L`aspra conflittualità tra i coniugi non impedisce l`affidamento

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L`aspra conflittualità tra i coniugi non impedisce l`affidamento
• L’aspra conflittualità tra i coniugi non impedisce l’affidamento
condiviso del figlio minore
Cassazione civile, sez. I, sentenza 31.03.2014, n. 7477
Il caso è quello di due genitori - in rapporti fortemente conflittuali - per i quali l’intervenuta
sentenza di separazione disponeva l'affidamento condiviso della figlia minore con domicilio
presso la madre, oltre a regolare gli incontri padre-figlia e a fissare l'importo del mantenimento a
carico del padre e in favore della bambina.
La madre proponeva appello contro la sentenza chiedendo l'affidamento esclusivo della figlia,
l'organizzazione degli incontri con il padre mediante il servizio sociale, nonché l'elevazione del
contributo a carico dello stesso per il mantenimento della minore. Il padre chiedeva, invece, che
la figlia venisse affidata a lui in via esclusiva; in alternativa, che la minore fosse collocata
prioritariamente presso di lui e comunque che fossero aumentate le possibilità di frequentazione
con la bambina.
La Corte d'Appello confermava la decisione di affidamento condiviso, aumentava la misura del
mantenimento, disponeva una diversa regolamentazione delle visite del padre. La madre
proponeva, allora, ricorso in Cassazione.
La Suprema Corte pronunciandosi sul caso ha stabilito due importanti principi.
A proposito della misura del mantenimento a carico del genitore non affidatario, ha statuito che
la determinazione del contributo possa sempre essere operata anche d'ufficio, a prescindere dalle
iniziative e domande dei genitori, perché prevale comunque l'interesse pubblicistico alla tutela e
alla cura dei minori.
Quanto all'affidamento, in particolare, anche questo deve essere disposto avendo riguardo
esclusivo all'interesse della prole, con la conseguenza che, seppure tra i genitori esista una
situazione di aspra conflittualità, ciò non vale ad escludere l'affidamento condiviso, se non è in
serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psicofisico dei figli. Un affidamento esclusivo a favore di
uno dei genitori, del resto, non garantisce una minore litigiosità, né un avvenire migliore per la
prole. L'interesse del minore, dunque, resta il parametro decisivo per stabilire l'affidamento
condiviso anche in presenza di un rapporto di accesa tensione tra i genitori.
TESTO:
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
Sentenza 31 marzo 2014, n. 7477
(Presidente Luccioli – Relatore Campanile)
Svolgimento del processo
1 - Con sentenza del 28 marzo 2007 il Tribunale di Firenze pronunciava la separazione personale
dei coniugi P.F. e C.C. ; respingeva le reciproche domande di addebito; disponeva l'affidamento
condiviso della figlia minore S., domiciliata presso la madre, dettando specifica regolamentazione
circa gli incontri fra la figlia e il padre, inizialmente mediante l'intervento di un operatore del
servizio sociale; poneva a carico del P. un assegno mensile di Euro 300.00 a titolo di contributo per
il mantenimento della predetta minore, oltre alla partecipazione, in ragione di metà, alle spese
straordinarie.
1.1 - Avverso tale decisione proponevano appello sia la C. sia, in via incidentale, il P.
1.1.1 - La prima chiedeva l'affidamento in via esclusiva della figlia, l'organizzazione degli incontri
della stessa con il padre mediante il servizio sociale, nonché l'elevazione della somma posta a carico
del marito a titolo di contributo per il mantenimento della minore stessa.
1.1.2 - Il P. chiedeva che la figlia gli fosse affidata in via esclusiva, ovvero che venisse collocata
prioritariamente presso di lui; in subordine che venissero ampliate le possibilità di frequentazione
fra padre e figlia.
1.2 - Nel corso del giudizio venivano avanzate rispettive istanze di natura risarcitoria e di sanzioni
ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c.
1.3 - La corte di appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della
decisione impugnata disponeva una diversa regolamentazione delle visite, come da ordinanza
emessa in data 8 luglio 2008, elevava il contributo posto a carico del padre ad Euro 400,00,
confermando ogni altra statuizione.
Veniva in particolare rilevato, quanto all'affidamento della figlia S. , che i conflitti fra i genitori non
erano ostativi alla conferma dell'affidamento condiviso, con domiciliazione della stessa presso la
madre.
Si osservava, ancora, che nell'ambito dell'accesa conflittualità fra i coniugi non era possibile
individuare, in relazione alle domande avanzate reciprocamente ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c.,
precise responsabilità e che le circostanze poste alla base delle domanda di addebito della C. (un
episodio di violenza sessuale privo, ad avviso della Corte, di adeguato supporto probatorio, il
carattere violento del P. e l'imposizione, nel menage coniugale, dell'ingerenza della madre del
medesimo), si innestavano in una situazione di conflittualità generata - come dimostrato dalla
brevità della convivenza - da una forte incompatibilità di carattere.
1.4 - Per la cassazione di tale decisione la C. propone ricorso, affidato a quattro motivi, cui il P.
resiste con controricorso.
Sono state presentate osservazioni scritte alle conclusioni del P.G. ai sensi dell'art. 379 c.p.c.
Motivi della decisione
2 - Con il primo motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto
controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., con
riferimento al rigetto della domanda di addebito proposta dalla C.
Si sostiene che la Corte di appello abbia trascurato, nel rigettare la domanda di addebito della
separazione proposta dalla ricorrente, l'esame dei seguenti fatti decisivi e controversi: la pesante
invadenza della suocera nella casa coniugale, non solo non contrastata, ma, anzi, voluta dal marito,
il carattere violento dello stesso, la violenza sessuale subita dalla moglie in data 12 settembre 2009.
2.1 - La censura è interessata da vari profili di inammissibilità.
2.1.1 - In primo luogo viene in considerazione la formulazione in forma ellittica dell'indicazione del
fatto controverso. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni unite, in
relazione al vizio di motivazione, l'illustrazione del motivo, ai sensi dell'abrogato art. 366 bis c.p.c.,
nella specie applicabile ratione temporis, deve contenere (cfr., ex multis: Cass. S.U. n. 20603/2007;
Sez. 3 n. 16002/2007; n. 8897/2008) un momento di sintesi - omologo del quesito di diritto - che ne
circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione
del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.
2.1.2 - Lo stesso motivo, poi, proponendo una diversa lettura delle prove acquisite (richiamate, per
altro, in maniera frammentaria), e addirittura invocando l'autorità di un mero decreto di rinvio a
giudizio emesso in sede penale sulla base delle dichiarazioni della sola C. , non attinge la ratio
decidendi della sentenza impugnata, che, prescindendo dalle suindicate circostanze - salvo il rilievo
sulla carenza probatoria in ordine all'atto di violenza sessuale - è incentrata su una incompatibilità di
carattere dei coniugi, che, superando "il livello stesso di ragionevolezza e di prudenza che la
cultura, anche professionale, dei due interessati autorizza a presumere", anche in assenza di "un
serio approfondimento della conoscenza reciproca", è emersa, come si desume dalla "troppo breve
durata della convivenza coniugale".. "conflittualmente alle prime difficoltà della vita quotidiana".
3. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., nonché
vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il
giudizio ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c, la ricorrente si duole dell'incongrua
determinazione del contributo per il mantenimento della figlia minore, nonché della violazione del
principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato.
3.1 - Viene formulato il seguente quesito di diritto: "Dica la Corte se il giudice di merito possa
discostarsi dalle domande formulate dalle parti in causa, laddove specialmente emerga una
convergenza, e il tutto fra l'altro senza motivazione al riguardo. (Nel caso di specie, a fronte delle
indicazioni della parti, convergenti sulla misura dell'assegno di mantenimento per la minore di Euro
500,00 mensili - per la madre come misura minima e per il padre come misura massima - senza tra
l'altro alcuna motivazione al riguardo, la Corte ha deciso per Euro 400,00 mensili, fissando altresì
una diversa decorrenza in appello)".
3.2 - Il motivo è infondato sotto vari profili. Premesso che non si comprende come l'accoglimento
parziale di una domanda possa concretare violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. (in
termini, cfr. Cass., 17 maggio 1974, n. 1477), va rilevato che nel quesito sembra proporsi una sorta
di operazione aritmetica fra le due contrapposte domande relative alla determinazione dell'assegno,
priva di qualsiasi rilievo sul piano giuridico.
3.2.1 - Con riferimento alla natura della statuizione, deve richiamarsi il costante insegnamento di
questa Corte secondo cui nei giudizi di separazione e di divorzio i provvedimenti necessari alla
tutela degli interessi morali e materiali della prole, tra i quali rientrano anche quelli di attribuzione e
determinazione di un assegno di mantenimento a carico del genitore non affidatario, non sono
governati né dal principio di disponibilità, né da quello della domanda, attese le preminenti finalità
pubblicistiche relative alla tutela e alla cura dei minori, che, pertanto, possono essere adottati anche
d'ufficio (Cass., 10 maggio 2013, n. 11218; Cass., 20 giugno 2012, n. 10174; Cass., 28 agosto 2006,
n. 18627; Cass., 24 febbraio 2006, n. 4205; Cass., 22 novembre 2000, n. 15065).
4 - La terza censura, con la quale, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
su un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c, la
C. si lamenta della conferma dell'affidamento condiviso, nonostante l'esasperata conflittualità
esistente fra i genitori, è inammis-sibile non solo per la inadeguata formulazione, come sopra
evidenziata, del c.d. "momento di sintesi", ma anche perché non attinge l'essenza della motivazione
impugnata, secondo la quale "un affidamento esclusivo, a favore dell'uno o dell'altra, con le
conseguenti ripercussioni sul piano dell'esercizio della potestà, non garantirebbe un decantare della
litigiosità, né per la minore un avvenire migliore".
5 - Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 155 bis
c.c. e 709 ter c.p.c.), nonché vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto
controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c. Si
sostiene che la Corte di appello avrebbe dovuto tener conto del rigetto dei ricorsi proposti dal P. nel
corso del giudizio ai sensi dell'art. 709-ter c.p.c., ai fini delle valutazioni ai sensi dell'art. 155 c.c.
5.1 - Viene formulato il seguente quesito: "Dica la Corte laddove: in corso di causa siano proposti
ricorsi ex art. 709-ter c.p.c. volti all’ottenimento dell’affidamento esclusivo del minore; i ricorsi
siano decisi in sentenza unitamente al giudizio principale con la reiezione degli stessi, in quanto
manifestamente infondati; il giudice debba tenerne conto, per il combinato disposto degli artt. 155bis c.c. e/o art. 709-ter c.p.c. ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare
nell'interesse del minore e delle conseguenze di cui all'art. 96 c.p.c. nei confronti del ricorrente".
5.2 - Premessa l'inammissibilità della censura proposta sotto il profilo motivazionale, per violazione
della disposizione di cui all'art. 366-bis c.p.c.; rilevata altresì la genericità del riferimento alla
responsabilità aggravata (per altro non configurabile in presenza di soccombenza reciproca), cui è
riservato un fugace accenno nel solo quesito, deve affermarsi l'intrinseca infondatezza della
deduzione secondo cui, mentre si ribadisce che il provvedimento in materia di affidamento della
prole deve essere adottato con riferimento all’interesse esclusivo della medesima, si richiede che
siano desunti elementi di valutazione dal comportamento, anche processuale, di un genitore nei
confronti dell'altro, di per se stesso privo di rilievo ai fini della relativa statuizione, ancorché
sintomatico di aspra conflittualità, ove non risulti che la stessa ponga in serio pericolo (circostanza
neppure indicata nel quesito) l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, in maniera tale da
pregiudicare il loro interesse (Cass., 29 marzo 2012, n. 5108).
6 - In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna della C. al pagamento delle spese
processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali,
liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli
altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003.