azienda sanitaria provinciale ragusa area del comparto
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE RAGUSA AREA DEL COMPARTO REGOLAMENTO ORARIO DI SERVIZIO E DI LAVORO : NORME E PRINCIPI GENERALI Premessa La presente disciplina intende dare attuazione ai principi ed indirizzi sanciti da atti legislativi e CC.CC.NN.LL. vigenti. In particolare si vogliono richiamare i dettati del Dlgs n.165 del 30.03.2001 laddove è previsto che gli orari di servizio e di apertura degli uffici al pubblico devono armonizzarsi con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi della Comunità Europea. Fatte salve specifiche necessità, è opportuno rendere uniformi l’arco temporale di copertura del Servizio, la flessibilità in ingresso e gli orari di apertura al pubblico. Tutte le tipologie di orario oggetto del presente regolamento non possono essere unilateralmente modificate dal Responsabile di Servizio o Unità Operativa. Eventuali mutamenti dovranno essere autorizzati dal Direttore Amministrativo o dal Direttore sanitario aziendale, secondo le rispettive competenze. Le parti si impegnano,a verificare l’esito dell’applicazione a livello decentrato delle regole contenute nel presente regolamento,con apposite riunioni semestrali. Orario di servizio Per orario di servizio deve intendersi l’arco temporale durante il quale il Servizio, l’Unità Operativa o l’Ufficio sono funzionanti. Si articola su 5 giorni settimanali, anche nelle ore pomeridiane, fatte salve: a)Le particolari esigenze dei servizi da erogarsi con carattere di continuità che richiedono orari continuativi e prestazioni per tutti i giorni delle settimana; b)I servizi per i quali si prevede l’apertura nella giornata di sabato al fine di soddisfare preminenti interessi dell’utenza. Orario di lavoro - È funzionale all’orario di servizio, può essere flessibile o rigido e può articolarsi su cinque o sei giorni settimanali e può prevedere rientri pomeridiani. L’orario di lavoro rappresenta la fascia oraria durante la quale, nell’ambito dell’orario di servizio, il dipendente assicura la prestazione lavorativa cui è tenuto per contratto. Le tipologie di orario di lavoro presenti in azienda sono le seguenti: - articolato su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, con rientri pomeridiani di norma il martedì ed il giovedì. Di norma la prestazione di lavoro antimeridiana avrà durata di sei (6) ore mentre quella pomeridiana avrà durata di tre (3) ore ed avrà la seguente articolazione : dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e dalle 15,00 alle ore 18,00 ; nei casi di assenza computabili ad ore, la durata dell’assenza sarà imputata al monte ore che il dipendente avrebbe dovuto effettuare nella giornata di assenza. - articolato su sei giorni settimanali, dal lunedì al sabato, senza rientri pomeridiani, con durata, normalmente, della prestazione lavorativa di sei (6) ore giornaliere, dalle ore 8,00 alle ore 14,00; - articolato su turni, per tutti i giorni settimanali, nell’arco delle dodici ore (8,00/14,00 – 14,00/20,00) (prestazione lavorativa su sei giorni settimanali con durata giornaliera di sei ore) - articolato su turni, per tutti i giorni settimanali, nell’arco delle ventiquattro ore (7,00/14,00 – 14,00/21,00 – 21,00/7,00), qualora le altre tipologie di orario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio (prestazione lavorativa su cinque giorni settimanali con durata forfetaria della giornata lavorativa pari ad ore 7,12). Eventuali articolazioni diverse dei turni di servizio saranno autorizzate dalla Direzione Amministrativo o dalla Direzione Sanitaria aziendale, su proposta dei Direttori/Dirigenti/Responsabili delle UU.OO. interessate. La durata del turno di lavoro non potrà comunque essere superiore alle 12 ore giornaliere. In caso di causa giustificativa di assenza, per le assenze computabili ad ore, ove non diversamente previsto, la durata della giornata sarà forfettariamente indicata in ore 7,12 - L’adozione della tipologia di orario di lavoro, fra quelle sopra indicate, per ogni U.O. è di competenza del Direttore Amministrativo o del Direttore sanitario aziendale, secondo le rispettive competenze, su proposta motivata dei responsabili delle strutture stesse. Altre eventuali diverse tipologie di orario di lavoro potranno essere autorizzate sempre con le modalità sopra indicate. Ai sensi dell’art. 26 del CCNL 1998-2001 del 7.4.99 e s.m.e i. che disciplina l’orario settimanale di lavoro (36 ore), l’articolazione di tale orario, nel rispetto del principio della flessibilità: • Deve essere funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico; • Deve essere programmata secondo criteri rispondenti all’ottimizzazione delle risorse umane, all’ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza, “ particolarmente finalizzato all’eliminazione delle liste d’attesa”. • Se articolato in turni, può prevedere la possibilità di programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali ed annuali che, fermo restando il monte ore annuale, potranno ricomprendere settimane lavorative con orario da 28 a 44 ore; le settimane di 44 ore non potranno in nessun caso superare periodi di tre mesi nell’anno; • Deve prevedere la priorità nell’impiego flessibile, purchè compatibile con le organizzazione del lavoro delle strutture, per i dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato, ai sensi della L 11 agosto 1991, n.266; • Se articolato in turni, sia per la durata di 12 ore che per tutte le 24 ore, nelle UU.OO. di diagnosi e cura e nei servizi ospedalieri viene prevista una sovrapposizione fra personale entrante e personale uscente della durata di venti minuti, articolata in dieci minuti prima e dieci minuti dopo l’inizio/fine del turno. Tale sovrapposizione viene considerata normale orario di lavoro e non può dare origine ad orario aggiuntivo remunerabile come lavoro straordinario o compensabile con appositi riposi. Detta sovrapposizione è consentita esclusivamente al personale che presta assistenza agli utenti, per consentire il passaggio delle consegne o per le operazioni preliminari all’inizio/fine del turno (esempio: vestizione/svestizione delle divise) • Qualora il dipendente, per indifferibili esigenze di servizio, previa autorizzazione scritta del responsabile dell’U.O. di appartenenza, sia costretto a prolungare il proprio orario di lavoro, tale prolungamento costituirà credito orario del dipendente che potrà essere liquidato come straordinario o dare diritto ad apposito riposo compensativo. Se, in via eccezionale, per ragioni di urgenza il prolungamento non potrà essere autorizzato preventivamente dal dirigente/responsabile dell’U.O., l’autorizzazione stessa deve essere rilasciata non appena possibile e comunque entro la giornata lavorativa successiva. Esclusivamente per il personale incaricato di funzioni di coordinamento è consentito, per ragioni di servizio, il prolungamento dell’orario di lavoro fino a venti minuti, in uscita, senza necessità di alcuna autorizzazione. Tale prolungamento costituirà credito orario da recuperare esclusivamente mediante compensazione di debito orario. Orario di apertura al pubblico Rappresenta il periodo di tempo giornaliero durante il quale nell’ambito dell’orario di servizio, gli utenti hanno diritto di accedere all’ufficio. Esso deve contemperare le esigenze di funzionamento delle strutture Aziendali e di quelle dell’utenza perseguendo l’obiettivo dell’omogeneizzazione dell’apertura all’utenza. A quest’ultimo riguardo, potranno essere individuati uffici ed UU. OO che, per la particolarità del servizio offerto, avranno apertura anche al sabato mattina, fermo restando il debito orario settimanale previsto per il periodo di riferimento. Orario di compresenza Si intende l’orario durante il quale è prevista la compresenza contemporanea di tutti gli operatori assegnati al Servizio,Unità Operativa ,Ufficio. Trattasi di aspetto interno che non ha valenza generale ed è rimesso alla potestà organizzativa dei dirigenti. Osservanza orario di lavoro L’osservanza dell’orario di lavoro da parte del dipendente è accertata con efficaci controlli di tipo automatico. In casi particolari, modalità sostitutive possono essere autorizzate dalla Direzione Aziendale, su proposta del Direttore dell’U.O. interessata. Qualsiasi interruzione dal lavoro, deve essere di norma rilevata dal badge di presenza, pertanto il dipendente deve sempre effettuare le necessarie timbrature di stacco e ripresa lavoro presso la propria sede di servizio. L’allontanamento dal posto di lavoro, per qualsivoglia causale, anche per motivi di servizio, deve essere sempre rilevata tramite badge di presenza. Pausa di trenta minuti del personale che articola il proprio orario di lavoro su cinque giorni con rientri pomeridiani L’interruzione del lavoro per la pausa di norma è vincolante e comporta l’obbligo della timbratura. Salvo deroghe specificamente indicate, la pausa non può essere inferiore a 30 minuti, per cui nessun effetto produrrà l’eventuale timbratura in entrata prima del completamento della pausa. In tale caso, d’ufficio il software calcolerà automaticamente una pausa di mezz’ora sulla prestazione lavorativa, decorrente dalla timbratura in uscita, da valere anche ai fini dell’eventuale corresponsione del buono pasto, ove il personale interessato ne abbia diritto. Parimenti, per il personale che, senza i giustificati motivi in appresso indicati, non effettua alcuna timbratura per la pausa ovvero timbra solo in uscita o solo in entrata , il software non riconoscerà la prestazione lavorativa svolta nel rientro ed il dipendente dovrà attenersi alle regole previste in materia di anomalie. Una volta regolarizzata con inserimento manuale la timbratura anche per il pomeriggio, si seguirà la procedura sopra indicata per il calcolo della mezzora di pausa, da valere, anche in questo caso, ai fini dell’eventuale corresponsione del buono pasto, ove il personale interessato ne abbia diritto. Restano ferme comunque tutte le norme del presente regolamento in materia di regolarizzazione delle anomalie. Di norma tale pausa è obbligatoria dopo le sei ore di lavoro. La durata della pausa non è ricompresa nell’orario di lavoro. In deroga al presente articolato, la pausa non viene effettuata in tutte quelle attività ove non sia possibile l’interruzione della prestazione per eventuali disposizioni legislative ovvero perché incompatibile con la natura stessa della prestazione lavorativa in fase di svolgimento: (ad es: autisti con particolare riguardo agli autisti di ambulanze, esercizio di attività di ispezioni e/o verifiche, sedute di commissioni di gare o concorsi, riunioni di lavoro, etc…). L’impossibilità ad effettuare la pausa con riferimento alle peculiari attività lavorative, anche in forma cumulativa, deve essere attestata dal Responsabile della U.O. ove presta servizio il dipendente. In tali casi, ove il personale interessato ne abbia diritto, si provvederà a corrispondere il buono pasto, secondo le regole vigenti in azienda. Pausa di trenta minuti del personale turnista Il personale turnista, nel rispetto delle disposizioni vigenti, articola la propria pausa obbligatoria nel modo seguente: nei turni di 7 ore la pausa viene effettuata alla fine del turno, previa timbratura, e non è considerata orario di lavoro. Nei turni notturni di 10 ore la pausa viene effettuata dal lavoratore nel corso del turno stesso, a discrezione del lavoratore, durante i momenti in cui non è richiesto alcun suo intervento, e il periodo di pausa è ricompreso nell’orario di lavoro. Osservanza dell’orario e recupero debito orario L’osservanza dell’orario di lavoro costituisce un obbligo dei dipendenti. Il verificarsi di un debito orario per ritardo sull’orario di entrata o per anticipo sull’orario di uscita o per fruizione di permessi personali comporta l’obbligo del recupero per il dipendente entro il mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo. Il mancato recupero comporterà la proporzionale decurtazione della retribuzione e del trattamento economico accessorio senza necessità di alcun avviso al lavoratore, fermo restando eventuali provvedimenti di natura disciplinare . Qualora dal tabulato mensile delle presenze risulti comunque un debito orario inferiore a cinque ore non si procederà ad alcun recupero economico. Tutto il debito orario risultante a fine anno dovrà essere recuperato integralmente entro il mese di marzo. I dipendenti possono richiedere, per motivi eccezionali, di essere ammessi a piani di recupero del debito orario. I piani di recupero vanno autorizzati dal responsabile dell’U.O. di appartenenza del dipendente. L’Azienda è tenuta, di norma, a trasmettere il tabulato delle presenze, riferito al mese precedente, ad ogni dipendente contestualmente alla busta paga o utilizzando il sistema informatico. La trasmissione del tabulato potrà avvenire anche mediante posta elettronica o mediante pubblicazione sul sito aziendale, con la creazione di un’area riservata allo scopo. Il recupero del debito orario dovrà essere autorizzato dal Responsabile dell’U.O. cui risulta assegnato il dipendente. Non è consentito alcun recupero orario senza la preventiva autorizzazione rilasciata come sopra e l’eventuale prestazione di lavoro non avrà alcun effetto. Di norma, non è consentito il recupero nella medesima giornata in cui si è verificato il debito orario. Qualora ciò dovesse eccezionalmente essere autorizzato il dipendente è tenuto a timbrare in uscita la fine del proprio orario di lavoro e poi a timbrare in entrata l’effettuazione del recupero autorizzato. Eventuali debiti orari inferiori a 15 minuti possono essere recuperati, comunque, nella stessa giornata in cui si sono verificati, senza necessità di autorizzazione del dirigente e senza necessità della relativa timbratura. Per il personale turnista il conteggio dell’eventuale debito/credito orario avverrà con cadenza trimestrale. Per il personale ammesso a calendari plurisettimanali e annuali il conteggio avverrà secondo le cadenze del calendario programmato. Le eventuali eccedenze orarie giornaliere non autorizzate non genereranno alcun credito orario. Esclusivamente per i titolari di posizione organizzativa costituirà credito orario tutto l’orario di lavoro prestato nella giornata dal dipendete senza necessità di autorizzazione alcuna. Il presente articolo entrerà in vigore 1° gennaio 2011. Per il debito orario relativo agli anni pregressi ed al corrente anno continueranno ad applicarsi le procedure vigenti presso le cessate aziende. Il dipendente che al 31 dicembre risultasse essere in debito orario dovrà presentare entro il mese di gennaio 2011 apposito piano di recupero. La mancata presentazione del piano nei termini indicati o il mancato recupero nei modi previsti dal piano comporteranno la relativa decurtazione economica. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in presenza di debito orario non recuperato o in caso di mancato rispetto dell’eventuale piano di recupero non si procederà a corrispondere emolumenti per prestazioni di lavoro straordinario a qualsiasi titolo prestato Anomalie Per anomalia si intende qualunque inosservanza delle disposizioni sopra previste, come la mancata timbratura in entrata ed in uscita, la mancata o errata digitazione del codice corrispondente alla causale del permesso di cui si usufruisce, la mancata timbratura dell’intervallo per pausa pranzo,etc..). Il dipendente è tenuto a giustificare con immediatezza, tramite dichiarazione sostitutiva, la causa dell’anomalia. La giustificazione così prodotta, su cui va apposto il visto del dirigente dell’unità operativa di appartenenza, va consegnata, sempre entro la medesima giornata, al rilevatore preposto al presidio/ufficio. Qualora a fine mese dovessero comunque risultare ancora delle anomalie non giustificate, il dipendente è tenuto a presentare le dovute giustificazioni nei modi sopra indicati entro il 10 del mese successivo. La mancata giustificazione di una anomalia comporterà, oltre ai provvedimenti di carattere disciplinari, l’impossibilità di verificare l’assolvimento del proprio debito orario. Per ogni mese sono ammessi solo tre casi di mancata timbratura, da giustificare nei modi sopra indicati, sia per attestare la propria presenza in servizio sia per attestare l’allontanamento/rientro dal posto di lavoro. Il superamento di tale entità comporterà l’assoggettamento a procedimento disciplinare per inosservanza delle direttive aziendali in materia di rilevazione presenze. Flessibilità Per il personale non turnista, sugli orari di entrata ed uscita, come determinati nelle relative fasce orarie, è consentita, di norma, una flessibilità di un ora, articolabile da 30 minuti prima fino a 30 minuti dopo, fermo restando il debito orario giornaliero e fermo restando che tale flessibilità non sia di pregiudizio alla regolare erogazione dei servizi all’utenza. Norma finale Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento sia applicano le norme dei CC.CC.NN.LL. nel tempo vigenti nonché le norme di legge vigenti in materia.