Le linee strategiche di medio periodo
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Le linee strategiche di medio periodo
POLICY TRASMISSIONE E ESECUZIONE ORDINI Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 15 settembre 2015 INDICE 1. 2. 3. 3.1 4. 5. 6. 7. PREMESSA ..............................................................................................................................1 FATTORI RILEVANTI AI FINI DELLA BEST EXECUTION ........................................2 PROCEDURA PER IDENTIFICAZIONE DELLE SEDI DI ESECUZIONE E DEI SOGGETTI NEGOZIATORI .................................................................................................4 Accesso alle sedi di esecuzione per mezzo di un intermediario esterno ....................................4 SPECIFICHE ISTRUZIONI DA PARTE DEL CLIENTE .................................................5 GESTIONE DEGLI ORDINI .................................................................................................5 INFORMATIVA ALLA CLIENTELA ..................................................................................5 MONITORAGGIO E REVISIONE DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI........................................................................................6 ALLEGATO Elenco delle sedi di esecuzione e dei negoziatori……………………………………….....................7 POLICY TRASMISSIONE E ESECUZIONE ORDINI – Edizione Settembre 2015 1. PREMESSA Il presente documento stabilisce la strategia di Banca Passadore & C S.p.A. in materia di esecuzione e trasmissione degli ordini nella prestazione dei servizi di investimento in conformità a quanto previsto dalla normativa MiFID 1 . Per normativa MiFID s’intende il seguente complesso di norme: 1. 2. 3. Direttiva n. 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Markets in Financial Instruments Directive, L1) Direttiva 2006/73/CE della Commissione del 10 agosto 2006 (L2 – misure attuative) Regolamento n. 1287/2006/CE della Commissione del 10 agosto 2006 (modalità di esecuzione) recepite in Italia nel decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. Testo Unico della Finanza – TUF) e nella regolamentazione secondaria di attuazione (Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29/10/2007 – Regolamento Intermediari; Regolamento Mercati adottato con delibera Consob n. 16191 del 29/10/2007 – Regolamento Mercati; Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio adottato dalla Banca d’Italia e della Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007 – Regolamento Congiunto, e successive modifiche ed integrazioni). L’abolizione dell’obbligo di concentrazione degli scambi sui mercati regolamentati introdotta dalla MiFID al fine di incrementare la concorrenza tra le varie sedi di esecuzioni ha portato alla nascita di nuove sedi di esecuzione quali i “Sistemi multilaterali di negoziazione” (“Multilateral Trading Facility”) e gli “Internalizzatori sistematici” (intermediari che operano in contropartita diretta con la clientela). Al fine di proteggere gli investitori, le Banche devono adottare meccanismi efficaci (c.d. misure di esecuzione) che consentano l’adozione di tutte le misure ragionevoli dirette ad ottenere il miglior risultato possibile per i loro clienti (cd. best execution) nell’esecuzione/trasmissione degli ordini. Le Banche devono, altresì, definire ed attuare una strategia di trasmissione ed esecuzione che consenta loro di raggiungere tale obiettivo. Pertanto, la Banca ha predisposto una strategia di esecuzione degli ordini relativamente alla prestazione dei servizi di: negoziazione per conto proprio; esecuzione di ordini per conto dei Clienti; gestione di portafogli laddove esegua direttamente le decisioni di investimento o le istruzioni specifiche del cliente e di tramissione degli ordini relativamente alla prestazione dei servizi di: ricezione e trasmissione di ordini; gestione di portafogli laddove esegua tramite un intermediario negoziatore le decisioni di investimento o le istruzioni specifiche del cliente. Per ciascuna tipologia di strumenti finanziari, siano essi quotati o meno su mercati regolamentati, su sistemi multilaterali di negoziazione o al di fuori di essi (over the counter “OTC”), la Banca ha individuato la sede di esecuzione ovvero i soggetti negoziatori ai quali trasmettere gli ordini (in 1 Il presente documento è disponibile sul sito Internet della Banca all’indirizzo www.bancapassadore.it sezione ServiziInformativa-Informativa sui servizi di investimento ed a richiesta presso i locali della Banca aperti al pubblico. POLICY TRASMISSIONE E ESECUZIONE ORDINI – Edizione Settembre 2015 1 /9 ragione delle strategie di esecuzione adottate da questi ultimi) impartiti dal Cliente 2 al fine di ottenere, in modo duraturo, il miglior risultato possibile (c.d. best execution) quando presta i servizi sopra menzionati 3 . Le Sedi di esecuzione o i negoziatori selezionati nella strategia sono quelli che la Banca ritiene consentano di ottenere, in maniera duratura, la best execution per gli ordini dei clienti. Ciò non significa che la Banca assuma l’obbligo di conseguire il miglior risultato possibile per ciascun singolo ordine trattato; piuttosto la Banca deve applicare, ad ogni ordine, la sua strategia di esecuzione e trasmissione al fine di ottenere il miglior risultato possibile in conformità ai termini della strategia dichiarata. In tal senso è determinante il fatto che l’utilizzo della procedura stabilita nell’Execution Policy individui, nella generalità dei casi, il conseguimento del miglior risultato possibile per il cliente. La Banca non è tenuta al rispetto della Strategia di esecuzione e di trasmissione degli ordini nei confronti dei clienti classificati come controparti qualificate che richiedano la prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini ovvero che operino per proprio conto. Resta ferma la possibilità per le controparti qualificate di richiedere espressamente l’applicazione della Strategia di esecuzione e di trasmissione degli ordini allorquando operino nell’interesse o per conto di loro clienti al dettaglio o professionali. La presente Policy viene rivista con periodicità almeno annuale (si veda paragrafo 7). 2. FATTORI RILEVANTI AI FINI DELLA BEST EXECUTION La best execution è perseguita dalla Banca avendo riguardo ai seguenti Fattori: prezzo degli strumenti finanziari; costi relativi all’esecuzione dell’ordine; rapidità nell’esecuzione dell’ordine; probabilità di esecuzione e di regolamento dell’ordine; dimensioni dell’ordine; natura dell’ordine; ogni altra considerazione pertinente ai fini della esecuzione dell’ordine, ed al fine di stabilire l’importanza relativa dei suddetti Fattori, la Banca tiene conto dei seguenti criteri: la tipologia del cliente, ivi compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale; le caratteristiche dell’ordine del cliente (dimensione dell’ordine in termini di quantità da negoziare e controvalore stimato e la natura dell’ordine); le caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto dell’ordine; 2 Per quanto attiene alle modalità di conferimento degli ordini il Cliente può impartire detti ordini nei limiti di quanto previsto nelle apposite norme contrattuali: di persona telefonicamente tramite la funzione di Trading on line del servizio di Internet Banking (sono inseribili esclusivamente ordini sui mercati azionari gestiti da Borsa italiana) 3 Per quanto non sia dettata una puntuale disciplina della best execution con riguardo al collocamento la Banca si impegna, anche per questo servizio di investimento, al rispetto dei principi generali di agire in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei clienti. POLICY TRASMISSIONE E ESECUZIONE ORDINI – Edizione Settembre 2015 2 /9 - le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l’ordine può essere diretto. In base a quanto sopra la Banca, dopo attenta valutazione, ha stabilito, con riferimento a ciascuna tipologia di strumenti finanziari, il seguente ordinamento di rilevanza decrescente dei fattori di esecuzione con riferimento agli ordini impartiti da clienti al dettaglio o professionali: Strategia di trasmissione degli ordini Tipologie di strumenti finanziari trattati: - Azioni, obbligazioni convertibili, Exchange Trade Fund (ETF), Exchange Traded commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN), fondi chiusi quotati, warrant, covered warrant, certificate e diritti che hanno attualmente come mercato di riferimento i mercati regolamentati italiani gestiti da Borsa italiana - Azioni e titoli similari emessi da Banche di diritto italiano o da loro controllanti quotate su Hi-MTF - Certificate che hanno attualmente come mercato di riferimento il seguente MTF (Sistema multilaterale di negoziazione): Eurotlx - Titoli di Stato ed Obbligazioni quotate sui seguenti mercati regolamentati e MTF (Sistema multilaterale di negoziazione): MOT, Euromot, Extramot, Eurotlx e Hi-MTF Fattori di esecuzione: - Corrispettivo totale - Probabilità di esecuzione - Rapidità di esecuzione - Strategia di esecuzione degli ordini Tipologie di strumenti finanziari trattati: - Titoli di Stato ed Obbligazioni quotate sui seguenti mercati regolamentati e MTF (Sistema multilaterale di negoziazione): MOT, Euromot, Extramot, Eurotlx e Hi-MTF laddove negoziati in conto proprio - Obbligazioni non quotate sui seguenti mercati regolamentati e MTF (Sistema multilaterale di negoziazione): MOT, Euromot, Extramot, Eurotlx e Hi-MTF - Azioni della Banca - Obbligazioni non quotate emesse dalla Banca - Pronti Contro Termine Fattori di esecuzione: - Corrispettivo totale - Dimensione e natura dell’ordine - Probabilità di esecuzione - Rapidità di esecuzione Tuttavia la Banca, avuto riguardo alle caratteristiche dell’ordine ricevuto, può a propria discrezione attribuire un diverso ordine di priorità ai predetti fattori, ponendo al primo posto anziché il corrispettivo totale altri fattori di esecuzione quali ad esempio la dimensione, la natura dell’ordine o la probabilità di esecuzione. Azioni, obbligazioni convertibili, Exchange Trade Fund (ETF), Exchange Traded commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN), fondi chiusi quotati, warrant, covered warrant, certificate e diritti che hanno attualmente come mercato di riferimento i La negoziazione in conto proprio è effettuata al fine di mercati regolamentati esteri garantire liquidità alla Clientela e di ridurre i rischi di Fattori di esecuzione: regolamento. - Corrispettivo totale - Dimensione - Probabilità di regolamento Ogni altra considerazione pertinente ai fini dell’esecuzione dell’ordine quali ad esempio condizioni particolari di mercato. dove il corrispettivo totale (“total consideration”) è costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all’esecuzione. Questi ultimi includono tutte le spese sostenute dal cliente e direttamente collegate all’esecuzione dell’ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, gli oneri fiscali, i costi di regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all’esecuzione dell’ordine. Le commissioni proprie ed i costi della Banca per l’esecuzione dell’ordine rilevano nel corrispettivo totale solo nella fase della scelta della sede di esecuzione fra quelle preselezionate; rapidità di esecuzione (tiene in considerazione il tempo medio intercorso tra la ricezione dell’ordine e la sua esecuzione effettiva nella sede di esecuzione); probabilità di esecuzione (è direttamente correlata alla struttura e profondità della sede di esecuzione) e regolamento (si considera il rischio connesso alle procedure di liquidazione e regolamento delle operazioni ovvero alla possibilità del mancato puntuale rispetto delle obbligazioni di consegna degli strumenti finanziari o dei corrispondenti flussi di pagamento); POLICY TRASMISSIONE E ESECUZIONE ORDINI – Edizione Settembre 2015 3 /9 - dimensioni dell’ordine (potrebbe avere impatto su altri fattori quali il prezzo di esecuzione, la rapidità e la probabilità di esecuzione); In relazione ai criteri di esecuzione sopra indicati, la Banca si riserva, in alcune circostanze, di tenere in maggiore considerazione, ai fini della best execution, altri Fattori di esecuzione rispetto al corrispettivo totale. 3. PROCEDURA PER IDENTIFICAZIONE DELLE SEDI DI ESECUZIONE E DEI SOGGETTI NEGOZIATORI Per ciascuna tipologia di strumento finanziario la Direzione Finanza ha individuato in relazione alla situazione dei mercati finanziari la sede di esecuzione (cd. “Trading Venue”) o i negoziatori sui quali ripone motivato affidamento di ottenere, in modo duraturo, il miglior risultato possibile per l’esecuzione degli ordini del cliente determinato secondo l’importanza relativa dei Fattori di esecuzione indicati nel precedente punto. L’individuazione delle sedi di esecuzione e dei negoziatori è stata definita dalla Banca in piena autonomia e secondo la propria discrezionalità nell’ambito delle linee guida dettate dalla normativa. L’elenco delle Sedi di esecuzione e dei negoziatori per ciascuna tipologia di strumenti finanziari è riportato nell’allegato al presente documento. Il suddetto elenco potrà essere variato dalla Direzione Finanza; inoltre, in particolari circostanze, potranno essere utilizzate, ulteriori sedi di esecuzione e/o negoziatori qualora ritenuto necessario per il conseguimento del miglior risultato possibile per il cliente. La Banca non applicherà commissioni con modalità che comportino una discriminazione indebita tra la diverse Sedi di esecuzione; la scelta tra di esse, pertanto, sarà effettuata solo al fine di assicurare la Best Execution ai clienti. 3.1 Accesso alle sedi di esecuzione per mezzo di un intermediario esterno Con riferimento ai servizi di ricezione e trasmissione di ordini e di gestione di portafogli la Banca ha individuato, in relazione alle diverse tipologie di strumenti finanziari, uno o più intermediari cui affidare l’esecuzione degli ordini di negoziazione sulla base dei seguenti criteri: - - la coerenza delle modalità di esecuzione definite dall’intermediario nell’ambito della propria strategia di esecuzione degli ordini con quelle della Banca; le commissioni e costi applicati per la negoziazione (sono inclusi gli eventuali costi connessi all’impiego di modalità di esecuzione che comportino maggiori oneri in relazione al servizio reso dai Depositari); l’accesso diretto/indiretto ai mercati; la disponibilità di adeguati dispositivi organizzativi ed informatici; l’affidabilità di regolamento; la partecipazione/adesione ai nuovi mercati regolamentati/sistemi multilaterali di negoziazione significativi. La Banca provvede ad acquisire preventivamente l’Execution Policy degli intermediari esterni di cui intende avvalersi e ne verifica la coerenza e la successiva applicazione, con la strategia di best execution degli ordini di negoziazione per la Clientela. Quando i canali primari di trasmissione degli ordini risultano non funzionanti, la Banca potrebbe decidere di dirottare l’operatività su negoziatori diversi da quelli selezionati per quella determinata tipologia di strumento finanziario, senza informare il cliente, al fine di evitare che il ritardo possa compromettere l’esecuzione dell’ordine. Tale operatività può essere attivata sfruttando le POLICY TRASMISSIONE E ESECUZIONE ORDINI – Edizione Settembre 2015 4 /9 connessioni telematiche già in essere con le controparti utilizzate per altre tipologie di strumenti finanziari, che potrebbero accettare anche ordini di diverso tipo. 4. SPECIFICHE ISTRUZIONI DA PARTE DEL CLIENTE Il cliente, all’atto del conferimento dell’ordine, può trasmettere alla Banca un’istruzione specifica avente ad oggetto una Sede di esecuzione, ovvero una particolare modalità di esecuzione, che dovrà essere rispettata dalla Banca ai fini dell’esecuzione dell’ordine stesso. La Banca è tenuta ad eseguire l’ordine in accordo con tale specifica istruzione, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute dal cliente. Se l’istruzione specifica si riferisce solo ad una parte dell’ordine, relativamente agli aspetti dell’ordine non coperti dalla specifica istruzione conferita dal cliente, la Banca applicherà la propria strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini. Il conferimento dell’istruzione specifica “curando” si intende riferito alla totalità dell’ordine. Le eventuali istruzioni specifiche possono pregiudicare le misure previste nella Policy limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni, in quanto possono comportare l’impossibilità di seguire tutte le misure previste nella Policy stessa. Di tale eventualità è data adeguata informativa alla clientela nella documentazione contrattuale. Gli ordini impartiti dal Cliente tramite la funzione di Trading on line sono trasmessi al negoziatore con l’indicazione specifica del mercato di esecuzione in quanto sono inseribili esclusivamente ordini sui mercati azionari gestiti da Borsa italiana. 5. GESTIONE DEGLI ORDINI Le modalità operative di invio degli ordini ai soggetti negoziatori sono riportate nell’allegato al presente documento. La Banca a propria discrezione può aggregare gli ordini del cliente, ordini del cliente con ordini di altri clienti e/o ordini in conto proprio della Banca in accordo con la normativa vigente ed in particolare trattando gli ordini equivalenti dei clienti in successione e con prontezza. L’aggregazione degli ordini sarà effettuata in modo da minimizzare il rischio di penalizzazione di uno qualsiasi dei clienti i cui ordini sono aggregati, rischio insito nell’attività di aggregazione. 6. INFORMATIVA ALLA CLIENTELA La Banca fornisce informazioni appropriate ai propri clienti circa la Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini adottata mediante illustrazione della stessa e consegna di un documento di sintesi, Informativa sulla strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini, in allegato alla “Nota Informativa” consegnata al cliente prima della conclusione del contratto per la prestazione dei servizi di investimento. La Banca acquisisce inoltre all’atto della conclusione del contratto il consenso preliminare esplicito da parte dei Clienti sulla strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini adottata dalla Banca e sulla possibilità che gli ordini impartiti dai Clienti possano essere eseguiti anche al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione. La Banca comunica attraverso il proprio sito internet e rende disponibile presso le proprie filiali l’elenco aggiornato delle sedi di esecuzione e dei negoziatori utilizzati. Le eventuali variazioni delle sedi di esecuzione e dei negoziatori non saranno notificate alla Clientela; è pertanto richiesta la verifica periodica presso i locali della Banca aperti al pubblico o sul sito internet nella sezione POLICY TRASMISSIONE E ESECUZIONE ORDINI – Edizione Settembre 2015 5 /9 Servizi – Informativa – Informativa sui Servizi di Investimento (documento “Informativa MiFID a disposizione della clientela e comunicazioni”). 7. MONITORAGGIO E REVISIONE DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI La Banca verifica su base continuativa il rispetto delle condizioni, modalità e criteri definiti dal presente documento. Il Servizio Ispettorato, in coordinamento con il Servizio Risk Management & Compliance e il Servizio Coordinamento Rete Titoli, verifica a campione il rispetto della Best execution sia su ordini trasmessi a soggetti negoziatori sia su ordini eseguiti in contropartita diretta. Eventuali carenze riscontrate sono oggetto di comunicazione alla Direzione Finanza per gli interventi del caso. La Banca provvede, con cadenza almeno annuale ed anche al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l’esecuzione degli ordini dei clienti, alla revisione della presente strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini, ridefinendo, se necessario, i criteri, le modalità operative, le sedi di esecuzione ed i negoziatori. La Banca comunica alla propria Clientela qualsiasi modifica rilevante apportata alla strategia di esecuzione e tramissione degli ordini adottata e provvede agli opportuni aggiornamenti sul sito internet aziendale. POLICY TRASMISSIONE E ESECUZIONE ORDINI – Edizione Settembre 2015 6 /9 ALLEGATO ELENCO DELLE SEDI DI ESECUZIONE E DEI NEGOZIATORI. ULTIMO AGGIORNAMENTO: 25 GIUGNO 2015 La Banca non è membro di alcun Mercato Regolamentato ed alcun Sistema multilaterale di negoziazione e le sedi di esecuzione/negoziatori, sulle quali fa motivato affidamento per adempiere al proprio obbligo di adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l’esecuzione degli ordini dei clienti, sono state individuate sulla base della procedura sopra descritta, come segue. L’adozione da parte dei soggetti negoziatori utilizzati dalla Banca di una strategia di esecuzione degli ordini di tipo “dinamico” potrebbe comportare che, nel caso di un ordine conferito senza l’indicazione del mercato di esecuzione, detto ordine venga eseguito su un mercato non regolamentato o anche che venga eseguito su più mercati. - Azioni, obbligazioni convertibili, Exchange Trade Fund (ETF), Exchange Traded commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN), fondi chiusi quotati, warrant, covered warrant, certificate e diritti che hanno attualmente come mercato di riferimento i mercati regolamentati italiani gestiti da Borsa italiana Tipologia del servizio prestato: ricezione e trasmissione di ordini Principale negoziatore utilizzato: Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane (ICBPI– sito www.icbpi.it sezione Securities Services MiFID) Altri negoziatori utilizzati: UBS Ltd London, Intermonte Sim, Banca Aletti, Equita Sim, Neonet Securities AB e Banca IMI. Sede di esecuzione: la sede scelta dai negoziatori in base alla propria strategia di esecuzione - Azioni e titoli similari emessi da Banche di diritto italiano o da loro controllanti quotate su Hi-MTF Tipologia del servizio prestato: ricezione e trasmissione di ordini Principale negoziatore utilizzato: Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane (ICBPI) Sede di esecuzione: la sede scelta dai negoziatori in base alla propria strategia di esecuzione - Azioni, obbligazioni convertibili, Exchange Trade Fund (ETF), Exchange Traded commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN), fondi chiusi quotati, warrant, covered warrant, certificate e diritti che hanno attualmente come mercato di riferimento i mercati regolamentati esteri Tipologia del servizio prestato: ricezione e trasmissione di ordini Principale negoziatore utilizzato: Neonet Securities AB (sito www.neonet.com sezione Execution services) Altri negoziatori utilizzati: UBS Ltd London, Royal Bank of Canada e Banca IMI. Sede di esecuzione: la sede scelta dai negoziatori in base alla propria strategia di esecuzione - Certificate che hanno attualmente come mercato di riferimento il seguente MTF (Sistema multilaterale di negoziazione): Eurotlx Tipologia del servizio prestato: ricezione e trasmissione di ordini POLICY TRASMISSIONE E ESECUZIONE ORDINI – Edizione Settembre 2015 7 /9 Principale negoziatore utilizzato: Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane (ICBPI) Sede di esecuzione: la sede scelta dai negoziatori in base alla propria strategia di esecuzione - Titoli di Stato ed Obbligazioni quotate sui seguenti mercati regolamentati e MTF (Sistema multilaterale di negoziazione): MOT, Euromot, Extramot, Eurotlx e Hi-MTF Tipologia del servizio prestato: ricezione e trasmissione di ordini Principale negoziatore utilizzato: Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane (ICBPI) Sede di esecuzione: la sede scelta dai negoziatori in base alla propria strategia di esecuzione In considerazione delle caratteristiche dell’ordine (dimensione, e/o natura dell’ordine) la Banca può eseguire l’ordine in contropartita diretta (servizio di negoziazione per conto proprio – sede di esecuzione: Banca Passadore in qualità di negoziatore per conto proprio. Relativamente a tutte le casistiche di cui sopra per cui viene prestato il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, gli ordini sono trasmessi in modalità telematica interconnessa al negoziatore principale utilizzato che effettua la negoziazione in accordo con la sua execution/transmission policy. A maggior tutela del cliente, qualora nel normale processo di trasmissione telematica degli ordini dovessero rilevarsi anomalie, la Banca può inoltrare l’ordine utilizzando un negoziatore previsto per un'altra tipologia di strumenti finanziari. Sono inoltre previsti collegamenti telefonici con i soggetti negoziatori. - Azioni della Banca Tipologie del servizio prestato: Esecuzione di ordini per conto dei clienti Negoziazione per conto proprio Sede di esecuzione: Banca Passadore in qualità di negoziatore per conto proprio. - Titoli di Stato ed Obbligazioni non quotate sui seguenti mercati regolamentati e MTF (Sistema multilaterale di negoziazione): MOT, Euromot, Extramot, Eurotlx e Hi-MTF Tipologia del servizio prestato: negoziazione per conto proprio Sede di esecuzione: Banca Passadore in qualità di negoziatore per conto proprio. La Banca esegue l’ordine in contropartita diretta (servizio di negoziazione per conto proprio), in normali condizioni di mercato, con ricerca Best Execution in base al prezzo prevalente applicabile su circuito Bloomberg alla pagina multi-contributor “ALLQ” dai Market Makers, incrementato/diminuito di uno spread massimo di 50bps, che per criteri di affidabilità, professionalità, qualità del servizio e puntualità nel regolamento garantiscono il miglior servizio. - Obbligazioni non quotate emesse dalla Banca con Prospetto di Base depositato in Consob a giugno 2015 Tipologia del servizio prestato: Negoziazione per conto proprio (come fornitore di liquidità) Sede di esecuzione: Banca Passadore in qualità di negoziatore per conto proprio. POLICY TRASMISSIONE E ESECUZIONE ORDINI – Edizione Settembre 2015 8 /9 - Obbligazioni non quotate emesse dalla Banca antecedenti a quelle emesse con Prospetto di Base depositato in Consob a giugno 2015 Tipologia del servizio prestato: Esecuzione di ordini per conto dei clienti con ricerca di una controparte acquirente nella compagine della propria clientela. Tipologia del servizio prestato: Negoziazione per conto proprio (come fornitore di liquidità) Sede di esecuzione: Banca Passadore in qualità di negoziatore per conto proprio. Qualora non fosse possibile reperire un acquirente all’interno della propria clientela la Banca acquista tali titoli in contropartita diretta nel rispetto dei principi della “best execution” ed in base a quanto previsto nel relativo Prospetto. Per il relativo pricing si rimanda: - per le obbligazioni emesse con Prospetto di Base depositato in Consob a giugno 2015 alla “Politica di valutazione e pricing dei prestiti obbligazionari di propria emissione” - per le emissioni antecedenti al documento “Obbligazioni proprie emesse ante giugno 2015: impegno al riacquisto” entrambi i documenti sono disponibili sul sito Internet della Banca all’indirizzo www.bancapassadore.it sezione Servizi-Informativa-Informativa sui servizi di investimento ed a richiesta presso i locali della Banca aperti al pubblico. - Pronti Contro Termine Tipologia del servizio prestato: Negoziazione per conto proprio (con quotazione riferita alla curva dei tassi del mercato interbancario) Gli ordini riferiti ad operazioni di pronti c/termine sono eseguiti dalla Banca ponendosi in contropartita diretta con il cliente. La determinazione del prezzo “a termine” avviene sulla base di un tasso d’interesse proposto dalla Banca ed accettato dall’investitore. Il tasso di cui sopra è proposto dalla Banca considerando l’andamento dei tassi di interesse nei principali mercati monetari su scadenze analoghe a quelle dell’ordine da eseguire. POLICY TRASMISSIONE E ESECUZIONE ORDINI – Edizione Settembre 2015 9 /9