fi prestito agrario - BCC Terra d`Otranto

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fi prestito agrario - BCC Terra d`Otranto
FOGLIO INFORMATIVO
relativo a:
Prestito Agrario
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca di Credito Cooperativo di Terra d’Otranto Società Cooperativa.
Sede Legale Via Cesare Battisti, n. 27, 73041 – CARMIANO (Lecce)
Sede Amministrativa Viale Leopardi, n. 73, 73100, LECCE – Tel. 0832/375111 – FAX 0832/375300
E-mail [email protected]; sito internet: www.bccterradotranto.it
Registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Lecce n. 2023
Iscritta all’Albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 4552 - cod. ABI 08445-9
Iscritto all’Albo delle società cooperative n.A185977
Aderente ai Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito
Cooperativo
CHE COS’E’ IL PRESTITO AGRARIO
I prestiti agrari – a tasso ordinario o agevolato - sono destinati a finanziare le esigenza di spesa di un azienda
agricola quali spese di conduzione, investimenti per acquisto di macchine agricole, attrezzature e bestiame,
opere di piccolo miglioramento. Inoltre sono destinati a finanziare le cooperative agricole per la lavorazione
e vendita dei prodotti agricoli o per anticipare ai soci parte del valore del prodotto conferito.
Beneficiari sono soggetti operanti nei settori dell'agricoltura, della zootecnia e delle attività connesse e
collaterali. L'erogazione avviene attraverso l'emissione e/o lo sconto di cambiali agrarie.
La Banca previa deduzione degli interessi di sconto, delle spese e commissioni e degli oneri accessori
accredita al cliente l’importo degli effetti rilasciati. Alla scadenza delle cambiali il prestito dovrà essere
estinto mediante rimborso del capitale corrispondente al valore nominale delle cambiali. Le operazioni in
parola sono assistite da privilegio legale (sulla base delle disposizioni del D.L. 4 gennaio 1994, n. 1,
convertito nella legge 17 febbraio 1994, n. 135), possono essere assistite da privilegio speciale, da avallo e/o
da altre garanzie.
I prestiti agrari hanno una durata massima di 12 mesi.
I TIPI DI PRESTITO AGRARIO E I LORO RISCHI
Prestito agrario a tasso fisso
Rimangono fissi per tutta la durata del prestito sia il tasso di interesse sia l’importo delle singole rate.
Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.
Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura
del tasso, degli importi delle singole rate, e dell’ammontare complessivo del debito da restituire,
indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.
Prestito agrario a tasso fisso agevolato
Per i prestiti agrari a tasso fisso agevolato, oltre al rischio di non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi,
vi è l’ulteriore rischio di dover restituire le agevolazioni in caso di mancata o parziale concessione o di
revoca del contributo interessi.
CONDIZIONI ECONOMICHE
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.
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Foglio informativo per Prestito Agrario -
B. c. c. di Terra d’Otranto – aggiornato al 14 ottobre 2014
CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)
DURATA ANNI (1)
TASSO VARIABILE 11,65%
Oltre al TAEG vanno considerati altri costi quali le imposte per la stipula del contratto.
(*) TAEG calcolato sulla base di un ipotesi di finanziamento di euro 10.000,00 non socio, da estinguersi in un’unica soluzione
a 12 mesi.
VOCI
COSTI
Importo massimo finanziabile
Durata
Criterio di calcolo degli interessi
non previsto
non previsto
anno civile
divisore 365 (366 negli
anni
bisestili)
7,75%
TASSI
Tasso di interesse nominale annuo (massimo)
Tasso di mora
3% in più del tasso
contrattuale
in vigore al momento della
mora
2%
dell’importo
finanziato
€ 70,00
€ 25,00
€ 0,00
Istruttoria
Spese per la gestione del rapporto
Recupero spese visure ipocotastali
Recupero spese visure CRIF
Gestione pratica
Incasso singolo effetto:
- stessa banca
- altra banca
Diritto per ritiro effetto da notaio
Commissione di ritorno su effetti impagati
Spese per invio comunicazioni ex art. 119
TUB:
Spese per invio altre comunicazioni:
Effetti insoluti
spese reclamate)
Effetti protestati
spese reclamate)
DIRITTI
ACCESSORI
(oltre
- posta ordinaria
- online
- posta ordinaria
- raccomandata/telegramma
Giorni banca per il calcolo degli interessi su portafoglio sconto
(da aggiungere a quelli interconnessi tra la data di emissione e la scadenza dell’effetto)
- su piazza
- fuori piazza
Periodicità degli effetti
Rimborso spese per consegna informativa precontrattuale
Imposte e tasse presenti e future
(oltre
€ 3,00
€ 3,00
€ 7,50
€ 8,00
0,125%
(min. € 4,00 - max €
13,00)
€ 2,70
€ 0,00
€ 1,00
€ 3,30
8 giorni lavorativi
12 giorni lavorativi
Mensile, trimestrale,
semestrale, annuale
€ 0,00
a carico del cliente
A ciascun effetto rilasciato a fronte del finanziamento e pagabile presso altra banca, si applicano le spese e le
commissioni per l’incasso e per il ritorno di impagato dei titoli accreditati s.b.f., come indicate nel foglio informativo
relativo ai servizi incassi e pagamenti, al quale si rinvia.
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria
“Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.bccterradotranto.it).
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I tassi applicati non potranno comunque superare il tasso antiusura stabilito nel Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)
“aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il
tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali” (art. 2, comma 4 della L.n. 108/96).
ALTRE SPESE DA SOSTENERE
Al momento della stipula del prestito il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:
- Imposta sostitutiva
TEMPI DI EROGAZIONE
Disponibilità dell’importo: le somme erogate sono tempestivamente messe a disposizione del cliente mediante versamento sul
conto corrente a lui intestato/cointestato oppure mediante consegna del relativo importo al medesimo
SURROGAZIONE E RECLAMI
Surrogazione
In ossequio a quanto previsto dall’art. 8 del DL n. 7/2007 (convertito con modificazioni nella L. n. 40/2007 e integrata dalla L.
244/2007) in caso di mutuo, apertura di credito e altri finanziamenti il cliente (debitore) ha il diritto di esercitare la facoltà di surroga
di cui all’art. 1202 del Codice Civile. La surrogazione per volontà del debitore comporta l’estinzione di un precedente finanziamento
in corso, contemporaneamente alla stipulazione di un mutuo con altro Istituto di credito che subentra nelle garanzie accessorie,
personali e reali, al credito surrogato.
Pertanto non è necessaria la cancellazione della vecchia garanzia e l’attivazione di una nuova. L’esercizio della facoltà di surroga
determina il trasferimento del contratto di mutuo esistente, alle condizioni stipulate tra il cliente e la banca subentrante, con
l’esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura, compresi gli oneri notarili, le spese o commissioni per la concessione del nuovo
mutuo, per l’istruttoria e per gli accertamenti catastali. La surrogazione non comporta il venir meno dei benefici fiscali di cui godeva
il finanziamento preesistente.
Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
1. La banca osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti
contrattuali.
2. Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la banca, relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il
cliente – prima di adire l’autorità giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei
successivi commi 3 e 4.
3. Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R (Ufficio Reclami - V.le G. Leopardi, 73
73100 Lecce) o per via telematica o inviando una richiesta e-mail all’indirizzo [email protected].
La banca deve rispondere entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, può rivolgersi all’Arbitro
Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it,
chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla banca.
4. Oltre alla procedura innanzi all’ABF, il Cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può – singolarmente o in
forma congiunta con la Banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è
esperito dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione
delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it).
5. Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al
giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una
procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario-Finanziario. Le parti possono concordare,
anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale.
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura
di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca.
RECESSO E RECLAMI
Tempi massimi di chiusura del rapporto
Disponibilità dell’importo: le somme erogate sono tempestivamente messe a disposizione del cliente mediante versamento sul conto
corrente a lui intestato/cointestato oppure mediante consegna del relativo importo al medesimo.
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Surrogazione
In ossequio a quanto previsto dall’art. 8 del DL n. 7/2007 (convertito con modificazioni nella L. n. 40/2007 e integrata dalla L.
244/2007) in caso di mutuo, apertura di credito e altri finanziamenti il cliente (debitore) ha il diritto di esercitare la facoltà di surroga
di cui all’art. 1202 del Codice Civile. La surrogazione per volontà del debitore comporta l’estinzione di un precedente finanziamento
in corso, contemporaneamente alla stipulazione di un mutuo con altro Istituto di credito che subentra nelle garanzie accessorie,
personali e reali, al credito surrogato.
Pertanto non è necessaria la cancellazione della vecchia garanzia e l’attivazione di una nuova. L’esercizio della facoltà di surroga
determina il trasferimento del contratto di mutuo esistente, alle condizioni stipulate tra il cliente e la banca subentrante, con
l’esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura, compresi gli oneri notarili, le spese o commissioni per la concessione del nuovo
mutuo, per l’istruttoria e per gli accertamenti catastali. La surrogazione non comporta il venir meno dei benefici fiscali di cui godeva
il finanziamento preesistente.
Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
1. La banca osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti
contrattuali.
2. Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la banca, relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il
cliente – prima di adire l’autorità giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei
successivi commi 3 e 4.
3. Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R (Ufficio Reclami - V.le G. Leopardi, 73
73100 Lecce) o per via telematica o inviando una richiesta e-mail all’indirizzo [email protected].
La banca deve rispondere entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, può rivolgersi all’Arbitro
Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it,
chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla banca.
4. Oltre alla procedura innanzi all’ABF, il Cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può – singolarmente o in
forma congiunta con la Banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è
esperito dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione
delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it).
5. Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al
giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una
procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario-Finanziario. Le parti possono concordare,
anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale.
Pubblicità e trasparenza delle condizioni. Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
1. La banca osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge e amministrative relative alla trasparenza e alla correttezza dei
rapporti contrattuali.
2. Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la banca, relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il
cliente - prima di adire l’autorità giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei
successivi commi 3 e 4.
3. Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R (Ufficio Reclami - V.le G. Leopardi, 73
73100 Lecce) o per via telematica o inviando una richiesta e-mail all’indirizzo [email protected].
La banca deve rispondere entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, può rivolgersi all’Arbitro
Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it,
chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla banca.
4. Oltre alla procedura innanzi all’ABF, il Cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può – singolarmente o in
forma congiunta con la Banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è
esperito dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione
delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it).
5. Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al
giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una
procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario-Finanziario. Le parti possono concordare,
anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale.
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LEGENDA
Istruttoria
Parametro di riferimento (per i prestiti agrari a tasso fisso)
Spread
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Tasso di interesse nominale annuo
Tasso di mora
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)
Cambiale agraria
Giorni banca
Fondo Interbancario di Garanzia
Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del prestito agrario.
Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per
determinare il tasso di interesse.
Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Indica il costo totale del prestito su base annua ed è espresso in
percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il
tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria
della pratica e di riscossione della rata.
Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale
compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel
pagamento delle rate.
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un
tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna: (a) individuare, tra
tutti quelli pubblicati, il TEGM della relativa categoria di operazioni,
aumentarlo di un quarto ed aggiungere un margine di ulteriori 4 punti
percentuali; la differenza tra il limite così individuato ed il tasso medio
non può comunque essere superiore a 8 punti percentuali; (b) accertare
che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore al limite
rilevato secondo le modalità di cui alla lettera (a).
Titolo di credito all’ordine in cui il sottoscrittore si impegna a pagare una
determinata somma a una prefissata scadenza. È assistita da privilegio
legale.
Maggiorazione di giorni a favore della banca. Vengono conteggiati nel
calcolo degli interessi in aggiunta ai giorni che decorrono dalla data di
presentazione alla data di scadenza.
Ente avente lo scopo di contribuire al ripianamento delle perdite
sostenute dalle banche per l’erogazione di prestiti agrari. Al Fondo è
dovuta una contribuzione obbligatoria per legge in relazione all’importo
finanziato.
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