO CARZANO CASTELNUOVO VALSUGANA CAVEDINE CEMBRA CIMONE CIVEZZANO CLES CLOZ COMANO TERME DORSINO DRENA DRO` FAEDO FAVER 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA 4,50 9,00 5,00 7,50 6,00 19,00 5,00 5,20 9,00 12,20 4,00 4,50 7,50 5,00 4,00 6,00 8,00 12,00 6,00 5,00 19,30 12,00 19,50 6,00 5,00 7,00 5,80 5,50 10,00 5,40 8,00 7,00 19,00 6,00 5,30 9,30 12,20 5,20 5,20 8,00 5,20 5,20 7,00 9,00 13,00 6,50 5,20 19,30 13,00 19,90 7,00 5,10 7,50 6,00 61 Cod 21109 20710 20712 21110 20812 20607 20608 20814 20713 20714 20609 20610 21006 21111 21007 20612 21112 21113 20816 20817 20613 20716 21115 20217 21009 20218 20819 20614 21116 20615 20822 20718 20823 20616 20520 20915 20824 20825 20826 20720 21010 20618 21117 20229 21118 20619 20721 21119 20620 20829 20830 21120 21121 20621 62 Comune GARNIGA GIOVO GRUMES ISERA IVANO FRACENA-STRIGNO LASINO LAVIS LEVICO TERME LISIGNAGO LONA LASES MEZZOCORONA MEZZOLOMBARDO MOLINA DI LEDRO MORI NAGO-TORBOLE NAVE SAN ROCCO NOGAREDO NOMI NOVALEDO OSPEDALETTO PADERGNONE PERGINE VALSUGANA POMAROLO REVO` RIVA DEL GARDA ROMALLO RONCEGNO ROVERE` DELLA LUNA ROVERETO SAN MICHELE ALL`ADIGE SCURELLE SEGONZANO SPERA SPORMAGGIORE STENICO STORO STRIGNO TELVE TELVE DI SOPRA TENNA TENNO TERLAGO TERRAGNOLO TON TRAMBILENO TRENTO VALDA VALLARSA VEZZANO VIGOLO VATTARO VILLA AGNEDO VILLA LAGARINA VOLANO ZAMBANA Cod 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 002D000 Specie UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA UVA VINO QUALITÀ EXTRA PLURIRI 14 4,00 5,80 5,00 12,50 4,00 5,90 5,00 11,00 5,40 5,00 6,90 5,00 4,00 12,00 4,50 4,50 11,00 9,00 5,00 5,00 5,00 5,00 14,00 5,00 5,00 6,50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 6,60 15,50 10,00 4,00 6,30 5,50 6,60 6,20 6,50 5,00 7,60 5,00 6,20 5,00 5,00 7,50 13,00 5,00 20,50 7,50 5,00 MULTI 14 6,00 6,00 5,20 13,00 5,20 6,50 5,10 11,50 6,75 5,20 6,90 5,20 5,20 12,00 5,20 5,20 11,20 9,00 5,20 5,20 5,50 6,10 14,00 7,00 6,10 7,00 5,20 5,10 5,40 5,10 5,20 5,20 5,20 8,00 15,50 10,90 5,20 7,10 6,50 10,00 7,30 7,00 5,20 8,00 5,30 6,20 5,20 5,50 7,80 13,00 6,00 21,00 7,50 5,20 Fascicolo condizioni assicurative 2014 - aggiornato a Marzo 2014 Allegato 11 - Allegato ai certificati di Assicurazione Agevolata - Anno 2014 Il sottoscritto ……………………………………………… nato a ……….…………………………… il …………………… ad integrazione delle “clausole e dichiarazioni” inserite nei certificati assicurativi agevolati relativi all’anno 2014 numero: emessi da …………………………………… Agenzia Generale di ………………………………………di cui il presente allegato forma parte integrante. DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ ❚❚ di essere in possesso della qualifica di Imprenditore agricolo ai sensi dell’Art. 2135 Cod. Civ. e di essere iscritto all’anagrafe delle Imprese Agricole istituita presso la Provincia Autonoma di Trento o alla C.C.I.A.A.; ❚❚ di aver costituito ed aggiornato il Fascicolo Aziendale presso il C.A.A., Centro di Assistenza Agricola; ❚❚ che la produzione aziendale assicurata è stata calcolata considerando la produzione media triennale di impianti in piena produzione per unità di superficie coltivata calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l’anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più alta, per prodotto, nello stesso Comune Amministrativo moltiplicata per la superficie attualmente coltivata come risultante dal fascicolo aziendale aggiornato; ❚❚ che i dati catastali e le superfici agricole utilizzate inseriti nei certificati di assicurazione stipulati sono esatti e corrispondono ai dati ufficiali riportati nel “Fascicolo Aziendale”; ❚❚ che i quantitativi assicurati non eccedono i limiti assegnati o quelli previsti dai relativi disciplinari di produzione ove soggetti a disciplina delle quote e che i prodotti assicurati, nel caso in cui siano Golden e/o Red Delicious, al prezzo superiore sono ubicati in appezzamenti siti ad un’altezza superiore m. 350 s.l.m.; ❚❚ che entro il termine massimo del 15 MAGGIO, secondo le modalità previste dall’Organismo Pagatore per il tramite del C.A.A., provvederà ad attivare la domanda unica P.A.C. e/o O.C.M. Vino al fine dell’ottenimento del contributo pubblico e di autorizzare il proprio CAA a presentare la relativa domanda; ❚❚ di acconsentire all’accesso, anche in forma telematica, ai contenuti del proprio Fascicolo Aziendale da parte di Co.Di.Pr.A e/o sue controllate per gli adempimenti connessi, ai sensi della normativa vigente, all’acquisizione del contributo sul costo assicurativo e più in generale per qualsiasi utilizzo di cui abbia necessità Codipra nel perseguimento delle finalità statutarie ed in particolare di gestione delle coperture dei danni da calamità; ❚❚ di richiedere l’adesione al Fondo di Mutualità per polizze con soglia alimentato con contributi consortili, che interverrà, nei limiti della dotazione, a liquidare ai Soci in regola con i pagamenti dei contributi associativi assicurati i danni superiori al 30%, ma inferiori alla soglia di accesso al risarcimento del 30% della produzione, alle condizioni previste nello specifico Regolamento; ❚❚ che le produzioni dello stesso prodotto, insistenti nel medesimo Comune, devono essere assicurate con la stessa Società Assicuratrice o in alternativa in coassicurazione palese e cioè con indicazione delle compagnie assicuratrici sul certificato di assicurazione; ❚❚ di non aver sottoscritto polizze integrative non agevolate in riferimento alle produzioni in garanzia e di non aver sottoscritto e di impegnarsi a non sottoscrivere polizze individuali; ❚❚ di essere a conoscenza che qualora la notifica ed i certificati siano consegnati al Consorzio dall’Agenzia non corretti Co.Di.Pr.A. convocherà il Socio Assicurato per la sistemazione degli stessi con costo gestionale addizionale a carico del Socio/ Agenzia. In caso di ritardata consegna, Co.Di.Pr.A. non potrà garantire il regolare perfezionamento della domanda di contributo qualora, a causa del predetto ritardo non imputabile al socio, la procedura per l’ottenimento del contributo non possa andare a buon fine, in considerazione dei termini perentori della normativa vigente; ❚❚ di autorizzare la Società assicuratrice a versare direttamente l’eventuale indennizzo a Co.Di.Pr.A., che rilascerà quietanza liberatoria e che provvederà a versare direttamente al socio la parte di indennizzo eccedente il debito consortile, qualora il socio non versi i contributi associativi legittimamente richiesti, avuto anche riguardo alla restituzione delle anticipazioni dei contributi comunitari che sono erogati direttamente al socio dall’organismo pagatore: in tali casi la richiesta alla società sarà inviata in copia al socio; ❚❚ di impegnarsi al pagamento del contributo associativo comprensivo dell’ammontare dei contributi comunitari che sono erogati direttamente al socio e anticipati da Co.Di.Pr.A. nei termini, forme e modalità d’incasso che verranno deliberate dal Consorzio. Si impegna, inoltre, a rimborsare al Co.Di.Pr.A. i contributi da questo anticipati che dovessero, in fase di controllo, essere negati o richiesti in restituzione dagli Enti di Vigilanza per violazione delle norme; ❚❚ dichiara di conoscere di aver ricevuto, prima della sottoscrizione dei certificati, copia dell’opuscolo informativo contenente le Condizioni di Assicurazione, di conoscere ed accettare tutte le clausole della Polizza Collettiva che regola il rapporto assicurativo; ❚❚ di autorizzare espressamente Co.Di.Pr.A. a fornire all’Organizzazione dei Produttori, alla quale è associato, informazioni relative alla liquidazione dei sinistri; nello specifico il superamento o meno della soglia di accesso per partita assicurata; Barrare nel caso non si acconsenta ❚❚ di autorizzare Co.Di.Pr.A. a fornire ad Unicredit S.p.A. i dati identificativi dell’azienda agricola ed il valore della produzione assicurata per finalità di sviluppo commerciale; Barrare nel caso non si acconsenta Il Dichiarante ………………………………… , ………/………/2014 ………………………………………… (Luogo) (data) (firma leggibile) Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto, compreso e approvato le Condizioni di Assicurazione e tutte le dichiarazioni di cui sopra .………………………………………… (firma leggibile) Il sottoscritto……………………………………………nella sua qualità di……….……………………… dell’Agenzia Generale di…………………………………… dichiara che la firma apposta in calce alla presente dal Sig.…………………………………… ……………………………………………è autentica. .………………………………………… (timbro e firma leggibile) SI ALLEGA ALLA PRESENTE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DELL’AGRICOLTORE ASSICURATO IN CORSO DI VALIDITÀ 63 INFORMATIVA Al SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.196/2003 Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n.196/2003 (di seguito denominata legge), ed in relazione ai dati personali che la /vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, la /vi informiamo di quanto segue: 1)FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEl DATI Il trattamento è diretto all’espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestioni della liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 2)MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEl DATI Il trattamento: a) consiste in qualunque operazione o complesso di operazioni. cosi come indicate nell’art. 4. comma 1°, lett.a del Decreto Legislativo 196/2003, concernente la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non registrati in una banca dati; b) è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; c) è svolto direttamente dal titolare e da soggetti esterni, facenti parte della catena distributiva del canale assicurativo. in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento nonché da Società di servizi in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento. 3)CONFERIMENTO DEl DATI Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere: u)obbligatorio in base a leggi, regolamenti o normativa comunitaria (ad esempio, antiriciclaggio); b)strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti od alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; c)facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi e di indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato nei confronti dell’interessato. 4 RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEl DATI L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali: a)nei casi di cui ai punti 3.a) e 3.b) comporta l’impossibilita di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri; b)nel caso di cui al punto 3.c) non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere od in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi, nonché di indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato nei confronti dell’interessato. 5)COMUNICAZIONE DEl DATI l dati personali possono essere comunicati · per le finalità di cui al punto 1 e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obblighi di leggi - ad altri soggetti del settore assicurativo che li utilizzeranno in qualità di “titolari”ai sensi di legge, in piena autonomia. Pertanto il consenso concerne anche l’attività svolta da tali soggetti, limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei/Voi e la nostra Società; Altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori, e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia. mediatori di assicurazioni e di riassicurazioni ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad es. banche e sim.); periti, consulenti e legali; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, telematici o di archiviazione; società di recupero crediti; studi legali per la gestione di eventuali reclami e controversie; società di 64 supporto alle attività di gestione ivi compresi le società che gestiscono il servizio Poste; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; società di revisioni; ISVAP, Ministero delle Politiche Agricole; Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato, Consap, Uci, Ministero del lavoro e della Previdenza sociale; Pubbliche amministrazioni ed altre banche dati nei confronti dalle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria in adempimento a leggi, regolamenti o normativa comunitaria (ad es. Ufficio italiano cambi, Anagrafe tributaria, Ministero delle Politiche Agricole); consorzi agricoli di difesa dalla grandine o da altri eventi naturali; enti ed istituti previsti dalla legge 364170 e successive modifiche ed integrazioni. Inoltre i dati personali possono essere comunicati ad altre società del gruppo di appartenenza, controllate collegate e partecipate anche indirettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge aventi la sede in paesi dell’UE. 6)DIFFUSIONE DEl DATI l dati personali non sono soggetti a diffusione. 7)TRASFERIMENTO DEl DATI ALL’ESTERO l dati personali possono essere trasferiti verso paes1 dell’unione europea. 8)DIRITTI DELL’INTERESSATO In relazione ai dati trattati, ai sensi e per il combinato disposto degli artt. 13 e 7 del Dlgs.196/2003, Lei avrà il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano,anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile, rivolgendosi direttamente ai responsabili sotto indicati. Dai medesimi responsabili, Lei avrà anche il diritto di ottenere, in qualsiasi momento, informazioni circa: a)l’origine dei dati personali; b)le finalità e modalità del trattamento; c)la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d)degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato; e)dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentate designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. Lei avrà altresì il diritto di ottenere dai medesimi responsabili: a)l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b)la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c)l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Lei avrà il diritto di opporsi, in tutto od in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati personali che la riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 9)TITOLARE DEL TRATTAMENTO l dati identificativi del Titolare del trattamento dei dati; possono essere acquisiti presso la sede legale della società. Fascicolo condizioni assicurative 2014 - aggiornato a Marzo 2014 Allegato 12 die Produzioni me erate ad ettaro delib .T. dalla Giunta P.A Denominazione e tipologia RESA MEDIA UNITARIA PER PRODOTTO UVA DA VINO D.O.C. Denominazione e tipologia Trentino bianco Trentino Superiore bianco Trentino “Sorni” bianco Trentino rosso Trentino Superiore rosso Trentino “Sorni” rosso Trentino kretzer o rosato Trentino Chardonnay Trentino Superiore Chardonnay Trentino Pinot bianco Trentino Superiore Pinot bianco Trentino Pinot grigio Trentino Superiore Pinot grigio Trentino Nosiola Trentino Superiore Nosiola Trentino Müller Thurgau Trentino Superiore Müller Thurgau Trentino Sauvignon Trentino Superiore Sauvignon Trentino Riesling renano Trentino Superiore Riesling renano Trentino Riesling italico Trentino Traminer aromatico Trentino Superiore Traminer aromatico Trentino Moscato giallo Trentino Moscato giallo liquoroso Trentino Superiore Moscato giallo Trentino Superiore Castel Beseno Trentino Vino Santo Trentino Superiore Vino Santo Trentino Cabernet Trentino Superiore Cabernet Trentino Cabernet franc Trentino Superiore Cabernet franc Trentino Cabernet Sauvignon Trentino Superiore Cabernet Sauvignon Trentino Merlot Trentino Superiore Merlot Trentino Lagrein Trentino Superiore Lagrein Produzione Massima q.li/ha 150 100 140 140 90 140 150 150 100 150 100 140 100 140 120 140 120 140 100 140 100 150 140 100 120 120 100 90 140 120 130 90 130 90 130 90 150 90 140 90 Trentino Marzemino Trentino Superiore Marzemino Trentino Superiore Marzemino “Isera” Trentino Superiore Marzemino “Ziresi” Trentino Rebo Trentino Superiore Rebo Trentino Pinot nero Trentino Superiore Pinot nero Trentino Moscato rosa Trentino Superiore Moscato rosa Trento bianco Trento rosato Trento riserva (bianco) Teroldego rotaliano Teroldego rotaliano superiore Lago di Caldaro Lago di Caldaro scelto Casteller Valdadige bianco Valdadige rosato Valdadige rosso Valdadige Chardonnay Valdadige Pinot bianco Valdadige Pinot grigio Valdadige Schiava Vald. Terradeiforti Enantio Vald. Terradeiforti Pinot grigio Vald. Terradeiforti Pinot grigio superiore Produzione Massima q.li/ha 130 100 90 90 140 90 120 80 80 60 150 150 150 170 170 140 140 150 150 150 150 150 150 140 150 90 90 140 120 RESA MEDIA UNITARIA PER PRODOTTO UVA DA VINO I.G.T. Denominazione e tipologia Tutte le tipologie varietali ammesse Produzione Massima q.li/ha 195 RESE MEDIE ALTRI PRODOTTI Prodotto Mele Ciliegie Mais da Granella Produzione media annua 630 q/ha 106 q/ha 44 q/ha 65 Allegato 13 - Dichiearazione ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 Autocertificazione (Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000) La/Il sottoscritta/o������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ CUAA�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� nata/o a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� residente a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .in via. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. ������������������������������������������������������������ in qualità di�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� dell’Azienda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CUAA���������������������������������������������������� è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto previsto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). DICHIARA 1. di essere in possesso della documentazione fiscale e contabile (bolle/fatture di commercializzazione del prodotto o altra documentazione equivalente) degli ultimi 3 anni o 5 anni (escludendo dal calcolo in tale ultimo caso le quantità prodotte nell’anno con maggiore e minore produzione) e che in copia vengono allegate alla presente; 2. che le quantità assicurate nei certificati 2014, laddove superiori alle quantità unitarie massime assicurabili fissate dalla Provincia autonoma di Trento in cui ricadono i terreni indicati nel mio fascicolo aziendale per combinazione comune/prodotto, non sono superori alle quantità medie effettivamente prodotte nei 3 o 5 anni di riferimento, così come ricavabile dalla documentazione fiscale e contabile; 3. di poter produrre eventuale ulteriore documentazione richiesta dagli Enti preposti al controllo, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. La dichiarazione riguarda tutti i certificati assicurativi dell’anno 2014 relativi al prodotto������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. .................................................. Luogo e data Si allega copia di un documento di riconoscimento ���������������������������������������������������������������������������������������������� La/Il dichiarante Allegato 14 Periti Nominativi dei periti coordinatori di cui al punto 12) della Polizza Collettiva: Nominativi dei periti di cui al punto 13), della Polizza Collettiva, da utilizzare quali terzi periti solo in caso in cui i due periti incaricati non trovino l’accordo sulla nomina del terzo: VALLI Dott. Ronaldo Via Barche, 6 42100 Reggio Emilia PEZZI Dott. Agr. Attilio Via Algeria, 34 44100 Ferrara 0531/740534 368/3710046 RIVI Dott. Agr. Pio Via Canalazzo,10 42010 Salvaterra Casalgrande (RE) 0522/840907 348/5505651 TAINO Geom. Giampiero Via Porsi, 19 26013 Crema LOMBARDELLI p. a. Sergio Via Grande, 31 26845 Codogno (LO) 0377/30070 355/6152841 MEGLIOLI Dott. Aroldo Via Gambarelli,5 42019 Scandiano (RE) 0522/982517 355/6892884 RIGHI Dott. Ivan Via Argine Mola,13 Fraz. Godezza 42018 Poviglio (RE) 0522/969774 ACTIS p. a. Piero Via Chivasso, 32Via 13100 Vercelli 0161/502434 355/5623083 BELLINGACCI Dott. Agr. Luca C.so Flaminio, 65 Fraz. S.Giacomo 06048 Spoleto (PG) 355/5233165 BRANDONI p. a. Tommaso Via C. Colombo, 50 60022 Castelfidardo (AN) 071/78512 335/5826350 FOLLADOR Dott. Giovanni Via Trieste, 51 31050 Miane (TV) 0438/893922 338/6094309 LOMBARDELLI p. a. Sergio Via Grande, 31 26845 Codogno (LO) 0377/30070 355/6152841 MARTINO Dott. Marcello Viale Europa, 42 71100 Foggia (FG) 0881/662087 RANCATI p. a. Gianfranco Via S.M. Assunta, 8 26010 Dovera (CR) 0373/94223 338/8017242 RUSPI Dott. Agr. Claudio Fraz. S.Secondo, 126 06024 Gubbio (PG) 335/6479349 67