azienda sanitaria provinciale ragusa area del comparto

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azienda sanitaria provinciale ragusa area del comparto
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA
AREA DEL COMPARTO
REGOLAMENTO ORARIO DI SERVIZIO E DI LAVORO : NORME E PRINCIPI
GENERALI
Premessa
La presente disciplina intende dare attuazione ai principi ed indirizzi sanciti da atti legislativi e
CC.CC.NN.LL. vigenti. In particolare si vogliono richiamare i dettati del Dlgs n.165 del 30.03.2001
laddove è previsto che gli orari di servizio e di apertura degli uffici al pubblico devono armonizzarsi
con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi della Comunità
Europea.
Fatte salve specifiche necessità, è opportuno rendere uniformi l’arco temporale di copertura del
Servizio, la flessibilità in ingresso e gli orari di apertura al pubblico.
Tutte le tipologie di orario oggetto del presente regolamento non possono essere unilateralmente
modificate dal Responsabile di Servizio o Unità Operativa. Eventuali mutamenti dovranno essere
autorizzati dal Direttore Amministrativo o dal Direttore sanitario aziendale, secondo le rispettive
competenze.
Le parti si impegnano,a verificare l’esito dell’applicazione a livello decentrato delle regole
contenute nel presente regolamento,con apposite riunioni semestrali.
Orario di servizio
Per orario di servizio deve intendersi l’arco temporale durante il quale il Servizio, l’Unità Operativa
o l’Ufficio sono funzionanti.
Si articola su 5 giorni settimanali, anche nelle ore pomeridiane, fatte salve:
a)Le particolari esigenze dei servizi da erogarsi con carattere di continuità che richiedono orari
continuativi e prestazioni per tutti i giorni delle settimana;
b)I servizi per i quali si prevede l’apertura nella giornata di sabato al fine di soddisfare preminenti
interessi dell’utenza.
Orario di lavoro
-
È funzionale all’orario di servizio, può essere flessibile o rigido e può articolarsi su cinque o
sei giorni settimanali e può prevedere rientri pomeridiani. L’orario di lavoro rappresenta la
fascia oraria durante la quale, nell’ambito dell’orario di servizio, il dipendente assicura la
prestazione lavorativa cui è tenuto per contratto.
Le tipologie di orario di lavoro presenti in azienda sono le seguenti:
- articolato su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, con rientri pomeridiani di
norma il martedì ed il giovedì. Di norma la prestazione di lavoro antimeridiana avrà durata
di sei (6) ore mentre quella pomeridiana avrà durata di tre (3) ore ed avrà la seguente
articolazione : dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e dalle 15,00 alle ore 18,00 ; nei casi di assenza
computabili ad ore, la durata dell’assenza sarà imputata al monte ore che il dipendente
avrebbe dovuto effettuare nella giornata di assenza.
-
articolato su sei giorni settimanali, dal lunedì al sabato, senza rientri pomeridiani, con
durata, normalmente, della prestazione lavorativa di sei (6) ore giornaliere, dalle ore 8,00
alle ore 14,00;
- articolato su turni, per tutti i giorni settimanali, nell’arco delle dodici ore (8,00/14,00 –
14,00/20,00) (prestazione lavorativa su sei giorni settimanali con durata giornaliera di sei
ore)
- articolato su turni, per tutti i giorni settimanali, nell’arco delle ventiquattro ore (7,00/14,00
– 14,00/21,00 – 21,00/7,00), qualora le altre tipologie di orario non siano sufficienti a
coprire le esigenze di servizio (prestazione lavorativa su cinque giorni settimanali con durata
forfetaria della giornata lavorativa pari ad ore 7,12). Eventuali articolazioni diverse dei turni
di servizio saranno autorizzate dalla Direzione Amministrativo o dalla Direzione Sanitaria
aziendale, su proposta dei Direttori/Dirigenti/Responsabili delle UU.OO. interessate. La
durata del turno di lavoro non potrà comunque essere superiore alle 12 ore giornaliere. In
caso di causa giustificativa di assenza, per le assenze computabili ad ore, ove non
diversamente previsto, la durata della giornata sarà forfettariamente indicata in ore 7,12
- L’adozione della tipologia di orario di lavoro, fra quelle sopra indicate, per ogni U.O. è di
competenza del Direttore Amministrativo o del Direttore sanitario aziendale, secondo le
rispettive competenze, su proposta motivata dei responsabili delle strutture stesse. Altre
eventuali diverse tipologie di orario di lavoro potranno essere autorizzate sempre con le
modalità sopra indicate.
Ai sensi dell’art. 26 del CCNL 1998-2001 del 7.4.99 e s.m.e i. che disciplina l’orario settimanale di
lavoro (36 ore), l’articolazione di tale orario, nel rispetto del principio della flessibilità:
• Deve essere funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico;
• Deve essere programmata secondo criteri rispondenti all’ottimizzazione delle risorse umane,
all’ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza, “ particolarmente finalizzato
all’eliminazione delle liste d’attesa”.
• Se articolato in turni, può prevedere la possibilità di programmazione di calendari di lavoro
plurisettimanali ed annuali che, fermo restando il monte ore annuale, potranno
ricomprendere settimane lavorative con orario da 28 a 44 ore; le settimane di 44 ore non
potranno in nessun caso superare periodi di tre mesi nell’anno;
• Deve prevedere la priorità nell’impiego flessibile, purchè compatibile con le organizzazione
del lavoro delle strutture, per i dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e
familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato, ai sensi della L 11 agosto
1991, n.266;
• Se articolato in turni, sia per la durata di 12 ore che per tutte le 24 ore, nelle UU.OO.
di diagnosi e cura e nei servizi ospedalieri viene prevista una sovrapposizione fra
personale entrante e personale uscente della durata di venti minuti, articolata in dieci
minuti prima e dieci minuti dopo l’inizio/fine del turno. Tale sovrapposizione viene
considerata normale orario di lavoro e non può dare origine ad orario aggiuntivo
remunerabile come lavoro straordinario o compensabile con appositi riposi. Detta
sovrapposizione è consentita esclusivamente al personale che presta assistenza agli
utenti, per consentire il passaggio delle consegne o per le operazioni preliminari
all’inizio/fine del turno (esempio: vestizione/svestizione delle divise)
• Qualora il dipendente, per indifferibili esigenze di servizio, previa autorizzazione scritta del
responsabile dell’U.O. di appartenenza, sia costretto a prolungare il proprio orario di
lavoro, tale prolungamento costituirà credito orario del dipendente che potrà essere
liquidato come straordinario o dare diritto ad apposito riposo compensativo. Se, in via
eccezionale, per ragioni di urgenza il prolungamento non potrà essere autorizzato
preventivamente dal dirigente/responsabile dell’U.O., l’autorizzazione stessa deve essere
rilasciata non appena possibile e comunque entro la giornata lavorativa successiva.
Esclusivamente per il personale incaricato di funzioni di coordinamento è consentito, per
ragioni di servizio, il prolungamento dell’orario di lavoro fino a venti minuti, in uscita,
senza necessità di alcuna autorizzazione. Tale prolungamento costituirà credito orario da
recuperare esclusivamente mediante compensazione di debito orario.
Orario di apertura al pubblico
Rappresenta il periodo di tempo giornaliero durante il quale nell’ambito dell’orario di servizio, gli
utenti hanno diritto di accedere all’ufficio. Esso deve contemperare le esigenze di funzionamento
delle strutture Aziendali e di quelle dell’utenza perseguendo l’obiettivo dell’omogeneizzazione
dell’apertura all’utenza.
A quest’ultimo riguardo, potranno essere individuati uffici ed UU. OO che, per la particolarità del
servizio offerto, avranno apertura anche al sabato mattina, fermo restando il debito orario
settimanale previsto per il periodo di riferimento.
Orario di compresenza
Si intende l’orario durante il quale è prevista la compresenza contemporanea di tutti gli operatori
assegnati al Servizio,Unità Operativa ,Ufficio.
Trattasi di aspetto interno che non ha valenza generale ed è rimesso alla potestà organizzativa dei
dirigenti.
Osservanza orario di lavoro
L’osservanza dell’orario di lavoro da parte del dipendente è accertata con efficaci controlli di tipo
automatico. In casi particolari, modalità sostitutive possono essere autorizzate dalla Direzione
Aziendale, su proposta del Direttore dell’U.O. interessata. Qualsiasi interruzione dal lavoro, deve
essere di norma rilevata dal badge di presenza, pertanto il dipendente deve sempre effettuare le
necessarie timbrature di stacco e ripresa lavoro presso la propria sede di servizio. L’allontanamento
dal posto di lavoro, per qualsivoglia causale, anche per motivi di servizio, deve essere sempre
rilevata tramite badge di presenza.
Pausa di trenta minuti del personale che articola il proprio orario di lavoro su cinque giorni con
rientri pomeridiani
L’interruzione del lavoro per la pausa di norma è vincolante e comporta l’obbligo della
timbratura.
Salvo deroghe specificamente indicate, la pausa non può essere inferiore a 30 minuti, per cui
nessun effetto produrrà l’eventuale timbratura in entrata prima del completamento della
pausa. In tale caso, d’ufficio il software calcolerà automaticamente una pausa di mezz’ora
sulla prestazione lavorativa, decorrente dalla timbratura in uscita, da valere anche ai fini
dell’eventuale corresponsione del buono pasto, ove il personale interessato ne abbia diritto.
Parimenti, per il personale che, senza i giustificati motivi in appresso indicati, non effettua
alcuna timbratura per la pausa ovvero timbra solo in uscita o solo in entrata , il software non
riconoscerà la prestazione lavorativa svolta nel rientro ed il dipendente dovrà attenersi alle
regole previste in materia di anomalie. Una volta regolarizzata con inserimento manuale la
timbratura anche per il pomeriggio, si seguirà la procedura sopra indicata per il calcolo della
mezzora di pausa, da valere, anche in questo caso, ai fini dell’eventuale corresponsione del
buono pasto, ove il personale interessato ne abbia diritto. Restano ferme comunque tutte le
norme del presente regolamento in materia di regolarizzazione delle anomalie.
Di norma tale pausa è obbligatoria dopo le sei ore di lavoro. La durata della pausa non è
ricompresa nell’orario di lavoro.
In deroga al presente articolato, la pausa non viene effettuata in tutte quelle attività ove non
sia possibile l’interruzione della prestazione per eventuali disposizioni legislative ovvero
perché incompatibile con la natura stessa della prestazione lavorativa in fase di svolgimento:
(ad es: autisti con particolare riguardo agli autisti di ambulanze, esercizio di attività di
ispezioni e/o verifiche, sedute di commissioni di gare o concorsi, riunioni di lavoro, etc…).
L’impossibilità ad effettuare la pausa con riferimento alle peculiari attività lavorative, anche
in forma cumulativa, deve essere attestata dal Responsabile della U.O. ove presta servizio il
dipendente. In tali casi, ove il personale interessato ne abbia diritto, si provvederà a
corrispondere il buono pasto, secondo le regole vigenti in azienda.
Pausa di trenta minuti del personale turnista
Il personale turnista, nel rispetto delle disposizioni vigenti, articola la propria pausa obbligatoria nel
modo seguente:
nei turni di 7 ore la pausa viene effettuata alla fine del turno, previa timbratura, e non è considerata
orario di lavoro.
Nei turni notturni di 10 ore la pausa viene effettuata dal lavoratore nel corso del turno stesso, a
discrezione del lavoratore, durante i momenti in cui non è richiesto alcun suo intervento, e il
periodo di pausa è ricompreso nell’orario di lavoro.
Osservanza dell’orario e recupero debito orario
L’osservanza dell’orario di lavoro costituisce un obbligo dei dipendenti.
Il verificarsi di un debito orario per ritardo sull’orario di entrata o per anticipo sull’orario di uscita
o per fruizione di permessi personali comporta l’obbligo del recupero per il dipendente entro il
mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo.
Il mancato recupero comporterà la proporzionale decurtazione della retribuzione e del trattamento
economico accessorio senza necessità di alcun avviso al lavoratore, fermo restando eventuali
provvedimenti di natura disciplinare .
Qualora dal tabulato mensile delle presenze risulti comunque un debito orario inferiore a cinque
ore non si procederà ad alcun recupero economico.
Tutto il debito orario risultante a fine anno dovrà essere recuperato integralmente entro il mese di
marzo. I dipendenti possono richiedere, per motivi eccezionali, di essere ammessi a piani di
recupero del debito orario. I piani di recupero vanno autorizzati dal responsabile dell’U.O. di
appartenenza del dipendente.
L’Azienda è tenuta, di norma, a trasmettere il tabulato delle presenze, riferito al mese precedente,
ad ogni dipendente contestualmente alla busta paga o utilizzando il sistema informatico. La
trasmissione del tabulato potrà avvenire anche mediante posta elettronica o mediante pubblicazione
sul sito aziendale, con la creazione di un’area riservata allo scopo. Il recupero del debito orario
dovrà essere autorizzato dal Responsabile dell’U.O. cui risulta assegnato il dipendente. Non è
consentito alcun recupero orario senza la preventiva autorizzazione rilasciata come sopra e
l’eventuale prestazione di lavoro non avrà alcun effetto.
Di norma, non è consentito il recupero nella medesima giornata in cui si è verificato il debito orario.
Qualora ciò dovesse eccezionalmente essere autorizzato il dipendente è tenuto a timbrare in uscita
la fine del proprio orario di lavoro e poi a timbrare in entrata l’effettuazione del recupero
autorizzato.
Eventuali debiti orari inferiori a 15 minuti possono essere recuperati, comunque, nella stessa
giornata in cui si sono verificati, senza necessità di autorizzazione del dirigente e senza necessità
della relativa timbratura.
Per il personale turnista il conteggio dell’eventuale debito/credito orario avverrà con cadenza
trimestrale.
Per il personale ammesso a calendari plurisettimanali e annuali il conteggio avverrà secondo le
cadenze del calendario programmato.
Le eventuali eccedenze orarie giornaliere non autorizzate non genereranno alcun credito orario.
Esclusivamente per i titolari di posizione organizzativa costituirà credito orario tutto l’orario di
lavoro prestato nella giornata dal dipendete senza necessità di autorizzazione alcuna.
Il presente articolo entrerà in vigore 1° gennaio 2011.
Per il debito orario relativo agli anni pregressi ed al corrente anno continueranno ad applicarsi le
procedure vigenti presso le cessate aziende. Il dipendente che al 31 dicembre risultasse essere in
debito orario dovrà presentare entro il mese di gennaio 2011 apposito piano di recupero.
La mancata presentazione del piano nei termini indicati o il mancato recupero nei modi previsti dal
piano comporteranno la relativa decurtazione economica.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in presenza di debito orario
non recuperato o in caso di mancato rispetto dell’eventuale piano di recupero non si procederà a
corrispondere emolumenti per prestazioni di lavoro straordinario a qualsiasi titolo prestato
Anomalie
Per anomalia si intende qualunque inosservanza delle disposizioni sopra previste, come la mancata
timbratura in entrata ed in uscita, la mancata o errata digitazione del codice corrispondente alla
causale del permesso di cui si usufruisce, la mancata timbratura dell’intervallo per pausa
pranzo,etc..).
Il dipendente è tenuto a giustificare con immediatezza, tramite dichiarazione sostitutiva, la causa
dell’anomalia. La giustificazione così prodotta, su cui va apposto il visto del dirigente dell’unità
operativa di appartenenza, va consegnata, sempre entro la medesima giornata, al rilevatore preposto
al presidio/ufficio. Qualora a fine mese dovessero comunque risultare ancora delle anomalie non
giustificate, il dipendente è tenuto a presentare le dovute giustificazioni nei modi sopra indicati
entro il 10 del mese successivo. La mancata giustificazione di una anomalia comporterà, oltre ai
provvedimenti di carattere disciplinari, l’impossibilità di verificare l’assolvimento del proprio
debito orario. Per ogni mese sono ammessi solo tre casi di mancata timbratura, da giustificare nei
modi sopra indicati, sia per attestare la propria presenza in servizio sia per attestare
l’allontanamento/rientro dal posto di lavoro. Il superamento di tale entità comporterà
l’assoggettamento a procedimento disciplinare per inosservanza delle direttive aziendali in materia
di rilevazione presenze.
Flessibilità
Per il personale non turnista, sugli orari di entrata ed uscita, come determinati nelle relative fasce
orarie, è consentita, di norma, una flessibilità di un ora, articolabile da 30 minuti prima fino a 30
minuti dopo, fermo restando il debito orario giornaliero e fermo restando che tale flessibilità non
sia di pregiudizio alla regolare erogazione dei servizi all’utenza.
Norma finale
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento sia applicano le norme dei CC.CC.NN.LL.
nel tempo vigenti nonché le norme di legge vigenti in materia.