Affidamenti in Conto Corrente
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Affidamenti in Conto Corrente
BANCA PRIVATA INDIPENDENTE FONDATA NEL 1888 GENOVA FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO II-1 Affidamenti in Conto Corrente _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Aggiornato al 1 gennaio 2010 (D.Lgs 1/9/93 n.385 – Titolo VI, deliberazione CICR 4/3/2003 e relative disposizioni di attuazione) Per maggiori informazioni è possibile contattare la Banca all’indirizzo [email protected] o al numero 010 5393247 (Servizio Marketing) SOCIETA’ PER AZIONI - ISCRITTA AL N.1094 DELL’ALBO DELLE BANCHE SEDE LEGALE E AMM.VA IN GENOVA, VIA ETTORE VERNAZZA, 27 CAPITALE SOCIALE EURO 50.000.000 - RISERVE EURO 72.134.044,73 REGISTRO IMPRESE GE 00316380104 - C O D I C E A B I N. 3332 ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI Foglio informativo www.bancapassadore.it AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE E ALTRI C/FINANZIAMENTO INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca Passadore & C. S.p.A. Via Ettore Vernazza 27 - 16121 - Genova Tel.: 010 5393247 – Fax: 010 5393399 Email: [email protected] - Sito internet: www.bancapassadore.it Iscritta all'albo delle banche N.1094 CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI Struttura e funzione economica Con gli affidamenti in conto corrente la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro concedendogli la facoltà di effettuare operazioni che comportino addebiti sul conto corrente fino alla concorrenza di una determinata cifra. Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l’emissione di assegni bancari), in una o più volte, questa somma e può con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito (cfr. anche il foglio informativo relativo al conto corrente). Possono anche essere regolati in conto corrente anche forme di finanziamento particolare quali anticipi su cessioni di credito, su fatture ecc. Principali rischi (generici e specifici) Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: - variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto; - variabilità del tasso di cambio, qualora l’apertura di credito sia utilizzabile in valuta estera (ad esempio, dollari USA). PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate - apertura di credito garantita: 12,10% annuo (capitalizzazione e chiusura trimestrale – tasso equivalente 12,660% - anno civile) - apertura di credito non garantita: 12,10% annuo (capitalizzazione e chiusura trimestrale – tasso equivalente 12,660% - anno civile) Commissioni - Commissione trimestrale di 28/01/09): 1,50% sul massimo utilizzo del 1,50% sul massimo utilizzo del con un massimo complessivo liquidati. fido non garantito; fido garantito; del 200% degli interessi debitori Fidi o, in alternativa: - Commissione di messa a disposizione fondi (comprensiva anche delle “Spese e commissioni trimestrali per revisione pratiche fido”): 0,50% dell’importo accordato. Altre spese ● Spese di istruttoria nuovo affidamento, rinnovo o variazione in aumento del fido accordato (per affidamenti a partire da € 2.000): 0,15% dell’ammontare complessivo del nuovo affidamento accordato (minimo € 50,00 - massimo € 500,00) ● Spese - per fidi - per fidi - per fidi - per fidi - per fidi Sconfinamenti in assenza di fido massimo scoperto (ex l. n.2 del e commissioni trimestrali per revisione pratiche fido: inferiori a € 2.000,00: €0,00 da € 2.000,00 a € 16.000,00: €36,00 da € 16.000,01 a € 230.000,00: €72,00 da € 230.000,01 a € 1.500.000: €84,00 oltre € 1.500.000: € 108,00 Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate 12,10% annuo (capitalizzazione e chiusura trimestrale – tasso equivalente 12,660% - anno civile) Commissioni Nessuna Altre spese: Recupero spese giornaliero a titolo di penalizzazione per gestione amministrativa sconfinamento (applicato al momento della liquidazione interessi): - fino a euro 250,00: nessuno - da € 250,01 a € 1000,0 € 0,75 - da € 1.000,01 a € 5.000,0 € 1,00 - da € 5.000,01 a € 13.000,0 € 2,00 - superiore a € 13.000,0 € 3,00 Con un minimo di euro 50,00/liquidazione; non applicato per numeri debitori maturati inferiori a 500 Spese e commissioni per revisione straordinaria pratiche di fido: Foglio Informativo Affidamenti in Conto Corrente recupero delle spese sostenute Aggiornato al 1 gennaio 2010 – Pag. 2 Foglio informativo SOCIETA’ PER AZIONI - ISCRITTA AL N.1094 DELL’ALBO DELLE BANCHE SEDE LEGALE E AMM.VA IN GENOVA, VIA ETTORE VERNAZZA, 27 CAPITALE SOCIALE EURO 50.000.000 - RISERVE EURO 72.134.044,73 REGISTRO IMPRESE GE 00316380104 - C O D I C E A B I N. 3332 ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI www.bancapassadore.it RECESSO E RECLAMI Reclami I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca in Via Ettore Vernazza, 27 16121 GENOVA, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: - Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. - Conciliatore Bancario Finanziario (Via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186 Roma). Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere alla banca. Recesso 1. La banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a un giorno. 2. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 1469-bis, comma 2, cod. civ., la banca ha la facoltà di recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato, di ridurla o di sospenderla con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso di sette giorni. Nel caso di apertura di credito a tempo determinato la banca ha la facoltà di recedere, di ridurre o di sospendere con effetto immediato l'affidamento al ricorrere di una giusta causa. In entrambe le ipotesi, per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un termine di un giorno. 3. Analoga facoltà di recesso ha il cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto. 4. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso. 5. Le eventuali disposizioni allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite. 6. Le disposizioni del presente articolo, fatta eccezione per il comma 5, si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione contrattualmente prevista, comunque e sotto qualsiasi forma concessi dalla banca al cliente. Recesso, compensazione e pagamento di assegni 1. In caso di recesso dall'apertura di credito da parte della banca, il cliente è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione. LEGENDA Saldo contabile Saldo disponibile Tassi debitori (nei limiti di fido) Commissione massimo scoperto Spese e commissioni per revisione pratiche di fido Foglio Informativo Affidamenti in Conto Corrente Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle scritture dare/avere in cui sono compresi importi non ancora giunti a maturazione Giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata Tasso annuo nominale con capitalizzazione trimestrale Il tasso equivalente tiene conto della periodicità delle capitalizzazioni. Ai sensi della legge n.2 del 28 gennaio 2009 la commissione di massimo scoperto viene calcolata solamente nei limiti dell’affidamento accordato dalla Banca ed a condizione che l’affidamento stesso sia stato utilizzato per un periodo continuativo pari o superiore a 30 giorni, moltiplicando il massimo saldo dare rilevato in tale periodo per l’aliquota pattuita. Nel caso in cui, all’interno del citato periodo di liquidazione di riferimento, risultino più utilizzi ciascuno di durata pari o superiore a trenta giorni continuativi, la commissione verrà applicata una sola volta ed il saldo considerato ai fini del relativo calcolo sarà quello massimo debitore rilevato in tale periodo. Esame di revisione di un fido. Aggiornato al 1 gennaio 2010 – Pag. 3