Credito Agrario agg. 06.02.2017

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Credito Agrario agg. 06.02.2017
Foglio informativo CA– “Credito Agrario Tasso Fisso”
INFORMAZIONI SULLA BANCA
GBM BANCA SpA
Sede Legale e Amministrativa: Lungotevere Michelangelo n. 5 00192 Roma.
Iscritta al Registro delle Imprese al n. P.I. 06150120720
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Codice ABI 03323. Iscritta all’albo delle Banche con il n. 5630
Sito internet: www.gbmbanca.it mail: [email protected]. Tel. 06/3223199 Fax 06/68300986
DA COMPILARE SOLO IN CASO DI “OFFERTA FUORI SEDE”
NOME E COGNOME DEL SOGGETTO CHE
CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE
QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL
MODULO AL CLIENTE
Dipendente di GBM BANCA
Il sottoscritto _____________________________________________________________ dichiara di aver ricevuto copia del presente
foglio informativo.
Data _____________________________
_____________________________________________
Firma
CREDITO AGRARIO TASSO FISSO
Tutte le dipendenze della Banca sono abilitate alla stipula del contratto di cui al presente foglio informativo.
CHE COS’E’ IL CREDITO AGRARIO
È un finanziamento regolato dagli artt. 43 e 44 del D.Lgs 1.9.93 n. 385. Viene concesso ad imprenditori singoli o associati che svolgono
attività agricole, zootecniche, nonché quelle ad esse connesse e collaterali quali: agriturismo, manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, nonché le
attività di fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività
agricola.
I finanziamenti della specie possono avere una durata fino a 12 mesi e sono finalizzati al sostegno delle esigenze di conduzione e gestione
aziendale. Gli stessi sono assistiti da privilegio legale sui frutti pendenti del fondo, prodotti finiti e in corso di lavorazione, merci, scorte,
materie prime ed altri beni comunque acquistati con i finanziamenti stessi e sui crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni
suddetti.
Le norme legislative relative ai finanziamenti di credito agrario prevedono la possibilità di formalizzare operazioni con la
sottoscrizione, da parte del prestatario, della cambiale agraria.
A discrezione della banca i finanziamenti della specie possono essere garantiti anche da altre tipologie di garanzie reali o personali ( es.
privilegio speciale, pegno titoli e/o pegno denaro, fideiussioni ).
Di norma i finanziamenti suddetti vengono erogati in unica soluzione con rimborso alla scadenza del capitale nominale finanziato.
Rischi specifici legati alla tipologia di contratto
Il tasso fisso dell’operazione non consente di beneficiare di eventuali riduzioni dei tassi di mercato nell’ambito della durata dell’operazione.
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PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
N.B.: le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a
carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o
reclamate da terzi o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia
immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.
QUANTO PUO’ COSTARE IL CREDITO AGRARIO
Condizioni Standard
IPOTESI
Esempio: Accordato di 100.000,00 euro
interamente utilizzato con durata 90 giorni
Utilizzato (pari all’accordato)
Tasso debitore nominale annuo
Commissione istruttoria
Interessi
TAEG
100.000,00 euro
9,00%
0,30% pari ad euro 300,00 euro
2.250,00 euro
10,60%
VOCI
Tasso
COSTI
Fisso
9,00%
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate ( T.A.N.)
TASSI E INTERESSI
Il limite massimo, al momento della
stipula, non potrà superare comunque
quanto stabilito dalla legge 108/96 in
materia di usura.
Tasso debitore effettivo annuo (con capitalizzazione pari alla durata del credito
concesso ) sulle somme utilizzate (T.A.E.)
9,30%
Tasso di mora
3,00%
Liquidazione interessi
Anticipata e al momento della messa a
disposizione delle somme
VOCI
SPESE E
COMMISSIONI
COSTI
Durata massima “CREDITO AGRARIO”
12 mesi
Spese istruttoria pratica
0,30 % sull’importo nominale del
finanziamento
Imposta di bollo su erogazione
Nella misura prevista dalla Legge
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996, relativo agli anticipi, può essere
consultato in filiale e sul sito internet (www.gbmbanca.it)
RECESSO DAL CONTRATTO
Il cliente ha facoltà di recedere dal presente contratto e dalla relativa concessione creditizia in qualunque momento senza oneri e spese di
chiusura, comunicando il recesso alla Banca in forma scritta. In tal caso, dovrà provvedere a corrispondere alla Banca l’importo risultante
dovuto al momento dell’estinzione per capitale ed interessi in conseguenza delle anticipazioni concesse a valere sulla concessione creditizia
messa a disposizione.
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TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO
Al momento in cui verrà rimborsato tutto quanto dovuto alla banca in conseguenza delle anticipazioni concesse.
RECLAMI
MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE DI CUI IL CLIENTE PUÒ AVVALERSI
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca via Abate Gimma, 136 70122 Bari e mail [email protected], che risponde
entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi a:
-
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione
finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un
conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel
Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet
www.conciliatorebancario.it.
Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio
sopra indicati - deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una procedura di
mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente
alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto
nell’apposito registro ministeriale.
LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL’OPERAZIONE
Artt. 43 e 44 del D.Lgs 1.9.93 n.
385
Istruttoria
Tasso di mora
Tasso Annuo Nominale (TAN)
Articoli del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia che disciplinano il Credito Agrario e Peschereccio
Tasso Annuo Effettivo (TAE)
E’ il tasso debitore o creditore effettivamente risultante dalla capitalizzazione degli interessi; in caso di liquidazione
infrannuale degli interessi (es trimestrale), questi vengono sommati al capitale e su tale importo complessivo vengono
conteggiati gli interessi successivi.
Il tasso risultante, su base annua, è appunto denominato TAE (tasso annuo effettivo)
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Pratiche e formalità necessarie per la delibera del finanziamento
Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento
E’ il tasso che viene applicato per il calcolo degli interessi, con riferimento all’anno.