Polizza di assicurazione Collettiva 2014 Condizioni di

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Polizza di assicurazione Collettiva 2014 Condizioni di
DELLA PROVINCIA DI TRENTO
ANNO XII - N. 2 - II TRIMESTRE 2014
POSTE ITALIANE SPA - SPEDIZIONE IN A.P. D.L. 353/2003
(CONV. IN L. 27.02.2004 N. 46) ART. 1, COMMA 1 - DCB TRENTO
AUT. TRIB. TRENTO N. 1161 DEL 12.02.2003 - PER. TRIM. LE
SUPPLEMENTO AL N. 2 - II TRIMESTRE 2014 DI CODIPRA NEWS
news
allegato
Polizza di assicurazione
Collettiva 2014
Condizioni di assicurazione
Polizza di assicurazione
collettiva 2014
- ESTRATTO Fra le Parti indicate, e precisamente:
SOCIETÀ ASSICURATRICE
e
Condifesa CO.DI.PR.A.
Consorzio Difesa Produttori Agricoli
con sede in Trento - Via Giusti, 40
Codice Fiscale 80016190227
Preso atto che il Condifesa sopra indicato, a favore
dei propri associati, ha deliberato di ricorrere per
la difesa contro i danni da avversità atmosferiche a
coperture assicurative.
Si stipula la presente Polizza Assicurazione Collettiva,
ex art. 1891 del Cod. Civile, che ha per oggetto
la difesa passiva delle produzioni dei Soci del
Contraente, contro i danni da eventi atmosferici ai
sensi della Legge concernente il Fondo di Solidarietà
- D. Lgs. 102 del 2004 modificato dal D. Lgs. 82 del
2008, degli Orientamenti Comunitari - Reg. (CE) 22
ottobre 2007 n. 1.234, art. 102; Reg. (CE) 19 aprile
2008 n. 479, art. 14; Reg.(CE) del 19 gennaio 2009 n.
73, art. 68 e 70 - e del Decreto Mipaaf 08 dicembre
2013 n. 24335 Piano Assicurativo Agricolo Nazionale
2014.
La Società ed il Contraente si impegnano fin d’ora a
rispettare reciprocamente le condizioni, le tariffe e le
modalità concordate per il 2014 e di seguito indicate.
1) PRODOTTI ASSICURABILI
Come da decreto MIPAAF
2) TIPOLOGIA DI POLIZZA - FORMA
CONTRATTUALE
●● PLURIRISCHIO (vegetali)
●● MULTIRISCHIO (vegetali)
●● PLURIRISCHIO IMPIANTI DI PRODUZIONI
ARBOREE
●● PLURIRISCHIO RETI ANTIGRANDINE/
ANTIACQUA E TUNNEL
3) PREZZI DEI PRODOTTI
Come da allegato 9), ai sensi del/i Decreto/i
Ministeriale/i “Determinazione valori mercuriali prezzi
agricoli” valevole per la campagna 2014.
4) TARIFFE DI PREMIO
Come da allegato 10).
5) DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA
La garanzia della presente Polizza Collettiva ha effetto
e scadenza dalle ore 12.00 del giorno stabilito dalle
Condizioni di Assicurazione e dalle Norme Generali e
Speciali di ogni specifica garanzia.
Il termine di accettazione dei certificati di
assicurazione scadrà alle ore 18,00 del giorno
31 marzo 2014 per le colture a ciclo autunnoprimaverile e le colture permanenti, 30 maggio 2014
per le colture a ciclo primaverile.
6) MODALITÀ DI ASSUNZIONE DEI RISCHI REDAZIONE DEI CERTIFICATI
Ai sensi del Regolamento Isvap 35/2010 che
prevede l’obbligo di indicare nella polizza le
modalità di consegna all’Assicurato delle condizioni
di assicurazione prima della sottoscrizione ed in
considerazione delle modalità di assunzione dei
certificati da parte degli intermediari assicurativi,
si stabilisce che tale consegna sia effettata
dall’intermediario stesso al quale il Contraente
mette a disposizione tali documenti. Il documento
Condizioni di Assicurazione ricevuto dalle Società,
verrà integrato da parte del Contraente con le
ulteriori condizioni, costo di adesione e termini
intercorrenti fra Contraente e l’Assicurato. A conferma
dell’avvenuta consegna, l’intermediario farà
sottoscrivere all’Assicurato apposita dichiarazione
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apposta sul certificato di assicurazione. Tale
sottoscrizione deve essere riferita appositamente a
questa specifica dichiarazione. In alternativa verrà
fatta sottoscrivere per ricevuta dall’Assicurato l’ultima
pagina del documento condizioni di assicurazione ed
allegata al certificato di assicurazione.
6.1. Prima della sottoscrizione del certificato di
adesione assicurativa da parte dell’agricoltore,
l’intermediario consegnerà copia del
documento informativo contenente le
condizioni contrattuali, predisposto dal
Contraente, disponibile anche sul sito
internet del consorzio: www.codipratn.
it e farà sottoscrivere all’Assicurato ricevuta
dello stesso documento che consegnerà al
Contraente contestualmente al/ai certificati. Per
la compilazione dei certificati l’Intermediario
e l’Assicurato dovranno utilizzare i dati corretti
risultanti dai Fascicoli Aziendali e dai catastini
Frutticoli. A tal fine il Consorzio pubblicherà sul
sito internet i catastini e i certificati precompilati
di ogni Socio, da verificare e utilizzare per la
compilazione.
6.2. I certificati di assicurazione compilati in ogni
loro parte devono contenere l’indicazione della
franchigia e della soglia applicata, compresi
per ciascuna partita assicurata i dati catastali, la
superficie agricola utilizzata espressa in ettari,
l’indicazione della varietà e relativo codice e
per le specie arboree il numero di piante ed il
sistema di allevamento con il relativo codice, il
tasso di tariffa applicato dalla Società e l’importo
del premio (relativo al certificato). I dati indicati
devono corrispondere esattamente con quanto
indicato nel Fascicolo Aziendale. I certificati
saranno redatti e consegnati al Contraente
al fine di acquisire il parere favorevole
sull’ammissibilità all’agevolazione in virtù delle
disposizioni ministeriali e comunitarie in vigore.
Giornalmente l’intermediario trasmette alla
Società ed al Contraente la notifica, documento
riepilogativo delle adesioni, indispensabile
per l’attivazione della richiesta di domanda di
contributo Pac da parte del Contraente, e per
la decorrenza della garanzia a carico del Fondo
di Mutualità. La notifica deve essere inviata
secondo le modalità descritte nella definizione
di notifica, nonché all’art. 22 delle Norme generali
che regolano l’assicurazione.
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6.3. La firma dell’intermediario apposta sul certificato
di assicurazione e sugli allegati garantisce
che i dati anagrafici sono esatti, che la firma
dell’Assicurato è autografa e che lo stesso, nel
rispetto della normativa vigente, è stato posto
a conoscenza delle disposizioni contrattuali
riguardanti l’assicurazione agevolata e delle
normative che regolano il contributo pubblico.
6.4. Le copie sono così destinate: l’originale al
Contraente, le rimanenti verranno restituite
all’intermediario che ne consegna una copia
all’Assicurato.
6.5. L’intermediario rilascia all’Assicurato ricevuta
dell’avvenuta sottoscrizione del certificato con
l’indicazione della data di notifica dello stesso.
6.6. Il Contraente provvede ad informare
prontamente la Società della mancata convalida
dei certificati di assicurazione.
6.7. L’assicurazione relativa a certificati non
convalidati è inefficace fin dall’origine.
L’intermediario deve far pervenire al Contraente i
certificati di assicurazione, compilati come sopra
descritto e corredati di tutti gli allegati richiesti,
entro 15 giorni dalla data di notifica. Nel caso in
cui la ritardata consegna (o l’invio della notifica),
imputabile all’intermediario, ponga il Contraente
nella effettiva impossibilità di predisporre la
procedura per l’ottenimento del contributo, o
se pur predisposta venga negato il contributo
dall’Ente Pubblico, i certificati saranno
considerati non afferenti alla disciplina relativa
all’assicurazione agevolata con conseguente
pagamento del premio, da parte del Contraente,
ad effettivo incasso del contributo associativo
comprensivo della mancata contribuzione
pubblica, dall’Assicurato e/o dall’intermediario.
6.8. I certificati assicurativi sono restituiti
all’intermediario (o alla Direzione) entro 30 giorni
dalla consegna, salvo richiesta di integrazione di
documentazione o rettifica, che li ritira a proprie
spese e che provvede ad inviarli all’Assicurato
entro 20 giorni dalla data del ritiro.
Nel caso in cui i certificati siano consegnati
in ritardo o compilati in maniera non corretta
il Contraente è nella facoltà di inviare
direttamente all’Assicurato la copia di Sua
spettanza.
6.9. Nel caso i dati indicati nel certificato di
assicurazione non corrispondano con quelli
inseriti nel Fascicolo Aziendale con gravi
Fascicolo condizioni assicurative 2014 - aggiornato a Marzo 2014
disallineamenti (che impediscono l’attivazione
della Domanda di Aiuto), il Contraente può
convocare con lettera raccomandata l’Assicurato
per la sistemazione degli stessi. In tal caso verrà
applicato un costo gestionale addizionale
a carico dell’Assicurato o dell’intermediario,
qualora questi si dichiari disponibile. In caso
contrario il certificato non verrà convalidato e
diverrà inefficace fin dall’origine.
A conferma di quanto sopra saranno inoltre fatte
sottoscrivere all’Assicurato da parte dell’intermediario,
le dichiarazioni indicate nel certificato assicurativo e
in apposita dichiarazione da allegarsi allo/i stesso/i
certificato/i. Tale documento viene allegato alla
presente Polizza Collettiva, allegato 11.
Qualora la produzione ordinaria dell’azienda agricola
sia superiore alla media deliberata dalla Giunta P.A.T.
(allegato 12) è obbligatorio allegare ai certificati
l’estratto conto dei conferimenti e/o documenti
fiscali e/o contabili comprovanti la produzione,
nonché la dichiarazione ai sensi del D.P.R. del 28
dicembre 2000 n. 445 (allegato 13).
7) RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO
A parziale deroga del disposto dell’art. 8) delle Norme
generali che regolano l’assicurazione è concessa, per le
sole specie medio tardive di frutta e per l’uva, e per
le sole polizze pluririschio, la riduzione del premio
dall’inizio della garanzia – anche se il prodotto è già
stato colpito da eventi atmosferici garantiti, ma non
è stata ancora effettuata la perizia – sempreché la
domanda di riduzione sia inoltrata entro il termine
del 30 maggio 2014.
Le domande di riduzione devono essere redatte e
recapitate al Contraente secondo le modalità previste
al punto 6) della Polizza Collettiva. Le domande
di riduzione, convalidate dal Contraente che ne
attesta l’attendibilità, se accettate dalla Società,
formano parte integrante dei rispettivi certificati di
assicurazione.
L’eventuale rifiuto, parziale o totale, della domanda
di riduzione del premio dall’inizio della garanzia,
sarà espressamente comunicato a mezzo lettera
raccomandata o telegramma, fax o e-mail certificata motivandolo - da parte della Società all’Assicurato ed
al Contraente, entro e non oltre 15 giorni dalla data
della domanda.
Con le stesse modalità e le stesse procedure
dovranno essere inoltrate le domande di riduzione
con storno proporzionale del premio.
Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi
successivi aumenti.
8) ASSICURAZIONE DI PRODOTTI GIÀ COLPITI
DA EVENTI ATMOSFERICI
Ai sensi dell’art.7) delle Norme generali che
regolano l’assicurazione, i prodotti colpiti da eventi
atmosferici garantiti non possono essere oggetto di
assicurazione, salvo quanto indicato al punto A).
A) Danni anterischio dichiarati
Per i danni anterischio dichiarati, purché di lieve
entità, la Società potrà autorizzare la copertura
sempreché l’Assicurato sottoscriva la seguente
clausola da inserire nel certificato:
L’Assicurato dichiara che le partite n. .............. sono state
colpite da eventi assicurati anterischio del .......................
che hanno provocato danni lievi. L’Assicurato e la
Società concordano che tali danni saranno computati
dai periti in detrazione del danno complessivo nel
caso in cui si verifichino eventi assicurati successivi
alla decorrenza della garanzia. Prende altresì atto
che la Società si riserva, entro 10 giorni dalla data
di sottoscrizione del certificato di assicurazione, di
annullare dall’origine il certificato stesso”.
B) Danni anterischio non dichiarati
Qualora il perito accerti l’esistenza di danni da eventi
atmosferici oggetto di copertura avvenuti prima
della decorrenza della garanzia e non dichiarati,
farà formale riserva a favore della Società indicando
che trattasi di danno anterischio non dichiarato.
Nel caso fossero accertati anche danni provocati
da detti eventi atmosferici avvenuti nel periodo di
validità dell’assicurazione, il perito, oltre alla formale
riserva a favore della Società, indicherà sul bollettino
di campagna entrambe le percentuali di danno (la
percentuale di danno complessivo di tutti gli eventi e
la percentuale degli eventi anterischio in deduzione).
C) Corresponsione del premio
Per entrambi i casi sopraindicati il premio è dovuto
per intero.
9) COMPUTO E PAGAMENTO DEI PREMI
Il premio sarà calcolato e corrisposto alla Società
in base ai valori assicurati, ai tassi, ai sovrapremi ed
alle riduzioni ed alle detrazioni di cui al punto 6.2
– modalità di assunzione dei rischi – redazione dei
certificati secondo le garanzie prestate entro:
●● il 01 settembre 2014 per polizze aventi in garanzia
il prodotto “Uva da Vino (*);
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●● il 17 novembre 2014 per polizze aventi in garanzia
tutti gli altri prodotti (*);
(*) salvo diverse disposizioni e/o proroghe di detti
termini stabilite dall’Organismo Pagatore.
Il Contraente si impegna a versare, entro tali date,
con valuta fissa, sul c.c. che verrà comunicato dalla
Società l’importo del premio calcolato come sopra
detto.
La Società si impegna ad emettere regolare
quietanza del premio corrisposto riferita alla polizza
con indicazione, per ciascun produttore assicurato
del relativo importo, entro tre giorni dal pagamento.
10) PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI –
INSOLVENZA DEI SOCI ASSICURATI
Il pagamento degli indennizzi, che avrà corso dopo
l’avvenuto incasso del premio dovuto nella sua
totalità dal Contraente, sarà effettuato direttamente
agli Assicurati aventi diritto, a partire dal 15 entro e
non oltre il 19.12.2014.
Nel caso di ritardi o insolvenze il pagamento degli
indennizzi resterà sospeso fino al regolare introito
del premio anzidetto. Il Contraente ha facoltà di
segnalare entro il 6 dicembre 2014 errori, omissioni
od insolvenze nel pagamento dei contributi da parte
dei propri Soci Assicurati.
Come da dichiarazione sottoscritta dagli assicurati
contestualmente al certificato assicurativo, qualora
alla data dei pagamenti l’Assicurato risulti ancora
moroso la Società, su richiesta del Contraente,
verserà direttamente l’eventuale indennizzo allo
stesso che rilascerà quietanza liberatoria e che
provvederà a versare direttamente al Socio la parte di
indennizzo eccedente il debito consortile.
11) DENUNCE DI DANNO
Le denunce di danno saranno trasmesse al
Contraente a cura dell’intermediario o della
Direzione.
delle Norme generali che regolano l’assicurazione, sono
indicati nell’Allegato 14).
14) BOLLETTINI DI CAMPAGNA
Il responsabile dei periti rilevatori provvederà a
consegnare al Contraente, con cadenza settimanale,
la copia di spettanza dei bollettini di campagna
redatti. Nei casi di impedimento il Responsabile
Peritale comunicherà al Responsabile che verrà
indicato dal Consorzio il motivo e si accorderà sulla
consegna.
15) POLIZZE INTEGRATIVE
La Società si impegna a non proporre ai soci
del Contraente eventuali polizze non agevolate
integrative, in riferimento alle produzioni assicurate
in applicazione della presente Polizza Collettiva.
Qualora riceva richiesta di tali coperture dai propri
clienti soci del Contraente, al fine del rispetto delle
normative attinenti alle polizze agevolate, si impegna
a rinviare il cliente ad un confronto preventivo con il
Contraente e nel caso di successiva sottoscrizione di
darne immediato avviso al Contraente che si riserva
la facoltà di non convalidare i certificati agevolati.
Formano parte integrante della presente “Polizza
Collettiva” i seguenti allegati:
Allegato 1)
Allegato 2)
Allegato 3)
Allegato 4)
Allegato 5)
12) PERITI ESTIMATORI
I nominativi dei periti responsabili dell’organizzazione
delle operazioni peritali sono riportati nell’Allegato
14.
Le Parti, anche a mezzo di propri incaricati, hanno
facoltà di assistere alle operazioni peritali.
Allegato 6)
Allegato 7)
13) PERIZIA D’APPELLO
I nominativi dei 3° periti di cui all’art.14), commi 3 e 4
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Condizioni di assicurazione Definizioni;
Condizioni di assicurazione - Norme
Generali che regolano l’assicurazione;
Norme che regolano l’assicurazione
Pluririschio (prodotti arborei, erbacei
e vivai esclusa uva da vino) Grandine
- Venti forti – Colpo di Sole e Vento
Caldo – Eccesso di Neve;
Norme che regolano l’assicurazione
Pluririschio (prodotto uva da vino
– Cod. 002B) Grandine - Venti forti –
Colpo di Sole e Vento Caldo;
Norme che regolano l’assicurazione
Pluririschio (prodotto uva da vino
– Cod. 002D) Grandine - Venti forti Eccesso di Pioggia – Colpo di Sole e
Vento Caldo;
Norme che regolano l’assicurazione
Multirischio GOLD;
Norme che regolano l’assicurazione
Pluririschio delle Strutture “Reti
Antigrandine, Tunnel”;
Fascicolo condizioni assicurative 2014 - aggiornato a Marzo 2014
Allegato 8)
Norme che regolano l’assicurazione
Pluririschio delle Strutture “Impianti
produttivi”, “frutteti e vigneti”;
Allegato 9) Prezzi;
Allegato 10) Tariffe;
Allegato 11) Allegato ai certificati di assicurazione
agevolata-anno 2014;
Allegato 12) Produzioni medie ad ettaro deliberate
dalla Giunta P.A.T.;
Allegato 13) Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445;
Allegato 14) Elenco terzi periti e coordinatore;
Il Contraente dichiara di aver ricevuto le condizioni di
assicurazione dalla Società, che verranno consegnate
a tutti gli Assicurati prima della sottoscrizione dei
certificati secondo le modalità previste al precedente
punto 6.
Letto, accettato, sottoscritto il 10/02/2014
IL CONTRAENTE
LA SOCIETÀ
____________________________
_____________________________
Il sottoscritto dichiara di aver letto ed approvato le Condizioni di Assicurazione ed in particolare di aver
soffermato la sua attenzione, agli effetti dell’art. 1341 del Cod.Civ. sul disposto degli articoli:
1, 9, 12,13, 14, 15, 16, 18 e 19 e degli allegati da 1 a 17
1. obbligo dell’Assicurato di assicurare l’intera produzione aziendale per prodotto/Comune;
9. perdita del diritto all’indennizzo per inadempimento degli obblighi in caso di sinistro;
12. decadenza del diritto all’indennizzo in caso di mancanza dei necessari campioni;
13. mandato del perito;
14., 15. e 16. perizia d’appello designazione dai periti, norme e termini di esecuzione delle perizie e relative
spese;
18. decadenza del diritto all’indennizzo a seguito di esagerazione dolosa del danno;
19. assicurazione presso diversi assicuratori, obbligo di indicare gli altri assicuratori sul/i certificato/i e di
chiedere a ciascuno il rispettivo indennizzo.
IL CONTRAENTE
LA SOCIETÀ
____________________________
_____________________________
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Polizza Assicurazione
Collettiva avversità
atmosferiche 2014
Allegato 1
Condizioni
e
di Assicurazion
Definizioni
DEFINIZIONI - nel testo che segue, si intendono per:
ANTERISCHIO Il danno provocato al prodotto
assicurato da eventi in garanzia prima della
decorrenza del rischio.
APPEZZAMENTO - PARTITA Porzione di terreno,
avente una superficie dichiarata, senza soluzione di
continuità, con confini fisici e dati catastali propri
anche riferiti a più fogli di mappa e particelle
catastali, indicati nel certificato di assicurazione,
coltivato con la medesima varietà di prodotto,
all’interno dello stesso Comune. Sono da considerarsi
come appezzamenti/partite a sé stanti quelli dotati di
sistema di difesa attiva antigrandine.
ASSICURATO Il soggetto – imprenditore agricolo – il
cui interesse è protetto dall’assicurazione, Socio del
Contraente.
ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione.
ATTECCHIMENTO Il risultato positivo di messa a
dimora di piantine a radice nuda o con zolla nel
terreno.
AZIENDA AGRICOLA Unità tecnico-economica
costituita da poderi o appezzamenti, anche non
contigui, fabbricati, allevamenti in cui si attua l’attività
agraria, forestale, zootecnica, agrituristica ed attività
connesse ad opera di persona fisica, società od ente
in conformità al disposto dell’art. 2135 del Codice
Civile e successive modificazioni ed integrazioni.
BOLLETTINO DI CAMPAGNA ll documento che
riporta i risultati di perizia.
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE L’ adesione alla
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Polizza Collettiva che contiene:
●● la dichiarazione delle produzioni che l’Assicurato
intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse
inerenti, debitamente sottoscritte;
●● l’attestazione della qualità di Socio dell’Assicurato
e la convalida del documento da parte del
Contraente;
●● l’indicazione del valore assicurato, della tariffa
applicata, dell’importo del premio, della soglia di
danno, della franchigia;
●● l’indicazione degli appezzamenti delle singole
colture corrispondenti con il piano colturale del
Fascicolo Aziendale;
●● tutte le dichiarazioni ed indicazioni previste
dalle leggi e dalle normative correnti relative
all’assicurazione agevolata di cui al D.Lgs.
102/2004 e successive modificazioni ed
integrazioni e relativo Piano Assicurativo Agricolo
Nazionale nonché al D.M. 29 luglio 2009 n. 1.994.
COLTURA IRRIGUA Coltivazione che beneficia
di una regolare irrigazione. Il ricorso all’irrigazione
deve essere previsto e attuato fin dall’inizio della
coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.
CONTRAENTE Il soggetto, riconosciuto a termini di
legge, stipulante l’assicurazione.
CONVALIDA Conferma, apposta sul certificato dal
Contraente, della qualità di socio dell’Assicurato e
dell’ammissione dello stesso alla Polizza Collettiva.
EMERGENZA Lo spuntare delle piantine dalla
superficie del terreno.
FRANCHIGIA Le centesime parti del risultato della
produzione in garanzia escluse dall’indennizzo.
INDENNIZZO La somma dovuta dalla Società in
caso di sinistro.
INTERMEDIARIO Agente, broker e/o altro
soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e
riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente
iscritti nel registro di cui all’ Art. 109 del D.L.7/9/2005
Fascicolo condizioni assicurative 2014 - aggiornato a Marzo 2014
n°209 - Codice delle assicurazioni private.
IMPIANTO PRODUTTIVO Impianto di produzioni
arboree e arbustive.
IRRIGAZIONE Pratica colturale attraverso la quale
l’acqua è erogata artificialmente durante la stagione
di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in
tempi opportuni, al fine di apportare la quantità di
acqua necessaria per ottenere almeno la produzione
indicata come produzione assicurata.
NOTIFICA Per notifica si intende la comunicazione
alla Società ed al Contraente del rischio ed eventuali
variazioni, a cura dell’intermediario assicurativo
autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione
telematica.
POLIZZA COLLETTIVA Il documento che prova
l’assicurazione nel quale la Società ed il Contraente
stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi
certificati di assicurazione.
PREMIO La somma dovuta dal Contraente alla
Società.
PREZZO Il prezzo medio dell’ultimo triennio
calcolato ai sensi dell’art. 5-ter del D.Lgs. 102/04,
modificato dal D.Lgs. 82/08.
PRODOTTO Le singole specie o sottospecie
botaniche come definite nel Piano Assicurativo
Agricolo Annuale.
RESA ASSICURATA RISULTATO DELLA
PRODUZIONE Per resa assicurata si intende il
prodotto matematico della quantità media aziendale
per ettaro per la superficie dichiarata coltivata in tutti
gli appezzamenti situati in un medesimo Comune.
La quantità media aziendale è la media della
produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata
di impianti in piena produzione, nei tre ultimi
anni precedenti, o la produzione media triennale,
calcolata sui cinque anni precedenti escludendo
l’anno con la produzione più bassa e l’anno con la
produzione più elevata.
In mancanza di dati aziendali, verrà assunta la
media comunale per ettaro degli ultimi cinque
anni, scartando il migliore ed il peggiore risultato
annuale ottenuto, o se non disponibile, la stessa
media di Comune vicinale con analoghe potenzialità
produttive unitarie. In mancanza di dati comunali,
verrà assunta la resa media provinciale o regionale.
Con apposita delibera la Giunta Provinciale ha
decretato le produzioni unitarie medie. Qualora
la produzione ordinaria (resa assicurata –
risultato della produzione) dell’impresa agricola
risulti superiore a tale media è necessario
sottoscrivere apposita dichiarazione ai sensi della
Legge 445/2000 (Dichiarazione sostitutiva di
certificazione - Autocertificazione) ed allegare al
certificato i documenti ufficiali comprovanti la resa
effettivamente ottenuta negli ultimi 5 anni.
I quantitativi assicurati per ettaro non potranno
essere superiori a quanto previsto dai disciplinari di
produzione.
SEMINA Avvenuta messa a dimora del seme su
terreno preparato per riceverlo.
SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale
è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETÀ L’Impresa assicuratrice che stipula con il
Contraente la Polizza Collettiva.
SCOPERTO Percentuale del danno liquidabile a
termini di polizza che per ogni sinistro rimane a
carico dell’Assicurato.
SOGLIA Il limite di danno, imputabile ad avversità
previste nell’oggetto dell’assicurazione, espresso in
percentuale superato il quale matura il diritto per
poter accedere all’indennizzo. Tale limite è indicato
nel Piano Assicurativo Agricolo Nazionale. La soglia
per le produzioni sotto strutture di protezione sarà
calcolata ed applicata separatamente.
TRAPIANTO Avvenuta messa a dimora nel terreno
di piantine a radice nuda o con zolla.
VARIETÀ Insieme di piante coltivate, nettamente
distinguibili per vari caratteri fra cui quello
morfologico, appartenenti alla medesima specie,
sottospecie, classe o linea. Per l’uva da vino
costituisce varietà la cultivar o l’insieme di cultivar
ammesse dal disciplinare delle uve destinate a
produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G., salvo quanto
diversamente previsto nelle condizioni speciali.
DEFINIZIONE EVENTI:
DATI AGROMETEOROLOGICI In caso di sinistro,
per la verifica dell’effettivo superamento dei valori
oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella
definizione convenzionale degli eventi in garanzia si
farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti
Pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di
detti dati, e relativi all’area agricola di estensione non
superiore a 10 kmq., su cui insiste l’appezzamento
danneggiato, anche se ottenuti per interpolazione.
Il superamento dei dati oggettivi previsti nella
definizione sarà verificato con una tolleranza fino:
●● al 30% dell’evento Eccesso di pioggia
●● al 10% dell’evento Colpo di sole e Vento Caldo
Rispetto ai dati di area di cui sopra, in quanto dovrà
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essere messo in relazione alla fase fenologica ed
alla specifica sensibilità delle colture, alle condizioni
pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati, nonché
alle pratiche agronomiche complessivamente
praticate.
ALLUVIONE Calamità naturale che si manifesta sotto
forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi
atmosferici, di corsi e specchi d’acqua naturali e/o
artificiali che invadono le zone circostanti e sono
accompagnate da trasporto e deposito di materiale
solido o incoerente.
BRINA Congelamento di rugiada o sublimazione del
vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta
ad irraggiamento notturno.
COLPO DI SOLE Incidenza diretta dei raggi solari
sotto l’azione di forti calori di carattere straordinario
che per durata e/o intensità superi i dati medi
ordinari della zona.
ECCESSO DI NEVE Precipitazione atmosferica da
aghi o lamelle di ghiaccio di carattere straordinario
che per durata e/o intensità superi i dati medi
ordinari della zona.
ECCESSO PIOGGIA Eccesso di disponibilità idrica
nel terreno causato da precipitazioni prolungate
o con conseguente bagnatura fogliare prolungata
intendendo per tali le piogge o le ore di bagnatura
che eccedono oltre il 50% le medie del periodo
rapportate allo stadio fenologico delle produzioni,
calcolate su un arco temporale di 3 giorni, o da
precipitazioni di particolare intensità, intendendo
per tali le cadute di acqua pari almeno ad 80 mm. di
pioggia nelle 72 ore.
GRANDINE Acqua congelata nell’atmosfera che
precipita al suolo sotto forma di chicchi di dimensioni
e forme variabili.
GELO Abbassamento termico inferiore a 0 °C dovuto
a presenza di masse d’aria fredda.
VENTO FORTE Fenomeno ventoso che raggiunga il
10
7° grado della scala Beaufort (velocità pari o superiore
a 50 km./h – 14 m/s) limitatamente agli effetti
meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché
causato dall’abbattimento dell’impianto arboreo.
SBALZO TERMICO Variazione brusca e repentina
della temperatura. Tale fenomeno straordinario
deve provocare, relativamente ad una fase termica
giornaliera (notte, mattino, giorno), un significativo
abbassamento o innalzamento della temperatura per
una durata di almeno 7 ore, rispetto alle temperature
medie, per le medesime fasi termiche giornaliere,
dei giorni che precedono e che seguono l’evento e
comunque rilevato dagli uffici meteorologici ufficiali.
SICCITÀ Straordinaria carenza di precipitazioni,
pari ad almeno un terzo, rispetto a quelle normali
del periodo che comporti l’abbassamento del
contenuto idrico del terreno al di sotto del limite
critico di umidità e/o depauperamento delle fonti
di approvvigionamento idrico tale da rendere
impossibili anche l’attuazione di interventi irrigui di
soccorso.
VENTO CALDO Movimento più o meno regolare o
violento di masse d’aria calda aventi una temperatura
almeno pari a 30°.
Sono compresi nella garanzia assicurativa le avversità
come precedentemente descritte e previste nelle
varie tipologie di polizza. La scelta fatta dall’Assicurato
deve risultare dal certificato che ne costituisce l’unico
mezzo di prova.
Gli effetti degli eventi in garanzia:
●● devono essere riscontrati sulla medesima varietà e
su una pluralità di imprese agricole in zone aventi
caratteristiche orografiche analoghe entro un
raggio di 3 Km;
●● produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle
piante e/o grave compromissione del prodotto.
Fascicolo condizioni assicurative 2014 - aggiornato a Marzo 2014
Allegato 2
li
Norme genera
che regolano
l’assicurazione
Art. 1 – Operatività della garanzia
La Società presta la garanzia e determina il premio
in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate
dall’Assicurato che, con la firma del certificato
di assicurazione, si rende responsabile della loro
esattezza ai sensi degli art.li 1892 e 1893 Cod. Civ.
Eventuali modifiche dell’assicurazione devono
essere provate per iscritto.
Al fine del controllo e della corretta applicazione
della condizione della soglia di accesso all’indennizzo
prevista dalla normativa, l’Assicurato ha l’obbligo di
assicurare l’intera produzione aziendale per prodotto
e Comune calcolata come da definizione “resa
assicurata-risultato della produzione”. Le produzioni
dello stesso prodotto insistenti nel medesimo
Comune devono preferibilmente essere assicurate
con la stessa Società Assicuratrice o in alternativa
in coassicurazione palese e cioè con indicazione
delle compagnie coassicuratrici sul modello del
certificato di assicurazione. Ai fini della verifica
del superamento della soglia si farà riferimento al
totale prodotto esistente nel medesimo Comune,
considerando anche la parte di prodotto assicurato
con altri assicuratori. Qualora l’Assicurato ommetta
dolosamente tale dichiarazione, la Società non sarà
tenuta al pagamento dell’indennizzo (art. 1910 Cod.
Civ.).
L’assicurazione è operante solo per gli impianti
specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto
sotto previsto. Per gli impianti nuovi, che non sono
ancora giunti a piena produzione, il risultato della
produzione viene convenzionalmente stabilito come
segue:
Alla resa assicurata – risultato della produzione –
dovranno essere applicati i prezzi mercuriali stabiliti
nell’allegato 9, la possibilità di adottare prezzi
inferiori rispetto a quelli massimi è subordinata
all’applicazione della medesima classe di riduzione
per tipologia di prodotto coltivato della medesima
azienda agricola nello sesso Comune Amministrativo.
DRUPACEE
1° anno 0% del risultato della produzione
2° anno 30% del risultato della produzione
3° anno 70% del risultato della produzione
4° anno 100% del risultato della produzione
POMACEE
1° anno 0% del risultato della produzione
2° anno 20% del risultato della produzione
3° anno 50% del risultato della produzione
4° anno 80% del risultato della produzione
5° anno 100% del risultato della produzione
UVA
1° anno 0% del risultato della produzione
2° anno 50% del risultato della produzione
3° anno 100% della produzione media ottenibile
secondo quanto previsto dal Disciplinare di prod.
Trento D.O.C.
La garanzia riguarda il prodotto relativo ad un solo
ciclo produttivo ed esclusivamente il prodotto
mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto
che pregiudichi la commercializzazione dello stesso,
ai sensi del Regolamento di esecuzione (U.E.) del 07
giugno 2011 e smi e che non siano stati colpiti da
danni precedenti sia di carattere atmosferico che
patologico.
Art. 2 – Pagamento del premio – Decorrenza e
scadenza della garanzia
Il premio, comprensivo di imposte, se dovute,
deve essere corrisposto dal Contraente alla data
convenuta.
La Società presta le singole coperture assicurative
mediante il certificato di assicurazione.
La garanzia per ogni singolo certificato di
assicurazione decorre dalle ore 12.00 del giorno
successivo salvo se diversamente indicato e previsto
dalle specifiche Condizioni Speciali e dalle Norme
che regolano le polizze pluririschio e multirischio.
La data di notifica dovrà essere quella indicata nel
certificato di assicurazione. La notifica dovrà essere
inviata, in pari data, anche al Contraente con le
modalità di cui all’art. 22.
Il certificato di assicurazione dovrà essere trasmesso
al Contraente, entro 8 giorni dalla notifica, per
l’attestazione della qualifica di Socio dell’Assicurato
e per la convalida, in mancanza del quale
l’assicurazione è inefficace fin dall’inizio. La garanzia
11
cessa alla maturazione del prodotto od anche prima
se il prodotto è stato raccolto, e comunque alle ore
12.00 del 30 novembre, salvo quanto previsto dalle
Condizioni Speciali di Assicurazione.
Art. 3 – Rettifiche
Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili,
purché notificati entro un anno dalla data del
documento in cui gli errori stessi sono contenuti.
Art. 4 – Comunicazioni fra le Parti – Rinvio alle
norme di legge
Le comunicazioni fra le parti devono avvenire in
forma scritta.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato,
valgono le norme di legge.
Art. 5 – Esclusioni
Oltre a quanto previsto nelle Condizioni Speciali di
Assicurazione, la Società non è obbligata in alcun
caso per:
a) danni verificatisi in occasione di terremoto,
maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche,
franamento, cedimento o smottamento del
terreno, slavine, salvo che il Contraente o
l’Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun
rapporto con i suddetti eventi;
b) formazione di ruscelli da errata sistemazione del
terreno;
c) innalzamento della falda non dovuto ad eventi in
garanzia;
d) abbassamento della falda idrica che provochi il
fenomeno del cuneo salino;
e)incendio;
f ) danni provocati da qualsiasi altro evento non
coperto da garanzia che abbia preceduto,
accompagnato o seguito un evento assicurato;
g) danni conseguenti errate pratiche agronomiche o
colturali;
h) danni conseguenti a fitopatie;
i) danni verificatesi in occasione dell’inquinamento
della matrice ambientale imputabile a qualsiasi
causa;
j) coltivazioni su terreni di golena, intendendosi per
essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e
l’argine artificiale e cioè quella porzione di letto di
un fiume che è invasa dall’acqua solo in tempo di
piena;
k) non puntuale raccolta del prodotto giunto a
maturazione e/o alla fine del ciclo produttivo
che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di
mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine
12
raccoglitrici in conto terzi, ecc.);
l) danni conseguenti alla mancata o non puntuale
raccolta del prodotto per eccesso di pioggia;
m)danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale
alternanza di produzione della coltura.
Art. 6 – Ispezione dei prodotti assicurati Valutazione risarcibilità danni particolari
La Società ha sempre il diritto di ispezionare i
prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio
per eventuali riserve od eccezioni. L’Assicurato ha
l’obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni
occorrenti, nonché il Fascicolo Aziendale e le mappe
catastali relative alle partite assicurate.
Relativamente alle polizze Multirischio, limitatamente
alla compagnie aderenti al Consorzio italiano
di Coriassicurazione contro le calamità naturali
in Agricoltura, eventuali incontri promossi della
Segreteria Consorzio in merito alla Governance
sinistri, dovranno essere organizzati in accordo con
il Contraente. A seguito di dette collegiali tecniche
il Responsabile Peritale predisporrà una relazione
concordata con gli intervenuti.
Nel caso di mancato invito del Contraente a detti
incontri qualsiasi decisione presa in tale circostanza
deve considerarsi priva di effetto.
Art. 7 – Danno verificatosi prima della
decorrenza della garanzia
Non possono formare oggetto di assicurazione i
prodotti che siano già stati colpiti da eventi assicurati.
Qualora l’evento si verifichi tra la data di notifica
dell’assicurazione e quella di decorrenza della
garanzia, l’assicurazione avrà corso ugualmente,
ma l’Assicurato dovrà denunciarlo alla Società,
secondo il disposto dell’art. 9 – Obblighi dell’Assicurato
in caso di sinistro – affinché venga accertato il
danno in funzione del quale la Società ridurrà
proporzionalmente il premio.
Detto danno sarà escluso dall’indennizzo
nell’eventualità di un successivo sinistro.
Art. 8 – Riduzione del prodotto assicurato
e del premio
Quando la produzione assicurata subisca una
diminuzione per partita assicurata di almeno un
quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da
quelli garantiti, l’Assicurato, sempre ché la domanda
sia fatta almeno 15 giorni prima dell’epoca di raccolta
e sia validamente documentata, ha diritto alla
riduzione del quantitativo indicato nel certificato
di assicurazione, con conseguente proporzionale
Fascicolo condizioni assicurative 2014 - aggiornato a Marzo 2014
riduzione del premio, a partire dalla data di invio
per raccomandata della richiesta alla Società fino
alla data presumibile di cessazione della garanzia.
Per contratti “garanzia multirischio rese”, la riduzione
è consentita con le stesse modalità e condizioni
esclusivamente nel caso la produzione complessiva
della varietà a livello comunale subisca una
diminuzione di almeno un decimo della produzione.
La riduzione spetta altresì nel caso in cui il prodotto
sia stato colpito anche da uno degli eventi garantiti,
purché non sia stata effettuata la perizia e siano
rispettate le condizioni del precedente comma.
Nel caso in cui la domanda di riduzione non
risulti fondata, la Società ne darà comunicazione
all’Assicurato con lettera raccomandata, fax o e-mail
certificata entro 15 giorni dalla domanda.
Art. 9 – Obblighi dell’Assicurato
in caso di sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato deve:
a. darne avviso alla Società che ha emesso il
certificato di assicurazione entro tre giorni, esclusi
i festivi, da quello in cui si è verificato l’evento
o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza,
sempreché dimostri che questa gli è stata
in precedenza impedita, fornendo precise
indicazioni relative agli appezzamenti colpiti da
sinistro, indicandone la presumibile percentuale
di danno e la percentuale dell’eventuale prodotto
raccolto al momento del sinistro;
b. dichiarare se intende richiedere la perizia o
segnalare l’evento per semplice memoria qualora
ritenga che lo stesso non comporti diritto
all’indennizzo;
c. eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti
dallo stato delle colture;
d. non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto
luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo
quanto previsto dall’art. 12 – Rilevazione dei danni
in prossimità della raccolta;
e. non manomettere/alterare il prodotto
danneggiato;
f. mettere a disposizione dei periti il Fascicolo
Aziendale e la planimetria catastale relativa
alle superfici assicurate degli appezzamenti
sui quali insistono le produzioni, nonché la
documentazione atta a dimostrare il risultato della
produzione.
L’inadempimento di uno degli obblighi di cui ai
commi a), c), d) e) ed f ) del presente articolo può
comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’indennizzo o del diritto alla riduzione del premio
previsto dall’art. 7 – Danno verificatosi prima della
decorrenza della garanzia.
L’Assicurato ha la facoltà di trasformare la denuncia
di sinistro per semplice memoria in denuncia con
richiesta di perizia. La trasformazione è consentita
fino a 20 giorni prima dell’inizio della raccolta del
prodotto per le avversità atmosferiche ad eccezione
dell’avversità Gelo, Brina ed Eccesso pioggia
primaverile, per le quali potranno essere trasformate
in denunce “con richiesta di perizia” entro il 28
giugno. Per raccolta si intende quella del prodotto
relativo alla varietà più precoce. Alla data della
trasformazione e della perizia deve essere presente
in campo, verificabile e valutabile il prodotto
danneggiato senza alcuna manomissione.
Art. 10 – Anticipata risoluzione del contratto
Qualora una o più partite della coltura assicurata
venga danneggiata dagli eventi garantiti in modo ed
in tempi tali da potersi sostituire con altra coltura e
l’Assicurato ne faccia richiesta a mezzo telegramma,
telefax o e-mail certificata alla Direzione della
Società – Ramo Grandine – questa potrà, nel termine
massimo di cinque giorni dal ricevimento,
indicare la somma offerta a titolo di indennizzo,
anche tramite bollettino di campagna emesso dal
proprio incaricato.
La mancata accettazione dell’offerta da parte
dell’Assicurato comporta rinuncia alla domanda di
cui sopra. In caso di accettazione dell’offerta da parte
dell’Assicurato, il contratto si intende risolto.
Art. 11 – Modalità per la rilevazione del danno
La determinazione del danno è stabilita direttamente
dalla Società o dal perito da essa incaricato con
l’Assicurato o con persona da esso designata. Il
perito dovrà risultare in possesso di laurea in Scienze
Agrarie, ovvero diploma di Geometra o di Perito
Agrario ed essere autorizzato all’esercizio della
professione ai sensi delle norme vigenti.
Art. 12 – Rilevazione dei danni in prossimità
della raccolta
Qualora il prodotto, colpito da eventi indennizzabili,
sia giunto a maturazione e non sia stato ancora
effettuato il sopralluogo del perito, l’Assicurato può
iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di
informare la Direzione della Società – Ramo Grandine
– a mezzo telegramma, fax o e-mail certificata.
Deve altresì lasciare i campioni per la stima del
danno che dovranno essere costituiti da una striscia
continua di prodotto passante per la zona centrale di
13
ogni partita denunciata, salvo per i prodotti:
●● uva, e orticole: le due intere file di piante che
insistono al centro della partita;
●● pomodoro: le due intere file, semplici o abbinate,
di piante che insistono al centro della partita;
●● frutta, olive: una pianta ogni 30 per ogni filare
o, per filari con numero di piante inferiore a 30,
una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi
devono essere escluse le piante di testata.
Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano
al momento dell’evento, dovranno essere – a pena
di decadenza dal diritto all’indennizzo – pari almeno
al 3% della quantità di prodotto ottenuto dalla
partita assicurata. Se entro i 5 giorni successivi alla
comunicazione, la Società omette di far procedere
alla quantificazione del danno, l’Assicurato è in
diritto di far eseguire la perizia da un perito libero
professionista avente i titoli di cui al precedente
art.11, secondo le norme previste per ciascuna
garanzia. L’Assicurato deve inviare, tempestivamente,
copia della perizia alla Direzione della Società – Ramo
Grandine – a mezzo lettera raccomandata, fax o
e-mail certificata. Le spese di perizia sono a carico
della Società.
Art. 13 – Mandato del perito
Il perito deve:
a. accertare la data in cui l’evento si è verificato;
b. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle
dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali,
con particolare riguardo alla quantità dei
prodotti assicurati, e alla loro precisa ubicazione
avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle
produzioni assicurate e della documentazione
ufficiale atta a dimostrare il risultato della
produzione;
c. accertare al momento del/i sinistro/i la
produzione in garanzia;
d. accertare la regolarità dei campioni lasciati
dall’Assicurato in relazione al disposto dell’art. 12 –
Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta;
e. accertare lo stadio di maturazione del prodotto;
f. accertare se esistono altre cause di danno non
garantite dal tipo di assicurazione prescelta e
quantificarne il danno stesso ai fini di escluderlo
dall’indennizzo;
g. accertare nel caso di eventi le cui condizioni
particolari lo prevedano nella definizione
se altri enti o colture limitrofe o poste nelle
vicinanze abbiano subito danni similari e
14
l’effettivo superamento dei valori oggettivi dei
dati meteorologici utilizzati nella definizione
convenzionale degli eventi in garanzia;
h. accertare la regolare realizzazione della struttura
nel caso di danni alla stessa, integrando la
documentazione peritale con foto dell’impianto
stesso ed in particolare del punto critico
dell’impianto che ne ha determinato il danno;
i. procedere alla stima ed alla quantificazione del
danno.
La Società potrà eseguire una o più perizie
preventive per valutare i danni verificatisi a quel
momento sul prodotto assicurato, anche per
escluderli dalla totalità del danno stesso nel caso
fossero dovuti ad eventi non compresi nelle garanzie
della polizza. La quantificazione definitiva di detti
danni sarà comunque effettuata solamente in fase di
perizia definitiva.
I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed
eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel
“bollettino di campagna”, che deve essere sottoscritto
dal perito e sottoposto alla firma dell’Assicurato
ed allo stesso consegnato. La firma dell’Assicurato
equivale ad accettazione della perizia.
In caso di mancata accettazione dell’Assicurato,
copia del “bollettino di campagna”, sarà consegnata
o spedita al Contraente entro la giornata non festiva
successiva a quella della perizia. Trascorsi tre giorni da
tale consegna o ricezione, al solo fine di far decorrere
i termini per proporre appello – art. 14) – Perizia
d’appello – viene spedito al domicilio dell’Assicurato
stesso, risultante dal certificato di assicurazione,
mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
Qualora l’Assicurato non si avvalesse del disposto
dell’art. 14 che segue la perizia diviene definitiva ai
fini della determinazione dell’indennizzo.
In caso di visita effettuata prima della perizia al fine
di verificare lo stato delle colture, il perito redigerà
apposito documento o “Bollettino di Campagna di
Constatazione” che l’Assicurato potrà sottoscrivere,
accettando così quanto riportato nel documento
stesso. In caso di mancata accettazione il perito
potrà rimandare tutto alla perizia definitiva oppure
ritenere indispensabile l’accettazione per cui
provvederà come sopra indicato, nonché all’invio del
documento/bollettino per raccomandata in modo
che l’Assicurato possa attivare la procedura d’appello
di cui all’art. 14 che segue.
Fascicolo condizioni assicurative 2014 - aggiornato a Marzo 2014
Art. 14 – Perizia d’appello
L’Assicurato che non accetta il risultato della perizia
può richiedere la perizia d’appello.
A tal fine deve comunicare detta richiesta alla Società
mediante telegramma, fax o e-mail certificata
entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di
ricevimento del bollettino di campagna, indicando
nome e domicilio del proprio perito ed inviarla
direttamente alla Direzione della Società – Ramo
Grandine, tale perito deve essere scelto tra le
categorie professionali di cui all’art. 11 – Modalità per
la rilevazione del danno.
Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di
ricevimento della richiesta di appello, la Società deve,
con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se
questa non provvede, la revisione della perizia potrà
essere effettuata dal perito nominato dall’Assicurato
e da due periti scelti dall’Assicurato stesso tra quelli
indicati nella Polizza Collettiva.
Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo
perito, i periti designati dovranno incontrarsi per
la revisione della perizia e, in caso di mancato
accordo, procedere alla nomina del Terzo Perito.
Se sul nominativo di quest’ultimo i due periti non
dovessero raggiungere l’accordo esso dovrà essere
scelto fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva.
Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza. A
richiesta di una delle parti il Terzo Perito deve avere la
sua residenza in un Comune al di fuori della provincia
di ubicazione delle partite appellate e non avere
incarichi liquidativi da parte di altre compagnie nella
provincia di ubicazione delle partite appellate.
Art. 15 – Norme particolari della perizia
d’appello
L’Assicurato deve lasciare il prodotto della partita
per la quale è stata richiesta la perizia d’appello
nelle condizioni in cui si trovava al momento della
perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto
a maturazione, egli può iniziare o continuare la
raccolta, ma deve lasciare su ogni partita appellata i
campioni previsti dall’art. 12 – Rilevazione dei danni in
prossimità della raccolta – o dalle Condizioni Speciali.
Qualora l’Assicurato abbia richiesto l’appello e non
ottemperi a quanto previsto al precedente comma,
la richiesta si intende decaduta. La perizia d’appello
non può avere luogo se prima dell’effettuazione della
stessa si verifichino altri danni, dovendosi in tal caso
riproporre la procedura prevista dall’art. 9 – Obblighi
dell’Assicurato in caso di sinistro.
Art. 16 – Modalità della perizia d’appello
La perizia d’appello deve eseguirsi secondo i criteri e
le condizioni tutte di cui al presente contratto.
I periti redigeranno collegialmente il verbale di
perizia allegando il bollettino di campagna in doppio
esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia
collegiale è valida anche se il perito dissenziente si
rifiuti di sottoscriverla ed è vincolante per le parti,
rinunciando queste, fin d’ora, a qualsiasi impugnativa,
salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti
contrattuali ed errori materiali di conteggio, fermo
quanto previsto all’art. 3 – Rettifiche. Ciascuna delle
parti sostiene le spese del proprio perito e per metà
quelle del Terzo.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni
formalità.
Art. 17 – Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell’indennizzo deve essere effettuato
all’Assicurato od al Contraente nei termini ed alle
condizioni convenute con la presente Polizza
Collettiva.
Art. 18 – Esagerazione dolosa del danno
Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre
in inganno la Società circa la valutazione del danno
può produrre la decadenza dell’Assicurato dal diritto
all’indennizzo.
Art. 19 – Assicurazione presso diversi
assicuratori
Le produzioni dello stesso prodotto, insistenti nel
medesimo Comune, devono preferibilmente essere
assicurate con la stessa Società Assicuratrice o in
alternativa con altre Società ma con indicazione
obbligatoria delle stesse sul/i certificato/i di
assicurazione. In caso di sinistro l’Assicurato deve
darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a
richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto
secondo il rispettivo contratto autonomamente
considerato. Qualora la somma di tali indennizzi,
escluso nel conteggio l’indennizzo dovuto
dall’assicuratore insolvente, superi l’ammontare
del danno, la società è tenuta a pagare soltanto la
sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo
calcolato secondo il proprio contratto, esclusa
comunque ogni obbligazione solidale con i restanti
assicuratori.
15
Art. 20 – Titolarità dei diritti nascenti dalla
Polizza Collettiva
La Società riconosce al Contraente la facoltà di porre
in sede conciliativa e/o liberatoria vertenze sorte
durante l’applicazione delle norme contrattuali
da avviare a soluzione secondo equità e/o diritto,
proponendo anche metodi e criteri entro il 10
ottobre. Le parti si impegnano, entro il 2 febbraio ad
incontrarsi per la definizione di eventuali pratiche
che non abbiano avuto esito positivo.
Qualora il produttore agricolo, Socio del Contraente,
dichiari espressamente ai sensi dell’art. 1891, comma
2, la sua volontà in tal senso, le azioni, le ragioni ed i
diritti nascenti dalla Polizza Collettiva possono essere
esercitati dal Contraente.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti
necessari per accertare la puntuale diligenza negli
adempimenti contrattuali.
In caso di mancato accordo sulla risarcibilità o
sulla entità del danno, il Contraente ha facoltà di
intervenire, con particolare riferimento agli articoli 12,
13, 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Art. 21 – Prodotti con raccolta scalare o in più
stacchi
Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare,
a deroga di quanto contemplato all’art. 2 delle Norme
generali che regolano l’assicurazione, la garanzia
si estingue progressivamente in rapporto alla
graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla
maturazione di raccolta o alla raccolta/stirpazione/
taglio della pianta. Per i prodotti per i quali è prevista
la raccolta a scalare od in più stacchi, – ai fini della
valutazione del danno e dell’applicazione della
franchigia contrattuale – gli scaglioni di raccolta sono
considerati partite a sé stanti.
16
Art. 22 – Modalità di trasmissione notifica
La notifica dovrà essere trasmessa dall’intermediario
con invio telematico su formato Excel o similare
che si possa trasformare immediatamente nel
formato Excel. Il documento dovrà avere le seguenti
specifiche:
●● Anno
●● Compagnia
●● Agenzia
●● Notifica
●● Elenco
●● Certificato
●● Socio
●● Denominazione
●● CUAA socio
●● Garanzia
●● Soglia
●● Franchigia
●● Comune
●● Prodotto - new (codice nuovo a 7 cifre)
●● Quantità
●● Valore assicurato
●● Eventuale presenza di coassicurazione
L’indicazione di questi dati è necessaria per il
controllo e la catalogazione dei documenti di
notifica.
Nel caso in cui sia necessario modificare quanto
indicato sulla notifica con l’emissione del successivo
certificato di assicurazione l’intermediario dovrà
allegare al certificato stesso una nota di spiegazioni
per la variazione effettuata, che sarà sottoscritta
dall’Assicurato e dall’intermediario.
Se il prodotto assicurato dovesse essere colpito da
danni in garanzia tra la data di decorrenza e quella
in cui viene emesso il certificato non sarà ammessa
alcuna variazione, ferma la possibilità prevista relativa
alla riduzione del prodotto ed agli eventuali errori
materiali.
Fascicolo condizioni assicurative 2014 - aggiornato a Marzo 2014
Allegato 3
olano
Norme che reg ne
l’assicurazio
rborei,
pluririschio (a
erbacei e vivai,
vino)
esclusa uva da e Grandin
lpo di
Venti forti - Co
ldo sole e Vento ca e
Eccesso di nev
Art. 1 - Operatività della garanzia
La Società si obbliga ad indennizzare all’Assicurato il
danno di quantità ed il danno di qualità ove previsto,
causato al prodotto assicurato dalla percossa della
grandine, dagli effetti del colpo di sole e vento caldo,
dall’ eccesso di neve e dall’azione dei venti forti. Sono
compresi anche i danni al prodotto derivanti dai
danneggiamenti alle piante ad opera del vento e da
quanto eventualmente trasportato dal vento stesso.
In tutte le condizioni dove leggesi grandine deve
intendersi grandine, venti forti, colpo di sole e vento
caldo ed eccesso di neve.
Art. 2 - Soglia - Franchigia - Scoperto
Per i prodotti, ove sia prevista l’applicazione della
soglia, il diritto all’indennizzo si attiva esclusivamente
quando gli eventi previsti nell’oggetto di garanzia,
abbiano distrutto più del 30% del risultato della
produzione assicurata, per prodotto nel medesimo
Comune, al netto di eventuali detrazioni di prodotto.
Nel caso di danni da eventi atmosferici in corso di
raccolta, anche per varietà con raccolta a più stacchi,
viene comunque considerata l’intera produzione
assicurata per il calcolo della soglia. Si procederà
alla suddivisione della partita in due sottopartite
distinte ed a ciascuna di esse sarà attribuita la relativa
percentuale di danno. Nel caso vengano suddivise
le partite in sottopartite in tutte le condizioni dove
leggasi partita deve intendersi sottopartita.
Superato detto livello minimo di danno pari al 30%
della produzione per Comune, sarà applicata per
partita/sottopartita la franchigia come segue:
DANNO
31 32 33 34 35 36 37 38 39
FRANCHIGIA 28 26 24 22 20 18 16 14 12
Dal 40
al 100
10
Qualora il prodotto assicurato sia stato danneggiato
prevalentemente dall’evento colpo di sole e/o vento
caldo e/o eccesso di neve, e per danni risarcibili a
termini del presente contratto, verrà applicato uno
scoperto al danno pari al 20%. Per prevalente è da
intendersi il caso in cui i danni da colpo di sole e/o
vento caldo e/o eccesso neve complessivamente
siano maggiori al danno complessivo da grandine e
venti forti.
Art. 3 - Norme per la quantificazione del danno
La quantificazione del danno deve essere eseguita
nell’imminenza della raccolta, per singola partita in
base ai prezzi unitari fissati nella Polizza Collettiva per
i singoli prodotti con le seguenti norme:
●● le centesime parti di prodotto in garanzia distrutte
e/o danneggiate da grandine devono essere
applicate al valore corrispondente alla resa in ogni
partita, oppure alla somma assicurata ove questa
sia inferiore a detto valore;
●● qualora il danno accertato sia pari o superiore alla
soglia prevista, dalle centesime parti di danno
devono essere detratte quelle relative ai danni da
grandine come detto all’art. 7 – Danno verificatosi
prima della decorrenza della garanzia - delle Norme
generali che regolano l’assicurazione, e quelle
relative alla franchigia ed all’ eventuale scoperto;
●● in caso di danni successivi le centesime parti di
danno devono essere sempre riferite al valore
inizialmente assicurato, fermo quanto previsto al
punto 1.
CONDIZIONI SPECIALI GRANDINE
PRODOTTI ARBOREI
PRODOTTO FRUTTA
(escluse ciliegie e piccoli frutti)
Art. 1 – Danno di qualità
Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno
di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo,
in base alle seguenti classificazioni e relativi
coefficienti (avendo a riferimento anche la norma di
commercializzazione definita con Regolamento dalla
Commissione della Comunità Europea):
17
“TABELLA C” - QUALITÀ FRUTTA
Classe di
danno
Descrizione
% danno
di qualità
a)
I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria
extra) o buona (categoria I^). Devono presentare la forma, il calibro e la
colorazione tipici della varietà.
Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da
garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un
lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a:
· 2 cm. di lunghezza per i difetti di forma allungata
· 0,20 cm2 di superficie totale per le ammaccature, che possono essere
leggermente decolorate senza necrosi dell’epicarpo (buccia);
· Rugginosità lieve;
· 1 cm2 di superficie totale per gli altri difetti.
0
b)
I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria
II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma
tali da non poter rientrare nella precedente classe a).
La polpa (mesocarpo) non deve presentare difetti di rilievo da eventi
atmosferici coperti da garanzia. Sono ammessi anche i frutti che, a seguito
degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti
di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a:
· 4 cm. di lunghezza per i difetti di forma allungata,
·0,75cm2 di superficie totale per le ammaccature, che possono essere
decolorate o con sola necrosi all’epicarpo (buccia);
· 0,25 cm2 di superficie totale per le ammaccature con necrosi dell’epicarpo
(buccia) e del mesocarpo (polpa);
· Rugginosità media; cinghiatura lieve e media;
· 2,5 cm2 di superficie totale per gli altri difetti.
50
c)
I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione
tipici della varietà ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti
classi a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo
alla trasformazione industriale.
85
Il frutto caduto, perso e/o distrutto (cioè tale da ritenere azzerato il valore intrinseco) o da considerarsi tale
presentando gravi fenomeni di marcescenza conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, viene valutato
solo agli effetti del danno di quantità.
Per i prodotti albicocche, fichi, susine ed actinidia i
parametri della tabella di cui sopra devono essere
dimezzati.
NB: si definisce ammaccatura, qualsiasi effetto visibile
sul frutto provocato dalla percossa della grandine o
di altri eventi coperti dalla garanzia.
Qualora sia richiesto espressamente dall’Assicurato in
fase di sottoscrizione del certificato ed a fronte di un
sovrapremio del 50%, con il limite di tasso massimo
del 30%, per le varietà brevettate indicate nel
sottostante elenco: CRIPPS PINK e ROSY GLOW, PINK
LADY, CIFRESH, JAZZ, CIVNI, RUBEN, NICOTER, KANZI,
MODI’, CIV G 198, MAIRAC, CAMEO, relativamente
alle quali le norme di commercializzazione non
prevedono la classe II^ la declaratoria prevista alla
classifica B) di cui sopra deve considerarsi inclusa
nella successiva classifica C).
18
PRODOTTI ERBACEI
Art. 2 – Operatività della garanzia
La garanzia ha inizio dall’emergenza in caso di
semina e ad attecchimento avvenuto in caso di
trapianto; nel contratto deve essere indicata la data
della semina o del trapianto.
Art. 3 – Raccolta in più fasi
Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la
raccolta in più fasi: taglio od estirpazione delle piante,
essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo,
la garanzia, se dichiarato nel contratto, è prorogata
fino a quest’ultima fase.
La data del taglio o dell’estirpazione deve essere
comunicata alla Società con telegramma, fax o e-mail
certificata e la validità della garanzia non andrà in
nessun caso oltre i 3 giorni dalla suddetta data.
Fascicolo condizioni assicurative 2014 - aggiornato a Marzo 2014
Art. 4 – Individuazione della designazione del
prodotto
Per i prodotti FAGIOLI, FAGIOLINI, PISELLI deve
essere indicata in polizza la destinazione: industria
conserviera, consumo fresco, seme.
PRODOTTO CETRIOLI, ZUCCHINE, FAGIOLI,
PISELLI, POMODORI E ZUCCHE– ORTICOLE
Art. 5 – Operatività della garanzia
A parziale deroga e fermo quanto contenuto all’art.
2 delle Norme generali che regolano l’assicurazione il
rischio a carico della Società ha inizio dall’emergenza.
Art. 6 – Danno di qualità
Il danno complessivo è convenzionalmente
valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi
coefficienti:
% danno
a) illesi, segni di percosse leggere
0
b) lesione/i di lieve estensione
50
c) I frutti di questa classe devono
presentare la forma, il calibro e
la colorazione tipici della varietà
ma di qualità tale da non poter
rientrare nelle precedenti classi
a) e b) e destinati, causa gli eventi
atmosferici coperti da garanzia, solo
alla trasformazione industriale.
90
d) frutti persi, distrutti
100
Art. 7 – Cambio di destinazione del prodotto
Nel caso in cui, a seguito di danni da grandine,
il prodotto non potesse avere la destinazione
dichiarata in polizza, la valutazione del danno verrà
effettuata tenendo conto della possibile destinazione
a seme o a destinazione industriale.
PRODOTTO FRAGOLE, FRAGOLONI,
FRAGOLONI RIFIORENTI, FRAGOLINE DI BOSCO,
MORE, RIBES, UVA SPINA, LAMPONI – MIRTILLI
ED ALTRI PICCOLI FRUTTI
Art. 8 – Danno di qualità
Il danno complessivo è convenzionalmente
valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi
coefficienti:
% danno
a) illesi, segni di percosse leggere
0
b) lesione/i di lieve estensione
50
c) I frutti di questa classe devono
presentare la forma, il calibro e
la colorazione tipici della varietà
ma di qualità tale da non poter
rientrare nelle precedenti classi
a) e b) e destinati, causa gli eventi
atmosferici coperti da garanzia, solo
alla trasformazione industriale.
90
d) frutti persi, distrutti
100
PRODOTTO MAIS DA INSILAGGIO
Art. 9 – Danno di qualità
La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a
maturazione cerosa ed è estesa al danno di qualità
la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per
perdita di quantità, è convenzionalmente effettuata
sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati
nella seguente tabella:
Percentuale
perdita di
quantità
Coeff. di
danno di
qualità sul
prodotto
residuo
0
10
20
30
40
50
60
70
80/100
0
2
4
6
8
10
12
18
20
Per i coefficienti non previsti si opera secondo
interpolazione.
PRODOTTO VIVAI
Art. 10 – Franchigia – Limite di indennizzo
A parziale deroga di quanto previsto all’art. 2 –
allegato 3, la franchigia applicata superato il livello
minimo di danno pari al 30% per partita assicurata è
la seguente:
DANNO
31
32
33
34
FRANCHIGIA
28
26
24
22
35 E
SUPERIORI
20
In nessun caso la Società pagherà per uno o più
eventi garantiti importo superiore al 70% del valore
assicurato alle singole partite.
19
PRODOTTO VIVAI DI VITE (BARBATELLE
INNESTATE E FRANCHE DI VITE IN VIVAIO)
Art. 11 – Operatività della garanzia
La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle
innestate) e talee franche (barbatelle franche),
secondo le norme vigenti. Gli innesti talea (barbatelle
innestate) per i quali viene prestata la garanzia devono
presentare un callo di cicatrizzazione dell’innesto
ben formato ed un germoglio vitale. Le talee franche
(barbatelle franche) per le quali viene prestata la
garanzia devono presentare un germoglio vitale.
Art. 12 – Decorrenza della garanzia
La garanzia ha inizio dall’attecchimento dell’innesto talea
o della talea franca; termina con la caduta delle foglie.
Art. 13 – Danno di qualità
Il danno complessivo è convenzionalmente
valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi
coefficienti:
% danno
A.Illesi; lesioni interessanti la corteccia
della porzione di tralcio a tre
gemme fertili
0
B.Lesioni interessanti il cambio,
localizzate nella porzione di tralcio a
tre gemme fertili
35
C.Lesioni interessanti i tessuti del
cilindro centrale e del midollo
e svettamenti che comportino
un accrescimento inferiore alla
normalità stabilita nella porzione di
tralcio a tre gemme fertili
50
D.Lacerazioni localizzate nella
porzione di tralcio a tre gemme
fertili ed interessanti i tessuti del
cilindro centrale
75
E.Sono considerati perduti gli innesti
talea (barbatelle innestate) che
presentino i seguenti danni:
lesioni sull’innesto compromettenti
la saldatura dei bionti, asportazione
totale del germoglio principale
ed assenza di ricacci giunti a
maturazione, lacerazioni localizzate
nella porzione di tralcio a tre
gemme ed interessanti la zona
midollare del cilindro centrale
F. Sono considerate perdute le talee
franche (barbatelle franche) che
presentino i seguenti danni:
asportazione totale del germoglio
principale ed assenza di ricacci
giunti a maturazione, lacerazioni
localizzate nella porzione di tralcio
a tre gemme ed interessanti la zona
midollare del cilindro centrale
20
100
L’effetto del danno grandine che abbia comportato:
●● rimarginazione dei tessuti è definito lesione;
●● mancata rimarginazione dei tessuti è definito
lacerazione.
Art. 14 – Secondo germoglio singolare
Poiché il valore della barbatella non è condizionato
dal solo germoglio “principale”, qualora esso sia
colpito da grandine, ma la barbatella presenti
altro germoglio “similare” in grado di assolvere alle
funzionalità richieste alla barbatella stessa, per
la classificazione del danno deve essere preso in
considerazione questo germoglio suppletivo e non il
principale.
PRODOTTO PIANTE DI VITI PORTA INNESTI
(PIANTE MADRE DI PORTINNESTI DI VITE)
Art. 15 – Operatività della garanzia
La garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di
piante madre di porta innesti di vite.
La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme;
termina con la caduta delle foglie.
Le talee, per le quali viene prestata la garanzia,
devono presentare i seguenti requisiti:
a. diametro maggiore dell’estremità più piccola
compreso tra 7 e 12 mm., con tolleranza del 25%
di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm.;
b. diametro maggiore dell’estremità più grossa non
superiore a 14 mm.;
c. lunghezza di 40 cm. circa.
Art. 16 – Descrizione del prodotto
Le descrizione del prodotto assicurato deve essere
completata con l’indicazione:
●● della varietà;
●● dell’età;
●● della forma di allevamento (strisciante o
impalcato);
●● del numero dei ceppi.
Art. 17 – Danno di qualità
Il danno complessivo è convenzionalmente
valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi
coefficienti:
100
Fascicolo condizioni assicurative 2014 - aggiornato a Marzo 2014
% danno
A. Illese; segni di percossa; lesioni alla
corteccia e/o al cambio
B. Qualche e più lesione/i rimarginata
al cilindro centrale e/o al midollo
C. Qualche lesione non rimarginata al
cilindro centrale e/o al midollo
D. Più lesioni non rimarginate al cilindro
centrale e/o al midollo; talee non
ottenute per stroncamento del tralcio
0
45
75
100
PRODOTTO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO
E DI OLIVO (PIANTE IN VIVAIO)
Art. 18 – Operatività della garanzia
La garanzia riguarda le piante da frutto e di
olivo presenti in vivaio con esclusione di quelle
provenienti da portainnesto di 3 anni ed oltre.
Art. 19 – Decorrenza della garanzia
La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme ed è
prestata con l’applicazione – in caso di sinistro – del
limite di indennizzo pari al 70% del valore assicurato
di ciascuna partita.
Art. 20 – Danno di qualità
Il danno complessivo è convenzionalmente
valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi
coefficienti:
% danno
A. Astoni illesi; astoni con lesioni
superficiali interessanti l’epidermide
B. Astoni con lesioni rimarginate che
incidono l’epidermide, interessando
superficialmente i tessuti legnosi
C. Astoni con numerose lesioni
che incidono l’epidermide,
interessando superficialmente
i tessuti legnosi e che sono
completamente rimarginate. Astoni
con alcune lesioni che interessano
superficialmente i tessuti legnosi
e che non sono completamente
rimarginate. Qualche lacerazione
che interessa i rami anticipati
D. Astoni con numerose lesioni che
interessano superficialmente i
tessuti legnosi e che non sono
rimarginate; astoni con lesioni
profonde interessanti i tessuti
legnosi rimarginate e con più
lacerazioni che interessano i rami
anticipati, astoni svettati
E. Astoni con qualche lacerazione
profonda dei tessuti legnosi; astoni
con svettamento apicale che ne
compromette il normale sviluppo
F. Astoni con più lacerazioni profonde
dei tessuti legnosi; astoni stroncati
0
25
N.B.: Le lesioni devono interessare esclusivamente
l’asse centrale dell’astone, mentre per le lacerazioni
vengono considerate anche quando interessano i
rami anticipati.
PRODOTTO VIVAI DI PIOPPI (PIOPPI IN VIVAIO)
Art. 21 – Operatività della garanzia
La garanzia riguarda la sola produzione dell’annata.
Essa ha inizio: ●● per i vivai di un anno, ad attecchimento avvenuto;
●● per i vivai di due anni, dal I° marzo;
e termina alla caduta delle foglie.
Art. 22 – Danno di qualità
Il danno complessivo è convenzionalmente
valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi
coefficienti:
Vivaio di un anno
% danno
A. Illesi; lesioni alla corteccia
0
B. Qualche lesione rimarginata al
legno; svettamento intervenuto nei
primi 70 cm dalla base
30
C. Più lesioni rimarginate al legno;
qualche lesione non rimarginata al
legno
65
D. Più lesioni non rimarginate al legno;
svettamento intervenuto oltre i 70
cm. dalla base
100
Vivaio di due anni
% danno
40
A. Illesi; lesioni alla corteccia
0
B. Qualche lesione rimarginata al
legno
40
C. Più lesioni rimarginate al legno;
qualche lesione non rimarginata al
legno
70
D. Più lesioni non rimarginate al legno;
svettamento interessante i primi
150 cm. della porzione sviluppata
nel 2° anno
100
60
80
100
21
PRODOTTI COLTIVATI IN APPEZZAMENTI
DOTATI DI SISTEMA DI DIFESA ATTIVA RETI
ANTIGRANDINE
Art. 23 – Operatività della garanzia
La garanzia riguarda i frutti pendenti coltivati in
appezzamenti dotati di sistema di difesa attiva reti
antigrandine. La società si obbliga ad indennizzare i
danni alle colture assicurate protette dall’impianto di
difesa attiva rete antigrandine qualora si verifichi un
danno alle reti antigrandine, che devono essere stese
ed in buono stato, per eventi coperti dalla presente
assicurazione.
La presente copertura assicurativa è operante
limitatamente ai danni materiali e diretti provocati ai
frutti pendenti da:
●● crollo della rete antigrandine o di parti della
stessa;
●● percossa della grandine e/o azione del
vento avvenute in concomitanza dell’evento
indennizzabile in base alla presente assicurazione
o nelle 48 ore immediatamente successive;
●● eventi in garanzia che danneggino il prodotto
anche a rete non stesa, che abbiano a verificarsi
entro il 15 maggio (periodo di allegagione) e
quelli che abbiano a verificarsi negli ultimi 10
giorni di maturazione del prodotto antecedenti
22
l’inizio della raccolta e fino all’ ultimazione della
stessa (come stabilito nelle diverse aree delle
cooperative di riferimento).
Art. 24 – Tariffa
La garanzia viene prestata alla tariffa unica
provinciale del 2%.
Art. 25 – Condizioni
Oggetto di assicurazione, esclusioni, soglia,
franchigia, norme per la quantificazione del danno,
campioni e tabelle del danno sono i medesimi
previsti e definiti per il prodotto in pieno campo nei
precedenti articoli.
Art. 26 – Scoperto
Qualora l’impianto antigrandine non rispetti le
condizioni di corretta realizzazione e ancoraggio
delle strutture di sostegno (definiti a fini assicurativi
nella sezione di polizza relativa alle reti antigrandine
strutture - allegato 7) nonché in caso di vetusta della
rete in fibra polietilenica, verrà applicato un’ulteriore
scoperto al danno delle colture assicurate protette
dall’impianto stesso, nelle stesse modalità e
della stessa misura stabilità per le strutture reti
antigrandine (allegato 7).
Fascicolo condizioni assicurative 2014 - aggiornato a Marzo 2014
Allegato 4
Norme per
l’assicurazione
va da vino
pluririschio (“u 2B000)
nord” cod. 00
forti,
Grandine, Venti le
Colpo di so
e Vento caldo
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga ad indennizzare all’Assicurato
il danno di quantità ed il danno di qualità, causato
al prodotto assicurato dalla percossa della grandine,
dal colpo di sole e vento caldo e dall’azione dei
venti forti, Sono compresi anche i danni al prodotto
derivanti dai danneggiamenti alle piante ad opera
del vento e da quanto eventualmente trasportato dal
vento stesso.
In tutte le condizioni dove leggesi grandine deve
intendersi grandine, venti forti, colpo di sole e vento
caldo.
La garanzia riguarda il prodotto destinato alla
vinificazione, la valutazione, della qualità, dopo
aver accertato il danno per perdita di quantità, è
convenzionalmente effettuata sul prodotto residuo in
base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:
Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.
Tale garanzia decorre dall’invaiatura o comunque
non prima delle seguenti date fisse, alle ore 12.00 del:
●● 25 giugno per le uve Chardonnay e per il gruppo
dei Pinot;
●● 01 luglio per le altre uve.
Art. 2 – Danni diversi dalla grandine
I grappoli che hanno subito un danno di qualità
dovuto a fitopatie o ad ogni altra causa diversa dalla
grandine, in caso di danno da grandine saranno
risarciti per la sola perdita ad essa imputabile.
Art. 3 - Soglia - Franchigia
La garanzia viene prestata senza soglia di accesso
all’indennizzo con l’applicazione della franchigia fissa
ed assoluta pari a 10 punti percentuali.
Maggiorazione di danno cod. 002B000
Percentuale perdita di quantità
0
10
20
30
40
50
60
70
80/100
Coeff di danno di qualità sul
prodotto residuo
0
4.50
10.50
15.00
22.50
30.00
45.00
60.00
75
23
Allegato 5
olano
Norme che reg ne
l’assicurazio
va qualità
pluririschio (“u 2D000)
extra” cod. 00
forti,
Grandine, Venti
gia, Colpo
g
io
p
i
d
o
s
s
e
c
Ec
caldo
di sole e Vento
Art. 1 - Oggetto della garanzia
La Società si obbliga ad indennizzare all’Assicurato il
danno di quantità ed il danno di qualità ove previsto,
causato al prodotto assicurato dalla percossa della
grandine, dagli effetti del colpo di sole e vento caldo
e dall’azione dei venti forti e dagli effetti dell’eccesso
pioggia. Sono compresi anche i danni al prodotto
derivanti dai danneggiamenti alle piante ad opera
del vento e da quanto eventualmente trasportato
dal vento stesso. In tutte le condizioni dove leggasi
grandine deve intendersi grandine, venti forti,
eccesso di pioggia, colpo di sole e vento caldo.
Art. 2 – Decorrenza della garanzia
In deroga all’ art. 2) delle Norme generali che regolano
l’assicurazione, la garanzia per ogni singolo certificato
decorre, fermo quanto previsto dalle Condizioni
Speciali di Assicurazione, dalle ore 12.00 del terzo
giorno successivo a quello della notifica.
Art. 3 - Soglia - Franchigia – Scoperto - Limite di
indennizzo
Il diritto all’indennizzo si attiva esclusivamente
quando gli eventi, previste nell’oggetto di garanzia,
abbiano distrutto più del 30% del risultato della
produzione assicurata per prodotto nel medesimo
Comune, al netto di eventuali detrazioni di prodotto.
Superato detto livello minimo di danno pari al 30%
della produzione per Comune, sarà applicata per
partita la franchigia come segue:
DANNO
31 32 33 34 35 36 37 38 39
Dal 40
al 100
FRANCHIGIA
28 26 24 22 20 18 16 14 12
10
Qualora il prodotto assicurato sia coltivato con la
pratica “agricoltura biologica” e lo stesso sia stato
24
danneggiato esclusivamente o prevalentemente
dall’ evento eccesso di pioggia e per danni risarcibili
a termini del presente contratto, verrà applicato
uno scoperto al danno pari al 20%. Per prevalente
sono da intendersi i casi in cui i danni da eccesso
di pioggia siano maggiori al danno da grandine e
venti forti e colpo di sole e vento caldo. (es.: danno
complessivo 90% di cui 50% imputabile a eccesso
di pioggia e 40% a grandine, la liquidazione sarà
da determinarsi nel seguente modo: 90 – 10 fr – 16
scoperto = 64% del valore assicurato danno netto
liquidabile.
In nessun caso la Società pagherà per uno o più
eventi garantiti importo superiore all’ 80% del
valore assicurato per singola partita, tale limite di
indennizzo viene ridotto al 70% del risultato della
produzione per prodotto e partita assicurata, qualora
il danno prevalente sia imputabile all’evento eccesso
di pioggia.
Art. 4 - Norme per la quantificazione del danno
La quantificazione del danno deve essere eseguita
nell’imminenza della vendemmia, per singola partita
in base ai prezzi unitari fissati nella Polizza Collettiva
per i singoli prodotti con le seguenti norme:
a) le centesime parti di quantità di prodotto in
garanzia distrutte e/o danneggiate da grandine
devono essere applicate al valore corrispondente
alla resa in ogni partita, oppure alla somma
assicurata ove questa sia inferiore a detto valore.
Ai fini del calcolo del danno quantità deve essere
considerato perso ogni acino che a seguito
delle avversità oggetto di garanzia abbia perso il
proprio valore intrinseco;
b) dalle centesime parti di danno di cui al punto 1)
devono essere aggiunte quelle relative al danno
di qualità e detratte quelle relative ai danni da
grandine come detto all’art. 7) delle Norme generali
che regolano l’assicurazione – Danno verificatosi
prima della decorrenza della garanzia - e quelle
relative alla franchigia ed all’eventuale scoperto;
c) in caso di danni successivi le centesime parti di
danno devono essere sempre riferite al valore
inizialmente assicurato, fermo quanto previsto al
punto a).
Art. 5 - Evento eccesso di pioggia in prossimità
della vendemmia
Per l’evento eccesso di pioggia, oltre alla perdita
quantitativa conseguente a danni causati agli acini
Fascicolo condizioni assicurative 2014 - aggiornato a Marzo 2014
e da fenomeni di marcescenza che azzerano il
valore intrinseco degli stessi, è compreso in garanzia
anche il danno di qualità dovuto esclusivamente
all’insorgenza di marcescenza, quando tale evento
abbia a verificarsi e comporti un danno nei trenta
giorni precedenti la data di inizio della vendemmia
delle diverse varietà di uva da vino. Tale data di
inizio della vendemmia verrà stabilita dalla cantina
sociale di riferimento in cui sono ubicati i vigneti; a
decorrete da tale data termina la garanzia dell’evento
eccesso di pioggia; le date di vendemmia indicate
dalle cantine sociali valgono anche per i produttori
che vinificano in proprio, prendendo a riferimento
le date stabilite dalle cantine sociali. Non sono
considerabili eventuali aggravamenti accaduti
successivamente. Rimane comunque convenuto
che nel caso la data di inizio vendemmia sia fissata in
un momento in cui il livello di maturazione dell’uva
sia oltremodo maggiore, la garanzia cessa alla
data media di vendemmia delle varietà interessate
a livello provinciale. Pena la decadenza al diritto
all’indennizzo, l’Assicurato deve denunciare il sinistro
entro il termine della data di inizio vendemmia.
Art. 6 – Pulitura del grappolo
Ai fini della quantificazione del danno quantità si
considerano persi, avendo perso il valore intrinseco,
gli acini che presentano fenomeni di marcescenza.
È consentito l’asporto della parte di grappolo
interessato da marcescenza “pulitura del grappolo”,
anticipatamente rispetto all’epoca di vendemmia al
fine di salvaguardare il prodotto non interessato. La
pratica di pulitura dei grappoli è ammessa purché
comunicata alla società che presta la garanzia
almeno tre giorni prima dell’effettuazione a mezzo
telegramma, fax o e-mail certificata.
Art. 7 - Danno di qualità
Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno
di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in
relazione alla valutazione dell’effettiva perdita delle
caratteristiche organolettiche della produzione
assicurata alle eventuali penalizzazioni applicate dalla
Cantina Sociale all’ Assicurato, socio della Cantina
stessa.
Tale valutazione dovrà tener conto anche:
●● dell’analisi della situazione agronomica dei vigneti
assicurati;
●● dei dati di vendemmia e della perdita di peso,
anche in riferimento ai dati medi di zona subita
dal socio Assicurato;
●● dell’analisi e stima della perdita di peso
imputabile alle diverse garanzie;
●● della fase fenologica di accadimento dei sinistri;
I coefficienti così determinati non potranno
comunque superare le seguenti percentuali:
Classificazione riferita al
numero di acini presenti
Coefficiente % massimo
per grappolo, o parte di
grappolo alla raccolta
metà ed oltre di acini
danneggiati
50
meno della metà di
acini danneggiati
percentuale di
deprezzamento non
superiore all’aliquota di
acini danneggiati
Qualora il prodotto venga danneggiato da/anche
da altri eventi atmosferici previsti nell’oggetto di
garanzia che abbiano a verificarsi dopo le seguenti
date:
●● 30 luglio per le uve Chardonnay e per il gruppo
dei Pinot;
●● 10 agosto per tutte le altre varietà.
Il coefficiente per il danno di qualità può essere
aumentato del 30% in considerazione di effettive
perdite qualitative riscontrabili sul prodotto destinato
alla produzione di vini di particolare pregio.
25
Allegato 6
olano
Norme che reg ne
l’assicurazio
old)
multirischio (g
Art. 1 - Operatività della garanzia
La società, al fine di stabilizzare il ricavo aziendale,
relativo al prodotto assicurato, indennizza la mancata
o diminuita produzione, e il danno qualità se previsto
nelle condizioni relative a ciascun prodotto, a causa
delle seguenti avversità atmosferiche: Grandine, Gelo,
Brina, Vento forte, Siccità, Eccesso di pioggia, Colpo di
sole e Vento caldo, Sbalzo termico, Alluvione, Eccesso
di neve, qualora detti eventi siano previsti dal Piano
Assicurativo Agricolo Nazionale di cui al Decreto Lgs.
102/04 e successive modifiche.
Relativamente all’avversità siccità sono da
considerarsi in garanzia esclusivamente i danni delle
colture irrigue.
Art. 2 – Decorrenza della garanzia
La garanzia, a deroga di quanto previsto all’ art. 2 delle
Norme generali che regolano l’assicurazione, per ogni
singolo certificato di assicurazione decorre, fermo
quanto previsto dalle Condizioni relative a ciascun
prodotto, dalle ore 12.00 del sesto giorno successivo
alla data di notifica.
Art. 3 - Soglia - Franchigia
Il diritto all’indennizzo si attiva esclusivamente
quando gli eventi, previsti nell’oggetto di garanzia,
abbiano distrutto più del 30% del risultato della
produzione assicurata, al netto di eventuali detrazioni
di prodotto, per prodotto nel medesimo Comune.
Nel caso di danni da eventi atmosferici in corso di
raccolta, per varietà con raccolta a più stacchi, viene
comunque considerata l’intera produzione assicurata
per il calcolo della soglia di accesso al risarcimento. Si
dovrà procedere alla suddivisione della partita in due
sottopartite distinte con l’attribuzione, per ciascuna,
del relativo danno specifico. Nel caso vengano
suddivise le partite in sottopartite tutte le condizioni
dove leggasi partita deve intendersi sottopartita.
Superato detto livello minimo di danno pari al 30%
della produzione, sarà applicata per partita assicurata
ubicata nel medesimo Comune la franchigia come
segue:
26
DANNO
31 32 33 34 35 36 37 38 39
Dal 40
al 100
FRANCHIGIA
28 26 24 22 20 18 16 14 12
10
Art. 4 - Limite di indennizzo - Scoperto
In nessun caso la Società pagherà per uno o più
eventi garantiti, importo superiore al 70% del
risultato della produzione per prodotto insistente
nel medesimo Comune, al netto della franchigia
e dell’eventuale scoperto. Qualora il prodotto
assicurato sia stato danneggiato esclusivamente
o prevalentemente dagli eventi siccità, e/o colpo
di sole e vento caldo e/o gelo e brina e/o sbalzo
termico e/o eccesso di neve e/o eccesso di pioggia
per danni risarcibili a termini del presente contratto
verrà applicato uno scoperto al danno pari al 20%.
Per prevalente sono da intendersi i casi in cui i danni
complessivi da gelo e brina e/o colpo di sole e vento
caldo e/o eccesso di neve e/o siccità e/o sbalzo
termico e/o alluvione ed eccesso pioggia che siano
maggiori al danno complessivo da grandine e/o
venti forti . Relativamente al prodotto una da vino,
l’evento eccesso di pioggia non computa al fine di
calcolare la percentuale di danno prevalente per
l’applicazione dell’eventuale scoperto. (es.: danno
complessivo 90% di cui 50% imputabile a gelo e 40%
a grandine, la liquidazione sarà da determinarsi nel
seguente modo: 90 – 10 fr – 16 scoperto = 64% del
valore assicurato danno netto liquidabile.
Art. 5 – Norme per l’esecuzione della perizia e la
quantificazione del danno
La società potrà eseguire una o più perizie
preventive:
●● al fine di verificare lo stato delle colture, il perito
redigerà un apposito documento o Bollettino
di Campagna (di constatazione) che l’Assicurato
potrà sottoscrivere, accettando così quanto
riportato nel documento stesso;
●● per valutare i danni relativi alle produzioni in
raccolta, (nel caso di produzioni a raccolta scalare
o a scaglioni). Su richiesta dell’Assicurato, e se
strettamente necessario per la quantificazione
definitiva dei danni, è possibile stabilire,
per partita, il danno ad essa relativo. La
quantificazione complessiva del danno alla
produzione assicurata, sarà comunque effettuata
solamente in fase di perizia definitiva;
●● per escludere eventuali danni, verificatesi a quel
momento sul prodotto assicurato, nel caso fossero
dovuti ad eventi non compresi dalla polizza.
Fascicolo condizioni assicurative 2014 - aggiornato a Marzo 2014
La quantificazione del danno, riferita a ciascuna
partita o come diversamente previsto nelle
condizioni relative a ciascun prodotto, deve essere
effettuata in imminenza della raccolta/vendemmia
per l’intera produzione assicurata ubicata nel
medesimo Comune, in base ai quantitativi assicurati
ed ai relativi prezzi unitari riportati nel certificato di
assicurazione e in considerazione dei diversi danni
da mancata o diminuita produzione e di qualità,
se prevista nelle condizioni, rilevati ed indicati nel
bollettino di liquidazione per singola partita relative a
ciascun prodotto come segue:
a) il valore della produzione risarcibile si ottiene
detraendo dal quantitativo assicurato le quantità
perse per i danni provocati dagli eventi non
assicurati, come quantificati all’art. 13 - Mandato del
perito, punto f ) delle Norme Generali che regolano
l’assicurazione, e moltiplicando tale risultato per il
prezzo unitario fissato nel certificato;
b) al valore della produzione risarcibile vengono
applicate:
●● le centesime parti di quantità di prodotto
perse a seguito degli eventi assicurati, valutate
per differenza tra il risultato della produzione
risarcibile e la produzione ottenibile stimata in
sede di perizia in campo sul prodotto prossimo
alla raccolta e/o attraverso documentazioni,
qualora ritenute idonee, come quelle rilasciate
dalle Cantine di conferimento (bolle di consegna,
ecc.) e/o alle dichiarazioni rilasciate annualmente
alla C.C.I.A.A. relativamente alla produzione
dell’anno;
●● le centesime parti del danno di qualità del
prodotto, ottenute convenzionalmente mediante
l’applicazione sul prodotto residuo delle tabelle
indicate nelle condizioni relative a ciascun
prodotto,
Dalle centesime parti di danno complessivo
determinate nei due punti precedenti, devono essere
detratte quelle relative ai danni dovuti agli eventi
assicurati come detto all’art. 7 - Danno verificatosi
prima della decorrenza della garanzia- delle Norme
Generali che regolano l’assicurazione e quelle relative
alla franchigia ed all’eventuale scoperto così come
stabilito agli Art. 3.
I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed
eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel
bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto
dal perito medesimo e sottoposto alla firma
dell’Assicurato. La firma dell’Assicurato equivale ad
accettazione della perizia.
In caso di mancata accettazione o di assenza
dell’Assicurato, il predetto bollettino, sarà consegnato
o spedito al Contraente entro la giornata successiva,
non festiva a quella della perizia.
Trascorsi tre giorni da tale consegna o spedizione,
al solo fine di far decorrere i termini per proporre
appello, art. 14 - Perizia d’appello, delle Norme
Generali che regolano l’assicurazione, viene spedito
al domicilio dell’Assicurato stesso, risultante dal
certificato di assicurazione, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora
l’Assicurato non si avvalesse del disposto dell’art. 14
– Perizia d’appello la perizia diviene definitiva per la
Società ai fini della determinazione dell’indennizzo.
CONDIZIONI SPECIALI
UVA DA VINO
Art. 1 – Danno causato dall’evento eccesso di
pioggia in prossimità della vendemmia
Per l’evento eccesso di pioggia, oltre alla perdita
quantitativa conseguente a danni causati agli acini
e da fenomeni di marcescenza che azzerano il
valore intrinseco degli stessi, è compreso in garanzia
anche il danno di qualità dovuto esclusivamente
all’insorgenza di marcescenza, quando tale evento
abbia a verificarsi e comporti un danno nei trenta
giorni precedenti la data di inizio della vendemmia
delle diverse varietà di uva da vino. Tale data di
inizio della vendemmia verrà stabilita dalla cantina
sociale di riferimento in cui sono ubicati i vigneti; a
decorrete da tale data termina la garanzia dell’evento
eccesso di pioggia; le date di vendemmia indicate
dalle cantine sociali valgono anche per i produttori
che vinificano in proprio, prendendo a riferimento
le date stabilite dalle cantine sociali. Non sono
considerabili eventuali aggravamenti accaduti
successivamente. Rimane comunque convenuto
che nel caso la data di inizio vendemmia sia fissata in
un momento in cui il livello di maturazione dell’uva
sia oltremodo maggiore, la garanzia cessa alla data
media di vendemmia delle varietà interessate a livello
provinciale.
Pena la decadenza al diritto all’indennizzo,
l’Assicurato deve denunciare il sinistro entro il
termine della data di inizio vendemmia.
27
Art. 2 – Pulitura del grappolo
Ai fini della quantificazione del danno quantità si
considerano persi, avendo perso il valore intrinseco,
gli acini che presentano fenomeni di marcescenza.
È consentito l’asporto della parte di grappolo
interessato da marcescenza “pulitura del grappolo”,
anticipatamente rispetto all’epoca di vendemmia al
fine di salvaguardare il prodotto non interessato. La
pratica di pulitura dei grappoli è ammessa purché
comunicata alla società che presta la garanzia
almeno tre giorni prima dell’effettuazione a mezzo
telegramma, fax o e-mail certificata.
Art. 3 – Danno di qualità
Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno
di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in
relazione alla valutazione dell’effettiva perdita delle
caratteristiche organolettiche della produzione
assicurata alle eventuali penalizzazioni applicate dalla
Cantina Sociale all’ Assicurato, socio della Cantina
stessa.
Tale valutazione dovrà tener conto anche:
●● dell’analisi della situazione agronomica dei vigneti
assicurati;
●● dei dati di vendemmia e della perdita di peso,
anche in riferimento ai dati medi di zona subita
dal socio Assicurato;
●● dell’analisi e stima della perdita di peso
imputabile alle diverse garanzie;
●● della fase fenologica di accadimento dei sinistri.
I coefficienti così determinati non potranno
comunque superare le seguenti percentuali:
Classificazione riferita al
numero di acini presenti
Coefficiente % massimo
per grappolo, o parte di
grappolo alla raccolta
metà ed oltre di acini
danneggiati
50
meno della metà di
acini danneggiati
percentuale di
deprezzamento non
superiore all’aliquota di
acini danneggiati
Qualora il prodotto venga danneggiato da/anche da
altri eventi atmosferici previsti nell’oggetto di garanzia
che abbiano a verificarsi dopo le seguenti date:
●● 30 luglio per le uve Chardonnay e per il gruppo
dei Pinot;
28
●● 10 agosto per tutte le altre varietà.
Il coefficiente per il danno di qualità può essere
aumentato del 30% in considerazione di effettive
perdite qualitative riscontrabili sul prodotto destinato
alla produzione di vini di particolare pregio.
PRODOTTO FRUTTA
Art. 4 – Operatività della garanzia
Ad integrazione dell’art. 1 delle Norme che regolano
l’assicurazione multirischio, si intende assicurata anche
la produzione coperta da impianti di difesa attiva
in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di
buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:
●● impianti antibrina, sono compresi in garanzia i
danni derivanti da malfunzionamento (inefficacia)
dell’impianto non imputabile a negligenza
dell’Assicurato.
●● impianti antigrandine (reti) - sono compresi in
garanzia anche:
●● i danni accaduti a rete non stesa dalla fioritura fino
alla data del 15 maggio;
●● i danni provocati al prodotto assicurato
dall’impianto stesso nel caso questi sia
danneggiato dalle avversità oggetto di copertura
assicurativa;
●● i danni accaduti nei 10 giorni antecedenti l’inizio
della raccolta e fino al termine della stessa, anche
a rete non stesa.
L’esistenza di impianti di difesa attiva deve risultare
dal certificato di assicurazione che ne costituisce
unico mezzo di prova.
L’ estensione di garanzia è prestata con le seguenti
tariffe:
●● tasso fisso del 6% in caso di presenza di impianto
antigrandine;
●● riduzione di un punto percentuale della tariffa in
caso di presenza di impianto antibrina.
Art. 5 – Franchigia minima 15%
Relativamente ai Comuni Bleggio Superiore,
Bosentino, Brentonico, Cloz, Comano Terme, Dambel,
Don, Fondo, Malosco, Mori, Nomi, Ospedaletto,
Pergine Valsugana, Pomarolo, Rumo, Sfruz, Smarano,
Stenico, Storo, Tenna, Vigolo Vattaro, Villa Agnedo,
Villa Lagarina, la garanzia assicurativa prevede
l’applicazione della franchigia a scalare con il minimo
di 15 punti percentuali.
Fascicolo condizioni assicurative 2014 - aggiornato a Marzo 2014
Art. 6 - Danno di qualità
Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di
qualità imputabile alle avversità oggetto di garanzia,
verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle
seguenti classificazioni e relativi coefficienti – avendo
a riferimento anche la norma di commercializzazione
definita con Regolamento dalla Commissione della
Comunità Europea.
Classe
danno
Descrizione
% danno
qualità
a)
I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria
extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione
tipici della varietà.
Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da
garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un
lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a:
• 2 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm. per albicocche, pesche,
nettarine, susine, cachi e actinidia);
• 1,0 cm2 di superficie totale per gli altri difetti (0,5 cmq per pesche, nettarine,
cachi e actinidia e 0,25 cm2 per albicocche e susine);
• 0,20 cm2 di superficie totale per le ammaccature che possono essere
leggermente decolorate senza necrosi dell’epicarpo (buccia);
• rugginosità lieve;
• 0,05 cm2 di superficie totale per le ammaccature con necrosi all’epicarpo per
drupacee.
0
b)
I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria
II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma
tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti
che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di
forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo)
non superiori a:
• 4 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata (2 cm. per albicocche, cachi,
actinidia, pesche, nettarine e susine);
• 2,5 cm2 di superficie totale per gli altri difetti (1 cmq per albicocche e susine;
1,5 cm2 per pesche, nettarine, cachi e actinidia);
• 0,75 cm2 di superficie totale per le ammaccature, che possono essere
decolorate senza necrosi dell’epicarpo (0,6 cmq quadrati per actinidia, pere,
cachi, pesche e nettarine e 0,4 cmq per albicocche e susine);
• rugginosità media; cinghiatura lieve e media;
• 0,25 cm2 di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo
(polpa) con necrosi dell’epicarpo (buccia).
50
c)
I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione
tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti
classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo
alla trasformazione industriale.
85
I frutti caduti, persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza
e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati
alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.
Per le drupacee nella classe di danno b) 50% si
intendono anche “qualche lieve incisione all’epicarpo.
Qualora sia richiesto espressamente dall’Assicurato
in fase di sottoscrizione del certificato ed a fronte
di un sovrapremio del 50%, con il limite di tasso
massimo del 30%, per le varietà brevettate indicate
nel sottostante elenco:
CRIPPS PINK e ROSY GLOW, PINK LADY, CIFRESH,
JAZZ, CIVNI, RUBEN, NICOTER, KANZI, MODI’, CIV G
198, MAIRAC, CAMEO,
relativamente alle quali le norme di
commercializzazione non prevedono la classe II^ la
declaratoria prevista alla classifica B) di cui sopra deve
considerarsi inclusa nella successiva classifica C),
29
PRODOTTO FRAGOLE E PICCOLI FRUTTI
Art. 7 – Danno di qualità
Dopo aver accertato l’eventuale danno di quantità, il
danno di qualità verrà convenzionalmente
calcolato sul prodotto residuo,
in base alle seguenti classificazioni e relativi
coefficienti:
Classe danno
Descrizione
% danno
qualità
a)
I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra)
o buona (categoria I), di aspetto brillante, devono presentare forma, calibro e la
colorazione tipici della varietà.
Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia,
presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di
colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/10 della superficie totale del
frutto), lievi segni superficiali di pressione.
0
b)
I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II).
Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da
non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a
seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma,
difetti di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/5 della superficie totale
del frutto), lievi ammaccature secche.
50
c)
I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici
della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b)
e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione
industriale.
90
I frutti caduti, persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza
evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere
destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.
PRODOTTO OLIVE DA TAVOLA E DA OLIO
Art. 8 – Operatività della garanzia – Oggetto
della garanzia
Fermo restando quanto previsto all’ art. 2 Pagamento del premio - Decorrenza e cessazione
della garanzia delle Norme generali che regolano
l’assicurazione , la garanzia comunque ha inizio
dall’allegagione e termina alle ore 12.00 del 30
novembre. Limitatamente alla garanzia Vento forte, la
garanzia cessa 15 giorni prima della maturazione di
raccolta e, comunque, alle ore 12.00 del 15 ottobre.
La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto
destinato al frantoio e il danno complessivo è
convenzionalmente valutato in base alle seguenti
classificazioni e relativi coefficienti:
DANNO DETERMINATO IN
BASE ALLA TABELLA ART. 8
MAGGIORAZIONE
DEL DANNO
%
%
10
3
20
6
30
7
40
10
50
9
60
9
% danno
70
8
A) Illese; segni di percossa; ondulato;
0
80
7
B) Incisioni superficiali; ammaccature;
10
90
3
C) Incisioni al mesocarpo; ammaccature
deformanti;
35
100
0
D) Lesioni che raggiungono l’endocarpo;
60
E) Lesioni che raggiungono l’endocarpo non
cicatrizzate; drupe perdute.
100
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO
30
Art. 9 - Olive da olio D.O.P. A integrazione di quanto previsto all’art. precedente
(Art. 8 – Operatività della garanzia – Oggetto della
garanzia) esclusivamente per i danni da grandine,
il danno determinato in base alle classificazioni e
coefficienti relativi alla tabella di cui a detto articolo,
viene maggiorato come di seguito indicato:
Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.
Tale garanzia decorre dalle ore 12 del 15 agosto.
Fascicolo condizioni assicurative 2014 - aggiornato a Marzo 2014
PRODOTTO MAIS DA GRANELLA – DA
INSILAGGIO – DA BIOMASSA
Art. 12 – Operatività della garanzia per
coltivazione irrigua e non irrigua.
Nel certificato di assicurazione l’Assicurato dovrà
indicare se le colture assicurate sono irrigue o no, ai
sensi delle definizioni di polizza.
Nel caso in cui l’appezzamento, indicato nel
certificato come coltivazione irrigua, non usufruisse
anche parzialmente degli interventi irrigui necessari
per produrre le quantità di prodotto dichiarate, dovrà
essere considerata agli effetti della resa assicurata
come coltura non irrigua.
Per le colture irrigue la perdita di produzione
conseguente a Siccità, è risarcibile esclusivamente a
seguito di:
●● esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a
insufficienti precipitazioni;
●● provvedimenti formalizzati e certificati dai
Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o
impediscano l’irrigazione a seguito di insufficienti
precipitazioni.
Art. 10 – Decorrenza e cessazione della garanzia
Fermo restando quanto previsto all’art. 2 - Pagamento
del premio - Decorrenza e cessazione della garanzia
delle Norme generali che regolano l’assicurazione, la
garanzia non può decorrere prima dell’emergenza.
Limitatamente all’avversità siccità che può essere
concessa in deroga all’ultimo comma dell’art. 1 delle
Norme che regolano l’assicurazione multirischio, la
garanzia decorre dall’inizio della fase fenologica
“seconda sottofase di levata”, intendendo per essa
la situazione in cui almeno il 50% delle piante
presenti nell’appezzamento assicurato raggiungono
o eccedono il predetto stadio fenologico e cessa
alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa
intendendo per essa la situazione in cui almeno
il 50% delle piante presenti nell’ appezzamento
assicurato raggiungono o eccedono il predetto
stadio fenologico.
MAIS DA GRANELLA
La garanzia relativa all’avversità venti forti, cessa,
con l’eccezione dell’ evento il cui effetto distruttivo
sia tale da impedire la raccolta meccanica all’inizio
della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside
assume l’aspetto definitivo della cultivar e compare
il “punto nero” che chiude i collegamenti tra la
cariosside e la pianta, intendendo per essa la
situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti
nell’appezzamento assicurato raggiungono o
eccedono il predetto stadio fenologico.
La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi
per uso alimentare umano o animale. Se per
alimentazione umana o per amideria deve essere
dichiarato sul certificato per poter accedere al
supplemento di garanzia di qualità.
MAIS DA INSILLAGGIO – MAIS DA BIOMASSA
La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a
maturazione cerosa.
Art. 11 – Massima resa assicurabile per ettaro
La resa assicurata per la coltura non irrigua, non potrà
essere superiore all’ 70% dei quantitativi previsti
dalla delibera della Giunta Provinciale per le colture
irrigue salvo il caso in cui l’Assicurato produca la
documentazione prevista dalla normativa in vigore
atta a dimostrare la maggior quantità unitaria
prodotta.
Art. 13 – Danno di qualità - Tabelle di
maggiorazione
La quantificazione del danno di qualità,
esclusivamente per il prodotto mais da insilaggio,
dopo aver accertato il danno di quantità è
convenzionalmente calcolato sul prodotto
residuo in base ai coefficienti riportati nelle seguenti
tabelle; per i coefficienti non previsti si opera per
interpolazione.
MAIS DA INSILAGGIO/BIOMASSA
Percentuale perdita di quantità
0
10
20
30
40
50
60
70
80-100
Coefficiente di danno di qualità sul
prodotto residuo
0
6
8
10
15
20
25
30
30
31
MAIS DA GRANELLA
Percentuale perdita di quantità
0
10
20
30
40
50
60
70
80-100
Coefficiente di danno di qualità sul
prodotto residuo
0
4
6
8
10
12
15
18
20
Prodotto mais granella:
se fosse colpito da grandine nel periodo della
fioritura il coefficiente per il danno di qualità può
essere aumentato fino ad un 30% in considerazione
di effettive perdite qualitative riscontrabili sul
prodotto considerate maggiori della percentuale
massima applicata come sopra.
Se destinato a mais per uso alimentare o per uso
industriale (amiderie) certificato da contratti stipulati
con le Società che ritirano il prodotto, in caso di
danni causati da eventi garantiti con la presente
assicurazione, tali da determinare il declassamento
del prodotto a mais zootecnico o da biomassa,
la Società riconoscerà una ulteriore perdita di
qualità sul prodotto residuo pari a 10% (10 punti
percentuali).
La garanzia del danno di qualità decorre dall’inizio
della fase fenologica “seconda sottofase di levata”
intendendo per essa la situazione in cui almeno
il 50% delle piante presenti nell’appezzamento
assicurato raggiungono o eccedono il predetto
stadio fenologico e cessa alla fine della fase
fenologica di maturazione cerosa intendendo per
essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante
presenti nell’appezzamento assicurato.
●● per il mais da seme il danno di qualità è
riconosciuto solo per le avversità che si verificano
nei trenta giorni che precedono e seguono la
fioritura.
Art. 14 – Spese di salvataggio per danni precoci
da Gelo, Brina, Sbalzo Termico e/o Eccesso di
Pioggia
A parziale deroga ed a integrazione di quanto
previsto all’art. 10 – Anticipata risoluzione del contratto,
delle Norme generali che regolano l’assicurazione, nel
caso di danni precoci da:
●● gelo/brina/sbalzo termico;
●● eccesso di pioggia che si sia verificato entro il
30/6;
32
e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre:
●● il 30% delle piantine dell’ appezzamento
assicurato, tale da far rimanere un investimento
residuo di piante per ettaro inferiore a 4,5 piante/
mq, oppure
●● la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno
1 ettaro, tale da far rimanere un investimento
residuo di piante nell’area interessata inferiore a
3,2 piante/mq.
La Società, su richiesta dell’Assicurato, risarcirà il
danno convenzionale stabilito di comune accordo
fino ad un massimo del 25% della somma assicurata
per ettaro o frazione, avendo a riferimento i costi
sostenuti dall’Assicurato per la risemina della coltura
(spese per sementi, e operazioni colturali connesse),
compresa l’area necessaria per ricostruire, attraverso
un lavoro di buona agricoltura, una intera striscia di
terra riseminata.
Il prodotto riseminato si considera assicurato e parte
integrante della singola partita.
In caso di mancata risemina non si procederà al
riconoscimento sopra detto e la quantificazione del
danno sarà effettuata secondo le norme di cui all’art.
11 – Modalità per la rilevazione del danno, delle Norme
generali che regolano l’assicurazione.
Art. 15 - Quantificazione del danno in caso di
mancata risemina
Dopo aver calcolato il danno come previsto all’art.
13 – Mandato del perito delle Norme generali che
regolano l’assicurazione e prima di detrarre le
percentuali di danno dovuti agli eventi assicurati
come detto all’art. 7 – Danno verificatosi prima
della decorrenza della garanzia delle Norme generali
che regolano l’assicurazione - e quelle relative alla
franchigia dovranno essere applicate le centesime
parti, riparametrate sull’intera produzione aziendale
assicurata della singola partita, perse ai sensi del
precedente articolo.
Fascicolo condizioni assicurative 2014 - aggiornato a Marzo 2014
PRODOTTI ORTICOLE (fagiolo, fagiolino,
pisello, pomodoro, cetriolo, cavolfiore, cavolo
cappuccio, verza, insalata, radicchio, porro,
bietola da coste e da foglie, zucca e zucchina)
Art. 16 - Decorrenza e cessazione della garanzia
Fermo restando quanto previsto all’art. 2 - Decorrenza
della garanzia delle Norme generali che regolano
l’assicurazione, la garanzia decorrere:
●● dall’emergenza in caso di semina;
●● ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto
con piantine a radice nuda o con zolla.
In base ai seguenti eventi cessa:
●● gelo, brina e sbalzo termico a maturazione di
raccolta e comunque non oltre le ore 12.00 del 31
ottobre;
●● eccesso di pioggia: a maturazione di raccolta e
comunque non oltre le ore 12.00 del 31 ottobre;
●● siccità alle fine della fase fenologica di
ingrossamento dei frutti.
Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare
la garanzia si estingue progressivamente in rapporto
Art. 17 - Operatività della garanzia
La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile
immune da ogni malattia o difetto, idoneo alla
destinazione consumo fresco o industriale, ottenibile
dal 1° taglio di un solo ciclo produttivo.
Sul certificato di assicurazione per ciascun
appezzamento, Intendendosi la coltura assicurata per
un solo ciclo produttivo, deve essere indicata la data
della semina e la data presunta della raccolta nonché
la destinazione del prodotto stesso (consumo fresco
o industria).
Art. 18 – Danno da qualità
Dopo aver accertato l’eventuale danno di quantità, il
danno di qualità è convenzionalmente valutato,
sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e
relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:
Classe
danno
Descrizione
% danno
qualità
a)
Le bacche, i baccelli, i bulbi e le foglie di questa classe di danno devono essere
di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare
la forma e la colorazione tipici della varietà.
Fanno parte anche le bacche, i baccelli, i bulbi e le foglie che, a seguito degli
eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma,
un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, protuberanze non
eccessive per i costoluti, lievi difetti alla buccia (epicarpo).
0
b)
Le bacche, i baccelli, i bulbi e le foglie di questa classe di danno devono essere
di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma e la colorazione
tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a).
Sono ammessi anche le bacche i baccelli, i bulbi e le foglie che, a seguito degli
eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di
sviluppo, difetti di colorazione, protuberanze più marcate, difetti della buccia
(epicarpo) non superiori a:
• 1 cm, di lunghezza per difetti di forma allungata;
• 2 cm2 di superficie totale per gli altri difetti per fagiolo, fagiolino, pisello,
cetriolo,
• 3 cm di lunghezza per difetti di forma allungata:
4 cmq di superficie totale, per gli altri prodotti
50
c)
Le bacche i baccelli, i bulbi e le foglie di questa classe devono presentare
la forma e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter
rientrare nelle precedenti classi: a) e b) causa gli eventi atmosferici coperti da
garanzia.
85
33
N. B. – I fiori, destinati alla fruttificazione per
l’utilizzazione mercantile, persi, le bacche, i baccelli
e le foglie distrutte (cioè tali da azzerare il loro
valore intrinseco) o che presentano fenomeni di
marcescenza evidente e/o alterazioni conseguenti
agli eventi atmosferici assicurati, tali da non potere
essere destinati alla trasformazione industriale,
vengono valutati solo agli effetti del danno di
quantità. Per lo spinacio da consumo fresco dopo
aver accertato l’eventuale danno di quantità, il danno
di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in
relazione alla valutazione dell’effettiva perdita delle
caratteristiche della produzione in base alla seguente
tabella convenzionale
Art. 19 – Spese di salvataggio per danni precoci
da eccesso di pioggia
A parziale deroga ed a integrazione di quanto
previsto all’ art. 10 - Anticipata risoluzione del contratto,
delle Norme generali che regolano l’assicurazione,
nel caso di danni precoci provocati da eccesso di
pioggia che si siano verificati entro il 30/05 e che
abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30%
delle piantine per ettaro, la Società risarcirà un danno
stabilito di comune accordo (in deroga a quanto
previsto per soglia e franchigia) fino ad un massimo
del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione,
o il minore importo risultante da diminuita resa
per i costi sostenuti dall’Assicurato per la risemina
della coltura (spese per sementi, operazioni colturali
connesse, eventuale minore produttività).
In caso di mancata risemina non si procederà al
riconoscimento sopra detto e la quantificazione
del danno sarà effettuata secondo le norme di cui
all’art. 6 Norme per l’esecuzione della perizia e la
quantificazione del danno, del presente allegato.
Art. 20 - Quantificazione del danno in caso di
mancata risemina
Dopo aver calcolato il danno come previsto all’
art. 6 - Norme per l’esecuzione della perizia e la
quantificazione del danno, delle Norme che regolano
l’assicurazione multirischio e prima di detrarre le
percentuali di danno dovuti agli eventi assicurati
come detto all’art. 7 - Danno verificatosi prima della
decorrenza della garanzia delle Norme generali
che regolano l’assicurazione - e quelle relative alla
franchigia .dovranno essere applicate le centesime
34
parti, riparametrate sull’intera produzione aziendale
assicurata, perse ai sensi del precedente articolo.
Art. 21 - Adempimenti in caso di danno
Denuncia di danno, in deroga a quanto previsto all’
art. 6 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro delle
Norme generali che regolano l’assicurazione, il danno
deve essere comunicato mezzo telegramma, fax o
e-mail certificata alla Società entro 24 ore dall’evento.
PRODOTTO PATATA
Art. 22 - Decorrenza e Cessazione della garanzia
Ad integrazione di quanto previsto all’ art. 2 Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della
garanzia del presente allegato e fermo quanto in
esso contenuto, la garanzia decorre dalla semina e
cessa alla maturazione del prodotto e comunque
non oltre le ore 12.00 del 31 agosto per le varietà
precoci e del 30 ottobre per le varietà tardive. La
garanzia vento forte cessa all’inizio della fase di
ingiallimento dell’apparato fogliare che indica la fase
di raccolta dei tuberi.
Art. 23 - Operatività della garanzia
L’Assicurato ha l’obbligo di assicurare l’intera
produzione aziendale anche se insistente su Comuni
diversi.
In caso di mancato ritiro di prodotto da parte di
chi, di norma, acquista le patate, sia esso industria
di trasformazione, enti a cui l’Assicurato aderisce,
commercianti con cui è stipulato il contratto di
vendita, l’Assicurato è comunque tenuto a garantire
allo stesso prodotto condizioni di stoccaggio
adeguate e ricercare canali alternativi di mercato.
Fermo comunque quanto previsto all’ articolo
precedente.
Art. 24 – Danno di qualità
Premesso che in nessun caso la Società
pagherà importo superiore al 50% delle somme
assicurate alle singole partite per danni imputabili
alla “qualità”, dopo aver accertato l’eventuale danno
di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente
valutato, sul prodotto residuo, in base alle
classificazioni e relativi coefficienti riportati nella
tabella che segue:
Fascicolo condizioni assicurative 2014 - aggiornato a Marzo 2014
Classe
danno
Descrizione
% danno
qualità
a)
I tuberi di questa classe di danno devono essere di buona qualità.
Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti
da imperfezioni esterne ed interne e da marciume secco ed umido.
Non devono presentare addolcimento da gelo, vetrosità ed inverdimento .
Fanno parte di questa classe i tuberi che:
• presentano un calibro minimo di 45 mm. e massimo di 75 mm;
• sono privi di screpolature, lesioni, maltrattamenti;
• sono privi di deformazioni o con deformazione appena accennata.
0
b)
I tuberi di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile.
Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti
da marciume secco ed umido.
Non devono presentare vetrosità e addolcimento da gelo.
Fanno parte di questa classe i tuberi di tutte le tipologie varietali, esenti da
qualsiasi imperfezione interna od esterna che possa influire sulla commerciabilità
del prodotto e che presentano un calibro compreso fra:
• mm. 28 e mm. 45 nonché quelli di calibro superiore a mm. 75.
Sono ammessi i tuberi di cui alla classe a) che presentano lievi difetti di forma,
lievi difetti di sviluppo, lievi difetti di colorazione non superiori:
• a 5 mm. di profondità per le screpolature e/o lesioni;
• al 10% della superficie totale del tubero per inverdimento;
• al 20% del volume totale del tubero per deformazioni.
35
c)
I tuberi di questa classe devono essere di qualità mercantile e presentare
imperfezioni esterne e interne, difetti di sviluppo e colorazione importanti
superiori:
- a 5 mm di profondità per screpolature e/o lesioni
- tra il 10 e il 30% della superficie totale del tubero per inverdimento;
- tra il 20 e il 50% del volume totale del tubero per deformazioni.
50
d)
I tuberi di questa classe presentano caratteristiche tali da non poter rientrare
nelle precedenti classi a), b), c) e destinati pertanto alla trasformazione industriale.
85
Art. 25 – Spese di salvataggio per danni precoci
da eccesso di pioggia
A parziale deroga ed a integrazione di quanto
previsto all’ art. 10 - Anticipata risoluzione del contratto,
delle Norme generali che regolano l’assicurazione,
nel caso di danni precoci provocati da eccesso di
pioggia che si siano verificati entro il 30/05 e che
abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30%
delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un
investimento residuo di piante per ettaro inferiore a
2 piante/mq., la Società risarcirà un danno stabilito
di comune accordo (in deroga a quanto previsto per
soglia e franchigia) fino ad un massimo del 25% della
somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore
importo risultante da diminuita resa per i costi
sostenuti dall’Assicurato per la risemina della coltura
(spese per sementi, operazioni colturali connesse,
eventuale minore produttività).
In caso di mancata risemina non si procederà al
riconoscimento sopra detto e la quantificazione
del danno sarà effettuata secondo le norme di cui
all’art. 13 – Mandato del perito delle Norme generali che
regolano l’assicurazione.
Art. 26 - Quantificazione del danno in caso di
mancata risemina
Dopo aver calcolato il danno come previsto all’
art. 13 – Mandato del perito delle Norme generali
che regolano l’assicurazione e prima di detrarre le
percentuali di danno dovuti agli eventi assicurati
come detto all’ art. 7 - Danno verificatosi prima
della decorrenza della garanzia delle Norme generali
che regolano l’assicurazione - e quelle relative alla
franchigia dovranno essere applicate le centesime
parti, riparametrate sull’intera produzione aziendale
assicurata, perse ai sensi del precedente articolo.
Art. 27 – Varietà
Sono considerate varietà distinte le patate precoci,
cioè quelle la cui raccolta avviene entro il 15 agosto
e quelle tardive, cioè quelle la cui raccolta avviene
entro il 15 novembre.
35
VIVAI DI VITE, BARBATELLE INNESTATE E
FRANCHE DI VITE IN VIVAIO
Art. 28 - Decorrenza e cessazione della garanzia
La garanzia, fermo restando quanto previsto all’ art.
2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione
della garanzia delle Norme generali che regolano
l’assicurazione, ha inizio dall’attecchimento
dell’innesto talea o della talea franca e termina con la
caduta delle foglie.
Art 29 - Operatività della garanzia
●● La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle
innestate) e talee franche (barbatelle franche),
secondo le norme vigenti.
●● Gli innesti talea (barbatelle innestate) devono
presentare un callo di cicatrizzazione dell’innesto
Classe
danno
a)
b)
c)
d)
Art. 30 - Danno di qualità
Dopo aver accertato l’eventuale danno di quantità, il
danno di qualità verrà calcolato convenzionalmente
sul prodotto residuo, in base alle seguenti
classificazioni e relativi coefficienti:
Descrizione
Illesi o con lesioni interessanti la corteccia della porzione di tralcio a tre
gemme fertili.
Lesioni interessanti il cambio, localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme
fertili.
Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo e svettamenti
che comportino un accrescimento inferiore alla normalità stabilita nella
porzione di tralcio a tre gemme fertili.
Lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme fertili ed
interessanti i tessuti del cilindro centrale.
L’effetto del danno grandine che abbia comportato:
●● rimarginazione dei tessuti è definito lesione;
●● mancata rimarginazione dei tessuti è definito
lacerazione.
Sono considerate perdute e pertanto valutate solo
come danno di quantità le talee che, a seguito
di danni provocati dagli eventi in garanzia, non
possono essere in alcun modo recuperate e che,
comunque, presentino i seguenti danni causati dagli
eventi atmosferici assicurati:
●● innesti talea (barbatelle innestate)
●● lesioni sull’innesto compromettenti la saldatura
dei bionti;
●● asportazione totale del germoglio principale ed
assenza di ricacci giunti a maturazione;
●● lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a
tre gemme ed interessanti la zona midollare del
cilindro centrale.
●● le talee franche (barbatelle franche)
●● asportazione totale del germoglio principale ed
36
ben formato ed un germoglio vitale. Le talee
franche (barbatelle franche) devono presentare
un germoglio vitale.
●● Poiché il valore della barbatella non è
condizionato dal solo germoglio “principale”,
qualora esso sia colpito da un evento in garanzia,
ma la barbatella presenti altro germoglio “similare”
in grado di assolvere alle funzionalità richieste alla
barbatella stessa, per la classificazione del danno
deve essere preso in considerazione questo
germoglio suppletivo e non il principale.
% danno
qualità
0
35
45
70
assenza di ricacci giunti a maturazione;
●● lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a
tre gemme ed interessanti la zona midollare del
cilindro centrale.
PIANTE DI VITI PORTAINNESTI, PIANTE MADRI
DI PORTAINNESTI DI VITI
Art. 31 - Decorrenza e cessazione della garanzia
La garanzia, fermo restando quanto previsto all’art.
2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della
garanzia delle Norme generali che regolano l’assicurazione,
inizia dalla schiusa delle gemme e termina con la caduta
delle foglie.
Art 32 - Operatività della garanzia
La garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di
piante madre di porta innesti di vite.
La descrizione del prodotto assicurato deve essere
completata con l’indicazione:
Fascicolo condizioni assicurative 2014 - aggiornato a Marzo 2014
talee con diametro non inferiore a 6,5 mm;
b)diametro maggiore dell’estremità più grossa non
superiore a 14 mm;
c)lunghezza di 40 cm circa.
●● della varietà;
●● dell’età;
●● della forma di allevamento (strisciante od
impalcato);
●● del numero dei ceppi.
Le talee, per le quali viene prestata la garanzia, devono
presentare i seguenti requisiti:
a)diametro maggiore dell’estremità più piccola
compreso tra 7 e 12 mm, con tolleranza del 25% di
Classe
danno
Art. 33 - Danno di qualità
Dopo aver accertato l’eventuale danno di quantità, il
danno di qualità verrà calcolato
convenzionalmente sul prodotto residuo, in base alle
seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
Descrizione
% danno
qualità
a)
Illese; segni di percossa; lesioni alla corteccia e/o al cambio
0
b)
Qualche lesione rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo
30
c)
Più lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo
50
d)
Qualche lesione non rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo
75
Sono considerate perdute e pertanto valutate solo
come danno di quantità le talee che, a seguito
di danni provocati dagli eventi in garanzia, non
possono essere in alcun modo recuperate e che,
comunque, abbiano subito numerose lacerazioni al
cilindro centrale e/o midollo, talee non ottenute per
stroncamento del sarmento.
VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO, KIWI E DI OLIVO
(VIVAI PIANTE DA FRUTTO POMACEE E
DRUPACEE E VIVAI PIANTE DI OLIVO)
Art. 34 - Decorrenza e cessazione della garanzia
La garanzia, fermo restando quanto previsto all’art.
2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione
della garanzia delle Norme generali che regolano
Classe
danno
a)
b)
c)
d)
l’assicurazione, ha inizio dalla schiusa delle gemme.
Art. 35 - Operatività della garanzia
La garanzia riguarda gli astoni di un anno e/o knips
nella loro interezza, fusto centrale e rami anticipati
laterali, con esclusione di quelli provenienti da
portainnesto di tre anni ed oltre. Le piante che sono
destinate a formare i knips sono assicurabili anche se
evidenziano danni da eventi atmosferici in garanzia
verificatesi nell’anno precedente.
Art. 36 - Danno di qualità
Dopo aver accertato l’eventuale danno di quantità, il
danno di qualità verrà calcolato
convenzionalmente sul prodotto residuo, in base alle
seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
Descrizione
Astoni illesi o con lesioni superficiali interessanti l’epidermide o che incidono
l’epidermide interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono
rimarginate
Astoni con numerose lesioni che incidono l’epidermide interessando tessuti
legnosi completamente rimarginate, astoni con rade lesioni non rimarginate
inferiori a cm. 1,5. Rottura di uno o due rami anticipati
Astoni con numerose lesioni inferiori a cm. 1,5 non rimarginate e/o numerose
lesioni superiori a cm. 1,5 rimarginate e/o qualche lesione non rimarginata
superiore a cm. 1,5, rade lacerazioni. Rottura di almeno tre rami anticipati
Astoni con numerose lesioni superiori a cm. 1,5 non rimarginate e/o lesioni
che possono provocare la rottura di almeno quattro rami anticipati, qualche
lacerazione. – Piante svettate (ultimi 30 cm)
% danno
qualità
0
30
50
70
37
Sono considerati perduti e pertanto valutati solo
come danno di quantità gli astoni che non possono
essere in alcun modo recuperati e che, comunque,
presentino i seguenti danni causati dagli eventi
atmosferici assicurati:
stroncature, numerose lacerazioni che possono
provocare la rottura di almeno cinque rami anticipati,
profonde lacerazioni dei tessuti legnosi.
38
NB: Per lesione si intende una ferita che presenta
evidente il fenomeno di cicatrizzazione il cui
callo cicatriziale riuscirà a ripristinare la normale
funzionalità della pianta;
Per lacerazione si intende una ferita che si
presenta estesa e profonda che, pur presentando
manifestazioni di riparazione in atto, mostra ancora
porzioni di legno scoperto e denota una grave ed
irreparabile alterazione morfologica e funzionale;
Per rottura di rami si intende il troncamento del ramo
per almeno due/terzi del proprio sviluppo.
Fascicolo condizioni assicurative 2014 - aggiornato a Marzo 2014
Allegato 7
olano
Norme che reg
strutture
l’assicurazione ndine/
“reti antigra
nel”
antiacqua, tun
RETI ANTIGRANDINE
Art. 1 - Definizioni
Rete antigrandine/antiacqua: la tensiostruttura
utilizzata per la difesa attiva delle piante e delle
produzioni costituita da:
●● Sistema di palificazione;
●● Rete in fibra polietilenica;
●● Tiranti, ancore e quant’altro utilizzato per la messa
in opera dell’impianto;
il tutto realizzato a regola d’arte.
Tunnel con struttura in ferro e copertura in film
plastico: la tensiostruttura utilizzata per la difesa
attiva delle piante e delle produzioni costituita da:
●● Sistema di palificazione;
●● Film in materiale plastico;
●● Tiranti, ancore e quant’altro utilizzato per la messa
in opera dell’impianto;
il tutto realizzato a regola d’arte.
Art. 2 – Oggetto – Decorrenza della garanzia
La Società indennizza i danni materiali e diretti
causati alle “reti antigrandine/antiacqua e tunnel”
assicurate, dalla percossa della grandine, dall’azione
del vento forte, trombe d’aria, uragani, fulmine,
eccesso di pioggia e da eccesso di neve, quando
detti eventi siano riscontrabili su una pluralità di enti
e colture limitrofi o posti nelle vicinanze.
Art. 3 - Esclusioni
Sono esclusi i danni
Causati da:
●● difetti di montaggio, usura, cattiva manutenzione,
realizzazione con palesi difetti e/o vizi
●● inondazioni, frane, smottamenti del terreno,
ancorché conseguenti agli eventi garantiti
●● cedimenti strutturali, lacerazioni o strappi che non
siano conseguenza immediata, esclusiva e diretta
di un evento garantito
Subiti da:
●● Impianti produttivi e relativi frutti pendenti
●● reti antigrandine non operanti o
momentaneamente rimosse
●● impianti di irrigazione
Sono inoltre esclusi i danni:
●● alle reti antigrandine non adeguatamente
ripristinate entro le quarantotto ore successive ad
un evento garantito dalla presente assicurazione.
Art. 4 - Valore dei beni assicurati prodotto reti
antigrandine/antipioggia, tunnel
Il valore da attribuire ai beni da assicurare è stabilito
come segue:
a) prodotto reti antigrandine/antiacqua
1. nuove o con meno di tre anni di età, in base ad
un valore convenzionale pari a 12.000,00 euro ad
ettaro di superficie coperta;
2. di età superiore ai tre anni e fino ai sei anni in base
ad un valore convenzionale pari a 10.000,00 euro
ad ettaro di superficie coperta;
3. di età superiore ai sei anni e fino ai dieci anni, in
base ad un valore convenzionale pari a 8.000,00
euro ad ettaro di superficie coperta;
4. di età superiore ai dieci anni e fino a venti anni, in
base ad un valore convenzionale pari a 5.000,00
euro ad ettaro di superficie coperta;
Fra le parti rimane convenuto di considerare che
il valore della rete rappresenta un terzo del valore
totale, mentre i rimanenti due terzi sono attribuiti
al valore delle strutture di sostegno.
b) prodotto tunnel: Il valore da attribuire ai beni da
assicurare è stabilito come segue:
1. tunnel nuovi o con meno di un anno di età,
avendo a riferimento il prezzo massimo indicato
dal MIPAF con apposito Decreto e deliberato
dal C.d.A. del Contraente, moltiplicato per la
superficie coperta;
2. tunnel di età superiore ad un anno in base ad
un valore convenzionale calcolato applicando a
quanto previsto al punto 1) un degrado, per ogni
anno di età superiore al primo, calcolato nella
misura del 40%, con il massimo dell’80%.
Art. 5 - Norme per l’esecuzione della perizia e la
quantificazione del danno
Il perito deve:
a) accertare la data in cui l’evento si è verificato;
39
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle
dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con
particolare riguardo ai confini degli appezzamenti,
alla superficie coperta dalle reti antigrandine ed
alla eventuale quantità dei prodotti assicurati;
c) verificare le condizioni dell’impianto ed il rispetto
dei parametri di riferimento per una corretta
realizzazione e ancoraggio della struttura;
d) effettuare alcune foto del punto critico
dell’impianto da allegare ad una breve relazione
descrivente le motivazioni del danno;
e) procedere alla stima ed alla quantificazione del
danno come segue:
RETI ANTIGRANDINE/ANTIACQUA-TUNNEL
Art. 6 – Sinistro totale
In caso di Sinistro Totale
●● se la rete antigrandine/tunnel è nuova o con
meno di tre anni di età, in base al relativo valore
come stabilito all’art. 4) punto a).1) per le reti e art.
4) punto b).1) per i tunnel;
●● se la rete antigrandine ha più di tre anni di età, in
base al relativo valore convenzionale dell’impianto
calcolato con i criteri di cui all’art. 4) punto a)
successivi ad 1) per le reti e art. 34 punto b).2) per
i tunnel;
e deducendo da detti valori il valore di recupero dei
residui.
Per le reti antigrandine/antipioggia realizzati in fibra
polietilenica è previsto, convenzionalmente, un valore
massimo della rete per ettaro, escluse le strutture di
sostegno, come segue:
Art. 8 - Tariffa
●● Relativamente alle “reti antigrandine” tasso 1,00%
applicato al valore come definito all’art. 4) – Valore
dei beni assicurati.
●● Relativamente alle “reti antigrandine e antipioggia
per impianti di ciliegie” tasso 1,50% applicato al
valore come definito all’art. 4) – Valore dei beni
assicurati.
●● Relativamente ai “tunnel con struttura in ferro e
copertura in film plastico” tasso 3,00% applicato
al valore come definito all’art. 4) – Valore dei beni
assicurati
Art. 9 - Soglia – Scoperto – Limite di indennizzo
Per le reti antigrandine/antipioggia e strutture in
film è prevista l’applicazione della soglia di accesso
al risarcimento pari al 30% del valore assicurato
VALORE
RETE DI COLORE BIANCO
RETE DI COLORE NERO
€ 2.000,00
Di età superiore a 6 anni
Di età superiore a 10 anni
€ 1.500,00
Di età superiore a 7 anni
Di età superiore a 11 anni
€ 1.000,00
Di età superiore a 8 anni
Di età superiore a 12 anni
€ 500,00
Di età superiore a 9 anni
Di età superiore a 13 anni
€ zero
Di età superiore a 10 anni
Di età superiore a 14 anni
Art. 7 – Sinistro parziale
In caso di Sinistro Parziale il danno verrà calcolato
tenendo conto del costo di ripristino, compreso il
valore dei pezzi di ricambio e delle spese di mano
d’opera per smontaggio e rimontaggio, le spese di
dogana eventualmente sostenute per l’acquisto
dei ricambi e le imposte eventualmente non
recuperabili.
40
In caso d’impossibilità di sostituire un pezzo o tutte le
parti del materiale sinistrato, perché il materiale non
è più in produzione o perché i pezzi di ricambio non
sono più disponibili, verrà considerato l’ammontare
del costo di rimpiazzo o di riparazione delle parti
danneggiate, stabilito di comune accordo tra le Parti
o dai periti da esse nominati. L’importo, quantificato
come sopra, rapportato al valore delle reti/tunnel
assicurate, con i limiti e sottolimiti di cui al comma
precedente, determina il danno percentuale di ogni
singola partita che, se supera la soglia prevista al
art. 9), sarà indennizzato al netto dello scoperto di
cui al già citato punto 6), entro i limiti convenzionali
di valore stabiliti e previsti al art. 4, ed i limiti e
sottolimiti di cui al comma precedente.
nel medesimo Comune. Superata la soglia di
accesso al risarcimento l’assicurazione è prestata
con l’applicazione di uno scoperto pari al 10%
dell’indennizzo, da applicarsi per partita assicurata.
In nessun caso la Società pagherà per uno o più
eventi garantiti importo superiore al 80% del valore
assicurato per singola partita.
Lo scoperto del 10% sarà aumentato al 40%
Fascicolo condizioni assicurative 2014 - aggiornato a Marzo 2014
nel caso l’impianto non sia realizzato a regola
d’arte intendendo per tali gli impianti che non
corrispondono alle seguenti caratteristiche di messa
a dimora:
●● palo di testa e laterali diametro minimo 9x9;
●● inclinazione del palo di testa di almeno 80 cm
e dei pali laterali di almeno 60 cm, rispetto alla
verticale;
●● profondità dei pali minima 70 cm con sottopalo o
equivalente a filo terreno;
●● distanza fra i pali sul filare non superiore a 7 metri;
●● ancoraggi di testata e laterali con profondità
minima di cm. 90 ed una distanza dal palo minima
di cm. 180 testata e 100 cm. laterali;
●● ancoraggi laterali esterni di pali in cemento con
profondità non inferiore a 80 cm posti a non
meno di cm. 60 dalla proiezione sul terreno del
palo medesimo.
Saranno tollerate le misure/parametri sopracitate fino
ad un 20% di quanto indicato.
Lo scoperto del 10%, o del 40%, sarà aumentato
di un ulteriore 10% nel caso di mancato rispetto di
anche solo una delle seguenti condizioni:
●● legatura cordini superiore ed intermedio in
maniera indipendente;
●● Idonei fili di ferro o cordini e sistemi di bloccaggio
degli stessi;
●● Tiranti posizionati in maniera perfettamente
parallela e perpendicolare alla linea di interfila;
●● Ogni palo laterale posizionato non perfettamente
sulla retta passante fra il palo precedente ed il
successivo deve essere considerato palo di testata
con aggiunta di ulteriori tiranti a contrasto delle
forze interfilari non compensate dalla struttura;
●● Corretta manutenzione e messa in tensione
dell’impianto.
Nel caso risulterà palesemente che il manufatto sia
stato messo a dimora senza la minima attenzione alle
normali procedure di costruzione non si farà seguito
ad alcun indennizzo, con restituzione del premio
pagato e non goduto.
41
Allegato 8
olano
Norme che reg ne
l’assicurazio
pluririschio
ianto
(Strutture “imp
produttivo”)
Art. 1 - Oggetto – Decorrenza della garanzia Scadenza dell’assicurazione
La Società indennizza i danni materiali e diretti
causati all’ “impianto produttivo” (piante da frutto
e viti) assicurato, dalla percossa della grandine,
dall’azione del fulmine, da eccesso di neve, da gelo
nonché da vento forte, trombe d’aria, uragani,
eccesso di pioggia quando detti eventi siano
riscontrabili su una pluralità di enti e colture limitrofi
o posti nelle vicinanze.
La garanzia decorre dalle ore 12.00 del terzo giorno
successivo alla notifica e scade alle ore 24 del 31
dicembre di ogni anno.
Art. 2 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
●● Causati da:
- difetti di montaggio, usura, cattiva manutenzione,
realizzazione con palesi difetti e/o vizi della
struttura di sostegno;
- alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti del
terreno, ancorché conseguenti agli eventi
garantiti.
●● Subiti da:
- reti antigrandine, teli antipioggia, ombrai, impianti
antibrina;
- frutti pendenti.
Art. 3 - Valore dei beni assicurati
Il valore assicurato è stabilito convenzionalmente in
riferimento al prezzo massimo ad ettaro previsto da
specifico D.M. e precisamente:
●● Vigneti fino a 3.000 ceppi/ha
€ 18.000
●● Vigneti oltre 3.000 ceppi/ha
€ 21.000
●● Frutteti (melo e pero) fino a 10.000 piante/ha
€ 25.000
●● Frutteti (melo e pero) oltre 10.000 piante/ha
€ 45.000
●● Frutteti (altre produzioni
€ 15.000
42
Art. 4 - Norme per l’esecuzione della perizia e la
quantificazione del danno
Il perito deve:
●● accertare la data in cui l’evento si è verificato;
●● verificare l’esattezza delle descrizioni e delle
dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con
particolare riguardo ai dati catastali, alla superficie
coperta dagli enti in garanzia ed al valore
attribuito agli stessi;
●● verificare le condizioni dell’impianto ed il rispetto
dei parametri di riferimento per una corretta
messa a dimora e ancoraggio della struttura d
sostegno;
●● effettuare alcune foto del punto critico
dell’impianto da allegare ad una breve relazione
descrivente le motivazioni del danno;
●● procedere alla stima ed alla quantificazione
del danno per singola partita in base al valore
assicurato come segue:
- le centesime parti di piante in garanzia
distrutte e/o danneggiate devono essere
applicate al valore assicurato, qualora il danno
accertato sia superiore alla soglia prevista,
dalle centesime parti di danno devono essere
detratte quelle relative ai danni ante rischio
e quelle della franchigia e dello scoperto; in
caso di danni successivi le centesime parti di
danno devono essere sempre riferite al valore
inizialmente assicurato.
Art. 5 - Tariffa
La tassazione applicata è pari al 1,0% del valore
assicurato.
Art. 6 – Soglia – Scoperto – Limite di Indennizzo
È prevista l’applicazione della soglia di accesso
al risarcimento pari al 30% del valore assicurato
nel medesimo Comune. Superata la soglia di
accesso al risarcimento l’assicurazione è prestata
con l’applicazione di uno scoperto pari al 10%
dell’indennizzo.
In nessun caso la Società pagherà per uno o più
eventi garantiti importo superiore al 80% del valore
assicurato per singola partita nell’anno assicurativo.
Lo scoperto del 10% sarà aumentato al 40% nel caso
l’impianto di sostegno non sia realizzato a regola
d’arte intendendo per tali gli impianti che non
corrispondono alle seguenti caratteristiche di messa
a dimora:
●● profondità dei pali minima 70 cm;
Fascicolo condizioni assicurative 2014 - aggiornato a Marzo 2014
●● distanza fra i pali sul filare non superiore a 7 metri;
●● ancoraggi di testata e laterali con profondità
minima di cm. 70 ed una distanza dal palo minima
di cm. 100;
Saranno tollerate le misure/parametri sopracitate fino
ad un 40% di quanto indicato.
●● Idonei fili di ferro o cordini e sistemi di bloccaggio
degli stessi;
●● Tiranti o pali di punta posizionati parallelamente
alla linea di interfila;
●● Corretta manutenzione e messa in tensione
dell’impianto;
Lo scoperto del 10%, o del 40%, sarà aumentato
di un ulteriore 10% nel caso di mancato rispetto di
anche solo una delle seguenti condizioni:
●● pali non pendenti ad esclusione dei pali inclinati
di testata con tirante;
●● profondità dei pali minima 70 cm;
Nel caso risulterà palesemente che il manufatto di
sostegno e le piante siano state messo a dimora
senza la minima attenzione alle normali procedure
di costruzione e di impianto frutticolo non si farà
seguito ad alcun indennizzo, con restituzione del
premio pagato e non goduto.
43
Allegato 9
Prezzi
PRODOTTI
Cod.
Denominazione
Codici
100C000
093C000
053C000
00003
09999
00001
095C000
142C000
054C000
Actinidia
Albicocche
Asparago
Bieta da Costa-Bietola da
Costa
Caki
Carota
Cavolfiore Pianta
084C000
Cavolo Capuccio
178C000
115C000
012C000
055C000
Rapa
Cavolo Verza
Cetriolo
Cipolle
021C000
Fagioli
024C000
Fagiolini
020C000
Insalata
0050000
Mais da granella
007C000
058C000
Mais da Insillaggio
Melanzane
083C000
Mele
118C000
44
Prezzo come da D.M. n. 359 31 gennaio 2014
Prezzo Prezzo Prezzo Prezzo
Denominazione
Fascia A Fascia B Fascia C Fascia G
HAYWARD
54,50
41,00
28,00
6,00
ALBICOCCHE
236,00 177,00 118,00
24,00
ASPARAGO ZAMBANA
450,00 338,00 225,00
45,00
09999
BIETOLA
27,00
21,00
14,00
3,00
09999
09999
00001
09998
09999
00001
03333
09999
09999
09999
00002
00999
03333
09995
09999
09998
09997
09999
00002
00040
09999
09999
09997
09998
09999
00032
00630
00153
09996
00162
00167
00168
00178
00557
00561
TUTTE LE VARIETÀ
DA CONSUMO FRESCO
DA TAVOLA
CAVOLO CAPPUCCIO BIANCO
CAVOLO CAPPUCCIO ROSSO
CAVOLO RAPA
CAVOLO VERZA
CETRIOLO
CIPOLLE SEMINA PRIMAVERILE
FAGIOLI
PER USO INDUSTRIALE
FAGIOLINI
DA INDUSTRIA
STORTINA DI TRENTO
INDIVIA
LATTUGA
PAN DI ZUCCHERO
NOSTRANO DI STORO
MAIS DA GRANELLA
MARANO
MAIS DA INSILAGGIO
MELANZANE
ALTRE VARIETÀ EMERGENTI
ALTRE VARIETÀ MEDIO TARDIVE
ALTRE VARIETÀ PRECOCI
BELLA DI BOSKOOP
BREABURN
ELSTAR
EVELINA
FLORINA
FUJI
GALA
GLOSTER 69
GOLDEN DEL. OLTRE 350 MT.
GOLDEN DEL. FINO A 350 MT
58,00
26,50
38,50
29,00
29,00
35,50
29,50
25,50
33,50
126,00
61,50
115,50
27,50
286,00
28,50
35,00
35,00
90,00
21,00
41,00
4,50
29,00
60,50
36,00
37,00
47,50
40,50
37,00
60,00
38,00
57,50
53,00
37,00
53,50
41,00
44,00
20,00
29,00
22,00
22,00
27,00
23,00
20,00
26,00
95,00
47,00
87,00
21,00
215,00
22,00
27,00
27,00
68,00
16,00
31,00
4,00
22,00
46,00
27,00
28,00
36,00
31,00
28,00
45,00
29,00
44,00
40,00
28,00
41,00
30,80
29,00
14,00
20,00
15,00
15,00
18,00
15,00
13,00
17,00
63,00
31,00
58,00
14,00
143,00
15,00
18,00
18,00
45,00
11,00
21,00
3,00
15,00
31,00
18,00
19,00
24,00
21,00
19,00
30,00
19,00
29,00
27,00
19,00
27,00
20,50
6,00
3,00
4,00
3,00
3,00
4,00
3,00
3,00
4,00
13,00
7,00
12,00
3,00
29,00
3,00
4,00
4,00
9,00
3,00
5,00
0,45
3,00
7,00
4,00
4,00
5,00
5,00
4,00
6,00
4,00
6,00
6,00
4,00
6,00
5,00
Fascicolo condizioni assicurative 2014 - aggiornato a Marzo 2014
PRODOTTI
Cod.
Denominazione
083C000
Mele
083D000
Mele Brevettate
887C000
Nettarine
987C000
079C000
Nettarine Precoci
Noci
081C000
Olive olio
018C000
Patate
085C000
Pere
851C000
Pere Precoci
087C000
Pesche
871C000
Pesche Precoci
026C000
010C000
008C000
060C000
Piselli
Pomodoro Tavola
Pomodoro Pelato
Porro
521C000
Radicchio
143C000
119C000
071C000
Ravanello
Sedano
Spinacio
Codici
00201
00203
00225
00244
00130
00226
00120
09995
00558
00378
00058
09994
00487
00322
00510
00543
00358
00360
00359
09998
09999
09999
09999
00001
09999
00002
00004
00001
00096
00162
00080
09998
09999
00148
00311
09999
02001
02002
02003
01215
02001
02002
09996
09999
09999
09999
00001
00002
00003
00004
09999
09999
09999
Prezzo come da D.M. n. 359 31 gennaio 2014
Prezzo Prezzo Prezzo Prezzo
Denominazione
Fascia A Fascia B Fascia C Fascia G
GRANNY SMITH
41,50
32,00
21,00
5,00
GRAVENSTEIN
37,00
28,00
19,00
4,00
IDARED
37,00
28,00
19,00
4,00
JONAGOLD
38,00
29,00
19,00
4,00
MORGENDUFT CLONE ROS
37,00
28,00
19,00
4,00
MORGENDUFT IMPERAT.
37,00
28,00
19,00
4,00
MUTZU
37,00
28,00
19,00
4,00
PINOVA
60,00
45,00
30,00
6,00
RED DEL. OLTRE 350 MT
55,00
42,00
28,00
6,00
RED DEL FINO 350 MT
44,50
33,40
22,30
5,00
RENETTA CANADA
64,00
48,00
32,00
7,00
RUBENS
37,00
28,00
19,00
4,00
STARKING FINO A 350 MT
44,50
33,40
22,30
5,00
STAYMAN NIEPLING’S
38,00
29,00
19,00
4,00
SUMMARED
37,00
28,00
19,00
4,00
WINESAP 2.4.4.4
38,00
29,00
19,00
4,00
CAMEO
59,00
45,00
30,00
6,00
MODI’
55,00
42,00
28,00
6,00
PINK LADY
72,50
55,00
37,00
8,00
MEDIA MATURAZIONE
52,50
40,00
27,00
6,00
TARDIVE
40,50
31,00
21,00
5,00
PRECOCI
77,50
59,00
39,00
8,00
TUTTE LE VARIETÀ
244,00 183,00 122,00
25,00
D.O.P. EXTRA VERGINE ALTO GARDA 106,00
80,00
53,00
11,00
EXTRA VERGINE
104,50
79,00
53,00
11,00
DA SEMINA
33,00
25,00
17,00
4,00
DI MONTAGNA
32,00
24,00
16,00
4,00
ABATE FETEL
62,50
47,00
32,00
7,00
DECANA DEL COMIZIO
58,00
44,00
29,00
6,00
KAISER IMPERATORE ALESSANDRO
54,00
41,00
27,00
6,00
CONFERENCE
48,00
36,00
24,00
5,00
MARTIN SECCO
100,00
75,00
50,00
10,00
ALTRE VARIETÀ MEDIO TARDIVE
51,00
39,00
26,00
6,00
GUYOT DIEUDANE
56,00
42,00
28,00
6,00
WILLIAM
43,00
33,00
22,00
5,00
ALTRE VARIETÀ PRECOCI
56,00
42,00
28,00
6,00
GIALLE MEDIA MATURAZIONE
47,50
36,00
24,00
5,00
GIALLE TARDIVE
39,00
30,00
20,00
4,00
BIANCHE MEDIA MATURAZIONE
54,50
41,00
28,00
6,00
TARDIVA BIANCA
43,50
33,00
22,00
5,00
GIALLE PRECOCI
75,50
57,00
38,00
8,00
BIANCHE PRECOCI
70,50
53,00
36,00
8,00
DA CONSUMO FRESCO
87,00
66,00
44,00
9,00
CILIEGINO
74,50
56,00
38,00
8,00
TUTTE LE VARIETÀ
10,00
8,00
5,00
1,00
PORRO
39,00
30,00
20,00
4,00
CHIOGGIA
70,00
53,00
35,00
7,00
TARDIVO
70,00
53,00
35,00
7,00
LUNGO MONTAGNA
95,00
72,00
48,00
10,00
RADICCHIO
70,00
53,00
35,00
7,00
RAVANELLO
69,00
52,00
35,00
7,00
DA CONSUMO FRESCO
30,00
23,00
15,00
3,00
DA CONSUMO FRESCO
66,00
50,00
33,00
7,00
45
PRODOTTI
Cod.
Denominazione
091C000
Susine
911C000
164C000
165C000
Susine Precoci
Talee vite madre
Nesti di Vite
003C000
Uva da Tavola
002B000 o Uva da Vino Nord o Uva
002D000
da Vino qualità Extra
46
Codici
00016
09999
00186
00244
00288
09996
09996
09999
01750
00061
09999
09998
09997
00047
00369
00068
00133
00135
00140
00168
00171
00183
00185
00187
00204
00888
00229
00230
00231
00200
00249
00250
00265
00266
00267
00278
00281
00287
00300
00320
00328
09998
09997
01047
01369
01068
01370
01100
01133
01171
01183
01185
01187
Prezzo come da D.M. n. 359 31 gennaio 2014
Prezzo Prezzo Prezzo Prezzo
Denominazione
Fascia A Fascia B Fascia C Fascia G
BLACK GOLD
78,00
59,00
39,00
8,00
ITALIA
78,00
59,00
39,00
8,00
PRESIDENT
67,50
51,00
34,00
7,00
STANLEY=S.CLARA CALIFORNIA
60,50
46,00
31,00
7,00
DRO=PRUGNA DI DRO
71,00
54,00
36,00
8,00
ALTRE VARIETÀ MEDIO TARDIVE
71,00
54,00
36,00
8,00
ALTRE VARIETÀ
77,00
58,00
39,00
8,00
TALEE DI VITE MADRE
0,16
0,12
0,08
0,02
NESTI DI VITE
0,04
0,03
0,02
0,01
SCHIAVA GROSSA
53,00
40,00
27,00
6,00
ALTRA UVA DA TAVOLA APIRENA
82,00
62,00
41,00
9,00
FRAGOLA
53,00
40,00
27,00
6,00
ITALIA
45,00
34,00
23,00
5,00
CABERNET FRANC DOC
89,00
67,00
45,00
9,00
CABERNET SAUVIGNON DOC
89,00
67,00
45,00
9,00
CHARDONNAY DOC
140,00 105,00
70,00
14,00
LAGREIN DOC
96,00
72,00
48,00
10,00
LAMBRUSCO
42,00
32,00
21,00
5,00
INCROCIO MANZONI
115,00
87,00
58,00
12,00
MARZEMINO DOC
92,00
69,00
46,00
10,00
MERLOT DOC
85,00
64,00
43,00
9,00
MOSCATO GIALLO DOC
153,00 115,00
77,00
16,00
MOSCATO ROSA DOC
153,00 115,00
77,00
16,00
MULLER THURGAU DOC
120,00
90,00
60,00
12,00
NOSIOLA DOC
97,00
73,00
49,00
10,00
NOSIOLA VIN SANTO DOC
97,00
73,00
49,00
10,00
PINOT BIANCO DOC
132,00
99,00
66,00
14,00
PINOT GRIGIO DOC
115,50
87,00
58,00
12,00
PINOT NERO DOC
138,00 104,00
69,00
14,00
REBO DOC
111,00
84,00
56,00
12,00
RIESLING ITALICO DOC
115,00
87,00
58,00
12,00
RIESLING RENANO DOC
115,00
87,00
58,00
12,00
SAUVIGNON DOC
138,00 104,00
69,00
14,00
SCHIAVA VALDADIGE DOC
88,00
66,00
44,00
9,00
SCHIAVA GRIGIA DOC
88,00
66,00
44,00
9,00
SYLVANER VERDE DOC
130,00
98,00
65,00
13,00
TEROLDEGO DOC
91,50
69,00
46,00
10,00
TRAMINER AROMATICO DOC
198,00 149,00
99,00
20,00
ENANTIO VALDADIGE DOC
78,00
59,00
39,00
8,00
ROSSE COMUNI
23,50
18,00
12,00
3,00
BIANCHE COMUNI
20,00
15,00
10,00
2,00
BIANCHE DI PREGIO
25,50
20,00
13,00
3,00
ROSSE DI PREGIO
36,00
27,00
18,00
4,00
CABERNET FRANC IGT
60,00
45,00
30,00
6,00
CABERNET SAUVIGNON IGT
60,00
45,00
30,00
6,00
CHARDONNAY IGT
68,00
51,00
34,00
7,00
GROPPELLO DI REVO’ IGT
193,00 145,00
97,00
20,00
KERNER IGT
110,00
83,00
55,00
11,00
LAGREIN IGT
50,00
38,00
25,00
5,00
MERLOT IGT
60,00
45,00
30,00
6,00
MOSCATO GIALLO IGT
55,00
42,00
28,00
6,00
MOSCATO ROSA IGT
55,00
42,00
28,00
6,00
MULLER THURGAU IGT
77,50
59,00
39,00
8,00
Fascicolo condizioni assicurative 2014 - aggiornato a Marzo 2014
PRODOTTI
Cod.
Denominazione
002B000 o Uva da Vino Nord o Uva
002D000
da Vino qualità Extra
061C000
Vivai di vite (Barbatelle)
062C000
Vivai Piante da Frutto
186C000
Vivai Piante Fragola
225C000 Piante da Orto Standard
013C000
Zucca
014C000
Zucchine
Codici
01204
01229
01230
01231
01200
01249
01250
01265
01266
01267
01278
01280
01281
01287
01300
00002
00014
00080
00100
00101
09999
09999
09999
09999
Prezzo come da D.M. n. 359 31 gennaio 2014
Prezzo Prezzo Prezzo Prezzo
Denominazione
Fascia A Fascia B Fascia C Fascia G
NOSIOLA IGT
76,50
58,00
39,00
8,00
PINOT BIANCO IGT
70,00
53,00
35,00
7,00
PINOT GRIGIO IGT
82,50
62,00
42,00
9,00
PINOT NERO IGT
60,00
45,00
30,00
6,00
REBO IGT
50,00
38,00
25,00
5,00
RIESLING ITALICO IGT
69,00
52,00
35,00
7,00
RIESLING RENANO IGT
69,00
52,00
35,00
7,00
SAUVIGNON IGT
69,00
52,00
35,00
7,00
SCHIAVA VALDADIGE IGT
46,00
35,00
23,00
5,00
SCHIAVA GRIGIA IGT
46,00
35,00
23,00
5,00
SYLVANER VERDE IGT
78,00
59,00
39,00
8,00
SYRAH VALLAGARINA IGT
50,00
38,00
25,00
5,00
TEROLDEGO IGT
60,00
45,00
30,00
6,00
TRAMINER AROMATICO IGT
74,50
56,00
38,00
8,00
ENANTIO VALDADIGE IGT
47,00
36,00
24,00
5,00
BARBATELLE VITE STANDARD caduno 1,13
0,85
0,57
0,12
BARBATELLE VITE CERTIFIC. caduno
1,13
0,85
0,57
0,12
ASTONI POMACEE caduno
3,13
2,35
1,57
0,32
ASTONI CON RAMI ANTICIPATI caduno 4,33
3,25
2,17
0,44
TIPO KNIPS caduno
5,10
3,83
2,55
0,51
FRIGOCONSERVATE CAT. AA+ caduno 0,22
0,17
0,11
0,03
PIANTINE ORTO STANDARD €/mq
63,00
47,25
31,50
7,00
ZUCCA
27,50
21,00
14,00
3,00
ZUCCHINE IN PIENA AREA
40,00
30,00
20,00
4,00
FIORE DI ZUCCHINE caduno
0,20
0,15
0,10
0,02
Per facilità di comprensione dei Soci si sono indicati i prezzi a q.le, si precisa che la conversione a unità di misura
ufficiale è la seguente: 1 quintale (q.le) = 0,1 Tonellate (Ton.) = 100 chilogrammi
N.B. - I PREZZI MERCURIALI EVIDENZIATI CON COLORE ROSSO SONO PURAMENTE INDICATIVI IN QUANTO IN
ATTESA DI DELIBERA DA PARTE DEL MINISTERO COMPETENTE
Prodotti
Codice
S97
S98
S99
S96
S95
S88
S84
S85
S81
S82
S83
Denominazione
Serre al mq
Tunnel al mq
Reti ad Ha
Reti ad Ha
Impianti produttivi
ad Ha
Impianti produttivi
ad Ha
Prezzo come da D.M. n.
Denominazione
COPERTURA VETRO TEMPERATO
COPERTURA IN VETRO NON TEMPRATO O PLASTICA
STRUTTURA METALLO E FILM PLASTICO
STRUTTURA METALLO E FILM PLASTICO
ANTIGRANDINE NUOVE
ANTIPIOGGIA NUOVE
VIGNETI A MEDIA DENSITÀ (fino a 3.000 ceppi/ha)
VIGNETI AD ALTA DENSITÀ (oltre 3.000 ceppi/ha)
FRUTTETI (Pesco, Kiwi, Ciliegio, Albicocco, ecc.)
FRUTTETI A MEDIA DENSITÀ (Melo, Pero fino a 10.000 piante/ha)
FRUTTETI AD ALTA DENSITÀ (Melo, Pero - Superspindel oltre 10.000
piante/ha)
Prezzo
Fascia A
230,00
200,00
120,00
120,00
12.000,00
12.000,00
18.000,00
21.000,00
15.000,00
25.000,00
45.000,00
47
PRODOTTI
Cod.
Prezzo
Fascia
F
Prezzo
Fascia
H
Denominazione
Codici
100C000
Actinidia
00003
HAYWARD
65,00
49,00
33,00
7,00
093C000
Albicocche
09999
ALBICOCCHE
283,00
213,00
142,00
29,00
053C000
Asparago
00001
ASPARAGO ZAMBANA
540,00
405,00
270,00
54,00
118C000
Bieta da Costa-Bietola
da Costa
09999
BIETOLA
32,00
24,00
16,00
4,00
095C000
Caki
09999
TUTTE LE VARIETÀ
69,00
52,00
35,00
7,00
142C000
Carota
09999
DA CONSUMO FRESCO
31,00
24,00
16,00
4,00
054C000
Cavolfiore Pianta
00001
DA TAVOLA
46,00
35,00
23,00
5,00
09998
CAVOLO CAPPUCCIO BIANCO
34,00
26,00
17,00
4,00
09999
CAVOLO CAPPUCCIO ROSSO
34,00
26,00
17,00
4,00
084C000
Cavolo Capuccio
178C000
Rapa
00001
CAVOLO RAPA
42,00
32,00
21,00
5,00
115C000
Cavolo Verza
03333
CAVOLO VERZA
35,00
27,00
18,00
4,00
012C000
Cetriolo
09999
CETRIOLO
30,00
23,00
15,00
3,00
055C000
Cipolle
09999
CIPOLLE SEMINA PRIMAVERILE
40,00
30,00
20,00
4,00
09999
FAGIOLI
151,00
114,00
76,00
16,00
00002
PER USO INDUSTRIALE
73,00
55,00
37,00
8,00
00999
FAGIOLINI
138,00
104,00
69,00
14,00
03333
DA INDUSTRIA
33,00
25,00
17,00
4,00
09995
STORTINA DI TRENTO
343,00
258,00
172,00
35,00
09999
INDIVIA
34,00
26,00
17,00
4,00
09998
LATTUGA
42,00
32,00
21,00
5,00
021C000
Fagioli
024C000
Fagiolini
020C000
0050000
Insalata
Mais da granella
09997
PAN DI ZUCCHERO
42,00
32,00
21,00
5,00
09999
NOSTRANO DI STORO
108,00
81,00
54,00
11,00
00001
MAIS VITREO
25,00
19,00
13,00
3,00
00040
MARANO
49,00
37,00
25,00
5,00
MAIS DA GRANELLA
5,00
4,00
3,00
0,50
007C000
Mais da Insillaggio
00002
058C000
Melanzane
09999
MELANZANE
34,00
26,00
17,00
4,00
09997
ALTRE VARIETÀ EMERGENTI
72,00
54,00
36,00
8,00
09998
ALTRE VARIETÀ MEDIO TARDIVE
43,00
33,00
22,00
5,00
09999
ALTRE VARIETÀ PRECOCI
44,00
33,00
22,00
5,00
00032
BELLA DI BOSKOOP
57,00
43,00
29,00
6,00
00630
BREABURN
48,00
36,00
24,00
5,00
00153
ELSTAR
44,00
33,00
22,00
5,00
09996
EVELINA
72,00
54,00
36,00
8,00
00162
FLORINA
45,00
34,00
23,00
5,00
00167
FUJI
69,00
52,00
35,00
7,00
00168
GALA
63,00
48,00
32,00
7,00
00178
GLOSTER 69
44,00
33,00
22,00
5,00
00557
GOLDEN DEL. OLTRE 350 MT.
64,00
48,00
32,00
7,00
00561
GOLDEN DEL. FINO A 350 MT
49,20
36,90
24,60
5,00
00201
GRANNY SMITH
49,00
37,00
25,00
5,00
00203
GRAVENSTEIN
44,00
33,00
22,00
5,00
00225
IDARED
44,00
33,00
22,00
5,00
00244
JONAGOLD
45,00
34,00
23,00
5,00
00130
MORGENDUFT CLONE ROS
44,00
33,00
22,00
5,00
00226
MORGENDUFT IMPERAT.
44,00
33,00
22,00
5,00
00120
MUTZU
44,00
33,00
22,00
5,00
09995
PINOVA
72,00
54,00
36,00
8,00
083C000
48
Varietà a coltivazione biologica
Prezzo Prezzo
Denominazione
Fascia Fascia
D
E
Mele
Fascicolo condizioni assicurative 2014 - aggiornato a Marzo 2014
PRODOTTI
Cod.
083C000
083D000
Denominazione
Mele
Mele Brevettate
Codici
Varietà a coltivazione biologica
Prezzo Prezzo
Denominazione
Fascia Fascia
D
E
Prezzo
Fascia
F
Prezzo
Fascia
H
00558
RED DEL. OLTRE 350 MT
66,00
50,00
33,00
7,00
00378
RED DEL FINO 350 MT
53,40
40,10
26,70
6,00
00058
RENETTA CANADA
76,00
57,00
38,00
8,00
09994
RUBENS
44,00
33,00
22,00
5,00
00487
STARKING FINO A 350 MT
53,40
40,10
26,70
6,00
00322
STAYMAN NIEPLING’S
45,00
34,00
23,00
5,00
00510
SUMMARED
44,00
33,00
22,00
5,00
00543
WINESAP 2.4.4.4
45,00
34,00
23,00
5,00
00358
CAMEO
70,00
53,00
35,00
7,00
00360
MODI’
66,00
50,00
33,00
7,00
00359
PINK LADY
87,00
66,00
44,00
9,00
09998
MEDIA MATURAZIONE
63,00
48,00
32,00
7,00
09999
TARDIVE
48,00
36,00
24,00
5,00
887C000
Nettarine
987C000
Nettarine Precoci
09999
PRECOCI
93,00
70,00
47,00
10,00
079C000
Noci
09999
TUTTE LE VARIETÀ
292,00
219,00
146,00
30,00
081C000
Olive olio
00001
D.O.P. EXTRA VERGINE ALTO GARDA
127,00
96,00
64,00
13,00
09999
EXTRA VERGINE
125,00
94,00
63,00
13,00
00002
DA SEMINA
39,00
30,00
20,00
4,00
00004
DI MONTAGNA
38,00
29,00
19,00
4,00
00001
ABATE FETEL
75,00
57,00
38,00
8,00
00096
DECANA DEL COMIZIO
69,00
52,00
35,00
7,00
00162
KAISER IMPERATORE ALESSANDRO
64,00
48,00
32,00
7,00
00080
CONFERENCE
57,00
43,00
29,00
6,00
09998
MARTIN SECCO
120,00
90,00
60,00
12,00
09999
ALTRE VARIETÀ MEDIO TARDIVE
61,00
46,00
31,00
7,00
00148
GUYOT DIEUDANE
67,00
51,00
34,00
7,00
00311
WILLIAM
51,00
39,00
26,00
6,00
09999
ALTRE VARIETÀ PRECOCI
67,00
51,00
34,00
7,00
02001
GIALLE MEDIA MATURAZIONE
57,00
43,00
29,00
6,00
02002
GIALLE TARDIVE
46,00
35,00
23,00
5,00
02003
BIANCHE MEDIA MATURAZIONE
65,00
49,00
33,00
7,00
01215
TARDIVA BIANCA
52,00
39,00
26,00
6,00
02001
GIALLE PRECOCI
90,00
68,00
45,00
9,00
02002
BIANCHE PRECOCI
84,00
63,00
42,00
9,00
DA CONSUMO FRESCO
104,00
78,00
52,00
11,00
018C000
085C000
851C000
087C000
Patate
Pere
Pere Precoci
Pesche
871C000
Pesche Precoci
026C000
Piselli
09996
010C000
Pomodoro Tavola
09999
CILIEGINO
89,00
67,00
45,00
9,00
008C000
Pomodoro Pelato
09999
TUTTE LE VARIETÀ
12,00
9,00
6,00
2,00
060C000
Porro
09999
PORRO
46,00
35,00
23,00
5,00
00001
CHIOGGIA
84,00
63,00
42,00
9,00
00002
TARDIVO
84,00
63,00
42,00
9,00
00003
LUNGO MONTAGNA
114,00
86,00
57,00
12,00
00004
RADICCHIO
84,00
63,00
42,00
9,00
521C000
Radicchio
143C000
Ravanello
09999
RAVANELLO
82,00
62,00
41,00
9,00
119C000
Sedano
09999
DA CONSUMO FRESCO
36,00
27,00
18,00
4,00
071C000
Spinacio
09999
DA CONSUMO FRESCO
79,00
60,00
40,00
8,00
49
PRODOTTI
Cod.
091C000
Denominazione
Susine
Prezzo
Fascia
F
Prezzo
Fascia
H
00016
BLACK GOLD
93,00
70,00
47,00
10,00
09999
ITALIA
93,00
70,00
47,00
10,00
00186
PRESIDENT
81,00
61,00
41,00
9,00
00244
STANLEY=S.CLARA CALIFORNIA
72,00
54,00
36,00
8,00
00288
DRO=PRUGNA DI DRO
85,00
64,00
43,00
9,00
09996
ALTRE VARIETÀ MEDIO TARDIVE
85,00
64,00
43,00
9,00
911C000
Susine Precoci
09996
ALTRE VARIETÀ
92,00
69,00
46,00
10,00
164C000
Talee vite madre
09999
TALEE DI VITE MADRE
0,19
0,15
0,10
0,02
165C000
Nesti di Vite
01750
NESTI DI VITE
0,04
0,03
0,02
0,01
00061
SCHIAVA GROSSA
63,00
48,00
32,00
7,00
09999
ALTRA UVA DA TAVOLA
98,00
74,00
49,00
10,00
09998
FRAGOLA
63,00
48,00
32,00
7,00
09998
ITALIA
54,00
41,00
27,00
6,00
00047
CABERNET FRANC DOC
106,00
80,00
53,00
11,00
00369
CABERNET SAUVIGNON DOC
106,00
80,00
53,00
11,00
00068
CHARDONNAY DOC
168,00
126,00
84,00
17,00
00133
LAGREIN DOC
115,00
87,00
58,00
12,00
00135
LAMBRUSCO
50,00
38,00
25,00
5,00
00140
INCROCIO MANZONI
138,00
104,00
69,00
14,00
00168
MARZEMINO DOC
110,00
83,00
55,00
11,00
00171
MERLOT DOC
102,00
77,00
51,00
11,00
00183
MOSCATO GIALLO DOC
183,00
138,00
92,00
19,00
00185
MOSCATO ROSA DOC
183,00
138,00
92,00
19,00
00187
MULLER THURGAU DOC
144,00
108,00
72,00
15,00
00204
NOSIOLA DOC
116,00
87,00
58,00
12,00
00888
NOSIOLA VIN SANTO DOC
116,00
87,00
58,00
12,00
00229
PINOT BIANCO DOC
158,00
119,00
79,00
16,00
00230
PINOT GRIGIO DOC
138,00
104,00
69,00
14,00
00231
PINOT NERO DOC
165,00
124,00
83,00
17,00
00200
REBO DOC
133,00
100,00
67,00
14,00
00249
RIESLING ITALICO DOC
138,00
104,00
69,00
14,00
00250
RIESLING RENANO DOC
138,00
104,00
69,00
14,00
00265
SAUVIGNON DOC
165,00
124,00
83,00
17,00
00266
SCHIAVA VALDADIGE DOC
105,00
79,00
53,00
11,00
00267
SCHIAVA GRIGIA DOC
105,00
79,00
53,00
11,00
00278
SYLVANER VERDE DOC
156,00
117,00
78,00
16,00
00281
TEROLDEGO DOC
109,00
82,00
55,00
11,00
00287
TRAMINER AROMATICO DOC
237,00
178,00
119,00
24,00
00300
ENANTIO VALDADIGE DOC
93,00
70,00
47,00
10,00
00320
ROSSE COMUNI
28,00
21,00
14,00
3,00
00328
BIANCHE COMUNI
24,00
18,00
12,00
3,00
09998
BIANCHE DI PREGIO
30,00
23,00
15,00
3,00
09997
ROSSE DI PREGIO
43,00
33,00
22,00
5,00
01047
CABERNET FRANC IGT
72,00
54,00
36,00
8,00
01369
CABERNET SAUVIGNON IGT
72,00
54,00
36,00
8,00
01068
CHARDONNAY IGT
81,00
61,00
41,00
9,00
01370
GROPPELLO DI REVO’ IGT
231,00
174,00
116,00
24,00
01100
KERNER IGT
132,00
99,00
66,00
14,00
003C000
Uva da Tavola
002B000
Uva da Vino Nord o Uva
o
da Vino qualità Extra
002D000
50
Codici
Varietà a coltivazione biologica
Prezzo Prezzo
Denominazione
Fascia Fascia
D
E
Fascicolo condizioni assicurative 2014 - aggiornato a Marzo 2014
PRODOTTI
Cod.
Denominazione
002B000
Uva da Vino Nord o Uva
o
da Vino qualità Extra
002D000
061C000
062C000
186C000
Vivai di vite (Barbatelle)
Vivai Piante da Frutto
Vivai Piante Fragola
Codici
Varietà a coltivazione biologica
Prezzo Prezzo
Denominazione
Fascia Fascia
D
E
Prezzo
Fascia
F
Prezzo
Fascia
H
01133
LAGREIN IGT
60,00
45,00
30,00
6,00
01171
MERLOT IGT
72,00
54,00
36,00
8,00
01183
MOSCATO GIALLO IGT
66,00
50,00
33,00
7,00
01185
MOSCATO ROSA IGT
66,00
50,00
33,00
7,00
01187
MULLER THURGAU IGT
93,00
70,00
47,00
10,00
01204
NOSIOLA IGT
91,00
69,00
46,00
10,00
01229
PINOT BIANCO IGT
84,00
63,00
42,00
9,00
01230
PINOT GRIGIO IGT
99,00
75,00
50,00
10,00
01231
PINOT NERO IGT
72,00
54,00
36,00
8,00
01200
REBO IGT
60,00
45,00
30,00
6,00
01249
RIESLING ITALICO IGT
82,00
62,00
41,00
9,00
01250
RIESLING RENANO IGT
82,00
62,00
41,00
9,00
01265
SAUVIGNON IGT
82,00
62,00
41,00
9,00
01266
SCHIAVA VALDADIGE IGT
55,00
42,00
28,00
6,00
01267
SCHIAVA GRIGIA IGT
55,00
42,00
28,00
6,00
01278
SYLVANER VERDE IGT
93,00
70,00
47,00
10,00
01280
SYRAH VALLAGARINA IGT
60,00
45,00
30,00
6,00
01281
TEROLDEGO IGT
72,00
54,00
36,00
8,00
01287
TRAMINER AROMATICO IGT
89,00
67,00
45,00
9,00
01300
ENANTIO VALDADIGE IGT
56,00
42,00
28,00
6,00
00002
BARBATELLE VITE STANDARD
1,35
1,02
0,68
0,14
00014
BARBATELLE VITE CERTIFIC.
1,35
1,02
0,68
0,14
00080
ASTONI DI 1 ANNO
3,75
2,82
1,88
0,38
00100
ASTONI CON RAMI ANTICIPATI
5,19
3,90
2,60
0,52
00101
TIPO KNIPS
FRIGOCONSERVATE CAT. AA+
caduno
PIANTINE ORTO STANDARD €/mq
6,12
4,59
3,06
0,62
0,26
0,20
0,13
0,03
75,60
56,70
37,80
8,00
09999
225C000 Piante da Orto Standard
09999
013C000
09999
ZUCCA
33,00
25,00
17,00
4,00
09999
ZUCCHINE IN PIENA AREA
48,00
36,00
24,00
5,00
FIORE DI ZUCCHINE caduno
0,24
0,18
0,12
0,03
014C000
Zucca
Zucchine
Per il “Prodotto biologico”, al termine del periodo di conversione, il prezzo stabilito può essere maggiorato del 20% rispetto
al prodotto ottenuto con tecniche agronomiche ordinarie. In tal caso, al certificato di assicurazione deve obbligatoriamente
essere allegato l’attestato dell’Organismo di controllo preposto per le successive verifiche della Provincia Autonoma di Trento e
sul certificato stesso dovrà essere apportata la dicitura “PRODUZIONE BIOLOGICA”
N.B. - I PREZZI MERCURIALI EVIDENZIATI CON COLORE ROSSO SONO PURAMENTE INDICATIVI IN QUANTO IN ATTESA DI DELIBERA
DA PARTE DEL MINISTERO COMPETENTE
51
Allegato 10
Tariffe
52
Cod
21101
21102
21001
21103
20602
60203
21004
21005
20607
20608
21111
21007
21112
21113
20716
21115
21009
20614
21116
20915
20720
20619
20620
20829
21120
21121
Comune
ALA
ALDENO
ARCO
AVIO
CALAVINO
DOLCE`
DRENA
DRO`
LASINO
LAVIS
MORI
NAGO-TORBOLE
NOGAREDO
NOMI
PERGINE VALSUGANA
POMAROLO
RIVA DEL GARDA
ROVERE` DELLA LUNA
ROVERETO
STORO
TENNA
TRENTO
VEZZANO
VIGOLO VATTARO
VILLA LAGARINA
VOLANO
Cod
100C000
100C000
100C000
100C000
100C000
100C000
100C000
100C000
100C000
100C000
100C000
100C000
100C000
100C000
100C000
100C000
100C000
100C000
100C000
100C000
100C000
100C000
100C000
100C000
100C000
100C000
Specie
ACTINIDIA
ACTINIDIA
ACTINIDIA
ACTINIDIA
ACTINIDIA
ACTINIDIA
ACTINIDIA
ACTINIDIA
ACTINIDIA
ACTINIDIA
ACTINIDIA
ACTINIDIA
ACTINIDIA
ACTINIDIA
ACTINIDIA
ACTINIDIA
ACTINIDIA
ACTINIDIA
ACTINIDIA
ACTINIDIA
ACTINIDIA
ACTINIDIA
ACTINIDIA
ACTINIDIA
ACTINIDIA
ACTINIDIA
PLURIRI 14
8,00
14,00
5,50
9,40
5,00
5,60
5,00
5,00
5,00
5,00
6,00
5,00
5,00
5,00
12,50
6,00
5,00
5,00
10,00
5,00
5,00
8,00
7,00
12,50
6,00
15,50
MULTI 14
11,00
17,00
9,00
13,00
8,00
10,00
9,00
9,10
8,00
8,50
9,70
9,70
9,70
9,70
16,00
9,70
8,20
9,10
12,00
8,20
8,20
12,00
9,00
16,00
9,00
18,00
20202
20805
20806
20205
20207
21005
20214
20607
20215
20109
20716
21009
20219
20117
20616
20619
20232
20620
BREZ
CALDONAZZO
CARZANO
CASTELFONDO
CLOZ
DRO`
FONDO
LASINO
MALOSCO
LIVO
PERGINE VALSUGANA
RIVA DEL GARDA
ROMENO
RUMO
SPORMAGGIORE
TRENTO
VERVO`
VEZZANO
093C000
093C000
093C000
093C000
093C000
093C000
093C000
093C000
093C000
093C000
093C000
093C000
093C000
093C000
093C000
093C000
093C000
093C000
ALBICOCCHE
ALBICOCCHE
ALBICOCCHE
ALBICOCCHE
ALBICOCCHE
ALBICOCCHE
ALBICOCCHE
ALBICOCCHE
ALBICOCCHE
ALBICOCCHE
ALBICOCCHE
ALBICOCCHE
ALBICOCCHE
ALBICOCCHE
ALBICOCCHE
ALBICOCCHE
ALBICOCCHE
ALBICOCCHE
25,00
6,00
6,00
24,00
25,00
19,00
25,00
6,00
24,00
9,00
5,00
10,10
22,00
17,00
6,00
24,00
16,00
24,00
27,00
25,00
25,00
27,00
27,00
21,00
27,00
20,00
27,00
20,00
20,00
20,00
25,00
25,00
12,00
27,00
20,00
24,10
21111
21114
MORI
RONZO CHIENIS
118C000
118C000
BIETOLA COSTA
BIETOLA COSTA
25,00
25,00
26,00
26,00
21115
21009
POMAROLO
RIVA DEL GARDA
095C000
095C000
CACHI
CACHI
25,00
6,00
26,50
15,00
21001
21105
ARCO
BRENTONICO
054C000
054C000
CAVOLFIORE PIANTA
CAVOLFIORE PIANTA
6,00
6,00
13,00
13,00
Fascicolo condizioni assicurative 2014 - aggiornato a Marzo 2014
Cod
20401
20510
21111
21114
20616
20619
Comune
CANAL SAN BOVO
GIUSTINO
MORI
RONZO CHIENIS
SPORMAGGIORE
TRENTO
Cod
054C000
054C000
054C000
054C000
054C000
054C000
Specie
CAVOLFIORE PIANTA
CAVOLFIORE PIANTA
CAVOLFIORE PIANTA
CAVOLFIORE PIANTA
CAVOLFIORE PIANTA
CAVOLFIORE PIANTA
PLURIRI 14
6,00
6,00
25,00
21,00
6,00
6,00
MULTI 14
13,00
13,00
26,00
23,10
13,00
13,00
21110
21111
21114
20619
ISERA
MORI
RONZO-CHIENIS
TRENTO
084C000
084C000
084C000
084C000
CAVOLO CAPPUCCIO
CAVOLO CAPPUCCIO
CAVOLO CAPPUCCIO
CAVOLO CAPPUCCIO
18,00
21,00
21,00
8,00
21,00
22,00
23,00
10,30
21001
21105
20401
20510
21110
21111
21114
20616
20619
ARCO
BRENTONICO
CANAL SAN BOVO
GIUSTINO
ISERA
MORI
RONZO CHIENIS
SPORMAGGIORE
TRENTO
115C000
115C000
115C000
115C000
115C000
115C000
115C000
115C000
115C000
CAVOLO VERZA
CAVOLO VERZA
CAVOLO VERZA
CAVOLO VERZA
CAVOLO VERZA
CAVOLO VERZA
CAVOLO VERZA
CAVOLO VERZA
CAVOLO VERZA
7,00
21,00
6,00
6,00
25,00
19,00
23,00
6,00
6,00
10,00
21,10
13,00
13,00
26,00
20,50
21,00
13,00
10,00
21111
21114
21010
MORI
RONZO CHIENIS
TENNO
012C000
012C000
012C000
CETRIOLO
CETRIOLO
CETRIOLO
6,00
6,00
6,00
13,00
13,00
13,00
21111
MORI
055C000
CIPOLLE
6,00
13,00
20208
21114
20915
COREDO
RONZO CHIENIS
STORO
021C000
021C000
021C000
FAGIOLI
FAGIOLI
FAGIOLI
6,00
6,00
6,00
13,00
13,00
13,00
20208
21111
21010
21114
COREDO
MORI
TENNO
RONZO CHIENIS
024C000
024C000
024C000
024C000
FAGIOLINI
FAGIOLINI
FAGIOLINI
FAGIOLINI
6,00
6,00
6,00
6,00
13,00
13,00
13,00
13,00
TUTTI COMUNI
067C000
FRAGOLE
4,00
7,00
ARCO
BIENO
BRENTONICO
CALAVINO
CANAL SAN BOVO
CASTELLO TESINO
CONCEI
COREDO
DRO`
GIUSTINO
IMER
ISERA
LASINO
LEVICO TERME
MEZZOCORONA
MORI
PIEVE TESINO
RONZO CHIENIS
SFRUZ
SMARANO
SPORMAGGIORE
STRIGNO
TELVE DI SOTTO
TENNO
TRENTO
020C000
020C000
020C000
020C000
020C000
020C000
020C000
020C000
020C000
020C000
020C000
020C000
020C000
020C000
020C000
020C000
020C000
020C000
020C000
020C000
020C000
020C000
020C000
020C000
020C000
INSALATA
INSALATA
INSALATA
INSALATA
INSALATA
INSALATA
INSALATA
INSALATA
INSALATA
INSALATA
INSALATA
INSALATA
INSALATA
INSALATA
INSALATA
INSALATA
INSALATA
INSALATA
INSALATA
INSALATA
INSALATA
INSALATA
INSALATA
INSALATA
INSALATA
6,00
6,00
11,00
14,00
6,00
6,00
6,00
6,00
15,00
6,00
6,00
10,00
15,00
6,00
6,00
25,00
7,00
25,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
13,00
13,00
14,50
17,00
13,00
13,00
13,00
13,00
17,00
13,00
13,00
13,00
17,00
13,00
13,00
26,00
13,00
26,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
21001
20801
21105
20602
20401
20807
21003
20208
21005
20510
20403
21110
20607
20814
20609
21111
20818
21114
20224
20225
20616
20824
20825
21010
20619
53
Cod
20620
Comune
VEZZANO
Cod
020C000
Specie
INSALATA
PLURIRI 14
6,00
MULTI 14
13,00
20702
20902
20903
20705
20908
21004
21005
20707
20214
20711
20712
21111
20716
20219
21114
20117
20717
20821
20223
20822
20915
20824
20407
20619
20721
20829
21120
BASELGA DI PINE`
BONDO
BONDONE
CIVEZZANO
CONDINO
DRENA
DRO`
FIEROZZO
FONDO
GRAUNO
GRUMES
MORI
PERGINE VALSUGANA
ROMENO
RONZO CHIENIS
RUMO
SANT ORSOLA
SAMONE
SARNONICO
SCURELLE
STORO
STRIGNO
TONADICO
TRENTO
VALDA
VIGOLO VATTARO
VILLA LAGARINA
116C000
116C000
116C000
116C000
116C000
116C000
116C000
116C000
116C000
116C000
116C000
116C000
116C000
116C000
116C000
116C000
116C000
116C000
116C000
116C000
116C000
116C000
116C000
116C000
116C000
116C000
116C000
LAMPONI
LAMPONI
LAMPONI
LAMPONI
LAMPONI
LAMPONI
LAMPONI
LAMPONI
LAMPONI
LAMPONI
LAMPONI
LAMPONI
LAMPONI
LAMPONI
LAMPONI
LAMPONI
LAMPONI
LAMPONI
LAMPONI
LAMPONI
LAMPONI
LAMPONI
LAMPONI
LAMPONI
LAMPONI
LAMPONI
LAMPONI
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
15,00
5,05
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
25,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
17,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
27,00
TUTTI COMUNI
0050000
MAIS DA GRANELLA
ALA
ALDENO
ARCO
AVIO
BESENELLO
BLEGGIO SUPERIORE *
BOLBENO
BORGO VALSUGANA
BOSENTINO *
BRENTONICO *
BREZ
CAGNO`
CALAVINO
CALCERANICA AL LAGO
CALDES
CALDONAZZO
CALLIANO
CAMPODENNO
CARZANO
CASTELFONDO
CASTELNUOVO
VALSUGANA
CAVARENO
CAVEDINE
CAVIZZANA
CEMBRA
CIMONE
CIS
CIVEZZANO
CLES
CLOZ *
COMANO TERME *
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
7,00
21,50
12,00
7,00
22,50
25,00
7,00
18,75
25,00
25,00
20,80
15,50
16,50
20,50
12,00
8,80
21,00
16,50
16,00
21,00
10,00
24,00
14,10
9,00
23,50
26,00
10,00
20,00
26,00
26,00
21,00
18,20
17,50
21,80
14,30
11,30
22,50
17,50
17,70
21,60
083C000
MELE
12,50
15,00
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
7,00
22,00
13,50
11,00
23,70
11,50
15,30
14,00
26,00
26,00
12,00
22,00
15,60
13,10
25,00
13,80
16,00
14,00
26,00
26,00
21101
21102
21001
21103
21104
20502
20504
20802
20803
21105
20202
20203
20602
20804
20102
20805
21106
20204
20806
20205
20808
20206
20604
20103
20704
21107
20104
20705
20105
20207
20526
54
12,00
Fascicolo condizioni assicurative 2014 - aggiornato a Marzo 2014
Cod
20106
20208
20107
20209
20210
20211
20108
20212
20507
21004
21005
20605
20706
20509
20213
20214
20708
20710
20811
20712
21110
20812
20607
20608
20814
20713
20109
20714
20110
20215
20609
20610
20112
21111
21007
20216
20612
21112
21113
20816
20817
20613
20716
21115
20217
21009
20218
20219
20819
20220
20614
21116
20117
20821
20615
20717
20222
20223
20822
20718
20224
20225
20823
Comune
COMMEZZADURA
COREDO
CROVIANA
CUNEVO
DAMBEL *
DENNO
DIMARO
DON *
DORSINO
DRENA
DRO`
FAEDO
FAVER
FIAVE`
FLAVON
FONDO *
FORNACE
GIOVO
GRIGNO
GRUMES
ISERA
IVANO FRACENA-STRIGNO
LASINO
LAVIS
LEVICO TERME
LISIGNAGO
LIVO
LONA LASES
MALE`
MALOSCO *
MEZZOCORONA
MEZZOLOMBARDO
MONCLASSICO
MORI *
NAGO-TORBOLE
NANNO
NAVE SAN ROCCO
NOGAREDO
NOMI *
NOVALEDO
OSPEDALETTO *
PADERGNONE
PERGINE VALSUGANA *
POMAROLO *
REVO`
RIVA DEL GARDA
ROMALLO
ROMENO
RONCEGNO
RONZONE
ROVERE` DELLA LUNA
ROVERETO
RUMO *
SAMONE
SAN MICHELE ALL`ADIGE
SANT`ORSOLA
SANZENO
SARNONICO
SCURELLE
SEGONZANO
SFRUZ *
SMARANO *
SPERA
Cod
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
Specie
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
PLURIRI 14
6,00
8,00
9,00
15,50
26,00
15,50
12,50
25,00
7,00
19,00
17,00
22,00
7,00
9,00
18,50
25,00
6,50
11,00
9,00
6,50
21,00
19,00
22,50
6,00
18,00
21,00
11,50
7,00
9,00
25,00
15,50
6,00
8,00
25,00
6,00
6,40
6,40
19,50
25,00
7,50
25,00
19,00
25,00
25,00
11,80
13,30
24,30
24,30
10,00
6,00
14,80
16,30
25,00
6,00
6,00
18,50
7,20
25,00
8,50
6,00
25,00
25,00
13,80
MULTI 14
9,00
12,30
9,00
16,00
25,00
16,50
15,50
26,00
10,00
23,00
18,00
23,00
10,00
14,00
19,20
25,00
10,00
13,50
12,00
10,00
21,50
23,00
23,00
9,00
23,50
23,00
14,30
10,00
12,40
25,50
18,00
9,40
9,00
25,00
9,00
9,00
9,00
20,30
25,00
11,50
25,00
20,20
25,00
25,00
13,30
16,24
24,40
24,60
11,70
9,00
16,00
17,00
26,00
9,00
9,00
22,50
9,50
27,00
13,50
9,00
26,00
26,00
16,00
55
Cod
20616
20617
20520
20915
20824
20226
20227
20825
20826
20720
20618
20228
20118
20522
20229
20619
20230
20231
21119
20828
20232
20620
20829
20830
21120
21121
20621
Comune
SPORMAGGIORE
SPORMINORE
STENICO *
STORO *
STRIGNO
TAIO
TASSULLO
TELVE
TELVE DI SOPRA
TENNA *
TERLAGO
TERRES
TERZOLAS
TIONE
TON
TRENTO
TRES
TUENNO
VALLARSA
VATTARO
VERVO`
VEZZANO
VIGOLO VATTARO *
VILLA AGNEDO *
VILLA LAGARINA *
VOLANO
ZAMBANA
Cod
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
083C000
Specie
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
MELE
PLURIRI 14
9,60
8,80
25,00
25,00
19,50
10,10
8,50
20,90
11,00
25,00
24,50
8,00
9,00
7,00
15,00
19,00
14,20
6,50
21,00
6,00
11,00
24,50
25,00
20,00
26,00
22,80
6,00
MULTI 14
10,80
11,00
26,00
26,00
22,00
10,20
9,00
22,00
15,00
25,00
25,00
9,50
13,20
9,00
15,00
19,00
15,00
9,00
23,00
9,00
13,00
25,50
26,00
25,00
26,00
23,00
9,00
20803
550C000
MIRTILLI
10,00
20,00
550C000
MIRTILLI
5,00
9,00
20704
20809
20605
20706
20707
20812
21013
21006
21111
20816
20716
20819
20822
20717
20519
20825
20720
20407
20721
20830
BOSENTINO
CASTELNUOVO
VALSUGANA
CEMBRA
CENTA SAN NICOLO`
FAEDO
FAVER
FIEROZZO
IVANO FRACENA-STRIGNO
LEDRO
MOLINA DI LEDRO
MORI
NOVALEDO
PERGINE VALSUGANA
RONCEGNO
SCURELLE
S.ORSOLA
SPIAZZO
TELVE DI SOTTO
TENNA
TONADICO
VALDA
VILLA AGNEDO
550C000
550C000
550C000
550C000
550C000
550C000
550C000
550C000
550C000
550C000
550C000
550C000
550C000
550C000
550C000
550C000
550C000
550C000
550C000
550C000
MIRTILLI
MIRTILLI
MIRTILLI
MIRTILLI
MIRTILLI
MIRTILLI
MIRTILLI
MIRTILLI
MIRTILLI
MIRTILLI
MIRTILLI
MIRTILLI
MIRTILLI
MIRTILLI
MIRTILLI
MIRTILLI
MIRTILLI
MIRTILLI
MIRTILLI
MIRTILLI
10,00
10,00
9,50
10,50
5,00
5,00
5,00
15,00
5,00
5,00
13,00
5,00
10,00
5,00
5,00
5,00
6,00
5,00
5,00
5,00
20,00
13,20
13,00
13,66
13,00
20,00
20,00
17,80
13,00
13,00
20,00
13,00
13,20
13,00
13,00
13,00
12,00
13,00
13,00
20,00
20702
21111
20716
21114
20821
20718
20519
20619
20721
20829
21120
BASELGA DI PINE`
MORI
PERGINE VALSUGANA
RONZO CHIENIS
SAMONE
SEGONZANO
SPIAZZO
TRENTO
VALDA
VIGOLO VATTARO
VILLA LAGARINA
551C000
551C000
551C000
551C000
551C000
551C000
551C000
551C000
551C000
551C000
551C000
MORE
MORE
MORE
MORE
MORE
MORE
MORE
MORE
MORE
MORE
MORE
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
20808
56
Fascicolo condizioni assicurative 2014 - aggiornato a Marzo 2014
Cod
21001
21005
20814
20716
21009
20915
20619
21121
Comune
ARCO
DRO`
LEVICO TERME
PERGINE VALSUGANA
RIVA DEL GARDA
STORO
TRENTO
VOLANO
Cod
887C000
887C000
887C000
887C000
887C000
887C000
887C000
887C000
Specie
NETTARINE
NETTARINE
NETTARINE
NETTARINE
NETTARINE
NETTARINE
NETTARINE
NETTARINE
PLURIRI 14
12,00
5,00
5,00
15,00
7,00
5,00
6,00
5,00
MULTI 14
15,90
10,00
10,00
17,00
10,20
10,00
9,60
10,00
21001
20607
20619
21009
21121
ARCO
LASINO
TRENTO
RIVA DEL GARDA
VOLANO
987C000
987C000
987C000
987C000
987C000
NETTARINE PRECOCI
NETTARINE PRECOCI
NETTARINE PRECOCI
NETTARINE PRECOCI
NETTARINE PRECOCI
9,00
5,60
5,60
5,60
5,60
11,00
10,00
10,00
10,00
10,00
TUTTI COMUNI
081C000
OLIVE DA OLIO
7,00
13,00
TUTTI COMUNI
018C000
PATATE
12,00
12,00
ARCO
AVIO
BLEGGIO SUPERIORE
BOSENTINO
BRENTONICO
BREZ
CALAVINO
CALDES
CALDONAZZO
CAMPODENNO
CASTELFONDO
CIS
CIVEZZANO
CLES
CLOZ
COMANO TERME
COREDO
DENNO
GRIGNO
IVANO FRACENA-STRIGNO
LASINO
LAVIS
LEVICO TERME
MALOSCO
MEZZOCORONA
MEZZOLOMBARDO
NAVE SAN ROCCO
OSPEDALETTO
PERGINE VALSUGANA
REVO`
RIVA DEL GARDA
ROMENO
RONCEGNO
ROVERE DELLA LUNA
SAN MICHELE ALL`ADIGE
SANZENO
SEGONZANO
SPORMAGGIORE
SPORMINORE
STORO
STRIGNO
TAIO
TENNA
TON
TRES
085C000
085C000
085C000
085C000
085C000
085C000
085C000
085C000
085C000
085C000
085C000
085C000
085C000
085C000
085C000
085C000
085C000
085C000
085C000
085C000
085C000
085C000
085C000
085C000
085C000
085C000
085C000
085C000
085C000
085C000
085C000
085C000
085C000
085C000
085C000
085C000
085C000
085C000
085C000
085C000
085C000
085C000
085C000
085C000
085C000
PERE
PERE
PERE
PERE
PERE
PERE
PERE
PERE
PERE
PERE
PERE
PERE
PERE
PERE
PERE
PERE
PERE
PERE
PERE
PERE
PERE
PERE
PERE
PERE
PERE
PERE
PERE
PERE
PERE
PERE
PERE
PERE
PERE
PERE
PERE
PERE
PERE
PERE
PERE
PERE
PERE
PERE
PERE
PERE
PERE
5,60
5,60
5,60
5,60
5,60
5,60
5,60
5,60
5,60
5,60
6,72
5,60
5,60
5,60
5,60
5,60
5,60
5,60
5,60
5,60
5,60
5,60
13,26
5,60
5,60
5,60
5,60
8,75
23,10
5,60
8,19
21,90
5,60
5,60
5,60
5,60
5,60
5,60
5,60
5,60
5,60
8,75
5,60
5,60
5,60
9,80
9,80
9,80
9,80
9,80
9,80
9,80
9,80
9,80
9,80
11,00
9,80
9,80
9,80
9,80
9,80
9,80
9,80
9,80
9,80
9,80
9,80
16,00
9,80
9,80
9,80
9,80
9,80
25,00
9,80
11,00
23,00
9,80
9,80
9,80
9,80
9,80
9,80
9,80
9,80
9,80
11,00
9,80
9,80
9,80
21001
21103
20502
20803
21105
20202
20602
20102
20805
20204
20205
20104
20705
20105
20207
20526
20208
20211
20811
20812
20607
20608
20814
20215
20609
20610
20612
20817
20716
20217
21009
20219
20819
20614
20615
20222
20718
20616
20617
20915
20824
20226
20720
20229
20230
57
Cod
20618
20619
20231
20828
21121
20829
20830
21121
20621
Comune
TERLAGO
TRENTO
TUENNO
VATTARO
VEZZANO
VIGOLO VATTARO
VILLA AGNEDO
VOLANO
ZAMBANA
Cod
085C000
085C000
085C000
085C000
085C000
085C000
085C000
085C000
085C000
Specie
PERE
PERE
PERE
PERE
PERE
PERE
PERE
PERE
PERE
PLURIRI 14
5,60
5,60
8,75
5,60
8,75
5,60
5,60
5,60
5,60
MULTI 14
9,80
9,80
11,00
9,80
12,00
9,80
9,80
9,80
9,80
21102
20202
20805
20205
20705
20105
20501
20208
20814
20610
20216
20612
20716
21009
20219
20616
20720
20619
20231
21121
ALDENO
BREZ
CALDONAZZO
CASTELFONDO
CIVEZZANO
CLES
COMANO TERME
COREDO
LEVICO TERME
MEZZOLOMBARDO
NANNO
NAVE SAN ROCCO
PERGINE VALSUGANA
RIVA DEL GARDA
ROMENO
SPORMAGGIORE
TENNA
TRENTO
TUENNO
VOLANO
851C000
851C000
851C000
851C000
851C000
851C000
851C000
851C000
851C000
851C000
851C000
851C000
851C000
851C000
851C000
851C000
851C000
851C000
851C000
851C000
PERE PRECOCI
PERE PRECOCI
PERE PRECOCI
PERE PRECOCI
PERE PRECOCI
PERE PRECOCI
PERE PRECOCI
PERE PRECOCI
PERE PRECOCI
PERE PRECOCI
PERE PRECOCI
PERE PRECOCI
PERE PRECOCI
PERE PRECOCI
PERE PRECOCI
PERE PRECOCI
PERE PRECOCI
PERE PRECOCI
PERE PRECOCI
PERE PRECOCI
5,60
10,00
5,60
11,00
5,60
5,60
5,60
5,60
15,32
5,60
5,60
5,60
25,00
8,75
25,00
5,60
5,60
8,75
8,75
5,60
9,80
10,00
9,80
11,10
9,80
9,80
9,80
9,80
19,00
10,00
10,00
10,00
25,00
12,00
25,00
9,80
9,80
12,00
12,00
10,00
21001
20202
21005
20607
20814
20716
21009
21116
20915
20619
21120
21121
ARCO
BREZ
DRO`
LASINO
LEVICO TERME
PERGINE VALSUGANA
RIVA DEL GARDA
ROVERETO
STORO
TRENTO
VILLA LAGARINA
VOLANO
087C000
087C000
087C000
087C000
087C000
087C000
087C000
087C000
087C000
087C000
087C000
087C000
PESCHE
PESCHE
PESCHE
PESCHE
PESCHE
PESCHE
PESCHE
PESCHE
PESCHE
PESCHE
PESCHE
PESCHE
5,60
5,60
5,60
5,60
5,60
14,13
6,69
5,60
5,60
5,60
5,60
5,60
9,80
9,80
9,80
9,80
9,80
17,00
10,00
9,80
9,80
9,80
9,80
9,80
21001
21005
20619
21009
21121
21121
ARCO
DRO`
TRENTO
RIVA DEL GARDA
VEZZANO
VOLANO
871C000
871C000
871C000
871C000
871C000
871C000
PESCHE PRECOCI
PESCHE PRECOCI
PESCHE PRECOCI
PESCHE PRECOCI
PESCHE PRECOCI
PESCHE PRECOCI
5,60
5,60
5,60
5,60
8,75
8,75
9,80
9,80
9,80
9,80
11,00
12,00
21005
21111
20613
21010
20619
21121
DRO`
MORI
PADERGNONE
TENNO
TRENTO
VOLANO
010C000
010C000
010C000
010C000
010C000
010C000
POMODORO DA TAVOLA
POMODORO DA TAVOLA
POMODORO DA TAVOLA
POMODORO DA TAVOLA
POMODORO DA TAVOLA
POMODORO DA TAVOLA
5,60
23,50
5,60
5,60
5,60
5,60
10,00
25,00
10,00
10,00
10,00
10,00
21001
20801
21105
20807
ARCO
BIENO
BRENTONICO
CASTELLO TESINO
CASTELNUOVO
VALSUGANA
521C000
521C000
521C000
521C000
RADICCHIO
RADICCHIO
RADICCHIO
RADICCHIO
21,19
9,00
11,44
9,00
21,30
13,00
15,00
12,00
521C000
RADICCHIO
9,00
12,00
20808
58
Fascicolo condizioni assicurative 2014 - aggiornato a Marzo 2014
Cod
21110
21111
20818
21114
20619
Comune
ISERA
MORI
PIEVE TESINO
RONZO CHIENIS
TRENTO
Cod
521C000
521C000
521C000
521C000
521C000
Specie
RADICCHIO
RADICCHIO
RADICCHIO
RADICCHIO
RADICCHIO
PLURIRI 14
9,00
24,00
9,00
24,00
9,00
MULTI 14
12,00
26,00
13,00
26,00
12,00
TUTTI I COMUNI
1930000
UVA SPINA
6,00
10,00
TUTTI COMUNI
068C000
RIBES-UVA SPINA
6,00
10,00
21101
21102
21001
21104
20202
20602
20805
20604
21107
20705
20511
21004
21005
20708
21109
21110
20607
20814
21111
21007
21112
20613
20716
21115
21009
21116
20718
20616
20915
20720
20618
20619
20620
20829
20830
21120
21121
ALA
ALDENO
ARCO
BESENELLO
BREZ
CALAVINO
CALDONAZZO
CAVEDINE
CIMONE
CIVEZZANO
COMANO TERME
DRENA
DRO`
FORNACE
GARNIGA
ISERA
LASINO
LEVICO TERME
MORI
NAGO-TORBOLE
NOGAREDO
PADERGNONE
PERGINE VALSUGANA
POMAROLO
RIVA DEL GARDA
ROVERETO
SEGONZANO
SPORMAGGIORE
STORO
TENNA
TERLAGO
TRENTO
VEZZANO
VIGOLO VATTARO
VILLA AGNEDO
VILLA LAGARINA
VOLANO
091C000
091C000
091C000
091C000
091C000
091C000
091C000
091C000
091C000
091C000
091C000
091C000
091C000
091C000
091C000
091C000
091C000
091C000
091C000
091C000
091C000
091C000
091C000
091C000
091C000
091C000
091C000
091C000
091C000
091C000
091C000
091C000
091C000
091C000
091C000
091C000
091C000
SUSINE
SUSINE
SUSINE
SUSINE
SUSINE
SUSINE
SUSINE
SUSINE
SUSINE
SUSINE
SUSINE
SUSINE
SUSINE
SUSINE
SUSINE
SUSINE
SUSINE
SUSINE
SUSINE
SUSINE
SUSINE
SUSINE
SUSINE
SUSINE
SUSINE
SUSINE
SUSINE
SUSINE
SUSINE
SUSINE
SUSINE
SUSINE
SUSINE
SUSINE
SUSINE
SUSINE
SUSINE
5,00
6,00
4,80
5,00
5,00
5,00
25,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,40
6,40
5,00
5,00
5,00
5,00
6,25
5,00
5,00
5,00
5,00
12,47
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
25,00
5,00
5,00
12,50
24,00
14,40
22,00
5,00
8,40
10,00
8,30
8,30
8,30
8,30
27,00
8,30
8,30
8,30
8,30
8,97
10,00
8,30
8,30
8,30
8,30
8,30
8,30
8,30
8,30
8,30
16,00
8,30
8,30
8,30
8,30
8,30
8,30
27,00
8,30
8,30
14,00
26,00
19,00
25,00
8,30
21102
20604
21107
21005
20607
20814
20716
21009
20616
20720
20619
20620
20829
20830
ALDENO
CAVEDINE
CIMONE
DRO`
LASINO
LEVICO TERME
PERGINE VALSUGANA
RIVA DEL GARDA
SPORMAGGIORE
TENNA
TRENTO
VEZZANO
VIGOLO VATTARO
VILLA AGNEDO
911C000
911C000
911C000
911C000
911C000
911C000
911C000
911C000
911C000
911C000
911C000
911C000
911C000
911C000
SUSINE PRECOCI
SUSINE PRECOCI
SUSINE PRECOCI
SUSINE PRECOCI
SUSINE PRECOCI
SUSINE PRECOCI
SUSINE PRECOCI
SUSINE PRECOCI
SUSINE PRECOCI
SUSINE PRECOCI
SUSINE PRECOCI
SUSINE PRECOCI
SUSINE PRECOCI
SUSINE PRECOCI
5,00
5,44
9,60
4,80
16,88
14,40
10,05
4,80
4,80
19,62
4,80
6,25
6,25
4,80
8,30
9,50
14,00
8,40
20,00
19,00
13,50
8,40
8,40
20,00
8,40
9,70
9,70
8,40
20602
CALAVINO
014C000
ZUCCHINE
5,60
10,00
59
Cod
20401
20604
20526
20208
21004
20510
21110
20609
21111
20613
20819
21114
20616
20915
21010
20619
20232
Comune
CANAL SAN BOVO
CAVEDINE
COMANO TERME
COREDO
DRENA
GIUSTINO
ISERA
MEZZOCORONA
MORI
PADERGNONE
RONCEGNO
RONZO CHIENIS
SPORMAGGIORE
STORO
TENNO
TRENTO
VERVO`
Cod
014C000
014C000
014C000
014C000
014C000
014C000
014C000
014C000
014C000
014C000
014C000
014C000
014C000
014C000
014C000
014C000
014C000
Specie
ZUCCHINE
ZUCCHINE
ZUCCHINE
ZUCCHINE
ZUCCHINE
ZUCCHINE
ZUCCHINE
ZUCCHINE
ZUCCHINE
ZUCCHINE
ZUCCHINE
ZUCCHINE
ZUCCHINE
ZUCCHINE
ZUCCHINE
ZUCCHINE
ZUCCHINE
PLURIRI 14
5,60
5,60
5,60
5,60
5,60
5,60
5,60
5,60
16,62
5,60
5,60
14,00
5,60
5,60
5,60
5,60
5,60
MULTI 14
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
20,00
10,00
10,00
19,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
Specie
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
PLURIRI 14
3,40
3,20
5,80
3,20
5,50
7,00
3,00
7,88
3,20
5,76
4,32
3,20
3,20
8,00
3,20
3,20
3,20
3,20
8,56
4,00
3,75
7,28
4,80
3,20
3,20
4,08
5,50
3,20
10,80
3,20
4,30
3,20
6,00
5,60
3,20
3,20
3,40
3,20
3,20
11,00
3,20
3,20
MULTI 14
* applicazione della franchigia 15% per le polizze Multirischio
Cod
21101
20701
21102
21001
21103
21104
20502
20802
20803
21105
20602
20102
20805
21106
20806
20808
20604
20704
21107
20705
20501
21004
21005
20605
20706
21109
20710
20712
21110
20812
20607
20608
20814
20713
20714
11211
20609
20610
21006
21111
21007
20612
60
Comune
ALA
ALBIANO
ALDENO
ARCO
AVIO
BESENELLO
BLEGGIO SUPERIORE
BORGO VALSUGANA
BOSENTINO
BRENTONICO
CALAVINO
CALDES
CALDONAZZO
CALLIANO
CARZANO
CASTELNUOVO VALSUGANA
CAVEDINE
CEMBRA
CIMONE
CIVEZZANO
COMANO TERME
DRENA
DRO`
FAEDO
FAVER
GARNIGA
GIOVO
GRUMES
ISERA
IVANO FRACENA-STRIGNO
LASINO
LAVIS
LEVICO TERME
LISIGNAGO
LONA LASES
MAGRE` ALL`ADIGE
MEZZOCORONA
MEZZOLOMBARDO
MOLINA DI LEDRO
MORI
NAGO-TORBOLE
NAVE SAN ROCCO
Cod
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
Fascicolo condizioni assicurative 2014 - aggiornato a Marzo 2014
Cod
21112
21113
20816
20817
20613
20716
21115
21009
20218
20819
20614
21116
20615
20822
20718
20823
20616
20520
20915
20824
20825
20826
20720
21010
20618
20229
21118
20619
20721
21119
20620
20829
20830
21120
21121
20621
Comune
NOGAREDO
NOMI
NOVALEDO
OSPEDALETTO
PADERGNONE
PERGINE VALSUGANA
POMAROLO
RIVA DEL GARDA
ROMALLO
RONCEGNO
ROVERE` DELLA LUNA
ROVERETO
SAN MICHELE ALL`ADIGE
SCURELLE
SEGONZANO
SPERA
SPORMAGGIORE
STENICO
STORO
STRIGNO
TELVE
TELVE DI SOPRA
TENNA
TENNO
TERLAGO
TON
TRAMBILENO
TRENTO
VALDA
VALLARSA
VEZZANO
VIGOLO VATTARO
VILLA AGNEDO
VILLA LAGARINA
VOLANO
ZAMBANA
Cod
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
002B000
Specie
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
UVA DA VINO NORD
PLURIRI 14
10,00
8,00
3,20
3,64
3,20
4,00
11,00
4,80
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
15,00
3,44
6,94
6,00
5,50
3,20
6,64
3,20
3,20
3,20
6,30
3,20
3,20
13,33
15,00
3,20
17,00
6,50
3,20
MULTI 14
21101
21102
21001
21103
21104
20502
20802
20803
21105
20602
20102
20805
21106
20806
20808
20604
20704
21107
20705
20105
20207
20501
20508
21004
21005
20605
20706
ALA
ALDENO
ARCO
AVIO
BESENELLO
BLEGGIO SUPERIORE
BORGO VALSUGANA
BOSENTINO
BRENTONICO
CALAVINO
CALDES
CALDONAZZO
CALLIANO
CARZANO
CASTELNUOVO VALSUGANA
CAVEDINE
CEMBRA
CIMONE
CIVEZZANO
CLES
CLOZ
COMANO TERME
DORSINO
DRENA
DRO`
FAEDO
FAVER
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
4,50
9,00
5,00
7,50
6,00
19,00
5,00
5,20
9,00
12,20
4,00
4,50
7,50
5,00
4,00
6,00
8,00
12,00
6,00
5,00
19,30
12,00
19,50
6,00
5,00
7,00
5,80
5,50
10,00
5,40
8,00
7,00
19,00
6,00
5,30
9,30
12,20
5,20
5,20
8,00
5,20
5,20
7,00
9,00
13,00
6,50
5,20
19,30
13,00
19,90
7,00
5,10
7,50
6,00
61
Cod
21109
20710
20712
21110
20812
20607
20608
20814
20713
20714
20609
20610
21006
21111
21007
20612
21112
21113
20816
20817
20613
20716
21115
20217
21009
20218
20819
20614
21116
20615
20822
20718
20823
20616
20520
20915
20824
20825
20826
20720
21010
20618
21117
20229
21118
20619
20721
21119
20620
20829
20830
21120
21121
20621
62
Comune
GARNIGA
GIOVO
GRUMES
ISERA
IVANO FRACENA-STRIGNO
LASINO
LAVIS
LEVICO TERME
LISIGNAGO
LONA LASES
MEZZOCORONA
MEZZOLOMBARDO
MOLINA DI LEDRO
MORI
NAGO-TORBOLE
NAVE SAN ROCCO
NOGAREDO
NOMI
NOVALEDO
OSPEDALETTO
PADERGNONE
PERGINE VALSUGANA
POMAROLO
REVO`
RIVA DEL GARDA
ROMALLO
RONCEGNO
ROVERE` DELLA LUNA
ROVERETO
SAN MICHELE ALL`ADIGE
SCURELLE
SEGONZANO
SPERA
SPORMAGGIORE
STENICO
STORO
STRIGNO
TELVE
TELVE DI SOPRA
TENNA
TENNO
TERLAGO
TERRAGNOLO
TON
TRAMBILENO
TRENTO
VALDA
VALLARSA
VEZZANO
VIGOLO VATTARO
VILLA AGNEDO
VILLA LAGARINA
VOLANO
ZAMBANA
Cod
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
002D000
Specie
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
UVA VINO QUALITÀ EXTRA
PLURIRI 14
4,00
5,80
5,00
12,50
4,00
5,90
5,00
11,00
5,40
5,00
6,90
5,00
4,00
12,00
4,50
4,50
11,00
9,00
5,00
5,00
5,00
5,00
14,00
5,00
5,00
6,50
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
6,60
15,50
10,00
4,00
6,30
5,50
6,60
6,20
6,50
5,00
7,60
5,00
6,20
5,00
5,00
7,50
13,00
5,00
20,50
7,50
5,00
MULTI 14
6,00
6,00
5,20
13,00
5,20
6,50
5,10
11,50
6,75
5,20
6,90
5,20
5,20
12,00
5,20
5,20
11,20
9,00
5,20
5,20
5,50
6,10
14,00
7,00
6,10
7,00
5,20
5,10
5,40
5,10
5,20
5,20
5,20
8,00
15,50
10,90
5,20
7,10
6,50
10,00
7,30
7,00
5,20
8,00
5,30
6,20
5,20
5,50
7,80
13,00
6,00
21,00
7,50
5,20
Fascicolo condizioni assicurative 2014 - aggiornato a Marzo 2014
Allegato 11 - Allegato ai certificati di Assicurazione Agevolata - Anno 2014
Il sottoscritto ……………………………………………… nato a ……….…………………………… il ……………………
ad integrazione delle “clausole e dichiarazioni” inserite nei certificati assicurativi agevolati relativi all’anno 2014
numero:
emessi da …………………………………… Agenzia Generale di ………………………………………di cui il presente allegato forma parte integrante.
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
❚❚ di essere in possesso della qualifica di Imprenditore agricolo ai sensi dell’Art. 2135
Cod. Civ. e di essere iscritto all’anagrafe delle Imprese Agricole istituita presso la
Provincia Autonoma di Trento o alla C.C.I.A.A.;
❚❚ di aver costituito ed aggiornato il Fascicolo Aziendale presso il C.A.A., Centro di
Assistenza Agricola;
❚❚ che la produzione aziendale assicurata è stata calcolata considerando la produzione
media triennale di impianti in piena produzione per unità di superficie coltivata
calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l’anno con la produzione più
bassa e quello con la produzione più alta, per prodotto, nello stesso Comune
Amministrativo moltiplicata per la superficie attualmente coltivata come risultante
dal fascicolo aziendale aggiornato;
❚❚ che i dati catastali e le superfici agricole utilizzate inseriti nei certificati di
assicurazione stipulati sono esatti e corrispondono ai dati ufficiali riportati nel
“Fascicolo Aziendale”;
❚❚ che i quantitativi assicurati non eccedono i limiti assegnati o quelli previsti dai relativi
disciplinari di produzione ove soggetti a disciplina delle quote e che i prodotti
assicurati, nel caso in cui siano Golden e/o Red Delicious, al prezzo superiore sono
ubicati in appezzamenti siti ad un’altezza superiore m. 350 s.l.m.;
❚❚ che entro il termine massimo del 15 MAGGIO, secondo le modalità previste
dall’Organismo Pagatore per il tramite del C.A.A., provvederà ad attivare la domanda
unica P.A.C. e/o O.C.M. Vino al fine dell’ottenimento del contributo pubblico e di
autorizzare il proprio CAA a presentare la relativa domanda;
❚❚ di acconsentire all’accesso, anche in forma telematica, ai contenuti del proprio
Fascicolo Aziendale da parte di Co.Di.Pr.A e/o sue controllate per gli adempimenti
connessi, ai sensi della normativa vigente, all’acquisizione del contributo sul costo
assicurativo e più in generale per qualsiasi utilizzo di cui abbia necessità Codipra
nel perseguimento delle finalità statutarie ed in particolare di gestione delle
coperture dei danni da calamità;
❚❚ di richiedere l’adesione al Fondo di Mutualità per polizze con soglia alimentato
con contributi consortili, che interverrà, nei limiti della dotazione, a liquidare ai
Soci in regola con i pagamenti dei contributi associativi assicurati i danni superiori
al 30%, ma inferiori alla soglia di accesso al risarcimento del 30% della produzione,
alle condizioni previste nello specifico Regolamento;
❚❚ che le produzioni dello stesso prodotto, insistenti nel medesimo Comune,
devono essere assicurate con la stessa Società Assicuratrice o in alternativa
in coassicurazione palese e cioè con indicazione delle compagnie assicuratrici
sul certificato di assicurazione;
❚❚ di non aver sottoscritto polizze integrative non agevolate in riferimento alle
produzioni in garanzia e di non aver sottoscritto e di impegnarsi a non sottoscrivere
polizze individuali;
❚❚ di essere a conoscenza che qualora la notifica ed i certificati siano consegnati al
Consorzio dall’Agenzia non corretti Co.Di.Pr.A. convocherà il Socio Assicurato per
la sistemazione degli stessi con costo gestionale addizionale a carico del Socio/
Agenzia. In caso di ritardata consegna, Co.Di.Pr.A. non potrà garantire il regolare
perfezionamento della domanda di contributo qualora, a causa del predetto ritardo
non imputabile al socio, la procedura per l’ottenimento del contributo non possa
andare a buon fine, in considerazione dei termini perentori della normativa vigente;
❚❚ di autorizzare la Società assicuratrice a versare direttamente l’eventuale indennizzo
a Co.Di.Pr.A., che rilascerà quietanza liberatoria e che provvederà a versare
direttamente al socio la parte di indennizzo eccedente il debito consortile, qualora
il socio non versi i contributi associativi legittimamente richiesti, avuto anche
riguardo alla restituzione delle anticipazioni dei contributi comunitari che sono
erogati direttamente al socio dall’organismo pagatore: in tali casi la richiesta alla
società sarà inviata in copia al socio;
❚❚ di impegnarsi al pagamento del contributo associativo comprensivo dell’ammontare
dei contributi comunitari che sono erogati direttamente al socio e anticipati da
Co.Di.Pr.A. nei termini, forme e modalità d’incasso che verranno deliberate dal
Consorzio. Si impegna, inoltre, a rimborsare al Co.Di.Pr.A. i contributi da questo
anticipati che dovessero, in fase di controllo, essere negati o richiesti in restituzione
dagli Enti di Vigilanza per violazione delle norme;
❚❚ dichiara di conoscere di aver ricevuto, prima della sottoscrizione dei certificati,
copia dell’opuscolo informativo contenente le Condizioni di Assicurazione, di
conoscere ed accettare tutte le clausole della Polizza Collettiva che regola il rapporto
assicurativo;
❚❚ di autorizzare espressamente Co.Di.Pr.A. a fornire all’Organizzazione dei Produttori,
alla quale è associato, informazioni relative alla liquidazione dei sinistri; nello
specifico il superamento o meno della soglia di accesso per partita assicurata;
Barrare nel caso non si acconsenta
❚❚ di autorizzare Co.Di.Pr.A. a fornire ad Unicredit S.p.A. i dati identificativi
dell’azienda agricola ed il valore della produzione assicurata per finalità di
sviluppo commerciale;
Barrare nel caso non si acconsenta
Il Dichiarante
………………………………… , ………/………/2014
…………………………………………
(Luogo) (data) (firma leggibile)
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto, compreso e approvato le Condizioni di Assicurazione e tutte le dichiarazioni di cui sopra
.…………………………………………
(firma leggibile)
Il sottoscritto……………………………………………nella sua qualità di……….……………………… dell’Agenzia Generale
di…………………………………… dichiara che la firma apposta in calce alla presente dal Sig.……………………………………
……………………………………………è autentica.
.…………………………………………
(timbro e firma leggibile)
SI ALLEGA ALLA PRESENTE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DELL’AGRICOLTORE ASSICURATO IN CORSO DI VALIDITÀ
63
INFORMATIVA Al SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n.196/2003 (di seguito denominata legge), ed in relazione ai dati
personali che la /vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, la /vi informiamo di quanto segue:
1)FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEl DATI
Il trattamento è diretto all’espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione
dei contratti e gestioni della liquidazione dei sinistri attinenti
esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge.
2)MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEl DATI
Il trattamento:
a) consiste in qualunque operazione o complesso di operazioni. cosi come indicate nell’art. 4. comma 1°, lett.a del
Decreto Legislativo 196/2003, concernente la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione,
l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il
blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione
e la distruzione dei dati, anche se non registrati in una
banca dati;
b) è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
c) è svolto direttamente dal titolare e da soggetti esterni,
facenti parte della catena distributiva del canale assicurativo. in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9)
e/o incaricati del trattamento nonché da Società di servizi
in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento.
3)CONFERIMENTO DEl DATI
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere:
u)obbligatorio in base a leggi, regolamenti o normativa comunitaria (ad esempio, antiriciclaggio);
b)strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti od alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in
essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
c)facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi e di indagini di mercato sulla qualità del servizio
erogato nei confronti dell’interessato.
4 RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEl DATI
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati
personali:
a)nei casi di cui ai punti 3.a) e 3.b) comporta l’impossibilita
di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
b)nel caso di cui al punto 3.c) non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere od in corso di
costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività
di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi, nonché di indagini di mercato sulla qualità del
servizio erogato nei confronti dell’interessato.
5)COMUNICAZIONE DEl DATI
l dati personali possono essere comunicati · per le finalità di
cui al punto 1 e per essere sottoposti a trattamenti aventi le
medesime finalità o obblighi di leggi - ad altri soggetti del
settore assicurativo che li utilizzeranno in qualità di “titolari”ai sensi di legge, in piena autonomia. Pertanto il consenso
concerne anche l’attività svolta da tali soggetti, limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei/Voi e la nostra Società; Altri
soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori, e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di
agenzia. mediatori di assicurazioni e di riassicurazioni ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad es.
banche e sim.); periti, consulenti e legali; società di servizi a
cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento
dei sinistri, nonché società di servizi informatici, telematici o
di archiviazione; società di recupero crediti; studi legali per
la gestione di eventuali reclami e controversie; società di
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supporto alle attività di gestione ivi compresi le società che
gestiscono il servizio Poste; organismi associativi (ANIA) e
consortili propri del settore assicurativo; società di revisioni;
ISVAP, Ministero delle Politiche Agricole; Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato, Consap, Uci,
Ministero del lavoro e della Previdenza sociale; Pubbliche
amministrazioni ed altre banche dati nei confronti dalle quali
la comunicazione dei dati è obbligatoria in adempimento a
leggi, regolamenti o normativa comunitaria (ad es. Ufficio
italiano cambi, Anagrafe tributaria, Ministero delle Politiche
Agricole); consorzi agricoli di difesa dalla grandine o da altri
eventi naturali; enti ed istituti previsti dalla legge 364170 e
successive modifiche ed integrazioni.
Inoltre i dati personali possono essere comunicati ad altre
società del gruppo di appartenenza, controllate collegate
e partecipate anche indirettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge aventi la sede in paesi dell’UE.
6)DIFFUSIONE DEl DATI
l dati personali non sono soggetti a diffusione.
7)TRASFERIMENTO DEl DATI ALL’ESTERO
l dati personali possono essere trasferiti verso paes1 dell’unione europea.
8)DIRITTI DELL’INTERESSATO
In relazione ai dati trattati, ai sensi e per il combinato disposto degli artt. 13 e 7 del Dlgs.196/2003, Lei avrà il diritto di
ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali
che la riguardano,anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile, rivolgendosi direttamente ai responsabili sotto indicati.
Dai medesimi responsabili, Lei avrà anche il diritto di ottenere, in qualsiasi momento, informazioni circa:
a)l’origine dei dati personali;
b)le finalità e modalità del trattamento;
c)la logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici;
d)degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e
del rappresentante designato;
e)dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentate designato
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
Lei avrà altresì il diritto di ottenere dai medesimi responsabili:
a)l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l’integrazione dei dati;
b)la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o
il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c)l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
Lei avrà il diritto di opporsi, in tutto od in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento dei dati personali che la riguardano a fini
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
9)TITOLARE DEL TRATTAMENTO
l dati identificativi del Titolare del trattamento dei dati;
possono essere acquisiti presso la sede legale della società.
Fascicolo condizioni assicurative 2014 - aggiornato a Marzo 2014
Allegato 12
die
Produzioni me
erate
ad ettaro delib
.T.
dalla Giunta P.A
Denominazione e tipologia
RESA MEDIA UNITARIA
PER PRODOTTO UVA DA VINO D.O.C.
Denominazione e tipologia
Trentino bianco
Trentino Superiore bianco
Trentino “Sorni” bianco
Trentino rosso
Trentino Superiore rosso
Trentino “Sorni” rosso
Trentino kretzer o rosato
Trentino Chardonnay
Trentino Superiore Chardonnay
Trentino Pinot bianco
Trentino Superiore Pinot bianco
Trentino Pinot grigio
Trentino Superiore Pinot grigio
Trentino Nosiola
Trentino Superiore Nosiola
Trentino Müller Thurgau
Trentino Superiore Müller Thurgau
Trentino Sauvignon
Trentino Superiore Sauvignon
Trentino Riesling renano
Trentino Superiore Riesling renano
Trentino Riesling italico
Trentino Traminer aromatico
Trentino Superiore Traminer aromatico
Trentino Moscato giallo
Trentino Moscato giallo liquoroso
Trentino Superiore Moscato giallo
Trentino Superiore Castel Beseno
Trentino Vino Santo
Trentino Superiore Vino Santo
Trentino Cabernet
Trentino Superiore Cabernet
Trentino Cabernet franc
Trentino Superiore Cabernet franc
Trentino Cabernet Sauvignon
Trentino Superiore Cabernet
Sauvignon
Trentino Merlot
Trentino Superiore Merlot
Trentino Lagrein
Trentino Superiore Lagrein
Produzione
Massima
q.li/ha
150
100
140
140
90
140
150
150
100
150
100
140
100
140
120
140
120
140
100
140
100
150
140
100
120
120
100
90
140
120
130
90
130
90
130
90
150
90
140
90
Trentino Marzemino
Trentino Superiore Marzemino
Trentino Superiore Marzemino “Isera”
Trentino Superiore Marzemino
“Ziresi”
Trentino Rebo
Trentino Superiore Rebo
Trentino Pinot nero
Trentino Superiore Pinot nero
Trentino Moscato rosa
Trentino Superiore Moscato rosa
Trento bianco
Trento rosato
Trento riserva (bianco)
Teroldego rotaliano
Teroldego rotaliano superiore
Lago di Caldaro
Lago di Caldaro scelto
Casteller
Valdadige bianco
Valdadige rosato
Valdadige rosso
Valdadige Chardonnay
Valdadige Pinot bianco
Valdadige Pinot grigio
Valdadige Schiava
Vald. Terradeiforti Enantio
Vald. Terradeiforti Pinot grigio
Vald. Terradeiforti Pinot grigio
superiore
Produzione
Massima
q.li/ha
130
100
90
90
140
90
120
80
80
60
150
150
150
170
170
140
140
150
150
150
150
150
150
140
150
90
90
140
120
RESA MEDIA UNITARIA
PER PRODOTTO UVA DA VINO I.G.T.
Denominazione e tipologia
Tutte le tipologie varietali ammesse
Produzione
Massima
q.li/ha
195
RESE MEDIE ALTRI PRODOTTI
Prodotto
Mele
Ciliegie
Mais da Granella
Produzione
media annua
630 q/ha
106 q/ha
44 q/ha
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Allegato 13 - Dichiearazione ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445
Autocertificazione
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
La/Il sottoscritta/o������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
CUAA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
nata/o a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
residente a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .in via. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. ������������������������������������������������������������
in qualità di��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
dell’Azienda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CUAA����������������������������������������������������
è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto previsto dall’art.
76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di
taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).
DICHIARA
1. di essere in possesso della documentazione fiscale e contabile (bolle/fatture di commercializzazione del prodotto o altra
documentazione equivalente) degli ultimi 3 anni o 5 anni (escludendo dal calcolo in tale ultimo caso le quantità prodotte
nell’anno con maggiore e minore produzione) e che in copia vengono allegate alla presente;
2. che le quantità assicurate nei certificati 2014, laddove superiori alle quantità unitarie massime assicurabili fissate dalla
Provincia autonoma di Trento in cui ricadono i terreni indicati nel mio fascicolo aziendale per combinazione comune/prodotto, non sono superori alle quantità medie effettivamente prodotte nei 3 o 5 anni di riferimento, così come ricavabile
dalla documentazione fiscale e contabile;
3. di poter produrre eventuale ulteriore documentazione richiesta dagli Enti preposti al controllo, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
La dichiarazione riguarda tutti i certificati assicurativi dell’anno 2014 relativi al prodotto������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
..................................................
Luogo e data
Si allega copia di un documento di riconoscimento
����������������������������������������������������������������������������������������������
La/Il dichiarante
Allegato 14
Periti
Nominativi dei periti coordinatori di cui al punto 12)
della Polizza Collettiva:
Nominativi dei periti di cui al punto 13), della Polizza
Collettiva, da utilizzare quali terzi periti solo in caso in
cui i due periti incaricati non trovino l’accordo sulla
nomina del terzo:
VALLI
Dott.
Ronaldo
Via Barche, 6
42100
Reggio Emilia
PEZZI
Dott. Agr.
Attilio
Via Algeria, 34
44100
Ferrara
0531/740534
368/3710046
RIVI
Dott. Agr.
Pio
Via Canalazzo,10
42010
Salvaterra Casalgrande (RE)
0522/840907
348/5505651
TAINO
Geom.
Giampiero
Via Porsi, 19
26013
Crema
LOMBARDELLI
p. a.
Sergio
Via Grande, 31
26845
Codogno (LO)
0377/30070
355/6152841
MEGLIOLI
Dott.
Aroldo
Via Gambarelli,5
42019
Scandiano (RE)
0522/982517
355/6892884
RIGHI
Dott.
Ivan
Via Argine Mola,13
Fraz. Godezza
42018
Poviglio (RE)
0522/969774
ACTIS
p. a.
Piero
Via Chivasso, 32Via
13100
Vercelli
0161/502434
355/5623083
BELLINGACCI
Dott. Agr.
Luca
C.so Flaminio, 65
Fraz. S.Giacomo
06048
Spoleto (PG)
355/5233165
BRANDONI
p. a.
Tommaso
Via C. Colombo, 50
60022
Castelfidardo (AN)
071/78512
335/5826350
FOLLADOR
Dott.
Giovanni
Via Trieste, 51
31050
Miane (TV)
0438/893922
338/6094309
LOMBARDELLI
p. a.
Sergio
Via Grande, 31
26845
Codogno (LO)
0377/30070
355/6152841
MARTINO
Dott.
Marcello
Viale Europa, 42
71100
Foggia (FG)
0881/662087
RANCATI
p. a.
Gianfranco
Via S.M. Assunta, 8
26010
Dovera (CR)
0373/94223
338/8017242
RUSPI
Dott. Agr.
Claudio
Fraz. S.Secondo, 126
06024
Gubbio (PG)
335/6479349
67