sentenza n. 6917/43/16 depositata il 13 settembre
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sentenza n. 6917/43/16 depositata il 13 settembre
REG.GENERALE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE ......... DI MILANO SEZIONE 43 riunita con l'intervento dei Signori: TUCCI VITO Presidente FUSARO SERGIO Relatore RENNA ANGELO Giudice ha emesso la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 9859/2014 depositato il 13/11/2014 - avverso ISCR А RUOLO n° 2014/251022 IRES-ALTR0 2009 SANZ. INT contro: AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINC!ALE II DI MILANO proposto dal ricorrente: ================ - SOCIETA' COOPERATIVA VIA ================== 20100 MILANO MI difeso da: BUSCEMI DR. SALVATORE BUSCEMI RAG. ANTONINO VIALE MONTENERO 17 20100 MILANO MI pag. 1 20/06/2016 ore 15:00 MOTIVI DELLA DECISIONE La Società ===================================== società cooperativa, con sede in Milano, in persona del suo legale rappresentante pro tempore ===============, ha proposto ricorso avverso la cartella esattoriale, notificatale il 22 luglio 2014, portante l'iscrizione а ruolo а seguito di avviso di rettifica ех art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973, con cui l’Equitalia Nord S.p.a., Agente della Riscossione per la Provincia di Milano, le aveva intimato il pagamento della somma complessiva di Euro 73.400,37, comprensiva di interessi, sanzioni е diritti di notifica, conseguente аl mancato riconoscimento delle detrazioni relative а spese sostenute nell'anno 2009 per gli interventi finalizzati al risparmio energetico eseguiti sugli immobili sociali. La ricorrente ha eccepito, in primo luogo, la illegittimita della rettifica operata dall'Ufficio реr palese violazione dell'art. 1, commi da 344 а 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, е del D.M. 19 febbraio 2007, contemplanti il diritto ad una detrazione dall'imposta lorda del 55 % delle spese sostenute е documentate per interventi di riqualificazione energetica su qualunque categoria di edifici, purché già esistenti, senza subordinare la possibilità di fruire di tale agevolazione ad altra condizione, soggettiva о oggettiva, deducendo che l'interpretazione restrittiva contenuta nelle risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 340 е n. 303/Е del 2008 in merito all'ambito applicativo di tali disposizioni non risultava confortata dal testo normativo. Richiamando, quindi, la particolare natura delle cooperative а proprietà indivisa, assimilate dal legislatore alle persone fisiche per il fine mutualistico da cui sono caratterizzate, la ricorrente ha concluso chiedendo dichiararsi illegittimo е quindi annullare l'atto impugnato sia per la rettifica che per l'iscrizione а ruolo е la cartella di pagamento, dichiarando infondato il diniego al diritto alla detrazione dell'imposta, con vittoria di spese ed onorari di lite. Costituitosi in giudizio, l'Ufficio ha ribadito la legittimità del proprio operato, richiamandosi alle considerazioni svolte nelle risoluzioni poste а fondamento della iscrizione а ruolo portata dalla cartella di pagamento impugnata, ed ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso е la conferma della pretesa erariale avanzata, con la conseguente condanna della controparte alla rifusione delle spese е degli onorari di causa. All’esito della odierna discussione, ritiene la Commissione che il ricorso sia fondato е che, pertanto, meriti l’accoglimento. Prescindendo, invero, da ogni considerazione relativa alla particolare natura giuridica delle cooperative edilizie а proprietà indivisa, per le quali i costi degli interventi eseguiti finirebbero comunque per essere riversati sui soci assegnatari degli immobili, rileva la Commissione che, ai fini della risoluzione della controversia, sia necessario prendere le mosse dalla normativa che ha introdotto ]'agevolazione in questione, stabilendo i presupposti per la relativa fruizione е le modalità per conseguirne il riconoscimento. L'art.1, commi da 344 а 349 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), prevede una '"detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti а carico del contribuente" delle "spese documentate" sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, stabilendone le modalità di fruizione е le condizioni per il riconoscimento del beneficio (asseverazione della rispondenza dell'intervento da parte di un tecnico abilitato ed acquisizione della certificazione energetica о di un attestato di qualificazione energetica dell'edificio predisposto ed asseverato da Ш1 professionista abilitato). L'art. 2 del D. М. 19 febbraio 2007, recante "Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica de] patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", volto alla individuazione dei "soggetti ammessi alla detrazione", dispone che la detrazione spetta "alle persone fisiche, agli enti ed ai soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi ......, non titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi ....", nonché "ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi ....sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti о su unita immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti о detenuti". Le norme in questione, com’è possibile desumere dal puro е semplice esame del testo delle medesime, non contemplano alcuna distinzione, ne di carattere soggettivo ne di carattere oggettivo, ai fini del riconoscimento della detrazione, legittimando alla relativa fruizione qualunque tipo di contribuente, sia esso persona fisica о persona giuridica, che abbia sostenuto le spese per gli interventi in parola su qualunque categoria di immobili, purché già esistente. А fronte del testuale dettato normativo richiamato in precedenza, l'interpretazione restrittiva operata dall'Agenzia delle Entrate, volta a limitare il diritto alla fruizione del beneficio ai soli "fabbricati strumentali utilizzati dalle società nell'esercizio della propria attività imprenditoriale" е, quindi, in definitiva, ai soli soggetti utilizzatori degli immobili, escludendone l'applicabilità agli «immobili che rappresentano l'oggetto dell'attività esercitata, come gli immobili merce о immobili locati о assegnati a terzi", non può essere condivisa proprio perché non supportata in alcun modo dal contenuto delle disposizioni vigenti. La tesi dell'Agenzia, fondata sull'interpretazione sistematica della normativa, secondo cui il riconoscimento della detrazione alle società immobiliari di ristrutturazione procurerebbe in capo а tali soggetti ulteriori specifici vantaggi non rispondenti allo scopo perseguito dalla legge, che è quello di favorire esclusivamente i soggetti che utilizzano i beni immobili oggetto di riqualificazione energetica, costituisce, infatti, una affermazione del tutto priva di riscontro normativo, posto che, se il legislatore avesse avuto effettivamente tale intento, avrebbe senz'altro espresso le precisazioni necessarie per limitare l'applicabilità del beneficio nel senso ritenuto più opportuno, cosa che, invece, non è avvenuta. Ben più ragionevole, pertanto, deve ritenersi l'assunto secondo cui la fondamentale "ratio" delle agevolazioni introdotte dalla normativa in esame sia unicamente quella di incentivare il risparmio energetico nell'interesse della collettività, riconoscendo il beneficio al soggetto che sostiene le spese dell'intervento che presenti le caratteristiche stabilite e prescindendo del tutto sia dall'attività svolta dallo stesso, sia dal fatto che utilizzi o meno direttamente il bene oggetto dell'intervento. Alla luce di tali considerazioni, la detrazione operata dalla ricorrente nel rispetto delle condizioni prescritte, non contestate dall'Ufficio, deve considerarsi del tutto legittima, con il conseguente accoglimento del ricorso. In considerazione della natura della controversia, vertente in ordine ad una questione di carattere interpretativo di diritto, nonché della circostanza che l'iniziativa dell'Ufficio risultava giustificata dalla esistenza di un orientamento di carattere generale, la Commissione ritiene di poter ravvisare nella fattispecie i giusti motivi che legittimano la integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio. P. Q. M. La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate. (