CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Transcript

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Art. 1 – Ordine
“La proposta di acquisto” deve essere accompagnata dal prescritto deposito cauzionale, senza il quale potrà essere rifiutata in qualunque momento
dalla AutoSaveri S.n.c.. Il versamento effettuato è infruttifero e resta acquisito dal venditore, a titolo di caparra confirmatoria, salvo il diritto al
risarcimento del maggior danno, nel caso in cui l’ordine venga annullato dal compratore o questo non ritiri l’autoveicolo messo a disposizione entro 5
(cinque) giorni dalla comunicazione della disponibilità dell’autovettura da effettuare in forma libera ai recapiti indicati nella proposta d’acquisto.
Art. 2 – Prezzo
Il prezzo dell’autoveicolo è quello convenuto tra le parti, come risulta dalla presente proposta. A norma del D.Lgs. 206/05 il prezzo si intende
comprensivo di IVA ed al netto delle spese di passaggio di proprietà e dei costi di apertura dell’eventuale finanziamento.
Art. 3 – Accettazione dell’ordine
L’Autosaveri si riserva la facoltà di accettare o meno la “proposta acquisto” entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione. Nel caso in cui
la proposta non venga accettata, il proponente dichiara espressamente di rinunciare a qualsiasi pretesa per eventuali danni, salvo il diritto al rimborso
della somma versata al netto delle spese sostenute dal venditore per la richiesta di informazioni commerciali necessarie per l’esame della suddetta
proposta.
Art. 4 – Consegna e ritiro
La consegna avviene presso la sede del Autosaveri e nel termine indicato dallo stesso, salvo espressa pattuizione della parti di cui all’art. 6, punto E
(facoltà di consegna posticipata, comunque non superiore a 30 giorni).
Art. 5 – Il pagamento
Il pagamento deve essere effettuato in contanti o con assegno circolare non trasferibile intestato all’”Auto Saveri di Saveri Bruno & C. S.n.c.” presso la
cassa dell’Autosaveri al momento del ritiro dell’autoveicolo.
Art. 6 - Condizioni particolari singolarmente contrattate
Le parti espressamente contratteranno l’inserimento o meno nella proposta d’acquisto delle seguenti condizioni particolari, che verranno, qualora
inserite, interpretate nel modo seguente.
A) –Garanzia convenzionale e limitazione della garanzia dell’AutosaveriQualora le parti optino per la garanzia assicurativa, l’Autosaveri fornirà, senza alcun costo aggiuntivo per il proponente, una copertura assicurativa a
copertura dei vizi nuovi che possano insorgere entro anni 1 (uno) dalla consegna dell’autovettura.
L’Autosaveri fornirà al momento della consegna dell’autovettura la relativa documentazione assicurativa. Con l’accettazione della presente copertura
assicurativa il proponente espressamente solleva la Autosaveri da ogni e qualunque responsabilità per danni nuovi od esistenti, palesi od occulti,
ritenendo l’autovettura alla consegna “vista e piaciuta” e conforme a quella descritta nella proposta anche a norma del D.Lgs. 206/05, obbligandosi ad
avanzare le relative richieste risarcitorie solamente nei confronti dalla compagnia d’assicurazione. L’autosaveri rimarrà responsabile nella vendita di
autovetture usate solamente entro il limite temporale di anni 1 (uno).
B) -FinanziamentoQualora il proponente intenda affidare all’Autosaveri il mandato per l’accensione di un eventuale finanziamento il prezzo per la gestione amministrativa
di questo verrà computato oltre il prezzo di vendita dell’autoveicolo e verrà sopportato esclusivamente dal proponente, l’Autosaveri non sarà in ogni
caso ritenuta responsabile per il cattivo esito della richiesta di finanziamento.
Nel caso in cui il compratore fornisca informazioni e dati non veritieri sulla persona e sulla solvibilità dell’acquirente, il l’autosaveri ha la facoltà di
recedere dalla proposta di acquisto e di ritenere la caparra quale inadempimento, a fronte delle spese sostenute per la richiesta delle informazioni, oltre
al diritto del risarcimento del maggior danno sofferto.
Nel caso in cui la finanziaria, a suo insindacabile giudizio, non accettasse il finanziamento proposto anche se già esplicato con la relativa modulistica,
sarà facoltà dell’Autosaveri recedere alla “proposta di acquisto”, restituendo il deposito cauzionale e ritenendo le spese sostenute per le informazioni.
C) – LUOGO DI FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA
Qualora il proponente abbia formulato la proposta d’acquisto all’esterno dei locali commerciali dalla Autosaveri, in V. G. Marconi, 25, Acuasparta (Terni),
al proponente sarà riconosciuto il diritto di recesso previsto e da esercitare nelle forme di cui al D.Lgs. 206/05.
D) CLAUSOLA COMPROMISSORIA O ELEZIONE DI FORO COMPETENTE
Qualora le parti abbiano inteso derogare alla normale giurisdizione competente per ogni e qualunque controversia insorta sull’esecuzione o
l’interpretazione della presente scrittura sarà devoluta:
-in ipotesi di arbitrato: esclusivamente ad un collegio arbitrale composto da 3 (tre) membri, di cui due scelti dalle parti (uno per ciascuna parte) ed il
terzo scelto dagli arbitri nominati e, in caso di disaccordo insanabile, dal Presidente del consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Terni.
Il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto ed avrà sede in Terni.
-in ipotesi di scelta del foro convenzionale: esclusivamente al Tribunale di Terni ovvero al Giudice di Pace di Terni, in base alla loro competenza per
valore.
E) FACOLTA’ DI CONSEGNA POSTICIPATA
Dall’accettazione della proposta, a norma dell’art. 4 del presente contratto l’autosaveri è obbligata alla consegna della stessa entro la data indicata, con
l’approvazione della presente clausola il proponente concede comunque un periodo di giorni 30 (trenta) giorni oltre la data prevista, per la consegna
senza che questo comporti inadempimento dell’autosaveri.
Art. 7 – Caratteristiche del prodotto
L’autoveicolo viene ritirato nello stato in cui si trova, visto e provato accuratamente ed accettato dal proponente in quanto ritenuto liberamente di sua
piena soddisfazione e conforme al contratto a norma dell’art. 129 D.Lgs. 206/05.
Art. 8 – Pubblicità
Il proponente dichiara che la pubblicità dell’Autosaveri da lui stesso visionata risulta essere “chiara”, “comprensibile”, rispondente al vero” a norma
dell’art. 5 D.Lgs. 206/05, nonché “palese”, “veritiera” e “corretta” a norma dell’art. 6 dello stesso D.Lgs.
Art. 9 – Autovettura usata lasciata con procura speciale
Nell’ipotesi in cui l’acquirente paghi parte del prezzo convenuto, cedendo il controvalore della sua autovettura per la quale rilascia procura a vendere,
egli sottoscriverà un documento chiamato “stato d’uso tecnico”, che diviene parte integrante della proposta di acquisto”. Detto documento descriverà lo
stato della vettura al momento della consegna all’Autosaveri. E’ obbligo dell’acquirente consegnare l’autovettura usata ceduta munita di tagliando
attestante l’avvenuto pagamento della tassa di possesso e dichiarare l’esistenza di qualsiasi vizio occulto di carrozzeria e di qualsiasi parte meccanica.
Pertanto il compratore risponde nei confronti del futuro acquirente dei relativi danni, esonerando l’Autosaveri di ogni e qualunque responsabilità,
obbligandosi a tenerla indenne per il pregiudizio sofferto. L’Autosaveri si riserva il diritto di contestare eventuali vizi occulti entro 30 (trenta) giorni dalla
eventuale scoperta.
Art. 10 – Responsabilità per la circolazione
L’autosaveri è espressamente esonerata da ogni responsabilità ed obbligazione per qualsiasi incidente e/o danno a persone e/o cose che potranno
verificarsi a causa di o per/durante l’uso dell’autoveicolo da parte del compratore e ciò anche durante l’esecuzione del collaudo di consegna.
Art. 10 – Tasse
Le tasse presenti e future, così come ogni altro onere consequenziale inerente la vendita e la registrazione della presente “proposta di acquisto”, si
intendono a carico del compratore.
Data,
Il Proponente
Agli effetti dell’art. 1341 secondo comma c.c. dichiaro di accettare e di approvare espressamente e singolarmente le seguenti clausole delle condizioni di
vendita soprariportate:
Art. 1 ordine – Art. 3 accettazione dell’ordine – Art. 6 condizioni particolari singolarmente contrattate (garanzia convenzionale e limitazione della
responsabilità dell’Autosaveri; finanziamento; luogo di formulazione della proposta; clausola compromissoria o elezione del foro competente; facoltà di
consegna posticipata) – Art. 7 caratteristiche del prodotto – Art. 8 pubblicità - Art. 9 autovettura usata lasciata in conto vendita – Art. 10 responsabilità
per la circolazione
Data,
Il Proponente