82 - unitel

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La procedura di accesso alle detrazioni richiede l'asseverazione del
tecnico specializzato
Guida alle Novità Fiscali, Il Sole 24 Ore, n. 5, 1 giugno 2007, p. 43
a cura di Sandro Cerato, Fabio Balestra
L'articolo 1, commi 334-349, della legge 296/2006 ammette in detrazione le spese sostenute nel
corso del periodo d'imposta 2007 in relazione a determinati interventi di riqualificazione energetica
di edifici esistenti. Esistono in linea di sintesi quattro tipologie di interventi agevolabili le cui esatte
definizioni sono contenute nell'articolo 3 del decreto interministeriale del 19 febbraio 2007, che si
schematizza nella tabella riportata in questa pagina. Il decreto dell'Economia e delle Finanze del
19 febbraio 2007 ha identificato tutti gli adempimenti da porre in essere ai fini del riconoscimento
della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici.
Interventi agevolabili
OBIETTIVO
Riduzione della
trasmittanza termica U
degli elementi opachi
costituenti l'involucro
edilizio, comprensivi delle
opere provvisionali ed
accessorie
Riduzione della
trasmittanza termica U
delle finestre comprensive
degli infissi
Interventi impiantistici
concernenti la
climatizzazione invernale
e/o la produzione di acqua
calda
OPERAZIONE (*)
Fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle
caratteristiche termiche delle strutture esistenti
Fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla
realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti,
per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti
Demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo
Miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la
fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso
Miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti,
con integrazioni e sostituzioni
Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche,
elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie
per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente
collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento
Smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale
esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le
apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle
opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regole d'arte, di
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
compensazione.
Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al
generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione,
sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione
nonché sui sistemi di emissione
(*) Sono comprese nell'agevolazione anche le prestazioni professionali necessarie alla
realizzazione degli interventi sopra evidenziati.
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I soggetti che intendono avvalersi della detrazione relativa alle spese in oggetto devono porre in
essere i seguenti adempimenti:
1) acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai
pertinenti requisiti richiesti. L'asseverazione presentata dal tecnico può anche essere compresa
nell'ambito di quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate,
obbligatoria ai sensi dell'articolo 8 comma 2, del Dlgs 19 agosto 2005 n. 192. Qualora sia
effettuato, per lo stesso edificio o unità immobiliare, più di un intervento fra quelli per i quali è
possibile fruire della detrazione, l'asseverazione del tecnico può avere carattere unitario e fornire
tutti i dati in modo unico e onnicomprensivo;
2) acquisire e trasmettere entro sessanta giorni dalla fine dei lavori e, comunque, non oltre il 29
febbraio 2008, all'Enea ovvero, per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno
solare, non oltre sessanta giorni dalla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2007, la seguente documentazione:
copia dell'attestato di certificazione energetica prodotto successivamente alla
esecuzione degli interventi utilizzando le procedure approvate dagli enti pubblici preposti (regioni,
province autonome e comuni) oppure in assenza delle citate procedure copia dell'attestato di
qualificazione energetica contenente i dati elencati nello schema di cui all'allegato A del decreto in
esame.
Profilo professionale del tecnico abilitato
Secondo quanto disposto dall'articolo 6 del decreto interministeriale, per tecnico abilitato si
intende un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle
competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli ordini professionali degli
ingegneri o degli architetti, ovvero ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali.
In riferimento alle spese sostenute per far fronte alle prestazioni professionali si tiene a
precisare che anche queste rilevano ai fini della detrazione.
Si tiene a specificare che l'attestato di certificazione energetica, ovvero di qualificazione
energetica, è prodotto da un tecnico abilitato, che può essere il medesimo tecnico che produce
l'asseverazione di cui alla lettera a) dell'articolo 4 del decreto interministeriale (riportato nel testo
al precedente al punto 1).
la scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati elencati nello
schema di cui all'allegato E al presente decreto ai fini dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo
11 il quale dispone che l'Enea, dopo aver elaborato le informazioni ricevute, trasmette entro il 31
dicembre 2008 agli enti preposti una relazione sui risultati degli interventi.
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Una volta inviata la suddetta documentazione il contribuente ottiene e conserva ricevuta
informatica inviando la documentazione: attraverso il sito internet www.acs.enea.it disponibile
dal 30 aprile 2007.
In alternativa la medesima documentazione può essere inviata, entro gli stessi termini e a mezzo
raccomandata con ricevuta semplice, a: Enea, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e
sviluppo sostenibile, via Anguillarese, 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma), specificando
come riferimento: "Finanziaria 2007 - riqualificazione energetica".
3) effettuare il pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi mediante
bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del
beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva, ovvero il codice fiscale del soggetto a
favore del quale il bonifico è effettuato.
Questa condizione è richiesta per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) (persone
fisiche e i soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir non titolari di reddito d'impresa).
Nessuna particolare modalità di pagamento viene richiesta per i soggetti imprenditori;
4) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari:
l'asseverazione del tecnico abilitato;
la ricevuta informatica di trasmissione all'Enea;
le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la
realizzazione degli interventi;
la ricevuta del bonifico bancario, ovvero del bonifico postale, attraverso il quale è stato
effettuato il pagamento solo per i soggetti non imprenditori di cui all'articolo 2, c. 1, lettera a).
Qualora le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano poste in essere da soggetti non tenuti
all'osservanza delle disposizioni di cui al Dpr 633/1972 la prova delle spese può essere costituita
da altra idonea documentazione.
Gli interventi su parti comuni di edifici
Nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni degli edifici di cui all'articolo 1117
Cc, va altresì conservata ed esibita:
copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
se i lavori sono effettuati dal detentore, ad esempio il conduttore, va altresì
conservata ed esibita la dichiarazione del possessore, ad esempio il proprietario, di consenso
all'esecuzione dei lavori.
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Cumulabilità con altre agevolazioni e comunicazione di inizio lavori
Le detrazioni disposte dal decreto in oggetto non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali
previste da altre disposizioni di legge nazionali, dunque nel momento stesso in cui un contribuente
usufruisce delle disposizioni in oggetto non potrà certo avvalersi della detrazione del 36% sugli
interventi di recupero del patrimonio edilizio A tale proposito, si tiene a precisare che il decreto del
19 febbraio 2007 non richiede espressamente di inviare comunicazione preventiva di inizio lavori
al Centro Operativo di Pescara. Tuttavia l'articolo 1, comma 348, della legge 296/2006 collega la
detrazione del 55% oggetto di disamina con la disciplina contenuta nella legge 449/1997 e nelle
relative norme di attuazione di cui al decreto 41/1998. Nel rispetto della ratio di queste
disposizioni sembrerebbe dunque necessario, o comunque opportuno, inviare all'Agenzia delle
entrate di Pescara l'apposita comunicazione (la quale tuttavia mal si concilia con le caratteristiche
dell'agevolazione di cui ci stiamo occupando).
La procedura
Adempimenti necessari per l'ottenimento della detrazione 55%
Ø
Asservazione di un tecnico qualificato
può essere compresa nell'ambito di
quella resa dal direttore lavori sulla
conformità al progetto delle opere
realizzate (Dlgs 192/2005)
Ø
Acquisizione e trasmissione a Enea di:
attestato di certificazione/qualificazione
energetica
scheda informativa relativa agli interventi
realizzati
Ø
Ø
Conservazione ed esibizione in caso di richiesta
di:
Effettuare, nel caso di beneficiari non
imprenditori, il pagamento delle spese per
interventi con bonifico bancario o postale
asservazione del tecnico
ricevuta informatica di trasmissione a Enea
con causale di versamento e dati del
beneficiario della detrazione
fatture/ricevute per le spese
ricevute/bonifici
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In conclusione, visti i dubbi in merito appare prudente procedere comunque alla predisposizione della
comunicazione almeno fino a che non interverranno definitivi chiarimenti in merito.
Gli esperti sciolgono i dubbi
Agevolazione spettante anche agli imprenditori
D. Sono un imprenditore individuale e sono interessato ad usufruire della "nuova"
detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica; chiedo se il beneficio è
esteso anche alle imprese o è limitato alle persone fisiche. Inoltre se il comune non ha
provveduto ad approvare procedure e metodologie di attestazione dell'intervento di
riqualificazione come si deve comportare il tecnico?
R. La definizione utilizzata dalla Finanziaria 2007 all'articolo 1, commi 344-347, dove
appunto si parla di "detrazione dall'imposta lorda", apre l'agevolazione a tutti i soggetti. Più
specificamente il decreto 19 febbraio 2007 all'articolo 2, comma 1, richiama come
beneficiari dell'agevolazione: "i soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le
spese per la esecuzione degli interventi di cui al predetto articolo 1, commi da 2 a 5, sugli
edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi
categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti". Dunque ogni soggetto titolare di
reddito d'impresa può usufruire delle detrazioni e dunque sono ammessi al beneficio
imprenditori individuali, società di persone, società di capitali e anche enti non commerciali
nel caso di utilizzo di immobili per attività commerciali. Per quanto concerne la circostanza
in cui il Comune non avesse già attivato le apposite procedure per la certificazione degli
interventi, il tecnico abilitato deve produrre attestato di qualificazione energetica indicando
i dati richiesti dall'allegato A al decreto in esame.
Più interventi sullo stesso fabbricato
D. Più proprietari all'interno di uno stesso fabbricato decidono di intervenire sull'immobile
ponendo in essere un intervento agevolabile secondo le nuovi disposizioni della Finanziaria
inerenti alla riqualificazione energetica. E' necessario che ognuno richieda l'asseverazione
di un tecnico? Quali comunicazioni devono essere eseguite?
R. E' necessario che un tecnico abilitato rilasci una asseverazione che attesti la rispondenza
degli interventi ai requisiti richiesti dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007 agli articoli 6,
7, 8 e 9. In caso di più interventi su un medesimo edificio l'asseverazione può essere unica
e riferita all'operazione effettuata nel suo complesso. L'attestazione del tecnico e la scheda
informativa relativa agli interventi effettuati vanno inviati entro 60 giorni dalla fine dei
lavori (e comunque entro il 29 febbraio 2008) all'Enea che relazionerà i risultati agli organi
preposti entro il 31 dicembre 2008.
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Pannelli solari in condominio
D. Un condominio decide di istallare i pannelli solari usufruendo dell'agevolazione del 55%.
Alcuni soggetti sono proprietari, altri sono inquilini in affitto. Quali documenti occorre
redigere e conservare? Inoltre si possono pagare alcuni compensi di modico valore relativi
all'intervento in contanti?
R. Oltre all'attestazione rilasciata dal tecnico occorre conservare la ricevuta dell'invio della
documentazione all'Enea, le fatture (o gli altri documenti) comprovanti le spese sostenute,
le ricevute di bonifici bancari o postali e, nel caso proposto, copia della delibera
dell'assemblea condominiale in riferimento all'intervento di riqualificazione energetica con
allegata la tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi effettuati su parti
comuni.
Inoltre, nel caso di inquilini partecipanti agli interventi, occorre tenere agli atti copia della
dichiarazione del proprietario che acconsente all'esecuzione dell'intervento nel caso in cui
sia l'affittuario a provvedervi.
In
merito
alle
modalità
di
pagamento,
i
soggetti
non
imprenditori
devono
obbligatoriamente effettuare bonifici bancari o postali mentre i soggetti imprenditori
possono effettuare i pagamenti anche secondo altre modalità.
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