82 - unitel
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La procedura di accesso alle detrazioni richiede l'asseverazione del tecnico specializzato Guida alle Novità Fiscali, Il Sole 24 Ore, n. 5, 1 giugno 2007, p. 43 a cura di Sandro Cerato, Fabio Balestra L'articolo 1, commi 334-349, della legge 296/2006 ammette in detrazione le spese sostenute nel corso del periodo d'imposta 2007 in relazione a determinati interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. Esistono in linea di sintesi quattro tipologie di interventi agevolabili le cui esatte definizioni sono contenute nell'articolo 3 del decreto interministeriale del 19 febbraio 2007, che si schematizza nella tabella riportata in questa pagina. Il decreto dell'Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007 ha identificato tutti gli adempimenti da porre in essere ai fini del riconoscimento della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici. Interventi agevolabili OBIETTIVO Riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie Riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi Interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda OPERAZIONE (*) Fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti Fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti Demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo Miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso Miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento Smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regole d'arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a compensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione (*) Sono comprese nell'agevolazione anche le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi sopra evidenziati. UNITELNews24 n. 13 82 I soggetti che intendono avvalersi della detrazione relativa alle spese in oggetto devono porre in essere i seguenti adempimenti: 1) acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti. L'asseverazione presentata dal tecnico può anche essere compresa nell'ambito di quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'articolo 8 comma 2, del Dlgs 19 agosto 2005 n. 192. Qualora sia effettuato, per lo stesso edificio o unità immobiliare, più di un intervento fra quelli per i quali è possibile fruire della detrazione, l'asseverazione del tecnico può avere carattere unitario e fornire tutti i dati in modo unico e onnicomprensivo; 2) acquisire e trasmettere entro sessanta giorni dalla fine dei lavori e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2008, all'Enea ovvero, per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, non oltre sessanta giorni dalla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, la seguente documentazione: copia dell'attestato di certificazione energetica prodotto successivamente alla esecuzione degli interventi utilizzando le procedure approvate dagli enti pubblici preposti (regioni, province autonome e comuni) oppure in assenza delle citate procedure copia dell'attestato di qualificazione energetica contenente i dati elencati nello schema di cui all'allegato A del decreto in esame. Profilo professionale del tecnico abilitato Secondo quanto disposto dall'articolo 6 del decreto interministeriale, per tecnico abilitato si intende un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali. In riferimento alle spese sostenute per far fronte alle prestazioni professionali si tiene a precisare che anche queste rilevano ai fini della detrazione. Si tiene a specificare che l'attestato di certificazione energetica, ovvero di qualificazione energetica, è prodotto da un tecnico abilitato, che può essere il medesimo tecnico che produce l'asseverazione di cui alla lettera a) dell'articolo 4 del decreto interministeriale (riportato nel testo al precedente al punto 1). la scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati elencati nello schema di cui all'allegato E al presente decreto ai fini dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 11 il quale dispone che l'Enea, dopo aver elaborato le informazioni ricevute, trasmette entro il 31 dicembre 2008 agli enti preposti una relazione sui risultati degli interventi. UNITELNews24 n. 13 83 Una volta inviata la suddetta documentazione il contribuente ottiene e conserva ricevuta informatica inviando la documentazione: attraverso il sito internet www.acs.enea.it disponibile dal 30 aprile 2007. In alternativa la medesima documentazione può essere inviata, entro gli stessi termini e a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, a: Enea, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese, 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: "Finanziaria 2007 - riqualificazione energetica". 3) effettuare il pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva, ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Questa condizione è richiesta per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) (persone fisiche e i soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir non titolari di reddito d'impresa). Nessuna particolare modalità di pagamento viene richiesta per i soggetti imprenditori; 4) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari: l'asseverazione del tecnico abilitato; la ricevuta informatica di trasmissione all'Enea; le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi; la ricevuta del bonifico bancario, ovvero del bonifico postale, attraverso il quale è stato effettuato il pagamento solo per i soggetti non imprenditori di cui all'articolo 2, c. 1, lettera a). Qualora le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano poste in essere da soggetti non tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al Dpr 633/1972 la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione. Gli interventi su parti comuni di edifici Nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni degli edifici di cui all'articolo 1117 Cc, va altresì conservata ed esibita: copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese; se i lavori sono effettuati dal detentore, ad esempio il conduttore, va altresì conservata ed esibita la dichiarazione del possessore, ad esempio il proprietario, di consenso all'esecuzione dei lavori. UNITELNews24 n. 13 84 Cumulabilità con altre agevolazioni e comunicazione di inizio lavori Le detrazioni disposte dal decreto in oggetto non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali, dunque nel momento stesso in cui un contribuente usufruisce delle disposizioni in oggetto non potrà certo avvalersi della detrazione del 36% sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio A tale proposito, si tiene a precisare che il decreto del 19 febbraio 2007 non richiede espressamente di inviare comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara. Tuttavia l'articolo 1, comma 348, della legge 296/2006 collega la detrazione del 55% oggetto di disamina con la disciplina contenuta nella legge 449/1997 e nelle relative norme di attuazione di cui al decreto 41/1998. Nel rispetto della ratio di queste disposizioni sembrerebbe dunque necessario, o comunque opportuno, inviare all'Agenzia delle entrate di Pescara l'apposita comunicazione (la quale tuttavia mal si concilia con le caratteristiche dell'agevolazione di cui ci stiamo occupando). La procedura Adempimenti necessari per l'ottenimento della detrazione 55% Ø Asservazione di un tecnico qualificato può essere compresa nell'ambito di quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (Dlgs 192/2005) Ø Acquisizione e trasmissione a Enea di: attestato di certificazione/qualificazione energetica scheda informativa relativa agli interventi realizzati Ø Ø Conservazione ed esibizione in caso di richiesta di: Effettuare, nel caso di beneficiari non imprenditori, il pagamento delle spese per interventi con bonifico bancario o postale asservazione del tecnico ricevuta informatica di trasmissione a Enea con causale di versamento e dati del beneficiario della detrazione fatture/ricevute per le spese ricevute/bonifici UNITELNews24 n. 13 85 In conclusione, visti i dubbi in merito appare prudente procedere comunque alla predisposizione della comunicazione almeno fino a che non interverranno definitivi chiarimenti in merito. Gli esperti sciolgono i dubbi Agevolazione spettante anche agli imprenditori D. Sono un imprenditore individuale e sono interessato ad usufruire della "nuova" detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica; chiedo se il beneficio è esteso anche alle imprese o è limitato alle persone fisiche. Inoltre se il comune non ha provveduto ad approvare procedure e metodologie di attestazione dell'intervento di riqualificazione come si deve comportare il tecnico? R. La definizione utilizzata dalla Finanziaria 2007 all'articolo 1, commi 344-347, dove appunto si parla di "detrazione dall'imposta lorda", apre l'agevolazione a tutti i soggetti. Più specificamente il decreto 19 febbraio 2007 all'articolo 2, comma 1, richiama come beneficiari dell'agevolazione: "i soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui al predetto articolo 1, commi da 2 a 5, sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti". Dunque ogni soggetto titolare di reddito d'impresa può usufruire delle detrazioni e dunque sono ammessi al beneficio imprenditori individuali, società di persone, società di capitali e anche enti non commerciali nel caso di utilizzo di immobili per attività commerciali. Per quanto concerne la circostanza in cui il Comune non avesse già attivato le apposite procedure per la certificazione degli interventi, il tecnico abilitato deve produrre attestato di qualificazione energetica indicando i dati richiesti dall'allegato A al decreto in esame. Più interventi sullo stesso fabbricato D. Più proprietari all'interno di uno stesso fabbricato decidono di intervenire sull'immobile ponendo in essere un intervento agevolabile secondo le nuovi disposizioni della Finanziaria inerenti alla riqualificazione energetica. E' necessario che ognuno richieda l'asseverazione di un tecnico? Quali comunicazioni devono essere eseguite? R. E' necessario che un tecnico abilitato rilasci una asseverazione che attesti la rispondenza degli interventi ai requisiti richiesti dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007 agli articoli 6, 7, 8 e 9. In caso di più interventi su un medesimo edificio l'asseverazione può essere unica e riferita all'operazione effettuata nel suo complesso. L'attestazione del tecnico e la scheda informativa relativa agli interventi effettuati vanno inviati entro 60 giorni dalla fine dei lavori (e comunque entro il 29 febbraio 2008) all'Enea che relazionerà i risultati agli organi preposti entro il 31 dicembre 2008. UNITELNews24 n. 13 86 Pannelli solari in condominio D. Un condominio decide di istallare i pannelli solari usufruendo dell'agevolazione del 55%. Alcuni soggetti sono proprietari, altri sono inquilini in affitto. Quali documenti occorre redigere e conservare? Inoltre si possono pagare alcuni compensi di modico valore relativi all'intervento in contanti? R. Oltre all'attestazione rilasciata dal tecnico occorre conservare la ricevuta dell'invio della documentazione all'Enea, le fatture (o gli altri documenti) comprovanti le spese sostenute, le ricevute di bonifici bancari o postali e, nel caso proposto, copia della delibera dell'assemblea condominiale in riferimento all'intervento di riqualificazione energetica con allegata la tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi effettuati su parti comuni. Inoltre, nel caso di inquilini partecipanti agli interventi, occorre tenere agli atti copia della dichiarazione del proprietario che acconsente all'esecuzione dell'intervento nel caso in cui sia l'affittuario a provvedervi. In merito alle modalità di pagamento, i soggetti non imprenditori devono obbligatoriamente effettuare bonifici bancari o postali mentre i soggetti imprenditori possono effettuare i pagamenti anche secondo altre modalità. UNITELNews24 n. 13 87