205 apertura di credito ordinaria in conto corrente

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205 apertura di credito ordinaria in conto corrente
FOGLIO INFORMATIVO
NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
APERTURA DI CREDITO ORDINARIA IN CONTO CORRENTE
INFORMAZIONI SULLA BANCA
UNIPOL BANCA S.p.A.
SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA IN BOLOGNA - Piazza della Costituzione, 2 - 40128 BOLOGNA.
Numero Verde 800.112.114 – Telefax 051 35.44.100/101 - Recapito telefonico per contattare la banca dall’estero +39 051/35.44.444
Indirizzo e.mail: [email protected] - Sito Internet: www.unipolbanca.it
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5005 e facente parte del Gruppo Bancario Unipol Iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario s.p.a.
Registro delle imprese di Bologna - Partita I.V.A. e Codice Fiscale: 03719580379 – Cod. ABI 3127.8
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia
Da compilare per l’offerta fuori sede
DATI RELATIVI ALLA PERSONA CHE E’ ENTRATA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE
Nome e cognome del soggetto che consegna il modulo al cliente
_____________________________________________________________________________________________________________
Qualifica del soggetto che consegna il modulo al cliente
RUOLO:
[] promotore finanziario
codice ………………..
estremi iscrizione all’albo…......................
[] agente assicurativo
codice agenzia……………..…
[] dipendente
codice Filiale…………… / matricola …………….
[] altro ………………………… codice ………………..
(specificare)
DENOMINAZIONE DEL CLIENTE (DELLA PERSONA CHE LO RAPPRESENTA) CUI IL MODULO E’ STATO CONSEGNATO
_____________________________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia del presente modulo dal soggetto sopra indicato (firma)
Luogo e data______________________________
Firma___________________________________________________
CHE COS’E’ L’APERTURA DI CREDITO ORDINARIA IN CONTO CORRENTE
Con questa operazione la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di
addebitare il conto corrente fino ad una cifra concordata, oltre la disponibilità. Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l’emissione di
assegni bancari), in una o più volte questa somma e può con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito.
L’apertura di credito è di norma assistita da garanzie personali o reali e dalla canalizzazione (anche mediante mandato all’incasso o cessione del credito) di
entrate future. Il fido è utilizzabile in conto corrente.
Se riferita a privati consumatori, l’importo minimo è di € 75.001,00.
Esclusivamente i Clienti appartenenti al segmento Small Business di Unipol Banca (ovvero ditte individuali, società di persone o di capitale con fatturato annuo
inferiore a 2,5 milioni di euro) titolari di apertura di credito in conto corrente, a revoca o a scadenza, concessa per scopi legati all’attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale svolta, possono sottoscrivere in via facoltativa un contratto di assicurazione infortuni e malattia con la compagnia assicurativa
Unipol Assicurazioni S.p.A. (“Protezione Fidi Aziende”).
Per il dettaglio delle caratteristiche di Protezione Fidi Aziende si rimanda al relativo fascicolo contrattuale.
Per le condizioni economiche di questo e/o di altri servizi connessi e per le condizioni economiche inerenti al rapporto di conto corrente collegato all’apertura di
credito si raccomanda la consultazione dei relativi fogli informativi .
Le imprese clienti (imprese individuali o società) possono richiedere l’intervento di Garanzia Diretta del Fondo (Fondo di Garanzia per le P.M.I. del Ministero
dello Sviluppo Economico - legge 662/96 e successive modifiche) attraverso la Banca che opera come soggetto abilitato.
In caso di richiesta da parte dell’impresa cliente, verrà valutata l’ammissibilità all’intervento di garanzia dal Fondo di Garanzia stesso.
Per l’esatta definizione di PMI, dei settori economici ammessi, delle limitazioni agli investimenti materiali ed immateriali nonché delle altre operazioni si
rimanda al regolamento del Fondo di Garanzia per le PMI . Legge 662/96 e successive modifiche, reperibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it.
RATING DI LEGALITA’
In ottemperanza all’art. 4 del Decreto del Ministero delle Finanze n. 57 del 20 febbraio 2014, il quale prevede che la Banca tenga in considerazione la presenza
del Rating di Legalità tra le variabili che concorrono alla determinazione delle condizioni economiche di erogazione applicate all’impresa, la Banca ha stabilito di
applicare una riduzione del tasso annuo nominale di 0,10 punti percentuali, rispetto agli standard riportati dal presente Foglio Informativo, impegnandosi nel
contempo a fornire alle richieste di affidamento tempi di risposta non superiori a 60 giorni lavorativi a partire dalla di presentazione della completa
documentazione richiesta.
Al fine di poter tener conto della presenza del Rating di Legalità, l’impresa che richiede il finanziamento deve preventivamente dichiarare di essere iscritta
nell’elenco di cui all’art. 8 del Regolamento dell’Autorità e si impegna a comunicare alla banca l’eventuale revoca o sospensione del rating intervenuta tra la data
di richiesta del finanziamento e la data di erogazione.
Per saperne di più: http://www.agcm.it/rating-di-legalita.html
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PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUO’ COSTARE IL FIDO
IPOTESI
Il contratto prevede l’applicazione della commissione per la messa a disposizione dei fondi onnicomprensiva (Commissione di Servizio Affidamenti - CSA)
Esempio: contratto con durata indeterminata e commissione messa a disposizione fondi (CSA) onnicomprensiva
La formula per il calcolo del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) su base annua è la seguente:
Il TAEG esprime su base annua l’eguaglianza fra la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti
delle spese.
Nello specifico l’esempio prevede
- il credito erogato in un’unica soluzione;
- una durata pari a tre mesi poiché il contratto è a tempo indeterminato, il TAEG è calcolato in base all’assunto che la durate del credito sia di tre mesi;
- l’applicazione della commissione per la messa a disposizione dei fondi onnicomprensiva “CSA” secondo il valore massimo riportato nel seguente
documento;
- un affidamento in conto corrente pari ad € 1.500 utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto e per l’intera durata del medesimo
- gli interessi dati dalle competenze di pertinenza del periodo di riferimento calcolati al tasso massimo riportato nel presente documento;
altri oneri funzionali all’utilizzo del finanziamento, nonché i costi relativi ai pagamenti e ai prelievi connessi con l’erogazione o con il rimborso del
credito).
Utilizzato (pari all’accordato):
€ 1.500,00
T.A.E.G. 20,19 %
Tasso debitore nominale annuo:
15,375 % su base trimestrale € 57,66
La Banca provvede all’automatico abbattimento delle
Commissione messa a disposizione fondi (CSA) dell’
condizioni applicate in sede di liquidazione trimestrale delle
accordato, su base annua onnicomprensiva:
2,00 % su base trimestrale € 7,50
competenze, ove le stesse determinino il superamento della
Costo registrazione 12 operazioni annue
soglia di usura tempo per tempo vigente
(al costo standard di istituto):
€ 21,72 su base trimestrale € 5,43
I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a ipotesi di operatività indicata dalla Banca d’Italia.
E’ possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi sul sito www.unipolbanca.it (nella sezione “Trasparenza”).
VOCI
COSTI
Interessi
debitori
INTERESSI
Importo minimo dell’apertura di credito, se riferita a privati consumatori:
Tasso debitore nominale annuo , riferito alla durata dell’anno civile, nel limite del fido concesso non
superiore al:
(salvo usura)
Commissioni e Spese
FIDI E SCONFINAMENTI
Commissione annua onnicomprensiva per il servizio di affidamento - CSA
€ 75.001,00
15,375%
2,00% annuo dell’importo concesso in
affidamento*
*calcolato al momento della liquidazione trimestrale secondo la formula seguente:
[importo affidamento concesso x gg di disponibilità nel trimestre x 0,50% x 4 (n° trimestri
nell’anno solare) ]/ 365
A puro titolo esemplificativo su un affidamento di € 1.500,00 la CSA sarà pari ad € 7,50
trimestrali.
Aliquota annua copertura assicurativa facoltativa CPI Protezione Fidi Aziende * (fino all’importo
massimo di € 50.000,00), applicata ai numeri debitori liquidati e recuperata trimestralmente:
- Formula Base (Premio trimestrale minimo € 2,50 – massimo € 12,50)
- Formula Completa (Premio trimestrale minimo € 2,50 – massimo € 43,75)
*sottoscrivibile esclusivamente dai Clienti appartenenti al segmento Small Business di Unipol
Banca (ditte individuali, società di persone o di capitale con fatturato annuo inferiore a 2,5 milioni
di euro) titolari di apertura di credito in conto corrente, a revoca o a scadenza, concessa per scopi
legati all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale svolta.
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0,10 %
0,35 %
(se sottoscritta)
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Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate
(salvo usura)
•
per aperture di credito fino a € 5.000 tasso massimo
•
per aperture di credito oltre € 5.000 tasso massimo
Sconfinamenti extra-fido
FIDI E SCONFINAMENTI
Commissione di Istruttoria Veloce (CIV)
18,1875 %
15,4000 %
Per consumatori: € 36,00
Per non consumatori: € 65,00
nota 3 Commissione Istruttoria Veloce (CIV). In caso di sconfinamento la Banca procede all’istruttoria veloce necessaria ad autorizzare
l’operazione, con conseguente applicazione della CIV determinata in misura fissa e commisurata ai costi mediamente sostenuti per svolgere
l’istruttoria veloce. La CIV viene applicata in caso di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l’ammontare di uno
sconfinamento esistente, avuto riguardo al saldo disponibile di fine giornata.
La CIV non è dovuta nel caso in cui:
•
lo sconfinamento ha luogo per effettuare un pagamento in favore della Banca;
•
lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la Banca non vi ha acconsentito.
Per i Consumatori, inoltre, la CIV non è dovuta quando ricorrono tutte e due le seguenti condizioni, con l’avvertenza che di tale esclusione il
cliente consumatore potrà beneficiare per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l’anno solare:
1) per gli sconfinamenti in assenza di fido il saldo passivo complessivo (anche se derivante da più addebiti) sia inferiore o pari ad euro
500; per gli utilizzi extrafido l’ammontare complessivo di questi ultimi (anche se derivante da più addebiti) sia inferiore o pari ad
euro 500;
2) lo sconfinamento non abbia durata superiore a 7 giorni consecutivi.
La Commissione di Istruttoria Veloce potrebbe risultare applicata in misura complessivamente ridotta, rispetto al totale calcolato al costo
unitario sopra riportato, al fine di prevenire il superamento dei c.d. “tassi soglia usura” relativi alla legge n. 108/96.
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto
corrente, può essere consultato in filiale e sul sito Internet www.unipolbanca.it .
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
Tasso di mora
20,00 %, e comunque non oltre il Tasso
Soglia Usurario per la specifica categoria di
operazione, rilevato trimestralmente con
Decreto del Ministero dell’Economia
e delle Finanze ai fini della determinazione
degli interessi usurari ai sensi dell’art. 2 della
Legge n. 108/96 come modificato dall’art. 8
comma 5 d) del d.l. 70/2011
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RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto di apertura di credito
a) Aperture di credito a tempo determinato (di seguito anche “Apertura di Credito a scadenza”):
E’ facoltà del Cliente rimborsare, in qualsiasi momento, anticipatamente, parte dell’importo dovuto alla Banca per capitale, interessi, imposte, tasse ed ogni altro
onere accessorio, dandone comunicazione scritta alla Banca a mezzo raccomandata a/r.
La Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall’Apertura di Credito a scadenza o di ridurla o di sospenderla, al ricorrere di una giusta causa, dando al
Cliente un preavviso scritto per il pagamento non inferiore a un giorno.
b) Aperture di credito a tempo indeterminato (di seguito anche “Apertura di Credito a Revoca”):
La Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall’Apertura di Credito a Revoca o di ridurla o di sospenderla nelle seguenti modalità:
- senza preavviso, in presenza di un giustificato motivo (fra cui si indica a mero titolo esemplificativo: l’essersi verificati eventi che incidano negativamente sulla
situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del Cliente ovvero che influiscano sul rischio della Banca, l’avere il Cliente rilasciato alla Banca dichiarazioni
non rispondenti al vero o l’avere taciuto o dissimulato fatti o informazioni che, se conosciuti, avrebbero indotto la Banca a non stipulare il contratto o a stipularlo a
condizioni diverse, l’essersi verificati fatti che pregiudicano il rapporto fiduciario tra Banca e Cliente);
- negli altri casi, dando al Cliente un preavviso scritto non inferiore a 7 giorni.
c) Disposizioni comuni:
1. Il Cliente può recedere in qualsiasi momento dall’Apertura di Credito con comunicazione scritta inviata alla Banca a mezzo raccomandata a/r con un
preavviso non inferiore ad un giorno, con effetto di chiusura dell’operazione mediante pagamento di quanto dovuto per capitale, interessi, spese,
imposte, tasse ed ogni altro accessorio.
2. Il recesso ha sempre l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo del credito concesso; analogo effetto ha l’estinzione anticipata in relazione
all’importo parzialmente rimborsato dal Cliente; per il pagamento di quanto dovuto, per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro
accessorio, sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore ad un giorno, salvo le ipotesi previste dall’art. 1186 c.c., ovvero (i)
in caso di insolvenza del debitore o (ii) se il debitore ha diminuito per fatto proprio le garanzie concesse o (iii) non ha dato le garanzie promesse.
3. In evenienza di recesso da parte della Banca, il Cliente è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni emessi
prima del
4. ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione. In tale caso, la compensazione per crediti non liquidi
ed esigibili prevista dall’art. 7, comma 2, Paragrafo 1 del contratto di conto corrente cui l’apertura di credito accede si intende operata al momento
stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del Cliente, il quale è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari anche per il
pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, e dei quali non sia spirato ancora il termine di presentazione, sul
conto o sui conti a debito dei quali la compensazione si è verificata e nei limiti in cui la disponibilità del conto o dei conti medesimi sia venuta meno per
effetto della compensazione stessa. Inoltre, nell’ipotesi in cui la Banca receda dall’Apertura di Credito ed ancorché i titoli e i documenti presentati non
siano ancora scaduti o non ne sia ancora noto l’esito, essa ha facoltà di richiedere l’integrale pagamento dell’ammontare utilizzato, comprensivo
dell’importo di detti titoli e documenti, e ciò anche senza l’obbligo - da parte della Banca medesima - di preventiva riconsegna dei titoli; qualora tali
titoli e documenti, successivamente al recesso da parte della Banca, risultassero pagati, le relative somme sono tenute a disposizione del Cliente ovvero
portate a decurtazione dell’importo dallo stesso dovuto.
5. La Banca applica al Cliente una Commissione Sull’Accordato (CSA), specificatamente dettagliata nel Documento di Sintesi dell’apertura di credito,
avente la medesima validità della linea di fido accordata, e fornirà con cadenza almeno annuale un estratto conto che evidenzi la CSA addebitata nonché
l’effettivo utilizzo della linea di fido nello stesso periodo.
Il Cliente potrà recedere da tale voce di spesa, in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta alla Banca a mezzo raccomandata a/r, ferme restando le
restanti previsioni contrattuali ed economiche previste dal presente addendum contrattuale e dall’affidamento ad esso collegato. In tale caso, la Banca ha la facoltà
di recedere dalla linea di fido concessa al Cliente, nel rispetto delle norme contrattuali pattuite.
Reclami
UNIPOL Banca S.p.A. aderisce all’Arbitro Bancario Finanziario, sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
Il Cliente, per la soluzione delle controversie derivanti da rapporti intrattenuti con la Banca, può presentare un reclamo scritto con una delle seguenti modalità:
•
lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’ indirizzo:
UNIPOL BANCA S.p.A. – Ufficio Reclami - Piazza della Costituzione 2, 40128 BOLOGNA;
•
via e-mail a: [email protected];
•
via Posta Elettronica Certificata a: [email protected];
•
consegnato allo sportello presso cui viene intrattenuto il rapporto, contro rilascio di idonea ricevuta;
•
via fax al numero: 051.3544970;
La procedura (fatte salve le spese per l’invio della corrispondenza) è gratuita per il Cliente.
La Banca deve fornire riscontro entro 30 giorni dalla sua presentazione ovvero entro 90 giorni nel caso di reclamo relativo ai servizi e alle attività di investimento.
Se accolto, la Banca comunica al cliente il tempo necessario per risolvere il problema. Se non riceve risposta entro 30 giorni oppure se non è soddisfatto della
risposta, il cliente può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), purché non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo
all'intermediario.
Il ricorso all’ABF deve essere inoltrato con una di queste modalità:
•
per posta, via fax o con posta elettronica certificata (PEC), alla Segreteria tecnica competente o ad una qualunque delle Filiali della Banca d'Italia;
•
a mano, presso una delle Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico che lo inviano alla Segreteria tecnica competente.
Non appena presentato il ricorso all'Arbitro il cliente deve inviarne copia alla Banca con lettera raccomandata a.r. o per posta elettronica certificata (PEC).
Il Collegio si pronuncia entro 60 giorni dalla data in cui la Segreteria tecnica ha ricevuto le controdeduzioni da parte della Banca oppure dalla data di scadenza del
termine di presentazione.
Per avere maggiori informazioni e sapere come rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare le apposite guide ABF disponibili presso tutte le
filiali della Banca, chiedere informazioni agli operatori della Banca, consultare il sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it ovvero rivolgersi alle segreterie
tecniche dell’Arbitro Bancario Finanziario presso le Filiali della Banca d’Italia di Milano, Roma, Napoli ai seguenti indirizzi:
- Segreteria tecnica del Collegio di Milano
Via Cordusio, 5
20123 Milano
Telefono: 02-724241
- Segreteria tecnica del Collegio di Roma
Via Venti Settembre, 97/e
00187 Roma
Telefono: 06-47921
- Segreteria tecnica del Collegio di Napoli
Via Miguel Cervantes, 71
80133 Napoli
Telefono: 081-7975111
I termini previsti dalle presenti disposizioni sono sospesi ogni anno dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio.
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LEGENDA
Commissione Servizio
Affidamenti (CSA),
onnicomprensiva
Saldo contabile
Saldo disponibile
Sconfinamento
Spese fisse di liquidazione
periodica
Spese invio comunicazione
Spese tenuta del conto
Tasso creditore annuo nominale
Tasso debitore annuo nominale
Tasso Effettivo Globale Medio
(TEGM)
Termini di non stornabilità
(disponibilità) sui versamenti di
assegni bancari e circolari
Valuta sui prelevamenti
Valuta sui versamenti
Calcolata al momento della liquidazione trimestrale secondo la formula seguente:
[importo affidamento concesso x gg di disponibilità del fido nel trimestre x 0,50% x 4 (n° trimestri nell’anno solare) ]/ 365
A puro titolo esemplificativo su un affidamento di € 1.500,00 la CSA sarà pari ad € 7,50 trimestrali.
Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture dare/avere in cui sono ricompresi importi non ancora
giunti a maturazione
E’ l’effettivo importo di cui il Cliente ha piena disponibilità e che si ottiene sommando al saldo liquido di conto corrente
(saldo contabile al netto delle partite postergate, ovvero quelle la cui valuta non è giunta a maturazione), gli importi relativi
alle eventuali operazioni già disposte e/o eseguite ma non ancora registrate (c.d. “partite prenotate”, quali ad es. i
pagamenti POS effettuati tramite Pagobancomat non ancora contabilizzati) e tenuto infine conto degli eventuali affidamenti
operativi sul rapporto.
Le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli:
•
in eccedenza rispetto all’affidamento (utilizzo extra fido);
•
in mancanza di un affidamento, in eccedenza rispetto al saldo del cliente (sconfinamenti in assenza di fido).
Sono le spese per ogni determinazione ordinaria delle competenze – conteggio periodico degli interessi (periodicità
trimestrale)
Sono le commissioni per l’invio di un estratto conto e/o lista movimenti e/o documenti e/o comunicazioni ecc. secondo la
periodicità pattuita.
Importo delle spese calcolate dalla Banca relative all’utilizzo del conto corrente.
Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi
accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali.
Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al
fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia e delle finanze come previsto dalla legge sull’usura.
Per verificare se un tasso interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra quelli pubblicati, il tasso soglia
dell’operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Trattasi dei termini decorsi i quali – salvo casi di forza maggiore -, gli importi degli assegni (bancari o circolari) tratti o
emessi da banche italiane e versati in conto, non possono essere stornati dalla Banca.
Indica, indipendentemente dalla data di negoziazione, l’effettiva data di addebito per il conteggio dei giorni da imputare al
calcolo degli interessi.
Indica, con riferimento alla data dell’operazione, la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi.
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