guida rapida detrazione 65% risparmio energetico

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guida rapida detrazione 65% risparmio energetico
Service plus di Turati Antonio
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GUIDA RAPIDA DETRAZIONE 65%
RISPARMIO ENERGETICO
NB= Precisiamo che siamo un’azienda termoidraulica che ha sviluppato questa guida a servizio della propria
clientela o per nuovi clienti che intendono usufruire dei nostri servizi. Non siamo una società di consulenza per
benefici fiscali e non siamo in alcun modo legati a ENEA o Agenzia delle entrate.
La detrazione del 65% spetta per le spese sostenute dai privati (comprendendo nell’ importo agevolabile
anche l’ IVA pagata) dai professionisti e dalle imprese, per quote annuali di pari importo suddivise
obbligatoriamente per un periodo di 10 anni, fino a concorrenza dei limiti massimi di detrazione indicati per
ciascuna tipologia di intervento.
La detrazione avrà decorso dall’anno fiscale successivo all’anno di esecuzione dei lavori e per i 10 anni
seguenti, senza nessuna differenziazione rispetto al passato per persone di età superiore ai 75-80 anni.
In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero,
esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
In caso di variazione della titolarità dell’ immobile durante il periodo di godimento dell’agevolazione, le
quote di detrazione residue possono essere fruite dal nuovo titolare, salvo diverso accordo tra le parti che va
indicato nell’atto di trasferimento.
Il beneficio rimane sempre in capo al conduttore o al comodatario in caso dovesse cessare il contratto di
locazione o comodato.
Legittimati a fruire della detrazione sono i contribuenti che possiedono o detengono l’immobile sul quale
vengono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica, e che sostengono le relative spese.
In particolare i soggetti che hanno diritto all’agevolazione del 65% sono:
• Proprietari e loro familiari conviventi ;
• Titolari di diritti reali (nuda proprietà, uso, usufrutto, abitazione, comodato) e loro familiari conviventi ;
• Inquilini e condomini ;
• Contribuenti che conseguono reddito di impresa (persone fisiche, società di persone,
società di capitali, imprese di famiglia);
• Enti pubblici e privati che non svolgano attività commerciale ;
Tale detrazione non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali statali (esempio 50%) o con i contributi degli
enti regionali, provinciali o locali, previsti per i medesimi interventi.
Gli interventi ammessi all’agevolazione fiscale ( e i relativi massimali) sono i seguenti :
-
Riqualificazione energetica edifici esistenti (100.000) ;
Interventi sull’involucro degli edifici (60.000) ;
Installazione pannelli solari (comma 349) (60.000) ;
Sostituzione impianti climatizzazione invernale (30.000) ;
Il Decreto attuativo indica tra le spese detraibili, oltre a quelle necessarie per l’acquisto e l’ installazione del
bene, quelle relative a eventuali:
- prestazioni professionali (ad esempio per acquisire la certificazione energetica) ;
- richiesta per fruire del beneficio e le spese di progettazione dell’impianto ;
- spese impiantistiche sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento di risparmio
energetico (esempio opere murarie, opere elettriche,…)
In relazione ai lavori di riqualificazione dell’impianto termico, inoltre è necessario che gli edifici siano già
esistenti (non valido tale beneficio per immobili nuova costruzione) e presentino specifiche caratteristiche
quali, ad esempio essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto
dell’intervento (tranne nel caso in cui si installano pannelli solari, comma 349).
Per accedere al recupero fiscale statale del 65 % comma 347 (impianto di riscaldamento), occorre installare
una caldaia a condensazione (o eventuale altra tipologia di riscaldamento prevista dalla legge in vigore ),
inserendo obbligatoriamente nel lavoro, l’ installazione delle valvole e testine termostatiche, e dopo aver
ottenuto la certificazione energetica (dal 2010 è possibile sostituirla con la procedura semplificata-scheda
ENEA).
In riferimento a questo è stata infatti introdotta un’ importante variazione nella procedura per la richiesta
della detrazione.
Le possibilità attualmente sono due:
- richiedere a un professionista abilitato (iscritto all’ albo apposito) la certificazione energetica dell’ intera
casa. Essa è obbligatoria in Italia per la compravendita di immobili nuovi, usati e la locazione;
Il professionista si occuperà anche della procedura per la detrazione del 65%, ovviamente le spese
a carico (anch’esse detraibili) sono notevolmente maggiori rispetto alla all’ altra procedura.
- NOVITA’ DAL 2010!!! : richiedere la certificazione energetica con procedura semplificata !!!
Per fornire un servizio completo al cliente, offriamo questo servizio a prezzi davvero promozionali o per
particolari pacchetti lo includiamo gratuitamente!! (per info visitate il sito nella pagina dei servizi).
Così facendo il cliente non dovrà svolgere alcuna pratica burocratica, ci occuperemo noi di tutto e al termine
dei lavori consegneremo una cartellina in cui inseriremo tutti i documenti necessari per la richiesta
detrazione 65% in sede di dichiarazione dei redditi e da conservare per eventuali controlli.
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori è necessario trasmettere all’ENEA attraverso il sito internet
http://finanziaria2011.enea.it/index.asp i dati per la richiesta della detrazione, in particolare è necessario
compilare l’ allegato E / F calcolando e indicando il risparmio energetico e ottenere la ricevuta informatica
dell’accettazione della pratica (con relativo codice CPID).
Per beneficiare della detrazione fiscale statale del 65 % (persone fisiche senza partita iva) occorre effettuare
uno o più particolari bonifici bancari o postali, ovvero per quanto riguarda l’acquisto della caldaia e materiali
affini, l’ installazione di essa (le due cose solitamente sono inglobate e riportate in un'unica fattura della ditta
termoidraulica), eventuali spese professionali o certificazione energetica.
Abbiamo ricevuto comunicazione che i bonifici riferiti a tali detrazioni non sempre possono essere eseguiti tramite
i servizi bancari via internet, ma soltanto rivolgendosi agli sportelli. Negli ultimi anni molte banche hanno però
predisposto apposita applicazione online.
Se effettuerete bonifico presso gli sportelli bancari, troverete dei moduli appositi da compilare, con denominazione
differente a seconda dell’istituto bancario ad esempio “bonifici per risparmio energetico”.
In caso i moduli non siano disponibili (ormai situazione rara), effettuate un normale bonifico attenendosi
rigorosamente alle informazioni qui di seguito (altrimenti c’è il rischio di annullamento della pratica del 65% con
impossibilità di accedere alla detrazione fiscale) :
 CAUSALE (x moduli vuoti) = LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
DETRAZIONE 55%- 65%, AI SENSI DELL’ ART.1 COMMI 344-347 (sostituzione caldaia) LEGGE
296 DEL 27/12/2006 ;
FATT. N°
DEL (data della fattura)
Anche nel caso di compilazione dei moduli prestampati con apposita causale, vi ricordiamo di indicare numero e
data della fattura.
Vi verrà anche chiesto necessariamente :
-
Codice fiscale del beneficiario alla detrazione ;
Numero di partita iva della ditta installatrice / professionista che ha effettuato il lavoro ( la nostra P.
I. è 02818790137)
Se vi sono più soggetti che sostengono la spesa e intendono fruire della detrazione (per esempio marito e
moglie), il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale di tutti coloro che sono interessati al beneficio
fiscale. Idem per la fattura e riferimento anche nella pratica detrazione 65% e certificazione energetica.
Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è
necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che provvede al pagamento.
I contribuenti titolari di reddito d’impresa sono esentati dall’obbligo di eseguire bonifico bancario.
Riguardo alle modalità di fruizione dell’agevolazione per il contribuente che finanzia la realizzazione
dell’intervento di riqualificazione energetica, mediante un contratto di leasing (esempio finanziamento con
banca nostra partner Findomestic), con la circolare n. 21/E del 23 aprile 2010 l’Agenzia delle Entrate ha
precisato che:
 si applicano le regole previste per i titolari del reddito di impresa e, pertanto, non vi è obbligo di
pagamento mediante bonifico bancario o postale;
 gli adempimenti documentali devono essere assolti dal contribuente che usufruisce della detrazione.
La società di leasing deve solo fornire una documentazione che attesti la conclusione dell’intervento di
Riqualificazione energetica e l’ammontare del costo sostenuto su cui si calcola la detrazione.
Anche in questo caso ci occupiamo gratuitamente sia della pratica di certificazione e preparazione documenti
Fiscali per detrazione 65%, sia della richiesta alla banca di finanziamento e relativa pratica, con tassi
agevolati o addirittura tasso 0!!
Purtroppo Findomestic come altre banche ha dovuto recepire una direttiva dell’ Agenzia delle entrate (che
prescrive che l’importo della fattura sia il medesimo del bonifico) per cui in caso di detrazione statale, per
non inficiare il godimento del beneficio fiscale non può essere inserita l’ opzione finanziamento tasso 0.
Abbiamo però previsto una soluzione personalizzata di finanziamento che permette di beneficiare della
detrazione e dello sconto degli interessi pagati (soluzione similare al tasso 0). Siamo a completa disposizione
per maggiori informazioni e per preparare piani personalizzati di finanziamento !!
Infine vi ricordiamo di conservare la seguente documentazione per tutto il periodo in cui si può verificare
l’attività di accertamento da parte del fisco:
– Certificato del rendimento energetico del produttore della caldaia, pompa di calore, impianto geotermico
oppure l’asseverazione del tecnico ;
– Certificato CE dell’apparecchiatura installata ;
– Certificazione energetica o scheda informativa sugli interventi eseguiti (allegato E/F) ;
– Fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettuate ( la distinzione costo della manodopera dagli altri
costi è stata abrogata) e ricevuta del relativo pagamento tramite bonifico;
– Ricevuta informatica rilasciata dal sito internet www.acs.enea.it o via mail ;
– Per condomini, con lavori su parti comuni, vanno conservate tabella millesimale e delibera assemblea;
– Per inquilini, conservare dichiarazione consenso esecuzione lavori da parte del proprietario dell’immobile
in oggetto.
Bisogna inoltre tenere presente che l’ agevolazione consiste in una detrazione dall’ imposta e non in una
deduzione.
La differenza è sostanziale in quanto:
- ogni anno 1/10 (la detrazione si spalma su 10 anni) del 65% della spesa sostenuta andrà a ridurre le imposte
dovute dal contribuente od a generare un credito rimborsabile se le imposte sono state trattenute dal datore di
lavoro o ente previdenziale.
- se 1/10 della detrazione 65% è superiore alle imposte dovute dal contribuente nell’ anno, l’ eccedenza non è
riportabile all’ anno successivo né rimborsabile.
Il contribuente concretizza il beneficio dell’ agevolazione 65% al momento in cui presenta la propria
dichiarazione dei redditi modello 730 (il sostituto d’ imposta eroga il rimborso) o modello Unico (emerge un
credito riportabile all’ anno successivo o per il quale può essere chiesto il rimborso).
QUADRO SINTETICO DEI PRINCIPALI
ADEMPIMENTI DOCUMENTALI
Cosa trasmettere all'ENEA:
 Scheda informativa allegato E/ F
 Attestato di certificazione (o di qualificazione) energetica (*)
(*) l'attestato di certificazione energetica non è più richiesto per l'installazione di pannelli solari, per la sostituzione di finestre e
installazione caldaia

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

Cosa conservare:
Certificazione energetica (completa o semplificata)
Ricevuta di trasmissione dei documenti (mail Enea)
Fatture o ricevute fiscali
Ricevuta del bonifico
PAGAMENTI
Contribuenti senza partita Iva:
 Bonifico bancario o postale / finanziamento leasing
Altri contribuenti:
 Qualsiasi forma di pagamento
Per ulteriori informazioni è possibile contattarci ai seguenti recapiti:
Tel : 0341/ 710241
Cell : 338/ 1274787
EMail : [email protected]
Web : www.serviceplus.lc.it
NB= Precisiamo che siamo un’azienda termoidraulica che ha sviluppato questa guida a servizio della propria
clientela o per nuovi clienti che intendono usufruire dei nostri servizi. Non siamo una società di consulenza per
benefici fiscali e non siamo in alcun modo legati a ENEA o Agenzia delle entrate.