Affido condiviso in caso di omosessualità di uno dei genitori

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Affido condiviso in caso di omosessualità di uno dei genitori
Affido condiviso in caso di
omosessualità di uno dei
genitori
L’art. 337 ter c.c. dispone che “il figlio minore ha diritto
di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con
ciascuno dei genitori , di ricevere cura, educazione,
istruzione, assistenza morale da entrambi e di conservare
rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di
ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata
dal primo comma il giudice adotta i provvedimenti relativi
alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e
materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che
i minori restino affidati a entrambi i genitori oppure
stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i
tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun
genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui
ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura,
all’istruzione e all’educazione dei figli. […]”.
L’affidamento condiviso dei figli costituisce la regola,
potendo il Giudice disporre l’affidamento esclusivo solo in
via eccezionale. Ed infatti, ex art. 337 quater c.c., “il
Giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei
genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che
l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del
minore”.
Riconoscendo l’importanza del diritto alla bigenitorialità,
la giurisprudenza si è espressa a favore dell’affidamento
condiviso in situazioni “particolari”, come, ad esempio, in
caso di residenza all’estero di uno dei genitori.
Ed infatti, “la vicinanza tra le abitazioni dei genitori non
costituisce condizione fondamentale per disporre l’affidamento
condiviso (…) l’obiettiva lontananza delle abitazioni non può
costituire ragione di deroga all’affidamento “bigenitoriale”
(…) alla regola dell’affidamento condiviso dei figli può
derogarsi solo ove la sua applicazione risulti
“pregiudizievole per l’interesse del minore”, con la duplice
conseguenza che l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo
dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in
positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in
negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza
dell’altro genitore. Va altresì affermato l’ulteriore
principio di diritto, secondo cui l’oggettiva distanza
esistente tra i luoghi di residenza dei genitori non preclude
la possibilità di un affidamento condiviso del minore ad
entrambi i genitori, potendo detta distanza incidere soltanto
sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del
minore presso ciascun genitore” (Cass. Civile sez. VI,
Ordinanza del 2/12/2010 n. 24526).
O ancora, nel caso di forte conflittualità tra i genitori
stessi.
Ed infatti: “ la mera conflittualità tra i coniugi, che spesso
connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso al
regime preferenziale dell’affidamento condiviso solo se si
mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole,
mentre assume connotati ostativi alla relativa applicazione,
ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio
pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e,
dunque, tali da pregiudicare il loro interesse” (Cass. Civile
n.5108/2012)
Un quesito che con sempre maggior frequenza riecheggia nelle
aule dei Tribunali riguarda l’ammissibilità dell’ affidamento
condiviso in caso di
omosessualità di uno dei
genitori. Secondo la giurisprudenza prevalente, però, anche in
tal caso va preservato il diritto alla bigenitorialità: ove
un coniuge voglia opporsi all’affidamento condiviso del figlio
dovrà dimostrare in concreto che l’omosessualità dell’altro
genitore sia pregiudizievole per lo stesso.
Ed infatti: “non ci si può opporre all’affidamento ed alla
stabile duratura permanenza di un minore presso una coppia
omofila e convivente, situazione, questa, priva in sé di ogni
pericolo, a meno che non venga data prova certa che, in una
determinata fattispecie, all’omosessualità della coppia si
aggiungano seri e sicuri fatti e circostanze costituenti un
reale, concreto pericolo per un sano e normale sviluppo
psicofisico, morale ed educativo del minore” (Cass. Civile
n.601/2013).
In conclusione, la sola omosessualità di un genitore non
rappresenta un impedimento all’affidamento condiviso dei
figli.
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