Scheda di sintesi TESTO UNICO DELLA VITE E DEL VINO Il testo
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Scheda di sintesi TESTO UNICO DELLA VITE E DEL VINO Il testo
Scheda di sintesi TESTO UNICO DELLA VITE E DEL VINO Il testo unico raggruppa e semplifica tre importanti testi base per il settore: il decreto legislativo n.61 del 2010 relativo alla disciplina dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica, la legge n. 82 del 2006 che riguarda le norme di commercializzazione di vini e degli aceti ed il decreto legislativo n.260 del 2000 che regola il sistema sanzionatorio in vitivinicoltura. Il testo è strutturato in 91 articoli suddiviso in otto sezioni che riguardano tutto l’iter produttivo del vino dalla vigna, alla cantina, alla commercializzazione. Art. 1 (patrimonio culturale nazionale) Si specifica che la Repubblica salvaguarda il vino e la vite come patrimonio ambientale culturale, gastronomico e paesaggistico dell’Italia. Una indicazione politica che mira a evidenziare l’attenzione che l’Italia riconosce per le produzioni vitivinicole al pari di quanto hanno già fatto paesi come la Francia o la Spagna. Art. 6 (Vitigno autoctono italiano) Altro elemento innovativo è il riconoscimento di vitigno autoctono italiano definito come il vitigno appartenente alla specie Vitiis vinifera di origine esclusivamente italiana presente in aree geograficamente delimitate e il cui uso in etichetta è riservato ai vini DOCG, DOC e IGT. Art. 8 (Schedario viticolo ed inventario del potenziale produttivo) E’ stato introdotta una resa massima di uva per ettaro dei vini diversi dalle indicazioni geografiche o denominazioni di origine per un totale pari o inferiore a 50 tonnellate. Art. 10 Determinazione del periodo vendemmiale e delle fermentazioni. Si consente la fermentazione o rifermentazione fuori dal periodo prescritto per la produzione di particolari vini, ivi compresi i vini passiti e i vini senza IG purché individuati, con riferimento all’intero territorio nazionale o a parte di esso, con decreto annuale del Ministro, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate. Art. 13 (Detenzione di fecce e vinacce, centri di raccolta temporanei fuori fabbrica, fecce di vino, preparazione del vinello) Ampliato il periodo di detenzione di fecce e vinacce da 30 giorni a 90 giorni per i produttori con meno di 1000 hl Art. 33 (Requisiti di base per i riconoscimento delle DO e IG) E’ stato previsto che il riconoscimento di una DOCG sia riservata a DOC di 7 anni e non più 10 anni. Art. 34 (Cancellazione della protezione) E’ stato previsto un passaggio più netto per la cancellazione delle DOP o IGP non rivendicate o certificate consecutivamente per 3 anni. Art. 45 (Disposizione utilizzo dei nomi di due o più varietà di vite) Il testo unico impone che nell’etichettatura delle DOP o IGP qualificate con due o più vitigni, le varietà debbano figurare in ordine decrescente e rappresentare ciascuna almeno il 15% del totale. Art. 48 (Contenitori e contrassegni vini DOP e IGP) Si consente la stampa dei contrassegni anche alle tipografie autorizzate Si autorizza l’uso di sistemi telematici di controllo e tracciabilità per le DOC ed IGT alternativi alla fascetta che rende possibile l’identificazione di ogni recipiente commercializzato attraverso l’apposizione in chiaro di un “codice alfanumerico univoco non seriale o di altri sistemi informatici equivalenti”. Questa nuova possibilità si affianca al lotto e alla fascetta per le DOC, ed è nuova per le IGT. Art. 58 (Dichiarazioni obbligatorie documenti e registri) Una semplificazione importante è prevista anche a carico della tempistica di annotazione nei registri telematici vitivinicoli. Il testo unico prevede che per gli operatori dotati di sistemi informatici aziendali che si interfacciano con il SIAN, il rispetto dei termini di registrazione prescritti si considera assolto con l’inserimento dei dati nel proprio sistema informatico. Questa previsione agevola soprattutto la registrazione della pratica di arricchimento che, come è noto, ha tempi di registrazione più stringenti rispetto alle altre pratiche enologiche. Art. 64 ( Controlli e vigilanza sui vini a DO e IG) Si afferma il principio che, nei casi in cui in un’azienda rivendichi denominazioni controllate da enti diversi, i controlli ispettivi in azienda debbano essere eseguiti da un solo ente che necessariamente dovrà convenzionarsi con gli altri Enti presenti nell’area geografica. E’ prevista l’iscrizione automatica nel sistema di controllo delle DOP o IGP al momento della rivendicazione (comma 16) . Art. 65 (Analisi chimico fisica e organolettica) E’ stato previsto un alleggerimento a carico delle DOC con produzione certificata inferiore a 10.00 hl per cui sia l’esame chimico fisico che organolettico è condotto a campione. L’obbligatorietà e sistematicità delle analisi chimico fisiche ed organolettiche sono previste solo per le DOCG; per le DOC con produzione certificata superiore ai 10.000 hl si prevede il controllo chimico fisico a campione e il controllo organolettico obbligatorio. Ad ogni modo è lasciata alla singola DOC l’opzione di confermare anche le disposizioni di controllo attuali se ritenuto più appropriato. Art. 69 (Violazione in materia di potenziale vitivinicolo). Sono state previste le sanzioni per i beneficiari che utilizzano parzialmente le autorizzazioni assegnate e per coloro che rinunciano all’autorizzazione anche se la superficie assegnata è superiore al 50% della superficie richiesta. A carico del potenziale viticolo se non impianta la superficie per cui è stata ottenuta autorizzazione • 3 anni di esclusione dalle misure dell’OCM e 1.500 euro/ha se < 20% • 2 anni di esclusione dalle misure dell’OCM e 1.000 euro/ha se > di 20% ma minore di 60% • 1 anno di esclusione dalle misure dell’OCM e 500 euro/ha se > di 60% ma < 100% Al produttore che rinuncia all’autorizzazione qualora la superficie sia superiore al 50% di quella richiesta è applicata sanzione di 500 euro/ha ed è escluso dalle misure dell’OCM per 2 anni Art. 85 (Ravvedimento operoso) Mediante il ravvedimento operoso si consente all’operatore di sanare, di propria iniziativa, eventuali irregolarità derivanti dalla ritardata o mancata presentazione di dichiarazioni, denunce e simili, alle scadenze previste. Per l’applicazione del ravvedimento operoso è necessario che l’irregolarità non sia stata già contestata da parte dell’organismo di controllo e che possa essere sanata, l’operatore è tenuto in tal caso a comunicarla all’autorità di controllo e a pagare una percentuale minima della sanzione.