IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori

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IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori
Decisione N. 830 del 12 febbraio 2013
IL COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
- Prof. Avv. Antonio Gambaro
Presidente
- Avv. Maria Elisabetta Contino
Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla
Membro designato dalla Banca d'Italia
- Dott. Gian Luca Greco
Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario
- Avv. Franco Estrangeros
Membro designato da Confindustria di
concerto con Confcommercio,
Confagricoltura e Confartigianato
(Estensore)
nella seduta del 30 ottobre 2012, dopo aver esaminato:
x il ricorso e la documentazione allegata;
x le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
x la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.
FATTO
La ricorrente, titolare di due rapporti di conto corrente con l’intermediario convenuto (n.
421061 e n. 420881), contesta a quest’ultimo l’illegittimità dell’addebito di una
commissione annuale per il rilascio di una fideiussione di cui reclama l’intervenuta perdita
di efficacia. Eccepisce altresì il mancato adempimento dell’intermediario all’ordine
impartito il 30 luglio 2011 avente a oggetto la chiusura del conto corrente n. 421061, con
conseguente ingiustificata applicazione delle commissioni e delle spese per la tenuta del
conto.
In particolare, con reclamo del 17 marzo 2012, negativamente riscontrato
dall’intermediario il successivo 5 aprile 2012, e con il conseguente ricorso del 30 maggio
2012, la ricorrente osserva quanto segue:
- di aver ottenuto dall’intermediario il 19 gennaio 2010 una “fidejussione bancaria per
garantire [il] pagamento [di] canoni di locazione per futuro contratto di [affitto di]
ramo di azienda” stipulato il 20 gennaio 2010;
- di aver ricevuto il 18 agosto 2010 dalla società concedente “regolare disdetta del
contratto di affitto nei termini previsti”, provvedendo nel dicembre 2010 a fornire
all’intermediario copia di tale disdetta, nonché a documentare il “regolare
pagamento dei canoni d’affitto” e la riconsegna dell’azienda in data 31 dicembre
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2010, il tutto ”per far si che la Banca revocasse la fidejussione per gli anni
successivi”;
- che il 19 gennaio 2011 “la Banca … ha addebitato il rinnovo della fidejussione per
l’anno 2011 (Euro 360,00 …), nonostante [la medesima ricorrente] avess[e] cessato
l’attività e il contratto d’affitto fosse decaduto il 31/12/2010”;
- di aver inutilmente richiesto con raccomandata del 30 luglio 2011 e con successivo
sollecito del 6 ottobre 2011 la chiusura del conto corrente n. 421061 “con revoca di
tutte le disposizioni continuative appoggiate”;
- che il 19 gennaio 2012 l’intermediario “ha addebitato il rinnovo della fidejussione
per l’anno 2012 (Euro 360,00 …)” determinando un saldo passivo sul conto
corrente della ricorrente, saldo che veniva segnalato dall’intermediario medesimo
con “comunicazione di sconfinamento” del 24 febbraio 2012.
Sulla base dei fatti sopra rappresentati la ricorrente afferma la non debenza degli
addebiti della commissione annuale applicata per il rinnovo della fideiussione,
“essendo venuto meno il 31/12/2010 il presupposto della garanzia, in quanto l’attività è
cessata con effetto dalla disdetta ricevuta e i pagamenti degli affitti garantiti erano stati
regolarmente eseguiti e documentati all’Istituto bancario”. In ogni caso contesta le
spese di tenuta del conto corrente n. 421061 e gli addebiti per imposta di bollo applicati
in data successiva alla comunicazione di chiusura del conto intervenuta in data 30
luglio 2011. Dunque chiede: (i) che venga ordinata la “chiusura [del] c/c 421061 con
revoca di tutte le disposizioni continuative appoggiate … come da … [sua] richiesta
inviata con raccomandata a/r il 30-07-2011”; (ii) che venga disposto il “rimborso di tutte
le spese [di] tenuta [del] c/c maturate in data successiva al 30-07-2011 con rimborso
[delle] imposte di bollo”; (iii) che venga disposto lo storno degli importi addebitati per il
rinnovo della fideiussione per gli anni 2011 e 2012, per un totale di Euro 720,00.
L’intermediario ha provveduto al deposito delle controdeduzioni in data 4 luglio 2012,
riferendo quanto segue:
- che il modulo sottoscritto dalla ricorrente al fine del rilascio della fideiussione
espressamente prevede: i) “l’applicazione di una commissione da trattenersi in via
anticipata con periodicità annuale pari all’1,80% dell’importo garantito, pari cioè ad
€ 360,00”; ii) l’obbligo della debitrice di provvedere al pagamento, oltre che di tale
commissione, anche di altre spese relative alla garanzia, mediante addebito sul
conto corrente n. 420881; iii) l’impegno della cliente ai menzionati pagamenti “dalla
data della prestazione della garanzia … fino a che il relativo atto non … sia stato
restituito dal creditore unitamente ad una sua dichiarazione liberatoria, e quindi
indipendentemente dall’eventuale termine di scadenza della garanzia medesima”;
- che la garanzia era stata concessa con durata fino al 31 dicembre 2014 e, in sede
di riscontro alla richiesta di escussione da parte della società garantita, ha
domandato alla beneficiaria medesima, senza risultato, “la conferma dello svincolo
della garanzia e la restituzione dell’originale della Fidejussione”;
- che la mancata restituzione dell’originale della garanzia ha reso impossibile
“procedere all’anticipato scarico”, integrando la fideiussione un contratto autonomo
di garanzia, e mancando la “prova certa ed incontestata dell’esatto adempimento
dell’obbligazione garantita, elemento necessario alla Banca in qualità di garante per
poter eventualmente opporre, l’exceptio doli generalis … al garantito … per la
pregressa estinzione” del debito;
- di non aver dato corso alla chiusura del conto corrente n. 421061 per i seguenti
motivi: poiché, “[n]onostate il ricevimento delle lettere racc. a.r. in data 30.07.2011 e
06.10.2011, … su tale conto sono confluiti gli addebiti automatici e le spese
collegate al rapporto di conto corrente nr. 420881, (conto di addebito delle spese …
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della fidejussione …) per il quale la cliente ha esercitato il recesso con la
conseguente chiusura effettuata dalla Banca in data 11.11.2010”; poiché la
fideiussione risulta “operativa e valida sino al 31 dicembre 2014”;
di aver altresì comunicato alla ricorrente di essere in ogni caso disponibile a dar
corso alla chiusura del conto corrente n. 421061 alle seguenti due condizioni: che la
ricorrente provvedesse a rientrare dell’esposizione allora sussistente (pari ad euro
406,17) mediante versamento del relativo importo e provvedesse a comunicare
nuove coordinate bancarie sulle quali addebitare “le spese inerenti la fideiussione”
in essere.
DIRITTO
Le domande svolte dalla ricorrente ineriscono le vicende riferite alla pretesa perdita di
efficacia dell’impegno fideiussorio assunto dall’intermediario nell’interesse della ricorrente
stessa ed a beneficio del soggetto concedente in affitto il ramo di azienda di cui al
contratto sottoscritto in data 20 gennaio 2010. Da un lato, la ricorrente contesta la
debenza della commissione annuale relativa al rilascio della garanzia fideiussoria da parte
dell’intermediario; commissione addebitata, in via anticipata, in data 19 gennaio 2011 e 19
gennaio 2012 per le annualità 2011 e 2012. Dall’altro, la ricorrente contesta la mancata
esecuzione dell’ordine di chiusura del conto corrente n. 421061 impartito il 30 luglio 2011
e i conseguenti addebiti, nel periodo successivo, delle commissioni e spese di tenuta
conto e delle imposte di bollo.
Con riferimento alla domanda volta a contestare la debenza delle commissioni per il
rilascio della garanzia fideiussoria (per gli anni 2011 e 2012), deve osservarsi quanto
segue. Risulta documentato in atti e non controverso l’intervenuto rilascio, in data 19
gennaio 2010, della garanzia nell’interesse della ricorrente. Appare altresì pacifico che il
contratto di affitto di ramo d’azienda, della durata di un anno con rinnovo tacito annuale
(art. 2), sia cessato il 31 dicembre 2010 per tempestivo esercizio della disdetta da parte
del concedente (comunicazione del 18 agosto 2010, acclusa al ricorso). E’ altresì
documentale che la fideiussione fosse volta a garantire il corretto “pagamento dei canoni”,
pagamento eseguito dalla ricorrente, per il primo anno contrattuale, con i 3 versamenti
allegati al ricorso, in conformità a quanto previsto dall’art. 3 del contratto di affitto
d’azienda.
Ciò premesso, è altresì documentale il tenore delle previsioni integranti la garanzia
suddetta ove, da un lato, si precisa che “la presente garanzia sarà valida e operante sino
al 31.12.2014, e si intenderà tacitamente rinnovata, di anno in anno, salvo disdetta di una
delle parti …” e, dall’altro, si dispone che la costituzione di garante da parte
dell’intermediario avviene “con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale di cui all’art. 1944 cod. civ.” e che l’intermediario, in caso di richiesta
del beneficiario della garanzia, sia tenuto a pagare “ogni eccezione rimossa e nonostante
eventuali opposizioni della Parte Affittuaria, alla sola condizione che la Parte Concedente
ci produca motivata richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata a.r.”.
In conformità alla giurisprudenza espressa dalla Corte di Cassazione, come risulta nel
caso di specie, “L’introduzione in una polizza delle clausole "a prima richiesta" o "senza
riserva" ovvero "senza eccezioni", derogatorie del regime normativo tipico della
fideiussione - art. 1945 e 1941 c.c. - riconducono la polizza che le contiene alla categoria
del contratto autonomo di garanzia che ammette la sola "excepio doli" (Cass. 28 ottobre
2010 n. 22107; così già Cass., SS. UU. 18 febbraio 2010 n. 3947). In caso di contratto
autonomo di garanzia, “l’obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto
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autonoma rispetto all’obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da
quella garantita” (Cass. SS.UU. n. 3947/2010 cit.).
Ciò premesso, è già possibile pervenire alla prima conclusione per cui, proprio in ragione
della autonomia della garanzia assunta dall’intermediario, rispetto all’adempimento
previsto nel contratto garantito, non è possibile, come invece pretenderebbe la ricorrente,
ricollegare sic et simpliciter l’estinzione della garanzia alla perdita di efficacia del contratto
di affitto di ramo d’azienda.
Peraltro, nel caso di specie, l’efficacia della garanzia è pattuita sino al 31 dicembre 2014,
risultando solo in seguito ricollegata alle vicende (rectius, ai rinnovi) del contratto
principale. Come sopra osservato, infatti, la garanzia dispone che, successivamente al 31
dicembre 2014 “si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta del
contratto da una delle parti da comunicarsi all’altra parte almeno 3 mesi prima della
scadenza”.
Allo stesso modo, e sotto altro profilo, non risulta, nel caso di specie, che l’originale della
garanzia sia stata oggetto di riconsegna all’intermediario, circostanza che, ai sensi dell’art.
1 lett. c dell’accordo tra la ricorrente e l’intermediario (allegato alle controdeduzioni)
avrebbe determinato il venir meno dell’obbligo della ricorrente al pagamento della
commissione oggetto di contestazione.
Tutto ciò premesso, non può essere accolta la richiesta della parte ricorrente volta ad
ottenere il rimborso della “commissione da trattenersi in via anticipata con periodicità
annuale” pari all’1,80% dell’ammontare garantito (euro 20.000), addebitata
dall’intermediario per gli anni 2011 e 2012, in ragione del permanere del contratto
autonomo di garanzia sino all’anno 2014.
Allo stesso modo non pare accoglibile la domanda proposta dalla ricorrente volta ad
ottenere il rimborso delle spese e delle commissioni ulteriori addebitate sul conto corrente
n. 421061 successivamente al 30 luglio 2011. L’ordine di chiusura di tale conto appare,
infatti, in conflitto con l’obbligo in precedenza assunto dalla ricorrente e portato dall’art. 1,
lett. c, dell’accordo sottoscritto con l’intermediario per il rilascio della garanzia (allegato alle
controdeduzioni).
E’ documentale l’assunzione dell’impegno della ricorrente a corrispondere all’intermediario
“le commissioni e le spese relative alla fideiussione oggetto della presente” (cfr. art. 1, lett.
c citato) mediante addebito sul conto corrente n. 420881 intrattenuto presso lo stesso
intermediario. Risulta altrettanto documentale l’intervenuta chiusura di quest’ultimo conto
corrente, in conformità a quanto disposto dalla ricorrente medesima con ordine del 20
ottobre 2010, che, tuttavia, prevedeva anche di girare “tutti i pagamenti automatici
agganciati ai c/c a me intestati … sul mio nuovo rapporto n. 421061” (cfr. documentazione
versata agli atti dall’intermediario). Ciò premesso, nella sussistenza dell’impegno della
ricorrente a corrispondere “le commissioni e le spese relative alla fideiussione oggetto
della presente” sul conto corrente 421061 è evidente che, nella permanenza della
fideiussione e dell’obbligo alla corresponsione delle relative commissioni annuali, la
pretesa di chiusura del conto corrente n. 421061 (quello sul quale, in conformità alle
disposizioni della medesima ricorrente, tali commissioni avrebbero dovuto essere
addebitate) non può considerarsi legittima, implicando ciò inadempimento al proprio
obbligo di pagamento così convenuto.
Per quanto sopra, fermo restando il non accoglimento della domanda della ricorrente,
avvalendosi della Sez. VI, par. 3 delle “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale
delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”, il Collegio, valutati
complessivamente i fatti di cui alla presente controversia, segnala all’intermediario
l’opportunità di disapplicare nel caso di specie le commissioni di tenuta del conto corrente
n. 421061, allorquando, anche solo di fatto, il medesimo conto risulti esclusivamente
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utilizzato dalla ricorrente per l’addebito, nell’interesse dell’intermediario, della commissione
annuale relativa alla garanzia fideiussoria in essere.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
Il Collegio delibera, altresì, di rivolgere all’intermediario, ai sensi di cui in
motivazione, indicazioni utili a favorire le relazioni con la clientela.
IL PRESIDENTE
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